Sì, marito e moglie possono presentare un unico piano del consumatore. Ma “unico” vuol dire una sola domanda e un progetto coordinato, non un solo calderone di debiti: chi lo dimentica rischia di vedersi chiedere integrazioni, di perdere tempo prezioso con le esecuzioni in corso o, nei casi peggiori, di vedersi negare l’omologazione.
L’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) consente ai membri della stessa famiglia, a partire dai coniugi, di presentare un’unica domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il loro sovraindebitamento ha un’origine comune. La stessa norma, però, mette subito un paletto che molti trascurano: le masse attive e passive rimangono distinte. Il piano familiare è quindi un progetto unitario che regge due patrimoni separati, due elenchi di creditori, due valutazioni di meritevolezza e, quasi sempre, due capacità di pagamento diverse.
L’esperienza insegna che gli errori, in questi piani “di coppia”, non nascono quasi mai dalla mancanza di buone ragioni. Nascono dal modo in cui la coppia ragiona: “i debiti sono di famiglia, quindi sono di tutti e due”. Il diritto ragiona in modo diverso, e i tribunali lo ricordano spesso nei loro provvedimenti.
Questi sono gli errori che vediamo ricorrere con più frequenza, ordinati dal più grave e diffuso:
- Confondere i debiti di lui, i debiti di lei e i debiti comuni in un’unica lista indistinta.
- Non documentare la convivenza o l’origine comune del sovraindebitamento.
- Pensare che il merito creditizio della banca si valuti “sulla coppia” e non su ciascun finanziamento e ciascun debitore.
- Gestire male il mutuo cointestato sulla casa familiare e l’art. 67 comma 5.
- Dare per scontato che, se uno dei due è meritevole, lo sia anche l’altro.
- Presentare come consumatore un coniuge che è (o è stato) imprenditore, professionista o socio.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il piano del consumatore familiare passa necessariamente attraverso l’Organismo di composizione della crisi e la relazione del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro di verifica che il gestore compie su masse, documenti e merito creditizio. Quando nella coppia uno dei due ha un passato d’impresa, entra in gioco anche la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che permette di leggere con lo stesso sguardo la parte “consumatore” e la parte “impresa” del progetto.
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Errore n. 1: mettere tutti i debiti della coppia in un unico elenco
L’errore
Una coppia sposata in comunione legale arriva dal gestore con una cartellina: tre finanziamenti intestati al marito, una carta revolving intestata alla moglie, il mutuo cointestato, un prestito personale chiesto da lei con il marito come garante. Il prospetto che hanno preparato somma tutto: “debiti di famiglia, 118.640 euro”. La rata che possono sostenere viene divisa tra i creditori in proporzione, senza chiedersi chi deve cosa.
Perché è un errore
L’art. 66 comma 3 CCII è netto: nelle procedure familiari le masse attive e passive rimangono distinte. La domanda è una, ma ciascun coniuge resta debitore solo dei propri debiti (personali o solidali) e risponde con il proprio patrimonio. Il creditore della moglie non ha titolo per essere pagato con lo stipendio del marito, se il marito non è suo debitore, e viceversa. Il fatto che i coniugi siano in comunione legale non cambia questo principio: la comunione riguarda i beni acquistati durante il matrimonio, non trasforma automaticamente in comuni i debiti contratti da uno solo.
L’art. 67 comma 2 CCII, inoltre, chiede che la domanda sia corredata dall’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e le cause di prelazione, e dalla consistenza e composizione del patrimonio. In un piano congiunto questi elenchi vanno costruiti per ciascun debitore.
Le conseguenze
La conseguenza più immediata è la richiesta di integrazione. Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione civile, con decreto del 23 maggio 2023 (R.G. 62-1/2023), aprendo il procedimento su un piano di due coniugi in comunione legale, ha ritenuto la proposta in linea con gli artt. 65, 67 e 68 CCII ma ha ordinato di integrarla proprio sul punto dell’art. 66: distinzione delle masse e ripartizione proporzionale del compenso dell’OCC. Un’integrazione, quindi, non un rigetto: ma un’integrazione significa settimane in più, nuova attività del gestore e un calendario che slitta.
Nel caso peggiore, un piano costruito su una massa unica non regge al momento dell’omologa: se un creditore personale di un coniuge riceve somme che, in realtà, provengono dal reddito dell’altro coniuge non obbligato, il trattamento dei creditori diventa contestabile. Un piano che paga i creditori di uno con le risorse dell’altro, senza un titolo giuridico che lo giustifichi, espone tutto il progetto familiare al rischio di contestazioni sulla convenienza e sulla fattibilità.
Cosa fare invece
Si costruiscono tre colonne: debiti personali del marito, debiti personali della moglie, debiti solidali (mutuo cointestato, finanziamenti firmati insieme, fideiussioni reciproche). Per ciascun coniuge si indica poi il proprio attivo: stipendio o pensione, quota di immobili, conti, TFR, beni mobili registrati. A quel punto si decide quanto ciascuno mette a disposizione dei propri creditori.
Il Tribunale di Roma, Sezione XIV, con decreto del 31 marzo 2025 (R.G. 455-1/2025), ha aperto il procedimento di omologazione di un piano presentato da due coniugi conviventi, con debiti in parte comuni e in parte personali, in cui la proposta prevedeva quote distinte per ciascun debitore, ripartite in base alla rispettiva pensione, percentuali diverse per i chirografari di ciascuno e perfino durate diverse (circa 67 mesi per uno, circa 77 per l’altro). È questo il modello da seguire: un’unica domanda, ma due piani di pagamento leggibili separatamente.
Se uno dei coniugi vuole contribuire volontariamente al pagamento dei debiti personali dell’altro, può farlo: ma va scritto, come apporto dichiarato, così che creditori e giudice sappiano da dove arrivano le risorse.
Il dettaglio che pochi conoscono
Anche il compenso dell’OCC segue la logica delle masse distinte. L’art. 66 comma 5 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che il compenso dell’organismo sia ripartito tra i membri della famiglia in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno. Nel decreto di Foggia del 2023, anteriore al correttivo, il riferimento era invece all’entità dei debiti. Chi prepara oggi un piano con prospetti costruiti su vecchi modelli rischia di impostare male anche questa voce, che va inserita tra le spese prededucibili di ciascuna massa.
Un altro particolare: i debiti solidali compaiono in entrambi gli elenchi, perché ciascun coniuge ne risponde per l’intero verso il creditore. Il Tribunale di Como, con decreto del 18 luglio 2024 (R.G. P.U. 96-1/2024), ha dato atto di una ripartizione al 50% dei debiti solidali fatta “solo a fini espositivi”: la divisione a metà aiuta a leggere il piano, ma non modifica la natura solidale dell’obbligazione verso il creditore. Il piano deve quindi chiarire che il creditore comune non incasserà, sommando le due masse, più di quanto gli spetta.
C’è infine un effetto delle masse distinte che si vede soltanto alla fine del percorso. Quando il giudice, verificate ammissibilità e fattibilità e risolte le contestazioni, omologa il piano, lo fa con sentenza (art. 70 comma 7 CCII), che viene comunicata ai creditori e pubblicata. Nel piano familiare il provvedimento è normalmente uno solo, perché la domanda è una: ma i suoi effetti si producono su ciascuna massa. Ogni coniuge deve compiere gli atti necessari a eseguire la propria parte (art. 71 comma 1), l’OCC vigila sull’esatto adempimento di entrambi e riferisce al giudice ogni sei mesi. Se le masse sono state confuse a monte, diventa difficile perfino capire, in fase di esecuzione, quale dei due coniugi sia in ritardo e quale creditore abbia ricevuto meno del dovuto. Un piano chiaro sulla carta è anche un piano controllabile nel tempo, e questo protegge il coniuge che paga regolarmente dalle conseguenze dei ritardi dell’altro.
Errore n. 2: non dimostrare la convivenza o l’origine comune del debito
L’errore
Due coniugi separati di fatto da tre anni, ciascuno in una casa diversa, decidono di presentare insieme il piano “per risparmiare tempo”. Nella domanda scrivono soltanto che sono sposati. Oppure: due coniugi conviventi, ma i debiti di lui nascono da un’attività di gioco che lei ignorava e quelli di lei da spese mediche; nessuno spiega se e perché il loro sovraindebitamento sia collegato.
Perché è un errore
L’art. 66 comma 1 CCII consente la domanda unica ai membri della stessa famiglia se sono conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Sono due presupposti alternativi, ma almeno uno va provato. Il comma 2 precisa chi sono i membri della famiglia: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto secondo la legge n. 76 del 2016. Il matrimonio, da solo, rende i coniugi “familiari”, ma non basta ad aprire la porta della procedura congiunta: serve la convivenza o il collegamento tra le cause del dissesto.
Le conseguenze
Se il giudice non trova nel fascicolo la prova dei presupposti, la domanda congiunta non può essere trattata come procedura familiare. Il rischio concreto è doppio: la richiesta di integrazione (l’art. 70 comma 1 CCII consente al giudice di concedere fino a 15 giorni per integrare) oppure, se l’impostazione non è recuperabile, la dichiarazione di inammissibilità. Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione, ma in sede di reclamo il piano e la proposta non possono essere modificati: se l’errore è nella struttura della domanda, il reclamo non serve a correggerlo.
C’è poi una conseguenza meno visibile. I provvedimenti che aprono il procedimento valorizzano proprio questi presupposti: il Tribunale di Roma, nel decreto del 31 marzo 2025, ha ammesso la procedura familiare richiamando la convivenza dei coniugi e l’esistenza di posizioni debitorie comuni; il Tribunale di Como, nel decreto del 6 febbraio 2026 (R.G. P.U. 191-1/2025), ha dato atto che i ricorrenti erano familiari conviventi e che il sovraindebitamento aveva origine comune, legata al mutuo per la prima casa e ai finanziamenti successivi. Sono questi gli elementi che il giudice cerca: se mancano, il percorso si complica.
Cosa fare invece
La convivenza si documenta con il certificato di residenza e stato di famiglia; l’origine comune si documenta ricostruendo la storia dei debiti: per cosa è stato chiesto ciascun finanziamento, chi ha usato le somme, quali spese familiari ha coperto. La strada sicura è dimostrare entrambi i presupposti quando esistono, anche se la legge ne richiede uno solo: la convivenza mette al riparo dalla contestazione formale, l’origine comune spiega al giudice perché ha senso trattare insieme due situazioni.
La relazione dell’OCC, che secondo l’art. 68 comma 2 CCII deve illustrare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore, è il luogo naturale per questa ricostruzione: va però alimentata con documenti veri (estratti conto, contratti di finanziamento, fatture delle spese sostenute), non con dichiarazioni generiche.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 66 comma 4 CCII prevede che, se vengono presentate più richieste di risoluzione della crisi da parte di membri della stessa famiglia, il giudice adotti i provvedimenti necessari al loro coordinamento, e che la competenza spetti al giudice adito per primo. Significa che, anche quando la domanda unica non è percorribile, due domande separate non restano necessariamente due mondi distinti. Ma il coordinamento è un potere del giudice, non un diritto dei coniugi: è sempre meglio impostare bene la domanda fin dall’inizio.
Va anche ricordato che la giurisprudenza di merito ha discusso a lungo se il ricorso congiunto valga solo per lo stesso tipo di procedura. Il commento Brocardi all’art. 66 riferisce che il Tribunale di Bari, il 6 dicembre 2023, ha ritenuto ammissibile il ricorso congiunto solo se i familiari chiedono l’accesso alla medesima procedura. Chi pensa di presentare, nella stessa domanda, un piano del consumatore per un coniuge e uno strumento diverso per l’altro deve sapere che questa impostazione può essere respinta.
Errore n. 3: credere che il merito creditizio si valuti “sulla coppia”
L’errore
La banca ha concesso alla moglie, casalinga senza reddito, un prestito personale di 24.300 euro, contando “sul reddito del marito” che però non ha firmato nulla. Un’altra finanziaria ha concesso al marito un consolidamento quando era già esposto per oltre metà dello stipendio. Nel piano congiunto, la coppia scrive solo che “le banche hanno prestato troppo alla famiglia”, senza distinguere.
Perché è un errore
L’art. 68 comma 3 CCII chiede all’OCC di indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. La norma ragiona per singolo finanziamento e per singolo debitore. La soglia del dignitoso tenore di vita, però, si quantifica sul nucleo: la legge ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare (D.P.C.M. 159/2013). In un piano familiare, quindi, il nucleo è lo stesso, ma la verifica va fatta su ciascun contratto, guardando al reddito di chi lo ha firmato in quel momento.
Le conseguenze
Questa verifica non è un esercizio teorico. Secondo l’art. 69 comma 2 CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Il Tribunale di Como, nel decreto del 18 luglio 2024, ha dato atto che la relazione dell’OCC conteneva la valutazione ex art. 68 comma 3 e che quella valutazione sarebbe stata utilizzata in sede di omologa per verificare se i finanziatori potessero opporsi per ragioni di convenienza. Nel decreto del Tribunale di Roma del 31 marzo 2025, l’OCC aveva riscontrato la violazione della valutazione del merito creditizio per tutti i finanziamenti oggetto del piano.
Chi non fa distinguere, nella relazione, la posizione di ciascun coniuge rispetto a ciascun finanziatore rischia di regalare al creditore più aggressivo la possibilità di contestare la convenienza del piano. Se la relazione parla genericamente di “famiglia sovraesposta”, il creditore potrà sostenere che, guardando al reddito della persona che ha firmato, il suo prestito era sostenibile.
Cosa fare invece
Per ogni finanziamento si raccolgono: data di concessione, importo, rata, intestatario e eventuali coobbligati, reddito dell’intestatario alla data, altri impegni già in essere (meglio se con la visura della Centrale Rischi e dei sistemi di informazione creditizia), composizione del nucleo in quel momento. Si calcola poi il reddito disponibile al netto della soglia di legge. La soluzione è una tabella del merito creditizio per ciascun coniuge, contratto per contratto, da consegnare al gestore insieme ai documenti: è il materiale che gli consente di scrivere una valutazione puntuale invece di una formula di stile.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il numero dei componenti del nucleo va guardato alla data del finanziamento, non a quella della domanda. Con l’assegno sociale 2026 (dato provvisorio INPS: 7.101,12 euro annui) la soglia minima per un nucleo di tre persone, applicando il parametro ISEE 2,04, è di circa 14.486 euro l’anno; per un nucleo di quattro, con parametro 2,46, di circa 17.469 euro. Ma se il prestito è stato concesso cinque anni fa, quando il figlio non era ancora nato, il parametro corretto è quello del nucleo di allora, e l’assegno sociale da usare è quello di quell’anno. Sbagliare l’anno di riferimento può far apparire sostenibile un prestito che non lo era, o il contrario.
C’è poi il caso del coniuge senza reddito al quale è stato concesso un credito “sul reddito dell’altro”. Se l’altro coniuge non ha firmato, giuridicamente il suo reddito non era a garanzia del finanziatore: è un elemento che merita di essere evidenziato nella relazione.
Un ultimo aspetto, spesso dimenticato, riguarda i debiti fiscali. Secondo l’art. 68 comma 4 CCII, entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, che entro 15 giorni comunicano il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. In una procedura familiare questa comunicazione va fatta per entrambi i coniugi, con i rispettivi codici fiscali: se il gestore riceve la risposta solo per uno dei due, l’elenco dei creditori dell’altro resta incompleto, e un elenco incompleto è esattamente ciò che l’art. 67 comma 2 lett. a) chiede di evitare. È un controllo che conviene sollecitare prima del deposito, perché scoprire un debito non dichiarato dopo l’omologa crea problemi ben più seri.
Errore n. 4: sbagliare la gestione del mutuo cointestato sulla casa
L’errore
Marito e moglie hanno un mutuo cointestato sulla casa in cui vivono, con ipoteca sull’immobile. Da otto mesi pagano le rate a singhiozzo. Nel piano scrivono che “il mutuo continuerà a essere pagato regolarmente” e lo lasciano fuori dalla ristrutturazione, convinti che basti la buona volontà.
Perché è un errore
L’art. 67 comma 5 CCII consente che il piano preveda il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, ma a una condizione precisa: che alla data della domanda il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni, oppure che il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a quella data. Se ci sono rate arretrate, il mutuo non può essere semplicemente “lasciato fuori”: bisogna chiedere l’autorizzazione a pagare l’arretrato, oppure trattare il credito ipotecario dentro il piano, rispettando l’art. 67 comma 4 (soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, ed eventuale moratoria fino a due anni dall’omologazione).
Nella procedura familiare il mutuo cointestato è il debito comune per eccellenza: compare in entrambe le masse e la scelta su come trattarlo deve essere identica per i due coniugi. Non è possibile che lo stesso mutuo sia “regolare” nel piano del marito e “ristrutturato” in quello della moglie.
Le conseguenze
Se la condizione dell’art. 67 comma 5 non ricorre e non è stata chiesta l’autorizzazione, la previsione del piano sul mutuo non regge: il creditore ipotecario può contestarla e il giudice può ritenere il piano non fattibile. Il rischio più grave è perdere proprio la casa che il piano voleva salvare, perché l’esecuzione immobiliare sospesa riprende se il piano non viene omologato e le misure protettive perdono efficacia (art. 70 comma 10 CCII).
Quando invece il mutuo viene ristrutturato con una moratoria, va tenuto conto di quanto ha precisato la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026: la moratoria fino a due anni non riduce il credito privilegiato o ipotecario, ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare nel biennio; il credito non deve essere saldato entro i due anni, ma il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria. Un piano familiare che usa la moratoria senza calcolare gli interessi del biennio è un piano sottostimato.
Cosa fare invece
La prima verifica è la più semplice: alla data in cui verrà depositata la domanda, le rate sono pagate? Se sì, si può chiedere l’applicazione dell’art. 67 comma 5 per entrambi i coniugi. Se no, si quantifica con precisione l’arretrato (capitale e interessi) e si chiede al giudice l’autorizzazione al pagamento, indicando da quale massa e con quali risorse verrà saldato.
Il Tribunale di Como, nel decreto del 6 febbraio 2026, ha escluso dal piano il mutuo ipotecario sulla prima casa, con un residuo di circa 113.802 euro, perché era in regolare ammortamento, autorizzando il rimborso alle scadenze convenute; nel resto, il piano prevedeva la falcidia e la ristrutturazione anche di un finanziamento con cessione del quinto, come consente l’art. 67 comma 3. Il Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 10/2025 pubblicata il 12 marzo 2025 (R.G. 75-1/2024), ha invece omologato il piano di due coniugi in cui il mutuo per la prima casa, rimasto insoluto per anni, era il debito principale ed era trattato dentro il piano con pagamento parziale al creditore privilegiato, mantenendo la casa familiare: il giudice ha valorizzato la convenienza rispetto alla vendita all’asta, gravata anche dai costi della procedura esecutiva.
Le strade, quindi, sono due: mutuo regolare e fuori dalla falcidia, oppure mutuo dentro il piano con un’attestazione dell’OCC che dimostri che i creditori ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione. La scelta va fatta prima di depositare, non dopo.
È qui che l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, fa la differenza: la scelta sul mutuo cointestato si costruisce con i numeri dell’alternativa liquidatoria, che è esattamente ciò che il gestore deve attestare.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 66 comma 1 CCII, come riportato nel testo vigente, stabilisce che, se uno dei debitori non è consumatore, le disposizioni della sezione dedicata al piano del consumatore non si applicano, con la sola eccezione dell’art. 67 comma 5. Tradotto: anche quando la coppia deve passare per uno strumento diverso perché uno dei due è imprenditore, la regola di favore sul mutuo dell’abitazione principale resta disponibile. È un’eccezione pensata proprio per la casa di famiglia, e conviene conoscerla prima di rinunciare alla domanda congiunta.
Errore n. 5: dare per scontato che entrambi i coniugi siano meritevoli
L’errore
La moglie si è indebitata per curare un genitore e far fronte a un periodo di disoccupazione. Il marito, negli stessi anni, ha aperto finanziamenti in serie per spese voluttuarie, alcuni nascosti alla moglie, e ne ha chiesti altri quando era già in ritardo con i pagamenti. Nel piano congiunto la storia viene raccontata come un’unica “crisi familiare”.
Perché è un errore
L’art. 69 comma 1 CCII esclude l’accesso al piano del consumatore per chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, per chi ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte e per chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Le masse sono distinte, e distinta è anche la posizione soggettiva di ciascun debitore: la meritevolezza non si trasmette da un coniuge all’altro, né in positivo né in negativo. La relazione dell’OCC deve illustrare, per ciascuno, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni (art. 68 comma 2 lett. a).
Le conseguenze
Se emerge che uno dei coniugi ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, quel coniuge non può accedere al piano. Ma il danno può estendersi: un racconto unico e indistinto rende difficile per il giudice separare la posizione del coniuge diligente da quella dell’altro. Il rischio più serio è che il diniego coinvolga l’intero progetto unitario, anche per il coniuge che, da solo, sarebbe stato pienamente meritevole. E se il piano non viene omologato, l’art. 70 comma 10 CCII prevede che il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive: le esecuzioni sospese possono riprendere.
I provvedimenti di merito mostrano come la meritevolezza venga verificata in concreto: il Tribunale di Roma, nel decreto del 31 marzo 2025, ha escluso la colpa grave ricostruendo eventi familiari e personali e perfino il consiglio, ricevuto da un’associazione, di sospendere i pagamenti; il Tribunale di Como, nel decreto del 6 febbraio 2026, ha collegato il sovraindebitamento al mutuo e ai finanziamenti e al peggioramento della situazione di salute e reddituale; il Tribunale di Fermo, nella sentenza del 12 marzo 2025, ha valorizzato il licenziamento e gli anni di lavoro saltuario dell’unico percettore di reddito del nucleo. In tutti questi casi la meritevolezza poggia su una ricostruzione dei fatti, non su una dichiarazione.
Cosa fare invece
Prima di decidere la domanda congiunta, si fa una diagnosi separata della storia debitoria di ciascun coniuge. Si mettono in fila i finanziamenti, le date, gli scopi, i ritardi, le eventuali segnalazioni. Se uno dei due presenta profili di rischio (finanziamenti chiesti quando era già insolvente, debiti nascosti, utilizzo delle somme per scopi non giustificabili), le opzioni sono tre: chiarire e documentare le circostanze che attenuano la sua posizione; valutare se per lui sia più adatta una procedura diversa; oppure separare i percorsi, presentando il piano solo per il coniuge meritevole e chiedendo al giudice il coordinamento previsto dall’art. 66 comma 4.
La soluzione è non nascondere mai la storia del coniuge “debole” dentro il racconto familiare: va esaminata per prima, perché è quella che il giudice e i creditori guarderanno con più attenzione.
Il dettaglio che pochi conoscono
La valutazione dell’art. 69 comma 1 riguarda la causazione del sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, cioè un comportamento qualificato. Un errore di valutazione, una spesa sbagliata, un periodo di difficoltà non sono di per sé colpa grave. Molti coniugi rinunciano al piano congiunto perché “lui ha fatto qualche prestito di troppo”, senza aver verificato se quei fatti integrino davvero una causa ostativa. Al contrario, altri lo presentano ignorando che uno dei due è già stato esdebitato negli ultimi cinque anni: è un dato oggettivo, che il gestore verifica, e che va controllato prima.
Va anche considerato l’art. 69 comma 2, che opera nella direzione opposta: se il finanziatore ha concesso credito senza valutare il merito creditizio, non potrà contestare la convenienza del piano. Le due verifiche, meritevolezza del debitore e merito creditizio del finanziatore, vanno sempre fatte insieme e per ciascun coniuge.
Errore n. 6: presentare come consumatore il coniuge imprenditore
L’errore
Il marito ha chiuso da due anni una piccola ditta individuale di installazione impianti; restano debiti con fornitori, un finanziamento chirografario aziendale, contributi non versati. La moglie è impiegata, con due prestiti personali. La coppia presenta un piano del consumatore congiunto, mettendo i debiti della ditta nell’elenco del marito come se fossero debiti personali.
Perché è un errore
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservato al consumatore. L’art. 2 comma 1 lett. e) CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di società di persone, e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti in tale qualità. L’art. 66 comma 1 CCII affronta espressamente il caso della famiglia “mista”: se uno dei debitori non è consumatore, le norme del piano del consumatore non si applicano, salvo l’art. 67 comma 5. Il progetto unitario deve allora seguire lo strumento previsto per chi non è consumatore, cioè il concordato minore degli artt. 74 e seguenti.
Le conseguenze
Un piano del consumatore presentato da un coniuge che ha debiti d’impresa espone la domanda al rischio dell’inammissibilità per difetto del presupposto soggettivo. Il decreto di inammissibilità è reclamabile, ma, come si è visto, in sede di reclamo non si possono modificare proposta e piano: la domanda va riproposta da capo, con lo strumento giusto. Il tempo perso è il danno più concreto: nel frattempo le misure protettive non operano e le esecuzioni proseguono.
Il concordato minore, poi, ha regole diverse: secondo l’art. 74 CCII è proponibile quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questo caso, solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. È approvato con il voto dei creditori secondo le maggioranze dell’art. 79, e i familiari (coniuge compreso) non votano e non sono computati. Chi passa dal piano del consumatore al concordato minore senza saperlo scopre all’improvviso che serve il consenso dei creditori, che invece nel piano del consumatore non è richiesto.
Cosa fare invece
Si verifica, per ciascun coniuge, la natura di ogni debito: personale o d’impresa, contratto per scopi familiari o per l’attività. La ditta cessata non trasforma automaticamente il debito d’impresa in debito del consumatore: conta la qualità in cui il debito è stato contratto. Se il marito ha anche debiti d’impresa, si valuta subito lo strumento corretto per il progetto unitario e si costruisce la proposta di concordato minore, con l’eventuale apporto di risorse esterne (che può venire anche dalla moglie) e con la previsione dell’art. 67 comma 5 per il mutuo sulla casa, se ne ricorrono le condizioni.
La soluzione è qualificare correttamente ciascun coniuge e ciascun debito prima di scegliere lo strumento, non dopo il deposito. Quando i debiti d’impresa sono residuali, si valuta con attenzione se la qualifica di consumatore regga davvero, perché è il primo punto che il giudice esamina.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Tribunale di Roma, nel decreto del 31 marzo 2025, e il Tribunale di Como, nel decreto del 6 febbraio 2026, hanno espressamente riconosciuto la qualità di consumatori ai ricorrenti perché non svolgevano attività economiche ed erano lavoratori dipendenti o pensionati, con debiti estranei a qualsiasi attività. È un passaggio che i giudici scrivono sempre: segno che è sempre verificato. Nella coppia in cui uno dei due ha avuto una partita IVA, anche in passato, questa verifica va documentata con particolare cura: visura camerale storica, data di cessazione, destinazione dei singoli finanziamenti.
Il passaggio al concordato minore comporta anche un diverso corredo documentale. L’art. 75 comma 1 CCII chiede, tra l’altro, il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e l’elenco dei creditori con il loro domicilio digitale. Per il coniuge imprenditore, soprattutto se l’attività è cessata da tempo, recuperare queste carte può richiedere settimane: chi scopre all’ultimo momento di dover passare al concordato minore scopre anche di non avere pronti i documenti necessari. Per il coniuge consumatore, invece, la documentazione resta quella tipica del piano del consumatore, ma va coordinata dentro un unico progetto.
Va ricordato anche l’art. 75 comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024: nel concordato minore il debitore persona fisica in regola con i pagamenti, o autorizzato a pagare l’arretrato, può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, ma solo se l’OCC attesta che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori. Sono condizioni più stringenti di quelle dell’art. 67 comma 5: per questo l’eccezione dell’art. 66 comma 1, che nella procedura familiare con un coniuge non consumatore mantiene applicabile proprio l’art. 67 comma 5, ha un valore pratico notevole e va esaminata con attenzione.
C’è infine un aspetto che riguarda il voto: nel concordato minore il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto non votano e non sono computati ai fini delle maggioranze (art. 79 comma 2). Se il coniuge consumatore è anche creditore dell’altro (per esempio perché ha pagato rate al suo posto), quel credito non pesa sul voto.
Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare l’impostazione
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con numeri verosimili per mostrare l’effetto concreto degli errori descritti. Non riproducono casi reali e i risultati di una pratica vera dipendono dai documenti, dall’attestazione dell’OCC e dalla valutazione del giudice.
Ipotesi 1: masse confuse contro masse distinte
Dati di partenza: debiti personali del marito 41.260 euro; debiti personali della moglie 18.930 euro; un prestito solidale di 22.480 euro firmato da entrambi; mutuo cointestato regolarmente pagato e lasciato fuori dal piano ai sensi dell’art. 67 comma 5. Totale da ristrutturare: 82.670 euro. Il marito può destinare al piano 430 euro al mese, la moglie 210 euro, per 60 mesi.
Impostazione sbagliata (massa unica): 640 euro × 60 = 38.400 euro, distribuiti a tutti i creditori in proporzione. Percentuale uniforme: circa 46,45%. I creditori personali della moglie ricevono circa 8.793 euro.
Impostazione corretta (masse distinte, solidale esposto al 50% in ciascuna massa a soli fini espositivi): massa del marito 41.260 + 11.240 = 52.500 euro, con risorse di 25.800 euro, percentuale circa 49,14%; massa della moglie 18.930 + 11.240 = 30.170 euro, con risorse di 12.600 euro, percentuale circa 41,76%. I creditori personali della moglie ricevono circa 7.906 euro.
Esito: nella massa unica, circa 887 euro destinati ai creditori personali della moglie provengono in realtà dal reddito del marito, che non è loro debitore, mentre i creditori personali del marito ricevono circa 1.111 euro in meno di quanto il suo reddito consentirebbe. Proprio questi creditori del marito sono quelli che hanno interesse a contestare il piano: con le masse distinte, la contestazione perde fondamento. Se il marito vuole davvero sostenere la moglie, l’apporto va dichiarato come tale.
Ipotesi 2: il merito creditizio guardato coniuge per coniuge
Dati di partenza: nel 2025 una finanziaria concede al marito un prestito con rata annua di 3.960 euro. Il marito ha un reddito netto annuo di 21.940 euro e altri impegni per 5.520 euro l’anno. Il nucleo è di tre persone. Nello stesso anno un’altra società concede alla moglie, senza reddito, un prestito di 24.300 euro “sul reddito familiare”, ma il marito non firma.
Calcolo secondo l’art. 68 comma 3: assegno sociale 2025 (7.002,97 euro annui) × parametro ISEE per tre componenti (2,04) = circa 14.286 euro. Reddito disponibile del marito: 21.940 − 5.520 − 14.286 = circa 2.134 euro l’anno, a fronte di una nuova rata di 3.960 euro. Reddito disponibile della moglie: zero.
Esito: in entrambi i casi l’OCC ha elementi per segnalare che il finanziatore non ha tenuto conto del merito creditizio. Ma se la relazione si fosse limitata a sommare i redditi della coppia, il prestito della moglie sarebbe apparso “coperto” e la seconda finanziaria avrebbe potuto contestare la convenienza del piano. Con la verifica separata, entrambi i finanziatori rischiano di non poter proporre opposizione sulla convenienza ai sensi dell’art. 69 comma 2.
Ipotesi 3: il tempo perso con la domanda sbagliata
Dati di partenza: la coppia presenta un piano del consumatore congiunto, ma il marito ha debiti della ditta cessata per 37.815 euro. Il giudice, con decreto comunicato lunedì 19 ottobre 2026, concede 15 giorni per integrare.
Sequenza: il termine per l’integrazione scade martedì 3 novembre 2026. Se l’integrazione non è possibile perché il problema è lo strumento scelto (la qualifica di consumatore del marito non regge) e il giudice dichiara l’inammissibilità con decreto comunicato, per ipotesi, lunedì 23 novembre 2026, il reclamo va proposto entro 30 giorni, cioè entro mercoledì 23 dicembre 2026. Ma il reclamo non può modificare piano e proposta.
Esito: la coppia deve ripartire con una proposta di concordato minore, riattivare il gestore, ricostruire la documentazione dell’art. 75 e attendere un nuovo decreto di apertura. Nel frattempo le misure protettive richieste con la prima domanda non operano. La qualifica corretta dei due coniugi all’inizio vale più di qualunque rimedio successivo.
La mappa degli errori
Gli errori del piano familiare non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono già nella fase di raccolta dei documenti, quando si decide come presentare la storia della coppia; altri si consumano nella redazione della proposta, quando si scelgono percentuali e durate; altri ancora emergono solo dopo il deposito, quando il giudice esamina l’ammissibilità o quando un creditore contesta la convenienza. Saper collocare l’errore nel tempo serve a capire se è ancora rimediabile e con quale strumento.
La regola generale è semplice: prima del deposito tutto è correggibile; tra il deposito e il decreto di apertura il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrare; dopo l’inammissibilità il reclamo non permette di cambiare il piano; dopo l’omologa resta l’esecuzione del piano, con la vigilanza dell’OCC e i rischi di revoca dell’art. 72.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Massa unica dei debiti | Redazione del piano | Richiesta di integrazione; contestazioni dei creditori sulla convenienza | Sì, se corretto prima dell’omologa |
| Presupposti non provati (convivenza / origine comune) | Raccolta documenti e deposito | Integrazione o inammissibilità della domanda congiunta | Parziale: integrazione o domande separate coordinate |
| Merito creditizio valutato sulla coppia | Relazione dell’OCC | Il finanziatore conserva il potere di contestare la convenienza | Parziale: integrazione della relazione prima della decisione |
| Mutuo cointestato fuori dal piano con rate arretrate | Redazione del piano | Previsione non fattibile; rischio di diniego e ripresa dell’esecuzione | Sì, con autorizzazione al pagamento dell’arretrato o ristrutturazione del credito ipotecario |
| Coniuge non meritevole nascosto nel racconto familiare | Ricostruzione delle cause | Diniego che può coinvolgere l’intero progetto | Parziale: separazione dei percorsi, strumento diverso per il coniuge escluso |
| Coniuge imprenditore presentato come consumatore | Scelta dello strumento | Inammissibilità; nuova domanda di concordato minore | No in sede di reclamo; sì con una nuova domanda |
La checklist preventiva: prima di depositare il piano congiunto, verificate che…
Questa lista è pensata per essere stampata o salvata e usata con il gestore della crisi e con il professionista che vi assiste. Ogni voce è un’azione concreta, non un principio.
- [ ] Il certificato di residenza e lo stato di famiglia dimostrano la convivenza alla data della domanda; se non convivete, avete raccolto i documenti che provano l’origine comune del sovraindebitamento.
- [ ] Per ogni debito avete indicato l’intestatario, gli eventuali coobbligati e garanti, l’importo residuo e la causa di prelazione.
- [ ] I debiti sono divisi in tre gruppi: personali del marito, personali della moglie, solidali; i solidali compaiono in entrambe le masse.
- [ ] L’attivo di ciascuno (reddito, quota di immobili, conti, TFR, veicoli) è indicato separatamente, anche in caso di comunione legale.
- [ ] La quota che ciascun coniuge mette a disposizione è calcolata sul suo reddito al netto delle spese di mantenimento, e gli eventuali apporti all’altro coniuge sono dichiarati.
- [ ] Per ogni finanziamento avete ricostruito reddito, impegni e composizione del nucleo alla data della concessione, per la verifica dell’art. 68 comma 3.
- [ ] La situazione del mutuo cointestato alla data della domanda è certificata: rate pagate, oppure arretrato quantificato in capitale e interessi con richiesta di autorizzazione.
- [ ] La scelta sul mutuo (fuori dal piano ex art. 67 comma 5 o dentro il piano ex art. 67 comma 4) è identica per entrambi i coniugi.
- [ ] Avete verificato per ciascuno l’assenza di esdebitazioni nei cinque anni precedenti e il numero di esdebitazioni già ottenute.
- [ ] La storia debitoria di ciascun coniuge è stata esaminata separatamente per escludere profili di colpa grave, malafede o frode.
- [ ] Avete controllato con visura camerale storica che nessuno dei due abbia debiti contratti nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale.
- [ ] Le esecuzioni pendenti sono elencate con numero di ruolo e stato, per chiedere al giudice le misure protettive dell’art. 70 comma 4.
E se l’errore l’ho già fatto?
Il punto che sfugge quasi sempre è che non tutti gli errori hanno lo stesso peso nel tempo. Alcuni si correggono con un’integrazione, altri richiedono di ripartire, altri ancora possono essere affrontati solo in fase di esecuzione. La prima cosa da fare è capire in quale fase si trova la vostra pratica.
Se il piano non è ancora stato depositato, ogni errore è rimediabile: si ricostruiscono le masse, si integra la documentazione, si cambia strumento se serve. È il momento migliore per una revisione completa, anche se il lavoro sembra già finito.
Se il piano è stato depositato ma il giudice non ha ancora deciso sull’ammissibilità, si può chiedere al gestore di depositare un’integrazione spontanea o attendere l’eventuale termine che il giudice può concedere, fino a 15 giorni, secondo l’art. 70 comma 1. È lo spazio in cui il Tribunale di Foggia, nel 2023, ha chiesto di distinguere le masse e ripartire il compenso dell’OCC: l’integrazione è la via d’uscita ordinaria per gli errori di impostazione, purché il problema non sia lo strumento stesso.
Se è già stato emesso il decreto di apertura e il procedimento di omologa è in corso, c’è ancora una finestra: entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni per le osservazioni dei creditori, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie (art. 70 comma 6). Se un creditore ha sollevato una contestazione che tocca un errore reale (per esempio la confusione delle masse o il trattamento del mutuo), è in questa fase che si può intervenire. Le modifiche proposte dall’OCC dopo le osservazioni sono lo strumento per correggere il piano senza ripartire da zero.
Se il giudice ha dichiarato l’inammissibilità, il reclamo va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione, ma senza modificare piano e proposta. Il reclamo ha senso se il giudice ha sbagliato a valutare un piano corretto; non serve se l’errore è vostro. In questo secondo caso si prepara una nuova domanda, eventualmente separando i percorsi dei due coniugi o scegliendo lo strumento corretto per quello che non è consumatore.
Se l’omologa è stata negata, l’art. 70 comma 10 prevede che il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive. Si valuta allora se esistono le condizioni per una nuova domanda costruita correttamente o se, per uno o entrambi i coniugi, sia più adatta la liquidazione controllata. Sul punto va ricordato che la giurisprudenza di merito è stata divisa: secondo il commento Brocardi all’art. 66, il Tribunale di Lucca (27 febbraio 2024) e il Tribunale di Rimini (21 aprile 2022) hanno ritenuto il ricorso congiunto ammissibile solo per le procedure negoziali, mentre il Tribunale di Verona (6 ottobre 2022) e il Tribunale di Pesaro (12 febbraio 2024) lo hanno ammesso anche per la liquidazione controllata. Oggi l’art. 66 comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, contiene una specifica regola sulla liquidazione controllata familiare, da verificare caso per caso.
Se il piano è stato omologato ma contiene un errore che emerge in esecuzione, il quadro cambia. L’OCC vigila sull’adempimento e risolve le difficoltà, sottoponendole se necessario al giudice (art. 71 comma 1). Se il piano non viene integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari e un termine per compierli; se le prescrizioni non sono adempiute, revoca l’omologazione (art. 71 comma 5). L’art. 72 comma 2 prevede la revoca anche quando il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo. Ciò che si può fare, quindi, è segnalare subito il problema al gestore, prima che diventi inadempimento.
Nel piano familiare questa fase richiede un’attenzione particolare. Poiché le masse sono distinte, l’inadempimento di un coniuge riguarda in primo luogo la sua massa e i suoi creditori; ma se il piano è stato costruito come progetto unitario, con apporti incrociati o con un unico conto vincolato alimentato da entrambi, il ritardo dell’uno si ripercuote sull’altro. La via d’uscita, quando uno dei due perde il lavoro o subisce una riduzione di reddito, è attivare subito il gestore, che ha il compito di risolvere le difficoltà e, se necessario, di sottoporle al giudice. Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa: l’art. 72 comma 2 parla di piano divenuto inattuabile che non è possibile modificare. Proprio per questo è prudente prevedere fin dall’inizio, nel piano, meccanismi di flessibilità: il Tribunale di Como, nel decreto del 6 febbraio 2026, ha dato atto di un piano che prevedeva la possibilità di posticipare la scadenza di un anno, o di una frazione, fino al completo soddisfacimento dei creditori. Una clausola di questo tipo, scritta prima, vale più di qualunque richiesta fatta dopo.
Se il diniego o la revoca riguardano un piano familiare, il rimedio contro la sentenza va scelto con cura: la Cassazione, con l’ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026, ha chiarito che il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Il reclamo, in un progetto unitario, va valutato per entrambi i coniugi: anche quello la cui posizione non era contestata subisce gli effetti del diniego, e ha interesse a partecipare all’impugnazione.
Infine, il caso più delicato: l’errore nella dichiarazione dei fatti. Se nel piano un coniuge ha omesso debiti o beni, va corretto immediatamente: l’art. 72 comma 1 prevede la revoca dell’omologazione quando il debitore, con dolo o colpa grave, ha aumentato o diminuito il passivo o sottratto, occultato o dissimulato una parte rilevante dell’attivo. Un’omissione involontaria scoperta e corretta in tempo non è la stessa cosa di un’omissione che emerge per iniziativa di un creditore.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Abbiamo messo tutti i debiti insieme in un’unica lista. Il piano è da buttare?”
No. Se il piano non è ancora stato deciso, la confusione delle masse si corregge ricostruendo gli elenchi per ciascun coniuge e ricalcolando le quote. È il tipo di errore che i tribunali chiedono di integrare, come ha fatto il Tribunale di Foggia nel 2023. Il problema diventa serio solo se si lascia arrivare all’omologa un piano che paga i creditori di uno con le risorse dell’altro senza un apporto dichiarato.
“Mio marito ha fatto prestiti di nascosto. Questo mi impedisce di accedere al piano?”
Non necessariamente. La meritevolezza è valutata per ciascun debitore e le masse restano distinte. Se la sua posizione presenta profili di colpa grave, malafede o frode, la scelta più prudente può essere separare i percorsi: il suo comportamento non si trasferisce automaticamente su di voi, ma va tenuto fuori dal vostro racconto e valutato a parte.
“Il mutuo della casa è in ritardo di alcune rate. Possiamo ancora tenerlo fuori dal piano?”
Sì, ma solo se il giudice vi autorizza a pagare l’arretrato per capitale e interessi esistente alla data della domanda (art. 67 comma 5). Serve quindi un conteggio preciso e l’indicazione delle risorse con cui verrà pagato. In alternativa il credito ipotecario si tratta dentro il piano, con l’attestazione dell’OCC sull’alternativa liquidatoria.
“Siamo separati di fatto ma ancora sposati. Possiamo fare il piano insieme?”
Se non convivete, dovete dimostrare che il vostro sovraindebitamento ha un’origine comune, per esempio il mutuo cointestato o finanziamenti chiesti per la famiglia. Se l’origine è diversa, la strada corretta sono due domande separate, che il giudice può coordinare ai sensi dell’art. 66 comma 4.
“Io avevo una partita IVA, chiusa da anni. Sono ancora un consumatore?”
Dipende dalla qualità in cui sono stati contratti i debiti che portate nel piano. Se alcuni derivano dall’attività, per quella parte non siete consumatore e il progetto unitario deve seguire lo strumento del concordato minore. La verifica va fatta debito per debito, con la visura camerale storica e i contratti.
“Il tribunale ha già dichiarato inammissibile la nostra domanda. Abbiamo perso tutto?”
No. Avete 30 giorni per il reclamo, utile se il giudice ha valutato male un piano corretto. Se invece l’errore era nell’impostazione, potete presentare una nuova domanda costruita bene. L’inammissibilità non è una condanna definitiva al sovraindebitamento: è un costo in termini di tempo, che va recuperato con una domanda solida.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha impostato male (o bene) il piano familiare
I riferimenti che seguono sono stati verificati su fonti consultate in questa ricerca. Per i provvedimenti di merito, quando la fonte non riporta il numero, sono indicati il tribunale e la data. Non sono riportati dati identificativi delle persone coinvolte.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Principio: nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dopo il D.Lgs. 136/2024, il provvedimento che decide sull’omologazione, sia di accoglimento sia di rigetto, ha forma di sentenza e va impugnato con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, non al tribunale. Rilevanza: chi ritiene di aver ricevuto un diniego ingiusto sul piano familiare deve scegliere il giudice giusto dell’impugnazione; sbagliare il destinatario del reclamo è un errore che si aggiunge agli altri.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Principio: la moratoria fino a due anni dell’art. 67 comma 4 sospende il pagamento dei crediti privilegiati e ipotecari ma non li riduce; gli interessi maturano nel biennio e il rimborso deve iniziare alla scadenza della moratoria. Rilevanza: nei piani di coppia con mutuo cointestato ristrutturato, sottovalutare gli interessi del biennio rende il piano non fattibile.
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Trib. Foggia, Sez. III civ., decreto del 23 maggio 2023 (R.G. 62-1/2023). Cosa è successo: piano di due coniugi in comunione legale, ritenuto in linea con gli artt. 65, 67 e 68 ma da integrare sulla distinzione delle masse e sulla ripartizione proporzionale del compenso dell’OCC. Rilevanza: è la conseguenza tipica dell’errore n. 1, cioè la richiesta di integrazione; nello stesso decreto il giudice ha sospeso l’esecuzione immobiliare pendente e fissato l’udienza di omologa.
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Trib. Roma, Sez. XIV, decreto del 31 marzo 2025 (R.G. 455-1/2025). Cosa è successo: coniugi conviventi con debiti in parte comuni e in parte personali, piano con quote distinte ripartite in base alle pensioni, percentuali e durate diverse per ciascuno; l’OCC aveva rilevato la violazione del merito creditizio in tutti i finanziamenti; il giudice ha escluso le cause ostative dell’art. 69 e aperto il procedimento di omologa con misure protettive. Rilevanza: è un modello di impostazione corretta sulle masse distinte e sulla meritevolezza ricostruita nei fatti.
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Trib. Como, Sez. I civ., decreto del 6 febbraio 2026 (R.G. P.U. 191-1/2025). Cosa è successo: familiari conviventi con sovraindebitamento di origine comune, mutuo prima casa in regolare ammortamento escluso dal piano e rimborsato alle scadenze convenute, falcidia anche della cessione del quinto; riconosciuta la qualità di consumatori in quanto lavoratori dipendenti. Rilevanza: mostra l’uso corretto dell’art. 67 commi 3 e 5 in un progetto familiare.
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Trib. Como, Sez. I civ., decreto del 18 luglio 2024 (R.G. P.U. 96-1/2024). Cosa è successo: coniugi coabitanti, debiti solidali ripartiti al 50% solo a fini espositivi, relazione dell’OCC con valutazione ex art. 68 comma 3 da usare in sede di omologa per verificare se i finanziatori potessero contestare la convenienza; sospesa l’espropriazione presso terzi. Rilevanza: chiarisce il rapporto tra debiti solidali e masse, e il peso della verifica sul merito creditizio (errore n. 3).
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Trib. Fermo, sent. n. 10/2025, pubblicata il 12 marzo 2025 (R.G. 75-1/2024). Cosa è successo: piano di due coniugi conviventi omologato, con il mutuo per la prima casa come debito principale trattato dentro il piano e la casa familiare mantenuta; convenienza ritenuta rispetto alla vendita all’asta. Rilevanza: dimostra che, quando il mutuo non è in regola, la strada della ristrutturazione del credito ipotecario dentro il piano può portare all’omologa (errore n. 4).
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Trib. Bari, 6 dicembre 2023 (come riferito dal commento Brocardi all’art. 66). Principio: il ricorso congiunto dei familiari è ammissibile solo se essi chiedono l’accesso alla medesima procedura. Rilevanza: chi combina strumenti diversi nella stessa domanda rischia la contestazione dell’impostazione (errore n. 2).
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Trib. Lucca, 27 febbraio 2024 (come riferito dal commento Brocardi all’art. 66). Principio: orientamento secondo cui il ricorso congiunto è ammissibile solo per le procedure negoziali e non per la liquidazione controllata. Rilevanza: segnala il limite che alcuni tribunali hanno posto quando la coppia, dopo un diniego, valuta la liquidazione.
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Trib. Rimini, 21 aprile 2022 (come riferito dal commento Brocardi all’art. 66). Principio: nello stesso senso di Lucca, procedura familiare limitata agli strumenti negoziali. Rilevanza: pronuncia anteriore al periodo 2023-2026, utile per comprendere da dove nasce il contrasto poi affrontato dal correttivo.
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Trib. Verona, 6 ottobre 2022 (come riferito dal commento Brocardi all’art. 66). Principio: orientamento favorevole all’ammissibilità della domanda congiunta anche per la liquidazione controllata. Rilevanza: rappresenta la tesi opposta, rilevante per chi deve scegliere il rimedio dopo un piano non omologato.
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Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024 (come riferito dal commento Brocardi all’art. 66). Principio: anche la liquidazione controllata può essere chiesta congiuntamente dai familiari. Rilevanza: conferma che, prima del correttivo, la questione era aperta e che la scelta dello strumento di “riserva” va verificata alla luce del testo vigente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio su un piano del consumatore familiare ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando un passo sbagliato è già stato fatto, verificare quali rimedi restano aperti. Questi sono gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo le masse distinte: separiamo debiti personali e solidali di ciascun coniuge, contratto per contratto, e prepariamo i prospetti con cui il gestore della crisi può verificare l’art. 66 comma 3.
- Documentiamo i presupposti della domanda unica: raccogliamo stato di famiglia, residenze storiche e i documenti che provano l’origine comune del sovraindebitamento.
- Costruiamo la tabella del merito creditizio per ciascun coniuge, applicando l’assegno sociale dell’anno di concessione e il parametro ISEE del nucleo di allora, così che la relazione ex art. 68 comma 3 sia puntuale.
- Verifichiamo la posizione del mutuo cointestato alla data del deposito, quantifichiamo l’eventuale arretrato e predisponiamo la richiesta di autorizzazione ex art. 67 comma 5, oppure il trattamento del credito ipotecario dentro il piano.
- Esaminiamo separatamente la meritevolezza di ciascun coniuge e, se la storia di uno dei due presenta criticità, valutiamo con i clienti se separare i percorsi e chiedere il coordinamento dell’art. 66 comma 4.
- Qualifichiamo ciascun coniuge come consumatore o non consumatore con visura camerale storica e analisi della destinazione dei finanziamenti, e, se serve, impostiamo il progetto unitario come concordato minore.
- Chiediamo le misure protettive dell’art. 70 comma 4 per le esecuzioni pendenti su ciascuna massa, indicando quali procedure pregiudicano la fattibilità del piano.
- Quando il giudice chiede un’integrazione, la prepariamo entro il termine concesso; quando un creditore contesta, lavoriamo con il gestore sulle modifiche dell’art. 70 comma 6.
- Quando il termine per correggere è scaduto, verifichiamo se il provvedimento è reclamabile, davanti a quale giudice e con quali motivi, oppure se conviene presentare una nuova domanda costruita correttamente.
- Durante l’esecuzione del piano omologato, segnaliamo per tempo al gestore le difficoltà, per evitare che un problema diventi inadempimento e causa di revoca.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità quando l’errore va riparato nei gradi successivi: se un diniego di omologa viene impugnato con reclamo alla Corte d’appello e poi la questione arriva in Cassazione, è lo stesso difensore a seguire la stessa linea, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di impostare il piano familiare con lo stesso metro che il gestore userà per attestarlo.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, masse e flussi di ciascun coniuge, gli avvocati verificano presupposti, merito creditizio e strategia processuale.
Chiusura
Marito e moglie possono presentare un unico piano del consumatore, e spesso è la scelta più sensata quando i debiti nascono dalla stessa casa e dalla stessa vita familiare. Ma il piano è unico solo nella forma: dentro restano due patrimoni, due elenchi di creditori, due storie da valutare. Gli errori che compromettono questi piani si evitano quasi tutti prima del deposito, separando ciò che la legge vuole separato.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché il piano del consumatore familiare è uno strumento di sovraindebitamento che passa attraverso l’OCC e la relazione del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quando uno dei coniugi ha un passato d’impresa la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere anche quella parte del progetto. Analizzeremo i vostri documenti, verificheremo l’impostazione delle masse e costruiremo con voi la strategia più adatta, senza promettere esiti che dipendono dal giudice.
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