Due persone con gli stessi 40.000 euro di debiti possono uscire dal sovraindebitamento per due porte completamente diverse. La prima ha uno stipendio di 1.600 euro e una piccola auto: per lei la strada naturale è la liquidazione controllata (artt. 268-282 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), cioè una procedura in cui mette a disposizione dei creditori ciò che ha e una parte di ciò che guadagnerà, e alla fine viene liberata dal resto. La seconda vive con una pensione di 640 euro e non possiede nulla: per lei la porta giusta è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), che cancella i debiti senza che i creditori ricevano nulla, a patto di essere meritevoli e di accettare tre anni di controllo sulle eventuali entrate future.
Non esiste una risposta unica alla domanda “quale delle due mi conviene”: dipende da chi sei, da quanto guadagni, da cosa possiedi e da cosa ti è già successo in passato. Lo stesso debito, con la stessa banca, produce esiti diversissimi per un disoccupato di 34 anni, per un pensionato al minimo, per un dipendente con un nucleo familiare numeroso, per un ex imprenditore che ha chiuso la partita IVA, per chi è ancora proprietario di casa e per chi ha già ottenuto in passato una liberazione dai debiti.
Questa guida è costruita proprio così. Dopo una parte comune, in cui spieghiamo una sola volta come funzionano le due procedure, trovi un capitolo dedicato a ciascun profilo:
- chi è disoccupato o ha perso il lavoro;
- chi vive con una pensione minima o di invalidità;
- chi ha un lavoro dipendente ma uno stipendio basso;
- l’ex imprenditore rimasto senza beni;
- chi è ancora proprietario di una casa;
- chi ha già ottenuto un’esdebitazione in passato.
Seguono le simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata profilo per profilo.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa scelta? Perché entrambe le procedure passano obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e da un gestore che redige la relazione su cui il giudice decide. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno i documenti, le verifiche e i criteri con cui si stabilisce se un debitore ha “attivo da distribuire” (e va quindi in liquidazione controllata) oppure è incapiente (e può chiedere l’art. 283).
📩 Se ti riconosci in uno di questi profili e vuoi capire quale porta è la tua, scrivici adesso: tutti i recapiti dello studio sono riportati in fondo a questa guida.
Le regole che valgono per tutti: due procedure, una sola linea di confine
Prima di entrare nei profili, serve una base comune. Le due procedure appartengono alla stessa famiglia (le procedure di sovraindebitamento del CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) e hanno lo stesso obiettivo finale: la liberazione dai debiti residui. Ma ci arrivano per strade opposte.
La liquidazione controllata in sintesi
Secondo l’art. 268 CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. La domanda può arrivare anche da un creditore, se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati non sono inferiori a 50.000 euro.
Con la sentenza di apertura il tribunale nomina un liquidatore, assegna ai creditori un termine (non superiore a 90 giorni, secondo l’art. 270) per presentare le domande, e da quel momento i beni del debitore vengono gestiti dalla procedura. Restano fuori, per l’art. 268 comma 4:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;
- i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia;
- i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c.;
- le cose non pignorabili per legge.
Tutto il resto, comprese le quote di reddito eccedenti quel limite, va ai creditori. La procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272 comma 3, nel testo riscritto dal correttivo).
Poi arriva il premio finale. L’art. 282 prevede che per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto dopo il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, purché ricorrano le condizioni dell’art. 280, il debitore non sia stato condannato in via definitiva per i reati richiamati dall’art. 344 e non abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. I creditori ammessi possono presentare osservazioni entro 15 giorni e reclamare entro 30 giorni il decreto.
Un dettaglio che la giurisprudenza ha chiarito: per entrare in liquidazione controllata non serve dimostrare la meritevolezza (Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025). La meritevolezza torna in gioco solo al momento dell’esdebitazione finale, attraverso le condizioni degli artt. 280 e 282.
L’esdebitazione dell’incapiente in sintesi
L’art. 283 CCII è una norma di natura diversa. Non c’è nulla da liquidare, non c’è un liquidatore, non c’è un riparto. Secondo il testo vigente:
- può accedervi il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013) corrispondente al nucleo familiare;
- vi si accede una sola volta nella vita;
- resta l’obbligo di pagare se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità rilevanti; i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerati utilità;
- la domanda passa dall’OCC, che redige una relazione particolareggiata su cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, ragioni dell’incapacità di adempiere e merito creditizio valutato dai finanziatori;
- i compensi dell’OCC sono ridotti della metà (comma 6);
- il giudice concede l’esdebitazione con decreto dopo aver valutato la meritevolezza, escludendola in caso di frode, dolo o colpa grave; i creditori possono reclamare entro 30 giorni (comma 8);
- per i tre anni successivi il debitore presenta ogni anno una dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca, e l’OCC vigila; se emergono utilità, con l’autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono agire esecutivamente (comma 9).
Il punto sulla “soglia del 10%”
Molte guide in circolazione scrivono che le utilità sopravvenute fanno rivivere l’obbligo di pagamento solo se consentono di soddisfare i creditori “in misura non inferiore al 10%”, e che il periodo di osservazione è di quattro anni. Attenzione: il periodo, dopo il D.Lgs. 136/2024, è di tre anni. Quanto alla percentuale, nel testo vigente che abbiamo consultato (Brocardi, testo aggiornato con le modifiche dell’art. 43 del D.Lgs. 136/2024) né il comma 1 né il comma 9 riportano in modo espresso la cifra del dieci per cento: il comma 1 parla di utilità che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori, mentre il riferimento ad “almeno un decimo” compare nel commento redazionale e in alcuni decreti di merito redatti su formule precedenti. La soglia del 10% va quindi verificata sul testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale o su Normattiva prima di farci affidamento: in questa guida la tratteremo come dato non certo.
La linea di confine: l’art. 268 comma 3
Il punto in cui le due procedure si toccano è l’art. 268 comma 3, ed è la chiave di tutta la guida. Secondo questa norma:
- se è il debitore persona fisica a chiedere la liquidazione controllata, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie;
- se è un creditore a chiederla contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo; il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, depositando i documenti previsti dall’art. 283 comma 3 (con un termine fino a 60 giorni se l’attestazione non è pronta).
In pratica la legge ha costruito le due procedure come alternative: dove c’è attivo da distribuire si va in liquidazione controllata; dove non c’è, la porta giusta è l’esdebitazione dell’incapiente. Non sei tu a scegliere “per gusto”: la scelta discende dai numeri del tuo reddito e del tuo patrimonio, attestati dall’OCC. Ma i margini di valutazione sono ampi, e il modo in cui la tua situazione viene ricostruita e documentata fa la differenza.
Cosa resta fuori in entrambi i casi
Valgono per tutti alcune regole generali dell’esdebitazione (art. 278 CCII):
- restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (comma 7);
- restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (comma 6): se tuo padre ha firmato una fideiussione sul tuo prestito, la tua esdebitazione non libera lui.
Nella liquidazione controllata, inoltre, per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 comma 2): una regola su cui pende un dibattito di legittimità costituzionale, che vedremo nella parte sulla giurisprudenza.
Con queste basi, passiamo ai profili. Ogni capitolo rimanda a questa parte comune senza ripeterla.
Se sei disoccupato o hai perso il lavoro
La tua situazione
Hai perso il lavoro, o non riesci a trovarne uno stabile. Magari percepisci la NASpI per qualche mese, magari vivi di lavoretti saltuari o sei a carico di un familiare. Intanto i debiti accumulati quando avevi uno stipendio (una finanziaria per l’auto, un prestito personale, uno scoperto di conto, qualche bolletta arretrata) continuano a crescere con interessi e solleciti. Ti chiedi se esista un modo per chiudere questa partita senza aspettare di “rimetterti in piedi”.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: oggi sei quasi certamente sotto la soglia dell’art. 283, ma la norma chiede di non poter offrire utilità “nemmeno in prospettiva futura”. Il giudice e l’OCC non guardano solo il tuo reddito di questo mese: guardano la tua età, la tua formazione, la tua storia lavorativa, la probabilità concreta che tu torni a guadagnare.
Questo produce due conseguenze opposte:
- se la tua disoccupazione è strutturale (età avanzata, problemi di salute, invalidità, settore in crisi, lunghi periodi senza lavoro documentati), l’esdebitazione dell’incapiente è lo strumento costruito apposta per te;
- se sei giovane, con competenze spendibili e una disoccupazione recente, il giudice potrebbe ritenere che una “prospettiva futura” di utilità esista. In quel caso non è detto che la domanda venga respinta, ma diventano decisive la relazione dell’OCC e la documentazione delle ricerche di lavoro.
La liquidazione controllata, per te, ha spesso poco senso: se non hai beni e non hai reddito, l’OCC non può attestare che esista attivo da distribuire, e per l’art. 268 comma 3 la procedura chiesta da te non si apre. Diverso il caso in cui tu abbia beni (un’auto di valore, un conto con risparmi residui, una quota di un immobile ereditato): lì l’incapienza viene meno e la strada torna a essere la liquidazione.
C’è un aspetto che riguarda te più di altri: la NASpI e gli altri sostegni al reddito. Sono entrate temporanee, e l’OCC deve fotografarle per quello che sono. Una NASpI che sta per esaurirsi non è un reddito stabile e non dimostra una capacità di pagamento futura; al contrario, il suo esaurimento documentato è uno degli elementi che rafforzano la tesi dell’incapienza. Lo stesso vale per l’Assegno di inclusione o per altri sostegni di natura assistenziale, che servono proprio a garantire il minimo vitale e che difficilmente possono essere considerati utilità per i creditori. Diverso è il caso dell’incentivo all’esodo o dell’indennità di licenziamento ricevuta in un’unica soluzione: se la somma è ancora sul conto al momento della domanda, è attivo, e cambia la prospettiva.
Un’altra domanda frequente è se convenga aspettare che i creditori agiscano. Se un creditore chiede la tua liquidazione controllata, la legge ti consente di bloccarla eccependo l’incapienza entro la prima udienza (art. 268 comma 3); ma ti espone a lavorare con tempi stretti. Muoversi per primi, con la domanda ex art. 283, permette invece di preparare con calma la documentazione e di scegliere il momento.
I numeri
Con i valori 2026 dell’assegno sociale (546,24 euro al mese per 13 mensilità, cioè 7.101,12 euro l’anno, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), la soglia dell’art. 283 comma 2 si calcola così:
- 7.101,12 × 1,5 = 10.651,68 euro l’anno per chi vive da solo (parametro ISEE 1);
- con due componenti (parametro 1,57): 16.723,14 euro;
- con tre componenti (parametro 2,04): 21.729,43 euro.
Ipotesi: disoccupato di 52 anni, solo, con NASpI residua di 4 mesi a 870 euro e poi nessuna entrata certa. Reddito annuo prevedibile: 870 × 4 = 3.480 euro. Siamo abbondantemente sotto i 10.651,68 euro. Il nodo non è la soglia, ma la “prospettiva futura”: a 52 anni, con una ricerca di lavoro documentata da mesi, è un argomento che l’OCC può sviluppare con solidità.
Ipotesi diversa: disoccupato di 29 anni, laurea tecnica, senza lavoro da 5 mesi. Anche qui il reddito attuale è sotto soglia, ma la prospettiva di un’occupazione è concreta. Se trova lavoro nei tre anni successivi al decreto, si pone il problema delle utilità sopravvenute: uno stipendio regolare che porta il reddito sopra soglia potrebbe essere ritenuto un’utilità rilevante, con la percentuale minima di soddisfacimento che, come detto, va verificata sul testo vigente.
I rischi specifici
Il rischio principale per chi è disoccupato è proprio questo: ottenere l’esdebitazione “troppo presto”, consumando l’unica possibilità di accesso all’art. 283, e poi vedersi chiamare a pagare perché nei tre anni successivi il reddito risale. Altri rischi:
- dimenticare la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute: la sanzione è la revoca;
- non dichiarare lavoretti in nero o entrate irregolari: oltre all’illecito, si compromette la meritevolezza;
- sottovalutare la meritevolezza: se i debiti sono stati contratti quando già sapevi di non poterli restituire (ad esempio un nuovo prestito chiesto subito dopo il licenziamento per pagarne un altro), il giudice può parlare di colpa grave.
Le mosse giuste
- Documenta la tua storia lavorativa e la ricerca di lavoro: iscrizione al centro per l’impiego, candidature, eventuali certificazioni sanitarie. È il materiale con cui l’OCC può argomentare l’assenza di prospettive.
- Valuta il momento della domanda: se c’è un’offerta di lavoro concreta all’orizzonte, può essere più saggio attendere e valutare un piano del consumatore o una liquidazione controllata quando il reddito si sarà stabilizzato.
- Ricostruisci le cause dell’indebitamento: perdita del lavoro, separazione, malattia sono gli eventi che la giurisprudenza considera tipicamente non imputabili.
- Verifica i garanti: se qualcuno ha firmato per te, l’esdebitazione non lo protegge; va previsto un percorso anche per lui.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Como, con decreto del 28 ottobre 2025 (RG EDI n. 5/2025), ha accolto l’esdebitazione di un incapiente con un debito di oltre 264.000 euro, riconducendo la meritevolezza a eventi esterni come la perdita del lavoro, la separazione e un infortunio, e confrontando il reddito netto di circa 1.000 euro mensili con la soglia calcolata sull’assegno sociale aumentato della metà per un nucleo di tre persone. È un esempio di come la disoccupazione pregressa, unita ad altri eventi, venga letta come causa non colpevole del sovraindebitamento.
Se vivi con una pensione minima o di invalidità
La tua situazione
Hai una pensione bassa: magari la pensione minima integrata, un assegno di invalidità, una pensione di reversibilità. Hai debiti che vengono da anni passati (prestiti, carte revolving, debiti con il Fisco, qualche garanzia firmata per un figlio) e forse subisci già una trattenuta o un pignoramento sulla pensione. Sai che il tuo reddito non crescerà più: anzi, il tempo gioca contro di te.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, l’esdebitazione dell’incapiente è spesso la soluzione più lineare, perché il requisito più difficile per gli altri profili (l’assenza di utilità “anche in prospettiva futura”) per te è quasi naturale: una pensione minima non è destinata ad aumentare in modo significativo, e l’età rende improbabile un nuovo reddito da lavoro.
La regola più importante per te è questa: la tua pensione va confrontata con la soglia dell’art. 283 comma 2 calcolata sul tuo nucleo familiare reale, non su quello “anagrafico” sulla carta. Se vivi con il coniuge, il parametro ISEE sale a 1,57 e la soglia a 16.723,14 euro l’anno; se vivi solo, la soglia è 10.651,68 euro.
La liquidazione controllata ha senso per te solo se possiedi beni da liquidare (una casa, un terreno, risparmi) oppure se la tua pensione supera nettamente il limite di mantenimento che il giudice fisserebbe ai sensi dell’art. 268 comma 4 lettera b. In quel caso la quota eccedente andrebbe ai creditori per il periodo della procedura.
Se sul tuo cedolino c’è una cessione del quinto della pensione, sappi che il decreto di esdebitazione dell’incapiente rende inesigibili i debiti anteriori al ricorso, e i decreti di merito che abbiamo esaminato dispongono espressamente la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute. Per una pensione di poche centinaia di euro, liberarsi di una trattenuta di 120 o 150 euro al mese significa recuperare una quota rilevante del proprio reddito. Lo stesso vale per il pignoramento presso l’INPS promosso da un creditore: con l’esdebitazione, il titolo per proseguire viene meno quanto ai debiti anteriori.
Un’altra particolarità del tuo profilo riguarda gli arretrati e i ricalcoli: una ricostituzione della pensione, un arretrato di invalidità riconosciuto dopo un contenzioso, un supplemento. Se sai che è in arrivo, va dichiarato e valutato prima: può essere attivo al momento della domanda o utilità sopravvenuta dopo. È un dettaglio che spesso il pensionato dimentica, e che l’OCC verifica sugli estratti INPS.
I numeri
Ipotesi: pensionata sola, pensione di 691,37 euro al mese per 13 mensilità. Reddito annuo: 691,37 × 13 = 8.987,81 euro. Soglia per una persona: 10.651,68 euro. Differenza: 1.663,87 euro sotto soglia. Presupposto reddituale soddisfatto.
Ipotesi: coppia di pensionati, pensione del debitore 1.042,60 euro e pensione della moglie 588,15 euro, entrambe per 13 mensilità. Reddito del nucleo: (1.042,60 + 588,15) × 13 = 21.199,75 euro. Soglia per due componenti: 16.723,14 euro. Qui siamo sopra soglia. Ma attenzione: la norma parla del reddito “del debitore” dedotto il mantenimento della famiglia; il modo in cui si conteggia il reddito del coniuge non debitore è uno dei punti su cui la relazione dell’OCC deve essere molto precisa, perché i tribunali non adottano tutti lo stesso metodo. Se il reddito del solo debitore (13.553,80 euro) è sotto la soglia del nucleo, l’argomento a favore dell’incapienza esiste.
I rischi specifici
Il rischio principale per il pensionato è uno: l’eredità. Un’eredità ricevuta nei tre anni successivi al decreto è il caso tipico di utilità sopravvenuta rilevante, e può far rivivere l’obbligo di pagamento verso i creditori. Se hai un genitore anziano o un fratello senza figli, devi considerarlo prima di depositare la domanda.
Altri rischi tipici del tuo profilo:
- i debiti con il Fisco: non impediscono l’esdebitazione, ma il giudice li guarda con attenzione maggiore sotto il profilo della meritevolezza;
- le fideiussioni prestate per figli o nipoti: la tua esdebitazione cancella il tuo debito di garante, ma non quello del debitore principale;
- la donazione della casa ai figli fatta negli anni precedenti: va indicata tra gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 283 comma 3), e può essere letta come atto in pregiudizio dei creditori.
Le mosse giuste
- Raccogli i cedolini della pensione e le Certificazioni Uniche degli ultimi tre anni, oltre alle dichiarazioni dei redditi richieste dall’art. 283 comma 3.
- Mappa i possibili eventi successori e valuta con il gestore l’opportunità del momento della domanda.
- Ricostruisci con precisione il nucleo familiare e le spese effettive (affitto, utenze, farmaci, assistenza): servono per dimostrare quanto occorre al mantenimento.
- Se subisci un pignoramento sulla pensione, ricorda che il decreto di esdebitazione comporta la cessazione dei vincoli e delle trattenute sui debiti anteriori: è uno degli effetti più concreti per il tuo profilo.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Alessandria, con decreto dell’11 febbraio 2026 (procedura n. 6/2025), ha concesso l’esdebitazione a un debitore la cui unica entrata era una pensione di invalidità di circa 300 euro al mese, con un’esposizione di circa 56.000 euro in prevalenza verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il tribunale ha osservato che anche un’eventuale futura pensione di vecchiaia fino a 600 euro mensili non avrebbe fatto venire meno l’incapienza, e ha ritenuto meritevole il debitore nonostante la natura erariale del debito, valorizzando i tentativi di rateizzazione e le gravi condizioni di salute. Il decreto sottolinea anche che l’istituto è eccezionale e va vagliato con rigore, proprio perché non porta alcuna soddisfazione ai creditori.
Se hai un lavoro dipendente ma lo stipendio è basso
La tua situazione
Lavori, hai una busta paga regolare, ma i conti non tornano. Magari hai una cessione del quinto e una delega di pagamento, magari un pignoramento presso il tuo datore di lavoro, magari solo un insieme di prestiti che ormai assorbono tutto. Hai figli o un coniuge a carico, e ti chiedi se uno stipendio “vero” ti escluda dalle soluzioni per chi non ha nulla.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Avere uno stipendio non ti esclude automaticamente dall’esdebitazione dell’incapiente: conta il confronto tra il tuo reddito e la soglia calcolata sul tuo nucleo familiare. Con tre componenti la soglia è 21.729,43 euro l’anno; con quattro (parametro 2,46) è 26.203,13 euro; con cinque (parametro 2,85) è 30.357,29 euro. Un dipendente con moglie a carico e due figli e un netto di 1.700 euro al mese, per 13 mensilità, ha 22.100 euro l’anno: sotto la soglia del suo nucleo.
Se invece sei sopra soglia, la tua strada naturale è la liquidazione controllata. Il tuo stipendio non viene “preso” tutto: il giudice fissa, ai sensi dell’art. 268 comma 4 lettera b, la parte necessaria al mantenimento tuo e della famiglia; il resto va ai creditori per la durata della procedura, che per i beni sopravvenuti resta aperta tre anni (art. 272 comma 3). Dopo tre anni dall’apertura, l’esdebitazione opera di diritto (art. 282) se ricorrono le condizioni.
In mezzo c’è una terza via che non va dimenticata: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), che può prevedere anche la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto. È lo strumento per chi ha un reddito sufficiente a pagare una parte dei debiti in modo programmato e vuole evitare sia lo spossessamento sia la procedura liquidatoria.
Come si confrontano, per te, le tre strade? Con l’esdebitazione dell’incapiente non paghi nulla, ma resti sotto osservazione per tre anni e consumi l’unica possibilità di accesso all’art. 283. Con la liquidazione controllata paghi la quota eccedente il mantenimento per circa tre anni, poi sei liberato di diritto; non serve il voto dei creditori e non serve la meritevolezza per entrare. Con il piano del consumatore paghi secondo un programma che proponi tu, che può durare anche più a lungo, ma che il giudice omologa solo se fattibile e, in caso di contestazione, se non peggiore per i creditori dell’alternativa liquidatoria (art. 70 comma 7). Per il dipendente, quindi, la scelta non è solo giuridica ma di sostenibilità: quale rata o quale quota posso davvero reggere per i prossimi anni senza ricadere nella crisi?
C’è infine il tema del pignoramento già in corso presso il datore di lavoro. La domanda di liquidazione controllata, una volta aperta la procedura, fa cessare le azioni esecutive individuali sui beni compresi nella liquidazione; l’esdebitazione dell’incapiente, una volta concessa, fa venir meno le trattenute sui debiti anteriori. Nel periodo intermedio, però, il pignoramento continua: anche per questo i tempi della domanda contano.
I numeri
Ipotesi: dipendente con moglie a carico e un figlio, netto mensile 1.386,40 euro per 13 mensilità. Reddito annuo: 18.023,20 euro. Soglia per tre componenti: 21.729,43 euro. È sotto soglia di 3.706,23 euro. Se non ha beni significativi, può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente.
Ipotesi: dipendente solo, netto 1.612,75 euro per 13 mensilità. Reddito annuo: 20.965,75 euro. Soglia per una persona: 10.651,68 euro. È sopra soglia di quasi il doppio. Qui l’art. 283 non è praticabile; la scelta è tra piano del consumatore e liquidazione controllata. Se il giudice fissa in 1.250 euro mensili la quota per il mantenimento, la parte destinata ai creditori sarà 362,75 euro al mese, cioè 4.715,75 euro l’anno su 13 mensilità e circa 14.147,25 euro in tre anni.
I rischi specifici
Il rischio principale del dipendente è il TFR: il trattamento di fine rapporto maturato e quello che maturerà sono valori che l’OCC deve considerare. In liquidazione controllata entrano nell’attivo nei limiti di legge; nell’esdebitazione dell’incapiente, un TFR liquidato nei tre anni successivi (per dimissioni, licenziamento o pensionamento) può essere un’utilità sopravvenuta.
Altri rischi:
- un aumento di stipendio o un passaggio di livello nei tre anni successivi al decreto di esdebitazione;
- la tredicesima e la quattordicesima: vanno conteggiate nel reddito annuo, non ignorate;
- i prestiti chiesti in sequenza per coprire altri prestiti: è il comportamento che più spesso porta l’OCC e il giudice a discutere di colpa grave nella formazione dell’indebitamento, anche alla luce di come i finanziatori hanno valutato il tuo merito creditizio (art. 283 comma 5 e art. 68 comma 3).
Le mosse giuste
- Calcola il tuo reddito annuo reale, comprensivo di mensilità aggiuntive, straordinari ricorrenti e indennità, e confrontalo con la soglia del tuo nucleo.
- Valuta prima il piano del consumatore se hai margini di pagamento: può tutelarti meglio di una liquidazione se hai una casa o un TFR consistente.
- Se sei sopra soglia e senza margini, prepara la liquidazione controllata con una proposta realistica di limite di mantenimento documentato.
- Se sei sotto soglia, verifica che non esistano beni o crediti (TFR, rimborsi, quote ereditarie) che l’OCC dovrebbe considerare utilità.
Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo sa che per il dipendente la differenza tra incapienza e liquidazione si gioca spesso su poche centinaia di euro di reddito e su come vengono documentate le spese di mantenimento.
Giurisprudenza dedicata
Per il dipendente che entra in liquidazione controllata conta molto la qualità della relazione dell’OCC. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025) ha affermato che la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda e che il giudice ne esercita un controllo sostanziale, anche quanto a completezza e attendibilità. Inoltre, come ricordato nella parte comune, per l’accesso alla liquidazione controllata non serve la meritevolezza (Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025): un dipendente che non potrebbe superare il vaglio dell’art. 283 può comunque aprire la liquidazione, rinviando il discorso sulla meritevolezza al momento dell’esdebitazione.
Se sei un ex imprenditore rimasto senza beni
La tua situazione
Hai avuto un’attività: un negozio, un’impresa artigiana, una piccola ditta individuale, magari una società di persone in cui eri socio. L’attività è finita male, hai chiuso la partita IVA o sei stato cancellato dal registro delle imprese, e ti sono rimasti debiti con fornitori, banche, Fisco ed enti previdenziali. Oggi magari lavori come dipendente, o non lavori affatto. Non hai più beni: il capannone, il furgone, il magazzino sono stati venduti o pignorati.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: devi capire prima di ogni altra cosa a quale regime appartengono i tuoi debiti e la tua storia d’impresa. Il sovraindebitamento riguarda, tra gli altri, l’imprenditore minore e ogni debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (art. 2 comma 1 lett. c CCII). Se la tua impresa superava i limiti dell’impresa minore (attivo oltre 300.000 euro, ricavi oltre 200.000 euro o debiti oltre 500.000 euro, art. 2 comma 1 lett. d), il discorso cambia, e i tempi trascorsi dalla cancellazione assumono rilievo: è un profilo da verificare con attenzione sul caso concreto.
Una volta stabilito che sei nel perimetro del sovraindebitamento, l’art. 283 non distingue tra consumatori ed ex imprenditori: parla di debitore persona fisica meritevole. Quindi anche l’ex imprenditore senza beni e con reddito sotto soglia può accedervi. Lo stesso vale per la liquidazione controllata, che è aperta a tutti i sovraindebitati.
Il punto delicato è un altro: se in passato sei stato dichiarato fallito, la porta dell’art. 283 per quei debiti è chiusa. La Cassazione ha escluso che chi è già stato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare (art. 142 della vecchia legge fallimentare) possa poi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione.
E c’è un’altra porta che spesso si crede aperta e non lo è: il concordato minore. Per l’ex imprenditore cancellato, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Per te, quindi, le alternative reali si riducono di solito a due: liquidazione controllata, se c’è qualcosa da distribuire; esdebitazione dell’incapiente, se non c’è nulla.
Puoi accedere al piano del consumatore? Dipende dalla natura dei debiti. Dopo il D.Lgs. 136/2024 il consumatore è la persona fisica che accede agli strumenti di regolazione della crisi per i debiti contratti in tale qualità: i debiti nati dall’attività d’impresa, di regola, non sono debiti “da consumatore”. Se la tua esposizione è prevalentemente d’impresa, il piano del consumatore non è lo strumento adatto, e questo rende ancora più netto il bivio tra liquidazione ed esdebitazione dell’incapiente.
Un’ultima particolarità: per l’ex imprenditore la liquidazione controllata può essere chiesta anche dai creditori, se sei insolvente e i debiti scaduti e non pagati raggiungono almeno 50.000 euro (art. 268 comma 2). Fornitori ed enti previdenziali, che spesso hanno crediti consistenti, possono quindi prendere l’iniziativa. Se ciò accade e non hai attivo, l’eccezione di incapienza entro la prima udienza, con l’attestazione dell’OCC, è lo strumento difensivo previsto dalla legge. Prepararla prima che il ricorso arrivi evita di dover rincorrere i termini.
I numeri
Ipotesi: ex titolare di ditta individuale cancellata, oggi dipendente part-time con netto di 823,90 euro per 13 mensilità, convivente con la compagna disoccupata. Reddito annuo: 10.710,70 euro. Soglia per due componenti: 16.723,14 euro. Sotto soglia di 6.012,44 euro. Debiti: 87.415 euro, di cui 51.280 verso l’Erario e gli enti previdenziali e 36.135 verso banche e fornitori. Nessun bene. Presupposto reddituale soddisfatto; il punto da costruire è la meritevolezza, specie rispetto alla parte fiscale.
Ipotesi: ex socio di una s.n.c. cancellata, oggi dipendente con netto di 1.935,60 euro per 13 mensilità, solo. Reddito annuo: 25.162,80 euro. Molto sopra la soglia di 10.651,68 euro. Qui la strada è la liquidazione controllata: con un limite di mantenimento fissato ad esempio in 1.420 euro, la quota ai creditori sarebbe di 515,60 euro al mese, 6.702,80 euro l’anno su 13 mensilità.
I rischi specifici
Il rischio principale dell’ex imprenditore è la valutazione della meritevolezza sui debiti d’impresa, in particolare quelli tributari e contributivi: imposte e contributi non versati mentre l’attività proseguiva possono essere letti come scelta consapevole di finanziarsi a spese dell’Erario. Non è un ostacolo automatico (lo dimostra il decreto di Alessandria richiamato nel profilo del pensionato), ma va affrontato con una ricostruzione accurata delle cause della crisi.
Altri rischi:
- le azioni revocatorie e di responsabilità che, in liquidazione controllata, il liquidatore può promuovere su atti compiuti negli anni precedenti;
- i debiti sociali per cui rispondi come socio illimitatamente responsabile: vanno inseriti tutti, perché ciò che non viene indicato rischia di non essere coperto;
- le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti, che restano escluse dall’esdebitazione (art. 278 comma 7).
Le mosse giuste
- Ricostruisci la storia della tua impresa: visura storica, data di cancellazione, bilanci o dichiarazioni degli ultimi esercizi, per stabilire se sei nel perimetro del sovraindebitamento.
- Verifica eventuali procedure fallimentari pregresse e il loro esito: se c’è stato un fallimento, l’art. 283 per quei debiti non è percorribile.
- Ottieni gli estratti di ruolo e le posizioni previdenziali aggiornate: l’OCC li acquisisce comunque dagli enti (art. 68 comma 4 per il consumatore), ma conoscerli prima consente di preparare la difesa della meritevolezza.
- Documenta le cause della crisi: perdita di clienti, insoluti, eventi di mercato, malattia. È ciò che distingue un imprenditore sfortunato da uno imprudente.
Giurisprudenza dedicata
Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025: il debitore già fallito che non ha beneficiato dell’esdebitazione fallimentare non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente per l’esposizione riferita alla stessa procedura. La Corte considera l’esdebitazione come il segmento conclusivo della procedura cui appartiene il debito, non un rimedio autonomo da attivare anni dopo. Resta aperto, secondo i commentatori, il tema dei debiti sorti dopo la chiusura del fallimento.
Cass. Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026: inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato. Per l’ex imprenditore significa che lo strumento negoziale “da impresa” non è più disponibile, e che il bivio si gioca tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente.
Se sei ancora proprietario di una casa
La tua situazione
Hai debiti che non riesci più a pagare, ma possiedi ancora la casa in cui vivi, o una quota di essa, o un piccolo immobile ereditato. Magari c’è un mutuo, magari è libera da ipoteche. Il pensiero di perderla è ciò che ti ha impedito finora di cercare una soluzione.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Una casa di proprietà, salvo casi particolari, è un’utilità indiretta che ti esclude dall’esdebitazione dell’incapiente: se possiedi un bene che può essere venduto per soddisfare i creditori, non sei “incapiente” nel senso dell’art. 283, qualunque sia il tuo reddito.
Per te le strade reali sono tre:
- la liquidazione controllata, in cui la casa entra nell’attivo e viene venduta dal liquidatore; il ricavato va prima ai creditori ipotecari (se c’è un mutuo) e poi agli altri; dopo tre anni dall’apertura opera l’esdebitazione per il residuo;
- il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che, secondo l’art. 67 comma 5, può prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del mutuo sull’abitazione principale, se alla data della domanda sei in regola con i pagamenti o il giudice ti autorizza a pagare quanto scaduto; è lo strumento costruito per chi vuole tenere la casa;
- l’esdebitazione dell’incapiente solo in ipotesi marginali, ad esempio quando l’immobile è gravato da un’ipoteca di importo superiore al suo valore di mercato e non residuerebbe nulla per i creditori chirografari: un’ipotesi da valutare con estrema cautela, perché il creditore ipotecario resta comunque titolare di una garanzia sul bene.
Perché la legge è così rigida con chi possiede un immobile? Perché l’esdebitazione dell’incapiente è un’eccezione: il creditore perde il suo diritto senza ricevere nulla, e il sistema lo accetta solo quando davvero non c’è nulla da prendere. Finché esiste un bene vendibile, la regola torna quella del concorso: si vende, si distribuisce, e poi si libera il debitore dal residuo. Il Tribunale di Alessandria, nel decreto dell’11 febbraio 2026, ha valorizzato proprio il fatto che il debitore vivesse in affitto e non avesse alcun immobile di proprietà.
Non bisogna però confondere l’abitazione in cui vivi con l’abitazione che possiedi. Se vivi in una casa di proprietà del coniuge, dei genitori o in affitto, quella casa non è tua e non è attivo. Se possiedi un diritto di abitazione o un usufrutto, il discorso è più sottile: sono diritti che possono avere un valore economico ma che spesso sono difficilmente vendibili sul mercato. Anche qui la valutazione spetta all’OCC, che deve dire se esiste attivo realisticamente acquisibile.
C’è poi un caso specifico: i beni conferiti in un fondo patrimoniale non sono compresi nella liquidazione controllata, salvo l’art. 170 c.c. (art. 268 comma 4 lett. c). Il che non significa che siano intoccabili: per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, e per un fondo costituito quando i debiti già esistevano, il discorso cambia.
I numeri
Ipotesi: proprietario di un appartamento con valore di mercato stimato in 118.500 euro, mutuo residuo di 71.240 euro, debiti chirografari di 39.860 euro, reddito sotto soglia. Valore disponibile per i chirografari, al lordo delle spese della procedura: 118.500 − 71.240 = 47.260 euro. Non è incapiente: con la vendita i chirografari potrebbero essere soddisfatti in misura significativa. La strada dell’art. 283 è chiusa; restano liquidazione controllata o piano del consumatore.
Ipotesi: comproprietario al 25% di un rustico ereditato con valore di mercato di 32.000 euro, debiti chirografari di 58.730 euro. Quota teorica: 8.000 euro, ma una quota indivisa di un immobile di modesto valore si vende con difficoltà e a sconto. Qui l’OCC deve valutare se esista davvero “attivo da distribuire” (art. 268 comma 3): la risposta non è scontata, e da essa dipende se la porta sia la liquidazione o l’incapienza.
I rischi specifici
Il rischio principale di chi ha una casa è vendere o donare l’immobile prima della domanda pensando di “diventare incapiente”. Gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno indicati sia nella domanda ex art. 283 (comma 3 lett. b) sia, per il consumatore, nell’art. 67; un trasferimento a familiari a ridosso della crisi è il primo elemento che fa cadere la meritevolezza e che, in liquidazione, può essere oggetto di azioni del liquidatore.
Altri rischi:
- sottovalutare i costi della procedura liquidatoria sull’immobile: il compenso del gestore è prededucibile, ma, secondo la Cassazione, non grava sul ricavato dei beni ipotecati, il che incide sulla convenienza per i creditori chirografari;
- trascurare il coniuge comproprietario: la sua quota non entra nella tua liquidazione, ma la vendita di una quota indivisa complica i tempi;
- confidare nel fondo patrimoniale senza verificarne data di costituzione e natura dei debiti.
Le mosse giuste
- Fai stimare l’immobile in modo realistico e verifica il debito ipotecario residuo con un conteggio aggiornato della banca.
- Confronta il piano del consumatore con la liquidazione: se vuoi tenere la casa e sei in regola col mutuo, l’art. 67 comma 5 è lo strumento da esplorare per primo.
- Non compiere atti dispositivi sulla casa senza una valutazione preventiva.
- Se l’immobile è già all’asta, valuta i tempi: dopo la vendita forzata, se non resta nulla, la porta dell’incapienza può aprirsi.
Giurisprudenza dedicata
Cass. Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025: il compenso del gestore è prededucibile, ma non va posto a carico del ricavato della vendita dei beni ipotecati. Per chi ha una casa gravata da mutuo significa che, in liquidazione, il creditore ipotecario non sopporta quel costo sul ricavato del suo bene.
Il decreto del Tribunale di Como del 28 ottobre 2025 (RG EDI n. 5/2025), richiamato nel profilo del disoccupato, riguarda proprio un debitore il cui unico immobile era già stato venduto all’asta forzata: solo dopo quella vendita, rimasto senza beni, ha potuto ottenere l’esdebitazione dell’incapiente.
Se hai già ottenuto un’esdebitazione in passato
La tua situazione
Qualche anno fa sei già uscito da una procedura di sovraindebitamento con la liberazione dai debiti: un accordo, un piano, una liquidazione del patrimonio secondo la vecchia legge 3/2012, una liquidazione controllata, oppure proprio un’esdebitazione dell’incapiente. Poi sono arrivati nuovi debiti, e ti chiedi se la porta sia ancora aperta.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è netta: l’esdebitazione dell’incapiente si concede una sola volta nella vita (art. 283 comma 1). Se l’hai già ottenuta, quella strada è definitivamente chiusa.
Se invece l’esdebitazione passata è arrivata per un’altra via (liquidazione, piano, accordo), l’art. 283 resta in teoria accessibile, perché il limite riguarda proprio l’aver già beneficiato dell’esdebitazione dell’incapiente. Ma vanno verificate con cura le condizioni generali dell’art. 280 richiamate dall’art. 282 per la liquidazione controllata, che contengono limiti temporali e numerici sulle esdebitazioni precedenti: il testo esatto di quelle condizioni va letto sul caso concreto prima di dare una risposta.
Per il consumatore che volesse tentare un piano di ristrutturazione, l’art. 69 è esplicito: non può accedervi chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Perché la legge limita l’art. 283 a una sola volta? Perché è la forma più “generosa” di liberazione: i creditori non ricevono nulla. Il legislatore ha voluto offrire una seconda possibilità a chi è caduto senza colpa, non uno strumento da riutilizzare ciclicamente. La liquidazione controllata, invece, presuppone che i creditori ricevano almeno ciò che il debitore ha, e per questo è ammessa con limiti meno severi, ma non illimitatamente.
Un’avvertenza pratica: molte persone non ricordano con precisione quale procedura abbiano seguito anni fa, specie se si trattava della vecchia legge 3/2012, che prevedeva accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio, con un’esdebitazione chiesta separatamente. La prima cosa da fare è leggere il provvedimento conclusivo per capire se e quando sia stata concessa un’esdebitazione, e per quali debiti.
In sintesi: chi ha già avuto l’esdebitazione dell’incapiente può guardare solo alla liquidazione controllata (se ha attivo e se le condizioni dell’art. 280 sono rispettate); chi ha avuto un’esdebitazione per altre vie deve controllare date e numero delle esdebitazioni precedenti.
I numeri
Ipotesi: esdebitazione dell’incapiente ottenuta con decreto del 2023; nuovi debiti per 18.940 euro; reddito sotto soglia, nessun bene. L’art. 283 non è più disponibile. La liquidazione controllata chiesta dal debitore non si apre perché l’OCC non può attestare attivo (art. 268 comma 3). Il debitore resta esposto alle azioni individuali, con i limiti di pignorabilità ordinari di stipendio e pensione.
Ipotesi: esdebitazione ottenuta nel 2020 con una liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012; nuovi debiti per 26.315 euro; reddito sotto soglia. Sono passati più di cinque anni: per il piano del consumatore il limite temporale dell’art. 69 è superato. Per l’art. 283 il limite “una sola volta” riguarda l’esdebitazione dell’incapiente, che non ha mai ottenuto. La strada è da verificare, con particolare attenzione alla meritevolezza: il giudice guarderà con maggiore severità chi si è indebitato di nuovo dopo una prima liberazione.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è la meritevolezza “al quadrato”: un secondo sovraindebitamento viene letto dal giudice e dall’OCC alla luce del primo. Se i nuovi debiti sono stati contratti con le stesse modalità di quelli già cancellati, la colpa grave diventa un argomento difficile da superare.
Altri rischi:
- confondere i debiti anteriori, coperti dalla vecchia esdebitazione, con quelli successivi: ogni creditore che si affaccia va inquadrato correttamente;
- dimenticare che la vecchia esdebitazione dell’incapiente può essere ancora “sotto osservazione” se non sono trascorsi tre anni dal decreto: in quel caso le nuove utilità vanno dichiarate.
Le mosse giuste
- Recupera il provvedimento della procedura precedente con data, tipo di procedura e debiti coperti.
- Calcola i tempi trascorsi rispetto ai limiti degli artt. 69 e 280.
- Ricostruisci le cause del nuovo indebitamento, distinguendole nettamente da quelle del primo.
- Valuta strumenti diversi dalle procedure concorsuali: trattative stragiudiziali, saldo e stralcio, verifica dei limiti di pignorabilità.
Giurisprudenza dedicata
Non risultano, tra le pronunce verificate per questa guida, decisioni specifiche sul secondo accesso all’art. 283. Il principio più vicino è quello di Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025: l’esdebitazione è legata alla procedura cui il debito appartiene e non può essere usata per aggirare i limiti di una procedura precedente. È un criterio che il giudice può applicare anche nel valutare un secondo accesso dopo una prima liberazione.
Tre redditi, tre esiti: le simulazioni a confronto
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi realistici e con la soglia 2026 calcolata sull’assegno sociale provvisorio (546,24 euro al mese). Lo stesso problema: debiti per 47.318 euro verso tre finanziarie e una banca, nessun immobile, nessun garante. Cambia solo il profilo.
Simulazione A: pensionato solo con 742,18 euro al mese
- Reddito annuo: 742,18 × 13 = 9.648,34 euro.
- Soglia per una persona: 10.651,68 euro.
- Esito del confronto: sotto soglia di 1.003,34 euro.
- Beni: nessuno, conto corrente con saldo di 412 euro.
Strada: esdebitazione dell’incapiente. Ipotesi di calendario: domanda depositata tramite OCC, decreto di esdebitazione del 19 ottobre 2026 (lunedì). Termine per il reclamo dei creditori: 30 giorni dalla comunicazione; se la comunicazione avviene lo stesso giorno, il termine scade il 18 novembre 2026 (mercoledì). Periodo di osservazione: fino al 19 ottobre 2029 (venerdì). Ogni anno, nel termine fissato dal decreto, il pensionato dichiara le utilità sopravvenute. Ai creditori: zero. Compensi dell’OCC: ridotti della metà per legge.
Simulazione B: dipendente con moglie e figlio a carico, netto 1.386,40 euro
- Reddito annuo: 1.386,40 × 13 = 18.023,20 euro.
- Soglia per tre componenti: 21.729,43 euro.
- Esito del confronto: sotto soglia di 3.706,23 euro.
- Beni: auto di nove anni con valore commerciale stimato in 1.900 euro; TFR maturato 6.840 euro.
Strada: da valutare. Il reddito è sotto soglia, ma il TFR è un valore che l’OCC deve considerare. Se il TFR è destinato a restare in azienda fino alla cessazione del rapporto, il gestore può argomentare l’incapienza attuale, ma un pensionamento o un licenziamento nei tre anni successivi produrrebbe un’utilità sopravvenuta da dichiarare. In alternativa, la liquidazione controllata con un limite di mantenimento che assorbe l’intero stipendio (perché sotto la soglia di dignità del nucleo) avrebbe come unico attivo il TFR e l’auto: è la classica situazione in cui la scelta dipende dalla qualità della relazione dell’OCC.
Simulazione C: dipendente solo, netto 1.612,75 euro
- Reddito annuo: 1.612,75 × 13 = 20.965,75 euro.
- Soglia per una persona: 10.651,68 euro.
- Esito del confronto: sopra soglia di 10.314,07 euro.
- Beni: nessuno.
Strada: liquidazione controllata (o piano del consumatore). Ipotesi: il giudice fissa in 1.250 euro mensili il limite per il mantenimento ex art. 268 comma 4 lett. b. Quota ai creditori: 362,75 euro al mese, 4.715,75 euro l’anno, 14.147,25 euro in tre anni. Al lordo dei costi della procedura (compensi di OCC e liquidatore secondo il D.M. 202/2014, art. 275 comma 3), i creditori recuperano poco meno del 30% di 47.318 euro. Dopo tre anni dall’apertura, l’esdebitazione opera di diritto per il residuo (art. 282), se ricorrono le condizioni.
Cosa insegnano le tre simulazioni
Lo stesso debito di 47.318 euro produce tre esiti diversi: nel caso A i creditori non ricevono nulla e il debitore è controllato per tre anni; nel caso C ricevono circa 14.000 euro in tre anni e il debitore viene poi liberato; nel caso B tutto dipende da come vengono qualificati il TFR e l’auto. Il fattore decisivo non è l’entità del debito, ma il rapporto tra il tuo reddito e la soglia del tuo nucleo, e l’esistenza di beni anche modesti.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La vita reale raramente rispetta i confini di un capitolo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.
Il pensionato che è anche proprietario di casa
È il caso più comune e più doloroso. Il reddito è sotto soglia, ma la casa è un’utilità indiretta. Prevale la casa: l’art. 283 è precluso finché l’immobile ha un valore realizzabile per i creditori. Le alternative sono il piano del consumatore (se la pensione consente di pagare almeno una parte dei debiti, mantenendo l’abitazione) o la liquidazione controllata, con la vendita dell’immobile. Se l’immobile è gravato da un’ipoteca che ne assorbe tutto il valore, la questione si riapre, ma va trattata con cautela.
Il dipendente che è stato garante dell’ex impresa di famiglia
Il debito da fideiussione è un debito personale a tutti gli effetti e rientra nel sovraindebitamento. Il profilo che conta è quello attuale (dipendente), ma la valutazione della meritevolezza coinvolge anche il momento in cui la garanzia è stata prestata. Se la fideiussione è stata firmata per un’impresa già in difficoltà, l’OCC dovrà spiegare perché. Attenzione anche al rovescio: se sei tu il debitore principale e un familiare ti ha garantito, la tua esdebitazione non libera lui (art. 278 comma 6), e potrebbe essere opportuno che anche il garante valuti una propria procedura.
Il disoccupato che sta per ricevere un’eredità
Qui il problema è la “prospettiva futura”: un’eredità attesa, specie se il genitore è anziano e malato, rende difficile sostenere che non esista alcuna utilità nemmeno in prospettiva. Se l’eredità arriva nei tre anni successivi al decreto, è l’utilità sopravvenuta per eccellenza. La scelta più prudente è spesso attendere la successione e poi valutare: se l’eredità è consistente, la liquidazione controllata; se è modesta o passiva (si può rinunciare a un’eredità passiva), l’incapienza resta praticabile, ma la rinuncia a un’eredità attiva per non pagare i creditori sarebbe un atto valutato molto negativamente.
L’ex imprenditore che oggi è pensionato
Ha due anime: i debiti vengono dall’impresa, il reddito è una pensione. Le regole sul reddito sono quelle del pensionato (confronto con la soglia), quelle sulla meritevolezza sono quelle dell’imprenditore (cause della crisi, debiti fiscali e contributivi, eventuale fallimento pregresso). Se c’è stato un fallimento, vale il principio di Cass. 30108/2025; se l’impresa era minore e non è mai fallita, l’art. 283 è percorribile.
La coppia in cui solo uno dei due è indebitato
L’art. 283 parla del reddito del debitore, dedotto quanto occorre al mantenimento della famiglia, confrontato con una soglia calcolata sul nucleo. Il reddito del coniuge non debitore incide sul calcolo del mantenimento e sulla composizione del nucleo, ma non entra nell’attivo. In liquidazione controllata, i beni del coniuge non debitore restano fuori, salvo la comunione legale per i beni comuni. È un terreno in cui il metodo di calcolo adottato dal singolo tribunale pesa molto, e va verificato prima di depositare.
Il lavoratore precario con contratti a termine
Alterna mesi di lavoro e mesi di disoccupazione. Il reddito annuo medio può collocarsi a cavallo della soglia. La soluzione dipende dalla media degli ultimi tre anni (le dichiarazioni dei redditi richieste dall’art. 283 comma 3) e dalla prospettiva: se il trend è in salita, il rischio di utilità sopravvenute è alto; se è stabile su livelli bassi, l’incapienza è sostenibile.
Il confronto tra profili in una tabella
La tabella riassume, profilo per profilo, la strada di norma più coerente e i punti critici. È una sintesi: ogni caso va verificato sui documenti.
| Aspetto | Disoccupato | Pensionato minimo | Dipendente con stipendio basso | Ex imprenditore senza beni | Proprietario di casa | Già esdebitato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strada di norma più coerente | Art. 283, se la disoccupazione non è transitoria | Art. 283 | Art. 283 se sotto soglia del nucleo; altrimenti liquidazione o piano | Art. 283 se sotto soglia; liquidazione se reddito alto | Liquidazione controllata o piano del consumatore | Liquidazione (se c’è attivo); art. 283 solo se mai ottenuto prima |
| Soglia di riferimento 2026 | 10.651,68 € (solo) | 10.651,68 € (solo) / 16.723,14 € (coppia) | 21.729,43 € (3 persone) / 26.203,13 € (4) | Secondo il nucleo | Irrilevante se la casa ha valore | Secondo il nucleo |
| Requisito più delicato | Assenza di utilità in prospettiva futura | Utilità da eredità | TFR e aumenti di reddito | Meritevolezza sui debiti d’impresa | Valore realizzabile dell’immobile | Limiti temporali e “una sola volta” |
| Rischio principale | Ritrovare lavoro nei 3 anni | Eredità sopravvenuta | Utilità sopravvenute da TFR | Fallimento pregresso (Cass. 30108/2025) | Atti dispositivi prima della domanda | Meritevolezza “al quadrato” |
| Cosa ricevono i creditori | Nulla (salvo utilità sopravvenute) | Nulla (salvo utilità sopravvenute) | Nulla con l’art. 283; quota eccedente il mantenimento con la liquidazione | Come i dipendenti | Ricavato della vendita | Dipende dalla strada |
| Tempi della liberazione | Decreto, poi 3 anni di osservazione | Decreto, poi 3 anni di osservazione | 3 anni di osservazione o 3 anni di liquidazione | Come i dipendenti | Chiusura o 3 anni dall’apertura | Dipende dalla strada |
Le domande che valgono per tutti i profili
Cosa succede se il mio reddito cambia durante la procedura?
Dipende dalla procedura. Nella liquidazione controllata, un aumento di reddito fa aumentare la quota eccedente il mantenimento che va ai creditori, e il giudice può rivedere i limiti fissati. Nell’esdebitazione dell’incapiente, il decreto è già stato emesso: un reddito superiore può diventare un’utilità sopravvenuta da dichiarare nei tre anni di osservazione. Un peggioramento, invece, non crea problemi in nessuna delle due.
Posso passare dall’una all’altra procedura?
In un senso sì, ed è previsto dalla legge: se un creditore chiede la tua liquidazione controllata e tu non hai attivo, puoi eccepire l’incapienza entro la prima udienza con l’attestazione dell’OCC e i documenti dell’art. 283 comma 3 (art. 268 comma 3). Nell’altro senso, se la tua domanda di esdebitazione dell’incapiente viene respinta perché emerge attivo, la liquidazione controllata diventa la strada da valutare con una nuova domanda.
Se l’esdebitazione mi viene negata, posso ricorrere in Cassazione?
È un punto su cui la Cassazione ha espresso orientamenti non uniformi. Con l’ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 la Sez. I ha escluso la ricorribilità del decreto che nega l’esdebitazione dell’incapiente, ritenendolo non decisorio; con la sentenza n. 13228 del 7 maggio 2026, sempre della Sez. I, ha invece ammesso il ricorso contro il decreto che, all’esito del reclamo e nel contraddittorio, decide nel merito (ad esempio sulla meritevolezza), escludendolo solo per i provvedimenti che rilevano la mancanza di un requisito di ammissibilità. Il contrasto rende utile impostare fin dall’inizio la difesa pensando a tutti i gradi possibili.
I debiti con il Fisco si cancellano?
Sì, i debiti tributari rientrano nell’esdebitazione, sia nella liquidazione controllata sia in quella dell’incapiente, salvo le esclusioni dell’art. 278 comma 7 (in particolare le sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti). Il loro peso si sente sulla meritevolezza, come mostra il decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, che ha accolto la domanda nonostante il debito fosse in prevalenza erariale.
Quanto costa la procedura?
Parliamo dei costi della procedura, non di quelli dello Studio. Nella liquidazione controllata ci sono i compensi dell’OCC e del liquidatore, determinati secondo il D.M. 202/2014 (art. 275 comma 3), oltre alle spese di pubblicità e di vendita. Nell’esdebitazione dell’incapiente non c’è liquidatore e i compensi dell’OCC sono ridotti della metà per legge (art. 283 comma 6). È uno dei motivi per cui la scelta corretta tra le due strade ha anche un riflesso economico concreto.
Serve un avvocato per presentare la domanda?
Per il piano del consumatore l’art. 68 comma 1 precisa che non è necessaria l’assistenza di un difensore, e anche la domanda ex art. 283 passa dall’OCC. Ma la scelta della procedura, la ricostruzione delle cause dell’indebitamento, la difesa contro i reclami dei creditori e l’eventuale ricorso in Cassazione sono attività in cui gli errori costano caro: una domanda di esdebitazione dell’incapiente respinta per difetto di meritevolezza non si “consuma”, ma lascia agli atti una valutazione negativa; una liquidazione controllata aperta senza aver valutato il piano del consumatore può costare la casa. La regola utile per tutti i profili è decidere prima la strada, con i numeri davanti, e solo dopo depositare.
Durante i tre anni posso chiedere un prestito?
L’art. 283 comma 1 chiarisce che i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono utilità sopravvenute: un prestito ottenuto nei tre anni non fa rivivere i vecchi debiti. Ma un nuovo indebitamento subito dopo la liberazione è esattamente il comportamento che renderebbe molto difficile, in futuro, qualsiasi ulteriore procedura.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questa guida. Per i provvedimenti di merito indichiamo solo tribunale, numero e data. I principi sono riformulati in parole nostre.
Per il disoccupato
Trib. Como, Sez. I civ., decreto del 28 ottobre 2025, RG EDI n. 5/2025. Principio: la meritevolezza ex art. 283 ricorre quando l’indebitamento deriva da eventi esterni come perdita del lavoro, separazione e infortunio, senza dolo, colpa grave o frode; l’incapienza si verifica confrontando il reddito netto con la soglia dell’assegno sociale aumentato della metà per il parametro ISEE del nucleo. Rilevanza: mostra come la disoccupazione pregressa entri nella valutazione delle cause. Nota: il dispositivo del decreto, secondo quanto letto, richiama ancora un periodo di quattro anni e la soglia del 10%, segno che le formule applicative non sono uniformi dopo il correttivo.
Per il pensionato
Trib. Alessandria, decreto dell’11 febbraio 2026, procedura n. 6/2025. Principio: l’esdebitazione dell’incapiente è un’ipotesi eccezionale, da vagliare con rigore, perché non porta soddisfazione ai creditori; l’incapienza va valutata all’attualità e in prospettiva; un debito prevalentemente erariale non impedisce di per sé la meritevolezza se il debitore ha tentato di rateizzare e le difficoltà derivano da gravi problemi di salute. Rilevanza: è il caso tipico del pensionato di invalidità, con un reddito che resterebbe sotto soglia anche con una futura pensione di vecchiaia.
Per il dipendente con stipendio basso
Cass. Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata, e il giudice ne controlla nel merito completezza e attendibilità. Rilevanza: per il dipendente la quantificazione del mantenimento e dell’attivo dipende dalla qualità di quella relazione.
Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. Principio: l’accesso alla liquidazione controllata non richiede la meritevolezza, che rileva solo per l’esdebitazione finale. Rilevanza: un dipendente sopra soglia, che non potrebbe usare l’art. 283, può comunque aprire la liquidazione.
Per l’ex imprenditore
Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Principio: chi è già stato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione; l’esdebitazione è il segmento conclusivo della procedura cui il debito appartiene. La stessa ordinanza ha escluso la ricorribilità del decreto di diniego, ritenendolo non decisorio. Rilevanza: chiude una porta che molti ex imprenditori ritengono aperta.
Cass. Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: è inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: per l’ex imprenditore il bivio si restringe a liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente.
Per il proprietario di casa
Cass. Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore è prededucibile, ma non va posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sulla distribuzione del ricavato della casa venduta in liquidazione e sulla convenienza per i chirografari.
Per chi ha già avuto l’esdebitazione e per tutti i profili
Cass. Sez. I, sent. n. 13228 del 7 maggio 2026. Principio: il decreto che, nel contraddittorio, decide nel merito sull’esdebitazione (ad esempio sulla meritevolezza) è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.; non lo è quello che rileva solo un difetto di ammissibilità o procedibilità. Rilevanza: apre la strada al ricorso contro i dinieghi di merito, in contrasto con l’ord. n. 30108/2025.
Cass. n. 30529/2024 (con le nn. 34180/2024 e 34288/2024), come richiamate nel commento alla sent. n. 13228/2026. Principio: i provvedimenti resi in sede di reclamo sull’omologazione o sul diniego della proposta nelle procedure di sovraindebitamento sono ricorribili ex art. 111 Cost., perché decidono su diritti contrapposti con efficacia assimilabile al giudicato. Rilevanza: completa il quadro sulla tutela in Cassazione di chi si vede negare una procedura.
Questione di legittimità costituzionale sull’art. 278 comma 2 CCII: ordinanze di rimessione del Trib. Arezzo del 26 giugno 2025, del Trib. Verona del 4 agosto 2025 e del Trib. Milano del 22 dicembre 2025. Principio: i giudici rimettenti dubitano della compatibilità costituzionale della regola per cui, verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Sulla questione risultano pronunce della Corte costituzionale del 2026 (sent. n. 74/2026 e ord. n. 104/2026) il cui contenuto va verificato sul testo prima di trarne conclusioni. Rilevanza: riguarda soprattutto chi esce dalla liquidazione controllata e teme il “ritorno” di creditori dimenticati; per tutti i profili è una ragione in più per indicare tutti i creditori nella domanda.
Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo
Lo Studio affronta la scelta tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente partendo dai tuoi documenti, non da una formula. Ecco gli strumenti concreti.
- Calcoliamo la soglia dell’art. 283 sul tuo nucleo reale: ricostruiamo componenti, parametro ISEE e reddito annuo con le mensilità aggiuntive, confrontandolo con l’assegno sociale aumentato della metà dell’anno di riferimento.
- Per i disoccupati, documentiamo l’assenza di prospettive: raccogliamo storia lavorativa, iscrizioni ai centri per l’impiego e certificazioni sanitarie per sostenere la valutazione “anche in prospettiva futura”.
- Per i pensionati, mappiamo il rischio successorio: verifichiamo con te i possibili eventi ereditari e valutiamo il momento più opportuno per la domanda.
- Per i dipendenti, quantifichiamo TFR e limite di mantenimento: prepariamo il prospetto delle spese familiari da proporre al giudice ex art. 268 comma 4 lett. b e qualifichiamo il TFR come attivo o come possibile utilità sopravvenuta.
- Per gli ex imprenditori, ricostruiamo la storia dell’impresa: verifichiamo visure, cancellazione, dimensioni dell’impresa ed eventuali procedure fallimentari pregresse, per stabilire quali porte sono aperte.
- Per i proprietari di casa, confrontiamo le alternative: mettiamo a confronto liquidazione controllata e piano del consumatore con l’art. 67 comma 5, sulla base di stima dell’immobile e conteggio del mutuo residuo.
- Per chi è già stato esdebitato, verifichiamo i limiti temporali: esaminiamo il provvedimento precedente e controlliamo il rispetto degli artt. 69 e 280.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC: elenco dei creditori con PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo, come richiede l’art. 283 comma 3.
- Difendiamo la domanda contro i reclami dei creditori e, se un creditore chiede la tua liquidazione controllata, solleviamo entro la prima udienza l’eccezione di incapienza ex art. 268 comma 3.
- Ti affianchiamo nei tre anni di osservazione: ricordiamo le scadenze della dichiarazione annuale e valutiamo con te ogni entrata che potrebbe essere qualificata come utilità sopravvenuta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida pesa soprattutto l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: sono proprio l’OCC e il gestore a redigere la relazione e l’attestazione da cui dipende se un debitore ha attivo da distribuire o è incapiente. Conoscere quel lavoro dall’interno consente di preparare documenti che rispondano alle domande che l’organismo e il giudice si porranno. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, proprio nel momento in cui la Suprema Corte si sta pronunciando sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, debiti fiscali e posizioni previdenziali, gli avvocati costruiscono la domanda e la difesa. Per l’ex imprenditore, inoltre, l’esperienza di Esperto Negoziatore aiuta a leggere la crisi d’impresa da cui i debiti sono nati.
Chiusura: prima capisci chi sei, poi scegli la porta
La differenza tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente non è una questione di preferenze: è una questione di numeri e di storia personale. La prima è la procedura di chi ha qualcosa da distribuire, beni o una parte di reddito oltre il necessario; la seconda è la procedura di chi non ha nulla da offrire, una sola volta nella vita, con tre anni di osservazione sulle entrate future.
Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle del vicino di casa o di una guida generica. Un disoccupato giovane, un pensionato al minimo, un dipendente con famiglia numerosa, un ex imprenditore, un proprietario di casa e chi è già stato esdebitato hanno davanti bivi diversi.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo bivio perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce le verifiche da cui dipende l’attestazione di attivo o di incapienza, e come cassazionista può seguire la difesa fino all’ultimo grado.
📩 Non lasciare che sia un creditore a scegliere la procedura al posto tuo: contatta subito lo Studio, i riferimenti completi li trovi in fondo a questa pagina.
