Il giorno in cui il registro delle imprese pubblica l’istanza di misure protettive, insieme all’accettazione dell’esperto, nella composizione negoziata della crisi parte un orologio che non si ferma più. Da quel momento i creditori non possono più iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Ma è uno scudo provvisorio: per restare in piedi deve essere portato davanti a un giudice quasi subito, con un ricorso completo, in un procedimento che ha scadenze di giorni, non di mesi. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella conferma delle misure protettive un giorno di ritardo basta a far cadere la protezione.
Questa inchiesta ricostruisce il procedimento disciplinato dall’art. 19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, tappa per tappa. La sequenza, in sintesi:
- Giorno 0: pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese; gli effetti protettivi partono.
- Entro il giorno successivo: deposito del ricorso al tribunale competente (art. 27 CCII), con i documenti dell’art. 19, comma 2.
- Entro 10 giorni dal deposito: il giudice fissa con decreto l’udienza; il ricorso e il decreto vanno notificati.
- Entro 20 giorni dalla pubblicazione: va chiesta l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento.
- All’udienza: si sentono le parti e l’esperto; poi l’ordinanza fissa una durata tra 30 e 120 giorni.
- Durante le trattative: proroga possibile fino a un massimo complessivo di 240 giorni, revoca o abbreviazione in qualunque momento.
- Entro 15 giorni: reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il ruolo della figura il cui parere il tribunale ascolta prima di confermare le misure, e sa che cosa un esperto deve poter leggere nel fascicolo per esprimersi. E perché, da avvocato cassazionista, segue anche la fase del reclamo, che si gioca in quindici giorni e richiede la stessa linea difensiva impostata nel ricorso.
📩 Il calendario della tua conferma potrebbe essere già partito: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo all’articolo.
La mappa del procedimento: tutte le scadenze in una tabella
Prima di entrare nelle singole fasi, conviene vedere l’intero percorso dall’alto. Il procedimento di conferma è breve sulla carta, ma è costruito su termini concatenati: ognuno parte da un evento diverso (la pubblicazione, il deposito, la pronuncia dell’ordinanza), e confonderli è il modo più rapido per sbagliare il conto. Il tempo, qui, si misura dalla pubblicazione nel registro delle imprese, non dalla presentazione dell’istanza sulla piattaforma telematica e nemmeno dalla nomina dell’esperto.
La tabella che segue mette in fila le tappe nell’ordine in cui si presentano, con la norma di riferimento e la conseguenza se il termine salta. Ogni riga rimanda alla sezione in cui la tappa è sviluppata.
| Tappa | Quando | Atto o evento | Norma | Se il termine salta | Sezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Pubblicazione di istanza e accettazione dell’esperto: partono gli effetti protettivi | Art. 18, c.1 CCII | — | Giorno 0 |
| 2 | Entro il giorno successivo alla pubblicazione | Deposito del ricorso per la conferma o la modifica delle misure al tribunale competente | Art. 19, c.1; art. 27 CCII | Inefficacia delle misure, dichiarata con decreto motivato senza udienza | Giorno 1 |
| 3 | Con il ricorso | Documenti: bilanci, situazione patrimoniale, elenco creditori, elementi sul risanamento, dichiarazione, accettazione dell’esperto | Art. 19, c.2 | Rischio di rigetto per carenza documentale | Il fascicolo |
| 4 | Entro 10 giorni dal deposito | Decreto del giudice che fissa l’udienza; notifica di ricorso e decreto all’esperto e alle parti | Art. 19, c.3 | Se il giudice non fissa l’udienza nel termine, cessano gli effetti protettivi | Entro 10 giorni |
| 5 | Entro 20 giorni dalla pubblicazione | Richiesta di iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese | Art. 19, c.1 | Cancellazione dell’iscrizione dell’istanza | Entro 10 giorni |
| 6 | Data fissata | Udienza, preferibilmente in videoconferenza; contraddittorio con creditori e terzi incisi | Art. 19, c.3-4 | — | L’udienza |
| 7 | In udienza | Audizione dell’esperto e suo parere su funzionalità delle misure e attività programmata | Art. 19, c.4 | — | La voce dell’esperto |
| 8 | Dopo l’udienza | Ordinanza: conferma, modifica, limitazione; durata tra 30 e 120 giorni | Art. 19, c.4 e c.7 | — | L’ordinanza |
| 9 | Durante le trattative | Proroga (massimo complessivo 240 giorni), revoca o abbreviazione | Art. 19, c.5-6 | Le misure cessano alla scadenza | Dal giorno 30 al giorno 240 |
| 10 | Entro 15 giorni dalla pronuncia o comunicazione | Reclamo al collegio | Art. 19, c.7; art. 669-terdecies c.p.c. | Ordinanza non più reclamabile | Entro 15 giorni |
Un punto vale per tutta la tabella: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica a questi termini, perché l’art. 9, comma 1, CCII la esclude per tutti i procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione. Lo vedremo in dettaglio, perché è l’errore che più spesso si annida nei calendari estivi.
Giorno 0: la pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto
Cosa succede
Il cronometro parte da un atto che l’imprenditore non compie materialmente, ma che dipende da lui: la pubblicazione nel registro delle imprese. Nella composizione negoziata l’imprenditore presenta, tramite la piattaforma telematica nazionale, l’istanza di nomina dell’esperto. Insieme a questa, o con un’istanza successiva presentata con le stesse modalità, può chiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio. Una volta che l’esperto ha accettato l’incarico, l’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione.
Da quel giorno si producono gli effetti tipici previsti dall’art. 18 CCII. In termini essenziali: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui l’attività viene esercitata. Il testo vigente dopo il correttivo precisa inoltre che le misure vanno chieste (non scattano da sole con la sola istanza di nomina dell’esperto), che restano esclusi i crediti dei lavoratori e che non sono inibiti i pagamenti.
Non tutto, però, dipende dalla conferma. Il Tribunale di Ivrea, 17 febbraio 2023 (provvedimento riportato nel massimario 2025 della Camera di commercio di Pistoia-Prato, senza numero), ha osservato che alcuni effetti, come il divieto per i creditori di risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento anteriore e la sospensione di determinati obblighi societari, operano automaticamente e non richiedono il vaglio del giudice. La conferma riguarda soprattutto il cuore dello scudo: il blocco di esecuzioni, cautele e prelazioni.
La norma
L’art. 18, comma 1, CCII disciplina la richiesta e la pubblicazione; l’art. 19, comma 1, aggancia a quella pubblicazione il termine per andare dal giudice. Il collegamento è letterale: il ricorso va presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Senza pubblicazione non c’è termine, ma non c’è nemmeno protezione.
I termini che si attivano
Alla pubblicazione si accendono due termini diversi, e il primo è brevissimo.
- Il termine per il deposito del ricorso: entro il giorno successivo alla pubblicazione. È un termine perentorio, la cui violazione comporta l’inefficacia delle misure (art. 19, c.1 e c.3).
- Il termine per chiedere l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese: entro venti giorni dalla pubblicazione (art. 19, c.1). Se decorre inutilmente, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro.
Il conteggio è semplice ma va fatto con la data esatta in mano. Se la pubblicazione avviene giovedì 5 novembre 2026, il ricorso va depositato entro venerdì 6 novembre 2026; i venti giorni per il numero di ruolo arrivano a mercoledì 25 novembre 2026. Quando il giorno successivo cade di sabato o domenica, la regola generale del codice di procedura civile sui termini che scadono in giorno non lavorativo (art. 155 c.p.c.) porta la scadenza al lunedì; ma in una materia in cui l’inefficacia è la sanzione, la scelta prudente resta quella di depositare il ricorso già il giorno stesso della pubblicazione.
E agosto? La sospensione feriale non salva nessuno: l’art. 9, comma 1, CCII stabilisce che la sospensione dei termini prevista dalla legge n. 742 del 1969 non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione. Nell’art. 19 una diversa previsione non c’è.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva più importante dell’intero procedimento si apre prima ancora del giorno 0. Il ricorso per la conferma va preparato prima della pubblicazione, non dopo: quando l’esperto accetta e la pubblicazione arriva, resta al massimo un giorno, e in un giorno non si raccolgono bilanci, situazioni patrimoniali aggiornate ed elenchi dei creditori.
In concreto, in questa fase l’imprenditore può e deve:
- verificare con il proprio difensore quale sia il tribunale competente prima di scrivere una riga (ci torneremo nella tappa successiva);
- predisporre il ricorso in bozza avanzata e il fascicolo documentale completo già nel momento in cui deposita l’istanza sulla piattaforma;
- monitorare quotidianamente il registro delle imprese, perché la data di pubblicazione non coincide con quella in cui l’esperto accetta né con quella in cui l’imprenditore ha caricato l’istanza;
- mappare le azioni esecutive in corso (pignoramenti presso terzi, immobiliari, sequestri conservativi) che saranno inibite, per poterle indicare nel ricorso e chiedere, se serve, misure mirate.
È preclusa, invece, l’idea di “aspettare di vedere come reagiscono i creditori” prima di decidere se depositare il ricorso. Il codice non concede questa attesa.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è prendere come riferimento la data sbagliata: quella di caricamento dell’istanza sulla piattaforma o quella della comunicazione della nomina. Il termine corre dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Il secondo errore, tipico dell’estate, è pensare che il deposito possa slittare a settembre.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 è un istante, ma è preceduto da un tempo che non dipende dall’imprenditore: quello che serve all’esperto per accettare e alla camera di commercio per pubblicare. Non esistono statistiche nazionali ufficiali che lo misurino; ciò che conta, per chi deve depositare il ricorso, è sapere che la pubblicazione può arrivare in qualunque giorno e che da lì resta un margine minimo.
Giorno 1: il deposito del ricorso al tribunale competente
Cosa succede
Siamo al giorno successivo alla pubblicazione. È il giorno in cui l’imprenditore, con il patrocinio di un difensore, deposita al tribunale un ricorso con cui chiede la conferma delle misure protettive o la loro modifica e, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. È un atto giudiziale vero e proprio: l’art. 9, comma 2, CCII prevede che, salvo i casi in cui non sia disposto diversamente, nei procedimenti disciplinati dal codice il patrocinio del difensore è obbligatorio.
Il ricorso definisce il perimetro della protezione. Il Tribunale di Torino, 17 ottobre 2023 (dal massimario 2025 Pistoia-Prato, senza numero), ha affermato che la portata soggettiva e oggettiva delle misure è rimessa all’imprenditore, che la delimita già in fase di accesso o in sede di conferma. Significa che il ricorso non è un modulo: deve dire contro chi e contro quali iniziative la protezione serve.
La norma: quale tribunale
L’art. 19, comma 1, CCII rinvia per la competenza all’art. 27 CCII. La regola, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026), è questa:
- per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese individuato in base al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (comma 1, modificato dal D.Lgs. 136/2024);
- in tutti gli altri casi è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (comma 2).
Il centro degli interessi principali si presume coincidente, per la persona fisica che esercita attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale; per le persone giuridiche e gli enti, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva (comma 3).
Si tratta di una presunzione, e la Cassazione lo ripete con costanza. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3409 del 16 febbraio 2026 e ord. n. 31966 del 9 dicembre 2025 hanno ribadito che la coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali può essere superata solo con prove concrete e univoche. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4 dicembre 2025 ha precisato che l’onere della prova contraria grava su chi invoca una competenza diversa; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865 del 29 luglio 2025 ha richiesto che la diversa collocazione del centro degli interessi sia provata e riconoscibile dai terzi. Sono pronunce rese nei procedimenti concorsuali (le massime sono riportate da Brocardi sotto l’art. 27), ma la regola di competenza è la stessa che l’art. 19 richiama.
Per il procedimento di conferma il tribunale provvede in composizione monocratica (art. 19, c.7).
La scelta del tribunale non è un dettaglio formale nemmeno sul piano dei tempi. Un ricorso depositato davanti a un giudice incompetente espone l’impresa a una contestazione dei creditori in udienza e a una decisione che arriva dopo, o che non arriva nel merito. In un procedimento che vive di giorni, l’incertezza sulla competenza si traduce in tempo sottratto alle trattative. Per questo la verifica va fatta prima, sulla base di ciò che risulta dal registro delle imprese: la sede legale iscritta, eventuali trasferimenti recenti, la sede effettiva dell’attività quando non coincide. Se l’impresa fa parte di un gruppo, va verificato anche se ricorrono i presupposti del comma 1 dell’art. 27, che porta la competenza al tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese.
I termini che si attivano
Il deposito chiude il primo termine e ne apre un altro, che questa volta grava sul giudice.
- Il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione: termine perentorio. L’omesso o il ritardato deposito è causa di inefficacia delle misure previste dall’art. 18, comma 1.
- Dal deposito decorrono i dieci giorni entro cui il giudice deve fissare l’udienza con decreto (art. 19, c.3).
- Resta in corsa il termine di venti giorni dalla pubblicazione per chiedere l’iscrizione del numero di ruolo.
Sulla natura perentoria del primo termine la giurisprudenza di merito è netta. Il Tribunale di Genova, 13 marzo 2023 (massimario 2025 Pistoia-Prato, senza numero) ha qualificato come perentorio il termine per il deposito del ricorso di conferma, aggiungendo che la domanda subordinata con cui si chiede di fissare l’udienza per l’adozione di nuove misure produce effetti solo per il futuro, cioè dal momento della nuova pronuncia. È la differenza tra uno scudo continuo e uno scudo con un buco in mezzo, nel quale un creditore può pignorare.
Cosa può fare il debitore ora
In questa tappa le opzioni sono concrete e limitate.
- Depositare nel termine un ricorso completo, anche se alcuni documenti saranno integrati, piuttosto che un ricorso perfetto in ritardo.
- Chiedere, se serve, la modifica delle misure e non solo la conferma: per esempio, estenderle a determinati creditori o iniziative, o chiedere misure cautelari specifiche.
- Chiedere l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative, distinti dalle misure protettive tipiche.
- Controllare la competenza sulla base della sede legale risultante dal registro e, se la sede effettiva è diversa o è stata trasferita di recente, valutare con attenzione dove depositare.
Quando il ricorso non è stato depositato in tempo, l’art. 19, comma 3, prevede che il tribunale dichiari l’inefficacia delle misure con decreto motivato, senza fissare l’udienza; secondo il testo letto, la richiesta può essere riproposta. Ma il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 (massimario 2025 Pistoia-Prato, senza numero) ha ricordato che una nuova domanda richiede di ripercorrere l’iter dell’art. 18: nuova istanza, nuova pubblicazione, nuovo termine.
L’errore tipico di questa fase
L’errore classico è il ricorso depositato al tribunale “comodo”, per esempio quello del luogo in cui si trova lo stabilimento principale, mentre la sede legale iscritta è altrove. Il secondo è il ricorso “civetta”, privo di documenti e di argomenti, depositato solo per fermare il termine: rispetta la scadenza, ma prepara il rigetto all’udienza.
Quanto dura realmente
Il deposito telematico in sé richiede pochi minuti. Il tempo vero è quello di preparazione, che deve stare tutto prima del giorno 0. Chi lo concentra nelle ventiquattr’ore successive alla pubblicazione lavora sotto una pressione che si vede negli atti.
Il fascicolo del ricorso: contenuto e documenti dell’art. 19, comma 2
Cosa succede
Il calendario ora si concentra su ciò che il giudice troverà nel fascicolo. Il procedimento è sommario e rapido, e il giudice decide su quello che ha davanti: per questo il ricorso deve essere accompagnato fin dall’inizio dai documenti indicati dall’art. 19, comma 2, e deve spiegare perché le misure sono funzionali alle trattative.
Nel testo vigente, il comma 2 elenca, con le modifiche del D.Lgs. 136/2024 alle lettere a) e b) e l’inserimento della lettera a-bis):
- i bilanci degli ultimi tre esercizi (lett. a);
- per gli esercizi per i quali non siano ancora approvati, i relativi progetti di bilancio (lett. a-bis, introdotta dal correttivo);
- una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- l’elenco dei creditori (lett. c), che il giudice può utilizzare per assumere informazioni;
- gli elementi che descrivono il percorso di risanamento e le iniziative che l’impresa intende adottare;
- la dichiarazione dell’imprenditore sulla risanabilità dell’impresa;
- l’accettazione dell’esperto nominato.
La norma e i presupposti
Il ricorso non chiede al giudice di accertare che il risanamento riuscirà, ma che le misure servono a far funzionare le trattative. Il Tribunale di Reggio Emilia, 27 settembre 2023 (massimario 2025 Pistoia-Prato, senza numero) ha descritto i presupposti della conferma con le categorie cautelari: un fumus, inteso come realizzabilità del piano, e un periculum, inteso come pregiudizio che le trattative subirebbero senza protezione. La spiegazione è coerente con il rinvio dell’art. 19, comma 7, agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c.
Sul fumus i tribunali sono esigenti. Il Tribunale di Lecco, 2 gennaio 2023 ha affermato che lo stato di insolvenza non preclude di per sé l’accesso, ma che senza una concreta prospettiva di risanamento la conferma non può essere data. Il Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023 ha negato la conferma a un’impresa con insolvenza irreversibile, flussi insufficienti e un piano di risanamento solo embrionale. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 ha escluso le misure di fronte a un piano meramente liquidatorio, privo di cessione di un’azienda ancora attiva. Tutte queste pronunce sono riportate nel massimario 2025 della Camera di commercio di Pistoia-Prato, che non ne indica il numero.
I termini che si attivano
Il comma 2 non introduce un termine autonomo: i documenti vanno depositati con il ricorso, quindi entro il giorno successivo alla pubblicazione. Sono possibili integrazioni prima dell’udienza, ma un fascicolo che arriva vuoto all’udienza mette il giudice nella condizione di non poter confermare.
Il documento che più spesso crea problemi è la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, che deve fotografare l’impresa in un momento vicino al deposito. Prepararla dopo la pubblicazione è quasi impossibile; prepararla troppo presto la rende vecchia quando il giudice la legge. La situazione patrimoniale va aggiornata in vista della data prevedibile di pubblicazione, e rifatta se la pubblicazione tarda.
Cosa può fare il debitore ora
- Costruire il ricorso intorno alle trattative, non intorno alla crisi: chi sono i creditori con cui si tratta, quali azioni la protezione deve bloccare, perché senza misure il tavolo salterebbe.
- Indicare in modo preciso le azioni pendenti (numero di procedura, creditore, beni colpiti), così che il giudice possa valutare la proporzionalità.
- Delimitare il perimetro soggettivo: se ci sono garanti terzi coobbligati, valutare se chiedere l’estensione (ne parleremo all’ordinanza).
- Coordinare il ricorso con l’esperto, nel rispetto della sua indipendenza, perché sarà lui a riferire in udienza sulla funzionalità delle misure.
È invece preclusa, in pratica, la strategia di depositare un ricorso generico e “riservarsi” di spiegare tutto in udienza: il giudice deve poter valutare prima, e le informazioni ai creditori indicati nell’elenco possono essere assunte proprio sulla base di quanto depositato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più insidioso è presentare un piano che, letto da vicino, è una liquidazione. I tribunali lo riconoscono e negano la conferma, come mostra la pronuncia di Santa Maria Capua Vetere. Il secondo errore è dimenticare i progetti di bilancio degli esercizi non ancora approvati, oggi espressamente richiesti dalla lettera a-bis.
Quanto dura realmente
Per un’impresa con contabilità ordinata, raccogliere e aggiornare il fascicolo richiede tempo di lavoro congiunto tra difensore e commercialista. È il motivo per cui il ricorso va impostato in parallelo con l’istanza di nomina dell’esperto: il codice concede un giorno per depositare, non per preparare.
Entro 10 giorni dal deposito: il decreto che fissa l’udienza, le notifiche e il numero di ruolo
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: la palla passa al giudice. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso il giudice fissa con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. La cancelleria trasmette al registro delle imprese, il giorno successivo al deposito, un estratto con l’indicazione del debitore, dell’esperto e della data dell’udienza, perché sia iscritto il giorno seguente. Poi tocca di nuovo all’imprenditore: deve notificare il ricorso e il decreto all’esperto e alle altre parti; il tribunale può stabilire forme specifiche di notificazione.
La norma
È l’art. 19, comma 3, CCII. La stessa disposizione chiude il cerchio delle conseguenze: se il ricorso non è stato depositato nel termine, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure, senza fissare l’udienza; e gli effetti protettivi cessano anche se il giudice non fissa l’udienza entro il termine previsto. In entrambi i casi, secondo il testo letto su Brocardi, la domanda può essere riproposta.
Nella stessa finestra temporale cade l’altro adempimento del comma 1: entro venti giorni dalla pubblicazione l’imprenditore deve chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. Se il termine decorre inutilmente, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese.
I termini che si attivano
Qui convivono tre scadenze diverse, che conviene tenere separate.
| Scadenza | Da quando decorre | Chi deve agire | Conseguenza se salta |
|---|---|---|---|
| 10 giorni | Dal deposito del ricorso | Il giudice (decreto di fissazione) | Cessano gli effetti protettivi |
| Giorno successivo al deposito | Dal deposito | La cancelleria (estratto al registro) | Adempimento d’ufficio |
| 20 giorni | Dalla pubblicazione dell’istanza | L’imprenditore (numero di ruolo) | Cancellazione dell’iscrizione dell’istanza |
Riprendiamo l’esempio: pubblicazione giovedì 5 novembre 2026, ricorso depositato venerdì 6 novembre. Il giudice deve fissare l’udienza entro lunedì 16 novembre 2026; il numero di ruolo va fatto iscrivere entro mercoledì 25 novembre 2026. Il termine di venti giorni per il numero di ruolo è un termine a carico dell’imprenditore, con una sanzione propria: non va confuso con quello, molto più breve, del deposito.
Anche qui agosto non conta: l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale, quindi un ricorso depositato il 3 agosto impone la fissazione dell’udienza entro il 13 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, in questa tappa, non può fissare l’udienza al posto del giudice, ma può fare molto per non perderla.
- Monitorare il fascicolo telematico ogni giorno per conoscere subito il decreto e la data d’udienza.
- Notificare tempestivamente ricorso e decreto all’esperto e ai creditori indicati, nelle forme che il giudice ha stabilito, così da arrivare all’udienza con il contraddittorio integro.
- Chiedere l’iscrizione del numero di ruolo non appena il procedimento è iscritto, senza aspettare il ventesimo giorno.
- Segnalare con istanza alla cancelleria l’eventuale mancata emissione del decreto quando il termine si avvicina, perché la cessazione degli effetti colpisce l’impresa anche quando il ritardo non è suo.
Sulle conseguenze di una mancata o tardiva iscrizione del numero di ruolo la giurisprudenza di merito degli anni passati non è stata uniforme. Il testo vigente, però, collega espressamente al decorso dei venti giorni la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza dal registro: conviene ragionare come se il termine fosse rigido, e non affidarsi a letture indulgenti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare chiusa la partita una volta depositato il ricorso. In realtà la fase delle notifiche è quella in cui si decide se l’udienza sarà utile: un creditore non notificato può chiedere un rinvio, e ogni rinvio allunga il tempo in cui le misure restano sospese tra la protezione provvisoria e la conferma. Il secondo errore è dimenticare il numero di ruolo, considerato un adempimento “da camera di commercio” e non un termine del procedimento.
Quanto dura realmente
Il termine di dieci giorni riguarda il decreto che fissa l’udienza, non l’udienza stessa: la data dell’udienza viene scelta dal giudice tenendo conto del tempo necessario per le notifiche. Nella prassi i tempi variano da tribunale a tribunale. Un dato concreto lo offre un provvedimento letto per questa inchiesta: nel caso deciso dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 17 aprile 2025, le misure erano state pubblicate nel registro delle imprese il 15 gennaio 2025, quindi tra pubblicazione e ordinanza di conferma erano trascorsi circa tre mesi.
Il giorno dell’udienza: contraddittorio, creditori e terzi
Cosa succede
Il calendario ora corre verso l’udienza. È il momento in cui il procedimento, nato come iniziativa unilaterale dell’imprenditore, diventa un contraddittorio. Il giudice sente le parti: l’imprenditore, i creditori che si costituiscono, e i terzi i cui diritti sono incisi dalle misure richieste. Può assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco della lettera c) del comma 2. L’udienza si tiene preferibilmente in videoconferenza.
I creditori, in questa sede, non sono spettatori. Il Tribunale di Livorno, 8 febbraio 2023 (massimario 2025 Pistoia-Prato, senza numero) ha negato la conferma valorizzando, tra gli altri elementi, una cessione d’azienda programmata con largo anticipo rispetto all’accesso e la contrarietà dei principali creditori. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 ha sottolineato che la conferma presuppone un effettivo confronto con i creditori: lo scudo serve a proteggere trattative reali, non a sostituirle.
La norma
L’art. 19, comma 4, CCII stabilisce che all’udienza il tribunale, sentite le parti e l’esperto, provvede sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative e sull’attività che l’esperto intende compiere ai sensi dell’art. 12, comma 2. Se le misure incidono sui diritti dei terzi, questi devono essere sentiti. Il procedimento si svolge nelle forme degli artt. 669-bis e seguenti c.p.c., in quanto compatibili (comma 7).
I termini che si attivano
L’udienza non ha un termine di decisione scritto nel testo letto: il comma 4 non indica entro quanti giorni il giudice debba pronunciare l’ordinanza. Si attiva però un termine importante per chi ascolta: se l’ordinanza è pronunciata in udienza, è da quel momento che decorrono i quindici giorni perentori per il reclamo (art. 669-terdecies c.p.c.). Chi partecipa all’udienza deve sapere che l’eventuale lettura del provvedimento fa partire subito il conto.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la tappa centrale, quella in cui la preparazione si trasforma in risultato processuale o in rigetto. È la fase in cui serve un difensore che conosca il ruolo dell’esperto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta l’udienza sapendo che cosa il giudice chiederà all’esperto e che cosa i creditori opporranno.
In udienza l’imprenditore può:
- rispondere alle eccezioni dei creditori con dati, non con promesse: flussi, proposte già formulate, tempi delle trattative;
- chiedere la modifica del perimetro delle misure se l’udienza rivela che alcune iniziative non vanno bloccate, offrendo al giudice una soluzione proporzionata invece di rischiare un rigetto integrale;
- depositare note e documenti integrativi se il giudice lo consente;
- valutare con l’esperto le iniziative di trattativa già avviate, che il giudice deve conoscere per apprezzare la funzionalità delle misure.
Ciò che non può fare è cambiare natura al procedimento: chiedere, ad esempio, di trasformare la conferma in un giudizio sul merito dei crediti contestati.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più comune è trattare l’udienza come un passaggio formale. È invece il momento in cui il giudice verifica se le misure servono davvero alle trattative e se sono proporzionate al sacrificio imposto ai creditori. Arrivare senza aver parlato con i creditori principali, o senza sapere quale sarà la posizione dell’esperto, significa scoprire in udienza ciò che andava saputo prima.
Quanto dura realmente
L’udienza in sé, specie in videoconferenza, può esaurirsi in poco tempo. Ma può essere rinviata: per integrare le notifiche, per permettere all’esperto di completare le verifiche, per consentire ai terzi incisi di essere sentiti. Ogni rinvio sposta in avanti l’ordinanza. Dal deposito all’ordinanza, nella prassi, passano settimane; il caso di Brescia citato sopra mostra che si può arrivare a circa tre mesi dalla pubblicazione.
La voce dell’esperto: il parere che orienta il giudice
Cosa succede
Dentro l’udienza c’è un momento che pesa più degli altri: l’audizione dell’esperto. L’esperto è un soggetto terzo e indipendente, nominato nella composizione negoziata, che non difende né l’imprenditore né i creditori. Al giudice riferisce sulla funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative e sull’attività che intende compiere. È una valutazione che il giudice non è tenuto a seguire, ma che difficilmente può ignorare.
La norma
L’art. 19, comma 4, CCII prevede l’audizione dell’esperto; il comma 5 richiede di acquisire il suo parere per la proroga; il comma 6 consente al giudice di revocare o abbreviare le misure anche su segnalazione dell’esperto. L’esperto, quindi, accompagna lo scudo per tutta la sua vita, non solo all’udienza di conferma.
I termini che si attivano
Il parere dell’esperto non ha un termine autonomo nel testo letto: si inserisce nell’udienza. Ma il suo tempo è decisivo, perché l’esperto deve aver avuto modo di esaminare la documentazione e di avviare i primi contatti con le parti. Un esperto che arriva all’udienza senza aver potuto valutare è un esperto che chiederà tempo; e il tempo, prima della conferma, è tempo di incertezza.
Cosa può fare il debitore ora
- Mettere l’esperto in condizione di valutare fin dal primo giorno, con un accesso completo alla documentazione contabile e alle informazioni sulle trattative.
- Rispettare l’indipendenza dell’esperto: il difensore dell’impresa non è l’esperto della procedura, e non deve cercare di condizionarne il parere.
- Prepararsi a un parere non favorevole o parzialmente favorevole, per esempio chiedendo misure limitate a determinati creditori invece che generalizzate.
Il parere, va ricordato, è un elemento di valutazione e non un verdetto: il giudice lo pondera insieme alla documentazione e alle difese dei creditori. Nella logica del comma 4 ciò che conta è che le misure siano funzionali a trattative credibili, e un parere che indica correttivi o un percorso diverso da quello prospettato non è, di per sé, un parere contrario alla protezione.
Nel caso deciso dal Tribunale di Brescia, ordinanza del 17 aprile 2025 (commentata da Osservatorio Insolvenza, numero non indicato), il parere favorevole dell’esperto indipendente è stato uno degli elementi su cui il giudice ha fondato il giudizio sulle concrete prospettive di risanamento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è vedere nell’esperto un consulente di parte. L’esperto risponde al giudice e ai principi di indipendenza: trattarlo come un alleato da “istruire” rischia di produrre l’effetto opposto. L’altro errore è non fornirgli in tempo i dati, e poi lamentarsi che il suo parere sia prudente.
Quanto dura realmente
L’audizione dura quanto l’udienza. Ma il lavoro che la precede, cioè l’esame della documentazione e la prima ricognizione delle posizioni dei creditori, si colloca tutto nelle settimane tra la pubblicazione e l’udienza: per questo, più il fascicolo è completo dal primo giorno, più l’esperto arriva all’udienza con una valutazione utile.
Dopo l’udienza: l’ordinanza di conferma, modifica o limitazione e la durata da 30 a 120 giorni
Cosa succede
Da questo momento in poi il procedimento produce un provvedimento: l’ordinanza. Il tribunale, in composizione monocratica, conferma le misure, le modifica, le limita o le nega. Se le conferma, ne stabilisce la durata.
Il perimetro dell’ordinanza può essere ampio o stretto. Alcuni esempi tratti dal massimario 2025 Pistoia-Prato e da Osservatorio Insolvenza mostrano la varietà:
- il Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023 ha ammesso che la conferma possa estendersi ai garanti della società che abbiano messo a disposizione i propri beni;
- il Tribunale di Brescia, ordinanza del 17 aprile 2025, ha esteso le misure ai garanti terzi coobbligati in solido, perché altrimenti il creditore avrebbe potuto agire contemporaneamente contro la società e contro i garanti, vanificando la protezione; le misure sono state stabilite per 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese;
- il Tribunale di Milano, 9 maggio 2023 ha incluso nella protezione l’azione di sfratto, quando la sua prosecuzione avrebbe ostacolato le trattative;
- il Tribunale di Gela, 4 aprile 2024 ha ritenuto non concedibili divieti di azioni monitorie, ingiunzioni o intimazioni di pagamento, che non sono misure ulteriori rispetto a quelle dell’art. 18.
La norma
L’art. 19, comma 4, CCII prevede che il giudice stabilisca con ordinanza una durata delle misure compresa tra trenta e centoventi giorni, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell’art. 54, comma 1. Sentito l’esperto, può limitarle a determinate iniziative intraprese dai creditori o a determinati creditori o categorie di creditori. Il comma 7 precisa che il tribunale provvede in composizione monocratica, con ordinanza, e che contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Il comma 8 aggiunge che il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati viene meno con la revoca o la cessazione delle misure.
I termini che si attivano
All’ordinanza si accendono due orologi.
- La durata delle misure: tra 30 e 120 giorni. Nel provvedimento di Brescia la durata è stata calcolata dalla data di pubblicazione dell’istanza, non da quella dell’ordinanza: è un’indicazione pratica importante, perché il tempo trascorso tra pubblicazione e conferma viene “consumato” dalla durata concessa. Se le misure sono pubblicate giovedì 5 novembre 2026 e il giudice concede 120 giorni da quella data, la protezione arriva a venerdì 5 marzo 2027.
- Il termine per il reclamo: quindici giorni perentori dalla pronuncia in udienza o, se anteriore, dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.
Cosa può fare il debitore ora
- Leggere l’ordinanza riga per riga: quali creditori, quali azioni, quale durata, da quando decorre.
- Comunicare l’ordinanza ai creditori e ai terzi pignorati che devono conoscerla, per evitare che un pagamento o un’assegnazione avvengano per inerzia.
- Programmare subito la scadenza e la data entro cui chiedere l’eventuale proroga, che non può essere chiesta all’ultimo giorno.
- Valutare il reclamo se l’ordinanza nega, limita o accorcia in modo pregiudizievole le misure: la finestra è di quindici giorni.
Le misure cautelari sono un binario distinto. Il Tribunale di Milano, 22 novembre 2023 ha affermato che le misure cautelari possono durare quanto le trattative, ma non possono sovrapporsi alle misure protettive tipiche; il Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023 ha ammesso istanze cautelari con ricorso separato e la riproposizione di domande non accolte in precedenza (entrambe dal massimario 2025 Pistoia-Prato, senza numero).
Se l’ordinanza nega le misure
C’è poi lo scenario che nessuno mette in calendario: il rigetto. Se il giudice non conferma le misure, lo scudo provvisorio nato con la pubblicazione viene meno, e con esso, per espressa previsione del comma 8, il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati. Le esecuzioni inibite possono riprendere, i creditori possono iscrivere ipoteche giudiziali, i terzi pignorati tornano a dover rispettare i vincoli del pignoramento. Le trattative con l’assistenza dell’esperto, invece, non si chiudono automaticamente per effetto del rigetto: la composizione negoziata può proseguire, ma senza protezione.
Per l’impresa il rigetto apre tre strade, tutte con tempi propri. La prima è il reclamo nei quindici giorni, quando l’ordinanza presenta errori di valutazione o non ha considerato elementi decisivi. La seconda è la riproposizione con elementi nuovi, che però riparte dall’art. 18 e produce effetti solo per il futuro. La terza è un cambio di strumento, se le trattative non hanno prospettive senza protezione. La scelta va fatta in pochi giorni, perché nel frattempo i creditori si muovono.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è calcolare la durata dalla data dell’ordinanza invece che dalla data indicata nel provvedimento. Chi crede di avere 120 giorni “da oggi”, mentre il giudice li ha fatti decorrere dalla pubblicazione, scopre di avere un mese in meno. Il secondo errore è non considerare che il divieto di prelazioni cade con la cessazione delle misure: se la scadenza arriva senza proroga, un creditore può iscrivere ipoteca il giorno dopo.
Quanto dura realmente
La durata è scritta nell’ordinanza, entro la forbice legale. Nella prassi il giudice calibra i giorni sull’attività che l’esperto dichiara di voler compiere: un tavolo con pochi creditori finanziari richiede meno tempo di una ristrutturazione con molte controparti.
Dal giorno 30 al giorno 240: proroga, revoca e abbreviazione
Cosa succede
Sono passate settimane dalla pubblicazione. Le trattative sono in corso e la protezione si avvicina alla scadenza fissata dall’ordinanza. Il codice prevede due movimenti opposti: la proroga, che allunga le misure, e la revoca o l’abbreviazione, che le accorciano o le eliminano.
La norma
L’art. 19, comma 5, CCII stabilisce che il giudice, su istanza e acquisito il parere dell’esperto, può prorogare la durata delle misure; la proroga non è concessa se il centro degli interessi principali è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.
Il comma 6 consente al giudice di revocare o abbreviare le misure in qualunque momento, su istanza o su segnalazione dell’esperto, quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
I termini che si attivano
- Il tetto di 240 giorni è invalicabile. Con pubblicazione al 5 novembre 2026, il duecentoquarantesimo giorno cade sabato 3 luglio 2027: oltre quella data nessuna proroga è possibile.
- L’istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza delle misure in corso, con un margine sufficiente perché il giudice acquisisca il parere dell’esperto. Nel nostro esempio, con scadenza al 5 marzo 2027, un deposito a lunedì 15 febbraio 2027 lascia al giudice il tempo di provvedere.
- La revoca o l’abbreviazione non hanno un termine: possono arrivare in qualunque momento.
Cosa può fare il debitore ora
- Documentare i progressi delle trattative in vista dell’istanza di proroga: proposte inviate, risposte dei creditori, bozze di accordo.
- Chiedere la proroga per il tempo effettivamente necessario, senza consumare inutilmente il residuo dei 240 giorni.
- Difendersi dalle istanze di revoca dei creditori, dimostrando che le misure restano funzionali e proporzionate.
- Preparare l’uscita dalla composizione negoziata: contratto, accordo, convenzione o accesso a uno strumento di regolazione della crisi, perché il 240° giorno arriva comunque.
Il Tribunale di Salerno, 28 marzo 2024 (massimario 2025 Pistoia-Prato, senza numero) ha escluso che, durante le trattative, l’imprenditore possa chiedere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi con le misure dell’art. 54 al solo scopo di dare continuità alla protezione. Il messaggio temporale è chiaro: il limite dei 240 giorni non si aggira cambiando etichetta alla domanda.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è chiedere la proroga a ridosso della scadenza, senza documenti sulle trattative, contando su un rinnovo automatico che il codice non prevede. Il secondo è sottovalutare la revoca: un creditore che dimostra che le trattative sono ferme può ottenere l’abbreviazione delle misure.
Quanto dura realmente
Il massimo legale è di 240 giorni complessivi. Quanto della forbice venga effettivamente usato dipende dal giudice e dallo stato delle trattative. Il tempo trascorso tra pubblicazione e prima ordinanza conta nel computo se il giudice fa decorrere la durata dalla pubblicazione, come nel caso di Brescia.
Entro 15 giorni: il reclamo contro l’ordinanza
Cosa succede
L’ordinanza è stata pronunciata. Chi ne è insoddisfatto, l’imprenditore che si è visto negare o limitare le misure oppure il creditore che le subisce, ha una sola strada: il reclamo al collegio.
La norma: il rinvio all’art. 669-terdecies c.p.c. è nel testo
L’art. 19, comma 7, CCII rinvia espressamente al reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. La verifica sul testo vigente di quest’ultimo (Brocardi, aggiornato al 20 febbraio 2026) dà il quadro completo:
- è reclamabile l’ordinanza con cui il provvedimento è concesso o negato;
- il termine è di quindici giorni, perentorio, dalla pronuncia in udienza o, se anteriore, dalla comunicazione o notificazione;
- contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale il reclamo si propone al collegio dello stesso tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento;
- si applicano gli artt. 737 e 738 c.p.c.; le circostanze e i motivi sopravvenuti vanno proposti nel rispetto del contraddittorio; il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti; non è consentita la rimessione al primo giudice;
- il collegio, convocate le parti, pronuncia non oltre venti giorni dal deposito del ricorso (termine considerato ordinatorio);
- il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il presidente, per motivi sopravvenuti che arrechino grave danno, la sospenda o la subordini a cauzione;
- l’ordinanza collegiale che conferma, modifica o revoca non è impugnabile; le note del sito precisano che non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
I termini che si attivano
Il reclamo va depositato entro quindici giorni: termine perentorio. Nel nostro esempio, con ordinanza depositata e comunicata venerdì 4 dicembre 2026, il quindicesimo giorno cade sabato 19 dicembre 2026 e la scadenza slitta a lunedì 21 dicembre 2026. Un reclamo depositato venerdì 18 dicembre impone al collegio di pronunciarsi entro giovedì 7 gennaio 2027, anche se il termine è ordinatorio. Nessuna sospensione feriale: anche un’ordinanza comunicata il 28 agosto 2026 deve essere reclamata entro il 12 settembre, sabato, quindi entro lunedì 14 settembre 2026.
Il termine non attende altri eventi. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima riportata da Brocardi sotto l’art. 19, letta in sintesi) ha ritenuto che la riserva del tribunale sull’istanza di apertura della procedura concorsuale non impedisse al debitore di proporre reclamo contro il provvedimento sulle misure, e che il termine di quindici giorni fosse ormai scaduto. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 ha escluso che il diniego di un rinvio, chiesto nel procedimento per l’apertura della procedura concorsuale per poter impugnare la revoca delle misure protettive, sia di per sé viziato: il debitore non ha un diritto pieno a ottenere tempo.
Cosa può fare il debitore ora
- Depositare il reclamo nei quindici giorni, con motivi specifici e, se necessario, con i fatti sopravvenuti.
- Chiedere la sospensione dell’ordinanza al presidente, se ricorrono motivi sopravvenuti che arrecano grave danno.
- Proseguire le trattative, perché il reclamo non sospende nulla e il tempo delle misure, se confermate, continua a scorrere.
- Valutare la riproposizione della domanda con nuovi elementi, quando la strada del reclamo è chiusa o meno utile.
È precluso, invece, il ricorso per cassazione contro l’ordinanza collegiale, secondo quanto riportato nelle note al testo dell’art. 669-terdecies.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è attendere: che il tribunale decida su un’altra istanza, che i creditori rispondano, che passi agosto. Nessuno di questi eventi sposta il termine.
Quanto dura realmente
Il collegio deve pronunciarsi entro venti giorni dal deposito del reclamo, ma il termine è ordinatorio. Nel frattempo l’ordinanza reclamata produce i suoi effetti. Per questo il reclamo va pensato insieme al calendario delle misure: un reclamo vinto quando la protezione è già scaduta ha un’utilità ridotta.
Due imprese, due calendari: la stessa conferma vista giorno per giorno
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sul testo dell’art. 19 CCII, con date reali del calendario 2026-2027 controllate una per una. Non riproducono casi seguiti dallo Studio. In ciascuna, la stessa situazione di partenza produce due esiti diversi a seconda che l’impresa agisca alle finestre giuste o lasci correre.
Simulazione 1: pubblicazione a fine luglio, il calendario di agosto
Situazione di partenza. Una società con sede legale nel circondario di un tribunale ordinario (nessuna amministrazione straordinaria, nessun gruppo di rilevante dimensione: competente è il tribunale del circondario della sede, ai sensi dell’art. 27, comma 2) ha subito un pignoramento presso terzi per 47.380 euro sui crediti verso i propri clienti e teme un secondo pignoramento immobiliare. L’istanza di misure protettive e l’accettazione dell’esperto sono pubblicate nel registro delle imprese venerdì 31 luglio 2026.
| Data | Calendario A: l’impresa che agisce | Calendario B: l’impresa che lascia correre |
|---|---|---|
| Ven 31 luglio 2026 | Pubblicazione. Il ricorso, già pronto, è depositato lo stesso giorno con il fascicolo completo | Pubblicazione. L’impresa ritiene che agosto “sospenda tutto” |
| Sab 1 agosto 2026 | — | Giorno successivo alla pubblicazione: cade di sabato |
| Lun 3 agosto 2026 | Ricorso già depositato | Ultimo giorno utile anche applicando lo slittamento al lunedì: nessun deposito |
| Lun 10 agosto 2026 | Entro questa data (10 giorni dal deposito) il giudice fissa con decreto l’udienza; l’impresa notifica ricorso e decreto | Le misure sono ormai inefficaci; il creditore procedente può riprendere l’iniziativa |
| Gio 20 agosto 2026 | Entro questa data (20 giorni dalla pubblicazione) chiede l’iscrizione del numero di ruolo; lo ha già fatto il 4 agosto | Decorrono i 20 giorni senza alcuna iscrizione: l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro |
| Mar 25 agosto 2026 | Udienza in videoconferenza: sentiti le parti e l’esperto | — |
| Ven 28 agosto 2026 | Ordinanza: conferma per 90 giorni dalla pubblicazione, cioè fino a giovedì 29 ottobre 2026 | — |
| Mer 2 settembre 2026 | Le trattative proseguono sotto protezione | Deposito tardivo del ricorso: il tribunale dichiara l’inefficacia con decreto motivato, senza udienza |
| Gio 10 settembre 2026 | — | Nuova istanza e nuova pubblicazione: la protezione riparte solo da qui, per il futuro |
| Lun 14 settembre 2026 | Scade il termine di reclamo per il creditore (15 giorni dal 28 agosto: sabato 12, slitta a lunedì 14) | — |
| Mer 14 ottobre 2026 | Istanza di proroga con documenti sulle trattative, quindici giorni prima della scadenza | — |
| Dom 28 marzo 2027 | 240° giorno dalla pubblicazione: limite massimo complessivo | — |
Esito. Nel calendario A la protezione è continua dal 31 luglio e, con le proroghe, può arrivare al massimo al 28 marzo 2027. Nel calendario B tra il 3 agosto e il 10 settembre 2026 si apre un vuoto di oltre un mese: il pignoramento presso terzi da 47.380 euro torna a correre e i creditori possono acquisire prelazioni. Agosto non sospende nulla, perché l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dai procedimenti del codice.
Simulazione 2: pubblicazione a novembre, l’errore sul calcolo della durata
Situazione di partenza. Un’impresa con debiti verso banche per 612.940 euro e un creditore fornitore che ha avviato un’esecuzione mobiliare. Pubblicazione nel registro delle imprese giovedì 5 novembre 2026; ricorso depositato venerdì 6 novembre 2026; decreto di fissazione entro lunedì 16 novembre 2026; numero di ruolo da iscrivere entro mercoledì 25 novembre 2026; udienza martedì 1° dicembre 2026; ordinanza depositata e comunicata venerdì 4 dicembre 2026, con durata di 120 giorni dalla pubblicazione.
| Data | Calendario A: legge l’ordinanza | Calendario B: conta “da oggi” |
|---|---|---|
| Ven 4 dicembre 2026 | Annota la scadenza: 120 giorni dal 5 novembre = venerdì 5 marzo 2027 | Annota la scadenza: 120 giorni dal 4 dicembre = sabato 3 aprile 2027 |
| Ven 18 dicembre 2026 | Il creditore fornitore deposita reclamo; il collegio dovrebbe pronunciarsi entro giovedì 7 gennaio 2027 (termine ordinatorio) | Stesso reclamo |
| Lun 21 dicembre 2026 | Ultimo giorno utile per reclamare (il quindicesimo giorno, sabato 19, slitta al lunedì) | — |
| Lun 15 febbraio 2027 | Deposita l’istanza di proroga con i verbali delle trattative; il giudice acquisisce il parere dell’esperto | Nessuna iniziativa |
| Ven 5 marzo 2027 | Le misure sono prorogate prima della scadenza | Le misure cessano: il divieto di acquisire prelazioni viene meno |
| Lun 8 marzo 2027 | Trattative sotto protezione | Una banca può iscrivere ipoteca giudiziale; il fornitore riprende l’esecuzione |
| Lun 22 marzo 2027 | — | Deposita l’istanza di proroga: le misure sono già scadute da diciassette giorni |
| Sab 3 luglio 2027 | 240° giorno dalla pubblicazione: limite insuperabile | — |
Esito. Lo stesso provvedimento, letto in due modi, produce due mondi diversi. La decorrenza va presa dall’ordinanza, non dalla propria agenda: nel caso del Tribunale di Brescia del 17 aprile 2025 i 120 giorni sono stati fatti decorrere dalla pubblicazione, e chi non se ne accorge perde un mese di protezione.
Simulazione 3: il reclamo dell’impresa
Ipotesi. Ordinanza pronunciata in udienza martedì 1° dicembre 2026, che limita le misure a due soli creditori escludendo il fornitore esecutante. Il termine per il reclamo decorre dalla pronuncia in udienza: quindicesimo giorno mercoledì 16 dicembre 2026. Se l’impresa aspetta la comunicazione di cancelleria del 4 dicembre convinta che il termine parta da lì, rischia di depositare il 21 dicembre, fuori termine. Quando l’ordinanza è pronunciata in udienza, i quindici giorni partono quel giorno.
I binari paralleli: come cambia la sequenza
Il calendario descritto finora è quello “ordinario”. Ma l’impresa può trovarsi su un binario diverso, o aprirne uno nuovo mentre la conferma è in corso. Ogni deviazione modifica la sequenza.
Il binario dell’impresa minore
Per l’imprenditore commerciale o agricolo sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), la composizione negoziata segue l’art. 25-quater CCII.
Le differenze di calendario sono concrete:
- l’istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, che nomina l’esperto (comma 2);
- l’istanza è accompagnata dai documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): non è richiesta la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento;
- il comma 5 dichiara applicabili, per quanto non specificamente previsto, tra gli altri gli artt. 18 e 19, “in quanto compatibili”. Il procedimento di conferma, quindi, esiste anche per l’impresa minore, con lo stesso termine per il deposito del ricorso e la stessa forbice di durata.
Il nodo è proprio la compatibilità. L’art. 19, comma 2, chiede con il ricorso elementi sul percorso di risanamento che l’impresa minore non deve allegare all’istanza; alcuni commentatori segnalano un problema di coordinamento con il piano finanziario richiesto per il ricorso. La cautela operativa è semplice: l’impresa minore che chiede le misure protettive deve preparare per il tribunale un fascicolo completo come quello ordinario, anche se la camera di commercio ne chiede meno. Non sono state trovate, per questa inchiesta, pronunce specifiche sulle imprese sotto soglia.
L’uscita è diversa. Oltre ai contratti e agli accordi del comma 3, il comma 4 dell’art. 25-quater consente all’impresa minore di proporre il concordato minore (art. 74), chiedere la liquidazione controllata (art. 268), proporre il concordato semplificato (art. 25-sexies) o, per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione. Il comma 6 aggiunge che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi intervengono un accordo omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato. Il comma 7 affida la liquidazione del compenso dell’esperto al segretario generale che lo ha nominato.
Il binario cautelare
Accanto alle misure protettive tipiche, l’imprenditore può chiedere provvedimenti cautelari. La sequenza può sdoppiarsi: secondo il Tribunale di Torino (5 dicembre 2023) l’istanza cautelare può essere proposta con ricorso separato, e una domanda non accolta può essere riproposta. Secondo il Tribunale di Milano (22 novembre 2023) le misure cautelari possono accompagnare l’intera durata delle trattative, ma non devono duplicare quelle protettive. Il binario cautelare, quindi, ha una logica propria rispetto alla forbice di 30-120 giorni e al tetto di 240 giorni delle misure protettive, ma resta legato alla stessa funzione: condurre a termine le trattative.
Il binario dei garanti
Se il creditore può aggredire i garanti della società, la protezione della sola impresa rischia di essere inutile. Venezia (6 febbraio 2023) e Brescia (17 aprile 2025) hanno ammesso l’estensione delle misure ai garanti. La sequenza cambia perché i garanti sono terzi i cui diritti vengono incisi: vanno sentiti, e il ricorso deve chiedere espressamente l’estensione e motivarla.
Il binario dello strumento di regolazione della crisi
Durante le trattative l’impresa può arrivare alla conclusione che serve uno strumento di regolazione della crisi. Ma la scelta di quando farlo non può essere usata per allungare lo scudo: il Tribunale di Salerno (28 marzo 2024) ha escluso l’accesso ex art. 54 per dare continuità alle misure durante le trattative. L’art. 19, comma 4, tiene conto, nella determinazione della durata, delle misure già concesse ai sensi dell’art. 54, comma 1: le protezioni non si sommano senza limite.
Il binario della riproposizione
Se il ricorso non è stato depositato in tempo, o il giudice non ha fissato l’udienza nel termine, il testo consente di riproporre la domanda. Ma la riproposizione comporta un nuovo passaggio dall’art. 18 (Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024) e gli effetti valgono per il futuro (Genova, 13 marzo 2023). La riproposizione è un rimedio, non una sanatoria: il periodo scoperto resta scoperto.
Il binario dell’iniziativa dei creditori
Infine, la sequenza può essere aperta dai creditori: con un’istanza di revoca o abbreviazione (art. 19, comma 6) o con il reclamo contro l’ordinanza. In entrambi i casi l’impresa deve difendere lo scudo mentre tratta, e il calendario delle trattative va costruito tenendo conto della possibilità che la protezione venga ridotta.
Le 5 finestre critiche
Nel procedimento di conferma ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito. Eccoli in ordine di calendario.
-
Prima del giorno 0: il ricorso deve essere pronto prima della pubblicazione. È la finestra che decide tutte le altre. Chi aspetta la pubblicazione per cominciare a scrivere il ricorso ha a disposizione al massimo un giorno, e lo usa male.
-
Il giorno successivo alla pubblicazione: deposito del ricorso al tribunale competente ex art. 27 CCII, termine perentorio. Un giorno di ritardo produce l’inefficacia delle misure. Agosto non sospende: l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale. Il tribunale sbagliato apre un fronte di contestazione che non serve.
-
Entro venti giorni dalla pubblicazione: iscrizione del numero di ruolo. È la scadenza più dimenticata. La conseguenza scritta nel testo vigente è la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza dal registro delle imprese.
-
L’udienza e il parere dell’esperto: il giorno in cui si decide se lo scudo resta. Qui contano i documenti, il perimetro delle misure richieste, il confronto già avviato con i creditori, la posizione dell’esperto sulla funzionalità delle misure. Chi arriva impreparato rischia il rigetto o una conferma così limitata da essere inutile.
-
Dopo l’ordinanza: quindici giorni per il reclamo e il calendario della proroga. Due orologi partono insieme: il termine perentorio per reclamare e la durata delle misure, spesso calcolata dalla pubblicazione. L’istanza di proroga va depositata in tempo utile perché il giudice possa sentire l’esperto prima della scadenza; il tetto di 240 giorni non si supera.
Le domande sul tempo
La pubblicazione è avvenuta il 31 luglio: posso depositare il ricorso dopo Ferragosto?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione, e l’art. 19 non ne prevede. Il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione; se quel giorno è sabato, la regola generale sposta la scadenza al lunedì, cioè al 3 agosto 2026.
Sono passati due giorni dalla pubblicazione e non ho depositato: posso ancora salvare le misure?
Le misure già pubblicate diventano inefficaci: il tribunale lo dichiara con decreto motivato, senza udienza. Si può riproporre la domanda, ripercorrendo l’iter dell’art. 18 con una nuova pubblicazione; la protezione, però, riparte solo per il futuro. Nel frattempo le trattative con l’esperto possono proseguire.
Il giudice non ha fissato l’udienza entro dieci giorni dal deposito: cosa succede?
Secondo il testo vigente, gli effetti protettivi cessano anche se il giudice non fissa l’udienza nel termine; la domanda può essere riproposta. Conviene seguire il fascicolo ogni giorno e, quando il termine si avvicina, sollecitare la cancelleria.
Quanto dura in tutto la protezione?
L’ordinanza fissa una durata tra 30 e 120 giorni. Su istanza, acquisito il parere dell’esperto, il giudice può prorogarla, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni. Il conteggio va fatto dalla data indicata nell’ordinanza, che nella prassi può coincidere con la pubblicazione.
Ho ricevuto l’ordinanza di rigetto: entro quando posso reclamare?
Entro quindici giorni perentori dalla pronuncia in udienza o, se anteriore, dalla comunicazione o notificazione. Il reclamo va al collegio dello stesso tribunale, senza il giudice che ha deciso, e non sospende l’ordinanza reclamata.
Le pronunce che scandiscono il procedimento, tappa per tappa
Le decisioni che seguono sono state lette, nei loro estremi e nel loro principio, in fonti consultate per questa inchiesta: le massime riportate da Brocardi sotto gli artt. 9, 19 e 27 CCII, il massimario 2025 della composizione negoziata della Camera di commercio di Pistoia-Prato e il commento di Osservatorio Insolvenza all’ordinanza di Brescia. Le pronunce di merito sono quasi tutte del 2023-2025 e le fonti non ne riportano il numero: lo diciamo una volta per tutte. I principi sono riformulati, non trascritti.
Giorno 0: gli effetti della pubblicazione
- Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023. Alcuni effetti della composizione negoziata, come il divieto di risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento anteriore e la sospensione di determinati obblighi societari, operano senza bisogno di conferma giudiziale. Rilevanza: aiuta a capire che cosa il ricorso ex art. 19 deve davvero proteggere, cioè il blocco di esecuzioni, cautele e prelazioni.
Giorno 1: il tribunale competente e il termine di deposito
-
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3409 del 16 febbraio 2026. La presunzione che il centro degli interessi principali coincida con la sede legale cede solo davanti a prove concrete e univoche. Rilevanza: l’art. 19 rinvia all’art. 27 CCII; il ricorso va depositato, in linea di principio, nel circondario della sede legale.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31966 del 9 dicembre 2025. Conferma la superabilità della presunzione soltanto con elementi univoci. Rilevanza: chi vuole depositare altrove, perché la sede effettiva è diversa, deve avere prove solide.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4 dicembre 2025. L’onere di provare che il centro degli interessi si trova altrove grava su chi invoca la competenza diversa. Rilevanza: utile sia all’impresa sia al creditore che contesti la competenza nel procedimento di conferma.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865 del 29 luglio 2025. La diversa collocazione del centro degli interessi deve risultare provata e percepibile dai terzi. Rilevanza: un trasferimento “di facciata” non sposta la competenza.
-
Trib. Genova, 13 marzo 2023. Il termine per depositare il ricorso di conferma è perentorio; la domanda subordinata di fissazione dell’udienza per nuove misure ha effetti solo dal nuovo provvedimento. Rilevanza: è la pronuncia che più chiaramente fotografa il “vuoto di protezione” provocato dal ritardo.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 35976 del 7 dicembre 2022. Per le procedure di sovraindebitamento della L. 3/2012 pendenti al 15 luglio 2022 la sospensione feriale si applica, perché l’art. 9, comma 1, CCII, che di regola la esclude per i procedimenti del codice, non vale per quelle procedure. Rilevanza: conferma, per contrasto, che nei procedimenti regolati dal CCII, come quello dell’art. 19, la sospensione dal 1° al 31 agosto non opera.
-
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024. La nuova domanda dopo l’inefficacia richiede di ripercorrere l’iter dell’art. 18; la conferma presuppone un effettivo confronto con i creditori. Rilevanza: la riproposizione non cancella il ritardo, e l’udienza non è un passaggio formale.
Il fascicolo: presupposti e documenti
-
Trib. Torino, 17 ottobre 2023. Spetta all’imprenditore delimitare la portata soggettiva e oggettiva delle misure, in fase di accesso o di conferma. Rilevanza: il ricorso deve indicare con precisione creditori e iniziative da bloccare.
-
Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023. La conferma richiede un fumus, cioè la realizzabilità del piano, e un periculum, cioè il pregiudizio che le trattative subirebbero senza misure. Rilevanza: guida la costruzione argomentativa del ricorso.
-
Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. L’insolvenza non esclude di per sé l’accesso, ma senza una concreta prospettiva di risanamento la conferma va negata. Rilevanza: il fascicolo deve dimostrare la risanabilità, non solo descrivere la crisi.
-
Trib. Salerno, 13 febbraio 2023. Negata la conferma a fronte di insolvenza irreversibile, flussi insufficienti e piano embrionale. Rilevanza: un piano abbozzato non basta.
-
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025. Un piano meramente liquidatorio, senza cessione di un’azienda attiva, non giustifica le misure protettive. Rilevanza: la natura del piano decide l’esito della conferma.
L’udienza e il parere dell’esperto
-
Trib. Livorno, 8 febbraio 2023. Negata la conferma considerando una cessione d’azienda programmata molto prima dell’accesso e la contrarietà dei principali creditori. Rilevanza: in udienza pesa la posizione dei creditori, e la coerenza temporale delle operazioni.
-
Trib. Brescia, ordinanza del 17 aprile 2025. Confermate le misure, anche alla luce del parere favorevole dell’esperto, per 120 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese, ed estese ai garanti terzi coobbligati in solido. Rilevanza: mostra il peso del parere dell’esperto, la decorrenza della durata e i tempi reali (circa tre mesi tra pubblicazione e ordinanza).
L’ordinanza: perimetro e misure cautelari
-
Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. La conferma può estendersi ai garanti della società che abbiano messo a disposizione i propri beni. Rilevanza: il perimetro soggettivo dell’ordinanza può andare oltre l’impresa.
-
Trib. Milano, 9 maggio 2023. La conferma può includere l’azione di sfratto, se la sua prosecuzione ostacolerebbe le trattative. Rilevanza: l’ordinanza può coprire iniziative specifiche indicate nel ricorso.
-
Trib. Gela, 4 aprile 2024. Non possono essere concessi divieti di azioni monitorie, ingiunzioni o intimazioni di pagamento in aggiunta a quanto previsto dall’art. 18. Rilevanza: chiedere misure eccessive espone a un rigetto parziale.
-
Trib. Milano, 22 novembre 2023. Le misure cautelari possono accompagnare le trattative per tutta la loro durata, ma non possono sovrapporsi alle misure protettive tipiche. Rilevanza: distingue il binario cautelare da quello protettivo.
-
Trib. Torino, 5 dicembre 2023. Sono ammissibili istanze cautelari con ricorso separato e la riproposizione di domande non accolte. Rilevanza: la sequenza può sdoppiarsi.
Proroga e durata massima
- Trib. Salerno, 28 marzo 2024. Durante le trattative non è ammesso chiedere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi con le misure dell’art. 54 al solo fine di dare continuità alla protezione. Rilevanza: il tetto dei 240 giorni non si aggira.
Il reclamo
-
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. La riserva del tribunale sull’istanza di apertura della procedura concorsuale non impediva al debitore di reclamare il provvedimento sulle misure; il termine di quindici giorni era ormai scaduto. Rilevanza: il termine del reclamo non aspetta altre decisioni. (Massima letta in sintesi.)
-
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Il diniego di un rinvio, chiesto nel procedimento per l’apertura della procedura concorsuale per poter impugnare la revoca delle misure protettive, non è di per sé illegittimo: il debitore non ha un diritto pieno a ottenere tempo. Rilevanza: chi vuole contestare la revoca deve muoversi subito.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Interveniamo alla tappa in cui l’impresa si trova. Se l’istanza non è ancora pubblicata, lavoriamo perché il ricorso sia pronto prima del giorno 0; se la pubblicazione è avvenuta da poche ore, concentriamo tutto sul deposito; se l’ordinanza è già arrivata, partiamo dai quindici giorni del reclamo e dal calendario della proroga.
- Ricostruiamo il calendario dell’impresa: data di pubblicazione, termine di deposito, scadenza dei venti giorni per il numero di ruolo, durata e decorrenza delle misure, finestra di reclamo e tetto dei 240 giorni.
- Individuiamo il tribunale competente applicando l’art. 27 CCII alla sede legale risultante dal registro delle imprese e verificando eventuali trasferimenti o sedi effettive diverse.
- Redigiamo il ricorso per la conferma o la modifica delle misure prima della pubblicazione, così che possa essere depositato il giorno stesso.
- Costruiamo il fascicolo dell’art. 19, comma 2, insieme ai commercialisti dello staff: bilanci, progetti di bilancio, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, elementi sul risanamento, dichiarazione dell’imprenditore.
- Mappiamo le azioni esecutive e cautelari pendenti e definiamo il perimetro delle misure: quali creditori, quali iniziative, se estendere la protezione ai garanti.
- Curiamo notifiche e adempimenti successivi al deposito: notifica di ricorso e decreto all’esperto e alle parti, richiesta di iscrizione del numero di ruolo, monitoraggio del decreto di fissazione dell’udienza.
- Prepariamo e discutiamo l’udienza, rispondendo alle eccezioni dei creditori e valutando richieste di modifica proporzionate.
- Valutiamo l’ordinanza e, se necessario, proponiamo reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. entro i quindici giorni, oppure ci difendiamo dal reclamo del creditore.
- Predisponiamo le istanze di proroga con la documentazione sulle trattative e ci opponiamo alle istanze di revoca o abbreviazione.
- Pianifichiamo l’uscita dalla composizione negoziata: contratto, accordo, convenzione, accesso a uno strumento di regolazione della crisi o, per l’impresa minore, concordato minore e altre soluzioni dell’art. 25-quater.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo procedimento pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere il ruolo dell’esperto significa sapere quali informazioni deve poter valutare e quale funzione ha il suo parere in udienza. Nel procedimento in cui assistiamo l’impresa, naturalmente, l’esperto è un altro professionista, terzo e indipendente, e il nostro compito è metterlo in condizione di valutare con un fascicolo completo. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC contano quando l’impresa è sotto soglia e l’uscita passa dal concordato minore o dalla liquidazione controllata.
Continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue il ricorso, l’udienza, il reclamo e gli eventuali procedimenti che seguono la composizione negoziata, fino al giudizio di legittimità quando è ammesso, con una sola linea difensiva.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i dati contabili e la situazione patrimoniale vengono preparati insieme agli argomenti giuridici, perché nel procedimento di conferma numeri e diritto arrivano davanti al giudice nello stesso giorno.
Chiusura: il tempo dello scudo
Il procedimento di conferma delle misure protettive è una corsa a tappe: un giorno per il ricorso, dieci perché il giudice fissi l’udienza, venti per il numero di ruolo, da trenta a centoventi giorni di protezione, quindici per il reclamo, duecentoquaranta come limite finale. Nessuno di questi termini si ferma ad agosto. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’imprenditore in crisi, e la più sprecata: nella composizione negoziata lo scudo dura esattamente quanto la sua capacità di rispettare il calendario.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno la logica della composizione negoziata e del parere che il tribunale ascolta; perché, da avvocato cassazionista, segue con la stessa linea anche la fase del reclamo; e perché, per l’impresa minore, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC coprono le soluzioni che l’art. 25-quater mette a disposizione all’uscita dalle trattative.
📩 Se la pubblicazione è vicina o è già avvenuta, ogni ora conta: scrivici subito, tutti i recapiti dello Studio sono riportati al termine di questa pagina.
