Un Pensionato Conviene Che Chieda La Liquidazione Controllata?

Un pensionato con debiti si trova spesso in una posizione particolare. Il reddito è fisso, non crescerà più, e una parte è già impegnata da una cessione del quinto. A questo si sommano le rate delle finanziarie, qualche cartella esattoriale e, sempre più spesso, la garanzia firmata anni prima per il mutuo o il finanziamento di un figlio. La liquidazione controllata del Codice della crisi promette di chiudere la partita in tre anni con l’esdebitazione. Non sempre, però, è la scelta giusta. Per alcuni pensionati è la soluzione più razionale. Per altri è una procedura inutile o addirittura dannosa, perché mette in vendita la casa quando esistevano strade meno invasive. Il rischio principale è avviare la liquidazione senza una diagnosi preventiva: si rischia di perdere l’abitazione, di cedere per tre anni una quota della pensione e di scoprire che alcuni debiti, come le sanzioni o la garanzia rilasciata per il figlio, restano comunque in piedi.

Questa guida serve a capire se la liquidazione controllata conviene. Non spiega in astratto come funziona la procedura. Mette a confronto la pensione, la casa, l’età, i tipi di debito e le alternative disponibili. Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo che deve attestare se c’è attivo da liquidare. Inoltre coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui nascono la cessione del quinto della pensione, le finanziarie e le cartelle.

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Che cos’è la liquidazione controllata e in cosa si distingue dalle altre procedure

Sul piano normativo, la liquidazione controllata è disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Secondo l’art. 268, comma 1, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere con ricorso al tribunale competente l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni. In sostanza, la liquidazione controllata è una procedura concorsuale in cui il patrimonio liquidabile del debitore, compresa la parte di pensione che eccede il necessario per vivere, viene messo a disposizione di tutti i creditori sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale; al termine, o comunque dopo tre anni dall’apertura, la persona fisica ottiene di regola la liberazione dai debiti residui.

Il sovraindebitamento, secondo l’art. 2, comma 1, lett. c) CCII, è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore e degli altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale. Il pensionato senza attività d’impresa rientra pienamente in questa categoria.

La ratio della norma è duplice. Da un lato, i creditori ricevono in modo ordinato ciò che il debitore può dare, senza la corsa ai pignoramenti individuali. Dall’altro, la persona fisica onesta ottiene una ripartenza: l’esdebitazione, definita dall’art. 278 CCII come liberazione dai debiti con inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti.

Va precisato che la liquidazione non prende tutto. L’art. 268, comma 4, esclude i crediti impignorabili dell’art. 545 c.p.c. e, alla lettera b), gli stipendi, le pensioni e i salari nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia. È il giudice, quindi, a stabilire quanta pensione resta al pensionato e quanta va ai creditori.

Le procedure affini sono tre e vanno tenute distinte fin dall’inizio.

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (il “piano del consumatore”, artt. 67-73 CCII). Il debitore propone un piano a contenuto libero, anche con pagamento parziale e differenziato dei creditori. Non c’è vendita forzata di tutto il patrimonio. L’art. 67, comma 3, consente espressamente di ridurre e ristrutturare i debiti da cessione del quinto della pensione.
  2. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). Riguarda chi non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura. È concessa una sola volta nella vita.
  3. Concordato minore (artt. 74-83 CCII). È riservato ai debitori non consumatori. Per il pensionato ha un ruolo marginale, salvo debiti residui di una vecchia attività.

Un esempio concreto aiuta a cogliere la differenza. Un pensionato con 1.400 euro netti al mese, una casa di proprietà senza mutuo e 60.000 euro di debiti chirografari, in liquidazione controllata perde la casa, che il liquidatore vende. Con il piano del consumatore può invece conservarla, se offre ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla vendita, anche con l’aiuto di un familiare. Con 640 euro di pensione e nessun bene, invece, la liquidazione non si apre neppure: la strada è l’esdebitazione dell’incapiente oppure, in certi casi, nessuna procedura.

Sul piano dei presupposti soggettivi, la liquidazione controllata è più accessibile delle altre strade. La Cassazione (Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025) ha chiarito che per entrare in liquidazione controllata non serve la meritevolezza del debitore. La valutazione sulla condotta torna però al momento dell’esdebitazione: l’art. 282, comma 2, la esclude per chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Le condizioni da verificare prima di decidere e i termini che corrono

La disciplina prevede requisiti precisi. Per il pensionato vanno esaminati uno per uno, perché ciascuno può spostare la convenienza da una procedura all’altra.

1. Lo stato di sovraindebitamento. Il pensionato deve trovarsi in crisi o insolvenza, cioè non riuscire a far fronte regolarmente ai debiti con la pensione e i beni disponibili. Una pensione da 1.900 euro con un solo prestito residuo da 6.000 euro difficilmente configura sovraindebitamento.

2. L’esistenza di attivo da liquidare. Questo è il requisito decisivo per il pensionato. Secondo l’art. 268, comma 3, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. L’attivo può essere una casa, un’auto, un conto, ma anche la sola quota di pensione eccedente il mantenimento. Se la pensione basta appena per vivere e non ci sono beni, la porta della liquidazione resta chiusa.

3. La relazione dell’OCC. La Cassazione (Cass. Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025) ha affermato che la relazione dell’Organismo di composizione della crisi è requisito di ammissibilità e che il giudice ne verifica in modo sostanziale completezza e attendibilità. Una relazione superficiale non basta.

4. L’assenza di condizioni ostative all’esdebitazione. L’art. 282, comma 2, richiede le condizioni dell’art. 280, l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento. Chi ha chiesto il quarto prestito sapendo di non poterlo restituire rischia di arrivare al traguardo dei tre anni senza esdebitazione.

5. La quota di pensione destinata ai creditori. Non è fissata dalla legge. La stabilisce il giudice, tenendo conto delle spese di mantenimento del pensionato e del nucleo familiare (art. 268, comma 4, lett. b). Farmaci, badante, affitto, assistenza al coniuge non autosufficiente: tutto va documentato.

6. La sorte della casa. Se il pensionato è proprietario, la casa entra nella liquidazione, salvo che faccia parte di un fondo patrimoniale (art. 268, comma 4, lett. c, con il limite dell’art. 170 c.c.) o che la vendita risulti antieconomica dopo la stima.

7. Il tipo di debiti. L’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori.

Quanto ai termini, quelli che incidono sulla scelta e sulla tenuta della procedura sono riassunti nella tabella. Va precisato che la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma per i procedimenti concorsuali la sua applicazione è esclusa secondo l’orientamento prevalente: è prudente calcolare ogni scadenza senza contare su agosto.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Eccezione del debitore sull’assenza di attivo, se la liquidazione è chiesta da un creditore (art. 268, c. 3) Entro la prima udienza; se l’attestazione OCC manca, il giudice concede fino a 60 giorni Perentorio (Cass. Sez. I n. 13912/2026 sulla prima udienza dell’art. 40, c. 10) La liquidazione può aprirsi anche contro la volontà del pensionato
Domande di ammissione dei creditori (art. 270, c. 2, lett. d) Dalla sentenza di apertura, termine fissato dal giudice non superiore a 90 giorni Perentorio, a pena di inammissibilità Il creditore tardivo è escluso dal riparto ordinario
Osservazioni al progetto di stato passivo (art. 273) 15 giorni dalla comunicazione del progetto Perentorio Il progetto si consolida
Reclamo contro lo stato passivo (art. 133 richiamato) 8 giorni Perentorio Lo stato passivo diventa definitivo
Esdebitazione di diritto (art. 282, c. 1) Tre anni dall’apertura, o prima con il decreto di chiusura Sostanziale: matura col decorso del tempo Fino ad allora la quota di pensione resta vincolata
Osservazioni dei creditori sull’istanza di esdebitazione (art. 282, c. 1) 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore Perentorio Il tribunale decide sugli atti
Reclamo contro il decreto di esdebitazione (artt. 282, c. 3, e 124) 30 giorni dalla comunicazione Perentorio Il decreto diventa stabile
Dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute, per l’incapiente (art. 283, c. 7) Termine fissato nel decreto, ogni anno per tre anni Perentorio Revoca dell’esdebitazione
Osservazioni dei creditori al piano del consumatore (art. 70, c. 3) 20 giorni dalla comunicazione dell’OCC Perentorio Il creditore perde la possibilità di contestare in quella fase
Moratoria per i crediti ipotecari nel piano del consumatore (art. 67, c. 4) Fino a due anni dall’omologazione Limite massimo Oltre il biennio il rimborso deve iniziare

Il termine più critico per il pensionato è quello dei tre anni dell’art. 282: per tutta la sua durata la parte di pensione eccedente il mantenimento è destinata ai creditori, e a 78 o 82 anni tre anni pesano in modo diverso rispetto a 50. È un dato che entra direttamente nella valutazione di convenienza, insieme all’età e alle prospettive di salute.

La procedura passo per passo, dalla diagnosi all’esdebitazione

In termini operativi, il percorso di un pensionato che chiede la liquidazione controllata si articola in fasi successive. Per ciascuna si indicano chi agisce, davanti a quale organo e con quale atto.

1. Diagnosi preliminare e raccolta documentale. Il pensionato, con il professionista che lo assiste, ricostruisce l’elenco completo dei creditori: finanziarie, banca della cessione del quinto, agente della riscossione, eventuali creditori per garanzie prestate ai figli. Servono il cedolino della pensione e il modello CU degli ultimi anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le visure catastali, gli estratti dei conti, i contratti di finanziamento, l’estratto di ruolo e i documenti delle fideiussioni. In questa fase si decide se la liquidazione è davvero la procedura adatta. È il punto dove più spesso si sbaglia: si sceglie la liquidazione perché sembra la più rapida, senza confrontarla con il piano del consumatore o con l’esdebitazione dell’incapiente.

2. Conferimento dell’incarico all’OCC. La domanda passa da un Organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente. Il tribunale si individua ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII, con riferimento al centro degli interessi principali del debitore, che per il pensionato coincide di regola con il luogo di residenza. L’OCC nomina un gestore della crisi.

3. Lavoro del gestore e relazione. Il gestore verifica la documentazione, interroga le banche dati, ricostruisce le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni. Per il pensionato è centrale la verifica del merito creditizio: se la finanziaria ha concesso l’ennesimo prestito senza considerare che la pensione era già erosa, questo dato entra nella relazione. Nel piano del consumatore l’art. 68, comma 3, considera idonea a garantire un dignitoso tenore di vita una somma non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Il gestore attesta inoltre se esiste attivo da acquisire. Senza questa attestazione positiva, il ricorso del debitore non può portare all’apertura.

4. Deposito del ricorso al tribunale. Il ricorso contiene l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, la descrizione del patrimonio, le entrate del nucleo familiare, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi anni. Deve indicare con precisione le spese di mantenimento, perché su quella base il giudice fisserà la quota di pensione da trattenere. Avvertenza decisiva: una richiesta di mantenimento non documentata porta il giudice a fissare una soglia bassa, e per tre anni il pensionato vive con quella cifra.

5. Sentenza di apertura. Il tribunale, verificati i presupposti, apre la liquidazione con sentenza, nomina il giudice delegato e il liquidatore e assegna ai creditori un termine non superiore a 90 giorni per le domande. Dall’apertura non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive o cautelari sui beni della procedura. È il passaggio che ferma i pignoramenti sulla pensione e sul conto. Nella sentenza di apertura il giudice fissa anche, spesso in via provvisoria, la somma che resta al pensionato per il mantenimento. Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 57/2026 pubblicata il 27 aprile 2026, ha lasciato al debitore l’intera indennità percepita, qualificandola come fabbisogno mensile, e ha disposto il versamento alla procedura soltanto del reddito eccedente e delle entrate sopravvenute, riservando al giudice delegato una revisione successiva.

6. Inventario e programma di liquidazione. Il liquidatore redige l’inventario dei beni e il programma di liquidazione. Se c’è una casa, ne dispone la stima. Se la vendita risulta antieconomica, ad esempio per una quota indivisa di modesto valore in un paese con mercato immobiliare fermo, può proporre di escluderla. Il Tribunale di Trani nella sentenza citata ha previsto che l’esclusione di singoli beni sia valutata solo dopo la stima e solo se il liquidatore documenta l’antieconomicità della vendita.

7. Stato passivo. I creditori presentano le domande. Il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, i creditori e il debitore possono presentare osservazioni nei 15 giorni previsti dall’art. 273, poi lo stato passivo è reso esecutivo. È il momento per contestare crediti gonfiati da interessi o spese non dovute: per le finanziarie e la cessione del quinto il controllo bancario sui conteggi può ridurre il passivo.

8. Versamenti mensili e vendite. Ogni mese il pensionato versa al liquidatore la parte di pensione eccedente la soglia di mantenimento. Il liquidatore vende i beni con procedure competitive e ripartisce il ricavato secondo l’ordine delle prelazioni.

9. Esdebitazione. Decorsi tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude, l’esdebitazione opera di diritto per la persona fisica (art. 282, comma 1). È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per osservazioni. Il decreto è reclamabile entro 30 giorni. Seconda avvertenza decisiva: l’esdebitazione non è automatica nei fatti, perché il tribunale verifica la condotta del debitore; il pensionato che ha nascosto un conto o una donazione al figlio rischia di perdere il beneficio dopo tre anni di sacrifici.

10. Chiusura. La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3). Secondo il comma 3-bis, i beni sopravvenuti sono acquisiti fino all’esdebitazione. Un’eredità ricevuta nel secondo anno, quindi, va ai creditori.

Sul punto della durata, il Tribunale di Modena, con il provvedimento del 12 agosto 2024 riportato dalla stampa specializzata, ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non impedisce di destinare ai creditori redditi e beni futuri, e che il programma di liquidazione deve sfruttare tutto l’arco temporale fino all’esdebitazione, con durata non inferiore al triennio. Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024 a sostegno dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, compresi i crediti futuri. Per il pensionato significa che la quota di pensione eccedente il mantenimento sarà versata per tutti e tre gli anni, non solo per qualche mese.

Quando invece si sceglie il piano del consumatore, la sequenza cambia. Il ricorso è presentato tramite l’OCC, senza obbligo di difensore secondo l’art. 68, comma 1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dispone la pubblicazione e l’OCC comunica ai creditori entro 30 giorni. I creditori hanno 20 giorni per le osservazioni. Su istanza, il giudice può sospendere le esecuzioni e vietare nuove azioni (art. 70, comma 4). Infine omologa con sentenza. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque se ritiene che quel creditore riceva non meno dell’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7). Non serve il voto dei creditori. È questo il dato che rende il piano spesso preferibile per chi ha una casa da conservare.

Quando si sceglie l’esdebitazione dell’incapiente, la domanda passa dall’OCC con un corredo documentale più snello (art. 283, comma 3): elenco dei creditori con indirizzi PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, pensioni ed entrate del nucleo. I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (art. 283, comma 6). Il giudice valuta la meritevolezza e concede l’esdebitazione con decreto.

Verifiche sul campo: tre esempi di calcolo sulla pensione

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati realistici. Non descrivono casi reali. Servono a mostrare come si ragiona sulla convenienza.

Esempio di calcolo n. 1 – Pensione media, nessuna casa, garanzia per il figlio

Ipotesi: pensionato di 74 anni, vedovo, in affitto. Pensione netta 1.486,30 euro per 13 mensilità. Debiti complessivi 75.299 euro, così composti:

  • finanziarie e carte revolving: 23.418 euro;
  • residuo della cessione del quinto della pensione: 11.940 euro, con rata trattenuta di 297,26 euro;
  • cartelle esattoriali per tributi locali e IRPEF non versata: 8.736 euro;
  • fideiussione rilasciata per il finanziamento del figlio, rimasto insoluto: 31.205 euro.

Situazione senza procedura: dopo la cessione del quinto, il pensionato incassa circa 1.189 euro. Le finanziarie hanno già ottenuto decreti ingiuntivi e la banca garantita dalla fideiussione minaccia il pignoramento della pensione nella parte pignorabile. La prospettiva è di anni di trattenute senza fine, perché gli interessi corrono.

Ricorso depositato il 19 novembre 2026. Sentenza di apertura il 18 gennaio 2027 (lunedì). Il giudice fissa la soglia di mantenimento in 1.158,70 euro al mese, tenendo conto di affitto e farmaci documentati.

Calcolo:

  • quota mensile alla procedura: 1.486,30 − 1.158,70 = 327,60 euro;
  • quota annua su 13 mensilità: 4.258,80 euro;
  • quota nel triennio: 12.776,40 euro.

Termine per le domande dei creditori, ipotizzato nella misura massima di 90 giorni: scadrebbe domenica 18 aprile 2027 e slitta a lunedì 19 aprile 2027. Esdebitazione di diritto maturata il 18 gennaio 2030 (venerdì).

Esito: dedotte le spese della procedura, che sono prededucibili, ai creditori arriva una percentuale contenuta. Al termine il pensionato è liberato dal residuo, compresa la propria esposizione come fideiussore. La banca conserva però le sue ragioni verso il figlio, debitore principale, e verso eventuali altri garanti (art. 278, comma 6). In questo scenario la liquidazione conviene: il pensionato non ha beni da perdere, la quota destinata ai creditori è sostenibile e il debito da fideiussione, che da solo supera i 31.000 euro, sarebbe altrimenti irrecuperabile per tutta la vita residua.

Variante da valutare: se il pensionato fosse in grado di offrire 300 euro al mese per cinque anni, il piano del consumatore restituirebbe ai creditori più della liquidazione (18.000 contro circa 12.776 euro lordi). Resterebbe però il problema della qualificazione come consumatore per il debito da garanzia, se il finanziamento del figlio era legato a un’attività d’impresa (v. casi particolari).

Esempio di calcolo n. 2 – Pensione bassa, nessun bene: incapiente o nessuna procedura

Ipotesi: pensionata di 81 anni, sola, in affitto in una casa popolare. Pensione netta 612,40 euro per 13 mensilità, pari a 7.961,20 euro annui. Debiti: 19.873 euro tra due finanziarie e una carta revolving, più 2.417 euro di cartelle. Nessuna cessione del quinto, nessun bene.

Soglia dell’incapienza dell’art. 283, comma 2: assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con l’assegno sociale 2026, nella misura provvisoria di 546,24 euro mensili (7.101,12 euro annui su 13 mensilità):

  • 546,24 × 1,5 = 819,36 euro al mese;
  • su base annua: 10.651,68 euro;
  • parametro ISEE per una persona sola: 1.

Il reddito annuo di 7.961,20 euro, prima ancora di dedurre le spese di mantenimento, è inferiore a 10.651,68 euro. Il presupposto dell’incapienza ricorre.

Confronto tra le strade:

  • Liquidazione controllata: non si apre, perché l’OCC non può attestare l’esistenza di attivo (art. 268, comma 3).
  • Esdebitazione dell’incapiente: possibile, se la pensionata è meritevole. Si usa una sola volta nella vita. Per tre anni la debitrice deve presentare la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute.
  • Nessuna procedura: la pensione resta in larga parte impignorabile per i creditori privati, perché la parte che l’art. 545 c.p.c. protegge come minimo vitale assorbe quasi tutto l’importo. I creditori possono tentare azioni, ma con risultati minimi.

Esito: in questo scenario la scelta non è scontata. Se la pensionata non ha figli o eredi interessati, e nessuno può toccarle la pensione, l’utilità concreta di una procedura è limitata. Se invece riceve solleciti continui, teme pignoramenti del conto su cui transita la pensione o vuole lasciare agli eredi una situazione pulita, l’esdebitazione dell’incapiente è lo strumento proporzionato. In ogni caso la liquidazione controllata è esclusa.

Esempio di calcolo n. 3 – Coppia di pensionati con casa in comproprietà

Ipotesi: pensionato di 69 anni, sposato in separazione dei beni. Pensione netta 1.312,55 euro per 13 mensilità. Proprietario del 50% della casa coniugale, valore stimato dell’intero 138.400 euro, senza mutuo. Debiti personali 47.630 euro (finanziarie e cartelle). La moglie ha una propria pensione e non è debitrice.

Scenario A – Liquidazione controllata. Il liquidatore stima la quota del 50%, pari teoricamente a 69.200 euro. Una quota indivisa si vende con forte ribasso. Ipotizzando un realizzo di 41.520 euro dopo più esperimenti di vendita, più la quota di pensione eccedente il mantenimento, i creditori potrebbero essere soddisfatti in misura significativa. Il costo per il pensionato è la perdita della quota e la convivenza forzata della moglie con un terzo acquirente, o la sua necessità di comprare la quota.

Scenario B – Piano del consumatore. Il pensionato offre 285 euro al mese per 72 mesi, pari a 20.520 euro, più un apporto dei figli di 17.950 euro alla data dell’omologazione, per un totale di 38.470 euro. L’OCC deve attestare che questo importo non è inferiore a quanto i creditori otterrebbero dalla liquidazione, al netto delle spese di vendita e di procedura. Se il confronto regge, il giudice omologa anche contro l’opposizione di un creditore (art. 70, comma 7).

Esito: per chi ha una casa, il piano del consumatore è quasi sempre la prima ipotesi da verificare. La liquidazione controllata diventa preferibile solo se la casa ha un valore modesto, se il pensionato non ha risorse esterne o se intende comunque trasferirsi.

Casi particolari che cambiano la diagnosi

La regola generale vale per il pensionato tipo. Alcune situazioni ne escono e richiedono una valutazione specifica.

La cessione del quinto della pensione

La cessione del quinto non è un pignoramento. È un contratto con cui il pensionato cede al finanziatore una parte della pensione futura. L’INPS trattiene la rata direttamente sul cedolino. Questo ha due conseguenze. La prima: la cessione continua a operare anche se la pensione è bassa, entro i limiti propri della normativa sulla cessione. La seconda: nella liquidazione controllata si pone il problema se le quote di pensione maturate dopo l’apertura spettino ancora al cessionario o confluiscano nella procedura. La questione è discussa e va posta espressamente al tribunale con il ricorso. Va verificato nella sentenza di apertura cosa il giudice disponga sulle trattenute.

Nel piano del consumatore, invece, la soluzione è scritta nella legge. L’art. 67, comma 3, consente di falcidiare e ristrutturare i debiti da cessione del quinto della pensione. Per un pensionato la cui unica vera difficoltà è una cessione del quinto sommata a due prestiti, il piano può essere più mirato della liquidazione.

La garanzia rilasciata per un figlio

Molti pensionati sono indebitati non per spese proprie, ma per aver firmato come fideiussori. Due profili vanno distinti.

Il primo riguarda la scelta della procedura. Il piano del consumatore è riservato a chi accede agli strumenti per debiti contratti nella qualità di consumatore (art. 2, comma 1, lett. e, nel testo successivo al D.Lgs. 136/2024). Se la garanzia era a servizio dell’impresa del figlio, la qualificazione come debito “da consumatore” può essere contestata. La liquidazione controllata non ha questo limite: è aperta a ogni debitore sovraindebitato. In presenza di garanzie per attività d’impresa dei figli, la liquidazione diventa spesso la via più sicura sul piano dell’ammissibilità.

Il secondo riguarda gli effetti. L’esdebitazione libera il pensionato. Non libera il figlio, né gli altri garanti. Se il figlio è in grado di pagare, la banca si rivolgerà a lui. Il pensionato deve saperlo prima, perché la decisione può incidere sui rapporti familiari.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, nel pensionato garante del figlio la diagnosi deve partire dalla natura del debito garantito, perché da essa dipende quale procedura è ammissibile.

La pensione sotto il minimo impignorabile

Se la pensione è interamente o quasi coperta dalla soglia di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. e il pensionato non possiede beni, i creditori privati hanno poche possibilità concrete di recupero. In questi casi la domanda corretta non è “quale procedura”, ma “serve una procedura?”.

La risposta è sì quando: ci sono una cessione del quinto o una delegazione di pagamento che erodono la pensione; il pensionato ha un conto con giacenze che superano le soglie protette; ci sono beni modesti ma aggredibili, come un’auto o una quota ereditaria; il pensionato vuole evitare che i debiti gravino sull’eredità. La risposta può essere no quando la pensione è sotto soglia, non c’è alcun bene, non ci sono trattenute in corso e gli eredi sono disposti a rinunciare all’eredità.

Un’avvertenza riguarda i crediti dell’INPS. Per il recupero delle pensioni indebite l’INPS opera trattenute secondo l’art. 69 della L. 153/1969, che segue regole proprie e diverse dall’art. 545 c.p.c. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità su questa norma, ritenendo che la specificità dei crediti previdenziali giustifichi un bilanciamento diverso e che il minimo pensionistico sia un limite sufficiente. La Cassazione, sezione lavoro (ord. n. 26580 dell’11 ottobre 2024), ha precisato che l’art. 545 c.p.c. si applica quando la pensione è aggredita da soggetti diversi dall’INPS o per crediti diversi dall’indebito previdenziale e dalle omissioni contributive. Il pensionato che ha un debito con l’INPS non può dunque contare sulla stessa protezione valida verso le finanziarie.

Le cartelle e le sanzioni

Le imposte iscritte a ruolo entrano nella liquidazione come gli altri debiti e sono coperte dall’esdebitazione. Diverso il caso delle sanzioni amministrative pecuniarie autonome, come le multe stradali: l’art. 278, comma 7, le esclude dall’esdebitazione quando non sono accessorie a debiti estinti. Un pensionato con molte cartelle da multe deve sapere che quella parte non sarà cancellata.

L’età avanzata e la morte del debitore durante la procedura

L’esdebitazione è un beneficio personale che matura con la chiusura o con il decorso dei tre anni. Se il pensionato muore prima, il beneficio non si è ancora prodotto e i debiti residui ricadono nell’eredità. Gli eredi possono accettare con beneficio d’inventario o rinunciare. La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite per diritto proprio e non è un bene ereditario. Per un pensionato molto anziano, senza beni e con eredi pronti a rinunciare, la procedura può quindi risultare meno utile del previsto. Per chi ha una casa che vuole lasciare ai figli, invece, l’esdebitazione ottenuta in vita evita che i figli ereditino un immobile gravato dalle pretese dei creditori.

La liquidazione chiesta dal creditore

Una finanziaria o la banca garantita può chiedere essa stessa la liquidazione controllata del pensionato, se questi è insolvente e i debiti scaduti superano i 50.000 euro (art. 268, comma 2). In tal caso il pensionato può opporre che non c’è attivo da distribuire, ma deve farlo entro la prima udienza con l’attestazione dell’OCC (art. 268, comma 3). Perdere questo termine significa subire la procedura.

Domande frequenti dei pensionati

Se chiedo la liquidazione controllata mi tolgono tutta la pensione?

No. L’art. 268, comma 4, lett. b) CCII esclude dalla liquidazione la pensione nei limiti che il giudice indica per il mantenimento del pensionato e della famiglia. La soglia non è fissa: si calcola sulle spese reali documentate, come affitto, utenze, farmaci, assistenza. Alla procedura va solo la parte eccedente, per la durata della liquidazione. Per questo è essenziale presentare con il ricorso un prospetto delle spese completo e accompagnato da ricevute, perché una soglia troppo bassa resta in vigore finché il giudice delegato non la rivede.

Ho 80 anni: ha senso impegnarmi per tre anni?

Dipende da cosa si rischia senza procedura. Se la pensione è sotto la soglia impignorabile, non ci sono beni e non ci sono trattenute, il vantaggio è ridotto. Se invece c’è una cessione del quinto, una casa, una garanzia per un figlio o pignoramenti in corso, la procedura ferma le azioni dei creditori dal giorno dell’apertura. L’esdebitazione può maturare anche prima dei tre anni, se la procedura si chiude per mancanza di altro attivo. L’età va pesata insieme a questi fattori, non da sola.

Posso tenere la casa se entro in liquidazione controllata?

Di regola no: la casa fa parte del patrimonio da liquidare. Può essere esclusa se la vendita risulta antieconomica dopo la stima, oppure se il bene è nel fondo patrimoniale nei limiti dell’art. 170 c.c. Chi vuole conservare la casa deve valutare prima il piano del consumatore, che consente di offrire ai creditori una somma almeno pari al valore di realizzo, anche con l’aiuto di familiari. Se c’è un mutuo in regola, l’art. 67, comma 5, consente di continuare a pagarne le rate alla scadenza.

Mio figlio non paga il mutuo che ho garantito: se mi esdebito, la banca lo lascia in pace?

No. L’esdebitazione libera solo il pensionato. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La banca potrà continuare ad agire contro il figlio, debitore principale, e contro eventuali altri garanti. La procedura risolve la posizione del genitore, non quella del figlio. Se anche il figlio è sovraindebitato, va valutata una procedura per lui o una procedura familiare.

La mia pensione è di 590 euro: devo fare qualcosa?

Non necessariamente. Una pensione di questo livello è in gran parte protetta dall’art. 545 c.p.c. verso i creditori privati, e la liquidazione controllata non si aprirebbe per mancanza di attivo. Se però vi sono trattenute per cessione del quinto, giacenze sul conto, beni anche modesti, debiti con l’INPS o il desiderio di non lasciare debiti agli eredi, l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII è lo strumento adatto. Va ricordato che si può usare una sola volta e che per tre anni occorre dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute.

Caso limite: ho chiesto prestiti sapendo di non poterli restituire. Posso comunque esdebitarmi?

Entrare in liquidazione controllata è possibile anche senza meritevolezza, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 22074/2025. L’esdebitazione, però, è esclusa per chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). Il tribunale valuta la storia dei finanziamenti, anche alla luce del merito creditizio verificato dalle finanziarie. Se il finanziatore ha concesso credito a una pensione già erosa, questo pesa sulla valutazione complessiva, ma non cancella automaticamente la responsabilità del debitore.

Il quadro giurisprudenziale per il debitore pensionato

I riferimenti che seguono sono stati selezionati per la loro incidenza sulla scelta del pensionato. Per ciascuno si indicano gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui interessa.

1. Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. La meritevolezza del debitore non è requisito per l’apertura della liquidazione controllata. Rilevanza: il pensionato che ha accumulato prestiti in modo disordinato può comunque accedere alla procedura e fermare le azioni esecutive. La condotta sarà valutata solo in sede di esdebitazione.

2. Cass. Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata e il giudice ne controlla nel merito completezza e attendibilità. Rilevanza: per il pensionato la relazione deve ricostruire con precisione pensione, spese di mantenimento e attivo acquisibile. Una relazione generica espone al rigetto.

3. Cass. Sez. I, n. 28573 del 28 ottobre 2025. Con l’apertura della liquidazione controllata i crediti pecuniari si considerano scaduti ai fini del concorso, sicché il creditore deve insinuare l’intero credito nel termine assegnato, senza bisogno di una previa dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine; la Corte ha anche ritenuto coerente con questa impostazione l’opponibilità alla procedura del privilegio processuale fondiario. Rilevanza: per il pensionato con casa ipotecata significa che la banca mutuante concorre per il residuo intero e con le sue prerogative sul ricavato dell’immobile.

4. Cass. Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sul calcolo di quanto resta ai creditori chirografari, come le finanziarie, quando la casa del pensionato è gravata da ipoteca.

5. Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. La moratoria fino a due anni prevista dall’art. 67, comma 4, per i crediti privilegiati e ipotecari nel piano del consumatore non li riduce, ma ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare e il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza del biennio. Rilevanza: per il pensionato che vuole salvare la casa con un piano, la moratoria dà respiro ma non cancella il costo del tempo.

6. Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026. In un caso di esdebitazione dell’incapiente negata perché un pignoramento del quinto produceva utilità concrete per il creditore, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che non si confrontava con la ratio della decisione impugnata. Rilevanza: per il pensionato che subisce già trattenute utili ai creditori, la qualifica di incapiente può essere contestata. Va precisato che, secondo la stessa fonte, la Corte non ha risolto in via generale la compatibilità tra pignoramento ed esdebitazione dell’incapiente.

7. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. È indicata dalla stampa specializzata, insieme alla pronuncia n. 13228/2026, come espressione di un contrasto interno alla Corte sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: chi si vede negare l’esdebitazione deve valutare con attenzione i rimedi e i loro termini, in un quadro non ancora consolidato.

8. Cass. Sez. I, n. 13912/2026. Sul termine della prima udienza previsto dall’art. 40, comma 10, CCII la Corte ne ha affermato la natura perentoria. Rilevanza: quando è il creditore a chiedere la liquidazione del pensionato, l’eccezione di assenza di attivo dell’art. 268, comma 3, va sollevata in tempo; un ritardo può costare l’apertura della procedura.

9. Corte cost., sent. n. 216 del 30 dicembre 2025. Sono state dichiarate non fondate le questioni sull’art. 69 della L. 153/1969: la particolarità dei crediti INPS e l’interesse alla sostenibilità del sistema previdenziale giustificano una disciplina delle trattenute diversa da quella dell’art. 545 c.p.c., con il minimo pensionistico come limite. Rilevanza: il pensionato con un indebito INPS non gode della protezione ordinaria verso i creditori privati, e il calcolo della pensione disponibile cambia.

10. Cass. Sez. lav., ord. n. 26580 dell’11 ottobre 2024. Il regime dell’art. 545 c.p.c. opera quando la pensione è aggredita da soggetti diversi dall’INPS o per crediti diversi dall’indebito o dalle omissioni contributive; negli altri casi vale l’art. 69 della L. 153/1969. Rilevanza: delimita quale soglia di impignorabilità si applica, dato essenziale per capire se il pensionato abbia davvero bisogno di una procedura.

11. Trib. Trani, sent. n. 57/2026, pubblicata il 27 aprile 2026. Nell’aprire una liquidazione controllata di un debitore titolare di un’indennità legata a una pensione, il tribunale ha fissato in via provvisoria il fabbisogno mensile pari all’intero importo percepito, destinando alla procedura solo il reddito eccedente e le entrate sopravvenute; ha inoltre rinviato l’eventuale esclusione di beni a dopo la stima e alla prova dell’antieconomicità della vendita. Rilevanza: mostra in concreto come il giudice tratta la pensione bassa e la casa nella sentenza di apertura.

12. Trib. Modena, provvedimento del 12 agosto 2024. La liquidazione controllata consente di destinare ai creditori redditi e beni futuri, e il programma di liquidazione deve coprire l’arco temporale fino all’esdebitazione, non inferiore al triennio. Rilevanza: chiarisce che la quota di pensione eccedente il mantenimento sarà versata per tutti e tre gli anni.

13. Corte cost., sent. n. 6/2024. Richiamata dal Tribunale di Modena a sostegno dell’acquisizione alla procedura dei beni sopravvenuti, compresi i crediti futuri e non ancora esigibili, quando servono a pagare i debiti concorsuali. Rilevanza: fonda il principio per cui i ratei di pensione successivi all’apertura, nella parte eccedente il mantenimento, sono attivo della liquidazione.

Letti insieme, questi riferimenti delineano un quadro coerente. L’accesso alla liquidazione è largo, perché non richiede meritevolezza (n. 1), ma l’istruttoria dell’OCC è rigorosa (n. 2). La pensione è attivo solo nella parte eccedente il mantenimento, che il giudice determina in concreto (nn. 11, 12, 13). I creditori garantiti conservano una posizione forte sulla casa (nn. 3, 4), mentre nel piano del consumatore la moratoria non ne riduce i diritti (n. 5). Per le pensioni basse, il confine tra incapienza e liquidazione dipende dalle utilità effettive (n. 6) e dal tipo di creditore, privato o INPS (nn. 9, 10). Sui rimedi contro il diniego di esdebitazione il quadro è ancora in movimento (n. 7), e sui termini processuali la Cassazione non concede margini (n. 8).

Cosa può fare lo Studio Monardo per il pensionato sovraindebitato

La valutazione di convenienza richiede competenze diverse: concorsuali, bancarie, tributarie e previdenziali. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa, acquisendo estratti di ruolo, contratti di finanziamento, piani di ammortamento della cessione del quinto e documenti delle garanzie prestate ai figli.
  2. Verifichiamo i conteggi delle finanziarie e della cessione del quinto con lo staff in diritto bancario, per individuare interessi, commissioni o costi assicurativi contestabili che riducono il passivo.
  3. Esaminiamo le cartelle con lo staff tributario, distinguendo imposte, sanzioni accessorie e sanzioni autonome, e verificando prescrizioni e vizi di notifica.
  4. Calcoliamo la soglia di impignorabilità della pensione applicabile al caso, distinguendo i creditori privati dall’INPS, per stabilire se una procedura sia davvero necessaria.
  5. Confrontiamo per iscritto le tre strade (liquidazione controllata, piano del consumatore, esdebitazione dell’incapiente) e l’ipotesi di nessuna procedura, con simulazioni numeriche sulla pensione e sui beni.
  6. Predisponiamo il prospetto documentato delle spese di mantenimento, perché il giudice fissi una soglia adeguata alla salute e al nucleo familiare del pensionato.
  7. Prepariamo il ricorso e la documentazione per l’OCC, curando la ricostruzione delle cause dell’indebitamento e del merito creditizio richiesta dagli artt. 68 e 283 CCII.
  8. Valutiamo la tutela della casa, verificando fondo patrimoniale, comproprietà, ipoteche e la sostenibilità di un piano del consumatore con apporti dei familiari.
  9. Difendiamo il pensionato quando è un creditore a chiedere la liquidazione, sollevando nei termini l’eccezione di assenza di attivo e contestando i presupposti.
  10. Seguiamo la fase dell’esdebitazione e gli eventuali reclami e impugnazioni, mantenendo la stessa linea dalla domanda iniziale fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo la competenza più rilevante è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: significa conoscere i criteri con cui l’Organismo attesta l’esistenza di attivo, valuta la meritevolezza e redige la relazione che la Cassazione considera requisito di ammissibilità. L’abilitazione di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche nel caso di reclami contro il diniego di esdebitazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati sulla procedura, i commercialisti sulla ricostruzione dei redditi, delle cartelle e dei conteggi bancari.

In sintesi: quando la liquidazione controllata conviene al pensionato

La liquidazione controllata conviene al pensionato che ha una pensione superiore alla soglia di mantenimento, pochi o nessun bene da proteggere, debiti elevati e spesso una garanzia per un figlio che da sola renderebbe impossibile pagare. Non conviene, o va confrontata con attenzione, a chi ha una casa da conservare, perché il piano del consumatore consente di tenerla offrendo ai creditori il valore di realizzo. È esclusa per chi ha una pensione minima e nessun bene: in quel caso la strada è l’esdebitazione dell’incapiente, oppure nessuna procedura se la pensione è sotto il minimo impignorabile e non ci sono trattenute né beni aggredibili. Età, tipo di debiti, crediti INPS ed eredi completano la diagnosi.

Lo Studio Monardo affronta queste valutazioni perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, opera all’interno delle procedure di sovraindebitamento. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario consente di esaminare nello stesso momento la cessione del quinto, le finanziarie e le cartelle, che sono i debiti tipici del pensionato.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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