Il decreto è arrivato. Dopo anni di liquidazione, di riparti e di attese, il tribunale ha dichiarato inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti. Poi, qualche settimana più tardi, nella cassetta della posta compare una busta: “Sollecito di pagamento – ultimo avviso”. Oppure squilla il telefono e una voce cortese, ma insistente, chiede quando si intende “regolarizzare la posizione”. È qui che comincia la seconda parte della storia, quella che quasi nessuno racconta: la vita del debito dopo l’esdebitazione.
Chi sa cosa succede dopo il decreto, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. La risposta alla domanda del titolo non è un sì o un no secco. L’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) stabilisce che l’esdebitazione “comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti”. Ma lo stesso articolo lascia fuori alcune categorie di debiti, conserva una quota di pretesa ai creditori che non hanno partecipato al concorso e fa salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati. Alcuni solleciti, quindi, restano del tutto legittimi. Altri sono richieste di un credito che la legge ha reso inesigibile, e possono violare le regole sul trattamento dei dati e sulle pratiche commerciali.
Questa ricostruzione segue il calendario: il giorno del decreto, i trenta giorni del reclamo, il consolidamento, i primi solleciti, la risposta scritta, la diffida e le segnalazioni alle autorità, la cessione del credito a fondi e servicer, fino alla tentazione, anni dopo, di “chiudere comunque” pagando qualcosa.
Lo Studio Monardo si occupa di questa fase per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno le liquidazioni controllate da cui nasce il decreto di esdebitazione e sa leggere quel provvedimento per stabilire quali debiti copre e quali no. E poiché dopo il decreto i crediti vengono spesso ceduti a fondi e gestiti da servicer, entra in gioco anche il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che serve a verificare la catena delle cessioni.
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Il calendario del dopo-decreto: la mappa completa
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi la mappa. Il punto di partenza, il “giorno 0”, è la comunicazione del decreto che dichiara l’esdebitazione. Nella liquidazione controllata (art. 282 CCII) è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Nella liquidazione giudiziale (art. 281 CCII) il tribunale provvede su istanza del debitore.
Da quel momento il calendario si divide in due binari. Il primo è quello giuridico: il termine per il reclamo, la stabilizzazione del provvedimento, gli eventuali giudizi e le operazioni liquidatorie ancora pendenti. Il secondo è quello pratico: i solleciti, le telefonate, le lettere dei servicer, le cessioni del credito. Le due linee si incrociano di continuo.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Norma o fonte | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Giorno del decreto | Il tribunale dichiara l’esdebitazione; comunicazione a debitore e creditori ammessi | Artt. 281 c.4 e 282 cc.1 e 3 CCII | Giorno 0 |
| 1 | Giorni 1-30 | Termine per il reclamo ex art. 124 CCII; corre anche in agosto | Artt. 281 c.4, 282 c.3, 9 c.1 CCII | Dal giorno 1 al giorno 30 |
| 2 | Dal giorno 31 | Decreto non più reclamabile: l’inesigibilità si consolida | Art. 278 c.1 CCII | Dal giorno 31 |
| 3 | Settimane o mesi dopo | Arrivano i primi solleciti: legittimi o illegittimi? | Art. 278 cc.2, 6, 7 CCII | Primi solleciti |
| 4 | Entro pochi giorni dal sollecito | Lettera di risposta con copia del decreto | Art. 278 c.1 CCII; GDPR | La prima risposta |
| 5 | Se i solleciti continuano | Diffida, istanze privacy, reclamo al Garante, segnalazione AGCM, verifica licenza | Provv. Garante 30/11/2005; art. 115 TULPS; Codice del consumo | La fase della pressione |
| 6 | Mesi o anni dopo | Il credito viene ceduto a un fondo o affidato a un servicer | Art. 58 TUB; L. 130/1999 | Il passaggio di mano |
| 7 | In qualsiasi momento | Il pagamento “spontaneo” e l’obbligazione naturale | Art. 2034 c.c. | Anni dopo |
| 8 | In qualunque momento | Solleciti a soci, fideiussori e coobbligati | Art. 278 cc.4-6 CCII | Soci, garanti e coobbligati |
| 9 | Fino alla definizione | Giudizi in corso e maggior riparto | Artt. 281 cc.5-6 e 282 c.2-bis CCII | I binari paralleli |
La tabella va letta come un calendario reale: ogni tappa apre alcune possibilità e ne chiude altre. Le sezioni che seguono la sviluppano una per una.
Giorno 0: il decreto che dichiara inesigibili i debiti
Cosa succede
Il giorno 0 è quello in cui il decreto viene depositato e comunicato. La forma dipende dalla procedura.
Nella liquidazione controllata, quella tipica del consumatore, del professionista e del piccolo imprenditore sovraindebitato, l’art. 282, comma 1, CCII prevede che l’esdebitazione “opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”. È dichiarata “su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale”. Prima della decisione l’istanza del debitore viene comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni.
Nella liquidazione giudiziale l’art. 281, comma 1, CCII prevede che il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, “dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti”. Lo stesso accade quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura (comma 2).
Sulla “contestualità” tra chiusura e istanza è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026). La questione sollevata sull’art. 281, comma 1, è stata dichiarata non fondata “nei sensi di cui in motivazione”. La contestualità va intesa in senso logico-funzionale e non solo cronologico. L’istanza presentata subito dopo la chiusura può quindi essere decisa con un decreto successivo. La Corte ha anche invitato il legislatore a fissare un termine.
La norma
Il cuore è l’art. 278, comma 1, CCII: “L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.”
La parola chiave è “inesigibilità”. La legge non dice che il credito si estingue, né che il creditore smette di esistere. Dice che quel credito non può più essere preteso dal debitore. È una differenza che conterà moltissimo nelle tappe successive, quando parleremo di solleciti e di pagamenti spontanei.
Sempre al giorno 0 vanno fissate le eccezioni, perché il decreto non le elenca necessariamente una per una. L’art. 278 prevede che:
– verso i creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera “per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado” (comma 2);
– sono salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (comma 6);
– restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie “che non siano accessorie a debiti estinti” (comma 7).
I termini che si attivano
Il decreto viene comunicato. Nella liquidazione giudiziale la comunicazione va agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti (art. 281, comma 4). Nella liquidazione controllata va ai creditori ammessi al passivo e al debitore (art. 282, comma 3). Da quella comunicazione parte il termine di 30 giorni per il reclamo ex art. 124 CCII: è il primo termine che il debitore deve segnare sul calendario.
C’è poi la pubblicità. Nella liquidazione giudiziale il decreto è iscritto nel registro delle imprese. Nella liquidazione controllata è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere e, per il consumatore e il professionista, “pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia” (art. 282, comma 1). Questa pubblicazione servirà più avanti: è il modo in cui chiunque, servicer compresi, può verificare che il debitore è stato esdebitato.
Cosa può fare il debitore ora
La prima mossa del giorno 0 è procurarsi una copia completa del decreto, con l’attestazione di deposito, e conservarla insieme all’elenco dei creditori ammessi al passivo e al progetto di riparto finale. Queste tre carte permettono di rispondere a qualsiasi sollecito futuro:
– il decreto dimostra l’inesigibilità;
– lo stato passivo dice chi ha partecipato al concorso e chi no;
– il riparto indica la percentuale ottenuta da ciascun grado di creditori, che serve per l’art. 278, comma 2.
È anche il momento di costruire un elenco dei debiti esclusi: assegni di mantenimento, eventuali risarcimenti da illecito, sanzioni non accessorie. Quei debiti sopravvivono al decreto e su di essi i solleciti saranno legittimi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più comune è considerare il decreto un “certificato di debiti zero” e archiviarlo senza leggerlo. Molti debitori scoprono solo al primo sollecito che il loro fideiussore è ancora esposto, o che l’arretrato di mantenimento verso l’ex coniuge non è stato toccato. Un altro errore è non chiedere la copia del riparto: senza quel dato è impossibile calcolare quanto può ancora pretendere un creditore anteriore che non si era insinuato.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 dura poco. Ma la sua preparazione comincia prima: l’istanza, le osservazioni dei creditori nei quindici giorni, la segnalazione del liquidatore. I tempi tra istanza e decreto variano da tribunale a tribunale e non esistono dati ufficiali uniformi. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026 è chiaro, almeno, che un’istanza depositata subito dopo la chiusura non va persa per un problema di sincronia.
Dal giorno 1 al giorno 30: il termine per il reclamo
Cosa succede
Il calendario ora corre. Dalla comunicazione del decreto i soggetti legittimati hanno trenta giorni per proporre reclamo davanti alla corte d’appello, secondo l’art. 124 CCII richiamato dagli artt. 281, comma 4, e 282, comma 3. Possono reclamare i creditori ammessi al passivo e non soddisfatti, il debitore se l’esdebitazione è stata negata o dichiarata in parte, e, nella liquidazione giudiziale, anche il pubblico ministero.
In questa finestra il decreto esiste, ma non è ancora stabile. Un creditore che ritiene il debitore immeritevole, ad esempio perché lo accusa di aver aggravato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2), può chiederne la riforma.
La norma
Il reclamo è previsto dall’art. 281, comma 4 (liquidazione giudiziale), e dall’art. 282, comma 3 (liquidazione controllata). Quest’ultimo vale sia per il decreto che dichiara l’esdebitazione sia per quello che “dichiara la sussistenza delle preclusioni” del comma 2. Il termine di 30 giorni è perentorio.
I termini che si attivano
Il termine corre anche nel mese di agosto. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Un decreto comunicato all’inizio di luglio scade quindi nei primi giorni di agosto, senza alcuna proroga. Il calcolo si fa escludendo il giorno della comunicazione e contando trenta giorni di calendario. Se la scadenza cade di sabato o di domenica, slitta al primo giorno non festivo.
Esempio: decreto comunicato lunedì 6 luglio 2026. Il trentesimo giorno è mercoledì 5 agosto 2026. Il reclamo deve essere depositato entro quella data, anche se la cancelleria lavora a ranghi ridotti.
Cosa può fare il debitore ora
Se il decreto gli è favorevole, il debitore in questa fase deve soprattutto vigilare. Due attenzioni pratiche:
– controllare se arrivano notifiche di reclamo all’indirizzo PEC o al domicilio eletto nella procedura, e in caso affermativo costituirsi;
– non firmare accordi o piani di rientro proposti da creditori che, nel frattempo, provano a ottenere per via negoziale ciò che il decreto ha reso inesigibile.
Se invece il decreto ha negato l’esdebitazione o l’ha concessa in modo parziale, il debitore ha la stessa finestra di trenta giorni per reclamare. È la finestra difensiva più stretta dell’intera timeline. Se si perde, rimettere in discussione il provvedimento diventa molto più difficile.
E i solleciti? Un creditore che invia un sollecito nei giorni 1-30 non commette, per ciò solo, una scorrettezza. Può non sapere ancora del decreto, oppure intende reclamare. Ma il sollecito non sospende né prolunga nulla. La risposta corretta, anche in questa fase, è comunicare per iscritto l’esistenza del decreto e chiedere al creditore di astenersi da ulteriori richieste.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pagare “per prudenza” durante il termine di reclamo, temendo che il decreto venga riformato. Quel pagamento, una volta fatto, sarà difficilissimo da recuperare (lo vedremo parlando dell’art. 2034 c.c.). Se il creditore propone reclamo, la sede per difendersi è il giudizio davanti alla corte d’appello, non il bonifico.
Quanto dura realmente
Trenta giorni, senza sospensione estiva. Se un reclamo viene proposto, i tempi della decisione dipendono dalla corte d’appello e non esistono rilevazioni uniformi. Se nessuno reclama, al giorno 31 la fase si chiude.
Dal giorno 31: l’inesigibilità si consolida
Cosa succede
Siamo al giorno 31. Nessun reclamo è stato proposto, oppure è stato respinto. Da questo momento in poi il decreto produce stabilmente il suo effetto: i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura non sono più esigibili dal debitore.
In pratica il creditore concorsuale non può più agire esecutivamente contro il debitore per la parte non pagata nel riparto. Non può pignorargli lo stipendio, il conto o i beni sopravvenuti. Non può ottenere un decreto ingiuntivo per quel credito. E un sollecito che pretenda il pagamento di quel credito chiede, di fatto, una prestazione che la legge ha reso non esigibile.
La norma: inesigibilità, non estinzione
È qui che bisogna fermarsi sulla natura del debito esdebitato. L’art. 278, comma 1, parla di “inesigibilità”, non di estinzione. Già con la legge fallimentare una parte autorevole della dottrina aveva letto questo effetto come la sopravvivenza di un’obbligazione privata della tutela giudiziale. In uno studio sul passaggio dalla legge fallimentare al CCII, pubblicato su Giustizia Insieme il 14 maggio 2019, Daniele Vattermoli sostiene che il rapporto obbligatorio “sopravvive” al provvedimento. Lo riconduce all’art. 2034 c.c. come un’obbligazione naturale atipica sopravvenuta, con analogie con il pagamento del debito prescritto. Per lo stesso autore l’inesigibilità è tendenzialmente definitiva: non è sottoposta a termine né a condizione risolutiva.
L’art. 2034 c.c. (“Obbligazioni naturali”) dispone, al primo comma, che “non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace”. Il secondo comma aggiunge che quei doveri, “e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.
Va detto con chiarezza: la qualificazione come obbligazione naturale è una lettura degli interpreti, non una formula scritta nell’art. 278. Nelle fonti consultate per questa ricostruzione non è emersa una pronuncia della Cassazione che la affermi espressamente per l’esdebitazione del CCII. Le conseguenze pratiche, però, sono coerenti con il testo:
– il creditore non ha azione per pretendere il pagamento;
– se il debitore paga spontaneamente, non può chiedere la restituzione;
– il debito non produce “altri effetti”: non può essere usato, per esempio, come base per nuove pretese, interessi o garanzie a carico del debitore.
I termini che si attivano
Dal giorno 31 non scattano termini perentori a carico del debitore. Scatta piuttosto una condizione di fatto: da questo momento ogni richiesta di pagamento di un credito concorsuale va confrontata con il decreto. Per questo la fase è importante anche se “non succede nulla”.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può informare preventivamente i creditori ammessi al passivo che il decreto è divenuto non più reclamabile, allegandone copia. Non è un obbligo, ma riduce il rischio che i creditori o i loro incaricati attivino procedure automatiche di recupero. Nella stessa comunicazione può chiedere di aggiornare i propri archivi, perché i dati sul credito devono essere esatti. Il vademecum del Garante per la protezione dei dati personali sul recupero crediti (settembre 2026) ricorda che i dati devono essere “esatti, adeguati e limitati al minimo necessario”.
Un’altra mossa utile è verificare la posizione di chi è rimasto escluso dal concorso. Se un creditore anteriore non si era insinuato, potrebbe farsi vivo ora. Sapere in anticipo quanto può chiedere evita di pagare troppo (o di non pagare ciò che è dovuto).
L’errore tipico di questa fase
L’errore è pensare che l’inesigibilità operi da sola, “contro tutti” e senza che nessuno debba farla valere. Il decreto vincola i creditori, ma un servicer che gestisce migliaia di posizioni con software automatici continuerà a inviare lettere finché qualcuno non gli segnala l’esdebitazione. Il diritto c’è, ma va esibito.
Quanto dura realmente
L’inesigibilità è tendenzialmente definitiva, come osserva la dottrina citata. Restano però due binari aperti che possono durare anni: i giudizi in corso e le operazioni liquidatorie, che l’art. 281, comma 5, e l’art. 282, comma 2-bis, CCII sottraggono agli effetti dell’esdebitazione. Ne parleremo nella sezione sui binari paralleli.
Settimane o mesi dopo: arrivano i primi solleciti
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella più delicata sul piano pratico. Passano alcune settimane o alcuni mesi dal decreto. Arriva una lettera, un SMS, una email o una telefonata. Il mittente può essere:
– il creditore originario (una banca, una finanziaria, un fornitore);
– una società di recupero crediti incaricata dal creditore;
– un fondo che ha acquistato il credito, o un servicer che lo gestisce per conto del fondo;
– un ex coniuge, un danneggiato, un ente che applica una sanzione.
Il primo compito è distinguere i solleciti legittimi da quelli illegittimi. Il criterio non è il tono della lettera, ma la natura del credito.
La norma: cinque categorie di solleciti legittimi
1. Crediti esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 7). Restano esigibili:
– gli obblighi di mantenimento e alimentari, come l’assegno per i figli o per l’ex coniuge e gli arretrati;
– i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale (ad esempio un incidente o un danno causato a terzi fuori da un contratto);
– le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
Su quest’ultimo punto, secondo la sintesi Eutekne del 25 aprile 2026, un decreto del Tribunale di Torino del 9 aprile 2026 (numero non disponibile) ha ritenuto che una sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. È una decisione nota solo in sintesi e va usata con prudenza.
2. Creditori anteriori non concorsuali, nei limiti del comma 2. Chi aveva un credito per fatto o causa anteriore ma non ha partecipato al concorso può ancora pretendere dal debitore la percentuale che il riparto ha attribuito ai creditori di pari grado. Per la parte eccedente opera l’esdebitazione. Un sollecito di questo creditore è legittimo solo se limitato a quella percentuale.
Sulla regola del comma 2 pende una questione di legittimità costituzionale. Con l’ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026) la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Verona e al Tribunale di Milano senza esaminare il merito, perché le ordinanze di rimessione non erano state notificate ai creditori ammessi al passivo, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola del comma 2 è vigente e va applicata.
3. Garanti, coobbligati e obbligati in via di regresso (comma 6). L’esdebitazione libera il debitore, non chi ha garantito per lui. La banca può sollecitare legittimamente il fideiussore, il coobbligato in solido o chi è tenuto in via di regresso. Il sollecito, però, deve essere rivolto a loro, non al debitore esdebitato.
4. Debiti sorti dopo l’apertura della procedura. L’esdebitazione riguarda i crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito” della procedura. I debiti nati dopo l’apertura, come le bollette o i canoni successivi, non sono stati oggetto di concorso e restano esigibili secondo le regole ordinarie.
5. Somme ancora attese da giudizi o operazioni liquidatorie. L’esdebitazione non incide sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Se da questi deriva un maggior riparto, nella liquidazione giudiziale “l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta” (art. 281, comma 6). Il creditore può quindi chiedere notizie e ricevere somme dalla procedura, non dal patrimonio personale del debitore.
I solleciti illegittimi
Tutto ciò che resta fuori da queste cinque categorie è, di regola, un sollecito per un credito inesigibile. Lo diventa in modo più evidente quando:
– il creditore era ammesso al passivo e chiede il residuo non soddisfatto;
– il creditore non concorsuale chiede l’intero credito e non la sola percentuale del comma 2;
– la richiesta prospetta pignoramenti, decreti ingiuntivi o azioni esecutive che, per quel credito, non sono più possibili;
– il sollecito è rivolto al debitore per un debito che riguarda in realtà il fideiussore.
I termini che si attivano
Il sollecito non fa decorrere termini perentori a carico del debitore. Un sollecito non è un atto giudiziario, non è un precetto e non è un decreto ingiuntivo. Diverso è il caso in cui arrivi un atto giudiziario vero e proprio, come un decreto ingiuntivo o un atto di precetto. Lì scattano i termini di opposizione previsti dal codice di procedura civile, che vanno verificati sull’atto. In questa fase l’importante è annotare la data di ricezione e conservare la busta, lo screenshot o il numero di telefono.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può classificare il sollecito in una delle cinque categorie, oppure tra quelli illegittimi, prima di rispondere. Per farlo servono il decreto, lo stato passivo e il riparto. Se il credito era ammesso al passivo, il sollecito è quasi certamente illegittimo. Se non era ammesso, bisogna capire se è anteriore all’apertura (comma 2) o posteriore. Se è un mantenimento o un risarcimento da illecito, è legittimo.
In questa classificazione si gioca quasi tutta la partita: chi sbaglia categoria o paga ciò che non deve, o ignora ciò che deve. È anche il punto in cui l’esperienza sul campo pesa di più. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, legge stato passivo e riparto con l’occhio di chi quelle procedure le segue dall’interno.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è rispondere al telefono e “trattare”. Nella conversazione il debitore ammette il debito, promette un pagamento, fornisce nuovi recapiti. Nessuna di queste affermazioni fa rinascere un credito inesigibile, ma alimenta la pressione e può portare a un pagamento che poi non si recupera. Meglio non discutere al telefono e chiedere che ogni comunicazione arrivi per iscritto.
Quanto dura realmente
I primi solleciti arrivano spesso nei mesi successivi al decreto, soprattutto quando il credito è gestito da sistemi automatici o da soggetti diversi dal creditore originario. Non esistono statistiche ufficiali, ma la ragione è intuitiva: la notizia dell’esdebitazione arriva all’ufficio legale del creditore e non sempre a chi materialmente invia le lettere.
Entro pochi giorni dal sollecito: la prima risposta scritta
Cosa succede
Il sollecito è sul tavolo. È stato classificato come illegittimo, perché riguarda un credito ammesso al passivo o eccede la percentuale del comma 2. Il calendario ora corre per una ragione pratica, non giuridica: più a lungo il sollecito resta senza risposta, più il creditore (o il suo incaricato) presume che la posizione sia “aperta”.
La norma
La base della risposta è l’art. 278, comma 1, CCII, con il decreto di esdebitazione. A questa si affiancano le regole sul trattamento dei dati personali:
– il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che riconosce i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione (artt. 15-21);
– il provvedimento generale del Garante del 30 novembre 2005 sull’attività di recupero crediti (doc. web n. 1213644), richiamato anche nel vademecum del Garante del settembre 2026.
Come scrivere la lettera
La lettera di risposta deve essere breve, documentata e inviata con un mezzo che dia la prova della ricezione (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno). Gli elementi essenziali:
1. Riferimenti del sollecito: data, numero di pratica, importo richiesto, mittente.
2. Estremi del decreto: tribunale, numero della procedura, data del decreto di esdebitazione, eventuale pubblicazione sul sito del tribunale o del Ministero.
3. Copia del decreto in allegato, con l’estratto dello stato passivo se il credito era ammesso.
4. La dichiarazione: il credito è inesigibile ai sensi dell’art. 278, comma 1, CCII. Se il creditore non era concorsuale, si indica la percentuale del riparto ai creditori di pari grado e si offre eventualmente quella sola somma.
5. La richiesta di astensione da ulteriori solleciti e contatti per quel credito.
6. La richiesta di aggiornamento dei dati, perché il credito risulti inesigibile negli archivi del creditore e dei suoi incaricati, in base al principio di esattezza.
7. Se il mittente è un soggetto diverso dal creditore originario, la richiesta di indicare il titolo in base al quale agisce: cessione, mandato, licenza.
I termini che si attivano
Se nella lettera il debitore esercita il diritto di accesso ai dati (art. 15 GDPR), il titolare deve rispondere entro i termini previsti dal Regolamento (art. 12), di regola un mese, prorogabile nei casi previsti. Il vademecum del Garante precisa un limite: il diritto di accesso riguarda i dati trattati, non i documenti contrattuali o quelli che attestano il debito. Per questi ultimi la strada è diversa e riguarda la prova del credito, non la privacy.
Cosa può fare il debitore ora
Oltre alla lettera, il debitore può:
– conservare un fascicolo con tutti i solleciti ricevuti, in ordine cronologico;
– annotare le telefonate con data, ora, numero chiamante e contenuto;
– non fornire nuovi dati (recapiti, datore di lavoro, conti) al soggetto che sollecita.
Il vademecum del Garante segnala un limite importante, che spesso i debitori ignorano: non è ammessa la richiesta di essere contattati solo via email o solo tramite il difensore. Il diritto di opposizione (art. 21 GDPR) è possibile solo per motivi legati a una situazione particolare. La lettera, quindi, non deve pretendere di “vietare” ogni contatto. Deve affermare l’inesigibilità e chiedere la cessazione delle richieste di pagamento per quel credito, che è cosa diversa.
Una traccia della lettera
Ecco una traccia essenziale, da adattare al caso concreto e da verificare con un professionista prima dell’invio:
Oggetto: vostra comunicazione del [data], pratica n. [numero] – credito dichiarato inesigibile ai sensi dell’art. 278, comma 1, CCII.
Con riferimento alla comunicazione indicata in oggetto, vi informo che con decreto del Tribunale di [città] del [data], nella procedura di liquidazione controllata n. [numero], è stata dichiarata la mia esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII. Il decreto non è stato reclamato nel termine di legge. Il credito da voi richiesto risulta [ammesso al passivo della procedura / sorto per causa anteriore all’apertura della procedura e non insinuato]. È pertanto inesigibile nei miei confronti [per l’intero / per la parte eccedente la percentuale del …% attribuita ai creditori di pari grado, pari a euro …].
Allego copia del decreto e [estratto dello stato passivo / prospetto del riparto]. Vi invito ad astenervi da ulteriori richieste di pagamento per questo credito e ad aggiornare i dati trattati, anche presso i soggetti da voi incaricati, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento UE 2016/679. Se non siete il creditore originario, vi chiedo di indicare il titolo in base al quale agite e, se operate per conto terzi, gli estremi della licenza prevista dall’art. 115 TULPS.
Tre accorgimenti rendono la traccia efficace. Il primo è la precisione dei riferimenti: numero della procedura e data del decreto devono coincidere con quelli del provvedimento allegato. Il secondo è la coerenza con la categoria del credito: la stessa lettera non va bene per un creditore ammesso e per uno non insinuato, perché nel secondo caso una parte del credito resta dovuta. Il terzo è il tono: fermo, documentato, senza espressioni che possano essere lette come riconoscimento del debito o come minaccia.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la lettera aggressiva e senza allegati. Una lettera che si limita a dire “non vi devo niente, smettete di disturbarmi” non permette all’operatore di verificare nulla e spesso viene archiviata. La lettera con il decreto allegato, invece, costringe il creditore a prenderne atto. Un secondo errore è la lettera che riconosce, anche solo implicitamente, il debito (“al momento non posso pagare”). Il riconoscimento non fa rivivere l’esigibilità, ma confonde le acque.
Quanto dura realmente
Una lettera ben costruita viene di solito evasa in alcune settimane. Il riscontro tipico è la chiusura della pratica o la richiesta di ulteriore documentazione. Se dopo un mese non arriva risposta e i solleciti continuano, si passa alla tappa successiva.
Se i solleciti continuano: la fase della pressione
Cosa succede
Sono passate quattro, sei, otto settimane dalla lettera. I solleciti non si fermano. A volte cambiano tono e annunciano “l’affidamento della pratica al legale”, “la visita di un nostro incaricato” o “l’avvio delle procedure esecutive”. A volte arrivano telefonate registrate, messaggi a orari scomodi o, peggio, contatti con familiari, vicini o colleghi. Il calendario ora impone di alzare il livello della risposta. Gli strumenti sono cinque, e conviene usarli in ordine.
Primo strumento: la diffida
La diffida è una seconda lettera, più formale, meglio se firmata da un avvocato. Richiama la prima comunicazione rimasta senza esito e allega di nuovo il decreto. Poi:
– intima la cessazione di ogni richiesta di pagamento del credito inesigibile;
– chiede di indicare la base giuridica per cui si continua a pretendere il pagamento, se il creditore ritiene che il credito rientri in una delle eccezioni;
– chiede la rettifica dei dati (art. 16 GDPR), perché il credito risulti inesigibile;
– avverte che, in mancanza di riscontro, il debitore si rivolgerà alle autorità competenti e valuterà le azioni a tutela dei propri diritti.
La diffida non deve contenere minacce sproporzionate né promettere azioni che non si intende o non si può intraprendere. Il suo scopo è creare una prova: da quel momento il creditore non potrà dire di non sapere.
Secondo strumento: le regole del Garante sul recupero crediti
Il provvedimento generale del Garante del 30 novembre 2005 (doc. web n. 1213644) e il vademecum del settembre 2026 fissano limiti precisi alle modalità di recupero. Secondo il vademecum:
– è illecito comunicare senza giustificazione informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal debitore, come familiari, coabitanti, colleghi o vicini, e fare pressioni indebite su di loro;
– è lecito cercare il debitore anche sul luogo di lavoro, ma senza fare riferimento al debito;
– sono illecite le visite a domicilio o sul lavoro che comportino comunicazioni a terzi sull’inadempimento, e le telefonate di sollecito preregistrate senza operatore;
– è illecito usare cartoline postali o plichi con la scritta “recupero crediti” o formule simili: le sollecitazioni devono arrivare in plichi chiusi, senza scritte specifiche;
– sono vietate le affissioni di avvisi di mora sulla porta di casa o nell’androne del condominio.
Il vademecum elenca tra i documenti di riferimento anche provvedimenti più recenti del Garante: due del 17 ottobre 2024 (doc. web nn. 10084403 e 10084420), uno del 12 marzo 2026 (doc. web n. 10233368) e due del 28 maggio 2026 (doc. web nn. 10270836 e 10270283), oltre alle ordinanze ingiunzione del 16 dicembre 2021 e del 9 giugno 2022. Il testo li richiama senza descriverne il contenuto. Chi intende invocarli in un reclamo deve leggerli prima sul sito dell’Autorità.
Un limite va chiarito subito: il Garante non decide se il credito esiste o è esigibile. Il vademecum lo dice espressamente e aggiunge che, nel frattempo, il trattamento per il recupero resta legittimo. Il reclamo al Garante serve quindi a contestare le modalità del recupero (contatti con terzi, buste riconoscibili, telefonate automatiche, dati inesatti), non a far dichiarare l’inesigibilità. Quella risulta già dal decreto, e la sua violazione si fa valere davanti al giudice ordinario.
Terzo strumento: il reclamo al Garante
Il reclamo si presenta all’Autorità (Piazza Venezia 11, 00187 Roma; protocollo@gpdp.it). Il vademecum indica anche il modulo predisposto dal Garante per esercitare i diritti verso il titolare. Prima del reclamo conviene aver esercitato quei diritti con la lettera e la diffida, e conservarne la prova. Al reclamo vanno allegati:
– i solleciti ricevuti;
– le lettere inviate, con le ricevute;
– la prova dei contatti con terzi, se ci sono stati (dichiarazioni di familiari o colleghi, fotografie di buste o avvisi);
– il decreto di esdebitazione, per dimostrare che i dati sul credito non sono esatti.
Quarto strumento: la licenza e l’art. 115 TULPS
Quando chi sollecita non è il creditore ma un’agenzia che recupera per conto terzi, entra in gioco l’art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931). Il sesto comma richiede per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi la licenza del questore, che “abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali”. L’ottavo comma impone al titolare di comunicare preventivamente l’elenco dei propri agenti e di tenere il registro delle operazioni. Gli agenti, inoltre, devono esibire copia della licenza a richiesta e informare i clienti della propria qualità e dell’agenzia per cui operano.
Il debitore può quindi chiedere all’agenzia di indicare gli estremi della licenza. Se l’agenzia non li fornisce, o se un “incaricato” si presenta senza dichiarare per chi opera, il fatto può essere segnalato alla Questura competente.
C’è però un limite. Secondo la rassegna di Fabio Fiorucci su ecnews (7 luglio 2026), la Cassazione ha precisato che chi ha acquistato il credito e lo riscuote esercita un diritto proprio e non agisce per conto del cedente (Cass. n. 7635/2024 e n. 4543/2024). Inoltre l’art. 115 TULPS disciplina l’attività sul piano amministrativo e non è una condizione di validità civilistica dell’acquisto dei crediti (Cass. n. 9191/2026). In pratica il fondo cessionario che recupera un credito proprio non ha bisogno della licenza per il recupero conto terzi. L’agenzia che lavora per conto del fondo, invece, sì.
Quinto strumento: la segnalazione all’AGCM
Se il debitore è un consumatore, le modalità del recupero possono rientrare nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 20 e seguenti). Su questa disciplina vigila l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). L’Autorità ha già sanzionato imprese di recupero crediti, qualificando come aggressive le richieste di crediti presumibilmente prescritti o di dubbia esigibilità e l’uso intimidatorio di atti di citazione. La notizia, del dicembre 2012, è riportata da FinanzaOnline. La richiesta reiterata di un credito dichiarato inesigibile da un tribunale, accompagnata dalla minaccia di azioni esecutive impossibili, è il tipo di condotta che può essere segnalato all’AGCM. La segnalazione non produce un risarcimento per il singolo, ma può avviare un procedimento sull’operatore.
E le molestie?
Telefonate continue, a ogni ora, possono in astratto assumere rilievo penale. Ma il passaggio dalla pressione commerciale al reato dipende da circostanze precise e da una valutazione tecnica. In questa ricostruzione non sono state verificate pronunce recenti con estremi certi su questo profilo. Una denuncia per molestie va valutata con un avvocato solo dopo aver documentato con precisione frequenza, orari e contenuto dei contatti, e non deve essere usata come strumento di pressione.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore in questa fase può combinare gli strumenti: diffida, istanze privacy, richiesta degli estremi della licenza, reclamo al Garante sulle modalità, segnalazione all’AGCM se è un consumatore. Se la pressione si trasforma in un atto giudiziario, la finestra difensiva diventa quella dell’opposizione, con termini perentori che decorrono dalla notifica dell’atto. Lì l’esdebitazione si fa valere come eccezione, decreto alla mano.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è cedere alla stanchezza. Dopo mesi di telefonate, molti debitori accettano un “saldo e stralcio” su un credito inesigibile pur di chiudere. È esattamente l’esito che la pressione cerca. Il secondo errore è l’opposto: ignorare una vera citazione o un vero decreto ingiuntivo pensando che sia “l’ennesimo sollecito”.
Quanto dura realmente
Dipende dalla risposta del debitore. Una diffida documentata chiude spesso la pratica in poche settimane. Un reclamo al Garante o una segnalazione all’AGCM seguono i tempi istruttori delle Autorità, che non sono prevedibili e non bloccano di per sé i solleciti.
Mesi o anni dopo: il passaggio di mano a fondi e servicer
Cosa succede
Il calendario ora corre su un altro binario. Il credito, inesigibile ma non estinto, viene ceduto. È una vicenda frequente: banche e finanziarie vendono in blocco portafogli di crediti deteriorati a fondi o a società veicolo di cartolarizzazione. Questi soggetti ne affidano la gestione a un servicer. Il debitore riceve allora una lettera di un soggetto mai sentito prima, che si presenta come “nuovo titolare” o “gestore” del credito e chiede il pagamento.
Spesso il nuovo titolare non sa nulla dell’esdebitazione. Ha acquistato un pacchetto di posizioni sulla base di dati che risalgono a prima della procedura.
La norma
Le cessioni in blocco seguono l’art. 58 del Testo unico bancario (TUB) e, per le cartolarizzazioni, la L. 130/1999. Il cessionario acquista il credito così com’è. Se il credito era inesigibile nei confronti del debitore prima della cessione, resta inesigibile anche dopo: la cessione trasferisce il credito, non lo “ripulisce” dall’esdebitazione. L’art. 278, comma 1, parla di inesigibilità “dal debitore”, senza distinguere chi sia il titolare.
La prova della cessione
Prima ancora di opporre l’esdebitazione, il debitore può chiedere al nuovo soggetto di dimostrare la propria legittimazione. La giurisprudenza recente, raccolta da Fabio Fiorucci su ecnews (11 febbraio 2025), ha fissato alcuni punti:
– per Cass. n. 21821 del 20 luglio 2023, l’avviso in Gazzetta Ufficiale che indica i rapporti ceduti per categorie può bastare a provare la titolarità, purché gli elementi comuni individuino senza incertezze i rapporti ceduti. Nello stesso senso Cass. n. 10860 del 22 aprile 2024;
– per Cass. n. 5478 del 29 febbraio 2024, la pubblicità in Gazzetta Ufficiale non ha effetto costitutivo della cessione: può essere un indizio, insieme ad altri elementi, ai fini della prova presuntiva;
– per Cass. n. 17944/2023, se il debitore contesta l’esistenza dei contratti, la sola notifica della cessione non basta e il giudice deve valutare complessivamente i fatti;
– per Cass. n. 7243 del 18 marzo 2024, l’incarico di recupero conferito a un soggetto non iscritto nell’albo dell’art. 106 TUB, e gli atti da questo compiuti, non sono invalidi: la regola riguarda la vigilanza amministrativa;
– per il Tribunale di Firenze, sentenza n. 4165 del 30 dicembre 2024, l’onere di provare la legittimazione attiva spetta alla società che si dichiara cessionaria.
I termini che si attivano
La cessione non fa decorrere termini a carico del debitore. Ma la lettera del nuovo titolare è il momento in cui il debitore deve ripetere la comunicazione dell’esdebitazione: la lettera inviata al cedente non sempre arriva al cessionario, e il nuovo titolare può non conoscerla.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può rispondere al cessionario o al servicer con una nuova lettera che contenga tre richieste:
1. indicare gli estremi dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e del contratto di cessione, e la conferma che il credito vi è incluso;
2. indicare in quale veste agisce il mittente (titolare, servicer, agenzia incaricata) e, se recupera per conto terzi, gli estremi della licenza ex art. 115 TULPS;
3. prendere atto del decreto di esdebitazione, allegato in copia, e aggiornare i dati.
Se il credito ceduto era stato ammesso al passivo, il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente: il residuo non soddisfatto è inesigibile. Se il cedente non si era insinuato, vale la regola del comma 2. Il cessionario potrà pretendere al massimo la percentuale attribuita ai creditori di pari grado.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare il cessionario come un creditore “nuovo”, con un credito “nuovo”. Molti debitori pensano che la cessione faccia ripartire tutto da capo. Non è così: il credito è lo stesso e porta con sé l’esdebitazione. Un altro errore è rispondere solo sul merito (“sono stato esdebitato”) senza chiedere la prova della cessione. Le due difese si sommano.
Quanto dura realmente
Le cessioni in blocco possono susseguirsi nel tempo, e lo stesso credito può passare per più mani. Per questo il fascicolo con il decreto va conservato per anni, non per mesi.
Anni dopo: il pagamento “spontaneo” e l’obbligazione naturale
Cosa succede
Siamo a uno, due, cinque anni dal decreto. Il debitore ha ripreso a lavorare, magari ha un reddito migliore. Un creditore storico, con cui il rapporto era anche personale (un fornitore di lunga data, un parente che aveva prestato denaro), chiede se “almeno una parte” può essere restituita. Oppure è il debitore stesso che, per ragioni morali o commerciali, vuole pagare. È il momento in cui la natura del debito esdebitato smette di essere teoria.
La norma
Se si segue la lettura degli interpreti che riconduce il debito esdebitato all’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.), le conseguenze sono tre:
– il pagamento spontaneo è valido e non si può ripetere: chi paga non può chiedere indietro ciò che ha versato;
– l’eccezione è il pagamento eseguito da un incapace, che resta ripetibile (art. 2034, comma 1);
– il debito non produce “altri effetti” (art. 2034, comma 2): il pagamento di una parte non fa rivivere l’esigibilità del resto.
La parola decisiva è “spontaneamente”. Un pagamento fatto liberamente, sapendo di non essere obbligati, è spontaneo. Un pagamento ottenuto facendo credere al debitore che il credito sia ancora esigibile, o minacciando azioni esecutive impossibili, pone un problema diverso: si può sostenere che manchi proprio la spontaneità. È un argomento difensivo serio, ma l’esito dipende dalle prove e dalla valutazione del giudice. Nelle fonti consultate non è emersa una pronuncia con estremi certi che lo abbia deciso per l’esdebitazione del CCII.
I termini che si attivano
Non ci sono termini perentori, ma c’è una prescrizione ordinaria per l’eventuale azione di restituzione, che va valutata caso per caso. La cosa più importante è la prova delle circostanze del pagamento: lettere ricevute, registrazioni lecite di telefonate, testimoni.
Cosa può fare il debitore ora
Prima di pagare un debito esdebitato, il debitore deve sapere che quel pagamento è definitivo. Se vuole farlo per ragioni personali, è libero di farlo. Ma è opportuno che:
– lo faccia per iscritto, indicando che il pagamento è volontario e non riconosce l’esigibilità del residuo;
– non firmi piani di rientro, cambiali o nuove garanzie per quel debito;
– verifichi che il pagamento non sia un’utilità indebita a favore di un solo creditore in danno di obblighi ancora esigibili, come il mantenimento dei figli.
Se invece il debitore ha già pagato sotto pressione, può raccogliere subito le prove e farle valutare. Quanto tempo è passato e come sono andati i contatti fa la differenza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è il pagamento “a rate di cortesia”: pochi euro al mese a un servicer che ha insistito per anni. Ogni rata, se considerata spontanea, è definitivamente persa. E spesso il servicer usa il primo versamento per sostenere che il debitore ha “riconosciuto” il debito. Il riconoscimento non fa rivivere l’esigibilità, ma crea confusione e nuove pressioni.
Quanto dura realmente
Questa tappa non ha una durata. È una condizione permanente: finché esiste un creditore, esiste la possibilità di un pagamento spontaneo, e quindi la necessità di sapere che cosa comporta.
In qualunque momento: i solleciti a soci, garanti e coobbligati
Cosa succede
Fin qui abbiamo seguito la timeline del debitore esdebitato. Ma intorno a lui ci sono spesso altre persone che ricevono solleciti nello stesso periodo: il genitore che ha firmato la fideiussione, il coniuge cointestatario del mutuo, il socio della società di persone. Per loro il calendario non si ferma al decreto. Anzi, è proprio dopo il decreto che il creditore, non potendo più rivolgersi al debitore, si concentra su di loro.
La norma
Tre commi dell’art. 278 CCII disegnano la mappa:
– comma 6: “Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso”. Il fideiussore e il coobbligato restano esposti;
– comma 5: “L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”. Il socio di una società in nome collettivo o l’accomandatario di una società in accomandita semplice beneficia dell’esdebitazione della società per i debiti sociali;
– comma 4: se il debitore è una società o un ente, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.
Il risultato è asimmetrico. Il socio illimitatamente responsabile è protetto dall’esdebitazione della società; il fideiussore personale no. Nella pratica le due figure spesso coincidono: il socio ha firmato anche una fideiussione personale a favore della banca. In quel caso bisogna distinguere la responsabilità come socio, coperta dal comma 5, dalla responsabilità come garante, salvata dal comma 6.
Tabella: chi può essere sollecitato dopo il decreto
| Destinatario del sollecito | Credito | Sollecito legittimo? | Base |
|---|---|---|---|
| Debitore esdebitato | Credito ammesso al passivo, residuo non soddisfatto | No | Art. 278 c.1 |
| Debitore esdebitato | Credito anteriore non insinuato | Solo nei limiti della percentuale ai pari grado | Art. 278 c.2 |
| Debitore esdebitato | Mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie | Sì | Art. 278 c.7 |
| Debitore esdebitato | Debito sorto dopo l’apertura della procedura | Sì, secondo le regole ordinarie | Art. 278 c.1 (crediti insoddisfatti “nell’ambito” della procedura) |
| Fideiussore, coobbligato, obbligato in regresso | Debito garantito | Sì | Art. 278 c.6 |
| Socio illimitatamente responsabile | Debito sociale, società esdebitata | No, per la parte coperta dall’esdebitazione | Art. 278 c.5 |
| Familiare non garante, vicino, collega | Qualsiasi | No: non è debitore, e la comunicazione a terzi è vietata | Provv. Garante 30/11/2005; vademecum 2026 |
I termini che si attivano
Per il fideiussore valgono le regole proprie della garanzia, a cominciare da quelle del codice civile sulla fideiussione e sui termini entro cui il creditore deve agire contro il debitore principale. Sono questioni tecniche, su cui la giurisprudenza continua a intervenire. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24825/2026 pubblicata il 28 agosto 2026 su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa, si sono occupate della fideiussione con riferimento all’art. 1957 c.c. Chi ha garantito un debito poi esdebitato deve far esaminare subito il contratto di garanzia, perché le difese del garante seguono regole diverse da quelle del debitore.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore esdebitato non è parte del rapporto tra creditore e garante, ma può fare due cose utili:
– informare il garante del decreto e delle sue date, perché alcune difese dipendono dalla cronologia degli atti del creditore;
– non pagare “al posto” del garante pensando di proteggerlo. Il pagamento di un debito esdebitato non si ripete, e la posizione del garante potrebbe essere difendibile autonomamente.
C’è poi il tema del regresso. Il garante che paga diventa a sua volta creditore del debitore. Se il suo credito di regresso è anteriore all’apertura della procedura, rientra nella disciplina dell’esdebitazione come gli altri crediti anteriori. Il comma 6 salva i diritti del creditore verso il garante, non crea un canale per far rivivere il debito verso l’esdebitato. È un punto delicato, da valutare sul caso concreto e sul passivo della procedura.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la confusione di ruoli. Il debitore riceve una lettera che riguarda in realtà la fideiussione della madre e risponde come se fosse indirizzata a lui. Oppure il socio di una SNC esdebitata paga un debito sociale credendo di esserne ancora responsabile. In entrambi i casi la risposta giusta parte dalla domanda: a che titolo questa persona viene chiamata a pagare?
Quanto dura realmente
La posizione del garante può restare aperta a lungo, perché segue la prescrizione del credito garantito e le regole della fideiussione, non i tempi della procedura. Per il socio illimitatamente responsabile, invece, l’effetto dell’esdebitazione della società lo segue dal giorno del decreto.
La stessa esdebitazione, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dallo stesso decreto e divergono solo per le scelte del debitore. Tutte le date sono state controllate sul calendario.
Ipotesi comune. Liquidazione controllata di un consumatore. Debiti chirografari ammessi al passivo per 61.874,30 €, di cui 23.416,90 € verso una finanziaria. Riparto finale ai chirografari pari al 6,3%. Decreto di esdebitazione ex art. 282 CCII comunicato lunedì 6 luglio 2026. Termine per il reclamo: mercoledì 5 agosto 2026, che corre anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Nessun reclamo. La finanziaria cede il credito a un fondo nel corso dell’autunno.
| Data | Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste | Calendario B: il debitore che lascia correre |
|---|---|---|
| Lun 6/7/2026 | Riceve il decreto; chiede copia di stato passivo e riparto | Riceve il decreto e lo archivia senza leggerlo |
| Mer 5/8/2026 | Verifica che non siano stati notificati reclami: il decreto si consolida | Nessuna verifica |
| Lun 14/9/2026 | Primo sollecito della finanziaria per 21.941,64 € (residuo dopo il 6,3%) | Stesso sollecito |
| Ven 18/9/2026 | Invia PEC con copia del decreto, estratto del passivo, richiesta di aggiornare i dati | Telefona, dice “non posso pagare adesso”, fornisce il nuovo numero di cellulare |
| Lun 28/9/2026 | La finanziaria prende atto e chiude la pratica | Iniziano telefonate quasi quotidiane |
| Lun 12/10/2026 | Lettera di un servicer per conto del fondo cessionario | Stessa lettera, con minaccia di “azioni esecutive” |
| Mar 13/10/2026 | Risponde chiedendo estremi della cessione in G.U., veste del mittente, licenza ex art. 115 TULPS se recupera per terzi; allega di nuovo il decreto; esercita l’accesso ai dati (art. 15 GDPR) | Nessuna risposta scritta |
| Lun 2/11/2026 | Nessun nuovo sollecito | Accetta al telefono un “saldo e stralcio” e paga 1.237,48 € |
| Ven 13/11/2026 | Scade il termine ordinario di un mese per la risposta all’accesso | Il servicer propone un piano di rientro per altri 4.000 € |
| Lun 16/11/2026 | Se non è arrivata risposta, prepara la diffida e valuta il reclamo al Garante | Il vicino di casa riceve una busta con la scritta “recupero crediti” indirizzata al debitore |
| Mar 1/12/2026 | Pratica ferma; fascicolo completo e documentato | Il debitore cerca assistenza: per i 1.237,48 € già versati dovrà dimostrare che il pagamento non è stato spontaneo |
Lettura dei due calendari. Nel calendario A il debitore spende quattro lettere e nessun euro. Nel calendario B spende 1.237,48 € su un credito inesigibile e si trova davanti a un problema di prova difficile. Il versamento, se ritenuto spontaneo, non si recupera (art. 2034 c.c.). La sola differenza tra i due percorsi è l’uso delle finestre: la lettura del decreto al giorno 0, la risposta scritta entro pochi giorni dal sollecito, la richiesta della prova della cessione al primo contatto del servicer.
Simulazione C: il creditore che non si era insinuato (art. 278, comma 2). Un artigiano aveva un credito di 8.412,60 € per lavori eseguiti prima dell’apertura della liquidazione e non ha presentato domanda di ammissione. Dopo il decreto, lunedì 11 gennaio 2027, invia un sollecito per l’intero importo. Il riparto ha attribuito ai chirografari il 6,3%. Il calcolo: 8.412,60 × 6,3% = 529,99 €. Il sollecito è legittimo fino a 529,99 € ed eccessivo per i restanti 7.882,61 €. La risposta corretta riconosce la quota del comma 2 e contesta il resto. Va tenuto presente che sulla regola del comma 2 la questione di legittimità costituzionale è tornata davanti alla Corte ed è in attesa di decisione.
Simulazione D: il fideiussore e il mantenimento. Il prestito da 14.780,35 € era garantito dalla madre del debitore con fideiussione. Lunedì 15 febbraio 2027 la banca scrive alla madre chiedendo il residuo: il sollecito è legittimo, perché l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti verso i fideiussori. Lo stesso giorno l’ex coniuge chiede 3.960,00 € di arretrati dell’assegno di mantenimento maturati prima dell’apertura: anche questo sollecito è legittimo, perché l’art. 278, comma 7, lett. a), esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento.
I binari paralleli: quando la timeline si sdoppia
La cronologia lineare descritta finora si complica in quattro casi. In ciascuno la timeline del debitore corre accanto a un’altra.
Primo binario: i giudizi in corso e le operazioni liquidatorie. L’art. 281, comma 5, CCII (liquidazione giudiziale) e l’art. 282, comma 2-bis (liquidazione controllata) stabiliscono che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Nella liquidazione giudiziale il comma 6 aggiunge che, se da questi deriva un maggior riparto, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta. In pratica un’azione revocatoria ancora pendente o la vendita di un bene non ancora concluso continuano anche dopo il decreto. Il creditore può legittimamente chiedere notizie sul loro andamento, che riguardano la procedura e non il patrimonio personale del debitore.
Secondo binario: il reclamo. Se un creditore propone reclamo nei trenta giorni, la timeline si ferma in attesa della corte d’appello. In questo periodo i solleciti del creditore reclamante non sono automaticamente illegittimi, perché il decreto non è ancora stabile. Ma nemmeno sono una ragione per pagare: la sede è il giudizio di reclamo.
Terzo binario: l’atto giudiziario. Se un creditore, ignorando il decreto, ottiene un decreto ingiuntivo o notifica un precetto, la timeline cambia natura. Da quel momento corrono i termini perentori dell’opposizione, che vanno calcolati sull’atto. L’esdebitazione diventa un’eccezione da far valere nel giudizio. Non vale la sospensione feriale del CCII: i termini dell’opposizione seguono le regole processuali ordinarie e vanno verificati sull’atto ricevuto.
Quarto binario: il regime transitorio. Non tutte le esdebitazioni sono “del CCII”. Con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 la Cassazione ha affermato che l’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare. Lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 la Cassazione ha escluso che il debitore incapiente già fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., possa invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Chi riceve un sollecito deve quindi verificare anzitutto in base a quale legge è stato esdebitato: le eccezioni e i limiti possono cambiare.
Un ultimo incrocio riguarda la meritevolezza. Le ordinanze della Cassazione n. 22074 del 31 luglio 2025 e n. 11603 del 28 aprile 2026 hanno chiarito che la condotta del debitore non impedisce l’apertura della liquidazione controllata, ma conta nella fase dell’esdebitazione. Nella liquidazione controllata pesa in particolare la condizione dell’art. 282, comma 2: il debitore non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È per questo che i creditori, nei quindici giorni per le osservazioni e nei trenta giorni del reclamo, discutono proprio di questo.
Le 5 finestre critiche
- Giorno 0: leggere il decreto e procurarsi stato passivo e riparto. Senza queste tre carte nessun sollecito può essere classificato correttamente.
- Giorni 1-30: presidiare il termine di reclamo, che corre anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Reclamare se il decreto è sfavorevole; costituirsi se reclama un creditore; non pagare “per prudenza”.
- Al primo sollecito: classificarlo e rispondere per iscritto con copia del decreto. Escluso dal comma 7, creditore non concorsuale nei limiti del comma 2, garante del comma 6, debito posteriore o credito inesigibile: ogni categoria ha una risposta diversa.
- Al primo contatto di un cessionario o di un servicer: chiedere la prova della cessione e della veste del mittente. Estremi dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, inclusione del credito, licenza ex art. 115 TULPS se si recupera per conto terzi.
- Prima di qualsiasi pagamento: ricordare che il pagamento spontaneo di un debito esdebitato non si ripete. Pagare solo per scelta consapevole, mai sotto pressione e mai per credere che il credito sia ancora esigibile.
Le domande sul tempo
Sono passati sei mesi dal decreto e ricevo ancora solleciti: è normale? Accade spesso, soprattutto quando il credito è gestito da terzi o è stato ceduto. Non significa che il credito sia tornato esigibile. Significa che il decreto non è arrivato a chi materialmente invia le lettere. La risposta è la stessa del primo giorno: lettera documentata con copia del decreto.
Il creditore che non si era insinuato può chiedermi qualcosa anche dopo anni? Può chiedere la sola percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2), nei limiti della prescrizione del suo credito. Sulla regola è pendente una questione davanti alla Corte costituzionale, ma oggi è vigente.
Ho pagato due mesi fa dopo una telefonata minacciosa: posso ancora recuperare? Il pagamento spontaneo non si ripete (art. 2034 c.c., secondo la lettura che qualifica il debito esdebitato come obbligazione naturale). Se il pagamento è stato ottenuto facendo credere che il credito fosse ancora esigibile, si può discutere della spontaneità. Più passa il tempo, più è difficile ricostruire le prove: conviene raccoglierle subito.
Il decreto mi è stato comunicato tre anni fa e ora un servicer mi scrive per la prima volta: devo rispondere? Sì, conviene farlo. Il tempo trascorso non cambia l’inesigibilità, ma il nuovo soggetto può non conoscere il decreto. La risposta è quella della tappa sulla cessione: prova della cessione, veste del mittente, copia del decreto.
Mio padre è fideiussore: il mio decreto lo libera? No. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso i fideiussori. La sua posizione va esaminata a parte, sul contratto di garanzia, e possibilmente subito.
Quanto dura l’inesigibilità? È tendenzialmente definitiva, come osserva la dottrina citata. Non ha una scadenza. Restano fuori solo i giudizi in corso e le operazioni liquidatorie, che possono produrre un maggior riparto, e le categorie escluse.
Il decreto è di agosto: il termine di reclamo si è sospeso? No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. I trenta giorni corrono anche dal 1° al 31 agosto.
Le pronunce che scandiscono il dopo-decreto
I riferimenti sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati e, dove la decisione è nota solo in sintesi, lo si segnala.
Tappa 0: il decreto e il regime applicabile
- Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026, G.U. n. 19 del 13 maggio 2026). La questione sull’art. 281, comma 1, CCII è non fondata nei sensi indicati in motivazione: la contestualità tra decreto di chiusura e istanza è logico-funzionale, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: fissa il giorno 0 anche quando istanza e chiusura non coincidono.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (letta la massima e ampi passaggi riportati nella Cass. 30108/2025). Le istanze di esdebitazione dei falliti dichiarati prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla legge fallimentare; lo stesso per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: stabilisce quale legge decide quali solleciti sono legittimi.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale letto). Il debitore incapiente già fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione. Rilevanza: chi non è mai stato esdebitato resta esposto ai solleciti per quei debiti.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469 (nota da sintesi Unijuris). Conferma che i falliti restano regolati dalla legge fallimentare e valuta la compatibilità del termine annuale dell’art. 143 l.fall. con il diritto UE. Rilevanza: completa il quadro del regime transitorio.
Tappe 1-2: reclamo e consolidamento
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (solo massima). L’apertura della liquidazione controllata non si nega per non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: spiega su cosa vertono osservazioni e reclami dei creditori.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). La relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata, mentre la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: conferma l’orientamento della n. 22074/2025.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (solo massima). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, salvo condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; il CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: un riparto basso non rende il decreto più fragile.
Tappa 3: i solleciti legittimi
- Corte costituzionale, ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sull’art. 278, comma 2, perché le ordinanze andavano notificate ai creditori ammessi, parti del giudizio di esdebitazione; le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026 e la questione è in attesa di decisione. Rilevanza: la quota pretendibile dai creditori non concorsuali è vigente ma contestata.
- Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; sintesi Eutekne del 25 aprile 2026). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: delimita i solleciti per sanzioni. Da usare con cautela.
Tappe 5-6: chi sollecita e con quale titolo
- Cass. n. 21821 del 20 luglio 2023 (rassegna ecnews, 11 febbraio 2025). L’avviso in G.U. che individua i crediti ceduti per categorie chiare può provare la titolarità del cessionario. Rilevanza: cosa chiedere al fondo che sollecita.
- Cass. n. 10860 del 22 aprile 2024 (stessa rassegna). Non serve l’elenco nominativo dei crediti ceduti, se i criteri di individuazione sono chiari. Rilevanza: completa la n. 21821/2023.
- Cass. n. 5478 del 29 febbraio 2024 (stessa rassegna). La pubblicazione in G.U. non è costitutiva della cessione e vale come indizio. Rilevanza: il debitore può pretendere una prova più completa.
- Cass. n. 17944/2023 (stessa rassegna). Se il debitore contesta i contratti, la notifica della cessione da sola non basta. Rilevanza: legittima la contestazione della legittimazione del servicer.
- Cass. n. 7243 del 18 marzo 2024 (stessa rassegna). Gli atti di recupero del soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 TUB non sono per ciò invalidi. Rilevanza: la contestazione va centrata sul credito, non solo sull’iscrizione del servicer.
- Trib. Firenze, sentenza n. 4165 del 30 dicembre 2024 (stessa rassegna). L’onere di provare la legittimazione attiva spetta a chi si dichiara cessionario. Rilevanza: in giudizio è il fondo a dover provare.
- Cass. n. 7635/2024, Cass. n. 4543/2024 e Cass. n. 9191/2026 (rassegna ecnews del 7 luglio 2026, senza data e sezione). Il cessionario agisce per un diritto proprio e l’art. 115 TULPS non è condizione di validità dell’acquisto dei crediti. Rilevanza: chiarisce quando chiedere la licenza (all’agenzia per conto terzi) e quando no (al titolare).
Provvedimenti dell’Autorità di controllo
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento generale del 30 novembre 2005 (doc. web n. 1213644), richiamato nel vademecum del settembre 2026: liceità, correttezza e pertinenza del recupero crediti, divieto di comunicazioni a terzi, buste anonime, nessuna affissione. Rilevanza: è la base del reclamo sulle modalità del sollecito.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Lo Studio interviene nel punto esatto della timeline in cui si trova il debitore. Gli strumenti sono questi.
- Lettura del decreto (giorno 0). Esaminiamo il decreto di esdebitazione, lo stato passivo e il progetto di riparto, e redigiamo l’elenco dei debiti coperti e di quelli esclusi dall’art. 278, comma 7.
- Presidio del termine di reclamo (giorni 1-30). Calcoliamo la scadenza dei trenta giorni, che corre anche in agosto, verifichiamo eventuali reclami notificati e predisponiamo la costituzione o il reclamo del debitore.
- Classificazione dei solleciti (prima tappa di pressione). Confrontiamo ogni sollecito con lo stato passivo e stabiliamo se rientra nelle eccezioni (comma 7, comma 2, comma 6, debiti posteriori) o se riguarda un credito inesigibile.
- Calcolo della quota del comma 2. Per i creditori anteriori non insinuati calcoliamo la percentuale attribuita ai creditori di pari grado e formuliamo la risposta nei limiti di quella somma.
- Lettera di risposta e diffida. Redigiamo e inviamo via PEC la comunicazione con copia del decreto, le richieste di rettifica dei dati e, se necessario, la diffida formale.
- Istanze privacy e reclamo al Garante. Esercitiamo i diritti di accesso e rettifica e, se le modalità del recupero violano il provvedimento del 30 novembre 2005, prepariamo il reclamo con la documentazione raccolta.
- Verifica della catena delle cessioni. Con lo staff di diritto bancario chiediamo e analizziamo avvisi in Gazzetta Ufficiale, contratti di cessione, veste del servicer e licenza ex art. 115 TULPS dell’agenzia.
- Segnalazione all’AGCM. Se il debitore è un consumatore e il recupero assume forme aggressive, predisponiamo la segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- Opposizione agli atti giudiziari. Se arriva un decreto ingiuntivo o un precetto per un credito esdebitato, calcoliamo i termini e proponiamo opposizione facendo valere l’inesigibilità.
- Valutazione dei pagamenti già eseguiti. Ricostruiamo le circostanze del pagamento e verifichiamo se si può contestare la spontaneità ai fini dell’art. 2034 c.c.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC. Chi conosce le liquidazioni controllate dall’interno sa come si forma lo stato passivo, come si calcolano i riparti e che cosa il decreto di esdebitazione copre davvero. È questa conoscenza che permette di distinguere un sollecito legittimo da uno illegittimo. Se la controversia arriva in giudizio, la strategia resta la stessa dal primo grado fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sul piano processuale e delle cessioni, i secondi sul calcolo dei riparti e sulle posizioni fiscali e contributive.
Chiusura
Il decreto di esdebitazione non chiude la storia: apre una cronologia nuova, fatta di termini brevi, solleciti da classificare e passaggi di mano del credito. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e anche la più sprecata: un decreto non letto, una lettera non inviata o un pagamento fatto per stanchezza possono costare più di anni di procedura.
Lo Studio Monardo segue questa fase perché nasce dalla stessa competenza che serve per arrivare al decreto. L’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Coordina inoltre uno staff nazionale in diritto bancario, che serve a verificare cessioni e servicer. È avvocato cassazionista, e questo permette di seguire l’eventuale contenzioso senza cambiare difensore.
📩 Non lasciare che un sollecito decida al posto tuo: inviaci il decreto e le lettere ricevute usando i recapiti dello Studio che trovi in fondo alla pagina.
