Il dubbio arriva quasi sempre nello stesso momento: il debitore ha letto che il Codice della crisi permette di cancellare i debiti a chi “non ha niente da offrire”, poi guarda la casa in cui vive, intestata a lui o a lui e al coniuge, magari ancora gravata da un mutuo, e si chiede se quella casa gli chiuda la porta. La risposta non è un sì o un no. Dipende da quanto vale l’immobile, da quanto pesa l’ipoteca, da quale diritto si ha davvero su quella casa (piena proprietà, una quota, la nuda proprietà, l’usufrutto), da dove si trova giuridicamente (dentro un fondo patrimoniale, dentro un’eredità mai accettata). E dipende, soprattutto, dal momento in cui ci si pone la domanda.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Per chi possiede una casa e valuta l’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il calendario è tutto: la stessa casa può essere un ostacolo all’esdebitazione oggi e non esserlo più tra un anno, oppure può diventare il punto di forza di un piano del consumatore che consente di tenerla.
Questa ricostruzione segue il percorso nell’ordine in cui si presenta davvero:
- il giorno zero, con le visure e l’inventario di ciò che si possiede;
- le prime settimane, dedicate alla stima del valore e al conteggio del debito ipotecario;
- i casi particolari: quota in comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, fondo patrimoniale, casa ereditata e non accettata;
- il bivio, nel secondo o terzo mese, tra esdebitazione dell’incapiente, liquidazione controllata e piano del consumatore con mutuo;
- i tempi di ciascuna strada, fino alla fine del triennio di osservazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro che l’Organismo di composizione della crisi svolge proprio sulle verifiche patrimoniali (visure, stime, attestazioni sull’attivo) da cui dipende la scelta tra le tre strade. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, che serve quando la casa è ipotecata e bisogna leggere il mutuo, il piano di ammortamento e la posizione della banca.
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La mappa temporale: dalla visura al terzo anno dopo il decreto
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere l’intero percorso in un colpo d’occhio. La tabella che segue mette in fila le fasi nell’ordine in cui le affronta chi possiede un immobile e sta valutando l’esdebitazione del debitore incapiente. Le colonne indicano il momento, cosa si fa, la norma di riferimento e il punto dell’articolo in cui la fase è sviluppata.
I tempi indicati per le fasi preparatorie (visure, stime, analisi della quota o dell’eredità) non sono termini di legge: sono la durata ragionevole di un lavoro fatto bene. I termini di legge, invece, sono quelli che il CCII fissa per il reclamo, per le osservazioni dei creditori, per la vigilanza triennale. Va tenuto presente fin da subito un dato che molti ignorano: secondo l’art. 9 CCII la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione. Chi conta di “guadagnare” agosto su un reclamo contro il decreto di esdebitazione sbaglia i conti. La sospensione dal 1° al 31 agosto continua invece a valere per le cause ordinarie collegate, come un giudizio di divisione o una revocatoria.
| Momento | Cosa succede | Norma | Dove ne parliamo |
|---|---|---|---|
| Giorno 0 | Visure catastali e ipotecarie, inventario dei diritti sull’immobile | art. 283 c.1 e c.3 CCII | Tappa 1 |
| Settimane 1-3 | Stima del valore di mercato e di realizzo, conteggio del debito ipotecario | art. 283 c.1; art. 268 c.3 CCII | Tappa 2 |
| Settimane 3-6 | Quota in comproprietà, nuda proprietà, usufrutto | art. 283 c.1 CCII | Tappa 3 |
| Settimane 4-8 | Casa in fondo patrimoniale; casa ereditata e non accettata | art. 268 c.4 lett. c CCII; art. 283 c.3 lett. b e c.4 lett. c | Tappa 4 |
| Mese 2-3 | Incarico all’OCC, relazione, scelta della strada | artt. 67, 268, 283 CCII | Tappa 5 |
| Mese 3-6 | Deposito della domanda di esdebitazione e decreto | art. 283 c.3-c.8 CCII | Tappa 6 |
| Mese 3-12 | In alternativa: piano del consumatore con mutuo o liquidazione controllata | artt. 67 c.4-5, 70, 268, 282 CCII | Tappa 7 |
| Anni 1-3 | Dichiarazioni annuali, vigilanza dell’OCC, utilità sopravvenute | art. 283 c.1, c.7, c.9 CCII | Tappa 8 |
| Dopo il 3° anno | Fine della vigilanza; esdebitazione in liquidazione controllata | artt. 282 e 283 CCII | Tappa 8 e binari paralleli |
Il calendario, letto così, mostra già il punto centrale: la casa si valuta all’inizio, non alla fine. È nelle prime otto settimane che si decide se la domanda di esdebitazione dell’incapiente ha senso o se va scartata a favore di un’altra strada. Depositare prima di aver chiuso quelle verifiche significa esporsi a un rigetto, e la legge concede l’esdebitazione dell’incapiente una sola volta.
Giorno 0: l’inventario di ciò che si possiede davvero
Cosa succede
Il percorso comincia con un atto molto meno solenne di un ricorso: la raccolta dei documenti. Il debitore, da solo o con il professionista che lo assiste, chiede le visure catastali nazionali a proprio nome, le ispezioni ipotecarie, le copie degli atti di provenienza degli immobili (compravendita, donazione, successione), il contratto di mutuo con l’ultimo piano di ammortamento e la dichiarazione della banca sul debito residuo. È il momento in cui spesso emergono sorprese: una quota di un terreno ereditato dal nonno di cui nessuno si ricordava, un garage intestato per metà, un’ipoteca giudiziale iscritta da una finanziaria anni prima.
Il giorno zero serve a rispondere a una domanda che sembra banale: cosa possiedo, e a che titolo? La casa “di proprietà” di cui si parla in famiglia può essere, sulla carta, una piena proprietà esclusiva, una comproprietà con il coniuge al 50%, una nuda proprietà con usufrutto dei genitori, un diritto di usufrutto, un bene conferito in fondo patrimoniale, oppure un immobile del defunto padre di cui il debitore è solo chiamato all’eredità, senza averla mai accettata. Ognuna di queste situazioni porta a un esito diverso.
La norma
L’art. 283 c.1 CCII consente l’esdebitazione al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. La formula è ampia e severa: non basta che il debitore abbia poco, deve non poter offrire nulla. L’immobile di proprietà, se ha un valore realizzabile, è per definizione una possibile utilità.
Il comma 3 dello stesso articolo elenca i documenti da allegare alla domanda presentata tramite l’OCC: l’elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli stipendi, le pensioni e le entrate del debitore e del nucleo familiare. Il comma 4 chiede all’OCC una relazione che indichi, tra l’altro, la completezza e l’attendibilità della documentazione. Le visure immobiliari non sono un dettaglio: sono il primo controllo che l’OCC farà, e un immobile non dichiarato rende la documentazione inattendibile.
I termini che si attivano
In questa fase non scatta alcun termine di legge. Corre però un termine di fatto, che dipende dai creditori: se c’è già un pignoramento immobiliare in corso, ogni settimana persa avvicina la vendita; se la banca ha già comunicato la decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora crescono. Il debitore deve sapere, fin dal giorno zero, se sulla casa pende un’esecuzione e a che punto è.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno zero è la finestra per scegliere senza pressioni. Il debitore può:
- ottenere le visure e le ispezioni ipotecarie complete, non solo quella della casa in cui abita;
- ricostruire gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni: vendite, donazioni, costituzioni di fondo patrimoniale, rinunce all’eredità;
- raccogliere il contratto di mutuo e il conteggio aggiornato del debito residuo, distinguendo capitale, interessi e rate scadute;
- continuare a pagare le rate del mutuo, se può, perché la regolarità alla data della domanda è la condizione che apre la porta dell’art. 67 c.5 CCII.
Ciò che non conviene fare in questa fase è altrettanto chiaro: vendere in fretta la casa a un parente, donarla ai figli, rinunciare all’eredità senza riflettere. Ogni atto di questo tipo finisce nell’elenco degli atti di straordinaria amministrazione e verrà letto dal giudice quando valuterà la meritevolezza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare “non mia” una casa che, per la legge, lo è almeno in parte. Il debitore che vive nella casa intestata per metà al coniuge e dice all’OCC di “non avere immobili” non sta mentendo nelle intenzioni, ma sta fornendo un quadro incompleto. Il secondo errore, speculare, è dare per scontato che la sola esistenza di una casa escluda l’incapienza: in alcuni casi, come vedremo, l’immobile non produce alcuna utilità concreta per i creditori, o ne produce una così marginale da non cambiare il quadro.
Quanto dura realmente
Una raccolta documentale completa richiede in genere da una a tre settimane, a seconda della rapidità con cui la banca rilascia il conteggio del debito residuo e della reperibilità degli atti di provenienza. Le visure catastali e ipotecarie si ottengono in tempi brevi; gli atti notarili più vecchi e le successioni possono richiedere più tempo.
È utile un dato tratto dai decreti di esdebitazione pubblicati dai tribunali: in molti di quelli che abbiamo letto, il debitore non possedeva più alcun immobile. Il Tribunale di Venezia, decreto del 25 febbraio 2026 (R.G. 2/2025), ha concesso l’esdebitazione a un debitore che in passato era proprietario sia della casa di abitazione sia dell’immobile in cui svolgeva l’attività artigianale, entrambi venduti nelle esecuzioni immobiliari. Il Tribunale di Como, decreto del 28 ottobre 2025 (R.G. 5/2025), ha accolto il ricorso di un debitore che aveva acquistato l’unico immobile con un mutuo ipotecario e lo aveva visto vendere all’asta dopo la separazione. Sono casi in cui la casa c’era, ma era già stata liquidata: il calendario era già stato scritto dai creditori.
Settimane 1-3: la stima del valore e il conto dell’ipoteca
Cosa succede
Siamo alla prima settimana dopo la raccolta documentale. Ora bisogna rispondere alla domanda decisiva: quella casa, se venduta, porterebbe qualcosa ai creditori? Per rispondere servono due numeri. Il primo è il valore di mercato e, soprattutto, il valore di realizzo: quanto si ricaverebbe da una vendita competitiva, tenendo conto che nelle procedure le aste spesso partono da un prezzo ridotto e scendono a ogni tentativo andato deserto. Il secondo è il debito garantito da ipoteca: capitale residuo del mutuo, rate scadute, interessi, spese, eventuali ipoteche giudiziali iscritte successivamente.
Dal confronto emergono tre scenari tipici:
- casa libera da ipoteche o con ipoteca molto inferiore al valore: la vendita produrrebbe un ricavo netto da distribuire ai creditori; l’utilità esiste ed è evidente;
- casa con ipoteca vicina al valore: la vendita coprirebbe il mutuo e poco altro; i creditori chirografari (finanziarie, carte revolving, fornitori) prenderebbero poco o nulla;
- casa con mutuo che supera il valore di realizzo: tutto il ricavato andrebbe alla banca e non basterebbe nemmeno a pagarla per intero.
La norma
È nel terzo scenario che nasce la domanda più ricorrente: la casa “sott’acqua”, gravata da un mutuo superiore al suo valore, è un’utilità oppure no? Il testo dell’art. 283 c.1 CCII parla di utilità per “i creditori”, senza distinguere tra chirografari e ipotecari. La banca titolare dell’ipoteca è un creditore come gli altri, e dalla vendita della casa ricaverebbe qualcosa. Da questo punto di vista, una casa venduta che ripaga in parte il mutuo produce un’utilità diretta, anche se solo per un creditore.
C’è però un altro dato normativo da mettere accanto. Secondo l’art. 268 c.3 CCII, quando è il debitore persona fisica a chiedere la liquidazione controllata, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. La legge, dunque, conosce l’ipotesi di un debitore che possiede beni ma non ha “attivo da distribuire” in senso utile. E la Cassazione ha precisato, con l’ordinanza della Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025, che il compenso del gestore nella procedura è prededucibile ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati: in pratica, quando tutto il prezzo della casa spetta alla banca, la procedura non ha nemmeno le risorse per sostenere i propri costi con quel ricavato.
La conclusione prudente è questa: una casa con mutuo superiore al valore non esclude automaticamente l’incapienza, ma non la garantisce affatto. Tra le pronunce che abbiamo potuto leggere non ce n’è una che risolva espressamente il caso del debitore ancora proprietario di una casa “sott’acqua” ammesso all’art. 283. È una questione che si gioca sulla relazione dell’OCC e sulla prassi del singolo tribunale, e chi la affronta deve sapere che sta entrando in un terreno interpretativo, non in una regola consolidata.
I termini che si attivano
Anche qui non ci sono termini perentori, ma ce n’è uno sostanziale: la regolarità delle rate del mutuo alla data della futura domanda. Se il debitore smette di pagare il mutuo mentre aspetta la stima, rischia di perdere la possibilità di usare l’art. 67 c.5 CCII, che consente nel piano del consumatore di continuare a pagare le rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale solo se alla data della domanda il debitore è in regola, oppure se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, in queste settimane, può:
- far redigere una stima indipendente dell’immobile, che distingua tra valore di mercato e valore di realizzo in una vendita competitiva;
- ottenere dalla banca il conteggio analitico del debito ipotecario e verificare se esistono altre ipoteche iscritte dopo il mutuo;
- sommare ai debiti ipotecari i costi che una vendita comporterebbe;
- confrontare il risultato con i debiti chirografari, per capire se la vendita produrrebbe qualcosa per loro.
Se il conto mostra che la casa, venduta, lascerebbe un residuo ai creditori chirografari, l’esdebitazione dell’incapiente è quasi certamente la strada sbagliata. Se invece il valore di realizzo è inferiore al debito ipotecario, la scelta si fa più articolata e passa alla tappa successiva.
L’errore tipico di questa fase
L’errore classico è usare il valore “di affezione” o quello letto su un portale immobiliare, invece di un valore di realizzo prudente. Una casa che il proprietario stima 150.000 euro può valere in asta molto meno; al contrario, una casa che il debitore considera senza valore perché “tanto c’è il mutuo” può avere un margine che lui non vede. Il secondo errore è ignorare le ipoteche giudiziali: un’ipoteca iscritta da un creditore chirografario su una casa già gravata dal mutuo cambia l’ordine di distribuzione, ma non crea valore.
Quanto dura realmente
Una perizia di stima richiede di solito una o due settimane, compresi il sopralluogo e la verifica della regolarità urbanistica e catastale, che incide sul valore. Il conteggio del debito residuo da parte della banca può arrivare in pochi giorni o in qualche settimana. In totale, chi lavora con metodo chiude questa tappa entro la terza settimana dall’avvio.
Settimane 3-6: quota in comproprietà, nuda proprietà e usufrutto
Cosa succede
Siamo alla terza settimana. Le visure hanno detto che la “casa di proprietà” non è una piena proprietà esclusiva. È il caso più comune nelle famiglie: la casa coniugale intestata al 50% ai due coniugi, la casa dei genitori in cui il figlio ha la nuda proprietà e i genitori l’usufrutto, l’appartamento ereditato in quote tra fratelli. A questo punto la domanda si sposta: quel diritto parziale, se messo in vendita, troverebbe un acquirente e a che prezzo?
La quota in comproprietà
Una quota indivisa di un immobile è un bene giuridicamente vendibile, ma sul mercato vale meno della corrispondente frazione del valore intero: chi comprerebbe il 50% di un appartamento abitato dall’altro comproprietario? Nelle procedure concorsuali e nelle esecuzioni la quota viene spesso venduta solo dopo un giudizio di divisione, che può richiedere anni, o ceduta con un ribasso sensibile, o acquistata dall’altro comproprietario.
Per l’art. 283 c.1 CCII, però, il criterio resta lo stesso: conta se la quota può produrre un’utilità “diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”. Una quota del 50% su un immobile libero, con un comproprietario disposto ad acquistarla, è un’utilità concreta. Una quota dell’1/12 su un rustico di montagna in comproprietà con nove cugini, privo di mercato, può essere un’utilità solo teorica. La valutazione è caso per caso, e la relazione dell’OCC deve spiegarla.
C’è un elemento in più quando la quota è gravata pro quota dal mutuo: se la casa coniugale al 50% ha un mutuo cointestato che supera il valore, la quota del debitore, venduta, finirebbe interamente alla banca come nel caso visto alla tappa precedente, con l’aggravante del ribasso dovuto al fatto che si vende una quota e non l’intero.
La nuda proprietà
Chi è nudo proprietario possiede la proprietà dell’immobile, ma non il diritto di goderne finché dura l’usufrutto altrui. Il valore della nuda proprietà dipende dall’età dell’usufruttuario: più è giovane, più l’usufrutto durerà e meno vale la nuda proprietà. È comunque un bene che ha un mercato, perché c’è chi compra nuda proprietà come investimento di lungo periodo.
Ma la nuda proprietà pone un problema in più all’incapiente: la prospettiva futura. Quando l’usufrutto si estingue, il nudo proprietario diventa pieno proprietario. La legge chiede che il debitore non possa offrire utilità “nemmeno in prospettiva futura”, e il triennio di osservazione dell’art. 283 c.1 serve proprio a intercettare le utilità sopravvenute. Un nudo proprietario con un usufruttuario anziano ha davanti a sé, in modo prevedibile, un incremento patrimoniale: è difficile sostenere che non abbia nulla da offrire.
L’usufrutto
Il caso opposto è quello del debitore usufruttuario: la casa è dei figli (nudi proprietari), lui ne ha il godimento vita natural durante. L’usufrutto è un diritto reale con un valore economico, legato alla durata attesa e al reddito ricavabile dall’immobile. In linea generale il codice civile ne ammette la cessione, salvo che sia vietata dal titolo, e quindi esiste in astratto una possibilità di realizzo. In concreto, il mercato degli usufrutti è molto ristretto e il valore si riduce quando l’usufruttuario abita la casa e la sua età avanza.
Diverso è il caso del semplice diritto di abitazione, che la legge configura come diritto personale non cedibile: qui l’utilità per i creditori è ancora più difficile da individuare. Sono differenze tecniche che l’OCC deve indicare con precisione nella relazione.
La norma
La norma di riferimento resta l’art. 283 c.1 CCII, letto insieme al c.4, che chiede all’OCC di indicare le ragioni dell’incapacità di adempiere. Nessuna disposizione del CCII esclude in modo automatico dall’esdebitazione chi abbia una quota, una nuda proprietà o un usufrutto: la legge chiede di valutare se esista un’utilità. È un giudizio economico, non formale.
I termini che si attivano
Se la quota è oggetto di un giudizio di divisione già pendente, quel giudizio ha i suoi termini processuali ordinari, ai quali si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se l’usufruttuario è anziano o malato, c’è un termine di fatto: la sua scomparsa durante il triennio di osservazione renderebbe il debitore pieno proprietario, cioè produrrebbe un’utilità sopravvenuta che i creditori potrebbero aggredire.
Cosa può fare il debitore ora
Le settimane tra la terza e la sesta sono la finestra per misurare il diritto parziale prima di dichiararlo. Il debitore può:
- far stimare il valore della quota, della nuda proprietà o dell’usufrutto in modo specifico, non come semplice frazione del valore intero;
- verificare se il comproprietario, l’usufruttuario o il nudo proprietario sarebbero disposti ad acquistare il suo diritto, perché questa disponibilità crea un’utilità concreta;
- valutare, insieme all’OCC, se il diritto parziale sia tale da escludere l’incapienza o se convenga una strada diversa, come un piano del consumatore che preveda la cessione della quota al familiare con il ricavato destinato ai creditori.
È in un passaggio come questo che conta l’esperienza di chi conosce il lavoro dell’Organismo dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, sa quali verifiche patrimoniali l’Organismo richiede prima di attestare l’assenza di utilità.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che la quota “non conti” perché la casa è abitata dal coniuge o dai genitori. Il secondo errore, più grave, è disfarsi della quota poco prima della domanda, cedendola al familiare per un prezzo simbolico o donandola: l’atto finisce tra quelli di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 283 c.3 lett. b CCII), può essere impugnato dai creditori e incide sulla valutazione di meritevolezza, che per l’incapiente è un requisito espresso (art. 283 c.1 e c.7).
Quanto dura realmente
La stima di un diritto parziale richiede, in media, qualche giorno in più rispetto a quella di una piena proprietà, perché bisogna calcolare il valore della quota o dell’usufrutto e valutarne la commerciabilità. Se serve sondare la disponibilità di un familiare ad acquistare, i tempi dipendono dalle persone coinvolte. Una tappa ben condotta si chiude entro la sesta settimana.
Settimane 4-8: casa nel fondo patrimoniale e casa ereditata non accettata
Cosa succede
In parallelo alla tappa precedente, o subito dopo, emergono due situazioni che meritano un’analisi a parte. La prima: la casa è stata conferita in un fondo patrimoniale, spesso molti anni prima e talvolta, invece, quando i debiti erano già iniziati. La seconda: la casa che il debitore considera “sua” è in realtà ancora del genitore defunto, e il debitore è solo chiamato all’eredità, senza averla accettata.
La casa nel fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale vincola alcuni beni ai bisogni della famiglia. Secondo l’art. 268 c.4 lett. c CCII, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti non sono compresi nella liquidazione controllata, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. Il richiamo all’art. 170 c.c. è il punto decisivo: i beni del fondo restano aggredibili per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, o quando il creditore non sapeva che il debito era estraneo a tali bisogni.
Per l’incapiente questo significa due cose. Se i debiti sono stati contratti per esigenze familiari (spese di casa, studi dei figli, acquisti per la famiglia), i creditori potrebbero soddisfarsi sulla casa nel fondo, e quindi l’utilità esiste. Se invece i debiti sono estranei ai bisogni della famiglia e il creditore lo sapeva, la casa nel fondo non è aggredibile da quel creditore, e il discorso cambia.
C’è poi la questione temporale. Un fondo patrimoniale costituito negli ultimi cinque anni è un atto di straordinaria amministrazione da indicare nella domanda (art. 283 c.3 lett. b CCII). Se i creditori lo hanno impugnato con un’azione revocatoria, la relazione dell’OCC deve indicarlo (art. 283 c.4 lett. c CCII). Un fondo costituito quando i debiti erano già scaduti pesa sulla meritevolezza molto più della casa stessa, perché il giudice deve escludere l’esdebitazione in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283 c.7).
La casa ereditata e non accettata
Il secondo caso è più sottile. Il padre del debitore è morto, la casa era sua, il debitore non ha accettato l’eredità né vi ha rinunciato. Finché non accetta, il debitore è solo chiamato all’eredità: la casa non è ancora nel suo patrimonio. Ma ha il diritto di accettarla, e quel diritto ha un valore.
Qui la “prospettiva futura” dell’art. 283 c.1 torna decisiva. Un debitore che potrebbe, con una semplice dichiarazione, diventare proprietario di una casa libera da debiti ha, in prospettiva, un’utilità da offrire. Rinunciare all’eredità per non farla finire ai creditori non risolve il problema: il codice civile consente ai creditori di chi rinuncia di farsi autorizzare ad accettare in luogo del rinunciante, nei limiti dei loro crediti, e in ogni caso la rinuncia recente è un atto che l’OCC e il giudice leggeranno con attenzione ai fini della meritevolezza.
Il discorso cambia se l’eredità è passiva, cioè se il defunto aveva più debiti che beni: in quel caso la rinuncia è un atto di normale prudenza e non sottrae nulla ai creditori del chiamato. Cambia anche se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, perché in quel caso le regole del codice civile sull’accettazione e sull’inventario impongono tempi stretti: chi abita la casa del genitore defunto deve verificarli subito con un legale.
La norma
Le norme da tenere insieme sono l’art. 283 c.1 (utilità anche in prospettiva futura), c.3 lett. b (atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni), c.4 lett. c (atti impugnati dai creditori), c.7 (esclusione in caso di frode, dolo o colpa grave) e, per il fondo patrimoniale, l’art. 268 c.4 lett. c CCII con il rinvio all’art. 170 c.c. Le regole su accettazione e rinuncia all’eredità sono quelle del codice civile, che non vengono derogate dal CCII.
I termini che si attivano
Per l’eredità esistono termini civilistici di accettazione che vanno verificati sulla situazione concreta, in particolare se il chiamato è nel possesso dei beni. Per il fondo patrimoniale, i termini di prescrizione delle azioni revocatorie dei creditori sono quelli ordinari, e anche questi vanno verificati sul caso. Sono giudizi civili ordinari, ai quali si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Tra la quarta e l’ottava settimana il debitore ha la finestra per chiarire la natura del bene prima di qualsiasi domanda. Può:
- ricostruire la data di costituzione del fondo patrimoniale e confrontarla con le date di nascita dei debiti;
- classificare i debiti tra quelli contratti per i bisogni della famiglia e quelli estranei;
- verificare la consistenza dell’eredità (attivo e passivo del defunto) prima di decidere se accettare o rinunciare;
- dichiarare tutto all’OCC, compresi la qualità di chiamato all’eredità e il fondo patrimoniale, perché la completezza della documentazione è uno dei punti su cui l’OCC deve pronunciarsi.
Ciò che è precluso, o fortemente sconsigliato, è compiere ora atti dispositivi sul bene: costituire un fondo patrimoniale, rinunciare a un’eredità attiva, donare la quota. Ognuno di questi atti verrebbe letto come un tentativo di sottrarre beni ai creditori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che il fondo patrimoniale “metta al riparo” la casa e, quindi, renda il debitore automaticamente incapiente. Il fondo protegge solo in parte, solo per alcuni debiti, e la sua costituzione tardiva è uno degli elementi più insidiosi per la meritevolezza. Il secondo errore è tacere la qualità di chiamato all’eredità, pensando che “finché non accetto non è mio”: l’OCC lo scoprirà dalle visure e dalle successioni, e la reticenza peserà più del bene.
Quanto dura realmente
Ricostruire un fondo patrimoniale e classificare i debiti richiede qualche settimana. L’analisi di un’eredità, quando servono gli atti del defunto, gli estratti conto e la verifica di eventuali debiti ereditari, può richiedere più tempo, soprattutto se ci sono altri coeredi. In un percorso ordinato, questa tappa si chiude intorno all’ottava settimana.
Mese 2-3: l’OCC e il bivio fra tre strade
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il debitore ha in mano il quadro completo: visure, stime, conteggio del mutuo, natura del diritto sulla casa, eventuale fondo patrimoniale o eredità. Ora conferisce l’incarico all’OCC del circondario del tribunale competente. L’Organismo verifica la documentazione, analizza le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e prepara la relazione che accompagnerà la domanda. È il momento in cui si sceglie tra tre strade.
Le tre strade a confronto
Prima strada: l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). È riservata a chi non può offrire nulla, nemmeno in prospettiva. Per chi possiede una casa, è percorribile solo se l’immobile, per valore, ipoteca o natura del diritto, non produce un’utilità apprezzabile per i creditori. Ha vantaggi notevoli: tempi brevi, compensi dell’OCC ridotti della metà (art. 283 c.6), nessuna vendita. Ha anche limiti: si ottiene una sola volta, richiede la meritevolezza, è soggetta a tre anni di vigilanza.
Seconda strada: la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, casa compresa, che il liquidatore vende. Al termine della procedura, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, per la persona fisica l’esdebitazione opera di diritto, dichiarata con decreto motivato del tribunale (art. 282 c.1 CCII). È la strada naturale per chi ha una casa con un valore netto da distribuire. Ma se è il debitore a chiederla, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo (art. 268 c.3).
Terza strada: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Il consumatore propone un piano a contenuto libero, che può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Per chi ha la casa con il mutuo, il piano offre due strumenti: il comma 4 consente di pagare i crediti ipotecari anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, con una moratoria fino a due anni dall’omologazione e interessi legali; il comma 5 consente di continuare a rimborsare alla scadenza convenuta le rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto per capitale e interessi.
Sulla moratoria la Cassazione è intervenuta di recente con l’ordinanza della Sez. I n. 11676 del 29 aprile 2026: la moratoria biennale non riduce i crediti privilegiati o ipotecari, ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare nel biennio e, alla scadenza, il rimborso, anche rateale, deve cominciare.
Tabella del bivio
| Situazione della casa | Strada più coerente | Perché |
|---|---|---|
| Libera da ipoteche, con valore di mercato | Liquidazione controllata o piano del consumatore con vendita | Esiste un’utilità evidente per i creditori |
| Ipotecata, con valore superiore al debito ipotecario | Piano del consumatore (art. 67 c.4-5) o liquidazione controllata | C’è un margine per i chirografari; il piano consente di tenere la casa |
| Abitazione principale con mutuo in regola, valore vicino al debito | Piano del consumatore con art. 67 c.5 | Si continua a pagare il mutuo, si ristrutturano gli altri debiti |
| Mutuo superiore al valore di realizzo, rate non pagabili | Da valutare: liquidazione controllata o, in casi limite, art. 283 | L’utilità esiste solo per la banca; l’esito dipende dalla relazione OCC e dal tribunale |
| Quota minima su bene senza mercato | Possibile art. 283 | L’utilità può essere solo teorica |
| Nuda proprietà con usufruttuario anziano | Di norma non art. 283 | Utilità prevedibile in prospettiva futura |
| Casa in fondo patrimoniale, debiti per bisogni familiari | Di norma non art. 283 | Il bene resta aggredibile ex art. 170 c.c. |
| Eredità attiva non accettata | Di norma non art. 283 | Utilità in prospettiva futura |
La norma
Oltre agli artt. 67, 268, 282 e 283 CCII già richiamati, conta l’art. 69 c.1: il consumatore non può accedere al piano se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oppure se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Per la liquidazione controllata, invece, la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza della Sez. I n. 22074 del 2025 che la meritevolezza non è un requisito per entrare nella procedura: la si valuta al momento dell’esdebitazione. È una differenza importante rispetto all’incapiente, per il quale la meritevolezza è richiesta fin dall’inizio.
I termini che si attivano
Se si sceglie il piano del consumatore, l’OCC entro sette giorni dal conferimento dell’incarico ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato (art. 68 c.4 CCII). È un termine che l’Organismo deve rispettare e che serve a completare il quadro del passivo prima del deposito.
Cosa può fare il debitore ora
Il secondo e il terzo mese sono la finestra della scelta: dopo il deposito, cambiare strada costa tempo. Il debitore può:
- chiedere all’OCC una valutazione comparata delle tre strade sul suo caso concreto;
- verificare se possiede i requisiti soggettivi di ciascuna (consumatore o no; esdebitazioni precedenti; meritevolezza);
- calcolare la propria soglia di reddito ai sensi dell’art. 283 c.2 CCII, per capire se il reddito, da solo, lo collocherebbe tra gli incapienti;
- se l’obiettivo è tenere la casa, preparare il piano del consumatore continuando a pagare le rate del mutuo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è scegliere l’art. 283 solo perché è la procedura più rapida e meno onerosa, senza che la situazione patrimoniale lo giustifichi. Il rigetto non è un esito neutro: si perde tempo e si espone la casa all’iniziativa dei creditori, che nel frattempo non sono bloccati da misure protettive, perché l’art. 283 non le prevede espressamente come il piano del consumatore (art. 70 c.4). Il secondo errore è scartare il piano del consumatore credendo che “con il mutuo non si può fare niente”, quando il comma 5 dell’art. 67 è stato pensato proprio per salvare l’abitazione principale.
Quanto dura realmente
Il tempo che l’OCC impiega a predisporre la relazione dipende dal carico dell’Organismo e dalla complessità del caso. Per un incapiente con una situazione semplice possono bastare poche settimane; per un piano del consumatore con mutuo, stime e debiti fiscali, servono di norma più settimane, anche per attendere le comunicazioni degli enti impositori.
Mese 3-6: il deposito della domanda da incapiente e il decreto
Cosa succede
Il calendario ora corre. Se le verifiche delle tappe precedenti hanno concluso che la casa, o il diritto su di essa, non produce alcuna utilità apprezzabile per i creditori, o se nel frattempo l’immobile non è più nel patrimonio del debitore, la domanda di esdebitazione dell’incapiente viene presentata tramite l’OCC al giudice competente. Alla domanda si allegano i documenti dell’art. 283 c.3 CCII e la relazione dell’Organismo prevista dal c.4. Il giudice esamina la domanda, valuta la meritevolezza e decide con decreto.
La norma
Il cuore della decisione è l’art. 283 c.7 CCII: il giudice, valutata la meritevolezza, concede con decreto l’esdebitazione, escludendola in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento; il decreto indica il termine entro il quale il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca. Il comma 8 prevede che il decreto sia comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124.
Accanto al c.1, l’art. 283 c.2 offre un criterio legale per il reddito: il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. È un parametro che riguarda il reddito, non il patrimonio: un reddito sotto soglia non cancella la casa dal quadro. Per avere un ordine di grandezza, il Tribunale di Alessandria, decreto del 17 febbraio 2025 (R.G. 5/2024), ha calcolato per il nucleo della debitrice una soglia di 16.360,96 euro annui, a fronte di una pensione netta di 777,34 euro al mese, e ha accolto il ricorso osservando che la debitrice era priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, immobiliare o mobiliare. Con l’assegno sociale 2026 provvisorio (7.101,12 euro annui, secondo l’allegato alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), la stessa formula per un nucleo di due persone dà circa 16.723,14 euro.
Cosa leggono i giudici quando c’è (o c’era) una casa
I decreti pubblicati che abbiamo esaminato mostrano un filo comune: il giudice verifica l’assenza di beni immobili attraverso le visure catastali e dei registri immobiliari, e solo dopo misura il reddito. Il Tribunale di Oristano, decreto del 29 luglio 2024 (procedura n. 1-1/2024), ha fondato l’incapienza sulla verifica catastale e dei registri immobiliari, oltre che sul reddito, rilevando che la debitrice viveva in locazione e possedeva soltanto un’autovettura molto datata. Il Tribunale di Rieti, decreto del 10 marzo 2025 (procedura n. 1/2024), ha accolto la domanda di un debitore che non risultava intestatario di immobili e viveva in una casa di proprietà della madre: abitare in una casa di famiglia non equivale a possederla. Il Tribunale di Bologna, decreto del 13 luglio 2023 (R.G. 8/2023), ha concesso il beneficio a un debitore privo di patrimonio mobiliare o immobiliare economicamente significativo, facendo riferimento al quadriennio previsto dal testo allora vigente.
Nessuno di questi decreti riguarda un debitore che, al momento della decisione, fosse ancora proprietario di una casa. Nei casi di Venezia e Como la casa c’era stata, ma era già stata venduta nelle esecuzioni. È un dato da prendere sul serio: nella prassi pubblicata, l’incapiente con un immobile ancora intestato è un’ipotesi marginale, che richiede una dimostrazione rigorosa dell’assenza di utilità.
I termini che si attivano
Dal momento in cui il decreto viene comunicato, corrono trenta giorni per il reclamo da parte del debitore e dei creditori (art. 283 c.8 CCII). È un termine speciale: l’art. 124 CCII, richiamato per la forma, prevede in sé un termine di dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, ma per l’esdebitazione dell’incapiente la legge fissa trenta giorni. E, come già ricordato, ad agosto il termine non si sospende, per effetto dell’art. 9 CCII.
Sulla possibilità di ricorrere in Cassazione contro il provvedimento che decide il reclamo, la giurisprudenza di legittimità non è uniforme: l’ordinanza della Cass. Sez. I n. 30108 del 14 novembre 2025 ha dichiarato non ricorribile un decreto di rigetto pronunciato in materia di art. 283, mentre l’ordinanza della Cass. Sez. I n. 13228 del 7 maggio 2026 si è espressa in senso diverso. Il contrasto è aperto, e chi subisce un rigetto deve valutarlo con chi lo assiste prima di scegliere il rimedio.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra decisiva è quella dei trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il debitore può:
- se il decreto concede l’esdebitazione, annotare subito il termine annuale fissato per la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, che è a pena di revoca;
- se il decreto la nega perché la casa costituisce un’utilità, valutare se proporre reclamo o se convertire la strategia verso il piano del consumatore o la liquidazione controllata, che non sono precluse dal rigetto dell’art. 283;
- se un creditore propone reclamo, preparare le difese sul valore dell’immobile e sulla meritevolezza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare chiusa la partita con il decreto. Il beneficio è condizionato: la dichiarazione annuale va fatta nel termine stabilito, e l’eventuale vendita, eredità o donazione di cui il debitore benefici nel triennio rientra nelle utilità sopravvenute. Il secondo errore è contare il termine di reclamo in dieci giorni, leggendo il solo art. 124, oppure allungarlo con la sospensione di agosto: entrambi gli errori sono frequenti e costosi.
Quanto dura realmente
Dai decreti letti emergono tempi molto variabili. A Bologna il ricorso era stato depositato il 5 giugno 2023 e il decreto è del 13 luglio 2023: poco più di cinque settimane. Ad Alessandria il deposito risale al 6 novembre 2024 e il decreto al 17 febbraio 2025: circa tre mesi e mezzo. Sono due tribunali, non una statistica: ma indicano che, quando la domanda è completa e la situazione è chiara, la decisione può arrivare in tempi brevi. Con una casa da valutare, è ragionevole attendersi tempi più lunghi, perché il giudice può chiedere chiarimenti sulle stime.
Mese 3-12: le strade alternative, piano del consumatore con mutuo e liquidazione controllata
Cosa succede
Da questo momento in poi la timeline si divide. Chi ha scartato l’art. 283, o se l’è visto negare, percorre una delle due strade alternative. Ciascuna ha un proprio calendario, scandito da termini precisi.
Il calendario del piano del consumatore
Il piano del consumatore è la strada che consente di tenere la casa. La sequenza, secondo l’art. 70 CCII, è questa:
- deposito della domanda tramite l’OCC, con la relazione e i documenti dell’art. 67 c.2;
- decreto di ammissibilità del giudice, che dispone la pubblicazione di proposta e piano; il giudice può concedere fino a quindici giorni per integrazioni; il decreto di inammissibilità è reclamabile entro trenta giorni;
- con lo stesso decreto, su istanza del debitore, il giudice può sospendere le esecuzioni che pregiudicherebbero la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70 c.4): è la misura che protegge la casa da un pignoramento in corso;
- entro trenta giorni l’OCC comunica proposta e decreto ai creditori;
- entro venti giorni dalla comunicazione i creditori possono presentare osservazioni;
- entro dieci giorni dalla scadenza di quel termine l’OCC riferisce al giudice e propone eventuali modifiche;
- il giudice omologa con sentenza, che viene pubblicata entro due giorni ed è impugnabile ai sensi dell’art. 51.
Per la casa con mutuo, il punto chiave è l’art. 67 c.5: se il debitore è in regola con le rate alla data della domanda, o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi, il piano può prevedere che il mutuo sull’abitazione principale continui a essere rimborsato alle scadenze originarie. Gli altri debiti (finanziarie, carte, fornitori) vengono ristrutturati secondo la proposta. Se invece il mutuo non viene mantenuto, il credito ipotecario può essere pagato anche in parte, ma non meno di quanto la banca otterrebbe con la vendita (art. 67 c.4), e con l’eventuale moratoria fino a due anni, durante la quale, come ha chiarito Cass. 11676/2026, gli interessi continuano a maturare.
Il calendario della liquidazione controllata
La liquidazione controllata è la strada di chi accetta di perdere la casa per liberarsi dei debiti. La sequenza essenziale è questa:
- ricorso al tribunale, con la relazione dell’OCC: la Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 28576 del 2025, ha chiarito che la relazione dell’Organismo è un requisito di ammissibilità della domanda;
- sentenza di apertura, con la nomina del liquidatore e l’assegnazione ai creditori di un termine non superiore a novanta giorni per le domande (art. 270 c.2 lett. d CCII);
- formazione dello stato passivo, con quindici giorni per le osservazioni al progetto (art. 273 CCII);
- vendita della casa da parte del liquidatore con procedure competitive;
- riparto, nel rispetto delle cause di prelazione;
- esdebitazione: per la persona fisica opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore; i creditori ammessi hanno quindici giorni per le osservazioni e il decreto è reclamabile entro trenta giorni (art. 282 CCII).
Nella vendita della casa ipotecata, la banca mantiene la sua posizione privilegiata. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024 (pronunciata su rinvio pregiudiziale), ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata. Per il debitore con mutuo fondiario significa che la banca può continuare a far valere le proprie prerogative sulla casa anche dentro la procedura concorsuale.
I termini che si attivano
Nel piano del consumatore, i termini di trenta, venti e dieci giorni dell’art. 70 si susseguono senza sospensione ad agosto. Nella liquidazione controllata, il termine fino a novanta giorni per le domande dei creditori e quello di quindici giorni per le osservazioni allo stato passivo sono i passaggi da presidiare. Il triennio dell’art. 282 decorre dall’apertura, non dalla vendita della casa.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, in questa fase, può:
- nel piano, chiedere al giudice le misure protettive dell’art. 70 c.4 se c’è un pignoramento immobiliare in corso;
- nel piano, chiedere l’autorizzazione a pagare le rate scadute, se non era in regola alla data della domanda, per accedere all’art. 67 c.5;
- nella liquidazione, collaborare con il liquidatore per la vendita, perché una vendita rapida e a buon prezzo riduce il debito residuo e il rischio di contestazioni;
- in entrambe le strade, presentare osservazioni puntuali alle contestazioni dei creditori sul valore della casa.
L’errore tipico di questa fase
Nel piano del consumatore l’errore tipico è proporre ai creditori chirografari meno di quanto otterrebbero da una liquidazione: se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa solo se ritiene che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7). Nella liquidazione controllata l’errore è pensare che la vendita della casa chiuda tutto: il patrimonio sopravvenuto nel triennio entra nella procedura (art. 272 c.3 e 3-bis CCII).
Quanto dura realmente
Il piano del consumatore, sommando i termini di legge, richiede almeno due o tre mesi dal decreto di ammissibilità all’udienza di omologa; nella prassi i tempi complessivi sono spesso più lunghi, in funzione del carico del tribunale e delle osservazioni dei creditori. L’esecuzione del piano dura quanto previsto dalla proposta, spesso alcuni anni, con relazioni semestrali dell’OCC al giudice (art. 71 c.1). La liquidazione controllata, per l’esdebitazione, ha un orizzonte fisso di tre anni dall’apertura, anche se la vendita della casa avviene prima.
Anni 1-3 dopo il decreto: vigilanza, dichiarazioni e utilità sopravvenute
Cosa succede
Sono passati alcuni mesi dal decreto che ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente. I creditori non possono più agire per i debiti anteriori, ma la partita non è finita: per tre anni il debitore resta sotto osservazione. Ogni anno, entro il termine fissato nel decreto, deve presentare la dichiarazione sulle utilità sopravvenute. L’OCC vigila sulla tempestività della dichiarazione e verifica se siano emerse utilità.
La norma
L’art. 283 c.1 CCII fa salvo l’obbligo di pagamento del debito se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata dalla legge; i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerati utilità. Il comma 9 affida all’OCC la vigilanza nel triennio e prevede che, se riscontra utilità sopravvenute, ne informi i creditori, con l’autorizzazione del giudice; i creditori possono allora avviare azioni esecutive e cautelari.
Due avvertenze. La prima: il periodo di osservazione è di tre anni, dopo il D.Lgs. 136/2024; i decreti più vecchi, come quello di Bologna del 2023, e anche quello di Como del 28 ottobre 2025, usavano ancora la formula del testo previgente, con quattro anni e una soglia del 10%. La seconda: la soglia minima delle utilità sopravvenute non va data per scontata. Nel testo vigente dei commi 1 e 9 non abbiamo trovato una percentuale espressa; la misura va verificata sul testo ufficiale e sul singolo decreto, che spesso la indica.
Le utilità che riguardano la casa
Per chi ha (o aveva) una casa, il triennio è il periodo più delicato. Ecco le situazioni tipiche:
- l’usufrutto si estingue e il debitore nudo proprietario diventa pieno proprietario: è un’utilità sopravvenuta;
- si apre una successione e il debitore eredita un immobile o una quota: è un’utilità sopravvenuta, salvo che l’eredità sia passiva;
- la quota in comproprietà trova un acquirente o viene liquidata in un giudizio di divisione: il ricavato è un’utilità sopravvenuta;
- il mercato immobiliare cresce e la casa “sott’acqua” torna ad avere un margine sopra il mutuo: è la situazione più discussa, perché il bene era già noto al momento del decreto.
Nei decreti letti, i giudici hanno fissato termini precisi per le dichiarazioni: Venezia entro settembre di ogni anno, con estratto conto, e con l’obbligo di una dichiarazione anticipata se emergono sopravvenienze immediatamente rilevanti; Como entro il 15 gennaio di ogni anno, con relazione dell’OCC entro il 1° febbraio. Il termine annuale fissato nel decreto va rispettato a pena di revoca.
Quali debiti restano
Un punto che chi ha una casa deve conoscere riguarda i debiti esclusi dall’esdebitazione. L’art. 278 c.7 CCII esclude gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, con le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (lett. b). Se queste esclusioni si applichino anche all’incapiente è una questione aperta. Da un lato, l’art. 278 sta tra le disposizioni generali sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga: il Tribunale di Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b. Dall’altro, il c.1 dell’art. 278 parla dei crediti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”, e l’art. 283 non ha un proprio elenco: il Tribunale di Milano, decreto del 27 ottobre 2025, non indica eccezioni, e l’ordinanza Cass. 30108/2025 ha osservato incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Nessuna pronuncia ha chiuso il punto: è prudente considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b). Restano comunque salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278 c.6): se il mutuo della casa è garantito da un fideiussore, l’esdebitazione del debitore non libera il garante.
I termini che si attivano
Il termine annuale della dichiarazione, fissato nel decreto, è il più importante. Il triennio decorre dal decreto. Se l’OCC segnala utilità sopravvenute, l’autorizzazione del giudice apre ai creditori la possibilità di azioni esecutive e cautelari.
Cosa può fare il debitore ora
Nel triennio la finestra difensiva è la dichiarazione annuale: completa, puntuale, documentata. Il debitore può:
- segnare in agenda il termine fissato nel decreto e anticiparlo di qualche settimana;
- dichiarare spontaneamente eventi patrimoniali rilevanti, come una successione aperta, prima che l’OCC li scopra;
- valutare con un legale se un’eredità sopravvenuta sia attiva o passiva prima di accettarla;
- evitare atti dispositivi sui beni che potrebbero apparire come tentativi di sottrarre utilità sopravvenute.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è dimenticare la dichiarazione annuale, magari perché nel frattempo si è cambiato indirizzo o si è perso il contatto con l’OCC. Il secondo errore è credere che un finanziamento ottenuto per acquistare una nuova casa sia un’utilità che “riapre” i debiti: la legge esclude espressamente i finanziamenti, ma l’immobile acquistato con risorse proprie diverse è un’altra storia.
Quanto dura realmente
Tre anni dal decreto, senza scorciatoie. Nei decreti esaminati, la vigilanza è stata fissata in tre anni (Venezia, Alessandria, Como), mentre quelli più risalenti, come Bologna 2023, facevano riferimento ai quattro anni del testo previgente. Il decreto di Rieti del marzo 2025 ha fissato gli obblighi di dichiarazione e vigilanza fino al 2028.
La stessa casa, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dalla stessa situazione e divergono per una sola variabile: il momento in cui il debitore agisce.
Situazione di partenza (comune). Debitore consumatore, nucleo di due persone (lui e un figlio a carico). Reddito netto 1.240 euro al mese per tredici mensilità, cioè 16.120 euro annui, sotto la soglia di circa 16.723,14 euro calcolata con l’assegno sociale 2026. Abitazione principale di piena proprietà: valore di mercato 118.700 euro, valore di realizzo stimato in vendita competitiva 92.400 euro. Mutuo ipotecario residuo 104.860 euro, rata 498,70 euro al mese, pagata regolarmente fino a ottobre 2026. Debiti chirografari verso finanziarie e carte: 46.850 euro.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste.
- Lunedì 19 ottobre 2026. Richiede visure catastali, ispezioni ipotecarie e conteggio del debito residuo. Continua a pagare la rata del mutuo.
- Lunedì 2 novembre 2026. Conferisce l’incarico all’OCC. Entro sette giorni l’Organismo informa agente della riscossione e uffici fiscali (art. 68 c.4).
- Lunedì 16 novembre 2026. Arriva la perizia: realizzo 92.400 euro, inferiore al mutuo. In liquidazione i chirografari non prenderebbero nulla dalla casa. Ma la casa, venduta, darebbe 92.400 euro alla banca: l’art. 283 è a forte rischio di rigetto.
- Lunedì 30 novembre 2026. Scelta: piano del consumatore con art. 67 c.5. Il mutuo continua alle scadenze originarie; ai chirografari 70 euro al mese per sessanta mesi, cioè 4.200 euro (circa il 9% dei loro crediti), più di quanto otterrebbero dall’alternativa liquidatoria.
- Lunedì 21 dicembre 2026. Deposito della domanda. Il debitore è in regola con le rate.
- Lunedì 18 gennaio 2027. Decreto di ammissibilità e pubblicazione (art. 70 c.1).
- Lunedì 25 gennaio 2027. L’OCC comunica proposta e decreto ai creditori.
- Lunedì 15 febbraio 2027. Scade il termine di venti giorni per le osservazioni (il ventesimo giorno cade domenica 14 febbraio: slitta al lunedì).
- Giovedì 25 febbraio 2027. Scade il termine di dieci giorni per la relazione dell’OCC al giudice.
- Lunedì 22 marzo 2027. Ipotesi di sentenza di omologazione, pubblicata entro due giorni.
- Lunedì 22 marzo 2032. Fine ipotetica del piano quinquennale. Il debitore è ancora nella sua casa, con il mutuo che prosegue.
Calendario B: il debitore che lascia correre.
- Novembre 2026. Smette di pagare il mutuo per far fronte alle finanziarie. Nessuna verifica.
- Lunedì 15 marzo 2027. La banca comunica la decadenza dal beneficio del termine.
- Lunedì 10 maggio 2027. Notifica del pignoramento immobiliare.
- Lunedì 13 settembre 2027. Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita. Il debitore non è più in regola: l’art. 67 c.5 resterebbe possibile solo con l’autorizzazione del giudice a pagare capitale e interessi scaduti, che però richiede risorse che non ha.
- Lunedì 12 giugno 2028. Aggiudicazione dopo alcuni ribassi a 74.300 euro, interamente assorbiti dalla banca. Debito residuo verso la banca: ipotesi 37.215 euro. Debito complessivo: 84.065 euro.
- Lunedì 11 settembre 2028. Incarico all’OCC per l’art. 283.
- Lunedì 16 ottobre 2028. Deposito della domanda da incapiente: ora non c’è più alcun immobile.
- Lunedì 15 gennaio 2029. Ipotesi di decreto di esdebitazione.
- Mercoledì 14 febbraio 2029. Scade il termine di trenta giorni per il reclamo dei creditori.
- Gennaio 2032. Termina il triennio di vigilanza.
Il confronto. Nel calendario B il debitore ottiene la cancellazione dei debiti, come nei casi di Venezia e Como, ma ha perso la casa, e lo ha fatto in quasi due anni di esecuzione. Nel calendario A paga 4.200 euro ai chirografari in cinque anni, continua a pagare il mutuo e resta proprietario. La differenza non sta nella legge, sta nel calendario: la regolarità delle rate alla data della domanda vale più di qualunque argomentazione successiva.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La timeline non è un binario unico. In ogni tappa il debitore, o i creditori, possono attivare un rimedio che sposta il calendario.
Il pignoramento immobiliare già pendente. Se la banca ha già pignorato la casa, la strada dell’incapiente non offre misure protettive espresse, e l’esecuzione prosegue. Il piano del consumatore, invece, consente di chiedere al giudice di sospendere le esecuzioni che pregiudicherebbero la fattibilità del piano (art. 70 c.4). Nella liquidazione controllata, con l’apertura della procedura le azioni individuali si fermano e la vendita passa al liquidatore, ferma la posizione del creditore fondiario affermata da Cass. 22914/2024. Con un pignoramento in corso, la scelta della strada va fatta prima che il giudice dell’esecuzione fissi la vendita.
Il rigetto della domanda da incapiente. Se il giudice ritiene che la casa costituisca un’utilità, il debitore può proporre reclamo entro trenta giorni oppure cambiare strada. Il rigetto dell’art. 283 non preclude il piano del consumatore né la liquidazione controllata. Bisogna però mettere in conto il tempo perso: l’OCC dovrà preparare una nuova relazione e la casa, nel frattempo, resta esposta.
La conversione del piano in liquidazione. Se il piano del consumatore omologato viene revocato, per inadempimento o perché divenuto inattuabile e non modificabile (art. 72 c.2), il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, può aprire la liquidazione controllata se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269 (art. 73). Il calendario riparte, con il triennio dell’art. 282 che decorre dalla nuova apertura.
La liquidazione chiesta da un creditore. Se è un creditore a chiedere la liquidazione controllata di un debitore persona fisica, la procedura non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire; il debitore deve eccepirlo entro la prima udienza con i documenti dell’art. 283 c.3, e il giudice può concedere un termine fino a sessanta giorni se l’attestazione non è ancora pronta (art. 268 c.3). È il caso in cui la valutazione sulla casa “sott’acqua” diventa difensiva: se l’OCC attesta l’assenza di attivo, la liquidazione non si apre.
L’accordo con la banca. Un binario fuori dalle procedure è la rinegoziazione del mutuo o la vendita concordata della casa a un prezzo di mercato, con il ricavato alla banca e il debito residuo affrontato poi con l’art. 283, se ne ricorrono i presupposti. Anche questa vendita, però, è un atto di straordinaria amministrazione da indicare nella domanda, e deve avvenire a valori corretti per non pesare sulla meritevolezza.
Le 5 finestre critiche
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Prima del deposito: la regolarità delle rate del mutuo. È la condizione che apre l’art. 67 c.5 senza dover chiedere l’autorizzazione a pagare il debito scaduto. Chi smette di pagare il mutuo per pagare le finanziarie spesso rinuncia, senza saperlo, alla possibilità di tenere la casa.
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Le prime tre settimane: la stima di realizzo, non di mercato. Il confronto tra il valore che si ricaverebbe in una vendita competitiva e il debito ipotecario decide se la casa è un’utilità per i chirografari, solo per la banca o per nessuno. Una stima sbagliata in questa fase porta alla strada sbagliata.
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I cinque anni prima della domanda: nessun atto dispositivo sulla casa. Donazioni ai figli, fondi patrimoniali costituiti con debiti già scaduti, rinunce all’eredità attiva, cessioni della quota a prezzo simbolico: tutto finisce nella domanda (art. 283 c.3 lett. b) e nella valutazione di meritevolezza.
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I trenta giorni dalla comunicazione del decreto. È il termine per il reclamo (art. 283 c.8), senza sospensione ad agosto (art. 9 CCII). Dopo, il decreto si consolida.
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Il termine annuale della dichiarazione nel triennio. Fissato nel decreto, a pena di revoca. È la finestra in cui eredità, estinzione dell’usufrutto o vendita della quota vanno dichiarate.
Le domande sul tempo
Ho smesso di pagare il mutuo da quattro mesi: posso ancora tenere la casa con il piano del consumatore?
Sì, in astratto. L’art. 67 c.5 consente di mantenere il mutuo anche se alla data della domanda il debitore non è in regola, a condizione che il giudice lo autorizzi a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. Servono però le risorse per farlo. Più passano i mesi, più cresce l’arretrato e più si avvicina il pignoramento: conviene agire prima che la banca dichiari la decadenza dal beneficio del termine.
La casa è stata venduta all’asta due anni fa: posso chiedere ora l’esdebitazione da incapiente?
Sì, se ne ricorrono i presupposti: è proprio il caso dei decreti di Venezia (25 febbraio 2026) e Como (28 ottobre 2025). Nel frattempo il debito residuo verso la banca e gli altri debiti restano. L’unica verifica temporale, oltre alla meritevolezza, è che l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta.
Quanto tempo passa tra la domanda da incapiente e il decreto?
Dipende dal tribunale e dalla completezza della domanda. Nei decreti esaminati, a Bologna sono bastate poco più di cinque settimane, ad Alessandria circa tre mesi e mezzo. Con una casa o una quota da valutare i tempi possono allungarsi.
Mio padre è malato e io sono nudo proprietario della casa in cui vive: conviene aspettare?
Non è una questione di “aspettare”, ma di valutare la prospettiva futura che la legge chiede di considerare. Se l’usufrutto si estingue nel triennio successivo al decreto, si tratta di un’utilità sopravvenuta. Questa situazione va esaminata subito con l’OCC, perché incide sulla scelta della strada.
Quanto dura in tutto ciascuna strada?
Incapiente: decreto in alcune settimane o mesi, poi tre anni di vigilanza. Piano del consumatore: alcuni mesi fino all’omologa, poi la durata del piano. Liquidazione controllata: esdebitazione di diritto dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura, se precedente.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si collegano. I principi sono riformulati, non trascritti.
Giorno 0 e inventario dei beni
- Trib. Venezia, decreto 25 febbraio 2026, R.G. 2/2025. Esdebitazione concessa a un debitore che aveva perso casa di abitazione e immobile artigianale nelle esecuzioni; incapienza valutata sul reddito (circa 1.500 euro mensili a fronte di spese di circa 1.400) e sull’assenza di immobili attuali; dichiarazione annuale entro settembre. Rilevanza: mostra che chi ha già perso la casa può accedere all’art. 283.
- Trib. Como, decreto 28 ottobre 2025, R.G. 5/2025. Accolta la domanda di un debitore il cui unico immobile, acquistato con mutuo, era stato venduto all’asta dopo la separazione; incapienza accertata confrontando il reddito con la soglia calcolata sull’assegno sociale. Il decreto usa ancora la formula del testo previgente (quattro anni e 10%). Rilevanza: stessa traiettoria “casa persa, poi esdebitazione”.
Settimane 1-3: valore e ipoteca
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: quando la casa è “sott’acqua”, il ricavato della vendita spetta alla banca e non finanzia la procedura.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22914 del 19 agosto 2024. Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: chi sceglie la liquidazione con una casa gravata da mutuo fondiario deve mettere in conto la posizione rafforzata della banca.
Mese 2-3: la scelta della strada
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. La moratoria biennale dell’art. 67 c.4 sospende il pagamento dei crediti ipotecari senza ridurli; gli interessi maturano e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: chi costruisce un piano con mutuo deve calcolare gli interessi del biennio.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 2025. Per l’accesso alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: segna una differenza con l’incapiente, per il quale la meritevolezza è requisito espresso.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: anche la strada alternativa all’art. 283 passa dal lavoro dell’Organismo.
Mese 3-6: il decreto da incapiente
- Trib. Alessandria, decreto 17 febbraio 2025, R.G. 5/2024. Soglia di reddito calcolata in 16.360,96 euro annui per il nucleo; pensione netta di 777,34 euro; debitrice priva di patrimonio immobiliare o mobiliare significativo; vigilanza triennale. Rilevanza: applicazione concreta dell’art. 283 c.2 e tempi di decisione di circa tre mesi e mezzo.
- Trib. Oristano, decreto 29 luglio 2024, procedura 1-1/2024. Incapienza fondata anche sulla verifica catastale e dei registri immobiliari; debitrice in locazione, con un’auto molto datata. Rilevanza: le visure immobiliari sono il primo controllo del giudice.
- Trib. Rieti, decreto 10 marzo 2025, procedura 1/2024. Accolta la domanda di un debitore senza immobili intestati che viveva nella casa della madre; obblighi di dichiarazione e vigilanza fino al 2028. Rilevanza: abitare la casa di un familiare non è possederla.
- Trib. Bologna, decreto 13 luglio 2023, R.G. 8/2023. Esdebitazione concessa a un debitore privo di patrimonio significativo, con osservazione quadriennale secondo il testo allora vigente. Rilevanza: mostra il vecchio regime e tempi di decisione di poco più di cinque settimane.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, e ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. Contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti in materia di esdebitazione dell’incapiente: la prima ha dichiarato non ricorribile un decreto di rigetto ex art. 283, la seconda si è espressa diversamente. Rilevanza: chi subisce un rigetto per la casa deve valutare il rimedio con attenzione.
Anni 1-3: vigilanza e debiti esclusi
- Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025. Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b. Rilevanza: una delle due letture sulla sorte dei debiti da illecito e sanzioni.
- Trib. Milano, decreto 27 ottobre 2025. Decreto in materia di esdebitazione dell’incapiente che non indica eccezioni per categorie di debiti. Rilevanza: l’altra lettura della stessa questione, che resta aperta.
Cosa può fare lo Studio Monardo, nella tappa in cui ti trovi
Interveniamo alla tappa in cui il debitore si trova: se è al giorno zero, partiamo dalle visure; se ha già un pignoramento sulla casa, lavoriamo sulla scelta della strada prima della vendita; se ha già un decreto, presidiamo il triennio.
- Ricostruiamo il patrimonio immobiliare con visure catastali nazionali, ispezioni ipotecarie e atti di provenienza, per individuare ogni diritto sulla casa: piena proprietà, quota, nuda proprietà, usufrutto.
- Confrontiamo valore di realizzo e debito ipotecario, coordinando la stima con il conteggio del mutuo, per capire se la casa produce un’utilità e per chi.
- Analizziamo il contratto di mutuo e il piano di ammortamento con lo staff in diritto bancario, verificando le rate scadute e le condizioni per l’art. 67 c.5.
- Esaminiamo il fondo patrimoniale: data di costituzione, natura dei debiti, eventuali azioni revocatorie pendenti.
- Valutiamo l’eredità non accettata, ricostruendo attivo e passivo del defunto prima di qualsiasi accettazione o rinuncia.
- Mettiamo a confronto le tre strade (art. 283, liquidazione controllata, piano del consumatore) con il calendario realistico di ciascuna.
- Prepariamo la domanda e i documenti dell’art. 283 c.3 e lavoriamo con l’OCC sulla relazione dell’art. 283 c.4.
- Chiediamo le misure protettive dell’art. 70 c.4 quando la casa è già pignorata e la strada scelta è il piano del consumatore.
- Presidiamo il termine di trenta giorni per il reclamo e valutiamo i rimedi successivi alla luce del contrasto in Cassazione.
- Seguiamo il triennio di vigilanza, con promemoria per la dichiarazione annuale e analisi di ogni evento patrimoniale sopravvenuto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi possiede una casa e valuta l’esdebitazione, la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC: significa conoscere i criteri con cui l’Organismo verifica il patrimonio, stima i beni e attesta, o esclude, l’esistenza di attivo da distribuire. È esattamente il giudizio da cui dipende se la casa chiude o lascia aperta la porta dell’art. 283.
La continuità di strategia è l’altro elemento: dalla prima visura fino all’eventuale ricorso in Cassazione, la linea resta la stessa e la segue lo stesso difensore, avvocato cassazionista. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i legali sulle procedure e sui diritti reali, i commercialisti sui redditi, sui conteggi e sulla soglia dell’art. 283 c.2.
Chiusura
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Per chi ha una casa, sprecarlo significa spesso perderla: smettere di pagare il mutuo, aspettare il pignoramento, arrivare all’esdebitazione da incapiente solo dopo l’asta. Usarlo bene significa fare le verifiche nelle prime otto settimane, scegliere la strada prima che la scelgano i creditori e, quando possibile, tenere la casa con un piano del consumatore che rispetti le condizioni dell’art. 67 c.5.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, lavora sulle stesse verifiche patrimoniali che decidono se una casa sia un’utilità per i creditori; lo staff multidisciplinare in diritto bancario consente di leggere il mutuo e la posizione della banca con la stessa precisione.
📩 La casa non aspetta: prima che la banca fissi l’asta, mettiti in contatto con lo Studio usando i riferimenti che trovi al termine di questo articolo.
