Si Può Chiudere La Composizione Negoziata Con Una Convenzione Di Moratoria?

Sì, si può. L’art. 25-quater, comma 3, lettera b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) consente all’impresa minore che ha percorso la composizione negoziata di chiuderla con “un accordo avente il contenuto dell’articolo 62”, cioè con una convenzione di moratoria. Ma non esiste una risposta unica alla domanda “mi conviene?”: dipende da chi sei, da chi sono i tuoi creditori e da che cosa ti serve davvero. La stessa moratoria che salva una ditta individuale stretta tra quattro banche può essere inutile per una srl che vive di forniture quotidiane, e quasi irrilevante per un’impresa il cui problema principale sono le cartelle.

Qualche esempio lampo. Il titolare di una ditta individuale con quattro banche esposte può ottenere che la quarta banca, quella che non firma, resti comunque ferma, se le altre tre rappresentano almeno il 75% dei crediti bancari. La srl con ventitré fornitori scopre invece che la moratoria può congelare i debiti vecchi, ma non può obbligare nessun fornitore dissenziente a continuare a consegnare merce. L’impresa agricola può costruire una dilazione cucita sul ciclo del raccolto. Il commerciante stagionale può spostare i pagamenti nei mesi in cui la cassa si riempie. Chi ha un mutuo ipotecario sul capannone può ottenere la sospensione dell’esecuzione immobiliare, ma solo dimostrando che il creditore ipotecario non perde nulla rispetto a una liquidazione. E chi ha debiti con il Fisco deve sapere che la moratoria, per quella parte, è lo strumento meno adatto.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei sezioni dedicate: la ditta individuale con debiti bancari, la srl con fornitori, l’impresa agricola, il commercio stagionale, l’impresa con mutuo ipotecario, l’impresa con debiti fiscali. Seguono tre simulazioni numeriche parallele, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali, la giurisprudenza ordinata per profilo e cosa fa concretamente lo Studio.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la composizione negoziata ruota attorno alla figura dell’esperto indipendente, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si svolgono le trattative e come si arriva a un accordo che regga. Per le imprese minori, che restano nell’area del sovraindebitamento quando la composizione non riesce, si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, mentre il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario serve a leggere i contratti delle banche e i debiti fiscali che finiscono dentro (o fuori) la moratoria.

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Le regole comuni a tutti: cosa dicono l’art. 25-quater e l’art. 62

Prima di entrare nei profili, la base normativa, spiegata una volta sola. Le sezioni dedicate rimanderanno qui.

Chi è l’impresa minore e come entra nella composizione negoziata

L’art. 25-quater CCII (rubrica “Imprese sotto soglia”) si rivolge all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d): nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Se l’impresa si trova in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e il risanamento è ragionevolmente perseguibile, può chiedere la nomina dell’esperto.

L’istanza va presentata al segretario generale della camera di commercio della sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): non serve quindi il progetto di piano di risanamento previsto dalla lettera b). È lo stesso segretario generale a nominare l’esperto (art. 25-quater, comma 2) e a liquidarne il compenso (comma 7).

Le tre chiusure “concordate” del comma 3

Se all’esito delle trattative si individua una soluzione idonea a superare lo squilibrio, le parti possono, alternativamente:

  • a) concludere un contratto con uno o più creditori o con una o più parti interessate al risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  • b) concludere un accordo avente il contenuto dell’art. 62, cioè una convenzione di moratoria;
  • c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5; con la firma, l’esperto dà atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Il comma 4 aggiunge le strade “esterne”: concordato minore (art. 74), liquidazione controllata (art. 268), concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61).

Il contenuto dell’art. 62: che cosa può fare la moratoria

L’art. 62 CCII (testo aggiornato da Brocardi al 12 agosto 2026, modificato dal D.Lgs. 136/2024 ai commi 2, lettere a) e c), e 5) disciplina la convenzione conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il contenuto possibile:

  • la dilazione delle scadenze dei crediti;
  • la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative;
  • ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

È qui il cuore dello strumento: la moratoria sposta nel tempo, non taglia. Nessuno stralcio, nessuna falcidia, nessuna rinuncia a capitale o interessi imposta a chi non firma.

L’effetto speciale: vincolare chi non firma

La convenzione è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, in deroga agli artt. 1372 e 1411 del codice civile (il contratto ha forza di legge solo tra le parti; il contratto a favore di terzi). Per ottenere questo effetto servono, secondo il comma 2:

  1. che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede, ricevendo informazioni complete e aggiornate sulla situazione del debitore e sulla convenzione;
  2. che i crediti dei creditori aderenti rappresentino il 75% di tutti i crediti della categoria (un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più categorie);
  3. che i non aderenti non risultino pregiudicati rispetto a quanto otterrebbero dall’apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;
  4. che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e il rispetto della condizione del punto 3.

I limiti, la comunicazione, l’opposizione

Il comma 3 fissa il limite più importante per chi deve continuare a lavorare: ai creditori non aderenti non possono essere imposte l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione dell’utilizzo dei beni oggetto di contratti di leasing già stipulati.

La convenzione, con la relazione del professionista, va comunicata ai creditori non aderenti con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale (comma 4). Entro 30 giorni dalla comunicazione il non aderente può proporre opposizione davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 (comma 5); le opposizioni sono riunite, il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza (comma 6), contro la quale è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 (comma 7).

Il confronto con l’art. 23, comma 1, e cosa resta applicabile “fuori” dall’accordo di ristrutturazione

Per l’impresa sopra soglia, l’art. 23, comma 1, lettera b), parla direttamente di “convenzione di moratoria di cui all’articolo 62”; per l’impresa minore, l’art. 25-quater usa una formula diversa: “accordo avente il contenuto dell’articolo 62”. Inoltre, nella versione ordinaria la lettera a) richiede che il contratto, secondo la relazione dell’esperto, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni per produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 1; nella versione per l’impresa minore la lettera a) parla solo di contratto “idoneo ad assicurare la continuità aziendale”, senza durata minima.

Che cosa significa la formula “avente il contenuto”? La nostra lettura, da verificare caso per caso perché manca giurisprudenza specifica, è questa: se vuoi che l’accordo vincoli anche chi non firma, devi rispettare tutte le condizioni dell’art. 62 (informazione, 75%, non pregiudizio, attestazione, comunicazione, possibilità di opposizione). Se invece ti accontenti di un accordo che lega solo chi lo sottoscrive, sei di fatto nel campo del contratto della lettera a), con le sue regole.

La convenzione di moratoria si trova nel capo del Codice dedicato agli accordi di ristrutturazione, ma è uno strumento autonomo: non c’è omologazione, non c’è un piano da far approvare dal tribunale. Il controllo giudiziale arriva solo se un non aderente si oppone. Restano pienamente rilevanti, anche fuori dall’accordo di ristrutturazione, l’attestazione, il limite delle nuove prestazioni, la comunicazione e il rito dell’opposizione.

C’è però un punto che, per l’impresa minore, richiede attenzione. Il parametro del non pregiudizio è riferito alla liquidazione giudiziale, alla quale l’impresa minore non è soggetta (il suo strumento liquidatorio è la liquidazione controllata). Il rinvio dell’art. 25-quater è al “contenuto” dell’art. 62: è ragionevole ritenere che, per l’impresa minore, il confronto vada fatto con ciò che il creditore otterrebbe da una liquidazione controllata alla stessa data. È una lettura di compatibilità, non una regola scritta: l’attestatore dovrebbe motivare espressamente su questo passaggio.

Va infine ricordato che la dottrina ha discusso se l’art. 62, da solo, sia accessibile all’imprenditore minore, dato che la norma non indica requisiti dimensionali, e se lo sia per chi è già insolvente. Dentro la composizione negoziata, almeno il primo dubbio è superato dal testo stesso dell’art. 25-quater, che prevede espressamente questa chiusura.

Moratoria o contratto della lettera a)? Le differenze che contano

La scelta tra le due chiusure è la prima decisione di ogni profilo, e conviene averla chiara prima di leggere le sezioni dedicate. Il contratto con uno o più creditori della lettera a) è un normale contratto: può contenere qualunque pattuizione lecita (stralci, rinunce a interessi e sanzioni contrattuali, nuove forniture, nuova finanza, cessioni di crediti, conversioni), ma vincola solo chi lo firma, secondo la regola generale dell’art. 1372 del codice civile. Non richiede attestazione né comunicazioni a terzi, e non può essere oggetto di opposizione da parte di chi ne è rimasto fuori, perché a chi ne è fuori non si applica.

La moratoria della lettera b) ha il percorso inverso: contenuto limitato (dilazioni, sospensioni, rinunce agli atti, misure senza rinuncia al credito), ma forza verso i dissenzienti della stessa categoria, a prezzo di condizioni rigorose e dell’esposizione all’opposizione.

Aspetto Contratto (lett. a) Moratoria (lett. b, contenuto art. 62)
Chi vincola Solo i firmatari Firmatari e non aderenti della stessa categoria
Contenuto ammesso Qualunque pattuizione lecita, anche stralci Dilazioni, sospensioni, rinuncia agli atti; niente rinuncia al credito
Soglia di adesione Nessuna 75% dei crediti della categoria
Attestazione Non richiesta Obbligatoria (dati, idoneità, non pregiudizio)
Nuove prestazioni o finanza Possibili se pattuite Mai imponibili ai non aderenti
Controllo del tribunale Nessuno Solo su opposizione entro 30 giorni
Requisito di continuità Idoneità ad assicurare la continuità aziendale Disciplina provvisoria degli effetti della crisi

Una conseguenza pratica: quando i creditori sono pochi e tutti disponibili, il contratto è quasi sempre più semplice e più ricco; quando c’è anche un solo creditore ostile ma minoritario in una categoria, la moratoria diventa l’unico modo per fermarlo senza aprire una procedura.

Come si arriva, in concreto, alla chiusura con la moratoria

Il percorso tipico, al netto delle variabili di ciascun profilo, si articola così. Durante le trattative, con l’esperto, si individuano le categorie e si verifica se in ciascuna è realistico arrivare al 75%. Si informano tutti i creditori della categoria dell’avvio delle trattative e li si mette in condizione di parteciparvi, con informazioni complete e aggiornate: è una condizione di efficacia, non una cortesia, e va documentata (inviti, verbali degli incontri, data room condivisa). Si affida l’incarico all’attestatore, che deve verificare i dati aziendali e misurare il non pregiudizio dei dissenzienti. Si redige la convenzione, la si fa sottoscrivere agli aderenti e la si comunica, con la relazione del professionista, ai non aderenti con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale. Dal ricevimento decorrono i 30 giorni per l’opposizione. Nel frattempo l’esperto chiude l’incarico con la relazione finale.

Il momento più fragile è il passaggio tra la fine della composizione e il consolidarsi della convenzione: le misure protettive cessano con la chiusura delle trattative, mentre l’opposizione di un dissenziente può tenere la moratoria in sospeso per settimane. Conviene quindi arrivare alla firma con una categoria solida, ben oltre il 75%, e con un’attestazione che abbia già risposto alle obiezioni prevedibili.

Le norme della composizione che continuano a valere

L’art. 25-quater, comma 5, richiama “in quanto compatibili” gran parte delle regole generali: tra le altre gli artt. 12, 16, 17 (con l’eccezione di alcuni commi), 18 e 19 (misure protettive), 21 e 22 (gestione e atti autorizzati), 23 comma 2-bis (transazione fiscale), 24 commi 3 e 4, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies. Non sono richiamati l’art. 23, comma 1, né il comma 2-ter sulle soluzioni raggiungibili anche durante le trattative: per l’impresa minore la disciplina delle chiusure è quella del comma 3 dell’art. 25-quater.

Sul fronte dei costi della procedura, il compenso dell’esperto segue l’art. 25-ter: scaglioni sull’attivo, con un minimo di 4.000 euro, maggiorazioni e riduzioni, e un aumento del 100% quando si concludono gli accordi dell’art. 23, comma 1 (per l’impresa minore il richiamo vale in quanto compatibile, e l’applicazione della maggiorazione alla chiusura con moratoria è una questione da verificare). A questo si aggiunge il compenso dell’attestatore, che nella moratoria è indispensabile.

Se sei titolare di una ditta individuale con debiti bancari

La tua situazione

Sei un imprenditore individuale: un’officina, un piccolo studio tecnico con partita IVA commerciale, un negozio, un laboratorio artigiano. Lavori da anni, ma negli ultimi due esercizi il fatturato è sceso e i finanziamenti presi per il rinnovo dei macchinari pesano più di quanto avevi previsto. Hai un fido di conto corrente, un mutuo chirografario, magari un finanziamento con garanzia pubblica e un’anticipazione su fatture, distribuiti su tre o quattro banche. I fornitori, tutto sommato, li paghi. Il problema sono le rate.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non esiste una separazione tra il tuo patrimonio personale e quello dell’impresa. Ogni debito dell’impresa è un debito tuo. Se una banca ottiene un decreto ingiuntivo, può pignorarti il conto personale, l’auto, la quota della casa. Per questo la moratoria, per te, non è solo un problema di cassa aziendale: è la protezione di tutta la famiglia.

Cosa cambia per te

Il tuo vantaggio è che i tuoi creditori “problematici” sono quasi tutti dello stesso tipo: banche e intermediari finanziari. Formano una categoria naturale, e la regola del 75% lavora a tuo favore se una o due banche pesano molto. Se la banca principale e la seconda per esposizione aderiscono e insieme superano il 75% dei crediti bancari, la terza e la quarta restano vincolate anche se non firmano, purché siano state informate delle trattative, abbiano ricevuto informazioni complete e l’attestatore confermi che non sono pregiudicate.

La moratoria può prevedere, per esempio, la sospensione del pagamento delle quote capitale per dodici o diciotto mesi, il pagamento dei soli interessi, la proroga della scadenza finale dei mutui, la rinuncia delle banche alle azioni esecutive già avviate. Non può prevedere che una banca dissenziente ti rinnovi il fido, ti conceda un nuovo affidamento o ti eroghi nuova finanza: è il limite del comma 3 dell’art. 62. Se ti serve liquidità nuova, quella deve arrivare dalle banche che firmano, per scelta loro, o da altre fonti.

Ti aiuta, durante le trattative, l’art. 16, comma 5, CCII: l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito. Questo non significa che la banca non possa mai revocare: significa che non può farlo solo perché sei entrato in composizione.

I numeri

Immagina una ditta individuale con questi debiti bancari: banca A 61.380 euro (mutuo chirografario più fido), banca B 38.720 euro, banca C 27.450 euro, banca D 14.890 euro. Totale della categoria: 142.440 euro. Il 75% è 106.830 euro.

  • Se aderiscono A e B: 100.100 euro, pari al 70,3%. Non basta: la convenzione vincola solo loro due.
  • Se aderiscono A, B e C: 127.550 euro, pari all’89,5%. La soglia è superata: D è vincolata, a condizione che le altre condizioni siano rispettate.

Ora i flussi. Supponiamo che la ditta generi un margine disponibile per il servizio del debito di 2.140 euro al mese, mentre le rate contrattuali ammontano a 3.960 euro. Una moratoria che sospenda le quote capitale per 18 mesi e porti le rate a soli interessi (ipotizziamo 1.180 euro al mese complessivi) libera circa 960 euro al mese di respiro, che servono a ricostituire scorte e a pagare regolarmente fornitori e contributi. Al termine dei 18 mesi, le rate tornano a regime con un piano di ammortamento allungato.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è la responsabilità illimitata: se la moratoria fallisce, le banche tornano ad agire su tutto il tuo patrimonio, compreso quello personale. La moratoria non cancella nulla, quindi alla scadenza devi essere in grado di pagare.

Altri rischi: le garanzie personali di familiari. La convenzione disciplina i rapporti tra te e i creditori; se tua moglie o tuo padre hanno firmato una fideiussione, la banca potrebbe tentare di rivolgersi a loro. È un punto da regolare espressamente nella convenzione con le banche aderenti, chiedendo che si impegnino a non escutere le garanzie durante la moratoria. Verso la banca non aderente vincolata, l’estensione dell’effetto ai garanti non è scritta nella norma e va valutata con molta prudenza.

Infine, la Centrale dei Rischi: la moratoria non impedisce alla banca di classificare il credito secondo le regole di vigilanza. L’art. 16, comma 5, vieta solo che lo faccia per il mero accesso alla composizione.

Le mosse giuste

  1. Mappa le banche per esposizione reale, non per rata: estratti conto, piani di ammortamento, saldi dei fidi alla stessa data. Il 75% si calcola sui crediti, e un errore qui fa saltare l’effetto verso i non aderenti.
  2. Inizia dalle due banche più esposte: se insieme superano il 75%, la trattativa con le altre cambia tono.
  3. Fai entrare i garanti nella trattativa: chiedi alle banche aderenti l’impegno a non escutere le fideiussioni per la durata della moratoria.
  4. Scegli l’attestatore prima di chiudere, non dopo: il suo giudizio sul non pregiudizio delle banche dissenzienti è la prima cosa che un’eventuale opposizione attaccherà.
  5. Prepara il piano B: se la ditta è già in insolvenza conclamata, valuta in parallelo il concordato minore o, in ultima istanza, la liquidazione controllata con esdebitazione.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024 (riportato nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, edizione 2026), ha affermato che, nella composizione negoziata, la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo, comunicato per iscritto al debitore. Per la ditta individuale significa che il fido, durante le trattative che preparano la moratoria, non può essere tolto senza una ragione esplicita e documentata.

Se guidi una srl che vive di fornitori

La tua situazione

Hai una srl piccola: un’impresa di distribuzione, un’azienda di installazioni, un’attività di ristorazione con più punti vendita. Le banche sono un problema relativo; il vero buco è nei debiti verso i fornitori, accumulati in mesi di incassi in ritardo dai tuoi clienti. Hai venti, trenta fornitori, alcuni grandi e strategici, molti piccoli. Qualcuno ha già mandato il decreto ingiuntivo, uno ha pignorato il conto corrente della società.

Per chi è nella tua posizione, la composizione negoziata è stata soprattutto un modo per sedersi a un tavolo con tutti insieme. E la domanda è: posso chiudere congelando i debiti vecchi con una moratoria e continuare a lavorare?

Cosa cambia per te

Hai un vantaggio rispetto alla ditta individuale: la responsabilità è limitata al patrimonio della società, salvo garanzie personali dei soci e salvo le responsabilità degli amministratori. Hai però un problema strutturale: i fornitori non sono come le banche. Ti servono domani mattina. E qui l’art. 62, comma 3, è netto: la moratoria non può imporre a un fornitore dissenziente nuove prestazioni. Puoi vincolarlo ad aspettare per i debiti vecchi, ma non puoi obbligarlo a consegnarti la merce del mese prossimo.

Nella pratica, quindi, la moratoria per la srl con fornitori funziona così: i fornitori strategici devono aderire (e pattuire con te le condizioni delle forniture future, magari con pagamento alla consegna); i fornitori minori o non strategici possono essere vincolati come non aderenti, se la categoria raggiunge il 75%.

La formazione della categoria è il passaggio delicato. La legge parla di “medesima categoria” senza descriverla nel dettaglio; il criterio prudente è raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici simili (per esempio: fornitori di merce chirografari; banche; creditori privilegiati). Mettere nella stessa categoria il fornitore che ti consegna ogni giorno e quello che ti ha venduto un macchinario due anni fa può essere contestato in sede di opposizione.

Il rapporto con la lettera a) è particolarmente importante per te. Il contratto con uno o più creditori ti permette di negoziare con i fornitori strategici condizioni anche diverse da una semplice dilazione (uno stralcio parziale, un piano di rientro con nuove forniture, uno sconto a fronte di pagamento immediato), ma vincola solo chi firma. La moratoria non permette stralci, ma vincola anche chi non firma. La scelta dipende da quanti fornitori “difficili” hai e da quanto pesano.

I numeri

Debiti verso fornitori chirografari: 186.400 euro, ripartiti su 23 creditori. Il 75% è 139.800 euro. Alla firma aderiscono fornitori per 131.950 euro: 70,8%. Mancano 7.850 euro. Si convince un ulteriore fornitore con un credito di 12.300 euro: l’adesione sale a 144.250 euro, pari al 77,4%. I restanti fornitori (42.150 euro complessivi) sono vincolati alla dilazione: per esempio, sospensione dei pagamenti per 9 mesi e poi rimborso in 24 rate mensili.

Attenzione a un fornitore dissenziente che vanta 9.870 euro e ti fornisce un componente essenziale: la moratoria lo obbliga ad attendere per i 9.870 euro, ma se non vuole più consegnarti nulla, la legge non ti aiuta. Se quel componente è insostituibile, devi trattare con lui fuori dalla moratoria, eventualmente con un contratto separato. Qui il testo dell’art. 25-quater (“alternativamente”) pone un dubbio: è prudente costruire la moratoria come soluzione principale e regolare le forniture future con gli aderenti dentro la convenzione stessa.

I rischi specifici

Il rischio principale è il blocco delle forniture da parte dei dissenzienti: la moratoria congela il passato, non garantisce il futuro. A questo si aggiungono il rischio di contestazione della categoria (se i fornitori sono troppo eterogenei) e quello dei crediti con caratteristiche particolari, come quelli assistiti da riserva di proprietà o quelli ceduti a società di factoring, la cui collocazione va verificata creditore per creditore.

Un altro rischio riguarda gli amministratori: durante la composizione, l’art. 21 impone di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria e, se l’impresa è insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno comunicati per iscritto all’esperto in via preventiva. Pagare per intero un fornitore “amico” mentre si chiede la moratoria agli altri è esattamente il tipo di scelta da evitare.

Le mosse giuste

  1. Classifica i fornitori in strategici e non strategici, e parti dai primi: la loro adesione non è solo un numero, è la condizione per continuare a lavorare.
  2. Costruisci la categoria in modo omogeneo e documenta perché l’hai costruita così.
  3. Negozia con gli aderenti le condizioni delle forniture future direttamente nella convenzione.
  4. Verifica i pignoramenti già in corso: la moratoria deve prevedere la rinuncia agli atti o la sospensione, e il tribunale dell’esecuzione va informato.
  5. Coinvolgi i soci garanti fin dall’inizio, come nel caso della ditta individuale.

È qui che conta l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno le trattative della composizione negoziata aiuta a capire quali fornitori vanno portati tra gli aderenti e quali si possono vincolare come non aderenti.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 giugno 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha rigettato la richiesta di inibire ai creditori i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti. Il messaggio per la srl è chiaro: le protezioni della composizione coprono i debiti anteriori, non quelli che maturano mentre continui a lavorare. Nello stesso senso va letto il provvedimento del Tribunale di Modena del 26 dicembre 2022, che ha escluso la possibilità di imporre la prosecuzione di un contratto già scaduto: nessuno strumento della composizione obbliga un contraente a lavorare con te oltre quanto ha già pattuito.

Se hai un’impresa agricola

La tua situazione

Coltivi, allevi, trasformi i tuoi prodotti. Hai debiti con il consorzio agrario per sementi e concimi, un finanziamento di credito agrario con la banca, forse un mutuo per l’acquisto di terreni o per la stalla, qualche debito con i contoterzisti. Il problema non è che non produci: è che i soldi arrivano tutti insieme, a raccolto venduto, e i debiti scadono tutto l’anno. Una grandinata, un’annata di prezzi bassi o un’epidemia nell’allevamento hanno rotto l’equilibrio.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. L’imprenditore agricolo non è soggetto alla liquidazione giudiziale e il Codice gli riconosce alcune strade riservate.

Cosa cambia per te

L’art. 25-quater, comma 1, include espressamente l’imprenditore agricolo tra chi può accedere alla composizione negoziata sotto soglia. Per l’istanza al segretario generale della camera di commercio, la dichiarazione dell’art. 17, comma 3, lettera d), deve attestare anche di non aver depositato ricorso ai sensi dell’art. 57, oltre che dell’art. 74 (comma 2).

L’art. 62, a sua volta, parla di imprenditore “anche non commerciale”: l’impresa agricola rientra pienamente nello strumento. E per te la moratoria ha una logica particolare: puoi agganciare le scadenze al ciclo produttivo, prevedendo che i pagamenti riprendano dopo il raccolto o dopo la vendita delle produzioni.

Inoltre, sei l’unico profilo che, per l’art. 25-quater, comma 4, lettera d), può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61). Questo significa che la moratoria può essere davvero un “ponte”: dodici mesi di respiro per arrivare al raccolto, e nel frattempo preparare un accordo di ristrutturazione che sistemi stabilmente il debito, anche con falcidie che la moratoria non consente.

I numeri

Ipotizziamo un’impresa agricola con due banche: credito agrario per 74.300 euro e mutuo con altra banca per 22.650 euro. Totale della categoria bancaria: 96.950 euro; il 75% è 72.712,50 euro. La sola prima banca rappresenta il 76,6%: se aderisce, anche la seconda è vincolata. Situazioni come questa, in cui un solo creditore supera la soglia, sono frequenti nelle piccole imprese agricole e rendono la moratoria particolarmente efficace.

Supponiamo che la convenzione preveda la sospensione delle rate fino al 30 settembre 2027 (dopo la vendemmia o la raccolta) e la ripresa dei pagamenti dal 29 ottobre 2027. La convenzione è comunicata alla seconda banca il 9 novembre 2026: il termine di 30 giorni per l’opposizione scade il 9 dicembre 2026.

I rischi specifici

Il rischio principale è la dipendenza dal raccolto: se l’annata va male, la moratoria scade e il debito è ancora tutto lì. Per questo conviene prevedere nella convenzione clausole di revisione in caso di eventi climatici o sanitari documentati, e valutare fin da subito l’accordo di ristrutturazione come seconda fase.

Altri rischi: i debiti verso enti previdenziali agricoli e il Fisco restano fuori dalla moratoria (vedi il profilo dedicato ai debiti fiscali); i contributi e gli aiuti pubblici legati alla produzione possono essere condizionati alla regolarità contributiva; i terreni dati in garanzia ipotecaria richiedono le cautele del profilo “mutuo ipotecario”.

Le mosse giuste

  1. Disegna il calendario dei flussi agricoli mese per mese prima di trattare: la moratoria deve rispecchiare quando entrano i soldi.
  2. Individua il creditore che da solo supera il 75% (se c’è) e concentra lì la trattativa.
  3. Inserisci clausole di revisione per eventi climatici o sanitari.
  4. Programma l’accordo di ristrutturazione degli artt. 57, 60 e 61 come seconda fase, sfruttando i mesi di moratoria.
  5. Tieni separati i debiti previdenziali e fiscali, che richiedono strumenti propri.

Giurisprudenza dedicata

Non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater per le imprese agricole: la giurisprudenza sulla composizione negoziata riguarda quasi sempre imprese sopra soglia, e le pronunce di merito sono in larga parte prive di numero. Un’indicazione utile viene dal Tribunale di Verona, 25 novembre 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), che ha revocato de plano le misure protettive perché l’istanza, relativa a un’impresa sopra soglia, era stata presentata al segretario generale della camera di commercio invece che alla commissione: il canale d’accesso dipende dalla dimensione, e sbagliarlo può costare le protezioni. Per l’impresa agricola che oscilla attorno alle soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), la verifica dei tre esercizi è il primo passo.

Se lavori nel commercio stagionale

La tua situazione

Hai uno stabilimento balneare, un negozio in una località turistica, un albergo aperto sei mesi l’anno, un’attività legata alle festività o agli impianti sciistici. Incassi il 70-80% del fatturato in pochi mesi e vivi il resto dell’anno con le riserve. Una stagione negativa, un’apertura ritardata per lavori, un calo di presenze, e le scadenze di novembre e febbraio diventano impossibili. I fornitori e le banche vogliono essere pagati ogni mese; tu puoi pagare solo da giugno a settembre.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo problema non è necessariamente l’insolvenza, ma lo sfasamento temporale tra incassi e pagamenti. Ed è esattamente il problema per cui la moratoria è nata.

Cosa cambia per te

La moratoria ti consente di riscrivere il calendario dei pagamenti: sospensione durante la bassa stagione, pagamenti concentrati nei mesi di incasso. Per le banche si può prevedere che le rate di mutuo vengano pagate in un numero ridotto di rate maggiorate nei mesi estivi; per i fornitori, che i debiti pregressi vengano saldati a fine stagione.

La regola più importante per te è che la moratoria ha senso solo se l’attestatore può verificare, sui dati delle stagioni precedenti, che i flussi della prossima stagione bastano a pagare le scadenze riprogrammate. L’attestazione dell’art. 62, comma 2, lettera d), riguarda proprio la veridicità dei dati e l’idoneità della convenzione: per un’impresa stagionale questo significa serie storiche di incassi, prenotazioni, contratti.

Un aspetto delicato riguarda la stagione successiva. Per riaprire hai bisogno di nuove forniture, di personale stagionale, magari di un anticipo sul fido. Ancora una volta, la moratoria non può imporre a chi non aderisce nuove prestazioni o nuovi affidamenti: il fornitore che ti rifornisce per la stagione e la banca che ti anticipa la cassa devono essere tra gli aderenti.

I numeri

Commercio stagionale con incassi annui di 168.300 euro, di cui 131.270 euro tra giugno e settembre. Debiti bancari per 52.480 euro (rate mensili complessive di 1.410 euro) e debiti verso fornitori per 37.960 euro scaduti. La moratoria prevede: sospensione delle rate bancarie da novembre a maggio, con pagamento delle sette rate sospese in quattro tranche da giugno a settembre (sette rate sospese per 9.870 euro, divise in quattro tranche da 2.467,50 euro che si sommano alla rata ordinaria di 1.410 euro: 3.877,50 euro al mese da giugno a settembre, contro incassi medi estivi di circa 32.800 euro al mese); per i fornitori, pagamento dei debiti scaduti in due tranche a fine luglio e fine settembre.

Se la convenzione viene comunicata ai non aderenti il 16 novembre 2026, il termine per l’opposizione scade il 16 dicembre 2026; la prima scadenza rilevante per i pagamenti riprogrammati cadrebbe nell’estate 2027, dopo l’avvio della stagione.

I rischi specifici

Il rischio principale è una seconda stagione negativa: la moratoria stagionale concentra tutto il rischio su pochi mesi. Se la stagione 2027 non va, la convenzione salta proprio quando le scadenze sono più pesanti. Altri rischi: la regolarità contributiva necessaria per assumere personale e per alcuni rapporti con la pubblica amministrazione; le concessioni demaniali o i contratti di affitto d’azienda che possono prevedere clausole risolutive legate al pagamento dei canoni.

Le mosse giuste

  1. Porta all’attestatore almeno tre stagioni di dati: incassi mensili, presenze, prenotazioni.
  2. Fai coincidere le scadenze riprogrammate con i mesi di picco e lascia un margine di sicurezza.
  3. Garantisciti le forniture e la liquidità della nuova stagione tra gli aderenti.
  4. Regola le scadenze contributive fuori dalla moratoria, per non perdere la regolarità.
  5. Prevedi una clausola di revisione in caso di eventi che impediscano l’apertura.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha dichiarato inammissibile la richiesta di ordinare il rilascio del DURC, ammettendo solo un accertamento interinale dei presupposti. Per il commercio stagionale, che dipende dalla regolarità contributiva per assumere, la lezione è che la composizione non “sistema” il DURC per ordine del giudice: va costruita una soluzione con l’ente previdenziale. Il Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025, ha inoltre respinto richieste cautelari che incidevano sullo scioglimento dei contratti pendenti o sospendevano il rimborso dei finanziamenti, salvo casi eccezionali: ciò che la misura cautelare difficilmente concede, la moratoria può ottenere con il consenso di chi pesa il 75%.

Se la tua impresa ha un mutuo ipotecario

La tua situazione

Hai comprato il capannone, il laboratorio o il locale commerciale con un mutuo, e la banca ha un’ipoteca di primo grado. Magari, come ditta individuale, hai dato in garanzia la casa di famiglia. Le rate sono diventate insostenibili, sei in arretrato di alcune mensilità, e la banca ha già notificato il precetto o, peggio, ha avviato il pignoramento immobiliare. Il resto dei debiti è gestibile; è l’immobile che rischi di perdere.

Per chi è nella tua posizione, la domanda vera non è “posso pagare meno?”, ma “posso fermare l’asta e prendere tempo per rimettermi in pari?”. È esattamente ciò che la moratoria può fare: dilazione delle scadenze, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il creditore ipotecario, spesso, forma da solo la propria categoria. Le categorie raggruppano creditori omogenei; mettere una banca con ipoteca di primo grado insieme alle banche chirografarie, per raggiungere il 75% “con i voti degli altri”, espone la convenzione a un’opposizione fondata. Se l’unico creditore ipotecario è anche l’unico membro della sua categoria, la moratoria verso di lui funziona solo se aderisce: l’effetto di estensione ai non aderenti non ha nessuno da estendere.

Diverso è il caso in cui ci sono più creditori ipotecari (per esempio la banca di primo grado e un fornitore che ha iscritto ipoteca giudiziale dopo un decreto ingiuntivo). Qui la regola del 75% può operare, e la condizione del non pregiudizio diventa centrale: l’attestatore deve dimostrare che il creditore vincolato contro la sua volontà non otterrebbe di più da una liquidazione alla data della convenzione. Per l’impresa minore, come visto nelle regole comuni, il confronto ragionevole è con la liquidazione controllata.

Le misure protettive della composizione (artt. 18 e 19, richiamati dall’art. 25-quater “in quanto compatibili”) possono averti già dato una tregua sulle esecuzioni durante le trattative. Ma le misure protettive finiscono con la composizione: la moratoria è ciò che tiene ferma l’esecuzione dopo.

I numeri

Capannone stimato 214.000 euro. Ipoteca di primo grado della banca per un residuo di 163.580 euro; ipoteca giudiziale di secondo grado di un fornitore per 21.940 euro. Categoria dei creditori ipotecari: 185.520 euro; il 75% è 139.140 euro. La banca da sola rappresenta l’88,2%: se aderisce, il fornitore con ipoteca giudiziale è vincolato.

Il test del non pregiudizio: in una liquidazione, ipotizziamo una vendita a 149.800 euro (70% della stima) e costi di procedura e di vendita per 12.460 euro. Restano 137.340 euro, che non coprono neppure il credito della banca di primo grado. Il fornitore di secondo grado, in liquidazione, otterrebbe zero. Una moratoria che gli rinvia il pagamento di 21.940 euro a ventiquattro mesi, con interessi legali, non lo pregiudica: è un’analisi che l’attestatore deve sviluppare per iscritto.

Sul fronte della banca: una sospensione di dodici mesi della quota capitale (su una rata di 1.640 euro, quota capitale di circa 1.090 euro) riduce l’esborso mensile a circa 550 euro di interessi, e la durata del mutuo si allunga di un anno. La banca accetta se vede che, alla fine dei dodici mesi, l’impresa è in grado di riprendere le rate piene.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare il potere del creditore ipotecario: se è l’unico della sua categoria e non firma, la moratoria non lo ferma. In quel caso le strade sono il contratto con lui (lettera a), un concordato minore con eventuale continuità, o, per l’impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione.

Altro rischio: confidare in misure che i tribunali non concedono. Le pronunce di merito mostrano che le iscrizioni ipotecarie non vengono cancellate in via cautelare nella composizione, e che le somme già pignorate presso terzi non vengono “restituite”. La moratoria, in altre parole, congela la situazione; non la riporta indietro.

Le mosse giuste

  1. Chiedi una perizia aggiornata dell’immobile prima di trattare: è la base del test di non pregiudizio.
  2. Verifica lo stato dell’esecuzione (precetto, pignoramento, nomina del custode, ordinanza di vendita) e il calendario delle udienze.
  3. Tratta con la banca di primo grado su una proposta sostenibile, non su una richiesta generica di tempo.
  4. Costruisci correttamente la categoria dei creditori ipotecari e documenta il grado di ciascuna ipoteca.
  5. Prevedi nella convenzione la rinuncia agli atti esecutivi o la loro sospensione e la successiva comunicazione al giudice dell’esecuzione.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha rigettato la domanda cautelare di cancellazione di un’iscrizione ipotecaria proprio perché si tratterebbe di una misura irreversibile; con altro provvedimento della stessa data ha respinto la richiesta di ripristinare le somme pignorate presso terzi. Il Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022, non ha accolto la domanda di accertamento dell’inefficacia di un’ipoteca giudiziale. Per l’impresa con mutuo ipotecario, le garanzie restano dove sono: la moratoria lavora sul tempo, non sulle garanzie.

Se la tua impresa ha soprattutto debiti fiscali

La tua situazione

I tuoi problemi non sono le banche né i fornitori: sono l’IVA non versata, le ritenute, i contributi, gli avvisi bonari, le cartelle. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già iscritto il fermo sui mezzi o ha avviato il pignoramento presso i tuoi clienti. Ti chiedi se la moratoria possa fermare anche il Fisco.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Ed è meglio saperlo subito.

Cosa cambia per te

L’art. 62 non contiene regole specifiche per i crediti tributari e contributivi, e il Codice prevede per questi crediti uno strumento dedicato: nella composizione negoziata, la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, richiamata per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5, in quanto compatibile. La regola più importante per te è che non devi contare sulla moratoria per vincolare l’Erario o l’ente previdenziale come creditori non aderenti. La disciplina dei crediti pubblici, l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e la presenza di uno strumento ad hoc rendono quella strada, nella migliore delle ipotesi, molto incerta. Si tratta di una nostra valutazione prudenziale, non di un principio affermato da giurisprudenza che abbiamo potuto leggere.

Che cosa puoi fare, allora, per la parte fiscale?

  • La transazione fiscale nella composizione (art. 23, comma 2-bis): durante le trattative proponi alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, dopo il D.Lgs. 147/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026, testo in Gazzetta da controllare), anche agli enti territoriali, il pagamento parziale o dilazionato di tributi e accessori, con le relazioni di un professionista indipendente sulla convenienza e sulla completezza dei dati. Non c’è omologa né cram down: serve l’adesione dell’ente.
  • Le misure premiali dell’art. 25-bis, richiamato per l’impresa minore: in particolare la rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà) delle somme dovute e non ancora iscritte a ruolo. Le cartelle restano fuori da questa rateizzazione.
  • Per le cartelle: le ordinarie forme di dilazione con l’Agente della riscossione, o la transazione fiscale.

La moratoria, quindi, per te ha senso solo se sistema la parte non fiscale del debito, liberando la cassa necessaria a rispettare un piano con il Fisco.

I numeri

Debiti fiscali per 68.390 euro: cartelle per 51.270 euro e avvisi non ancora iscritti a ruolo per 17.120 euro. Per questi ultimi, la rateizzazione in 72 rate dell’art. 25-bis porta a circa 237,78 euro al mese. Le cartelle (51.270 euro) restano soggette alle regole della riscossione o alla transazione fiscale. Se l’impresa ha anche debiti bancari per 44.570 euro, una moratoria che sospenda per 12 mesi la quota capitale delle rate bancarie (ipotizziamo 1.020 euro di risparmio al mese) libera la cassa necessaria per sostenere la rateizzazione fiscale.

I rischi specifici

Il rischio principale è credere di essere protetto dal Fisco perché si è firmata una moratoria con le banche. Le azioni dell’Agente della riscossione (fermi, pignoramenti presso terzi, ipoteche esattoriali) riprendono quando la composizione si chiude e le misure protettive cessano. Un altro rischio è la transazione fiscale: per l’Agenzia delle Entrate la proposta richiede la firma del Direttore dell’ufficio con parere conforme della Direzione regionale, e i tempi possono essere più lunghi di quelli delle trattative con i privati. Se il piano fiscale non viene rispettato, l’accordo transattivo si risolve di diritto quando i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro 60 giorni dalle scadenze.

Le mosse giuste

  1. Separa il debito fiscale iscritto a ruolo da quello non ancora iscritto: hanno strumenti diversi.
  2. Valuta la transazione fiscale nella composizione, con le relazioni richieste dall’art. 23, comma 2-bis.
  3. Usa la moratoria per gli altri creditori, costruendo la cassa per rispettare il piano fiscale.
  4. Controlla la regolarità contributiva, necessaria per molte attività.
  5. Verifica le novità del D.Lgs. 147/2026 se hai debiti con comuni, regioni o province.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Catania, 14 giugno 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha escluso che la sospensione dei pagamenti dei debiti erariali e previdenziali sia una misura protettiva tipica: il Fisco non si ferma per effetto automatico della composizione. Il Tribunale della Spezia, 23 febbraio 2023, ha invece ritenuto che durante il divieto di azioni esecutive non si applichi l’art. 48-bis (blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai creditori inadempienti verso il Fisco) alle PA debitrici dell’impresa. Sulla transazione fiscale nella composizione, il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2025 (riportato da iusletter), ha chiarito che il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza.

Tre imprese, stesso debito, tre esiti

Tre simulazioni dimostrative, con lo stesso debito complessivo di 127.640 euro e la stessa richiesta: una moratoria di 12 mesi a chiusura della composizione negoziata. Sono ipotesi costruite per spiegare il meccanismo, non casi reali.

Ipotesi A: ditta individuale con debiti bancari

Debiti: banche 98.310 euro (banca 1: 71.200 euro; banca 2: 27.110 euro), fornitori 29.330 euro (pagati regolarmente). Il 75% della categoria bancaria è 73.732,50 euro. La banca 1 da sola rappresenta il 72,4%: mancano 2.532,50 euro per raggiungere la soglia. Se la banca 2 non aderisce, la convenzione vincola solo la banca 1. Le strade: convincere la banca 2 (anche con condizioni migliori, come il pagamento degli interessi a tasso contrattuale durante la sospensione), oppure chiudere con un contratto della lettera a) con la sola banca 1 e gestire la banca 2 con un piano di rientro separato. Esito: con due creditori e una soglia mancata di poco, la moratoria “forzata” non funziona; quella consensuale sì, ma è un contratto.

Ipotesi B: srl con fornitori

Debiti: fornitori 104.920 euro (18 creditori), banca 22.720 euro. Il 75% della categoria fornitori è 78.690 euro. Aderiscono fornitori per 81.450 euro: 77,6%. I non aderenti (23.470 euro) sono vincolati: sospensione di 12 mesi e poi pagamento in 18 rate. La convenzione è comunicata il 2 novembre 2026; termine per l’opposizione: 2 dicembre 2026. La banca, unica nella sua categoria, aderisce separatamente. Esito: la moratoria funziona, ma i fornitori strategici devono essere tutti tra gli aderenti, perché i dissenzienti non sono obbligati a nuove forniture.

Ipotesi C: impresa con debiti fiscali

Debiti: cartelle 51.270 euro, avvisi non iscritti a ruolo 17.120 euro, contributi 14.680 euro, banche 44.570 euro. La moratoria può riguardare solo la categoria bancaria (34,9% del debito totale). Per gli avvisi non iscritti, rateizzazione fino a 72 rate (circa 237,78 euro al mese); per le cartelle e i contributi, strumenti propri (transazione fiscale, dilazioni dell’ente). Esito: la moratoria copre poco più di un terzo del debito; senza un accordo con il Fisco, la chiusura con l’art. 62 non basta a superare lo squilibrio, e l’esperto difficilmente potrà ritenerla “idonea”.

Aspetto Ipotesi A (ditta) Ipotesi B (srl) Ipotesi C (fiscale)
Debito coperto dalla moratoria 77,0% (banche) 82,2% (fornitori) 34,9% (banche)
Soglia 75% nella categoria Non raggiunta (72,4%) Raggiunta (77,6%) Dipende dalle banche
Effetto sui non aderenti Nessuno Vincolati 23.470 € Eventuale
Strumento complementare Contratto lett. a) Accordo con la banca Transazione fiscale / art. 25-bis
Esito probabile Moratoria consensuale Moratoria con estensione Moratoria insufficiente da sola

I casi misti: quando appartieni a più profili

Nella realtà, poche imprese minori appartengono a un solo profilo. Ecco come si combinano le regole.

Ditta individuale con mutuo ipotecario sulla casa

È il caso più frequente e più delicato. Le banche chirografarie formano una categoria; la banca con ipoteca sulla casa ne forma un’altra. La moratoria può vincolare le banche chirografarie dissenzienti se si raggiunge il 75%, ma la banca ipotecaria deve aderire, se è l’unica nella sua categoria. Inoltre, poiché la casa è un bene personale, entra in gioco anche la prospettiva del sovraindebitamento: se la moratoria fallisce, la liquidazione controllata coinvolgerebbe tutto il patrimonio, casa compresa. La convenzione deve quindi essere costruita con margini di sicurezza maggiori.

Srl con fornitori e debiti fiscali

Le due soluzioni si sommano: moratoria con la categoria dei fornitori, transazione fiscale o rateizzazione per il Fisco. La sequenza conta: è prudente avviare la trattativa con l’Agenzia delle Entrate durante la composizione, perché i suoi tempi sono più lunghi, e chiudere la moratoria con i fornitori quando il quadro fiscale è definito. Una moratoria firmata con i fornitori mentre il Fisco avvia pignoramenti presso i clienti rischia di essere inadempiuta subito.

Impresa agricola stagionale con credito agrario

Le regole dell’impresa agricola (accesso all’accordo di ristrutturazione come seconda fase) si combinano con quelle del commercio stagionale (scadenze legate ai mesi di incasso). La moratoria può legare le scadenze al raccolto e, insieme, preparare l’accordo di ristrutturazione. È il profilo in cui la moratoria come “ponte” ha più senso.

Impresa con mutuo ipotecario e debiti fiscali

Qui il rischio è doppio: la banca ipotecaria può procedere sull’immobile e l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca esattoriale o pignorare. Se l’immobile è l’unico bene di valore, il test di non pregiudizio deve tenere conto anche dei crediti privilegiati del Fisco. La moratoria con la banca è possibile, ma senza un accordo con il Fisco la sua tenuta è debole.

Commercio stagionale gestito come ditta individuale

Molte attività stagionali (il chiosco, il negozio di articoli da spiaggia, il noleggio di attrezzature) sono ditte individuali. Si sommano qui due fragilità: la cassa concentrata in pochi mesi e la responsabilità illimitata. La moratoria va costruita con il calendario stagionale, ma con un’attenzione in più: i beni personali del titolare restano esposti per tutta la durata della dilazione. Se la prossima stagione andasse male, i creditori tornerebbero ad agire anche sul patrimonio familiare. Per questo è prudente prevedere, insieme alle banche aderenti, una clausola che consenta di rinegoziare le scadenze in caso di stagione documentatamente negativa, e valutare fin dall’inizio, come alternativa di riserva, il concordato minore, che può prevedere anche la falcidia dei debiti e che, a differenza della moratoria, chiude stabilmente la crisi.

Srl con soci garanti delle banche

È la combinazione più insidiosa per chi pensa che la responsabilità limitata basti. La srl negozia la moratoria con le banche, ma i soci hanno firmato fideiussioni personali. Se la convenzione non regola espressamente la posizione dei garanti, la banca dissenziente vincolata potrebbe sostenere di poter comunque escutere le garanzie, perché la moratoria disciplina il rapporto con la debitrice principale. La soluzione prudente è duplice: ottenere dagli aderenti l’impegno scritto a non escutere le garanzie durante la moratoria, e valutare se i soci garanti, per la loro esposizione personale, debbano attivare un proprio percorso di sovraindebitamento coordinato con quello della società.

Impresa con un concordato o una procedura già pendente

Un caso misto particolare riguarda chi ha già avviato un’altra procedura. La Cassazione (Cass. I n. 31856/2025, riportata da EC News il 27 gennaio 2026), in un caso regolato dal D.L. 118/2021, ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Prima di aprire la composizione, e quindi prima di progettare la moratoria, va verificato che non ci siano procedure pendenti.

Il confronto tra profili

La tabella riassume le differenze. La regola di fondo resta la stessa per tutti: la moratoria vincola chi non firma solo all’interno della stessa categoria, solo con il 75%, solo con un’attestazione e solo per dilazioni e sospensioni, mai per rinunce o prestazioni nuove. Cambia quanto questa regola sia utile al tuo caso.

Aspetto Ditta individuale (banche) Srl (fornitori) Impresa agricola Commercio stagionale Mutuo ipotecario Debiti fiscali
Categoria tipica Banche e intermediari Fornitori chirografari Banche / consorzi / fornitori Banche e fornitori Creditori ipotecari Erario / enti (fuori moratoria)
Utilità della soglia del 75% Alta se 1-2 banche pesano molto Alta con molti piccoli fornitori Alta (spesso un creditore supera da solo il 75%) Media Bassa se l’ipotecario è unico Bassa
Limite più pesante Nessun nuovo fido imposto Nessuna nuova fornitura imposta Dipendenza dal raccolto Nuova stagione da finanziare Garanzie intatte Il Fisco non è vincolato
Rischio principale Patrimonio personale Blocco forniture Annata negativa Seconda stagione negativa Ipotecario che non firma Azioni della riscossione
Strumento complementare Contratto lett. a), concordato minore Contratto con fornitori strategici Accordo di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61) Clausole di revisione Contratto lett. a), concordato minore Transazione fiscale, art. 25-bis
Uscita se fallisce Concordato minore / liquidazione controllata Concordato minore / semplificato Accordo di ristrutturazione / concordato minore Concordato minore Concordato minore / liquidazione controllata Transazione fiscale / concordato minore

Le domande che valgono per tutti

La moratoria richiede l’omologazione del tribunale?

No. L’art. 62 non prevede omologazione. Il tribunale interviene solo se un creditore non aderente propone opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione: decide in camera di consiglio con sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 51. Se nessuno si oppone, la convenzione produce i suoi effetti anche verso i non aderenti della categoria.

L’esperto deve firmare la moratoria?

L’art. 25-quater, comma 3, richiede la firma dell’esperto solo per l’accordo della lettera c). Per la moratoria della lettera b) serve invece l’attestazione di un professionista indipendente, come prevede l’art. 62. L’esperto, comunque, redige la relazione finale sull’esito delle trattative (art. 17, comma 8, richiamato), e il suo giudizio sulla correttezza delle trattative resta importante, anche per le strade successive.

Che cosa succede se la moratoria fallisce?

L’art. 62 non disciplina l’inadempimento. Valgono quindi le regole generali dei contratti: i creditori potranno chiedere la risoluzione e riprendere le azioni, e la dilazione verrà meno. Il debito non è mai stato ridotto, quindi riemerge per intero, con gli interessi. A quel punto le strade dell’art. 25-quater, comma 4, restano aperte: concordato minore, liquidazione controllata, accordo di ristrutturazione per l’impresa agricola. Attenzione al concordato semplificato: l’art. 25-sexies richiede che la proposta sia presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, e che l’esperto abbia dichiarato che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziate non sono praticabili. Se hai chiuso con una moratoria e questa fallisce mesi dopo, quel termine sarà quasi certamente scaduto e la relazione dirà il contrario.

Durante la moratoria posso cedere l’azienda o aprire un concordato?

Sì: la moratoria è uno strumento provvisorio e, per sua natura, prepara una soluzione definitiva. Il Codice non lo vieta. Va però regolato nella convenzione cosa accade in caso di cessione o di avvio di un’altra procedura, per evitare che i creditori aderenti lo considerino un inadempimento.

Gli atti autorizzati durante la composizione restano validi?

L’art. 25-quater, comma 6, prevede che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservino i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato. La norma non menziona la moratoria: se durante le trattative hai ottenuto un finanziamento autorizzato, verifica con attenzione come si colloca rispetto a un’eventuale procedura successiva al fallimento della moratoria.

Durante la moratoria gli interessi continuano a correre?

L’art. 62 non lo dice. La dilazione sposta le scadenze, ma non cancella il credito: in mancanza di pattuizioni diverse, sulle somme dilazionate continuano a maturare gli interessi previsti dal contratto o dalla legge. Ai non aderenti, poi, non si può imporre una rinuncia agli interessi, che sarebbe una rinuncia parziale al credito. È anche per questo che l’attestatore deve misurare il non pregiudizio: un creditore che aspetta, ma riceve gli interessi, difficilmente è pregiudicato rispetto a una liquidazione lunga e incerta.

Che cosa può contestare il creditore non aderente con l’opposizione?

La legge indica il termine (30 giorni dalla comunicazione), il tribunale (quello competente ai sensi dell’art. 27) e il rito (camera di consiglio, sentenza, reclamo ai sensi dell’art. 51), ma non elenca i motivi. In base alle condizioni del comma 2, è ragionevole attendersi contestazioni su quattro fronti: la mancata informazione o la mancata partecipazione alle trattative; il calcolo del 75% e la composizione della categoria; il pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria; la completezza e l’attendibilità dell’attestazione. A questi si aggiunge la violazione del comma 3, se la convenzione pretende di imporre al dissenziente nuove prestazioni o nuovi affidamenti. Ognuno di questi punti si previene prima della firma, documentando il percorso.

La giurisprudenza, profilo per profilo

Premessa onesta: non abbiamo trovato pronunce pubblicate, nel periodo 2022-2026, che decidano opposizioni a convenzioni di moratoria dell’art. 62, né pronunce sull’art. 25-quater per le imprese sotto soglia. La giurisprudenza disponibile riguarda la composizione negoziata in generale, le misure protettive e gli esiti alternativi; le pronunce di merito sono in larga parte prive di numero. Le riportiamo ordinate per profilo, indicando la fonte in cui le abbiamo lette.

Per la ditta individuale con debiti bancari

  • Trib. Verona, 22 gennaio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: nella composizione negoziata, la revoca o la sospensione degli affidamenti da parte della banca richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: protegge i fidi durante le trattative che preparano la moratoria.
  • Trib. Milano, 4 luglio 2025 (stessa fonte). Principio: rigettata la richiesta di ripristinare le somme già pignorate presso terzi. Rilevanza: le protezioni non riportano indietro i pignoramenti già eseguiti; la moratoria va chiusa prima.

Per la srl con fornitori

  • Trib. Milano, 19 giugno 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: non si possono inibire i rimedi contrattuali dei creditori per il mancato pagamento dei debiti correnti. Rilevanza: i debiti nuovi si pagano regolarmente, con o senza moratoria.
  • Trib. Modena, 26 dicembre 2022 (stessa fonte). Principio: non si può imporre la prosecuzione di un contratto già scaduto. Rilevanza: coerente con il limite dell’art. 62, comma 3, sulle nuove prestazioni.

Per l’impresa agricola

  • Trib. Verona, 25 novembre 2022 (stessa fonte, come riportato nella scheda di lavoro dello Studio). Principio: revoca delle misure protettive per un’istanza di impresa sopra soglia presentata al segretario generale della CCIAA invece che alla commissione. Rilevanza: il canale d’accesso dipende dalle soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d).

Per il commercio stagionale

  • Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: inammissibile la richiesta di ordinare il rilascio del DURC; ammesso solo un accertamento interinale dei presupposti. Rilevanza: la regolarità contributiva va costruita con l’ente.
  • Trib. Verona, 11 dicembre 2025 (stessa fonte). Principio: respinte, salvo casi eccezionali, le richieste cautelari che incidono sullo scioglimento dei contratti pendenti o sospendono il rimborso dei finanziamenti. Rilevanza: ciò che non si ottiene con la cautela va negoziato nella moratoria.

Per l’impresa con mutuo ipotecario

  • Trib. Milano, 4 luglio 2025 (stessa fonte). Principio: rigettata la domanda cautelare di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, misura irreversibile. Rilevanza: la moratoria non tocca le garanzie.
  • Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022 (stessa fonte). Principio: non accolta la domanda di accertamento dell’inefficacia dell’ipoteca giudiziale. Rilevanza: anche l’ipoteca giudiziale resta; si può solo dilazionare il pagamento.

Per l’impresa con debiti fiscali

  • Trib. Catania, 14 giugno 2022 (stessa fonte). Principio: la sospensione dei pagamenti dei debiti erariali e previdenziali non è una misura protettiva tipica. Rilevanza: il Fisco va gestito con i suoi strumenti.
  • Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023 (stessa fonte). Principio: durante il divieto di azioni esecutive non si applica alle PA debitrici dell’impresa il blocco dei pagamenti dell’art. 48-bis. Rilevanza: un margine di cassa per chi lavora con la pubblica amministrazione.
  • Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025 (riportato da iusletter). Principio: nella transazione fiscale della composizione il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Rilevanza: lo strumento complementare alla moratoria per la parte fiscale.

Per tutti: cosa succede se la moratoria non regge

  • Trib. Verona, 10 giugno 2025, e Trib. Como, 10 luglio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: un piano meramente liquidatorio non ha rilievo ai fini della conferma delle misure, anche se più favorevole ai creditori. Rilevanza: la moratoria deve servire a un risanamento, non a una liquidazione mascherata.
  • Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 (stessa fonte). Principio: non ammesse misure protettive per un piano solo liquidatorio. Rilevanza: stesso principio, in fase iniziale.
  • Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 (stessa fonte). Principio: diniego di conferma delle misure per insolvenza irreversibile e piano embrionale. Rilevanza: se la crisi è irreversibile, la moratoria non è la strada.
  • App. Roma n. 4154/2024 (come riportato nella scheda di lavoro). Principio: il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori. Rilevanza: una delle uscite dopo una composizione senza esito.
  • Cass. I n. 31856/2025 (EC News, 27 gennaio 2026). Principio: inammissibile l’istanza di composizione negoziata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato. Rilevanza: prima della moratoria, la verifica delle procedure pendenti.
  • Trib. Milano n. 9567 del 5 novembre 2024 (massimario CCIAA). Principio: nei criteri di calcolo del compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; la liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo. Rilevanza: i costi della procedura che accompagnano la chiusura.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua impresa

Per ogni profilo, lo Studio lavora con strumenti concreti:

  1. Verifichiamo le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d) sui tre esercizi, per stabilire se l’impresa accede alla composizione come impresa minore e con quale canale.
  2. Ricostruiamo la mappa dei creditori per categoria, con i crediti aggiornati alla stessa data, e calcoliamo la soglia del 75% per ciascuna categoria.
  3. Per la ditta individuale, analizziamo i contratti bancari (fidi, mutui, garanzie) e i rapporti con i garanti, con lo staff di diritto bancario.
  4. Per la srl, classifichiamo i fornitori in strategici e non strategici e costruiamo con l’impresa la proposta da presentare agli aderenti.
  5. Per l’impresa agricola, progettiamo la moratoria come ponte verso l’accordo di ristrutturazione degli artt. 57, 60 e 61.
  6. Per il commercio stagionale, ricostruiamo i flussi delle stagioni precedenti e li traduciamo in un calendario di pagamenti sostenibile.
  7. Per l’impresa con mutuo ipotecario, verifichiamo lo stato dell’esecuzione immobiliare e predisponiamo i documenti per il test di non pregiudizio con l’attestatore.
  8. Per l’impresa con debiti fiscali, separiamo i debiti iscritti a ruolo da quelli non iscritti e valutiamo con i commercialisti dello staff la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, e la rateizzazione dell’art. 25-bis.
  9. Redigiamo la convenzione e curiamo le comunicazioni ai non aderenti con raccomandata o al domicilio digitale, e difendiamo la convenzione in caso di opposizione e reclamo.
  10. Prepariamo il piano B: concordato minore, liquidazione controllata con esdebitazione o concordato semplificato, quando la moratoria non regge.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per l’imprenditore, la qualifica che pesa di più in questo tema è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere il punto di vista dell’esperto nominato dalla camera di commercio, i tempi delle trattative e ciò che rende una chiusura credibile agli occhi dei creditori. Per le imprese minori, che restano nel perimetro del sovraindebitamento quando la composizione non riesce, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di passare senza interruzioni al concordato minore o alla liquidazione controllata.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i primi sulla convenzione, sulle categorie e sulle opposizioni; i secondi sui flussi, sui debiti fiscali e sui dati che l’attestatore deve verificare. E la strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione.

Chiusura

La convenzione di moratoria è una delle chiusure possibili della composizione negoziata per l’impresa minore, ma non è una soluzione universale. Il primo passo è capire il tuo profilo: chi sono i tuoi creditori, come si dividono in categorie, quanto pesano. Il secondo è agire secondo le tue regole: la ditta individuale deve pensare al patrimonio personale e ai garanti, la srl ai fornitori indispensabili, l’impresa agricola al raccolto e all’accordo di ristrutturazione, il commercio stagionale alla prossima stagione, chi ha un mutuo ipotecario alla posizione della banca, chi ha debiti fiscali alla transazione con il Fisco. In ogni caso, la moratoria funziona solo se alla sua scadenza l’impresa è davvero in grado di pagare: è uno strumento per guadagnare tempo utile, non per rinviare un problema che resterà identico.

Lo Studio Monardo segue proprio questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce dall’interno le trattative che portano a una moratoria; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, competenze che contano quando l’impresa minore deve cercare una strada diversa dopo la composizione.

📩 Prima di firmare o proporre una moratoria, fai verificare categorie, soglie e attestazione: scrivici oggi stesso, i riferimenti per contattare lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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