Perché per il negozio contano più le ordinanze dei tribunali che la lettera della legge
Chi gestisce un bar, un ristorante, un negozio di abbigliamento, una bancarella al mercato o un piccolo e-commerce conosce bene la sequenza: un trimestre storto, il fornitore principale che pretende il pagamento anticipato, la banca che riduce il fido, il locatore che manda la lettera di diffida per i canoni arretrati. A quel punto la domanda arriva da sola: un commerciante con debiti può usare la composizione negoziata della crisi d’impresa? La risposta breve è sì. La risposta utile, però, non la dà il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): la danno i giudici.
La composizione negoziata è infatti un percorso stragiudiziale, guidato da un esperto indipendente, in cui il tribunale interviene solo in alcuni momenti chiave: quando l’imprenditore chiede di confermare le misure protettive (il “blocco” delle azioni dei creditori), quando chiede misure cautelari su misura, quando chiede di essere autorizzato a vendere l’azienda o a prendere un finanziamento. È in quelle ordinanze che si decide, nei fatti, se il locatore può riprendersi il locale, se la banca può chiudere le linee di credito, se il fornitore può smettere di consegnare, se un’attività al dettaglio ha davvero “prospettive di risanamento”. La legge fissa i principi; i tribunali li trasformano in sì e in no.
Per questo l’articolo segue un metodo preciso: raccogliamo le decisioni che un commerciante deve conoscere prima di depositare l’istanza e le traduciamo in conseguenze pratiche, una per una. Le fonti principali sono il Massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Pistoia-Prato (edizione maggio 2026), che raccoglie le massime pubblicate dalle principali banche dati, e le pronunce della Corte di cassazione 2023-2026. Una avvertenza di metodo, che ripeteremo dove serve: quasi tutte le pronunce di merito sono decreti e ordinanze senza numero, e nessuna di quelle che abbiamo trovato riguarda espressamente un’impresa “sotto soglia” (art. 25-quater CCII). Le applicheremo al piccolo commerciante con la cautela necessaria.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione che deriva direttamente dalle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura professionale che la legge chiama a condurre proprio queste trattative, e ne conosce quindi i passaggi, i tempi e le valutazioni dall’interno. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: competenza decisiva per il commerciante sotto soglia, perché quando la composizione negoziata non basta, l’uscita prevista dalla legge per l’impresa minore passa dal concordato minore o dalla liquidazione controllata, cioè dagli strumenti del sovraindebitamento.
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Il quadro normativo in breve: su cosa si sono pronunciati i giudici
Per leggere le decisioni serve conoscere quattro snodi normativi, tutti riscritti dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo ter).
1. Chi può accedere. La composizione negoziata è aperta all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento risulta “ragionevolmente perseguibile” (art. 12 CCII, che nella versione vigente fa riferimento anche a crisi e insolvenza già in atto). Il commerciante – ditta individuale, s.n.c., s.a.s. o s.r.l. – rientra pienamente nella categoria.
2. Il commerciante “sotto soglia”. Moltissimi negozi, bar e ambulanti sono imprese minori: secondo l’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, è tale l’impresa che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), presenta congiuntamente attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Per queste imprese vale l’art. 25-quater CCII, il cui primo comma, nel testo vigente, recita: «L’imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa». L’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio della sede legale (non alla commissione regionale), con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): manca quindi, tra i documenti dell’istanza, la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento. Per tutto il resto, il comma 5 rinvia alle regole generali (tra cui gli artt. 18 e 19 sulle misure protettive) «in quanto compatibili».
3. Le misure protettive. Le misure vanno chieste espressamente con l’istanza e pubblicate nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto (art. 18 CCII). Dal giorno della pubblicazione i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività; i pagamenti non sono inibiti; restano esclusi i crediti dei lavoratori. I creditori colpiti dalle misure, comprese le banche, non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione; restano salve la sospensione e la revoca delle linee di credito imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale.
4. La conferma in tribunale. Secondo l’art. 19 CCII vigente, l’imprenditore deve depositare il ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione e chiedere, entro venti giorni, l’iscrizione del numero di ruolo; il mancato o ritardato deposito rende inefficaci le misure. Al ricorso si allegano, tra l’altro, i bilanci degli ultimi tre esercizi (oppure, per chi non è obbligato a depositarli, le dichiarazioni dei redditi e IVA), una situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori, un progetto di piano di risanamento con un piano finanziario per i sei mesi successivi e un’autocertificazione sulla risanabilità. Il giudice fissa l’udienza entro dieci giorni, sente le parti e l’esperto e stabilisce la durata delle misure tra 30 e 120 giorni; le proroghe non possono superare complessivamente 240 giorni. Il procedimento segue il rito cautelare uniforme e contro l’ordinanza è ammesso reclamo. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni, prorogabili (art. 17, comma 7).
Se le trattative vanno a buon fine, il commerciante sotto soglia può chiudere con un contratto con uno o più creditori, un accordo di moratoria con il contenuto dell’art. 62 o un accordo sottoscritto anche dall’esperto (art. 25-quater, comma 3). In alternativa può proporre un concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (comma 4).
Il quadro, scritto così, sembra semplice. Le difficoltà nascono quando lo si cala sul negozio concreto: un locale in affitto, fornitori che vendono a credito, un fido di cassa, un POS su cui transita tutto l’incasso.
L’orientamento consolidato: il blocco si ottiene solo se c’è un’attività da salvare
L’orientamento si è consolidato nel senso che le misure protettive non sono un effetto automatico della domanda, ma uno strumento che il giudice conferma solo se serve a salvare un’impresa ancora capace di stare sul mercato. Per il commerciante questo principio è il primo filtro: prima ancora di chiedersi se il locatore o la banca possano essere fermati, bisogna chiedersi se il negozio, il bar o il ristorante abbiano un futuro credibile.
Il doppio test: verosimiglianza del piano e pericolo per le trattative. Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 27 settembre 2023, ha chiarito che il punto di equilibrio tra creditori e debitore va cercato nell’effettiva realizzabilità del piano. La conferma richiede due verifiche: che gli obiettivi del piano siano verosimili e che, senza le misure, le trattative subirebbero un danno irreparabile. Il Tribunale di Avellino (16 maggio 2022) ha scomposto il secondo requisito in tre profili: trattative concrete condotte in buona fede, utilità delle misure per il loro buon esito, assenza di un sacrificio sproporzionato per i creditori. Il principio, calato nella pratica, significa che un ristoratore che si presenta con la sola richiesta di “bloccare tutti” e senza aver ancora parlato con nessun creditore parte svantaggiato.
L’insolvenza non è di per sé un ostacolo, l’irreversibilità sì. Il Tribunale di Lecco (2 gennaio 2023) ha affermato che l’accesso al percorso non è precluso dallo stato di insolvenza, ma dalla mancanza di prospettive di risanamento che renda quell’insolvenza irreversibile. Nello stesso senso il Tribunale di Bologna (23 maggio 2025) ha ammesso la conferma anche quando il risanamento appare difficile, purché l’alternativa liquidatoria non consenta di soddisfare i creditori e l’esperto confermi che le trattative devono svolgersi al riparo dalle esecuzioni. In altre parole, se ti trovi con debiti già scaduti e qualche decreto ingiuntivo, non sei automaticamente fuori: devi però dimostrare che con l’attività in funzione i creditori prendono di più che con la chiusura.
Il piano deve dire cosa cambia nel negozio, non solo come si pagano i debiti. Due decisioni del 2025 hanno ribadito un punto che per il commercio al dettaglio è decisivo. Il Tribunale di Verona (10 giugno 2025), seguito dal Tribunale di Como (10 luglio 2025), ha negato la conferma a fronte di un piano solo liquidatorio, anche se prometteva ai creditori più della liquidazione giudiziale: serve un progetto che conduca alla prosecuzione dell’attività. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (10 gennaio 2025) ha escluso le misure quando il piano, invece di conservare e cedere un’azienda attiva, mirava solo a incassare alcuni crediti e chiudere la società. Il Tribunale di Salerno (13 febbraio 2023), infine, ha rigettato la conferma per un’impresa in insolvenza irreversibile valorizzando una serie di indizi molto vicini alla realtà di un’attività commerciale: flussi di cassa insufficienti per i dodici mesi successivi, costi stabilmente superiori ai ricavi, test pratico non effettuato, risoluzione dei contratti di locazione relativi a due rami d’azienda, indisponibilità di alcuni creditori a trattare, nessun sostegno da soci o investitori e un progetto di piano “embrionale”.
La sostenibilità si misura anche con i numeri. Il Tribunale di Viterbo (14 febbraio 2022) ha negato la conferma in presenza di un marcato squilibrio misurato dall’indicatore che confronta il debito da ristrutturare con i flussi annui disponibili per servirlo, attestato su valori molto superiori alla soglia massima. Il Tribunale di Bergamo (15 febbraio 2022) ha ritenuto indispensabile il piano finanziario per i sei mesi successivi, oggi espressamente richiesto dall’art. 19.
Cosa significa per il commerciante: la domanda decisiva non è “quanto devo?”, ma “quanto margine produce il mio punto vendita ogni mese, a debiti congelati?”. Un bar che, sospesi i pagamenti pregressi, genera un margine operativo stabile ha una storia da raccontare all’esperto e al giudice. Un negozio che perde anche a debiti fermi, perché l’affitto è fuori mercato o la clientela si è spostata, deve prima cambiare qualcosa – un locale più piccolo, un ramo ceduto, l’apertura online – e poi chiedere la protezione. In mancanza, l’orientamento consolidato porta al rigetto, e il rigetto rende pubblica la crisi senza aver ottenuto alcuna tutela.
Il locatore del negozio può sfrattare durante le trattative?
La questione
È la domanda più frequente tra chi lavora in un locale in affitto: «Se chiedo la composizione negoziata, il proprietario del locale può portare avanti lo sfratto per i canoni che non ho pagato? E se il contratto scade, può riprendersi l’immobile?». Per un’attività al dettaglio il luogo non è un dettaglio: il passaggio della clientela, l’avviamento, le autorizzazioni sono legati a quell’indirizzo. Perdere il locale significa, quasi sempre, perdere l’azienda.
Cosa hanno deciso i giudici
Lo sfratto rientra tra le azioni bloccabili, anche se l’immobile non è del debitore. Il Tribunale di Asti, con decreto del 3 marzo 2022, ha confermato le misure protettive con specifico riferimento a una procedura esecutiva di sfratto, superando l’obiezione per cui l’immobile, appartenendo a un terzo, non fa parte del patrimonio dell’imprenditore. La norma protegge non solo il patrimonio del debitore, ma anche “i beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”, e tra questi rientra ragionevolmente l’immobile in cui l’impresa opera, tanto più considerando l’importanza del luogo di insediamento per la prosecuzione dell’attività e per il valore dell’azienda. Il giudice ha ritenuto il sacrificio del locatore non sproporzionato, vista la durata limitata delle misure e la possibilità di revocarle. Il Tribunale di Milano (9 maggio 2023) ha seguito la stessa linea: proseguire lo sfratto in esecuzione ostacola le trattative, compromette la parità tra creditori e la continuità, e porta alla “liquidazione atomistica” dei beni mobili, peggiore per tutti.
Ma il canone corrente va pagato. Il Tribunale di Milano (19 giugno 2025) ha rigettato una richiesta cautelare che mirava a impedire a taluni creditori di usare i rimedi contrattuali per il mancato pagamento di quanto maturato durante le trattative. La buona fede impone di adempiere puntualmente le obbligazioni correnti: una misura che autorizzasse a non pagarle altererebbe l’equilibrio dei contratti in corso. Questo principio è coerente con la lettera dell’art. 18, che vieta la risoluzione e il rifiuto di adempiere solo «per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori».
Un contratto scaduto non si “proroga” con una misura cautelare. Il Tribunale di Modena (26 dicembre 2022) ha escluso che il giudice possa imporre la prosecuzione di un rapporto ormai cessato per scadenza naturale: la protezione dei contratti pendenti riguarda i rapporti in corso fino alla loro scadenza, non la creazione di un nuovo vincolo.
Se c’è contrasto
Sulla possibilità di inibire lo sfratto non registriamo un contrasto tra le pronunce raccolte: Asti e Milano vanno nella stessa direzione. Resta però un margine di incertezza che la dottrina ha segnalato: un contributo pubblicato su NT+ Diritto del Sole 24 Ore il 24 settembre 2024 osserva che, letteralmente, restano percorribili l’azione di risoluzione per inadempimenti diversi dal mancato pagamento dei canoni e lo sfratto per morosità maturata dopo la pubblicazione dell’istanza. L’assunzione prudenziale è questa: la protezione copre i canoni arretrati, non quelli che maturano durante le trattative, e non trasforma un contratto in scadenza in un contratto rinnovato.
Cosa significa per te
Se gestisci un’attività in un locale in affitto e hai canoni arretrati, la composizione negoziata può effettivamente fermare lo sfratto già avviato, ma a tre condizioni pratiche: devi indicare espressamente il locatore e la procedura di rilascio tra i destinatari delle misure; devi riprendere a pagare con regolarità i canoni che maturano dalla pubblicazione in poi; devi verificare la scadenza del contratto, perché se il rapporto cessa durante le trattative nessuna misura lo terrà in vita. Il locatore, in questo scenario, non è solo un creditore da bloccare: è la prima controparte con cui trattare, ad esempio per rateizzare gli arretrati o rinegoziare il canone. Proprio il Tribunale di Asti ha giustificato la conferma come funzionale alle trattative “con la stessa proprietaria” dell’immobile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la richiesta delle misure partendo da questo dato: individuare per nome i creditori “antagonisti” – il locatore che ha avviato il rilascio, la banca che ha pignorato il conto – e preparare la proposta da portare loro al primo incontro con l’esperto.
Un’ultima indicazione, utile per chi lavora nelle località turistiche: secondo il Tribunale di Torino (22 agosto 2022) e il Tribunale di Brescia (5 agosto 2022), la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non allunga la durata delle misure protettive. Chi ottiene la protezione a giugno non guadagna un mese in più per l’estate.
Fornitori e banche: cosa si può bloccare e cosa si deve continuare a pagare
La questione
Il commerciante vive di due flussi: la merce che arriva dai fornitori, spesso con pagamento a 30-60 giorni, e la liquidità che passa dalla banca, tra fido di cassa, anticipo fatture, finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia (MCC) e conto su cui confluiscono gli incassi del POS. La domanda è doppia: «La banca può revocarmi il fido perché sono entrato in composizione negoziata? E posso sospendere i pagamenti ai fornitori senza che smettano di consegnare?».
Cosa hanno deciso i giudici
La banca non può chiudere i rubinetti per il solo fatto dell’accesso al percorso. Il Tribunale di Verona (22 gennaio 2024) ha chiarito che l’art. 16, comma 5, CCII non vieta in assoluto alla banca di revocare o sospendere gli affidamenti, ma la revoca non è un effetto automatico dell’accesso alla composizione negoziata. Per essere legittima deve fondarsi su un giustificato motivo – in particolare la disciplina di vigilanza prudenziale – comunicato per iscritto al cliente; in mancanza, il giudice può ordinare alla banca di dare esecuzione al contratto e fissare una somma per ogni giorno di ritardo. Il Tribunale di Padova (25 settembre 2023) ha precisato che il divieto di risolvere o modificare i contratti pendenti vale anche per le banche e comprende i contratti autoliquidanti, come l’anticipo su fatture o sul portafoglio.
I conti pignorati: si ferma la procedura, ma le somme non tornano libere. Il Tribunale di Milano (17 gennaio 2022) ha ritenuto confermabili le misure mirate a neutralizzare i pignoramenti sui conti correnti dell’impresa quando paralizzano l’operatività, aggiungendo che il creditore non può opporsi solo perché il debitore non aveva rispettato precedenti accordi transattivi per somme irrisorie. Tuttavia lo stesso Tribunale (27 gennaio 2022 e, più di recente, 4 luglio 2025) ha escluso che le misure liberino le somme già vincolate: il pignoramento entra in quiescenza, ma il denaro bloccato resta bloccato, perché la sospensione dell’esecuzione opera solo per il futuro.
Sospendere i pagamenti ai fornitori strategici e alle banche è possibile, ma come misura cautelare motivata. Il Tribunale di Sulmona (22 novembre 2022) ha ammesso la misura atipica della sospensione dei pagamenti ai fornitori strategici e alle banche, ritenendo non decisiva la contrarietà di un singolo creditore, anche importante, se la maggioranza dei crediti non ha negato la disponibilità a trattare. Il Tribunale di Vicenza (23 luglio 2025) ha ammesso la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere le garanzie, compresa quella pubblica del Fondo MCC. In senso più restrittivo, il Tribunale di Verona (11 dicembre 2025) ha rigettato le richieste che incidevano sul regolamento dei contratti, come la sospensione delle rate dei finanziamenti, ammettendole solo in casi eccezionali e dopo un adeguato bilanciamento; lo stesso provvedimento ha però esteso le misure agli immobili del socio o amministratore usati nell’attività o messi a disposizione del piano.
Il limite delle iniziative bloccabili. Il Tribunale di Gela (4 aprile 2024) ha negato il divieto di proporre ricorsi per decreto ingiuntivo e intimazioni di pagamento: il debitore è già protetto dal divieto di esecuzioni, rispetto alle quali quelle iniziative sono solo preparatorie. Il fornitore, quindi, può ancora chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo; non può però metterlo in esecuzione finché le misure sono in vigore.
Se c’è contrasto
Sulla sospensione delle rate dei finanziamenti il contrasto c’è ed è evidente: Sulmona e Vicenza la ammettono come misura cautelare atipica, Verona (dicembre 2025) la considera un intervento sul contratto in linea di principio non consentito. Il Tribunale di Milano (22 novembre 2023) ha comunque sottolineato che le misure cautelari non possono diventare un modo per aggirare la durata massima di quelle protettive. L’assunzione prudenziale è che la sospensione dei pagamenti a banche e fornitori vada chiesta come misura cautelare specifica, con creditori individuati, durata limitata e un piano già coerente, e non data per scontata.
Cosa significa per te
Per un negozio o un ristorante la conseguenza è concreta. Le misure protettive tengono in vita il fido e fermano i pignoramenti futuri sul conto POS, ma non restituiscono il denaro già pignorato e non autorizzano a non pagare la merce che ordini da oggi in poi. Il fornitore strategico – la torrefazione per il bar, il grossista per il negozio, il distributore per l’e-commerce – va coinvolto nella trattativa: continuare a pagargli in contanti o a breve le nuove forniture è spesso la condizione per ottenere una dilazione sul debito vecchio. E se la banca comunica la revoca del fido, la prima verifica riguarda la motivazione scritta e il riferimento alla vigilanza prudenziale, perché, secondo il Tribunale di Verona, la mancanza di questi elementi basta a rendere illegittima la decisione.
Il commerciante “sotto soglia”: le regole generali valgono davvero?
La questione
La maggior parte dei piccoli negozi, dei bar di quartiere e degli ambulanti non supera le soglie dell’impresa minore. La domanda è legittima: «Le decisioni che avete appena descritto, quasi tutte su società medio-grandi, valgono anche per me?». E ancora: «Se sono già insolvente, posso accedere? Devo presentare un piano?».
Cosa hanno deciso i giudici
Qui la ricerca deve essere dichiarata con onestà: tra le pronunce raccolte nel Massimario 2026 e nelle rassegne consultate non ne abbiamo trovata nessuna che applichi espressamente l’art. 25-quater a un’impresa sotto soglia. L’unica decisione che tocca il tema lo fa al contrario. Il Tribunale di Verona, con decreto del 25 novembre 2022, ha revocato senza udienza le misure protettive di un’impresa che, pur essendo oggettivamente sopra soglia, aveva presentato l’istanza con il canale riservato alle imprese minori, chiedendo la nomina dell’esperto direttamente al segretario della camera di commercio anziché alla commissione regionale. L’errore sul requisito dimensionale non è una formalità: rende scorretto l’avvio del percorso e giustifica la caduta immediata della protezione.
Accanto a questa pronuncia, una decisione della Cassazione ricorda quanto conti la “pulizia” del percorso. La Prima Sezione civile, con la sentenza n. 31856/2025 (segnalata da EC News il 27 gennaio 2026, in un caso ancora regolato dal D.L. 118/2021 e dalla legge fallimentare), ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Il commerciante sotto soglia deve tenerne conto in modo specifico: l’art. 25-quater, comma 2, richiede che la dichiarazione allegata all’istanza attesti la mancata pendenza di una liquidazione controllata e di non aver depositato ricorso per concordato minore (art. 74).
Se c’è contrasto
Più che un contrasto tra giudici, c’è un’incertezza testuale che nessuna pronuncia ha ancora sciolto, e che va esposta come tale.
- L’impresa minore già insolvente. Il primo comma dell’art. 25-quater parla solo di squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza, mentre l’art. 12 vigente si riferisce anche a crisi e insolvenza già in atto. Le decisioni di Lecco (2023) e Bologna (2025) ammettono l’impresa insolvente ma reversibile, ma riguardano imprese sopra soglia.
- Il piano. L’istanza dell’impresa minore non richiede il progetto di piano, ma l’art. 19 – richiamato «in quanto compatibile» – esige per la conferma delle misure un progetto di piano con piano finanziario semestrale. Il punto di compatibilità è stato segnalato dalla dottrina (EC News) e non è stato ancora affrontato dai giudici.
- Il divieto di liquidazione giudiziale. L’impresa minore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale; l’effetto dell’art. 18, comma 4 – che secondo il Tribunale di Reggio Emilia (7 ottobre 2025) dura fino al termine del percorso, senza scadenza fissata dal giudice – è quindi pensato per altre imprese. Se e come la protezione operi rispetto a una domanda di liquidazione controllata proposta da un creditore è una questione su cui non abbiamo trovato pronunce.
L’assunzione prudenziale, per il piccolo commerciante, è comportarsi come se le regole generali valessero per intero: verificare le soglie sui tre esercizi, presentare comunque un progetto di piano e un piano di cassa a sei mesi se si chiedono le misure, e non contare sul fatto che la protezione copra iniziative concorsuali diverse dalle esecuzioni individuali.
Cosa significa per te
Se il tuo negozio è sotto soglia, la composizione negoziata è uno strumento più leggero nell’accesso ma più “scoperto” nella giurisprudenza. Il vantaggio concreto è che la procedura si apre presso la camera di commercio, con un esperto nominato dal segretario generale e un compenso liquidato dallo stesso segretario (art. 25-quater, comma 7). Lo svantaggio è che, se le trattative falliscono, non c’è un concordato preventivo a cui passare: le uscite sono il concordato minore, la liquidazione controllata o il concordato semplificato. Per questo, prima di depositare, conviene simulare anche l’esito negativo: quale proposta di concordato minore sarebbe sostenibile? Quali beni personali sarebbero esposti in una liquidazione controllata, se l’attività è svolta come ditta individuale? Il Tribunale di Avellino (5 dicembre 2022) ha negato l’estensione delle misure ai soci fideiussori, osservando che il garante sovraindebitato deve usare strumenti diversi; il Tribunale di Verona (11 aprile 2024) e il Tribunale di Brescia (ordinanza del 17 aprile 2025, R.G. 1037/2025, relativa a un gruppo con un’attività alberghiera) l’hanno invece ammessa per garanti che partecipano attivamente al risanamento o apportano finanza esterna. Il titolare di un bar in s.r.l. che ha firmato fideiussioni personali in banca deve sapere che la sua posizione personale andrà gestita, e spesso protetta con strumenti propri.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 241 del 5 gennaio 2026 e i tempi del reclamo
Tra le decisioni più nuove, quella con le ricadute più immediate per chi si vede negare la protezione è della Corte di cassazione, Prima Sezione civile, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, riportata in massima da Brocardi nel commento all’art. 19 CCII.
Il contesto. Un’impresa aveva avviato la composizione negoziata e chiesto le misure protettive; il giudice monocratico aveva negato la conferma. Nel frattempo pendeva un’istanza di fallimento (la vicenda è ancora regolata dalla legge fallimentare) e il tribunale, dopo aver trattenuto la causa in decisione, aveva dichiarato il fallimento. Il debitore sosteneva di essere stato privato della possibilità di reclamare il diniego e di salvare così il percorso negoziato.
La motivazione, in linguaggio piano. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta che il tribunale si riserva la decisione sull’istanza di fallimento, non può più compiere altri atti in quel procedimento, ma questo non impedisce al debitore di difendersi altrove, ad esempio proponendo reclamo contro il diniego delle misure. Il debitore non ha però alcun diritto a ottenere un rinvio per attendere l’esito del reclamo. Nel caso concreto, poi, il termine di quindici giorni per impugnare il diniego, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. richiamato dall’art. 19, era già scaduto quando il fallimento è stato dichiarato. La stessa linea era stata espressa dalla Cassazione, Prima Sezione civile, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025: la scelta del tribunale di chiudere l’istruttoria prefallimentare non è viziata solo perché nega al debitore il tempo per impugnare la revoca delle misure, se il debitore non indica in modo specifico il pregiudizio subito dal suo diritto di difesa; e non c’è un diritto pieno al rinvio neppure quando si chiede tempo per ricorrere a procedure alternative.
Cosa cambia rispetto a prima. Fino a queste decisioni era diffusa l’idea che il semplice deposito di un reclamo, o l’annuncio di volerlo proporre, “congelasse” la situazione. La Cassazione dice il contrario: il diniego delle misure va impugnato subito, entro quindici giorni, e senza aspettarsi che altri giudici si fermino ad attendere. I tribunali di merito offrono uno strumento per ridurre il danno: il Tribunale di Forlì (11 ottobre 2024) ha ritenuto che il richiamo all’art. 669-terdecies comprenda il potere di sospendere gli effetti del provvedimento di diniego, con una temporanea “riespansione” delle misure fino alla decisione sul reclamo; il Tribunale di Marsala (23 gennaio 2026) ha confermato che, accolta l’istanza di sospensione, le misure protettive “rivivono”.
Per il commerciante sotto soglia la liquidazione giudiziale non è in gioco, ma il principio vale lo stesso, perché riguarda la tenuta del percorso: mentre il reclamo è pendente, il locatore può riprendere il rilascio e il creditore il pignoramento del conto. Chi riceve un’ordinanza di diniego deve contare i giorni da subito e chiedere insieme al reclamo la sospensione del diniego, documentando che cosa accadrebbe al negozio nelle settimane successive senza protezione.
I principi applicati ai casi reali
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come gli orientamenti visti si traducono in scadenze e scelte. Non sono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 – Bar-tavola calda in s.r.l. con sfratto in corso
Dati. Ricavi annui 412.300 euro (l’impresa è quindi sopra soglia e l’istanza segue il canale ordinario, non quello dell’art. 25-quater). Canoni arretrati 18.640 euro, sfratto per morosità convalidato con accesso dell’ufficiale giudiziario già fissato; debito verso la torrefazione 9.870 euro; fido di cassa di 35.000 euro utilizzato per 33.420 euro. Canone mensile 2.330 euro. Margine operativo mensile stimato, a debiti pregressi congelati, 4.150 euro.
Sequenza. Istanza con richiesta di misure pubblicata nel registro delle imprese, insieme all’accettazione dell’esperto, lunedì 9 novembre 2026. Il ricorso per la conferma va depositato entro il giorno successivo, martedì 10 novembre. Il numero di ruolo va iscritto entro venti giorni dalla pubblicazione: il ventesimo giorno cade domenica 29 novembre, quindi per prudenza conviene provvedere entro venerdì 27 novembre (al più tardi lunedì 30). Il giudice deve fissare l’udienza entro dieci giorni dal deposito, cioè entro venerdì 20 novembre. Se le misure sono confermate per la durata massima, scadono martedì 9 marzo 2027; con le proroghe non si può andare oltre mercoledì 7 luglio 2027 (240 giorni).
Applicazione. Alla luce di Trib. Asti 3 marzo 2022 e Trib. Milano 9 maggio 2023, il ricorso indica espressamente la procedura di rilascio tra le azioni da inibire. Alla luce di Trib. Milano 19 giugno 2025, il bar paga regolarmente i canoni da novembre in poi (2.330 euro al mese, sostenibili con un margine di 4.150 euro). Al locatore si propone il rientro degli arretrati in 18 rate da 1.035,56 euro: la somma di canone e rata (3.365,56 euro) resta sotto il margine mensile. Esito: il bar ha un piano credibile perché il negozio “regge” a debiti fermi; se invece il margine fosse inferiore al canone corrente, l’orientamento di Salerno e Viterbo porterebbe verso il rigetto. Va infine verificata la scadenza del contratto: se il rapporto cessa durante le trattative, per Trib. Modena 26 dicembre 2022 nessuna misura lo prolunga.
Ipotesi 2 – Negozio di abbigliamento in s.n.c. con il conto POS pignorato
Dati. Un fornitore ha notificato un pignoramento presso terzi sul conto su cui confluiscono gli incassi del POS, per un credito precettato di 12.780 euro. Dopo l’accesso al percorso, la banca comunica per telefono la sospensione dell’anticipo su fatture e del fido.
Applicazione. Secondo Trib. Milano 27 gennaio 2022 e 4 luglio 2025, la conferma delle misure mette l’esecuzione in quiescenza, ma le somme restano indisponibili fino al credito precettato aumentato della metà: 12.780 × 1,5 = 19.170 euro, comprese quelle che confluiscono sul conto durante la sospensione. Il piano di cassa a sei mesi deve tenerne conto: i primi 19.170 euro incassati su quel conto non sono utilizzabili. Quanto alla banca, alla luce di Trib. Verona 22 gennaio 2024 la sospensione comunicata solo a voce, senza motivazione scritta collegata alla vigilanza prudenziale, è contestabile; e per Trib. Padova 25 settembre 2023 il divieto di modificare i contratti pendenti copre anche l’anticipo su fatture. Esito: il negozio chiede la conferma delle misure indicando banca e fornitore procedente, contesta per iscritto la sospensione delle linee e costruisce il budget senza contare sulle somme vincolate.
Ipotesi 3 – Piccolo e-commerce in ditta individuale, sotto soglia
Dati. Ricavi degli ultimi tre esercizi: 148.900, 171.200 e 163.750 euro; attivo patrimoniale 87.400 euro; debiti complessivi 214.600 euro, tra cui un finanziamento garantito dal Fondo MCC (61.300 euro residui), il fornitore principale (27.450 euro) e i canoni del magazzino (6.180 euro arretrati).
Applicazione. Tutti e tre i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d) sono rispettati: l’istanza va al segretario generale della camera di commercio, ai sensi dell’art. 25-quater. Se uno dei tre esercizi avesse ricavi di 203.400 euro, una lettura prudente del requisito “congiunto” consiglierebbe di non usare il canale sotto soglia: per Trib. Verona 25 novembre 2022 l’errore sul canale comporta la revoca delle misure senza udienza. Se si chiede di sospendere il pagamento delle rate e di vietare l’escussione della garanzia MCC, la richiesta va formulata come misura cautelare (Trib. Vicenza 23 luglio 2025), sapendo che Trib. Verona 11 dicembre 2025 è più restrittivo. Esito: anche se la legge non richiede il piano con l’istanza, l’imprenditore prepara comunque un progetto di piano e un piano di cassa a sei mesi, perché senza di essi la conferma delle misure in tribunale è a rischio; e, in parallelo, fa verificare la sostenibilità di un concordato minore come uscita alternativa.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Per le decisioni di merito riportiamo autorità e data come indicate dal Massimario della Camera di commercio di Pistoia-Prato (edizione maggio 2026), che non ne indica il numero; per la Cassazione riportiamo gli estremi come pubblicati dalle fonti consultate (Brocardi, EC News, Massimario). Le date di merito anteriori al 15 luglio 2022 si riferiscono alla disciplina del D.L. 118/2021, poi trasfusa nel CCII: il principio resta utile, ma va verificato sulle norme oggi vigenti. Nessuna delle pronunce riguarda espressamente un’impresa sotto soglia ai sensi dell’art. 25-quater, tranne Trib. Verona 25 novembre 2022 (che riguarda un’impresa sopra soglia entrata per errore da quel canale).
| Pronuncia | Questione | Principio in una riga | Rilevanza per il commerciante |
|---|---|---|---|
| Cass. civ. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 | Diniego misure e fallimento | Il debitore può reclamare, ma non ha diritto a un rinvio; il termine è di 15 giorni | Impugnare subito il diniego |
| Cass. civ. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 | Revoca misure e istruttoria | Nessun diritto pieno al rinvio per tentare altre strade | Non contare sui tempi lunghi |
| Cass. civ. Sez. I, n. 31856/2025 | Accesso con concordato pendente | Istanza inammissibile se pende un concordato, anche rinunciato | Verificare prima le procedure pendenti |
| Trib. Reggio Emilia, 27/9/2023 | Presupposti della conferma | Servono piano verosimile e pericolo per le trattative | Portare numeri, non solo richieste |
| Trib. Avellino, 16/5/2022 | Periculum in mora | Trattative reali, utilità delle misure, proporzionalità | Avviare il dialogo con i creditori |
| Trib. Lecco, 2/1/2023 | Insolvenza | Conta la reversibilità, non l’insolvenza in sé | Anche chi è già insolvente può provarci |
| Trib. Bologna, 23/5/2025 | Risanamento difficile | Misure confermabili se la liquidazione rende meno | Confrontare sempre con la chiusura |
| Trib. Verona, 10/6/2025; Trib. Como, 10/7/2025 | Piano liquidatorio | Non basta pagare di più: serve la prosecuzione | Il piano deve salvare il punto vendita |
| Trib. S. Maria Capua Vetere, 10/1/2025 | Piano di chiusura | Niente misure se si incassa e si chiude | Vendere l’azienda attiva, non smontarla |
| Trib. Salerno, 13/2/2023 | Rigetto per irreversibilità | Flussi insufficienti, locazioni risolte, piano embrionale | Le locazioni perse pesano sul giudizio |
| Trib. Viterbo, 14/2/2022 | Indicatore di sostenibilità | Debito troppo alto rispetto ai flussi annui: rigetto | Misurare il debito sul margine |
| Trib. Bergamo, 15/2/2022 | Piano finanziario | Il piano di cassa a sei mesi è indispensabile | Preparare il budget di cassa |
| Trib. Asti, 3/3/2022 | Sfratto del locatore | Inibibile: il locale è bene con cui si esercita l’impresa | Si può fermare il rilascio |
| Trib. Milano, 9/5/2023 | Sfratto in esecuzione | Proseguirlo disgrega l’azienda e danneggia i creditori | Conferma anche verso il locatore |
| Trib. Milano, 19/6/2025 | Debiti correnti | Vanno pagati: no misure che inibiscano i rimedi | Pagare canoni e forniture nuove |
| Trib. Modena, 26/12/2022 | Contratto scaduto | Non si impone la prosecuzione oltre la scadenza | Controllare la scadenza della locazione |
| Trib. Torino, 22/8/2022; Trib. Brescia, 5/8/2022 | Sospensione feriale | Non allunga la durata delle misure | Agosto non regala tempo |
| Trib. Verona, 22/1/2024 | Revoca del fido | Solo con giustificato motivo comunicato per iscritto | Contestare le revoche immotivate |
| Trib. Padova, 25/9/2023 | Contratti bancari | Il blocco vale anche per gli autoliquidanti | Anticipi su fatture protetti |
| Trib. Milano, 17/1/2022 | Conti pignorati | Misure mirate se i pignoramenti paralizzano l’attività | Proteggere il conto operativo |
| Trib. Milano, 27/1/2022 e 4/7/2025 | Somme già pignorate | L’esecuzione si ferma, le somme restano vincolate | Il budget non conta su quei soldi |
| Trib. Sulmona, 22/11/2022 | Fornitori strategici | Sospensione pagamenti ammessa nonostante un no isolato | Un fornitore contrario non blocca tutto |
| Trib. Vicenza, 23/7/2025 | Garanzia MCC | Ammessi sospensione pagamenti e stop all’escussione | Tutela sui finanziamenti garantiti |
| Trib. Verona, 11/12/2025 | Rate dei finanziamenti | No a interventi sul contratto, salvo casi eccezionali; sì ai beni del socio usati nell’impresa | Orientamento più restrittivo |
| Trib. Milano, 22/11/2023 | Limiti delle cautelari | Non possono aggirare la durata massima delle protettive | Niente protezione “infinita” |
| Trib. Gela, 4/4/2024 | Decreti ingiuntivi | Non si può vietare di chiederli | Il fornitore può ottenere il titolo |
| Trib. Verona, 25/11/2022 | Canale sotto soglia | Errore sulla soglia: revoca senza udienza | Verificare i parametri sui tre anni |
| Trib. Reggio Emilia, 7/10/2025 | Divieto di liquidazione giudiziale | Dura fino alla fine del percorso | Effetto pensato per imprese sopra soglia |
| Trib. Avellino, 5/12/2022 | Soci fideiussori | Misure non estendibili alle garanzie personali | Il garante usa strumenti propri |
| Trib. Verona, 11/4/2024 | Garante con finanza esterna | Misure estendibili a chi apporta risorse | Il garante attivo può essere protetto |
| Trib. Brescia, ord. 17/4/2025 (R.G. 1037/2025) | Gruppo con attività alberghiera | Misure confermate per 120 giorni anche verso i garanti | Esempio di accoglimento nel settore ricettivo |
| Trib. Forlì, 11/10/2024 | Sospensione del diniego | Il diniego può essere sospeso in sede di reclamo | Chiedere subito la sospensiva |
| Trib. Marsala, 23/1/2026 | Effetto della sospensione | Le misure “rivivono” fino al reclamo | Protezione recuperabile |
| Trib. Brescia, 30/9/2024 | Mancata collaborazione | Revoca se non si tratta e non si consegnano i documenti | Collaborare con l’esperto |
| Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7/11/2024 | Avvio delle trattative | Serve un’interlocuzione già avviata con i creditori | Parlare ai creditori prima dell’udienza |
| Trib. Terni, 30/4/2025 | Affitto d’azienda | Non richiede l’autorizzazione dell’art. 22 | Utile per bar e ristoranti |
La sintesi operativa
Dalle decisioni esaminate si ricavano principi pratici che un commerciante può usare come lista di controllo prima di presentare l’istanza.
- La protezione si ottiene se il punto vendita produce margine a debiti congelati: senza questo dato, il rigetto è il risultato più probabile.
- Un piano che si limita a pagare i creditori e chiudere non basta, anche se promette più della liquidazione.
- Lo sfratto per canoni arretrati può essere fermato, ma solo se il locatore e la procedura sono indicati espressamente nella richiesta.
- I canoni e le forniture che maturano durante le trattative vanno pagati regolarmente: la buona fede lo impone e i giudici lo pretendono.
- Un contratto di locazione che scade durante le trattative non viene prorogato da nessuna misura.
- La banca non può revocare il fido per il solo accesso al percorso; se lo fa, deve motivare per iscritto con ragioni di vigilanza prudenziale.
- Le somme già pignorate sul conto restano vincolate: il piano di cassa deve essere costruito senza di esse.
- La sospensione dei pagamenti a fornitori, banche e garanzie MCC si chiede come misura cautelare mirata, sapendo che alcuni tribunali la negano.
- Il fornitore può ancora ottenere un decreto ingiuntivo: ciò che è bloccato è l’esecuzione.
- Il commerciante sotto soglia deve verificare i tre parametri su tutti e tre gli esercizi e preparare comunque un piano e un piano di cassa a sei mesi.
- Il diniego delle misure va reclamato entro quindici giorni, chiedendo subito la sospensione: nessuno è obbligato ad aspettare.
- La collaborazione con l’esperto non è un’opzione: chi non tratta e non consegna i documenti perde le misure.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho una ditta individuale e un solo negozio: posso davvero accedere?
Sì. L’art. 25-quater si rivolge all’imprenditore commerciale sotto soglia, senza distinguere tra ditta individuale e società. Il punto delicato non è l’accesso, ma la verifica delle soglie: per Trib. Verona 25 novembre 2022 entrare dal canale sbagliato costa la revoca delle misure. Ricorda anche che, se mancano i bilanci, l’art. 19 consente di depositare le dichiarazioni dei redditi e IVA.
Il proprietario del locale ha già ottenuto la convalida dello sfratto. È troppo tardi?
Non necessariamente. Trib. Asti 3 marzo 2022 e Trib. Milano 9 maggio 2023 hanno inibito procedure di rilascio già avviate, anche in fase di esecuzione. Serve però un piano che dimostri che l’attività regge pagando il canone corrente, come richiesto da Trib. Milano 19 giugno 2025, e una proposta concreta al locatore per gli arretrati.
Gestisco un bar in affitto d’azienda o voglio cederlo in affitto: serve l’autorizzazione del tribunale?
Secondo Trib. Terni 30 aprile 2025, l’affitto d’azienda non rientra nel regime autorizzatorio dell’art. 22, che riguarda i trasferimenti con effetto traslativo. Diverso è il caso della vendita dell’azienda: se si vuole liberare l’acquirente dalla responsabilità per i debiti risultanti dai libri contabili (art. 2560 c.c.), serve l’autorizzazione e una scelta competitiva dell’acquirente.
Faccio il commerciante ambulante: cambia qualcosa?
Non abbiamo trovato pronunce specifiche sul commercio su area pubblica. Valgono i principi generali: le misure proteggono i beni e i diritti con cui si esercita l’attività (Trib. Asti), il piano deve mostrare la sostenibilità dell’attività e, per l’impresa minore, si applica l’art. 25-quater. Le regole sul posteggio dipendono da discipline amministrative che non sono state oggetto delle decisioni esaminate e che vanno verificate caso per caso.
Quanto costa la procedura?
Per la sola procedura, la voce principale è il compenso dell’esperto, determinato dall’art. 25-ter CCII in percentuale sull’attivo, con un minimo di 4.000 euro; per l’impresa minore lo liquida il segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater, comma 7). A questo si aggiungono i diritti di segreteria camerali e, se si chiede la conferma delle misure, le spese del procedimento in tribunale.
Come applichiamo questi orientamenti al tuo negozio: cosa può fare lo Studio Monardo
Le decisioni esaminate mostrano che la composizione negoziata, per un’attività commerciale, si vince o si perde nella preparazione. Questo è il lavoro che lo Studio svolge concretamente sul fascicolo del commerciante.
- Verifichiamo i requisiti dimensionali su tutti e tre gli esercizi (attivo, ricavi, debiti) e scegliamo il canale corretto – camera di commercio per l’impresa sotto soglia o canale ordinario – per evitare la revoca che ha colpito l’impresa nel caso di Trib. Verona 2022.
- Ricostruiamo il margine mensile del punto vendita a debiti congelati, con il piano di cassa a sei mesi richiesto dall’art. 19, tenendo fuori le somme già pignorate.
- Individuiamo per nome i creditori da indicare nelle misure: il locatore con la procedura di rilascio, la banca, il fornitore che ha pignorato il conto, i garanti da coinvolgere.
- Prepariamo la proposta al locatore per gli arretrati, verificando la scadenza del contratto di locazione e le clausole che possono essere fatte valere durante le trattative.
- Esaminiamo i contratti bancari – fido, anticipo su fatture, finanziamenti garantiti dal Fondo MCC – e contestiamo per iscritto le revoche prive di motivazione scritta collegata alla vigilanza prudenziale.
- Redigiamo il ricorso per la conferma nel termine del giorno successivo alla pubblicazione e curiamo l’iscrizione del numero di ruolo entro i venti giorni.
- Valutiamo se e come chiedere misure cautelari mirate (sospensione dei pagamenti a fornitori strategici o banche, stop all’escussione delle garanzie), alla luce dell’orientamento del tribunale competente.
- Impugniamo il diniego delle misure entro quindici giorni, chiedendo contestualmente la sospensione dell’ordinanza, secondo quanto insegnano Cass. n. 241/2026 e le decisioni di Forlì e Marsala.
- Prepariamo l’uscita alternativa per l’impresa minore: sostenibilità di un concordato minore, effetti di una liquidazione controllata, posizione personale del titolare e dei fideiussori.
- Seguiamo le trattative accanto all’imprenditore, con documenti completi e consegnati all’esperto nei tempi, per non incorrere nella revoca per mancata collaborazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia costruita quasi interamente da ordinanze e reclami, la qualifica di cassazionista significa che gli orientamenti visti si difendono con lo stesso difensore e la stessa strategia in ogni fase: dal ricorso per la conferma al reclamo, fino all’eventuale giudizio di legittimità sulle questioni ancora aperte, come quelle dell’impresa sotto soglia. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di impostare il fascicolo sapendo che cosa l’esperto nominato dovrà valutare, mentre quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC copre l’uscita verso gli strumenti del sovraindebitamento. Lo staff multidisciplinare, formato da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, permette di costruire nello stesso fascicolo il piano di cassa, l’analisi dei contratti bancari e la strategia processuale. Lo Studio non promette risultati: si impegna ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida possibile alla luce della giurisprudenza.
Chiusura
La risposta al titolo, dopo l’esame delle decisioni, è più precisa di un semplice sì: un commerciante con debiti può usare la composizione negoziata se il suo punto vendita ha ancora un futuro, se lo dimostra con i numeri e se rispetta, durante le trattative, gli impegni correnti verso locatore, fornitori e banche. Le misure possono fermare lo sfratto e la revoca del fido, ma non cancellano i debiti nuovi né restituiscono le somme già pignorate; e per il piccolo commerciante sotto soglia restano questioni che nessun giudice ha ancora deciso.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo percorso perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura che la legge pone al centro della composizione negoziata, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, competenza necessaria quando l’impresa minore deve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea venga sostenuta anche nei reclami.
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