Quando una società in difficoltà apre la composizione negoziata della crisi, la prima telefonata che riceviamo raramente arriva dall’amministratore. Arriva quasi sempre da chi ha firmato le garanzie: il socio che ha sottoscritto la fideiussione omnibus, il padre che ha garantito il mutuo chirografario del figlio, la moglie che ha messo la firma “perché la banca lo chiedeva”. La loro domanda è sempre la stessa: la protezione dell’azienda copre anche me?
Abbiamo raccolto in queste pagine le domande che ci vengono fatte più spesso su questo tema, con risposte complete e senza giri di parole. Il quadro normativo, in breve, è questo: la composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificati dal D.Lgs. 136/2024; le misure protettive sono regolate dall’art. 18 e la loro conferma, insieme ai provvedimenti cautelari, dall’art. 19. Il testo vigente di queste norme parla del patrimonio dell’imprenditore e dei beni con cui è esercitata l’impresa: i garanti, i fideiussori e i soci non sono nominati. Tutto quello che li riguarda nasce quindi dall’interpretazione dei tribunali, che in questi anni hanno dato risposte diverse.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché la posizione del garante sta esattamente a metà tra due mondi: la crisi d’impresa, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e il sovraindebitamento della persona fisica, dove opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Chi garantisce un’impresa in crisi ha bisogno di qualcuno che conosca dall’interno sia il tavolo delle trattative della società, sia gli strumenti che la legge riserva a lui come persona.
📩 Hai firmato una garanzia per un’impresa che sta trattando con i creditori? Scrivici adesso: trovi tutti i nostri riferimenti in fondo all’articolo.
Ho firmato una fideiussione per la mia società: se l’azienda entra in composizione negoziata, la banca può ancora venire a cercare me?
Sì, di regola può, perché le misure protettive dell’art. 18 CCII proteggono l’imprenditore e non chi lo garantisce.
Le spiego il meccanismo. Quando l’imprenditore chiede le misure protettive insieme all’istanza di nomina dell’esperto (o con un’istanza successiva), dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. È questo che dice l’art. 18, comma 3, nel testo vigente aggiornato al D.Lgs. 136/2024.
Notate i due riferimenti: “il suo patrimonio”, cioè quello dell’imprenditore che ha presentato l’istanza, e “i beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”. Il fideiussore è un soggetto diverso, con un patrimonio diverso, e la sua obbligazione di garanzia è autonoma rispetto a quella della società. La norma non lo nomina mai.
Per questo uno dei primi tribunali che ha affrontato la questione, il Tribunale di Avellino con un provvedimento del 5 dicembre 2022 riportato nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha escluso che le misure protettive possano estendersi al patrimonio dei soci fideiussori: le garanzie personali prestate dai soci non sono beni strumentali al complesso produttivo, e il fideiussore che a sua volta si trovi sovraindebitato deve ricorrere agli strumenti di regolazione pensati per lui.
Quindi, in concreto: se la società ha ottenuto le misure protettive, la banca non può pignorare il capannone della società, ma può chiedere a lei, fideiussore, di pagare. Può inviarle una lettera di escussione, chiedere un decreto ingiuntivo, e in teoria pignorare i suoi beni personali.
Detto questo, non è la fine del discorso. Esistono strade per chiedere al tribunale di estendere una forma di protezione anche ai garanti, e alcune sezioni le hanno accolte. Ne parliamo nelle risposte successive. Il punto di partenza però va fissato bene: la protezione del garante non è automatica, va chiesta, motivata e ottenuta.
Cosa sono di preciso le misure protettive e su chi funzionano?
Sono un “ombrello” che scatta con la pubblicazione dell’istanza e che copre l’imprenditore, il suo patrimonio e i beni con cui lavora.
Partiamo dalle basi. L’art. 18 CCII, al comma 1, consente all’imprenditore di chiedere misure protettive del patrimonio. Il testo vigente precisa che le misure possono riguardare tutti i creditori, oppure solo determinate iniziative, determinati creditori o categorie di creditori: la protezione può essere quindi “su misura”. Dalla protezione sono esclusi per legge i diritti di credito dei lavoratori.
Gli effetti, elencati al comma 3, sono questi:
- i creditori interessati non possono acquisire prelazioni non concordate con l’imprenditore;
- non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti con cui è esercitata l’impresa;
- le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano;
- non sono inibiti i pagamenti: l’impresa può continuare a pagare.
Il comma 4 aggiunge che, dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il tribunale revochi le misure.
Il comma 5 riguarda le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei crediti: non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore, né revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, aggiunge che dopo la conferma delle misure la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo che dimostri che dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale.
Come vede, tutto ruota attorno all’imprenditore e alla sua impresa. Le misure protettive sono “di legge”: scattano con la pubblicazione e il tribunale deve poi confermarle (art. 19). Le misure cautelari, invece, sono provvedimenti che il giudice concede caso per caso, e proprio su questo secondo terreno si gioca la partita dei garanti, come vedremo.
Chi è “garante” in questo discorso? Vale anche per mia moglie, per mio padre, per il socio che ha firmato?
Garante è chiunque risponda con il proprio patrimonio di un debito dell’impresa: la regola di partenza è la stessa per tutti, ma le strade di uscita cambiano molto a seconda di chi è.
Nella pratica incontriamo almeno cinque figure diverse:
- Il socio fideiussore di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.): non risponde per legge dei debiti sociali, ma ha firmato una fideiussione, spesso omnibus, a favore della banca.
- Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone (S.n.c., accomandatario di S.a.s.): risponde dei debiti sociali per legge, anche senza aver firmato nulla.
- Il familiare fideiussore: coniuge, genitore, figlio che ha garantito un finanziamento dell’impresa senza avere alcun ruolo in azienda.
- Il terzo datore di ipoteca: chi ha messo un proprio immobile a garanzia del debito dell’impresa, senza obbligarsi personalmente.
- Il garante pubblico, cioè il Fondo di garanzia per le PMI (MCC) o altri garanti istituzionali, che hanno garantito il finanziamento bancario e, una volta pagato, vantano un credito di regresso.
Per tutte e cinque le figure vale la risposta data sopra: l’art. 18 non le nomina. Ma i tribunali le hanno trattate in modo diverso. Per i soci illimitatamente responsabili alcuni giudici hanno ragionato sull’imperfetta autonomia patrimoniale delle società di persone. Per i garanti “attivi”, cioè quelli che mettono a disposizione i propri beni per il risanamento, si è ragionato in termini di strumentalità. Per il garante pubblico, il Tribunale di Verona nel 2026 ha osservato che il suo credito di regresso è privilegiato e che quindi la sua escussione non è affatto neutra per gli altri creditori.
Il familiare che ha firmato senza alcun ruolo nell’impresa è, in genere, quello più esposto: non partecipa alle trattative, spesso non ha beni da offrire al piano, e la sua posizione personale va affrontata con gli strumenti del sovraindebitamento, di cui parliamo più avanti.
Quanto dura la protezione e da quando parte?
Le misure protettive partono dalla pubblicazione dell’istanza; il tribunale fissa una durata tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni.
I numeri, nel testo vigente dell’art. 19 come letto su Brocardi (aggiornamento del 12/8/2026):
- l’imprenditore che ha chiesto le misure deve rivolgersi al tribunale per la conferma; il numero di ruolo del procedimento va pubblicato nel registro delle imprese entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’istanza;
- il tribunale fissa l’udienza entro 10 giorni dal deposito del ricorso;
- con l’ordinanza il tribunale stabilisce la durata delle misure, non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni (comma 4);
- su richiesta, la durata può essere prorogata, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni (comma 5).
Per il garante, la domanda vera non è “quanto dura”, ma “quanto dura per me”. E la risposta è: se non c’è un provvedimento del giudice che estende una protezione anche a lei, per lei la protezione non è mai iniziata. Se invece il tribunale ha concesso una misura cautelare che riguarda anche il garante, la sua durata dipende da come il giudice l’ha costruita.
Su questo punto c’è un dibattito aperto che conviene conoscere: il saggio di Massimo Montanari pubblicato su judicium.it il 18 aprile 2026 affronta proprio la “persistente questione” del ricorso alle misure cautelari per andare oltre i limiti temporali delle misure protettive. Il tema lì è la protezione del debitore, non dei garanti, ma la logica è la stessa: le misure cautelari non possono diventare un modo per aggirare il tetto dei 240 giorni, e chi chiede protezione per un garante deve aspettarsi che il giudice ne vigili la durata.
Un’ultima avvertenza pratica: anche la pagina Brocardi, nella sua parte di commento, riporta formule non allineate al testo vigente sulla proroga. Quando si calcolano scadenze, si legge la norma, non i commenti.
Come si chiede al tribunale di proteggere anche i garanti?
Lo chiede l’imprenditore, non il garante, con il ricorso per la conferma delle misure ai sensi dell’art. 19 CCII, domandando un provvedimento cautelare che si estenda anche ai garanti.
Questo è il primo equivoco da sciogliere. Il garante non presenta un’istanza di composizione negoziata “per sé”: la composizione negoziata è uno strumento dell’imprenditore. Se il garante è a sua volta un imprenditore in crisi potrà presentare una propria istanza; altrimenti la protezione la chiede la società, nel proprio interesse, quando dimostra che l’aggressione al patrimonio del garante metterebbe a rischio le trattative.
L’art. 19 vigente prevede che il tribunale decida sulla conferma delle misure protettive e sui provvedimenti cautelari richiesti, sentite le parti e l’esperto. E contiene una frase decisiva per il nostro tema: se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, questi devono essere sentiti. La norma, nel testo che abbiamo letto, non parla di garanti, fideiussori o soci: parla di “terzi”. È su questa base, insieme alla nozione di misure cautelari, che i tribunali hanno costruito le estensioni.
La qualificazione è importante. Secondo l’orientamento che EC News (articolo di Luca Scaccaglia del 5 novembre 2025) ricostruisce con varie pronunce di merito, la misura che estende la protezione al patrimonio di un socio o di un garante non è una misura protettiva in senso stretto, ma una misura cautelare. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 22 settembre 2025, l’ha qualificata così espressamente; il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 19 giugno 2025, ha parlato di misura cautelare atipica, richiamando la definizione dell’art. 2, lett. q), CCII.
Che cosa cambia? Lo stesso articolo lo spiega bene: la misura protettiva ha effetto dalla pubblicazione e il tribunale deve solo confermarla; la misura cautelare va invece concessa dal giudice, con una valutazione propria dei presupposti, e secondo l’autore può anche essere anticipata senza sentire la controparte quando c’è urgenza.
In pratica, il ricorso deve contenere:
- l’indicazione nominativa dei garanti e dei loro beni da proteggere;
- l’indicazione dei creditori che potrebbero agire contro di loro (di solito le banche);
- la spiegazione del perché l’azione contro il garante danneggerebbe le trattative della società;
- gli impegni concreti che il garante assume nel percorso di risanamento.
Il calendario dei passaggi è riassunto nella tabella più sotto.
Cosa deve dimostrare il garante per ottenere la protezione?
Deve dimostrare che il suo patrimonio è funzionale al risanamento dell’impresa: senza questo collegamento, i giudici tendono a negare la protezione.
Questo è il cuore della questione. Se leggiamo insieme le pronunce che abbiamo potuto verificare, emerge un filo comune: il tribunale protegge il garante quando proteggerlo serve alla società, non quando serve solo al garante.
Vediamo come si sono espressi i giudici:
- Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023: nel procedimento di conferma ex art. 19 la società può chiedere che il divieto di azioni esecutive, cautelari e di acquisto di prelazioni operi anche verso i suoi garanti, quando questi si sono attivati nella procedura e hanno messo i propri beni a disposizione dei creditori (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026; EC News riporta che il tribunale ha ritenuto legittimo estendere le misure a garanti e soci illimitatamente responsabili).
- Tribunale di Vicenza, 19 giugno 2025: ha esteso il divieto al patrimonio del socio accomandatario, anche in presenza di suoi debiti personali, perché il socio si era impegnato a contribuire in modo significativo con finanza esterna.
- Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025: ha concesso l’estensione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile, affidando all’esperto la vigilanza sulla vendita dei beni del socio e sulla destinazione dei ricavi al risanamento, anche attraverso un conto vincolato (escrow).
- Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025: ha confermato ed esteso le misure anche a immobili di soci o amministratori utilizzati nell’impresa o messi a disposizione come finanza esterna, perché funzionali alle trattative; ha invece respinto le richieste cautelari che incidevano sul regolamento dei contratti pendenti, compresa la sospensione del rimborso dei finanziamenti.
E sul versante opposto:
- Tribunale di Avellino, 5 dicembre 2022: no all’estensione al patrimonio dei soci fideiussori, perché le loro garanzie non sono beni strumentali.
- Tribunale di Verona, 12 agosto 2026: no all’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali, perché in mancanza di allegazioni sulla situazione patrimoniale dei garanti e sulla loro disponibilità a mettere beni al servizio del piano, l’escussione è “neutra” per la società: il garante si sostituisce al creditore e nulla cambia per il ceto creditorio.
La lezione pratica è chiara: un garante che chiede protezione “a mani vuote” ha poche probabilità di ottenerla. Un garante che porta al tavolo un immobile, un apporto di liquidità, un impegno vincolante a vendere e versare il ricavato nel piano, ha un argomento concreto da spendere davanti al giudice.
C’è poi un rovescio della medaglia da non sottovalutare: chi viene protetto entra in un sistema di controlli. Il Tribunale di Bologna ha affidato all’esperto il monitoraggio dei beni del socio; altri provvedimenti hanno subordinato la protezione a impegni precisi. Chi chiede lo scudo deve essere pronto a rendere conto di come usa il proprio patrimonio.
La banca può opporsi? E il garante deve partecipare al procedimento?
Sì, la banca può opporsi, e il garante di fatto deve partecipare: la legge vuole che i terzi i cui diritti sono toccati vengano sentiti.
Come detto, l’art. 19 vigente impone di sentire i terzi quando le misure o i provvedimenti cautelari incidono sui loro diritti. Il creditore che vede limitata la propria facoltà di agire contro il fideiussore è un terzo rispetto alla misura che riguarda il garante, e va messo in condizione di contraddire.
Nella prassi, la banca obietta di solito tre cose:
- che la fideiussione è un’obbligazione autonoma, spesso a prima richiesta o con clausole di rinuncia alle eccezioni, e che bloccarla svuoterebbe il senso stesso della garanzia;
- che il garante non ha dimostrato alcun collegamento concreto con il piano, e che quindi la misura serve solo a proteggere un patrimonio personale;
- che la misura è irreversibile: se il patrimonio del garante resta bloccato e intanto i suoi creditori personali agiscono, il danno per la banca può essere definitivo.
Quest’ultimo argomento è stato valorizzato proprio dal Tribunale di Verona nell’agosto 2026, che ha ritenuto la misura potenzialmente irreversibile: potrebbe pregiudicare in modo definitivo i creditori delle società ricorrenti a vantaggio dei creditori personali dei garanti.
Il garante, dal canto suo, deve presentarsi con documenti: situazione patrimoniale aggiornata, visure, eventuali iscrizioni pregiudizievoli, l’impegno firmato a mettere i beni a disposizione. Il tribunale, ricordiamolo, decide sentito anche l’esperto, il cui parere sulla funzionalità della misura alle trattative è spesso determinante.
Contro l’ordinanza che concede o nega le misure è ammesso il reclamo. La pagina Brocardi dell’art. 19 richiama l’art. 669-terdecies c.p.c. e riporta la massima di Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026, secondo cui il debitore può proporre reclamo contro il diniego della conferma anche quando il giudice ha riservato la decisione sull’istanza di fallimento, ma nel caso concreto il termine era già scaduto. Il messaggio per chi si vede negare la protezione è netto: i termini del reclamo vanno rispettati, senza contare su rinvii. Lo conferma anche Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025: il debitore non ha un diritto pieno a ottenere un rinvio, nemmeno per reclamare contro la cessazione della tutela della composizione negoziata.
La banca mi ha appena scritto per chiedermi di pagare come fideiussore: le trattative della società mi salvano?
No, se il tribunale non ha esteso una misura anche a lei. Ma la lettera della banca non significa che domani perderà la casa: ci sono passaggi, e c’è tempo per reagire.
Il caso è frequentissimo. La società pubblica l’istanza con le misure protettive; pochi giorni dopo la banca, non potendo agire contro la società, scrive ai fideiussori intimando il pagamento dell’intero debito garantito, a volte invocando la clausola “a prima richiesta”.
Cosa fare, nell’ordine:
- Non ignorare la lettera e non pagare d’impulso. Va letta con il contratto di fideiussione in mano: importo massimo garantito, clausole di rinuncia alle eccezioni, eventuali termini.
- Avvisare subito l’esperto e l’imprenditore. L’escussione dei garanti è un fatto che incide sulle trattative: l’esperto deve saperlo, e la società può valutare di chiedere al tribunale una misura cautelare per il garante.
- Verificare se il garante ha qualcosa da offrire al piano. Come abbiamo visto, senza un apporto concreto la richiesta di protezione è debole.
- Ricordare alla banca i suoi doveri. L’art. 4 CCII impone a tutte le parti correttezza e buona fede nelle trattative. Il Tribunale di Verona nel 2026, a proposito della garanzia pubblica MCC, ha osservato che una misura inibitoria potrebbe essere concessa se si prevedesse una violazione dell’obbligo di buona fede da parte della banca. Ma attenzione: il dovere vale anche dall’altra parte. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 10 febbraio 2025, ha affermato che il dovere di correttezza e buona fede riguarda anche soci e garanti della società debitrice, e che il loro impegno a sostenere la ristrutturazione non è rispettato se si traduce in condotte non coerenti con il risanamento.
- Se arriva un decreto ingiuntivo, valutare con il proprio avvocato le difese proprie della fideiussione, che sono un tema distinto dalla composizione negoziata.
C’è un dettaglio che spesso sfugge: l’art. 18, comma 3, dice che durante le misure “non sono inibiti i pagamenti”. La società può quindi pagare, se lo ritiene coerente con le trattative e con la gestione dell’impresa. In alcune situazioni una parte del debito garantito può essere regolata proprio nel quadro dell’accordo, alleggerendo la posizione del garante. È uno dei motivi per cui il garante deve stare dentro le trattative, non fuori.
Il riepilogo dei passaggi e dei tempi lo trova nella tabella che segue.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accesso | Istanza di nomina dell’esperto, con o senza richiesta di misure protettive (art. 17 e art. 18 c.1 CCII) | Quando l’imprenditore decide di accedere | Piattaforma telematica nazionale; per l’impresa minore segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater c.2) |
| Effetto automatico | Pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese con l’accettazione dell’esperto: scattano i divieti dell’art. 18 c.3, solo a favore dell’imprenditore | Dal giorno della pubblicazione | Registro delle imprese |
| Conferma | Ricorso per la conferma delle misure ed eventuale richiesta di provvedimenti cautelari estesi ai garanti (art. 19) | Pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’istanza | Tribunale |
| Udienza | Contraddittorio con l’esperto, le parti e i terzi i cui diritti sono incisi (banche, garanti) | Udienza fissata entro 10 giorni dal deposito del ricorso | Tribunale |
| Decisione | Ordinanza sulla durata e sull’estensione soggettiva | Durata da 30 a 120 giorni | Tribunale |
| Proroga | Richiesta di proroga delle misure | Durata complessiva massima 240 giorni | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo contro l’ordinanza (richiamo all’art. 669-terdecies c.p.c.) | Termine breve: va verificato sull’ordinanza e rispettato senza attendere rinvii | Giudice del reclamo secondo l’art. 669-terdecies c.p.c. |
| Escussione del garante non protetto | Lettera di escussione, decreto ingiuntivo, eventuali azioni esecutive sui beni personali | Secondo il contratto di garanzia e il codice di procedura civile | Giudice ordinario competente |
| Esito | Accordo, contratto, piano o archiviazione; per il garante persona fisica eventuale accesso a piano del consumatore o liquidazione controllata | Alla conclusione delle trattative | Esperto / tribunale / OCC |
Se pago io come garante, poi posso rivalermi sulla società? E quando?
Sì, il garante che paga il debito altrui ha diritto di rivalersi sul debitore principale, ma durante la composizione negoziata diventa a sua volta un creditore della società, con gli stessi limiti degli altri.
Qui il ragionamento è un po’ più sottile e vale la pena seguirlo passo passo.
Quando il fideiussore paga la banca, non “regala” nulla alla società: acquista un diritto di rivalsa (regresso) verso il debitore principale per quanto ha pagato. Il Tribunale di Verona, nel provvedimento del 12 agosto 2026 riportato da EC News il 30 settembre 2026, ha descritto proprio questo effetto: l’escussione determina la sostituzione del garante al creditore. Dal punto di vista della società, il debito non cambia: cambia solo chi lo vanta.
Che conseguenze ha questo per il garante?
- Non potrà agire subito contro la società, se questa è protetta: il suo credito di rivalsa nasce da un rapporto anteriore e, in linea con quanto osservato dal Tribunale di Verona, il garante prende il posto del creditore originario. Chi ha pagato si troverà quindi seduto al tavolo come uno dei creditori.
- Il suo credito entrerà nel piano o nell’accordo: potrà essere ristrutturato, dilazionato o ridotto, insieme agli altri crediti. Se la società chiude con un accordo che prevede pagamenti parziali, anche il garante che ha pagato potrebbe recuperare solo una parte di quanto ha versato.
- Se il garante è un socio, il suo credito di regresso può essere trattato in modo diverso da quello di un terzo, a seconda delle regole societarie e del piano: va valutato caso per caso.
C’è un’eccezione importante: il garante pubblico. Il Tribunale di Verona ha notato che il credito di regresso del Fondo di garanzia è privilegiato: per gli altri creditori della società, quindi, l’escussione della garanzia pubblica non è affatto neutra, perché trasforma un credito chirografario della banca in un credito privilegiato del garante pubblico. Lo stesso provvedimento ricorda che le disposizioni operative del Fondo (parte VI) consentono alle banche di trasmettere proposte transattive, con sospensione dei termini di escussione: la garanzia pubblica, cioè, si gestisce coinvolgendo il Fondo nelle trattative attraverso la banca, più che chiedendo al giudice di bloccarla.
Un’osservazione finale, di buon senso: il garante che paga senza coordinarsi con l’esperto rischia di aver anticipato denaro che poi recupererà solo in parte, con i tempi dell’accordo. Prima di pagare, bisogna sapere quale soluzione si sta costruendo per la società.
Sono socio di una S.n.c.: per me cambia qualcosa rispetto al socio di una S.r.l.?
Sì, cambia parecchio: il socio illimitatamente responsabile è il garante per cui i tribunali hanno più spesso esteso la protezione.
La differenza nasce dal diritto societario. Nelle società di persone il socio risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio per legge, non perché ha firmato una fideiussione. Il patrimonio della società e quello del socio sono separati in modo imperfetto: il creditore sociale, alle condizioni previste dal codice civile, può aggredire anche i beni personali del socio.
Proprio su questo si è fondato il Tribunale di Torino, con provvedimento del 22 dicembre 2023 (riportato da EC News): per l’imperfetta soggettività delle società di persone, il debito della società si riconduce sostanzialmente anche al socio illimitatamente responsabile; si può quindi disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari anche nei suoi confronti. Ma con un limite preciso: non si può estendere al socio il divieto di aprire la liquidazione giudiziale o di accertarne lo stato di insolvenza. In altre parole, la protezione copre le azioni dei creditori, non le procedure concorsuali.
Ci sono poi altre pronunce che vanno nello stesso senso, con sfumature:
- il Tribunale di Vicenza (19 giugno 2025) ha esteso il divieto al socio accomandatario anche in presenza di suoi debiti personali, perché si era impegnato a contribuire con finanza esterna;
- il Tribunale di Bologna (22 settembre 2025) ha protetto il patrimonio del socio illimitatamente responsabile, mettendo però la vendita dei suoi beni sotto la vigilanza dell’esperto;
- il Tribunale di Torino, con provvedimento del 1° febbraio 2024, in un caso diverso (misure dell’art. 54 CCII, quindi nel contesto di uno strumento di regolazione e non della composizione negoziata) ha confermato le misure anche sul patrimonio di ex soci che si erano impegnati a versare ai creditori risorse pari al valore dei loro immobili: aggredire quel patrimonio avrebbe compromesso la fattibilità del piano.
Il socio di S.r.l. fideiussore, invece, ha una posizione meno forte: il suo patrimonio è del tutto separato da quello della società, e la sua obbligazione nasce solo dal contratto di garanzia. Per lui valgono le considerazioni sulla strumentalità che abbiamo visto: senza un apporto concreto al piano, le probabilità di ottenere protezione sono basse.
Un’ultima cosa. Nel concordato minore (che l’impresa minore può proporre al termine della composizione negoziata, art. 25-quater c.4) l’art. 79, comma 4, CCII prevede che, salvo patto contrario, il concordato della società produca effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. È una regola che la composizione negoziata in sé non contiene, e che va considerata quando si sceglie lo sbocco delle trattative.
La casa del socio dove ha sede l’azienda, o il capannone intestato al padre, sono protetti?
Possono esserlo, se sono beni “con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”: qui la tutela non dipende da chi è il proprietario, ma da come il bene è usato.
È una distinzione che pochi fanno e che invece cambia tutto. L’art. 18, comma 3, protegge non solo il patrimonio dell’imprenditore, ma anche “i beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”. La formula non richiede che quei beni siano di proprietà dell’imprenditore.
Alcuni tribunali l’hanno letta proprio così:
- il Tribunale di Asti, con provvedimento del 3 marzo 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha esteso il divieto di sfratto a un immobile di proprietà di terzi utilizzato per l’attività d’impresa;
- il Tribunale di Venezia (6 febbraio 2023), secondo la ricostruzione di EC News, ha affermato che il divieto può colpire anche beni altrui in cui l’imprenditore esercita l’attività;
- il Tribunale di Verona (11 dicembre 2025) ha confermato ed esteso le misure a immobili di proprietà di soci o amministratori utilizzati nell’impresa o messi a disposizione come finanza esterna, perché funzionali alle trattative.
Facciamo attenzione però a non generalizzare. Se il capannone del padre è il luogo dove l’azienda produce, l’argomento della strumentalità è forte. Se invece la villa al mare del socio non ha nulla a che vedere con l’attività, il discorso cambia: la protezione può arrivare solo se quel bene viene messo a disposizione del piano come finanza esterna, e con gli impegni del caso.
Ricordiamoci anche dell’altra parte: il proprietario del bene, se non è lui il debitore, è un “terzo” i cui diritti vengono toccati. L’art. 19 impone che sia sentito. E il creditore che aveva un’ipoteca su quel bene può opporsi. La tutela dei beni usati nell’impresa è una delle carte più solide per i garanti, ma va giocata con una documentazione precisa sull’uso effettivo del bene.
Un consiglio pratico: prima di presentare l’istanza, conviene mappare tutti i beni che l’impresa usa e che non sono suoi (immobili in comodato o locazione da familiari, macchinari intestati a soci, marchi registrati a nome dell’amministratore). È un lavoro che l’esperto chiederà comunque, e che può fare la differenza in udienza.
Se l’accordo con la banca prevede uno sconto per la società, il fideiussore ne beneficia?
Dipende da come è scritto l’accordo: il codice civile prevede che la remissione concessa al debitore principale liberi i fideiussori, ma gli accordi di ristrutturazione vengono spesso redatti proprio per evitare questo effetto.
È la domanda più tecnica di questo articolo, e merita una risposta onesta: non c’è una regola unica per la composizione negoziata.
Partiamo dal codice civile. L’art. 1239, comma 1, c.c. stabilisce che la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Il comma 2 aggiunge che la remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri se non per la parte del fideiussore liberato, e che se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione restano obbligati per l’intero. La logica è intuitiva: se il creditore rinuncia al credito verso il debitore principale, la garanzia perde il suo oggetto.
Ma un accordo raggiunto in composizione negoziata è davvero una “remissione”? Non necessariamente. Molti accordi bancari prevedono una riduzione del debito “a saldo e stralcio” per la sola società, con una clausola esplicita che fa salvi i diritti della banca verso i garanti. In questi casi la banca sostiene di non aver rimesso il debito, ma solo di aver accettato un pagamento parziale dalla società conservando il diritto di chiedere il resto ai fideiussori. Se questa clausola sia valida ed efficace, e con quali limiti, è una questione da valutare sul testo del singolo accordo.
Il Codice della crisi, per gli strumenti che si aprono davanti al tribunale, contiene regole espresse che vanno nella direzione opposta all’art. 1239 c.c.:
- per il concordato minore, l’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione;
- per l’esdebitazione, l’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Per gli accordi conclusi nella composizione negoziata (contratti con i creditori, convenzioni di moratoria, accordi sottoscritti anche dall’esperto) non abbiamo letto una norma che regoli in modo espresso la sorte dei garanti, e su questo non abbiamo trovato pronunce. La conclusione pratica è una sola: la posizione dei garanti va negoziata e scritta nell’accordo, con clausole chiare su cosa succede alle fideiussioni (liberazione totale, liberazione parziale, riduzione proporzionale, sospensione dell’escussione finché la società paga). Se l’accordo tace, il garante si espone a un contenzioso dall’esito incerto.
È uno dei punti in cui la presenza del garante al tavolo, assistito, conta di più.
Vale tutto questo anche per le piccole imprese “sotto soglia”?
In linea di principio sì, perché l’art. 25-quater CCII richiama gli artt. 18 e 19, ma solo “in quanto compatibili”: e sulle imprese sotto soglia non abbiamo trovato pronunce sul tema dei garanti.
L’impresa minore, secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, è quella che nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
Per queste imprese l’art. 25-quater prevede una composizione negoziata “semplificata”: l’istanza va al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, esclusa la lettera b) (il progetto di piano di risanamento). Il comma 5 dell’art. 25-quater richiama espressamente, tra le altre, le norme degli artt. 18 e 19, “in quanto compatibili”.
Questo significa che il ragionamento sui garanti è lo stesso: le misure protettive coprono l’imprenditore e i beni dell’impresa, e l’estensione ai garanti richiede un provvedimento del tribunale. Ma con due particolarità:
- nelle piccole imprese il confine tra patrimonio dell’impresa e patrimonio della famiglia è spesso labile: il capannone del padre, il furgone intestato alla moglie, il conto cointestato. L’argomento dei “beni con i quali viene esercitata l’attività” può avere qui un peso ancora maggiore;
- gli sbocchi della composizione negoziata sono diversi: l’art. 25-quater, comma 4, prevede tra le alternative il concordato minore (art. 74) e la liquidazione controllata (art. 268), che hanno regole proprie sui garanti. Nel concordato minore, ad esempio, l’art. 74, comma 3, impone di formare classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
Nel nostro lavoro come Esperto Negoziatore e come Gestore della crisi, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo segue proprio questo passaggio: la piccola impresa in composizione negoziata e, accanto, i familiari che l’hanno garantita, per i quali bisogna preparare per tempo lo strumento di sovraindebitamento più adatto se le trattative non bastano.
Rischio di perdere comunque la casa, anche se la società si salva?
Il rischio esiste ed è giusto dirlo: il salvataggio della società non libera automaticamente il garante. Ma un accordo ben costruito può ridurlo molto.
Le due cose vanno tenute separate. La società può uscire dalla composizione negoziata con un accordo che le consente di continuare a lavorare; ma se quell’accordo prevede una riduzione del debito verso la banca con salvezza dei diritti verso i garanti, la banca potrebbe chiedere la differenza al fideiussore. E il fideiussore, a quel punto, risponde con i propri beni, casa compresa.
Ci sono però elementi che giocano a favore del garante:
- se la società paga regolarmente l’accordo, la banca ha meno interesse a escutere le garanzie, e spesso gli accordi prevedono proprio che non lo faccia finché la società è in regola;
- se il garante ha contribuito al piano (con un immobile, con liquidità), ha un argomento forte per chiedere che l’accordo lo liberi, almeno in parte;
- se la garanzia è pubblica (Fondo MCC), il coinvolgimento del Fondo nelle trattative può portare a soluzioni transattive.
E se tutto questo non basta? Il garante persona fisica ha i suoi strumenti, che non dipendono dalla sorte della società: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quando ne ricorrono i presupposti, e la liquidazione controllata con l’esdebitazione. Non sono una sconfitta: sono strade che la legge mette a disposizione proprio di chi si ritrova a rispondere di debiti che non riesce a sostenere.
La regola d’oro è non aspettare l’ultimo momento: il garante che si muove quando la società è ancora nelle trattative ha molte più possibilità di chi si attiva dopo il pignoramento.
Se la composizione negoziata non va in porto, cosa succede a me garante?
Le misure protettive della società cessano, e se lei godeva di una protezione estesa dal tribunale, cessa anche quella: i creditori tornano liberi di agire.
La composizione negoziata può chiudersi senza accordo per tante ragioni: le trattative non decollano, i creditori principali non aderiscono, l’esperto ritiene che il risanamento non sia più perseguibile. In questi casi l’istanza viene archiviata e le misure protettive terminano.
Per il garante significa che:
- i creditori che avevano atteso possono escuterlo, se non l’avevano già fatto;
- le misure cautelari concesse a suo favore, essendo legate alle trattative, perdono la loro ragion d’essere;
- la società può aprire uno strumento di regolazione diverso (per l’impresa minore, ad esempio, concordato minore o liquidazione controllata, art. 25-quater c.4), con regole proprie: nel concordato minore, ricordiamolo, l’art. 79 c.5 fa salvi i diritti contro i fideiussori.
C’è poi un aspetto che riguarda la società ma tocca il garante: se l’impresa è soggetta a liquidazione giudiziale, durante le misure protettive la sentenza di apertura non può essere pronunciata (art. 18 c.4); finite le misure, questa protezione viene meno. E la liquidazione della società, a sua volta, non cancella la fideiussione.
Cosa fare quindi in concreto? Preparare il “piano B” per il garante mentre la società tratta. Raccogliere i documenti personali (redditi, patrimonio, elenco dei debiti, atti dispositivi degli ultimi anni), valutare con un OCC se ci sono i presupposti per uno strumento di sovraindebitamento, e farsi trovare pronti. Il tempo delle trattative della società è, per il garante, il tempo migliore per organizzare la propria difesa.
Io sono una persona fisica e non ce la faccio a pagare le garanzie: che strumenti ho?
Ha a disposizione gli strumenti del sovraindebitamento: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, se i debiti sono stati contratti in quella qualità, e la liquidazione controllata con esdebitazione, che è aperta a ogni debitore sovraindebitato.
Vediamoli uno per uno, con le cautele del caso.
1. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII). Consente al consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, di proporre un piano con contenuto libero che può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti; non richiede il voto dei creditori e viene omologato dal giudice. Il problema, per il garante, è la nozione di consumatore. L’art. 2, comma 1, lett. e), dopo il D.Lgs. 136/2024, definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, e che accede agli strumenti per i debiti contratti in tale qualità. Se il garante sia “consumatore” per i debiti nati da una fideiussione prestata a favore di un’impresa è una questione che va valutata caso per caso: il familiare estraneo all’impresa ha argomenti diversi rispetto al socio amministratore che ha garantito la propria società. Un’indicazione importante viene da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025: il fideiussore persona fisica non è consumatore quando esiste un collegamento funzionale con la società garantita, desumibile ad esempio dalla qualità di amministratore o da una partecipazione non trascurabile. Per il familiare estraneo alla gestione la valutazione resta invece caso per caso.
2. La liquidazione controllata (art. 268 CCII). È aperta a ogni debitore in stato di sovraindebitamento, consumatore o no. Il debitore la chiede con ricorso; se è insolvente, può chiederla anche un creditore, ma la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro. Se a chiederla è il debitore persona fisica, l’apertura avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire. Restano fuori dalla liquidazione, tra l’altro, i beni impignorabili e la parte di stipendio o pensione che il giudice indica come necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia.
3. L’esdebitazione (artt. 278 e 282 CCII). Per le persone fisiche opera di diritto alla chiusura della liquidazione controllata o comunque decorsi tre anni dall’apertura, con decreto del tribunale, se ricorrono le condizioni di legge (tra cui l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento). Comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti.
4. L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Per il debitore persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura, una sola volta nella vita, con l’obbligo di pagamento se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori.
Una precisazione che riguarda il garante in modo speciale: l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Vale in entrambe le direzioni: se è la società a ottenere l’esdebitazione, il garante resta obbligato; se è il garante a ottenerla, restano obbligati gli eventuali altri cogaranti. Quando i garanti sono più di uno, la strategia va costruita per tutti insieme, non per ciascuno da solo.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati inventati ma realistici, costruiti per mostrare come funzionano le regole viste sopra. Non sono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 – Il socio di S.r.l. che mette a disposizione il magazzino.
- Società: S.r.l. di distribuzione, debiti complessivi 1.243.600 €, di cui 187.450 € verso la Banca A, garantiti da fideiussione del socio di maggioranza.
- Il socio è proprietario dell’immobile in cui la società tiene il magazzino, valore stimato 142.300 €, libero da ipoteche.
- Lunedì 5 ottobre 2026: pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive.
- Martedì 6 ottobre 2026: deposito del ricorso per la conferma (art. 19). Nel ricorso la società chiede anche un provvedimento cautelare che vieti ai creditori di agire sul magazzino del socio e di iscrivervi ipoteche. Il socio firma un impegno: se le trattative portano a un accordo, venderà l’immobile e verserà il ricavato su un conto vincolato a disposizione del piano.
- Termine per pubblicare il numero di ruolo: 20 giorni dal 5 ottobre cadrebbero domenica 25 ottobre 2026; prudenzialmente conviene provvedere ben prima, e comunque non oltre lunedì 26 ottobre.
- Lunedì 19 ottobre 2026: la Banca A scrive al socio chiedendo il pagamento dei 187.450 € come fideiussore.
- Udienza entro 10 giorni dal deposito: entro venerdì 16 ottobre 2026, quindi prima della lettera della banca. Supponiamo che il tribunale, sentiti esperto, banca e socio, confermi le misure per 120 giorni e, valorizzando l’impegno del socio, estenda il divieto di azioni esecutive e di iscrizione di prelazioni al solo magazzino.
Esito: la banca può comunque chiedere il pagamento al socio e agire sugli altri suoi beni (il magazzino no). Ma il magazzino resta al servizio del piano: se venduto per 138.900 €, quella somma entra nell’accordo a beneficio di tutti i creditori, banca compresa. Senza la misura, la Banca A avrebbe potuto ottenere un decreto ingiuntivo contro il socio e iscrivere ipoteca giudiziale sul magazzino, sottraendolo al piano.
Durata: se il tribunale fa decorrere i 120 giorni dalla pubblicazione, le misure scadono martedì 2 febbraio 2027; con le proroghe non si può superare il limite complessivo di 240 giorni, cioè i primi giorni di giugno 2027. Se nel frattempo il socio non vende, o usa l’immobile per altri scopi, la banca può chiedere la revoca della misura e l’esperto è tenuto a vigilare.
Ipotesi 2 – La madre fideiussore e l’accordo “a saldo e stralcio”.
- La madre dell’amministratore, pensionata, ha garantito un finanziamento della Banca B alla società per 63.870 €. Non ha immobili; percepisce una pensione di 1.180 € netti al mese per 13 mensilità (15.340 € l’anno). Vive da sola.
- La società conclude in composizione negoziata un accordo con la Banca B: pagamento del 58% del credito, cioè 37.044,60 €, in rate. Residuo: 26.825,40 €.
- Variante A: l’accordo prevede la liberazione dei garanti. La madre non deve più nulla, a condizione che l’accordo venga rispettato secondo le clausole scritte.
- Variante B: l’accordo dice che la riduzione vale solo per la società e fa salvi i diritti della banca verso i garanti. La Banca B chiede alla madre i 26.825,40 €. La madre potrà sostenere che la riduzione equivale a una remissione che, per l’art. 1239 c.c., libera il fideiussore; la banca opporrà la clausola. È un contenzioso dall’esito incerto.
- Se nella variante B la madre non riesce a pagare, si apre il capitolo del sovraindebitamento. Non avendo beni da liquidare, la liquidazione controllata chiesta da lei richiederebbe che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo (art. 268 c.3), e qui l’attivo sarebbe solo la parte di pensione eccedente il mantenimento. Resta da valutare l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283): con un solo componente, la soglia del comma 2 calcolata con l’assegno sociale 2026 (dato provvisorio INPS) è di 10.651,68 € annui. Il reddito di 15.340 € supera la soglia se lo si confronta direttamente; secondo la lettura che deduce prima le spese di produzione del reddito e quelle effettive di mantenimento, il confronto può dare un esito diverso. È un punto da verificare con l’OCC sui numeri reali.
Morale dell’esempio: la stessa madre, con lo stesso debito, passa da “non devo nulla” a “rischio un contenzioso e una procedura di sovraindebitamento” a seconda di una sola clausola dell’accordo. Per questo i garanti devono leggere l’accordo prima che venga firmato, non dopo.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Proteggere il garante conviene davvero alla società e agli altri creditori, oppure può ritorcersi contro di me?”
Chi firma una fideiussione pensa naturalmente a un’unica cosa: essere protetto. Ma la protezione del garante non è un favore che il tribunale concede al garante: è uno strumento al servizio delle trattative della società. E questo ha tre conseguenze che quasi nessuno considera in anticipo.
Prima conseguenza: la protezione ha un prezzo. Il Tribunale di Bologna nel 2025 ha messo la vendita dei beni del socio sotto la vigilanza dell’esperto, con un conto vincolato. Il Tribunale di Verona nel 2025 ha protetto gli immobili dei soci in quanto funzionali alle trattative o messi a disposizione come finanza esterna. In pratica, chi viene protetto mette i propri beni al servizio del piano: non può più disporne liberamente. Per un garante che sperava di “salvare la casa” può essere una sorpresa.
Seconda conseguenza: la protezione può essere negata proprio perché danneggia gli altri. Il Tribunale di Verona nell’agosto 2026 ha osservato che bloccare l’escussione delle garanzie può pregiudicare in modo definitivo i creditori della società a vantaggio dei creditori personali dei garanti. Se il garante ha a sua volta debiti personali, il suo patrimonio protetto rischia di andare a loro, non al piano.
Terza conseguenza: il garante entra nel perimetro della buona fede. Il Tribunale di Milano nel febbraio 2025 ha affermato che il dovere di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII riguarda anche soci e garanti. Un garante che chiede protezione e poi, ad esempio, trasferisce i propri beni ai figli, o non rispetta gli impegni assunti, può compromettere le trattative della società e la propria credibilità davanti al giudice.
La domanda giusta, quindi, non è “come mi proteggo”, ma “che cosa porto al tavolo e che cosa sono disposto a vincolare”. Se la risposta è “nulla”, è probabile che la protezione non arrivi, e che sia più utile concentrarsi sull’accordo (le clausole sui garanti) e, per il garante persona fisica, sugli strumenti del sovraindebitamento.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i provvedimenti che abbiamo verificato su fonti lette per questo articolo. Per quasi tutte le pronunce di merito le fonti non riportano il numero del provvedimento: le indichiamo con tribunale e data, come le riportano le fonti. Per alcune la natura del provvedimento (decreto, ordinanza) non è indicata.
1. Trib. Avellino, 5 dicembre 2022 (massimario composizione negoziata CCIAA Prato-Pistoia 2026).
Principio: le misure protettive non si estendono al patrimonio dei soci fideiussori, perché le garanzie personali non sono beni strumentali al complesso produttivo; il fideiussore sovraindebitato deve usare altri strumenti di regolazione.
Rilevanza: è il punto di partenza “restrittivo”: senza un collegamento con l’impresa, il garante non è protetto.
2. Trib. Venezia, 6 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026; EC News 5/11/2025).
Principio: nel procedimento di conferma ex art. 19 la società può chiedere che il divieto di azioni esecutive, cautelari e di acquisto di prelazioni operi anche verso i garanti che si sono attivati nella procedura e hanno messo i propri beni a disposizione dei creditori; il divieto può riguardare anche beni altrui in cui si esercita l’impresa.
Rilevanza: è il modello del “garante attivo” che ottiene tutela.
3. Trib. Torino, 22 dicembre 2023 (EC News 5/11/2025).
Principio: per l’imperfetta soggettività delle società di persone, il divieto di azioni esecutive e cautelari può essere esteso al socio illimitatamente responsabile, ma non il divieto di aprire nei suoi confronti la liquidazione giudiziale o di accertarne l’insolvenza.
Rilevanza: segna il confine della protezione del socio di S.n.c. o accomandatario.
4. Trib. Torino, 1° febbraio 2024 (EC News 5/11/2025).
Principio: confermate le misure ex art. 54, commi 2 e 4, CCII anche sul patrimonio di ex soci illimitatamente responsabili che si erano impegnati a versare ai creditori il valore dei loro immobili, perché quel patrimonio era strumentale alla fattibilità del piano.
Rilevanza: riguarda uno strumento di regolazione e non la composizione negoziata, ma applica lo stesso criterio della strumentalità.
5. Trib. Mantova, 28 giugno 2024 e 6. Trib. Brescia, 17 aprile 2025 (EC News 5/11/2025).
Principio: richiamate dalla fonte come esempi di ammissione dell’estensione delle misure ai garanti, senza ulteriori dettagli sulla motivazione.
Rilevanza: confermano che l’orientamento favorevole non è isolato; la motivazione va letta sul testo integrale prima di usarle in giudizio.
7. Trib. Milano, 10 febbraio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026).
Principio: il dovere di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII riguarda anche soci e garanti della società debitrice; il loro impegno a sostenere la ristrutturazione è violato da condotte incoerenti con il risanamento.
Rilevanza: chi chiede protezione si assume obblighi di comportamento.
8. Trib. Vicenza, 19 giugno 2025 (EC News 5/11/2025).
Principio: ammessa l’estensione del divieto al patrimonio del socio accomandatario, anche con debiti personali, se si impegna a un contributo significativo di finanza esterna; la misura è cautelare atipica (art. 2, lett. q, CCII), non protettiva in senso stretto.
Rilevanza: chiarisce la natura giuridica della protezione del garante.
9. Trib. Bologna, 22 settembre 2025 (EC News 5/11/2025).
Principio: l’estensione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile ha natura cautelare e serve a evitare aggressioni individuali che comprometterebbero trattative e risanamento; l’esperto vigila sulla vendita dei beni del socio e sulla destinazione dei proventi, anche tramite escrow.
Rilevanza: mostra il “prezzo” della protezione: controllo sui beni del garante.
10. Trib. Verona, 11 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026).
Principio: misure confermate ed estese, ai sensi dell’art. 18, comma 5, CCII secondo la massima, anche a immobili di soci o amministratori usati nell’impresa o messi a disposizione come finanza esterna, se funzionali alle trattative; respinte le richieste cautelari che incidono sul regolamento dei contratti pendenti, come la sospensione del rimborso dei finanziamenti.
Rilevanza: distingue tra protezione dei beni (ammessa) e modifica dei contratti bancari (negata).
11. Trib. Verona, 12 agosto 2026 (EC News 30/9/2026).
Principio: respinta l’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali, “neutra” in assenza di allegazioni sul patrimonio dei garanti e sulla loro disponibilità a mettere beni al servizio del piano: il garante si sostituisce al creditore; la misura sarebbe anche irreversibile. Respinta anche l’inibitoria sulla garanzia del Fondo MCC, la cui escussione non è neutra perché il regresso del garante pubblico è privilegiato, ma che va gestita coinvolgendo il Fondo nelle trattative tramite la banca.
Rilevanza: è la pronuncia più recente e dice con chiarezza cosa serve per ottenere la tutela.
12. Trib. Asti, 3 marzo 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026).
Principio: esteso il divieto di sfratto a un immobile di proprietà di terzi utilizzato per l’attività d’impresa.
Rilevanza: conferma che i “beni con i quali viene esercitata l’attività” possono essere protetti anche se non sono dell’imprenditore.
13. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima su Brocardi, art. 19 CCII).
Principio: il debitore può proporre reclamo contro il diniego della conferma delle misure anche se il giudice ha riservato la decisione sull’istanza di fallimento; nel caso il termine era però già scaduto.
Rilevanza: chi si vede negare la protezione deve rispettare i termini del reclamo.
14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima su Brocardi, artt. 18 e 19 CCII).
Principio: nell’istruttoria prefallimentare il debitore non ha un diritto pieno al rinvio, neppure per reclamare contro la revoca delle misure protettive o per accedere a procedure alternative.
Rilevanza: la protezione persa non si recupera chiedendo tempo.
Per completezza: il saggio di Massimo Montanari (judicium.it, 18 aprile 2026) che abbiamo letto non si occupa dei garanti, ma del rapporto tra misure cautelari e misure protettive e del limite dei 240 giorni, richiamando tra l’altro Trib. Imperia 20 febbraio 2024 e Trib. Roma 19 marzo 2025 sul carattere selettivo che le misure possono avere. Sulla posizione dei garanti nelle imprese sotto soglia (art. 25-quater) non abbiamo trovato pronunce. Nessuna delle due pronunce di Cassazione citate decide la questione dell’estensione ai garanti: su questo, oggi, decide il merito.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Quando a chiamarci è un garante, o un’impresa con garanti esposti, il lavoro dello Studio si articola in passaggi precisi:
- Leggiamo i contratti di garanzia (fideiussioni, garanzie a prima richiesta, ipoteche di terzi, garanzie MCC) e annotiamo per ciascuno importo massimo, clausole di rinuncia alle eccezioni e condizioni di escussione.
- Mappiamo i beni dei garanti e i beni di terzi usati dall’impresa, distinguendo quelli strumentali all’attività da quelli estranei, perché è su questa distinzione che il tribunale decide.
- Redigiamo il ricorso ex art. 19 CCII con la richiesta di provvedimenti cautelari estesi ai garanti, documentando l’apporto di ciascuno al piano e la funzionalità della misura alle trattative.
- Prepariamo gli impegni del garante (vendita dei beni, versamento su conto vincolato, rinunce) in forma vincolante e verificabile dall’esperto, perché un impegno generico non convince il giudice.
- Rispondiamo alle lettere di escussione e ai decreti ingiuntivi contro il garante, coordinando le difese proprie della fideiussione con la strategia della società nelle trattative.
- Negoziamo con le banche le clausole sui garanti nell’accordo: liberazione, riduzione proporzionale, sospensione dell’escussione finché la società adempie, verificando il testo prima della firma.
- Coinvolgiamo il garante pubblico tramite la banca garantita, quando il finanziamento è assistito dal Fondo di garanzia, per non trasformare un credito chirografario in un credito privilegiato.
- Valutiamo per il garante persona fisica lo strumento di sovraindebitamento più adatto (piano del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) e prepariamo la documentazione per l’OCC mentre la società è ancora in trattativa.
- Seguiamo reclami e impugnazioni contro i provvedimenti che negano o revocano le misure, rispettando i termini brevi che la Cassazione considera inderogabili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno il funzionamento delle trattative: cosa l’esperto chiede ai garanti, quali impegni considera credibili, come valuta la funzionalità di una misura al risanamento. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, conosce gli strumenti del sovraindebitamento che restano al garante persona fisica quando le trattative della società non bastano a liberarlo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di mano tra professionisti diversi. E poiché la posizione del garante tocca insieme contratti bancari, bilanci e fisco dell’impresa, avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, con un’unica visione del caso.
In chiusura
Dalle risposte emergono tre messaggi. Primo: le misure protettive dell’art. 18 CCII proteggono l’imprenditore, non i suoi garanti; la protezione del garante va chiesta al tribunale come misura cautelare. Secondo: i giudici la concedono quando il garante porta qualcosa al piano (beni usati nell’impresa, finanza esterna, impegni vincolanti) e la negano quando l’escussione è “neutra” per la società. Terzo: la sorte del garante si decide nelle clausole dell’accordo e, se non basta, negli strumenti del sovraindebitamento, da preparare mentre la società tratta.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché sta al confine esatto tra le due competenze certificate dell’Avvocato più rilevanti qui: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che riguarda le trattative della società, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che riguarda la persona fisica che ha garantito. Analizzeremo la sua posizione su entrambi i fronti, insieme.
📩 Prima che la banca passi dalla lettera ai fatti, mettiti in contatto con noi: i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.
