No: l’esdebitazione del debitore incapiente è un beneficio personale, che libera soltanto chi lo ha chiesto e ottenuto, e lascia intatte le posizioni del coniuge, del convivente, dei figli e di chiunque abbia firmato o garantito insieme a lui. È una delle verità più dure da accettare per le famiglie che arrivano a questa procedura dopo anni di rate non pagate, solleciti e pignoramenti. L’esperienza insegna che il decreto del giudice viene spesso vissuto come un “liberi tutti” domestico: il padre esdebitato festeggia, la figlia che gli aveva fatto da garante si rilassa, la moglie smette di aprire le raccomandate. Poi, qualche mese dopo, la banca bussa alla porta di chi pensava di essere fuori dalla partita.
L’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) consente al debitore persona fisica meritevole, che non può offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura, di essere liberato dai debiti una sola volta nella vita. È uno strumento potente, ma ha confini precisi. Chi non li conosce rischia di commettere uno di questi errori, che vediamo ricorrere con regolarità:
- Credere che la fideiussione o la coobbligazione firmata per il familiare cada insieme al suo debito.
- Pensare che la comunione dei beni estenda il beneficio al coniuge per i debiti contratti nell’interesse della famiglia.
- Ritenere che il convivente che ha firmato il contratto d’affitto sia libero perché il partner è stato esdebitato.
- Dare per scontato che il figlio che ha pagato le bollette dei genitori sia “fuori” (o, al contrario, che potrà farsi restituire tutto).
- Confondere i debiti propri del familiare con quelli del debitore esdebitato, solo perché il reddito familiare è entrato nella domanda.
- Presentare un’unica domanda “di famiglia” ai sensi dell’art. 66 CCII convinti che chiuda la partita per tutti.
Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno, non da spettatore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio nel ruolo che l’art. 283 affida all’Organismo di composizione della crisi, dalla relazione particolareggiata alla vigilanza triennale sulle utilità sopravvenute. Per questo sappiamo dove la procedura dell’incapiente si ferma e dove, invece, i familiari devono attivare strumenti propri. E poiché le famiglie sovraindebitate hanno quasi sempre anche esposizioni bancarie e fiscali, il lavoro è coordinato con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che l’Avvocato dirige in diritto bancario e tributario.
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Primo errore: credere che la garanzia firmata per il familiare cada insieme al suo debito
L’errore
Una figlia di trentaquattro anni ha firmato, nel 2019, una fideiussione per il prestito personale del padre. Il padre, oggi pensionato con un reddito minimo e nessun bene, ottiene l’esdebitazione come incapiente. La figlia riceve la notizia del decreto e archivia la vicenda: “il debito non c’è più, quindi non c’è più nemmeno la mia garanzia”. Sei mesi dopo arriva la lettera della banca, che le chiede l’intero residuo.
Perché è un errore
L’art. 278 CCII, che apre la disciplina dell’esdebitazione, stabilisce al comma 6 che restano salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. È la regola che il Codice ripete in tutti i suoi strumenti: la si ritrova, con formule analoghe, nel concordato minore (art. 79, comma 5) e nelle altre procedure. Il legislatore ha fatto una scelta di politica del credito molto chiara: la liberazione è un beneficio concesso alla persona del debitore, non un’estinzione oggettiva del rapporto che travolge tutte le garanzie.
Il punto che sfugge quasi sempre è la natura giuridica dell’esdebitazione. Il comma 1 dell’art. 278 parla di “inesigibilità” dei crediti rimasti insoddisfatti, non di estinzione. La dottrina più recente (Bosa, “Esdebitazione e vincoli solidali”, Il diritto degli affari n. 2/2025) la descrive come un’inesigibilità relativa: il debito resta in vita, ma non può più essere preteso da quel debitore. Proprio perché il rapporto principale sopravvive, sopravvive anche la fideiussione che lo garantisce, nonostante il principio di accessorietà degli artt. 1939 e 1945 del codice civile.
Va detto con onestà che il coordinamento tra l’art. 278 e l’art. 283 non è del tutto pacifico. L’art. 278 parla dei crediti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”, mentre l’incapiente non passa da alcuna liquidazione; lo stesso Bosa, in nota, osserva che la sua ricostruzione sulla deroga all’accessorietà riguarda le procedure pienamente concorsuali e non l’esdebitazione dell’incapiente. Ma nessuna delle pronunce che abbiamo esaminato ha mai esteso il beneficio dell’incapiente a un garante, e la ricostruzione dell’esdebitazione come inesigibilità personale porta comunque allo stesso risultato pratico: chi ha garantito resta esposto.
Le conseguenze
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che nemmeno un accordo approvato dai creditori può liberare i garanti contro la volontà di questi ultimi. Cass. 6 settembre 2019 n. 22382, richiamata da Bosa, ha negato l’omologazione di un concordato preventivo che pretendeva di estendere l’effetto liberatorio ai fideiussori: la conservazione dell’azione contro coobbligati e garanti è la contropartita che rende accettabile il sacrificio imposto ai creditori. Se questo vale per una procedura votata dai creditori, a maggior ragione vale per un decreto, come quello dell’incapiente, nel quale i creditori non votano affatto.
La conseguenza più grave è che il garante può essere chiamato a pagare l’intero residuo, con interessi e spese, proprio nel momento in cui il debitore principale non è più aggredibile: la banca concentra su di lui tutta la sua azione. E il garante, spesso, non ha più tempo per eccepire nulla, perché ha lasciato decorrere i termini delle diffide o, peggio, non ha opposto il decreto ingiuntivo pensando che “tanto il debito era stato cancellato”.
Cosa fare invece
Chi ha firmato una fideiussione o un contratto come coobbligato deve considerarsi debitore a pieno titolo e predisporre, prima ancora che il familiare depositi la domanda, una propria strategia. In concreto: recuperare il contratto di garanzia e verificarne il contenuto (importo massimo garantito, eventuale clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., data di sottoscrizione, eventuale conformità al modello ABI censurato in materia antitrust); controllare se il creditore ha rispettato i termini per agire contro il garante dopo la scadenza dell’obbligazione principale; valutare la propria situazione patrimoniale. Se anche il garante è sovraindebitato, può accedere a una procedura propria: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata o, se ne ha i requisiti, a sua volta l’esdebitazione dell’incapiente.
Un esempio concreto viene da Trib. Napoli, sez. VII civ., 30 aprile 2025, n. 668/2025 (come riportata dal commento pubblicato su diritto.it): una debitrice che aveva prestato fideiussione solidale per le obbligazioni del padre imprenditore, poi fallito, ha ottenuto l’omologazione del proprio piano del consumatore, con il pagamento di una percentuale contenuta del credito in 105 rate mensili. Il Tribunale ha ritenuto che la preesistenza di fideiussioni per debiti familiari non impedisse l’accesso alla procedura, in assenza di dolo, frode o colpa grave. È la dimostrazione che la via d’uscita del garante esiste, ma passa da una domanda sua, non dal decreto del familiare.
Il dettaglio che pochi conoscono
C’è un secondo effetto, meno intuitivo. Se il garante paga, ha diritto di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.). Ma il debitore principale è stato esdebitato. Il credito di regresso del garante segue la sorte dei debiti esdebitati oppure no? Bosa sostiene che il regresso ha natura concorsuale, perché il fatto che lo genera (la fideiussione) è anteriore. Trib. Milano, decreti del 23 febbraio 2026 (R.G. 31/2025 e 32/2025), ha precisato che l’esdebitazione concessa ha ad oggetto le sole passività maturate prima della presentazione del ricorso. Dove si collochi il regresso di un garante che paga dopo il decreto per una garanzia firmata prima è questione che le pronunce lette non risolvono espressamente: va esaminata caso per caso. Sul piano pratico, comunque, il regresso verso un incapiente ha di regola scarso valore, perché il familiare esdebitato non ha nulla da offrire, se non eventuali utilità sopravvenute nel triennio. Chi garantisce deve quindi ragionare come se dovesse sopportare la perdita da solo.
C’è un ultimo profilo, che chi ha firmato una garanzia raramente considera. Nelle procedure concorsuali classiche la giurisprudenza ha a lungo discusso se il garante non ancora escusso potesse far valere il proprio futuro regresso nel concorso: secondo quanto riferisce Bosa, Cass. 17 gennaio 2008 n. 903, seguita da Cass. 4 luglio 2012 n. 11144 e Cass. 11 gennaio 2013 n. 613, ha riconosciuto l’anteriorità del fatto genetico del regresso, ma ha negato al garante non escusso la possibilità di insinuarsi. Nella procedura dell’incapiente il problema si pone in termini diversi, perché non c’è un concorso né un riparto: c’è soltanto un decreto che rende inesigibili i debiti anteriori. Il garante non ha quindi alcuno spazio “dentro” la procedura del familiare. Il suo unico spazio di tutela è fuori: nella verifica della propria garanzia e, se serve, in una procedura propria.
Secondo errore: pensare che la comunione dei beni estenda il beneficio al coniuge
L’errore
Due coniugi in comunione legale hanno accumulato debiti per spese familiari: un finanziamento per l’arredamento della casa, uno scoperto di conto, rate scolastiche. Il marito, che aveva firmato da solo i contratti, ottiene l’esdebitazione da incapiente. La moglie ragiona così: “siamo in comunione, i debiti erano della famiglia, il giudice li ha cancellati: vale anche per me”.
Perché è un errore
La comunione legale è un regime patrimoniale, non una fusione delle due persone in un unico debitore. Il codice civile distingue con cura tra chi è obbligato e quali beni rispondono. L’art. 186 c.c. stabilisce che i beni della comunione rispondono, tra l’altro, delle spese per il mantenimento della famiglia e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia. L’art. 190 c.c. aggiunge che, se i beni della comunione non bastano a soddisfare i debiti che gravano su di essa, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito.
Questo significa che il coniuge che non ha firmato non è automaticamente debitore solidale, ma può essere chiamato a rispondere con i beni comuni e, in via sussidiaria, con i propri beni personali fino a metà del credito. Lo ricorda la giurisprudenza di legittimità, come segnalata da We Wealth (23 dicembre 2024): il debito contratto da un solo coniuge, anche per i bisogni familiari, non rende l’altro automaticamente condebitore solidale, perché il contratto produce effetti tra le parti; la comunione legale incide sulla possibilità di aggredire i beni comuni nei limiti degli artt. 189 e 190 c.c. (Cass. ord. n. 31856 dell’11 dicembre 2024; nello stesso senso, secondo la medesima fonte, Cass. n. 3471/2007).
L’esdebitazione, d’altra parte, colpisce i crediti “verso il debitore” che l’ha ottenuta. L’art. 278 c.6 fa salvi i diritti verso i coobbligati e gli obbligati in via di regresso. La responsabilità sussidiaria del coniuge per i debiti della comunione è una responsabilità che deriva dalla legge e dal regime patrimoniale, non dalla persona del marito: non c’è alcuna norma che la faccia venir meno per effetto del decreto concesso a lui.
Le conseguenze
Il rischio più serio è che la moglie, convinta di essere protetta, perda la possibilità di difendersi quando il creditore agisce sui beni comuni o sui suoi beni personali. Se il coniuge esdebitato era davvero incapiente, i beni della comunione saranno pochi; ma se la moglie ha uno stipendio, un conto personale o un immobile ricevuto in eredità (bene personale), il creditore può cercare di aggredirli nei limiti dell’art. 190, provando i presupposti della responsabilità sussidiaria.
C’è poi un’ipotesi ancora più frequente: la moglie aveva firmato insieme al marito. In quel caso non si parla più di responsabilità sussidiaria, ma di coobbligazione piena. Il creditore può chiederle l’intero (artt. 1292 e 1294 c.c.), e l’esdebitazione del marito non la sfiora.
I due decreti di Trib. Milano del 23 febbraio 2026 offrono un’illustrazione efficace. Due coniugi avevano presentato un ricorso congiunto. Il giudice ha separato i procedimenti e ha pronunciato due decreti distinti, uno per ciascuno, con un elenco di debiti proprio, una propria valutazione di meritevolezza e propri obblighi di dichiarazione annuale. Nel decreto relativo alla moglie, tra i debiti dichiarati inesigibili figurano circa 15.000 euro assunti per le ordinarie esigenze di vita familiare. Il messaggio è chiaro: anche i debiti “di famiglia” sono stati esdebitati per quella persona, all’interno del suo procedimento, con il suo decreto.
Cosa fare invece
Il coniuge che non è parte della procedura deve verificare subito, contratto per contratto, se è firmatario, garante o soltanto coniuge in comunione, perché dalle tre qualifiche discendono rischi diversi. Se è firmatario o garante, è debitore pieno. Se è soltanto coniuge in comunione, va valutata l’esposizione dei beni comuni e la responsabilità sussidiaria dell’art. 190. In tutti i casi, se anche questo coniuge è in difficoltà, la via corretta è una sua domanda: un’esdebitazione da incapiente autonoma, se ne ricorrono i requisiti, oppure un piano del consumatore o una liquidazione controllata.
Occorre anche ricordare che l’esistenza di beni in comunione incide sulla domanda dell’incapiente stesso. Se i coniugi possiedono in comunione la casa, la quota del coniuge debitore è un’utilità potenzialmente acquisibile: in quel caso il presupposto dell’art. 283 c.1 (nessuna utilità “diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”) rischia di mancare, e la strada più corretta può essere un’altra.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il reddito del coniuge entra nel calcolo della soglia di incapienza, ma non lo rende parte della procedura. L’art. 283 c.2 confronta il reddito del debitore, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, con l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo; il c.3 lett. d) chiede di documentare le entrate del debitore “e del suo nucleo familiare”. Il coniuge, insomma, compare nei documenti, ma come elemento di valutazione, non come beneficiario. È una distinzione che molti scoprono troppo tardi.
Terzo errore: ritenere libero il convivente che ha firmato il contratto d’affitto
L’errore
Due conviventi di fatto hanno firmato insieme il contratto di locazione dell’appartamento in cui vivono. Lui perde il lavoro, si accumulano otto mensilità arretrate. Lui ottiene l’esdebitazione come incapiente, e la compagna pensa che il debito con il proprietario sia stato cancellato “perché era lui a non pagare”. Il proprietario, invece, le notifica un decreto ingiuntivo per l’intero arretrato.
Perché è un errore
Quando più persone firmano lo stesso contratto come conduttori, si presume che siano obbligate in solido (art. 1294 c.c.), salvo che il contratto preveda diversamente. Ogni conduttore è tenuto a pagare l’intero canone, e il proprietario può rivolgersi a ciascuno di essi (art. 1292 c.c.). La convivente non è una garante del partner: è parte del contratto, debitrice in proprio. L’art. 278 c.6 fa salvi espressamente i diritti verso i coobbligati, e lei è esattamente un coobbligato.
Il fatto che la legge riconosca il convivente di fatto come familiare (l’art. 66 c.2 CCII lo include tra i “membri della stessa famiglia”, richiamando la legge n. 76/2016) non cambia nulla: il riconoscimento serve per accedere a procedure coordinate, non per estendere gli effetti del decreto dell’uno all’altro.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è che l’intero arretrato, e non soltanto la metà, può essere preteso dalla convivente, con le spese del procedimento monitorio e dell’eventuale sfratto. A questo si aggiunge un problema di prospettiva: il contratto, se il proprietario non lo risolve, continua. I canoni che maturano dopo il ricorso non sono coperti dall’esdebitazione, che riguarda le sole passività anteriori (lo precisano i due decreti di Trib. Milano del 23 febbraio 2026). Se la coppia continua a non pagare, il nuovo debito grava su entrambi, compreso il partner appena esdebitato.
C’è un ulteriore effetto collaterale, spesso sottovalutato: la morosità per canoni è causa di sfratto. L’esdebitazione del conduttore non impedisce al locatore di agire per la risoluzione del contratto e per il rilascio dell’immobile. Il decreto ex art. 283 libera dai debiti, non conserva il diritto a restare nell’immobile.
Cosa fare invece
La convivente cofirmataria deve trattare l’arretrato come un debito proprio e muoversi subito: verificare il contratto, valutare un accordo di rientro con il proprietario, e, se anch’essa è sovraindebitata, considerare una propria procedura. Se i suoi redditi sono bassi, va verificato se rientra a sua volta nella soglia dell’art. 283 c.2 per un nucleo di due persone. Con l’assegno sociale 2026 (provvisorio, 7.101,12 euro annui secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), la soglia per due componenti (parametro 1,57) è pari a 16.723,14 euro annui. Se invece ha un reddito capiente, la strada più adatta può essere un piano del consumatore che preveda il pagamento parziale del debito locativo nel quadro di tutte le sue esposizioni.
Sul piano pratico, è decisivo che i due partner non presentino domande contraddittorie. Se uno dei due ha già depositato la domanda di esdebitazione, la relazione dell’OCC e l’elenco dei creditori dovranno riportare anche il debito locativo come debito solidale, così che la situazione della convivente sia descritta in modo coerente quando presenterà, eventualmente, la propria.
Il dettaglio che pochi conoscono
Se la convivente paga l’intero arretrato al proprietario, ha in astratto diritto di regresso verso il partner per la sua quota (art. 1299 c.c.). Ma il partner è stato esdebitato. Anche qui si pone il tema di quando sia sorto il credito di regresso: la fonte (il contratto di locazione) è anteriore, il pagamento è successivo. In ogni caso, contro un incapiente il regresso ha valore pratico ridotto; e se nei tre anni successivi al decreto emergessero utilità rilevanti, la vigilanza dell’OCC (art. 283 c.9) consentirebbe ai creditori di agire su di esse. È uno scenario da valutare con attenzione prima di pagare.
Un’ultima precisazione riguarda le coppie unite civilmente e i conviventi che hanno stipulato un contratto di convivenza. Per le prime, il regime patrimoniale può essere quello della comunione, con le stesse regole viste per i coniugi; per i secondi, il contratto di convivenza può prevedere obblighi di contribuzione alle spese comuni. In nessuno dei due casi, però, il legame giuridico tra i partner trasforma il decreto concesso a uno in una liberazione dell’altro: ciò che conta è sempre chi ha firmato il contratto con il creditore e a quale titolo. Prima di concludere che “il debito era suo”, conviene rileggere la prima e l’ultima pagina del contratto di locazione: è lì che si trova la risposta.
Quarto errore: dare per scontato che il figlio che ha pagato le bollette sia “fuori” dalla procedura
L’errore
Un figlio, per due anni, ha pagato le bollette di luce e gas intestate alla madre, che non ce la faceva più. Ha anche anticipato alcune rate della sua finanziaria. Ora la madre presenta domanda di esdebitazione da incapiente. Il figlio pensa di non c’entrare nulla. Oppure, all’opposto, pensa che la madre “dovrà restituirgli tutto” appena il giudice l’avrà liberata dagli altri creditori.
Perché è un errore
Bisogna distinguere tre situazioni, perché il diritto le tratta in modo diverso.
La prima: le utenze sono intestate alla madre e il figlio le ha pagate volontariamente. In questo caso il figlio ha adempiuto un debito altrui (art. 1180 c.c.). Se lo ha fatto come prestito, o comunque con l’intesa di essere rimborsato, è diventato a sua volta creditore della madre. Quel credito è anteriore alla domanda e, come tutti i crediti anteriori, è destinato a diventare inesigibile con il decreto. Il figlio, quindi, non solo “c’entra”, ma è uno dei creditori, e come tale va indicato nell’elenco richiesto dall’art. 283 c.3 lett. a).
La seconda: il figlio ha pagato a un creditore della madre surrogandosi nei suoi diritti (ad esempio con una surrogazione per volontà del creditore). Anche in questo caso il figlio diventa titolare di un credito anteriore verso la madre.
La terza: le utenze sono intestate al figlio, che vive con la madre. Qui il debito è del figlio e solo suo. L’esdebitazione della madre non lo riguarda in alcun modo.
Le conseguenze
L’errore più pericoloso è omettere il figlio creditore dall’elenco dei creditori, o fare in modo che la madre lo rimborsi in via preferenziale poco prima del deposito. L’art. 283 c.4 lett. d) impone all’OCC di valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione, e il c.7 subordina il decreto alla meritevolezza, escludendolo in caso di frode, dolo o colpa grave. Una domanda che “dimentica” un creditore familiare, o che occulta pagamenti fatti a un familiare a danno degli altri creditori, rischia di essere letta come incompleta o poco trasparente. Anche gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno elencati (art. 283 c.3 lett. b): un trasferimento di beni o somme rilevanti al figlio deve comparire.
Sul versante opposto, il figlio che sperava di essere rimborsato “dopo” deve sapere che il suo credito anteriore non sarà più esigibile come gli altri, salvo il caso delle utilità sopravvenute nel triennio.
Cosa fare invece
Prima del deposito occorre ricostruire con precisione ogni pagamento fatto dal figlio, chiarirne la natura (prestito, regalo, adempimento spontaneo) e riportarlo in modo trasparente nella domanda. Se il figlio ha pagato per spirito di liberalità, senza alcun intento di essere rimborsato, non c’è credito e non c’è nulla da elencare. Se invece c’è un credito, va indicato. In parallelo, conviene che le utenze attive siano intestate a chi le paga effettivamente da qui in avanti, così da evitare che nuovi debiti sorgano in capo alla madre dopo il decreto.
È qui che entra in gioco l’esperienza specifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno come l’Organismo valuta completezza e attendibilità dei documenti consente di costruire una domanda che non lasci zone d’ombra sui rapporti economici dentro la famiglia.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le bollette successive al decreto non sono coperte. Il decreto di Trib. Milano del 23 febbraio 2026 (R.G. 32/2025) ha dichiarato inesigibili le sole passività maturate prima della presentazione del ricorso e ha escluso le sanzioni amministrative sopravvenute durante la procedura. Chi continua a non pagare le utenze dopo il deposito crea nuovi debiti non esdebitabili: per un incapiente, che può accedere al beneficio “solo per una volta” (art. 283 c.1), è uno scivolone che pesa per il resto della vita.
Quinto errore: confondere i debiti propri del familiare con quelli del debitore esdebitato
L’errore
Una moglie ha due carte revolving intestate solo a lei e un piccolo prestito personale per le cure di un genitore. Il marito presenta domanda di esdebitazione da incapiente, e nella domanda vengono documentati anche lo stipendio part-time della moglie e le spese del nucleo. La moglie, vedendo il proprio nome e il proprio reddito negli atti, conclude che anche le sue carte siano “dentro” la procedura.
Perché è un errore
L’esdebitazione riguarda i debiti del debitore che la chiede: lo dicono l’art. 283 c.1 (il “debitore persona fisica meritevole”) e il c.3 lett. a), che chiede l’elenco dei creditori di quel debitore. I documenti sul reddito del nucleo (c.3 lett. d) servono a verificare la soglia del c.2 e a stabilire quanto occorre per il mantenimento della famiglia, non a portare nella procedura i debiti dei familiari.
Persino quando la legge consente una gestione coordinata dei familiari, come fa l’art. 66 CCII per le procedure dell’art. 65, il comma 3 dello stesso articolo è perentorio: le masse attive e passive di ciascun membro della famiglia restano distinte. Ogni debitore conserva il proprio patrimonio e i propri debiti.
Le conseguenze
I debiti personali del familiare restano interamente esigibili, e il creditore può agire su stipendio, conto e beni del familiare come se la procedura del coniuge non esistesse. Il quinto dello stipendio della moglie può essere pignorato per il debito della carta revolving anche il giorno dopo il decreto concesso al marito. L’errore, qui, è soprattutto di tempo: chi pensa di essere protetto non prepara la propria difesa e non valuta per tempo una procedura propria.
C’è anche un riflesso sulla domanda del marito. Se il reddito della moglie viene pignorato, il reddito disponibile del nucleo cambia, e con esso il calcolo del mantenimento. Non è un elemento che di per sé compromette l’esdebitazione del marito, ma va considerato nella relazione dell’OCC e nelle dichiarazioni annuali successive.
Cosa fare invece
Il familiare deve fare un proprio inventario dei debiti, distinguendo quelli intestati solo a lui, quelli cointestati e quelli garantiti, e valutare subito se ha i requisiti per una propria procedura. Gli strumenti a disposizione sono tre: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss.), se ha un reddito che consente di offrire qualcosa ai creditori; la liquidazione controllata (artt. 268 ss.), se ha beni da liquidare; l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), se non può offrire alcuna utilità e il suo reddito rientra nella soglia. Va ricordato che anche per il familiare vale il limite dell'”una sola volta” per l’incapiente e che, per il piano del consumatore, l’art. 69 c.1 esclude chi sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte, o abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le due procedure, quella del marito e quella eventuale della moglie, non sono indipendenti sul piano dei numeri. Il reddito della moglie entra nel calcolo della soglia del marito, e viceversa. Se i due presentano domande in tempi diversi senza coordinarle, il quadro familiare descritto nella prima può essere smentito dalla seconda: spese di mantenimento indicate in un modo e poi in un altro, componenti del nucleo diversi, entrate omesse. La coerenza documentale tra le due domande è uno dei punti su cui un OCC attento si sofferma.
Lo stesso vale per le trattenute già in corso sullo stipendio del familiare. Se la moglie ha una cessione del quinto o subisce un pignoramento presso il datore di lavoro per un debito suo, quella trattenuta riduce il reddito realmente disponibile del nucleo e va rappresentata in modo fedele nella domanda del marito. Ma non diventa, per questo, un debito del marito, né cessa per effetto del suo decreto. Se la moglie vuole liberarsene, deve passare da uno strumento proprio: nel piano del consumatore, ad esempio, l’art. 67 c.3 consente di falcidiare e ristrutturare anche i debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. È un’opportunità che chi confida nel decreto del coniuge lascia inutilizzata, talvolta per anni.
Sesto errore: presentare un’unica domanda “di famiglia” ex art. 66 CCII pensando che chiuda tutto
L’errore
Due coniugi, entrambi senza reddito significativo, con figli maggiorenni non autonomi e un’abitazione assegnata dal Comune, decidono di presentare un unico ricorso per l’esdebitazione da incapiente, invocando la procedura familiare dell’art. 66 CCII. Sono convinti che un solo decreto libererà entrambi e che i debiti comuni saranno trattati “una volta sola”.
Perché è un errore
L’art. 66 c.1 CCII consente a più membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda per accedere a una delle procedure dell’art. 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Le procedure dell’art. 65 sono quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e, come precisa oggi il comma 1 nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, anche la liquidazione controllata, che può essere chiesta anche se uno o più debitori rientrano nell’art. 283, purché per almeno uno sussistano i presupposti dell’art. 268 c.3, quarto periodo (cioè l’attestazione che è possibile acquisire attivo). L’esdebitazione dell’incapiente non è richiamata come procedura familiare autonoma.
Trib. Milano, sez. II civ., decreti del 23 febbraio 2026 (R.G. 31/2025 e 32/2025), ha affrontato proprio questo caso: due coniugi avevano presentato un ricorso congiunto per l’esdebitazione dell’incapiente. Il giudice ha ritenuto in via preliminare che l’art. 66 CCII non trovi applicazione al procedimento per l’esdebitazione del debitore incapiente e, con provvedimento del 12 dicembre 2025, ha disposto la separazione dei procedimenti. Ne sono derivati due decreti distinti, ciascuno con un proprio elenco di debiti, una propria valutazione della meritevolezza e propri obblighi di dichiarazione annuale fino al 2029. Il decreto non sviluppa una lunga motivazione sul punto, ma la conclusione è netta.
Le conseguenze
Nel caso milanese la separazione non ha impedito ai coniugi di ottenere ciascuno il proprio decreto. Ma il rischio, in altri contesti, è più serio. Chi confida nella domanda unica può trovarsi con una domanda che il giudice considera inammissibile nella forma, o che deve essere sdoppiata e integrata, con allungamento dei tempi e la necessità di documentare separatamente due posizioni che si pensava di presentare come una sola. Nel frattempo, se non sono state chieste e ottenute protezioni, le azioni esecutive possono proseguire.
C’è poi una conseguenza di sostanza: anche nelle procedure familiari ammesse, l’art. 66 c.3 mantiene distinte le masse attive e passive. Il “debito di famiglia” firmato da entrambi resta, in ciascuna procedura, un debito di quel singolo debitore. Non esiste un decreto che liberi il nucleo come entità.
Il tema della domanda congiunta è controverso anche per la liquidazione controllata. La pagina di commento Brocardi all’art. 66 riferisce un orientamento secondo cui il ricorso congiunto sarebbe ammissibile solo per le procedure negoziali (Trib. Lucca 27 febbraio 2024; Trib. Rimini 21 aprile 2022), uno contrario (Trib. Verona 6 ottobre 2022; Trib. Pesaro 12 febbraio 2024) e una posizione intermedia secondo cui il ricorso congiunto è possibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura (Trib. Bari 6 dicembre 2023). Molte di queste pronunce sono anteriori al correttivo del 2024, che ha riscritto il comma 1.
Cosa fare invece
Quando entrambi i familiari sono incapienti, la scelta più prudente, alla luce del precedente milanese, è predisporre due ricorsi distinti ex art. 283, coordinati tra loro nei contenuti e nei tempi. Ciascuno deve avere il proprio elenco dei creditori, la propria documentazione reddituale, la propria relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza. I debiti cointestati andranno indicati in entrambi. Se, invece, uno dei familiari ha beni o redditi che consentono di offrire qualcosa, va valutata seriamente una procedura familiare ex art. 66 per gli strumenti che la norma consente (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), tenendo conto che l’art. 66 c.4 attribuisce la competenza al giudice adito per primo e che il c.5 ripartisce il compenso dell’OCC in proporzione all’attivo di ciascuno.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nella procedura dell’incapiente i compensi dell’OCC sono ridotti della metà (art. 283 c.6). La ripartizione proporzionale all’attivo dell’art. 66 c.5, invece, è pensata per le procedure familiari: in una procedura in cui l’attivo è per definizione nullo, il criterio dell’art. 66 non avrebbe molto senso. È un indizio ulteriore, sul piano sistematico, del fatto che l’esdebitazione dell’incapiente è stata costruita come procedura individuale.
Gli errori tradotti in euro: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi realistici per mostrare quanto può costare ciascun errore. Non sono casi reali e non descrivono pratiche seguite dallo Studio.
Simulazione 1: la figlia garante del padre
Ipotesi: il padre ha un residuo di prestito personale di 18.740 euro, garantito da fideiussione della figlia. Il padre ottiene il decreto di esdebitazione come incapiente, comunicato lunedì 2 novembre 2026. I creditori hanno 30 giorni per il reclamo (art. 283 c.8), quindi fino a mercoledì 2 dicembre 2026; la sospensione feriale non rileva, perché l’art. 9 c.1 CCII la esclude per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione.
- Strada A, la figlia non fa nulla. La banca, preso atto del decreto, si rivolge alla garante: diffida, decreto ingiuntivo non opposto, pignoramento dello stipendio. Con uno stipendio netto di 1.420 euro, il quinto pignorabile è di 284 euro al mese. Solo per il capitale servirebbero 66 mesi, cioè cinque anni e mezzo, a cui si aggiungono interessi e spese della procedura esecutiva.
- Strada B, la figlia si muove prima. Verifica il contratto di garanzia (importo massimo, data, clausole), controlla se la banca ha agito nei termini, e, se la sua posizione complessiva è di sovraindebitamento, valuta un piano del consumatore. Nel precedente di Trib. Napoli n. 668/2025 la garante familiare ha ottenuto l’omologazione con pagamento di una quota contenuta del credito in 105 rate: nella nostra ipotesi, una percentuale analoga ridurrebbe il debito a poche migliaia di euro, da pagare in un arco temporale sostenibile. Il risultato dipende dalla situazione concreta e dalla valutazione del giudice: non è una previsione.
Differenza: tra un pignoramento di cinque anni e mezzo e un piano sostenibile c’è, in questa ipotesi, la scelta di non confidare nel decreto del padre.
Simulazione 2: i coniugi in comunione
Ipotesi: il marito, incapiente, ha debiti per 41.360 euro. Tra questi, 9.870 euro di finanziamento per l’arredamento della casa familiare, firmato solo da lui, e 6.240 euro di scoperto su un conto cointestato con la moglie, con firma disgiunta e obbligazione solidale. Il marito ottiene l’esdebitazione.
- Esposizione della moglie sul conto cointestato: l’intero scoperto di 6.240 euro, perché è coobbligata (art. 278 c.6).
- Esposizione sul finanziamento firmato dal solo marito: nessuna obbligazione diretta, ma, se il creditore prova che si tratta di un’obbligazione contratta nell’interesse della famiglia e che i beni comuni non bastano, responsabilità sussidiaria sui beni personali fino alla metà del credito (art. 190 c.c.), cioè fino a 4.935 euro.
- Totale potenziale: fino a 11.175 euro, a fronte di un decreto che la moglie credeva la liberasse da tutto.
Se la moglie è a sua volta incapiente (ad esempio, reddito annuo di 9.480 euro in un nucleo di tre persone, con un figlio maggiorenne non autonomo), la soglia dell’art. 283 c.2 con l’assegno sociale 2026 è di 21.729,43 euro (parametro 2,04). Il reddito è sotto la soglia ancora prima di dedurre le spese. Può quindi presentare un proprio ricorso, nel quale indicare anche lo scoperto cointestato e l’eventuale esposizione sussidiaria. Alla luce del precedente milanese, due ricorsi distinti e coordinati sono la via più prudente.
Simulazione 3: il convivente cofirmatario dell’affitto
Ipotesi: canone di 685 euro al mese, contratto firmato da entrambi i conviventi. Al deposito del ricorso del partner gli arretrati sono di otto mensilità (5.480 euro), più 1.137,60 euro di oneri accessori: totale 6.617,60 euro. Dopo il deposito, la coppia salta altre tre mensilità (2.055 euro).
- Per il partner esdebitato: inesigibili i 6.617,60 euro anteriori al ricorso; restano dovuti i 2.055 euro successivi.
- Per la convivente: dovuto l’intero importo, 8.672,60 euro, perché è coobbligata solidale per tutto; in più, il locatore può agire per la risoluzione e il rilascio.
Il costo dell’errore, qui, è doppio: il debito non scompare per la convivente, e la mancata gestione del contratto dopo il deposito crea nuovo debito anche in capo a chi era appena stato liberato.
La mappa degli errori
L’esperienza insegna che il filo comune di tutti questi errori è uno solo: confondere la famiglia, che è una comunità di vita, con il debitore, che per il diritto è sempre una persona determinata. Il Codice della crisi tiene conto della famiglia in molti punti (il nucleo per la soglia di reddito, le spese di mantenimento, le procedure familiari dell’art. 66, perfino il divieto di voto dei familiari nel concordato minore previsto dall’art. 79 c.2), ma non la tratta mai come un unico soggetto da liberare in blocco. Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima del deposito della domanda, quando si sceglie lo strumento sbagliato o si omette un creditore familiare; altri dopo il decreto, quando ci si convince di essere al sicuro e si lascia correre. Il rimedio, di conseguenza, è pieno, parziale o assente a seconda di quanto tempo è passato e di cosa è stato fatto nel frattempo. La tabella che segue riassume il quadro: va letta come una guida di orientamento, perché ogni situazione richiede una verifica sui documenti.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Credere che la garanzia cada con il debito del familiare | Dopo il decreto, quando arriva la richiesta della banca | Escussione del garante per l’intero residuo | Parziale: difese sul contratto di garanzia e procedura propria del garante |
| Pensare che la comunione estenda il beneficio | Prima e dopo il decreto | Azione sui beni comuni e, in via sussidiaria, sui beni personali fino a metà del credito; intero se cofirmatario | Sì, se il coniuge attiva in tempo una propria procedura |
| Ritenere libero il convivente cofirmatario dell’affitto | Dopo il decreto | Decreto ingiuntivo per l’intero arretrato, possibile sfratto | Parziale: accordo con il locatore o procedura propria; il rilascio non si evita con l’esdebitazione |
| Omettere il figlio creditore o rimborsarlo in via preferenziale | Prima del deposito | Domanda incompleta, rischio sulla meritevolezza | Parziale: integrazione documentale se il giudice la concede |
| Confondere i debiti propri con quelli del familiare | In ogni momento | Pignoramenti sui redditi del familiare | Sì, con una procedura propria del familiare |
| Domanda unica ex art. 66 per l’incapiente | Al deposito | Separazione dei procedimenti, tempi più lunghi, documentazione da sdoppiare | Sì: due ricorsi distinti e coordinati |
La checklist da usare prima di depositare
Prima di presentare la domanda di esdebitazione da incapiente, e prima di ritenere chiusa la partita per chi vive con il debitore, verifica che:
- [ ] hai recuperato tutti i contratti di finanziamento, conto corrente, locazione e utenza, e per ciascuno hai annotato chi lo ha firmato;
- [ ] hai individuato ogni fideiussione o garanzia prestata da familiari, con data, importo massimo e creditore beneficiario;
- [ ] per ogni debito cointestato, hai verificato se l’obbligazione è solidale o parziaria (in mancanza di patto diverso, si presume la solidarietà: art. 1294 c.c.);
- [ ] hai chiarito il regime patrimoniale dei coniugi (comunione o separazione) e quali beni sono comuni e quali personali;
- [ ] hai ricostruito i pagamenti fatti da figli o altri familiari negli ultimi anni, e ne hai definito la natura (prestito, liberalità, adempimento del terzo);
- [ ] hai inserito nell’elenco dei creditori anche i familiari che vantano un credito verso il debitore;
- [ ] hai elencato gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, compresi trasferimenti di denaro o beni ai familiari (art. 283 c.3 lett. b);
- [ ] hai documentato redditi e spese del nucleo familiare e verificato la soglia dell’art. 283 c.2 con il parametro corretto della scala di equivalenza;
- [ ] hai valutato se i beni in comunione (ad esempio la quota della casa) facciano venir meno il presupposto dell’assenza di utilità;
- [ ] se anche un familiare è sovraindebitato, hai deciso se presentare due ricorsi distinti e coordinati, senza contare su una domanda unica ex art. 66 per l’incapiente;
- [ ] hai intestato le utenze e gli eventuali nuovi contratti a chi li paga effettivamente da ora in avanti, per non creare debiti successivi al ricorso;
- [ ] hai segnato in agenda le scadenze delle dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute che il decreto indicherà, per tutti e tre gli anni.
Questa lista non sostituisce l’esame del caso, ma intercetta la gran parte delle situazioni in cui un familiare resta esposto senza saperlo.
E se l’errore l’ho già fatto?
Il punto di partenza è uno: nella maggior parte dei casi descritti, l’errore del familiare non è un errore processuale irreparabile, ma un ritardo. Il beneficio non si è esteso a lui, ma nulla gli impedisce, oggi, di attivare una tutela propria. Distinguiamo.
Sei garante o coobbligato e la banca ti ha già scritto. Se hai ricevuto solo una diffida, c’è tempo per esaminare il contratto di garanzia e la posizione complessiva. Se ti è stato notificato un decreto ingiuntivo, il termine per l’opposizione è quello indicato nell’atto (di regola 40 giorni): finché è aperto, le difese sul contratto sono ancora proponibili. Se il decreto è già definitivo, le contestazioni sul merito del credito sono in larga parte precluse; resta però la possibilità di accedere a una procedura di sovraindebitamento propria, che può portare a un piano sostenibile o, se ne ricorrono i presupposti, a una propria esdebitazione.
Sei il coniuge e i creditori stanno agendo sui beni comuni o personali. Va verificato se il creditore ha provato i presupposti della responsabilità sussidiaria dell’art. 190 c.c. (debito gravante sulla comunione, insufficienza dei beni comuni). Se sei cofirmatario, la tua posizione è quella di un debitore pieno. In entrambi i casi, la via d’uscita stabile è una tua domanda, nella quale indicare con precisione i debiti condivisi.
Sei il convivente e ti è arrivato il decreto ingiuntivo del locatore. Anche qui il termine di opposizione è decisivo. Parallelamente, è possibile trattare con il locatore un piano di rientro o, se la situazione lo giustifica, presentare un ricorso di sovraindebitamento. Il rilascio dell’immobile, però, segue regole proprie: l’esdebitazione di uno dei due non lo impedisce.
Hai omesso un creditore familiare nella domanda già depositata. Se il procedimento è ancora pendente, la strada corretta è segnalarlo all’OCC e integrare la documentazione: il giudice ha il potere di chiedere integrazioni, come mostrano i decreti milanesi del 23 febbraio 2026, nei quali il Tribunale aveva richiesto documenti e osservazioni prima di decidere. Una correzione spontanea e trasparente è sempre preferibile a una scoperta successiva. Se il decreto è già stato concesso, l’omissione va valutata alla luce della meritevolezza e del possibile reclamo dei creditori entro 30 giorni (art. 283 c.8).
Avete presentato una domanda unica ex art. 66 e il giudice ha separato i procedimenti. Non è una bocciatura. È l’occasione per rendere ciascuna domanda completa e autonoma, come è accaduto nel caso milanese, concluso con due decreti di esdebitazione.
Il decreto è stato negato o revocato. Qui il tema diventa quello dei rimedi contro il provvedimento. Il reclamo contro il decreto ex art. 283 si propone entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 283 c.8); secondo una pronuncia segnalata da Unijuris (Cass. n. 13220/2026, letta solo in sintesi) è competente il tribunale in composizione collegiale e non la Corte d’appello. La successiva ricorribilità in Cassazione è oggetto di contrasto tra Cass. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. I ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Per il piano del consumatore, invece, il provvedimento sull’omologazione ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII (Cass. I ord. n. 8875 del 9 aprile 2026). Sbagliare il giudice o il termine del reclamo, quando le procedure in famiglia sono due e di tipo diverso, è un rischio concreto.
Hai rimborsato un familiare poco prima di depositare la domanda. È una situazione più frequente di quanto si pensi: il genitore in difficoltà restituisce al figlio, con l’ultimo denaro disponibile, il prestito ricevuto, e lascia scoperti la banca e la finanziaria. Il pagamento va comunque dichiarato con trasparenza, insieme alle sue ragioni e alla documentazione che lo accompagna. Tacerlo espone la domanda a una valutazione negativa sulla completezza della documentazione e sulla meritevolezza (art. 283 c.4 lett. d e c.7); dichiararlo consente all’OCC e al giudice di valutarlo per quello che è, inserendolo nel quadro complessivo delle cause dell’indebitamento.
Quando la preclusione è definitiva. Lo è, ad esempio, quando un decreto ingiuntivo è passato in giudicato e il familiare non ha i requisiti per alcuna procedura di sovraindebitamento, oppure quando il familiare incapiente ha già beneficiato una volta dell’esdebitazione ex art. 283, che la legge concede “solo per una volta”.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho fatto da garante a mio padre, che è stato esdebitato tre mesi fa. La banca non mi ha ancora scritto: posso stare tranquilla?”
No. Il silenzio della banca non significa rinuncia. L’art. 278 c.6 fa salvi i diritti verso i fideiussori, e la banca può agire nei termini di prescrizione e secondo le clausole del contratto. Conviene usare questo tempo per esaminare la garanzia e la propria situazione, prima che arrivi una diffida.
“Mia moglie ha ottenuto l’esdebitazione. Il mutuo lo avevamo firmato insieme: adesso lo pago solo io?”
Sei coobbligato per l’intero, quindi la banca può chiederti tutto il dovuto. Il mutuo ipotecario, però, ha regole proprie: se la casa è gravata da ipoteca e in comunione, è probabile che la situazione di tua moglie andasse valutata con attenzione anche sul presupposto dell’assenza di utilità. Il tuo caso merita un esame specifico: in astratto, un piano del consumatore può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo sull’abitazione principale, alle condizioni dell’art. 67 c.5.
“Ho pagato le bollette di mia madre per due anni. Ora lei è esdebitata: ho perso quei soldi?”
Dipende da come li hai pagati. Se era un regalo, non c’è nulla da recuperare. Se era un prestito, sei un creditore anteriore: il tuo credito va indicato nella domanda e, con il decreto, diventa inesigibile come gli altri, salvo utilità sopravvenute nei tre anni. Non è una buona notizia, ma è la regola che vale per tutti i creditori.
“Abbiamo presentato una domanda unica come coppia e il giudice l’ha divisa in due. Abbiamo sbagliato tutto?”
No. Il Tribunale di Milano, nei decreti del 23 febbraio 2026, ha fatto esattamente questo e poi ha concesso l’esdebitazione a entrambi i coniugi, con due decreti distinti. La separazione obbliga a completare ciascuna posizione, ma non compromette il risultato se i requisiti ci sono.
“Il mio compagno è stato esdebitato e io sono rimasta con l’affitto da pagare. Posso chiedere anch’io l’esdebitazione?”
Se non puoi offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva, e il tuo reddito rientra nella soglia dell’art. 283 c.2, sì, con un ricorso tuo. Per un nucleo di due persone, con l’assegno sociale 2026 provvisorio, la soglia è di 16.723,14 euro annui. Il requisito della meritevolezza vale anche per te.
“Se mio marito, esdebitato, eredita una somma tra due anni, i creditori possono chiedere i soldi a me?”
No, se si tratta di beni di tuo marito: le utilità sopravvenute entro tre anni dal decreto riguardano lui, e l’OCC, con autorizzazione del giudice, le comunica ai creditori, che possono agire su di esse (art. 283 c.1 e c.9). Il testo vigente non contiene più la soglia del dieci per cento prevista dalla versione anteriore al D.Lgs. 136/2024: parla di utilità che consentano l'”utile soddisfacimento” dei creditori. Quanto a te, restano esigibili solo i debiti di cui sei personalmente obbligata o garante.
Cosa hanno deciso i giudici: gli errori davanti alle aule
Questa è la raccolta delle pronunce richiamate nell’articolo, ordinate secondo l’errore che illuminano. I principi sono riformulati in parole nostre, come ricavati dalle fonti lette.
1. Trib. Milano, sez. II civ., decreto 23 febbraio 2026, R.G. 32/2025. Cosa è successo a chi ha presentato una domanda unica di coppia: il giudice ha ritenuto in via preliminare che l’art. 66 CCII non si applichi all’esdebitazione dell’incapiente e ha separato i procedimenti; ha poi concesso al ricorrente l’esdebitazione per le sole passività anteriori al ricorso, escludendo le sanzioni amministrative sopravvenute, con dichiarazioni annuali fino al 2029. Rilevanza: è il precedente centrale sul sesto errore e sul limite temporale dei debiti coperti.
2. Trib. Milano, sez. II civ., decreto 23 febbraio 2026, R.G. 31/2025. È il decreto pronunciato nel procedimento separato del coniuge: anche qui esdebitazione concessa, con inesigibilità dei debiti anteriori al ricorso, tra cui circa 15.000 euro assunti per le esigenze ordinarie della famiglia. Rilevanza: dimostra che i “debiti di famiglia” vengono esdebitati persona per persona, ciascuna con il suo decreto.
3. Trib. Napoli, sez. VII civ., 30 aprile 2025, n. 668/2025 (come riportata da diritto.it). Cosa è successo alla figlia garante del padre fallito: ha ottenuto l’omologazione di un proprio piano del consumatore; le fideiussioni prestate per debiti familiari non impediscono l’accesso in assenza di dolo, frode o colpa grave. Rilevanza: indica la via d’uscita per il familiare garante del primo errore.
4. Cass. 6 settembre 2019, n. 22382 (citata da Bosa, Il diritto degli affari n. 2/2025). Cosa succede a un accordo che pretende di liberare i garanti: non è omologabile un concordato che estenda l’effetto liberatorio ai fideiussori, perché la conservazione delle azioni contro coobbligati e garanti è un cardine del sistema. Rilevanza: rafforza la lettura dell’art. 278 c.6.
5. Cass. ord. n. 31856 dell’11 dicembre 2024 (come segnalata da We Wealth). In tema di debiti contratti da un solo coniuge: la comunione legale non crea solidarietà automatica, e la responsabilità del coniuge non firmatario passa per i limiti degli artt. 189 e 190 c.c. Rilevanza: delimita il secondo errore.
6. Cass. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (massima su Brocardi, art. 278). L’esdebitazione presuppone la procedura alla quale si collega: l’istanza di chi era stato dichiarato fallito resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: conferma che l’esdebitazione è un effetto della procedura del singolo debitore, non un beneficio che si propaga.
7. Cass. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026 (massima su Brocardi, art. 66). Il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello (art. 51). Rilevanza: quando in famiglia convivono un ricorso ex art. 283 e un piano del consumatore, i rimedi sono diversi e non vanno confusi.
8. Cass. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Su un decreto di rigetto ex art. 283, dichiarato non ricorribile in Cassazione; la Corte osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Rilevanza: alimenta il dibattito sul coordinamento tra artt. 278 e 283.
9. Cass. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. In contrasto con la precedente sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione; le fonti divulgative (iusletter, ecnews) ne descrivono i fatti in modo non coincidente. Rilevanza: chi deve impugnare un decreto deve sapere che la via in Cassazione è controversa.
10. Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025. Ha applicato all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: è un indice, in un senso, dell’applicabilità all’art. 283 delle disposizioni generali dell’art. 278, compreso il comma 6 sui coobbligati; sul punto non esiste ancora una pronuncia risolutiva, e parte della dottrina legge diversamente il rapporto tra le due norme.
11. Trib. Lucca 27 febbraio 2024, Trib. Rimini 21 aprile 2022, Trib. Verona 6 ottobre 2022, Trib. Pesaro 12 febbraio 2024, Trib. Bari 6 dicembre 2023 (riferiti dal commento Brocardi all’art. 66). Orientamenti divergenti sulla domanda congiunta di familiari nella liquidazione controllata: ammessa solo per le procedure negoziali, ammessa anche per la liquidazione, ammessa solo per la stessa procedura. Rilevanza: la procedura familiare ha confini discussi anche fuori dall’incapienza.
12. Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026. Secondo la citazione del testo vigente contenuta nel decreto, il reddito si confronta con la soglia dell’art. 283 c.2 dopo aver dedotto spese di produzione e spese di mantenimento; il decreto chiede la dichiarazione sulle utilità ogni anno. Rilevanza: mostra come il reddito del nucleo entra nella valutazione senza rendere i familiari parti della procedura.
13. Corte cost., ord. n. 104/2026. È pendente una questione di legittimità costituzionale sull’art. 278 c.2 (creditori che non hanno partecipato al concorso), definita con un rinvio. Rilevanza: la disciplina generale dell’esdebitazione è in movimento, e le soluzioni vanno verificate al momento della decisione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora su due fronti: prevenire gli errori prima che si consumino e, quando un errore c’è già stato, verificare cosa si può ancora recuperare.
- Mappiamo tutti i rapporti di debito della famiglia: per ogni contratto individuiamo chi ha firmato, chi ha garantito, chi è solo coniuge in comunione, così da sapere chi resta esposto dopo il decreto.
- Esaminiamo le fideiussioni prestate dai familiari: importo massimo, data, clausole di rinuncia ai termini, conformità ai modelli contrattuali contestati, tempestività dell’azione della banca.
- Verifichiamo il presupposto dell’incapienza: calcoliamo la soglia dell’art. 283 c.2 con il parametro corretto del nucleo e controlliamo se beni in comunione o utilità indirette rendano più adatta un’altra procedura.
- Ricostruiamo i pagamenti fatti da figli e parenti e li qualifichiamo (prestito, liberalità, adempimento del terzo), per riportarli in modo trasparente nell’elenco dei creditori e negli atti degli ultimi cinque anni.
- Coordiniamo due ricorsi distinti quando più familiari sono incapienti, evitando contraddizioni tra le descrizioni del nucleo, dei redditi e delle spese.
- Valutiamo la procedura familiare ex art. 66 per gli strumenti a cui la norma si applica (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), quando almeno un familiare ha qualcosa da offrire.
- Predisponiamo la procedura propria del familiare garante, coniuge o convivente: piano del consumatore, liquidazione controllata o esdebitazione da incapiente, a seconda dei requisiti.
- Quando il termine per difendersi sta per scadere, verifichiamo se è ancora possibile opporre il decreto ingiuntivo del creditore che agisce contro il familiare, e quali eccezioni sono proponibili.
- Quando il decreto è stato negato o revocato, verifichiamo termini e giudice del reclamo (30 giorni ex art. 283 c.8) e la praticabilità del ricorso in Cassazione alla luce del contrasto esistente.
- Seguiamo il triennio successivo al decreto: scadenze delle dichiarazioni annuali, gestione delle utilità sopravvenute, nuove utenze e contratti intestati correttamente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione è decisiva quando l’errore va riparato nei gradi successivi: sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione esiste un contrasto aperto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026, e la stessa linea difensiva può essere portata, senza cambi di difensore, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente, a monte, di impostare la domanda dell’incapiente e quelle dei familiari come le leggerà l’Organismo chiamato a redigere la relazione e a vigilare per tre anni. Accanto all’Avvocato operano avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare, che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulle garanzie, sui contratti e sulle impugnazioni, i secondi su redditi, dichiarazioni, soglie e posizioni fiscali dei componenti del nucleo.
Prima di dare per chiusa la partita
L’esdebitazione dell’incapiente è una seconda possibilità reale, ma personale. Chi vive accanto al debitore liberato deve chiedersi, con lucidità e senza sensi di colpa, se ha firmato, garantito, cointestato o pagato qualcosa, e se ha debiti propri. Nella grande maggioranza dei casi, accorgersene in tempo significa poter ancora scegliere lo strumento giusto.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio su questo crocevia tra la procedura del singolo e le posizioni dei familiari perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC, cioè nel ruolo che il Codice affida all’Organismo nell’esdebitazione dell’incapiente e nelle procedure familiari; e perché, da cassazionista, può seguire la stessa strategia fino all’ultimo grado quando un decreto va impugnato. Le esposizioni bancarie e fiscali dei componenti del nucleo vengono esaminate insieme allo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti.
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