Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso sui tempi dell’esdebitazione quando è stata aperta una liquidazione giudiziale (quella che fino al 2022 si chiamava fallimento). Le risposte sono complete e le abbiamo scritte come le daremmo a voce, a chi è seduto davanti a noi con la sentenza di apertura in mano e un dubbio preciso: “Quando posso chiedere di chiudere con questi debiti?”.
La cornice normativa è breve. L’esdebitazione è la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti nella procedura (art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII). L’art. 279 dice quando il debitore ne ha diritto: decorsi tre anni dall’apertura, oppure alla chiusura se arriva prima. L’art. 281 regola il come: istanza del debitore, decisione del tribunale “contestualmente” al decreto di chiusura, oppure decisione a procedura ancora aperta dopo tre anni. Su quella parola, “contestualmente”, nel 2026 si è pronunciata la Corte costituzionale. E poi ci sono le eccezioni: chi era fallito prima del 15 luglio 2022, chi ha un processo penale aperto.
Perché ce ne occupiamo noi? L’esdebitazione è il punto d’arrivo delle procedure di crisi e di sovraindebitamento, e la materia è esattamente quella in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC. Quando il debitore è un imprenditore, entra in gioco anche la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. E se il tribunale nega il beneficio, la partita prosegue con reclami e ricorsi, che seguiamo fino in Cassazione.
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Dopo quanto tempo posso chiedere di essere liberato dai debiti se mi hanno aperto la liquidazione giudiziale?
Al più tardi dopo tre anni dall’apertura. Prima, se la procedura si chiude prima.
Il testo dell’art. 279, comma 1, CCII è questo: “Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.”
Tradotto: ci sono due orologi che corrono insieme. Il primo parte il giorno in cui la liquidazione giudiziale viene aperta e suona dopo tre anni. Il secondo è la chiusura della procedura, che può arrivare in qualunque momento: quando il curatore ha venduto tutto e ripartito il ricavato, quando non c’è nulla da liquidare, quando i creditori sono stati pagati. Vale quello dei due che suona per primo.
Due esempi rapidi, per fissare l’idea:
- liquidazione aperta a marzo 2024 e ancora in corso nella primavera del 2027: il diritto matura al compimento del triennio, anche se il curatore non ha finito di vendere;
- liquidazione aperta a giugno 2023 e chiusa a novembre 2025 (due anni e cinque mesi dopo): il diritto matura con la chiusura, e non serve attendere il 2026.
Attenzione però a quel “salvo il disposto” iniziale. Il tempo è una condizione necessaria ma non sufficiente. Servono anche i requisiti di comportamento dell’art. 280 (niente condanne definitive per bancarotta fraudolenta e reati simili, niente distrazioni, collaborazione con il curatore, limiti alle esdebitazioni precedenti). Se uno di questi manca, il passare del tempo non basta.
C’è infine un dettaglio che molti trascurano: l’esdebitazione non scatta da sola nella liquidazione giudiziale. L’art. 281 parla di decisione del tribunale “su istanza del debitore”. Il tempo apre la porta, ma la porta va attraversata con una domanda. Ne parliamo nelle risposte che seguono.
Devo aspettare per forza la fine della procedura?
No. Dal 2022 la legge permette l’esdebitazione anche a procedura ancora aperta, decorsi tre anni dall’apertura.
È una delle novità più concrete del Codice della crisi rispetto alla vecchia legge fallimentare. L’art. 281, comma 2, CCII stabilisce: “Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.”
“Allo stesso modo” rimanda al comma 1: istanza del debitore, audizione degli organi della procedura, comunicazione ai creditori, verifica delle condizioni degli artt. 278, 279 e 280. Cambia solo il momento: non più legato alla chiusura, ma al compimento del triennio.
Perché è così importante? Perché molte liquidazioni durano anni: cause revocatorie, immobili difficili da vendere, crediti da recuperare. Con la vecchia disciplina il debitore restava “sospeso” fino alla chiusura, che poteva arrivare dopo un decennio. Oggi il legislatore, anche sulla spinta della Direttiva UE 2019/1023, ha fissato un tetto: tre anni, poi il debitore può chiedere di ripartire, anche se la procedura continua.
La procedura, infatti, continua davvero. L’art. 281, comma 5, precisa che “l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie”. Il curatore prosegue le cause e le vendite già avviate; se da quelle operazioni arriva denaro in più per i creditori, il comma 6 stabilisce che l’esdebitazione vale “solo per la parte definitivamente non soddisfatta”. In parole semplici: i beni già entrati nella procedura restano alla procedura, ma il debitore non deve più temere i debiti residui una volta finite le operazioni.
Quindi la risposta pratica è: se la procedura si sta allungando, segnate in agenda la data dei tre anni. Da quel giorno potete depositare l’istanza senza aspettare il curatore.
Chi deve presentare la domanda? Ci pensa il curatore?
La domanda la presenta il debitore. Il curatore non la presenta al suo posto, ma ha un ruolo preciso nel procedimento.
Su questo il testo vigente è chiaro: il tribunale dichiara inesigibili i debiti “su istanza del debitore” (art. 281, comma 1). È una formula introdotta con il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), che ha modificato i commi da 1 a 4 dell’art. 281. Circolano ancora spiegazioni, anche su siti molto consultati, che parlano di una pronuncia “d’ufficio”: sono superate e non vanno seguite.
Il curatore, invece, fa tre cose:
- comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni (art. 281, comma 1, ultimo periodo);
- riferisce i fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio nel rapporto riepilogativo previsto dall’art. 235, comma 1 (art. 281, comma 3);
- viene sentito dal tribunale insieme agli altri organi della procedura.
Questo significa che la condotta tenuta durante la liquidazione arriva al giudice soprattutto attraverso il curatore. Se avete consegnato i documenti, risposto alle richieste, non avete ostacolato le vendite, il rapporto lo dirà. Se non l’avete fatto, lo dirà altrettanto.
Una precisazione per chi è socio di una società di persone o legale rappresentante: quando il debitore è una società, le condizioni dell’art. 280 si verificano sui soci illimitatamente responsabili e sui legali rappresentanti (art. 278, comma 4), e l’esdebitazione della società vale anche per i soci illimitatamente responsabili (comma 5). Ci torniamo nel blocco dei casi particolari.
Da quale giorno si contano i tre anni?
Dalla data della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, intesa come data della sua pubblicazione in cancelleria.
L’art. 281, comma 2, parla di tre anni “dalla data in cui è stata aperta la procedura”. La procedura è aperta con sentenza, e l’art. 49, comma 4, CCII ci dice quando quella sentenza produce effetti: “La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile”, cioè dal deposito in cancelleria. Lo stesso comma aggiunge che gli effetti verso i terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Ci sono quindi, sulla carta, due date vicine:
| Data | Cosa indica | Rilevanza per il triennio |
|---|---|---|
| Deliberazione in camera di consiglio | Il giorno in cui i giudici decidono | Non è la data di riferimento |
| Pubblicazione (deposito in cancelleria) | Da qui la sentenza produce effetti (art. 49, c. 4) | È la lettura più coerente con il testo |
| Iscrizione nel registro delle imprese | Effetti verso i terzi (art. 49, c. 4) | Data prudenziale, di solito pochi giorni dopo |
In questa ricerca non abbiamo trovato pronunce che abbiano deciso espressamente quale data usare per il triennio dell’art. 281. La lettura che collega “apertura” alla pubblicazione della sentenza è la più lineare, ma è un’interpretazione. Il consiglio pratico è semplice: se tra pubblicazione e iscrizione passano pochi giorni, depositate l’istanza dopo la data più tarda ed eliminate ogni discussione.
Il conteggio segue il calendario: il triennio si compie nel giorno corrispondente del terzo anno successivo. Se quel giorno cade di sabato o di domenica, conviene depositare dal lunedì successivo. Lo vedremo con un esempio numerico più avanti.
Come si fa la domanda se i tre anni sono passati ma la procedura è ancora aperta?
Si deposita un’istanza al tribunale che ha aperto la liquidazione, nel fascicolo della procedura, chiedendo che siano dichiarati inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti ai sensi dell’art. 281, comma 2, CCII.
Il contenuto dell’istanza non è fissato in un modulo, ma deve mettere il tribunale in condizione di fare le verifiche richieste dalla legge. In concreto, un’istanza ben costruita contiene:
- gli estremi della sentenza di apertura e la data di pubblicazione, con il calcolo del triennio;
- la dichiarazione e, dove possibile, la prova della sussistenza delle condizioni dell’art. 280: assenza di condanne definitive per bancarotta fraudolenta o per gli altri delitti indicati (oppure riabilitazione), assenza di distrazioni o di passività inventate, collaborazione con il curatore, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti e non più di una in passato;
- un certificato del casellario e dei carichi pendenti aggiornato, perché la lettera a) dell’art. 280 guarda anche ai procedimenti in corso;
- un richiamo alla collaborazione prestata: documenti consegnati, incontri con il curatore, informazioni fornite.
Una volta depositata, l’istanza segue il binario descritto dall’art. 281: il curatore la comunica ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni; il tribunale sente gli organi della procedura e decide con decreto.
Il punto delicato, quando la procedura è ancora aperta, è il rapporto del curatore. Il comma 3 dell’art. 281 lo aggancia al “rapporto riepilogativo di cui all’articolo 235, comma 1”, che è quello di fine procedura. Se la procedura non è finita, il tribunale avrà comunque bisogno di sapere dal curatore come si è comportato il debitore: per questo il tribunale sente gli organi della procedura. Conviene sempre parlare con il curatore prima di depositare, per evitare che le sue osservazioni arrivino come una sorpresa.
E dopo il decreto? Il curatore va avanti. L’esdebitazione non tocca i giudizi in corso né le operazioni di liquidazione (art. 281, comma 5). Se queste portano un riparto maggiore, l’effetto liberatorio riguarda solo ciò che resta definitivamente insoddisfatto (comma 6). Riassumiamo i passaggi nella tabella che trovate dopo la prossima risposta.
Se la procedura chiude prima dei tre anni, quando devo depositare l’istanza?
Idealmente prima del decreto di chiusura, o comunque subito dopo. È qui che si concentra la novità della Corte costituzionale.
L’art. 281, comma 1, prevede che il tribunale dichiari l’esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”. Letta in modo rigido, la parola “contestualmente” significherebbe: o la domanda c’è quando il tribunale chiude, o non c’è più spazio. È proprio quello che aveva ritenuto il Tribunale di Arezzo, davanti a un’istanza depositata alcuni mesi dopo la chiusura, sollevando la questione di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato la questione non fondata, ma “nei sensi di cui in motivazione”. Significa che la norma resta in piedi, a condizione di leggerla nel modo indicato dalla Corte:
- la contestualità va intesa in senso logico-funzionale, non solo cronologico;
- l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa dal tribunale con un decreto successivo, all’esito di un sub-procedimento che resta comunque dentro la liquidazione giudiziale;
- la Corte collega questa lettura all’idea di unicità della procedura, considerandola rispettata quando l’istanza arriva prima che il decreto di chiusura diventi efficace (art. 235, comma 4) o nel periodo in cui gli organi della procedura continuano a operare dopo la chiusura (art. 234);
- la Corte ha anche osservato che il debitore può non sapere che la chiusura è imminente, perché il curatore non ha l’obbligo di avvisarlo.
Il decreto di chiusura, dice l’art. 235, comma 4, acquista efficacia quando scade il termine per il reclamo senza che sia stato proposto, oppure quando il reclamo è respinto in via definitiva. Quella finestra, tra il decreto di chiusura e la sua efficacia, è lo spazio più sicuro per un’istanza “subito dopo”.
Il nostro consiglio resta comunque prudente: non aspettate la chiusura per muovervi. Quando sapete che il curatore sta per depositare il rendiconto o l’istanza di chiusura, depositate la vostra domanda di esdebitazione nello stesso fascicolo. Così il tribunale la decide insieme alla chiusura, come vuole la lettera della norma, e la questione dei tempi non si pone nemmeno.
Cosa succede dopo che ho depositato l’istanza? I creditori possono opporsi?
Possono dire la loro, sì. Non hanno però un diritto di veto: decide il tribunale, verificando le condizioni di legge.
La sequenza dell’art. 281 è questa. L’istanza “è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni”. Le osservazioni servono a portare al giudice fatti che il debitore non ha detto: un bene non dichiarato, un pagamento preferenziale fatto alla vigilia dell’apertura, un’informazione negata al curatore. Il tribunale poi sente gli organi della procedura e verifica le condizioni degli artt. 278, 279 e 280.
Ecco la tabella che riassume tutto il percorso, con i termini che la legge fissa e quelli che non fissa:
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi / chi agisce |
|---|---|---|---|
| Apertura | Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Effetti dalla pubblicazione (art. 49, c. 4) | Tribunale |
| Maturazione del diritto | Decorso del triennio o chiusura se antecedente | 3 anni dall’apertura (artt. 279 e 281, c. 2) | — |
| Domanda | Istanza di esdebitazione del debitore | Dopo i 3 anni; oppure prima del decreto di chiusura o subito dopo (Corte cost. 74/2026) | Tribunale della procedura |
| Contraddittorio | Comunicazione dell’istanza ai creditori ammessi | A cura del curatore | Curatore |
| Osservazioni | Osservazioni dei creditori | 15 giorni dalla comunicazione (art. 281, c. 1) | Creditori ammessi |
| Istruttoria | Audizione degli organi e rapporto del curatore | Nessun termine fisso | Tribunale, curatore |
| Possibile rinvio | Rinvio della decisione per procedimento penale o misure di prevenzione | Fino all’esito del procedimento (art. 280, lett. a) | Tribunale |
| Decisione | Decreto di esdebitazione o di rigetto | Contestuale alla chiusura o successivo | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo ex art. 124 | 30 giorni (art. 281, c. 4) | Corte d’appello |
| Pubblicità | Iscrizione del decreto nel registro delle imprese | Su richiesta del cancelliere | Cancelleria |
Nota importante sulle osservazioni: in questa ricerca non abbiamo trovato pronunce che chiariscano quanto pesino, nel giudizio del tribunale, le osservazioni dei creditori. Quello che è certo è che un’osservazione documentata su un fatto vero può far cadere l’istanza, perché tocca le condizioni dell’art. 280. Per questo la difesa si prepara prima, non dopo.
Se il tribunale dice no, posso fare reclamo? Entro quando?
Sì, entro trenta giorni, con reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII.
L’art. 281, comma 4, stabilisce che il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, “i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni”.
Due osservazioni pratiche. La prima: il reclamo è uno strumento a doppio senso. Lo può proporre il debitore contro il rigetto, ma lo può proporre anche il creditore contro la concessione. Chi ottiene il decreto favorevole non deve considerare la partita chiusa finché non sono scaduti i trenta giorni.
La seconda: il termine si conta dalla comunicazione del decreto, e trenta giorni passano in fretta. Contano le date, e il mese di agosto: l’art. 9, comma 1, del Codice della crisi esclude la sospensione feriale per i procedimenti che disciplina, quindi i trenta giorni corrono anche in agosto.
Ricordate anche che il rigetto per ragioni di merito (per esempio perché il tribunale ritiene che il debitore abbia ostacolato la procedura) è diverso dal rinvio per un procedimento penale in corso (art. 280, lett. a). Nel secondo caso non c’è un “no”: c’è un “non ancora”. Contro un rinvio non ha molto senso fare reclamo; conviene piuttosto lavorare sul procedimento penale e tenere pronto il fascicolo per quando arriverà l’esito.
E se si perde anche in corte d’appello? Si valuta il ricorso per cassazione. Nella Cass. n. 30108/2025, per esempio, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario contro un diniego emesso senza contraddittorio, osservando che la domanda poteva essere riproposta. Ogni decisione va letta per capire se la strada giusta è impugnare o ripresentare.
Ottenuta l’esdebitazione a procedura aperta, il curatore continua a vendere i miei beni?
Sì, se quei beni fanno parte della procedura. L’esdebitazione libera dai debiti residui, non restituisce ciò che è già entrato nella liquidazione.
Lo dice l’art. 281, comma 5: “L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell’articolo 234.” E il comma 6 aggiunge che se da quei giudizi e operazioni deriva un maggior riparto, l’esdebitazione vale “solo per la parte definitivamente non soddisfatta”.
In pratica, per chi ottiene il decreto dopo tre anni con la procedura ancora aperta:
- l’immobile in vendita resta in vendita;
- la causa revocatoria promossa dal curatore prosegue;
- il ricavato va ai creditori secondo il riparto;
- quello che i creditori concorsuali non riusciranno a incassare alla fine non potrà più essere chiesto al debitore.
Il vantaggio è enorme sul piano della vita quotidiana: il debitore sa che la sua esposizione ha un tetto, e può ricominciare a lavorare, a intestarsi un conto, a progettare senza il timore che i vecchi creditori concorsuali tornino a bussare. Con l’esdebitazione vengono meno anche le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 278, comma 1).
Resta fuori, però, ciò che la legge esclude sempre: obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7). E restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori (comma 6). Ne riparliamo nel blocco finale.
E se presento la domanda mesi dopo la chiusura, è troppo tardi?
Dipende da quanto “dopo”. E la risposta onesta è che oggi nessuna norma fissa un termine preciso: è una questione aperta.
Partiamo da ciò che è certo. Con la sentenza n. 74/2026 la Corte costituzionale ha escluso che l’istanza depositata dopo il decreto di chiusura sia per ciò solo tardiva. Ha parlato di istanza presentata “subito dopo la chiusura”, richiamando la legge delega (n. 155/2017), e ha agganciato questa idea ai momenti in cui la procedura conserva ancora una sua vita: prima che il decreto di chiusura diventi efficace, o durante l’ultrattività degli organi (art. 234).
Nel giudizio da cui è nata la questione, secondo i dati riportati nella scheda della Corte, la liquidazione era stata chiusa con decreto depositato il 13 dicembre 2024 e l’istanza era arrivata il 31 marzo 2025: oltre cento giorni dopo. Il tribunale rimettente la considerava tardiva. La Corte non ha detto se, in quel caso concreto, l’istanza fosse tempestiva: ha detto come leggere la norma, lasciando al giudice la valutazione.
Poi ciò che non è certo. La Corte:
- non ha fissato un termine, né ha recuperato il termine annuale previsto dalla vecchia legge fallimentare;
- ha affermato che la sua lettura evita che i creditori restino esposti “sine die” all’incertezza;
- ha invitato il legislatore a individuare “un lasso temporale più definito”.
Quindi, se l’istanza arriva molto dopo la chiusura (sei mesi, un anno, due anni), oggi nessuno può garantire l’esito. Si possono costruire argomenti: la mancanza di un termine di decadenza espresso, il favor debitoris richiamato dalla Corte, la Direttiva UE 2019/1023. Ma si può anche incontrare un tribunale che, proprio richiamando il “subito dopo” della Corte, ritenga la domanda fuori tempo. In questa ricerca non abbiamo trovato decisioni successive alla sentenza 74/2026 che abbiano fissato una soglia.
E chi ha già superato il triennio dall’apertura prima della chiusura? Qui il ragionamento è diverso: il diritto è maturato a procedura aperta (art. 281, comma 2), e il problema della “contestualità” con la chiusura riguarda più direttamente chi arriva alla chiusura prima dei tre anni. Anche questo profilo, però, non risulta ancora chiarito da pronunce.
Morale: il rischio di un’istanza tardiva si azzera solo depositando prima o subito dopo il decreto di chiusura. Se siete già “dopo”, non rinunciate: fate valutare il caso, perché gli argomenti per tentare ci sono.
Sono stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022: valgono le stesse regole?
No. Per la Cassazione, chi è stato dichiarato fallito prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi resta soggetto alla legge fallimentare anche per l’esdebitazione, pure se la chiede dopo.
Il riferimento è la Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Il principio, come riportato nelle fonti lette (massima e ampi passaggi ripresi da una successiva ordinanza), è questo: l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data è regolata dalla legge fallimentare. La ragione: la norma transitoria dell’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione, e gli artt. 278 e seguenti presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata, cioè una procedura del nuovo codice. Lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della legge n. 3/2012.
Questo ha conseguenze dirette sui tempi:
- non c’è il triennio dell’art. 279 CCII con esdebitazione a procedura aperta;
- valgono i tempi della legge fallimentare. Nella sentenza 74/2026 la Corte costituzionale riferisce che l’art. 143 l.fall. prevedeva un ricorso “entro l’anno successivo” alla chiusura. Anche nel caso deciso da Cass. civ., Sez. I, ord. 9 ottobre 2024, n. 26303 la domanda era stata presentata entro un anno dalla chiusura del fallimento. Chi ha un fallimento “vecchio” chiuso da poco deve quindi guardare a quel termine, e verificarlo sul testo della legge fallimentare con il proprio legale;
- valgono i requisiti della legge fallimentare (art. 142), compreso il cosiddetto requisito oggettivo, che il CCII ha eliminato. La Cass. 26303/2024 ha però ricordato che il beneficio si nega solo se i creditori sono rimasti del tutto insoddisfatti o soddisfatti in misura irrisoria, e ha ritenuto non irrisorio un 4%; la Cass. n. 28505/2024 ha precisato che la scarsa consistenza del patrimonio non basta a negarlo, se non deriva da condotte ostruzionistiche o distrattive.
C’è un’altra conseguenza, spesso sottovalutata. Con la Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108, la Cassazione ha escluso che il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare possa ripiegare sull’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti del fallimento. Ha lasciato aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Tradotto: chi lascia scadere il termine della vecchia legge rischia di non avere un piano B per quei debiti.
Ho un processo penale per bancarotta ancora aperto: posso chiedere comunque l’esdebitazione?
Potete chiederla, ma il tribunale non decide finché il processo penale non finisce. È un rinvio, non un rigetto.
L’art. 280, comma 1, lettera a), esclude dal beneficio chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Il secondo periodo aggiunge: “Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito del relativo procedimento”. La lettera a) è stata modificata dal D.Lgs. 136/2024, e l’art. 281, comma 1, richiama espressamente questo secondo periodo (“salvo il disposto di cui all’articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo”): è la ragione per cui, in questi casi, la decisione non arriva insieme alla chiusura.
Cosa significa nella pratica?
- Il tempo dell’art. 279 matura comunque: tre anni o chiusura. Il procedimento penale non sposta la data dalla quale potete chiedere, sposta la data in cui il tribunale deciderà.
- Se il procedimento si chiude con assoluzione o comunque senza condanna definitiva per quei reati, il tribunale riprende l’esame e verifica le altre condizioni.
- Se si chiude con condanna definitiva, la strada è chiusa salvo riabilitazione.
Un consiglio che diamo sempre: depositate l’istanza quando il diritto matura, anche se c’è un procedimento penale aperto. Il rinvio tiene la domanda “agganciata” alla procedura e vi mette al riparo dalla discussione sulla tardività di cui abbiamo parlato sopra. Aspettare la fine del processo penale per presentarla, invece, potrebbe esporvi proprio a quella discussione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, segue questi fascicoli coordinando il versante concorsuale con quello penale, perché in casi come questo un errore di tempi su un fronte si paga sull’altro.
Attenzione infine a non confondere i reati che portano al rinvio con qualunque procedimento penale: la norma parla di bancarotta fraudolenta, di delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e di delitti connessi all’attività d’impresa. Un procedimento per fatti estranei all’impresa non dovrebbe produrre lo stesso effetto, ma va valutato sui capi d’imputazione.
La liquidazione riguarda la mia società: i tempi valgono anche per me che sono socio?
Se la società è di persone e voi siete soci illimitatamente responsabili, l’esdebitazione della società vi riguarda direttamente. I tempi sono quelli della procedura.
L’art. 278 CCII contiene due regole precise:
- comma 4: “Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell’articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti”;
- comma 5: “L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.
Quindi, per il socio di una snc o l’accomandatario di una sas, il calendario è quello della liquidazione della società: tre anni dall’apertura o chiusura se antecedente. Ma i requisiti di condotta si guardano anche su di voi. Un procedimento penale per bancarotta a carico del legale rappresentante può portare al rinvio della decisione per l’intera società.
Resta un punto che la giurisprudenza del nuovo codice non ha ancora chiarito, per quanto ci risulta: quando il socio è sottoposto a liquidazione giudiziale “in estensione”, deve presentare una propria istanza o beneficia automaticamente di quella della società? In questa ricerca non abbiamo trovato pronunce CCII verificate su questo profilo. Il consiglio prudente è presentare l’istanza anche a nome dei soci illimitatamente responsabili, nello stesso fascicolo.
Per chi era già fallito in estensione con la vecchia legge, la Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 ha affermato, in regime di legge fallimentare, che le cause ostative sono tassative, che nel fallimento del socio tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società, e che il requisito del soddisfacimento parziale va letto in chiave favorevole al debitore. È un argomento utile per il passato, e per analogia, non una regola del nuovo codice.
E se la società è una srl? Lì i soci non rispondono illimitatamente, e l’esdebitazione della società non è il loro problema personale. Lo diventa se hanno firmato fideiussioni: e qui vale la regola dell’art. 278, comma 6, secondo cui sono salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori.
Se aspetto troppo, rischio di perdere il diritto?
Nella liquidazione giudiziale il rischio esiste, ed è concreto soprattutto quando la procedura si chiude prima dei tre anni.
Come abbiamo visto, il diritto non opera in automatico: serve l’istanza del debitore. Se la procedura si chiude e voi non avete fatto domanda, si apre la questione della tempestività. La Corte costituzionale, con la sentenza 74/2026, ha salvato le istanze presentate “subito dopo” la chiusura, ma non ha detto fino a quando. Non esiste una scadenza scritta, ma non esiste nemmeno una garanzia.
Quando la procedura resta aperta oltre i tre anni, la situazione è meno tesa: il diritto è maturato e la procedura è ancora lì. Ma non è un buon motivo per rimandare. Più tempo passa, più la procedura può avvicinarsi alla chiusura senza che ve ne accorgiate, e più si rischia di ricadere nel problema precedente.
C’è poi un rischio più sottile, legato alla lettera d) dell’art. 280: non si può ottenere l’esdebitazione se se ne è beneficiato un’altra “nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione”. Il conteggio dei cinque anni parte a ritroso da quel termine, non dalla data della domanda. Chi ha più procedure alle spalle deve fare i conti con precisione.
La rassicurazione fondata è che chi ha collaborato, non ha distratto beni e non ha condanne ostative, se deposita l’istanza nei tempi giusti, ha un diritto riconosciuto dalla legge (art. 279: “il debitore ha diritto”). Il limite reale è che quel diritto va esercitato: nessuno lo farà al posto vostro.
Ho già avuto un’esdebitazione qualche anno fa: posso ottenerne un’altra?
Forse sì, ma con due paletti che la legge non permette di aggirare.
L’art. 280, comma 1, prevede che il debitore sia ammesso al beneficio a condizione che:
- lettera d): “non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione”;
- lettera e): “non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte”.
Il primo paletto è temporale, ed è qui che il calcolo dei tempi diventa decisivo. Il riferimento non è la data in cui depositate l’istanza, ma la “scadenza del termine per l’esdebitazione”, cioè il momento in cui il diritto matura secondo l’art. 279 (tre anni dall’apertura o chiusura se antecedente). Da quel momento si guarda indietro di cinque anni. Se dentro quei cinque anni c’è un’altra esdebitazione, il beneficio non spetta.
Il secondo paletto è assoluto: due esdebitazioni ottenute in passato chiudono la porta a una terza.
Un’avvertenza: le esdebitazioni precedenti possono essere state ottenute con regole diverse (legge fallimentare, legge n. 3/2012, CCII). In questa ricerca non abbiamo trovato pronunce che chiariscano se e come contino, ai fini delle lettere d) ed e), le esdebitazioni ottenute sotto la vecchia disciplina. Prudenza vuole che si considerino tutte, finché un giudice non dica il contrario.
Dopo l’esdebitazione, i creditori possono tornare a chiedermi soldi?
I creditori concorsuali per i debiti esdebitati no. Ma ci sono eccezioni che è onesto conoscere prima.
L’esdebitazione rende inesigibili verso il debitore i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura (art. 278, comma 1). Restano però fuori:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari (comma 7, lett. a);
- i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (comma 7, lett. b). Sulle sanzioni accessorie, il Trib. Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (numero non disponibile nella fonte), in una liquidazione controllata ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria cada insieme all’obbligazione principale;
- i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (comma 6): il vostro garante resta esposto;
- i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, verso i quali l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (comma 2).
Proprio quest’ultima regola è stata portata davanti alla Corte costituzionale da due tribunali (Verona e Milano). Con l’ordinanza n. 104/2026, depositata l’11 giugno 2026, la Corte ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La regola del comma 2 è quindi vigente, ma contestata, e la questione, con le ordinanze ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026, è di nuovo in attesa di decisione.
C’è poi il caso dell’esdebitazione ottenuta a procedura aperta: il curatore continua a liquidare, e se arrivano somme maggiori i creditori le incassano (art. 281, comma 6). Non è un “ritorno” dei creditori: è la procedura che finisce il suo lavoro.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Ecco tre simulazioni costruite a tavolino, con date verificate sul calendario. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Simulazione 1 – Procedura lunga, esdebitazione a procedura aperta.
- Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale pubblicata giovedì 14 marzo 2024; iscritta nel registro delle imprese pochi giorni dopo.
- Passivo ammesso: 412.380 €. Attivo realizzato al 2027: 61.940 €. Resta da vendere un capannone e pende una revocatoria.
- Il triennio si compie il 14 marzo 2027, che è una domenica. Primo giorno utile per il deposito: lunedì 15 marzo 2027 (se l’iscrizione nel registro delle imprese fosse avvenuta dopo il 15 marzo 2024, conviene attendere anche il terzo anniversario dell’iscrizione).
- L’istanza viene depositata il 15 marzo 2027 ai sensi dell’art. 281, comma 2; il curatore la comunica ai creditori, che hanno 15 giorni per le osservazioni.
- Esito ipotetico: il tribunale, verificate le condizioni dell’art. 280, dichiara l’esdebitazione. Il capannone viene venduto nel 2028 per 97.500 €, che vanno ai creditori. I debiti concorsuali che restano scoperti dopo il riparto finale non sono più esigibili dal debitore (art. 281, cc. 5-6).
Simulazione 2 – Chiusura prima dei tre anni e istanza dopo il decreto.
- Apertura: mercoledì 7 giugno 2023. Chiusura con decreto depositato martedì 18 novembre 2025 (due anni, cinque mesi e undici giorni dopo).
- Ipotizziamo che il termine di reclamo contro il decreto di chiusura, da verificare sulla comunicazione ricevuta, scada giovedì 18 dicembre 2025: fino ad allora il decreto non è efficace (art. 235, c. 4).
- Variante A: l’istanza era stata depositata prima del decreto. Il tribunale decide nello stesso provvedimento. Nessun problema di tempi.
- Variante B: l’istanza viene depositata martedì 9 dicembre 2025, 21 giorni dopo la chiusura e prima che il decreto diventi efficace. È la situazione che la Corte costituzionale, nella sentenza 74/2026, collega a una contestualità logico-funzionale: il tribunale può decidere con un decreto successivo.
- Variante C: l’istanza viene depositata venerdì 6 marzo 2026, 108 giorni dopo la chiusura e quando il decreto è ormai efficace. Qui si entra nella zona grigia: nessun termine scritto, ma un tribunale potrebbe ritenere superato il “subito dopo”. È una questione aperta: si può tentare, con argomenti, ma senza certezze.
Simulazione 3 – Triennio maturato e procedimento penale pendente.
- Apertura: giovedì 2 febbraio 2023. Triennio compiuto: lunedì 2 febbraio 2026.
- Istanza depositata martedì 3 febbraio 2026 e comunicata dal curatore ai creditori lo stesso giorno: le osservazioni vanno presentate entro mercoledì 18 febbraio 2026.
- Dal certificato dei carichi pendenti risulta un procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico del debitore.
- Il tribunale, applicando l’art. 280, lett. a), secondo periodo, rinvia la decisione fino all’esito del procedimento penale.
- Se il debitore viene assolto, il tribunale riprende l’esame e decide sulle altre condizioni. Se viene condannato con sentenza definitiva, il beneficio è escluso salvo riabilitazione.
- Il deposito tempestivo ha comunque un valore: la domanda è “agganciata” alla procedura e non sarà contestata come tardiva.
Una quarta ipotesi, solo per contrasto: fallimento dichiarato mercoledì 22 settembre 2021. Qualunque sia la data della domanda, si applica la legge fallimentare (Cass. 14835/2025), con i suoi tempi legati alla chiusura e non con il triennio del CCII.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chi mi avvisa che la mia procedura sta per chiudersi?”
Nessuno, per legge. È la risposta che spiazza di più, ed è quella che spiega buona parte dei problemi di tempi.
La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 74/2026, ha osservato che il debitore può non essere informato dell’imminente chiusura, perché non esiste un obbligo del curatore in tal senso. Eppure l’art. 281, comma 1, aggancia la decisione sull’esdebitazione proprio al decreto di chiusura. Il risultato è un meccanismo che può prendere in contropiede chi non segue la procedura da vicino: il curatore deposita il rendiconto, il tribunale chiude, e il debitore lo scopre settimane dopo.
Dopo la sentenza della Corte, chi deposita “subito dopo” ha buone ragioni da far valere. Ma, come abbiamo visto, “subito” non è definito. E chi lo scopre mesi dopo si trova a discutere di tempestività invece che di merito.
Cosa fare, allora?
- Tenere un contatto regolare con il curatore e chiedere, a intervalli, a che punto sono vendite, cause e riparti.
- Monitorare il fascicolo della procedura, quando possibile tramite il proprio legale, per accorgersi del deposito del rendiconto finale o dell’istanza di chiusura.
- Non aspettare la chiusura: se le operazioni sono quasi finite, depositare l’istanza di esdebitazione prima. Il tribunale la deciderà con il decreto di chiusura, esattamente come vuole la norma.
- Segnare in agenda la data del triennio dall’apertura: da quel giorno la domanda si può presentare a prescindere dalla chiusura.
È una domanda banale, ma chi se la pone in tempo trasforma una questione giuridica aperta in un problema che non si presenta mai.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che abbiamo verificato su fonti lette per questo lavoro, con il principio riformulato in parole nostre e la ragione per cui conta sui tempi dell’esdebitazione.
1. Corte costituzionale, sentenza 12 maggio 2026, n. 74 (decisa il 23 febbraio 2026; G.U. n. 19 del 13 maggio 2026).
Principio: la questione sull’art. 281, comma 1, CCII è non fondata nei sensi indicati in motivazione. La contestualità tra istanza e decreto di chiusura è logico-funzionale; l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, nell’ambito della stessa procedura. Nessun termine fissato; invito al legislatore a definirne uno.
Rilevanza: è la pronuncia centrale sui tempi dell’istanza quando la procedura chiude prima del triennio.
2. Trib. Arezzo, ordinanza di rimessione 26 giugno 2025 (r.o. n. 189/2025).
Principio: il tribunale dubitava della conformità alla legge delega della regola della contestualità, che nella lettura rigida rende tardiva l’istanza depositata dopo la chiusura.
Rilevanza: mostra come, senza la lettura della Corte, un’istanza depositata mesi dopo la chiusura possa essere considerata fuori tempo.
3. Corte costituzionale, ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026).
Principio: restituzione degli atti ai tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278, comma 2; i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e devono ricevere la notifica dell’ordinanza di rimessione. Merito non esaminato.
Rilevanza: conferma il ruolo dei creditori nel procedimento e lascia vigente, ma contestata, la regola sui creditori non concorsuali.
4. Trib. Milano, ordinanza di rimessione 22 dicembre 2025 (r.o. n. 27/2026, G.U. 25 febbraio 2026, n. 8).
Principio: dubbio di legittimità dell’art. 278, comma 2, rispetto agli artt. 3 e 117 Cost. e alla Direttiva UE 2019/1023, per l’effetto limitato verso i creditori non insinuati.
Rilevanza: indica che la portata dell’esdebitazione, oltre ai suoi tempi, è ancora oggetto di discussione.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835.
Principio: chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare per l’esdebitazione, anche se la chiede dopo quella data; la norma transitoria non richiama l’esdebitazione e gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una procedura del nuovo codice.
Rilevanza: esclude il triennio del CCII per i fallimenti dichiarati prima della riforma.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108.
Principio: il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) per i debiti di quel fallimento; il ricorso straordinario contro un diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile perché la domanda è riproponibile.
Rilevanza: mostra il costo di un’occasione persa nei tempi della vecchia legge.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 ottobre 2024, n. 26303.
Principio: in regime di legge fallimentare, l’esdebitazione si nega per ragioni oggettive solo se i creditori sono rimasti del tutto insoddisfatti o soddisfatti in misura irrisoria; un 4% non è irrisorio. La domanda, nel caso, era stata presentata entro un anno dalla chiusura.
Rilevanza: utile per chi è ancora nel regime della legge fallimentare.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505.
Principio: la scarsità del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo.
Rilevanza: sposta l’attenzione dalla percentuale pagata alla condotta, che conta in ogni momento della procedura.
9. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359.
Principio: per il socio di snc fallito in estensione, le cause ostative sono tassative, tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli sociali e il requisito del soddisfacimento parziale va letto a favore del debitore.
Rilevanza: argomento storico e per analogia sui soci illimitatamente responsabili.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074.
Principio: l’apertura della liquidazione controllata non si nega per mancanza di meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore rilevano nella successiva fase di esdebitazione.
Rilevanza: conferma che la valutazione della condotta si concentra nel momento dell’esdebitazione, cioè quando il tempo è maturato.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603.
Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è requisito di ammissibilità; la condotta conta in sede di esdebitazione.
Rilevanza: coerente con la n. 22074/2025: la condotta tenuta prima e durante la procedura sarà esaminata quando si chiede l’esdebitazione.
12. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile nella fonte).
Principio: in una liquidazione controllata, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché cade con l’obbligazione principale.
Rilevanza: precisa l’ambito dei debiti liberati; da usare con cautela perché noto solo da una sintesi.
Due avvertenze per completezza. Il Trib. Venezia, decreto n. 1/2025 del 20 gennaio 2025, utilizza ancora il riferimento a “quattro anni e 10%”, che non corrisponde al testo vigente del CCII: se lo si incontra citato, va maneggiato con cura. Il Trib. Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (senza numero nella fonte), ha espresso già all’apertura di una liquidazione controllata un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione: è un orientamento isolato, in tensione con le Cass. 22074/2025 e 11603/2026.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti con cui lavoriamo sui tempi dell’esdebitazione dopo l’apertura di una liquidazione giudiziale.
- Calcoliamo la data del triennio sulla sentenza di apertura, confrontando data di pubblicazione e data di iscrizione nel registro delle imprese, e fissiamo il primo giorno utile per il deposito, tenendo conto di sabati e domeniche.
- Verifichiamo il regime applicabile: se la dichiarazione di fallimento è anteriore al 15 luglio 2022, impostiamo la domanda secondo la legge fallimentare e i suoi tempi, alla luce di Cass. 14835/2025.
- Controlliamo le condizioni dell’art. 280 prima del deposito: casellario, carichi pendenti, esdebitazioni precedenti, con il calcolo dei cinque anni a ritroso dalla scadenza del termine.
- Monitoriamo il fascicolo della procedura per intercettare il deposito del rendiconto e dell’istanza di chiusura, e depositiamo l’istanza di esdebitazione prima del decreto o subito dopo, secondo la lettura della Corte costituzionale 74/2026.
- Redigiamo l’istanza ai sensi dell’art. 281, commi 1 o 2, documentando la collaborazione con il curatore e allegando quanto serve alle verifiche del tribunale.
- Ci confrontiamo con il curatore sul contenuto del rapporto riepilogativo e sui fatti rilevanti, per non scoprire obiezioni all’ultimo momento.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori depositate nei quindici giorni, con memorie e documenti.
- Gestiamo il rinvio per procedimento penale dell’art. 280, lett. a), coordinando i tempi del fascicolo concorsuale con quelli del processo penale.
- Valutiamo le istanze tardive: se la chiusura è già avvenuta da tempo, costruiamo gli argomenti per tentare la domanda, chiarendo con onestà i margini di rischio.
- Proponiamo reclamo ex art. 124 entro trenta giorni contro il rigetto, o ci difendiamo da quello dei creditori, e valutiamo il ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questa pagina pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: l’esdebitazione è l’esito per cui queste procedure esistono, e conoscere dall’interno i passaggi, i rapporti con gli organi e i tempi delle procedure concorsuali permette di muoversi nel momento giusto, non dopo. Quando il debitore è o era un imprenditore, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aiuta a leggere la storia dell’impresa che il curatore riferirà al tribunale.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne quando il fascicolo arriva in appello o davanti alla Suprema Corte.
Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i dati della procedura, i riparti e le posizioni debitorie; gli avvocati costruiscono l’istanza e la difendono davanti al tribunale e nei gradi successivi.
In sintesi
Tre messaggi da portare via da queste risposte.
Primo: l’esdebitazione dopo la liquidazione giudiziale matura dopo tre anni dall’apertura, o alla chiusura se arriva prima, ma non scatta da sola: serve l’istanza del debitore, e servono le condizioni dell’art. 280.
Secondo: se la procedura chiude prima dei tre anni, l’istanza va presentata prima del decreto di chiusura o subito dopo. La Corte costituzionale (sent. 74/2026) ha aperto alla contestualità logico-funzionale, ma non ha fissato un termine: chi arriva molto dopo entra in una zona ancora incerta.
Terzo: le eccezioni cambiano il calendario. Chi era fallito prima del 15 luglio 2022 segue la legge fallimentare (Cass. 14835/2025); chi ha un procedimento penale per bancarotta pendente vedrà la decisione rinviata, ma fa bene a depositare comunque quando il diritto matura.
Lo Studio Monardo si occupa di questi tempi perché l’esdebitazione è il terreno su cui operano le qualifiche certificate dell’Avvocato: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, con la qualifica di Esperto Negoziatore per chi viene dall’impresa e l’abilitazione da cassazionista per seguire reclami e ricorsi fino all’ultimo grado.
📩 Non lasciare che il decreto di chiusura arrivi senza la tua istanza: scrivici oggi stesso, tutti i contatti dello studio sono al termine di questa guida.
