L’esdebitazione può liberare da gran parte delle cartelle, ma non da tutte. Il debitore che lo scopre tardi, cioè quando arriva un’intimazione dopo il decreto, quasi sempre aveva tra le mani tutti gli strumenti per evitarlo.
Chi arriva al decreto di esdebitazione dopo anni di cartelle, solleciti e pignoramenti tende a pensare che la partita con Agenzia delle Entrate-Riscossione sia chiusa per sempre. La legge però non parla di “cancellazione delle cartelle”. L’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dice che l’esdebitazione rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Il comma 7 dello stesso articolo esclude alcune categorie di debiti, e una cartella esattoriale ne contiene spesso più di una. In mezzo ci sono regole su chi ha partecipato al concorso e chi no, sul diritto dell’Unione europea in materia di IVA, sul giudice a cui rivolgersi quando l’agente della riscossione si rifà vivo.
L’esperienza insegna che i danni più seri non nascono dalla procedura in sé, ma da sei errori che si ripetono con regolarità:
- Credere che con l’esdebitazione tutte le voci delle cartelle spariscano allo stesso modo.
- Non chiedere ad AdER l’estratto di ruolo e non controllare che il credito sia stato insinuato e ammesso al passivo.
- Pensare che IVA e tributi di origine europea non si possano mai esdebitare.
- Non opporre il decreto alle nuove intimazioni e ai nuovi pignoramenti, oppure opporlo davanti al giudice sbagliato o fuori termine.
- Dare per scontato che fermi amministrativi e ipoteche esattoriali si cancellino da soli dopo il decreto.
- Continuare a pagare o avviare rottamazioni mentre la procedura è in corso, senza una strategia.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è il punto in cui due discipline si incontrano. La prima è il sovraindebitamento, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè l’organismo che istruisce le liquidazioni controllate e dialoga con l’agente della riscossione. La seconda è la riscossione tributaria, seguita dallo staff multidisciplinare di diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina a livello nazionale. Quando poi l’esdebitazione va difesa davanti a un giudice, la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea in tutti i gradi.
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Errore n. 1 – «Con l’esdebitazione si cancella tutto quello che c’è nella cartella»
L’errore
Un debitore ottiene il decreto di esdebitazione al termine di una liquidazione controllata. Tra i debiti a ruolo aveva IRPEF non versata con relative sanzioni e interessi, contributi INPS da artigiano e una serie di verbali del Codice della strada. Qualche mese dopo riceve un’intimazione di pagamento limitata ai verbali e alle relative maggiorazioni: pensa a un errore dell’agente della riscossione e la ignora.
Perché è un errore
La cartella di pagamento è un contenitore. Dentro un unico documento AdER riscuote crediti di natura molto diversa, affidati da enti diversi: imposte erariali, tributi locali, contributi previdenziali, sanzioni tributarie, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, interessi, aggio o oneri di riscossione, diritti di notifica. L’esdebitazione non guarda alla cartella in quanto tale, ma a ciascun credito che vi è iscritto.
La norma decisiva è l’art. 278, comma 7, CCII, che abbiamo verificato nel testo vigente su Brocardi (aggiornamento del 12 agosto 2026). Restano esclusi dall’esdebitazione:
– lettera a): gli obblighi di mantenimento e alimentari;
– lettera b): i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
L’inciso finale della lettera b) è la chiave per leggere le cartelle. La legge distingue due tipi di sanzioni.
– Sanzioni accessorie: si appoggiano a un debito principale, come la sanzione per omesso versamento di un’imposta. Se il debito principale viene esdebitato, la sanzione lo segue.
– Sanzioni autonome: non dipendono da nessun debito principale, come la multa per eccesso di velocità. Restano escluse comunque.
Le conseguenze
In concreto, una cartella “mista” si divide in tre gruppi.
| Voce iscritta a ruolo | Natura | Destino con l’esdebitazione |
|---|---|---|
| IRPEF, IRAP, IVA, IMU, TARI, bollo auto | Tributo (debito principale) | Rientra, se concorsuale e rimasto insoddisfatto |
| Contributi INPS e casse previdenziali | Credito contributivo | Rientra, alle stesse condizioni |
| Sanzioni tributarie per omesso o tardivo versamento | Accessoria al tributo | Segue il tributo esdebitato (art. 278 c.7 lett. b) |
| Interessi di mora, aggio o oneri di riscossione, diritti di notifica | Accessori del credito | Seguono il credito principale |
| Sanzioni del Codice della strada | Sanzione amministrativa autonoma | Esclusa |
| Maggiorazioni sulle sanzioni stradali | Accessoria a un debito escluso | Segue la sanzione, quindi resta |
| Multe e ammende penali iscritte a ruolo | Sanzione penale | Esclusa |
| Risarcimenti da fatto illecito iscritti a ruolo | Debito risarcitorio extracontrattuale | Escluso |
La conseguenza più grave è sottovalutare la parte esclusa: le sanzioni autonome restano esigibili dopo il decreto e AdER può riscuoterle con i normali strumenti, intimazione, fermo, pignoramento. Chi le ignora perché le crede “comprese” lascia correre i termini per contestarne altri vizi, per esempio la prescrizione o un difetto di notifica, che con l’esdebitazione non hanno nulla a che vedere.
Sulle sanzioni tributarie esiste una prima conferma di merito. Secondo la sintesi pubblicata da Eutekne il 25 aprile 2026, il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, emesso su segnalazione del liquidatore in una liquidazione controllata, ha ritenuto la sanzione tributaria accessoria compresa nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. La fonte non riporta il numero del provvedimento, che va quindi richiamato con prudenza; il ragionamento è comunque quello che emerge dalla lettera della norma.
Cosa fare invece
Prima di depositare la domanda, e di nuovo prima dell’istanza di esdebitazione, bisogna scomporre ogni cartella per codice tributo e per ente creditore. La soluzione è una mappa voce per voce: per ogni riga del ruolo va indicato se si tratta di debito principale, di accessorio di un debito esdebitabile o di sanzione autonoma. Le sanzioni autonome vanno affrontate per tempo con gli strumenti propri: verifica della notifica dei verbali, eccezione di prescrizione, eventuale rateazione separata. In questo modo dopo il decreto non restano sorprese.
Il dettaglio che pochi conoscono
La lettera b) parla di sanzioni accessorie a debiti estinti. Ne nasce una zona grigia che pochi considerano: le sanzioni tributarie che non accompagnano un’imposta dovuta, come certe sanzioni per violazioni formali applicate anche quando l’imposta non c’è o è già stata pagata. Una lettura letterale porta a ritenerle autonome, quindi escluse, perché non c’è un debito principale estinto a cui agganciarle. Una lettura sistematica le avvicina alle altre sanzioni tributarie. Non risulta, nelle fonti lette, una pronuncia che sciolga il punto. Per prudenza vanno trattate come potenzialmente escluse, e la loro posizione va affrontata espressamente nell’istanza di esdebitazione.
C’è poi un secondo dettaglio, ancora più trascurato. L’esdebitazione riguarda i crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito” della procedura, cioè i crediti concorsuali, sorti per fatto o causa anteriore all’apertura. Le imposte e i contributi che maturano dopo l’apertura della liquidazione controllata, per esempio l’IRPEF sui redditi degli anni successivi o la TARI dell’abitazione in cui il debitore continua a vivere, non sono concorsuali. Se non vengono pagati produrranno nuove cartelle, che nessun decreto potrà rendere inesigibili.
Lo stesso vale per i contributi previdenziali. Gli avvisi di addebito dell’INPS affidati all’agente della riscossione compaiono nell’estratto di ruolo accanto alle cartelle fiscali, ma hanno un ente creditore diverso e, in caso di contestazione, un giudice diverso. Per l’artigiano o il commerciante che resta iscritto alla gestione previdenziale anche durante la liquidazione controllata, i contributi degli anni successivi all’apertura sono debiti nuovi. Vanno pagati con il reddito lasciato per il mantenimento, o comunque gestiti a parte. Chi non lo sa si ritrova, a decreto ottenuto, con una nuova serie di avvisi di addebito e con l’impressione sbagliata che l’esdebitazione “non abbia funzionato”.
Errore n. 2 – Non chiedere l’estratto di ruolo e non verificare l’ammissione al passivo
L’errore
Il debitore deposita la domanda di liquidazione controllata elencando i debiti con il Fisco “a memoria”, sulla base delle ultime cartelle trovate nel cassetto. Non controlla se AdER abbia presentato domanda di ammissione al passivo, né per quali importi. Tre anni dopo il decreto arriva un’intimazione per una cartella del 2016 che nessuno aveva inserito nell’elenco dei creditori.
Perché è un errore
L’esdebitazione opera pienamente nei confronti dei creditori che hanno partecipato al concorso. Per gli altri vale una regola diversa, dettata dall’art. 278, comma 2, CCII: nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
In pratica il creditore che è rimasto fuori, anche perché nessuno lo ha avvisato, conserva il diritto di pretendere almeno quanto avrebbe preso se avesse partecipato. Se i creditori chirografari hanno ricevuto il 6%, l’ente rimasto fuori può pretendere il 6% del proprio credito; il resto diventa inesigibile.
Questa regola è oggi sotto esame della Corte costituzionale. Il Tribunale di Verona (r.o. 230/2025) e il Tribunale di Milano (r.o. 27/2026) hanno sollevato una questione di legittimità dell’art. 278, comma 2, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione e alla direttiva UE 2019/1023. La Corte, con l’ordinanza n. 104/2026, ha restituito gli atti ai giudici senza esaminare il merito: le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola del comma 2 è vigente e va applicata.
Le conseguenze
Chi non verifica la posizione dell’agente della riscossione corre due rischi.
– Cartelle dimenticate. Una cartella non presente nell’elenco dei creditori, e quindi non comunicata, può tornare a galla dopo il decreto per la quota corrispondente alla percentuale di riparto.
– Iscrizione sbagliata. AdER si è insinuata, ma per importi o gradi di privilegio diversi da quelli reali. Lo stato passivo diventa la base del riparto, e un errore non contestato al momento giusto si consolida.
Il rischio più serio è scoprire, a decreto ottenuto, che una parte del debito fiscale è rimasta fuori dal concorso e torna esigibile pro quota. A quel punto il rimedio è solo difensivo: si contesta l’importo preteso, ma non si può più far entrare quel credito nel riparto.
Cosa fare invece
La prima mossa è chiedere ad AdER l’estratto di ruolo aggiornato, o il prospetto della situazione debitoria disponibile nell’area riservata del sito dell’agente della riscossione. Il documento elenca le cartelle e gli avvisi affidati, gli enti creditori, gli importi residui e lo stato di ciascuna partita (sospesa, rateizzata, oggetto di definizione agevolata). Va fatto lo stesso con gli altri soggetti che riscuotono tributi: alcuni Comuni usano concessionari propri o l’ingiunzione fiscale, e quei debiti non compaiono nell’estratto di AdER.
La soluzione è doppia: elenco dei creditori completo al momento della domanda e controllo puntuale dello stato passivo quando viene formato. Nella liquidazione controllata il liquidatore assegna ai creditori un termine, non superiore a 90 giorni, per presentare le domande (art. 270, comma 2, lett. d, CCII). Il progetto di stato passivo può poi essere contestato con osservazioni entro 15 giorni (art. 273 CCII). È in quella finestra che si verifica se AdER si è insinuata, per quali cartelle, con quali privilegi e se ha incluso voci non dovute, come crediti prescritti o già pagati.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la legge impone all’OCC di avvisare l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, entro 7 giorni dall’incarico. Questi devono comunicare entro 15 giorni il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti (art. 68, comma 4, CCII). La comunicazione è utilissima per completare la mappa, ma non sostituisce la domanda di ammissione nella liquidazione controllata, né il controllo dello stato passivo.
Un secondo punto spesso frainteso: l’estratto di ruolo serve a conoscere la situazione, non a fare causa. Dopo le modifiche introdotte nel 2021 all’art. 12 del D.P.R. 602/1973, l’estratto di ruolo non si impugna in via autonoma, salvo casi particolari. Chi lo usa come base per un ricorso, anziché come strumento di verifica, spreca tempo e denaro.
L’ammissione al passivo ha anche un terzo effetto, che pochi considerano. Il creditore ammesso diventa un interlocutore del giudizio di esdebitazione. Nella liquidazione controllata l’istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro 15 giorni. Il decreto che concede l’esdebitazione, o quello che accerta le preclusioni, è poi comunicato a loro e al debitore, che possono proporre reclamo entro 30 giorni (art. 282, commi 1 e 3, CCII). AdER, se ammessa, può quindi contestare l’istanza, per esempio sostenendo che il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave. A sua volta, però, è vincolata da un decreto divenuto definitivo nel contraddittorio con lei. Per il debitore è un vantaggio: un decreto non reclamato dal creditore ammesso è molto più solido quando quello stesso creditore torna a chiedere il pagamento. La Corte costituzionale, con l’ord. 104/2026, ha sottolineato proprio questo ruolo, qualificando i creditori ammessi come parti del giudizio di esdebitazione.
Errore n. 3 – «L’IVA è un tributo europeo: non si può esdebitare»
L’errore
Il debitore, ex titolare di partita IVA, ha cartelle per IVA non versata pari a oltre metà del debito totale. Un conoscente gli spiega che l’IVA “appartiene all’Europa” e che nessun giudice italiano può cancellarla. Convinto di questo, rinuncia alla liquidazione controllata e accetta un piano di rateazione che non riuscirà mai a sostenere.
Perché è un errore
L’IVA è un tributo armonizzato. Gli Stati membri devono garantirne la riscossione effettiva, e per anni si è discusso se una procedura concorsuale potesse rinunciare a una parte di quel gettito. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha risposto più volte.
– Sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14. Ha ammesso che in una procedura concorsuale il credito IVA possa essere pagato solo in parte, a precise condizioni.
– Sentenza 16 marzo 2017, causa C-493/15. Ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione l’esdebitazione del fallito estesa ai debiti IVA. Secondo la Corte, il beneficio è sottoposto a condizioni rigorose e non è una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione.
La Cassazione, con la sentenza n. 18124 del 6 giugno 2022 (Sez. V), ha applicato questi principi all’ordinamento interno.
Più recente, e per questo da conoscere, è la sentenza della Corte di giustizia dell’8 maggio 2024, causa C-20/23 (Seconda Sezione), sulla direttiva UE 2019/1023. Il giudice del rinvio chiedeva se uno Stato membro possa escludere dall’esdebitazione i debiti tributari e previdenziali, che non compaiono nell’elenco dell’art. 23, paragrafo 4, della direttiva. La Corte ha risposto che quell’elenco non è esaustivo. Gli Stati possono escludere altre categorie di debiti, compresi quelli fiscali e contributivi, purché l’esclusione sia debitamente giustificata da un interesse pubblico legittimo. La giustificazione non deve trovarsi per forza nell’atto di recepimento: può risultare da lavori preparatori, relazioni illustrative o altre norme nazionali.
Le conseguenze
Il punto che sfugge quasi sempre è la direzione della sentenza C-20/23: permette agli Stati di escludere i debiti fiscali, ma non li obbliga a farlo. La scelta spetta al legislatore nazionale. Quello italiano, nell’art. 278, comma 7, CCII, ha escluso soltanto mantenimento e alimenti, risarcimenti da illecito extracontrattuale e sanzioni penali e amministrative non accessorie. I tributi, IVA compresa, non sono nell’elenco: nel sistema vigente i debiti IVA concorsuali rimasti insoddisfatti rientrano nell’esdebitazione.
Chi rinuncia alla procedura per il falso convincimento che l’IVA sia intoccabile perde la possibilità di liberarsi della parte più pesante del debito. Spesso finisce per pagare per anni rate che non coprono nemmeno gli interessi, con il rischio concreto di decadere dalla rateazione e ripartire da capo.
Che la questione sia concreta lo dimostra una decisione recente. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sentenza n. 100/2025 del 16 aprile 2025, nota dal massimario della giustizia tributaria, ha ritenuto che l’esdebitazione del fallito ex artt. 142 e 143 della legge fallimentare si estenda ai debiti IVA, richiamando proprio le sentenze europee C-546/14 e C-493/15 e la Cassazione n. 18124/2022. Di conseguenza ha dichiarato inesigibile la cartella IVA impugnata.
Cosa fare invece
La soluzione è valutare la procedura sui numeri reali, IVA compresa, senza scartarla per un pregiudizio. Nella mappa del debito l’IVA va trattata come le altre imposte. Un’attenzione in più va riservata alla sua collocazione nello stato passivo: il credito IVA ha un proprio grado di privilegio, che incide sulla percentuale di riparto e quindi sulla regola del comma 2 per i creditori non insinuati.
Il dettaglio che pochi conoscono
La sentenza C-20/23 contiene un avvertimento per il futuro. Uno Stato membro potrebbe introdurre un’esclusione dei debiti fiscali anche con una modifica successiva, motivandola con l’interesse pubblico alla riscossione. Oggi, a ottobre 2026, l’elenco dell’art. 278, comma 7, non lo prevede, e non risulta che le modifiche più recenti al Codice abbiano toccato questa norma. Chi valuta la procedura deve quindi controllare il testo vigente al momento della domanda, non quello di qualche anno prima né quello che circola sui forum.
C’è poi il caso del debitore già fallito, o già in liquidazione del patrimonio secondo la legge 3/2012. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 (Sez. I), ha chiarito che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare. La regola cambia la strada, non la sostanza per l’IVA: anche l’art. 142 della legge fallimentare consente di esdebitare i debiti IVA, come mostrano la Cassazione n. 18124/2022 e la decisione di Reggio Emilia.
Errore n. 4 – Non opporre l’esdebitazione a nuove intimazioni e pignoramenti
L’errore
Il decreto di esdebitazione è definitivo da un anno. Arriva un’intimazione di pagamento per cartelle IVA e IRPEF che erano state ammesse al passivo. Il debitore la mette da parte, convinto che “tanto il debito non c’è più”. Sessanta giorni dopo, il termine per impugnarla è scaduto. Qualche mese più tardi il datore di lavoro gli comunica di aver ricevuto un pignoramento presso terzi sullo stipendio.
Perché è un errore
Il decreto di esdebitazione non viaggia da solo negli archivi dell’agente della riscossione. AdER, se è un creditore ammesso, riceve la comunicazione del decreto (art. 282, comma 3, CCII). Ma il passaggio dalla comunicazione al discarico delle singole partite non è automatico, e capita che i sistemi di riscossione continuino a generare atti. L’inesigibilità va fatta valere: non opera da sola contro un atto che il debitore lascia diventare definitivo.
Per scegliere il giudice giusto bisogna partire dal criterio di riparto della giurisdizione in materia di riscossione. La Cassazione lo ha riassunto, richiamando le Sezioni Unite (ordinanze n. 7822 del 14 aprile 2020 e n. 21642 del 28 luglio 2021), nell’ordinanza n. 22754 del 13 agosto 2024 (Sez. tributaria):
– il giudice tributario decide sui fatti che incidono sulla pretesa tributaria fino alla notifica valida della cartella o dell’intimazione, oppure fino all’atto esecutivo se la notifica è omessa, inesistente o nulla;
– il giudice ordinario decide sulla regolarità formale degli atti esecutivi e sui fatti sostanziali successivi alla valida notifica.
Quell’ordinanza non riguarda l’esdebitazione. Applicato al nostro tema, il criterio porta a queste conclusioni (che sono un’applicazione del principio, non una statuizione espressa della Corte):
– Intimazione notificata dopo il decreto. Il fatto che rende inesigibile il credito precede la notifica dell’atto, quindi va fatto valere impugnando l’intimazione davanti alla Corte di giustizia tributaria, nel termine ordinario di 60 giorni dalla notifica. Per i tributi è la strada che, nella pratica, ha portato la CGT di Reggio Emilia a dichiarare inesigibile la cartella IVA.
– Pignoramento fondato su cartelle notificate prima del decreto, senza un atto intermedio. L’esdebitazione è un fatto successivo alla notifica della cartella, quindi la via è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario.
– Crediti non tributari (contributi, sanzioni stradali). Il giudice tributario non è competente: per i contributi si va davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, per le sanzioni amministrative davanti al giudice ordinario.
Le conseguenze
Se l’intimazione non viene impugnata nei termini, la pretesa si consolida e diventa più difficile far valere fatti anteriori alla sua notifica. La conseguenza più pesante è il pignoramento dello stipendio o del conto per crediti che la legge dichiara inesigibili, con trattenute mensili che proseguono finché un giudice non le ferma. Rivolgersi al giudice sbagliato costa tempo. Nei casi di riparto incerto la Cassazione può dichiarare il difetto di giurisdizione, come è accaduto nella vicenda decisa dall’ord. 22754/2024, dove la sentenza di merito è stata cassata con rinvio al giudice tributario di secondo grado.
Cosa fare invece
La soluzione è agire su due livelli: chiedere subito il discarico in via amministrativa e, se arriva un atto, impugnarlo senza far scadere i termini. In pratica:
1. Appena il decreto è emesso, si invia ad AdER e agli enti impositori, via PEC, una richiesta di sgravio delle partite esdebitate, allegando il decreto e lo stato passivo. Nella richiesta si indicano con precisione le cartelle, gli importi ammessi e la percentuale ricevuta nel riparto.
2. Se arriva un’intimazione per crediti tributari esdebitati, si propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, deducendo l’inesigibilità ex art. 278 CCII e producendo il decreto.
3. Se arriva un pignoramento, si valuta l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione. Quando il riparto di giurisdizione è incerto, va valutata una tutela su entrambi i fronti, per non restare scoperti se uno dei due giudici si dichiara incompetente.
In questi passaggi l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la difesa scegliendo il giudice in base alla natura di ogni singola partita e non della cartella nel suo complesso.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esdebitazione, dice l’art. 282, comma 2-bis, CCII, non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Questo non autorizza AdER a iniziare dopo il decreto nuove esecuzioni per crediti esdebitati. Significa però che le attività già avviate dentro la procedura, come una vendita del liquidatore o una causa promossa dalla procedura, vanno a conclusione e i relativi ricavi vanno ai creditori. Quando poi dall’esito di quei giudizi o di quelle operazioni deriva un maggior riparto, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta. La regola è scritta espressamente per la liquidazione giudiziale (art. 281, comma 6) e risponde alla stessa logica. Chi contesta un’intimazione deve quindi conoscere l’importo che resta davvero inesigibile, al netto di quanto ricevuto nei riparti.
Errore n. 5 – Credere che fermi amministrativi e ipoteche esattoriali spariscano da soli
L’errore
Dopo il decreto il debitore vuole vendere l’auto, su cui grava da anni un fermo amministrativo. Al PRA scopre che il fermo è ancora iscritto. Allo stesso modo, una visura ipotecaria rivela che l’ipoteca esattoriale su un piccolo terreno, mai venduto dal liquidatore perché privo di mercato, risulta ancora attiva.
Perché è un errore
Fermo e ipoteca sono formalità iscritte in pubblici registri: il PRA per i veicoli, i registri immobiliari per i beni immobili. Esistono finché qualcuno non ne chiede e ottiene la cancellazione. Il decreto di esdebitazione rende inesigibile il credito che quelle formalità garantiscono, ma non contiene un ordine di cancellazione rivolto al conservatore o al PRA. Durante la procedura, inoltre, la liquidazione controllata applica il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari individuali, per il rinvio dell’art. 270, comma 5, CCII alle norme sulla liquidazione giudiziale (tra cui l’art. 150). Le iscrizioni preesistenti, però, restano in piedi fino a quando non vengono travolte dalla vendita o rimosse su richiesta.
Le conseguenze
Un fermo non cancellato impedisce di fatto la vendita o la rottamazione del veicolo e lascia aperto il tema della circolazione. Un’ipoteca non cancellata blocca la vendita del bene e scoraggia qualsiasi acquirente o banca. Il rischio più insidioso è il fermo “misto”: se l’iscrizione garantisce insieme imposte esdebitate e sanzioni stradali escluse, AdER può legittimamente mantenerlo per la parte non esdebitata.
Sui garanti la legge è chiara: l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se l’ipoteca grava su un bene di un terzo che ha garantito il debito, o se nella cartella compare un coobbligato solidale, l’esdebitazione del debitore principale non li libera.
Cosa fare invece
La soluzione è chiedere espressamente ad AdER la revoca del fermo e il consenso alla cancellazione dell’ipoteca per le partite esdebitate, allegando il decreto e la ricostruzione delle partite garantite. Se l’agente non provvede, o oppone un diniego, si valuta l’azione giudiziale, scegliendo il giudice con lo stesso criterio visto all’errore n. 4: il fermo e l’ipoteca sono atti impugnabili davanti al giudice tributario quando riguardano tributi. Per i beni venduti dal liquidatore, la cancellazione delle formalità segue il percorso della vendita nella procedura, ed è lì che va verificata, prima della chiusura.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il terreno invenduto pone una questione delicata. La procedura può chiudersi lasciando in capo al debitore beni rimasti senza acquirenti. In astratto il credito garantito è divenuto inesigibile verso il debitore; ma l’iscrizione ipotecaria, finché resta, rappresenta un ostacolo concreto e un possibile terreno di contestazione. Nelle fonti lette non risultano pronunce con estremi certi sul destino delle ipoteche esattoriali su beni rimasti invenduti dopo l’esdebitazione. La via prudente è affrontare il punto prima della chiusura, chiedendo al liquidatore e al giudice di regolare la sorte del bene. Se si scopre dopo, va presentata ad AdER una richiesta motivata e documentata.
Errore n. 6 – Rottamazioni e pagamenti ad AdER mentre la procedura è aperta
L’errore
Durante la liquidazione controllata il debitore riceve la notizia di una nuova definizione agevolata. Presenta la domanda e versa la prima rata con i risparmi della quota di stipendio che il giudice gli ha lasciato per il mantenimento. Lo fa per “chiudere almeno con il Fisco”, senza dirlo al liquidatore.
Perché è un errore
Con l’apertura della liquidazione controllata il patrimonio del debitore viene destinato al soddisfacimento di tutti i creditori secondo l’ordine delle prelazioni. L’art. 270, comma 5, CCII rinvia alle norme della liquidazione giudiziale sui beni del debitore, sui rapporti processuali, sul divieto di azioni esecutive individuali e sul concorso dei creditori (artt. 142, 143, 150 e 151). Restano fuori solo ciò che è impignorabile e la parte di stipendio, pensione o reddito che il giudice riconosce necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268, comma 4). Pagare un singolo creditore concorsuale fuori dal riparto contraddice la logica del concorso. Farlo con il reddito destinato al mantenimento significa sottrarre risorse alla famiglia per un debito che, alla fine della procedura, potrebbe diventare inesigibile.
Le singole definizioni agevolate hanno poi regole proprie, fissate di volta in volta dalla legge che le introduce: chi può aderire, entro quando, con quante rate, che cosa succede se si salta un pagamento. Prima di qualunque adesione durante una procedura concorsuale va letta la disciplina specifica, perché non sempre è pensata per chi è sottoposto a una liquidazione.
Le conseguenze
La conseguenza più concreta è pagare due volte la stessa voce di debito: una parte con la rottamazione, che non si recupera, e una parte nel riparto, mentre il residuo sarebbe comunque diventato inesigibile. C’è anche un costo meno visibile. La condotta del debitore durante la procedura conta in sede di esdebitazione: l’art. 280, lettera c), richiede che non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni utili. Un’iniziativa nascosta al liquidatore crea un’opacità che è sempre meglio evitare.
Il discorso cambia se la definizione agevolata era già in corso prima della domanda. In quel caso le scelte vanno fatte a monte. Talvolta conviene completare la rottamazione e non aprire alcuna procedura, per esempio quando il debito è solo fiscale e sostenibile con rate ridotte. Altre volte conviene interromperla e far confluire il residuo nel concorso. Una rottamazione da cui si decade di solito fa tornare dovuto l’intero importo originario, al netto di quanto versato. È quell’importo, non quello “rottamato”, che finisce nello stato passivo.
Cosa fare invece
La soluzione è decidere prima, con i numeri alla mano, se la strada è la rottamazione o la procedura, e non sovrapporle a caso. Durante la procedura ogni contatto con AdER va concordato con il liquidatore. Se si ritiene utile un pagamento, va autorizzato e trasparente, e se ne valuta l’effetto sul riparto e sull’esdebitazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esdebitazione nella liquidazione controllata può arrivare anche prima della chiusura: opera decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1). Chi in quei tre anni ha continuato a pagare rate ad AdER con il reddito lasciato per il mantenimento ha, di fatto, rinunciato a una parte del beneficio. Al contrario, i debiti tributari maturati dopo l’apertura non sono concorsuali, e una loro rateazione ordinaria può essere necessaria e legittima. Distinguere tra debiti vecchi e nuovi è il primo passo per non sbagliare mira.
Un’ultima avvertenza riguarda chi non è in liquidazione controllata ma ha scelto un’altra procedura da sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore. In quelle procedure i debiti verso AdER sono trattati dal piano omologato, che ne stabilisce la misura e i tempi di pagamento, e l’art. 278 non opera allo stesso modo. Aderire in parallelo a una definizione agevolata per le stesse partite significa sovrapporre due regolazioni dello stesso debito, con il rischio di pagamenti incoerenti con il piano. Anche qui la regola è una sola: ogni iniziativa verso l’agente della riscossione va inserita nella procedura, concordata con l’OCC e calcolata sui numeri del piano.
Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare con le cartelle
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su importi realistici. Non descrivono casi reali. Servono a mostrare quanto pesa, in euro, ciascuno degli errori visti.
Simulazione 1 – La cartella “mista” (errore n. 1)
Ipotesi. Debitore persona fisica in liquidazione controllata. L’estratto di ruolo riporta:
– IRPEF non versata: 18.420,15 €
– sanzioni per omesso versamento: 5.526,05 €
– interessi di mora: 2.311,40 €
– aggio e oneri di riscossione: 1.204,88 €
– contributi INPS: 7.893,20 €
– sanzioni civili sui contributi: 1.512,34 €
– sanzioni del Codice della strada: 3.284,50 €
– maggiorazioni sulle sanzioni stradali: 1.583,06 €
Totale a ruolo: 41.735,58 €.
Sviluppo. Le voci tributarie e contributive e i loro accessori, se concorsuali e rimasti insoddisfatti, rientrano nell’esdebitazione: 18.420,15 + 5.526,05 + 2.311,40 + 1.204,88 + 7.893,20 + 1.512,34 = 36.868,02 €. Le sanzioni stradali sono autonome e le maggiorazioni sono accessorie a un debito escluso: 3.284,50 + 1.583,06 = 4.867,56 € restano esigibili ex art. 278, comma 7, lett. b), al netto di quanto eventualmente pagato nei riparti.
Esito. Il debitore che crede “cancellato tutto” si trova con quasi 4.900 € che AdER può riscuotere. Chi ha fatto la mappa voce per voce ha invece verificato per tempo la notifica dei verbali e l’eventuale prescrizione, e sa già quale parte del debito deve gestire dopo il decreto.
Simulazione 2 – La cartella rimasta fuori dal concorso (errore n. 2)
Ipotesi. Nella stessa procedura una cartella IVA di 12.640,30 € non era nell’elenco dei creditori e AdER non si è insinuata per quella partita. Il riparto finale attribuisce ai creditori di pari grado il 6,8%.
Sviluppo. Per l’art. 278, comma 2, verso il creditore che non ha partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. AdER conserva quindi il diritto a 12.640,30 × 6,8% = 859,54 €. Diventa inesigibile la parte restante, 11.780,76 €.
Esito. L’errore costa 859,54 €, più gli accessori e le spese di una nuova azione di riscossione. Se il giudice dovesse ritenere quella cartella appartenente a un grado diverso, con una percentuale di riparto più alta, la quota esigibile crescerebbe. La questione di costituzionalità pendente sul comma 2 potrebbe in futuro cambiare il quadro, ma oggi la regola si applica. Un controllo dello stato passivo nei 15 giorni previsti dall’art. 273 avrebbe evitato il problema alla radice.
Simulazione 3 – L’intimazione ignorata e il pignoramento dello stipendio (errore n. 4)
Ipotesi. Decreto di esdebitazione definitivo. Lunedì 16 novembre 2026 AdER notifica un’intimazione per cartelle IRPEF ammesse al passivo e rimaste insoddisfatte. Il termine di 60 giorni per il ricorso tributario scade venerdì 15 gennaio 2027, giorno feriale (verificato).
Ramo A – Ricorso nei termini. Il debitore deposita il ricorso il 12 gennaio 2027, deducendo l’inesigibilità e producendo decreto e stato passivo, e chiede la sospensione dell’atto. Contestualmente invia ad AdER una richiesta di sgravio. Se il giudice accoglie, l’intimazione cade e non partono trattenute.
Ramo B – Inerzia. Il debitore non fa nulla. A marzo 2027 AdER notifica un pignoramento presso il datore di lavoro. Su uno stipendio netto di 1.874,00 € la trattenuta di un decimo, prevista per le retribuzioni fino a 2.500 €, è di 187,40 € al mese. Se il debitore attende nove mesi prima di proporre opposizione all’esecuzione, le somme trattenute arrivano a 1.686,60 €. Recuperarle richiede un ulteriore giudizio, e nel frattempo resta da discutere se i fatti anteriori all’intimazione non impugnata possano ancora essere fatti valere.
Esito. Lo stesso credito inesigibile produce effetti opposti a seconda di una sola scelta: impugnare entro il 15 gennaio o lasciare scadere il termine.
Simulazione 4 – Il fermo “misto” sull’auto (errore n. 5)
Ipotesi. Sul veicolo del debitore è iscritto un fermo amministrativo a garanzia di cinque cartelle per complessivi 9.318,72 €:
– tre cartelle per bollo auto e IRPEF, con relativi accessori: 6.947,15 €;
– due cartelle per sanzioni del Codice della strada, con maggiorazioni: 2.371,57 €.
Le prime sono state ammesse al passivo e sono rimaste insoddisfatte, salvo un riparto del 6,8%. Le seconde sono escluse per legge.
Sviluppo. Dopo il decreto il debitore chiede la revoca del fermo. Per le tre cartelle tributarie il credito è inesigibile. Il fermo resta però giustificato per le due cartelle di sanzioni stradali, che AdER può continuare a riscuotere. Il debitore ha due strade:
– pagare o rateizzare le sanzioni escluse, 2.371,57 € al netto di quanto eventualmente già ricevuto da AdER nei riparti, e ottenere poi la revoca totale;
– verificare se quelle sanzioni siano prescritte o se i verbali siano stati notificati in modo irregolare, e contestarle nelle sedi proprie.
Esito. Chi aspetta che il fermo “cada da solo” resta con l’auto bloccata per un debito che, nella parte principale, non esiste più come credito esigibile. Chi separa le partite sa invece in anticipo quale somma, e soltanto quale, lo separa dalla libera disponibilità del veicolo. Lo stesso ragionamento vale per l’ipoteca esattoriale che garantisce insieme imposte e sanzioni autonome: va chiesto ad AdER di indicare per quali partite la mantiene, e la richiesta di cancellazione va calibrata di conseguenza.
Cosa insegnano, insieme, le quattro simulazioni
Il filo comune è semplice. In nessuno dei quattro casi l’esdebitazione è stata “inutile”. È stata incompleta nei suoi effetti pratici, perché il debitore ha trattato la cartella come un blocco unico, oppure ha creduto che il decreto bastasse da solo a fermare la macchina della riscossione. Gli importi persi non sono enormi se presi uno per uno: 859,54 € per una cartella dimenticata, 1.686,60 € di trattenute sullo stipendio, 4.867,56 € di sanzioni non pianificate. Sommati, però, e accompagnati da mesi di incertezza, trasformano un beneficio pensato per ripartire in un nuovo contenzioso. È per questo che conviene investire il tempo nell’analisi prima della domanda, non dopo il decreto.
La mappa degli errori
Gli errori con le cartelle non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima della domanda, quando si costruisce l’elenco dei creditori. Altri nella fase dello stato passivo, quando il tempo per correggere è breve. Altri ancora arrivano dopo il decreto, quando il debitore abbassa la guardia. Saperlo aiuta a capire che cosa si può ancora recuperare. Gli errori commessi prima del decreto si correggono quasi sempre, se ci si accorge in tempo. Quelli commessi dopo dipendono soprattutto dai termini per impugnare. La tabella riassume il quadro.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Credere che tutte le voci si cancellino | Prima della domanda e dopo il decreto | Sanzioni autonome (multe) e loro maggiorazioni restano esigibili | Parziale: si contestano notifica e prescrizione, non l’esclusione |
| Non chiedere l’estratto di ruolo | Prima della domanda | Cartelle fuori dal concorso, esigibili pro quota (art. 278 c.2) | Parziale: si contesta solo l’importo preteso |
| Non verificare l’ammissione al passivo | Formazione dello stato passivo | Importi o privilegi errati consolidati nel riparto | Sì, nei 15 giorni per le osservazioni; poi no |
| Rinunciare alla procedura per l’IVA | Fase di scelta dello strumento | Debito IVA pagato per intero a rate | Sì: la procedura si può ancora avviare se ne ricorrono i presupposti |
| Non impugnare l’intimazione | Dopo il decreto, entro 60 giorni dalla notifica | Pretesa consolidata, rischio di pignoramento | Parziale: resta da valutare l’opposizione all’esecuzione |
| Sbagliare giudice | Dopo il decreto | Tempo perso, possibile difetto di giurisdizione | Sì, con riassunzione o nuova azione nei termini |
| Non chiedere la cancellazione di fermo e ipoteca | Dopo il decreto | Beni bloccati di fatto | Sì: istanza ad AdER, poi azione giudiziale |
| Rottamare durante la procedura | Dopo l’apertura | Pagamenti non recuperabili, possibile opacità verso il liquidatore | No per le somme versate; sì per le scelte future |
La checklist preventiva: prima di chiedere l’esdebitazione, verifica che…
Questa lista può essere stampata e conservata. Ogni voce è un’azione concreta da spuntare.
- [ ] Hai scaricato l’estratto di ruolo aggiornato dall’area riservata di AdER, con il dettaglio di ogni cartella e avviso di addebito.
- [ ] Hai controllato i debiti verso enti che non usano AdER: Comuni con concessionari propri, ingiunzioni fiscali, altri soggetti della riscossione locale.
- [ ] Hai separato, per ogni cartella, i debiti principali dalle sanzioni, e tra le sanzioni quelle accessorie da quelle autonome.
- [ ] Hai individuato le voci escluse dall’art. 278, comma 7: multe stradali, sanzioni amministrative autonome, sanzioni penali, risarcimenti da illecito, mantenimento.
- [ ] Hai distinto i debiti anteriori all’apertura da quelli successivi, che non sono concorsuali e non saranno esdebitati.
- [ ] Hai inserito tutte le cartelle nell’elenco dei creditori allegato alla domanda, con importi e indirizzi PEC degli enti.
- [ ] Hai verificato nello stato passivo che AdER si sia insinuata per tutte le partite, con importi e privilegi corretti, e hai valutato le osservazioni entro 15 giorni.
- [ ] Hai sospeso ogni iniziativa autonoma verso AdER (nuove rate, rottamazioni) e l’hai concordata con il liquidatore.
- [ ] Hai segnalato al liquidatore i fermi e le ipoteche esattoriali, con il bene su cui gravano e le partite che garantiscono.
- [ ] Hai controllato la posizione dei coobbligati e dei garanti, che l’esdebitazione non libera (art. 278, comma 6).
- [ ] Hai preparato la richiesta di sgravio da inviare via PEC ad AdER e agli enti impositori subito dopo il decreto.
- [ ] Hai fissato un controllo su ogni atto che arriverà dopo il decreto, con il calcolo del termine per impugnarlo e l’indicazione del giudice competente.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi si riconosce in uno degli errori descritti non deve concludere che sia tutto perduto. Molte situazioni si possono ancora sistemare, a patto di muoversi subito e di distinguere ciò che è rimediabile da ciò che non lo è più.
Se la procedura è ancora aperta e lo stato passivo non è definitivo, quasi tutto si può correggere. Una cartella dimenticata può essere segnalata al liquidatore, che a sua volta può sollecitare l’insinuazione del creditore. Un importo sbagliato può essere contestato con le osservazioni al progetto di stato passivo. Fermi e ipoteche possono essere affrontati prima della chiusura, chiedendo di regolarne la sorte insieme alla vendita dei beni.
Se il decreto è già stato emesso ma l’intimazione è appena arrivata, la via d’uscita è il ricorso nei 60 giorni. È il rimedio più efficace: si deduce l’inesigibilità, si produce il decreto, si chiede la sospensione. In parallelo va inviata la richiesta di sgravio ad AdER. Ricordiamo che i termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude per essi la sospensione feriale. Il ricorso tributario contro un’intimazione segue invece le regole del processo tributario, dove la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica. Proprio questa differenza consiglia di calcolare ogni termine con attenzione, atto per atto.
Se il termine per impugnare l’intimazione è scaduto, la partita non è necessariamente chiusa. Quando AdER passa al pignoramento, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. consente di contestare il diritto di procedere esecutivamente. Andrà però valutato con attenzione se la mancata impugnazione dell’intimazione precluda di far valere un fatto, l’esdebitazione, che era anteriore alla sua notifica. Su questo incrocio, nelle fonti lette, non risulta una pronuncia di legittimità specifica. È un terreno da affrontare con prudenza.
Se la cartella era rimasta fuori dal concorso, il rimedio è solo parziale. La regola dell’art. 278, comma 2, consente all’ente di pretendere la percentuale di riparto. Si può però verificare che la percentuale applicata sia quella giusta e che il credito non sia prescritto. Si può anche seguire l’esito della questione di costituzionalità pendente, che in futuro potrebbe cambiare la regola.
Se hai pagato rate di rottamazione durante la procedura, le somme versate in genere non si recuperano. Si può però interrompere subito l’emorragia e riportare ogni scelta nel quadro della procedura, informando il liquidatore.
Le preclusioni definitive riguardano soprattutto le voci escluse per legge. Nessun rimedio può rendere inesigibile una sanzione stradale autonoma o un debito di mantenimento: lì si lavora su altri profili, come notifica, prescrizione e rateazione.
Esiste infine il caso di chi non ha ancora ottenuto l’esdebitazione perché la domanda è stata respinta per motivi soggettivi. Qui contano le condizioni dell’art. 280 e, nella liquidazione controllata, quelle dell’art. 282, comma 2: assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento. Il decreto di diniego si può reclamare entro 30 giorni (art. 282, comma 3). Un lungo indebitamento con gli enti pubblici, documentato dalle cartelle, è uno degli elementi che i tribunali esaminano. Va spiegato con la storia reale del debito, non lasciato parlare da solo.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
«Ho ottenuto l’esdebitazione, ma mi è arrivata un’intimazione per le multe: è un errore di AdER?»
Probabilmente no. Le sanzioni del Codice della strada sono sanzioni amministrative autonome, escluse dall’art. 278, comma 7, lett. b). Restano esigibili, ma si può verificare se i verbali siano stati notificati correttamente e se il credito sia prescritto.
«Nell’intimazione ci sono IRPEF e sanzioni ammesse al passivo: devo pagare?»
Se quelle partite erano concorsuali e sono rimaste insoddisfatte, sono inesigibili, sanzioni accessorie comprese. Non basta però saperlo: va impugnata l’intimazione nei 60 giorni e chiesto lo sgravio. Se il termine è già scaduto, va valutata subito l’opposizione all’atto esecutivo che seguirà.
«Non avevo inserito una cartella vecchia nell’elenco dei creditori: ora è tutta dovuta?»
No. Verso il creditore che non ha partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. AdER può pretendere quella percentuale, non l’intero importo.
«Avevo debiti IVA e mi hanno detto che non si possono esdebitare: è vero?»
Nel sistema italiano vigente no. L’art. 278, comma 7, non esclude i tributi. La Corte di giustizia, con la sentenza C-20/23 del 2024, ha riconosciuto agli Stati la possibilità di escludere i debiti fiscali, ma il legislatore italiano non lo ha fatto. In linea con le sentenze europee C-546/14 e C-493/15, i giudici italiani hanno ritenuto esdebitabili i debiti IVA.
«Sulla mia auto c’è ancora il fermo: posso venderla?»
Finché il fermo è iscritto al PRA, la vendita è di fatto bloccata. Va chiesta ad AdER la revoca per le partite esdebitate. Se il fermo garantisce anche multe escluse, la revoca potrebbe essere solo parziale, o subordinata al pagamento della parte non esdebitata.
«Durante la liquidazione ho pagato due rate di rottamazione: rischio di perdere l’esdebitazione?»
Non automaticamente. Le condizioni dell’art. 280 riguardano condotte precise, come ostacolare la procedura o nascondere informazioni. Conviene però informare subito il liquidatore e non proseguire senza una valutazione, sia per non disperdere risorse sia per evitare qualunque opacità.
Gli errori davanti ai giudici: le pronunce da conoscere
Le decisioni che seguono mostrano come i giudici hanno trattato, negli ultimi anni, i nodi su cui il debitore più spesso sbaglia. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte consultata, il principio riformulato e il motivo per cui conta in questo tema.
1. Corte di giustizia UE, Sez. II, sentenza 8 maggio 2024, causa C-20/23.
Principio: l’elenco dei debiti escludibili dall’esdebitazione contenuto nella direttiva 2019/1023 non è chiuso. Gli Stati possono escludere anche debiti tributari e previdenziali, purché lo giustifichino con un interesse pubblico legittimo, anche fuori dall’atto di recepimento.
Rilevanza: spiega perché l’IVA non è “intoccabile” per sua natura. Tutto dipende dalla scelta nazionale, e l’art. 278, comma 7, CCII non esclude i tributi. Chi ha rinunciato alla procedura per paura dell’IVA ha sbagliato premessa.
2. Corte di giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 (richiamata nella massima della CGT di Reggio Emilia n. 100/2025).
Principio: la procedura concorsuale può comportare un pagamento solo parziale del credito IVA, entro condizioni che tutelano la riscossione.
Rilevanza: è il primo tassello della giurisprudenza europea che ha aperto la strada alla falcidia e poi all’esdebitazione dell’IVA.
3. Corte di giustizia UE, sentenza 16 marzo 2017, causa C-493/15.
Principio: l’esdebitazione del fallito estesa ai debiti IVA è compatibile con il diritto dell’Unione, perché soggetta a condizioni rigorose e non equivalente a una rinuncia generalizzata alla riscossione.
Rilevanza: è il precedente più diretto contro l’errore n. 3.
4. Cass. civ., Sez. V, sentenza 6 giugno 2022, n. 18124.
Principio: l’esdebitazione del fallito riguarda anche i debiti IVA, in conformità alla giurisprudenza europea.
Rilevanza: è la pronuncia di legittimità che i giudici tributari richiamano quando dichiarano inesigibili le cartelle IVA dopo l’esdebitazione.
5. Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sentenza n. 100/2025 del 16 aprile 2025 (dal massimario della giustizia tributaria).
Principio: dopo l’esdebitazione del fallito la cartella IVA è inesigibile, perché il beneficio si estende all’IVA nel rispetto della normativa europea.
Rilevanza: mostra l’esito concreto di chi ha fatto valere l’esdebitazione contro una cartella, cioè l’opposto dell’errore n. 4.
6. Tribunale di Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non indicato nella fonte: sintesi Eutekne del 25/4/2026).
Principio: nella liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b).
Rilevanza: conferma la distinzione al centro dell’errore n. 1. Le sanzioni che accompagnano l’imposta la seguono; quelle autonome no.
7. Cass. civ., Sez. tributaria, ordinanza 13 agosto 2024, n. 22754, con richiamo a Cass. SU, ord. 14 aprile 2020, n. 7822 e ord. 28 luglio 2021, n. 21642.
Principio: al giudice tributario spettano i fatti che incidono sulla pretesa fino alla valida notifica della cartella o dell’intimazione. Al giudice ordinario spettano la regolarità formale degli atti esecutivi e i fatti sostanziali successivi a quella notifica. Nel caso deciso, la sentenza è stata cassata per difetto di giurisdizione.
Rilevanza: è il criterio con cui scegliere dove opporre l’esdebitazione (errore n. 4). Sbagliare giudice significa perdere anni.
8. Corte costituzionale, ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4/5/2026, depositata l’11/6/2026).
Principio: restituzione degli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278, comma 2, perché le ordinanze andavano notificate ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione è tornata davanti alla Corte con le ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026 ed è in attesa di decisione.
Rilevanza: la regola sui creditori non insinuati (errore n. 2) è vigente ma contestata.
9. Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026 (decisa il 23/2/2026, depositata il 12/5/2026).
Principio: la “contestualità” tra decreto di chiusura ed esdebitazione nell’art. 281, comma 1, va intesa in senso logico-funzionale. L’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. La questione è stata dichiarata non fondata nei sensi indicati in motivazione.
Rilevanza: chi ha lasciato chiudere la liquidazione giudiziale senza istanza non è necessariamente fuori tempo, se agisce subito dopo.
10. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14835.
Principio: per chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, l’esdebitazione chiesta dopo quella data resta disciplinata dalla legge fallimentare. Lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della legge 3/2012.
Rilevanza: chi invoca il CCII per cartelle legate a un vecchio fallimento sbaglia norma, ed è un errore che pesa sul contenuto dell’istanza.
11. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108.
Principio: il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria.
Rilevanza: per chi ha cartelle “ereditate” da un fallimento la scelta dello strumento va fatta con attenzione: rimedi apparentemente più semplici possono essere preclusi.
12. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074, e ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603.
Principio: per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza. La condotta del debitore, valutata attraverso la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza, pesa nella fase di esdebitazione.
Rilevanza: chi ha accumulato cartelle per anni deve preparare fin dall’inizio la spiegazione di quel debito, perché sarà esaminata quando chiederà l’esdebitazione.
13. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 6 novembre 2024, n. 28505.
Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione, se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Il CCII ha eliminato il requisito oggettivo legato alla percentuale di soddisfazione dei creditori.
Rilevanza: anche chi può offrire poco ad AdER può ottenere il beneficio. L’errore è rinunciare in partenza.
14. Tribunale di Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (numero non indicato nella fonte: rassegna ecnews del 4/2/2025).
Principio: già all’apertura il tribunale ha espresso un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione ex art. 282, ravvisando colpa grave e malafede in un lungo indebitamento verso enti pubblici e in uno squilibrio nell’assunzione dei debiti.
Rilevanza: è un orientamento isolato e in tensione con le ordinanze 22074/2025 e 11603/2026. Ricorda però che una storia di cartelle non pagate va documentata e spiegata, non lasciata senza contesto.
15. Tribunale di Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025).
Principio: ha applicato all’esdebitazione del debitore incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7, lett. b).
Rilevanza: anche chi segue la strada dell’art. 283 deve considerare a rischio le sanzioni autonome, come le multe. Il punto è dibattuto e non esiste una pronuncia che lo risolva.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Gli errori descritti hanno una caratteristica comune: si prevengono con un lavoro di analisi fatto prima, e si correggono con un’azione rapida fatta dopo. Lo Studio lavora su entrambi i fronti con strumenti precisi.
- Scomponiamo l’estratto di ruolo voce per voce (prevenzione). Per ogni cartella distinguiamo tributi, contributi, sanzioni accessorie, sanzioni autonome e accessori, indicando quali voci rientrano nell’esdebitazione e quali no.
- Ricostruiamo tutti i creditori pubblici (prevenzione). Oltre ad AdER verifichiamo Comuni, concessionari locali e altri soggetti della riscossione, perché nessuna partita resti fuori dall’elenco dei creditori.
- Controlliamo lo stato passivo nei termini (prevenzione). Confrontiamo le domande di AdER con l’estratto di ruolo e prepariamo le osservazioni entro 15 giorni quando importi o privilegi non tornano.
- Valutiamo la convenienza tra rottamazione e procedura (prevenzione). Con lo staff di commercialisti mettiamo a confronto, sui numeri reali, la definizione agevolata, la rateazione e la liquidazione controllata, e indichiamo quale strada evita di pagare due volte.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione (prevenzione). La documentiamo sulle condizioni degli artt. 280 e 282 e affrontiamo per tempo la storia del debito fiscale, perché non venga letta come colpa grave.
- Inviamo ad AdER la richiesta di sgravio subito dopo il decreto (rimedio). Alleghiamo decreto e stato passivo e indichiamo partita per partita gli importi inesigibili.
- Impugniamo intimazioni e atti di riscossione (rimedio). Scegliamo il giudice in base alla natura del credito e al momento della notifica, e calcoliamo i termini atto per atto.
- Proponiamo opposizione all’esecuzione contro i pignoramenti (rimedio). Quando il termine per l’intimazione è scaduto, verifichiamo se e come l’esdebitazione possa ancora essere fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione, chiedendo la sospensione delle trattenute.
- Chiediamo la revoca dei fermi e la cancellazione delle ipoteche esattoriali (rimedio). Separiamo le partite esdebitate da quelle escluse e, se l’agente non provvede, valutiamo l’azione giudiziale.
- Seguiamo la posizione di garanti e coobbligati (prevenzione e rimedio). Verifichiamo se familiari o soci restino esposti per le stesse cartelle e quali strumenti abbiano a disposizione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Quando l’errore va riparato in giudizio, la qualifica di cassazionista consente di mantenere la stessa linea difensiva dal ricorso contro l’intimazione fino all’ultimo grado. Lo stesso difensore conosce l’istruttoria della procedura e la sostiene fino in Cassazione, senza dover ricostruire tutto da capo nel passaggio tra un giudice e l’altro. La competenza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permette di leggere la liquidazione controllata con gli occhi di chi la istruisce, dalla relazione sulle cause dell’indebitamento allo stato passivo.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo. I primi impostano la strategia processuale. I secondi ricostruiscono ruoli, codici tributo, interessi e accessori. Il risultato è una difesa che regge sia sul piano giuridico sia su quello dei numeri.
Chiusura: il decreto è un punto di arrivo, non la fine del lavoro
L’esdebitazione può rendere inesigibile gran parte di ciò che è scritto nelle cartelle di Agenzia delle Entrate-Riscossione, IVA compresa. Restano fuori le sanzioni autonome, i debiti esclusi per legge e quelli nati dopo l’apertura, mentre i crediti rimasti fuori dal concorso restano esigibili pro quota. Il beneficio, inoltre, va difeso con atti precisi e nei termini. La differenza tra chi si libera davvero e chi continua a ricevere intimazioni sta quasi sempre nella cura dei passaggi descritti in questa guida.
Lo Studio Monardo affronta questo tema da una posizione specifica. Unisce la conoscenza della liquidazione controllata propria del Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero e del fiduciario OCC, la lettura dei ruoli dello staff multidisciplinare di diritto tributario e la continuità difensiva del cassazionista. Sono le tre competenze che servono quando una cartella torna a farsi viva dopo il decreto.
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