Cosa Succede Ai Pignoramenti In Corso Con L’esdebitazione Dell’incapiente?

Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da chi ha un pignoramento già avviato (sulla casa, sui mobili, sul conto, su un credito) e sta valutando, o ha già ottenuto, l’esdebitazione del debitore incapiente. Le risposte sono complete, scritte come le daremmo a voce, e partono sempre dal testo della legge e dai provvedimenti che abbiamo letto.

Il quadro normativo, in poche righe. L’esdebitazione dell’incapiente è disciplinata dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificato dal D.Lgs. 136/2024: la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può essere liberata dai debiti una sola volta, con un obbligo di pagamento che rivive solo se nei tre anni successivi al decreto sopravvengono utilità rilevanti. L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Il punto che quasi nessuno spiega è che l’art. 283 non contiene una norma sulle esecuzioni pendenti: niente misure protettive automatiche, niente ordine di cancellazione dei pignoramenti. Gli effetti sui pignoramenti in corso vanno quindi costruiti, passaggio per passaggio, davanti al giudice dell’esecuzione.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio? Perché qui si incontrano due mondi: la procedura di sovraindebitamento e il processo esecutivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come nasce e come si motiva il decreto dell’art. 283; ed è avvocato cassazionista, quindi può seguire l’eventuale opposizione all’esecuzione che serve a far valere quel decreto, fino all’ultimo grado di giudizio.

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Ho già un pignoramento in corso: posso chiedere lo stesso l’esdebitazione dell’incapiente?

Sì, la legge non lo vieta, ma il pignoramento pesa sulla valutazione del giudice.

L’art. 283 CCII elenca i requisiti: essere persona fisica, essere meritevole, non poter offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, non aver già beneficiato di questa esdebitazione. Tra questi requisiti non compare l’assenza di procedure esecutive pendenti. Il comma 2 aggiunge un parametro oggettivo: il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, tolte le spese di produzione e quanto serve al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE.

Il problema, quindi, non è il pignoramento in sé. Il problema è cosa dice quel pignoramento sulla tua situazione. Se il creditore sta già incassando qualcosa, o se il bene pignorato ha un valore che una vendita trasformerebbe in denaro per i creditori, il giudice può concludere che un’utilità esiste e che, di conseguenza, non sei incapiente.

È esattamente ciò che è accaduto nel caso arrivato in Cassazione con l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026 (Sez. I): in sede di reclamo il tribunale aveva revocato l’esdebitazione perché il pignoramento colpiva una quota di reddito che poteva essere messa a disposizione dei creditori, e il terzo aveva già versato somme al creditore in base all’ordinanza di assegnazione. La Cassazione non ha deciso in astratto se pignoramento ed esdebitazione siano compatibili: ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il debitore non si era confrontato con quella specifica ragione della decisione.

La conseguenza pratica è semplice: prima di depositare la domanda bisogna leggere il fascicolo dell’esecuzione insieme alla relazione dell’OCC, e spiegare al giudice perché, nonostante il pignoramento, non esiste un’utilità concreta per i creditori. Un pignoramento infruttuoso (conto a zero, mobili invendibili, pensione sotto la soglia impignorabile) è una cosa; un pignoramento che produce incassi regolari è un’altra.

Cosa vuol dire esattamente che i debiti diventano “inesigibili”? Il pignoramento sparisce da solo?

No, non sparisce da solo: il debito non si può più pretendere, ma l’atto di pignoramento resta in piedi finché un giudice non ne prende atto.

L’art. 278 CCII, comma 1, definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti, con la conseguente inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Inesigibile significa che il creditore non può più pretendere il pagamento da te. Il credito non diventa “falso” e non viene cancellato all’indietro: semplicemente perde la forza di essere riscosso nei tuoi confronti.

I decreti che abbiamo letto lo dicono con questa formula. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025), dichiara inesigibili nei confronti della debitrice i debiti maturati prima della presentazione del ricorso, come esposti dal gestore. Il Tribunale di Rieti, decreto del 10 marzo 2025 (proc. n. 1/2024), parla di debiti definitivamente inesigibili sorti fino alla data del deposito del ricorso.

Il pignoramento, invece, è un atto del processo esecutivo: è stato notificato, eventualmente trascritto nei registri immobiliari, ha vincolato il conto o il credito presso il terzo. Quel vincolo non si dissolve perché in un’altra stanza del tribunale (la sezione che si occupa della crisi) è stato emesso un decreto. Serve un ponte tra i due procedimenti, e questo ponte lo costruisce il debitore portando il decreto al giudice dell’esecuzione, come spieghiamo più avanti.

Quali pignoramenti riguarda: casa, mobili, conto, crediti verso terzi?

Tutti, in linea di principio, perché l’inesigibilità colpisce il credito, non il tipo di bene pignorato.

Il decreto dell’art. 283 non distingue tra forme di espropriazione. Se il credito per cui si procede è tra quelli resi inesigibili, il presupposto stesso dell’esecuzione viene meno, che si tratti di:

  • pignoramento immobiliare sulla casa o su una quota di essa;
  • pignoramento mobiliare dei beni in casa o del veicolo;
  • pignoramento presso terzi del conto corrente, di un credito verso un cliente, di un rimborso, di somme dovute da un ente.

Cambiano però le complicazioni pratiche. Nell’immobiliare c’è una trascrizione da cancellare e spesso un creditore ipotecario; nel mobiliare ci sono un custode e, talvolta, spese di asporto già sostenute; nel presso terzi c’è un terzo che ha accantonato somme e aspetta un ordine del giudice per sapere a chi darle. A ciascuna di queste situazioni dedichiamo una risposta.

Due avvertenze. La prima: non tutti i crediti diventano inesigibili con certezza. L’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari e i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale, insieme alle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Se queste esclusioni valgano anche per l’incapiente è una questione aperta, ne parliamo nel blocco dei casi particolari. La seconda: il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione ha regole e problemi propri, a cui dedichiamo un articolo specifico; qui lo trattiamo solo per cenni.

Da quando valgono gli effetti: dal giorno del ricorso o dal decreto?

Gli effetti nascono con il decreto, ma riguardano i debiti sorti fino al deposito del ricorso.

Sono due date diverse e conviene tenerle distinte.

La data del ricorso delimita il perimetro dei debiti coinvolti. I decreti letti fanno riferimento ai debiti maturati prima della presentazione del ricorso (Trib. Milano 27/10/2025) o sorti fino alla data del deposito (Trib. Rieti 10/3/2025). Un debito nato dopo il deposito resta fuori: se un creditore nuovo ti pignora per un debito successivo, il decreto non ti aiuta.

La data del decreto è quella da cui l’inesigibilità diventa operativa. Prima del decreto non c’è nulla da opporre al creditore: la domanda di esdebitazione, da sola, non sospende le esecuzioni, perché l’art. 283 non lo prevede (lo vediamo nella prossima risposta).

C’è poi una terza data, spesso trascurata: quella in cui il decreto diventa stabile. L’art. 283, comma 8, consente al debitore e ai creditori di proporre reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 CCII. Finché il termine non è scaduto, o finché il reclamo non è deciso, il creditore procedente può sostenere davanti al giudice dell’esecuzione che il decreto potrebbe essere revocato. Non è un ostacolo assoluto, ma è un argomento che il giudice dell’esecuzione può considerare. Per questo, nella pratica, conviene presentarsi con la prova che il termine è decorso senza reclami.

Mentre il giudice decide sulla domanda, il pignoramento va avanti? Esistono misure protettive come negli altri strumenti?

Sì, va avanti: l’art. 283 non prevede misure protettive, e questa è la differenza più importante rispetto agli altri strumenti di sovraindebitamento.

Abbiamo controllato il testo dei commi dell’art. 283. Disciplinano i requisiti (commi 1 e 2), la documentazione (comma 3), la relazione dell’OCC (commi 4 e 5), il dimezzamento dei compensi dell’OCC (comma 6), il decreto e la dichiarazione annuale (comma 7), il reclamo (comma 8), la vigilanza triennale (comma 9). Nessun comma consente al giudice di sospendere le esecuzioni o di vietare nuove azioni esecutive durante il procedimento.

Il confronto con gli altri strumenti rende evidente la scelta del legislatore:

  • nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 70, comma 4, permette al giudice, su istanza del debitore, di sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e di vietare nuove azioni esecutive e cautelari;
  • nel concordato minore, l’art. 78, comma 2, lettera d), prevede su istanza del debitore il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva;
  • nella liquidazione controllata, l’art. 270, comma 5, richiama tra l’altro l’art. 150 CCII, la norma sul divieto di azioni esecutive individuali.

Nell’esdebitazione dell’incapiente non c’è nulla di simile. I decreti letti lo confermano indirettamente: né il Tribunale di Milano (decreti del 27/10/2025 e del 23/2/2026), né il Tribunale di Rieti (10/3/2025), né il Tribunale di Lagonegro (proc. n. 2/2025) riportano misure adottate durante il procedimento. Il decreto di Lagonegro osserva anzi che la procedura non prevede un’udienza di comparizione delle parti.

Il lato positivo è la rapidità. Nel procedimento di Lagonegro il ricorso risulta depositato il 16 settembre 2025 e il decreto è dello stesso mese; nel procedimento milanese R.G. 31/2025 il ricorso è stato depositato l’8 dicembre 2025 e il decreto è del 23 febbraio 2026. Tempi così brevi riducono il rischio che l’esecuzione arrivi alla vendita o all’assegnazione prima della decisione, ma non lo azzerano.

Che cosa si può fare, allora, se l’esecuzione corre più veloce della domanda? Gli strumenti vanno cercati nel processo esecutivo, non nel CCII: chiedere un rinvio motivato dell’udienza al giudice dell’esecuzione, informarlo della domanda pendente, valutare se ci sono vizi autonomi del pignoramento da far valere. Nessuno di questi strumenti è garantito: dipendono dalla valutazione del singolo giudice e dalla posizione del creditore.

Il decreto di esdebitazione ordina da solo la cessazione di pignoramenti, trattenute e vincoli?

Non sempre: nei quattro decreti che abbiamo letto per intero per questa guida non c’è alcun ordine di questo tipo, mentre altri decreti, come quello del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026 (R.G. 6/2025), dispongono espressamente la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute relativi ai debiti anteriori. La prassi, quindi, non è uniforme.

È la domanda che ci fanno più spesso, e la risposta delude chi si aspetta un provvedimento “tutto compreso”. Abbiamo letto per intero il dispositivo di quattro decreti di esdebitazione dell’incapiente:

  • Tribunale di Milano, decreto del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025): dichiara inesigibili i debiti anteriori al ricorso, ordina tre dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute (scadenze 30.10.2026, 30.10.2027, 30.10.2028), affida all’OCC la vigilanza e la comunicazione ai creditori, dispone la pubblicazione sul sito del tribunale. Non contiene ordini su pignoramenti, trattenute, terzi pignorati, trascrizioni o vincoli. Dalla motivazione emerge che un’esecuzione immobiliare si era già conclusa e che restava un residuo del mutuo ipotecario.
  • Tribunale di Milano, decreto del 23 febbraio 2026 (R.G. 31/2025): stessa struttura, con dichiarazioni annuali entro il 23 febbraio di ciascuno dei tre anni successivi. Nessuna disposizione su pignoramenti o vincoli.
  • Tribunale di Rieti, decreto del 10 marzo 2025 (proc. n. 1/2024): inesigibilità dei debiti sorti fino al deposito del ricorso, dichiarazione annuale con estratto conto, poteri di controllo del gestore sui movimenti del conto. Nulla sulle esecuzioni pendenti.
  • Tribunale di Lagonegro (proc. n. 2/2025): l’unico riferimento alle esecuzioni riguarda il futuro, cioè la possibilità per i creditori di avviare azioni esecutive sulle utilità sopravvenute, previa autorizzazione del giudice.

Non è una dimenticanza dei giudici. L’art. 283 non attribuisce al giudice dell’esdebitazione un potere di cancellazione dei vincoli paragonabile a quello che l’art. 71, comma 2, dà al giudice nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove si autorizza lo svincolo delle somme e si ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti. Nell’esdebitazione dell’incapiente il giudice accerta la liberazione dai debiti; le conseguenze sui singoli processi esecutivi restano affidate a quei processi.

Non escludiamo che altri tribunali, in altri decreti, abbiano inserito indicazioni rivolte ai terzi o ai giudici dell’esecuzione: le prassi non sono uniformi. Ma non bisogna contarci. La strategia corretta parte dall’ipotesi che il decreto dica solo “debiti inesigibili” e che tutto il resto vada chiesto altrove.

Allora come si chiude concretamente l’esecuzione? Basta un’istanza al giudice dell’esecuzione?

Il primo passo è un’istanza al giudice dell’esecuzione con il decreto allegato; spesso basta, a volte no.

Il percorso, nella sua forma più lineare, è questo:

  1. si ottiene copia del decreto di esdebitazione e, quando possibile, un’attestazione della cancelleria sul mancato reclamo nei 30 giorni;
  2. si deposita nel fascicolo telematico dell’esecuzione un’istanza in cui si chiede al giudice di prendere atto che il credito per cui si procede è divenuto inesigibile e di dichiarare la chiusura della procedura, disponendo le conseguenze tipiche: liberazione del bene, svincolo delle somme accantonate, ordine di cancellazione della trascrizione;
  3. si chiede, se l’udienza è lontana e c’è un atto imminente (una vendita, un’assegnazione), che il giudice provveda prima o sospenda l’atto;
  4. si notifica o comunica l’istanza al creditore procedente e agli intervenuti, perché possano prendere posizione.

Molti creditori, davanti a un decreto stabile e a un credito chiaramente anteriore al ricorso, rinunciano agli atti o non si oppongono, e il giudice chiude. Ma attenzione a due problemi.

Il primo: i creditori intervenuti. Se nell’esecuzione sono intervenuti altri creditori, ognuno ha la sua posizione: il decreto deve coprire anche i loro crediti. Se uno di loro vanta un credito escluso dall’esdebitazione, o sorto dopo il ricorso, l’esecuzione può proseguire per lui.

Il secondo: il giudice dell’esecuzione non è il giudice del merito del credito. Può prendere atto di un fatto evidente, ma se il creditore contesta, ad esempio sostenendo che il suo credito non rientra tra quelli resi inesigibili o che il decreto non è stabile, la contestazione va risolta in un giudizio. La Cassazione (Sez. III, ord. n. 29062 del 3 novembre 2025) ha ricordato che l’interpretazione del titolo spetta al giudice dell’esecuzione o a quello dell’opposizione: il primo può farlo nei limiti del suo controllo, ma la sede piena è l’opposizione.

Ecco perché l’istanza va scritta come se dovesse reggere anche a una contestazione: elenco dei crediti dell’esecuzione confrontato con l’elenco dei creditori della relazione dell’OCC, date di sorgenza, natura dei debiti.

E se il creditore si oppone o il giudice dell’esecuzione non chiude? Serve l’opposizione all’esecuzione?

Sì: quando l’istanza non basta, lo strumento è l’opposizione all’esecuzione dell’art. 615 c.p.c., fondata sull’inesigibilità sopravvenuta del credito.

L’opposizione all’esecuzione è il giudizio con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere. Uno dei motivi classici è un fatto sopravvenuto al titolo esecutivo che ne fa venir meno la forza: il pagamento, la prescrizione, e, nel nostro caso, la liberazione dai debiti dichiarata con decreto. A esecuzione già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa l’udienza e può pronunciarsi sulla sospensione.

Alcuni punti pratici:

  • la sospensione: insieme all’opposizione si chiede al giudice dell’esecuzione di sospendere il processo esecutivo. Se la sospensione viene negata, la Cassazione (Sez. III, ord. n. 29477 del 7 novembre 2025) ha chiarito che il rimedio contro il rigetto dell’istanza di sospensione è il reclamo dell’art. 669-terdecies c.p.c., non l’opposizione agli atti esecutivi. Sbagliare strumento significa perdere tempo prezioso;
  • la fase di merito: dopo la decisione sulla sospensione, il giudizio prosegue nel merito secondo le regole del codice di procedura civile, con i suoi termini;
  • le preclusioni: se sono già pendenti altre opposizioni, conviene coordinare le difese. La Cassazione (Sez. III, ord. n. 31449 del 2 dicembre 2025) ha affermato che, con due opposizioni esecutive pendenti, le preclusioni maturate nella prima valgono anche nella seconda. Chi ha già proposto un’opposizione per altri motivi deve muoversi con attenzione.

Un’avvertenza sulla sospensione feriale. Per i procedimenti disciplinati dal CCII, l’art. 9, comma 1, esclude la sospensione dei termini nel periodo 1-31 agosto, salvo diversa previsione: il termine di 30 giorni per il reclamo contro il decreto, quindi, corre anche in agosto. L’opposizione all’esecuzione, invece, segue le regole del codice di procedura civile: i suoi termini vanno controllati caso per caso.

Devo aspettare che scadano i 30 giorni del reclamo prima di muovermi?

Non è obbligatorio, ma è prudente: muoversi prima espone a una contestazione facile.

Il decreto è efficace, ma finché pende il termine per il reclamo dell’art. 283, comma 8, il creditore può proporre reclamo e ottenere la revoca del beneficio, come è avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13228/2026. Se nel frattempo il giudice dell’esecuzione ha già chiuso la procedura e liberato le somme, la situazione diventa complicata per tutti.

Per questo il percorso che suggeriamo distingue due situazioni:

  • nessun atto esecutivo imminente: si aspetta la scadenza del termine, si raccoglie l’attestazione di mancato reclamo, si deposita l’istanza con un fascicolo completo;
  • atto esecutivo imminente (vendita fissata, udienza di assegnazione vicina): si deposita subito l’istanza, informando il giudice dell’esecuzione del decreto e chiedendo almeno di non procedere all’atto fino alla stabilizzazione. Se il creditore insiste, si valuta l’opposizione con istanza di sospensione.

C’è un ulteriore profilo, ancora discusso: la ricorribilità in Cassazione del decreto pronunciato sul reclamo. Sul punto esiste un contrasto, nato proprio su casi di esdebitazione dell’incapiente, tra l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 (Sez. I), che ha ritenuto non ricorribile un decreto di rigetto ex art. 283, e l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026 (Sez. I). Finché il contrasto non sarà composto, la stabilità del decreto dopo il reclamo va valutata con cautela.

La tabella riassume passaggi, termini e giudici.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Domanda Ricorso ex art. 283 tramite OCC, con relazione e documenti del comma 3 Nessun termine; l’esecuzione intanto prosegue Giudice competente per il sovraindebitamento
Durante la domanda Eventuale istanza di rinvio o informativa nel fascicolo dell’esecuzione Prima dell’atto esecutivo imminente Giudice dell’esecuzione
Decreto Decreto di esdebitazione e comunicazione ai creditori Data fissata nel decreto per la comunicazione Giudice dell’esdebitazione / OCC
Reclamo Reclamo di debitore o creditori, forme dell’art. 124 CCII 30 giorni dalla comunicazione (art. 283 c. 8) Tribunale in sede di reclamo
Chiusura dell’esecuzione Istanza con decreto e attestazione di mancato reclamo Dopo la scadenza del reclamo, o subito se c’è un atto imminente Giudice dell’esecuzione
Contestazione Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione Prima che l’esecuzione si concluda Giudice dell’esecuzione, poi giudice del merito
Rigetto della sospensione Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (Cass. 29477/2025) Termine del reclamo cautelare Collegio
Vigilanza Dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute Ogni anno per tre anni, alla data fissata nel decreto OCC e giudice dell’esdebitazione

Le somme che la banca o il terzo hanno già accantonato che fine fanno?

Dipende da un elemento che pochi controllano: se il giudice ha già emesso l’ordinanza di assegnazione oppure no.

Nel pignoramento presso terzi il terzo (la banca, il cliente che ti deve dei soldi, l’ente che ti paga un rimborso) riceve l’atto e da quel momento non può più pagarti le somme pignorate: le trattiene, le accantona, e aspetta che il giudice decida. La decisione tipica è l’ordinanza di assegnazione, con cui il giudice ordina al terzo di versare al creditore.

Da qui due scenari.

Primo scenario: somme accantonate, nessuna assegnazione. Il denaro è fermo presso il terzo, vincolato dal pignoramento, ma non è ancora del creditore. Se nel frattempo il credito diventa inesigibile, l’istanza al giudice dell’esecuzione deve chiedere espressamente lo svincolo delle somme accantonate a favore del debitore. Il terzo non le libererà da solo: il decreto di esdebitazione, come abbiamo visto, non contiene ordini rivolti ai terzi pignorati. Il terzo, d’altra parte, ha tutto l’interesse a muoversi solo su un provvedimento del giudice dell’esecuzione, perché un pagamento sbagliato lo espone a pagare due volte.

Secondo scenario: assegnazione già pronunciata e pagamenti già eseguiti. Qui il discorso è più difficile. Le somme versate al creditore prima del decreto sono state pagate in esecuzione di un provvedimento del giudice: l’esdebitazione rende inesigibile ciò che resta, ma non prevede un meccanismo di restituzione di quanto incassato prima. Contare di riavere quelle somme è, nella maggior parte dei casi, irrealistico. Il caso esaminato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13228/2026 mostra anzi il rischio opposto: i versamenti già eseguiti dal terzo in base all’assegnazione sono stati letti come prova di un’utilità concreta per i creditori, e quindi contro l’incapienza.

C’è poi una zona grigia: le somme accantonate prima del deposito del ricorso sono un’utilità che avrebbe dovuto essere offerta ai creditori? Non abbiamo trovato pronunce che risolvano il punto. La lettura più coerente con l’art. 283 è che conti la situazione complessiva e prospettica del debitore, ma è un aspetto che va affrontato nella relazione dell’OCC, non lasciato al caso.

Due indicazioni dalla giurisprudenza sul terzo pignorato aiutano a capire come si muoverà la controparte. La Cassazione (Sez. III, ord. n. 29059 del 3 novembre 2025) ha affermato che il terzo che ha reso per errore una dichiarazione positiva deve correggerla subito e, se il giudice assegna comunque il credito, può proporre opposizione agli atti esecutivi. La Sezione Lavoro (ord. n. 28984 del 3 novembre 2025) ha precisato che, se il credito pignorato è già stato azionato dal debitore, il terzo può opporsi ex art. 615 c.p.c. solo dopo l’assegnazione, e prima deve dichiararlo. Il terzo, insomma, è un protagonista del processo: va informato e messo in condizione di eseguire un ordine chiaro.

Chi paga le spese della procedura esecutiva: avvocato del creditore, custode, ufficiale giudiziario?

Le spese che il creditore ha anticipato per pignorarti seguono, in linea di massima, la sorte del credito; quelle che nascono dopo il decreto sono un terreno da negoziare o da far decidere al giudice.

Le spese dell’esecuzione sono di vario tipo: il compenso del difensore del creditore liquidato con il precetto e nel processo, le spese di notifica, quelle dell’ufficiale giudiziario per il pignoramento mobiliare, gli eventuali costi di asporto e custodia dei beni, nell’immobiliare il compenso dell’esperto stimatore, del custode e del professionista delegato, le spese di pubblicità.

Ragioniamo per date, come per i debiti:

  • spese maturate prima del ricorso: sono accessorie al credito e, in quanto debito anteriore, rientrano nell’inesigibilità dichiarata dal decreto. Il creditore non può pretenderle da te, come non può pretendere il capitale;
  • spese maturate tra il ricorso e il decreto: qui il creditore sosterrà che sono debiti successivi al deposito. La risposta dipende da come il decreto delimita i debiti (i decreti letti parlano di debiti anteriori al ricorso) e dal fatto che si tratti di spese del medesimo procedimento esecutivo per un credito anteriore. Non c’è una soluzione certa, e ci sentiamo di dirlo chiaramente;
  • spese dell’eventuale opposizione all’esecuzione: sono regolate dal giudice dell’opposizione secondo le regole ordinarie sulla soccombenza. Se il creditore resiste a un’istanza fondata, rischia di sostenerle; se il debitore propone un’opposizione infondata, rischia di essere condannato a pagarle.

Un aspetto concreto: i compensi dei professionisti nominati dal giudice nell’esecuzione immobiliare (stimatore, custode, delegato) sono stati spesso anticipati dal creditore procedente. Quando la procedura si chiude anticipatamente, il giudice dell’esecuzione liquida quanto maturato; chi lo sopporta in via definitiva è una delle questioni che l’istanza di chiusura deve affrontare espressamente, chiedendo che nulla sia posto a carico del debitore esdebitato.

Per chi non ha risorse per l’opposizione, va valutato il patrocinio a spese dello Stato: la soglia di reddito di riferimento è 12.838,01 euro (D.M. 10 maggio 2023), salvo aggiornamenti successivi da verificare al momento della domanda. Per un debitore che ha appena dimostrato di essere incapiente, è un’ipotesi tutt’altro che teorica.

Il pignoramento immobiliare sulla casa: si cancella la trascrizione? E l’ipoteca?

La trascrizione del pignoramento si cancella solo con un provvedimento del giudice dell’esecuzione; l’ipoteca è un altro discorso, e in ogni caso un immobile con valore mette a rischio l’incapienza.

Partiamo dal problema a monte. Chi ha una casa pignorata che, venduta, porterebbe denaro ai creditori, difficilmente è “incapiente” nel senso dell’art. 283: quel ricavato è un’utilità. Il caso tipico in cui il tema si pone è diverso: un immobile già venduto all’asta, con un residuo di mutuo non coperto (è la situazione che emerge dal decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025, dove dopo l’esecuzione immobiliare restava un debito residuo verso la banca), oppure una quota indivisa di scarso valore, gravata da ipoteche superiori al suo valore di mercato.

Se l’esecuzione è ancora pendente al momento del decreto, l’istanza al giudice dell’esecuzione deve chiedere la chiusura della procedura e l’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il decreto di esdebitazione non lo contiene, e il giudice dell’esdebitazione non ha, nell’art. 283, un potere analogo a quello dell’art. 71, comma 2, CCII (che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore autorizza la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti).

Sull’ipoteca la prudenza è d’obbligo. L’ipoteca è una garanzia sul bene: l’esdebitazione rende il credito inesigibile verso di te, ma la cancellazione dell’ipoteca non è prevista dall’art. 283. Il creditore ipotecario sosterrà che la garanzia resta a presidio del bene; la questione va valutata sul caso concreto, anche in vista di un’eventuale vendita volontaria futura.

Un confronto utile: nella liquidazione controllata, la Cassazione (Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024, su rinvio pregiudiziale) ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario dell’art. 41 TUB opera anche lì, mentre per la liquidazione del patrimonio di un’associazione sciolta la Sez. III (n. 32521/2025) l’ha escluso. Nell’esdebitazione dell’incapiente non c’è un concorso né una liquidazione dei beni: il fondiario, quindi, non ha uno spazio “speciale” da difendere, ma resta un creditore che contesterà con decisione qualunque chiusura. Con un immobile di valore pignorato, lo strumento giusto è quasi sempre un altro: ne parliamo nella domanda che nessuno fa.

E se il pignoramento riguarda il quinto della pensione, un debito di mantenimento, o c’è un fideiussore?

Sono tre situazioni in cui il decreto non chiude tutto, o non lo chiude per tutti.

Il quinto dello stipendio o della pensione. È il pignoramento presso terzi più frequente tra chi chiede l’esdebitazione da incapiente, e ha un articolo dedicato sul nostro sito. Qui basta ricordare due cose. La prima: un quinto che produce trattenute regolari è l’argomento principale del creditore per sostenere che un’utilità esiste (Cass. n. 13228/2026). La seconda: dopo il decreto, il datore di lavoro o l’ente previdenziale continuerà a trattenere finché non riceve un ordine del giudice dell’esecuzione, e non un semplice decreto di esdebitazione.

I debiti di mantenimento e quelli da fatto illecito. L’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione, alla lettera a), gli obblighi di mantenimento e alimentari e, alla lettera b), i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Se si applichi anche all’incapiente è una questione aperta. A favore: l’art. 278 è tra le disposizioni generali sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga; il Tribunale di Rovereto (decreto del 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025) ha applicato all’incapiente le esclusioni della lettera b). Contro: il comma 1 dell’art. 278 parla dei crediti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata, e l’art. 283 non ha un proprio elenco; la Cassazione con l’ordinanza n. 30108/2025 ha osservato incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione; il decreto milanese del 27/10/2025 non indica eccezioni. Nessuna pronuncia ha chiuso il dibattito. Il consiglio prudente è considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b): un pignoramento per assegni di mantenimento arretrati, ad esempio, può proseguire.

Coobbligati e fideiussori. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il pignoramento sul conto cointestato con un familiare che ha firmato la garanzia, o l’esecuzione contro il fideiussore, va avanti per la parte di quest’ultimo.

Su questo snodo, dove sovraindebitamento ed esecuzione si sovrappongono, conta la doppia competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, in grado di seguire la stessa linea dal ricorso ex art. 283 fino all’opposizione all’esecuzione e oltre.

Dopo il decreto, il creditore può ricominciare a pignorarmi?

Per i debiti coperti dal decreto, no; con un’eccezione precisa che dura tre anni.

L’inesigibilità impedisce al creditore di avviare nuove esecuzioni per i crediti anteriori al ricorso compresi nel decreto. Se lo facesse, il nuovo pignoramento sarebbe contestabile con l’opposizione all’esecuzione, perché il titolo non è più azionabile contro di te.

L’eccezione è scritta nell’art. 283, comma 9: per i tre anni successivi l’OCC vigila e verifica se sono sopravvenute utilità; se le riscontra, con l’autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari. Il Tribunale di Rieti, nel decreto del 10 marzo 2025, lo ha messo in chiaro: i creditori possono solo intercettare le utilità sopravvenute nel triennio. La porta non è chiusa del tutto, ma si apre solo su quelle utilità e solo dopo il passaggio dal giudice.

Restano fuori dalla protezione, come detto, i debiti nati dopo il deposito del ricorso e, con le cautele spiegate sopra, quelli delle lettere a) e b) dell’art. 278, comma 7. Su questi il creditore può agire come prima.

Un limite reale che non va taciuto: chi riceve un nuovo pignoramento per un debito coperto dal decreto deve comunque attivarsi. Il pignoramento non è nullo “da sé”: va contestato. Conservare il decreto, l’elenco dei creditori della relazione dell’OCC e l’attestazione di mancato reclamo è il modo più rapido per farlo.

Se nei tre anni eredito o trovo un lavoro migliore, il pignoramento torna in vita?

Il vecchio pignoramento chiuso non torna in vita, ma i creditori possono avviarne uno nuovo sulle utilità sopravvenute.

L’art. 283, comma 1, fa salvo l’obbligo di pagamento se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata dalla norma. Alcuni decreti usano ancora formule legate al testo previgente: quello del Tribunale di Como del 28 ottobre 2025 parla di quattro anni e dieci per cento; quello del Tribunale di Lagonegro (proc. n. 2/2025), pur indicando i tre anni, richiama una soglia del dieci per cento. La soglia minima del soddisfacimento va verificata sul testo ufficiale vigente: nel testo dei commi 1 e 9 che abbiamo esaminato non compare una percentuale fissa del dieci per cento, che si trova invece in alcuni commenti. Il periodo, dopo il D.Lgs. 136/2024, è di tre anni.

Due precisazioni rassicuranti, ma fondate. I finanziamenti in qualsiasi forma non sono utilità (comma 1): un prestito ricevuto da un familiare non riapre il discorso. E l’attivazione dei creditori passa dal giudice (comma 9): nessuno può pignorarti di sua iniziativa sostenendo che “adesso stai meglio”.

Il limite reale è l’obbligo di dichiarazione annuale: il decreto fissa le scadenze (nel decreto milanese del 27/10/2025 sono il 30 ottobre 2026, 2027 e 2028), e la mancata dichiarazione comporta la revoca del beneficio. Con la revoca, i crediti tornano esigibili e le esecuzioni possono ripartire.

Se il creditore fa reclamo contro il decreto, perdo tutto?

Non perdi automaticamente nulla, ma il reclamo rimette in discussione il beneficio e può riaprire la strada al pignoramento.

Il reclamo è previsto dall’art. 283, comma 8: 30 giorni dalla comunicazione, nelle forme dell’art. 124 CCII. Il creditore che ha in corso un pignoramento è proprio quello con più interesse a proporlo, perché ha già un vincolo su un bene o su un reddito e lo vede in pericolo.

Gli argomenti tipici sono due: il difetto di incapienza (il pignoramento dimostra che un’utilità c’è) e il difetto di meritevolezza (il debito è nato con colpa grave, malafede o frode, che il comma 7 indica come cause di esclusione). Nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13228/2026 è stato il primo argomento a prevalere in sede di reclamo.

La difesa si costruisce prima, non dopo: una relazione dell’OCC che affronta il pignoramento in corso, spiega perché non è fruttuoso o perché il reddito colpito è comunque sotto le soglie del comma 2, documenta le spese di mantenimento del nucleo familiare. Un decreto ben motivato su questi punti è molto più difficile da ribaltare.

E se il reclamo viene accolto? La questione della ricorribilità in Cassazione è aperta, per il contrasto tra le ordinanze n. 30108/2025 e n. 13228/2026 già richiamato. Nel frattempo l’esecuzione, se non è stata chiusa, prosegue.

Quanto tempo ci vuole, davvero, per liberarmi del pignoramento?

Di solito qualche mese, sommando tre tempi: quello del decreto, quello del reclamo e quello del giudice dell’esecuzione.

Il primo tempo è il più breve: nei procedimenti che abbiamo esaminato il decreto è arrivato in pochi giorni (Lagonegro) o in circa due mesi e mezzo (Milano, R.G. 31/2025), senza udienza con i creditori. Va aggiunto il tempo, a monte, della relazione dell’OCC, che dipende dalla completezza dei documenti del comma 3.

Il secondo tempo è fisso: 30 giorni dalla comunicazione per l’eventuale reclamo.

Il terzo è il più variabile: l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, o la decisione sull’istanza fuori udienza, dipendono dal carico del singolo ufficio. Se il creditore si oppone e serve l’opposizione all’esecuzione, la fase sommaria sulla sospensione può essere rapida, mentre il merito richiede più tempo; ma con la sospensione il pignoramento è di fatto fermo.

Una rassicurazione fondata: una volta stabile il decreto, il tempo gioca a favore del debitore, perché ogni udienza in più è un’occasione per il creditore di riconoscere che il credito non è più esigibile. Un limite reale: finché il giudice dell’esecuzione non provvede, il vincolo resta, e il terzo continua ad accantonare.

Mi fa vedere un esempio concreto?

Ecco due ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia ma coerenti con i termini di legge. Non sono casi seguiti dallo studio.

Ipotesi 1 – Pignoramento presso terzi sul conto corrente. Debiti complessivi 47.380 €, di cui 9.214,60 € verso una finanziaria che il 12 maggio 2026 notifica alla banca un pignoramento presso terzi. Saldo bloccato alla notifica: 1.287,46 €. Il debitore percepisce una pensione di invalidità che, tolte le spese di mantenimento documentate, lo colloca sotto la soglia dell’art. 283, comma 2.

  • 20 luglio 2026: deposito del ricorso ex art. 283 tramite OCC. L’esecuzione non si sospende; l’udienza di assegnazione è fissata per il 24 novembre 2026.
  • La relazione dell’OCC spiega che il saldo bloccato deriva da accrediti della pensione e che dopo la notifica il conto non riceve altre somme pignorabili: il pignoramento non produce un’utilità ricorrente.
  • 14 ottobre 2026: decreto di esdebitazione; comunicazione ai creditori il 19 ottobre 2026.
  • 18 novembre 2026: scade il termine di 30 giorni per il reclamo (mercoledì). Nessun reclamo.
  • Entro l’udienza del 24 novembre 2026 si deposita l’istanza con decreto e attestazione di mancato reclamo, chiedendo la chiusura e lo svincolo dei 1.287,46 € a favore del debitore.

Esito possibile: se la finanziaria non si oppone, il giudice chiude e ordina lo svincolo; se si oppone sostenendo che il saldo era un’utilità, si passa all’opposizione all’esecuzione. Variante: se l’assegnazione fosse stata pronunciata il 9 giugno 2026, con versamento del saldo alla finanziaria, quelle somme difficilmente tornerebbero indietro.

Ipotesi 2 – Pignoramento mobiliare con spese già anticipate. Debito di 6.743,90 € verso un fornitore, pignoramento mobiliare eseguito il 4 marzo 2026 su beni stimati 1.150 €. Spese anticipate dal creditore tra precetto, accesso dell’ufficiale giudiziario e custodia: 742,30 €.

  • 8 giugno 2026: ricorso ex art. 283. La vendita dei beni è fissata per il 1° dicembre 2026.
  • 29 settembre 2026: decreto; comunicazione il 5 ottobre 2026; termine per il reclamo fino al 4 novembre 2026 (mercoledì). Nessun reclamo.
  • Si deposita l’istanza al giudice dell’esecuzione per la chiusura prima della vendita, chiedendo la liberazione dei beni e che le spese di 742,30 €, maturate prima del ricorso, non siano poste a carico del debitore perché accessorie al credito inesigibile.

Esito possibile: il giudice revoca la vendita e chiude. Le spese di custodia maturate tra giugno e dicembre restano il punto di discussione: è su quelle che il creditore potrebbe insistere, sostenendo che sono successive al ricorso.

La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Con il pignoramento che ho in corso, l’esdebitazione dell’incapiente è davvero lo strumento giusto, o ne esiste uno che ferma subito l’esecuzione?”

Chi arriva da noi con un pignoramento in corso di solito ha già deciso: “voglio l’esdebitazione dell’incapiente, perché non ho niente”. È una scelta comprensibile, perché la procedura è rapida, non richiede un piano e i compensi dell’OCC sono dimezzati (art. 283, comma 6). Ma ha due punti deboli proprio rispetto alle esecuzioni pendenti, e li abbiamo visti in tutte le risposte precedenti: non blocca il pignoramento mentre si decide, e il pignoramento stesso può diventare l’argomento per negarla.

Se il bene pignorato ha un valore, o se il reddito colpito produce trattenute che superano le soglie del comma 2, conviene valutare la liquidazione controllata (art. 268 CCII). In quella procedura l’art. 270, comma 5, richiama le regole sul divieto di azioni esecutive individuali (art. 150 CCII): le esecuzioni si fermano e il bene viene liquidato nell’interesse di tutti i creditori. A chiusura, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, per la persona fisica l’esdebitazione opera di diritto ed è dichiarata con decreto (art. 282). Attenzione però: se è il debitore persona fisica a chiedere la liquidazione, l’art. 268, comma 3, richiede che l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire. Le due strade, quindi, si escludono in modo quasi speculare: l’incapiente deve dimostrare che non c’è nulla, il debitore in liquidazione controllata che qualcosa c’è.

Per il consumatore che ha un reddito stabile ma insufficiente, c’è anche la ristrutturazione dei debiti (art. 67), con la possibilità di chiedere la sospensione delle esecuzioni (art. 70, comma 4).

La scelta va fatta prima di depositare qualunque domanda, guardando il fascicolo dell’esecuzione: che cosa è pignorato, quanto vale, che cosa ha già incassato il creditore, quando è fissato il prossimo atto. Sbagliare strumento significa vedersi respingere la domanda e, nel frattempo, perdere il bene.

Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i provvedimenti che abbiamo letto, con il principio riformulato in parole nostre e la ragione per cui contano per chi ha un pignoramento in corso.

  1. Trib. Milano, Sez. II civ., decreto 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025) – Dichiara inesigibili i debiti anteriori al ricorso, fissa tre dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute e affida all’OCC la vigilanza. Non contiene alcun ordine su pignoramenti, trattenute o vincoli, e dà atto di un’esecuzione immobiliare già conclusa con residuo di mutuo. Rilevanza: dimostra che il decreto, da solo, non chiude le esecuzioni.

  2. Trib. Milano, Sez. II civ., decreto 23 febbraio 2026 (R.G. 31/2025) – Esdebitazione di un ex piccolo imprenditore con indennità di disoccupazione; stessa struttura del precedente, nessuna disposizione sulle esecuzioni. Rilevanza: conferma l’impostazione dell’ufficio e mostra tempi di decisione di circa due mesi e mezzo dal ricorso.

  3. Trib. Rieti, decreto 10 marzo 2025 (proc. n. 1/2024) – Debiti definitivamente inesigibili fino al deposito del ricorso; i creditori possono solo intercettare le utilità sopravvenute nel triennio, con poteri di controllo del gestore sul conto. Rilevanza: delimita nel tempo i debiti coperti e chiarisce come si apre la porta a nuove esecuzioni.

  4. Trib. Lagonegro, proc. n. 2/2025, decreto del 2025 – Esdebitazione concessa a pochi giorni dal ricorso, senza udienza di comparizione; le esecuzioni sono menzionate solo come possibilità futura sulle utilità sopravvenute, previa autorizzazione. Rilevanza: rapidità della procedura e assenza di misure durante il procedimento. Usa ancora formule del testo previgente sulla soglia.

  5. Trib. Como, decreto 28 ottobre 2025 – Utilizza la formula “quattro anni e dieci per cento” del testo anteriore al D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: ricorda di verificare sempre sul testo vigente il periodo (oggi tre anni) e la misura delle utilità sopravvenute.

  6. Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025) – Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7, lettera b). Rilevanza: un pignoramento per un debito da illecito o per una sanzione pecuniaria potrebbe sopravvivere al decreto.

  7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 – Inammissibile il ricorso contro la revoca, in sede di reclamo, di un’esdebitazione concessa a un debitore con il quinto pignorato e somme già versate al creditore in base all’assegnazione. Rilevanza: un pignoramento fruttuoso può essere letto come utilità che esclude l’incapienza.

  8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 – Ha ritenuto non ricorribile un decreto di rigetto ex art. 283, osservando incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Rilevanza: in contrasto con l’ordinanza n. 13228/2026 sulla ricorribilità; incide sulla stabilità del decreto e sul dibattito sui debiti esclusi.

  9. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29477 del 7 novembre 2025 – Contro il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione si propone reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c., non opposizione agli atti. Rilevanza: indica il rimedio corretto se, proposta l’opposizione fondata sul decreto, la sospensione viene negata.

  10. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29062 del 3 novembre 2025 – L’interpretazione del titolo spetta al giudice dell’esecuzione o a quello dell’opposizione, nei limiti del titolo stesso. Rilevanza: spiega perché un’istanza “semplice” può bastare, ma una contestazione del creditore porta all’opposizione.

  11. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31449 del 2 dicembre 2025 – Con due opposizioni esecutive pendenti, le preclusioni maturate nella prima valgono nella seconda. Rilevanza: chi ha già un’opposizione in corso deve coordinarla con quella basata sull’esdebitazione.

  12. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29059 del 3 novembre 2025 e Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28984 del 3 novembre 2025 – Il terzo pignorato deve correggere subito una dichiarazione positiva erronea e dispone di rimedi propri contro l’assegnazione; se il credito è già azionato dal debitore, l’opposizione del terzo ex art. 615 c.p.c. è possibile solo dopo l’assegnazione. Rilevanza: il terzo che accantona agisce solo su ordini del giudice dell’esecuzione, ed è a lui che va chiesto lo svincolo.

  13. Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024 – Il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata (diversamente, per la liquidazione di un’associazione, Cass. Sez. III n. 32521/2025). Rilevanza: aiuta a confrontare la posizione del creditore ipotecario nelle due strade, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente.

E voi, concretamente, cosa fate?

Quando un cliente arriva con un pignoramento in corso e la prospettiva dell’esdebitazione da incapiente, lavoriamo così:

  1. Acquisiamo e leggiamo il fascicolo dell’esecuzione: atto di pignoramento, dichiarazione del terzo, interventi, ordinanze, date delle prossime udienze.
  2. Verifichiamo se il pignoramento in corso è compatibile con l’incapienza, calcolando le soglie dell’art. 283, comma 2, sul reddito e sulle spese documentate del nucleo familiare.
  3. Confrontiamo le strade alternative (liquidazione controllata, ristrutturazione dei debiti del consumatore) quando il bene pignorato o il reddito colpito rendono fragile la domanda da incapiente.
  4. Prepariamo con l’OCC la documentazione del comma 3, facendo in modo che la relazione affronti espressamente il pignoramento pendente e le somme accantonate.
  5. Gestiamo il fronte esecutivo durante la domanda, chiedendo rinvii motivati o valutando eventuali vizi autonomi dell’atto quando un atto esecutivo è imminente.
  6. Redigiamo l’istanza al giudice dell’esecuzione dopo il decreto, con l’elenco dei crediti dell’esecuzione confrontato con quello della relazione dell’OCC, la richiesta di chiusura, di svincolo delle somme e di cancellazione della trascrizione.
  7. Proponiamo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione quando il creditore contesta, e il reclamo cautelare se la sospensione viene negata.
  8. Difendiamo il decreto in sede di reclamo e valutiamo, alla luce del contrasto in Cassazione, gli spazi per l’ulteriore impugnazione.
  9. Affianchiamo il cliente nel triennio di vigilanza, ricordando le scadenze delle dichiarazioni annuali e verificando la legittimità di eventuali nuove azioni esecutive sulle utilità sopravvenute.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’organismo costruisce la relazione che il giudice dell’art. 283 legge, e quindi sapere quali elementi del pignoramento pendente vanno spiegati prima che diventino un argomento del creditore. A questa si somma la qualifica di cassazionista, che consente di portare l’opposizione all’esecuzione e le impugnazioni fino all’ultimo grado.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. E sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff, perché il calcolo dell’incapienza (redditi, spese di produzione, scala ISEE) è un lavoro numerico prima ancora che giuridico.

In sintesi

Tre messaggi emergono dalle risposte. Primo: l’esdebitazione dell’incapiente non ferma il pignoramento mentre il giudice decide, perché l’art. 283 non prevede misure protettive. Secondo: il decreto rende i debiti inesigibili ma, nei provvedimenti letti, non ordina la cessazione di pignoramenti, trattenute o vincoli: l’esecuzione si chiude con un’istanza al giudice dell’esecuzione e, se il creditore resiste, con l’opposizione dell’art. 615 c.p.c. Terzo: le somme già assegnate e incassate difficilmente tornano indietro, mentre quelle solo accantonate vanno fatte svincolare, e un pignoramento fruttuoso può persino mettere in dubbio l’incapienza.

Lo Studio Monardo segue questi casi perché richiedono due competenze che raramente stanno nella stessa persona: quella del Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che sa come si costruisce una domanda ex art. 283 capace di reggere al reclamo, e quella dell’avvocato cassazionista, che porta il decreto dentro il processo esecutivo e lo difende fino all’ultimo grado.

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