Cosa Succede Al Garante Quando Il Debitore Principale Va In Liquidazione Controllata?

Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da chi ha firmato una garanzia per qualcun altro: il padre che ha garantito il mutuo del figlio, la moglie che ha messo la firma sul fido dell’impresa del marito, l’ex socio che vent’anni fa ha sottoscritto una fideiussione omnibus e se l’era dimenticata. A ogni domanda segue una risposta completa, scritta come la daremmo a voce in studio.

Il contesto normativo si riassume in poche righe. La liquidazione controllata è la procedura del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, artt. 268 e seguenti, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio liquidabile e, decorsi tre anni dall’apertura o con la chiusura, può ottenere l’esdebitazione. Quella liberazione, però, riguarda il debitore e solo lui: secondo l’art. 278, comma 6, CCII restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. È da qui che nascono quasi tutte le domande che seguono.

Perché ce ne occupiamo noi, e proprio di questo? Perché la posizione del garante si trova esattamente all’incrocio di due materie. Da un lato c’è la procedura di sovraindebitamento del debitore principale e, spesso, quella del garante stesso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come si costruisce uno stato passivo e come si arriva all’esdebitazione. Dall’altro c’è il contratto di garanzia bancaria, con le sue clausole e le sue possibili nullità: qui entra in gioco il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di leggere la fideiussione riga per riga.

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“Se mio figlio va in liquidazione controllata, la banca può venire a chiedere i soldi a me che ho firmato la fideiussione?”

Sì, può farlo, e può farlo subito: la procedura del debitore principale non protegge chi lo ha garantito.

Questa è la risposta che nessuno vorrebbe sentirsi dare, ma è meglio saperla prima. La fideiussione è un contratto con cui una persona si obbliga personalmente verso il creditore a garantire il debito di un altro. Nella forma più comune, quella usata dalle banche, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale: il creditore può scegliere a chi rivolgersi, senza dover prima escutere il debitore (salvo che nel contratto sia stato pattuito il cosiddetto beneficio di escussione, cosa rarissima nei moduli bancari).

Quando il debitore principale presenta domanda di liquidazione controllata, il tribunale apre una procedura che riguarda il suo patrimonio. Le misure che ne derivano, come il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, hanno come oggetto i beni del debitore in liquidazione. Il suo garante è un’altra persona, con un altro patrimonio, che non è entrato in nessuna procedura. Per la banca, quindi, la strada verso il garante resta aperta.

Lo dice in modo esplicito il Codice della crisi. Come accennato nell’introduzione, l’art. 278, comma 6, CCII stabilisce che con l’esdebitazione restano salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Una regola analoga c’è anche per il concordato minore (art. 79, comma 5, CCII). Il legislatore ha fatto una scelta precisa: la procedura serve a dare una seconda possibilità al debitore sovraindebitato, non a cancellare le garanzie che i creditori si erano procurati proprio per il caso in cui quel debitore non fosse riuscito a pagare.

In pratica, il garante si trova davanti a tre scenari:

  • la banca si insinua al passivo della liquidazione del debitore principale e, intanto, chiede il pagamento anche al garante;
  • la banca aspetta il riparto e poi chiede al garante solo la differenza non soddisfatta;
  • la banca agisce direttamente e solo contro il garante, magari perché ha beni più facili da aggredire (una casa senza ipoteche, una pensione, un conto).

Il fatto che il creditore possa agire non significa però che debba vincere. Come vedremo nelle risposte successive, la fideiussione può contenere clausole nulle, la banca può essere decaduta per non aver agito nei termini, e il garante può avere argomenti propri. La firma sulla garanzia non è una condanna automatica: è il punto di partenza di una verifica.

“Ma la procedura non blocca tutte le azioni dei creditori?”

No. Blocca le azioni sui beni del debitore in liquidazione, non quelle contro terzi che hanno garantito i suoi debiti.

È l’equivoco più diffuso, e capita che lo alimenti lo stesso debitore principale, magari in buona fede: “Ho fatto la procedura, adesso le banche non possono più fare niente”. Per lui è in gran parte vero. Per il suo garante no.

La sentenza che apre la liquidazione controllata produce effetti sul patrimonio del debitore: i beni passano sotto l’amministrazione del liquidatore, i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo entro il termine fissato dal giudice (che, secondo l’art. 270, comma 2, lett. d, CCII, non può superare i 90 giorni), e le azioni esecutive individuali su quei beni si fermano. Il fideiussore, invece, non è parte della procedura. Il suo stipendio, la sua casa, il suo conto corrente non sono compresi nella liquidazione di un altro.

C’è un solo modo in cui il garante può ottenere una protezione analoga: entrare a sua volta in una procedura di sovraindebitamento, se ne ha i presupposti. Ne parliamo più avanti, nella domanda su cosa fare “se anche io, come garante, non ce la faccio a pagare”.

Due precisazioni utili. La prima: se il garante e il debitore principale sono familiari (coniugi, genitori e figli, conviventi), il Codice prevede la possibilità di una procedura familiare con domanda congiunta, regolata dall’art. 66 CCII. La seconda: anche nelle procedure del debitore principale diverse dalla liquidazione, come il concordato minore, la proposta non pregiudica i diritti dei creditori verso i fideiussori, salvo diversa previsione. Chi ha garantito deve ragionare come se la procedura del debitore principale, per lui, non esistesse, finché non ha verificato il contrario.

“E quando lui ottiene l’esdebitazione, il mio debito di garante sparisce?”

No. L’esdebitazione libera il debitore principale, ma la garanzia resta in piedi per tutto ciò che il creditore non ha incassato.

Qui serve capire che cosa sia esattamente l’esdebitazione. L’art. 278, comma 1, CCII la definisce come la liberazione dai debiti, che comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Il termine scelto è “inesigibilità”: il credito non si estingue, semplicemente non può più essere preteso da quel debitore. Nella liquidazione controllata, per le persone fisiche, l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), se ricorrono le condizioni di meritevolezza.

Proprio perché il credito non si estingue, la fideiussione, che è un’obbligazione accessoria, non cade con esso. Normalmente il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni del debitore principale; ma in questo caso è la legge stessa, con il comma 6 dello stesso articolo, a dire che i diritti verso fideiussori e coobbligati restano salvi. Il beneficio è personale del debitore esdebitato.

Questo vale anche se il debitore principale ha ottenuto l’esdebitazione da incapiente (art. 283 CCII) o se il suo piano di ristrutturazione è stato omologato: la logica è la stessa. Il garante risponde ancora per la parte del debito che la procedura non ha pagato.

C’è però un risvolto che pochi considerano. Se il garante paga, nasce un suo credito di regresso verso il debitore principale. E quel credito di regresso, dopo l’esdebitazione, che fine fa? È una domanda che merita una risposta a parte, e la trovi nel Blocco D (“Se pago, posso almeno rivalermi su di lui dopo l’esdebitazione?”).

“Chi conta come ‘garante’ o ‘coobbligato’ in questi casi?”

Chiunque si sia obbligato personalmente verso il creditore accanto al debitore principale, a prescindere dal nome che il modulo dava alla firma.

Le figure più comuni sono queste:

  • fideiussore specifico: garantisce un singolo rapporto, per esempio un mutuo o un finanziamento con importo e durata definiti;
  • fideiussore omnibus: garantisce tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore verso quella banca, fino a un importo massimo;
  • cointestatario o coobbligato solidale: ha firmato il contratto come parte, non come garante (tipico il mutuo cointestato tra coniugi), e quindi è debitore a pieno titolo;
  • garante con contratto autonomo di garanzia: si è obbligato a pagare “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, formula che rafforza molto la posizione della banca;
  • terzo datore di ipoteca o di pegno: ha messo a disposizione un proprio bene, non il proprio patrimonio intero, e risponde nei limiti del valore di quel bene.

La differenza non è teorica. Il cointestatario di un mutuo non ha un vero diritto di regresso per l’intero: pagando, salda anche un debito proprio, e si rivale sull’altro solo per la quota interna. Il fideiussore, invece, paga un debito altrui e ha diritto di recuperare tutto. Il terzo datore di ipoteca rischia il bene ipotecato ma non, di regola, gli altri beni.

Anche la qualifica personale del garante conta: un fideiussore che ha firmato per scopi estranei alla propria attività può, a certe condizioni, essere trattato come consumatore, con conseguenze sia sulla validità delle clausole sia sull’accesso alle procedure di sovraindebitamento. La Cassazione, come vedremo più avanti, ha però posto limiti precisi a questa qualifica. Per adesso basta un consiglio concreto: recupera il contratto che hai firmato, perché il nome della figura e le singole clausole cambiano completamente la risposta.

“Come si muove la banca: prima va al passivo del debitore o viene subito da me?”

Dipende dalla banca, e soprattutto da quello che c’è da prendere. Non esiste un ordine obbligato: come detto nella prima risposta, il creditore garantito da fideiussione solidale può rivolgersi a chi preferisce. Nella pratica, però, la sequenza più frequente è questa.

Prima mossa: la banca presenta domanda di ammissione al passivo nella liquidazione controllata del debitore principale, entro il termine fissato dalla sentenza di apertura. Lo fa quasi sempre per l’intero credito, perché non ha ancora incassato nulla. Seconda mossa, spesso contemporanea: invia al garante una lettera di intimazione o di “escussione” della garanzia, a volte preceduta dalla segnalazione del garante alla Centrale dei rischi. Terza mossa: se il garante non paga, ottiene un decreto ingiuntivo contro di lui (con la fideiussione e l’estratto conto certificato il procedimento monitorio è rapido) e poi procede a pignoramento.

Ci sono casi in cui la banca non si insinua affatto nel passivo: per esempio quando sa che il patrimonio del debitore in liquidazione è minimo e il garante è proprietario di un immobile libero. Altre volte cede il credito a una società di recupero, che poi agisce contro il garante con le stesse armi.

Per orientarsi, ecco i passaggi principali con i relativi termini. Alcuni riguardano la procedura del debitore principale, altri la posizione del garante: tenerli insieme in un unico quadro è proprio quello che di solito manca.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Apertura della procedura del debitore principale Sentenza di apertura della liquidazione controllata (art. 270 CCII) Fissa il termine per le domande dei creditori, non superiore a 90 giorni Tribunale
Insinuazione della banca Domanda di ammissione al passivo Entro il termine fissato in sentenza Liquidatore
Stato passivo Osservazioni al progetto di stato passivo (art. 273 CCII) 15 giorni dalla comunicazione del progetto Liquidatore
Contestazione dello stato passivo Reclamo (art. 273 CCII, con rinvio all’art. 133) Termine breve indicato dalla norma: va verificato sulla comunicazione ricevuta Giudice delegato / tribunale
Escussione del garante Intimazione stragiudiziale della banca Da collocare nei termini dell’art. 1957 c.c. se la deroga contrattuale è nulla o assente Nessuno (atto stragiudiziale)
Azione contro il garante Decreto ingiuntivo Opposizione nel termine indicato nel decreto (ordinariamente 40 giorni) Tribunale o giudice di pace competente
Pagamento del garante Surrogazione nel credito della banca (art. 1949 c.c.) Dal pagamento Liquidatore, se la procedura è ancora aperta
Esdebitazione del debitore principale Decreto che la dichiara (art. 282 CCII) Con la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura; reclamo entro 30 giorni Tribunale
Procedura propria del garante Domanda tramite OCC (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, eventualmente familiare ex art. 66 CCII) Nessun termine fisso, ma prima arriva meglio è OCC e tribunale

Il dato da tenere a mente è che le due posizioni corrono in parallelo: mentre la procedura del debitore principale fa il suo corso, che può durare anni, la banca può ottenere un titolo contro il garante in poche settimane. Chi aspetta “di vedere come va la liquidazione” spesso si ritrova con un pignoramento già notificato.

“Ho pagato io al posto suo: come recupero i soldi?”

Con due strumenti, che il codice civile mette a disposizione del fideiussore che ha pagato: la surrogazione e il regresso.

La surrogazione (art. 1949 c.c.) significa che il garante che ha pagato prende il posto del creditore soddisfatto: ne acquista il credito con tutte le garanzie e i privilegi che lo accompagnavano. Se la banca aveva un’ipoteca su un bene del debitore principale, il fideiussore che ha pagato si trova titolare di quel credito ipotecario. Il regresso (art. 1950 c.c.) è invece un diritto proprio del fideiussore verso il debitore principale, che comprende il capitale pagato, gli interessi e le spese.

Nella liquidazione controllata, la differenza tra i due strumenti diventa concreta. Se la banca si era già insinuata al passivo e il garante paga l’intero debito, il garante può chiedere di subentrare nella posizione della banca già ammessa, ricevendo lui i riparti che sarebbero spettati a lei. Se il garante paga solo una parte, la questione si complica: il creditore non integralmente soddisfatto tende a mantenere la sua posizione per l’intero, e il garante concorre solo dopo, per quanto ha versato. È la regola tradizionale del concorso tra creditore e coobbligati, che la legge fallimentare collocava nell’art. 61 e che la Cassazione ha applicato anche di recente.

Proprio su questa regola si è pronunciata Cass. civ., Sez. I, n. 5964 del 6 marzo 2025, in una vicenda di liquidazione coatta amministrativa regolata dalla legge fallimentare: il fideiussore che non ha ancora pagato non ha un credito di regresso, perché è il pagamento a farlo nascere, e quindi può essere ammesso al passivo solo se e nella misura in cui il pagamento sia già avvenuto. Ne parliamo in dettaglio nella risposta successiva.

Alcune avvertenze operative:

  1. conserva la prova del pagamento (bonifico con causale chiara, quietanza della banca con indicazione del rapporto garantito);
  2. chiedi alla banca una dichiarazione di surrogazione o, quantomeno, una liberatoria che indichi l’importo incassato;
  3. comunica subito al liquidatore l’avvenuto pagamento, per evitare che la banca incassi due volte la stessa somma (dalla procedura e da te);
  4. verifica se il debito era garantito anche da altri fideiussori: tra cofideiussori esiste un regresso interno pro quota (art. 1954 c.c.).

Il regresso è un diritto, ma verso un debitore in liquidazione vale quanto il suo attivo: realisticamente, chi paga per un debitore sovraindebitato recupera poco o nulla dalla procedura. Per questo le scelte vanno fatte prima di pagare, non dopo.

“Posso insinuarmi al passivo prima di pagare, così non perdo il posto?”

Di regola no: secondo la Cassazione il credito di regresso nasce solo con il pagamento, e prima non c’è nulla da insinuare.

È una domanda molto sensata. Il garante sa che prima o poi pagherà, vede che il termine per le domande di ammissione sta scadendo e teme di restare fuori dal riparto. Per anni una parte della giurisprudenza ha ammesso il fideiussore al passivo “con riserva”, cioè subordinatamente al pagamento futuro, trattando il suo diritto come un credito condizionale.

La già citata Cass. 5964/2025 ha preso la strada opposta, superando quell’orientamento: il fideiussore che non ha pagato non può essere ammesso con riserva, perché la norma sui crediti condizionali è eccezionale e non si estende a un credito che non è ancora sorto. Va detto con chiarezza che la pronuncia riguarda la legge fallimentare (artt. 55 e 61 l.f.) e una liquidazione coatta. La sua applicazione alla liquidazione controllata del CCII è un passaggio interpretativo: il Codice detta per la liquidazione controllata una disciplina più snella, con rinvii solo ad alcune norme della liquidazione giudiziale, e la soluzione va verificata sul caso concreto.

Che cosa fare, allora? Le strade sono tre.

  • Pagare prima della scadenza del termine per le domande, se è una scelta già maturata e sostenibile, e poi insinuarsi per quanto pagato (o surrogarsi nella domanda della banca).
  • Non insinuarsi e confidare nella surrogazione: se la banca è stata ammessa per l’intero, il garante che paga dopo subentra nella sua posizione, e questo di fatto supera il problema del termine.
  • Valutare la domanda tardiva: chi paga dopo la scadenza può presentare domanda tardiva nei limiti consentiti dalla procedura, con il rischio di partecipare solo ai riparti successivi.

C’è poi uno strumento preventivo che il codice civile riserva al fideiussore, il cosiddetto rilievo (art. 1953 c.c.): quando il debitore principale è diventato insolvente, il garante può agire contro di lui anche prima di pagare, per ottenere la liberazione o una cauzione. Verso un debitore già in liquidazione controllata la sua utilità pratica è limitata, ma in qualche caso, se il debitore non è ancora entrato in procedura, può pesare nella trattativa. La regola d’oro è non dare per scontato che la banca resti al passivo per l’intero: chiedi copia della sua domanda di ammissione.

“Mi è arrivato un decreto ingiuntivo come fideiussore: cosa faccio e entro quando?”

Hai il termine indicato nel decreto, ordinariamente 40 giorni dalla notifica, per proporre opposizione: se lo lasci scadere il decreto diventa definitivo e le eccezioni più forti si perdono.

Il decreto ingiuntivo è lo strumento più usato dalle banche contro i garanti. Viene emesso senza contraddittorio, sulla base del contratto di fideiussione e di un estratto conto certificato dal funzionario della banca. Quasi sempre è dichiarato provvisoriamente esecutivo, il che significa che, insieme al decreto, può arrivare quasi subito l’atto di precetto e poi il pignoramento.

L’opposizione è il momento in cui il garante fa valere le sue difese. Tra quelle più rilevanti in questo contesto:

  • la nullità delle clausole riprese dallo schema ABI, se la fideiussione le riproduce (ne parliamo nella domanda sulla fideiussione omnibus);
  • la decadenza della banca per non aver agito nei sei mesi previsti dall’art. 1957 c.c., quando la deroga contrattuale a quel termine è nulla (vedi la domanda successiva);
  • la contestazione del saldo di conto corrente, per interessi, commissioni o capitalizzazioni non dovute, che il garante può sollevare come le solleverebbe il debitore principale;
  • la qualità di consumatore del garante, con le conseguenze sulla competenza territoriale e sulla vessatorietà delle clausole;
  • l’eventuale pagamento già ricevuto dalla procedura del debitore principale, che riduce il credito.

Un errore ricorrente: il garante pensa che, siccome il debitore principale è in liquidazione controllata, il giudice dell’opposizione sospenderà tutto in attesa del riparto. Non è così: i due procedimenti sono autonomi, e il fatto che la banca possa ricevere qualcosa dalla procedura non impedisce la condanna del garante (al massimo inciderà sull’importo che la banca potrà effettivamente trattenere). Dalla notifica del decreto il tempo corre: il primo giorno utile è quello in cui far leggere il contratto di garanzia a chi sa dove guardare.

Ricorda anche la sospensione feriale: per i termini processuali, compreso quello di opposizione al decreto ingiuntivo, il periodo dal 1° al 31 agosto non si conta. Non vale invece per le decadenze sostanziali come quella dell’art. 1957 c.c.

“Ci sono termini che la banca rischia di aver lasciato scadere?”

Sì, ed è una delle difese più concrete del garante: il termine di sei mesi dell’art. 1957 c.c.

Questa norma dice, in sostanza, che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Se la banca resta inerte, la garanzia si estingue. I moduli bancari contengono quasi sempre una clausola che deroga a questa regola: è l’art. 6 dello schema ABI, secondo cui i diritti della banca restano integri fino a totale estinzione del credito.

Se quella clausola è nulla, perché riproduce lo schema dichiarato in contrasto con la normativa antitrust (ne parliamo nel Blocco C), torna ad applicarsi l’art. 1957 c.c. A quel punto bisogna ricostruire le date: quando è scaduta l’obbligazione principale (per esempio con la revoca del fido o la decadenza dal beneficio del termine del mutuo) e che cosa ha fatto la banca nei sei mesi successivi.

Sul punto è intervenuta una pronuncia molto recente: Cass. civ., Sez. Un., n. 24825 del 28 agosto 2026, resa su rinvio pregiudiziale. Tra i principi enunciati, ce n’è uno che riguarda direttamente questa difesa: se la fideiussione contiene la clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore evita la decadenza con un’istanza stragiudiziale rivolta al garante nei termini dell’art. 1957 c.c., anche quando la clausola di deroga a quei termini è stata dichiarata nulla. In altre parole: con una fideiussione “a prima richiesta” basta una lettera della banca al garante entro i sei mesi; senza quella clausola, serve un’iniziativa più incisiva verso il debitore.

Nella pratica, l’apertura della liquidazione controllata del debitore principale spesso arriva molto dopo la scadenza dell’obbligazione: la banca ha revocato il fido, ha mandato qualche diffida, poi ha atteso. Se in quei sei mesi non ha agito nei modi richiesti, il garante può avere un argomento decisivo. Si tratta però di una verifica documentale da fare sulle date esatte e sul testo della fideiussione. Le lettere della banca che hai conservato in un cassetto possono valere più di qualunque altra difesa: non buttarle.

“La mia è una fideiussione omnibus firmata vent’anni fa: è vero che può essere nulla?”

In parte sì: le clausole che copiano lo schema ABI del 2003 possono essere nulle, ma la fideiussione nel suo complesso di regola resta valida.

La storia è nota a chi si occupa di diritto bancario. Nel 2003 l’Associazione bancaria italiana predispose un modello di fideiussione omnibus che le banche adottarono in modo uniforme. La Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ritenne contrari alla normativa antitrust tre articoli di quello schema: l’art. 2 (la cosiddetta clausola di reviviscenza, per cui il garante deve rimborsare alla banca le somme che questa dovesse restituire, per esempio dopo una revocatoria), l’art. 6 (la deroga all’art. 1957 c.c., di cui abbiamo parlato nella risposta precedente) e l’art. 8 (la clausola di sopravvivenza, per cui la garanzia copre anche gli obblighi restitutori se il contratto garantito è invalido).

Per anni i tribunali si sono divisi tra chi riteneva nulla l’intera fideiussione e chi solo le clausole incriminate. A chiudere la questione è stata Cass. civ., Sez. Un., n. 41994 del 30 dicembre 2021: i contratti di fideiussione stipulati “a valle” dell’intesa sono parzialmente nulli, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema, salvo che dal contratto o da altre prove risulti una diversa volontà delle parti. La nullità totale è esclusa.

Che cosa significa per il garante di un debitore in liquidazione controllata? Il vantaggio non è l’annullamento della garanzia, ma la caduta di specifici “rinforzi” a favore della banca. Il più importante, in questo scenario, è la caduta della deroga all’art. 1957 c.c.: se la banca non ha agito nei sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, il garante può eccepire la decadenza. Anche la clausola di reviviscenza può avere peso, perché nelle procedure concorsuali i pagamenti ricevuti dalla banca possono essere messi in discussione.

Due aggiornamenti importanti. Primo: per molto tempo la Cassazione si è divisa sulla possibilità di estendere il ragionamento alle fideiussioni specifiche (non omnibus) che riproducono le stesse clausole, con un orientamento restrittivo (tra le altre, Cass. n. 30383/2024, n. 1170/2025 e n. 8669/2025) e uno più aperto (Cass. n. 35290/2022 e n. 27243/2024). Le Sezioni Unite n. 24825/2026 hanno chiarito che anche per la fideiussione specifica, stipulata prima o dopo il periodo considerato dalla Banca d’Italia, il giudice deve verificare se il modello corrisponda a un’intesa restrittiva della concorrenza, e che il provvedimento amministrativo è un elemento di prova ma da solo non basta. Secondo: l’onere di allegazione e prova grava su chi eccepisce la nullità, quindi il garante deve costruire la difesa con documenti, non con affermazioni generiche.

La nullità parziale è un’arma reale, ma va maneggiata con precisione: va confrontato il testo della tua fideiussione con lo schema ABI, verificata la data di sottoscrizione e ricostruito cosa avrebbe dovuto fare la banca nei termini.

“Ho garantito la società di mio marito ma non c’entravo nulla: posso essere considerato consumatore?”

Può darsi, ma devi dimostrarlo: la Cassazione esclude la qualifica di consumatore quando la garanzia è collegata in modo funzionale all’attività d’impresa.

La qualifica di consumatore conta due volte per il garante. Conta nel rapporto con la banca, perché attiva le tutele del Codice del consumo sulle clausole vessatorie e sul foro competente. E conta nell’accesso alle procedure di sovraindebitamento, perché solo il consumatore può proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), lo strumento in cui i creditori non votano e il giudice omologa il piano se è fattibile. Secondo l’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, come modificato dal correttivo, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che accede agli strumenti di regolazione per debiti contratti in tale qualità.

La pronuncia di riferimento più recente è Cass. civ., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025. Il principio che se ne ricava, nelle sintesi pubblicate, è articolato:

  • il fideiussore persona fisica non diventa professionista solo perché garantisce i debiti di un’impresa;
  • ma la qualifica di consumatore va esclusa quando la garanzia è inserita in un contesto funzionale all’attività d’impresa, per esempio perché il garante è amministratore della società garantita o ne detiene una partecipazione non trascurabile, o comunque ha un interesse diretto o indiretto alla sua vita economica;
  • l’accertamento è sostanziale: non basta dire di aver lasciato la carica o che la società è fallita, occorre guardare alla genesi del debito;
  • l’onere della prova dell’assenza di collegamento funzionale è a carico del debitore che chiede la procedura.

La linea non è nuova: già Cass. ord. n. 24846 del 5 dicembre 2016 affermava che, anche nel contratto autonomo di garanzia, la qualità di consumatore va valutata con riguardo all’obbligazione garantita; la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE, cause C-74/15 e C-534/15) ha poi spostato l’attenzione sulla persona del garante e sui suoi legami con l’impresa. Oggi il criterio è proprio quello del collegamento funzionale.

Nel caso della moglie che ha firmato per la società del marito senza esserne socia né amministratrice e senza ricavarne nulla, la qualifica di consumatore è difendibile; nel caso dell’ex socio al 40% che firmava per tenere in vita la società, molto meno. Come ripete spesso l’Avv. Monardo, “la qualifica di consumatore non si dichiara: si documenta”, ed è proprio il lavoro che un Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali impara a fare dall’interno, ricostruendo la genesi di ogni debito.

Se la qualifica è esclusa, il garante non resta senza strumenti: può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata, come vedremo nella risposta seguente.

“E se anche io, come garante, non ce la faccio a pagare?”

Allora sei anche tu un debitore sovraindebitato, e puoi accedere a una procedura tua, con tutela e possibile esdebitazione propria.

Questa è la domanda che cambia la prospettiva. Molti garanti si sentono “di serie B”: il problema è del debitore principale, loro hanno solo firmato. Ma quando la banca chiede 80.000 euro a un pensionato con 1.400 euro al mese, il pensionato è a sua volta in stato di sovraindebitamento, cioè in una situazione di crisi o insolvenza che il Codice gli permette di affrontare (art. 2, comma 1, lett. c, CCII).

Le procedure disponibili sono le stesse del debitore principale, ma vanno scelte in base alla posizione del garante:

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII), se il garante può essere qualificato consumatore nel senso visto nella risposta precedente e se ha un reddito per sostenere un piano;
  • concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), se il garante non è consumatore (per esempio ex socio o amministratore) e svolge un’attività, oppure se ci sono risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile l’attivo;
  • liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), se il garante ha beni da mettere a disposizione o redditi oltre il necessario per vivere; secondo l’art. 268, comma 3, se è il debitore persona fisica a chiederla, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire. Per accedervi non è richiesta la meritevolezza, come ha precisato Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025, che entra invece in gioco al momento dell’esdebitazione;
  • esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), se il garante non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva: è concessa una sola volta, e per i tre anni successivi vanno dichiarate le eventuali utilità sopravvenute.

In tutte, il primo passo è rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi del circondario del tribunale competente, che redige la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore (art. 68 CCII). La relazione dell’OCC non è una formalità: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 l’ha qualificata requisito di ammissibilità della domanda.

Per il garante c’è un vantaggio di fondo: la sua posizione di “debitore per conto d’altri” pesa sulla valutazione della colpa. Chi ha firmato una garanzia per aiutare un familiare non ha di solito determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, che è la causa ostativa prevista dalla legge. Non è una garanzia di esito, ma è un elemento che va valorizzato nella domanda.

“Possiamo fare una procedura unica io e il debitore principale?”

Sì, se siete familiari conviventi o se il vostro sovraindebitamento ha un’origine comune: è la procedura familiare dell’art. 66 CCII.

È la situazione più frequente nelle garanzie: il figlio ha il mutuo, il padre è fideiussore; il marito ha l’impresa, la moglie ha firmato la garanzia. Il debito è, nella sostanza, lo stesso. Il Codice consente in questi casi di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento.

Abbiamo letto il testo vigente dell’art. 66 CCII (modificato nei commi 1 e 5 dal D.Lgs. 136/2024). In sintesi:

  • possono presentare domanda congiunta i membri della stessa famiglia conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune (comma 1);
  • sono membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto (comma 2);
  • le masse attive e passive restano distinte (comma 3): ciascuno risponde con il proprio patrimonio, e i creditori di uno non diventano creditori dell’altro solo perché la procedura è comune (la banca garantita, ovviamente, è creditrice di entrambi);
  • se uno dei familiari non è consumatore, la parte della disciplina dedicata alla ristrutturazione del consumatore non si applica, salvo la regola sul mutuo dell’abitazione principale dell’art. 67, comma 5;
  • la liquidazione controllata familiare può essere proposta anche se alcuni familiari rientrano tra gli incapienti dell’art. 283, purché per almeno uno ricorrano i presupposti di attivo richiesti dall’art. 268;
  • se le domande sono separate, il giudice le coordina e la competenza spetta a quello adito per primo (comma 4);
  • il compenso dell’OCC è ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno (comma 5).

Sul piano processuale, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026 ha chiarito, in un caso di piano del consumatore in forma familiare, che il provvedimento sull’omologazione deve avere forma di sentenza e che il reclamo contro il diniego va proposto alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. È un dettaglio tecnico, ma sbagliare il giudice dell’impugnazione significa perdere il rimedio.

Attenzione però: la procedura familiare non è sempre la scelta migliore. Se il debitore principale ha già una liquidazione controllata aperta, il garante presenterà verosimilmente una domanda propria, da coordinare con quella. E se le due posizioni sono molto diverse (per esempio, il garante è un pensionato consumatore e il debitore principale un imprenditore), tenere le procedure separate può essere più utile. La scelta tra domanda congiunta e domande coordinate è strategica, non burocratica.

“Rischio di perdere la casa per un debito che non è mio?”

Il rischio esiste, ed è giusto dirlo con franchezza: la casa del garante può essere pignorata. Ma ci sono passaggi in cui quel rischio si può contenere.

Dal punto di vista giuridico, il debito “non tuo” diventa tuo nel momento in cui hai firmato la fideiussione: rispondi con tutti i tuoi beni presenti e futuri. Se la banca ottiene un titolo contro di te, può iscrivere ipoteca giudiziale sulla tua casa e poi pignorarla. Il fatto che il debitore principale sia in liquidazione controllata, come detto, non ti protegge.

Quello che si può fare, in ordine di tempo:

  • verificare la fideiussione prima ancora di discutere di soldi: nullità parziali, decadenza ex art. 1957 c.c., limiti dell’importo massimo garantito, qualità di consumatore;
  • opporsi al decreto ingiuntivo nei termini, se ci sono difese serie;
  • trattare con la banca un saldo e stralcio: quando il debitore principale è in liquidazione e la banca sa che dal riparto incasserà poco, la proposta del garante assume un valore concreto;
  • accedere a una procedura propria di sovraindebitamento, che può portare alla sospensione delle esecuzioni e, nel piano del consumatore, perfino alla conservazione della casa con il pagamento regolare del mutuo se ricorrono le condizioni dell’art. 67, comma 5, CCII (rilevante quando il garante ha un proprio mutuo sull’abitazione).

Se la casa è nel fondo patrimoniale, va ricordato che nella liquidazione controllata i beni del fondo sono esclusi salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. (art. 268, comma 4, lett. c, CCII); ma la tutela dipende dalla natura del debito e dal momento in cui il fondo è stato costituito, e un fondo costituito dopo la firma della garanzia può essere aggredito con l’azione revocatoria.

Rassicurazione fondata: la perdita della casa non è mai automatica e quasi mai immediata. Limite reale: se si aspetta troppo, le opzioni si restringono una dopo l’altra.

“Se pago, posso almeno rivalermi su di lui dopo l’esdebitazione?”

In linea di massima no, o solo in minima parte: il tuo credito di regresso nasce da una causa anteriore alla procedura e subisce anch’esso l’effetto dell’esdebitazione.

È la conseguenza più amara del meccanismo che abbiamo descritto nella terza risposta. L’art. 278, comma 6, CCII tutela il creditore (la banca) verso il garante, ma non dice nulla a favore del garante verso il debitore esdebitato. Il credito di regresso del fideiussore trova la sua fonte nel contratto di garanzia, stipulato prima dell’apertura della procedura: per questo la lettura più diffusa lo considera un credito per causa anteriore, che con l’esdebitazione diventa inesigibile come gli altri.

C’è una sfumatura. L’art. 278, comma 2, CCII prevede che per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Tradotto: il garante che non si è insinuato può, in teoria, pretendere dal debitore esdebitato la stessa percentuale che hanno ricevuto i chirografari nella procedura. Su questo comma pende però una questione di legittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 74/2026 e ord. n. 104/2026, su rimessioni di diversi tribunali), che va considerata ancora aperta.

Se invece il garante ha pagato la banca prima del riparto ed è subentrato nella sua posizione al passivo, riceve i riparti che sarebbero toccati alla banca: è l’unico recupero realistico.

La conseguenza pratica è netta: chi paga come garante deve considerare quella somma, nella maggior parte dei casi, come persa nei confronti del debitore principale. Per questo la vera partita si gioca con la banca (sull’importo, sulle clausole, sui termini) e non con il familiare esdebitato.

“Quanto tempo ho davvero prima che la banca agisca?”

Meno di quanto pensi: dal momento in cui il debitore principale entra in liquidazione, la banca ha tutto l’interesse a muoversi subito verso il garante.

Non c’è un termine legale che la banca debba attendere. Nella pratica, i tempi più frequenti sono questi: la lettera di escussione arriva in genere entro poche settimane o pochi mesi dall’apertura della procedura del debitore; il decreto ingiuntivo può essere chiesto e ottenuto in tempi brevi; il precetto può seguire subito se il decreto è provvisoriamente esecutivo.

Ci sono però due orologi che corrono a favore del garante:

  • quello dell’art. 1957 c.c., nei casi in cui la deroga contrattuale è nulla o assente: se la banca ha lasciato passare sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale senza agire nei modi richiesti, la garanzia può essersi estinta (con la precisazione delle Sezioni Unite 24825/2026 per le fideiussioni “a prima richiesta”);
  • quello della prescrizione, ordinariamente decennale per i crediti da contratto, che però raramente aiuta in questi casi perché le banche interrompono con regolarità.

Rassicurazione fondata: il tempo per organizzare una difesa c’è quasi sempre, se si comincia appena arriva la prima lettera. Limite reale: dopo la notifica del decreto ingiuntivo, i giorni a disposizione sono contati e non si recuperano.

“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative costruite per illustrare i meccanismi descritti, non casi reali.

Simulazione 1 – Il padre fideiussore del mutuo chirografario del figlio.
Ipotesi: il figlio, artigiano con ditta individuale, ha un finanziamento chirografario residuo di 47.380 €, garantito da fideiussione specifica del padre pensionato, sottoscritta nel 2021 senza clausole riconducibili allo schema ABI. Il figlio deposita domanda di liquidazione controllata; il tribunale la apre con sentenza del 14 aprile 2026 (martedì) e fissa per le domande dei creditori il termine massimo di 90 giorni, cioè il 13 luglio 2026 (lunedì).

  • La banca si insinua per 47.380 € e, l’8 giugno 2026 (lunedì), invia al padre la richiesta di pagamento.
  • Il padre ha un immobile libero del valore di circa 140.000 € e una pensione di 1.460 € al mese: non è sovraindebitato, ma pagare tutto subito lo metterebbe in difficoltà.
  • Opzione A: il padre paga 47.380 € prima del riparto e si surroga nella posizione della banca già ammessa. Se il riparto chirografario della procedura sarà, per ipotesi, del 12,9%, il padre riceverà circa 6.112 €. Perdita netta: circa 41.268 €.
  • Opzione B: il padre non paga e attende; la banca riceve circa 6.112 € dal riparto e chiede al padre il residuo di 41.268 € più interessi. Il padre tratta un saldo e stralcio, ad esempio a 29.700 €, sfruttando il fatto che la banca, senza accordo, dovrebbe affrontare un’esecuzione immobiliare lunga.
  • Esdebitazione del figlio: i tre anni dall’apertura scadono il 14 aprile 2029, che è un sabato; il decreto potrà essere chiesto dal lunedì 16 aprile 2029. Da quel momento, il credito di regresso del padre per quanto ha pagato e non recuperato diventa, secondo la lettura prevalente, inesigibile verso il figlio.

Esito: nell’opzione B il padre spende circa 11.568 € in meno rispetto all’opzione A. La differenza nasce solo dalla scelta del momento e dalla trattativa.

Simulazione 2 – L’ex socio con fideiussione omnibus del 2004.
Ipotesi: una S.r.l. qualificabile come impresa minore entra in liquidazione controllata con sentenza del 3 marzo 2026 (martedì). L’ex socio al 35%, uscito dalla società nel 2019, aveva firmato nel 2004 una fideiussione omnibus fino a 150.000 € su modulo conforme allo schema ABI, senza clausola “a prima richiesta”. La banca aveva revocato gli affidamenti con decorrenza 12 febbraio 2025 (mercoledì), con saldo di 128.940 €, e nei sei mesi successivi (fino al 12 agosto 2025, martedì) aveva inviato soltanto diffide stragiudiziali alla società, senza iniziative giudiziali.

  • A luglio 2026 la banca ottiene un decreto ingiuntivo contro l’ex socio per 128.940 €.
  • Difesa: la deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema) è nulla secondo le Sezioni Unite 41994/2021; senza deroga, la banca doveva proporre le sue istanze contro il debitore entro il 12 agosto 2025. Le sole diffide stragiudiziali alla società, in assenza di clausola “a prima richiesta”, potrebbero non bastare: l’ex socio eccepisce la decadenza.
  • Variante: se la fideiussione avesse contenuto la clausola “a prima richiesta” e la banca avesse inviato una richiesta scritta al garante entro il 12 agosto 2025, secondo le Sezioni Unite 24825/2026 la decadenza sarebbe evitata.
  • Qualifica: l’ex socio al 35% che firmava per sostenere la società difficilmente sarà qualificato consumatore (Cass. 29746/2025). Se l’esito dell’opposizione fosse sfavorevole e lui non potesse pagare, la sua strada sarebbe il concordato minore o la liquidazione controllata in proprio, non il piano del consumatore.

Esito: la stessa firma può valere 128.940 € di debito o, se la decadenza è fondata, zero. Tutto dipende da un modulo del 2004 e da tre lettere del 2025.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Prima di depositare la liquidazione controllata del debitore principale, qualcuno ha pensato a che cosa succederà il giorno dopo ai suoi garanti?”

Quasi mai. La domanda di liquidazione controllata viene preparata guardando al debitore: il suo patrimonio, i suoi redditi, la sua meritevolezza, l’esdebitazione futura. I garanti compaiono nell’elenco dei creditori o non compaiono affatto. Eppure, per la banca, l’apertura della procedura è il segnale per rivolgersi a loro.

Che cosa si perde se non ci si pensa prima:

  • il momento migliore per trattare: prima dell’apertura, la banca non sa ancora quanto incasserà dalla procedura e una proposta coordinata (del debitore e del garante insieme) può avere più peso;
  • la possibilità di una procedura familiare: se il garante è un familiare convivente o il sovraindebitamento ha un’origine comune, la domanda congiunta ex art. 66 CCII va preparata insieme, non rincorsa dopo;
  • il controllo dei termini dell’art. 1957 c.c.: le date di scadenza dell’obbligazione e le iniziative della banca vanno ricostruite subito, quando i documenti sono ancora a portata di mano;
  • la valutazione della qualifica di consumatore del garante, che richiede di ricostruire la genesi del debito (Cass. 29746/2025) e va documentata con calma;
  • la scelta sul pagamento: pagare prima o dopo il termine per le domande, surrogarsi o no, incide sul recupero, come mostra la prima simulazione.

C’è anche un aspetto umano. Il debitore principale che ottiene l’esdebitazione e il genitore garante che, nel frattempo, si vede pignorare la pensione: è una situazione che spezza le famiglie e che spesso si poteva prevenire con una strategia unica. Chi entra in una procedura di sovraindebitamento con debiti garantiti da familiari dovrebbe chiedere al proprio consulente un piano anche per loro, prima di firmare la domanda.

“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco la risposta documentale: le pronunce che abbiamo richiamato nelle risposte, con il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui interessano al garante.

  1. Cass. civ., Sez. Un., n. 41994 del 30 dicembre 2021. Le fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003 sono nulle solo nelle clausole che riproducono quelle dichiarate anticoncorrenziali (reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c., sopravvivenza), salvo diversa volontà delle parti; il resto del contratto rimane valido. Rilevanza: il garante non può sperare nella caduta dell’intera garanzia, ma può far cadere la deroga ai termini di decadenza.

  2. Cass. civ., Sez. Un., n. 24825 del 28 agosto 2026 (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.). Anche per la fideiussione specifica che riproduce le clausole dello schema il giudice deve accertare se il modello corrisponda a un’intesa restrittiva, e l’accertamento della Banca d’Italia è solo un elemento di prova; con la clausola “a prima richiesta”, un’istanza stragiudiziale al garante nei termini dell’art. 1957 c.c. basta a evitare la decadenza. Rilevanza: definisce i confini della difesa più usata dal garante.

  3. Cass. n. 30383/2024, n. 1170/2025 e n. 8669/2025. Orientamento che limitava gli effetti dell’accertamento antitrust alle sole fideiussioni omnibus. Rilevanza: spiega le decisioni di merito più severe anteriori alle Sezioni Unite del 2026.

  4. Cass. n. 35290/2022 e n. 27243/2024. Orientamento più estensivo sulle fideiussioni specifiche conformi allo schema. Rilevanza: insieme al gruppo precedente, è il contrasto che le Sezioni Unite 24825/2026 hanno composto.

  5. Cass. ord. n. 29810 del 12 dicembre 2017. Prima pronuncia di legittimità ad affrontare la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Rilevanza: è il punto di partenza del filone giurisprudenziale.

  6. Cass. civ., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025. Il fideiussore persona fisica non è professionista per il solo fatto di garantire un’impresa, ma non è consumatore se la garanzia ha un collegamento funzionale con l’attività imprenditoriale (amministratore, socio con partecipazione non trascurabile); la prova contraria spetta al debitore e non basta la cessazione formale delle cariche. Rilevanza: decide se il garante sovraindebitato può usare il piano del consumatore.

  7. Cass. ord. n. 24846 del 5 dicembre 2016. Nel contratto autonomo di garanzia la qualità di consumatore si valuta con riferimento all’obbligazione garantita. Rilevanza: mostra l’evoluzione dell’orientamento, poi superato dal criterio del collegamento funzionale.

  8. Corte di Giustizia UE, cause C-74/15 e C-534/15. Hanno spostato l’attenzione sulla persona del garante e sui suoi legami con l’impresa garantita per stabilire se sia consumatore. Rilevanza: sono la base europea del criterio usato dalla Cassazione.

  9. Cass. civ., Sez. I, n. 5964 del 6 marzo 2025. Il fideiussore che non ha pagato non ha un credito di regresso e non può essere ammesso al passivo con riserva; può esserlo solo per quanto ha già pagato. Rilevanza: pronunciata sulla legge fallimentare, orienta le scelte del garante sul momento del pagamento anche nelle procedure del CCII.

  10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Nel piano del consumatore, anche in forma familiare, il provvedimento sull’omologazione ha forma di sentenza e il reclamo contro il diniego va alla Corte d’appello (art. 51 CCII). Rilevanza: riguarda il garante che sceglie la procedura familiare dell’art. 66 CCII.

  11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: il garante sovraindebitato può aprire la propria liquidazione anche se la sua posizione è discutibile; la meritevolezza si valuta all’esdebitazione.

  12. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: la procedura propria del garante passa necessariamente da una relazione completa dell’Organismo.

  13. Corte cost., sent. n. 74/2026 e ord. n. 104/2026. Riguardano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, CCII, sollevata da più tribunali. Rilevanza: incide sulla posizione dei creditori non concorrenti, compreso il garante che non si è insinuato e vuole far valere il regresso.

Accanto alle pronunce, va ricordato il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che ha accertato il carattere anticoncorrenziale degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI: non è una sentenza, ma è il documento da cui parte ogni contestazione delle fideiussioni omnibus.

E voi, concretamente, cosa fate?

Quando un garante ci porta la sua fideiussione e la sentenza di apertura della liquidazione controllata del debitore principale, il lavoro dello Studio Monardo si articola così.

  1. Ricostruiamo la posizione del garante: individuiamo se sei fideiussore specifico, omnibus, coobbligato o terzo datore di ipoteca, leggendo il contratto e non il nome sul modulo.
  2. Confrontiamo la tua fideiussione con lo schema ABI e con il provvedimento n. 55/2005, individuando le clausole potenzialmente nulle alla luce delle Sezioni Unite 41994/2021 e 24825/2026.
  3. Ricostruiamo la cronologia dell’art. 1957 c.c.: data di scadenza dell’obbligazione principale, lettere della banca, iniziative giudiziali, presenza della clausola “a prima richiesta”.
  4. Esaminiamo il saldo preteso dalla banca, con lo staff che verifica interessi, commissioni e movimenti del conto garantito.
  5. Acquisiamo gli atti della procedura del debitore principale: domanda di ammissione della banca, progetto di stato passivo, riparti previsti, per sapere quanto la banca incasserà davvero.
  6. Prepariamo l’opposizione al decreto ingiuntivo nei termini, se ci sono difese fondate, e la difesa nelle eventuali esecuzioni.
  7. Valutiamo con te il momento e la misura del pagamento: surrogazione, saldo e stralcio, proposta coordinata con la procedura del debitore principale.
  8. Verifichiamo se sei sovraindebitato e quale procedura propria è percorribile (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente), documentando l’eventuale qualifica di consumatore secondo i criteri di Cass. 29746/2025.
  9. Costruiamo, quando ne ricorrono i presupposti, la domanda familiare ex art. 66 CCII, coordinando le masse distinte e i rapporti con l’OCC.
  10. Seguiamo la strategia fino all’ultimo grado, dall’opposizione al reclamo contro lo stato passivo fino all’eventuale ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questa pagina pesano soprattutto due di queste competenze. La qualifica di Gestore della crisi e l’attività di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno come si redige la relazione sulle cause dell’indebitamento, come si forma lo stato passivo e come si arriva all’esdebitazione: è la prospettiva che serve per capire che cosa la banca incasserà dalla procedura del debitore principale e come impostare la procedura propria del garante. Il coordinamento dello staff in diritto bancario consente invece di leggere la fideiussione con gli strumenti di chi conosce lo schema ABI e il contenzioso che ne è nato.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulle eccezioni giuridiche, i secondi sui conti, sui redditi e sulla sostenibilità di un eventuale piano. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: le scelte fatte all’inizio, come le eccezioni sollevate nell’opposizione, sono quelle che poi si difendono nei gradi successivi.

In chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Il primo: la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore principale non liberano il garante. L’art. 278, comma 6, CCII lo dice espressamente, e la banca può agire contro chi ha firmato anche mentre la procedura è in corso.

Il secondo: la firma non chiude la partita. Clausole nulle dello schema ABI, decadenza dell’art. 1957 c.c., qualità di consumatore, saldo contestabile: sono difese concrete, da verificare sui documenti e nei termini.

Il terzo: il garante che non può pagare ha diritto a una procedura propria, eventualmente familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, con la possibilità di arrivare anche lui all’esdebitazione. E siccome il regresso verso il debitore esdebitato vale poco, la vera partita si gioca con il creditore.

Ce ne occupiamo perché la posizione del garante richiede insieme due competenze che l’Avv. Monardo possiede in modo certificato: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per leggere la procedura del debitore principale e costruire quella del garante, e quella di coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, per smontare la fideiussione clausola per clausola.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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