Cosa Fa L’esperto Nella Composizione Negoziata Della Piccola Impresa?

Questa pagina raccoglie le domande che i titolari di piccole imprese ci fanno più spesso quando sentono parlare per la prima volta dell'”esperto” della composizione negoziata. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, seduti allo stesso tavolo. Le domande, invece, le abbiamo lasciate come ce le fanno davvero: “ma questo esperto comanda lui?”, “devo chiedergli il permesso per pagare un fornitore?”, “è una specie di giudice?”.

Prima, il quadro in poche righe. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato regolato dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), più volte ritoccato, da ultimo in modo profondo dal D.Lgs. 136/2024. Per l’impresa “sotto soglia”, cioè l’impresa minore, la regola speciale è l’art. 25-quater CCII: l’istanza va al segretario generale della camera di commercio, che nomina l’esperto, e per tutto quello che l’articolo non dice si applicano le norme generali “in quanto compatibili”. I compiti dell’esperto si ricavano soprattutto dagli artt. 16, 17, 21, 22 e 23 CCII, che qui leggiamo nella versione vigente a ottobre 2026.

Perché ce ne occupiamo noi? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il ruolo dell’esperto dall’interno, sa che cosa l’esperto chiede, che cosa verifica e che cosa non può fare. E poiché per l’impresa minore gli sbocchi della composizione negoziata sono quasi sempre il concordato minore o la liquidazione controllata, pesa anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC.

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Ma chi è esattamente questo “esperto” e chi lo sceglie?

È un professionista indipendente, nominato dalla camera di commercio, che ha il compito di agevolare le trattative tra lei e i suoi creditori. Non è il suo consulente, non è il consulente dei creditori e non è un funzionario del tribunale.

Per l’impresa minore la nomina non passa dalla commissione regionale che opera per le imprese più grandi. L’art. 25-quater, comma 2, dice che l’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio del luogo in cui l’impresa ha la sede legale, e che è lo stesso segretario generale a nominare l’esperto. Lei, quindi, non sceglie il nome: chiede che un esperto venga nominato.

Una volta ricevuta la nomina, l’esperto deve fare un controllo su se stesso. Secondo l’art. 17, comma 4, verifica di essere indipendente, di avere le competenze e il tempo necessari, e entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina comunica l’accettazione all’imprenditore e inserisce nella piattaforma telematica la dichiarazione di accettazione e quella sui requisiti di indipendenza. Se si accorge di non avere i requisiti, lo comunica in modo riservato a chi l’ha nominato, che lo sostituisce. C’è anche un limite che pochi conoscono: l’esperto non può avere più di due incarichi contemporaneamente. Il legislatore vuole una persona che abbia tempo da dedicare alla sua impresa, non un nome su un modulo.

Che cosa fa, in una frase? L’art. 16, comma 2, lo dice in modo chiaro: è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Il suo mestiere è far parlare chi non si parla più, verificare che i numeri che lei porta al tavolo siano coerenti e aiutare le parti a trovare una soluzione. Tutto il resto di questa pagina è lo sviluppo di questa frase.

La mia è una piccola impresa: posso davvero chiedere l’esperto?

Sì, se rientra nei parametri dell’impresa minore e se il risanamento è ancora ragionevolmente possibile. Sono due condizioni, e servono entrambe.

La prima è dimensionale. L’art. 25-quater, comma 1, richiama i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, che vanno posseduti “congiuntamente”: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, il tutto nei tre esercizi precedenti l’istanza (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno tempo). Basta sforare uno dei tre parametri per uscire dalla categoria. La norma vale per l’imprenditore commerciale e per quello agricolo.

La seconda è sostanziale. L’impresa deve trovarsi in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e il risanamento deve risultare ragionevolmente perseguibile. Su questo punto torneremo più avanti, perché nasconde un problema serio per chi è già insolvente.

C’è poi una differenza pratica rispetto alle imprese più grandi. Secondo l’art. 25-quater, comma 2, all’istanza vanno allegati i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Manca la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento: la piccola impresa non deve presentarsi con un piano già scritto. La dichiarazione della lettera d), per l’impresa minore, riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non aver depositato ricorso di concordato minore (art. 74) e, per l’impresa agricola, nemmeno un ricorso per accordo di ristrutturazione (art. 57).

Questo è un vantaggio, ma anche una responsabilità per l’esperto: senza un piano già pronto, il primo incontro diventa il momento in cui si capisce se c’è materia su cui lavorare.

L’esperto lavora per me o per i creditori?

Per nessuno dei due. È terzo rispetto a tutte le parti, ed è proprio questa la ragione per cui i creditori accettano di sedersi al tavolo.

L’art. 16, comma 1, costruisce l’indipendenza in modo rigoroso. L’esperto deve avere i requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile per i sindaci e non deve essere legato all’impresa o alle altre parti da rapporti personali o professionali. In più, né lui né chi fa parte della sua associazione professionale, negli ultimi cinque anni, può aver lavorato per l’imprenditore, essere stato membro dei suoi organi di amministrazione o di controllo, o averne posseduto partecipazioni.

E c’è un divieto che guarda al futuro: chi ha fatto l’esperto non può avere rapporti professionali con l’imprenditore per due anni dall’archiviazione della composizione negoziata. Così si evita che l’esperto “accompagni” la trattativa sperando di diventare poi il consulente dell’impresa.

Lei, quindi, non può aspettarsi che l’esperto difenda la sua posizione davanti alla banca. Può aspettarsi, invece, che ascolti tutti, che verifichi le informazioni e che proponga soluzioni equilibrate. Chi la difende è il suo avvocato; l’esperto fa da ponte. Lei, infatti, può farsi assistere: l’art. 17, comma 5, lo prevede espressamente.

E se non si fida dell’esperto nominato? Il sistema prevede una valvola. Secondo l’art. 17, comma 6, entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al segretario generale. La stessa procedura vale se l’imprenditore e due o più parti interessate contestano il suo operato. Il testo parla di commissione che provvede alla sostituzione entro cinque giorni lavorativi, se lo ritiene opportuno; per l’impresa minore, dove la nomina la fa il segretario generale, come si coordini in concreto questo passaggio è un punto da verificare con la camera di commercio competente.

Quanto dura il lavoro dell’esperto?

Fino a 180 giorni dall’accettazione, prorogabili per non più di altri 180. Lo dice l’art. 17, comma 7, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024.

L’incarico si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione, le parti non hanno trovato una soluzione adeguata. La proroga è possibile se la chiedono l’imprenditore o le parti con cui sono in corso le trattative e l’esperto acconsente. L’incarico può proseguire anche quando l’imprenditore ha chiesto al tribunale misure protettive o autorizzazioni, quando sono pendenti misure protettive o cautelari, o quando va ancora attuata un’autorizzazione del tribunale. Se l’esperto viene sostituito, il termine corre comunque dall’accettazione del primo.

Attenzione: non è un termine che “scade” in automatico a suo favore o a suo sfavore. È la cornice dentro cui le trattative devono produrre un risultato. Se a metà percorso è chiaro che non c’è spazio, l’esperto non aspetta la fine.


Cosa succede al primo incontro con l’esperto?

Il primo incontro è il momento in cui l’esperto decide se la sua impresa ha una concreta prospettiva di risanamento. È l’incontro più importante di tutta la composizione negoziata, e va preparato.

L’art. 17, comma 5, dice che l’esperto convoca “senza indugio” l’imprenditore per valutare l’esistenza di questa prospettiva, anche sulla base delle informazioni dell’organo di controllo e del revisore, se ci sono (nelle piccole imprese spesso non ci sono). Lei deve partecipare personalmente: non può mandare solo il commercialista. Può farsi assistere, e deve riferire all’esperto anche sulle trattative che ha già condotto da solo con qualche creditore.

Che cosa guarda l’esperto in concreto? Non legge un piano, perché per l’impresa minore il piano non è richiesto all’istanza. Guarda i documenti allegati, chiede spiegazioni, vuole capire da dove nasce lo squilibrio e se l’attività, al netto del debito pregresso, è in grado di generare cassa. L’art. 16, comma 2, gli impone di verificare la coerenza delle informazioni che lei fornisce, e gli consente di chiedere informazioni a lei e ai creditori e di farsi aiutare da altri esperti, anche del settore della sua impresa, o da un revisore legale, purché indipendenti.

Da qui i due esiti possibili:

  • se la prospettiva c’è, l’esperto incontra le altre parti interessate, prospetta le possibili strategie di intervento e fissa i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata;
  • se la prospettiva non c’è, ne dà notizia a lei e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi.

Il secondo esito spaventa, ma è meglio saperlo subito. Un’archiviazione rapida non è una condanna: le lascia aperta la strada degli strumenti dell’art. 25-quater, comma 4, di cui parliamo più sotto. Ciò che conviene evitare è arrivare al primo incontro con conti incompleti o con una narrazione che l’esperto smonta in mezz’ora.

In pratica, come “facilita” le trattative con banche e fornitori?

Mette le parti attorno allo stesso tavolo, dà un ritmo alla trattativa e la tiene onesta. Facilitare non significa imporre, ma nemmeno limitarsi a fare da segretario.

Il primo strumento è il calendario. Dopo il primo incontro, l’esperto fissa incontri periodici ravvicinati (art. 17, comma 5). Chi ha vissuto mesi di telefonate senza risposta con l’ufficio crediti di una banca sa quanto conta avere date fisse e un terzo che verbalizza.

Il secondo è la pressione legale sulla collaborazione. L’art. 16, comma 6, obbliga tutte le parti a collaborare lealmente e tempestivamente con l’imprenditore e con l’esperto, a rispettare la riservatezza e a dare risposte tempestive e motivate alle proposte. Per banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari dei crediti l’art. 16, comma 5, aggiunge l’obbligo di partecipare alle trattative in modo attivo e informato e chiarisce che l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non sono, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee di credito.

Il terzo è un potere poco noto: durante le trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, quando la prestazione è diventata eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è stato alterato da circostanze sopravvenute (art. 17, comma 5). Si pensi a un canone di locazione commerciale o a un contratto di fornitura firmato in condizioni di mercato diverse. L’esperto non può riscrivere il contratto da solo: invita, e le parti devono collaborare.

Il quarto è la trasparenza su ciò che fa. Con il comma 2-bis aggiunto dal D.Lgs. 136/2024, nei pareri che gli vengono richiesti l’esperto deve indicare l’attività svolta e quella che intende svolgere per agevolare le trattative. Non è un dettaglio burocratico: è la traccia del suo lavoro, che il tribunale potrà leggere se dovrà pronunciarsi su misure protettive o autorizzazioni.

Devo chiedere il permesso all’esperto prima di vendere un bene o pagare un fornitore?

No, permesso no. Ma deve informarlo prima, per iscritto, degli atti più delicati. È la regola dell’art. 21 CCII, che la composizione negoziata della piccola impresa richiama attraverso l’art. 25-quater, comma 5.

Partiamo dalla base. Secondo l’art. 21, comma 1, durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Deve però gestirla in modo da non pregiudicarne la sostenibilità economico-finanziaria. Se risulta insolvente ma ha concrete prospettive di risanamento, deve agire nel prevalente interesse dei creditori. Le sue responsabilità restano tutte.

Poi c’è l’obbligo informativo del comma 2: lei deve informare per iscritto e preventivamente l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti che non sono coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento.

In concreto, che cosa rientra? Il pagamento dello stipendio al dipendente o della bolletta della luce, di norma, no: è gestione corrente. La vendita del furgone, la concessione di un’ipoteca, il saldo integrale di un debito vecchio verso un fornitore “amico” mentre gli altri attendono, il rimborso di un finanziamento al socio: questi sono gli atti per cui conviene scrivere all’esperto prima, non dopo. Nel dubbio, si informa. L’informazione preventiva non costa nulla; il silenzio, come vedremo, può costare molto.

E se l’esperto non è d’accordo con quello che faccio?

Non può bloccarla, ma può dissentire per iscritto e, nei casi gravi, rendere pubblico il dissenso nel registro delle imprese. È il meccanismo dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 21.

Funziona a tre stadi.

Primo stadio: la segnalazione. Se l’esperto ritiene che l’atto che lei vuole compiere possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto a lei e all’organo di controllo, se c’è.

Secondo stadio: il dissenso. Se lei compie comunque l’atto, deve informarne subito l’esperto. A quel punto l’esperto, entro dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Se l’atto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione non è più facoltativa: è obbligatoria.

Terzo stadio: le misure protettive. Se lei ha ottenuto misure protettive o cautelari, l’esperto, dopo aver iscritto il dissenso, procede alla segnalazione prevista dall’art. 19, comma 6, collegata al procedimento davanti al giudice che le ha concesse.

Perché il dissenso pesa tanto? Perché il registro delle imprese è pubblico. Banche e fornitori lo consultano. Un dissenso iscritto dice a tutti che l’imprenditore ha compiuto un atto che il terzo indipendente considera dannoso. È un segnale che può far saltare la fiducia su cui si regge l’intera trattativa e che, se poi si arriva in tribunale, sarà valutato.

Qui sta la differenza tra dissenso e potere di veto. L’esperto non annulla l’atto, non lo sospende e non ne impedisce la stipula davanti al notaio. Lascia una traccia ufficiale e documentata della sua contrarietà. Il resto lo fanno i creditori e, se ne è investito, il giudice.

Quali operazioni richiedono il tribunale e che ruolo ha l’esperto?

Alcune operazioni, per produrre effetti speciali, vanno autorizzate dal tribunale: è l’art. 22 CCII, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5. L’autorizzazione la dà il giudice, non l’esperto; ma il lavoro dell’esperto entra nel fascicolo.

Su richiesta dell’imprenditore, il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale, può autorizzare:

  • a) finanziamenti prededucibili, anche con richiesta di garanzie, o la riattivazione di linee di credito sospese;
  • b) finanziamenti dei soci prededucibili;
  • c) società dello stesso gruppo a contrarre finanziamenti prededucibili;
  • d) il trasferimento dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., cioè senza che l’acquirente risponda dei debiti risultanti dai libri contabili.

Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto due commi decisivi. Il comma 1-bis consente di attuare il provvedimento anche dopo la chiusura della composizione negoziata. Il comma 1-ter stabilisce che la prededucibilità opera qualunque sia l’esito della composizione negoziata nelle successive procedure esecutive o concorsuali, e resta ferma anche se una procedura succede all’altra. Per la piccola impresa c’è poi una norma propria, l’art. 25-quater, comma 6: gli atti autorizzati ai sensi dell’art. 22 conservano i loro effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato.

Il procedimento si svolge davanti al tribunale competente, in composizione monocratica, con le regole dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.); il reclamo va al collegio, senza il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 22, comma 2).

E l’esperto? I tribunali, nelle pronunce che riportiamo più avanti, gli danno un peso concreto soprattutto nelle cessioni d’azienda: è lui che ha seguito le trattative, che sa se l’offerta è stata cercata sul mercato o arriva da un “amico”, e che può riferire sui pareri e sulle attività svolte, come ora impone l’art. 16, comma 2-bis. Ecco i passaggi riassunti.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Istanza Istanza di nomina con i documenti dell’art. 17 c.3 lett. a), c)-h) Nessun termine Segretario generale della CCIAA della sede legale
Accettazione Dichiarazione di accettazione e di indipendenza in piattaforma 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina Esperto → imprenditore e piattaforma
Osservazioni sull’indipendenza Osservazioni delle parti 3 giorni dalla comunicazione della convocazione Segretario generale
Primo incontro Valutazione della concreta prospettiva di risanamento “Senza indugio” Esperto e imprenditore (di persona)
Archiviazione per assenza di prospettive Notizia dell’esperto e archiviazione 5 giorni lavorativi Segretario generale
Atti straordinari Informativa scritta preventiva Prima dell’atto Imprenditore → esperto
Dissenso Iscrizione del dissenso 10 giorni dall’informativa sull’atto compiuto Esperto → registro delle imprese
Autorizzazioni art. 22 Ricorso per finanziamenti prededucibili o cessione d’azienda Durante le trattative Tribunale monocratico; reclamo al collegio
Durata incarico Conclusione o proroga 180 giorni dall’accettazione + proroga fino a 180 Esperto, che inserisce la proroga in piattaforma
Chiusura Relazione finale e archiviazione Al termine dell’incarico Esperto → piattaforma, parti, giudice delle misure, segretario generale

L’esperto firma anche l’accordo con i creditori? Che valore ha la sua firma?

Sì, in una delle tre soluzioni contrattuali previste per la piccola impresa la firma dell’esperto è necessaria. E quella firma non è una formalità: è una presa di posizione sul piano.

L’art. 25-quater, comma 3, dice che, se all’esito delle trattative si trova una soluzione idonea a superare lo squilibrio, le parti possono, in alternativa:

  • a) concludere un contratto con uno o più creditori o con una o più parti interessate al risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  • b) concludere un accordo con il contenuto dell’art. 62 (la convenzione di moratoria);
  • c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate che vi hanno aderito e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5.

Sulla lettera c) la norma aggiunge una frase che riassume il ruolo dell’esperto: con la sottoscrizione dell’accordo, l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. In altre parole, l’esperto non “garantisce” che il piano riuscirà, ma mette il suo nome sotto una valutazione di coerenza. Se il piano gli sembra un castello di carta, non firma, e l’accordo della lettera c) non nasce.

Per le imprese più grandi, la versione generale della stessa soluzione (art. 23, comma 1, lettera c) richiama gli effetti degli artt. 166, comma 3, lettera d), e 324 CCII. Per l’impresa minore il richiamo è invece all’art. 25-bis, comma 5: il contenuto preciso di questi effetti va verificato caso per caso sul testo vigente prima di costruirci sopra una strategia.

Un’utile novità del D.Lgs. 136/2024 è il comma 2-ter dell’art. 23, applicabile all’impresa minore in quanto compatibile: le soluzioni possono arrivare durante le trattative o alla loro conclusione, e la firma dell’esperto, quando prevista, può essere apposta in un momento successivo. Non serve quindi che tutto si chiuda nello stesso giorno.

Sulla lettera a), invece, attenzione a non confondere: nella disciplina generale (art. 23, comma 1, lettera a) gli effetti premiali del contratto dipendono dal fatto che, secondo la relazione finale dell’esperto, il contratto sia idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni. Anche qui, dunque, è la valutazione dell’esperto a fare la differenza.

Ho debiti con il Fisco: l’esperto tratta anche con l’Agenzia delle entrate?

L’esperto non firma l’accordo con il Fisco, ma ne è informato e la trattativa con l’erario si svolge dentro la cornice che lui coordina. La regola è il comma 2-bis dell’art. 23, che l’art. 25-quater, comma 5, richiama espressamente anche per la piccola impresa.

Secondo il testo vigente, durante le trattative l’imprenditore può proporre un accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione e agli enti pubblici territoriali, con pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori (esclusi quelli che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea). La proposta va accompagnata da due documenti pesanti: la relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza per il creditore pubblico rispetto alla liquidazione giudiziale, e la relazione di un revisore sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.

L’accordo è sottoscritto dalle parti, comunicato all’esperto e produce effetti con il deposito presso il tribunale competente, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione con decreto, oppure dichiara che l’accordo è privo di effetti. Si risolve di diritto se si apre la liquidazione giudiziale o controllata, se viene accertato lo stato di insolvenza o se i pagamenti non sono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.

Due avvertenze. La prima: secondo la pagina di Brocardi aggiornata ad agosto 2026, il comma 2-bis è stato toccato anche dal D.Lgs. 147/2026; prima di impostare una proposta conviene verificare il testo esatto in vigore il giorno in cui la si presenta. La seconda: per una piccola impresa il costo delle due relazioni (attestatore e revisore) va confrontato con l’entità del debito fiscale. Non sempre la transazione fiscale dentro la composizione negoziata è la strada più efficiente.

Su questo incrocio tra trattativa con i creditori privati, debito tributario e strumenti successivi lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario.

Cosa scrive l’esperto nella relazione finale e chi la legge?

La relazione finale è il documento con cui l’esperto racconta com’è andata. Non è una sentenza, ma è spesso il primo atto che un giudice leggerà se la sua impresa approda a uno strumento successivo.

L’art. 17, comma 8, stabilisce che al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale con il contenuto previsto dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia richiamato dall’art. 13, comma 2. La inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore, a chi ha partecipato alle trattative e, se ci sono misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Dopo questi passaggi, comunica l’esito al segretario generale, che archivia. L’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese se era stata pubblicata un’istanza di misure protettive.

Perché la relazione conta? Per tre ragioni.

La prima: nella disciplina generale, il contratto della lettera a) produce i suoi effetti se, secondo la relazione dell’esperto, assicura la continuità per almeno due anni.

La seconda: nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la percentuale di adesioni richiesta dall’art. 61, comma 2, lettera c), scende al 60% se l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’art. 17, comma 8 (art. 23, comma 2, lettera b). Per l’impresa minore questa strada, secondo l’art. 25-quater, comma 4, lettera d), è riservata all’impresa agricola.

La terza: se lei poi chiede il concordato minore, la liquidazione controllata o il concordato semplificato, il racconto dell’esperto su come lei si è comportato nelle trattative (informativa, trasparenza, eventuali dissensi) sarà sul tavolo. Una relazione che descrive un imprenditore collaborativo è un patrimonio; una che registra dissensi e reticenze è un peso.

E se la composizione si chiude senza accordo? La relazione finale diventa il punto di partenza degli strumenti successivi. Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 4, elenca gli sbocchi alternativi, oltre ai contratti e agli accordi del comma 3:

  • a) proporre la domanda di concordato minore (art. 74);
  • b) chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268);
  • c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies);
  • d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61).

Qui l’esperto ha già finito il suo lavoro: non è lui a depositare il concordato minore, non è lui a fare da OCC. Ma ciò che ha fatto resta. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22, come detto sopra, conservano i loro effetti (art. 25-quater, comma 6). I finanziamenti autorizzati restano prededucibili (art. 22, comma 1-ter). E le trattative, anche se non hanno portato a un accordo, spesso hanno chiarito chi è disposto a che cosa: un patrimonio di informazioni che si riversa nella proposta di concordato minore.


L’esperto prende in mano la mia azienda?

No. L’azienda resta sua, e resta sua anche la responsabilità. È forse il punto su cui circolano più equivoci.

L’art. 21, comma 1, è netto: nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’esperto non firma gli ordini, non apre e non chiude i conti, non assume e non licenzia, non decide i prezzi. Non ha la firma sul conto corrente e non entra nel consiglio di amministrazione.

Che cosa fa, allora, sulla gestione? Riceve le sue informative sugli atti straordinari e sui pagamenti non coerenti, segnala per iscritto ciò che ritiene dannoso, iscrive il dissenso quando serve. È un controllo “a valle” e pubblico, non una gestione “a monte”.

Il rovescio della medaglia, che va detto con onestà: proprio perché la gestione resta sua, gli errori restano suoi. La norma dice che “restano ferme le responsabilità dell’imprenditore” e che, se l’impresa è insolvente ma ha concrete prospettive di risanamento, lei deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori. Il fatto che l’esperto non abbia detto nulla su un atto non significa che quell’atto sia stato approvato.

Ma allora l’esperto è una specie di giudice che decide se fallisco?

No, l’esperto non decide nulla sul suo destino giudiziario. Non dichiara l’insolvenza, non apre procedure, non concede né revoca le misure protettive, non autorizza le cessioni d’azienda.

Le decisioni che contano le prende il tribunale: conferma o revoca delle misure protettive, autorizzazioni dell’art. 22, omologazioni successive. L’esperto vi contribuisce con pareri, segnalazioni e relazioni, ma la decisione è del giudice. Anche il potere più “forte” che ha, l’archiviazione per assenza di prospettive, in realtà è una sua comunicazione a cui segue un atto del segretario generale della camera di commercio, e chiude la composizione negoziata, non l’impresa.

La Cassazione ha ricordato che la composizione negoziata non è uno scudo assoluto. Con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (Sez. I civ.) ha ritenuto che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obblighi il giudice a rinviare l’udienza sulla dichiarazione di fallimento per lasciare che il percorso alternativo si concluda. Il caso era regolato dalla vecchia legge fallimentare, ma il messaggio è chiaro: l’esperto non è un giudice, e la composizione negoziata non sospende da sola la giustizia.

Quello che racconto all’esperto può essere usato contro di me?

L’esperto è vincolato a una riservatezza molto forte, ma lei non ha un diritto al silenzio nei suoi confronti. Sono due facce dello stesso patto.

Sul primo versante, l’art. 16, comma 3, stabilisce che l’esperto non può essere obbligato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 4. Si applicano l’art. 200 c.p.p. sul segreto professionale e, in quanto compatibili, le garanzie che l’art. 103 c.p.p. riconosce al difensore. Anche tutte le altre parti, secondo l’art. 16, comma 6, devono rispettare la riservatezza sulla situazione dell’imprenditore e sulle informazioni acquisite durante le trattative.

Sul secondo versante, l’art. 16, comma 4, obbliga l’imprenditore a rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente all’esperto, ai creditori e agli altri interessati, e a gestire patrimonio e impresa senza pregiudicare ingiustamente i creditori.

E c’è un limite naturale alla riservatezza: il dissenso dell’art. 21, una volta iscritto nel registro delle imprese, è pubblico per definizione. La riservatezza protegge ciò che lei dice; non protegge ciò che lei fa contro i creditori.

E se va male, ho solo perso tempo e soldi?

Non necessariamente. Una composizione negoziata fallita può lasciare risultati utili; una fatta male può lasciare problemi. Dipende da come la si conduce.

Cosa resta, anche senza accordo: gli atti autorizzati dal tribunale, che conservano i loro effetti nelle procedure successive (art. 25-quater, comma 6); la prededucibilità dei finanziamenti autorizzati (art. 22, comma 1-ter); una relazione finale che descrive il suo comportamento; una mappa precisa delle posizioni dei creditori, utile per costruire un concordato minore credibile.

Quanto ai costi, il compenso dell’esperto per l’impresa minore è liquidato, ai sensi dell’art. 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato (art. 25-quater, comma 7). È un costo della procedura, da mettere in conto fin dall’inizio.

Cosa può andare storto: atti compiuti senza informare l’esperto, dissensi iscritti, mesi persi mentre la situazione peggiora. Il limite reale è il tempo: 180 giorni passano in fretta, e una piccola impresa che arriva tardi al primo incontro rischia di sentirsi dire che le prospettive non ci sono più.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite a tavolino per mostrare come si muove l’esperto: non sono casi reali né casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1: il furgone venduto al cognato.

Ditta individuale nel commercio di ferramenta. Ultimi tre esercizi: attivo massimo 241.700 €, ricavi lordi massimi 186.350 €, debiti 437.900 € (banca 214.300 €, fornitori 131.450 €, erario 92.150 €). Tutti e tre i parametri sono sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d): è impresa minore.

  • Lunedì 2 novembre 2026: istanza al segretario generale della camera di commercio, senza progetto di piano (la lettera b dell’art. 17, comma 3, non è richiesta). Nomina comunicata lo stesso giorno.
  • Mercoledì 4 novembre 2026: l’esperto accetta, entro i due giorni lavorativi, e carica in piattaforma le dichiarazioni.
  • Martedì 10 novembre 2026: primo incontro. Il titolare partecipa di persona con il proprio legale. L’esperto rileva che il margine operativo copre la gestione corrente ma non il debito bancario: la prospettiva c’è, se la banca accetta un riscadenziamento. Fissa incontri ogni due settimane.
  • Lunedì 11 gennaio 2027: il titolare scrive all’esperto che intende vendere il furgone aziendale al cognato per 6.800 €. Il valore di mercato stimato è 14.200 €.
  • Mercoledì 13 gennaio 2027: l’esperto segnala per iscritto che l’atto può pregiudicare i creditori (art. 21, comma 3).
  • Lunedì 18 gennaio 2027: il titolare vende comunque e lo comunica subito all’esperto.
  • Entro giovedì 28 gennaio 2027 (dieci giorni): l’esperto deve valutare il dissenso. Poiché la vendita sottoprezzo a un familiare pregiudica i creditori, l’iscrizione nel registro delle imprese è obbligatoria (art. 21, comma 4).

Esito: la differenza di 7.400 € è modesta rispetto al debito, ma il dissenso pubblico incrina la fiducia della banca proprio mentre si discute il riscadenziamento. Il termine dei 180 giorni dall’accettazione cade lunedì 3 maggio 2027: restano poco più di tre mesi per recuperare la trattativa. Se fosse arrivata un’informativa ben motivata con una stima del furgone e un prezzo di mercato, l’esperto non avrebbe avuto ragione di segnalare nulla.

Ipotesi 2: la cessione del secondo locale e l’accordo firmato dall’esperto.

Piccola s.r.l. della ristorazione con due locali, dentro le soglie dell’impresa minore; debiti per 386.450 €. Durante le trattative emerge che il secondo locale perde 2.900 € al mese e che un operatore del settore è disposto a rilevarlo per 73.600 €.

  • L’esperto spiega a tutti i creditori che una vendita “a trattativa privata” con un solo offerente sarebbe esposta a contestazioni e suggerisce di sondare il mercato.
  • Lunedì 15 febbraio 2027: la società chiede al tribunale l’autorizzazione al trasferimento del ramo d’azienda senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. (art. 22, comma 1, lettera d). Nel ricorso richiama le attività svolte dall’esperto per raccogliere offerte.
  • Ipotesi di esito: emerge una seconda offerta e il tribunale autorizza la cessione al prezzo di 81.900 €, al termine di una selezione competitiva. L’acquirente non risponde dei debiti risultanti dai libri contabili.
  • Lunedì 8 marzo 2027: la società, la banca e tre fornitori principali firmano un accordo ai sensi dell’art. 25-quater, comma 3, lettera c). L’esperto lo sottoscrive, dando atto che il piano appare coerente con la regolazione della crisi.

Esito alternativo: se l’accordo non si fosse chiuso e la società avesse poi depositato una domanda di concordato minore, la cessione autorizzata avrebbe conservato i suoi effetti (art. 25-quater, comma 6). L’autorizzazione del tribunale, ottenuta con il contributo dell’esperto, mette al sicuro l’operazione qualunque cosa accada dopo.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“La mia impresa non è solo in difficoltà: è già insolvente. L’esperto può ancora aiutarmi, o mi sta facendo perdere tempo?”

È la domanda che i titolari di piccole imprese evitano, perché la risposta fa paura. Ma è quella che decide tutto.

Il testo dell’art. 25-quater, comma 1, parla dell’imprenditore che si trova “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”. La formula descrive un’impresa che non è ancora insolvente, ma rischia di diventarlo. La disciplina generale della composizione negoziata, nelle sintesi del testo vigente, richiama invece anche le imprese già in crisi o insolventi, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Per l’impresa minore resta quindi una questione aperta: può accedere chi è già insolvente? Non abbiamo trovato pronunce che l’abbiano risolta.

C’è però un argomento a favore di una lettura non restrittiva. L’art. 21, comma 1, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5, disciplina proprio il caso dell’imprenditore che “risulta insolvente” ma ha concrete prospettive di risanamento: in quel caso deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Se la legge ha previsto la regola di gestione, ha previsto anche che l’insolvente possa trovarsi dentro le trattative.

Che cosa significa in concreto? Che lei deve dire all’esperto la verità sullo stato dell’impresa, perché l’art. 16, comma 4, glielo impone e perché l’esperto verificherà comunque la coerenza dei suoi dati. E che, se l’insolvenza è conclamata e non ci sono prospettive, un esperto serio glielo dirà al primo incontro, e l’archiviazione rapida le farà risparmiare mesi preziosi da dedicare al concordato minore o alla liquidazione controllata. La perdita di tempo vera è un’altra: insistere su trattative senza basi, mentre i creditori continuano ad agire.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Una premessa onesta: non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater, cioè sulla composizione negoziata delle imprese sotto soglia. Le decisioni che seguono riguardano la composizione negoziata in generale, le cui regole si applicano all’impresa minore “in quanto compatibili”. Le pronunce di merito sono pubblicate senza numero; i principi sono riformulati da noi sulla base delle sintesi pubblicate dalla rassegna Unijuris (pagina sulle autorizzazioni dell’art. 22) e, per la Cassazione, dal commento su dirittodelrisparmio.it.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025.
Principio: pendenti misure protettive o una composizione negoziata, il giudice non è obbligato a rinviare l’udienza sulla dichiarazione di fallimento per consentire la conclusione del percorso alternativo; un vizio del contraddittorio rileva solo se ha prodotto un pregiudizio concreto.
Rilevanza: conferma che l’esperto e le trattative non sospendono da soli i poteri del giudice. Il caso è regolato dalla legge fallimentare, ma il principio aiuta a capire che cosa l’esperto “non è”.

2. Trib. Alessandria, Sez. procedure concorsuali, 6 ottobre 2025.
Principio: l’autorizzazione alla cessione d’azienda nella composizione negoziata richiede la funzionalità dell’operazione rispetto alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori; la pronuncia si sofferma anche sul ruolo dell’esperto.
Rilevanza: è la decisione più vicina al nostro tema: il tribunale autorizza, ma il lavoro dell’esperto è parte della valutazione.

3. Trib. Vasto, Ufficio volontaria giurisdizione, 26 giugno 2025.
Principio: per la cessione dell’azienda in corso di trattative, il rispetto della procedura dell’art. 22, comma 1, lettera d), è condizione necessaria.
Rilevanza: l’esperto non può “benedire” una vendita fuori dal canale previsto: senza l’autorizzazione del tribunale non si producono gli effetti speciali.

4. Trib. Ferrara, 9 giugno 2025.
Principio: la vendita a un unico offerente con esclusione degli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. richiede l’autorizzazione e presupposti specifici.
Rilevanza: conferma che la tutela dell’acquirente dai debiti pregressi passa dal giudice, non dalla firma dell’esperto.

5. Trib. Perugia, Sez. III volontaria giurisdizione, 5 giugno 2025.
Principio: autorizzata la cessione, il giudice non ha poteri sulla stipula del contratto che segue la selezione competitiva.
Rilevanza: segna il confine dei ruoli: il tribunale autorizza, l’imprenditore gestisce e firma (art. 21, comma 1), l’esperto vigila con i suoi strumenti.

6. Trib. Lanciano, Volontaria giurisdizione affari concorsuali, 17 ottobre 2025.
Principio: scaduto il termine massimo delle misure protettive, possono essere concesse misure cautelari con effetti analoghi nei confronti di specifici creditori.
Rilevanza: utile quando la trattativa facilitata dall’esperto è vicina alla chiusura ma la protezione è esaurita.

7. Trib. Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, 22 settembre 2025.
Principio: esamina possibilità e presupposti di misure cautelari a tutela dei soci illimitatamente responsabili e del fideiussore della società ricorrente.
Rilevanza: tema sensibile nelle piccole imprese, dove le garanzie personali dei soci sono la regola.

8. Trib. Verona, 11 dicembre 2025.
Principio: sull’estensione delle misure protettive e cautelari a un socio della ricorrente, sono inammissibili misure che incidono su una negoziazione in corso.
Rilevanza: ricorda che le misure non possono sostituire la trattativa che l’esperto sta conducendo.

9. Trib. Ferrara, 30 ottobre 2025.
Principio: negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61), l’omologazione è possibile a certe condizioni anche se una categoria non raggiunge il 75% di adesioni, pure in presenza di creditori garantiti da un fondo pubblico.
Rilevanza: riguarda uno sbocco successivo della composizione negoziata (art. 23, comma 2, lettera b) che, per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 4, lettera d), riserva all’impresa agricola.

Il quadro che emerge è coerente con il testo di legge: i giudici decidono, l’esperto prepara il terreno e ne risponde con le sue relazioni. Quasi tutto il contenzioso riguarda le autorizzazioni dell’art. 22 e le misure protettive, cioè i momenti in cui la composizione negoziata esce dalla stanza riservata ed entra in tribunale.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Non facciamo l’esperto della sua procedura: l’esperto è nominato dalla camera di commercio e deve restare terzo. Facciamo ciò che serve all’imprenditore per lavorare bene con l’esperto e con i creditori.

  1. Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sui bilanci o sulle scritture degli ultimi tre esercizi, parametro per parametro (attivo, ricavi, debiti), prima che l’istanza venga presentata.
  2. Prepariamo l’istanza e i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) a h), comprese le dichiarazioni richieste all’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 2.
  3. Prepariamo il primo incontro: ricostruiamo con i commercialisti dello staff le cause dello squilibrio e la capacità dell’attività di generare cassa, perché l’esperto trovi numeri coerenti e verificabili.
  4. Assistiamo l’imprenditore agli incontri con l’esperto e con i creditori, come consente l’art. 17, comma 5, mantenendo la linea negoziale concordata.
  5. Redigiamo le informative dell’art. 21, comma 2: per ogni atto straordinario o pagamento delicato prepariamo una comunicazione scritta e motivata all’esperto, prima che l’atto sia compiuto.
  6. Rispondiamo alle segnalazioni dell’esperto e valutiamo con il cliente se rinunciare all’atto o modificarlo, per evitare un dissenso iscritto nel registro delle imprese.
  7. Predisponiamo i ricorsi al tribunale per misure protettive e cautelari e per le autorizzazioni dell’art. 22 (finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda o di rami), e seguiamo l’eventuale reclamo al collegio.
  8. Scriviamo gli accordi del comma 3 dell’art. 25-quater, in particolare quello della lettera c) da sottoporre alla firma dell’esperto, e valutiamo con lo staff tributario se proporre la transazione dell’art. 23, comma 2-bis.
  9. Impostiamo lo sbocco successivo se la trattativa non basta: concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato, usando la relazione finale dell’esperto e gli atti autorizzati che conservano effetto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: significa conoscere dall’interno i doveri di indipendenza, le verifiche sulla coerenza delle informazioni, il valore della firma sull’accordo e il contenuto della relazione finale. Chi conosce il lavoro dell’esperto sa che cosa preparargli e che cosa evitare. E quando la composizione negoziata della piccola impresa sfocia in un concordato minore o in una liquidazione controllata, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC permettono di non cambiare interlocutore.

La strategia resta la stessa dall’istanza alla camera di commercio fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri che arrivano all’esperto e gli argomenti che arrivano al giudice nascono dallo stesso tavolo.


In sintesi

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Primo: l’esperto facilita, non gestisce e non giudica. L’impresa resta nelle sue mani (art. 21, comma 1), le decisioni importanti le prende il tribunale (art. 22), e l’esperto vigila con segnalazioni, dissensi, pareri e relazioni.

Secondo: la sua firma e la sua relazione valgono. La sottoscrizione dell’accordo della lettera c) attesta la coerenza del piano; la relazione finale accompagna l’impresa negli strumenti successivi.

Terzo: la trasparenza è la vera strategia. Informare prima, documentare tutto, dire la verità sullo stato dell’impresa al primo incontro: è ciò che trasforma l’esperto da controllore temuto in alleato della trattativa.

Il motivo per cui lo Studio Monardo segue questa materia sta nelle qualifiche dell’Avvocato: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi abituato a ragionare come l’esperto, e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC, per gli sbocchi tipici dell’impresa minore.

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