Quanto Costa L’OCC In Una Procedura Familiare Di Sovraindebitamento?

Quando una famiglia decide di affrontare insieme i propri debiti con un’unica domanda, la prima domanda pratica è quasi sempre la stessa: quanto ci costerà l’Organismo di composizione della crisi, e chi di noi lo pagherà? Non esiste una cifra valida per tutte le famiglie: il costo dell’OCC dipende da quanto attivo mette a disposizione ciascun familiare, da quanti debiti ci sono e da quale procedura si sceglie. Due coniugi con un solo stipendio, un padre pensionato che si presenta insieme al figlio, due fratelli legati da un vecchio finanziamento, una coppia in cui uno dei due ha una ditta individuale, un nucleo che non ha nulla da offrire o una famiglia che deve vendere la casa: sei situazioni, sei conti diversi.

Qualche esempio lampo. Nella coppia con un solo reddito, il coniuge che lavora può trovarsi a sostenere oltre l’80% del compenso anche se i debiti sono in buona parte cointestati. Nella famiglia con la casa da vendere, il compenso cresce perché cresce l’attivo, ma la Cassazione impedisce di prelevarlo dalla parte del ricavato che spetta alla banca con l’ipoteca. Nella famiglia senza attivo, la regola della ripartizione quasi si svuota e diventa decisiva la riduzione della metà prevista per l’incapiente.

In questa guida trovi prima le regole comuni (art. 66 CCII, D.M. 202/2014, regolamenti degli OCC, contributo unificato, prededuzione) e poi sei sezioni dedicate: la coppia con un solo reddito; genitori e figlio; i fratelli; la coppia con un imprenditore; la famiglia senza attivo; la famiglia con la casa da vendere. Tutte le cifre sono indicative e servono a capire il meccanismo, non a sostituire il preventivo scritto dell’organismo.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come un organismo costruisce il preventivo, come applica i parametri del D.M. 202/2014 e come il giudice liquida il compenso a fine procedura. È questa esperienza diretta che permette di leggere un preventivo familiare e capire se la ripartizione tra i familiari rispetta davvero la legge.

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Le regole comuni a tutte le famiglie

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola le regole che valgono per tutti. Le sezioni successive rinviano qui.

Chi può presentare una procedura familiare

Secondo l’art. 66 c.1 CCII, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda per una delle procedure di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) se sono conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il comma 2 precisa chi è “familiare”: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Due precisazioni hanno un peso diretto sui costi. La prima: se uno dei familiari non è consumatore, non si applicano le norme sulla ristrutturazione del consumatore (salvo l’art. 67 c.5 sul mutuo della prima casa), e quindi la famiglia passa normalmente al concordato minore, che è una procedura più articolata. La seconda: la liquidazione controllata familiare è ammessa anche se uno o più familiari sono nelle condizioni dell’incapiente (art. 283), purché almeno uno abbia attivo acquisibile. Il comma 3 aggiunge che le masse attive e passive restano distinte: la procedura è unica, ma i patrimoni e i debiti di ciascuno non si mescolano.

La regola chiave: il compenso si divide in base all’attivo

Il comma 5 dell’art. 66, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che il compenso dell’OCC è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno. Non in base ai debiti, non in parti uguali, non in base al reddito.

Il criterio dell’attivo significa che paga di più chi mette di più a disposizione dei creditori, anche se ha meno debiti degli altri. È una scelta di logica: il compenso dell’OCC si calcola soprattutto sull’attivo, e quindi lo si divide nello stesso modo. Attenzione ai commenti datati: chi ha scritto prima del correttivo del 2024 può riportare un criterio diverso. Il testo da applicare oggi è quello vigente.

Come si calcola il compenso: il D.M. 202/2014

Il compenso dell’OCC si determina secondo il D.M. Giustizia n. 202/2014 (artt. 14-18). In sintesi:

  • per il piano del consumatore e per l’accordo (oggi concordato minore) l’art. 16 prevede una percentuale sull’attivo e una percentuale sul passivo, utilizzando gli scaglioni del D.M. 30/2012 previsti per i curatori;
  • sull’attivo le percentuali scendono al crescere degli importi: dal 12-14% sui primi 16.227,08 € fino a percentuali inferiori all’1% per patrimoni di milioni;
  • sul passivo le percentuali sono molto più basse: dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 € e dallo 0,06% allo 0,46% sulla parte eccedente;
  • l’art. 16 c.4 prevede una riduzione dal 15% al 40% dei compensi degli organismi;
  • si aggiunge un rimborso delle spese generali, forfettario (10-15%) o in base alle spese documentate;
  • esiste un tetto: compenso e rimborso forfettario non possono superare il 10% di quanto attribuito ai creditori (il 5% se il passivo supera 1.000.000 €); il tetto non opera se ai creditori va complessivamente meno di 20.000 €.

Questi valori vanno sempre riletti sul testo ufficiale del decreto: qui servono a capire gli ordini di grandezza.

Dove entra il CCII: relazione, preventivo, liquidazione finale

Il codice collega il compenso a tre momenti. All’inizio, la relazione dell’OCC allegata alla domanda deve contenere l’indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 c.2 lett. d per il consumatore). Durante l’esecuzione, l’OCC vigila e riferisce al giudice ogni sei mesi (art. 71 c.1). Alla fine, secondo l’art. 71 c.4, il giudice liquida il compenso secondo il D.M. 202/2014, tenendo conto degli eventuali accordi tra OCC e debitore, e ne autorizza il pagamento; con riparti parziali può concedere acconti. Se il piano non viene eseguito e l’omologazione è revocata, il compenso si liquida in base all’attività svolta (art. 71 c.5), e in ogni caso il giudice tiene conto della diligenza dell’organismo (art. 71 c.6). Nella liquidazione controllata, l’art. 275 c.3 rinvia allo stesso D.M. 202/2014 sia per l’OCC sia per il liquidatore.

I regolamenti degli OCC

Ogni organismo (presso ordini professionali, camere di commercio, enti locali) ha un proprio regolamento che stabilisce come si chiede un acconto, quanto si versa all’avvio, come si rateizza, quali spese vive si rimborsano. Il regolamento non può cambiare il criterio di legge della ripartizione tra familiari, ma decide i tempi e i modi dei pagamenti. Per questo il documento da chiedere, prima di tutto, è il preventivo scritto con la ripartizione per ciascun familiare.

Contributo unificato e spese vive

Al deposito della domanda si aggiungono i costi di giustizia. Nella prassi di molti tribunali le domande di sovraindebitamento scontano un contributo unificato di 98 € più 27 € di anticipazioni forfettarie, ma gli uffici non sono uniformi, soprattutto sulla liquidazione controllata: la cifra esatta va sempre verificata in cancelleria. Nella procedura familiare il deposito è di regola unico, con un risparmio rispetto a domande separate. Possono poi aggiungersi spese vive: trascrizioni, stime dei beni, pubblicità delle vendite, eventuali consulenze tecniche.

Che cosa non rientra nel compenso dell’OCC

Per leggere bene un preventivo familiare conviene distinguere il compenso dell’organismo dalle altre voci di costo della procedura, che seguono regole proprie e non sempre sono ripartite con il criterio dell’art. 66 c.5:

  • il compenso del liquidatore, nella liquidazione controllata, che si determina anch’esso secondo il D.M. 202/2014 (art. 275 c.3) ma remunera un’attività diversa, quella di realizzo dei beni e di riparto;
  • il compenso dell’eventuale commissario giudiziale nel concordato minore (art. 78 c.2-bis);
  • le spese di stima e di vendita: perizie, pubblicità, eventuali soggetti specializzati incaricati delle procedure competitive (art. 71 c.1);
  • le spese di trascrizione e cancellazione dei vincoli ordinate dal giudice (art. 71 c.2);
  • i costi di giustizia del deposito.

Il preventivo dovrebbe indicare per ciascuna voce chi la sostiene. Quando una spesa riguarda un bene di un solo familiare (ad esempio la stima della moto di uno dei fratelli), è logico che resti a suo carico; quando riguarda la procedura nel suo complesso, la soluzione va concordata e scritta. Più il preventivo è analitico, meno spazio resta per discussioni in famiglia a procedura avviata.

Prededuzione: il compenso viene pagato per primo, ma non da tutto

L’art. 6 CCII qualifica come prededucibili i crediti per spese e compensi delle prestazioni dell’OCC: vengono pagati prima degli altri creditori. Tuttavia la Cassazione (Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025 e ord. n. 12405/2025) ha chiarito che la prededuzione non autorizza a prelevare il compenso dal ricavato dei beni ipotecati a danno del creditore garantito, perché si tratta di una spesa sostenuta soprattutto nell’interesse del debitore. È un punto che pesa moltissimo nelle famiglie con la casa da vendere.

L’incapiente: compensi ridotti della metà

Per chi non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura, l’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione dell’incapiente e, al comma 6, che i compensi dell’OCC sono ridotti della metà. Il comma 2 fissa la soglia di reddito: l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo. Con l’assegno sociale 2026 (provvisorio) di 7.101,12 € annui, la base è 10.651,68 €, da moltiplicare per il parametro della famiglia.

Se siete una coppia con un solo reddito

La tua situazione

Se sei in una coppia dove lavora solo uno dei due, la scena è probabilmente questa: c’è uno stipendio (o una pensione) che regge la casa, e ci sono debiti che negli anni si sono accumulati a nome di entrambi. Un prestito cointestato, una carta revolving intestata al coniuge che non lavora ma usata per la spesa, una fideiussione firmata “per far passare la pratica”. Vivete insieme, quindi potete presentare un’unica domanda (art. 66 c.1). Il punto è capire chi pagherà l’OCC, visto che l’attivo arriva in larga parte da una sola persona.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il criterio dell’attivo. Nella coppia monoreddito il compenso dell’OCC ricade quasi interamente sul coniuge che produce reddito, perché è lui (o lei) a mettere a disposizione dei creditori la quota mensile del piano. Il coniuge senza reddito paga una quota solo se ha un attivo proprio: un bene da vendere, una quota ereditaria, un piccolo risparmio.

Questo ha due conseguenze. La prima è positiva: il coniuge senza reddito non viene gravato di una parte del compenso sproporzionata rispetto a ciò che può dare, anche se ha molti debiti. La seconda va gestita: il coniuge che lavora sostiene sia la rata del piano sia la quasi totalità del compenso, e la sostenibilità complessiva va verificata prima del deposito.

Le procedure possibili sono, di regola, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) o la liquidazione controllata familiare. Se entrambi siete consumatori, il piano del consumatore è lo strumento più usato: non richiede il voto dei creditori e consente di modulare la quota mensile su quanto resta dopo il mantenimento della famiglia (art. 67 c.2 lett. e).

I numeri

Ipotesi dimostrativa, con cifre indicative:

  • lui, dipendente, netto 1.740 € al mese; debiti propri e cointestati per 61.380 €;
  • lei, senza reddito; debiti per 18.920 € (carta revolving e fideiussione); è comproprietaria per eredità di un piccolo terreno stimato 3.150 €, da vendere nel piano;
  • piano: lui offre 290 € al mese per 60 mesi = 17.400 €; lei offre il ricavato del terreno, 3.150 €;
  • attivo totale: 20.550 €; passivo totale: 80.300 €.

Applicando gli scaglioni del D.M. 202/2014: sull’attivo il compenso va da circa 2.380 € a 2.790 €; sul passivo da circa 153 € a 755 €. Il compenso base si colloca quindi tra circa 2.530 € e 3.545 €. Con una riduzione del 25% e un rimborso forfettario del 12% si arriva a circa 2.127 €. Ma l’attivo attribuito ai creditori supera 20.000 €, quindi opera il tetto del 10%: 2.055 €.

La ripartizione per attivo:

  • lui: 17.400 / 20.550 = 84,67% → circa 1.740 €;
  • lei: 3.150 / 20.550 = 15,33% → circa 315 €.

Osserva il dato: lei ha il 23,6% dei debiti ma sostiene il 15,3% del compenso. Se non avesse avuto il terreno, la sua quota sarebbe stata pari a zero. A questi importi si aggiungono, se dovuti, IVA e accessori, oltre al contributo unificato al deposito.

Ora una prova utile: che cosa sarebbe successo se lei non avesse avuto il terreno? L’attivo sarebbe sceso a 17.400 €, sotto la soglia dei 20.000 €, e quindi il tetto del 10% non avrebbe operato. Con gli stessi criteri (scaglioni, riduzione del 25%, forfettario del 12%) il compenso si sarebbe collocato intorno a 1.862 €, tutto a carico di lui, perché l’attivo di lei sarebbe stato pari a zero. Con il terreno, invece, il totale sale a 2.055 € ma la quota di lui scende a circa 1.740 €. Il paradosso è solo apparente: l’attivo in più porta la procedura sopra la soglia dei 20.000 €, fa scattare il tetto e redistribuisce il carico. Nella coppia monoreddito, anche un piccolo bene del coniuge senza reddito può cambiare in modo sensibile il conto di chi lavora.

Un’ultima variabile riguarda la durata. Se, per abbassare la rata, il piano di lui passasse da 60 a 72 mesi a 245 € al mese, l’attivo complessivo cambierebbe di poco (17.640 € invece di 17.400 €), ma gli anni di vigilanza dell’OCC aumenterebbero, con le relazioni semestrali al giudice previste dall’art. 71 c.1. Non è detto che il compenso cresca in proporzione, ma conviene chiedere all’organismo se la durata incide sul preventivo e sugli acconti.

I rischi specifici

Il rischio principale è che il piano regga sulla carta ma non nel bilancio familiare reale: una rata da 290 € più quasi tutto il compenso dell’OCC su un solo stipendio può diventare insostenibile se l’unico reddito si riduce. Se il piano non viene eseguito e l’omologazione è revocata, il compenso si liquida comunque per l’attività svolta (art. 71 c.5), e la famiglia si ritrova con un costo sostenuto e senza esdebitazione.

Altri rischi tipici: un preventivo che divide il compenso al 50% “per semplicità” (non conforme al criterio dell’attivo); una stima del bene del coniuge senza reddito troppo ottimistica, che gonfia artificialmente la sua quota; acconti richiesti all’avvio senza chiarire su chi gravano.

Le mosse giuste

  1. Chiedi un preventivo scritto con la ripartizione per ciascuno dei due, calcolata sull’attivo che ognuno mette nel piano, e verifica che le percentuali tornino.
  2. Calcola la sostenibilità complessiva: rata del piano + quota di compenso + spese vive, sottratte dal reddito disponibile dopo il mantenimento del nucleo.
  3. Valuta se il coniuge senza reddito ha davvero bisogno di entrare nella procedura: se i suoi debiti sono solo cointestati con l’altro, la scelta tra domanda unica e domande separate va pesata anche sui costi.
  4. Chiedi come vengono distribuiti gli acconti nel tempo: un acconto iniziale alto può pesare sul mese peggiore, quello del deposito.

Su questo profilo pesa l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: sa come un organismo ripartisce il compenso tra i familiari e quali voci del preventivo vanno controllate.

  1. Conserva tutta la documentazione dei redditi del nucleo (art. 67 c.2 lett. d ed e): una relazione OCC completa evita integrazioni che allungano la procedura e la vigilanza.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024) ha ribadito la natura negoziale del piano del consumatore e ha ammesso pagamenti distribuiti oltre l’anno, purché i creditori privilegiati possano esprimersi sulla convenienza. Per la coppia monoreddito significa poter allungare il piano per abbassare la rata, sapendo però che una durata maggiore significa anche più anni di vigilanza dell’OCC. Sull’ammissibilità della domanda congiunta per le procedure negoziali, l’orientamento prevalente dei tribunali (Trib. Lucca 27/2/2024; Trib. Rimini 21/4/2022) è favorevole.

Se siete genitori e figlio

La tua situazione

Per chi è nella tua posizione, la storia di solito è questa: un genitore pensionato e un figlio adulto, che vivono insieme o hanno debiti nati dalla stessa vicenda. Il figlio ha preso un finanziamento per sostenere le spese di casa, il padre ha firmato come garante, la madre ha una carta che è servita per le emergenze. Oppure il figlio ha fatto da garante al padre. Tre persone, tre redditi diversi (a volte nessuno per uno dei tre), un’unica domanda possibile perché i parenti in linea retta rientrano ampiamente nel quarto grado (art. 66 c.2).

Cosa cambia per te

La particolarità del tuo profilo è che i familiari hanno capacità contributive molto diverse e spesso anche fasi di vita diverse: il pensionato ha un reddito stabile ma basso, il figlio ha un reddito più alto ma magari meno stabile, il terzo familiare può non avere nulla. Con il criterio dell’attivo, il familiare che non mette nulla nel piano non sostiene alcuna quota di compenso, mentre il figlio lavoratore tende a sostenere la quota maggiore.

Inoltre la pensione del genitore va protetta: nel piano del consumatore la quota offerta si determina tenendo conto di ciò che serve al mantenimento (art. 67 c.2 lett. e), e il parametro di riferimento usato dalla legge per il “dignitoso tenore di vita” è legato all’assegno sociale e alla scala ISEE del nucleo (art. 68 c.3). Più componenti ci sono, più alta è la parte di reddito da lasciare alla famiglia, e quindi più basso l’attivo offerto: anche questo abbassa il compenso.

I numeri

Ipotesi dimostrativa, cifre indicative:

  • padre pensionato, 1.390 € netti al mese: offre 160 € per 60 mesi = 9.600 €;
  • figlio dipendente, 1.520 € netti: offre 230 € per 60 mesi = 13.800 €;
  • madre senza reddito, debiti per 6.240 €, nessun attivo;
  • attivo totale 23.400 €; passivo totale 71.870 €.

Compenso base secondo il D.M.: sull’attivo da circa 2.665 € a 3.133 €, sul passivo da circa 137 € a 676 €; totale tra 2.800 € e 3.810 € circa. Con riduzione del 25% e forfettario del 12% si arriva a circa 2.353 €, ma il tetto del 10% dell’attivo attribuito ai creditori limita il totale a 2.340 €.

Ripartizione:

  • padre: 41,03% → circa 960 €;
  • figlio: 58,97% → circa 1.380 €;
  • madre: 0% → 0 €.

In pratica, la quota di ciascuno coincide con il 10% di ciò che offre ai creditori: quando opera il tetto, il calcolo diventa intuitivo.

Due varianti frequenti in questo profilo. La prima: il padre ha una cessione del quinto della pensione. L’art. 67 c.3 consente al piano del consumatore di prevedere la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti da cessione del quinto; se la trattenuta viene ridiscussa, la pensione disponibile aumenta e il padre può offrire una quota mensile più alta. Più attivo significa una quota di compenso più alta per lui, ma anche più soddisfazione per i creditori e quindi, se si superano i 20.000 € complessivi, l’operare del tetto del 10%. La seconda: la madre ha un piccolo libretto di risparmio, ad esempio 1.850 €, da mettere nel piano. In quel caso la sua quota non è più zero: con il tetto, sarebbe intorno al 10% di quella somma, cioè circa 185 €, e le quote di padre e figlio si ridurrebbero di poco. È un esempio di come il criterio dell’attivo segua esattamente ciò che ciascuno porta ai creditori, senza riguardo a chi ha firmato più contratti.

Va ricordato infine che, per stabilire quanto ciascuno può offrire, la relazione dell’OCC deve indicare se i finanziatori hanno valutato il merito creditizio tenendo conto del reddito disponibile, dedotto quanto serve a un dignitoso tenore di vita, parametrato all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE del nucleo (art. 68 c.3). In una famiglia di tre persone il parametro è più alto che per una persona sola: la parte di pensione e di stipendio da lasciare alla famiglia cresce, l’attivo offerto si riduce e con esso il compenso.

I rischi specifici

Il rischio principale è che il figlio, che sostiene la quota maggiore del piano e del compenso, cambi lavoro, città o situazione familiare durante gli anni del piano. Le masse restano distinte (art. 66 c.3), ma l’esecuzione è unitaria e il mancato pagamento di uno può mettere in difficoltà l’intera procedura, con un compenso liquidato comunque per l’attività svolta.

Altro rischio: la madre senza attivo non paga quota, ma l’OCC può chiedere all’avvio un fondo spese “alla famiglia”, e senza un accordo scritto si creano tensioni su chi lo versa. Infine, l’età del pensionato: un piano lungo che dipende dalla sua pensione deve tenere conto di ciò che accade in caso di decesso, perché la pensione cessa e la quota può venire meno.

Le mosse giuste

  1. Fate scrivere nel preventivo la quota di ciascuno dei tre, anche quella pari a zero, e chi anticipa eventuali somme all’avvio.
  2. Calibrate la durata del piano sulla persona più fragile: se il piano dipende dalla pensione del genitore, una durata più breve riduce il rischio.
  3. Verificate se tutti e tre devono entrare nella domanda: se la madre ha debiti piccoli e nessun attivo, potrebbe valere una strada diversa, anche come incapiente (con compensi dimezzati).
  4. Mettete per iscritto tra voi un accordo interno su cosa succede se uno smette di pagare: non vincola l’OCC né i creditori, ma evita liti in famiglia.

Giurisprudenza dedicata

Sul tipo di procedura familiare ammessa, il panorama dei tribunali non è uniforme: secondo l’orientamento prevalente il ricorso congiunto è ammesso per le procedure negoziali (Trib. Lucca 27/2/2024; Trib. Rimini 21/4/2022), mentre altri uffici lo ammettono anche per la liquidazione controllata (Trib. Verona 6/10/2022; Trib. Pesaro 12/2/2024). Per genitori e figlio la scelta tra piano e liquidazione cambia il costo complessivo e va fatta conoscendo l’indirizzo del proprio tribunale. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026) ha poi chiarito che il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, anche di rigetto, ha forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51: un’eventuale impugnazione allunga i tempi e incide sui costi.

Se siete fratelli (o sorelle)

La tua situazione

Se sei un fratello o una sorella che vuole affrontare i debiti insieme all’altro, molto spesso non vivete sotto lo stesso tetto. Il legame che vi porta davanti all’OCC è un debito nato da una vicenda comune: un finanziamento preso insieme per assistere un genitore malato, una garanzia reciproca su un prestito, una ristrutturazione della casa dei genitori. Siete parenti di secondo grado, quindi “familiari” ai sensi dell’art. 66 c.2. Ma, non essendo conviventi, l’accesso alla procedura familiare passa per un requisito preciso: l’origine comune del sovraindebitamento.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, almeno sul piano dell’automatismo. Per i fratelli non conviventi, la procedura unica è ammessa solo se l’OCC e il giudice riconoscono che il sovraindebitamento ha un’origine comune: se l’origine è diversa, ciascuno deve presentare la propria domanda e sostenere il proprio compenso. Quando l’origine comune c’è, però, il vantaggio è concreto: un’unica istruttoria, un’unica relazione, di regola un unico contributo unificato.

Inoltre, i fratelli hanno spesso redditi, età e prospettive molto diverse. Il criterio dell’attivo protegge il fratello più debole: se offre poco, paga una quota bassa del compenso.

I numeri

Ipotesi dimostrativa, cifre indicative, piano di 48 mesi:

  • fratello A, dipendente con 2.050 € netti: offre 380 € al mese per 48 mesi = 18.240 €;
  • fratello B, lavoratore precario con 1.180 €: offre 110 € al mese per 48 mesi = 5.280 € e vende una moto stimata 1.900 € = 7.180 €;
  • attivo totale 25.420 €; passivo totale 58.460 € (in buona parte comune).

Compenso base: sull’attivo circa 2.850-3.348 €, sul passivo circa 111-550 €; totale circa 2.960-3.900 €. Con riduzione del 25% e forfettario del 12%: circa 2.488 €. Il tetto del 10% (2.542 €) qui non morde perché la cifra è già inferiore.

Ripartizione:

  • fratello A: 71,75% → circa 1.785 €;
  • fratello B: 28,25% → circa 703 €.

Confronto utile: con due procedure separate, ciascun fratello avrebbe un proprio compenso calcolato sul proprio attivo e passivo, e gli scaglioni decrescenti del D.M. lavorerebbero meno a favore. Con attivi così contenuti, infatti, le percentuali più alte (12-14%) si applicherebbero due volte sui primi 16.227,08 €. A ciò si aggiungerebbe un doppio contributo unificato.

Facciamo il conto. Supponiamo che il passivo di 58.460 € si divida in 32.150 € per il fratello A e 26.310 € per il fratello B. Con due procedure separate, e con gli stessi criteri (riduzione del 25%, forfettario del 12%), il fratello A avrebbe un compenso di circa 1.856 € e il fratello B di circa 766 €: in tutto circa 2.622 €. Nessuna delle due procedure supererebbe i 20.000 € di attivo, quindi in nessuna opererebbe il tetto del 10%. Con la procedura familiare il totale scende a circa 2.488 €, e ciascuno paga meno: A circa 1.785 € invece di 1.856 €, B circa 703 € invece di 766 €. Il risparmio non è enorme, ma è reale, e si somma a quello del deposito unico e di un’unica istruttoria.

Il conto cambia se l’origine comune è contestata: in quel caso il risparmio può trasformarsi in un costo aggiuntivo, perché all’attività svolta per la domanda congiunta si sommerebbe quella per le domande separate. Per i fratelli la convenienza economica della procedura familiare dipende quasi interamente dalla solidità della prova dell’origine comune.

I rischi specifici

Il rischio principale, per i fratelli, è che il giudice escluda l’origine comune e dichiari inammissibile la domanda congiunta: si perde tempo e una parte dell’attività dell’OCC va comunque compensata. Un secondo rischio riguarda la scelta della procedura: se un fratello vuole un piano e l’altro preferirebbe la liquidazione, la domanda congiunta non funziona, perché deve riguardare la stessa procedura.

C’è poi il rischio relazionale: fratelli non conviventi hanno vite separate. Se uno dei due smette di pagare, l’altro può trovarsi in una procedura che non procede, con un compenso già maturato.

Le mosse giuste

  1. Documentate l’origine comune fin dal primo colloquio con l’OCC: contratti, garanzie, movimenti che mostrano a cosa sono serviti i soldi.
  2. Scegliete la stessa procedura e verificate che sia compatibile con la posizione di entrambi.
  3. Chiedete all’OCC un confronto scritto tra il costo della procedura unica e quello di due procedure separate.
  4. Definite chi anticipa l’acconto iniziale e come viene compensato se l’attivo finale di uno dei due cambia.
  5. Prevedete margini nella rata del fratello più debole: una quota troppo tirata è la prima a saltare.

Giurisprudenza dedicata

Il Trib. Bari (6/12/2023) ha affermato che il ricorso congiunto è ammissibile solo quando i familiari chiedono di accedere alla stessa procedura. Per i fratelli, che spesso hanno situazioni diverse, è il primo filtro da superare. Utile anche la Cass. n. 28576/2025: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. In una procedura familiare la relazione deve dare conto di entrambe le posizioni e dell’origine comune; un’istruttoria lacunosa espone all’inammissibilità e a un costo senza risultato.

Se siete una coppia in cui uno dei due è imprenditore

La tua situazione

Se uno di voi ha una ditta individuale, un’attività artigiana, un piccolo commercio o una partita IVA professionale, e l’altro è un lavoratore dipendente o non lavora, la vostra situazione è la più articolata di questa guida. I debiti si intrecciano: il conto corrente dell’impresa con lo scoperto garantito dal coniuge, il finanziamento personale preso per pagare i fornitori, i debiti fiscali e contributivi dell’attività, il mutuo di casa a nome di entrambi. Vivete insieme, quindi la domanda unica è possibile. Ma la presenza di un imprenditore cambia la procedura, e con la procedura cambiano i costi.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: secondo l’art. 66 c.1 CCII, se uno dei familiari non è consumatore non si applicano le norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore (salvo l’art. 67 c.5), e la coppia si orienta normalmente verso il concordato minore o verso la liquidazione controllata. Il concordato minore (art. 74) è una procedura che richiede il voto dei creditori, con le maggioranze dell’art. 79, e che è ammessa quando consente di proseguire l’attività oppure quando è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo.

Per i costi questo significa tre cose. Primo: l’attività dell’OCC è più ampia, perché deve gestire le adesioni e le contestazioni dei creditori entro il termine non superiore a 30 giorni fissato dal giudice (art. 78 c.2 lett. c), e spesso il passivo è più alto e comprende debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali. Secondo: il giudice può nominare un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC, ad esempio su richiesta del debitore o quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni (art. 78 c.2-bis), con un ulteriore costo di procedura. Terzo: anche qui il compenso si divide in proporzione all’attivo di ciascuno, e di regola l’attivo più consistente è quello prodotto dai flussi dell’impresa, quindi la quota maggiore ricade sul coniuge imprenditore.

Il coniuge consumatore, che magari ha solo qualche finanziamento personale, si trova dentro una procedura pensata per l’impresa, con il suo carico di adempimenti. Non sempre è la scelta migliore: a volte conviene che ciascuno segua la propria strada (piano del consumatore per uno, concordato minore per l’altro), con il coordinamento del giudice previsto dall’art. 66 c.4.

I numeri

Ipotesi dimostrativa, cifre indicative, concordato minore con prosecuzione dell’attività per 48 mesi:

  • lui, artigiano in ditta individuale: mette a disposizione 41.600 € in 48 mesi dai flussi dell’attività; passivo 158.300 € (fornitori, banca, Erario, contributi);
  • lei, dipendente part-time: offre 9.900 € (una quota mensile più la vendita di un’auto non necessaria); passivo 28.100 € (prestito personale e fideiussione sullo scoperto dell’impresa);
  • attivo totale 51.500 €; passivo totale 186.400 €.

Compenso base secondo il D.M. 202/2014: sull’attivo circa 4.903-5.662 €, sul passivo circa 217-1.247 €; totale circa 5.120-6.908 €. Con una riduzione del 25% e un forfettario del 12% si arriva a circa 4.301 €, sotto il tetto del 10% (5.150 €).

Ripartizione:

  • lui: 41.600 / 51.500 = 80,78% → circa 3.474 €;
  • lei: 9.900 / 51.500 = 19,22% → circa 827 €.

Ora prova a confrontare con due domande separate. Lei, con un piano del consumatore su 9.900 € di attivo e 28.100 € di passivo, avrebbe un compenso base calcolato interamente sul primo scaglione (12-14% sull’attivo): circa 1.190-1.390 € sull’attivo più 53-264 € sul passivo, prima delle riduzioni. Il tetto del 10% non opererebbe, perché ai creditori andrebbe meno di 20.000 €. Lui avrebbe il proprio compenso sul proprio attivo. Il totale delle due procedure tende a essere più alto, e si aggiunge un secondo contributo unificato; ma lei resterebbe fuori dal voto dei creditori dell’impresa. La scelta non si fa solo sui costi: si fa sul rischio che il voto dei creditori dell’impresa trascini con sé anche la posizione del coniuge consumatore.

I rischi specifici

Il rischio principale è che il concordato minore non raggiunga le maggioranze o non venga omologato: in quel caso il compenso per l’attività svolta resta dovuto e, su istanza del debitore, si può aprire la liquidazione controllata (art. 80 c.5), con nuovi costi. Per il coniuge consumatore questo significa ritrovarsi in una liquidazione che forse non avrebbe mai scelto.

Altri rischi: un passivo fiscale non ancora quantificato che emerge in corso di procedura e aumenta la base del compenso sul passivo; la nomina di un commissario giudiziale, con un ulteriore costo; il fatto che i familiari creditori (ad esempio un genitore che ha prestato denaro all’impresa) non votano (art. 79 c.2), e questo può rendere più difficile raggiungere le maggioranze. Se poi l’impresa è già stata cancellata, l’accesso al concordato minore diventa problematico (vedi la giurisprudenza qui sotto).

Le mosse giuste

  1. Chiedi all’OCC due preventivi a confronto: procedura familiare unica e procedure separate coordinate, con la quota di ciascun coniuge.
  2. Fai ricostruire subito il passivo fiscale e contributivo dell’impresa: è la voce che più spesso sposta la base di calcolo durante la procedura.
  3. Verifica se l’impresa è attiva o cancellata prima di scegliere il concordato minore.
  4. Chiedi se il preventivo comprende anche l’eventuale commissario giudiziale o se si tratta di un costo separato.
  5. Metti per iscritto quale coniuge anticipa gli acconti: con flussi d’impresa variabili, gli acconti vanno programmati sui mesi di maggiore incasso.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato: per la coppia in cui l’attività è già chiusa e cancellata, la strada del concordato minore va verificata con grande cautela, perché una domanda inammissibile è un costo senza risultato. Sul compenso, il Trib. Napoli (n. 38 del 22/3/2023) ha dato prevalenza alla pattuizione tra le parti nella liquidazione del compenso del gestore: il preventivo firmato all’inizio non è un dettaglio, ma il riferimento che il giudice considererà.

Se siete una famiglia senza attivo

La tua situazione

Se sei in una famiglia che non ha nulla da offrire ai creditori, né oggi né in prospettiva, la domanda “quanto costa l’OCC” è ancora più pressante: ogni euro conta. Tipicamente: due coniugi con redditi bassissimi (un lavoro part-time, una disoccupazione, una piccola pensione di invalidità), nessun immobile, nessun risparmio, debiti accumulati negli anni di crisi. Oppure un genitore e un figlio entrambi senza reddito sufficiente. Non c’è una quota mensile da mettere nel piano, non c’è un bene da vendere.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Lo strumento previsto per chi non può dare alcuna utilità è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): è ammessa una sola volta, richiede la meritevolezza e lascia aperta, per tre anni dal decreto, la possibilità che i creditori vengano soddisfatti se sopravvengono utilità rilevanti. Per l’incapiente l’art. 283 c.6 dimezza i compensi dell’OCC: è la riduzione più forte prevista dal codice in materia di costi della procedura.

C’è però un passaggio da capire bene. L’art. 66 CCII riguarda le procedure dell’art. 65 c.1 (ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e, per l’incapiente, prevede espressamente solo una cosa: la liquidazione controllata familiare è ammessa anche se uno o più familiari sono incapienti, purché almeno uno abbia attivo acquisibile. Se nessun familiare ha attivo, la strada tipica è che ciascuno presenti la propria domanda di esdebitazione da incapiente, ognuna con il proprio compenso già dimezzato, anche se l’OCC può gestire le due pratiche in modo coordinato, con evidenti economie di lavoro. È un’impostazione che va verificata con l’OCC e con la prassi del proprio tribunale.

In ogni caso, se l’attivo è zero, anche il criterio di ripartizione dell’art. 66 c.5 perde senso: una quota proporzionale all’attivo di ciascuno, quando l’attivo di tutti è zero, non divide nulla. Il costo reale dipende allora dal passivo (che nel D.M. ha percentuali molto basse), dalla riduzione della metà e soprattutto dal regolamento dell’organismo, che può prevedere importi minimi, spese vive e modalità di pagamento rateali.

I numeri

Ipotesi dimostrativa, cifre indicative:

  • lui: reddito di 690 € al mese per 12 mensilità = 8.280 € annui; debiti per 31.600 €;
  • lei: reddito di 640 € al mese = 7.680 € annui; debiti per 16.200 €;
  • nucleo di due persone; nessun immobile, nessun risparmio.

La soglia dell’art. 283 c.2: assegno sociale 2026 provvisorio (7.101,12 €) aumentato della metà = 10.651,68 €, moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo di due persone (1,57) = circa 16.723 €. Il reddito complessivo del nucleo (15.960 €) è già sotto questa soglia anche prima di dedurre spese di produzione e mantenimento: il presupposto dell’incapienza è plausibile, ma va verificato sul caso concreto e sul testo vigente.

Il compenso secondo i parametri del D.M., in assenza di attivo, si limita alla percentuale sul passivo:

  • lui: 0,19-0,94% di 31.600 € = circa 60-297 €, dimezzato a circa 30-149 €;
  • lei: 0,19-0,94% di 16.200 € = circa 31-152 €, dimezzato a circa 15-76 €.

Sono cifre molto basse, e proprio per questo il regolamento dell’OCC conta più del decreto: rimborso delle spese, eventuali importi minimi, costi della vigilanza triennale sulle utilità sopravvenute (art. 283 c.9). A queste voci si aggiungono i costi di giustizia del deposito, da verificare in cancelleria.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare il controllo dei tre anni successivi: l’esdebitazione dell’incapiente è concessa una sola volta e il decreto indica il termine entro cui presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283 c.7). Una dimenticanza può vanificare il percorso e il costo sostenuto.

Altri rischi: credere che “senza attivo” significhi “senza costi” (restano compenso dimezzato, spese vive e contributo); presentare un’unica domanda familiare quando nessuno ha attivo, esponendosi a un rilievo di inammissibilità; trascurare la meritevolezza, che per l’incapiente è un requisito centrale (il giudice esclude l’esdebitazione in caso di frode, dolo o colpa grave).

Le mosse giuste

  1. Fai verificare la soglia di reddito di ciascun familiare con il parametro ISEE corretto del nucleo.
  2. Chiedi all’OCC se gestirà le domande in modo coordinato e come questo si rifletterà sui costi di ciascuno.
  3. Leggi nel regolamento le voci minime e le spese vive, e chiedi se è possibile rateizzarle.
  4. Prepara un fascicolo che dimostri la meritevolezza: le cause dell’indebitamento, la diligenza, i documenti dei redditi.
  5. Annota fin da subito la scadenza annuale della dichiarazione sulle utilità sopravvenute.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (ord. n. 22074/2025) ha affermato che per l’apertura della liquidazione controllata non serve la meritevolezza. Per la famiglia “quasi” senza attivo questo apre un bivio concreto: se almeno un familiare ha qualcosa da liquidare, la liquidazione controllata familiare (art. 66 c.1) può diventare un’alternativa all’incapienza, con costi diversi (non c’è la riduzione della metà, ma c’è un attivo su cui calcolare e da cui pagare il compenso). Il confronto va fatto numeri alla mano.

Se siete una famiglia con la casa da vendere

La tua situazione

Se sei in una famiglia che possiede una casa, magari cointestata tra i coniugi, gravata da un mutuo che non si riesce più a pagare, e hai capito che venderla è l’unico modo per uscire dai debiti, sei nel profilo in cui il costo dell’OCC raggiunge le cifre più alte. Non perché la procedura sia “più cara” in sé, ma perché il compenso si calcola in larga parte sull’attivo, e la casa porta l’attivo a valori molto più elevati degli altri profili.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione le regole importanti sono tre. La prima: il compenso si calcola sull’attivo, quindi la vendita della casa lo fa crescere; ma gli scaglioni del D.M. sono decrescenti, e sulle fasce più alte la percentuale scende. La seconda: la ripartizione tra i coniugi segue l’attivo di ciascuno, quindi, con una casa cointestata al 50%, la divisione del compenso tende all’equilibrio, salvo gli altri beni e redditi. La terza, decisiva: la prededuzione del compenso non permette di pagarlo con la parte del ricavato che spetta al creditore ipotecario (Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025; Cass. ord. n. 12405/2025).

La vendita può avvenire dentro un piano del consumatore (art. 71 c.1: vendite effettuate dal debitore con procedure competitive, sotto il controllo dell’OCC, su stime condivise e con adeguata pubblicità) oppure in una liquidazione controllata, dove opera un liquidatore il cui compenso si determina, come quello dell’OCC, secondo il D.M. 202/2014 (art. 275 c.3). In entrambi i casi si aggiungono spese vive tipiche: stima dell’immobile, pubblicità della vendita, cancellazione delle ipoteche e trascrizioni (art. 71 c.2).

C’è poi la posizione della banca. La Cassazione (Sez. I n. 22914 del 19/8/2024) ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata: questo può incidere su chi conduce la vendita e su quale attivo entra davvero nella procedura.

I numeri

Ipotesi dimostrativa, cifre indicative, piano del consumatore con vendita della casa:

  • casa cointestata al 50%, valore di stima 182.000 €; mutuo fondiario residuo 131.400 €;
  • altri debiti: lui 41.200 €, lei 23.500 €; passivo totale 196.100 €;
  • lui mette inoltre a disposizione 1.300 € di conto corrente e 210 € al mese per 36 mesi (7.560 €): attivo di lui 91.000 + 8.860 = 99.860 €;
  • lei mette a disposizione 120 € di conto e 145 € al mese per 36 mesi (5.220 €): attivo di lei 91.000 + 5.340 = 96.340 €;
  • attivo totale 196.200 €.

Compenso base secondo il D.M.: sull’attivo circa 13.306-15.512 €, sul passivo circa 223-1.291 €; totale circa 13.530-16.800 €. Con una riduzione del 25% e un forfettario del 12% si arriva a circa 11.365 €, sotto il tetto del 10% (19.620 €).

Ripartizione:

  • lui: 50,90% → circa 5.784 €;
  • lei: 49,10% → circa 5.580 €.

Ora la parte decisiva: da dove si paga? Il ricavato della casa (182.000 €) va anzitutto alla banca per 131.400 €. Restano 50.600 € di eccedenza, più i 14.200 € circa di conti e quote mensili: è da questa parte “libera” che si può pagare il compenso, non dalla quota del creditore ipotecario. Se invece la casa valesse 124.000 €, meno del mutuo, non ci sarebbe eccedenza: il compenso dovrebbe trovare copertura solo nei redditi e nei beni liberi, e la sostenibilità del piano andrebbe ricalcolata da capo.

I rischi specifici

Il rischio principale è una stima troppo alta della casa: gonfia l’attivo, quindi la base del compenso, e fa sembrare sostenibile un piano che, a vendita avvenuta per un prezzo inferiore, lascia scoperti sia i creditori sia il compenso. Il Trib. Rovigo (2/9/2025) ha ricordato che eventuali maggiori valori di attivo o passivo accertati in seguito generano un conguaglio a carico del debitore: le cifre iniziali non sono definitive.

Altri rischi: tempi lunghi della vendita, che allungano la vigilanza dell’OCC; spese di stima e pubblicità sottovalutate; aspettativa che la prededuzione consenta di pagare il compenso “con i soldi della casa”, che invece spettano in gran parte alla banca.

Le mosse giuste

  1. Fai stimare la casa in modo prudente e chiedi all’OCC di calcolare il compenso anche con un prezzo di vendita inferiore del 10-15%.
  2. Verifica l’eccedenza tra valore della casa e debito ipotecario: è da lì, oltre che dai redditi, che si paga il compenso.
  3. Chiedi un preventivo che separi il compenso dell’OCC dalle spese vive di stima, pubblicità e cancellazioni.
  4. Valuta l’alternativa di tenere la casa: se il mutuo è in regola, l’art. 67 c.5 consente di continuare a pagare le rate; l’attivo, e quindi il compenso, cambiano radicalmente.
  5. Chiarisci in quale procedura avverrà la vendita: piano con vendita o liquidazione controllata hanno figure e costi diversi.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle due pronunce della Cassazione sulla prededuzione che non può gravare sul ricavato ipotecario (n. 6865/2025 e n. 12405/2025) e alla Cass. n. 22914/2024 sul creditore fondiario, è utile la Cass. Sez. I ord. n. 11676 del 29/4/2026: la moratoria fino a due anni dei crediti privilegiati e ipotecari (art. 67 c.4) non li riduce ma ne sospende il pagamento, con gli interessi che continuano a maturare. Per la famiglia che pensa di rinviare la vendita, è un dato che cambia i conti: il debito con la banca non resta fermo.

Tre famiglie, tre conti dell’OCC

Mettiamo a confronto tre ipotesi dimostrative parallele, con lo stesso metodo: compenso calcolato con gli scaglioni del D.M. 202/2014, una riduzione ipotetica del 25%, un forfettario del 12%, il tetto del 10% quando applicabile, ripartizione per attivo. Tutte le cifre sono indicative: il compenso effettivo dipende dal preventivo e dalla liquidazione del giudice.

Ipotesi 1 — Coniugi, attivo sotto i 20.000 €. Lui offre 12.400 € (quote mensili), lei 2.480 € (vendita di un’auto). Attivo 14.880 €, passivo 52.340 €. Compenso base: circa 1.786-2.083 € sull’attivo e 99-492 € sul passivo. Con riduzione e forfettario: circa 1.583 €. Il tetto del 10% (1.488 €) non opera, perché ai creditori va meno di 20.000 €. Ripartizione: lui 83,33% → circa 1.320 €; lei 16,67% → circa 264 €. Lezione: sotto i 20.000 € di attivo il compenso può superare il 10% di quanto ricevono i creditori.

Ipotesi 2 — Padre e figlia conviventi. Il padre offre 11.520 €, la figlia 20.400 €. Attivo 31.920 €, passivo 94.770 €. Compenso base: circa 3.403-3.965 € sull’attivo e 162-825 € sul passivo. Con riduzione e forfettario: circa 2.995 €, sotto il tetto (3.192 €). Ripartizione: padre 36,09% → circa 1.081 €; figlia 63,91% → circa 1.914 €. Lezione: chi offre di più paga di più, a prescindere da chi ha più debiti.

Ipotesi 3 — Due fratelli coeredi che vendono l’appartamento ereditato. Il fratello A ha i 2/3 dell’immobile (59.000 €), il fratello B 1/3 (29.500 €). Attivo 88.500 €, passivo 163.200 € (A 51.300 €, B 111.900 €). Compenso base: circa 7.383-8.511 € sull’attivo e 203-1.140 € sul passivo. Con riduzione e forfettario: circa 6.372 €, sotto il tetto (8.850 €). Ripartizione: A 66,67% → circa 4.248 €; B 33,33% → circa 2.124 €. Lezione: B ha il 68,6% dei debiti ma sostiene un terzo del compenso, perché il criterio è l’attivo.

Ipotesi Attivo Passivo Compenso indicativo Tetto 10% Quota più alta Quota più bassa
1. Coniugi 14.880 € 52.340 € 1.583 € non opera (sotto 20.000 €) 1.320 € (83,33%) 264 € (16,67%)
2. Padre e figlia 31.920 € 94.770 € 2.995 € 3.192 € 1.914 € (63,91%) 1.081 € (36,09%)
3. Fratelli coeredi 88.500 € 163.200 € 6.372 € 8.850 € 4.248 € (66,67%) 2.124 € (33,33%)

Tre osservazioni finali. Il compenso cresce meno che proporzionalmente all’attivo: quasi sei volte l’attivo tra l’ipotesi 1 e la 3, ma il compenso cresce di circa quattro volte. Il passivo pesa poco sul totale. Il tetto del 10% è una tutela concreta quando l’attivo supera i 20.000 €, mentre per le famiglie con attivo molto basso la tutela arriva soprattutto dalla riduzione del 15-40% e, per gli incapienti, dal dimezzamento.

I casi misti: quando la tua famiglia è in più profili insieme

Molte famiglie non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

Coppia monoreddito con un coniuge ex imprenditore. Lui ha chiuso la ditta anni fa e ha debiti residui dell’attività; lei è dipendente. Il consumatore, dopo il D.Lgs. 136/2024, accede agli strumenti per i debiti contratti in tale qualità: i debiti d’impresa di lui lo portano fuori dal perimetro del consumatore. Se l’impresa è cancellata, la Cass. n. 20141/2026 rende problematico il concordato minore, e la liquidazione controllata familiare diventa spesso la strada da valutare. Per il compenso: si ripartisce sull’attivo, che nella liquidazione comprende i beni e la parte dei redditi eccedente il mantenimento indicato dal giudice (art. 268 c.4 lett. b).

Famiglia con un incapiente e un familiare con attivo. Il padre ha una casa da liquidare, la figlia convivente è incapiente. L’art. 66 c.1 ammette la liquidazione controllata familiare anche se uno dei familiari è nelle condizioni dell’art. 283, purché almeno uno abbia attivo acquisibile. Con il criterio dell’attivo, la quota di compenso della figlia è vicina allo zero. La legge non dice in modo espresso se, per la quota dell’incapiente, operi anche la riduzione della metà dell’art. 283 c.6: è un punto da chiarire con l’OCC e da far indicare nel preventivo.

Coniugi separati. Non sono più conviventi: la procedura familiare è possibile solo se il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66 c.1), ad esempio il mutuo o i finanziamenti contratti insieme durante il matrimonio. Il criterio dell’attivo evita discussioni su “chi ha fatto più debiti”, ma l’esecuzione del piano richiede collaborazione: se la relazione è conflittuale, procedure separate coordinate dal giudice (art. 66 c.4) possono costare un po’ di più ma essere più sicure.

Famiglia con fondo patrimoniale. Nella liquidazione controllata i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti non sono compresi, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. (art. 268 c.4 lett. c). Se la casa è nel fondo, l’attivo della liquidazione può ridursi molto, con effetti sul compenso e sulla sua ripartizione; ma i creditori per debiti contratti per i bisogni della famiglia possono comunque agire su quei beni, e il quadro va analizzato con attenzione.

Genitore pensionato garante del figlio imprenditore. Il figlio è non consumatore, il genitore sì. In una domanda unica si va verso il concordato minore, con il voto dei creditori. Il genitore, che magari ha solo la fideiussione, si trova in una procedura complessa. La scelta tra domanda unica e domande separate va fatta confrontando due preventivi: il criterio dell’attivo farà gravare il compenso soprattutto sul figlio, ma il rischio procedurale ricade su entrambi.

Famiglia con casa da tenere e un familiare con debiti d’impresa. Se si vuole tenere la casa con il mutuo in regola, la regola dell’art. 67 c.5 è espressamente fatta salva dall’art. 66 c.1 anche quando uno dei familiari non è consumatore, e nel concordato minore esiste una regola analoga (art. 75 c.2-bis), con un’attestazione dell’OCC. Tenere la casa abbassa l’attivo e quindi il compenso, ma richiede che le rate continuino a essere pagate.

Il confronto tra i sei profili

La tabella che segue riassume, profilo per profilo, gli elementi che determinano il costo dell’OCC. Leggila partendo dalla tua riga: le cifre sono quelle degli esempi indicativi delle sezioni precedenti, non importi standard validi per tutti.

Aspetto Coppia con un solo reddito Genitori e figlio Fratelli Coppia con un imprenditore Famiglia senza attivo Famiglia con casa da vendere
Requisito di accesso Convivenza Convivenza o origine comune Origine comune (se non conviventi) Convivenza; un familiare non consumatore Domande individuali da incapiente (se nessuno ha attivo) Convivenza o origine comune
Procedura tipica Piano del consumatore Piano del consumatore Stessa procedura per entrambi Concordato minore o liquidazione controllata Esdebitazione dell’incapiente (art. 283) Piano con vendita o liquidazione controllata
Chi paga di più Il coniuge che lavora Il familiare che offre di più (spesso il figlio) Il fratello con più attivo Il coniuge imprenditore Ciascuno per sé, con compenso dimezzato Ripartizione tendenzialmente equilibrata se la casa è al 50%
Familiare senza attivo Quota pari a zero Quota pari a zero Quota bassa o nulla Quota bassa Criterio dell’attivo non utilizzabile Dipende da beni e redditi propri
Compenso dell’esempio circa 2.055 € (tetto) circa 2.340 € (tetto) circa 2.488 € circa 4.301 € circa 15-149 € a testa secondo il D.M., più voci del regolamento circa 11.365 €
Tutela più utile Tetto del 10% Tetto del 10% Deposito unico Confronto con procedure separate Riduzione della metà (art. 283 c.6) Scaglioni decrescenti e stima prudente
Rischio principale Insostenibilità su un solo reddito Cambiamenti nella vita del figlio Origine comune non riconosciuta Mancata omologazione Revoca per omessa dichiarazione annuale Stima troppo alta della casa
Documento chiave Preventivo con quote Accordo interno tra familiari Prova dell’origine comune Ricostruzione del passivo fiscale Prova della meritevolezza Perizia di stima

Due letture trasversali emergono dalla tabella. Nelle famiglie con attivo medio, il tetto del 10% è la tutela che più spesso determina la cifra finale. Nelle famiglie senza attivo o con attivo minimo, contano soprattutto la riduzione della metà e il regolamento dell’organismo. In tutti i profili, il preventivo scritto con le quote di ciascun familiare è il documento da cui partire. Chiedilo sempre prima del deposito, confrontalo con i parametri del D.M. 202/2014 e verifica che indichi separatamente compenso, rimborso delle spese, eventuali acconti e spese vive, con le rispettive scadenze per ciascun componente della famiglia.

Le domande che valgono per ogni famiglia

Se il piano viene revocato, il compenso dell’OCC è comunque dovuto?
Sì, ma non per intero. Secondo l’art. 71 c.5, se l’omologazione viene revocata perché il piano non è stato eseguito, il compenso si liquida in base all’attività effettivamente svolta. In più, il giudice tiene sempre conto della diligenza dell’OCC (art. 71 c.6). Per la famiglia significa che un piano iniziato e poi abbandonato ha comunque un costo: un motivo in più per costruire quote sostenibili.

Se un familiare si separa, perde il lavoro o muore durante la procedura, cambia la ripartizione?
Le masse restano distinte (art. 66 c.3), quindi ciascuno risponde del proprio attivo e del proprio passivo. Ma l’attivo di chi perde il reddito diminuisce, e con lui la base di calcolo della sua quota di compenso. In questi casi l’OCC riferisce al giudice e propone le soluzioni possibili; se il piano diventa inattuabile e non si può modificare, si va verso la revoca (art. 72 c.2). Informare subito l’OCC è la mossa che limita i danni.

Possiamo pagare l’OCC a rate?
Il codice prevede che il giudice possa concedere acconti in caso di riparti parziali (art. 71 c.4) e il D.M. 202/2014 ammette acconti in corso di procedura. Le modalità concrete (versamento iniziale, rate, scadenze) sono fissate dal regolamento dell’organismo e dal preventivo. Chiedi che nel preventivo siano indicati tempi e importi per ciascun familiare.

La prededuzione significa che lo pagano i creditori?
Significa che il compenso viene pagato prima dei creditori, con l’attivo della procedura: in concreto riduce ciò che resta da distribuire. Ma, come chiarito dalla Cassazione (n. 6865/2025 e n. 12405/2025), non può essere prelevato dal ricavato dei beni ipotecati a danno del creditore garantito. Per le famiglie con casa gravata da mutuo, questo sposta la copertura sui beni liberi e sui redditi.

Se l’attivo finale è diverso da quello previsto, si ricalcola tutto?
In linea di principio sì: il compenso viene liquidato alla fine sulla base dell’attività svolta e dei risultati, tenendo conto del preventivo. Il Trib. Rovigo (2/9/2025) ha ricordato che eventuali maggiori valori di attivo o passivo accertati in seguito generano un conguaglio. Anche la ripartizione tra familiari, essendo proporzionale all’attivo di ciascuno, si adegua all’attivo effettivo.

E se la domanda familiare viene dichiarata inammissibile?
Il codice non prevede una regola espressa sul compenso dell’OCC per la domanda dichiarata inammissibile in apertura: la risposta dipende dal preventivo sottoscritto e dal regolamento dell’organismo, che di solito disciplinano le somme dovute per l’attività già svolta (istruttoria, relazione, comunicazioni). Ricorda che il decreto di inammissibilità del piano del consumatore è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.1), ma in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati: il reclamo ha quindi senso solo se il problema riguarda la valutazione del giudice, non un difetto del piano. Nella procedura familiare, le cause tipiche di inammissibilità sono la mancanza di convivenza o di origine comune, la scelta di procedure diverse da parte dei familiari, una documentazione incompleta su uno dei componenti. Il modo più efficace per contenere questo rischio è chiarire con l’OCC, prima del deposito, che cosa sarebbe dovuto in caso di esito negativo e verificare uno per uno i requisiti di accesso di ogni familiare. Se l’inammissibilità dipende da un solo componente, può valere la pena ripresentare la domanda senza di lui, valutando con l’organismo se e come l’attività già svolta possa essere riutilizzata, con un risparmio di tempo e di costi. Anche in questo caso, tutte le cifre e le soluzioni vanno verificate sul preventivo e sul regolamento del singolo OCC.

Le sentenze, famiglia per famiglia

Ecco i riferimenti giurisprudenziali utilizzati in questa guida, ordinati secondo il profilo a cui servono di più. I principi sono riformulati in parole semplici; gli estremi sono riportati come indicati nelle fonti consultate.

Per tutte le famiglie

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, alla luce degli artt. 66 e 70 CCII come modificati dal D.Lgs. 136/2024, il provvedimento sull’omologazione, sia di accoglimento sia di rigetto, ha forma di sentenza ed è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51. Rilevanza: un’impugnazione allunga i tempi e incide sui costi complessivi della procedura familiare.

  2. Cass. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: il costo dell’organismo non è eludibile, e una relazione incompleta espone all’inammissibilità, con un costo senza risultato.

  3. Cass. ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. Il piano del consumatore ha natura negoziale e può prevedere pagamenti distribuiti oltre l’anno, purché i creditori privilegiati possano esprimersi sulla convenienza. Rilevanza: la durata del piano incide sulla sostenibilità delle quote e sugli anni di vigilanza dell’OCC.

Per la coppia con un solo reddito e per genitori e figlio

  1. Trib. Lucca, 27/2/2024. Secondo l’orientamento prevalente, il ricorso congiunto è ammesso per le procedure negoziali (ristrutturazione del consumatore, concordato minore). Rilevanza: conferma la possibilità di un deposito unico, con risparmio sui costi di giustizia, per il piano del consumatore familiare.

  2. Trib. Rimini, 21/4/2022. Nello stesso senso: ricorso congiunto ammesso per le procedure negoziali, non per la liquidazione controllata. Rilevanza: chi punta alla liquidazione familiare deve conoscere l’indirizzo del proprio tribunale.

  3. Trib. Verona, 6/10/2022. In senso contrario all’orientamento prevalente, ammette il ricorso congiunto anche per la liquidazione controllata. Rilevanza: apre la strada alla liquidazione familiare, con una sola istruttoria e una ripartizione del compenso per attivo.

  4. Trib. Pesaro, 12/2/2024. Anch’esso favorevole alla procedura familiare in sede liquidatoria. Rilevanza: rafforza l’indirizzo che consente economie di costo anche nella liquidazione.

Per i fratelli

  1. Trib. Bari, 6/12/2023. Il ricorso congiunto è ammissibile solo se i familiari chiedono di accedere alla stessa procedura. Rilevanza: per fratelli con situazioni diverse è il primo filtro; se non lo si supera, servono due domande e due compensi.

Per la coppia con un imprenditore

  1. Cass. Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026. È inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: nella coppia con un’impresa già chiusa, scegliere il concordato minore può tradursi in un costo senza esito.

  2. Trib. Napoli, n. 38 del 22/3/2023. Nella liquidazione del compenso del gestore viene data prevalenza alla pattuizione tra le parti rispetto agli altri criteri. Rilevanza: il preventivo firmato dalla famiglia diventa il riferimento del giudice; va letto e negoziato con attenzione.

  3. Trib. Rovigo, 2/9/2025. Se il gestore viene confermato liquidatore, il suo compenso, prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII, è liquidato dal giudice delegato dopo il rendiconto finale, sulla base del preventivo e dei parametri del D.M. 202/2014, con acconti ammessi; maggiori valori accertati in seguito generano un conguaglio a carico del debitore. Rilevanza: vale per tutte le famiglie che passano dalla liquidazione controllata, comprese quelle che vendono la casa.

Per la famiglia senza attivo

  1. Cass. ord. n. 22074/2025. Per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: per la famiglia con un attivo minimo, la liquidazione controllata familiare è un’alternativa da confrontare con l’esdebitazione dell’incapiente, che invece richiede la meritevolezza ma dimezza i compensi.

Per la famiglia con la casa da vendere

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025. Il compenso dell’OCC è prededucibile, ma non gode di una precedenza sui beni in garanzia e non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: il compenso va coperto con l’eccedenza del prezzo sul mutuo, con i beni liberi e con i redditi.

  2. Cass. ord. n. 12405/2025. La spesa per l’OCC è sostenuta nell’interesse primario del debitore e non costituisce una spesa generale della procedura a carico del creditore garantito. Rilevanza: conferma la regola precedente; chi ha una casa con mutuo deve fare i conti con questa limitazione già nel preventivo.

  3. Cass. Sez. I, n. 22914 del 19/8/2024. Il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: la banca con mutuo fondiario conserva una posizione forte, che può incidere su come e da chi viene venduta la casa e su quale attivo entra nella procedura.

  4. Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026. La moratoria fino a due anni dei crediti privilegiati e ipotecari non li riduce, ma ne sospende il pagamento: gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla scadenza della moratoria. Rilevanza: per la famiglia che pensa di rinviare la vendita o di tenere la casa, il debito con la banca cresce nel frattempo.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua famiglia

Ogni famiglia ha il proprio conto dell’OCC. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio per verificarlo e renderlo sostenibile.

  1. Ricostruiamo l’attivo di ciascun familiare (redditi disponibili dopo il mantenimento, beni, quote ereditarie), perché è su questa base che la legge ripartisce il compenso.
  2. Controlliamo il preventivo dell’OCC voce per voce: scaglioni sull’attivo e sul passivo, riduzione applicata, rimborso spese, tetto del 10%, quote dei singoli familiari.
  3. Per le coppie monoreddito e per genitori e figlio, simuliamo la sostenibilità di rata del piano più quota di compenso sul reddito di chi sostiene il carico maggiore.
  4. Per i fratelli e i familiari non conviventi, documentiamo l’origine comune del sovraindebitamento con contratti, garanzie e movimenti, per evitare un rilievo di inammissibilità.
  5. Per la coppia con un imprenditore, confrontiamo procedura unica e procedure separate, ricostruendo con i commercialisti dello staff il passivo fiscale e contributivo dell’impresa.
  6. Per le famiglie senza attivo, verifichiamo la soglia dell’art. 283 con il parametro ISEE del nucleo e prepariamo il fascicolo sulla meritevolezza.
  7. Per le famiglie con la casa, analizziamo stima, mutuo ed eccedenza, così da capire se il compenso trova copertura senza toccare la quota del creditore ipotecario.
  8. Verifichiamo i costi di giustizia (contributo unificato e spese vive) presso l’ufficio competente prima del deposito.
  9. Seguiamo l’esecuzione del piano, segnalando per tempo all’OCC ogni cambiamento della situazione familiare che incide sull’attivo e sulle quote.
  10. Se la procedura arriva al contenzioso (reclamo sull’omologazione, revoca, impugnazioni), manteniamo la stessa linea dall’inizio fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le procedure familiari pesa soprattutto l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’organismo, dalla relazione con l’indicazione dei costi presunti fino alla liquidazione finale del compenso, e quindi saper leggere un preventivo familiare con gli occhi di chi quei preventivi li costruisce. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: indispensabile quando in famiglia c’è un’impresa, debiti fiscali o un immobile da valutare.

In chiusura: prima capisci il tuo profilo, poi fai i conti

Il costo dell’OCC in una procedura familiare non è un numero fisso. Il primo passo è capire in quale profilo si trova la tua famiglia; il secondo è far calcolare il compenso secondo le regole che valgono per te: attivo di ciascuno, scaglioni del D.M. 202/2014, riduzioni, tetto, eventuale dimezzamento per l’incapiente, limiti della prededuzione sulla casa ipotecata. Ricorda che tutte le cifre di questa guida sono indicative e che il riferimento vincolante resta il preventivo dell’organismo, poi la liquidazione del giudice.

Lo Studio Monardo segue questo tema con una competenza precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Per questo può verificare se la ripartizione del compenso tra i tuoi familiari rispetta il criterio dell’attivo e se il preventivo è coerente con i parametri ministeriali.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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