Si Può Fare Una Liquidazione Controllata Familiare?

Sulla liquidazione controllata “di famiglia” circolano più leggende che informazioni corrette. È comprensibile: per circa due anni i tribunali italiani si sono divisi sulla possibilità di aprire una sola procedura liquidatoria per marito e moglie, per genitori e figli, per fratelli che hanno firmato le stesse garanzie. Nei forum si leggono ancora oggi frasi come “la liquidazione familiare non esiste”, “se vai insieme a tua moglie i suoi beni pagano i tuoi debiti”, “l’esdebitazione arriva per tutti o per nessuno”. Alcune di queste frasi erano vere a metà nel 2022; altre non lo sono mai state; altre ancora sono state superate dal decreto correttivo, il D.Lgs. 136/2024, che ha riscritto il primo comma dell’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Il prezzo della disinformazione, in questa materia, è alto. Chi rinuncia alla domanda congiunta perché crede che sia vietata finisce per pagare due istruttorie separate, con due relazioni dell’OCC e il rischio di decisioni non coordinate. Chi la presenta credendo che fonda i patrimoni scopre, a procedura aperta, che il familiare con la casa intestata non può “coprire” i debiti dell’altro. Chi pensa che la liberazione dai debiti sia collettiva non prepara la propria posizione personale di meritevolezza. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si spendono tempo e risorse in una direzione che la legge non consente, mentre i creditori continuano a muoversi.

In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi:

  • “La liquidazione controllata familiare non esiste: l’art. 66 vale solo per i piani”;
  • “La procedura familiare è riservata ai coniugi”;
  • “Con la domanda congiunta i debiti diventano un unico calderone”;
  • “I beni in comune vanno a tutti i creditori indistintamente”;
  • “Ci vuole per forza un unico liquidatore (oppure uno per ciascuno)”;
  • “Il giudice lascia alla famiglia una sola quota di reddito e prende tutto il resto”;
  • “L’esdebitazione arriva per tutta la famiglia insieme, o per nessuno”.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la liquidazione controllata familiare è una procedura di sovraindebitamento che passa necessariamente per un Organismo di Composizione della Crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si istruisce una domanda congiunta, come si tengono separate le masse e come si costruisce la relazione che il tribunale legge per prima.

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Mito n. 1: “La liquidazione controllata familiare non esiste, l’art. 66 vale solo per i piani”

Il mito. “La procedura familiare si può usare solo per il piano del consumatore o per il concordato minore: se la famiglia deve liquidare, ognuno deve andare per conto proprio.”

Perché ci credono in tanti. Il mito ha un fondo di verità molto concreto, e nasce dalla lettera della norma. Nella versione originaria dell’art. 66 CCII i membri della stessa famiglia potevano presentare un “unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento”. La parola “progetto” fa pensare a un piano: a qualcosa che si propone ai creditori, che si vota o si omologa. La liquidazione controllata, invece, non è un progetto: è lo spossessamento dei beni e la loro vendita sotto il controllo di un liquidatore. Da qui la lettura restrittiva: se la legge parla di progetto, la liquidazione ne resta fuori.

Questa lettura non era un’invenzione da forum. La riprendeva anche il Tribunale di Udine nella sentenza n. 71/2023, che pure poi decideva in senso favorevole: il collegio friulano riconosceva espressamente che la formula testuale “si presta” al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Ed è proprio su questa lettera che alcuni tribunali avevano negato l’apertura congiunta. Le rassegne riportano come contrari, per esempio, il Tribunale di Lucca (27 febbraio 2024) e, già nell’epoca della legge 3/2012, pronunce di Rimini (2022) e di Udine (18 maggio 2021).

La realtà. Il contrasto è stato risolto, nei fatti, in due tempi.

Il primo tempo è giurisprudenziale. La maggior parte dei tribunali di merito ha letto l’art. 66 alla luce della sua collocazione: la norma si trova tra le disposizioni generali del capo dedicato al sovraindebitamento, e l’art. 65 comma 1 include tra le procedure di sovraindebitamento anche la liquidazione controllata. Se le regole generali valgono per tutte le procedure del capo, la possibilità di una domanda familiare vale anche per la liquidazione. Così hanno deciso, tra gli altri, il Tribunale di Forlì con la sentenza n. 44/2022 del 14 novembre 2022, il Tribunale di Verona (6 ottobre 2022, secondo la rassegna di Brocardi, e poi 13 settembre 2023), il Tribunale di Rimini con la sentenza n. 78/2023 del 2 novembre 2023, il Tribunale di Udine con la sentenza n. 71/2023, il Tribunale di Pesaro (12 febbraio 2024) e il Tribunale di Pisa con la sentenza n. 20/2024 del 4 marzo 2024, che richiama espressamente proprio i precedenti di Verona e Forlì del 2022.

Il secondo tempo è legislativo. Con il D.Lgs. 136/2024 il primo comma dell’art. 66 è stato modificato. Nel testo vigente, consultato su Brocardi, il comma 1 continua a prevedere la domanda unica dei familiari per una delle procedure dell’art. 65 comma 1, ma aggiunge una frase che prima non c’era: la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche quando uno o più dei debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 (cioè sono incapienti), purché per almeno uno di loro ricorrano i presupposti dell’art. 268 comma 3, quarto periodo. Oggi l’art. 66 nomina espressamente la liquidazione controllata: discutere se la procedura familiare “esista” anche in versione liquidatoria non ha più senso.

Il richiamo all’art. 268 comma 3, quarto periodo, è il punto tecnico da capire. Quella disposizione stabilisce che, quando è lo stesso debitore persona fisica a chiedere la liquidazione, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. Il correttivo, in sostanza, dice questo: in famiglia basta che almeno uno abbia qualcosa da liquidare (o che si possa recuperare qualcosa); gli altri possono anche essere privi di beni e di redditi apprezzabili. Non serve più che ogni familiare abbia un attivo proprio: è sufficiente che lo abbia almeno uno.

La prova. La prova più solida è la norma stessa: l’art. 66 comma 1 CCII nel testo modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 136/2024, che Brocardi indica come una delle due modifiche apportate all’articolo (l’altra riguarda il comma 5). A questa si affiancano le sentenze di apertura dei tribunali di Forlì, Udine, Rimini, Verona e Pisa, che hanno aperto liquidazioni controllate familiari già prima del correttivo, motivando sulla collocazione sistematica della norma.

Resta un’avvertenza. Brocardi segnala anche una posizione intermedia: secondo il Tribunale di Bari (6 dicembre 2023) il ricorso congiunto è ammesso solo se i familiari chiedono tutti la stessa procedura. Non si può, in altre parole, chiedere con un unico ricorso la ristrutturazione per la moglie e la liquidazione per il marito. Il testo vigente, parlando di domanda unica per “una delle procedure”, sembra andare nella stessa direzione; è un aspetto da verificare caso per caso, perché nelle famiglie la soluzione migliore non è sempre la stessa per tutti.

Cosa rischia chi ci crede. Chi è convinto che la liquidazione familiare non esista fa normalmente una di queste due cose: presenta due ricorsi separati, oppure rinuncia del tutto perché il familiare “senza beni” non avrebbe accesso alla liquidazione da solo. Nel primo caso la famiglia sostiene due istruttorie distinte, due relazioni, due fasi di accertamento del passivo per gli stessi creditori comuni, con il rischio che i due giudici adottino criteri diversi sulle somme da lasciare per il mantenimento. Nel secondo caso il familiare incapiente resta esposto alle azioni dei creditori o deve percorrere l’esdebitazione dell’incapiente, che si può ottenere una sola volta nella vita e lascia aperta per tre anni la possibilità che i creditori agiscano su utilità sopravvenute rilevanti. Entrambe le scelte possono essere legittime, ma devono essere scelte, non conseguenze di un mito.

Mito n. 2: “La procedura familiare è riservata ai coniugi”

Il mito. “La domanda congiunta la possono fare solo marito e moglie sposati, magari in comunione dei beni.”

Perché ci credono in tanti. Il fondo di verità è statistico: la gran parte delle liquidazioni familiari pubblicate riguarda coppie di coniugi conviventi. È così nella sentenza di Udine n. 71/2023 (coniugi in comunione dei beni), nella sentenza di Verona del 10 maggio 2024 (coniugi conviventi), nella sentenza di Pisa n. 20/2024 (coniugi conviventi), nella sentenza di Rimini n. 78/2023 (coniugi con due figli minori). Chi legge queste decisioni o i commenti che le riprendono si fa l’idea che la “famiglia” dell’art. 66 sia la coppia sposata.

C’è poi un secondo equivoco: si confonde la procedura familiare con la comunione legale. Siccome la comunione dei beni lega i patrimoni dei coniugi, si pensa che la domanda familiare sia lo strumento “naturale” per la comunione e che, al di fuori di essa, non abbia senso.

La realtà. L’art. 66 comma 2 CCII definisce in modo ampio chi è membro della stessa famiglia: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016. La famiglia del Codice della crisi è molto più larga della coppia sposata: comprende genitori e figli, fratelli, zii e nipoti, cugini, suoceri e generi, compagni conviventi.

Il secondo requisito è alternativo, non cumulativo. Secondo l’art. 66 comma 1 la domanda unica è possibile se i familiari sono conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Due fratelli che vivono in città diverse ma hanno firmato la stessa fideiussione per la società di famiglia possono quindi presentarsi insieme, perché il loro debito nasce dalla stessa causa. Due conviventi che hanno debiti nati da storie diverse possono farlo perché convivono.

Il regime patrimoniale non è un requisito. Comunione o separazione dei beni non incidono sull’accesso; incidono, semmai, su come si trattano i singoli beni dentro le masse separate (lo vediamo al mito n. 4).

La prova. La sentenza del Tribunale di Forlì n. 44/2022 ha aperto una liquidazione controllata congiunta per tre debitori: due coniugi e il loro figlio, tutti conviventi allo stesso indirizzo. Il tribunale ha valorizzato sia l’unicità del nucleo familiare sia la causa comune del sovraindebitamento, legata a partecipazioni in società poi fallite o inattive e a garanzie personali prestate anche per società collegate. La sentenza di Rimini n. 78/2023 ha fatto lo stesso ragionamento per due coniugi che erano stati soci illimitatamente responsabili di una società di persone: nucleo familiare unico e debito di origine comune.

Cosa rischia chi ci crede. Il figlio che ha garantito il mutuo dei genitori, il fratello coobbligato nella stessa società, la convivente che ha firmato i finanziamenti per la casa comune: tutti questi soggetti, se credono che la procedura familiare sia riservata ai coniugi, avviano percorsi separati senza sapere di poterli coordinare. E quando due procedure riguardano membri della stessa famiglia ma partono separate, l’art. 66 comma 4 impone comunque al giudice di coordinarle e radica la competenza nel giudice adito per primo: meglio saperlo prima, e scegliere consapevolmente dove e come depositare, che scoprirlo dopo. La realtà, quindi, è che il perimetro va verificato su due assi: il legame (coniugio, parentela, affinità, unione civile, convivenza) e la ragione dell’unione (convivenza oppure origine comune del debito).

Mito n. 3: “Con la domanda congiunta i debiti diventano un unico calderone”

Il mito. “Se ci presentiamo insieme, tutti i nostri beni finiscono in un’unica massa e tutti i nostri creditori si dividono tutto: i beni di mia moglie pagheranno anche i miei debiti.”

Perché ci credono in tanti. Il mito nasce da una parola che ricorre nelle sentenze: “unitaria”. Si parla di procedura familiare unitaria, di domanda unica, di un solo ricorso. Chi sente queste espressioni immagina naturalmente una fusione: un’unica cassa in cui entrano i beni e da cui escono i pagamenti. C’è anche un retaggio della prassi anteriore al Codice della crisi: le rassegne ricordano che alcuni tribunali, sotto la legge 3/2012, avevano ragionato in termini di “debito della famiglia” quando l’indebitamento era stato contratto per esigenze comuni.

Il mito spaventa soprattutto il familiare più “solido”: il coniuge che ha uno stipendio stabile o la casa intestata teme che, entrando nella procedura, metterà tutto a disposizione dei creditori dell’altro.

La realtà. L’art. 66 comma 3 CCII è netto: le masse attive e passive rimangono distinte. È l’applicazione diretta di un principio civilistico, quello dell’art. 2740 c.c., secondo cui ciascuno risponde dei propri debiti con i propri beni. La procedura familiare unisce la trattazione, non i patrimoni: i beni di ciascuno servono a pagare i creditori di ciascuno, più i creditori comuni.

In concreto, il liquidatore deve tenere separate le posizioni in tutte le fasi: nella formazione dello stato passivo (chi è creditore di chi), nella rendicontazione (quali entrate appartengono a quale massa), nei riparti (quale ricavato va a quali creditori). Il creditore personale del marito non partecipa al ricavato dei beni della moglie, e viceversa. Il creditore comune (per esempio la banca verso cui entrambi sono obbligati in solido) partecipa a entrambe le masse, nei limiti del proprio credito.

Alcuni tribunali spingono la separazione fino alla forma: aprono formalmente due procedure, una per ciascun debitore, pur partendo da un solo ricorso. Il Tribunale di Verona, nella sentenza di apertura del 10 maggio 2024 (R.G. 34/2024), ha aperto due procedure distinte per i due coniugi, precisando che le masse devono restare separate “senza alcuna commistione patrimoniale” e che i creditori comuni devono presentare domande di insinuazione distinte in ciascuna procedura. Anche Pisa (sentenza n. 20/2024) ha disposto due procedure distinte con masse separate.

La prova. Oltre alla norma, la sentenza del Tribunale di Udine n. 71/2023 descrive con precisione il meccanismo: l’attivo di ciascun debitore è destinato ai suoi creditori personali e a quelli comuni, non ai creditori personali dell’altro, e il liquidatore deve mantenere la distinzione nella formazione del passivo, nella rendicontazione e nei riparti. Le rassegne dottrinali ricordano che la separatezza era già affermata, sotto la legge 3/2012, da diversi tribunali (Novara, Milano, Napoli) e che, nel concordato familiare, i creditori di ciascun debitore votano separatamente.

Cosa rischia chi ci crede. Il rischio è doppio, e va in direzioni opposte. Da un lato c’è chi rinuncia alla domanda congiunta per proteggere il familiare con più beni, quando invece la separazione delle masse lo avrebbe tutelato comunque. Dall’altro c’è chi spera che il calderone funzioni a proprio favore: il familiare più esposto conta sul fatto che i beni dell’altro paghino anche i suoi creditori, e costruisce su questa aspettativa le proprie scelte (per esempio smette di pagare, confidando in una soluzione collettiva). Quando la procedura si apre, scopre che i suoi creditori personali saranno pagati solo con il suo attivo. La domanda familiare conviene quando c’è una ragione di coordinamento (debiti comuni, beni comuni, una sola istruttoria per lo stesso nucleo), non quando si spera di trasferire i debiti di uno sul patrimonio dell’altro.

C’è poi un aspetto che il mito trascura: la separazione delle masse riguarda anche i costi. Il comma 5 dell’art. 66, modificato dal correttivo, ripartisce il compenso dell’OCC tra i membri della famiglia secondo un criterio proporzionale; la sintesi di Brocardi indica la proporzione all’attivo di ciascuno. Anche su questo piano, nessuno “paga per tutti” in modo indifferenziato.

Mito n. 4: “I beni in comune vanno a tutti i creditori indistintamente”

Il mito. “La casa cointestata, i terreni a metà, il conto comune: nella liquidazione familiare si vendono e il ricavato va a tutti i creditori della famiglia, senza distinzioni.”

Perché ci credono in tanti. Il fondo di verità è che i beni comuni sono effettivamente il punto in cui la separazione delle masse diventa più difficile. Una casa cointestata al 50% non si vende “a metà”: sul mercato si vende per intero, perché pochi acquirenti comprano una quota indivisa. Quando la casa viene venduta per intero sotto il controllo di un unico liquidatore, è facile pensare che il ricavato finisca in un’unica cassa.

C’è anche un tema civilistico reale: secondo alcuni commentatori, l’apertura della procedura liquidatoria inciderebbe sulla comunione legale dei beni, richiamando la disciplina dell’art. 191 c.c. sulle cause di scioglimento della comunione. Chi sente parlare di “scioglimento” della comunione immagina che tutto diventi un unico blocco da vendere.

La realtà. La separazione delle masse dell’art. 66 comma 3 vale anche per i beni comuni: ciò che cambia è la tecnica, non il principio. Del bene comune entra nella massa di ciascun debitore la sua quota, e il ricavato della vendita si divide secondo le quote prima di essere distribuito ai creditori di ciascuna massa.

Le sentenze lette per questo articolo non dettano regole minuziose sui beni comuni: la sentenza di Udine n. 71/2023, per esempio, riguarda coniugi in comunione dei beni ma si limita a ribadire il principio di distinzione delle masse. È però un principio che produce conseguenze pratiche chiare. Nella sentenza di Forlì n. 44/2022 compaiono terreni di proprietà dei due coniugi per metà ciascuno: ciascuna metà appartiene alla rispettiva massa. Se il bene viene venduto per intero, il prezzo si imputa per metà a ciascuna procedura, e da lì segue il riparto separato. Se esiste un creditore ipotecario su tutto il bene, questi si soddisfa con priorità sull’intero ricavato nei limiti della sua garanzia, e solo il residuo si divide fra le masse.

Per i beni mobili di uso familiare, i tribunali hanno adottato soluzioni pragmatiche. Verona (sentenza del 10 maggio 2024) ha consentito ai coniugi di continuare a usare un’autovettura intestata a uno solo di loro per esigenze familiari e lavorative, fino all’avvio delle operazioni di vendita. Pisa (sentenza n. 20/2024) ha autorizzato, ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. e), l’uso di un veicolo come unico mezzo per gli spostamenti familiari e ha escluso un secondo veicolo di valore pari a quello di rottamazione. Rimini (sentenza n. 78/2023) ha invece chiarito che tutti i beni dei ricorrenti vanno messi a disposizione del liquidatore, perché non è possibile una liquidazione selettiva, lasciando le auto utilizzabili per esigenze lavorative fino alla vendita.

Restano fuori dalla liquidazione, per ciascuno, i beni che l’art. 268 comma 4 esclude: i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., le cose non pignorabili per legge, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c.), i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, e i redditi nei limiti di quanto serve al mantenimento.

La prova. La regola è nell’art. 66 comma 3 CCII; la sua applicazione ai beni è nelle sentenze di Udine, Forlì, Verona, Pisa e Rimini, che mantengono la distinzione delle masse anche quando i beni sono usati o posseduti in comune. Le soluzioni sulle auto mostrano che il giudice valuta bene per bene, e non applica un regime indistinto.

Cosa rischia chi ci crede. Il coniuge che ha la quota maggiore di un bene comune, convinto che il ricavato andrà “a tutti”, potrebbe non far valere la corretta imputazione del prezzo; il creditore personale di uno dei due potrebbe ottenere più di quanto gli spetti, a danno dei creditori dell’altro. E c’è un rischio prima della procedura: chi pensa che i beni comuni siano comunque perduti è tentato di disfarsene in fretta, magari con una vendita al familiare o una donazione. Gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno dichiarati e possono essere esaminati dal liquidatore: una cessione affrettata di un bene comune non lo salva, e può complicare l’intera procedura familiare.

La citazione che riassume il nostro approccio su questo punto è semplice: “Nella liquidazione familiare il lavoro decisivo si fa prima del deposito: come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo ricostruisce bene per bene a quale massa appartiene ogni attivo e ogni debito, perché la separazione delle masse si difende con i documenti, non con le intenzioni.”

Mito n. 5: “Ci vuole per forza un unico liquidatore (oppure uno per ciascuno)”

Il mito. Il mito circola in due versioni opposte, entrambe sbagliate per eccesso di certezza. “Nella liquidazione familiare la legge impone un solo liquidatore per tutti” oppure “Siccome le masse sono separate, ogni familiare deve avere il suo liquidatore.”

Perché ci credono in tanti. Ognuna delle due versioni parte da un dato vero. Chi sostiene l’unicità obbligatoria ragiona sulla funzione della procedura familiare: se lo scopo è coordinare, un unico liquidatore è la soluzione più naturale, e infatti è quella più frequente. Chi sostiene la pluralità obbligatoria ragiona sulla separazione delle masse: se le masse sono distinte e talvolta le procedure sono formalmente due, ci si aspetta che ciascuna abbia il suo organo.

La realtà. L’art. 66 non contiene una regola sul numero dei liquidatori. La nomina avviene con la sentenza di apertura ai sensi dell’art. 270 CCII, e il tribunale decide in base alle circostanze. Liquidatore unico o liquidatori distinti è una scelta organizzativa del tribunale, non un obbligo di legge: ciò che la legge impone è la separazione delle masse, comunque sia composto l’ufficio.

La giurisprudenza lo dimostra. A Udine (sentenza n. 71/2023) è stato nominato un unico liquidatore, il professionista designato dall’OCC. A Verona (sentenza del 10 maggio 2024) il tribunale ha aperto due procedure distinte ma ha nominato un unico liquidatore per entrambe, nella persona del gestore della crisi dell’OCC. A Pisa (sentenza n. 20/2024) il professionista che aveva assistito i debitori nella fase davanti all’OCC è stato nominato liquidatore in entrambe le procedure, senza ragioni per sostituirlo. A Rimini (sentenza n. 78/2023) è stato nominato un gestore della crisi con obbligo di relazione semestrale. A Forlì, invece, nella sentenza n. 44/2022 i liquidatori sono due: i due gestori dell’OCC che avevano assistito i debitori.

Il dato comune è un altro: in quasi tutti i casi il liquidatore è lo stesso professionista (o gli stessi professionisti) che hanno seguito la fase davanti all’Organismo. Questo ha una logica: chi ha redatto la relazione conosce già la storia del debito, la composizione del patrimonio, la distinzione delle posizioni. È anche il motivo per cui la qualità del lavoro svolto davanti all’OCC pesa sull’intera procedura.

La prova. Le cinque sentenze citate, lette in sequenza, sono la prova più efficace: quattro tribunali con un solo liquidatore (anche per due procedure formalmente distinte), uno con due liquidatori per tre debitori. Nessuna di esse afferma che una delle due soluzioni sia imposta dalla legge.

Cosa rischia chi ci crede. Il rischio della versione “unico obbligatorio” è sottovalutare i conflitti interni: quando le posizioni dei familiari divergono (per esempio un coniuge contesta l’imputazione di un debito o di un bene), un unico liquidatore deve gestire interessi in tensione tra masse diverse, e può essere opportuno segnalarlo al tribunale. Il rischio della versione “uno per ciascuno” è opposto: moltiplicare gli incarichi e i compensi della procedura senza necessità, o rinunciare alla domanda congiunta temendo costi doppi. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il numero dei liquidatori si discute con il tribunale, motivando, e non si dà per scontato in partenza.

Mito n. 6: “Il giudice lascia alla famiglia una sola quota di reddito e prende tutto il resto”

Il mito. “Nella liquidazione familiare il giudice fissa un’unica somma per tutta la famiglia e il resto degli stipendi va ai creditori, senza guardare chi guadagna cosa.”

Perché ci credono in tanti. Il fondo di verità è che il giudice ragiona effettivamente sul fabbisogno dell’intero nucleo familiare. L’art. 268 comma 4 lett. b) esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia: il riferimento alla famiglia è nella norma stessa. E in alcune sentenze la soglia è indicata come cifra complessiva: a Pisa (sentenza n. 20/2024) il limite per il mantenimento è stato fissato in 1.250 euro complessivi, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente e ogni ulteriore entrata.

La realtà. La soglia può essere calcolata sul fabbisogno familiare, ma va poi tradotta in quote riferibili a ciascun debitore, perché le masse sono separate e ciò che eccede la quota di ciascuno va ai creditori della sua procedura. Il giudice guarda la famiglia per stabilire quanto serve a vivere, ma guarda il singolo per stabilire chi versa che cosa e a quale massa.

Le sentenze mostrano tre tecniche diverse.

La prima è la ripartizione proporzionale. Il Tribunale di Verona (sentenza del 10 maggio 2024) ha fissato un importo complessivo di 3.400 euro mensili per dodici mensilità, di cui 1.100 euro provenienti da un’indennità di invalidità civile, e lo ha ripartito tra i due coniugi in proporzione, imputando le eccedenze ai creditori della rispettiva procedura. La sentenza aggiunge una regola utile: se lavora solo uno dei coniugi, la quota esclusa si imputa per intero a lui. L’importo è modificabile su istanza motivata, se cambiano le condizioni.

La seconda è la quota personale distinta. Il Tribunale di Rimini (sentenza n. 78/2023) ha stimato il fabbisogno familiare in circa 3.345 euro mensili, con due figli minori a carico, e ha poi indicato per ciascun coniuge la somma lasciata a disposizione: circa 870,86 euro mensili per la debitrice dipendente e circa 2.473,16 euro mensili per il debitore lavoratore autonomo, al netto di contributi e imposte, con verifica mensile della contabilità da parte del liquidatore. Restano esclusi gli importi impignorabili e, per il debitore, l’assegno unico.

La terza è il contributo fisso. Il Tribunale di Forlì (sentenza n. 44/2022) ha lasciato ai tre debitori l’intero reddito percepito (pensioni e stipendio, circa 4.930 euro mensili complessivi, tredicesima compresa), tenendo conto di un affitto di 500 euro e di un obbligo di mantenimento di 750 euro mensili per un figlio, e ha imposto il versamento di 1.000 euro al mese alla procedura per tutta la sua durata, con cifra rivedibile se cambiano le condizioni.

Nel caso di Udine (sentenza n. 71/2023) il tribunale ha rimesso al giudice delegato la fissazione della soglia dei redditi pensionistici esclusi, per analogia con l’art. 146 CCII, indicando i redditi netti mensili dei due coniugi (circa 2.700 e circa 2.376 euro, senza tredicesima).

La prova. Le quattro sentenze dimostrano che non esiste un’unica formula, ma che in tutte il calcolo tiene insieme due livelli: il fabbisogno del nucleo e l’imputazione individuale delle eccedenze. Verona e Rimini lo fanno in modo esplicito, Forlì e Pisa con una cifra complessiva che il liquidatore dovrà poi ricondurre alle singole masse.

Cosa rischia chi ci crede. Chi pensa che la quota sia unica e “indifferenziata” non documenta con precisione il reddito di ciascuno, le spese effettive, i figli a carico, l’affitto, gli obblighi di mantenimento verso figli non conviventi. Il risultato è una soglia meno aderente alla realtà, e una distribuzione delle eccedenze che può penalizzare il familiare che guadagna meno (o quello che guadagna di più, a seconda dei casi). C’è anche un rischio di comportamento: chi crede che il giudice “prenda tutto il resto” della famiglia può sottovalutare l’obbligo personale di versare le eccedenze e di comunicare ogni ulteriore entrata. L’omissione non è un dettaglio: incide sulla valutazione della condotta del debitore anche ai fini dell’esdebitazione. La quota di reddito si costruisce con i documenti del singolo e del nucleo: buste paga, cedolini di pensione, contratti di locazione, provvedimenti sul mantenimento dei figli.

Mito n. 7: “L’esdebitazione arriva per tutta la famiglia insieme, o per nessuno”

Il mito. “Alla fine della liquidazione familiare il tribunale libera tutta la famiglia dai debiti con un unico provvedimento; e se uno dei familiari non è meritevole, nessuno viene liberato.”

Perché ci credono in tanti. Il mito poggia su due fondi di verità. Il primo: nelle procedure familiari i tempi sono di norma allineati, perché le procedure si aprono insieme e il triennio decorre dalla stessa data. È facile vedere l’esdebitazione come un evento collettivo. Il secondo: nelle procedure di ristrutturazione e di concordato la domanda è unica e le cause ostative di un familiare possono compromettere l’intero progetto; le rassegne ricordano che, se un familiare ha già ottenuto l’esdebitazione due volte o ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, la domanda congiunta di ristrutturazione può risultarne preclusa. Chi trasferisce questo ragionamento alla liquidazione ne deduce un destino comune.

La realtà. L’esdebitazione è un effetto personale, che la legge ricollega alla posizione del singolo debitore persona fisica. L’art. 282 CCII, nel testo modificato dal correttivo, stabilisce che per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o, comunque, decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione; è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, dopo che l’istanza è stata comunicata ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per le osservazioni. Le condizioni sono personali: quelle dell’art. 280, l’assenza di condanne definitive per i reati indicati dall’art. 344, e il non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Le condizioni dell’esdebitazione si verificano familiare per familiare, perché ciascuno ha la propria massa, i propri creditori e la propria condotta da valutare.

Le sentenze di apertura lette per questo articolo confermano l’impostazione. Il Tribunale di Rimini (sentenza n. 78/2023) ricorda che l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura, salvo le ipotesi dell’art. 280, e chiede al liquidatore di relazionare sulle condizioni prima della scadenza del triennio. Il Tribunale di Forlì (sentenza n. 44/2022) affida ai liquidatori il compito di riferire entro il terzo anno. Il Tribunale di Verona (sentenza del 10 maggio 2024) chiede al liquidatore di analizzare già nella prima relazione semestrale le cause del sovraindebitamento, ricostruendo nel tempo la capacità reddituale e la maturazione del debito, e di depositare alla scadenza del triennio una relazione finale ai fini dell’art. 282; precisa inoltre che, se l’esdebitazione viene negata, la procedura prosegue nel rispetto della ragionevole durata. Ricostruire “nel tempo” la maturazione del debito significa, in una procedura con due masse distinte, ricostruirla per ciascun debitore.

Sul piano della lettura sistematica, la conseguenza è questa: se uno dei familiari non soddisfa le condizioni dell’art. 282, l’esdebitazione può essere negata a lui senza che ciò si estenda automaticamente agli altri, le cui masse e condotte restano distinte. È una conclusione coerente con l’art. 66 comma 3 e con la natura personale dell’esdebitazione, che va comunque argomentata nel caso concreto, perché la norma non la disciplina in modo espresso per le procedure familiari.

Va ricordato, poi, che per entrare nella liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza: la Cassazione (Sez. I, ord. n. 22074/2025) lo ha affermato, distinguendo l’accesso alla procedura dal momento successivo dell’esdebitazione, dove invece le condizioni soggettive tornano in gioco. Per la famiglia questo significa che un familiare con una storia debitoria “difficile” non impedisce l’apertura congiunta, ma dovrà affrontare un vaglio personale alla fine.

Infine, l’esdebitazione di ciascuno non libera i coobbligati esterni: l’art. 278 comma 6 fa salvi i diritti dei creditori contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. E restano esclusi, per tutti, gli obblighi di mantenimento e alimentari e le altre voci indicate dall’art. 278 comma 7.

La prova. Oltre agli artt. 278 e 282 CCII, la Cassazione ha di recente affrontato anche il tema dei rimedi: sulla ricorribilità per cassazione dei decreti di esdebitazione si registra un contrasto tra Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026. È un ulteriore motivo per costruire con cura, già in sede di reclamo (30 giorni dalla comunicazione, nelle forme dell’art. 124, secondo l’art. 282 comma 3), la posizione di ciascun familiare.

Cosa rischia chi ci crede. Chi pensa che l’esdebitazione sia collettiva non cura la propria posizione individuale: non documenta le cause del proprio indebitamento, non versa con puntualità le proprie eccedenze, non verifica le proprie condizioni ostative. Chi pensa, all’opposto, che basti un familiare “non meritevole” per far saltare tutto, rinuncia alla domanda congiunta per paura di un effetto contagio che la legge non prevede in questi termini. L’esdebitazione si prepara dal primo giorno, una persona alla volta.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a mostrare che cosa succede davvero a chi agisce credendo a uno dei miti. Gli importi sono indicativi e le soglie di mantenimento dipendono sempre dalla valutazione del giudice.

Ipotesi 1: “la liquidazione familiare non esiste” (mito n. 1). Due coniugi conviventi. Il marito ha un appartamento stimato 138.700 euro con mutuo residuo di 91.300 euro, debiti chirografari per 64.850 euro e uno stipendio netto di 1.940 euro. La moglie non ha beni, percepisce 610 euro al mese da un lavoro part-time e ha debiti per 27.480 euro, in parte comuni con il marito (un finanziamento cointestato di 18.200 euro). Convinti che la liquidazione familiare non sia possibile, i coniugi depositano due domande separate. Per la moglie, priva di attivo, l’OCC non può attestare che sia possibile acquisire attivo da distribuire: la sua liquidazione individuale non si apre (art. 268 comma 3, quarto periodo). Le restano l’esdebitazione dell’incapiente, utilizzabile una sola volta, con tre anni di osservazione sulle utilità sopravvenute.
Che cosa sarebbe successo con una domanda congiunta? Dopo il correttivo, l’art. 66 comma 1 consente la liquidazione controllata familiare anche se uno dei debitori rientra nell’art. 283, purché almeno uno abbia i presupposti dell’art. 268 comma 3, quarto periodo: qui li ha il marito, che possiede un immobile. Supponiamo l’apertura con sentenza di martedì 3 marzo 2026. Il triennio dell’art. 282 matura il 3 marzo 2029, che cade di sabato: il primo giorno utile per l’istanza è lunedì 5 marzo 2029. Entrambi i coniugi arrivano all’esdebitazione con lo stesso calendario e un’unica istruttoria, e la moglie non “consuma” l’esdebitazione dell’incapiente.

Ipotesi 2: “i debiti diventano un calderone” (mito n. 3). Madre e figlio conviventi. La madre possiede la quota del 50% di un immobile (l’altra metà è del figlio) e ha creditori personali per 41.630 euro; il figlio ha creditori personali per 23.970 euro; entrambi sono garanti, in solido, di un debito bancario di 57.400 euro. Apertura con sentenza di martedì 10 febbraio 2026; il tribunale assegna il termine massimo di 90 giorni per le domande dei creditori (art. 270 comma 2 lett. d): scadenza lunedì 11 maggio 2026. Il liquidatore vende l’immobile a 112.600 euro, senza ipoteche. Il prezzo si imputa per 56.300 euro a ciascuna massa. Nella massa della madre concorrono i suoi creditori personali (41.630) e la banca (57.400): totale 99.030 euro. Nella massa del figlio concorrono i suoi creditori personali (23.970) e la banca (57.400): totale 81.370 euro. Al netto delle spese di procedura, le percentuali di soddisfazione saranno diverse nelle due masse, e la banca, creditrice comune, potrà partecipare a entrambe senza mai ricevere complessivamente più del suo credito.
Chi credeva nel calderone si aspettava una divisione di 112.600 euro tra tutti i creditori (41.630 + 23.970 + 57.400 = 122.000 euro): i creditori personali del figlio avrebbero partecipato anche alla metà della madre. Non è così: la separazione delle masse lo esclude.

Ipotesi 3: “una sola quota per la famiglia” (mito n. 6). Coniugi con un figlio minore. Lui è dipendente con 2.180 euro netti mensili, lei pensionata con 1.035 euro. Il giudice stima il fabbisogno del nucleo in 2.460 euro mensili. Apertura lunedì 16 novembre 2026. Se il giudice segue la tecnica proporzionale (come Verona), la soglia si ripartisce in rapporto ai redditi: circa il 68% al marito (1.673 euro) e il 32% alla moglie (787 euro). Le eccedenze mensili sono di circa 507 euro per il marito e di circa 248 euro per la moglie, e vanno ciascuna alla propria massa. In tre anni (fino a venerdì 16 novembre 2029) la massa del marito incassa circa 18.250 euro e quella della moglie circa 8.930 euro, oltre a eventuali mensilità aggiuntive secondo quanto stabilito dal giudice. Chi credeva nella “quota unica” non aveva documentato le spese del figlio né i redditi distinti: avrebbe rischiato una soglia meno aderente e un’imputazione delle eccedenze sbagliata, con creditori dell’uno pagati con il reddito dell’altro.

Il fondo di verità: i frammenti veri da cui sono nati i miti

È giusto riconoscerlo: nessuno dei miti esaminati è nato dal nulla. Ciascuno nasce da un frammento vero che il passaparola ha staccato dal suo contesto. Rimettiamo i frammenti al loro posto.

Era vero che la lettera dell’art. 66 parlava di “progetto”. Nella versione originaria la norma si riferiva a un unico progetto di risoluzione della crisi, e alcuni tribunali ne avevano tratto l’esclusione della liquidazione. Il contrasto è esistito davvero: Lucca nel 2024 si è espresso in senso contrario, mentre Forlì, Verona, Rimini, Udine, Pesaro e Pisa hanno ammesso l’apertura congiunta. Oggi il frammento è superato dal testo vigente, che menziona espressamente la liquidazione controllata. Chi trova online un commento del 2022 o del 2023 che parla di “questione aperta” non legge una falsità: legge una fotografia scaduta.

È vero che la famiglia del modello tipico è la coppia sposata. Lo dicono i numeri delle sentenze pubblicate. Ma la definizione legale dell’art. 66 comma 2 è molto più ampia, e la sentenza di Forlì con genitori e figlio lo dimostra.

È vero che la procedura è “unitaria”. Lo è nella trattazione: domanda unica, istruttoria coordinata, spesso un solo liquidatore e un solo giudice delegato. Non lo è nei patrimoni: le masse attive e passive restano distinte per espressa previsione dell’art. 66 comma 3, e alcuni tribunali (Verona, Pisa) aprono addirittura procedure formalmente distinte.

È vero che i beni comuni si vendono, di regola, per intero. Ma il ricavato si imputa per quote alle diverse masse, e i creditori di ciascuna massa partecipano solo alla quota del loro debitore.

È vero che il giudice guarda al fabbisogno dell’intera famiglia. L’art. 268 comma 4 lett. b) parla espressamente del mantenimento del debitore e della famiglia. Ma le eccedenze si imputano alla massa di chi le produce, e i tribunali usano tecniche diverse (riparto proporzionale, quota personale, contributo fisso) per tradurre il fabbisogno comune in obblighi individuali.

È vero che i tempi dell’esdebitazione sono di solito allineati. Le procedure si aprono insieme e il triennio decorre dalla stessa data. Ma le condizioni dell’art. 282 sono personali, e il liquidatore deve relazionare su ciascun debitore.

È vero, infine, che la procedura familiare non è sempre conveniente. Il coordinamento ha senso quando ci sono debiti comuni, beni comuni o un’unica storia economica. Quando i patrimoni e i debiti sono del tutto indipendenti, due procedure distinte possono essere preferibili; e se i familiari hanno bisogno di strumenti diversi (uno un piano, l’altro una liquidazione), la domanda unica può non essere percorribile, come segnala l’orientamento riportato del Tribunale di Bari (6 dicembre 2023). La verità, ricomposta, è questa: la liquidazione controllata familiare esiste, è espressamente prevista, ma è uno strumento di coordinamento, non di fusione.

Mito e realtà, riga per riga

La tabella che segue mette uno accanto all’altro il mito, nella forma in cui circola, e la regola che lo smentisce o lo ridimensiona. È pensata per essere letta di corsa, ma ogni riga rinvia alla sezione in cui il tema è approfondito con le norme e le sentenze. Due avvertenze. La prima: la colonna di destra descrive la disciplina vigente a ottobre 2026, dopo il D.Lgs. 136/2024; le pronunce anteriori vanno lette tenendo conto di questo passaggio. La seconda: dove la regola dipende dalla valutazione del giudice (numero dei liquidatori, quota di reddito), la tabella indica il criterio, non un risultato garantito.

Il mito Come stanno le cose
La liquidazione familiare non esiste, l’art. 66 vale solo per i piani Prima del correttivo i tribunali erano divisi, con prevalenza dei favorevoli (Forlì, Verona, Rimini, Udine, Pisa); oggi l’art. 66 c.1 richiama espressamente la liquidazione controllata, anche con familiari incapienti se almeno uno ha attivo attestabile
È riservata ai coniugi Valgono coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, unione civile, conviventi di fatto (art. 66 c.2), se conviventi oppure con debito di origine comune
I debiti finiscono in un unico calderone Le masse attive e passive restano distinte (art. 66 c.3); i creditori personali di uno non partecipano ai beni dell’altro
I beni comuni vanno a tutti i creditori Ogni quota entra nella massa del suo titolare; il ricavato si divide per quote prima del riparto
Serve per forza un liquidatore unico (o uno per ciascuno) Nessun obbligo: Udine, Verona, Pisa, Rimini un solo liquidatore; Forlì due
Una sola quota di reddito per la famiglia Il fabbisogno si calcola sul nucleo, ma le eccedenze si imputano a ciascuna massa (riparto proporzionale, quota personale o contributo fisso)
Esdebitazione per tutti o per nessuno È personale: condizioni dell’art. 282 verificate per ciascun debitore; restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori

Le domande di verifica

Quindi è vero che, dopo il correttivo, due coniugi possono chiedere insieme la liquidazione controllata anche se uno dei due non ha nulla?
Sì, a una condizione. L’art. 66 comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, ammette la domanda anche quando uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283, purché per almeno uno ricorrano i presupposti dell’art. 268 comma 3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire. Se nessuno dei familiari ha attivo attestabile, la strada è un’altra.

Quindi è vero che posso entrare nella procedura familiare di mio fratello anche se non viviamo insieme?
Dipende dall’origine del debito. La convivenza e l’origine comune del sovraindebitamento sono requisiti alternativi: se i vostri debiti nascono dalla stessa causa (per esempio garanzie prestate per la stessa società), la domanda unica è possibile anche senza convivenza. Se le storie debitorie sono indipendenti e non convivete, no.

Quindi è vero che, se ci presentiamo insieme, i miei creditori personali potranno aggredire la casa intestata a mia moglie?
No. Le masse restano distinte per espressa previsione dell’art. 66 comma 3. I tuoi creditori personali si soddisfano con il tuo attivo; i creditori comuni partecipano a entrambe le masse. Sulla casa di tua moglie concorrono i creditori di tua moglie e quelli comuni.

Quindi è vero che i creditori comuni devono presentare la domanda una volta sola?
Dipende da come il tribunale ha strutturato la procedura. Il Tribunale di Verona, aprendo due procedure distinte, ha imposto ai creditori comuni di presentare domande di insinuazione separate in ciascuna procedura. Altrove la procedura è unica con masse distinte. Il creditore comune deve leggere con attenzione la sentenza di apertura e rispettare il termine assegnato, che per l’art. 270 comma 2 lett. d) non può superare i 90 giorni.

Quindi è vero che, se a mio marito viene negata l’esdebitazione, la perdo anch’io?
No, in linea di principio. Le condizioni dell’art. 282 (requisiti dell’art. 280, assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344, assenza di colpa grave, malafede o frode nel causare il sovraindebitamento) si valutano per ciascun debitore, e ciascuno ha la propria massa. Il diniego per uno non si estende automaticamente all’altro; è comunque un aspetto da argomentare nel caso concreto, perché la norma non lo disciplina espressamente per le procedure familiari.

Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti utilizzati in questo articolo, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati con parole nostre.

  1. Tribunale di Forlì, sentenza n. 44/2022, pubblicata il 14 novembre 2022 (R.G. 33-2022). Ha aperto una liquidazione controllata congiunta per tre familiari conviventi (due coniugi e il figlio) con sovraindebitamento di origine comune, mantenendo distinte le masse e nominando due liquidatori. Smonta i miti n. 1 (la liquidazione familiare era ammessa già prima del correttivo), n. 2 (non solo coniugi) e n. 5 (non c’è un liquidatore unico obbligatorio); mostra anche la tecnica del contributo mensile fisso (mito n. 6).

  2. Tribunale di Udine, sentenza n. 71/2023. Pur riconoscendo che la formula dell’art. 66 si prestava ai soli piani, ha ammesso la liquidazione familiare per la collocazione della norma tra le disposizioni generali richiamate dall’art. 65; ha descritto il funzionamento delle masse separate nel passivo, nei rendiconti e nei riparti e ha nominato un unico liquidatore. Rilevante per i miti n. 1, 3 e 5.

  3. Tribunale di Rimini, sentenza n. 78/2023, pubblicata il 2 novembre 2023. Ha aperto una liquidazione controllata familiare per due coniugi ex soci illimitatamente responsabili di una società di persone, fissando quote di reddito distinte per ciascuno e ricordando che l’esdebitazione opera di diritto decorso il triennio, salvo le ipotesi dell’art. 280. Rilevante per i miti n. 1, 6 e 7; mostra anche l’evoluzione dello stesso tribunale, che nel 2022 era riportato tra gli orientamenti contrari.

  4. Tribunale di Verona, sentenza di apertura del 10 maggio 2024 (R.G. 34/2024). Su ricorso congiunto ha aperto due procedure distinte con unico liquidatore, imposto domande di insinuazione separate ai creditori comuni, ripartito tra i coniugi la soglia di mantenimento e disciplinato la relazione finale ai fini dell’art. 282. Smonta i miti n. 3, 5, 6 e 7.

  5. Tribunale di Verona, 13 settembre 2023. Riportato da ecnews (aprile 2024): ha aperto una liquidazione controllata unitaria per cinque familiari con lo stesso centro degli interessi, mantenendo separate le masse. Rilevante per i miti n. 1 e 3.

  6. Tribunale di Verona, 6 ottobre 2022. Indicato dalla rassegna di Brocardi tra le pronunce favorevoli all’ammissibilità della domanda congiunta di liquidazione controllata; richiamato, insieme a Forlì 2022, dalla sentenza di Pisa n. 20/2024. Rilevante per il mito n. 1.

  7. Tribunale di Pisa, sentenza n. 20/2024, pubblicata il 4 marzo 2024 (P.U. 140-1/2023). Ha ammesso la domanda congiunta valorizzando la finalità comune delle procedure e il legame economico dei patrimoni, ha aperto due procedure con masse separate e un unico liquidatore, fissato una soglia di mantenimento complessiva e autorizzato l’uso di un veicolo ex art. 270 comma 2 lett. e). Rilevante per i miti n. 1, 3, 4, 5 e 6.

  8. Tribunale di Pesaro, 12 febbraio 2024. Indicato da Brocardi tra le decisioni favorevoli alla domanda congiunta di liquidazione controllata. Rilevante per il mito n. 1.

  9. Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024. Indicato da Brocardi tra le decisioni contrarie all’ammissibilità della domanda congiunta di liquidazione controllata. Dimostra che il contrasto prima del correttivo era reale: è il fondo di verità del mito n. 1, oggi superato dal nuovo testo dell’art. 66 comma 1.

  10. Tribunale di Bari, 6 dicembre 2023. Secondo la rassegna di Brocardi, il ricorso congiunto è ammesso solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Ridimensiona l’idea che la domanda familiare possa combinare strumenti diversi.

  11. Cassazione, Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per l’accesso alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza, che torna invece in gioco nella fase dell’esdebitazione. Rilevante per il mito n. 7: la storia debitoria di un familiare non blocca l’apertura congiunta, ma sarà valutata personalmente alla fine.

  12. Cassazione, Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Nella procedura familiare la relazione è la sede in cui si distinguono le masse e si attesta l’attivo di almeno un familiare: rilevante per i miti n. 1 e 3.

  13. Cassazione, Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026. Indicate come espressione di un contrasto sulla ricorribilità per cassazione dei decreti di esdebitazione. Rilevanti per il mito n. 7: i rimedi contro il decreto di ciascun familiare vanno curati con attenzione, a partire dal reclamo.

  14. Cassazione, Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Massima riportata da Brocardi in calce all’art. 66: nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il provvedimento sull’omologazione ha forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’appello ex art. 51 CCII. Non riguarda la liquidazione, ma interessa le famiglie che valutano l’alternativa tra piano familiare e liquidazione familiare.

Per completezza: le rassegne riportano anche pronunce rese sotto la legge 3/2012, favorevoli (Bologna, Mantova, Verona, 2021) o contrarie (Udine, 18 maggio 2021; Rimini, 2022), che si riferivano alla disciplina previgente e oggi hanno valore soprattutto storico.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti della vostra famiglia. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio:

  1. Verifichiamo il perimetro familiare: controlliamo il legame (coniugio, parentela, affinità, unione civile, convivenza di fatto) e se ricorre la convivenza o l’origine comune del sovraindebitamento richiesta dall’art. 66.
  2. Accertiamo i presupposti del nuovo art. 66 comma 1: individuiamo quale familiare ha attivo attestabile ai sensi dell’art. 268 comma 3 e quali si trovano nelle condizioni dell’art. 283.
  3. Confrontiamo le alternative: domanda congiunta o domande separate, liquidazione o piano, esdebitazione dell’incapiente per un singolo familiare, motivando la scelta sulla situazione reale.
  4. Ricostruiamo le masse attive e passive di ciascuno: elenchiamo creditori personali e comuni, beni esclusivi e beni comuni, quote e garanzie, così che la separazione dell’art. 66 comma 3 sia documentata fin dal ricorso.
  5. Analizziamo gli atti degli ultimi cinque anni: vendite, donazioni, costituzioni di fondo patrimoniale, per prevenire contestazioni del liquidatore.
  6. Documentiamo il fabbisogno del nucleo e il reddito di ciascuno: buste paga, pensioni, contratti di locazione, spese per i figli, per una proposta motivata sulla quota esclusa ai sensi dell’art. 268 comma 4.
  7. Prepariamo la documentazione per l’OCC: un fascicolo ordinato, per familiare, che consenta una relazione completa, requisito di ammissibilità della domanda.
  8. Seguiamo la procedura aperta: istanze di modifica della quota di reddito, richieste sull’uso dei beni ex art. 270, osservazioni sullo stato passivo e sui riparti.
  9. Prepariamo l’esdebitazione di ciascun familiare: verifichiamo per tempo le condizioni dell’art. 282, curiamo le istanze e le eventuali osservazioni e reclami.
  10. Contestiamo nelle sedi competenti: reclami e impugnazioni contro i provvedimenti che non rispettano la separazione delle masse o le posizioni individuali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una liquidazione controllata familiare è decisiva la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e l’esperienza come fiduciario di un OCC: chi conosce il lavoro dell’Organismo sa quali documenti servono per attestare l’attivo di un familiare, come rappresentare masse distinte e come preparare il terreno per la relazione del liquidatore sul triennio. Quando la famiglia ha debiti nati da un’impresa o da una società di persone, entra in gioco anche la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la domanda congiunta è anche chi segue reclami e impugnazioni, con la stessa linea. Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sui profili processuali e sulla tutela delle posizioni individuali, i secondi sulla ricostruzione dei redditi, dei bilanci delle società di famiglia e dei flussi da imputare a ciascuna massa.

Chiusura

I miti sulla liquidazione controllata familiare hanno quasi sempre un’origine rispettabile: una lettera della legge poi cambiata, una prassi dei tribunali, un’intuizione di buon senso spinta troppo in là. Ma oggi il quadro è chiaro. L’art. 66 comma 1 richiama espressamente la liquidazione controllata, anche con familiari incapienti; le masse restano distinte; i beni comuni si dividono per quote; il numero dei liquidatori lo decide il tribunale; la quota di reddito si calcola sul nucleo ma si imputa a ciascuno; l’esdebitazione è personale. L’informazione corretta è la prima difesa: prima di scegliere se presentarsi insieme o separati, bisogna sapere che cosa la legge consente davvero.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nell’area delle competenze certificate dell’Avvocato: la gestione della crisi da sovraindebitamento, con iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia, e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’Organismo attraverso cui ogni domanda familiare deve passare. A questo si aggiunge la continuità difensiva del cassazionista, utile quando sui decreti di esdebitazione si apre un contenzioso.

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