Un lunedì mattina il titolare di una piccola impresa apre l’estratto conto, guarda le scadenze dei prossimi tre mesi e capisce che qualcosa non torna: i ricavi ci sono, ma non bastano a pagare insieme fornitori, rate del finanziamento e debiti fiscali arretrati. Non è ancora un’impresa che ha chiuso i battenti. È un’impresa in squilibrio. Ed è proprio in quel momento, non sei mesi dopo, che la legge le offre una strada: chiedere la nomina di un esperto indipendente che la accompagni nelle trattative con i creditori, attraverso la composizione negoziata della crisi.
Per l’impresa “sotto soglia”, cioè per l’impresa minore, la regola di riferimento è l’art. 25-quater del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo aggiornato dal D.Lgs. 136/2024. L’istanza non si deposita in tribunale e non si consegna a mano: si presenta per via telematica, sulla piattaforma nazionale gestita dal sistema delle Camere di commercio, e arriva al segretario generale della Camera di commercio dove l’impresa ha la sede legale. Sembra un adempimento d’ufficio. In realtà è una sequenza di passaggi con documenti che “scadono”, certificati che arrivano da altri enti e termini che, una volta partiti, non si fermano più.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa ricostruzione segue la presentazione dell’istanza giorno per giorno: la verifica dei requisiti e il test pratico, la richiesta dei certificati dei debiti, la preparazione della situazione patrimoniale aggiornata, la dichiarazione sostitutiva, l’accesso alla piattaforma e l’invio, la ricezione da parte del segretario generale e la nomina dell’esperto, l’accettazione dell’incarico, le trattative e la loro fine.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, la competenza che serve quando l’impresa minore, chiusa la trattativa, deve scegliere tra concordato minore e liquidazione controllata. Chi prepara l’istanza sapendo cosa leggerà l’esperto e quali sbocchi restano aperti costruisce un fascicolo diverso.
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La mappa temporale: dalla prima verifica alla relazione finale dell’esperto
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere il percorso tutto insieme. La procedura dell’impresa minore non ha un termine unico che la governa: è fatta di termini di validità dei documenti (la situazione patrimoniale deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza, l’estratto della Centrale dei rischi non può essere anteriore di tre mesi), di termini a carico dell’esperto (due giorni lavorativi per accettare), di termini a carico delle parti (tre giorni dalla convocazione per contestare l’indipendenza dell’esperto) e di termini di durata (centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili entro limiti precisi). Accanto a questi ci sono i tempi che la legge non fissa affatto, come quello tra l’invio dell’istanza e la nomina, che dipendono dall’organizzazione della singola Camera di commercio.
La tabella che segue mette in fila le tappe. Ogni riga rimanda alla sezione in cui la fase è sviluppata.
| Tappa | Cosa accade | Base normativa | Termine | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| Giorno 0 | Verifica delle soglie dell’impresa minore e dello squilibrio; test pratico sulla piattaforma | Art. 2 c.1 lett. d), art. 25-quater c.1, art. 13 c.2 CCII | Nessun termine di legge | Tappa 1 |
| Giorni 1-10 | Richiesta dei certificati dei debiti tributari, contributivi, della situazione AdER e dell’estratto Centrale dei rischi | Art. 17 c.3 lett. e), f), g), h) | Centrale dei rischi non anteriore di 3 mesi all’istanza | Tappa 2 |
| Giorni 10-25 | Bilanci o dichiarazioni fiscali, situazione aggiornata, elenco dei creditori | Art. 17 c.3 lett. a) e c) | Situazione aggiornata a non oltre 60 giorni prima | Tappa 3 |
| Vigilia dell’invio | Dichiarazione sostitutiva specifica per l’impresa minore; controllo finale | Art. 25-quater c.2; art. 17 c.3 lett. d) | Deve essere veritiera alla data dell’invio | Tappa 4 |
| Giorno dell’invio | Accesso alla piattaforma, compilazione del modello, caricamento dei documenti, eventuale richiesta di misure protettive | Art. 13 c.1, art. 17 c.1-2, art. 18 | Nessun termine, ma i documenti “scadono” | Tappa 5 |
| Dopo l’invio | Ricezione da parte del segretario generale e nomina dell’esperto | Art. 25-quater c.2 | Termine non fissato dall’art. 25-quater | Tappa 6 |
| Entro 2 giorni lavorativi dalla nomina | Accettazione e dichiarazione di indipendenza dell’esperto; poi convocazione | Art. 17 c.4, c.5, c.6 | 2 giorni lavorativi; 3 giorni per le osservazioni | Tappa 7 |
| Fino a 180 giorni (+180) | Trattative, relazione finale, archiviazione, sbocchi | Art. 17 c.7-9; art. 25-quater c.3-4 | 180 giorni dall’accettazione; divieto di nuova istanza per 1 anno (o 4 mesi) | Tappa 8 |
Una precisazione di metodo attraversa tutta la ricostruzione. L’art. 25-quater, al comma 5, applica all’impresa minore le norme generali della composizione negoziata solo in parte e “in quanto compatibili”. Alcune regole che valgono per le imprese più grandi, come la nomina dell’esperto da parte di una commissione regionale entro cinque giorni lavorativi, non sono richiamate. Il calendario dell’impresa minore va quindi costruito sul testo dell’art. 25-quater, non per analogia con quello delle imprese ordinarie.
Giorno 0: la verifica dei requisiti e il test pratico
Cosa succede
Siamo al giorno zero. Nessun documento è ancora stato chiesto, nessun creditore è stato avvisato. L’imprenditore, da solo o con i suoi consulenti, deve rispondere a due domande che decidono tutto il resto: la mia impresa è davvero “minore”? E la mia situazione rientra in quella descritta dall’art. 25-quater?
La prima risposta si trova nei numeri degli ultimi tre esercizi. La seconda richiede un giudizio sulla traiettoria dell’impresa: non basta essere in difficoltà, bisogna che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. È qui che entra in scena il test pratico, lo strumento messo a disposizione sulla piattaforma per una prima autovalutazione.
C’è anche una terza domanda, spesso trascurata: chi presenta l’istanza? L’art. 25-quater, comma 1, parla dell’imprenditore commerciale e agricolo. Per la ditta individuale è il titolare; per la società di persone o di capitali è chi ne ha la rappresentanza legale. L’istanza è un atto dell’impresa, non del consulente: chi assiste l’imprenditore prepara il fascicolo, ma la volontà di avviare la procedura e le dichiarazioni sostitutive restano dell’imprenditore. Ed è sempre l’iscrizione nel registro delle imprese, richiesta dall’art. 13, comma 1, per accedere alla piattaforma, il presupposto pratico perché l’istanza possa partire.
La norma
Secondo l’art. 2, comma 1, lettera d), CCII (testo letto su Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026), è impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti nei tre esercizi antecedenti, o dall’inizio dell’attività se questa dura da meno: un attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. I requisiti devono ricorrere tutti insieme: superarne uno solo fa uscire l’impresa dal perimetro dell’art. 25-quater.
L’art. 25-quater, comma 1, consente all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente questi requisiti, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’art. 13, comma 2, CCII prevede che sulla piattaforma siano disponibili una lista di controllo particolareggiata, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata, con struttura e contenuti definiti da un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia. Il quadro operativo è stato aggiornato con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato secondo Iusletter (5 giugno 2026) nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026: il decreto conferma il test pratico come strumento di valutazione della perseguibilità del risanamento e prevede, per le sole micro e piccole imprese, un percorso di autovalutazione semplificato.
I termini che si attivano
Al giorno zero non scatta alcun termine di legge. Ma scatta un orologio di fatto: ogni giorno che passa senza decidere è un giorno in cui l’esposizione può crescere, un creditore può avviare un’azione esecutiva, un’istanza di liquidazione controllata può essere depositata. E c’è un dato tecnico da tenere presente fin da subito: i documenti che si preparano da questo momento hanno una validità limitata, quindi la data in cui si decide di partire condiziona tutto il calendario successivo.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del giorno zero è la scelta dello strumento. L’imprenditore può:
- verificare le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), sui dati dei tre esercizi, non a memoria;
- eseguire il test pratico per capire se il risanamento è plausibile, ricordando che il test non serve a stabilire se l’impresa sia in crisi o insolvente: come ha sottolineato il commento di Iusletter al decreto del 2026, la sua funzione è un’altra, cioè misurare la sostenibilità del debito rispetto ai flussi attesi;
- valutare se la situazione sia già oltre lo squilibrio. Il comma 1 dell’art. 25-quater parla soltanto di squilibrio “che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza”; la disciplina generale dell’art. 12 è formulata in modo più ampio. Se l’impresa minore già insolvente possa accedere è una questione che il testo non risolve in modo esplicito e che va valutata caso per caso.
Ciò che è precluso, in questa fase, è l’accesso all’art. 25-quater per l’impresa che supera anche una sola soglia: per lei il percorso è quello della composizione negoziata ordinaria, con regole e documenti diversi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è calcolare le soglie su un solo anno, di solito l’ultimo. La norma guarda ai tre esercizi antecedenti. Un’impresa che quest’anno ha ricavi per 180.000 euro ma due anni fa ne aveva 230.000 non è “minore” nel senso dell’art. 2. Il secondo errore è trattare il test pratico come una formalità: un esito che segnala un risanamento difficile non vieta di presentare l’istanza, ma anticipa la domanda che l’esperto porrà al primo incontro.
Quanto dura realmente
Questa fase, se i dati contabili sono in ordine, si chiude in pochi giorni. Si allunga quando la contabilità non è aggiornata, quando i bilanci degli anni precedenti non sono stati approvati o quando, per una ditta individuale, bisogna ricostruire i dati dalle dichiarazioni fiscali. Non esistono statistiche ufficiali sui tempi medi di questa fase: dipende interamente dall’organizzazione dell’impresa.
Dal giorno 1 al giorno 10: i certificati che non dipendono da te
Cosa succede
Il calendario ora corre. Decisa la strada, la prima cosa da fare non è compilare l’istanza: è chiedere i documenti che devono arrivare da altri enti. Sono quattro, e nessuno di essi si produce in casa. Per questo, nella cronologia ben gestita, le richieste partono il giorno 1, mentre il lavoro interno sul bilancio e sull’elenco creditori procede in parallelo.
La norma
L’art. 25-quater, comma 2, stabilisce che l’istanza dell’impresa minore va presentata unitamente ai documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Le lettere che riguardano i certificati esterni sono quattro. Secondo il testo dell’art. 17 letto su Brocardi (aggiornato al 12 agosto 2026), servono:
- lettera e): il certificato unico dei debiti tributari previsto dall’art. 364, comma 1;
- lettera f): la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
- lettera g): il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi previsto dall’art. 363, comma 1;
- lettera h): un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
I termini che si attivano
Qui nasce il primo vero vincolo temporale. L’estratto della Centrale dei rischi non può essere anteriore di tre mesi alla data dell’istanza. Se lo si chiede troppo presto e poi si rimanda l’invio, lo si deve chiedere di nuovo. Un estratto datato 20 ottobre 2026 resta utilizzabile per un’istanza presentata fino al 20 gennaio 2027.
C’è poi un punto delicato. Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto nell’art. 17 il comma 3-bis, che consente all’imprenditore, in attesa dei certificati delle lettere e), f) e g), di dichiarare con dichiarazione sostitutiva di averli richiesti almeno dieci giorni prima. Ma l’art. 25-quater, comma 5, nel richiamare le norme dell’art. 17 applicabili all’impresa minore, elenca i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10: il comma 3-bis non è nell’elenco. Se la facilitazione valga anche per l’impresa sotto soglia è quindi un punto che il testo non chiarisce. La scelta prudente è presentare l’istanza con i certificati già ottenuti, oppure verificare prima, con la Camera di commercio competente, come viene trattata un’istanza corredata della sola dichiarazione di avvenuta richiesta.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa fase è la richiesta simultanea. Chiedere tutti e quattro i documenti nello stesso giorno evita che uno arrivi quando un altro è già vecchio. L’imprenditore può:
- inoltrare le richieste dei certificati delle lettere e), f) e g) attraverso i canali degli enti competenti, conservando la prova della data della richiesta;
- chiedere l’estratto della Centrale dei rischi, annotando la data, perché da quella data partono i tre mesi;
- confrontare, appena arrivano, i certificati con la contabilità: un debito che compare nel certificato e non nell’elenco dei creditori è una discrepanza che l’esperto noterà al primo esame.
È preclusa, invece, la scorciatoia di considerare i certificati facoltativi. Per l’impresa minore sono documenti richiesti dalla legge, elencati espressamente dal comma 2 dell’art. 25-quater.
L’errore tipico di questa fase
L’errore classico è chiedere i certificati “quando l’istanza è pronta”. Il risultato è che l’istanza resta ferma in attesa di documenti esterni, mentre la situazione patrimoniale aggiornata, preparata nel frattempo, invecchia. Un secondo errore riguarda la Centrale dei rischi: molti imprenditori la chiedono all’inizio, poi l’invio slitta di qualche settimana per una trattativa informale con la banca, e l’estratto supera i tre mesi senza che nessuno se ne accorga.
Quanto dura realmente
I tempi di rilascio dipendono dagli enti e possono variare. La legge non fissa un termine di rilascio nell’art. 17. Per questo, nelle simulazioni più avanti, le date di arrivo dei certificati sono indicate come ipotesi. Una buona pratica è considerare questa fase come quella che detta il ritmo dell’intera preparazione: si invia quando l’ultimo certificato è arrivato, non prima.
C’è anche un aspetto di coerenza interna del fascicolo che emerge proprio in questa fase. Il certificato dei debiti tributari, la situazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e il certificato contributivo fotografano l’esposizione verso il Fisco e gli enti previdenziali a una certa data; la situazione patrimoniale la fotografa a un’altra; l’elenco dei creditori a un’altra ancora. Più queste date sono vicine, più il quadro che l’esperto riceve è coerente. Una differenza di qualche settimana è normale; una differenza di mesi costringe l’esperto a ricostruire da solo i movimenti intermedi, e lo porta a chiedere integrazioni. Allineare le date dei documenti è il modo più semplice per presentare un fascicolo credibile.
Dal giorno 10 al giorno 25: bilanci, situazione aggiornata, elenco dei creditori
Cosa succede
Siamo al giorno 10. Le richieste esterne sono partite. Ora il lavoro si sposta dentro l’impresa: bisogna mettere insieme i conti degli ultimi tre anni, fotografare la situazione ad oggi e redigere l’elenco dei creditori. È la fase più impegnativa per chi tiene la contabilità, e quella su cui l’esperto costruirà la sua prima impressione.
La norma
Secondo l’art. 17, comma 3, lettera a), come modificato dal D.Lgs. 136/2024, l’imprenditore carica sulla piattaforma i bilanci degli ultimi tre esercizi, se approvati; se non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi di imposta; in ogni caso, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza.
La lettera c) richiede l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia.
Il correttivo ha anche introdotto una lettera a-bis), che riguarda il caso dei bilanci non ancora approvati e consente di caricare i progetti di bilancio o una situazione aggiornata. Anche qui serve attenzione: l’art. 25-quater, comma 2, richiama le lettere a), c), d), e), f), g) e h), non la lettera a-bis). Per l’impresa minore che ha un bilancio non approvato, quindi, la soluzione più sicura è chiarire nel fascicolo perché il bilancio manca e allegare comunque la situazione aggiornata richiesta dalla lettera a).
I termini che si attivano
La situazione economico-patrimoniale e finanziaria deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza. È il termine che più spesso viene sottovalutato. Una situazione al 31 ottobre 2026 consente di presentare l’istanza fino al 30 dicembre 2026; dal giorno successivo non è più idonea, e va rifatta. Questo è un termine di validità, non una scadenza processuale: non si “decade” da un diritto, ma si presenta un’istanza non conforme.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra decisiva è la scelta della data di riferimento della situazione patrimoniale. Conviene fissarla in modo che lasci un margine ragionevole prima dell’invio: troppo presto, e si rischia di superare i sessanta giorni se un certificato tarda; troppo tardi, e si rinvia inutilmente la presentazione. Nella pratica, l’imprenditore può:
- per una società: raccogliere i bilanci approvati dei tre esercizi e far preparare una situazione infrannuale a una data precisa;
- per una ditta individuale o un’impresa non tenuta al deposito dei bilanci: raccogliere le dichiarazioni dei redditi e IVA dei tre periodi d’imposta;
- redigere l’elenco dei creditori distinguendo scaduto e a scadere, e indicando ipoteche, pegni, fideiussioni e altre garanzie;
- riconciliare l’elenco con i certificati della fase precedente.
È precluso, in questa fase, il ricorso al progetto di piano di risanamento come documento obbligatorio: la lettera b) dell’art. 17, comma 3, che lo prevede insieme alla relazione sull’attività e al piano finanziario per i sei mesi successivi, non è tra i documenti richiesti all’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 2. Non è vietato preparare un piano; semplicemente la legge non lo esige al momento dell’istanza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più insidioso è un elenco dei creditori incompleto: si dimenticano il debito verso il socio, la fideiussione rilasciata dal titolare a favore della banca, le rate a scadere del leasing. L’elenco non serve solo all’esperto: è la base su cui si individueranno le parti da coinvolgere nelle trattative. Un creditore assente dall’elenco è un creditore che nessuno convoca, e che potrebbe continuare ad agire come se la trattativa non esistesse.
Quanto dura realmente
Per un’impresa con contabilità in ordine, due settimane sono un tempo realistico. Per un’impresa con contabilità in ritardo, questa fase può durare molto di più, ed è la ragione principale per cui le istanze si presentano tardi. Non ci sono dati pubblici affidabili sulla durata media della preparazione: è un tempo che dipende dalla qualità dei dati di partenza.
Un esempio di calcolo aiuta a capire il margine. Se la situazione patrimoniale viene chiusa al 31 ottobre 2026 e i certificati sono stati chiesti il 20 ottobre, l’imprenditore ha davanti una finestra che termina il 30 dicembre 2026 per la situazione e il 20 gennaio 2027 per l’estratto della Centrale dei rischi: la finestra utile per l’invio è quindi quella più corta, fino al 30 dicembre. Se invece la situazione fosse chiusa al 30 novembre, la finestra si sposterebbe al 29 gennaio 2027 per la situazione, ma l’estratto della Centrale dei rischi del 20 ottobre scadrebbe prima, il 20 gennaio. La finestra di invio coincide sempre con la scadenza più vicina tra i documenti a validità limitata. Chi la conosce può pianificare; chi la ignora la scopre quando è già chiusa.
La vigilia dell’invio: la dichiarazione sostitutiva e la check-list
Cosa succede
Mancano poche ore all’invio. I certificati sono arrivati, la situazione patrimoniale è pronta, l’elenco dei creditori è stato riconciliato. Resta un documento che l’imprenditore firma in prima persona e che, per l’impresa minore, ha un contenuto diverso da quello previsto per le imprese più grandi: la dichiarazione sostitutiva. Ed è il momento di passare il fascicolo al vaglio della check-list.
La norma
L’art. 17, comma 3, lettera d), nella versione generale, prevede una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza, e sul fatto di non aver depositato domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
Per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 2, adatta questo contenuto: la dichiarazione riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell’art. 74 (il concordato minore) e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell’art. 57 (gli accordi di ristrutturazione dei debiti). È una differenza coerente con il sistema: l’impresa minore non è soggetta alla liquidazione giudiziale, ma alla liquidazione controllata.
Sul piano operativo, la piattaforma mette a disposizione la lista di controllo prevista dall’art. 13, comma 2. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, secondo il commento di Iusletter, ne rafforza il ruolo come strumento di lavoro per la redazione del piano di risanamento. Per l’impresa minore il piano non è un documento obbligatorio dell’istanza, ma la check-list resta utile come griglia per verificare che il fascicolo risponda alle domande che l’esperto porrà.
I termini che si attivano
La dichiarazione fotografa la situazione al momento in cui viene resa. Se tra la firma della dichiarazione e l’invio un creditore deposita un ricorso per liquidazione controllata, la dichiarazione non è più veritiera. Per questo va firmata il più vicino possibile alla data di presentazione, e preceduta da una verifica aggiornata sulla pendenza di procedure.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa fase è il controllo incrociato prima del clic. L’imprenditore può:
- verificare presso il tribunale competente se risultano ricorsi per liquidazione controllata pendenti;
- controllare di non aver depositato, nemmeno in passato e poi abbandonato, un ricorso per concordato minore ancora pendente;
- ripassare il fascicolo con la lista di controllo e con un elenco dei documenti richiesti dal comma 2: lettera a) bilanci o dichiarazioni e situazione aggiornata; lettera c) elenco creditori; lettera d) dichiarazione sostitutiva; lettere e), f), g) certificati; lettera h) Centrale dei rischi;
- controllare le date: situazione patrimoniale entro sessanta giorni, Centrale dei rischi entro tre mesi.
Non è più possibile, a questo punto, “migliorare” la situazione patrimoniale spostando pagamenti o cedendo beni in fretta: atti di questo tipo, compiuti alla vigilia dell’istanza, sono esattamente ciò che l’esperto e i creditori guarderanno con sospetto.
L’errore tipico di questa fase
Usare il modello di dichiarazione delle imprese ordinarie, che parla di liquidazione giudiziale, invece di una dichiarazione costruita sul comma 2 dell’art. 25-quater. È un errore di forma che rivela un problema di sostanza: chi lo commette non ha chiaro quale sia il proprio regime. Il secondo errore è dimenticare l’attestazione relativa all’art. 57 per l’impresa agricola.
Quanto dura realmente
Questa fase dura un giorno, a volte poche ore. Ma è quella in cui un errore si paga più caro, perché arriva quando tutto il resto è pronto e si ha fretta di inviare.
Il giorno dell’invio: l’accesso alla piattaforma e la trasmissione dell’istanza
Cosa succede
È il giorno dell’invio. L’imprenditore, o chi lo assiste con i poteri necessari, accede alla piattaforma telematica nazionale, compila il modello di istanza, carica i documenti e trasmette. Da questo momento in poi l’istanza esiste, ha una data, ed è indirizzata al segretario generale della Camera di commercio competente.
La norma
L’art. 13, comma 1, CCII istituisce la piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, gestita dal sistema camerale tramite Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
L’art. 17, comma 1, prevede che l’istanza di nomina dell’esperto sia presentata tramite la piattaforma, compilando un modello il cui contenuto, secondo il comma 2, è definito con il decreto dirigenziale dell’art. 13, comma 2. L’art. 25-quater, comma 2, richiama espressamente le forme dell’art. 17, comma 1, e precisa che l’istanza è presentata al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.
L’art. 17, comma 10, applicabile all’impresa minore, stabilisce che i costi a carico delle Camere di commercio sono coperti da diritti di segreteria a carico dell’impresa istante, determinati secondo l’art. 18 della legge 580/1993.
Quanto alle modalità tecniche di accesso, il decreto dirigenziale del 2026, secondo Iusletter, ha aggiornato la piattaforma con un’area riservata, accessi differenziati e una virtual data room. Le istruzioni operative su identificazione dell’utente e sottoscrizione dell’istanza sono contenute nella guida della piattaforma e non nella legge: vanno lette al momento dell’invio, perché possono essere aggiornate.
I termini che si attivano
Con l’invio cominciano a valere le date dei documenti: è rispetto alla data di presentazione che si misurano i sessanta giorni della situazione patrimoniale e i tre mesi della Centrale dei rischi. La data dell’istanza è anche il punto di riferimento della dichiarazione sostitutiva.
Se l’imprenditore intende chiedere le misure protettive, questa è una delle occasioni per farlo. L’art. 18 CCII, nel testo vigente, prevede che le misure vadano richieste espressamente; non riguardano i crediti dei lavoratori e non impediscono i pagamenti. Per le misure protettive l’impresa minore deve però fare i conti con una cautela: l’art. 25-quater, comma 5, rende applicabili gli artt. 18 e 19 solo “in quanto compatibili”, e alcuni commentatori (EC News) hanno segnalato un problema di coordinamento con il piano finanziario per i sei mesi successivi, previsto dalla lettera b) che l’impresa minore non deve allegare. Chi intende chiedere le misure deve quindi valutare se predisporre comunque quel piano.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra del giorno dell’invio è la scelta sulle misure protettive. Chiederle o non chiederle cambia il rapporto con i creditori che hanno già avviato o minacciano azioni esecutive. L’imprenditore può:
- verificare di disporre degli strumenti di identificazione e sottoscrizione richiesti dalla piattaforma prima del giorno scelto, non il giorno stesso;
- controllare che la Camera di commercio destinataria sia quella della sede legale, non quella di un’unità locale;
- decidere se chiedere le misure protettive insieme all’istanza, valutando la questione di compatibilità;
- conservare la ricevuta della trasmissione e l’elenco dei documenti caricati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, segue con lo Studio proprio questo passaggio: la scelta di cosa chiedere nell’istanza e di come presentarla.
Diventa invece più difficile, dopo l’invio, correggere un errore sostanziale: integrare un documento è possibile, ma un’istanza costruita sul regime sbagliato o con dati non coerenti parte con un handicap.
L’errore tipico di questa fase
Scoprire il giorno dell’invio di non avere le credenziali necessarie, o che il certificato di firma digitale del legale rappresentante, se la piattaforma lo richiede per sottoscrivere i file, è scaduto. Sembra un dettaglio, ma sposta l’invio di giorni, e nel frattempo i sessanta giorni della situazione patrimoniale continuano a correre. Il secondo errore è caricare documenti in formati illeggibili o con pagine mancanti: l’esperto lavora su ciò che trova nella piattaforma.
Quanto dura realmente
La trasmissione, se tutto è pronto, richiede un’ora o poco più. Il tempo vero è quello della preparazione che la precede.
La sequenza della giornata dell’invio
Ricostruita ora per ora, una giornata di invio ben organizzata segue un ordine preciso. Al mattino si esegue l’ultima verifica sulla pendenza di procedure di liquidazione controllata e sull’assenza di ricorsi per concordato minore. Subito dopo l’imprenditore firma la dichiarazione sostitutiva, così che la data della dichiarazione coincida con quella dell’invio. Poi si controllano, una per una, le date dei documenti a validità limitata: la situazione patrimoniale deve rientrare nei sessanta giorni, l’estratto della Centrale dei rischi nei tre mesi. Solo a questo punto si accede alla piattaforma, si compila il modello di istanza, si caricano i file nell’ordine delle lettere dell’art. 17, comma 3, e si decide se inserire la richiesta di misure protettive. L’ultima operazione è la trasmissione, seguita dal salvataggio della ricevuta e di una copia di tutto ciò che è stato caricato.
Questo ordine non è imposto dalla legge. È il modo per evitare che un documento firmato al mattino diventi impreciso nel pomeriggio, o che un file caricato con una data sbagliata costringa a ricominciare. La regola pratica è semplice: ciò che deve essere vero alla data dell’invio si firma per ultimo.
Il fascicolo dell’impresa minore in una sola tabella
Per chi deve controllare il fascicolo la sera prima dell’invio, ecco l’elenco dei documenti richiesti dall’art. 25-quater, comma 2, con il vincolo temporale di ciascuno. La colonna delle note segnala i punti in cui il regime dell’impresa minore si discosta da quello delle imprese ordinarie.
| Lettera dell’art. 17 c.3 | Documento | Vincolo temporale | Nota per l’impresa minore |
|---|---|---|---|
| a) | Bilanci degli ultimi tre esercizi, se approvati, oppure dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta; situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata | Situazione aggiornata a non oltre 60 giorni prima dell’istanza | La lettera a-bis), sui bilanci non approvati, non è richiamata dal comma 2 |
| b) | Progetto di piano di risanamento, relazione sull’attività e piano finanziario semestrale | — | Non richiesto all’impresa minore; valutare il piano finanziario se si chiedono misure protettive |
| c) | Elenco dei creditori con crediti scaduti e a scadere e garanzie | Aggiornato alla data dell’istanza | Riconciliare con i certificati |
| d) | Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 | Veritiera alla data dell’istanza | Contenuto specifico: liquidazione controllata pendente, ricorso ex art. 74, per l’agricola anche art. 57 |
| e) | Certificato unico dei debiti tributari (art. 364 c.1) | — | Il comma 3-bis sulla dichiarazione di avvenuta richiesta non è richiamato |
| f) | Situazione debitoria complessiva dell’Agenzia delle entrate-Riscossione | — | Come sopra |
| g) | Certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363 c.1) | — | Come sopra |
| h) | Estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia | Non anteriore di 3 mesi all’istanza | Annotare la data dell’estratto |
Questa tabella non sostituisce la check-list della piattaforma, che resta lo strumento ufficiale. Serve a vedere a colpo d’occhio dove si annidano i rischi di calendario: due documenti con validità limitata, uno che deve essere vero nel giorno esatto dell’invio, tre che dipendono da enti esterni.
Dopo l’invio: la ricezione da parte del segretario generale e la nomina dell’esperto
Cosa succede
L’istanza è partita. A questo punto la procedura entra in una nuova fase, che l’imprenditore non governa più direttamente. L’istanza arriva al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, che per l’impresa minore non è un semplice passacarte: è lui stesso a nominare l’esperto. È una differenza sostanziale rispetto alle imprese più grandi, dove la nomina spetta a una commissione costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione.
La norma
L’art. 25-quater, comma 2, ultimo periodo, è esplicito: la nomina dell’esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l’istanza. Il comma 7 dello stesso articolo aggiunge che il compenso dell’esperto è liquidato, secondo l’art. 25-ter, dal segretario generale che lo ha nominato.
Per le imprese ordinarie l’art. 13, comma 7, nel testo vigente letto su Brocardi, prevede una sequenza scandita: il segretario generale trasmette l’istanza alla commissione entro due giorni lavorativi; se l’istanza è incompleta l’imprenditore ha trenta giorni per integrarla, scaduti i quali l’istanza non è esaminata e può essere riproposta; la commissione nomina l’esperto entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento, secondo criteri di rotazione e trasparenza.
Ma l’art. 25-quater, comma 5, richiama dell’art. 13 soltanto i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9. I commi 6, 7 e 8, quelli sulla commissione e sui suoi termini, non sono richiamati. Ne deriva un dato che l’imprenditore deve conoscere: per l’impresa minore la legge non fissa un termine espresso entro cui il segretario generale deve nominare l’esperto. Il termine di cinque giorni lavorativi delle imprese ordinarie è un riferimento utile per capire cosa sia un tempo ragionevole, non una regola applicabile in modo automatico.
Resta invece applicabile il comma 9 dell’art. 13: l’incarico e il curriculum dell’esperto sono pubblicati senza indugio sul sito della Camera di commercio, senza alcun riferimento all’imprenditore che ha presentato l’istanza.
Sul piano economico, l’impresa minore deve mettere in conto due voci previste dalla legge. La prima sono i diritti di segreteria dell’art. 17, comma 10, determinati secondo l’art. 18 della legge 580/1993, il cui importo va verificato presso la Camera di commercio al momento della presentazione. La seconda è il compenso dell’esperto, che per l’impresa minore, secondo l’art. 25-quater, comma 7, è liquidato dal segretario generale che lo ha nominato, secondo i criteri dell’art. 25-ter. Non sono importi che si decidono al momento dell’invio, ma è bene sapere fin da questa fase chi li determina.
Che cosa verifica, concretamente, chi riceve l’istanza? Il testo dell’art. 25-quater non lo descrive in dettaglio. Il richiamo all’art. 17, comma 1, e ai documenti del comma 2 indica però il perimetro: che l’istanza provenga da un’impresa iscritta, che sia indirizzata alla Camera di commercio della sede legale, che i documenti elencati siano presenti. Il giudizio sulla prospettiva di risanamento non spetta a chi riceve l’istanza: spetta all’esperto, dopo l’accettazione.
I termini che si attivano
In questa fase non c’è un termine perentorio a carico dell’imprenditore. C’è però un’attesa che il calendario deve prevedere. Se il segretario generale ritiene l’istanza incompleta e chiede un’integrazione, l’imprenditore deve rispondere nei tempi indicati: il termine di trenta giorni dell’art. 13, comma 7, è scritto per la commissione delle imprese ordinarie, ma è prudente considerare ogni richiesta di integrazione come urgente. Una richiesta di integrazione lasciata senza risposta è il modo più rapido per far invecchiare tutti i documenti già caricati.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa fase è la reperibilità. L’imprenditore può:
- monitorare la piattaforma e la casella di posta elettronica certificata indicata nell’istanza;
- tenere pronto un fascicolo di riserva con versioni aggiornate dei documenti che potrebbero essere richiesti;
- continuare a gestire l’impresa con ordinaria diligenza: la presentazione dell’istanza non sospende gli obblighi verso i creditori;
- se ha chiesto le misure protettive, prepararsi agli adempimenti successivi alla pubblicazione nel registro delle imprese e al ricorso al tribunale per la conferma, verificandone i termini sul testo vigente dell’art. 19.
Non può, invece, scegliere l’esperto. La nomina è un atto del segretario generale e l’imprenditore non ha un potere di designazione.
L’errore tipico di questa fase
Considerare l’invio come il traguardo e “sparire” per qualche settimana. In realtà è la fase in cui la Camera di commercio può chiedere chiarimenti e in cui i creditori, se l’imprenditore ha chiesto misure protettive, vengono a conoscenza della procedura. Un secondo errore è interpretare il silenzio come rigetto e ripresentare un’istanza identica: si rischia di creare una duplicazione che complica le cose.
Un terzo errore è non tenere conto, nel frattempo, della scadenza dei documenti già caricati. Se la nomina tarda e la Camera di commercio chiede un’integrazione a distanza di settimane, la situazione patrimoniale caricata potrebbe essere vicina ai sessanta giorni: integrare con un documento aggiornato, invece di limitarsi a rispondere alla singola richiesta, evita un secondo giro di chiarimenti.
Quanto dura realmente
Non esistono dati ufficiali pubblici sui tempi medi di nomina per le imprese sotto soglia nelle singole Camere di commercio. In assenza di un termine di legge, il tempo dipende dall’organizzazione dell’ufficio e dal numero di istanze in carico. Nelle simulazioni che seguono il tempo di nomina è indicato come ipotesi dimostrativa, non come dato.
Entro due giorni lavorativi dalla nomina: l’accettazione dell’esperto e la prima convocazione
Cosa succede
Siamo al giorno della nomina. L’esperto riceve la comunicazione e ha pochissimo tempo per decidere se accettare. Da questo momento in poi la cronologia accelera: accettazione, convocazione, eventuali osservazioni sull’indipendenza, primo esame della situazione. L’imprenditore torna protagonista.
Che cosa chiede l’esperto al primo incontro? La legge indica lo scopo: valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, secondo il commento di Iusletter, contiene il protocollo di conduzione delle trattative, da intendere come raccolta di buone prassi e non come precetti assoluti, e ha introdotto una scheda sintetica dell’esperto e una virtual data room sulla piattaforma. In concreto, l’imprenditore deve aspettarsi domande sulle cause dello squilibrio, sui flussi di cassa dei mesi successivi, sui creditori principali e sulla loro disponibilità a trattare, sulle risorse che l’impresa può mettere in campo. Per l’impresa minore, che non ha dovuto caricare un piano, queste risposte sono il contenuto che sostituisce il piano mancante.
La norma
Secondo l’art. 17, comma 4, applicabile all’impresa minore per richiamo dell’art. 25-quater, comma 5, l’esperto, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, verifica la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie, e se accetta inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e di indipendenza. Non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.
Il comma 5, modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che l’esperto convochi senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale, che dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi.
Il comma 6, anch’esso modificato dal correttivo, consente alle parti di presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto entro tre giorni dalla convocazione; l’esperto può essere sostituito entro cinque giorni lavorativi.
I termini che si attivano
Due giorni lavorativi per l’accettazione. Se la nomina arriva di venerdì, i due giorni lavorativi sono il lunedì e il martedì successivi; sabato e domenica non si contano, e lo stesso vale per i giorni festivi. Tre giorni dalla convocazione per le osservazioni sull’indipendenza. Se il terzo giorno cade di sabato o di domenica, prudenza vuole che lo si consideri slittato al lunedì, ma è più sicuro non arrivare all’ultimo giorno. Cinque giorni lavorativi per l’archiviazione se l’esperto non vede prospettive di risanamento.
Dall’accettazione parte inoltre il termine più importante dell’intera procedura: i centottanta giorni di durata dell’incarico, di cui si parla nella tappa successiva.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa fase è il primo incontro con l’esperto. È il momento in cui l’esperto decide se ci sono prospettive concrete di risanamento, e quindi se la procedura prosegue o viene archiviata. L’imprenditore può:
- presentarsi alla convocazione con un’idea chiara delle possibili soluzioni, anche se il piano non era obbligatorio per l’istanza;
- verificare il curriculum dell’esperto pubblicato sul sito della Camera di commercio e, se ritiene che vi siano ragioni concrete di mancanza di indipendenza, presentare osservazioni entro tre giorni dalla convocazione;
- aggiornare l’esperto sugli eventi successivi all’invio: nuove azioni dei creditori, pagamenti, variazioni significative.
È preclusa, invece, la possibilità di trasformare il primo incontro in una formalità. Per l’impresa minore che non ha caricato un progetto di piano, il colloquio con l’esperto è il primo vero banco di prova del risanamento.
L’errore tipico di questa fase
Arrivare al primo incontro senza una proposta, aspettando che sia l’esperto a “trovare una soluzione”. L’esperto agevola le trattative, ma non è il consulente dell’impresa né il redattore del suo piano. Se non ravvisa concrete prospettive, ne dà notizia e la procedura si archivia. Il secondo errore è sollevare questioni di indipendenza generiche e tardive: il termine di tre giorni è breve.
Quanto dura realmente
L’accettazione, quando l’esperto è disponibile, avviene di regola nei due giorni lavorativi. La convocazione, secondo la legge, deve avvenire senza indugio. I tempi effettivi del primo incontro dipendono dall’agenda dell’esperto e dell’imprenditore, ma un calendario ben gestito lo colloca entro una o due settimane dall’accettazione.
Dal primo incontro al giorno 180: le trattative, la relazione finale e gli sbocchi
Cosa succede
Il calendario ora corre sul termine lungo. L’esperto incontra i creditori, raccoglie informazioni, favorisce l’accordo. L’impresa continua a operare. Alla fine, la trattativa produce una soluzione, oppure si chiude senza accordo e lascia aperti gli strumenti previsti dalla legge.
La norma
Secondo l’art. 17, comma 7, modificato dal D.Lgs. 136/2024, l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, non è stata individuata una soluzione adeguata per il superamento della situazione. L’incarico può proseguire per non oltre altri centottanta giorni in alcune ipotesi, tra cui la richiesta concorde delle parti o la pendenza di misure protettive o cautelari.
Il comma 8 prevede che al termine dell’incarico l’esperto rediga una relazione finale, la inserisca nella piattaforma e la comunichi all’imprenditore; segue la comunicazione alla Camera di commercio per l’archiviazione. Il decreto dirigenziale del 2026, secondo Iusletter, ha introdotto un modello di relazione finale da redigere secondo l’indice dell’allegato 5.
Il comma 9 fissa un divieto temporale di ripresentazione: dopo l’archiviazione, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno; il termine si riduce a quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è stata richiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.
Quanto agli sbocchi, l’art. 25-quater, comma 3, prevede che, se è individuata una soluzione idonea, le parti possano alternativamente: concludere un contratto con uno o più creditori o con altre parti interessate, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; concludere un accordo con il contenuto dell’art. 62; concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5, con il quale l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Il comma 4 aggiunge che l’imprenditore può anche, alternativamente: proporre la domanda di concordato minore dell’art. 74; chiedere la liquidazione controllata dei beni dell’art. 268; proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies; per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti secondo gli artt. 57, 60 e 61.
Il comma 6 protegge gli atti autorizzati dal tribunale secondo l’art. 22: conservano i loro effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato.
Questa elencazione ha una conseguenza diretta sul calendario. Ognuno degli sbocchi ha tempi propri: un contratto con un creditore può essere concluso in pochi giorni, un accordo che coinvolge più parti richiede negoziazioni più lunghe, mentre il concordato minore e la liquidazione controllata sono procedure giudiziali, che si aprono con un ricorso e un fascicolo documentale proprio. Il concordato minore, in particolare, richiede la relazione dell’Organismo di composizione della crisi e una documentazione che non coincide con quella caricata sulla piattaforma. Chi aspetta il centottantesimo giorno per cominciare a preparare l’uscita arriva tardi: il lavoro sullo sbocco giudiziale va avviato quando la trattativa mostra i primi segnali di stallo, non quando l’incarico si chiude.
I termini che si attivano
Centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili per non oltre altri centottanta nei casi previsti. Un anno di divieto di nuova istanza dopo l’archiviazione, ridotto a quattro mesi, una sola volta, se l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione. Questi sono i termini che determinano l’orizzonte complessivo della procedura.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra decisiva di questa fase è la scelta dello sbocco prima che il termine si esaurisca. L’imprenditore può:
- monitorare il conteggio dei centottanta giorni e, se la trattativa è vicina alla conclusione, chiedere con i creditori la prosecuzione;
- preparare per tempo lo strumento di uscita, perché il concordato minore, la liquidazione controllata e il concordato semplificato richiedono documenti e passaggi propri;
- valutare se chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione, quando è chiaro che la trattativa non ha prospettive, così da ridurre a quattro mesi il divieto di ripresentazione.
L’errore tipico di questa fase
Lasciare che il termine scada senza aver preparato nulla. Il secondo errore riguarda l’archiviazione su richiesta: farla oltre i due mesi dall’accettazione significa restare bloccati per un anno intero prima di poter presentare una nuova istanza.
Un terzo errore, meno visibile, riguarda la relazione finale. L’esperto, secondo l’art. 17, comma 8, la redige al termine dell’incarico, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore. È il documento che racconta come si è svolta la trattativa, e che accompagnerà l’impresa anche nello strumento successivo, se ci sarà. Un imprenditore che ha risposto con ritardo alle richieste, che non ha fornito i dati aggiornati o che ha compiuto atti non condivisi durante le trattative ritroverà questi fatti descritti in quella relazione. La relazione finale si scrive giorno per giorno, durante tutta la trattativa, non solo alla fine.
Quanto dura realmente
Il termine di legge è di centottanta giorni, ma la durata effettiva può essere più breve se l’accordo arriva prima, o più lunga se la prosecuzione è richiesta. Non esistono statistiche pubbliche consolidate e affidabili sulla durata media della composizione negoziata delle imprese sotto soglia: è un dato che va chiesto alla Camera di commercio competente.
La stessa istanza, due calendari: chi rispetta le finestre e chi lascia correre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Le date sono state controllate: nessuna scadenza cade di sabato o di domenica, e dove la legge non fissa un termine, il tempo indicato è un’ipotesi dichiarata.
Ipotesi comune. Una società di persone con attivo patrimoniale di 241.700 euro, ricavi lordi di 187.300 euro e debiti per 412.900 euro, valori rimasti entro le soglie in ciascuno dei tre esercizi precedenti. Esposizione verso fornitori per 96.450 euro, debiti tributari per 58.320 euro, una banca creditrice per 147.800 euro.
Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste
- Lunedì 19 ottobre 2026 (giorno 0). Verifica delle soglie sui tre esercizi, test pratico sulla piattaforma.
- Martedì 20 ottobre 2026 (giorno 1). Richiesta contestuale dei certificati delle lettere e), f), g) e dell’estratto della Centrale dei rischi. L’estratto porta la data del 20 ottobre: resta valido per istanze presentate fino al 20 gennaio 2027.
- Situazione economico-patrimoniale al 31 ottobre 2026. Termine di validità: istanza da presentare entro il 30 dicembre 2026 (mercoledì).
- Lunedì 16 novembre 2026. Ipotesi: arrivano gli ultimi certificati. Riconciliazione con l’elenco dei creditori.
- Martedì 17 novembre 2026 (giorno 29). Firma della dichiarazione sostitutiva, verifica della pendenza di procedure, invio dell’istanza.
- Venerdì 20 novembre 2026. Ipotesi: nomina dell’esperto da parte del segretario generale.
- Martedì 24 novembre 2026. Scadenza dei due giorni lavorativi (lunedì 23 e martedì 24): l’esperto accetta.
- Mercoledì 25 novembre 2026. Convocazione dell’imprenditore. Le osservazioni sull’indipendenza vanno presentate entro tre giorni: il terzo giorno cade sabato 28 novembre, quindi slitta a lunedì 30 novembre 2026.
- Lunedì 24 maggio 2027. Il centottantesimo giorno dall’accettazione cade domenica 23 maggio 2027: il riferimento slitta al lunedì. Se nel frattempo le parti chiedono la prosecuzione, l’orizzonte massimo si sposta a venerdì 19 novembre 2027.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
- Lunedì 19 ottobre 2026 (giorno 0). Stessa verifica, stessa decisione.
- Martedì 20 ottobre 2026. Viene chiesto solo l’estratto della Centrale dei rischi. I certificati delle lettere e), f), g) sono rinviati “a quando l’istanza sarà pronta”.
- Situazione economico-patrimoniale al 31 ottobre 2026. Stesso termine: 30 dicembre 2026.
- Mercoledì 18 novembre 2026. L’imprenditore tenta una trattativa informale con la banca. I certificati non vengono chiesti.
- Lunedì 14 dicembre 2026. Ipotesi: un fornitore notifica un atto di pignoramento presso terzi.
- Lunedì 11 gennaio 2027. L’istanza viene preparata. La situazione al 31 ottobre è ormai oltre i sessanta giorni: non è più idonea.
- Situazione rifatta al 31 dicembre 2026. Nuovo termine di validità: istanza da presentare entro lunedì 1 marzo 2027.
- Mercoledì 20 gennaio 2027. Scade la validità dell’estratto della Centrale dei rischi del 20 ottobre: se l’istanza parte dopo, serve un nuovo estratto.
- Lunedì 1 febbraio 2027. Ipotesi: arrivano i certificati e l’istanza viene inviata, con un nuovo estratto della Centrale dei rischi.
- Venerdì 5 febbraio 2027. Ipotesi: nomina dell’esperto.
- Martedì 9 febbraio 2027. L’esperto accetta.
Il confronto
| Evento | Calendario A | Calendario B | Differenza |
|---|---|---|---|
| Invio dell’istanza | 17/11/2026 | 01/02/2027 | 76 giorni |
| Accettazione dell’esperto | 24/11/2026 | 09/02/2027 | 77 giorni |
| Documenti da rifare | Nessuno | Situazione patrimoniale ed estratto Centrale dei rischi | 2 documenti |
| Azioni dei creditori prima dell’istanza | Nessuna | Pignoramento presso terzi del 14/12/2026 | Un fronte in più |
Settantasei giorni di ritardo non sono un’astrazione: sono un pignoramento che nel calendario A non c’è. La differenza non dipende dalla complessità del caso, che è identico, ma soltanto dall’ordine in cui le cose sono state fatte.
Variante C: l’archiviazione chiesta per tempo
Ipotesi: con il calendario A l’esperto ha accettato il 24 novembre 2026. A metà gennaio è evidente che il principale creditore non intende trattare. L’imprenditore chiede l’archiviazione venerdì 15 gennaio 2027, entro i due mesi dall’accettazione (che scadrebbero domenica 24 gennaio 2027, con slittamento a lunedì 25). Ipotesi: l’archiviazione è disposta mercoledì 20 gennaio 2027. Una nuova istanza può essere presentata dal giovedì 20 maggio 2027. Se l’archiviazione fosse stata chiesta dopo i due mesi, il divieto sarebbe durato un anno, fino a giovedì 20 gennaio 2028.
Variante D: l’impresa agricola sotto soglia
Ipotesi: un’impresa agricola con attivo di 278.400 euro, ricavi lordi di 163.900 euro e debiti per 351.200 euro, valori entro le soglie nei tre esercizi. Il calendario documentale è identico a quello del calendario A, con due differenze. La prima è nella dichiarazione sostitutiva: oltre all’assenza di una liquidazione controllata pendente e di un ricorso per concordato minore, l’impresa deve attestare di non avere depositato ricorso ai sensi dell’art. 57, cioè per un accordo di ristrutturazione dei debiti. La seconda è negli sbocchi: alla fine della trattativa, accanto al concordato minore, alla liquidazione controllata e al concordato semplificato, l’impresa agricola può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti secondo gli artt. 57, 60 e 61, come prevede l’art. 25-quater, comma 4, lettera d). Con l’invio martedì 17 novembre 2026 e l’accettazione dell’esperto martedì 24 novembre 2026, l’orizzonte dei centottanta giorni resta fissato a lunedì 24 maggio 2027. Per l’impresa agricola il ventaglio delle uscite è più ampio, ma la dichiarazione da rendere alla vigilia dell’invio è più lunga.
I binari paralleli: cosa cambia se, durante il percorso, l’impresa attiva un altro strumento
Il calendario descritto fin qui è quello di base. Ma la presentazione dell’istanza raramente avviene in un vuoto: ci sono esecuzioni già avviate, garanzie che le banche vogliono escutere, domande di altri strumenti già depositate. Da questo momento in poi la timeline si sdoppia.
Primo binario: le misure protettive
Se l’imprenditore chiede le misure protettive, la cronologia si arricchisce di una fase giudiziale. L’art. 18 CCII, nel testo vigente, richiede che le misure siano chieste espressamente, esclude i crediti dei lavoratori e precisa che non sono inibiti i pagamenti. Per l’impresa minore, come si è visto, la compatibilità di questi articoli va valutata con cura, perché manca il piano finanziario per i sei mesi successivi.
La giurisprudenza di merito mostra quanto possa essere ampio lo spazio dei provvedimenti del tribunale. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 23 luglio 2025 (commentato su dirittobancario.it), ha concesso una misura cautelare atipica che vietava temporaneamente alla banca creditrice di escutere una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC). Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 luglio 2025, ha ammesso l’accesso alla composizione negoziata di un fondo d’investimento tramite la SGR che lo gestisce e ha ritenuto ammissibili le misure protettive richieste dalla SGR. Nessuno dei due riguarda un’impresa sotto soglia: sono indicazioni sul modo in cui i tribunali leggono gli strumenti di protezione della composizione negoziata, utili per capire cosa chiedere.
Binario di base: nessuna misura chiesta
Se l’imprenditore non chiede le misure protettive, la presentazione dell’istanza non ferma, da sola, le azioni dei creditori. Un pignoramento già notificato prosegue, un creditore può notificarne di nuovi. Per questo la scelta di non chiedere misure va fatta consapevolmente, sapendo che la trattativa si svolgerà mentre le azioni individuali restano possibili. È una scelta che può avere senso quando i creditori principali sono disponibili a trattare e non ci sono esecuzioni in corso; è una scelta rischiosa quando un creditore ha già avviato un’azione.
Secondo binario: una domanda di regolazione già pendente
La dichiarazione sostitutiva richiesta all’impresa minore deve attestare di non avere depositato ricorso ai sensi dell’art. 74. La sovrapposizione tra composizione negoziata e procedure concordatarie è un tema su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione: con la sentenza n. 31856/2025 la Corte ha rigettato il ricorso di una società debitrice che aveva rinunciato a un concordato preventivo con riserva e, il giorno dopo, aveva presentato l’istanza di composizione negoziata con misure protettive. Secondo la Corte, il concordato rinunciato resta pendente fino alla dichiarazione di improcedibilità, e in pendenza del concordato manca fin dall’origine il presupposto per accedere alla composizione negoziata; il tribunale investito della domanda di fallimento può verificarlo in via incidentale (fonti: EC News, 27 gennaio 2026; dirittobancario.it, 30 aprile 2026). La pronuncia applica il regime del D.L. 118/2021 e riguarda le imprese ordinarie, non specificamente l’art. 25-quater; la lezione cronologica, però, vale anche per l’impresa minore: una rinuncia non chiude un ricorso pendente, serve il provvedimento che ne prende atto. per l’impresa minore il dato testuale resta quello del comma 2, che chiede di attestare l’assenza di un ricorso per concordato minore.
Terzo binario: l’uscita verso il concordato minore
Se la trattativa non porta a un accordo, l’art. 25-quater, comma 4, consente di proporre la domanda di concordato minore. Ma attenzione alla cronologia della cancellazione: la Cassazione, Sezione I, n. 20141 del 16 giugno 2026 (segnalata da Iusletter) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Chi pensa di chiudere la ditta durante la trattativa deve sapere che può perdere l’uscita del concordato minore.
Quarto binario: la liquidazione controllata e il concordato semplificato
La liquidazione controllata dell’art. 268 è un’uscita disponibile anche su iniziativa di un creditore. Per questo, quando un creditore minaccia di depositare il ricorso, il tempo che separa la decisione dall’invio dell’istanza diventa decisivo: se il ricorso è depositato prima, la dichiarazione sostitutiva dovrà darne conto. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies è invece riservato a chi ha percorso la composizione negoziata: è un’uscita che esiste solo se la trattativa è stata avviata e condotta.
Quinto binario: l’accordo con i creditori
Se la trattativa ha successo, la cronologia si chiude con uno dei contratti o accordi del comma 3. In questo caso la tutela degli atti autorizzati dal tribunale secondo l’art. 22, prevista dal comma 6, garantisce che i finanziamenti o le operazioni autorizzate durante le trattative mantengano i loro effetti anche se poi l’impresa approda a uno strumento di regolazione.
Le 5 finestre critiche
Ripercorsa la cronologia, emerge un dato: i momenti in cui una decisione cambia davvero l’esito non sono molti, e quasi tutti si collocano prima dell’invio o nelle prime settimane dopo l’accettazione dell’esperto. Le tappe centrali della trattativa contano, naturalmente, ma il loro andamento è largamente condizionato da ciò che è stato fatto, o non fatto, all’inizio. Sono cinque le finestre che, una volta chiuse, non si riaprono.
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Il giorno 1: chiedere tutti i certificati insieme. È la mossa che decide il ritmo di tutta la preparazione. Se i certificati delle lettere e), f), g) e l’estratto della Centrale dei rischi partono lo stesso giorno, la scadenza dei documenti si allinea; se partono in ordine sparso, l’istanza resta ostaggio dell’ultimo arrivato, e gli altri invecchiano.
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La data di riferimento della situazione patrimoniale: entro sessanta giorni dall’invio. Fissarla bene significa garantirsi una finestra di due mesi per inviare. Fissarla male significa doverla rifare, con nuovi costi interni di preparazione e altre settimane perse.
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La vigilia dell’invio: dichiarazione sostitutiva costruita sull’art. 25-quater. Verificare che non sia pendente una liquidazione controllata e che non sia stato depositato un ricorso per concordato minore, e, per le imprese agricole, per accordo di ristrutturazione. Una dichiarazione sbagliata non è un dettaglio formale.
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Il giorno dell’invio: la decisione sulle misure protettive. Chiederle o no cambia il rapporto con i creditori che hanno già azioni in corso. Per l’impresa minore, la compatibilità con la mancanza del piano finanziario va valutata prima, non dopo.
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Entro due mesi dall’accettazione: l’archiviazione su richiesta se la trattativa non ha prospettive. Chiedere l’archiviazione dentro questa finestra riduce il divieto di ripresentazione da un anno a quattro mesi. Fuori dalla finestra, il blocco è di un anno intero.
Le domande sul tempo
Ho preparato la situazione patrimoniale due mesi e mezzo fa: posso ancora usarla?
No, se sono passati più di sessanta giorni dalla data a cui la situazione si riferisce. L’art. 17, comma 3, lettera a), richiede una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza. Una situazione al 31 ottobre 2026 non è più idonea per un’istanza presentata dopo il 30 dicembre 2026.
Quanto tempo passa dall’invio alla nomina dell’esperto?
Per l’impresa minore l’art. 25-quater non fissa un termine. La nomina spetta al segretario generale della Camera di commercio della sede legale. Per le imprese ordinarie l’art. 13, comma 7, prevede cinque giorni lavorativi dal ricevimento da parte della commissione, ma quel comma non è richiamato per l’impresa minore. Il dato realistico va chiesto alla singola Camera di commercio.
L’esperto è stato nominato venerdì: entro quando deve accettare?
Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, secondo l’art. 17, comma 4. Se la nomina arriva venerdì, i due giorni lavorativi sono il lunedì e il martedì successivi, salvo festivi.
La trattativa è ferma: posso ritirarmi e ripresentare l’istanza più avanti?
Sì, ma con un divieto temporale. Dopo l’archiviazione, la nuova istanza non può essere presentata prima di un anno. Se l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il divieto si riduce a quattro mesi, una sola volta.
Il mio estratto della Centrale dei rischi ha quattro mesi: devo chiederne un altro?
Sì. L’art. 17, comma 3, lettera h), richiede un estratto non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. Un estratto del 20 ottobre 2026 vale per istanze presentate fino al 20 gennaio 2027; dopo, va chiesto di nuovo.
Ho chiesto i certificati dei debiti da dieci giorni ma non sono arrivati: posso inviare l’istanza?
Per le imprese ordinarie il comma 3-bis dell’art. 17 consente di dichiarare di averli richiesti almeno dieci giorni prima. Per l’impresa minore quel comma non è tra quelli richiamati dall’art. 25-quater, comma 5. La via prudente è attendere i certificati o verificare preventivamente con la Camera di commercio come sarà trattata l’istanza.
Se preparo l’istanza ad agosto, i termini si fermano?
La sospensione feriale dei termini, che va dal 1° al 31 agosto, riguarda i termini dei procedimenti giudiziari. I sessanta giorni di validità della situazione patrimoniale e i tre mesi dell’estratto della Centrale dei rischi sono vincoli di aggiornamento dei documenti dell’istanza, che si presenta in via amministrativa alla Camera di commercio: non sono termini processuali, e la scelta prudente è non contare su alcuna sospensione. Diverso è il discorso per gli eventuali passaggi davanti al tribunale, come la conferma delle misure protettive, per i quali la questione va verificata sul procedimento concreto.
Quanto dura in tutto la composizione negoziata?
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, non è stata trovata una soluzione adeguata. Può proseguire per non oltre altri centottanta giorni nei casi previsti dall’art. 17, comma 7, tra cui la richiesta concorde delle parti e la pendenza di misure protettive o cautelari. A questi tempi vanno aggiunti quelli della preparazione, che dipendono dall’impresa.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Una premessa di trasparenza. La presentazione dell’istanza sulla piattaforma è un passaggio amministrativo: non passa dal tribunale, salvo che l’imprenditore chieda le misure protettive o cautelari. Per questo la giurisprudenza su questa fase è scarsa e in buona parte formata sotto il D.L. 118/2021, prima del passaggio della disciplina nel Codice della crisi: i principi vanno quindi letti tenendo conto delle modifiche successive. Non risultano, nelle fonti consultate per questa ricostruzione, pronunce specificamente riferite all’art. 25-quater e alle imprese sotto soglia. Le pronunce che seguono sono le sole verificate in fonti lette per questo articolo; sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Molte pronunce di merito sono riportate dalle fonti senza numero: sono citate con tribunale e data, mentre sono state escluse quelle prive di numero la cui data cade di sabato o di domenica, perché gli estremi non sono verificabili.
Tappa dell’invio e dichiarazione sostitutiva
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 31856/2025 (fonti: EC News, 27 gennaio 2026; dirittobancario.it, 30 aprile 2026). Ricorso della debitrice rigettato. Un concordato preventivo rinunciato resta pendente finché il tribunale non lo dichiara improcedibile; finché pende, l’istanza di composizione negoziata è inammissibile fin dall’origine, e il tribunale chiamato a decidere sul fallimento può accertarlo in via incidentale, senza che il controllo spetti solo alla Camera di commercio. Regime del D.L. 118/2021. Rilevanza: per l’impresa minore il problema si riflette nella dichiarazione sostitutiva del comma 2 dell’art. 25-quater, che chiede di attestare di non avere depositato ricorso per concordato minore. Chi ha un ricorso in corso deve attendere il provvedimento che lo chiude prima di inviare l’istanza.
Trib. Brescia, ordinanza n. 17142/2021 (fonte: EC News, 13 dicembre 2021; la data della pronuncia non è indicata). L’istanza di nomina era stata presentata al segretario generale della Camera di commercio competente, ma al momento del ricorso per la conferma delle misure non c’erano ancora né la nomina né l’accettazione dell’esperto, la documentazione era incompleta e pendeva un concordato rinunciato ma non ancora dichiarato improcedibile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la composizione si avvia con l’accettazione dell’esperto, e il giudice non può sostituirsi all’organo competente nella nomina. Rilevanza: conferma che, nella cronologia, nulla si può chiedere al tribunale prima che la tappa della nomina e dell’accettazione sia completata.
Tappa della pubblicazione nel registro delle imprese
Trib. Brescia, 2 dicembre 2021 (fonte: massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Prato-Pistoia, edizione 2026; tipo e numero non indicati). Le misure protettive producono effetti solo dalla pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese. Rilevanza: fissa il momento esatto da cui parte la protezione, che non coincide con l’invio dell’istanza. La fonte non consente di stabilire se si tratti dello stesso procedimento dell’ordinanza n. 17142/2021.
Trib. Trani, 21 marzo 2022 (stessa fonte; tipo e numero non indicati). Il mancato inserimento del numero di ruolo nel registro delle imprese entro trenta giorni determina l’inammissibilità e l’inefficacia della protezione. Rilevanza: mostra che, dopo l’invio, la cronologia continua con adempimenti pubblicitari a carico dell’imprenditore; il termine va verificato sul testo vigente, perché la pronuncia è anteriore al Codice riformato.
Trib. Trani, 5 settembre 2022 (stessa fonte; tipo e numero non indicati). La procedura è bifasica: l’iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese deve precedere il deposito del ricorso al tribunale; se l’ordine non è rispettato, la nuova domanda deve ripercorrere l’intero iter. Rilevanza: è la conferma giudiziale che l’ordine delle tappe non è una formalità.
Tappa della regolarità dei documenti
Trib. Milano, 28 dicembre 2021 (stessa fonte; tipo e numero non indicati). Se la documentazione allegata alla richiesta di conferma delle misure è carente, il tribunale può assegnare all’imprenditore un termine per integrarla. Rilevanza: un fascicolo incompleto non è sempre fatale, ma aggiunge una tappa al calendario e un margine di incertezza che un fascicolo completo evita.
Tappa dell’invio: chi può presentare l’istanza
Trib. Milano, ordinanza del 15 luglio 2025 (fonte: dirittobancario.it, 29 ottobre 2025). Il tribunale ha ritenuto che un fondo d’investimento possa accedere alla composizione negoziata attraverso la SGR che lo gestisce, e che siano ammissibili le misure protettive chieste dalla SGR. Rilevanza: mostra che la legittimazione a presentare l’istanza viene letta in modo funzionale, guardando a chi esercita in concreto l’attività d’impresa; per l’impresa minore il perimetro resta quello dell’art. 25-quater, comma 1, cioè l’imprenditore commerciale e agricolo con i requisiti dell’art. 2.
Binario parallelo delle misure
Trib. Vicenza, provvedimento del 23 luglio 2025 (fonte: dirittobancario.it, 12 settembre 2025). Il tribunale ha concesso una misura cautelare atipica che vietava temporaneamente alla banca creditrice di escutere una garanzia MCC. Rilevanza: chiarisce che, nel corso delle trattative, la tutela del patrimonio dell’impresa può passare anche da misure cautelari costruite sul caso concreto; per l’impresa minore resta il limite della compatibilità previsto dall’art. 25-quater, comma 5.
Tappa degli sbocchi
Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 (fonte: Iusletter). La Corte ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: il concordato minore è uno degli sbocchi dell’art. 25-quater, comma 4, lettera a). La cancellazione della ditta durante o dopo la trattativa può chiudere questa uscita.
I provvedimenti amministrativi che scandiscono la fase dell’invio
Accanto alle pronunce, la fase della presentazione è regolata da un atto amministrativo che conviene conoscere: il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato, secondo Iusletter, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026. Il decreto aggiorna il quadro operativo della composizione negoziata: lista di controllo, test pratico con percorso semplificato per micro e piccole imprese, protocollo di conduzione delle trattative presentato come buone prassi, modello di relazione finale, aggiornamento della piattaforma. Secondo la stessa fonte, il decreto recepisce un ulteriore aggiornamento di documenti già rivisti nel marzo 2023.
L’assenza di pronunce specifiche sull’impresa minore non è un limite di questa ricostruzione, ma una caratteristica della materia: la composizione negoziata delle imprese sotto soglia si svolge in larga parte fuori dalle aule giudiziarie, ed è proprio per questo che la qualità del fascicolo caricato sulla piattaforma conta così tanto.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Lo Studio interviene alla tappa in cui ti trovi: se sei al giorno zero, verifichiamo i requisiti; se hai già inviato, lavoriamo sulla nomina e sulla trattativa; se la trattativa è vicina alla scadenza, prepariamo l’uscita. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Verifichiamo le soglie dell’impresa minore sui tre esercizi precedenti, confrontando attivo, ricavi e debiti con i limiti dell’art. 2, comma 1, lettera d).
- Eseguiamo con l’imprenditore il test pratico e ne leggiamo gli esiti rispetto alla prospettiva di risanamento che l’esperto chiederà di dimostrare.
- Costruiamo il calendario dei documenti, fissando la data della situazione patrimoniale e coordinando le richieste dei certificati delle lettere e), f), g) e dell’estratto della Centrale dei rischi.
- Riconciliamo l’elenco dei creditori con i certificati e con la contabilità, insieme ai commercialisti dello staff.
- Redigiamo la dichiarazione sostitutiva secondo il contenuto specifico dell’art. 25-quater, comma 2, dopo aver verificato la pendenza di procedure.
- Valutiamo la richiesta di misure protettive e la questione di compatibilità per l’impresa minore, predisponendo i documenti necessari se si decide di chiederle.
- Seguiamo la trasmissione e controlliamo la completezza del fascicolo caricato sulla piattaforma.
- Prepariamo l’imprenditore al primo incontro con l’esperto, con una proposta di soluzione articolata.
- Monitoriamo i termini dei centottanta giorni, della prosecuzione e della finestra dei due mesi per l’archiviazione.
- Predisponiamo l’uscita quando la trattativa non porta a un accordo: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato, accordo di ristrutturazione per l’impresa agricola.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: chi conosce la composizione negoziata dal lato dell’esperto sa quali informazioni servono al primo incontro e quali lacune del fascicolo portano all’archiviazione. Quando assiste l’impresa, lo Studio opera come suo consulente e non come esperto nominato nella stessa procedura, perché l’esperto deve dichiarare la propria indipendenza secondo l’art. 17, comma 4. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC contano quando la trattativa si chiude senza accordo e l’impresa minore deve scegliere tra concordato minore e liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue l’istanza, la trattativa, lo strumento di uscita e le eventuali impugnazioni. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti sulla situazione patrimoniale e sull’elenco dei creditori, gli avvocati sulla dichiarazione, sulle misure e sugli sbocchi.
Chiusura: il tempo dell’istanza
La presentazione dell’istanza di composizione negoziata per l’impresa minore non è un atto da compiere in un pomeriggio. È una sequenza di passaggi in cui ogni documento ha una data di scadenza e ogni ritardo si somma al successivo. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: lo dimostrano i settantasei giorni di differenza tra i due calendari simulati, che non dipendono dalla complessità del caso ma solo dall’ordine delle mosse.
Ricapitolando la cronologia: la verifica delle soglie e il test pratico aprono il percorso; le richieste dei certificati, partite tutte insieme, ne dettano il ritmo; la situazione patrimoniale e l’estratto della Centrale dei rischi fissano la finestra di invio; la dichiarazione sostitutiva si firma per ultima; dopo l’invio, la nomina spetta al segretario generale, l’esperto accetta entro due giorni lavorativi e da quel momento corrono i centottanta giorni. Chi tiene a mente questa sequenza non subisce la procedura: la guida.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021, cioè conosce la procedura dal lato di chi la conduce, ed è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: competenze che servono sia per preparare l’istanza sia per gestire gli sbocchi dell’impresa minore quando la trattativa si chiude.
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