Che Differenza C’è Tra Liquidazione Giudiziale E Liquidazione Controllata Ai Fini Dell’esdebitazione?

Due persone con gli stessi debiti, poniamo 380.000 euro tra banche, fornitori ed erario, possono arrivare alla liberazione dai debiti per strade molto diverse. La prima ha guidato per vent’anni un’azienda commerciale con ricavi milionari: per lei si apre la liquidazione giudiziale, con un curatore, un giudice delegato e il decreto di esdebitazione iscritto nel registro delle imprese. La seconda è un’infermiera che ha garantito i finanziamenti del marito e ha accumulato prestiti personali: per lei la strada è la liquidazione controllata, con un liquidatore, il filtro dell’Organismo di composizione della crisi e un decreto che finisce nell’area web del tribunale, non nel registro delle imprese. Non esiste una risposta unica alla domanda del titolo: la differenza tra le due procedure, ai fini dell’esdebitazione, dipende prima di tutto da chi sei.

Le norme di partenza sono le stesse per tutti: l’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, sia nella liquidazione giudiziale sia in quella controllata, e l’art. 280 fissa le condizioni comuni. Poi però le regole si separano: l’art. 281 governa il procedimento dopo la liquidazione giudiziale, l’art. 282 quello dopo la liquidazione controllata, che aggiunge due condizioni in più e cambia organi, pubblicità e controlli.

In questa guida trovi una parte comune, valida per tutti, e poi sei sezioni dedicate: l’ex imprenditore commerciale sopra soglia, il piccolo commerciante, il socio di SNC, il consumatore, il professionista e l’imprenditore agricolo. Seguono le simulazioni con date reali, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali, la giurisprudenza ordinata per profilo e quello che lo Studio può fare in concreto.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il confine tra le due procedure passa da due competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede entrambe: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC conosce dall’interno la liquidazione controllata e il ruolo dell’Organismo; come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa lavora sulle imprese che rischiano la liquidazione giudiziale. E da avvocato cassazionista può seguire il reclamo e l’eventuale ricorso fino all’ultimo grado.

📩 Hai un dubbio su quale procedura ti spetta e su quando potrai chiedere l’esdebitazione? Scrivici adesso: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questa pagina.

Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo caso

Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare una volta sola le regole che valgono per chiunque. Le sezioni successive rimandano a questa parte.

Il binario si decide all’ingresso

La scelta tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata non dipende dalla tua preferenza, ma dalla legge. L’art. 121 CCII stabilisce che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrano di possedere insieme i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), e che sono in stato di insolvenza. Tre elementi, dunque: essere imprenditore commerciale, non essere impresa minore, essere insolvente.

L’impresa minore, secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), è quella che nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve) ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare uno solo dei tre limiti per uscire dalla categoria.

Chi resta fuori dalla liquidazione giudiziale finisce nell’area del sovraindebitamento. L’art. 2, comma 1, lett. c), definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie. Per tutti questi soggetti la procedura liquidatoria è la liquidazione controllata dell’art. 268.

Un dettaglio pesa più degli altri: l’art. 121 parla di imprenditori che “non dimostrino” i requisiti dell’impresa minore. La prova del possesso dei requisiti tocca a te, non al creditore che chiede la liquidazione giudiziale.

Cos’è l’esdebitazione e cosa non cancella

L’art. 278, comma 1, definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti, con l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Nella liquidazione giudiziale fa venir meno anche le cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura della procedura.

Alcuni limiti valgono in entrambe le procedure:

  • verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte che supera la percentuale pagata ai creditori di pari grado (comma 2);
  • i creditori conservano i loro diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (comma 6);
  • restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (comma 7, lettere a e b).

La regola del comma 2 è oggi contestata davanti alla Corte costituzionale: ne parliamo nelle domande trasversali.

Il tempo: tre anni o la chiusura, se arriva prima

L’art. 279 dà al debitore il diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, oppure alla chiusura della procedura, se arriva prima. Il termine è lo stesso per entrambe le procedure. Cambia invece il modo in cui il beneficio viene chiesto e dichiarato.

Le cinque condizioni comuni dell’art. 280

L’art. 280 ammette all’esdebitazione chi:

  1. non è stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o per altri delitti connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione; se il procedimento penale è in corso o sono state applicate misure di prevenzione, il tribunale rinvia la decisione;
  2. non ha distratto l’attivo, non ha esposto passività inesistenti, non ha causato o aggravato il dissesto rendendo molto difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, non ha fatto ricorso abusivo al credito;
  3. non ha ostacolato o rallentato la procedura e ha fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili;
  4. non ha ottenuto un’altra esdebitazione nei cinque anni prima della scadenza del termine per l’esdebitazione;
  5. non ha già ottenuto l’esdebitazione due volte.

Non c’è un requisito di soddisfazione minima dei creditori. La Cassazione (ord. n. 28505 del 6 novembre 2024) lo ha sottolineato: la scarsa consistenza del patrimonio non è un ostacolo se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive.

Le differenze, in sintesi

Ecco dove le due procedure si separano, punto per punto:

  • Procedimento. Nella liquidazione giudiziale il tribunale decide su istanza del debitore, insieme al decreto di chiusura o dopo tre anni (art. 281, commi 1 e 2). Nella controllata l’esdebitazione “opera” con la chiusura o dopo tre anni, ed è dichiarata con decreto motivato su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1).
  • Condizioni. Nella giudiziale bastano le condizioni dell’art. 280. Nella controllata servono anche l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento (art. 282, comma 2).
  • Organi. Nella giudiziale c’è il curatore, che comunica l’istanza ai creditori e riferisce i fatti rilevanti nel rapporto riepilogativo dell’art. 235. Nella controllata c’è il liquidatore, che comunica l’istanza o fa lui stesso la segnalazione.
  • Pubblicità. Nella giudiziale il decreto si iscrive nel registro delle imprese. Nella controllata va nel registro delle imprese, ma per il consumatore e il professionista si pubblica nell’area web del tribunale o del Ministero della giustizia.
  • Giudizi in corso. Nella giudiziale l’esdebitazione non tocca i giudizi e le operazioni liquidatorie in corso, anche dopo la chiusura; se ne deriva un riparto maggiore, vale solo per la parte non soddisfatta (art. 281, commi 5 e 6). Nella controllata l’art. 282, comma 2-bis, ripete la prima regola, ma non contiene la seconda.
  • Reclamo. Nella giudiziale lo propongono, ai sensi dell’art. 124, gli organi della procedura, il pubblico ministero, il debitore e i creditori ammessi non integralmente soddisfatti, entro trenta giorni (art. 281, comma 4). Nella controllata lo propongono i creditori ammessi e il debitore, sempre entro trenta giorni, contro il decreto che concede l’esdebitazione o contro quello che accerta le preclusioni (art. 282, comma 3).

Un’ultima regola comune riguarda il calendario. Per i procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1): i quindici giorni per le osservazioni e i trenta per il reclamo corrono anche in agosto.

Se sei un ex imprenditore commerciale sopra soglia

La tua situazione

Hai guidato un’azienda commerciale vera: una ditta individuale di distribuzione, un negozio con più punti vendita, un’impresa di servizi con dipendenti. In almeno uno dei tre esercizi prima della crisi hai superato uno dei limiti dell’impresa minore: più di 300.000 euro di attivo, più di 200.000 euro di ricavi o più di 500.000 euro di debiti. Oggi l’attività è chiusa o sta per chiudere, e per te si è aperta, o si aprirà, la liquidazione giudiziale. Ti chiedi se alla fine di questo percorso i debiti residui resteranno con te per sempre.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei nella procedura più pesante, ma la tua esdebitazione segue le regole più semplici. Per te valgono solo le cinque condizioni dell’art. 280. Non c’è il filtro ulteriore della colpa grave, della malafede o della frode, che l’art. 282, comma 2, riserva alla liquidazione controllata. Questo non significa impunità: le condotte più gravi rientrano già nell’art. 280, lettera b), che esclude chi ha distratto l’attivo, esposto passività inesistenti, aggravato il dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio o fatto ricorso abusivo al credito.

Il procedimento è quello dell’art. 281. Il tribunale ti dichiara esdebitato solo su tua istanza: senza una tua domanda, non ci sarà alcun decreto. La decisione arriva insieme al decreto di chiusura della procedura, oppure, se la liquidazione dura di più, quando sono passati almeno tre anni dall’apertura (comma 2). Il curatore comunica la tua istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Nel rapporto riepilogativo dell’art. 235 il curatore dà atto dei fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio: quel rapporto è il documento su cui il tribunale costruirà la decisione.

Sul tempo della domanda c’è una novità importante. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2026 (depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione sull’art. 281, comma 1. La “contestualità” con il decreto di chiusura va intesa in senso logico e funzionale, non solo cronologico: se depositi l’istanza subito dopo la chiusura, il tribunale può decidere con un decreto successivo. La Corte ha anche invitato il legislatore a fissare un termine preciso. Fino ad allora, il consiglio prudente è depositare l’istanza prima della chiusura, o comunque senza attendere.

Il decreto viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, a te e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, e viene iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere (comma 4). Con l’esdebitazione vengono meno anche le cause di ineleggibilità e decadenza legate all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 278, comma 1).

I numeri

Immagina una liquidazione giudiziale con un passivo ammesso di 612.480 euro e un attivo realizzato di 97.300 euro, che dopo le spese della procedura consente di pagare per intero i crediti prededucibili e una parte dei privilegiati. I chirografari non ricevono nulla. Con il vecchio art. 142 della legge fallimentare un riparto così misero poteva essere un argomento contro l’esdebitazione. Con l’art. 280 no: conta il tuo comportamento, non la percentuale pagata.

Ora aggiungi un giudizio in corso: il curatore ha promosso una revocatoria per 41.900 euro contro un fornitore pagato in modo preferenziale. L’art. 281, comma 5, stabilisce che l’esdebitazione non incide su quel giudizio, anche se prosegue dopo la chiusura. Se il curatore vince e distribuisce i 41.900 euro, il comma 6 prevede che l’esdebitazione valga solo per la parte dei debiti che resta definitivamente insoddisfatta dopo quel riparto.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è il procedimento penale. L’art. 280, lettera a), esclude chi è stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta o per delitti connessi all’attività d’impresa. Se il procedimento è ancora in corso, il tribunale non respinge l’istanza ma rinvia la decisione fino all’esito, e questo può allungare i tempi anche di anni.

Un secondo rischio riguarda chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022. La Cassazione (ord. n. 14835 del 3 giugno 2025) ha chiarito che l’istanza presentata dopo quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché la disciplina transitoria del Codice non comprende le procedure di esdebitazione. Nella stessa linea si colloca Cass. n. 1469 del 22 gennaio 2026, che ha esaminato anche il termine annuale dell’art. 143 legge fallimentare rispetto al diritto europeo. Se sei un ex fallito, l’art. 281 non è la tua norma.

Un terzo rischio riguarda il passaggio da imprenditore attivo a ex imprenditore. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese la liquidazione giudiziale può ancora essere aperta per un periodo limitato, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo (art. 33 CCII). Non pensare che chiudere la partita IVA ti porti automaticamente nel sovraindebitamento.

Le mosse giuste

  1. Verifica subito, con i bilanci o le dichiarazioni dei tre esercizi precedenti, se sei davvero sopra soglia. La prova dei requisiti dell’impresa minore spetta a te: se puoi darla, la procedura cambia.
  2. Collabora con il curatore fin dal primo giorno: consegna documenti, scritture e informazioni. La lettera c) dell’art. 280 si gioca sul tuo comportamento durante la procedura, e il curatore ne darà atto nel rapporto dell’art. 235.
  3. Tieni d’occhio l’eventuale procedimento penale e organizza la difesa: senza condanna definitiva per i reati dell’art. 280, lettera a), l’esdebitazione resta possibile.
  4. Deposita l’istanza al momento giusto: allo scadere dei tre anni, se la procedura è ancora aperta, oppure prima della chiusura.
  5. Controlla le osservazioni dei creditori nei quindici giorni e preparati a replicare; poi verifica il decreto e valuta il reclamo nei trenta giorni.

Giurisprudenza dedicata

Corte cost. sent. n. 74/2026 sul momento della decisione; Cass. ord. n. 28505/2024 sull’assenza del requisito oggettivo; Cass. ord. n. 14835/2025 e Cass. n. 1469/2026 sul regime dei falliti ante 15 luglio 2022. Per la fase di apertura, Cass. Sez. I ord. n. 13912 del 13 maggio 2026 riguarda la liquidazione giudiziale chiesta da un terzo: il termine per presentare la domanda di accesso a uno strumento alternativo si consuma con la prima udienza, anche se il giudice rinvia. Per chi è sopra soglia, la prima udienza è l’ultimo momento utile per cambiare strada.

Se sei un piccolo commerciante (impresa minore)

La tua situazione

Hai un bar, una ferramenta, un piccolo laboratorio artigiano con vendita al pubblico, un’attività di commercio ambulante. I tuoi numeri sono contenuti: attivo, ricavi e debiti restano sotto le soglie di legge. La crisi è arrivata comunque, magari dopo un mutuo per ristrutturare il locale o una stagione andata male, e ora hai fornitori insoluti, rate arretrate e debiti con l’erario. Sei un imprenditore commerciale, ma non finisci nella liquidazione giudiziale.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la regola di partenza è chiara: l’art. 121 esclude dalla liquidazione giudiziale l’imprenditore commerciale che dimostra il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore. Il tuo binario è la liquidazione controllata dell’art. 268. Puoi chiederla tu, con ricorso al tribunale, se sei in stato di sovraindebitamento (comma 1). La può chiedere anche un creditore se sei insolvente, persino mentre sono in corso esecuzioni individuali, ma la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro (comma 2). La Cassazione (n. 17508/2025) ha precisato che nel calcolo della soglia entra anche il credito del socio postergato.

La regola più importante per te è nell’art. 282, comma 2: oltre alle condizioni dell’art. 280, la tua esdebitazione richiede che tu non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e che tu non sia stato condannato in via definitiva per i reati dell’art. 344. Il tribunale guarderà quindi non solo a come ti sei comportato durante la procedura, ma anche a come sei arrivato alla crisi: debiti presi senza prospettiva di rimborso, imposte non versate per anni, finanziamenti accesi per coprire perdite.

La Cassazione ha però tracciato un confine netto tra apertura e esdebitazione. Con l’ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 ha stabilito che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano solo nella successiva fase dell’esdebitazione. Con l’ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 ha aggiunto che la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è un requisito di ammissibilità, soggetto a controllo sostanziale del giudice. Tradotto: entri nella procedura anche se hai sbagliato, ma quegli errori torneranno sul tavolo quando chiederai la liberazione dai debiti.

Il procedimento è quello dell’art. 282, comma 1. L’esdebitazione opera con il provvedimento di chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura. È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su tua istanza o su segnalazione del liquidatore. Se la tua istanza arriva, il liquidatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni. Se l’esdebitazione interviene prima della chiusura, nella segnalazione il liquidatore dà atto dei fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio. Il decreto, nel tuo caso, viene iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere: sei un imprenditore, non un consumatore né un professionista.

I numeri

Prendi un negozio di articoli per la casa con questi dati negli ultimi tre esercizi: attivo massimo 214.300 euro, ricavi massimi 187.650 euro, debiti 342.900 euro. Tutti e tre i valori sono sotto soglia: impresa minore. Se un solo anno avesse registrato ricavi per 203.100 euro, il requisito dei ricavi sarebbe saltato e il quadro sarebbe cambiato.

Ora guarda il debito: 342.900 euro, di cui 118.400 verso l’erario per imposte dichiarate e non versate in quattro anni consecutivi. Su questo punto, un decreto del Tribunale di Treviso del 31 marzo 2026, noto da sintesi, ha considerato colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente. Un precedente del genere non vincola gli altri tribunali, ma ti dice dove si concentrerà l’attenzione. Sulle sanzioni, invece, c’è una buona notizia: secondo un decreto del Tribunale di Torino del 9 aprile 2026 (noto da sintesi), in una liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b).

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è che il tribunale legga la tua storia debitoria come colpa grave. È la condizione che l’imprenditore sopra soglia non incontra, e che può bloccare la tua esdebitazione anche se in procedura ti sei comportato in modo impeccabile.

Un secondo rischio è all’ingresso. L’art. 268, comma 3, prevede che, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche con azioni giudiziarie. Se non hai nulla da liquidare, la strada della controllata è chiusa, e devi valutare l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283, che richiede la meritevolezza e si può ottenere una sola volta.

Un terzo rischio riguarda le soglie. Se un creditore chiede la tua liquidazione giudiziale e tu non riesci a documentare i tre requisiti per tutti e tre gli esercizi, l’art. 121 gioca contro di te.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci subito i tre esercizi: bilanci o dichiarazioni, registri IVA, estratti conto. Sono la tua prova di impresa minore.
  2. Prepara con l’OCC una relazione solida su cause e diligenza: è requisito di ammissibilità (Cass. 11603/2026) e sarà la base della valutazione sulla colpa grave.
  3. Valuta se esistono strade conservative prima della liquidazione: la composizione negoziata per le imprese sotto soglia (art. 25-quater) o il concordato minore. Su questo punto l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo lavora con una doppia veste, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: può confrontare la liquidazione con le alternative negoziali partendo dagli stessi numeri.
  4. In procedura, collabora con il liquidatore e conserva la prova di ogni consegna di documenti.
  5. Allo scadere dei tre anni, o alla chiusura, deposita l’istanza senza aspettare la segnalazione del liquidatore e prepara le repliche alle osservazioni.

Giurisprudenza dedicata

Cass. ord. n. 22074/2025 e ord. n. 11603/2026 sul rapporto tra apertura ed esdebitazione; Cass. ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025 sulla relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità; Cass. n. 17508/2025 sulla soglia dei 50.000 euro; Trib. Treviso 31 marzo 2026 e Trib. Torino 9 aprile 2026, entrambi noti da sintesi e senza numero.

Se sei socio di una SNC

La tua situazione

Con un fratello, un cugino o un vecchio collega hai una società in nome collettivo: una trattoria, un’officina, un’agenzia. Come socio di SNC rispondi illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali con il tuo patrimonio personale. La società è in crisi e tu vuoi sapere due cose: in quale procedura finirai e se l’esdebitazione della società libererà anche te.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo binario dipende dalle dimensioni della società, non dalle tue. Se la SNC supera anche una sola delle soglie dell’impresa minore ed è insolvente, si apre la liquidazione giudiziale della società, e la sentenza produce l’apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII). Se la SNC è un’impresa minore, si apre la liquidazione controllata, e la giurisprudenza di merito e i commentatori leggono l’art. 270 nel senso che la procedura della società si estende ai soci illimitatamente responsabili, con una procedura distinta che riguarda sia i debiti sociali sia quelli personali.

Per l’esdebitazione, l’art. 278 contiene due regole scritte apposta per te: le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti (comma 4), e l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (comma 5). In pratica il tuo comportamento può pesare sull’esdebitazione della società, e quella della società può liberarti.

Se la procedura è una liquidazione controllata, valgono anche le condizioni aggiuntive dell’art. 282, comma 2: niente condanne definitive per i reati dell’art. 344, nessuna colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento. Se è una liquidazione giudiziale, valgono solo le condizioni dell’art. 280.

C’è poi la questione dei tuoi debiti personali. La definizione di consumatore dell’art. 2, comma 1, lett. e), dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), comprende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, e che accede agli strumenti di regolazione per debiti contratti in qualità di consumatore. Il mutuo per la casa o il prestito per l’auto di famiglia sono debiti da consumatore, anche se sei socio.

I numeri

Prendi una SNC con ricavi annui di 176.000 euro, attivo di 92.700 euro e debiti per 268.300 euro: è impresa minore, e si apre la liquidazione controllata. Tu, socio al 50%, hai anche un mutuo personale con residuo di 84.500 euro e un prestito di 11.200 euro. Nella procedura che ti riguarda come socio entrano sia i 268.300 euro sociali, di cui rispondi illimitatamente, sia i tuoi 95.700 euro personali.

Cambia un numero: i ricavi di un esercizio salgono a 231.400 euro. La SNC non è più impresa minore; se è insolvente, si apre la liquidazione giudiziale, che si estende a te. Per l’esdebitazione bastano le condizioni dell’art. 280, ma il decreto finirà nel registro delle imprese e la procedura avrà un curatore.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è restare legato al comportamento degli altri. Se il tuo socio ha distratto beni o ha ostacolato la procedura, l’art. 278, comma 4, rende quelle condotte rilevanti per l’esdebitazione della società, che è proprio quella che dovrebbe liberare anche te.

Un secondo rischio è cercare una via autonoma mentre la società esiste. Il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 29 marzo 2024 (R.P.U. 337-1/2024), ha escluso che il socio illimitatamente responsabile possa accedere da solo a una procedura per i debiti sociali finché la società è in vita. Per i soli debiti personali, invece, le soluzioni coordinate sono state ammesse.

Un terzo rischio riguarda i garanti. L’art. 278, comma 6, mantiene i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori: se tua moglie ha firmato una fideiussione per la società, la tua esdebitazione non la libera.

Infine, un punto non ancora chiarito dalla giurisprudenza del Codice: se il socio coinvolto nella procedura della società debba chiedere l’esdebitazione con un’istanza propria. Nel dubbio, la scelta prudente è depositarla comunque.

Le mosse giuste

  1. Verifica le soglie della società, non le tue: decidono il binario.
  2. Separa con precisione i debiti sociali da quelli personali e, per i secondi, verifica se sono stati contratti in qualità di consumatore.
  3. Valuta con un professionista se presentare una domanda coordinata con i familiari: il Tribunale di Rimini, con sentenza del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), ha esteso la liquidazione controllata di una SAS anche al socio accomandante, coniuge convivente dell’accomandatario, applicando l’art. 66 sulle procedure familiari.
  4. Documenta la tua estraneità alle condotte del socio, se ve ne sono state.
  5. Alla chiusura o allo scadere dei tre anni, deposita un’istanza di esdebitazione anche a tuo nome.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Napoli Nord decr. 29 marzo 2024 (R.P.U. 337-1/2024) sui limiti dell’accesso autonomo; Trib. Rimini sent. 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025) sull’estensione all’accomandante; Cass. ord. n. 15359 del 31 maggio 2023, in regime di legge fallimentare, sul socio di SNC fallito in estensione: le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e tra i creditori concorsuali del socio rientrano anche quelli della società. È utile oggi solo come argomento storico o per analogia.

Se sei un consumatore

La tua situazione

Non hai mai avuto una partita IVA, oppure i debiti che ti schiacciano non c’entrano nulla con il tuo lavoro. Sei un dipendente, un pensionato, una persona che ha sommato prestiti personali, carte revolving, un mutuo, magari una fideiussione firmata per un familiare. Ti hanno detto che esiste la “legge salva-suicidi” e ti chiedi se la liquidazione controllata possa davvero cancellare ciò che non riesci a pagare.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: tu non potrai mai finire in liquidazione giudiziale, perché l’art. 121 riguarda solo gli imprenditori commerciali. Il tuo binario liquidatorio è la liquidazione controllata dell’art. 268. In alternativa puoi proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67), ma in questa guida ci concentriamo sulla liquidazione e sulla successiva esdebitazione.

Per te la regola più importante è all’ingresso: se sei tu a chiedere la liquidazione controllata, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche con azioni giudiziarie (art. 268, comma 3). Se non hai nulla da liquidare, la tua strada è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). Se invece è un creditore a chiedere la tua liquidazione, puoi eccepire entro la prima udienza, con l’attestazione dell’OCC e i documenti dell’art. 283, comma 3, che non c’è attivo da acquisire: in quel caso la procedura non si apre.

Non tutto ciò che hai entra nella liquidazione. L’art. 268, comma 4, esclude i crediti impignorabili, i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e i salari nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento tuo e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale (salvo l’art. 170 c.c.) e le cose non pignorabili. L’elenco è tassativo: la Cassazione (sent. n. 28484 del 27 ottobre 2025) ha escluso che possa essere esteso per analogia, e ha confermato l’inclusione nella liquidazione del risarcimento del danno biologico.

L’esdebitazione segue l’art. 282. Opera con la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura; è dichiarata con decreto motivato su tua istanza o su segnalazione del liquidatore; i creditori ammessi hanno quindici giorni per le osservazioni. Valgono le condizioni dell’art. 280 e le due condizioni aggiuntive del comma 2. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia: non finisce nel registro delle imprese, dove del resto non sei iscritto.

I numeri

Prendi una debitrice con 63.800 euro di prestiti personali, 14.900 euro su due carte revolving e 22.300 euro di fideiussione per il negozio del fratello: totale 101.000 euro. Possiede la quota del 50% di un appartamento ereditato, stimata 46.000 euro, e un’auto di 7.200 euro. Lo stipendio netto è di 1.680 euro; il giudice fissa in 1.320 euro mensili la parte necessaria al mantenimento, quindi 360 euro al mese entrano nella procedura. In tre anni sono 12.960 euro, più il ricavato della quota e dell’auto.

Se la procedura si chiude prima dei tre anni perché non c’è altro attivo (l’art. 272, comma 3, prevede la chiusura anticipata in quel caso), l’esdebitazione opera con il provvedimento di chiusura. I creditori insoddisfatti non potranno più agire contro di lei. Ma la banca che ha ricevuto la fideiussione del fratello, se esistono altri coobbligati, conserva i suoi diritti verso di loro (art. 278, comma 6).

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è la colpa grave nell’indebitamento. Il tribunale guarderà a come hai assunto i debiti: prestiti accesi per pagare altri prestiti, finanziamenti chiesti quando il reddito non bastava già più. La Cassazione ha chiarito che questi aspetti non impediscono l’apertura della procedura (ord. n. 22074/2025), ma possono pesare in sede di esdebitazione.

Un secondo rischio riguarda i debiti che non si cancellano: assegno di mantenimento arretrato per i figli, risarcimento per un incidente causato da te con dolo o colpa, multe e sanzioni non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7).

Un terzo rischio riguarda i creditori che non si sono insinuati. Per loro, oggi, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale pagata agli altri creditori di pari grado (art. 278, comma 2). Su questa regola pende una questione di legittimità costituzionale, ma fino alla decisione resta in vigore.

Le mosse giuste

  1. Raccogli con l’OCC tutta la documentazione e verifica subito se c’è attivo da liquidare: decide se la tua strada è la controllata o l’art. 283.
  2. Fai fissare dal giudice, con dati precisi sul nucleo familiare, la quota di reddito necessaria al mantenimento.
  3. Elenca tutti i creditori, anche quelli che non ti cercano da anni, perché possano partecipare al concorso.
  4. Prepara una ricostruzione onesta di come sono nati i debiti: è la base contro l’obiezione di colpa grave.
  5. Alla chiusura o allo scadere dei tre anni, deposita l’istanza di esdebitazione e segui le osservazioni dei creditori.

Giurisprudenza dedicata

Cass. sent. n. 28484/2025 sul carattere tassativo delle esclusioni dell’art. 268, comma 4; Cass. ord. n. 22074/2025 e ord. n. 11603/2026 sulla meritevolezza; Corte cost. ord. n. 104/2026 sull’art. 278, comma 2; Trib. Urbino 9 dicembre 2025 (noto da sintesi), secondo cui conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura del soddisfacimento dei creditori.

Se sei un professionista

La tua situazione

Sei un avvocato, un commercialista, un architetto, un medico libero professionista, un consulente con partita IVA. Hai uno studio, magari dei collaboratori, un leasing per l’attrezzatura, debiti verso la cassa di previdenza e verso il fisco. La crisi è arrivata con un calo di incarichi o con un cliente importante che non ha pagato. Ti chiedi se sei trattato come un imprenditore o come un privato cittadino.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione c’è una buona notizia di partenza: il professionista intellettuale non è imprenditore commerciale, e quindi non è soggetto alla liquidazione giudiziale, qualunque sia il volume dello studio. L’art. 2, comma 1, lett. c), lo nomina espressamente tra i soggetti in sovraindebitamento. Il tuo binario è la liquidazione controllata, anche se il tuo fatturato supera di molto i 200.000 euro.

Per l’esdebitazione, la regola più importante è che il decreto che ti dichiara esdebitato si pubblica nell’area web del tribunale o del Ministero della giustizia, come per il consumatore, e non nel registro delle imprese (art. 282, comma 1). Sul piano delle condizioni, invece, sei trattato come gli altri soggetti della liquidazione controllata: art. 280, più assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento.

Hai anche una doppia identità possibile. Per i debiti contratti fuori dall’attività (il mutuo di casa, il prestito per la famiglia) puoi essere consumatore. La Cassazione (sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025, massima su Brocardi) ha affrontato la nozione di consumatore per il fideiussore persona fisica che svolge un’attività professionale: rileva se la garanzia è stata prestata per finalità estranee a quell’attività. Questa distinzione non cambia la procedura liquidatoria, ma può cambiare gli strumenti alternativi a tua disposizione, come il piano del consumatore.

I numeri

Prendi un professionista con debiti per 287.400 euro: 104.300 verso la cassa di previdenza, 96.800 verso l’erario, 52.100 verso una banca per l’apertura di credito, 34.200 per il leasing dell’attrezzatura. Incassa 4.150 euro lordi al mese, che dopo contributi, imposte e spese dello studio diventano circa 2.300 euro netti. Il giudice fissa in 1.750 euro la quota per il mantenimento della famiglia: 550 euro al mese vanno alla procedura, 19.800 euro in tre anni.

Il nodo sarà la storia dei 96.800 euro con l’erario. Se derivano da anni di imposte non versate pur in presenza di incassi, il rischio che il tribunale parli di colpa grave è concreto (in questa direzione la sintesi di Trib. Treviso 31 marzo 2026). Se derivano da accertamenti su redditi effettivamente incassati e spesi per lo studio, o da un crollo improvviso delle entrate, la lettura può essere diversa. Le sanzioni accessorie a imposte estinte, secondo il decreto del Tribunale di Torino del 9 aprile 2026, seguono la sorte dell’imposta.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è il debito tributario e previdenziale accumulato per scelta. È la voce che più spesso pesa nei professionisti, ed è proprio quella su cui il tribunale valuta la colpa grave dell’art. 282, comma 2.

Un secondo rischio è la continuità dell’attività. La liquidazione controllata non ti impedisce di lavorare, ma i redditi futuri, oltre la quota per il mantenimento, entrano nella procedura per tutto il tempo in cui resta aperta ai fini dei beni sopravvenuti (art. 272, comma 3). Organizza la contabilità dello studio in modo trasparente fin dall’apertura.

Un terzo rischio riguarda la collaborazione con il liquidatore. L’art. 280, lettera c), esclude chi ha ostacolato o rallentato la procedura: incassi non dichiarati o clienti pagati in nero sono il modo più rapido per perdere l’esdebitazione.

Le mosse giuste

  1. Separa con precisione i debiti professionali da quelli personali e verifica quali hai contratto come consumatore.
  2. Ricostruisci l’origine del debito fiscale e previdenziale anno per anno: è la tua difesa contro l’obiezione di colpa grave.
  3. Valuta se un concordato minore possa conservare lo studio meglio della liquidazione.
  4. Durante la procedura, rendiconta ogni incasso al liquidatore.
  5. Deposita l’istanza di esdebitazione alla chiusura o allo scadere dei tre anni, e controlla che il decreto sia pubblicato nell’area web corretta.

Giurisprudenza dedicata

Cass. sent. n. 29746/2025 sulla nozione di consumatore per il fideiussore professionista; Trib. Torino 9 aprile 2026 sulla sanzione tributaria accessoria; Trib. Treviso 31 marzo 2026 sull’omesso pagamento sistematico delle imposte, entrambi noti da sintesi. Non risultano pronunce verificate, con estremi certi, sull’esdebitazione del professionista come categoria specifica: la sua disciplina si ricava dal testo dell’art. 282.

Se sei un imprenditore agricolo

La tua situazione

Coltivi la terra, allevi animali, gestisci un’azienda vitivinicola o un frutteto, magari con un agriturismo collegato. Hai investito in macchinari, in impianti, in terreni presi in affitto. Poi sono arrivate una grandinata, un crollo dei prezzi, un mutuo agrario diventato insostenibile. Ti chiedi se la tua azienda, anche se grande, rischia la liquidazione giudiziale.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: l’art. 121 applica la liquidazione giudiziale solo agli imprenditori commerciali. L’imprenditore agricolo è nominato espressamente nell’art. 2, comma 1, lett. c), tra i soggetti in sovraindebitamento, senza limiti dimensionali. Anche un’azienda agricola con ricavi milionari resta nell’area della liquidazione controllata.

La regola più importante, per te, è che la qualifica di imprenditore agricolo si dimostra con l’attività concreta, non con l’ammontare dei debiti. La Corte d’appello di Napoli, sezione V civile, con pronuncia del 19 maggio 2026 (nota da sintesi, numero non indicato), ha ritenuto che l’entità del debito non sia un criterio utile per escludere la qualifica e ha valorizzato elementi come i contratti d’affitto di fondi rustici, l’iscrizione all’AGEA e alla sezione agricola della Camera di commercio, l’impiego di braccianti stagionali e la coltivazione di alberi da frutto, che comporta la cura di una fase essenziale del ciclo biologico. La stessa Corte ha ribadito che la meritevolezza non è condizione per aprire la liquidazione controllata.

Attenzione però ai confini. La lett. c) esclude dal sovraindebitamento chi è soggetto alla liquidazione coatta amministrativa. La Cassazione, con sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026 (in regime di L. 3/2012), ha escluso dalle procedure di sovraindebitamento la cooperativa agricola, proprio perché soggetta a liquidazione coatta amministrativa. Se operi in forma di cooperativa, la tua strada è un’altra.

Per l’esdebitazione valgono l’art. 280 e le condizioni aggiuntive dell’art. 282, comma 2. Il decreto si iscrive nel registro delle imprese, perché sei un imprenditore e non un consumatore o un professionista.

I numeri

Prendi un’azienda frutticola individuale con ricavi annui di 412.000 euro, attivo di 1.180.000 euro e debiti per 736.500 euro: è sopra tutte e tre le soglie dell’impresa minore. Se fosse commerciale, rischierebbe la liquidazione giudiziale. Essendo agricola, resta nella controllata.

Ora immagina che l’azienda abbia aggiunto, negli ultimi anni, un’attività di commercializzazione di prodotti acquistati da terzi che vale il 70% del fatturato. A quel punto la qualifica agricola diventa discutibile, e un creditore potrebbe sostenere che l’impresa è commerciale e sopra soglia. La prova delle caratteristiche concrete dell’attività diventa decisiva.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è perdere la qualifica agricola per la prevalenza di attività commerciali. Se accade, il binario cambia e, con le dimensioni di molte aziende agricole, si apre la liquidazione giudiziale.

Un secondo rischio riguarda i beni strumentali e i terreni ipotecati. La Cassazione (sent. n. 22914 del 19 agosto 2024, Sezione I, su rinvio pregiudiziale) ha stabilito che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41 TUB anche nella liquidazione controllata: la banca del mutuo agrario fondiario può proseguire l’esecuzione sul fondo.

Un terzo rischio riguarda la colpa grave: investimenti sproporzionati finanziati con debito, o contributi pubblici usati per altri scopi, possono essere letti contro di te.

Le mosse giuste

  1. Documenta la natura agricola dell’attività: fascicolo aziendale, iscrizioni, contratti, personale, colture.
  2. Valuta prima della liquidazione gli strumenti dedicati: l’art. 25-quater, comma 4, lett. d), prevede per la sola impresa agricola anche l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
  3. Verifica la posizione dei creditori ipotecari e fondiari.
  4. Prepara una relazione sulle cause della crisi che metta in evidenza gli eventi esterni (clima, mercato).
  5. Alla chiusura o allo scadere dei tre anni, chiedi l’esdebitazione.

Giurisprudenza dedicata

App. Napoli, sez. V, 19 maggio 2026 sulla prova della qualifica agricola; Cass. sent. n. 880/2026 sulla cooperativa agricola esclusa; Cass. sent. n. 22914/2024 sul creditore fondiario nella liquidazione controllata.

Tre fascicoli, tre esiti: l’esdebitazione con le date alla mano

Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Applicano le regole viste finora a tre profili diversi, con importi e date verificati sul calendario. Ricorda che per i procedimenti del Codice la sospensione feriale non opera (art. 9, comma 1) e che, quando un termine scade di sabato o di domenica, slitta al lunedì successivo.

Simulazione 1 – Ex imprenditore commerciale, liquidazione giudiziale

  • Dati di partenza. Ditta individuale di commercio all’ingrosso con ricavi di 1.240.000 euro nell’ultimo esercizio. Liquidazione giudiziale aperta giovedì 12 ottobre 2023. Passivo ammesso 612.480 euro, attivo realizzato 97.300 euro. È pendente una revocatoria del curatore per 41.900 euro.
  • Il diritto all’esdebitazione. I tre anni scadono lunedì 12 ottobre 2026. La procedura è ancora aperta per la revocatoria, ma l’art. 281, comma 2, consente la decisione decorsi tre anni dall’apertura.
  • L’istanza. Il debitore la deposita lunedì 19 ottobre 2026. Il curatore la comunica ai creditori ammessi martedì 3 novembre 2026: le osservazioni vanno presentate entro mercoledì 18 novembre 2026.
  • Il decreto. Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 sulla base del rapporto del curatore. Non ci sono condanne né procedimenti penali; il debitore ha collaborato. Il decreto è comunicato giovedì 3 dicembre 2026 e iscritto nel registro delle imprese.
  • Il reclamo. I trenta giorni scadono sabato 2 gennaio 2027: il termine slitta a lunedì 4 gennaio 2027.
  • Esito. I debiti concorsuali non soddisfatti diventano inesigibili. Se la revocatoria porta 41.900 euro nella procedura, il riparto supplementare va ai creditori e l’esdebitazione vale solo per la parte che resta definitivamente insoddisfatta (art. 281, commi 5 e 6).

Simulazione 2 – Piccolo commerciante, liquidazione controllata

  • Dati di partenza. Negozio di articoli per la casa, impresa minore (attivo massimo 214.300 euro, ricavi massimi 187.650 euro, debiti 342.900 euro, di cui 118.400 verso l’erario). Liquidazione controllata aperta martedì 7 novembre 2023 su domanda del debitore, dopo che l’OCC ha attestato la presenza di attivo (un furgone e la quota di un magazzino).
  • Il diritto all’esdebitazione. I tre anni scadono sabato 7 novembre 2026. Non si tratta di un termine di decadenza, ma del momento da cui la legge consente l’esdebitazione: il debitore deposita l’istanza lunedì 9 novembre 2026.
  • Le osservazioni. Il liquidatore comunica l’istanza martedì 24 novembre 2026; i creditori hanno tempo fino a mercoledì 9 dicembre 2026. L’Agenzia delle entrate osserva che il debito fiscale è stato accumulato in quattro anni di omessi versamenti.
  • Il decreto. Il tribunale valuta, oltre all’art. 280, la colpa grave dell’art. 282, comma 2. Il debitore documenta che gli omessi versamenti coincidono con il calo dei ricavi dopo l’apertura di un centro commerciale vicino e con il pagamento prioritario degli stipendi di due dipendenti. Il decreto, comunicato venerdì 8 gennaio 2027, dichiara l’esdebitazione e viene iscritto nel registro delle imprese.
  • Il reclamo. I trenta giorni scadono domenica 7 febbraio 2027: il termine slitta a lunedì 8 febbraio 2027.
  • Esito alternativo. Se il tribunale avesse ritenuto la colpa grave, avrebbe emesso un provvedimento che accerta la preclusione. Anche quello è reclamabile, dal debitore, entro trenta giorni (art. 282, comma 3).

Simulazione 3 – Consumatore, liquidazione controllata chiusa prima dei tre anni

  • Dati di partenza. Debitrice consumatrice con 101.000 euro di debiti, quota di un appartamento e un’auto. Liquidazione controllata aperta martedì 20 febbraio 2024. Il liquidatore vende quota e auto; dai 360 euro mensili di stipendio acquisiti alla procedura non resta altro da distribuire.
  • La chiusura. Il tribunale chiude la procedura lunedì 9 marzo 2026, prima dei tre anni. Lo stesso giorno il liquidatore comunica ai creditori l’istanza di esdebitazione, depositata con il rendiconto: le osservazioni scadono martedì 24 marzo 2026.
  • Il decreto. Nessun creditore si oppone. Il decreto, comunicato lunedì 20 aprile 2026, è pubblicato nell’area web del tribunale, non nel registro delle imprese.
  • Il reclamo. I trenta giorni scadono mercoledì 20 maggio 2026.
  • Esito. La debitrice è liberata dai debiti verso tutti i creditori concorsuali. Restano due eccezioni: il creditore anteriore che non si è insinuato può agire solo per la percentuale pagata ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2), e le eventuali sanzioni amministrative non accessorie restano dovute (comma 7).

Il confronto tra le tre ipotesi mostra la differenza essenziale. Nella prima, per decidere il tribunale ha bisogno solo delle condizioni dell’art. 280. Nella seconda deve anche valutare la storia debitoria, ed è lì che il debitore si gioca il risultato. Nella terza cambia la pubblicità, e il fascicolo si chiude prima.

I casi misti: quando appartieni a più profili

Molte persone non stanno in un solo profilo. Vediamo i casi più frequenti.

Il professionista che è anche socio di una SNC

Un geometra con studio individuale è anche socio di una SNC immobiliare con il fratello. Le procedure possono essere due. Come socio, segue la sorte della società: se la SNC è sopra soglia e insolvente, la liquidazione giudiziale della società si estende a lui (art. 256); se è impresa minore, entra nella liquidazione controllata della società con il meccanismo dell’art. 270. Come professionista, per i debiti dello studio, il suo binario resta la liquidazione controllata. In pratica i suoi beni personali rispondono sia dei debiti sociali sia di quelli professionali, e le procedure vanno coordinate. Per l’esdebitazione, se la procedura è giudiziale, contano solo le condizioni dell’art. 280; per la parte in liquidazione controllata servono anche quelle dell’art. 282, comma 2.

L’ex commerciante che oggi è dipendente

Una donna ha chiuso cinque anni fa un negozio sopra soglia, e oggi è impiegata. I debiti del negozio sono ancora lì. Il punto di partenza è l’art. 33: la liquidazione giudiziale dopo la cessazione dell’attività ha un limite temporale. Superato quel limite, la lettura più coerente con la lett. c) dell’art. 2 è che l’ex imprenditrice rientri tra i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, e quindi nella liquidazione controllata. Non è però un consumatore per i debiti del negozio, perché li ha contratti come imprenditrice: il decreto di esdebitazione, in questa lettura, andrebbe iscritto nel registro delle imprese e non pubblicato solo sul sito del tribunale. È un punto da verificare caso per caso con il tribunale competente, perché l’art. 282 non affronta espressamente la situazione dell’ex imprenditore.

Il consumatore che ha garantito l’impresa di un familiare

È il caso più comune. Un pensionato ha firmato una fideiussione per l’azienda del figlio. Se il figlio è imprenditore commerciale sopra soglia e finisce in liquidazione giudiziale, l’esdebitazione che otterrà non libera il padre: l’art. 278, comma 6, lo esclude espressamente. Il padre dovrà valutare una procedura propria, che per lui sarà la liquidazione controllata o, se non ha attivo, l’esdebitazione dell’incapiente. Che sia consumatore anche per quella garanzia dipende dalla finalità della firma: è la questione esaminata dalla Cassazione nella sent. n. 29746/2025.

L’agricoltore con agriturismo e punto vendita

Un’azienda agricola con agriturismo e spaccio aziendale resta agricola finché le attività connesse non prevalgono su quella principale. Se lo spaccio vende soprattutto prodotti acquistati da terzi, la qualifica si indebolisce. Per i debiti personali (il mutuo per la casa di famiglia, separata dal fondo) l’agricoltore può anche avere la qualità di consumatore. L’esdebitazione, in ogni caso, passa dall’art. 282.

Famiglie con debiti comuni

L’art. 66 consente ai familiari conviventi, o con un sovraindebitamento di origine comune, di presentare una procedura unica. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 16 gennaio 2026, l’ha applicato anche alla liquidazione controllata, estendendola al socio accomandante, coniuge convivente dell’accomandatario. Le masse restano distinte, ma il percorso è unico e anche l’esdebitazione arriva nello stesso procedimento.

Il confronto tra i profili

Ora che hai visto le regole per ciascun profilo, la tabella le mette una accanto all’altra. Due righe meritano attenzione più delle altre. La riga delle condizioni: l’ex imprenditore sopra soglia, e il socio di una SNC sopra soglia, sono gli unici per cui non vale il filtro della colpa grave, malafede o frode. La riga della pubblicità: il consumatore e il professionista sono gli unici il cui decreto non finisce nel registro delle imprese. Il resto (tempi, osservazioni, reclamo) è quasi identico.

Chi è in liquidazione giudiziale ha una procedura più pesante ma un’esdebitazione con meno condizioni; chi è in liquidazione controllata ha una procedura più snella, ma il tribunale guarda anche a come sono nati i debiti.

Aspetto Ex imprenditore commerciale sopra soglia Piccolo commerciante (impresa minore) Socio di SNC Consumatore Professionista Imprenditore agricolo
Procedura liquidatoria Liquidazione giudiziale (art. 121) Liquidazione controllata (art. 268) Segue la società: giudiziale se la SNC è sopra soglia (art. 256), controllata se è impresa minore (art. 270) Liquidazione controllata Liquidazione controllata, qualunque sia il fatturato Liquidazione controllata, qualunque sia la dimensione
Criterio di ingresso Insolvenza e mancata prova dei requisiti della lett. d) Prova dei tre requisiti della lett. d) Dimensioni della società Debiti contratti come consumatore (lett. e) Attività professionale (lett. c) Attività agricola concreta (lett. c)
Organo Curatore Liquidatore Curatore o liquidatore Liquidatore Liquidatore Liquidatore
Condizioni dell’esdebitazione Art. 280 Art. 280 + art. 282, c.2 Art. 280 verificato anche sui soci (art. 278, c.4); + art. 282, c.2 se controllata Art. 280 + art. 282, c.2 Art. 280 + art. 282, c.2 Art. 280 + art. 282, c.2
Chi avvia la decisione Istanza del debitore (art. 281) Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore (art. 282) Come la procedura della società Istanza o segnalazione Istanza o segnalazione Istanza o segnalazione
Quando Chiusura o tre anni dall’apertura Chiusura o tre anni Chiusura o tre anni Chiusura o tre anni Chiusura o tre anni Chiusura o tre anni
Osservazioni dei creditori 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni
Pubblicità del decreto Registro delle imprese Registro delle imprese Registro delle imprese Area web del tribunale o del Ministero Area web del tribunale o del Ministero Registro delle imprese
Giudizi in corso Nessun effetto; con un riparto maggiore vale solo per la parte insoddisfatta (art. 281, c.5-6) Nessun effetto (art. 282, c.2-bis) Secondo la procedura Nessun effetto Nessun effetto Nessun effetto
Reclamo 30 giorni ex art. 124: organi, PM, debitore, creditori non soddisfatti 30 giorni ex art. 124: creditori ammessi e debitore Secondo la procedura 30 giorni 30 giorni 30 giorni
Rischio principale Procedimento penale (art. 280, lett. a) Colpa grave nella storia debitoria Condotte degli altri soci Colpa grave e debiti esclusi Debito fiscale e previdenziale Perdita della qualifica agricola

Le domande che valgono per tutti i profili

Se durante la procedura cambio profilo, cosa succede?

La procedura si sceglie al momento dell’apertura, con i dati dei tre esercizi precedenti la domanda. Se un consumatore apre una partita IVA dopo l’apertura della liquidazione controllata, la procedura non cambia; i redditi della nuova attività, oltre la quota per il mantenimento, entrano nella liquidazione per il periodo previsto dall’art. 272, comma 3. Se invece la qualifica era sbagliata già all’inizio (un commerciante sopra soglia ammesso alla controllata), il rischio è che un creditore contesti l’apertura.

Il creditore che non si è insinuato potrà ancora chiedermi i soldi?

Oggi sì, ma solo in parte. L’art. 278, comma 2, limita l’esdebitazione verso i creditori anteriori non insinuati alla parte che supera la percentuale pagata ai creditori di pari grado. La regola è stata portata davanti alla Corte costituzionale dai Tribunali di Verona e di Milano, in due giudizi di esdebitazione dopo una liquidazione controllata. La Corte, con l’ord. n. 104/2026, ha restituito gli atti perché le ordinanze non erano state notificate ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Fino ad allora, la regola si applica.

Dopo il reclamo posso andare in Cassazione?

Sul punto la Cassazione non ha una linea univoca. L’ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta; l’ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 è stata letta dai commentatori come in contrasto con quella decisione. Entrambe riguardano l’art. 283, ma il problema riguarda anche i decreti degli artt. 281 e 282: chi perde il reclamo deve far valutare subito l’impugnazione, senza contare su un esito scontato.

Ero già fallito o in liquidazione del patrimonio prima del 15 luglio 2022: posso usare le nuove regole?

In linea generale no. La Cassazione (ord. n. 14835/2025) ha stabilito che l’esdebitazione chiesta da chi è stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Con l’ord. n. 30108/2025 ha aggiunto che l’ex fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti. Resta aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.

L’esdebitazione libera anche i miei garanti?

No, in nessuna delle due procedure. L’art. 278, comma 6, conserva i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il garante che vuole liberarsi deve percorrere una strada propria.

Se non presento l’istanza, l’esdebitazione arriva lo stesso?

Dipende dalla procedura, ed è una delle differenze più concrete tra le due. Nella liquidazione giudiziale l’art. 281, comma 1, fa decidere il tribunale “su istanza del debitore”: senza la tua domanda non c’è decreto, e le spiegazioni che parlano ancora di una pronuncia d’ufficio sono superate dal testo modificato nel 2024. Nella liquidazione controllata l’art. 282, comma 1, prevede invece due strade: la tua istanza oppure la segnalazione del liquidatore. Questo non significa che puoi restare inerte. La segnalazione è un atto del liquidatore, che ne sceglie tempi e contenuto; se l’esdebitazione interviene prima della chiusura, nella segnalazione il liquidatore deve dare atto dei fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio. Presentare tu l’istanza ti permette di decidere il momento, di allegare i documenti che ti favoriscono e di sapere da subito quando partono i quindici giorni per le osservazioni dei creditori.

Il decreto di esdebitazione è definitivo appena viene depositato?

No. Contro il decreto è ammesso il reclamo nelle forme dell’art. 124, entro trenta giorni dalla comunicazione. Nella liquidazione giudiziale possono proporlo gli organi della procedura, il pubblico ministero, il debitore e i creditori ammessi non integralmente soddisfatti (art. 281, comma 4). Nella liquidazione controllata possono proporlo i creditori ammessi e il debitore, sia contro il decreto che concede il beneficio sia contro quello che accerta le preclusioni del comma 2 (art. 282, comma 3). Nota la differenza: nella controllata la norma non nomina il pubblico ministero tra i destinatari della comunicazione. Il termine di trenta giorni è speciale rispetto a quello ordinario dell’art. 124, che per i reclami contro i decreti è di dieci giorni: non confonderli, perché un reclamo depositato contando male i giorni è perso.

Chiudere la procedura prima dei tre anni conviene sempre?

Non sempre. Nella liquidazione controllata la chiusura anticipata è possibile quando non c’è altro attivo da acquisire (art. 272, comma 3), e con la chiusura l’esdebitazione può essere dichiarata subito. Ma se nei tre anni sono attese entrate rilevanti, per esempio un’eredità o la vendita di un bene ancora in corso, il tribunale terrà la procedura aperta per acquisirle. Nella liquidazione giudiziale la chiusura può avvenire anche con giudizi ancora pendenti: l’esdebitazione arriva, ma un eventuale riparto successivo riduce la parte di debito cancellata (art. 281, commi 5 e 6).

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questa guida. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta per il tuo profilo. Quando una pronuncia è nota solo da sintesi o è priva di numero, lo segnaliamo.

Ex imprenditore commerciale sopra soglia

  1. Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026). La contestualità tra decreto di chiusura e decisione sull’esdebitazione dell’art. 281, comma 1, va intesa in senso logico-funzionale: l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. È rilevante perché salva l’istanza tardiva di pochi giorni, ma non sostituisce un termine di legge, che la Corte chiede al legislatore di fissare.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024. La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 non contiene un requisito di soddisfazione minima dei creditori. Rilevante per chi esce da una liquidazione giudiziale con riparti modesti.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025. L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta disciplinata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevante per individuare la norma applicabile.
  4. Cass. civ., n. 1469 del 22 gennaio 2026 (nota da sintesi Unijuris). I falliti restano regolati dalla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto europeo solo a determinate condizioni. Rilevante per gli ex falliti che hanno lasciato passare il termine.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13912 del 13 maggio 2026. Nella liquidazione giudiziale chiesta da un terzo, il termine per depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione si consuma con la prima udienza, anche in caso di rinvio. Rilevante per chi è sopra soglia e vuole evitare la liquidazione giudiziale.

Piccolo commerciante e altri debitori in liquidazione controllata

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. L’apertura della liquidazione controllata non ha natura premiale e non può essere negata per non meritevolezza; negligenza e imprudenza rilevano nella fase dell’esdebitazione. Rilevante perché sposta il giudizio sulla condotta proprio al momento della liberazione dai debiti.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (nota da sintesi diritto.it). La meritevolezza non serve per aprire la procedura, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice; la condotta conta in sede di esdebitazione. Rilevante per costruire fin dall’inizio la difesa contro l’obiezione di colpa grave.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata. Rilevante per la qualità della documentazione iniziale.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17508/2025. Il credito del socio postergato è un debito scaduto, anche se inesigibile, e si computa nella soglia dei 50.000 euro per la domanda del creditore (art. 268, comma 2). Rilevante per il commerciante che subisce l’iniziativa di un creditore.
  5. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (noto da sintesi, numero non disponibile). In una liquidazione controllata, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché si estingue con l’obbligazione principale. Rilevante per chi ha debiti fiscali con sanzioni.
  6. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (noto da sintesi, numero non disponibile). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato qualificato come colpa grave, con rigetto per mancanza di meritevolezza. Rilevante come segnale del rigore con cui alcuni tribunali valutano la storia fiscale.

Socio di SNC

  1. Trib. Napoli Nord, decreto 29 marzo 2024 (R.P.U. 337-1/2024). Il socio illimitatamente responsabile non può accedere da solo a una procedura per i debiti sociali finché la società esiste. Rilevante per scegliere la strada giusta.
  2. Trib. Rimini, sentenza 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025). La liquidazione controllata di una SAS è stata estesa, con l’art. 66, al socio accomandante coniuge convivente dell’accomandatario. Rilevante per i nuclei familiari con debiti comuni.
  3. Cass. civ., ord. n. 15359 del 31 maggio 2023 (regime l.fall.). Le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e nel fallimento del socio i creditori concorsuali comprendono anche quelli sociali. Rilevante come argomento interpretativo per i soci.

Consumatore

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28484 del 27 ottobre 2025. L’elenco dei beni esclusi dall’art. 268, comma 4, è tassativo e non si estende per analogia; rientra nella liquidazione anche il risarcimento del danno biologico. Rilevante per sapere cosa resta al consumatore.
  2. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti sulla questione dell’art. 278, comma 2, per mancata notifica ai creditori ammessi, parti necessarie del giudizio di esdebitazione. Rilevante per i creditori non insinuati e per capire chi è parte del procedimento.
  3. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (noto da sintesi). Ai fini dell’esdebitazione conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura del soddisfacimento dei creditori. Rilevante per chi ha pagato poco ma ha agito in buona fede.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. L’ex fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare quella dell’incapiente per gli stessi debiti; inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio. Rilevante per chi pensa di “ripartire” con il Codice.

Professionista

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025 (massima su Brocardi). Per il fideiussore persona fisica che svolge un’attività professionale, la qualità di consumatore dipende dalla finalità della garanzia, estranea o meno all’attività. Rilevante per distinguere i debiti professionali da quelli personali.

Imprenditore agricolo

  1. App. Napoli, sez. V civ., 19 maggio 2026 (nota da sintesi, numero non indicato). La qualifica di imprenditore agricolo si valuta sull’attività concreta, non sull’ammontare dei debiti; la meritevolezza non condiziona l’apertura della liquidazione controllata. Rilevante per difendere il binario della controllata.
  2. Cass. civ., sent. n. 880 del 16 gennaio 2026. La cooperativa agricola, soggetta a liquidazione coatta amministrativa, è esclusa dalle procedure di sovraindebitamento (regime L. 3/2012). Rilevante per chi opera in forma cooperativa.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22914 del 19 agosto 2024 (principio enunciato su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.). Il creditore fondiario può valersi del privilegio processuale dell’art. 41 TUB anche nella liquidazione controllata. Rilevante per le aziende con mutui fondiari sui terreni.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni profilo ha il suo punto critico, e lo Studio lavora proprio su quello. Ecco gli strumenti concreti, declinati per chi ne ha bisogno.

  1. Verifichiamo il binario di partenza. Per i commercianti e i soci di SNC ricostruiamo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi rilevanti e prepariamo la prova dei requisiti dell’impresa minore richiesta dall’art. 121.
  2. Difendiamo la qualifica agricola. Per le aziende agricole raccogliamo e ordiniamo fascicolo aziendale, iscrizioni, contratti di affitto e dati sul personale, per dimostrare la natura dell’attività.
  3. Separiamo i debiti per qualità. Per professionisti, soci e garanti distinguiamo i debiti contratti come consumatore da quelli d’impresa o professionali, alla luce dell’art. 2, comma 1, lett. e).
  4. Prepariamo con l’OCC la relazione su cause e diligenza. Per chi va in liquidazione controllata costruiamo fin dall’inizio la ricostruzione che servirà contro l’obiezione di colpa grave dell’art. 282, comma 2.
  5. Valutiamo le alternative alla liquidazione. Mettiamo a confronto liquidazione, concordato minore, piano del consumatore, composizione negoziata per le imprese sotto soglia ed esdebitazione dell’incapiente, partendo dagli stessi numeri.
  6. Seguiamo il rapporto con curatore e liquidatore. Organizziamo la consegna di documenti e informazioni e ne conserviamo la prova, per la lettera c) dell’art. 280.
  7. Calcoliamo i tempi e depositiamo l’istanza. Calcoliamo la scadenza dei tre anni o la data della chiusura e depositiamo l’istanza di esdebitazione senza attendere la segnalazione del liquidatore.
  8. Rispondiamo alle osservazioni dei creditori. Nei quindici giorni analizziamo le osservazioni e prepariamo la replica documentata.
  9. Proponiamo o contrastiamo il reclamo. Esaminiamo il decreto, compreso quello che accerta le preclusioni, e valutiamo il reclamo nei trenta giorni; per l’ex imprenditore teniamo conto del procedimento penale e della possibile sospensione della decisione.
  10. Controlliamo la pubblicità e gli effetti. Verifichiamo che il decreto sia iscritto nel registro delle imprese o pubblicato nell’area web corretta, e gestiamo i rapporti con i creditori non insinuati e con i garanti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi entra nella liquidazione controllata pesa in modo particolare la competenza di Gestore della crisi e fiduciario OCC: conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo significa sapere quali informazioni servono alla relazione e come il tribunale le leggerà quando si arriverà all’esdebitazione. Per gli imprenditori sopra soglia conta invece l’esperienza di Esperto Negoziatore, utile a valutare per tempo le soluzioni che possono evitare la liquidazione giudiziale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. Sul caso lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: i primi seguono procedura, reclamo e contenzioso; i secondi ricostruiscono bilanci, soglie e debiti fiscali e previdenziali. Analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia: non promettiamo risultati che dipendono dal tribunale.

In chiusura: prima il profilo, poi le regole

La differenza tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, ai fini dell’esdebitazione, non è una questione astratta. Cambia chi decide, chi riferisce al tribunale, quali condizioni devi rispettare, dove viene pubblicato il decreto e che cosa succede ai giudizi ancora aperti. Il primo passo è capire con certezza qual è il tuo profilo; il secondo è muoverti secondo le regole che valgono per te, non per qualcun altro.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova esattamente sul confine tra le due procedure. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la liquidazione controllata; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, quindi lavora con le imprese esposte alla liquidazione giudiziale; è avvocato cassazionista, quindi può seguire reclamo e ricorso fino all’ultimo grado.

📩 Non lasciare che i trenta giorni del reclamo, o i tre anni dall’apertura, passino senza una strategia: contatta lo Studio Monardo, i nostri riferimenti sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO