Il Curatore Esprime Un Parere Sulla Domanda Di Esdebitazione?

Chi ha attraversato una liquidazione giudiziale o una liquidazione controllata arriva all’esdebitazione con una domanda precisa: chi decide se i debiti residui verranno cancellati? La risposta breve è che decide il tribunale. La risposta completa è più articolata, perché prima del tribunale parla il curatore (o, nella liquidazione controllata, il liquidatore). È lui che ha seguito la procedura, ha visto i documenti, ha misurato la collaborazione del debitore. È lui che, nel rapporto riepilogativo finale o nella segnalazione, riferisce i fatti che spingono verso la concessione o verso il diniego.

Il parere del curatore non vincola il tribunale. Ma pesa. Il rischio principale è che un rapporto negativo o inesatto arrivi al collegio senza che il debitore lo abbia letto, contestato e corretto con documenti: in quel caso il diniego può fondarsi su una ricostruzione mai contraddetta. I termini, poi, sono brevi: quindici giorni per le osservazioni dei creditori, trenta per il reclamo. E corrono anche in agosto.

Lo Studio Monardo segue questa fase con competenze specifiche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro di chi redige relazioni e segnalazioni sulla condotta del debitore, e sa quali fatti contano. È inoltre avvocato cassazionista, e questo consente di seguire l’eventuale reclamo contro il decreto di diniego e il successivo ricorso per cassazione senza cambiare difensore.

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Sul piano normativo: chi parla, chi riferisce, chi decide

L’esdebitazione è definita dall’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Consiste nella liberazione dai debiti e rende inesigibili verso il debitore i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione controllata. Non è un premio discrezionale. È un effetto che la legge collega al ricorrere di condizioni tipiche, elencate all’art. 280 (e, per la liquidazione controllata, integrate dall’art. 282, comma 2).

Il procedimento nella liquidazione giudiziale è disciplinato dall’art. 281, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Il comma 1 assegna i ruoli con precisione:

  • il tribunale decide, su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura;
  • gli organi della procedura vengono “sentiti” prima della decisione;
  • il curatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo;
  • i creditori ammessi possono presentare osservazioni entro quindici giorni.

Il comma 3 aggiunge il tassello decisivo per il tema di questo articolo. Ai fini del comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo previsto dall’art. 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

Va precisato che cosa sia questo rapporto. L’art. 235, comma 1, disciplina il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale: la chiusura è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del curatore, del debitore o d’ufficio. Con l’istanza del curatore va depositato un rapporto riepilogativo finale, redatto secondo l’art. 130, comma 9. Quest’ultima norma prevede i rapporti riepilogativi periodici: il primo entro quattro mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo, poi ogni sei mesi. Ogni rapporto riassume le attività svolte e le informazioni raccolte, ed è accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti del conto della procedura. Una copia va al comitato dei creditori, che può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni; il rapporto e le osservazioni, omesse le parti secretate, sono poi trasmessi a debitore, creditori e titolari di diritti sui beni.

In termini tecnici, il curatore non esprime un “parere” in senso formale: dà atto di fatti. Ma selezionare i fatti rilevanti per concedere o negare significa, nella sostanza, orientare la decisione. Il codice non usa la parola “parere”, e questo ha una conseguenza: il curatore non è chiamato a dire se l’esdebitazione vada concessa, ma a mettere il tribunale in condizione di verificarlo. La verifica resta del collegio: l’art. 281, comma 1, dice che il tribunale dichiara l’inesigibilità “verificata la sussistenza delle condizioni” degli artt. 278, 279 e 280.

La ratio è chiara. Il tribunale non ha seguito giorno per giorno la procedura. Il curatore sì. Le condizioni dell’art. 280 sono in larga parte condizioni di condotta: non aver distratto l’attivo, non aver esposto passività inesistenti, non aver aggravato il dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio, non aver fatto ricorso abusivo al credito (lett. b); non aver ostacolato o rallentato la procedura e aver fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili (lett. c). Su questi punti il curatore è il testimone qualificato.

La distinzione con un istituto affine aiuta. Nella liquidazione controllata l’art. 282, comma 1, attribuisce al liquidatore un ruolo diverso e più incisivo. L’esdebitazione “opera” alla chiusura, o prima, decorsi tre anni dall’apertura. Il tribunale la dichiara “su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore”. Il liquidatore, quindi, non si limita a riferire: può essere lui ad avviare il procedimento. E quando l’esdebitazione opera prima della chiusura, nella segnalazione deve dare atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego.

Un esempio concreto rende la differenza. Un imprenditore individuale in liquidazione giudiziale chiede l’esdebitazione: il curatore riferisce nel rapporto finale, ma l’iniziativa è del debitore. Un consumatore in liquidazione controllata, invece, può vedersi dichiarare l’esdebitazione anche se non ha depositato l’istanza, perché il liquidatore ha inviato la segnalazione. In entrambi i casi chi decide è il tribunale.

Requisiti e termini: le condizioni che il curatore deve fotografare

Sul piano normativo, le condizioni da verificare sono tre gruppi: oggettive (art. 278), temporali (art. 279) e soggettive (art. 280, e per la liquidazione controllata anche art. 282, comma 2). Il curatore deve dare atto dei fatti rilevanti per ciascuna.

1. Ambito oggettivo (art. 278). L’esdebitazione riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura. Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti risarcitori da illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (comma 7). Verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (comma 2). Su questa regola è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale: la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026, ha restituito gli atti ai giudici rimettenti per un vizio di notifica; la questione è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Il comma 2 resta quindi vigente.

2. Condizione temporale (art. 279). Il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione o alla chiusura, se precedente. Vale l’evento che arriva prima.

3. Condizioni soggettive (art. 280). Sono cinque:
– lett. a): nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione; se il procedimento penale è in corso o sono state applicate misure di prevenzione, il tribunale rinvia la decisione;
– lett. b): nessuna distrazione dell’attivo, esposizione di passività insussistenti, aggravamento del dissesto con grave difficoltà di ricostruzione, ricorso abusivo al credito;
– lett. c): nessun ostacolo o rallentamento della procedura, e piena collaborazione informativa e documentale con gli organi;
– lett. d): nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
– lett. e): non aver già beneficiato dell’esdebitazione due volte.

4. Condizioni aggiuntive nella liquidazione controllata (art. 282, comma 2). Il debitore non deve essere stato condannato in via definitiva per i reati dell’art. 344 e non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Va precisato che l’art. 280 non contiene più un requisito di soddisfacimento minimo dei creditori. La Cassazione lo ha rilevato con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 (Sez. I): la scarsa consistenza del patrimonio non è di per sé ostativa, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Il curatore, quindi, non dovrebbe fondare un rapporto negativo sulla sola percentuale di riparto.

Quanto ai termini, la disciplina prevede scadenze brevi. La sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti regolati dal Codice: lo esclude l’art. 9, comma 1, CCII. I termini di questo procedimento corrono quindi anche in agosto.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Osservazioni dei creditori ammessi: 15 giorni Dalla comunicazione dell’istanza da parte del curatore (art. 281 c.1) o del liquidatore (art. 282 c.1) Termine fissato dalla legge per il contraddittorio dei creditori Le osservazioni tardive rischiano di non essere considerate; la decisione può essere assunta senza di esse
Rapporto riepilogativo periodico Entro 4 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo, poi ogni 6 mesi (art. 130 c.9) Obbligo del curatore Il ritardo incide sulla valutazione dell’operato del curatore, non sul diritto del debitore
Osservazioni del comitato dei creditori sul rapporto 15 giorni dalla ricezione della copia (art. 130 c.9) Termine per l’organo Il rapporto prosegue il suo iter anche senza osservazioni
Esdebitazione anticipata 3 anni dall’apertura della procedura (artt. 279, 281 c.2, 282 c.1) Termine sostanziale di maturazione Prima dei tre anni, e senza chiusura, l’istanza è prematura
Finestra quinquennale (art. 280 lett. d) A ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione Condizione soggettiva Un’esdebitazione ottenuta nei cinque anni precedenti è ostativa
Reclamo contro il decreto: 30 giorni Dalla comunicazione del decreto (art. 281 c.4; art. 282 c.3), nelle forme dell’art. 124 Perentorio Decorso il termine, il decreto non è più impugnabile con il reclamo

Il termine più critico è quello di trenta giorni per il reclamo: se il tribunale nega l’esdebitazione recependo un rapporto negativo, è l’unica via ordinaria per far valere gli errori del rapporto.

La procedura passo per passo: dove si colloca il curatore

In termini operativi, il procedimento nella liquidazione giudiziale segue questa sequenza. Le fasi in cui il curatore interviene sono quelle in cui il debitore deve vigilare.

Passo 1 — La relazione particolareggiata (art. 130, comma 4). Entro sessanta giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo il curatore deposita al giudice delegato una relazione su tempi e cause della crisi, diligenza del debitore, responsabilità e profili penalmente rilevanti. È il primo documento in cui si forma il giudizio sulla condotta. Ciò che vi si scrive tende a riemergere nel rapporto finale. Il debitore che collabora fin dall’inizio, fornendo scritture, estratti conto e spiegazioni, incide già qui sul futuro dell’esdebitazione.

Passo 2 — I rapporti riepilogativi periodici (art. 130, comma 9). Ogni sei mesi il curatore aggiorna il quadro. Il rapporto, privo delle parti secretate, è trasmesso anche al debitore. È un’occasione per leggere come il curatore sta rappresentando la collaborazione ricevuta e, se necessario, per depositare precisazioni documentate prima che la ricostruzione si consolidi.

Passo 3 — L’istanza di esdebitazione. La deposita il debitore. L’art. 281, comma 1, la collega al decreto di chiusura; il comma 2 consente di ottenere la decisione “allo stesso modo” quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura. L’istanza deve indicare le condizioni degli artt. 278-280 e i documenti che le provano: certificato del casellario e dei carichi pendenti, eventuale provvedimento di riabilitazione, prova dell’assenza di precedenti esdebitazioni, sintesi della collaborazione prestata.

Passo 4 — La comunicazione ai creditori. Il curatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo. Da quel momento decorrono quindici giorni per le osservazioni. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026, ha affermato che i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione: per questo la comunicazione non è un adempimento formale, ma la condizione del contraddittorio.

Passo 5 — Il rapporto riepilogativo finale (artt. 235, comma 1, e 281, comma 3). Con l’istanza di chiusura il curatore deposita il rapporto riepilogativo finale. In esso dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego. Il rapporto deve contenere fatti verificabili, non giudizi generici: “il debitore non ha collaborato” senza indicare quali documenti siano mancati e quando è un’affermazione contestabile.

Passo 6 — L’audizione degli organi. Il tribunale decide “sentiti gli organi” della procedura: anzitutto il curatore e il comitato dei creditori, oltre al giudice delegato che ha seguito la procedura. Si tratta di un’audizione prevista dalla legge, non di un’autorizzazione. L’opinione degli organi è un elemento di valutazione, non il contenuto della decisione.

Passo 7 — Il decreto. Il tribunale verifica le condizioni e dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti, oppure respinge. Se pende un procedimento penale per uno dei reati della lett. a), il tribunale rinvia la decisione all’esito. Il decreto è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, ed è iscritto nel registro delle imprese (art. 281, comma 4).

Passo 8 — Il reclamo. Entro trenta giorni dalla comunicazione il decreto può essere reclamato a norma dell’art. 124. Possono reclamare il debitore, se l’esdebitazione è negata, e i creditori non integralmente soddisfatti, se è concessa.

Sul giudice competente, la disciplina non pone problemi autonomi: è lo stesso tribunale che ha aperto la liquidazione e ne dichiara la chiusura. Il reclamo ex art. 124 si propone alla corte d’appello, il cui decreto può essere a sua volta impugnato in Cassazione.

Sul coordinamento temporale con la chiusura è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026). La Corte ha ritenuto non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione sull’art. 281, comma 1: la contestualità con il decreto di chiusura va intesa in senso logico, non strettamente cronologico. Se l’istanza è presentata prima della chiusura, l’esdebitazione può essere pronunciata con lo stesso decreto. Se è presentata subito dopo, il tribunale può decidere con un decreto successivo, in un sub-procedimento interno alla liquidazione, finché il decreto di chiusura non è divenuto efficace (art. 235, comma 4) e, più in generale, nel periodo di ultrattività degli organi della procedura. La Corte ha anche invitato il legislatore a fissare un termine più preciso. Per il nostro tema la conseguenza è concreta: gli organi da “sentire” restano in carica e il curatore conserva il suo ruolo anche nel sub-procedimento successivo alla chiusura.

I punti in cui più spesso si sbaglia sono tre:
– lasciare passare i rapporti periodici senza leggerli, accorgendosi del giudizio negativo solo nel rapporto finale;
– depositare un’istanza priva di documenti, affidandosi al fatto che “il curatore sa”;
– ritenere che, se il curatore è favorevole, l’esito sia scontato: le condizioni sono verificate dal tribunale, che può valutare diversamente anche le osservazioni dei creditori.

Nella liquidazione controllata: il liquidatore e la segnalazione

Nella liquidazione controllata la sequenza cambia in tre punti. Primo: il procedimento si apre su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1). Secondo: è il liquidatore a comunicare l’istanza del debitore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni. Terzo: quando l’esdebitazione opera prima della chiusura, la segnalazione deve dare atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego.

Il decreto del Tribunale di Milano dell’8 gennaio 2026 (Sez. II civile, R.G. 10/2022 sub 1) mostra come funziona in pratica. Il debitore aveva depositato il ricorso dopo oltre tre anni dall’apertura. Il liquidatore ha depositato una relazione favorevole, poi una relazione integrativa sull’assenza di malafede e colpa grave, infine un’informativa con cui attestava che nessun creditore aveva presentato osservazioni nei quindici giorni. Il tribunale ha richiamato la “motivata relazione” del liquidatore ma ha svolto una propria verifica: decorso del triennio, collaborazione con gli organi, casellario e carichi pendenti, assenza di precedenti esdebitazioni.

Il decreto prende i fatti dal liquidatore, ma la decisione la motiva il tribunale.

Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Contro il provvedimento, o contro quello che dichiara le preclusioni del comma 2, il debitore e i creditori ammessi possono proporre reclamo ex art. 124 entro trenta giorni (art. 282, comma 3).

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione e un test di posizione

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative. Non riproducono casi reali. Servono a mostrare come si incastrano termini e ruoli.

Esempio di applicazione n. 1 — Liquidazione giudiziale, esdebitazione anticipata

Dati. Imprenditore individuale. Liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 16 ottobre 2023 (lunedì). Crediti ammessi al passivo: 412.860,37 €. Attivo realizzato e ripartito fino a ottobre 2026: 38.715,40 €. Restano pendenti un’azione revocatoria promossa dal curatore e la vendita di una quota immobiliare indivisa. La procedura non può essere chiusa a breve.

Sviluppo.
– Il triennio dall’apertura matura il 16 ottobre 2026 (venerdì).
– Il debitore deposita l’istanza ex art. 281, comma 2, lunedì 19 ottobre 2026, allegando casellario, carichi pendenti, dichiarazione di non aver beneficiato di esdebitazioni negli ultimi cinque anni, elenco dei documenti consegnati al curatore con le date di consegna.
– Il curatore comunica l’istanza via PEC ai creditori ammessi mercoledì 21 ottobre 2026.
– Il termine di quindici giorni per le osservazioni scade giovedì 5 novembre 2026.
– Il rapporto riepilogativo finale non esiste ancora, perché la procedura non è chiusa. Il curatore riferisce sui fatti rilevanti nel rapporto periodico e in una nota depositata su richiesta del giudice.
– Ipotesi: il tribunale accoglie e il decreto è comunicato lunedì 23 novembre 2026. Il termine di reclamo per i creditori scade mercoledì 23 dicembre 2026.

Esito e calcolo. Percentuale complessiva di soddisfazione: 38.715,40 / 412.860,37 = 9,38% circa. Non è un ostacolo, perché l’art. 280 non richiede soglie (Cass. n. 28505/2024). L’esdebitazione non incide sulla revocatoria pendente né sulla vendita della quota (art. 281, comma 5). Se da queste operazioni deriva un maggior riparto, ad esempio 21.340,15 € ulteriori, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta (comma 6). Il debito residuo inesigibile scende da 374.144,97 € a 352.804,82 €.

Esempio di applicazione n. 2 — Liquidazione controllata, segnalazione negativa

Dati. Consumatore. Liquidazione controllata aperta martedì 7 marzo 2023. Debiti ammessi: 96.487,22 €, di cui 61.930,08 € verso enti impositori. Il triennio matura sabato 7 marzo 2026.

Sviluppo.
– Il debitore deposita l’istanza lunedì 9 marzo 2026.
– Il liquidatore la comunica ai creditori lunedì 16 marzo 2026; le osservazioni vanno presentate entro martedì 31 marzo 2026. Un ente creditore deposita osservazioni sostenendo l’omesso pagamento sistematico delle imposte negli anni precedenti.
– Mercoledì 15 aprile 2026 il liquidatore deposita la segnalazione: dà atto dei fatti rilevanti e conclude che il debito tributario, prevalente, deriva da colpa grave.
– Il debitore deposita una memoria con documenti: il debito tributario nasce da accertamenti su redditi di un’attività cessata, in anni in cui il nucleo familiare ha subito una riduzione documentata del reddito del 58%; esistono rateizzazioni chieste e pagate in parte.
– Ipotesi peggiore: il tribunale respinge e il decreto è comunicato lunedì 18 maggio 2026. Il reclamo ex art. 124 va proposto entro mercoledì 17 giugno 2026.

Esito. Il reclamo si fonda sui documenti già prodotti e sulla distinzione tra inadempimento e colpa grave nella causazione del sovraindebitamento. Va precisato che la giurisprudenza di merito, nota da sintesi, ha qualificato come colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente (Trib. Treviso, 31 marzo 2026): proprio per questo il debitore deve documentare le cause, non limitarsi a negare.

Test: come si presenta la tua posizione davanti al curatore

Il test che segue non sostituisce una valutazione professionale. Serve a capire se il rapporto del curatore o la segnalazione del liquidatore hanno più probabilità di essere neutri, favorevoli o critici. Per ogni risposta “sì” annota il punteggio indicato.

Domanda Sì No
1. Hai consegnato al curatore o al liquidatore tutte le scritture contabili e gli estratti conto richiesti, entro i tempi indicati? 0 3
2. Hai mai mancato una convocazione degli organi della procedura senza giustificarla per iscritto? 3 0
3. Negli ultimi anni prima dell’apertura hai venduto, donato o intestato a terzi beni di valore? 3 0
4. Hai contratto finanziamenti quando i debiti erano già superiori alle tue possibilità di rimborso? 2 0
5. Hai condanne definitive per i reati indicati dall’art. 280 lett. a) (o, nella liquidazione controllata, dall’art. 344) senza riabilitazione? 5 0
6. È pendente un procedimento penale per uno di quei reati? 4 0
7. Hai già ottenuto un’esdebitazione negli ultimi cinque anni, o due volte in passato? 5 0
8. Hai letto i rapporti riepilogativi periodici che ti sono stati trasmessi? 0 2
9. I debiti principali derivano da imposte o contributi non versati per più anni consecutivi? 2 0
10. Hai documenti che spiegano le cause del dissesto (malattia, perdita del lavoro, crisi di un cliente, separazione)? 0 2

Lettura del punteggio.
– 0-3 punti: posizione ordinata. Il rapporto ha buone probabilità di essere neutro o favorevole. Resta utile leggerlo prima della decisione.
– 4-8 punti: posizione da preparare. Il rapporto potrebbe contenere rilievi. Conviene costruire per tempo un fascicolo documentale sulle cause dell’indebitamento e sulla collaborazione prestata.
– 9 punti o più: posizione critica. Le risposte 5, 6 e 7, da sole, possono determinare il diniego o il rinvio. Serve una verifica tecnica prima di depositare l’istanza, per capire se esistono strade alternative (riabilitazione, attesa dell’esito penale, verifica del calcolo dei cinque anni).

Il test misura il rischio, non il risultato. Due posizioni con lo stesso punteggio possono avere esiti diversi in base alla qualità dei documenti.

Casi particolari: quando il ruolo del curatore cambia forma

La regola generale è semplice: il curatore riferisce, il tribunale decide. Ci sono però situazioni in cui la regola si complica.

1. Esdebitazione dopo tre anni, a procedura aperta: il rapporto finale non esiste ancora

L’art. 281, comma 2, prevede che il tribunale provveda “allo stesso modo” quando siano decorsi almeno tre anni dall’apertura. Il comma 3, però, dice che il curatore dà atto dei fatti rilevanti nel rapporto riepilogativo dell’art. 235, comma 1: cioè nel rapporto finale, che si deposita con l’istanza di chiusura. A procedura ancora aperta quel rapporto non c’è.

Va precisato che la questione è aperta. Non risultano pronunce verificate che l’abbiano risolta. Le letture possibili sono due:
– lettura sostanziale: il rinvio “allo stesso modo” impone comunque al curatore di riferire i fatti rilevanti, nel rapporto periodico dell’art. 130, comma 9, o in una relazione specifica richiesta dal tribunale;
– lettura letterale: nell’ipotesi anticipata il comma 3 non opera, e al tribunale basta sentire gli organi.

La prima lettura appare più coerente con il sistema. Lo conferma il confronto con l’art. 282, comma 1, che per la liquidazione controllata ha risolto il problema in modo espresso: se l’esdebitazione opera prima della chiusura, la segnalazione del liquidatore deve dare atto dei fatti rilevanti. Sarebbe irragionevole che il tribunale della liquidazione giudiziale decidesse con meno informazioni. In termini operativi, il debitore che chiede l’esdebitazione dopo tre anni dovrebbe sollecitare il deposito di una relazione del curatore sui fatti rilevanti e chiedere di poterla esaminare prima della decisione.

2. Il debitore è una società: il curatore deve riferire sulle persone

Se il debitore è una società o un ente, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti (art. 278, comma 4). L’esdebitazione della società si estende ai soci illimitatamente responsabili (comma 5). Il rapporto del curatore, quindi, deve occuparsi delle condotte di persone diverse dal debitore formale. Un rilievo su un solo legale rappresentante può compromettere il beneficio per l’intera compagine. Restano salvi, in ogni caso, i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (comma 6).

3. Le parti secretate del rapporto

L’art. 130, comma 8, consente al giudice delegato di secretare le parti delle relazioni che riguardano la responsabilità penale del debitore o di terzi, le azioni che potrebbero portare a provvedimenti cautelari e le circostanze personali estranee alla procedura. Il rapporto trasmesso al debitore è privo di queste parti. Il debitore può dunque trovarsi di fronte a un diniego o a un rinvio fondato su fatti che non ha letto. In questi casi diventa decisivo depositare il certificato dei carichi pendenti aggiornato e, se un procedimento penale si è chiuso, il relativo provvedimento: l’art. 280, lett. a), impone il rinvio solo finché il procedimento è in corso.

4. Il curatore favorevole e i creditori contrari

Il rapporto favorevole non chiude la partita. I creditori ammessi possono presentare osservazioni nei quindici giorni e, se l’esdebitazione è concessa, proporre reclamo. Il tribunale deve valutare anche le loro deduzioni. La qualifica dei creditori ammessi come parti del giudizio, affermata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 104/2026, rafforza questo profilo.

5. Il debitore fallito prima del 15 luglio 2022

Per chi è stato dichiarato fallito prima dell’entrata in vigore del Codice, la Cassazione ha chiarito che l’istanza di esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare (Cass., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835; nello stesso senso Cass., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026, nota da sintesi). In quel regime il ruolo del curatore segue le regole dell’art. 143 l.fall. e non quelle dell’art. 281 CCII. È un caso da verificare prima di ogni altra cosa, perché cambia il procedimento.

In questi casi particolari l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, mette a frutto la conoscenza diretta del lavoro di chi riferisce al giudice sulla condotta del debitore: il rapporto del curatore si prepara durante tutta la procedura, non nelle settimane prima della decisione.

Domande frequenti

Il curatore può impedire la mia esdebitazione?

No. Il curatore non decide. Riferisce al tribunale i fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio (art. 281, comma 3) e viene sentito come organo della procedura (comma 1). La decisione spetta al tribunale, che deve verificare da sé le condizioni degli artt. 278, 279 e 280. Un rapporto negativo, però, è un elemento di prova importante. Se non viene contraddetto con documenti, il tribunale può fondare su di esso il diniego. Per questo il debitore deve leggerlo e, se inesatto, contestarlo prima della decisione.

Se il curatore è favorevole, l’esdebitazione è automatica?

No. Il parere favorevole aiuta, ma non vincola. Il tribunale verifica in autonomia, come mostra il decreto del Tribunale di Milano dell’8 gennaio 2026 (R.G. 10/2022 sub 1), che pur richiamando la relazione del liquidatore ha controllato casellario, carichi pendenti, decorso del triennio e collaborazione. Inoltre i creditori ammessi possono presentare osservazioni contrarie e, se l’esdebitazione è concessa, proporre reclamo entro trenta giorni.

Posso leggere il rapporto del curatore prima che il tribunale decida?

I rapporti riepilogativi periodici sono trasmessi al debitore, esclusa la parte secretata (art. 130, comma 9). Il rapporto finale è depositato con l’istanza di chiusura e fa parte degli atti del procedimento in cui si decide l’esdebitazione. Il debitore, che è parte, può chiederne l’esame e depositare note e documenti. Conviene farlo per iscritto, indicando con precisione i passaggi contestati e le prove contrarie.

Cosa posso fare se il curatore scrive cose non vere?

Occorre distinguere il momento. Prima della decisione: deposito di una memoria con documenti che smentiscono il fatto (ricevute di consegna, PEC, verbali, estratti conto) e richiesta di essere sentiti. Dopo un decreto di diniego: reclamo ex art. 124 entro trenta giorni dalla comunicazione. L’ordinamento della liquidazione giudiziale conosce anche un reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore (art. 133), ma il rapporto è un atto informativo e non di gestione: la sua utilità in questo contesto va valutata caso per caso.

Nella liquidazione controllata il liquidatore può chiedere lui l’esdebitazione per me?

Sì. L’art. 282, comma 1, prevede che l’esdebitazione sia dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Se opera prima della chiusura, nella segnalazione il liquidatore deve dare atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego. La segnalazione, quindi, può anche essere negativa: il liquidatore avvia il procedimento, ma riferisce anche gli elementi contrari. La decisione resta del tribunale.

Il curatore può dire che non merito l’esdebitazione perché ho pagato poco ai creditori?

Un rilievo fondato solo sulla percentuale di soddisfazione non è coerente con l’art. 280, che non prevede soglie minime. La Cassazione (ord. n. 28505/2024) ha precisato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Diverso è il caso in cui il curatore colleghi il basso attivo a fatti specifici, come distrazioni o vendite sottocosto: lì occorre rispondere sui fatti.

Il quadro giurisprudenziale

Sul piano giurisprudenziale non risultano, allo stato delle fonti consultate, pronunce di legittimità che abbiano affrontato in modo specifico il valore del rapporto del curatore nell’art. 281 CCII. Le pronunce che seguono delimitano però il quadro in cui il rapporto si colloca: chi sono le parti, quando si decide, quali condotte contano, quanto pesa la relazione dell’organo. Sono indicati gli estremi come riportati dalle fonti; per alcune pronunce di merito si dispone solo di sintesi, e lo si segnala.

1. Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026).
Principio: la contestualità tra esdebitazione e decreto di chiusura prevista dall’art. 281, comma 1, è logica e non solo cronologica; l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo, nel periodo di ultrattività degli organi.
Rilevanza: gli organi da sentire, e quindi il curatore, restano attivi anche nel sub-procedimento successivo alla chiusura.

2. Corte costituzionale, ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026).
Principio: nel giudizio di esdebitazione i creditori ammessi al passivo sono parti; le ordinanze di rimessione non notificate anche a loro sono state restituite ai giudici. Il merito della questione sull’art. 278, comma 2, non è stato esaminato; le ordinanze sono state ripubblicate il 23 settembre 2026 e la questione attende decisione.
Rilevanza: la comunicazione dell’istanza ai creditori, curata dal curatore o dal liquidatore, è lo strumento che li rende parti effettive del contraddittorio.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108.
Principio: il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria; il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta.
Rilevanza: mostra quanto la forma del procedimento, e la presenza o meno del contraddittorio, incida sulle vie di impugnazione.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835.
Principio: l’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata.
Rilevanza: individua il regime, e quindi il ruolo del curatore, applicabile.

5. Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026 (nota da sintesi).
Principio: i falliti restano regolati dalla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto dell’Unione solo a determinate condizioni.
Rilevanza: conferma la linea della n. 14835/2025 sul diritto transitorio.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074.
Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per difetto di meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore si valutano nella fase di esdebitazione (artt. 280 e 282, comma 2).
Rilevanza: sposta proprio sulla fase in cui riferisce il liquidatore il giudizio sulla condotta del debitore.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (nota da sintesi).
Principio: per l’apertura della liquidazione controllata la meritevolezza non è richiesta, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza (art. 269, comma 2) è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione.
Rilevanza: la relazione dell’OCC e poi la segnalazione del liquidatore sono le due fonti informative sulla condotta che il tribunale esaminerà.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505.
Principio: in un caso regolato dalla legge fallimentare, la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo.
Rilevanza: un rapporto negativo fondato solo sulla percentuale di riparto è contestabile.

9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26303, depositata il 9 ottobre 2024.
Principio: in regime di legge fallimentare, il soddisfacimento “almeno parziale” ricorre salvo che i creditori siano rimasti del tutto insoddisfatti o soddisfatti in misura irrisoria; una percentuale complessiva del 4,09% non è irrisoria. La Corte ha cassato e, decidendo nel merito, ha concesso il beneficio.
Rilevanza: anche nel vecchio regime il giudizio sul riparto spettava al giudice con criteri oggettivi, non alla valutazione dell’organo.

10. Trib. Milano, Sez. II civile, decreto 8 gennaio 2026, R.G. 10/2022 sub 1.
Principio: in una liquidazione controllata aperta da oltre tre anni, il tribunale ha concesso l’esdebitazione richiamando la relazione favorevole e la relazione integrativa del liquidatore, l’assenza di osservazioni dei creditori nei quindici giorni e la propria verifica di casellario, carichi pendenti e precedenti esdebitazioni.
Rilevanza: è un esempio documentato della sequenza istanza, comunicazione, relazione, informativa, decreto; e della verifica autonoma del tribunale.

11. Trib. Genova, Sez. crisi d’impresa, decreto 26 agosto 2026, R.G. 7/2022.
Principio: il tribunale ha respinto la domanda di esdebitazione in una liquidazione controllata richiamando la relazione del liquidatore sull’esistenza di condanne ostative e rilevando che non risultava agli atti alcuna riabilitazione.
Rilevanza: mostra il peso della relazione negativa quando riguarda fatti documentali; e che l’unica risposta efficace è un documento contrario, come il provvedimento di riabilitazione.

12. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; noto da sintesi Eutekne del 25 aprile 2026).
Principio: su segnalazione del liquidatore in una liquidazione controllata, la sanzione tributaria accessoria è stata ritenuta compresa nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b).
Rilevanza: un caso in cui il procedimento è partito dalla segnalazione del liquidatore e non dall’istanza del debitore.

13. Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (nota da sintesi).
Principio: il debitore incapiente può presentare personalmente la domanda, ma va garantito il contraddittorio con i creditori.
Rilevanza: conferma la centralità del contraddittorio con i creditori, che nell’art. 281 passa per la comunicazione curata dal curatore.

14. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (nota da sintesi).
Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e giustifica il rigetto nella liquidazione controllata.
Rilevanza: è il tipo di fatto che il liquidatore riferirà nella segnalazione e su cui il debitore deve preparare documenti sulle cause.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella fase dell’esdebitazione lo Studio lavora sui documenti e sui termini. Gli strumenti sono questi.

  1. Esaminiamo la relazione particolareggiata e i rapporti riepilogativi periodici del curatore, segnalando i passaggi sulla condotta del debitore che richiedono una risposta documentata.
  2. Ricostruiamo la cronologia della collaborazione: elenchiamo consegne di documenti, PEC, presenze alle convocazioni, con data e prova, per contrastare rilievi generici di mancata collaborazione.
  3. Verifichiamo le condizioni dell’art. 280 una per una: casellario, carichi pendenti, eventuali riabilitazioni, calcolo dei cinque anni della lett. d), precedenti esdebitazioni.
  4. Predisponiamo l’istanza di esdebitazione con il corredo documentale completo, alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura.
  5. Sollecitiamo il deposito della relazione del curatore quando si chiede l’esdebitazione a procedura aperta e il rapporto finale non esiste ancora.
  6. Redigiamo note e memorie di replica al rapporto o alla segnalazione negativa, e alle osservazioni dei creditori depositate nei quindici giorni.
  7. Documentiamo le cause dell’indebitamento nella liquidazione controllata, per rispondere ai rilievi di colpa grave, malafede o frode dell’art. 282, comma 2, con l’apporto dei commercialisti dello staff sui profili contabili e fiscali.
  8. Proponiamo reclamo ex art. 124 contro il decreto di diniego o contro il provvedimento che dichiara le preclusioni, nel termine di trenta giorni, che corre anche in agosto.
  9. Difendiamo il debitore nel reclamo dei creditori contro il decreto che ha concesso l’esdebitazione.
  10. Valutiamo il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello, mantenendo la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC pesano in modo particolare su questo tema. Chi ha redatto relazioni sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore sa quali fatti un organo della procedura ritiene rilevanti e come vanno documentati. Questa esperienza si traduce nella capacità di leggere un rapporto o una segnalazione con gli occhi di chi li scrive.

L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: lo stesso difensore segue istanza, repliche, reclamo e ricorso, con la stessa linea. Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché il rapporto del curatore parla insieme di diritto e di numeri.

Chiusura

Il curatore non decide sull’esdebitazione e il suo parere non vincola il tribunale. Ma i fatti che riferisce nel rapporto riepilogativo, o che il liquidatore indica nella segnalazione, sono spesso la base della decisione. Il debitore ha tre momenti per intervenire: durante la procedura, leggendo i rapporti periodici; prima del decreto, con note e documenti; dopo il decreto, con il reclamo entro trenta giorni, che corre anche in agosto.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia per ragioni verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il procedimento di esdebitazione dal lato degli organi che riferiscono al giudice. È avvocato cassazionista, e può quindi seguire il contenzioso sul diniego fino all’ultimo grado.

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