Serve Il Commercialista O L’avvocato Per La Composizione Negoziata?

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: quando il titolare di una piccola impresa ha già capito che i conti non tornano, ha sentito parlare della composizione negoziata della crisi e vuole sapere a chi deve rivolgersi per primo. La risposta onesta è che non esiste un professionista “giusto” per tutta la procedura. Esiste invece una cronologia precisa, scandita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024), in cui ogni tappa chiama in causa competenze diverse. Ci sono giorni in cui servono i numeri del commercialista, giorni in cui serve la firma di un avvocato davanti al tribunale, giorni in cui l’imprenditore può muoversi da solo. E c’è una figura, l’esperto, che molti scambiano per il proprio consulente e che invece la legge vuole terza rispetto a tutti.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nella composizione negoziata il tempo non è un dettaglio: alcuni termini si contano in giorni lavorativi, uno addirittura scade il giorno successivo a una pubblicazione nel registro delle imprese, e chi lo manca perde la protezione dai creditori.

Questa ricostruzione segue la procedura riservata all’impresa minore, cioè quella “sotto soglia” disciplinata dall’art. 25-quater CCII. La sequenza è questa: preparazione dei numeri e test pratico; istanza sulla piattaforma telematica; nomina e accettazione dell’esperto; ricorso al tribunale per le misure protettive; udienza e ordinanza; trattative, gestione e autorizzazioni; proposta al fisco; chiusura con un contratto o un accordo; in caso di insuccesso, le uscite alternative entro termini stretti.

Lo Studio Monardo segue questa materia con una competenza specifica e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce cioè la procedura dal lato di chi la conduce, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario. È proprio la combinazione richiesta da una procedura in cui numeri, rapporti con le banche, debiti fiscali e atti giudiziari si alternano a pochi giorni di distanza.

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La mappa temporale: chi entra in scena e quando

Prima di scendere nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. La tabella che segue mette in fila le fasi nell’ordine in cui si presentano nella composizione negoziata dell’impresa minore, indicando la norma di riferimento, il termine che si attiva e il professionista la cui presenza è, di regola, determinante. “Di regola” perché la legge, come vedremo, impone il difensore soltanto in alcuni passaggi; negli altri la scelta è dell’imprenditore, ma i documenti che la legge richiede rendono il supporto contabile molto difficile da evitare.

Tappa Quando Cosa accade Norma Chi serve davvero
1 Settimane prima dell’istanza Bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, test pratico, certificati dei debiti art. 2 c.1 lett. d; art. 17 c.3 Commercialista
2 Giorno 0 Istanza sulla piattaforma telematica alla camera di commercio art. 17 c.1; art. 25-quater c.2 L’imprenditore da solo
3 Dal giorno 1 in poi Nomina dell’esperto da parte del segretario generale; accettazione entro 2 giorni lavorativi; convocazione art. 16; art. 17 c.4-6; art. 25-quater c.2 Nessuno in particolare: l’esperto non è il consulente dell’impresa
4 Entro il giorno successivo alla pubblicazione Ricorso al tribunale per confermare le misure protettive art. 18; art. 19 c.1-2; art. 9 c.2 Avvocato (con i numeri del commercialista)
5 Entro 10 giorni dal deposito, poi udienza Decreto di fissazione, udienza, ordinanza da 30 a 120 giorni, reclamo art. 19 c.3-7 Avvocato
6 Durante le trattative Gestione dell’impresa, rapporti con le banche, autorizzazioni del tribunale artt. 16 c.5, 18, 21, 22 Avvocato per i ricorsi; commercialista per i flussi
7 Durante le trattative Proposta al fisco con le relazioni richieste art. 23 c.2-bis Commercialista e professionisti indipendenti; avvocato per il deposito
8 Entro 180 giorni dall’accettazione (prorogabili) Contratto, accordo con contenuto dell’art. 62, accordo firmato dall’esperto art. 17 c.7; art. 25-quater c.3 Avvocato
9 Entro 60 giorni dalla relazione finale Concordato semplificato o altre uscite art. 25-quater c.4; art. 25-sexies Avvocato e commercialista insieme

Ogni riga corrisponde a una delle sezioni che seguono. Nella parte finale trovi due calendari simulati con date reali, i binari paralleli che modificano la sequenza, le finestre in cui una scelta sbagliata pesa di più e le pronunce che hanno già interpretato i passaggi più delicati.

Settimane prima del giorno 0: i numeri dell’impresa, la soglia e il test pratico

Cosa succede

La composizione negoziata comincia molto prima che qualcuno apra la piattaforma. Comincia quando l’imprenditore, da solo o con il suo consulente, mette in fila i numeri e si chiede due cose: se la sua impresa rientra davvero nella categoria dell’impresa minore e se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Sono le due condizioni che l’art. 25-quater, comma 1, CCII pone per accedere al percorso semplificato: l’imprenditore commerciale o agricolo deve presentare “congiuntamente” i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), trovarsi in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e il risanamento deve risultare ragionevolmente perseguibile.

La norma

L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce impresa minore quella che, nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve), ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. I tre limiti vanno rispettati insieme: basta superarne uno per uscire dal perimetro dell’art. 25-quater e finire nella composizione negoziata ordinaria, con l’istanza rivolta a un altro organo e una documentazione più pesante.

Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 2, richiede i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Manca la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento con la relazione sull’attività e il piano finanziario dei sei mesi successivi. Restano invece: i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA) insieme a una situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni prima; l’elenco dei creditori con i crediti scaduti e a scadere e le garanzie; la dichiarazione sostitutiva, che per l’impresa minore riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e l’attestazione di non aver depositato ricorso per il concordato minore (art. 74) e, per l’impresa agricola, per l’accordo di ristrutturazione (art. 57); il certificato unico dei debiti tributari; la situazione debitoria complessiva presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione; il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi; l’estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore a tre mesi.

Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento è disciplinato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, che secondo le fonti secondarie consultate (riviste professionali e materiali delle camere di commercio) prevede una versione semplificata per l’impresa minore e fasce di lettura del risultato fino a 3, da 3 a 5 e oltre 5. Chi lo applica deve leggere le istruzioni del decreto nel testo ufficiale: il significato preciso di ciascuna fascia va verificato lì.

I termini che si attivano

In questa fase non corrono termini di legge in senso stretto, ma ce ne sono due che condizionano tutto il resto. Il primo è il limite di sessanta giorni per la situazione economico-patrimoniale: deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza, e lo stesso limite torna nel ricorso al tribunale (art. 19, comma 2, lett. b). Una situazione chiusa troppo presto obbliga a rifarla. Il secondo è il limite dei tre mesi per l’estratto della Centrale dei rischi. Per i certificati fiscali e contributivi l’art. 17, comma 3-bis, consente, se non sono ancora stati rilasciati, di allegare una dichiarazione sostitutiva di averli richiesti almeno dieci giorni prima: è un’indicazione temporale utile, perché suggerisce di chiederli con anticipo.

Cosa può fare il debitore ora

Qui il commercialista è, di fatto, il protagonista. Il bilancio, la situazione aggiornata, l’elenco dei creditori costruito sulle partite contabili, la ricostruzione dei flussi di cassa, il test pratico: sono attività tecniche che la legge non riserva a nessuna professione, ma che richiedono una competenza contabile difficilmente sostituibile. La finestra utile è questa: arrivare all’istanza con numeri recenti e coerenti tra loro, perché tutto ciò che l’esperto e il tribunale vedranno dopo parte da qui.

L’imprenditore, da parte sua, può richiedere personalmente i certificati: il certificato dei debiti tributari, la situazione debitoria presso l’agente della riscossione, il certificato contributivo e l’estratto della Centrale dei rischi. Non serve un intermediario per ottenerli, serve solo farlo per tempo. In questa fase l’avvocato non è indispensabile, ma una verifica legale preventiva ha senso quando ci sono già pignoramenti in corso, ipoteche iscritte, contratti bancari con clausole di decadenza dal beneficio del termine o un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata depositato da un creditore: sono circostanze che cambiano il calendario delle tappe successive e la dichiarazione sostitutiva da allegare.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è sottovalutare la soglia. Molti titolari guardano solo ai ricavi, che sono sotto i 200.000 euro, e dimenticano che i debiti, compresi quelli non scaduti come le rate future di un mutuo, devono restare sotto i 500.000 euro in ciascuno dei tre esercizi. Un secondo errore è presentarsi con un test pratico compilato in modo ottimistico: il risultato del test non vincola l’esperto, ma un dato gonfiato emerge al primo incontro e pregiudica la credibilità dell’imprenditore davanti a chi dovrà valutare le prospettive di risanamento. Un terzo errore, più sottile, è considerare il piano superfluo solo perché l’istanza dell’impresa minore non lo richiede: come vedremo, il ricorso per le misure protettive lo chiede.

Quanto dura realmente

Per un’impresa minore con una contabilità ordinata, la preparazione richiede in genere alcune settimane: il tempo di chiudere una situazione infrannuale, ottenere i certificati e costruire l’elenco dei creditori. Se la contabilità è in ritardo o i bilanci non sono approvati, i tempi si allungano. Non esistono statistiche ufficiali sui tempi di preparazione; la variabile decisiva è lo stato delle scritture contabili al momento in cui si decide di partire.

Giorno 0: l’istanza sulla piattaforma, che l’imprenditore può presentare da solo

Cosa succede

Siamo al giorno 0. L’imprenditore accede alla piattaforma telematica nazionale prevista dall’art. 13 CCII, compila il modello e allega i documenti. Per l’impresa minore l’istanza è indirizzata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa (art. 25-quater, comma 2): è lui, e non la commissione prevista per le imprese sopra soglia, a nominare l’esperto. Nella stessa istanza, o anche successivamente, l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio, che saranno poi pubblicate nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto.

La norma

L’art. 17, comma 1, CCII stabilisce che l’istanza di nomina dell’esperto si presenta tramite la piattaforma, compilando un modello disponibile sulla stessa, il cui contenuto è definito da un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (comma 2). L’art. 25-quater, comma 2, richiama espressamente “le forme previste dall’articolo 17, comma 1”. La norma non richiede che l’istanza sia firmata o presentata da un avvocato o da un commercialista: è un atto dell’imprenditore, rivolto a un ufficio della camera di commercio, non a un giudice. L’istanza di nomina dell’esperto è l’unico atto di avvio che l’imprenditore può compiere interamente da solo.

L’art. 17, comma 10, aggiunge che i costi sostenuti dalle camere di commercio sono coperti dai diritti di segreteria a carico dell’impresa istante. Secondo la ricognizione già svolta sul D.M. MISE-MEF del 10 marzo 2022 (GU n. 127 dell’1 giugno 2022), i diritti di segreteria ammontano a 252 euro a pratica; chi presenta l’istanza deve verificare che l’importo sia ancora quello vigente.

I termini che si attivano

Il deposito dell’istanza mette in moto la procedura camerale. Per l’impresa minore la nomina spetta al segretario generale; la norma letta non fissa un termine in giorni per la nomina, mentre ne fissa uno per l’accettazione dell’esperto, che vedremo nella tappa successiva. Se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive, conta il momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto: da quel momento le misure producono i loro effetti e scatta il termine brevissimo per il ricorso al tribunale. Va segnalato fin d’ora che l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa disposizione: chi avvia la procedura a fine luglio non può contare sul periodo dal 1 al 31 agosto per i termini del ricorso e dell’udienza.

Cosa può fare il debitore ora

L’imprenditore può fare tutto da solo: compilare il modello, caricare i documenti, scegliere se chiedere subito le misure protettive. Il punto non è la capacità di cliccare i pulsanti giusti, ma la consapevolezza di cosa si sta chiedendo. Chiedere le misure protettive con l’istanza significa impegnarsi, il giorno dopo la pubblicazione, a depositare un ricorso in tribunale. Se si chiedono le misure protettive, l’avvocato deve essere già individuato e il ricorso già pronto prima del giorno 0, non dopo. In alternativa, l’imprenditore può presentare l’istanza senza misure e chiederle più avanti, quando la necessità diventa concreta, ad esempio all’arrivo di un atto di pignoramento.

Il commercialista, in questa fase, controlla che i documenti caricati siano quelli che ha preparato e che la situazione patrimoniale rispetti il limite dei sessanta giorni. La dichiarazione sostitutiva sull’assenza di procedure pendenti è invece un atto in cui la verifica legale ha un peso: un’istanza presentata mentre è pendente un’altra procedura può essere dichiarata inammissibile. La Cassazione, nella pronuncia Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (riferita da EC News del 27 gennaio 2026), ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato, nel regime del D.L. 118/2021: un principio formatosi su un caso di impresa sopra soglia, ma che mostra quanto conti verificare lo stato delle altre procedure prima di dichiararne l’assenza.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è sbagliare destinatario. Per le imprese sopra soglia l’istanza segue un percorso diverso, con nomina da parte di una commissione; per l’impresa minore la competenza è del segretario generale. Il massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia riferisce una pronuncia del Tribunale di Verona del 25 novembre 2022 che ha revocato le misure protettive per un’istanza presentata al segretario generale invece che alla commissione, in un caso di impresa sopra soglia: il problema, rovesciato, vale anche per chi è sotto soglia e sbaglia percorso. Il secondo errore è chiedere le misure protettive “per sicurezza”, senza aver preparato il ricorso: è la premessa più comune della loro perdita.

Quanto dura realmente

La compilazione dell’istanza, con documenti pronti, richiede poche ore. Il vero tempo è quello della fase precedente. Le prassi delle singole camere di commercio sulla rapidità della nomina possono variare e non risultano dati ufficiali pubblicati sui tempi medi per le imprese sotto soglia.

Dal giorno 1: la nomina dell’esperto, che non è il consulente dell’imprenditore

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il segretario generale nomina l’esperto, che verifica la propria indipendenza, le competenze e la disponibilità di tempo, e accetta l’incarico. Subito dopo l’esperto convoca l’imprenditore per valutare se esistono concrete prospettive di risanamento. È il primo incontro “vero” della procedura, e spesso è anche il momento in cui l’imprenditore si accorge che l’esperto non lavora per lui.

La norma

L’art. 16 CCII, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5, è netto. Al comma 1 richiede che l’esperto abbia i requisiti dell’art. 2399 del codice civile e non sia legato all’impresa o alle altre parti da rapporti personali o professionali: il professionista e i suoi associati non devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo per l’imprenditore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo, né aver avuto partecipazioni. Chi ha svolto l’incarico non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore prima che siano decorsi due anni dall’archiviazione. Il comma 2 aggiunge che “l’esperto è terzo rispetto a tutte le parti” e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente; precisa che non è equiparato al professionista indipendente dell’art. 2, comma 1, lett. o); gli consente di chiedere informazioni all’imprenditore e ai creditori e di avvalersi di esperti e di un revisore legale non legati all’impresa. Il comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, impone all’esperto, nei pareri richiesti, di indicare l’attività svolta e quella che intende svolgere. Il comma 3 lo protegge con il segreto: non può essere obbligato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 4.

L’esperto non è il consulente dell’imprenditore: è un facilitatore terzo, che risponde a tutte le parti e non difende gli interessi di nessuna. Non prepara il piano dell’impresa, non scrive i ricorsi, non negozia per conto del titolare. Agevola le trattative, verifica la coerenza delle informazioni, esprime pareri.

L’art. 17, comma 4, stabilisce che l’esperto accetta entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina; se non può, lo comunica riservatamente perché si proceda alla sostituzione. Non può avere più di due incarichi contemporaneamente. Il comma 5 prevede che convochi “senza indugio” l’imprenditore, il quale “partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti” e riferisce all’esperto sulle trattative condotte senza di lui. Se mancano concrete prospettive di risanamento, l’archiviazione è disposta dal segretario generale entro i successivi cinque giorni lavorativi. Il comma 6 consente alle parti di presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto entro tre giorni dalla convocazione; se opportuno, l’esperto viene sostituito entro cinque giorni lavorativi.

I termini che si attivano

Il calendario ora corre su giorni lavorativi: due giorni lavorativi per l’accettazione, tre giorni dalla convocazione per le osservazioni sull’indipendenza, cinque giorni lavorativi per l’eventuale archiviazione dopo una valutazione negativa. Il termine più lungo della procedura nasce qui: l’art. 17, comma 7, fissa in centottanta giorni dall’accettazione la durata dell’incarico, prorogabile per non oltre altri centottanta giorni nei casi previsti. Nello stesso momento comincia a decorrere un termine che riguarda il compenso: secondo l’art. 25-ter, comma 13, nella lettura già svolta sul testo Brocardi, dopo sessanta giorni dall’accettazione l’esperto può ricevere un acconto fino a un terzo del compenso.

Cosa può fare il debitore ora

L’imprenditore partecipa al primo incontro personalmente: è la legge a volerlo. Può farsi accompagnare dai consulenti, e in questa fase il commercialista è quello che serve, perché l’esperto farà domande sui numeri: margini, flussi, debiti scaduti, sostenibilità delle rate. L’avvocato è utile al primo incontro soprattutto se ci sono azioni esecutive pendenti o imminenti, contratti con clausole di risoluzione, rapporti bancari tesi: in questi casi la valutazione delle prospettive di risanamento non è solo contabile.

Se l’imprenditore ha dubbi sull’indipendenza dell’esperto, la finestra per dirlo è di tre giorni dalla convocazione. Dopo, la sostituzione resta possibile solo nei casi previsti dal comma 6, ad esempio quando l’imprenditore e almeno due parti contestano l’operato dell’esperto.

Un’avvertenza pratica, che riguarda anche lo Studio: chi è iscritto negli elenchi degli esperti può essere nominato in procedure altrui, ma non può fare l’esperto in una procedura in cui ha assistito l’imprenditore negli ultimi cinque anni, né fare il consulente dell’imprenditore per due anni dopo aver chiuso l’incarico. I due ruoli, nella stessa vicenda, si escludono.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare l’esperto come un professionista “dalla propria parte”, consegnandogli il compito di scrivere il piano o di trattare con le banche al posto dell’impresa. L’esperto non lo farà, e l’imprenditore che arriva al primo incontro senza una proposta, contando che sia l’esperto a costruirla, rischia una valutazione negativa e l’archiviazione nei cinque giorni lavorativi successivi. Il secondo errore è opposto: diffidare dell’esperto e nascondergli informazioni. L’art. 16, comma 4, impone all’imprenditore di rappresentare la propria situazione “in modo completo e trasparente”; un’informazione taciuta e scoperta più avanti compromette le trattative.

Quanto dura realmente

L’accettazione arriva di norma in pochi giorni, la convocazione nei giorni immediatamente successivi. Se l’esperto non accetta, la sostituzione allunga i tempi di qualche giorno. Il primo incontro è spesso seguito da un secondo, a distanza di una o due settimane, per l’esame dei documenti integrativi richiesti.

Il giorno dopo la pubblicazione: il ricorso per le misure protettive, dove serve l’avvocato

Cosa succede

Siamo al passaggio più stretto dell’intera cronologia. Se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive, l’istanza e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate nel registro delle imprese. Da quel giorno i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Ma la protezione è fragile: per conservarla occorre depositare, entro il giorno successivo alla pubblicazione, un ricorso al tribunale che ne chieda la conferma.

La norma

L’art. 18 CCII disciplina le misure protettive: secondo il testo vigente letto nella ricognizione disponibile, ne sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori e, per espressa previsione del comma 3, “non sono inibiti i pagamenti”. L’art. 19, comma 1, impone il deposito del ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, con la richiesta di conferma o modifica delle misure protettive e, se necessario, di adozione di misure cautelari; entro venti giorni dalla pubblicazione va chiesta l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese. Il deposito omesso o tardivo rende inefficaci le misure.

Il comma 2 elenca i documenti da allegare: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o le dichiarazioni dei redditi e IVA); i progetti di bilancio o una situazione aggiornata se i bilanci non sono approvati; una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito; l’elenco dei creditori, con evidenza dei primi dieci per ammontare e dei relativi indirizzi PEC o di posta ordinaria verificati; un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo dell’art. 13, comma 2, un piano finanziario per i sei mesi successivi e un prospetto delle iniziative; un’autocertificazione sulla risanabilità dell’impresa; l’accettazione dell’esperto con il suo indirizzo PEC.

Perché serve l’avvocato? La risposta sta nell’art. 9, comma 2, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024 e letto su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026): “salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice” il patrocinio del difensore è obbligatorio. Il ricorso dell’art. 19 apre un procedimento davanti al tribunale, che il comma 7 dello stesso articolo modella sul rito cautelare uniforme degli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. Né l’art. 19 né l’art. 25-quater, nel testo letto, prevedono che l’imprenditore possa stare in giudizio personalmente. Il ricorso per la conferma delle misure protettive è un atto giudiziale: senza un difensore che lo sottoscriva, l’imprenditore non può depositarlo.

Per l’impresa minore c’è un problema di coordinamento. L’istanza non richiede il progetto di piano, ma il ricorso dell’art. 19, comma 2, lett. d), lo elenca tra gli allegati insieme al piano finanziario semestrale; l’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 18 e 19 solo “in quanto compatibili”, e nella dottrina professionale (EC News) è stato segnalato proprio questo profilo di compatibilità. Non risultano pronunce che lo abbiano risolto per le imprese sotto soglia. La soluzione prudente è una sola: preparare comunque un progetto di piano e il piano finanziario dei sei mesi successivi, proporzionati alle dimensioni dell’impresa.

I termini che si attivano

Il termine per il ricorso è il più breve dell’intera procedura: il deposito va fatto entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese. Non sono giorni lavorativi né settimane: è un solo giorno. Il Tribunale di Genova, con provvedimento del 13 marzo 2023 riportato nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, lo ha qualificato come termine perentorio, pur ammettendo la riproposizione della domanda. Il secondo termine, quello per chiedere l’iscrizione del numero di ruolo, è di venti giorni dalla pubblicazione. Se il ventesimo giorno cade di sabato o di domenica, la regola generale sul computo dei termini processuali porta la scadenza al primo giorno non festivo successivo; ma la soluzione prudente è non arrivarci mai.

Cosa può fare il debitore ora

È questa la finestra in cui la presenza dell’avvocato diventa obbligatoria, e conviene che il ricorso sia scritto prima ancora della pubblicazione. L’imprenditore fornisce i documenti, il commercialista prepara la situazione aggiornata, il piano finanziario e il prospetto delle iniziative, l’avvocato redige il ricorso, sceglie quali misure chiedere e verso quali creditori, valuta se aggiungere misure cautelari e lo deposita. È una divisione dei compiti che non ammette ritardi: il commercialista che consegna il piano finanziario il giorno dopo la pubblicazione, alle sei di sera, mette a rischio la protezione.

Sulla scelta delle misure il ricorso è un atto strategico, non un modulo. Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 17 ottobre 2023 riportato nel massimario, ha ritenuto ammissibili misure erga omnes, rimettendo all’imprenditore la scelta di limitarle; il Tribunale di Torino, il 5 dicembre 2023, ha ammesso che le istanze cautelari siano presentate anche con ricorso separato. Le misure cautelari, però, hanno confini: secondo il Tribunale di Milano (22 novembre 2023) non possono replicare gli effetti delle misure protettive tipiche né eluderne la durata massima. Scegliere tra misure generali e mirate, e tra protettive e cautelari, è un lavoro di difesa tecnica.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il ricorso dell’art. 19 conoscendo i passaggi che l’esperto sarà chiamato a valutare all’udienza.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che le misure protettive “partano da sole” con l’istanza e restino in vita senza ulteriori adempimenti. È vero che la pubblicazione produce effetti immediati, e alcuni effetti, secondo il Tribunale di Ivrea (17 febbraio 2023), operano automaticamente anche senza conferma; ma il blocco delle azioni esecutive dei creditori dipende dal ricorso tempestivo. Chi lo deposita in ritardo vede il tribunale dichiarare l’inefficacia delle misure con decreto motivato, senza fissare l’udienza (art. 19, comma 3). Il secondo errore è affidarsi a un avvocato che non ha mai visto i numeri: un ricorso con un piano finanziario incoerente con la situazione patrimoniale è il modo più rapido per arrivare all’udienza in difficoltà.

Quanto dura realmente

Il deposito è un atto di un giorno, ma presuppone settimane di preparazione. Se tutto è pronto, il ricorso si deposita la mattina successiva alla pubblicazione. Se manca qualcosa, il rischio è depositare un ricorso incompleto pur di rispettare il termine, con la conseguenza di dover integrare i documenti su richiesta del giudice.

Entro 10 giorni dal deposito, poi l’udienza: conferma, durata delle misure e reclamo

Cosa succede

Il ricorso è depositato. Da questo momento in poi la procedura ha due binari: quello stragiudiziale, con l’esperto e le trattative, e quello giudiziale, davanti al tribunale. Il giudice fissa l’udienza, l’imprenditore notifica il ricorso e il decreto ai creditori interessati e all’esperto, e all’udienza il tribunale decide se confermare le misure, per quanto tempo e nei confronti di chi.

La norma

L’art. 19, comma 3, CCII prevede che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissi con decreto l’udienza, preferibilmente da tenersi con sistemi di videoconferenza; il decreto è trasmesso al registro delle imprese entro il giorno successivo, e ricorso e decreto vanno notificati anche all’esperto. Se il ricorso non è stato depositato nel termine, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure senza fissare l’udienza; gli effetti protettivi cessano anche se l’udienza non è fissata nel termine; in questi casi la domanda può essere riproposta.

Il comma 4 descrive l’udienza: sentite le parti e l’esperto, il tribunale può nominare un ausiliario, compiere gli atti istruttori indispensabili, assumere informazioni dai creditori indicati e deve sentire i terzi i cui diritti sono incisi. Con ordinanza stabilisce la durata delle misure, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, e può limitarle a determinate iniziative, creditori o categorie di creditori. Il comma 5 consente la proroga, su istanza del debitore o delle parti e acquisito il parere dell’esperto, per il tempo necessario al buon esito delle trattative, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni. Il comma 6 consente in ogni momento la revoca o l’abbreviazione delle misure, su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, quando non assicurano il buon esito delle trattative o risultano sproporzionate. Il comma 7 rinvia agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c., con decisione monocratica per ordinanza e reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.

I termini che si attivano

I termini da tenere in agenda sono quattro. Dieci giorni dal deposito per la fissazione dell’udienza: è un termine rivolto al tribunale, ma la sua violazione fa cessare gli effetti protettivi. Da trenta a centoventi giorni per la durata delle misure confermate, decisa dal giudice. Duecentoquaranta giorni come tetto complessivo con le proroghe. Il termine per il reclamo contro l’ordinanza, che segue l’art. 669-terdecies c.p.c.: la Cassazione, nella sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima riportata da Brocardi sull’art. 19), descrive un caso in cui il termine di quindici giorni per impugnare il diniego delle misure era già scaduto quando il debitore ne chiedeva conto.

Cosa può fare il debitore ora

All’udienza parlano l’avvocato, i creditori che si sono costituiti e l’esperto. Il ruolo dell’esperto è decisivo: il giudice lo sente, e la sua valutazione sulla serietà delle trattative pesa. Il commercialista non interviene formalmente, ma deve essere a disposizione per rispondere su dati e proiezioni se il giudice nomina un ausiliario o chiede chiarimenti. La finestra difensiva è l’udienza stessa: lì si chiede la durata più adeguata alle trattative e si contrastano le richieste dei creditori di limitare le misure.

Le pronunce di merito mostrano su cosa si gioca la conferma. Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 13 febbraio 2023, ha negato la conferma davanti a un piano embrionale e alla mancanza di risorse finanziarie. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 10 gennaio 2025, ha escluso la conferma in presenza di un piano puramente liquidatorio; nello stesso senso, secondo il massimario, Trib. Verona 10 giugno 2025 e Trib. Como 10 luglio 2025, anche quando la liquidazione appariva più favorevole ai creditori. Il Tribunale di Lecco, il 2 gennaio 2023, ha invece chiarito che l’insolvenza in sé non esclude la composizione negoziata: conta l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento. Per l’impresa minore questo profilo è delicato, perché l’art. 25-quater, comma 1, parla di squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza, con una formula diversa da quella dell’art. 12: se l’impresa sotto soglia già insolvente possa accedere è una questione aperta, e non risultano pronunce specifiche sulle imprese minori.

Sul fronte opposto, l’imprenditore deve sapere che le misure possono essere ridotte. Il Tribunale di Bologna, il 23 settembre 2025, ha ammesso di limitare nel tempo l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori per evitare pregiudizi sproporzionati. La Corte d’Appello di Firenze, il 21 marzo 2023, ha affermato che senza una domanda dell’interessato le misure non possono essere confermate d’ufficio.

Se le misure vengono negate, il reclamo è l’unico rimedio e va proposto rapidamente. La Cassazione, con la già citata sentenza n. 241/2026 e con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha chiarito, in vicende ancora regolate dalla legge fallimentare, che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per il fallimento per coltivare il reclamo contro il diniego o la revoca delle misure: deve muoversi nei termini e indicare in modo specifico il pregiudizio al proprio diritto di difesa. Chi aspetta l’esito del reclamo per decidere cosa fare perde la finestra difensiva.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è non notificare correttamente il ricorso e il decreto ai creditori interessati, o notificarli a indirizzi non verificati. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il 7 novembre 2024, ha richiamato il controllo sul contraddittorio effettivo con i creditori e ha affermato che, per riproporre la domanda dopo l’inefficacia, occorre rifare l’intero iter. L’elenco dei creditori con gli indirizzi PEC verificati, che il commercialista prepara, diventa qui lo strumento con cui l’avvocato realizza il contraddittorio. Un secondo errore è chiedere la durata massima di centoventi giorni senza spiegare perché serve: il giudice decide anche in base al calendario delle trattative che il ricorso descrive.

Quanto dura realmente

Tra deposito del ricorso e udienza passano di solito alcune settimane: il decreto arriva entro dieci giorni, l’udienza viene fissata a distanza utile per le notifiche. L’ordinanza può essere pronunciata in udienza o depositata nei giorni successivi. I tempi variano da tribunale a tribunale e non risultano rilevazioni ufficiali sui tempi medi per le imprese minori.

Dalla prima convocazione al quarto mese: trattative, gestione dell’impresa e autorizzazioni dell’art. 22

Cosa succede

Sono passate alcune settimane dall’istanza. Le misure sono confermate, l’esperto ha convocato i creditori principali, le trattative sono aperte. L’impresa continua a lavorare: incassa, paga i fornitori correnti, gestisce i dipendenti. Ma alcune operazioni, in questa fase, richiedono cautele precise. E alcune, come un nuovo finanziamento che si vuole rendere prededucibile o la cessione dell’azienda senza la responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi, richiedono l’autorizzazione del tribunale.

La norma

L’art. 21 CCII regola la gestione: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma se è insolvente con concrete prospettive di risanamento deve gestire nel prevalente interesse dei creditori; deve informare preventivamente per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative; l’esperto può segnalare il dissenso, che è iscrivibile nel registro delle imprese entro dieci giorni, e obbligatoriamente quando l’atto pregiudica i creditori.

L’art. 16, comma 5, impone a banche e intermediari finanziari di partecipare alle trattative “in modo attivo e informato” e stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito. L’art. 18, comma 5, impedisce ai creditori nei cui confronti operano le misure protettive, comprese banche e intermediari, di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, prevede che dopo la conferma delle misure la banca non possa mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo ragioni di vigilanza prudenziale motivate.

L’art. 22, nel testo vigente aggiornato al 12 agosto 2026 su Brocardi, consente al tribunale, su richiesta dell’imprenditore e verificata la funzionalità degli atti alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, di autorizzare: a) finanziamenti prededucibili in qualsiasi forma, anche con garanzie, e accordi con le banche per riattivare linee di credito sospese; b) finanziamenti prededucibili dei soci; c) finanziamenti prededucibili di società del gruppo; d) il trasferimento dell’azienda o di rami di essa senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., fermo l’art. 2112 c.c. sui lavoratori e verificato il rispetto della competitività nella scelta dell’acquirente. I commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal D.Lgs. 136/2024, consentono di attuare l’autorizzazione anche dopo la chiusura della composizione e fanno operare la prededuzione qualunque sia l’esito delle trattative. Il comma 2 prevede la decisione monocratica, sentite le parti e assunte le informazioni, con applicazione degli artt. 737 e seguenti c.p.c. in quanto compatibili e reclamo al collegio. Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 6, aggiunge che gli atti autorizzati conservano i propri effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato.

I termini che si attivano

L’informativa all’esperto è preventiva: va fatta prima dell’atto, non dopo. Il dissenso dell’esperto si iscrive nel registro delle imprese entro dieci giorni. Le autorizzazioni dell’art. 22 vanno chieste mentre l’incarico è in corso: la Spiegazione di Brocardi indica che la richiesta va presentata prima della scadenza dell’incarico dell’esperto, a pena di inammissibilità; è un commento e non testo normativo, ma la prudenza suggerisce di seguirlo. L’art. 17, comma 7, prevede che l’incarico prosegua oltre i centottanta giorni se è pendente un ricorso dell’art. 22 o ci sono autorizzazioni da attuare.

Cosa può fare il debitore ora

Il ricorso per le autorizzazioni dell’art. 22 è un secondo momento in cui serve l’avvocato: è un ricorso al tribunale, in un procedimento disciplinato dal codice, e l’art. 9, comma 2, impone il patrocinio del difensore salvo diversa previsione, che nel testo letto dell’art. 22 non compare. Il commercialista prepara la dimostrazione economica: il finanziamento serve alla continuità, il prezzo della cessione è superiore all’alternativa liquidatoria, i flussi consentono di rimborsare.

Le pronunce di merito più recenti mostrano quanto conti la qualità di questa dimostrazione. Il Tribunale di Cuneo, con decreto del 26 settembre 2025, ha autorizzato la cessione di rami d’azienda ritenendo che la competitività non coincida con la pluralità delle offerte, ma con un’effettiva apertura al mercato, e ha valorizzato una ricerca di acquirenti durata circa un anno; il Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 6 ottobre 2025, ha invece respinto un’istanza giudicando insufficiente la pubblicità e generico il parere dell’esperto, a fronte di un’offerta molto inferiore a una stima precedente (entrambe commentate da iusletter il 4 marzo 2026).

Nei rapporti con le banche il lavoro è misto. L’avvocato contesta per iscritto le revoche o sospensioni non motivate; il commercialista prepara i dati che la banca usa per classificare il credito. Il Tribunale di Verona, il 22 gennaio 2024, ha affermato che la revoca o sospensione degli affidamenti richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto, e che in mancanza il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti.

L’imprenditore, da solo, gestisce l’ordinario e comunica all’esperto gli atti straordinari. Può pagare: le misure protettive non inibiscono i pagamenti (art. 18, comma 3). Ma un pagamento a un creditore anteriore, fuori dalla logica delle trattative, va prima comunicato all’esperto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è firmare un contratto importante, ad esempio la vendita di un macchinario o una garanzia a favore di un fornitore, senza avvisare l’esperto. È esattamente l’atto che l’art. 21 vuole preceduto da un’informativa scritta, e che può portare all’iscrizione del dissenso nel registro delle imprese. Un altro errore è chiedere un finanziamento prededucibile senza l’autorizzazione: la prededuzione non nasce dal semplice accordo con il finanziatore, ma dal provvedimento del tribunale. C’è poi un limite che riguarda l’impresa minore in particolare: l’art. 25-quater, comma 5, richiama dell’art. 24 solo i commi 3 e 4, e questo, nella lettura del testo, riduce le protezioni da azioni revocatorie rispetto alle imprese sopra soglia. È un motivo in più per passare dal tribunale quando l’operazione è rilevante.

Quanto dura realmente

Le trattative sono il cuore della procedura e occupano la maggior parte dei centottanta giorni. Un ricorso dell’art. 22 viene deciso, nei casi riportati dalle rassegne, in tempi variabili tra alcune settimane e qualche mese, a seconda della necessità di sentire le parti e di nominare un ausiliario. Non esistono dati ufficiali sui tempi medi per le imprese minori.

Tra il terzo e il sesto mese: la proposta al fisco ex art. 23 c.2-bis e le relazioni che servono

Cosa succede

Per molte piccole imprese il debito più pesante non è quello verso le banche, ma quello verso l’Erario e l’agente della riscossione. Durante le trattative, l’imprenditore può proporre al fisco un pagamento parziale o dilazionato. È la transazione fiscale nella composizione negoziata, introdotta dal correttivo del 2024 e richiamata per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5, che elenca espressamente “23, comma 2-bis”, sempre “in quanto compatibili”.

La norma

L’art. 23, comma 2-bis, CCII, nella ricognizione del testo vigente (Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026), consente all’imprenditore di proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta vanno allegate la relazione di un professionista indipendente che attesta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta da un revisore legale o dal revisore designato. Per l’Agenzia delle entrate l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio, previo parere conforme della direzione regionale. L’accordo produce effetti dal deposito presso il tribunale competente (art. 27); il giudice verifica con decreto la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza: in questo senso il Tribunale di Milano con decreto del 21 maggio 2025 (iusletter). Non c’è omologa né possibilità di superare il dissenso del fisco. L’accordo si risolve di diritto se si apre la liquidazione giudiziale o controllata, se viene accertata l’insolvenza, o se i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.

Il D.Lgs. 147/2026 (decreto del 7 agosto 2026, GU n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026, secondo FiscoeTasse) ha esteso la transazione fiscale ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni, modificando anche l’art. 23, comma 2-bis, senza regime transitorio. Il testo pubblicato in Gazzetta va controllato prima di costruire una proposta che includa tributi locali.

I termini che si attivano

La proposta va presentata durante le trattative: il comma 2-ter, nella ricognizione disponibile, chiarisce che le soluzioni possono essere raggiunte durante o alla fine delle trattative, ma dentro la finestra dell’incarico dell’esperto. Dopo l’accordo, il termine che conta è quello della risoluzione: un ritardo oltre sessanta giorni dalle scadenze dei pagamenti risolve l’accordo di diritto. Va considerato anche il tempo dell’amministrazione: per l’Agenzia delle entrate serve il parere conforme della direzione regionale.

Cosa può fare il debitore ora

Qui il commercialista è al centro, ma con un’avvertenza importante. Il consulente dell’impresa prepara la proposta, il piano dei pagamenti, i prospetti di confronto con l’alternativa liquidatoria. Le due relazioni da allegare, però, richiedono professionisti con requisiti specifici: un professionista indipendente per la convenienza e un revisore legale, o il revisore designato, per la completezza e la veridicità dei dati. Il requisito di indipendenza, definito dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, va verificato caso per caso, e di regola orienta verso un professionista diverso da quello che ha seguito la contabilità dell’impresa. La relazione sulla convenienza non è un documento che il consulente di fiducia può firmare sui propri numeri: va affidata a chi ha i requisiti di indipendenza richiesti.

L’avvocato cura il deposito dell’accordo presso il tribunale, da cui dipendono gli effetti, e verifica il coordinamento con gli altri accordi della procedura. Dove il debito comprende cartelle già iscritte a ruolo, occorre tenere presente che l’art. 25-bis, comma 4, prevede la rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà) solo per le somme non ancora iscritte a ruolo; inoltre, poiché l’art. 25-quater, comma 5, richiama l’art. 25-bis ma non l’art. 23, comma 2, la riduzione a metà delle sanzioni e degli interessi prevista dal comma 3 del 25-bis, per l’impresa minore, è una questione aperta. Per i contributi previdenziali, la bozza di circolare dell’Agenzia delle entrate in consultazione dal 15 aprile 2026, secondo EC News, li escluderebbe dal perimetro della transazione e considererebbe solo i debiti sorti fino all’istanza; occorre verificare se la versione definitiva sia stata emanata.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è presentare la proposta tardi, al quinto mese, quando i tempi dell’amministrazione rischiano di superare la durata residua dell’incarico. Un secondo errore è proporre un piano di pagamenti calibrato al limite della sostenibilità: l’accordo si risolve di diritto per un ritardo oltre i sessanta giorni, e per l’impresa minore la risoluzione rimette il debito fiscale nella sua interezza al centro della crisi. Il terzo errore è dimenticare che il fisco non può essere “trascinato”: senza adesione dell’amministrazione la transazione non c’è.

Quanto dura realmente

Le relazioni richiedono qualche settimana di lavoro, la risposta dell’amministrazione tempi variabili che non risultano rilevati ufficialmente. Proprio per questo conviene impostare la proposta subito dopo la conferma delle misure, nella prima metà dei centottanta giorni.

Entro il giorno 180 (o 360 con la proroga): la chiusura con un contratto, un accordo con contenuto dell’art. 62 o un accordo firmato dall’esperto

Cosa succede

Siamo al sesto mese dall’accettazione dell’esperto. Le trattative hanno prodotto, o non hanno prodotto, una soluzione. Se una soluzione c’è, l’art. 25-quater, comma 3, CCII offre all’impresa minore tre strade alternative per formalizzarla. Sono tutte strade contrattuali, e tutte richiedono una scrittura giuridica accurata.

La norma

Secondo l’art. 25-quater, comma 3, se all’esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento dello squilibrio, le parti possono: a) concludere un contratto con uno o più creditori o con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; b) concludere un accordo avente il contenuto dell’art. 62, la convenzione di moratoria; c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate che vi hanno aderito e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5; con la sottoscrizione l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

L’art. 17, comma 7, fissa la durata: l’incarico si chiude se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, non è stata individuata una soluzione; può proseguire per non oltre altri centottanta giorni su richiesta dell’imprenditore o delle parti con il consenso dell’esperto, o se è pendente un ricorso degli artt. 19 o 22, ci sono misure protettive o cautelari in corso o autorizzazioni da attuare. Il comma 8 prevede la relazione finale dell’esperto, inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore, alle parti e, se ci sono misure, al giudice, che ne dichiara cessati gli effetti; segue l’archiviazione.

I termini che si attivano

Il termine di centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto è il primo orizzonte della procedura; la proroga non supera altri centottanta giorni. Il compenso dell’esperto risente dell’esito: nella lettura dell’art. 25-ter già svolta sul testo Brocardi, è previsto un aumento del cento per cento se si concludono gli accordi dell’art. 23, comma 1, e comma 2, lett. b), e un ulteriore aumento del dieci per cento se l’esperto sottoscrive l’accordo dell’art. 23, comma 1, lett. c) (per l’impresa minore il raccordo con gli accordi del comma 3 dell’art. 25-quater, che hanno un contenuto analogo, è una lettura da verificare); il compenso, per l’impresa minore, è liquidato dal segretario generale che ha nominato l’esperto (art. 25-quater, comma 7), parte da un minimo di 4.000 euro ed è calcolato a scaglioni sull’attivo; è prededucibile. Sono costi della procedura che l’impresa deve mettere in conto fin dall’inizio, perché entrano nel piano finanziario.

Cosa può fare il debitore ora

La redazione del contratto o dell’accordo di chiusura è il terzo momento in cui l’avvocato è decisivo. La legge non impone qui il patrocinio, perché non c’è un procedimento giudiziale; ma un accordo che deve resistere a un’eventuale procedura successiva, coordinare più creditori, prevedere condizioni, garanzie, clausole di risoluzione e di decadenza è un atto che richiede competenza contrattuale e conoscenza del codice della crisi. Nell’accordo con contenuto dell’art. 62, in particolare, la disciplina della moratoria va scritta con attenzione alle categorie di creditori coinvolti e agli effetti verso chi non aderisce, che vanno verificati sul testo dell’art. 62 prima di essere promessi.

Il commercialista verifica la sostenibilità dei pagamenti previsti, aggiorna il piano e prepara i prospetti che l’esperto esaminerà prima di sottoscrivere l’accordo della lettera c). L’esperto, qui, non firma “per” l’imprenditore: firma per dare atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi.

L’imprenditore decide se chiedere la proroga. La richiesta di proroga va fatta prima della scadenza dei centottanta giorni, con il consenso dell’esperto, e ha senso solo se c’è una soluzione concreta in vista.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è scrivere l’accordo come una semplice lettera di intenti, senza le clausole che servono se l’impresa, dopo qualche mese, non riesce a pagare. Un secondo errore è firmare accordi separati con ciascun creditore, con condizioni tra loro incoerenti, che espongono l’imprenditore a contestazioni di trattamento non paritario. C’è poi la questione delle protezioni: per l’impresa minore il richiamo all’art. 24 è limitato ai commi 3 e 4, e questo rende ancora più importante la qualità della documentazione che accompagna gli accordi.

Quanto dura realmente

Le trattative si chiudono spesso in prossimità della scadenza: la firma degli accordi richiede il consenso di più parti e, per le banche, delibere interne. Le rassegne giurisprudenziali riportano provvedimenti sulla proroga dell’incarico, come Trib. Bologna n. 26 del 30 gennaio 2024, segno che la seconda finestra di centottanta giorni viene usata con una certa frequenza.

Entro 60 giorni dalla relazione finale: il concordato semplificato e le altre uscite

Cosa succede

Le trattative non hanno prodotto un accordo. L’esperto redige la relazione finale. Ma la cronologia non si interrompe: si apre un’ultima finestra, breve, per scegliere una delle uscite che l’art. 25-quater, comma 4, mette a disposizione dell’impresa minore. Da questo momento in poi ogni strada passa dal tribunale o da un organismo di composizione della crisi.

La norma

L’art. 25-quater, comma 4, prevede che, oltre ai contratti e agli accordi del comma 3, l’imprenditore possa alternativamente: a) proporre la domanda di concordato minore (art. 74); b) chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268); c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies); d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (artt. 57, 60 e 61).

Il concordato semplificato è la via con il calendario più serrato. Secondo l’art. 25-sexies (Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026), se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni del comma 3 non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione, una proposta di concordato per cessione dei beni, con un piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39, anche suddividendo i creditori in classi e anche con riserva. Il ricorso si deposita al tribunale del luogo del centro degli interessi principali; viene pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo; si nomina un ausiliario; l’udienza di omologazione è fissata ad almeno quarantacinque giorni e le opposizioni sono ammesse fino a dieci giorni prima. Il tribunale omologa se verifica la regolarità del contraddittorio, il rispetto delle cause di prelazione, la fattibilità, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e un’utilità per ciascun creditore. Non c’è voto dei creditori: lo ha ribadito, secondo la ricognizione disponibile, App. Roma n. 4154/2024. Contro il decreto è ammesso reclamo in corte d’appello entro trenta giorni, poi ricorso per Cassazione.

I termini che si attivano

Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per depositare il concordato semplificato: è un termine che non si recupera. Seguono: pubblicazione entro il giorno successivo; udienza di omologazione ad almeno quarantacinque giorni; opposizioni fino a dieci giorni prima dell’udienza; trenta giorni per il reclamo contro il decreto. Se l’imprenditore non sceglie nessuna uscita, l’archiviazione dell’istanza fa scattare un altro limite: secondo l’art. 17, comma 9, non può presentare una nuova istanza prima di un anno, ridotto a quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è chiesta entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.

Cosa può fare il debitore ora

Il concordato semplificato è un ricorso giudiziale: serve l’avvocato, e serve subito, perché sessanta giorni bastano solo se il piano di liquidazione è già impostato. Il commercialista prepara il piano di liquidazione, la stima dei beni, i documenti dell’art. 39, il confronto con l’alternativa liquidatoria che il tribunale dovrà verificare. Avvocato e commercialista devono lavorare in parallelo dal giorno in cui la relazione finale viene comunicata, o meglio da quando appare chiaro che le trattative non si chiuderanno.

Il concordato minore e la liquidazione controllata seguono invece le regole del sovraindebitamento, con l’intervento dell’organismo di composizione della crisi: il loro calendario e le regole sulla difesa tecnica vanno verificati sulle norme specifiche di quelle procedure, trattate in altri approfondimenti. Qui basta ricordare che sono uscite possibili, che l’impresa minore, per come il codice ne delimita i presupposti soggettivi, resta fuori dalla liquidazione giudiziale (un punto da verificare sul testo dell’art. 121 nel caso concreto) e che la scelta tra concordato minore, liquidazione controllata e concordato semplificato dipende da numeri che il commercialista deve aver già messo in fila.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è lasciar passare i sessanta giorni nell’attesa di un ripensamento di un creditore. Un altro errore è confondere il concordato semplificato con un concordato “facile”: il tribunale verifica fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore, e il piano deve reggere a un controllo rigoroso. Infine, molti imprenditori non sanno che la relazione finale deve dichiarare la correttezza e la buona fede delle trattative: un comportamento poco collaborativo durante la procedura può chiudere questa strada.

Quanto dura realmente

Tra deposito del ricorso e udienza di omologazione passano almeno quarantacinque giorni per legge; nella pratica, con l’ausiliario e le eventuali integrazioni, i tempi complessivi si misurano in mesi. Per il concordato minore e la liquidazione controllata i tempi dipendono dall’organismo di composizione della crisi e dal tribunale.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come cambia la cronologia a seconda di chi entra in scena e quando. Non riproducono casi reali. Le date sono state controllate: nessuna scadenza cade di sabato o di domenica, e dove il calcolo portava a un giorno festivo è indicato lo slittamento.

Dati di partenza comuni. Ditta individuale nel commercio al dettaglio. Nei tre esercizi precedenti: attivo patrimoniale massimo 268.700 euro, ricavi lordi massimi 191.350 euro, debiti complessivi 438.900 euro. Tutti e tre i valori sono sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d): l’impresa è minore. I debiti si compongono così: mutuo chirografario residuo 162.400 euro; fornitori 118.250 euro; imposte e IVA non ancora iscritte a ruolo 97.630 euro; contributi previdenziali 31.870 euro; cartelle già affidate all’agente della riscossione 28.750 euro. Flussi di cassa liberi attesi al servizio del debito: circa 96.400 euro l’anno. Un’ipotesi di rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui dà circa 4,55: nella lettura riportata dalle fonti secondarie sul decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, un valore nella fascia intermedia tra 3 e 5. La banca ha già comunicato la decadenza dal beneficio del termine e annunciato un pignoramento presso terzi sul conto corrente.

Calendario A: commercialista e avvocato entrano alle finestre giuste

  • Lunedì 19 ottobre 2026. L’imprenditore incarica il commercialista di chiudere una situazione economico-patrimoniale al 30 settembre 2026 e chiede personalmente i certificati dei debiti tributari, contributivi, la situazione dell’agente della riscossione e l’estratto della Centrale dei rischi. Lo stesso giorno contatta l’avvocato.
  • Lunedì 26 ottobre 2026. Il commercialista consegna la situazione al 30 settembre, l’elenco dei creditori con gli indirizzi PEC verificati, il test pratico, un progetto di piano proporzionato e il piano finanziario per i sei mesi successivi. L’avvocato prepara la bozza del ricorso dell’art. 19.
  • Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 0). L’imprenditore presenta da solo l’istanza sulla piattaforma, indirizzata al segretario generale della camera di commercio, e chiede le misure protettive. La situazione al 30 settembre rispetta il limite dei sessanta giorni (ne sono trascorsi 33).
  • Giovedì 5 novembre 2026. Il segretario generale nomina l’esperto.
  • Venerdì 6 novembre 2026. L’esperto accetta, entro i due giorni lavorativi. Da qui decorrono i centottanta giorni dell’incarico.
  • Lunedì 9 novembre 2026. Istanza e accettazione sono pubblicate nel registro delle imprese. Le misure producono effetto: il pignoramento annunciato dalla banca non può essere avviato.
  • Martedì 10 novembre 2026. L’avvocato deposita il ricorso per la conferma delle misure, il giorno successivo alla pubblicazione. Alla data del deposito la situazione patrimoniale ha 41 giorni.
  • Giovedì 12 novembre 2026. Primo incontro con l’esperto: l’imprenditore partecipa personalmente, assistito dal commercialista. Il termine di tre giorni per le osservazioni sull’indipendenza scadrebbe domenica 15 novembre e slitta a lunedì 16 novembre 2026; nessuna osservazione.
  • Martedì 17 novembre 2026. L’avvocato chiede l’iscrizione del numero di ruolo, molto prima della scadenza dei venti giorni (che cadrebbe domenica 29 novembre e slitterebbe a lunedì 30 novembre 2026).
  • Giovedì 19 novembre 2026. Il tribunale fissa l’udienza con decreto, entro i dieci giorni dal deposito (scadenza venerdì 20 novembre). L’avvocato notifica ricorso e decreto ai creditori e all’esperto.
  • Giovedì 3 dicembre 2026. Udienza. Il giudice conferma le misure per centoventi giorni, fino a venerdì 2 aprile 2027. Il termine per un eventuale reclamo dei creditori scade venerdì 18 dicembre 2026.
  • Martedì 5 gennaio 2027. Sono trascorsi sessanta giorni dall’accettazione: l’esperto può chiedere l’acconto sul compenso, che il piano finanziario aveva già previsto.
  • Lunedì 18 gennaio 2027. Proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, sui 126.380 euro di debiti fiscali e verso l’agente della riscossione (97.630 + 28.750), con pagamento parziale e dilazionato; allegate la relazione di un professionista indipendente e quella di un revisore legale.
  • Lunedì 15 febbraio 2027. L’avvocato deposita un ricorso dell’art. 22, lett. a), per un finanziamento prededucibile di 37.800 euro necessario a ricostituire le scorte.
  • Lunedì 22 marzo 2027. Istanza di proroga delle misure, con parere dell’esperto, prima della scadenza del 2 aprile. Il tetto complessivo dei duecentoquaranta giorni, calcolato prudenzialmente dalla pubblicazione, cade mercoledì 7 luglio 2027.
  • Venerdì 30 aprile 2027. Firma di un accordo con contenuto dell’art. 62 con la banca e di contratti con i principali fornitori; accordo con l’amministrazione finanziaria.
  • Lunedì 3 maggio 2027. L’avvocato deposita l’accordo fiscale presso il tribunale, da cui dipendono gli effetti. L’incarico dell’esperto, che scadeva mercoledì 5 maggio 2027, si chiude con la relazione finale.

Calendario B: l’imprenditore fa tutto da solo e chiama i professionisti in ritardo

  • Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 0). L’imprenditore presenta l’istanza con l’ultimo bilancio approvato, senza situazione aggiornata a sessanta giorni, e chiede le misure protettive “per sicurezza”.
  • Venerdì 6 novembre 2026. L’esperto accetta e chiede subito l’integrazione documentale.
  • Lunedì 9 novembre 2026. Pubblicazione nel registro delle imprese. L’imprenditore ritiene che la protezione sia ormai acquisita.
  • Martedì 10 novembre 2026. Il termine per il ricorso scade senza deposito: l’imprenditore non può depositarlo personalmente e non ha ancora un difensore.
  • Giovedì 12 novembre 2026. Trovato un avvocato, il ricorso viene depositato due giorni dopo la scadenza.
  • Giovedì 19 novembre 2026. Il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure, senza fissare l’udienza.
  • Lunedì 23 novembre 2026. La banca notifica il pignoramento presso terzi sul conto corrente. Per riproporre la domanda occorre rifare l’intero iter, come ricordato dalla giurisprudenza di merito, con una nuova situazione patrimoniale ancora da preparare.
  • Lunedì 11 gennaio 2027. Il commercialista, incaricato solo a dicembre, consegna la situazione aggiornata. La proposta al fisco non è stata impostata.
  • Lunedì 1 marzo 2027. Una proposta di transazione fiscale viene presentata a tre mesi dalla scadenza dell’incarico, con le relazioni ancora da completare.
  • Lunedì 12 aprile 2027. L’esperto comunica la relazione finale: trattative svolte correttamente, nessuna soluzione praticabile.
  • Venerdì 11 giugno 2027. Scade il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato. L’imprenditore, in attesa di una risposta della banca, lo lascia passare.
  • Dopo l’archiviazione. Restano il concordato minore o la liquidazione controllata. Una nuova istanza di composizione negoziata non è possibile prima di un anno dall’archiviazione.

Il confronto, giorno per giorno

Data Calendario A Calendario B
2 novembre 2026 Istanza con documenti completi Istanza senza situazione aggiornata
9 novembre 2026 Pubblicazione, misure efficaci Pubblicazione, misure efficaci
10 novembre 2026 Ricorso art. 19 depositato Termine scaduto senza ricorso
19 novembre 2026 Decreto di fissazione dell’udienza Decreto di inefficacia delle misure
23 novembre 2026 Conto protetto Pignoramento presso terzi
3 dicembre 2026 Misure confermate fino al 2 aprile 2027 Nessuna protezione
18 gennaio 2027 Proposta al fisco con le relazioni Proposta non impostata
30 aprile 2027 / 12 aprile 2027 Accordi firmati Relazione finale senza soluzione
11 giugno 2027 Accordo in esecuzione Scade il concordato semplificato

La differenza tra i due calendari non dipende dalla gravità della crisi, che è identica, ma da due giorni: il 26 ottobre, in cui nel calendario A il ricorso era già pronto, e il 10 novembre, in cui nel calendario B mancava un difensore.

I binari paralleli: cosa cambia se intervengono un pignoramento, una procedura dei creditori o un accordo anticipato

La cronologia della composizione negoziata non corre mai da sola. Accanto ad essa possono aprirsi altri binari, e ognuno modifica il calendario.

Il binario delle esecuzioni. Se un creditore ha già avviato un pignoramento prima dell’istanza, le misure protettive, una volta pubblicate e confermate, impediscono di proseguirlo, ma non cancellano ciò che è già avvenuto. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025 riportato nel massimario, ha ritenuto non ammissibili la cancellazione dell’ipoteca in via cautelare e il ripristino delle somme pignorate. Per l’imprenditore la conseguenza temporale è chiara: le misure proteggono dal giorno della pubblicazione, non retroattivamente. Chi attende il pignoramento per partire arriva con un pezzo di patrimonio già vincolato. Se il pignoramento arriva dopo l’istanza ma prima che siano state chieste le misure, l’avvocato può valutare una richiesta successiva, che però porta con sé un nuovo ricorso e un nuovo termine brevissimo.

Il binario delle pubbliche amministrazioni. Un’impresa che lavora con enti pubblici teme il blocco dei pagamenti per le verifiche sui debiti fiscali. Il Tribunale di La Spezia, il 23 febbraio 2023, ha affermato che, con le misure protettive operative, non si applica la norma sul blocco dei pagamenti agli inadempienti fiscali (il massimario la indica come art. 48-bis, con un riferimento normativo che le fonti riportano in modo non univoco), sicché gli enti devono continuare a pagare. Il Tribunale di Ivrea, il 24 dicembre 2025, ha escluso che il giudice possa ordinare il rilascio del DURC, ammettendo però un accertamento interinale dei presupposti. Sono profili che l’avvocato deve inserire nel ricorso, se l’impresa ha clienti pubblici.

Il binario dei garanti. Molte imprese minori sono sostenute da garanzie personali dei familiari. Il Tribunale di Venezia, il 6 febbraio 2023, ha ammesso l’estensione delle misure ai garanti che abbiano messo a disposizione i propri beni; il Tribunale di Milano, il 10 febbraio 2025, ha richiesto a soci e garanti condotte corrette e trasparenti. Il Tribunale di Vicenza, il 23 luglio 2025, ha ammesso misure cautelari come la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere una garanzia pubblica sul finanziamento. Coinvolgere i garanti cambia il ricorso e, spesso, il numero delle parti da sentire all’udienza.

Il binario della procedura promossa da un creditore. Se un creditore deposita, durante le trattative, una domanda di liquidazione controllata, la cronologia si complica. Il Tribunale di Reggio Emilia, il 7 ottobre 2025, ha affermato, in un caso di impresa sopra soglia, che il divieto di pronuncia della liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione; per l’impresa minore la protezione rispetto alla liquidazione controllata va verificata sul testo delle norme richiamate dall’art. 25-quater, comma 5. In ogni caso, la presenza di una procedura concorrente rende il ruolo dell’avvocato centrale per l’intera durata.

Il binario dell’accordo anticipato. Se le trattative si chiudono presto, ad esempio entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, la procedura si accorcia. L’imprenditore deve però sapere che, se chiede l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione, il blocco per una nuova istanza è ridotto a quattro mesi una sola volta (art. 17, comma 9); se l’accordo fallisce dopo la chiusura, ritornare nella composizione richiede comunque di attendere quel termine.

Il binario della conversione. Infine, la composizione può sfociare in una procedura diversa da quella immaginata all’inizio: un concordato minore con l’organismo di composizione della crisi, una liquidazione controllata, il concordato semplificato. Gli atti autorizzati dal tribunale durante la composizione conservano i loro effetti nelle procedure successive (art. 25-quater, comma 6): un finanziamento autorizzato resta prededucibile, una cessione autorizzata resta stabile. È uno dei motivi per cui, anche quando la riuscita è incerta, passare dal tribunale con un ricorso dell’art. 22 può essere la scelta più prudente.

Le 5 finestre critiche

  1. Prima del giorno 0: la situazione patrimoniale aggiornata e il ricorso già scritto. La situazione economico-patrimoniale deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni sia per l’istanza sia per il ricorso. Se si chiedono le misure protettive, il ricorso dell’art. 19 va preparato prima dell’istanza. È la finestra in cui commercialista e avvocato devono già lavorare insieme.

  2. Il giorno successivo alla pubblicazione: il deposito del ricorso per la conferma delle misure. Un solo giorno, con il patrocinio obbligatorio del difensore. Perderlo significa l’inefficacia delle misure e la necessità di rifare l’intero iter.

  3. I tre giorni dalla convocazione: le osservazioni sull’indipendenza dell’esperto. Se c’è un dubbio fondato sull’indipendenza dell’esperto, va sollevato subito. Dopo, la sostituzione diventa molto più difficile.

  4. La prima metà dei centottanta giorni: la proposta al fisco e le autorizzazioni dell’art. 22. La transazione fiscale richiede relazioni di professionisti con requisiti specifici e i tempi dell’amministrazione; le autorizzazioni richiedono un procedimento davanti al tribunale. Chi le imposta al quinto mese rischia di non chiuderle.

  5. I sessanta giorni dalla relazione finale: il concordato semplificato. Se le trattative falliscono, è l’ultima finestra per una liquidazione concordata senza voto dei creditori. Serve un ricorso con un piano di liquidazione: avvocato e commercialista devono essere già pronti.

Le domande sul tempo

Ho presentato l’istanza da solo e la pubblicazione è avvenuta ieri: sono ancora in tempo per il ricorso? Se la pubblicazione nel registro delle imprese è avvenuta ieri, oggi è l’ultimo giorno utile: l’art. 19, comma 1, CCII richiede il deposito entro il giorno successivo. Il ricorso richiede un difensore, per l’art. 9, comma 2. Se il termine è già scaduto, il tribunale dichiarerà l’inefficacia delle misure; la domanda potrà essere riproposta, ma secondo la giurisprudenza di merito occorre ripercorrere l’intero iter.

Posso chiedere le misure protettive dopo un mese dall’istanza? Sì: le misure possono essere chieste anche successivamente all’istanza, con una richiesta che viene pubblicata nel registro delle imprese. Da quella pubblicazione decorre di nuovo il termine di un giorno per il ricorso. Le misure, però, operano dal momento della pubblicazione: ciò che un creditore ha compiuto prima non viene cancellato.

Quanto dura in tutto la composizione negoziata dell’impresa minore? L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili per non oltre altri centottanta nei casi dell’art. 17, comma 7. Le misure protettive durano da trenta a centoventi giorni, con proroghe fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta. Se le trattative falliscono, si aggiungono i sessanta giorni per il concordato semplificato e i tempi della procedura successiva.

Sono passati quattro mesi e le trattative si sono arenate: conviene chiedere l’archiviazione? Dipende da quando è stato accettato l’incarico. Se l’archiviazione è chiesta entro due mesi dall’accettazione, il divieto di una nuova istanza scende a quattro mesi, una sola volta; oltre i due mesi, vale il termine di un anno (art. 17, comma 9). Prima di chiederla, conviene valutare con l’avvocato se il concordato semplificato o un’altra uscita sia praticabile: l’archiviazione senza un’alternativa pronta lascia l’impresa senza protezione.

Ho ricevuto la relazione finale da cinquanta giorni: posso ancora presentare il concordato semplificato? Sì, se la relazione dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni non sono praticabili: il termine è di sessanta giorni dalla comunicazione. Restano dieci giorni, sufficienti solo se il piano di liquidazione è già pronto; l’art. 25-sexies consente anche la domanda con riserva, una possibilità da valutare con l’avvocato in casi di urgenza.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. Quasi tutte quelle di merito sono riportate dalle rassegne senza numero: lo segnaliamo per ciascuna. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce specifiche sulle imprese sotto soglia dell’art. 25-quater: i principi sono stati affermati in procedure di imprese sopra soglia e vanno applicati all’impresa minore “in quanto compatibili”.

Tappa 2 – L’istanza e le procedure pendenti

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (riferita da EC News del 27 gennaio 2026). L’istanza di composizione negoziata presentata quando un concordato preventivo è ancora pendente, anche se rinunciato, è inammissibile, e il tribunale può verificarlo. Rilevanza: la dichiarazione sostitutiva sull’assenza di altre procedure va verificata prima del giorno 0.

Tappa 4 – Il ricorso per la conferma delle misure

  1. Trib. Genova, 13 marzo 2023 (senza numero; massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Il termine per il deposito del ricorso di conferma è perentorio, ma la domanda può essere riproposta. Rilevanza: conferma che il giorno successivo alla pubblicazione è una scadenza che non ammette tolleranze.

  2. Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023 (senza numero; massimario). Alcuni effetti dell’istanza operano automaticamente, senza bisogno di conferma, mentre il blocco delle azioni dei creditori dipende dalla conferma. Rilevanza: spiega perché la protezione dalle esecuzioni richiede comunque il ricorso.

  3. Trib. Torino, 17 ottobre 2023 (senza numero; massimario). Le misure con efficacia verso tutti i creditori sono ammissibili e la scelta di limitarle è dell’imprenditore. Rilevanza: la scelta delle misure è un atto di strategia difensiva.

  4. Trib. Milano, 22 novembre 2023 (senza numero; massimario). Le misure cautelari non possono duplicare gli effetti delle protettive né aggirarne la durata massima. Rilevanza: delimita ciò che il ricorso può ragionevolmente chiedere.

Tappa 5 – Udienza, conferma, reclamo

  1. Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 (senza numero; massimario). L’insolvenza non preclude da sola la composizione negoziata; decisiva è l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento. Rilevanza: tema aperto per l’impresa minore, data la diversa formulazione dell’art. 25-quater, comma 1.

  2. Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 (senza numero; massimario). Un piano embrionale e l’assenza di risorse finanziarie impediscono la conferma. Rilevanza: il piano finanziario del commercialista è decisivo anche per l’impresa minore.

  3. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 (senza numero; massimario). Un piano puramente liquidatorio non giustifica la conferma delle misure. Rilevanza: la composizione negoziata è uno strumento di risanamento, non di liquidazione protetta.

  4. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 (senza numero; massimario). Per riproporre la domanda dopo l’inefficacia si deve rifare l’intero iter, e il tribunale verifica il contraddittorio effettivo con i creditori. Rilevanza: misura il costo, in tempo, di un ricorso mancato o mal notificato.

  5. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023 (senza numero; massimario). Le misure non possono essere confermate d’ufficio in mancanza di una domanda. Rilevanza: la conferma richiede sempre l’iniziativa del difensore.

  6. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima su Brocardi, art. 19). Dopo il diniego della conferma delle misure, il debitore può proporre reclamo, ma non ha diritto a un rinvio del procedimento per l’apertura del fallimento; nel caso deciso il termine di quindici giorni per impugnare era già scaduto. Rilevanza: il reclamo va proposto subito.

  7. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima su Brocardi, art. 19). Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per coltivare il reclamo contro la revoca delle misure o per tentare altre procedure; deve indicare in modo specifico il pregiudizio alla difesa. Rilevanza: i tempi del reclamo non sospendono gli altri procedimenti.

Tappa 6 – Trattative, banche e autorizzazioni

  1. Trib. Verona, 22 gennaio 2024 (senza numero; massimario). La revoca o sospensione degli affidamenti richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto; in mancanza il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti. Rilevanza: rafforza la tutela dell’impresa nei rapporti bancari durante le trattative.

  2. Trib. Cuneo, decreto del 26 settembre 2025 (senza numero; iusletter 4 marzo 2026). La competitività richiesta per autorizzare la cessione d’azienda consiste in un’effettiva apertura al mercato, non necessariamente in più offerte. Rilevanza: indica cosa deve dimostrare il ricorso dell’art. 22, lett. d).

  3. Trib. Alessandria, ordinanza del 6 ottobre 2025 (senza numero; iusletter 4 marzo 2026). Autorizzazione negata per pubblicità insufficiente, parere dell’esperto generico e prezzo molto inferiore a una stima precedente. Rilevanza: mostra come un ricorso debole porti al rigetto.

Tappa 7 – La proposta al fisco

  1. Trib. Milano, decreto del 21 maggio 2025 (senza numero; iusletter, secondo la ricognizione disponibile). Sull’accordo di transazione fiscale nella composizione negoziata il giudice controlla la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Rilevanza: la convenienza va dimostrata all’amministrazione con le relazioni, non al tribunale.

Tappe 8 e 9 – Chiusura, proroga e uscite

  1. Trib. Bologna, n. 26 del 30 gennaio 2024 (massimari CCIAA, secondo la ricognizione disponibile). Pronuncia in tema di proroga dell’incarico dell’esperto. Rilevanza: la seconda finestra di centottanta giorni è uno strumento concreto, da chiedere per tempo.

  2. App. Roma, n. 4154/2024 (secondo la ricognizione disponibile). Nel concordato semplificato non è previsto il voto dei creditori. Rilevanza: chiarisce perché l’omologazione dipende dalla verifica del tribunale e non dal consenso.

  3. Trib. Parma, 26 settembre 2023 (senza numero; massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, in massima). I compensi dei consulenti dell’impresa nella composizione negoziata non devono superare quello dell’esperto. Rilevanza: è un criterio di proporzione sui costi della procedura che l’imprenditore deve conoscere quando costruisce il piano finanziario.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Lo Studio Monardo interviene nella composizione negoziata dell’impresa minore nel punto della cronologia in cui l’impresa si trova, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo. Se sei prima del giorno 0, impostiamo numeri e ricorso insieme; se le misure sono già pubblicate, ci concentriamo sul termine del ricorso; se le trattative sono in corso, lavoriamo su autorizzazioni, banche e fisco; se è arrivata la relazione finale, valutiamo le uscite nei sessanta giorni.

  1. Verifichiamo la soglia dell’impresa minore sui tre esercizi, confrontando attivo, ricavi e debiti, compresi quelli non scaduti, con i limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d).
  2. Prepariamo, con lo staff di commercialisti, la situazione economico-patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori con gli indirizzi verificati, il test pratico e il piano finanziario per i sei mesi successivi.
  3. Controlliamo i documenti dell’istanza prima che l’imprenditore la presenti sulla piattaforma, con particolare attenzione alla dichiarazione sostitutiva sulle procedure pendenti.
  4. Redigiamo il ricorso dell’art. 19 prima della pubblicazione e lo depositiamo il giorno successivo, scegliendo misure protettive e cautelari e i creditori verso cui chiederle.
  5. Seguiamo l’udienza e le notifiche, curando il contraddittorio con i creditori e valutando il reclamo se le misure vengono negate o ridotte.
  6. Predisponiamo i ricorsi dell’art. 22 per finanziamenti prededucibili o per la cessione dell’azienda, con la dimostrazione economica della convenienza preparata dai commercialisti.
  7. Gestiamo i rapporti con le banche durante le trattative, contestando per iscritto sospensioni o revoche non motivate degli affidamenti.
  8. Costruiamo la proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, coordinandoci con il professionista indipendente e con il revisore legale incaricati delle relazioni, e depositiamo l’accordo presso il tribunale.
  9. Scriviamo i contratti e gli accordi di chiusura: contratti con i creditori, accordo con contenuto dell’art. 62, accordo sottoscritto anche dall’esperto.
  10. Prepariamo il concordato semplificato dell’art. 25-sexies nei sessanta giorni dalla relazione finale, oppure valutiamo il passaggio al concordato minore o alla liquidazione controllata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più vicina al tema di questo articolo: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’esperto, le sue verifiche e i suoi pareri, e quindi preparare l’impresa a ciò che l’esperto chiederà. Proprio per questo lo Studio tiene distinti i ruoli: quando assiste l’imprenditore non è il suo esperto, e nelle procedure in cui l’Avvocato fosse nominato esperto non assume l’assistenza dell’impresa. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC diventa rilevante quando la composizione sfocia nel concordato minore o nella liquidazione controllata.

La strategia resta la stessa dall’istanza fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, e lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché nella composizione negoziata numeri e atti giudiziari si alternano a pochi giorni di distanza.

Chiusura: il calendario non aspetta

Torniamo alla domanda di partenza. Serve il commercialista o l’avvocato per la composizione negoziata? Servono entrambi, in giorni diversi. Il commercialista prima del giorno 0, per i bilanci, la situazione aggiornata, il test pratico e il piano finanziario, e poi per la proposta al fisco. L’avvocato per il ricorso sulle misure protettive, che la legge vuole firmato da un difensore, per le autorizzazioni dell’art. 22, per gli accordi di chiusura e per il concordato semplificato. L’imprenditore, da solo, presenta l’istanza e partecipa personalmente agli incontri. L’esperto accompagna le trattative, ma non lavora per nessuno.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: nella composizione negoziata un giorno di ritardo può costare la protezione del patrimonio, e sessanta giorni lasciati passare possono chiudere l’ultima uscita concordata.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario: le due competenze che la cronologia della composizione chiama in causa, una dopo l’altra.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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