Marito e moglie indebitati, due fascicoli, due momenti diversi. Lei ha già depositato un piano di ristrutturazione dei debiti con l’aiuto di un Organismo di composizione della crisi; lui, qualche mese dopo, si accorge che il mutuo cointestato e le finanziarie firmate insieme lo trascinano nella stessa situazione e decide di chiedere a sua volta una procedura. A quel punto la domanda diventa inevitabile: il giudice può mettere insieme le due procedure, oppure ciascun coniuge resta solo davanti al proprio tribunale?
La risposta non si trova per intero nella legge. L’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dedica alle “procedure familiari” cinque commi in tutto, e soltanto uno di essi, il quarto, si occupa del caso in cui i familiari non presentano una domanda unica ma domande separate. La norma dice che il giudice “coordina” le procedure e che la competenza spetta al giudice adito per primo. Non dice se il coordinamento significhi riunione vera e propria, non dice che cosa accada se i due coniugi vivono in circondari diversi, non dice come si comportino l’OCC, i termini e il voto dei creditori quando le procedure vengono collegate. Su tutti questi punti hanno parlato, e continuano a parlare, i tribunali. Per questo, su questo tema, conta più ciò che i giudici hanno deciso che la lettera della legge.
In questa analisi troverai le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche: quando la trattazione unitaria è ammessa, quando i giudici la negano, che cosa succede se uno dei due coniugi ha già un fascicolo aperto altrove, perché le masse restano sempre separate e come il collegamento incide sul voto e sul compenso dell’OCC. Ogni pronuncia viene spiegata due volte: prima il principio, poi la ricaduta concreta per chi si trova in quella situazione.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché le procedure familiari nascono e vivono dentro gli Organismi di composizione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce dall’interno il modo in cui un organismo costruisce la relazione, ripartisce il proprio compenso tra i familiari e dialoga con il giudice quando le domande sono più d’una. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire la questione anche quando la decisione sul collegamento o sull’omologa viene impugnata.
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Il quadro normativo: che cosa dice davvero l’art. 66 CCII
Prima di guardare le sentenze occorre sapere su quale testo i giudici hanno lavorato. Il riferimento è l’art. 66 CCII, nel testo vigente dopo il decreto correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che secondo la nota di Brocardi ha modificato il primo e il quinto comma. Ecco il contenuto, riassunto comma per comma.
Comma 1 – la domanda unica. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda per accedere a una delle procedure di sovraindebitamento richiamate dall’art. 65, comma 1, quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Se uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le regole della ristrutturazione del consumatore (Sezione II), salvo l’art. 67, comma 5, sul mutuo dell’abitazione principale. Il testo vigente aggiunge che la liquidazione controllata può essere chiesta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’incapiente (art. 283), purché per almeno uno di essi sussistano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo da distribuire.
Comma 2 – chi è “famiglia”. Ai fini del comma 1 sono membri della stessa famiglia il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016.
Comma 3 – masse distinte. Le masse attive e passive restano distinte. È la regola che attraversa tutta la giurisprudenza: si cammina insieme, ma ognuno paga i propri creditori con il proprio patrimonio.
Comma 4 – le domande separate. Se vengono presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
Comma 5 – il compenso dell’OCC. Il compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.
Già da questa lettura emergono le due strade. La prima è quella del comma 1: i coniugi si accordano prima e depositano un ricorso unico, con un solo OCC e un progetto unitario. La seconda è quella del comma 4: le domande nascono separate, magari in momenti diversi o con professionisti diversi, e tocca al giudice ricondurle a coerenza. Il titolo di questo articolo riguarda soprattutto la seconda strada, ma le due non si possono capire l’una senza l’altra, perché i tribunali, quando decidono sul comma 4, ragionano quasi sempre per analogia con il comma 1.
Vanno poi tenute presenti alcune norme di contorno, che i giudici richiamano spesso nelle decisioni sulle procedure familiari:
- l’art. 27, comma 2, CCII, che individua il tribunale competente per le procedure di sovraindebitamento in base al centro degli interessi principali del debitore (lo applica, ad esempio, il Tribunale di Milano nella sentenza n. 829/2025 di cui parleremo);
- l’art. 68, comma 1, CCII, secondo cui la domanda di ristrutturazione è presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente: un dettaglio che diventa decisivo quando la competenza “si sposta” verso il giudice adito per primo;
- l’art. 79, comma 2, CCII, secondo cui nel concordato minore non votano e non sono computati nelle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado;
- l’art. 70 CCII, che per la ristrutturazione del consumatore prevede la pubblicazione, il termine di 20 giorni per le osservazioni dei creditori e l’omologazione con sentenza, impugnabile ai sensi dell’art. 51.
Il lettore attento noterà subito una zona d’ombra: il comma 2 definisce la famiglia “ai fini del comma 1”. Vale anche per il comma 4? E il comma 4, che parla genericamente di “richieste di risoluzione della crisi”, si applica anche quando un coniuge chiede la ristrutturazione e l’altro la liquidazione controllata? La legge tace. È esattamente qui che entra in gioco la giurisprudenza.
L’orientamento consolidato: una sola regia, ma patrimoni che non si mescolano
Prima delle questioni aperte conviene fissare ciò che i tribunali danno ormai per acquisito. L’orientamento si è consolidato nel senso che la procedura familiare è un raccordo processuale, non una procedura autonoma: consente di trattare insieme le crisi di più familiari, ma non fonde mai i patrimoni né trasforma i debiti dell’uno in debiti dell’altro. Il commento di Brocardi all’art. 66 lo dice in modo netto: la norma non crea uno strumento riservato ai nuclei familiari, ma un collegamento procedurale che permette di affrontare in modo globale le difficoltà della famiglia. Vediamo le pronunce che hanno dato corpo a questo principio.
Tribunale di Milano, sez. II civile, sentenza n. 829/2025, pubblicata il 7 novembre 2025
La vicenda. Due coniugi conviventi, residenti nello stesso comune, assistiti dall’OCC della Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi, chiedono con ricorso congiunto l’apertura di una liquidazione controllata familiare. I debiti scaduti ammontano a circa 257.000 euro per uno e 96.000 euro per l’altro; l’origine è in parte comune, perché c’è un mutuo ipotecario con coobbligazione solidale. Uno dei due aveva un’impresa individuale cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno.
Il principio. Il Collegio aderisce a quello che definisce l’orientamento maggioritario di merito: la liquidazione controllata può essere aperta come procedura familiare, con trattazione in un unico procedimento ma con masse attive e passive che restano distinte. La motivazione valorizza il richiamo, contenuto nella norma, a un progetto di risoluzione della crisi e all’origine comune del sovraindebitamento, oltre alla collocazione sistematica dell’art. 66 nel capo generale sulle procedure di composizione. La sentenza richiama a sostegno Trib. Modena 31 marzo 2023 e altri precedenti più risalenti. La competenza è fondata sull’art. 27, comma 2, perché il centro degli interessi principali è nel circondario di Milano; le spese e i compensi dell’OCC sono qualificati prededucibili, mentre non lo sono i crediti dei professionisti che assistono il debitore; il compenso del liquidatore sarà liquidato unitariamente al termine.
La traduzione pratica. In altre parole, se ti trovi in questa situazione, con il coniuge coobbligato sullo stesso mutuo, il tribunale può aprire un’unica regia: un solo liquidatore, un solo giudice delegato, un solo calendario. Ma il tuo stipendio servirà a pagare i tuoi creditori e quello di tuo marito o di tua moglie i suoi. Il mutuo cointestato verrà considerato in entrambe le masse, perché ciascun coobbligato ne risponde per intero verso la banca.
Tribunale di Modena, 31 marzo 2023
La vicenda e il principio. Secondo la rassegna di Astorre Mancini pubblicata su Il Caso.it il 10 novembre 2025, il Tribunale di Modena, su domanda congiunta, ha aperto distinte procedure di liquidazione per ciascun ricorrente, con stati passivi e programmi di liquidazione separati. La stessa pronuncia è richiamata come precedente dalla sentenza milanese del 2025.
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che “procedura familiare” non vuol dire “un solo stato passivo”. I creditori di ciascun coniuge presentano la domanda nella procedura del proprio debitore; il programma di liquidazione è redatto per ogni patrimonio. Chi pensa di poter usare la casa intestata al coniuge per pagare i propri debiti personali sbaglia strada: il collegamento non lo consente.
Tribunale di Roma, 14 febbraio 2023
La vicenda e il principio. La medesima rassegna riferisce che il Tribunale di Roma ha ammesso un concordato minore familiare tenendo distinte, per ciascun ricorrente, le masse attive e passive. È la conferma che la regola del comma 3 non vale solo per la liquidazione, ma anche per le procedure negoziali.
La traduzione pratica. Se uno dei coniugi è artigiano, professionista o piccolo imprenditore, la procedura familiare segue le regole del concordato minore (il comma 1 lo dice espressamente quando uno dei debitori non è consumatore). Ma anche in quel caso la proposta deve indicare per ciascuno quanto riceveranno i suoi creditori e con quali risorse.
Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024
La vicenda e il principio. Secondo la rassegna del 2025, il Tribunale di Pescara ha messo in evidenza i vantaggi del ricorso congiunto, un solo OCC, un solo liquidatore, la competenza concentrata davanti a un unico giudice, ma ha ribadito che le procedure restano separate nella loro sostanza patrimoniale.
La traduzione pratica. È la sintesi più utile per chi deve decidere: la procedura familiare fa risparmiare tempo e riduce i costi della procedura (un solo organismo, un solo compenso da ripartire secondo il comma 5), ma non cambia il conto finale che ciascun coniuge dovrà ai propri creditori. Il vantaggio è organizzativo, non sostanziale.
Il punto fermo che ne deriva
Le quattro pronunce, lette insieme, consegnano un principio stabile: il giudice può unificare la gestione, mai i patrimoni. È questo il criterio con cui leggere anche il comma 4. Se il collegamento tra domande separate venisse inteso come fusione delle masse, sarebbe contrario al comma 3; se viene inteso come unificazione della sede, del calendario e degli organi, è coerente con tutto il sistema. Le questioni aperte nascono proprio quando si tratta di stabilire fin dove arrivi questa “unificazione della gestione”.
Prima questione aperta: il giudice “riunisce” le procedure o si limita a “coordinarle”?
La questione
Il lettore se la pone così: “Mia moglie ha già un fascicolo aperto; io ne apro un altro. Il giudice farà un’unica procedura o ce ne saranno due che si parlano?” La parola usata dall’art. 66, comma 4, è “coordinamento”, non “riunione”. La differenza non è accademica: nella riunione i fascicoli diventano uno solo e procedono insieme; nel coordinamento restano due, ma il giudice li allinea (stessi tempi, stesse udienze, scambio di informazioni, relazioni dell’OCC coerenti).
Cosa hanno deciso i giudici
La rassegna di Il Caso.it riporta un precedente risalente ma significativo: Trib. Ravenna, 3 marzo 2021, che ha ammesso la riunione tra procedure di familiari e della società di persone da loro costituita. Era ancora il tempo della legge n. 3 del 2012 (art. 7-bis), ma il principio è stato ripreso nel dibattito sul Codice della crisi.
Più di recente, Trib. Rimini, sentenza 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), commentata da Iusletter il 30 marzo 2026, ha esteso la liquidazione controllata chiesta da una s.a.s. al socio accomandante, coniuge convivente del socio accomandatario. Per l’accomandatario l’estensione discende già dall’art. 270 CCII, perché è illimitatamente responsabile; per l’accomandante, che risponde nei limiti della quota, l’estensione non sarebbe automatica, e il Tribunale l’ha fondata proprio sull’art. 66, in ragione dell’origine comune del sovraindebitamento. Il commento sottolinea che il ricavato di ciascun patrimonio deve servire ai creditori di quel singolo debitore, senza passaggi di risorse tra patrimoni, e collega la scelta a ragioni di economia processuale e di coerenza nella gestione.
Sul versante opposto, la regola della separazione dei fascicoli trova un esempio molto concreto in Trib. Bari, sez. IV, 2023 (provvedimento commentato da Unijuris il 6 dicembre 2023 e richiamato anche da Brocardi): quando alcuni familiari chiedevano la ristrutturazione dei debiti e altri l’esdebitazione dell’incapiente, il Tribunale ha escluso la trattazione unitaria e ha disposto che la cancelleria aprisse un fascicolo telematico distinto per l’esdebitazione, nel quale i professionisti avrebbero inserito solo la documentazione dei soggetti interessati. Qui il “coordinamento” si è tradotto, all’opposto della riunione, in una separazione ordinata.
C’è contrasto?
Più che un contrasto vero e proprio, emerge una scala di intensità. Quando le domande riguardano la stessa procedura e c’è un’origine comune del debito, i tribunali tendono a una gestione unitaria che nella sostanza equivale a una riunione (un solo giudice, un solo OCC o liquidatore, un’unica sentenza che apre più procedure con masse distinte). Quando le procedure sono eterogenee, la gestione resta separata e il coordinamento si limita alla sede e all’ordine dei fascicoli. Astorre Mancini, nella rassegna già citata, osserva che il comma 4 parla di “più richieste di risoluzione della crisi”, formula che potrebbe comprendere anche procedure diverse, mentre il comma 1 riguarda “un’unica domanda di accesso” a una delle procedure: segno che il legislatore ha voluto consentire il coordinamento anche dove la domanda unica non sarebbe possibile. L’assunzione prudenziale è questa: non bisogna contare su una riunione automatica: il comma 4 garantisce il coordinamento, mentre la riunione vera e propria va chiesta e motivata, ed è realistica solo tra procedure dello stesso tipo.
Cosa significa per te
Se tu e tuo marito avete presentato domande separate, la prima mossa è segnalare espressamente al giudice l’esistenza dell’altra procedura, allegando gli estremi del fascicolo, e chiedere i provvedimenti di coordinamento previsti dall’art. 66, comma 4. Se le due domande sono dello stesso tipo e il debito ha un’origine comune, si può chiedere una trattazione unitaria; se sono diverse, conviene chiedere almeno l’allineamento delle udienze e delle relazioni dell’OCC, così che i creditori comuni ricevano informazioni coerenti. Il coordinamento non arriva da solo: va sollecitato con un’istanza precisa, e chi tace rischia due procedure che si contraddicono sugli stessi debiti cointestati.
Seconda questione aperta: coniugi in tribunali diversi e domande presentate in tempi diversi
La questione
“Io abito ancora nella casa coniugale, lui si è trasferito in un’altra provincia. Io ho depositato a marzo, lui deposita a maggio. Chi decide? E se il suo fascicolo deve spostarsi nel mio tribunale, la relazione del suo OCC vale ancora?” È la questione più delicata, perché tocca la competenza, cioè il tribunale che ha il potere di decidere, e la regola del comma 4: competente è il giudice adito per primo.
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla domanda congiunta di familiari residenti in circoscrizioni diverse, Eutekne ha dato notizia il 26 agosto 2025 della sentenza n. 283/2025 del Tribunale di Torino, che ha aperto una liquidazione controllata familiare su ricorso di due persone fisiche della stessa famiglia e ha affermato, secondo il titolo e il sommario del commento, che per la liquidazione controllata familiare chiesta da familiari residenti in circondari diversi è competente il tribunale adito per primo. Nello stesso senso operativo si colloca Trib. Padova, 11 dicembre 2024, che secondo la rassegna di Il Caso.it ha aperto la liquidazione controllata su domanda congiunta di familiari residenti in fori diversi.
Il limite di questa attrazione emerge da Trib. Bologna, 19 novembre 2024: davanti a una domanda congiunta di ex coniugi divorziati, il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile per mancanza del presupposto familiare dell’art. 66, comma 2, e ha dichiarato la propria incompetenza per il ricorrente residente altrove. In altre parole: la “forza attrattiva” del primo giudice esiste solo se esiste un legame familiare rilevante per la legge; venuto meno il vincolo (il divorzio scioglie il matrimonio e non rientra tra le ipotesi del comma 2), ciascuno torna al proprio tribunale.
Diverso il caso dei coniugi soltanto separati. Trib. Forlì, sez. II, 19 gennaio 2024, commentato da Diritto del Risparmio, ha ammesso la domanda congiunta di coniugi legalmente separati e non più conviventi, fondando la legittimazione non sulla convivenza, che mancava, ma sull’origine comune dell’indebitamento, descritta come un intreccio causale tra le due posizioni. Il coniuge separato resta coniuge: il requisito alternativo dell’origine comune basta.
Sul piano del tempo, infine, la rassegna di Mancini riporta un precedente che va in direzione opposta all’attrazione: Trib. Ivrea, 3 marzo 2022, che ha ammesso una procedura nel foro di residenza del debitore anche se altri familiari avevano già avviato procedure altrove, considerando facoltativa la scelta del foro. L’autore, commentando il comma 4, si interroga sulla natura della competenza e sembra propendere per la tesi dell’inderogabilità, diversamente dal Tribunale di Ivrea.
C’è contrasto?
Sì, almeno potenzialmente. Da un lato c’è la lettura che fa del giudice adito per primo un polo obbligato (Torino 2025 per la domanda congiunta; la dottrina citata per il comma 4); dall’altro un precedente che lascia al familiare la scelta del proprio foro (Ivrea 2022, maturato però sotto la legge n. 3 del 2012). L’orientamento prevalente nelle pronunce più recenti valorizza la concentrazione. L’assunzione prudenziale è dunque: se un familiare ha già depositato, conviene depositare davanti allo stesso tribunale, o almeno segnalare subito la procedura pendente, perché una domanda presentata altrove rischia una pronuncia di incompetenza e un trasferimento che costa mesi.
C’è poi un dettaglio pratico che lo stesso Mancini mette in evidenza: l’art. 30 CCII, in materia di competenza, guarda all’apertura della procedura, mentre il comma 4 guarda al momento in cui il giudice è “adito”, cioè al deposito. E l’OCC, per l’art. 68, comma 1, deve essere costituito nel circondario del tribunale competente: se il fascicolo si sposta, la relazione redatta da un organismo di un altro circondario può essere messa in discussione. Anche il commento dell’ODCEC di Ravenna sul sovraindebitamento familiare (2024) indica come rilevante, ai fini della competenza, il deposito del ricorso e non il decreto di apertura.
Cosa significa per te
La data di deposito della prima domanda diventa un dato strategico. Se tua moglie ha depositato a marzo davanti al Tribunale della vostra vecchia residenza comune e tu, trasferito altrove, depositi a maggio davanti al tribunale della tua nuova città, devi aspettarti che il secondo giudice si chieda se non debba essere il primo a occuparsene. Prima di scegliere il tribunale, verifica se un tuo familiare ha già un fascicolo aperto e da quando: è quella data, non la tua, a decidere chi è il giudice competente. È qui che l’esperienza interna agli organismi fa la differenza: l’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, verifica in anticipo la competenza e la compatibilità dell’organismo prima del deposito, per evitare che la relazione debba essere rifatta.
Terza questione aperta: procedure diverse, voto dei creditori e OCC dopo il collegamento
La questione
“Io sono dipendente e voglio un piano del consumatore; mio marito ha una partita IVA e deve fare un concordato minore. Possiamo stare insieme? E se i creditori votano sì per lui e no per me, che succede? Chi paga l’OCC?” Sono tre domande in una, e toccano i tre effetti concreti del collegamento: sul tipo di procedura, sul voto, sul compenso dell’organismo.
Cosa hanno deciso i giudici
Sul tipo di procedura. Il già citato Trib. Bari, sez. IV, 2023 ha escluso la domanda unitaria di quattro familiari che chiedevano procedure eterogenee (ristrutturazione e esdebitazione dell’incapiente). Brocardi riassume l’orientamento: il ricorso congiunto è ammesso solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Va però ricordato che il comma 1 risolve espressamente il caso misto consumatore/non consumatore: se uno dei due non è consumatore, la domanda unica segue le regole del concordato minore, salvo la tutela del mutuo sull’abitazione principale dell’art. 67, comma 5. La coppia “dipendente più partita IVA”, dunque, può fare un concordato minore familiare; non può invece pretendere che una parte segua il piano del consumatore e l’altra il concordato dentro lo stesso ricorso.
Sul fronte dell’incapiente la giurisprudenza 2023-2025 si è aperta. La rassegna di Il Caso.it riporta che Trib. Ancona, 2 ottobre 2023; Trib. Pisa, 3 luglio 2024; Trib. Rimini, 24 luglio 2025; Trib. Lecco, 16 settembre 2025 e il Tribunale di Perugia con una pronuncia del 2025 hanno ammesso la domanda congiunta di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, pur in assenza di un richiamo espresso dell’art. 283 nell’art. 66; per Perugia sono possibili più domande in caso di plurime incapienze. E il testo vigente del comma 1, come abbiamo visto, consente oggi di includere il familiare incapiente nella liquidazione controllata, purché almeno uno dei familiari abbia attivo da distribuire attestato dall’OCC. Diritto del Risparmio ha dedicato a questo profilo, nel febbraio 2025, un commento intitolato proprio alla liquidazione controllata “inclusiva e attrattiva” del familiare incapiente.
Rimane il nodo della liquidazione controllata in sé. Brocardi segnala un orientamento restrittivo (Trib. Lucca, 27 febbraio 2024, sulla scia di Trib. Rimini 2022) secondo cui il ricorso congiunto è ammesso solo per le procedure negoziali, e un orientamento opposto (Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024, oltre a una pronuncia veronese del 2022) favorevole anche per la liquidazione controllata. Le decisioni più recenti (Milano 2025, Torino 2025, Rimini 2026) vanno nel secondo senso. Trib. Sondrio, 21 novembre 2024 mostra inoltre che il collegamento non è “tutto o niente”: in una domanda unitaria di liquidazione controllata il Tribunale ha respinto la posizione del familiare privo dei requisiti e ha aperto quella dell’altro.
Sul voto. È il punto in cui la separazione delle masse produce l’effetto più forte. Trib. Nola, 12 giugno 2024, secondo la rassegna di Il Caso.it e il commento di Diritto del Risparmio, ha respinto l’omologa di un concordato minore familiare nel quale il voto favorevole era stato raggiunto soltanto per uno dei coniugi. Tradotto: in una procedura familiare la maggioranza non si somma tra le due masse; va raggiunta per ciascun debitore, sui crediti della sua massa. E dall’art. 79, comma 2, discende un’altra conseguenza: se un coniuge è a sua volta creditore dell’altro (per esempio perché gli ha prestato denaro), il suo credito non vota e non si computa.
Sull’OCC e sul liquidatore. Il comma 5 vigente stabilisce che il compenso dell’OCC si ripartisce tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno. La sentenza milanese n. 829/2025 ha previsto che il compenso del liquidatore sia liquidato unitariamente dal giudice delegato al termine; Trib. Busto Arsizio, 29 settembre 2025, sempre secondo la rassegna di Mancini, ha chiarito che nella liquidazione familiare il liquidatore è incaricato di adempimenti analoghi a quelli della domanda singola, per ciascuna posizione.
C’è contrasto?
Sulla liquidazione controllata familiare il contrasto esiste, ma l’orientamento prevalente è ormai favorevole. Sul voto, invece, non risultano voci dissonanti nelle fonti consultate: l’assunzione prudenziale è che in un concordato minore familiare ogni coniuge debba ottenere la propria maggioranza, perché un sì dei creditori dell’uno non salva la proposta dell’altro.
Cosa significa per te
Se tu e tuo marito chiedete procedure diverse, non contate sulla domanda unica: le procedure resteranno separate e il coordinamento riguarderà solo la sede e i tempi. Se chiedete la stessa procedura, preparatevi a una doppia verifica dei numeri: due elenchi di creditori, due attivi, due maggioranze. Il collegamento riduce i costi di procedura e semplifica la gestione, ma non mette in comune il consenso dei creditori: per ciascun coniuge la partita si gioca sui suoi creditori.
La pronuncia più recente: Cass. civ., sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026
Il contesto
Fino a questo punto abbiamo visto soprattutto giudici di merito. La Suprema Corte non si è ancora pronunciata, nelle fonti consultate, sul significato esatto del comma 4 (coordinamento o riunione). Ha però affrontato, nella primavera del 2026, una questione che riguarda il punto d’arrivo di ogni procedura familiare di ristrutturazione: come si impugna la decisione sull’omologa. La massima è riportata da Brocardi proprio in calce all’art. 66 CCII, perché il caso riguardava un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore esaminato alla luce degli artt. 66 e 70 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che il provvedimento con cui il giudice decide sull’omologazione del piano del consumatore, sia quando lo accoglie sia quando lo respinge, ha la forma della sentenza prevista dall’art. 70, comma 8, ed è impugnabile con il reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Ne segue che il reclamo contro il diniego di omologa va proposto alla Corte d’appello, e non ad altro giudice.
Detto senza tecnicismi: chi si vede respingere il piano non deve chiedersi se il provvedimento sia un decreto o una sentenza, né quale ufficio sia competente a riesaminarlo. È una sentenza, e il giudice del riesame è la Corte d’appello. L’errore sul giudice dell’impugnazione è uno dei modi più rapidi per perdere una procedura costruita in mesi di lavoro.
Perché conta nelle procedure familiari
Nella procedura familiare il diniego di omologa può riguardare due posizioni insieme, o una sola. Pensiamo al caso di Nola: il voto è raggiunto per un coniuge e non per l’altro, e il tribunale nega l’omologa. Oppure al caso di Sondrio: una posizione viene respinta e l’altra accolta. In entrambe le situazioni il coniuge pregiudicato ha bisogno di sapere con certezza quale strada seguire. La pronuncia del 2026, almeno per la ristrutturazione del consumatore, la indica: sentenza, reclamo alla Corte d’appello nelle forme e nei termini dell’art. 51.
C’è un secondo risvolto, legato al comma 4. Se due procedure sono coordinate davanti al giudice adito per primo, la sentenza che decide sull’omologa di ciascuna resta una sentenza autonoma per quel debitore, perché le masse e le maggioranze sono distinte. Il reclamo di un coniuge non trascina automaticamente con sé la posizione dell’altro: ciascuno valuta se impugnare la decisione che lo riguarda. Questa conseguenza non è affermata espressamente dalla Cassazione, ma discende dalla combinazione tra il principio del 2026 e la regola delle masse distinte.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima del correttivo del 2024 e prima di questa pronuncia, la disciplina dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di ristrutturazione del consumatore era stata oggetto di letture non uniformi; oggi il testo vigente dell’art. 70 e l’ordinanza n. 8875/2026 offrono una risposta lineare. Per chi affronta una procedura familiare, l’effetto pratico è che la fase successiva al diniego si pianifica fin dall’inizio: chi costruisce un piano familiare deve sapere già al deposito che l’eventuale riesame passerà dalla Corte d’appello, e predisporre il fascicolo in modo che regga anche in quella sede. È un passaggio in cui la continuità del difensore, dal deposito fino all’eventuale ricorso in Cassazione, non è un dettaglio.
I principi alla prova dei numeri: tre ipotesi dimostrative
Le simulazioni che seguono sono esercizi costruiti a scopo esplicativo, con dati inventati ma realistici. Non sono casi reali dello Studio e non anticipano l’esito di alcuna procedura.
Ipotesi 1 – Domande separate in due tribunali e regola del giudice adito per primo
Dati di partenza. Moglie dipendente, debiti per 41.870 euro (finanziarie personali e quota del mutuo cointestato), deposita una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore davanti al Tribunale A, tramite un OCC del circondario A, giovedì 12 marzo 2026. Marito, trasferitosi dopo la separazione nel circondario B, con debiti per 118.340 euro (stesso mutuo, carte revolving, un prestito personale), si rivolge a un OCC del circondario B e deposita una domanda di ristrutturazione davanti al Tribunale B lunedì 4 maggio 2026.
Sviluppo. I due sono coniugi separati, non divorziati: alla luce di Trib. Forlì 19 gennaio 2024 restano familiari e l’origine comune del debito (il mutuo) è evidente. Le domande riguardano la stessa procedura. Si applica l’art. 66, comma 4: il giudice adito per primo è il Tribunale A, perché ha ricevuto la domanda il 12 marzo. Il Tribunale B, informato della pendenza, può ritenere che la competenza spetti al Tribunale A, secondo la lettura più rigorosa del comma 4 riportata da Mancini e coerente con Trib. Torino n. 283/2025; un precedente più risalente (Trib. Ivrea 3 marzo 2022) considerava invece facoltativa la scelta del foro.
Esito possibile. Se la domanda del marito viene trasferita al Tribunale A, si pone il problema dell’OCC: per l’art. 68, comma 1, l’organismo deve essere costituito nel circondario del tribunale competente. La relazione dell’OCC B rischia di dover essere integrata o rinnovata da un organismo del circondario A. Se il marito avesse verificato prima la pendenza della domanda della moglie, avrebbe potuto rivolgersi direttamente all’OCC del circondario A, evitando il doppio lavoro e chiedendo subito il coordinamento con la procedura già aperta.
Variante. Se i due fossero divorziati, il legame familiare dell’art. 66, comma 2, verrebbe meno: secondo Trib. Bologna 19 novembre 2024, la domanda congiunta sarebbe inammissibile e ciascuno resterebbe davanti al proprio tribunale. In quel caso nessuna attrazione: due procedure indipendenti, ciascuna con il suo OCC.
Ipotesi 2 – Concordato minore familiare e maggioranze separate
Dati di partenza. Marito artigiano e moglie dipendente presentano un ricorso unico. Poiché il marito non è consumatore, per l’art. 66, comma 1, la procedura familiare segue le regole del concordato minore. Il decreto di apertura è emesso martedì 20 ottobre 2026 e assegna ai creditori il termine massimo di 30 giorni dell’art. 78, comma 2, lett. c), che scade giovedì 19 novembre 2026.
Massa del marito. Banca (chirografaria per il residuo) 63.200 euro; Erario 27.450 euro; fornitore 14.980 euro; la moglie stessa vanta un credito di 8.300 euro per un prestito fatto all’attività del marito. Per l’art. 79, comma 2, il credito della moglie non vota e non si computa. I crediti ammessi al voto sono 105.630 euro; la maggioranza è superiore a 52.815 euro. La banca da sola supera la metà: per l’art. 79, comma 1, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Votano sì banca e fornitore (78.180 euro, due voti su tre), no l’Erario: la maggioranza è raggiunta per entrambi i criteri.
Massa della moglie. Finanziaria A 9.870 euro; finanziaria B 6.430 euro; quota del mutuo cointestato verso la stessa banca, per la parte residua chirografaria, 21.140 euro. Totale al voto 37.440 euro; maggioranza superiore a 18.720 euro. La banca vota no, le due finanziarie sì (16.300 euro): la maggioranza dei crediti non è raggiunta.
Esito. Alla luce di Trib. Nola 12 giugno 2024, non si può “prendere in prestito” il sì ottenuto nella massa del marito: la proposta familiare è approvata per lui ma non per lei. Il rischio, come accaduto in quel caso, è il diniego dell’omologa dell’intero concordato se la proposta è costruita come inscindibile. Per questo una proposta familiare ben scritta dichiara se le due posizioni sono autonome o collegate, e prevede in anticipo che cosa accade se una sola raggiunge la maggioranza. Se l’omologa viene negata, l’art. 80, comma 5, prevede che il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apra la liquidazione controllata.
Ipotesi 3 – Liquidazione controllata familiare e ripartizione del compenso dell’OCC
Dati di partenza. Due coniugi conviventi chiedono una liquidazione controllata familiare. L’OCC attesta, per il marito, un attivo acquisibile di 52.920 euro (un quinto dello stipendio per 36 mesi, saldo di conto e valore dell’auto); per la moglie un attivo di 22.680 euro (quota di un immobile ereditato). Il compenso complessivo dell’OCC stimato nella relazione è di 4.860 euro.
Calcolo. Attivo totale 75.600 euro; la quota del marito è il 70%, quella della moglie il 30%. Per l’art. 66, comma 5, il compenso si ripartisce in proporzione: 3.402 euro gravano sulla massa del marito, 1.458 euro su quella della moglie. Il compenso dell’OCC è prededucibile (lo ricorda Trib. Milano n. 829/2025, richiamando l’art. 6 CCII).
Variante con familiare incapiente. Se la moglie non avesse alcun attivo, il testo vigente del comma 1 le consentirebbe comunque di entrare nella liquidazione familiare, perché per il marito l’OCC attesta la possibilità di acquisire attivo (art. 268, comma 3, quarto periodo). Applicando alla lettera il comma 5, con un attivo pari a zero la quota di compenso a carico della sua massa sarebbe pari a zero e l’intero compenso graverebbe sulla massa del marito: un effetto da mettere in conto prima di scegliere la strada familiare, e da verificare con il giudice delegato. Le masse restano comunque distinte: i 52.920 euro del marito andranno ai suoi creditori, non a quelli della moglie.
Termini. Il decreto di inammissibilità di una domanda di ristrutturazione del consumatore è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 70, comma 1). Se la comunicazione avvenisse giovedì 5 novembre 2026, il trentesimo giorno cadrebbe sabato 5 dicembre 2026 e il termine slitterebbe a lunedì 7 dicembre 2026.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Gli estremi sono riportati come indicati nelle fonti consultate (Brocardi, Il Caso.it, Eutekne, Iusletter, Unijuris, Diritto del Risparmio, il sito del Tribunale di Milano). Quando la fonte non riporta il numero del provvedimento, la tabella indica solo il tribunale e la data; quando la data riportata cade di sabato o di domenica, è indicato solo l’anno. Le pronunce anteriori al 2023 sono segnalate come precedenti storici, utili a capire da dove nasce l’orientamento attuale. Prima di utilizzare uno di questi provvedimenti in un atto è indispensabile leggerne il testo integrale.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 | Forma e impugnazione della decisione sull’omologa del piano del consumatore (artt. 66 e 70) | Accoglimento e rigetto sono sentenze; il reclamo si propone alla Corte d’appello ex art. 51 | Indica la strada se l’omologa familiare viene negata |
| Trib. Milano, sez. II, sent. n. 829/2025, pubbl. 7/11/2025 | Liquidazione controllata familiare di coniugi conviventi | Ammessa, unico procedimento, masse distinte, compenso OCC prededucibile | Conferma l’orientamento maggioritario |
| Trib. Torino, sent. n. 283/2025 | Familiari residenti in circondari diversi | Competente il tribunale adito per primo | La data del primo deposito decide il foro |
| Trib. Rimini, sent. 16/1/2026, R.G. 142/2025 | S.a.s. e socio accomandante coniuge | Liquidazione estesa all’accomandante tramite art. 66; ricavati separati | Il collegamento può includere società e familiari |
| Trib. Bari, sez. IV, 2023 | Procedure eterogenee (ristrutturazione ed esdebitazione incapiente) | Niente domanda unitaria; fascicoli distinti | Il coordinamento può tradursi in separazione |
| Trib. Forlì, sez. II, 19/1/2024 | Coniugi separati non conviventi | Basta l’origine comune del debito | La separazione non esclude la procedura familiare |
| Trib. Bologna, 19/11/2024 | Ex coniugi divorziati | Domanda congiunta inammissibile; incompetenza per chi risiede altrove | Il divorzio fa cadere l’attrazione |
| Trib. Padova, 11/12/2024 | Familiari in fori diversi | Aperta la liquidazione congiunta | La residenza diversa non è un ostacolo |
| Trib. Nola, 12/6/2024 | Concordato minore familiare e voto | Omologa negata: maggioranza raggiunta per un solo coniuge | Le maggioranze non si sommano |
| Trib. Modena, 31/3/2023 | Liquidazione su domanda congiunta | Procedure distinte, stati passivi e programmi separati | Unità di gestione, non di patrimonio |
| Trib. Roma, 14/2/2023 | Concordato minore familiare | Ammesso con masse distinte | Vale anche per le procedure negoziali |
| Trib. Pescara, 23/7/2024 | Vantaggi del ricorso congiunto | Un OCC, un liquidatore, un giudice; procedure separate | Il beneficio è organizzativo |
| Trib. Sondrio, 21/11/2024 | Domanda unitaria con un familiare privo di requisiti | Posizione respinta per uno, aperta per l’altro | Il collegamento non è “tutto o niente” |
| Trib. Busto Arsizio, 29/9/2025 | Compiti del liquidatore nella procedura familiare | Adempimenti analoghi a quelli della domanda singola | Ogni posizione va gestita per intero |
| Trib. Ancona 2/10/2023; Trib. Pisa 3/7/2024; Trib. Rimini 24/7/2025; Trib. Lecco 16/9/2025; Trib. Perugia 2025 | Esdebitazione dell’incapiente su domanda congiunta | Ammessa pur senza richiamo espresso dell’art. 283 | Apre la via familiare anche a chi non ha attivo |
| Trib. Lucca, 27/2/2024 | Liquidazione controllata familiare | Esclusa: art. 66 limitato alle procedure negoziali | Orientamento minoritario restrittivo |
| Trib. Pesaro, 12/2/2024 | Liquidazione controllata familiare | Ammessa | Orientamento oggi prevalente |
| Trib. Ivrea, 3/3/2022 (precedente storico) | Foro di un familiare quando altri hanno già depositato | Scelta del foro facoltativa | Tesi oggi messa in discussione |
| Trib. Ravenna, 3/3/2021 (precedente storico) | Procedure di familiari e della loro società di persone | Ammessa la riunione | Base storica della riunione vera e propria |
In sintesi: le regole pratiche che emergono
- La procedura familiare è un collegamento processuale: unifica giudice, organi e calendario, ma non i patrimoni (Trib. Milano n. 829/2025; Trib. Modena 31/3/2023; Trib. Pescara 23/7/2024).
- Le masse attive e passive restano sempre distinte: ogni coniuge paga i propri creditori con i propri beni (art. 66, comma 3; Trib. Roma 14/2/2023; Trib. Rimini 16/1/2026).
- Con domande separate il giudice deve coordinarle, ma la riunione vera e propria va chiesta ed è realistica solo tra procedure dello stesso tipo (art. 66, comma 4; Trib. Ravenna 2021; Trib. Bari 2023).
- La competenza spetta al giudice adito per primo: conta la data del primo deposito (art. 66, comma 4; Trib. Torino n. 283/2025).
- I coniugi separati restano familiari; gli ex coniugi divorziati no (Trib. Forlì 19/1/2024; Trib. Bologna 19/11/2024).
- Se uno dei coniugi non è consumatore, la domanda unica segue le regole del concordato minore (art. 66, comma 1).
- Procedure eterogenee non si trattano in un unico ricorso: restano separate e coordinate (Trib. Bari 2023; Brocardi).
- Il familiare incapiente può entrare nella liquidazione familiare se almeno un altro familiare ha attivo attestato dall’OCC (art. 66, comma 1, testo vigente; Trib. Ancona, Pisa, Rimini, Lecco, Perugia 2023-2025).
- Nel concordato minore familiare la maggioranza va raggiunta per ciascun coniuge, e il coniuge creditore non vota (Trib. Nola 12/6/2024; art. 79, comma 2).
- Il compenso dell’OCC si divide in proporzione all’attivo di ciascun familiare (art. 66, comma 5).
- Se il fascicolo si sposta verso il giudice adito per primo, la relazione dell’OCC di un altro circondario può dover essere rinnovata (art. 68, comma 1; commento di Mancini 2025).
- La decisione sull’omologa del piano del consumatore è una sentenza reclamabile alla Corte d’appello (Cass. I ord. 8875/2026).
“Quindi, in pratica?”: le domande che ci fanno le coppie
Mia moglie ha già una procedura aperta. Devo per forza depositare nello stesso tribunale?
L’art. 66, comma 4, attribuisce la competenza al giudice adito per primo e Trib. Torino n. 283/2025 ha applicato questo criterio ai familiari residenti in circondari diversi. Un precedente più vecchio (Trib. Ivrea 2022) considerava facoltativa la scelta, ma la tendenza recente va verso la concentrazione. In pratica, depositare altrove espone al rischio di una pronuncia di incompetenza e di una relazione dell’OCC da rifare: conviene rivolgersi fin dall’inizio a un organismo del circondario del primo tribunale.
Il giudice unirà automaticamente le nostre due procedure?
No. Il comma 4 impone il coordinamento, non una riunione automatica. Se le procedure sono dello stesso tipo e il debito ha un’origine comune, si può chiedere una gestione unitaria (come nella sentenza milanese del 2025); se sono diverse, il giudice tenderà a tenerle separate e ordinate, come ha fatto il Tribunale di Bari nel 2023.
Se uniamo le procedure, i miei beni serviranno a pagare i debiti di mio marito?
No. Tutte le pronunce esaminate, da Modena 2023 a Rimini 2026, ribadiscono che le masse restano distinte. L’unica “comunanza” riguarda i debiti cointestati, per esempio il mutuo, di cui ciascun coobbligato risponde nella propria massa.
Siamo separati da tre anni. Possiamo ancora fare una procedura familiare?
Sì, se il sovraindebitamento ha un’origine comune: lo ha deciso Trib. Forlì il 19 gennaio 2024, ammettendo la domanda di coniugi separati e non conviventi. Diverso è il caso del divorzio, per il quale Trib. Bologna, il 19 novembre 2024, ha escluso il presupposto familiare.
Se il concordato passa per me ma non per lui, che cosa succede?
Il rischio è quello deciso da Trib. Nola il 12 giugno 2024: l’omologa negata perché il voto favorevole c’era per un solo coniuge. Per ridurre questo rischio la proposta deve chiarire fin dall’inizio se le due posizioni sono autonome. Se l’omologa del piano del consumatore viene negata, la Cassazione (ord. 8875/2026) indica il reclamo alla Corte d’appello come strada di riesame.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul vostro fascicolo familiare
Applichiamo gli orientamenti visti sopra alla situazione concreta della vostra famiglia, con un lavoro che parte dai documenti e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.
- Verifichiamo se esiste già una procedura pendente di un familiare, ne ricostruiamo la data di deposito e individuiamo il giudice adito per primo, prima di scegliere il tribunale.
- Accertiamo il presupposto familiare dell’art. 66, comma 2 (coniuge, separato, unito civilmente, convivente di fatto, parente o affine), e documentiamo la convivenza o l’origine comune del debito, sulla linea di Trib. Forlì 2024.
- Scegliamo la procedura corretta per ciascun familiare: ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione dell’incapiente, valutando se la domanda unica è possibile o se occorrono domande separate da coordinare.
- Selezioniamo l’OCC del circondario giusto, così che la relazione resti valida anche se la competenza viene concentrata davanti al primo giudice.
- Redigiamo l’istanza di coordinamento o di trattazione unitaria ex art. 66, comma 4, con gli estremi della procedura già pendente e le ragioni di economia processuale.
- Costruiamo masse attive e passive separate, con elenchi dei creditori distinti e una gestione corretta dei debiti cointestati e delle garanzie tra coniugi.
- Simuliamo le maggioranze di ciascuna massa nel concordato minore familiare, escludiamo dal voto i crediti dei familiari (art. 79, comma 2) e scriviamo la proposta in modo che il voto negativo su una posizione non travolga l’altra.
- Calcoliamo la ripartizione del compenso dell’OCC in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66, comma 5) e la illustriamo ai familiari prima del deposito.
- Eccepiamo l’incompetenza o l’inammissibilità quando un creditore o un altro ufficio giudiziario contesta il collegamento, e difendiamo la posizione del familiare respinto, come nel caso di Sondrio.
- Impugniamo la sentenza di diniego dell’omologa davanti alla Corte d’appello, secondo Cass. 8875/2026, e proseguiamo, se necessario, con il ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo, dove la legge lascia ampi margini e i tribunali decidono in modo non sempre uniforme, pesa in modo particolare l’abilitazione di avvocato cassazionista: gli orientamenti che abbiamo esaminato si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza cambi di mano tra il deposito, il reclamo in Corte d’appello e l’eventuale ricorso alla Suprema Corte. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente di leggere la procedura familiare dal punto di vista dell’organismo che la istruisce. Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono l’attivo e il passivo di ciascuna massa, gli avvocati costruiscono la strategia processuale su competenza, coordinamento e voto.
Prima di depositare, decidete insieme
La domanda del titolo ha una risposta articolata: il giudice deve coordinare le procedure di due coniugi presentate separatamente e la competenza spetta a chi è stato adito per primo; la riunione vera e propria è possibile, ma va chiesta, ed è realistica soprattutto quando i coniugi chiedono la stessa procedura. In ogni caso i patrimoni restano separati e ciascuno dovrà ottenere il consenso dei propri creditori. La scelta tra domanda unica e domande separate, il tribunale da adire e l’organismo a cui rivolgersi si decidono prima del deposito, non dopo.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché le procedure familiari si istruiscono negli Organismi di composizione della crisi: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e come avvocato cassazionista accompagna la procedura dal ricorso fino all’eventuale giudizio di legittimità.
📩 Se in famiglia ci sono due situazioni debitorie da mettere in ordine, contattate lo Studio prima di fare il passo successivo: i nostri riferimenti vi aspettano al termine di questa pagina.
