Quanto Dura La Composizione Negoziata Dell’imprenditore Minore?

Il tempo come prima variabile del risanamento

Chi guida una piccola impresa in difficoltà vuole sapere una cosa prima di tutte le altre: quanto tempo ha a disposizione. La composizione negoziata della crisi è un percorso stragiudiziale, guidato da un esperto indipendente, in cui l’imprenditore tratta con banche, fornitori, Erario e altri creditori per trovare una soluzione. Anche l’imprenditore minore, cioè l’impresa “sotto soglia”, può accedervi. Ma il percorso non è aperto all’infinito. La legge fissa una durata base, una proroga possibile e un tetto alle protezioni contro i creditori.

Il punto critico è semplice. Se i centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto passano senza una soluzione e senza una causa di prosecuzione, l’incarico si considera concluso e la pratica va verso l’archiviazione. Dopo l’archiviazione, per un periodo che può arrivare a un anno, non si può presentare una nuova istanza. Le misure protettive, se concesse, hanno a loro volta limiti autonomi e un tetto complessivo di dodici mesi.

Questo articolo misura quei tempi uno per uno. Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla stessa figura professionale che la legge incarica di condurre le trattative. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: competenze che contano perché, per l’impresa minore, le “uscite” dalla composizione negoziata sono spesso il concordato minore o la liquidazione controllata, cioè procedure da sovraindebitamento.

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Inquadramento normativo: quali norme fissano la durata

La definizione essenziale

Sul piano normativo, l’accesso dell’imprenditore minore è regolato dall’art. 25-quater del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Il comma 1 consente all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), e che si trova in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile.

In sintesi: la composizione negoziata dell’imprenditore minore è un percorso di trattativa assistita, avviato presso la Camera di commercio, che dura di regola centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto e può proseguire per non oltre altri centottanta.

L’impresa minore, secondo l’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, è quella che nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. I tre limiti devono ricorrere insieme.

Il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5

L’art. 25-quater non contiene una propria regola sulla durata. La durata si ricava dal rinvio del comma 5. La disposizione stabilisce che, per quanto non specificamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 12, 13 (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9), 14, 15, 16, 17 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), 18, 19, 20, 21, 22, 23 (comma 2-bis), 24 (commi 3 e 4), 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies.

Va precisato che il rinvio all’art. 17 esclude i commi 3 e 3-bis, perché la documentazione dell’istanza è regolata direttamente dall’art. 25-quater, comma 2. Sono invece richiamati espressamente il comma 7 (durata e prosecuzione dell’incarico), il comma 8 (relazione finale e archiviazione) e il comma 9 (divieto di ripresentare l’istanza). Sono richiamati anche gli artt. 18 e 19 sulle misure protettive. Il tempo della composizione negoziata “minore”, quindi, è lo stesso della procedura ordinaria, salvo le incompatibilità.

La ratio dei termini

La disciplina prevede termini brevi per una ragione precisa. La composizione negoziata comprime, almeno in parte, i diritti dei creditori, soprattutto quando sono concesse misure protettive. Il legislatore bilancia quella compressione con un orizzonte temporale certo. L’art. 8 CCII, rubricato “Durata massima delle misure protettive”, stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi o proroghe, tenendo conto delle misure dell’art. 18. Il limite deriva dalla Direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva.

La distinzione dagli istituti affini

La composizione negoziata non va confusa con il concordato minore (art. 74 CCII). Il concordato minore è una procedura giudiziale davanti al tribunale, con l’assistenza dell’OCC, in cui i creditori votano una proposta. La composizione negoziata, invece, si svolge fuori dal tribunale e non prevede alcun voto: si chiude con un contratto, un accordo o con l’accesso a uno strumento giudiziale.

Un esempio concreto. Un artigiano edile con 410.000 euro di debiti avvia la composizione negoziata e, dopo cinque mesi, raggiunge un accordo con la banca e due fornitori. La procedura si chiude con il contratto previsto dall’art. 25-quater, comma 3, lettera a), senza intervento del giudice. Se invece le trattative falliscono e l’artigiano deposita un concordato minore, inizia un procedimento distinto, con tempi propri regolati dall’art. 78 CCII. I due tempi non si sommano automaticamente, ma le misure protettive dell’uno e dell’altro confluiscono nel tetto unico dell’art. 8.

Requisiti e termini: la mappa temporale

Le condizioni di accesso

L’imprenditore minore accede se ricorrono quattro condizioni.

  1. Natura dell’impresa. Deve trattarsi di imprenditore commerciale o agricolo (art. 25-quater, comma 1).
  2. Dimensione. Devono ricorrere congiuntamente i tre limiti dell’art. 2, comma 1, lettera d).
  3. Stato economico. Serve uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza. Il testo dell’art. 25-quater non richiama espressamente l’impresa già insolvente, a differenza dell’art. 12, comma 1: è una questione interpretativa aperta.
  4. Risanabilità. Il risanamento deve risultare ragionevolmente perseguibile.

L’istanza va al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), nelle forme dell’art. 17, comma 1, cioè tramite la piattaforma telematica nazionale. La dichiarazione della lettera d) riguarda la pendenza di una liquidazione controllata e attesta di non aver depositato un ricorso per concordato minore (art. 74) e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’art. 57. Non è richiamata la lettera b) dell’art. 17, comma 3: l’impresa minore non deve allegare il progetto di piano di risanamento all’istanza.

I termini uno per uno

Accettazione dell’esperto. Secondo l’art. 17, comma 4, entro due giorni lavorativi dalla nomina l’esperto verifica indipendenza, competenze e disponibilità e, se le ha, accetta. È da questa accettazione che parte il conto principale.

Prima convocazione. L’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare le prospettive di risanamento (art. 17, comma 5). Se non le ravvisa, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale, che dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi.

Osservazioni sull’indipendenza. Le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione (art. 17, comma 6).

Durata base. L’incarico si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata (art. 17, comma 7).

Prosecuzione. L’incarico può proseguire per non oltre altri centottanta giorni: su richiesta concorde dell’imprenditore e delle parti, con il consenso dell’esperto; oppure quando è pendente un ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 19 o 22, quando sono in corso misure protettive o cautelari, o quando deve essere attuata un’autorizzazione del tribunale (art. 17, comma 7).

Relazione finale e archiviazione. Al termine, l’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma, la comunica alle parti e, se ci sono misure protettive o cautelari, al giudice, che ne dichiara la cessazione. Poi comunica l’esito alla Camera di commercio per l’archiviazione (art. 17, comma 8).

Blocco di ripresentazione. Dopo l’archiviazione, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno. Il termine scende a quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è stata chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto (art. 17, comma 9).

Misure protettive. Il ricorso al tribunale per la conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione; entro venti giorni dalla pubblicazione va chiesta l’iscrizione del numero di ruolo; il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; l’ordinanza stabilisce una durata tra trenta e centoventi giorni; le proroghe non possono superare complessivamente duecentoquaranta giorni (art. 19, commi 1, 3, 4 e 5). Sopra tutto vale il tetto di dodici mesi dell’art. 8.

Termini perentori e termini ordinatori

In termini operativi, alcuni termini producono effetti automatici. Il deposito omesso o tardivo del ricorso per la conferma rende inefficaci le misure protettive (art. 19, comma 1): è un termine a pena di inefficacia. Il decorso dei centottanta giorni senza cause di prosecuzione determina per legge la conclusione dell’incarico. Altri termini, come i due giorni lavorativi per l’accettazione o i cinque giorni lavorativi per l’archiviazione, riguardano l’attività dell’esperto o dell’ufficio e non comportano decadenze per l’imprenditore.

Va precisato che i centottanta giorni dell’art. 17, comma 7, non sono un termine processuale: decorrono in una sede stragiudiziale. Per questo la sospensione feriale dei termini processuali, che opera solo dal 1° al 31 agosto, non incide sul loro computo. Per i termini del procedimento davanti al tribunale sulle misure, che segue il rito cautelare uniforme, la verifica va fatta caso per caso.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
2 giorni lavorativi per accettare (art. 17 c.4) Nomina dell’esperto Ordinatorio, riguarda l’esperto Sostituzione dell’esperto se non accetta
Archiviazione entro 5 giorni lavorativi (art. 17 c.5) Comunicazione dell’esperto che esclude prospettive di risanamento Ordinatorio, riguarda l’ufficio Nessuna decadenza per l’imprenditore
3 giorni per osservazioni sull’indipendenza (art. 17 c.6) Comunicazione della convocazione Termine per le parti Le osservazioni tardive non attivano la procedura di sostituzione
180 giorni di incarico (art. 17 c.7) Accettazione dell’esperto Termine legale di durata L’incarico si considera concluso; relazione finale e archiviazione
Ulteriori 180 giorni al massimo (art. 17 c.7) Scadenza dei primi 180 Prosecuzione condizionata Oltre il limite l’incarico non prosegue
Ricorso per la conferma delle misure (art. 19 c.1) Giorno successivo alla pubblicazione A pena di inefficacia Le misure protettive diventano inefficaci
Iscrizione del numero di ruolo (art. 19 c.1) 20 giorni dalla pubblicazione A pena di cancellazione Cancellazione dell’iscrizione dell’istanza
Durata delle misure (art. 19 c.4) Ordinanza del tribunale Da 30 a 120 giorni Alla scadenza le misure cessano
Proroga delle misure (art. 19 c.5) Istanza, parere dell’esperto Tetto di 240 giorni complessivi Oltre il tetto nessuna proroga
Tetto generale (art. 8) Prime misure protettive 12 mesi anche non continuativi Nessuna ulteriore protezione per la stessa crisi
Blocco di nuova istanza (art. 17 c.9) Archiviazione 1 anno, o 4 mesi una sola volta Istanza prematura non ammessa

Il termine da presidiare con più attenzione resta quello di centottanta giorni dall’accettazione: tutto il resto della strategia va costruito a ritroso da quella data.

Procedura passo-passo: dalla nomina all’archiviazione

1. Verifica preliminare dei requisiti

L’imprenditore, con i suoi consulenti, verifica i tre parametri dell’art. 2, comma 1, lettera d), sui bilanci o sulle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi. Un errore qui sposta la pratica sul binario sbagliato: l’impresa che supera anche una sola soglia segue la composizione negoziata ordinaria, con la nomina tramite la commissione regionale e documenti più ampi.

2. Deposito dell’istanza sulla piattaforma

L’istanza è presentata tramite la piattaforma telematica nazionale (art. 17, comma 1, richiamato dall’art. 25-quater, comma 2), indirizzata al segretario generale della Camera di commercio della sede legale. Si allegano i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) a h). Nell’istanza l’imprenditore decide se chiedere le misure protettive: è una scelta che incide direttamente sul calendario, perché attiva i termini strettissimi dell’art. 19.

3. Nomina e accettazione dell’esperto

Per l’impresa minore la nomina spetta al segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater, comma 2). L’esperto ha due giorni lavorativi per accettare. Va precisato che l’esperto non può avere più di due incarichi contemporaneamente (art. 17, comma 4): se è già impegnato, comunica il rifiuto e si procede alla sostituzione. La data di accettazione va annotata subito, perché da lì decorrono i centottanta giorni e, se chiesta dall’imprenditore entro due mesi, l’archiviazione “breve” con blocco di soli quattro mesi.

4. Pubblicazione e misure protettive

Se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive, l’istanza e l’accettazione dell’esperto sono pubblicate nel registro delle imprese. Da qui la sequenza dell’art. 19:

  • ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione, per la conferma o la modifica delle misure;
  • richiesta di iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni dalla pubblicazione;
  • decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito, di preferenza in videoconferenza;
  • udienza con l’imprenditore, i creditori interessati e l’esperto;
  • ordinanza che fissa la durata tra trenta e centoventi giorni.

Il giudice competente è il tribunale individuato secondo le regole generali del CCII sulla competenza per territorio, legate al centro degli interessi principali dell’impresa. Il procedimento segue il rito cautelare uniforme (artt. 669-bis e seguenti c.p.c.); il tribunale decide in composizione monocratica e contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 19, comma 7).

Per l’impresa minore esiste un punto di attrito. L’art. 19, comma 2, chiede di depositare con il ricorso anche un progetto di risanamento con un piano finanziario per i successivi sei mesi. L’istanza dell’impresa minore, invece, non richiede il progetto di piano. Le misure protettive si applicano “in quanto compatibili”: in via prudenziale conviene presentare comunque al tribunale un piano finanziario semestrale credibile, per non esporre il ricorso a contestazioni.

5. Le trattative

L’esperto convoca l’imprenditore, valuta le prospettive e, se le ritiene concrete, avvia gli incontri con i creditori. Nel corso delle trattative può invitare le parti a rideterminare i contratti divenuti eccessivamente onerosi (art. 17, comma 5). Ogni mese di trattativa consuma una parte dei centottanta giorni e, se ci sono misure, una parte dei duecentoquaranta giorni dell’art. 19 e dei dodici mesi dell’art. 8.

6. La scelta sulla prosecuzione

In prossimità del centottantesimo giorno occorre decidere. Se le trattative sono a buon punto, l’imprenditore e le parti possono chiedere concordemente la prosecuzione, con il consenso dell’esperto. La prosecuzione opera anche quando pende un ricorso ex artt. 19 o 22, quando sono in corso misure protettive o cautelari o quando deve essere attuata un’autorizzazione del tribunale. L’avvertenza decisiva: la richiesta concorde va preparata prima della scadenza, non dopo, perché decorsi i centottanta giorni senza una causa di prosecuzione l’incarico si considera concluso per legge.

7. La chiusura e le “uscite”

Se le trattative riescono, l’art. 25-quater, comma 3, offre tre soluzioni alternative: un contratto con uno o più creditori o parti interessate, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria); un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle parti interessate e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione l’esperto dà atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

In alternativa, l’art. 25-quater, comma 4, consente di proporre il concordato minore (art. 74), di chiedere la liquidazione controllata (art. 268), di proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) o, per la sola impresa agricola, di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61).

8. Relazione finale e archiviazione

Al termine l’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma, la comunica alle parti e, se sono state concesse misure, al giudice, che ne dichiara la cessazione. Poi comunica l’esito per l’archiviazione (art. 17, comma 8). Il giudice può comunque revocare o ridurre le misure in qualsiasi momento e, in ogni caso, dopo l’archiviazione, se non servono più alle trattative o risultano sproporzionate (art. 19, comma 6).

La relazione finale non è un adempimento formale. Per il concordato semplificato, l’art. 25-sexies collega l’accesso alla relazione finale dell’esperto e a un termine breve dalla sua comunicazione. Chi intende usare questa uscita deve quindi sapere in anticipo quando la relazione arriverà.

Dove si sbaglia più spesso

  • Si calcolano i centottanta giorni dal deposito dell’istanza invece che dall’accettazione.
  • Si chiedono le misure protettive senza essere pronti a depositare il ricorso il giorno successivo alla pubblicazione.
  • Si confonde il limite di duecentoquaranta giorni dell’art. 19 con il tetto annuale dell’art. 8.
  • Si chiede l’archiviazione “per ripartire subito”, ignorando il blocco dell’art. 17, comma 9.
  • Si considera la prosecuzione automatica, mentre fuori dai casi di pendenza giudiziale serve una richiesta concorde con il consenso dell’esperto.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui termini di legge. Non descrivono casi reali. Quando una scadenza cade di sabato o di domenica, la si fa slittare in via prudenziale al lunedì successivo.

Esempio di calcolo n. 1 – Durata massima con misure protettive e prosecuzione

Dati di partenza. Società in nome collettivo commerciale. Negli ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale massimo 263.900 euro, ricavi lordi massimi 187.350 euro, debiti 418.700 euro. Tutti e tre i parametri sono sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d): impresa minore.

Sequenza.

  1. Istanza sulla piattaforma con richiesta di misure protettive. Nomina da parte del segretario generale della Camera di commercio.
  2. Accettazione dell’esperto: mercoledì 11 marzo 2026.
  3. Pubblicazione nel registro delle imprese: giovedì 12 marzo 2026.
  4. Ricorso al tribunale per la conferma: entro venerdì 13 marzo 2026 (giorno successivo alla pubblicazione).
  5. Iscrizione del numero di ruolo: entro mercoledì 1° aprile 2026 (venti giorni dalla pubblicazione).
  6. Decreto di fissazione dell’udienza: entro lunedì 23 marzo 2026 (dieci giorni dal deposito).
  7. Ordinanza: il tribunale conferma le misure per 120 giorni. Nell’ipotesi, il computo parte dalla pubblicazione: scadenza venerdì 10 luglio 2026.
  8. Proroga su istanza, con parere favorevole dell’esperto: il tetto di 240 giorni complessivi dalla pubblicazione cade sabato 7 novembre 2026, quindi lunedì 9 novembre 2026.

Durata dell’incarico. I primi 180 giorni dall’accettazione scadono lunedì 7 settembre 2026. A quella data le misure protettive sono ancora in corso per effetto della proroga: l’incarico prosegue per non oltre altri 180 giorni. Il limite massimo è sabato 6 marzo 2027, quindi lunedì 8 marzo 2027.

Esito. Le misure protettive cessano al più tardi il 9 novembre 2026. L’incarico dell’esperto può durare fino all’8 marzo 2027, ma dopo novembre continua senza protezione generale. Se a novembre le trattative non sono chiuse, ogni ulteriore tutela passa per le misure cautelari, sulla cui ammissibilità oltre i termini la giurisprudenza è divisa (si veda il quadro giurisprudenziale). Sopra tutto resta il tetto dell’art. 8: dodici mesi dalla prima protezione, cioè venerdì 12 marzo 2027, da conteggiare anche nell’eventuale concordato minore successivo.

Esempio di calcolo n. 2 – Archiviazione anticipata e residuo annuale

Dati di partenza. Impresa individuale agricola sotto soglia, debiti 236.480 euro. Accettazione dell’esperto: martedì 14 aprile 2026. Il termine di due mesi dall’accettazione cade domenica 14 giugno 2026.

Ramo A – archiviazione chiesta entro i due mesi. L’imprenditore, dopo il primo incontro, si accorge che la documentazione contabile è incompleta e venerdì 5 giugno 2026 chiede l’archiviazione. L’archiviazione è disposta mercoledì 10 giugno 2026. Per l’art. 17, comma 9, il blocco è di quattro mesi: la nuova istanza è possibile dal 10 ottobre 2026, che è sabato, quindi in via prudenziale da lunedì 12 ottobre 2026. La riduzione vale una sola volta.

Ramo B – richiesta tardiva. Se l’imprenditore chiede l’archiviazione lunedì 22 giugno 2026, i due mesi sono già decorsi. Archiviazione disposta lunedì 29 giugno 2026: nuova istanza solo dal 29 giugno 2027. Una settimana di ritardo costa otto mesi di attesa.

Residuo dell’art. 8. Nell’ipotesi, nella prima procedura le misure protettive sono durate 97 giorni (dal 15 aprile al 21 luglio 2026, nel ramo in cui la procedura prosegue). Se l’impresa deposita poi un concordato minore e chiede il divieto di azioni esecutive previsto dall’art. 78, comma 2, lettera d), quelle misure si sommano alle precedenti nel tetto di dodici mesi: per la stessa crisi restano circa 268 giorni di protezione utilizzabile fino all’omologazione.

Casi particolari

L’impresa minore già insolvente

L’art. 25-quater, comma 1, parla di squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza. L’art. 12, comma 1, nella versione vigente, si riferisce anche alla crisi e all’insolvenza già in atto. Resta da chiarire se l’impresa minore già insolvente possa accedere. Il tema incide sulla durata: un’impresa insolvente ha meno margine per sfruttare i centottanta giorni, e un esperto che non ravvisa prospettive di risanamento può far archiviare la pratica già alla prima convocazione, con la procedura dei cinque giorni lavorativi.

Le misure protettive senza piano allegato all’istanza

Per l’impresa minore il rinvio agli artt. 18 e 19 opera “in quanto compatibili”. La documentazione per la conferma, però, comprende un progetto di risanamento e un piano finanziario semestrale. Se l’imprenditore minore non lo presenta, il tribunale potrebbe ritenere il ricorso incompleto. Il rischio sul calendario è serio: senza conferma le misure cadono e la trattativa prosegue senza scudo. La cautela operativa è predisporre il piano finanziario prima del deposito dell’istanza.

L’archiviazione per assenza di prospettive

Se l’esperto, alla prima convocazione, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, il segretario generale archivia entro cinque giorni lavorativi (art. 17, comma 5). In questo caso la composizione negoziata può durare pochi giorni. L’archiviazione fa scattare il blocco annuale dell’art. 17, comma 9, perché la riduzione a quattro mesi riguarda solo l’archiviazione chiesta dall’imprenditore entro due mesi. Le misure protettive eventualmente concesse possono essere revocate dal giudice (art. 19, comma 6).

Gli atti autorizzati dal tribunale

L’art. 25-quater, comma 6, stabilisce che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato. Inoltre, un’autorizzazione del tribunale ancora da attuare è una delle cause che consentono la prosecuzione dell’incarico oltre i centottanta giorni.

Lo Studio Monardo ragiona su questi passaggi con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento, quindi conosce sia la fase delle trattative sia le procedure in cui l’impresa minore può approdare.

L’impresa agricola sotto soglia

L’impresa agricola che rispetta i limiti dimensionali segue la stessa durata: centottanta giorni dall’accettazione, prosecuzione massima di altri centottanta. Cambiano due elementi. Il primo riguarda l’istanza: la dichiarazione della lettera d) dell’art. 17, comma 3, deve attestare anche l’assenza di un ricorso ai sensi dell’art. 57. Il secondo riguarda le uscite: solo l’impresa agricola può chiudere la composizione negoziata chiedendo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 (art. 25-quater, comma 4, lettera d). In termini operativi, l’impresa agricola ha uno strumento in più, ma il tempo per costruire l’accordo resta quello della trattativa. Se l’accordo di ristrutturazione richiede misure protettive nel procedimento di omologazione, queste si sommano a quelle già godute nel tetto dei dodici mesi dell’art. 8.

Il passaggio dalla composizione negoziata al concordato minore

Quando le trattative non portano a un contratto, l’impresa minore può depositare un concordato minore (art. 25-quater, comma 4, lettera a). Sul piano temporale si apre una fase nuova. Con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire prelazioni e la sospensione delle prescrizioni (art. 78, comma 2, lettera d). Il decreto assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC adesioni o contestazioni (art. 78, comma 2, lettera c).

Va precisato che queste protezioni non sono autonome rispetto al passato. L’art. 8 conta la durata complessiva delle misure “fino alla omologazione” e tiene conto di quelle dell’art. 18. Un’impresa che ha già consumato duecentoquaranta giorni di misure nella composizione negoziata ha davanti, per la stessa crisi, poco più di quattro mesi di protezione nel concordato minore. Se il concordato minore non viene omologato, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). Per questo la decisione sull’uscita va presa quando il residuo dell’art. 8 è ancora sufficiente per arrivare all’omologazione.

La liquidazione controllata come uscita

Se il risanamento non è possibile, l’imprenditore minore può chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’art. 268 (art. 25-quater, comma 4, lettera b). In questo caso il problema della durata cambia natura: non si tratta più di proteggere la continuità, ma di trasferire il patrimonio in una procedura di liquidazione con un liquidatore e con l’obiettivo finale dell’esdebitazione. La composizione negoziata, anche se chiusa senza accordo, non è tempo perso: la documentazione raccolta, la situazione patrimoniale aggiornata e l’elenco dei creditori sono la base del ricorso successivo.

Il compenso dell’esperto e la durata

L’art. 25-quater, comma 7, prevede che il compenso dell’esperto sia liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dal segretario generale della Camera di commercio che lo ha nominato. È un costo della procedura, non del consulente dell’imprenditore. Nel valutare una prosecuzione oltre i centottanta giorni conviene considerare che l’impegno complessivo dell’esperto rientra nei criteri dell’art. 25-ter.

Domande frequenti

Quanto dura al massimo la composizione negoziata per una piccola impresa?

L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione e può proseguire per non oltre altri centottanta, quindi al massimo circa un anno (art. 17, comma 7, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5). La prosecuzione richiede una richiesta concorde dell’imprenditore e delle parti con il consenso dell’esperto, oppure la pendenza di un ricorso al tribunale, di misure protettive o cautelari o di un’autorizzazione da attuare. A questo si aggiungono i tempi tecnici di nomina e di archiviazione.

I 180 giorni partono dal deposito della domanda?

No. Il conteggio parte dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, non dal deposito dell’istanza sulla piattaforma. Tra i due momenti passano almeno i tempi di nomina del segretario generale della Camera di commercio e i due giorni lavorativi che l’esperto ha per verificare indipendenza e disponibilità. Annotare la data esatta di accettazione è il primo adempimento pratico, perché da essa dipendono anche i due mesi per l’archiviazione “breve”.

Cosa succede se i termini scadono senza accordo?

L’incarico si considera concluso. L’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma, la comunica alle parti e, se ci sono misure protettive o cautelari, al giudice, che ne dichiara la cessazione. Poi comunica l’esito alla Camera di commercio, che archivia. Da quel momento i creditori riacquistano la piena libertà di azione e l’imprenditore non può presentare una nuova istanza per un anno, salvo l’eccezione dei quattro mesi.

Le misure protettive durano quanto la composizione negoziata?

No, hanno limiti propri. Il tribunale le conferma per un periodo tra trenta e centoventi giorni e può prorogarle fino a duecentoquaranta giorni complessivi (art. 19, commi 4 e 5). L’incarico dell’esperto, invece, può arrivare a trecentosessanta giorni. Sopra entrambi vale l’art. 8: dodici mesi complessivi, anche non continuativi, fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza.

Posso chiudere la composizione negoziata e ripresentarla subito con un piano migliore?

Non subito. Dopo l’archiviazione serve attendere un anno. Se l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, l’attesa si riduce a quattro mesi, ma una sola volta (art. 17, comma 9). Inoltre, secondo Trib. Bologna n. 1780/2025, una nuova procedura sulla stessa crisi non azzera il tetto dei dodici mesi delle misure protettive, se non emerge una discontinuità effettiva.

Ad agosto i 180 giorni si fermano?

No. La sospensione feriale riguarda solo i termini processuali e opera dal 1° al 31 agosto. I centottanta giorni dell’art. 17, comma 7, decorrono in una sede stragiudiziale e non sono sospesi. Chi avvia la procedura in primavera deve quindi programmare gli incontri estivi con i creditori, perché il conteggio prosegue anche nel mese di agosto.

Il quadro giurisprudenziale

Va precisato in apertura che non risultano, nelle fonti consultate, pronunce specifiche sull’art. 25-quater CCII e sulle imprese sotto soglia. Le decisioni che seguono riguardano la composizione negoziata ordinaria e le misure protettive in generale: si applicano all’impresa minore per effetto del rinvio del comma 5, nei limiti della compatibilità. Quasi tutte le pronunce di merito sono riportate dalle fonti senza numero; dove il numero manca, si indicano solo tribunale e data.

La Cassazione sui tempi di reazione

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. La Corte ha chiarito che la riserva del tribunale sull’istanza di fallimento non impedisce al debitore di reclamare per tutelare impresa e patrimonio; nel caso concreto, però, il termine di quindici giorni per impugnare il diniego di conferma delle misure protettive era già scaduto quando è intervenuta la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: il tempo per reagire a un diniego delle misure è breve e non si “congela” in attesa di altri procedimenti.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria prefallimentare, nemmeno quando lo chiede per impugnare la revoca delle misure protettive o per accedere ad altri strumenti. Rilevanza: la revoca delle misure non sospende i procedimenti paralleli; i tempi della composizione negoziata non si allungano per effetto delle impugnazioni.

Il tetto dei dodici mesi e la reiterazione

Trib. Bologna, sez. IV civ., sent. n. 1780 del 19 maggio 2025. Il limite di dodici mesi dell’art. 8 si riferisce alla stessa crisi o insolvenza e non si rinnova con l’omologazione di uno strumento precedente. Non c’è una “nuova crisi” senza una discontinuità effettiva (passività diverse, attivo diverso, strategia modificata) e le misure cautelari atipiche non possono servire ad aggirare il limite annuale. Rilevanza: chi archivia e ripresenta l’istanza non riparte da zero sul fronte delle protezioni.

Trib. Roma, ord. 14 ottobre 2024. In un concordato semplificato di gruppo preceduto da composizione negoziata, il tribunale ha esteso il termine annuale anche alle inibitorie di tipo cautelare, a prescindere dalla loro selettività. Rilevanza: conferma che il tetto dell’art. 8 accompagna l’impresa anche nella procedura di uscita.

Le misure cautelari dopo i 240 giorni: l’orientamento restrittivo

Trib. Milano, 22 novembre 2023. Dopo la scadenza dei termini non si possono concedere misure cautelari che replicano quelle protettive; le cautelari atipiche con effetti analoghi sono ammesse solo in casi eccezionali, circoscritti e delimitati nel tempo. Rilevanza: è il riferimento dell’orientamento maggioritario.

Trib. Roma, 19 marzo 2025. La selettività di una misura non basta a giustificare l’uso delle cautelari in sostituzione delle protettive oltre i termini di legge. Rilevanza: chi pensa di “prolungare” la protezione rivolgendola a pochi creditori incontra un ostacolo.

Trib. Vicenza, 25 marzo 2025. In un caso di composizione negoziata, con nuova istanza cautelare durante le trattative per accordi ex art. 57, il tribunale ha negato la consecuzione tra misure protettive e cautelari ed escluso anche il ricorso all’art. 700 c.p.c. come rimedio alternativo. Rilevanza: il limite temporale non si aggira cambiando lo strumento processuale.

Trib. Brescia, 7 gennaio 2026. Una misura cautelare che riproduce i divieti tipici delle protettive è, nella sostanza, una misura protettiva e soggiace agli stessi limiti, anche se selettiva. Rilevanza: è la pronuncia più recente dell’orientamento restrittivo nelle fonti consultate. Nello stesso senso sono richiamati Trib. Larino, 20 maggio 2024, e Trib. Monza, 8 agosto 2025.

L’orientamento favorevole e le posizioni intermedie

Trib. Imperia, 20 febbraio 2024. In una composizione negoziata, dopo i 240 giorni dell’art. 19, comma 5, il tribunale ha ritenuto che il limite riguardi le protettive a operatività generale e automatica, non le misure selettive. Rilevanza: apre uno spazio per tutelare l’impresa nella fase di prosecuzione dell’incarico.

Trib. Milano, 4 luglio 2025. Scaduti i 240 giorni, sono ammissibili cautelari che inibiscono singoli titoli esecutivi, se l’esigenza è sopravvenuta, la misura serve alle trattative e non pregiudica gravemente i creditori; restano escluse misure con effetti retroattivi o irreversibili. Rilevanza: indica le condizioni per proteggere l’impresa tra il nono e il dodicesimo mese dell’incarico. In senso favorevole è riportata anche Trib. Milano, 20 ottobre 2025, in un concordato semplificato.

Trib. Avellino, 4 giugno 2025. La deroga tramite cautelari sarebbe possibile solo dopo la conclusione delle trattative, con proposta e piano già presentati o accordi conclusi. Rilevanza: collega la tutela al grado di maturità della soluzione.

Il tentativo di rinvio pregiudiziale

Trib. Brindisi, ord. 3 dicembre 2024. Il tribunale ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sulla consecuzione tra misure protettive e cautelari. Secondo la fonte consultata, la Prima Presidente della Cassazione lo ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza. Rilevanza: la questione resta senza una risposta di legittimità e la soluzione dipende dal tribunale competente.

Lettura d’insieme

Il quadro ha una conseguenza pratica per l’impresa minore. I centottanta giorni di prosecuzione dell’incarico possono durare più delle misure protettive. In quel periodo la protezione residua dipende da orientamenti di merito non uniformi. Pianificare la trattativa in modo da chiuderla entro i duecentoquaranta giorni delle misure è la scelta più prudente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affianca l’imprenditore minore lungo tutto il calendario della composizione negoziata, con attività concrete e verificabili.

  1. Verifichiamo i requisiti dimensionali sui bilanci o sulle dichiarazioni fiscali dei tre esercizi, controllando uno per uno attivo, ricavi e debiti rispetto all’art. 2, comma 1, lettera d).
  2. Costruiamo il calendario della procedura dalla data di accettazione dell’esperto: centottanta giorni, eventuale prosecuzione, finestre di due mesi e di quattro mesi dell’art. 17, comma 9.
  3. Predisponiamo l’istanza e i documenti delle lettere a) e da c) a h) dell’art. 17, comma 3, comprese le dichiarazioni sulla pendenza di liquidazioni controllate e sull’assenza di ricorsi ex art. 74.
  4. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, curando l’iscrizione del numero di ruolo nei venti giorni.
  5. Prepariamo il piano finanziario semestrale con i commercialisti dello staff, per ridurre il rischio di incompatibilità segnalato per l’impresa minore.
  6. Calcoliamo il residuo dell’art. 8, sommando le misure già godute in procedure precedenti per la stessa crisi.
  7. Gestiamo le trattative con i creditori a fianco dell’imprenditore e prepariamo per tempo la richiesta concorde di prosecuzione dell’incarico.
  8. Valutiamo le misure cautelari dopo i duecentoquaranta giorni, alla luce dell’orientamento del tribunale competente.
  9. Redigiamo i contratti e gli accordi dell’art. 25-quater, comma 3, oppure il ricorso per concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato.
  10. Impugniamo i provvedimenti di diniego o revoca delle misure nei termini del reclamo cautelare e, se occorre, proseguiamo fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: lo Studio conosce dall’interno il funzionamento della piattaforma, il ruolo dell’esperto, la relazione finale e i passaggi che portano all’archiviazione. Accanto a essa conta la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC, perché le uscite tipiche dell’impresa minore sono il concordato minore e la liquidazione controllata.

La strategia resta unica dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso per cassazione: lo stesso difensore segue la trattativa, il procedimento sulle misure protettive, il reclamo e i gradi successivi, senza cambi di linea. La qualifica di cassazionista permette di mantenere questa continuità fino all’ultimo grado.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sulla stessa pratica: i commercialisti ricostruiscono i dati contabili, i flussi di cassa e il piano finanziario; gli avvocati curano istanze, ricorsi, accordi e rapporti con i creditori.

Chiusura

La composizione negoziata dell’imprenditore minore dura centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto, con una prosecuzione massima di altri centottanta. Le misure protettive hanno una durata autonoma, tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a duecentoquaranta, e sono soggette al tetto di dodici mesi dell’art. 8. Scaduti i termini senza soluzione, l’incarico si conclude, la pratica viene archiviata e scatta il blocco di un anno, ridotto a quattro mesi solo in un caso. La durata, quindi, non si subisce: si pianifica dal primo giorno.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e, insieme, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC. Sono le competenze che coprono sia la trattativa sia le procedure in cui l’impresa minore può approdare quando il tempo della negoziazione finisce.

📩 Prima che il centottantesimo giorno arrivi, mettiti in contatto con lo Studio: tutti i nostri riferimenti sono pubblicati al termine di questa guida.

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