La storia di un fondo patrimoniale comincia sempre nello stesso posto: lo studio di un notaio, una mattina qualunque, due coniugi che firmano un atto pensando di aver messo al riparo la casa di famiglia. Finisce, a volte molti anni dopo, in un’aula del tribunale, quando quella stessa famiglia è sommersa dai debiti e chiede di accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato. In mezzo c’è un calendario fitto di scadenze che quasi nessuno conosce: un anno per l’espropriazione semplificata dell’art. 2929-bis c.c., cinque anni per l’azione revocatoria, novanta giorni per le domande dei creditori, tre anni per l’esdebitazione.
La risposta breve alla domanda del titolo è questa: il Codice della crisi esclude dalla liquidazione controllata i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, ma lo fa “salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.”, cioè lascia aperta la porta ai creditori i cui debiti sono stati contratti per i bisogni della famiglia, e non chiude quella della revocatoria quando il fondo è stato costituito in pregiudizio dei creditori. La protezione, insomma, non è un muro: è una serratura che si apre con chiavi diverse a seconda del momento in cui ci si trova.
Per questo il principio che guida tutta la ricostruzione è uno solo: chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Il fondo patrimoniale nato da poco è esposto a rischi diversi da quello costituito dieci anni prima; il debitore che dichiara il fondo all’OCC sin dal primo colloquio vive una procedura diversa da quella di chi lo tace.
La timeline che segue copre l’intera parabola: la costituzione del fondo dal notaio (giorno 0); il primo anno, in cui opera l’art. 2929-bis c.c.; il quinquennio della revocatoria ordinaria; l’arrivo dei pignoramenti e la battaglia sull’onere della prova; il deposito del ricorso tramite l’OCC; la sentenza di apertura; i novanta giorni delle domande e lo stato passivo; l’azione del liquidatore ex art. 274 CCII; infine, decorsi tre anni dall’apertura, l’esdebitazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché vi convergono due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo valuta il fondo patrimoniale nella relazione e nell’attestazione sull’attivo acquisibile; ed è avvocato cassazionista, il che consente di sostenere la stessa linea difensiva sull’art. 170 c.c. e sulla revocatoria fino all’ultimo grado di giudizio.
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La mappa temporale: dal notaio al decreto di esdebitazione
Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare l’intero percorso dall’alto. La sequenza che proponiamo è quella di un caso tipico: un fondo costituito per atto pubblico, annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari, seguito qualche anno dopo da una crisi debitoria che sfocia in una domanda di liquidazione controllata presentata dal debitore stesso.
Il punto da tenere a mente è che le scadenze rilevanti per il fondo non partono tutte dallo stesso giorno. Alcune decorrono dalla costituzione o dalla trascrizione del fondo (l’anno dell’art. 2929-bis c.c., i cinque anni della prescrizione della revocatoria), altre dal deposito della domanda (la sospensione degli interessi ai fini del concorso), altre ancora dalla sentenza di apertura (i novanta giorni per le domande, i tre anni dell’esdebitazione). Chi confonde i punti di partenza sbaglia i conti.
| Tappa | Momento | Cosa accade al fondo | Norma | Termine chiave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Costituzione per atto pubblico, annotazione e trascrizione | artt. 162, 167-169 c.c. | Opponibilità dalla pubblicità |
| 2 | Dal giorno 1 al primo anno | Il creditore anteriore può pignorare senza revocatoria | art. 2929-bis c.c. | 1 anno dalla trascrizione |
| 3 | Dal primo al quinto anno | Il fondo resta esposto alla revocatoria ordinaria | artt. 2901-2903 c.c. | 5 anni dalla data dell’atto |
| 4 | Arrivo dei pignoramenti | Lite sull’art. 170 c.c. e sull’onere della prova | art. 170 c.c., art. 615 c.p.c. | Opposizione prima della vendita |
| 5 | Deposito del ricorso | Il fondo va dichiarato; l’OCC valuta l’attivo acquisibile | art. 268 c.3 CCII | Attestazione OCC |
| 6 | Sentenza di apertura | I beni del fondo restano fuori dalla massa, salvo art. 170 c.c. | art. 268 c.4 lett. c CCII; art. 270 c.5 | Divieto di azioni individuali |
| 7 | Entro 90 giorni | Domande dei creditori e stato passivo | artt. 270 c.2 lett. d, 273 CCII | 90 giorni; 15 giorni per osservazioni |
| 8 | Dopo l’autorizzazione del giudice delegato | Il liquidatore agisce in revocatoria | art. 274 CCII | Prescrizione quinquennale |
| 9 | Decorsi 3 anni dall’apertura | Esdebitazione di diritto e destino del fondo | artt. 278, 282 CCII | 15 giorni osservazioni; 30 giorni reclamo |
Ogni riga della tabella corrisponde a una delle sezioni che seguono. Le date usate negli esempi sono tutte verificate come giorni feriali; quando un termine cade di sabato o di domenica, lo indichiamo espressamente e lo facciamo slittare al lunedì.
Giorno 0: l’atto costitutivo dal notaio
Cosa succede
È lunedì 14 marzo 2022, nell’ipotesi che seguiremo lungo tutto l’articolo. Due coniugi sottoscrivono davanti al notaio l’atto con cui conferiscono in fondo patrimoniale la casa di abitazione e un piccolo appartamento concesso in locazione. Nel giro di pochi giorni il notaio cura l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e la trascrizione nei registri immobiliari, che nel nostro esempio viene eseguita venerdì 18 marzo 2022.
Da quel momento i beni non cambiano necessariamente proprietario, ma cambiano destinazione: sono vincolati a far fronte ai bisogni della famiglia. È un vincolo di scopo, non uno scudo assoluto, e il modo in cui l’atto è stato redatto inciderà su tutto ciò che accadrà dopo.
La norma
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167 e seguenti del codice civile. Può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi, o da un terzo, con atto pubblico; vi possono essere destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito. L’art. 168 c.c. regola la proprietà e l’amministrazione dei beni; l’art. 169 c.c. stabilisce che, salvo diversa previsione dell’atto, i beni non possono essere alienati, ipotecati o vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, senza l’autorizzazione del giudice. L’art. 171 c.c. fissa le cause di cessazione: il fondo termina con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma se ci sono figli minori dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Il cuore del sistema, però, è l’art. 170 c.c.: l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. È questa norma, come vedremo, che l’art. 268 comma 4 lett. c) CCII richiama espressamente.
Sul piano della pubblicità, l’opponibilità del fondo ai terzi si collega all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio prevista per le convenzioni matrimoniali dall’art. 162 c.c.; la trascrizione nei registri immobiliari svolge una funzione di pubblicità notizia. Un fondo non annotato è, per i creditori, come se non esistesse.
I termini che si attivano
Dal giorno della costituzione e della trascrizione partono, contemporaneamente, due cronometri che il debitore quasi mai conosce:
- il termine di un anno dalla trascrizione dell’atto, entro il quale il creditore anteriore può trascrivere un pignoramento sui beni del fondo senza dover prima ottenere una sentenza di revoca (art. 2929-bis c.c.);
- il termine di cinque anni dalla data dell’atto, entro il quale si prescrive l’azione revocatoria ordinaria (art. 2903 c.c.).
Nel nostro esempio, il primo termine scade sabato 18 marzo 2023 e quindi, cadendo di sabato, slitta a lunedì 20 marzo 2023; il secondo scade domenica 14 marzo 2027 e, per l’art. 2963 c.c., si proroga a lunedì 15 marzo 2027. Su quale sia esattamente il giorno iniziale della prescrizione (la data dell’atto o quella in cui l’atto è reso conoscibile ai terzi con la pubblicità) esistono orientamenti diversi: per prudenza conviene ragionare sempre sulla data più anticipata.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore non è ancora tale, o almeno non si percepisce come tale. Eppure è il momento in cui si gioca molto della futura tenuta del fondo. La finestra difensiva del giorno 0 è la qualità dell’atto: chiarire nell’atto le finalità familiari, documentare la situazione debitoria esistente, evitare di conferire l’intero patrimonio quando sono già in essere fideiussioni o debiti rilevanti. Un fondo costituito quando i debiti non esistono ancora è molto più solido di un fondo costituito nella settimana in cui la banca ha revocato gli affidamenti.
È anche il momento di conservare con cura la documentazione sulle fonti di reddito della famiglia: tornerà decisiva quando si discuterà se un debito sia stato contratto per i bisogni familiari.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più diffuso è credere che il fondo sia una forma di impignorabilità generale. Molti costituiscono il fondo quando già esistono debiti scaduti o garanzie personali prestate a favore della propria società, convinti che da quel giorno la casa sia intoccabile. Non è così: l’atto costitutivo è considerato un atto a titolo gratuito, e la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il credito del fideiussore nasce quando sorge il credito garantito, non quando la banca chiede il pagamento. Lo ha affermato, ad esempio, Cass. civ., sez. I, n. 27117 del 4 dicembre 2013, che ha confermato la revoca di un fondo nel quale era stato conferito l’intero patrimonio immobiliare dopo il rilascio di una fideiussione. È una pronuncia risalente, ma il principio è tuttora la base del contenzioso.
Quanto dura realmente
La costituzione in sé richiede pochi giorni: il tempo di predisporre l’atto, sottoscriverlo e curare la pubblicità. Ciò che dura a lungo sono gli effetti: il fondo resta in vita, nella normalità dei casi, finché dura il matrimonio o fino alla maggiore età dell’ultimo figlio. In una famiglia con figli piccoli può trattarsi di quindici o vent’anni, un arco di tempo che quasi sempre incrocia una o più crisi economiche.
Dal giorno 1 al primo anno: la finestra dell’art. 2929-bis c.c.
Cosa succede
Il calendario ora corre. Sono passati pochi mesi dal rogito e, nella nostra ipotesi, la società di cui uno dei coniugi è socio e fideiussore comincia a ritardare i pagamenti. La banca, titolare di un credito garantito sorto prima della costituzione del fondo, si accorge dalla visura ipotecaria che la casa è stata vincolata. Ha davanti a sé una scorciatoia: non deve per forza intentare una causa di revocatoria, può pignorare direttamente.
La norma
L’art. 2929-bis c.c., introdotto nel 2015, consente al creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore a titolo gratuito, con il quale sia stato costituito un vincolo di indisponibilità o siano stati alienati beni immobili o mobili registrati, di procedere a esecuzione forzata anche senza aver prima ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia, purché il suo credito sia anteriore all’atto e il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto. La norma è costruita proprio per casi come il fondo patrimoniale: la costituzione del fondo è un vincolo di destinazione a titolo gratuito.
Il debitore e il terzo che subisce l’esecuzione possono reagire con le opposizioni all’esecuzione del codice di procedura civile, contestando la sussistenza dei presupposti della norma e, tra questi, la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori.
La Cassazione, con la sentenza della sez. III n. 28593 del 6 novembre 2024, ha precisato un aspetto decisivo: lo strumento dell’art. 2929-bis c.c. funziona solo se l’atto successivo che ha portato il bene fuori dal fondo è anch’esso a titolo gratuito, se il credito è anteriore e se il pignoramento viene trascritto entro l’anno dalla trascrizione dell’atto. Se invece il bene, una volta conferito nel fondo, è stato venduto a un terzo che ha trascritto prima del pignoramento, la revoca del solo atto costitutivo non basta a colpirlo.
I termini che si attivano
Il termine è uno, ed è secco: il pignoramento deve essere trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto costitutivo del fondo. Nell’esempio, con trascrizione del fondo venerdì 18 marzo 2022, la scadenza cade sabato 18 marzo 2023; prudenzialmente il creditore agisce entro venerdì 17 marzo, e in ogni caso il termine, se si considera lo slittamento del giorno non lavorativo, non va oltre lunedì 20 marzo 2023. Oltre quella data, il creditore perde la scorciatoia e deve passare per la revocatoria ordinaria.
Il termine non è soggetto alla sospensione feriale: non è un termine processuale per il compimento di un atto del giudizio, ma un limite sostanziale di efficacia. Vale la pena ricordarlo perché, quando la scadenza cade in estate, qualcuno immagina erroneamente che il mese di agosto la sposti.
Cosa può fare il debitore ora
Se il pignoramento arriva nell’anno, la finestra difensiva è l’opposizione all’esecuzione, da proporre prima che il giudice disponga la vendita: è lì che si contesta l’anteriorità del credito, la gratuità dell’atto, il pregiudizio (per esempio dimostrando che restano altri beni sufficienti) e la consapevolezza del pregiudizio. Se invece l’anno passa senza pignoramento, il debitore ha guadagnato un primo margine: il creditore dovrà affrontare un giudizio di cognizione, con tempi e oneri probatori più pesanti.
In questa fase, se la crisi è già evidente, conviene anche valutare con un professionista se sia il momento di rivolgersi all’OCC: una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi presentata prima dei pignoramenti cambia l’intera sequenza successiva.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è vendere o donare in fretta i beni del fondo per sottrarli al creditore che si teme stia per pignorare. Un secondo atto a titolo gratuito apre la porta a un nuovo anno di art. 2929-bis c.c. e, se compiuto nell’imminenza di una procedura concorsuale, si trasforma in un indizio pesante sulla mancanza di meritevolezza. Nel sovraindebitamento, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli anni precedenti la domanda devono essere elencati e saranno esaminati dall’OCC.
Quanto dura realmente
L’anno dell’art. 2929-bis c.c. è un termine fisso e non si allunga. Ciò che varia è la durata dell’eventuale opposizione all’esecuzione: la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione si chiude di norma in alcuni mesi, mentre il giudizio di merito che segue può durare uno o due anni, a seconda del carico del tribunale.
Dal primo al quinto anno: il fondo sotto il cono della revocatoria ordinaria
Cosa succede
È passato più di un anno dalla trascrizione. Il creditore non ha pignorato in tempo, ma non per questo ha perso la partita. Da questo momento in poi la strada è quella dell’azione revocatoria ordinaria: un giudizio con il quale chiede al tribunale di dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto costitutivo del fondo. Se vince, potrà pignorare i beni come se il fondo non esistesse, ma solo a proprio vantaggio.
La norma
L’art. 2901 c.c. consente al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore arreca pregiudizio alle sue ragioni. Per gli atti a titolo gratuito, come la costituzione del fondo patrimoniale, non serve dimostrare la partecipazione del terzo alla frode: basta il pregiudizio e, per i crediti anteriori all’atto, la consapevolezza del debitore di arrecarlo; per i crediti successivi, occorre che l’atto sia stato dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento. L’art. 2903 c.c. fissa la prescrizione in cinque anni dalla data dell’atto.
Il giudizio va promosso nei confronti di entrambi i coniugi: la stessa Cass. n. 27117/2013, già ricordata, ha affermato che il giudicato sulla revoca dell’atto costitutivo deve formarsi nei confronti di tutti e due, anche quando uno solo è il debitore e anche quando i beni restano di proprietà del costituente.
La revoca dell’atto costitutivo, però, non travolge automaticamente gli acquisti dei terzi: secondo Cass. n. 28593/2024, se dopo la costituzione il bene è stato alienato e l’acquirente ha trascritto prima del pignoramento, il creditore deve chiedere anche la revoca dell’atto successivo.
I termini che si attivano
Il termine da segnare in rosso è la prescrizione quinquennale, che nel nostro esempio, calcolata dalla data dell’atto del 14 marzo 2022, scade domenica 14 marzo 2027 e si proroga a lunedì 15 marzo 2027. La prescrizione si interrompe con la notifica dell’atto di citazione o con la domanda giudiziale: non basta una lettera di diffida, secondo l’opinione più diffusa, perché l’azione revocatoria è un’azione costitutiva che si interrompe solo con la proposizione della domanda.
Durante il giudizio di revocatoria, che è un ordinario processo di cognizione, si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto: un’impugnazione o un termine per memorie che cada in quel mese scorre dopo il 31 agosto per i giorni residui.
Cosa può fare il debitore ora
Nel quinquennio il debitore ha due opzioni concrete. La prima è difensiva: costruire subito la prova della mancanza di pregiudizio, documentando che il patrimonio residuo, fuori dal fondo, era ed è sufficiente a soddisfare il creditore. La seconda è strategica: se la crisi è ormai conclamata, valutare l’accesso a una procedura di sovraindebitamento con piena trasparenza sul fondo, sapendo che nella liquidazione controllata la revocatoria potrà essere esercitata dal liquidatore nell’interesse di tutti i creditori.
Quello che non si può fare è ignorare il tempo che passa: un fondo costituito quattro anni prima della domanda di liquidazione controllata è ancora pienamente revocabile; uno costituito sei anni prima, in linea di massima, non lo è più, salvo questioni sul giorno iniziale del calcolo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più comune è pensare che, superato l’anno dell’art. 2929-bis c.c., il fondo sia definitivamente al sicuro. In realtà l’anno chiude solo la via rapida. Il secondo errore è sottovalutare il peso delle garanzie personali: chi ha firmato una fideiussione per la società prima di costituire il fondo è, per la legge, un debitore anteriore anche se la banca non ha ancora chiesto nulla.
Quanto dura realmente
Un giudizio di revocatoria in primo grado dura, nei tribunali italiani, spesso tra uno e tre anni; con l’appello si arriva facilmente a quattro o cinque. È un dato che conta molto nella liquidazione controllata: se il liquidatore deve promuovere la revocatoria, i tempi del giudizio si sommano a quelli della procedura e incidono sulla data di chiusura.
Quando arrivano i pignoramenti: l’art. 170 c.c. e la battaglia sull’onere della prova
Cosa succede
Siamo a lunedì 9 giugno 2025. Un creditore notifica un pignoramento immobiliare sulla casa conferita nel fondo, sostenendo che il suo credito è stato contratto per i bisogni della famiglia. Non chiede la revoca del fondo: afferma che il fondo, semplicemente, non gli è opponibile. È la situazione più frequente nella pratica, e anche quella che anticipa la questione centrale della liquidazione controllata, perché l’art. 268 c.4 lett. c) CCII richiama proprio l’art. 170 c.c.
La norma
L’art. 170 c.c. non dice che i beni del fondo sono impignorabili. Dice che non possono essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva come contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne derivano due requisiti cumulativi a favore del debitore: l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
La nozione di bisogni della famiglia è interpretata in modo ampio. La giurisprudenza vi fa rientrare non solo le spese essenziali, ma tutto ciò che serve al pieno mantenimento e allo sviluppo armonico del nucleo, incluso il potenziamento della capacità lavorativa dei coniugi; restano fuori le esigenze voluttuarie o meramente speculative. Per i debiti nati nell’attività d’impresa o professionale il criterio è funzionale: non conta la natura dell’obbligazione, ma la relazione tra il fatto che l’ha generata e i bisogni della famiglia.
Sull’onere della prova la linea è netta. La Cassazione, sez. VI, con l’ordinanza n. 5834 del 27 febbraio 2023, ha confermato che spetta al debitore che si oppone all’esecuzione dimostrare la regolare costituzione e l’opponibilità del fondo e l’estraneità del debito ai bisogni familiari; quanto alla conoscenza del creditore, l’orientamento prevalente la pone a carico dei coniugi, ammettendo anche la prova per presunzioni. La stessa ordinanza ha ritenuto che i debiti tributari collegati all’attività lavorativa dei coniugi non siano estranei ai bisogni familiari quando da quell’attività la famiglia trae il proprio mantenimento.
Più di recente il Tribunale di Padova, sez. I civile, con ordinanza del 16 aprile 2026 resa in sede di reclamo contro il diniego di sospensione di un’esecuzione immobiliare, ha applicato lo stesso schema a fideiussioni prestate a favore di una società: il collegamento con l’attività societaria non basta a escludere la funzione familiare del debito, e non basta neppure dimostrare che la società non distribuiva utili. Il debitore deve chiarire quali fossero le reali fonti di reddito del nucleo. Lo stesso provvedimento ha escluso che la natura di casa familiare del bene integri da sola il pericolo che giustifica la sospensione dell’esecuzione.
Anche il fronte fiscale si muove nella stessa direzione. Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 29111 del 4 novembre 2025, e Cass. civ., sez. tributaria, n. 25112 dell’8 settembre 2026, hanno ritenuto legittima l’iscrizione di ipoteca a garanzia di debiti d’imposta su immobili conferiti in fondo patrimoniale, quando ricorrono le condizioni dell’art. 170 c.c.
I termini che si attivano
Nell’esecuzione individuale l’opposizione all’esecuzione per far valere il fondo va proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione: dopo, è inammissibile salvo fatti sopravvenuti o impossibilità non imputabile di proporla prima. È il termine da non perdere. Nella nostra ipotesi, con pignoramento notificato il 9 giugno 2025, l’udienza per l’autorizzazione alla vendita non arriverà prima di diversi mesi, ma il debitore che aspetta l’avviso di vendita ha già perso la finestra.
Per i giudizi di opposizione vale la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: un termine di venti giorni per introdurre il merito, assegnato a fine luglio, riprende a decorrere il 1° settembre.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è la costruzione della prova: estratti conto, dichiarazioni dei redditi, documenti che mostrino da dove proveniva il denaro con cui la famiglia viveva, contratti e corrispondenza da cui risulti che il creditore sapeva che il finanziamento aveva scopi estranei. Senza questi documenti l’opposizione è destinata a perdere, perché l’onere è del debitore.
È anche il momento in cui decidere se proseguire su un terreno individuale, creditore per creditore, o portare l’intera situazione in una procedura concorsuale. Se i pignoramenti sono più d’uno e i debiti superano la capacità di rimborso, la scelta di una procedura di sovraindebitamento consente di fermare le azioni individuali e di affrontare il fondo una sola volta, in un unico contesto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è opporsi limitandosi ad allegare l’atto costitutivo del fondo, senza alcuna prova sulla natura del debito e sulla conoscenza del creditore. Le pronunce del 2023 e del 2026 che abbiamo ricordato mostrano che l’opposizione fondata sulla sola esistenza del fondo non regge. Un secondo errore è il ritardo: chi aspetta di vedere l’ordinanza di vendita per reagire si trova davanti a un’opposizione inammissibile.
Quanto dura realmente
La fase cautelare dell’opposizione, con la decisione sulla sospensione, si chiude spesso in uno o tre mesi; l’eventuale reclamo al collegio richiede altri uno o due mesi. Il giudizio di merito prosegue poi con tempi ordinari, spesso superiori all’anno. Nel frattempo, se la sospensione è negata, l’esecuzione va avanti.
Il giorno del deposito: il ricorso, la relazione dell’OCC e la dichiarazione del fondo
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Nell’ipotesi, il debitore si rivolge all’OCC lunedì 6 ottobre 2025, dopo che ai pignoramenti si sono aggiunti decreti ingiuntivi e una cessione del quinto. Il gestore della crisi raccoglie la documentazione per circa tre mesi; il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata viene depositato martedì 3 febbraio 2026, con la relazione dell’Organismo allegata.
È in questo momento che il fondo patrimoniale deve uscire allo scoperto. Va indicato nella descrizione del patrimonio, l’atto costitutivo va prodotto, e l’OCC deve valutare sia se i beni del fondo possano essere acquisiti alla procedura in tutto o in parte, sia se l’atto costitutivo sia esposto a revocatoria.
La norma
Secondo l’art. 268 c.3 CCII, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura della liquidazione controllata, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Quando invece la domanda è proposta da un creditore contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo, anche mediante azioni giudiziarie; il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza.
Il collegamento con il fondo è immediato. Un fondo patrimoniale revocabile è, per l’OCC, attivo potenzialmente acquisibile mediante azione giudiziaria. Questo significa che un debitore senza altri beni, ma con una casa conferita nel fondo pochi anni prima della domanda, potrebbe vedersi aprire la liquidazione proprio perché la revocatoria del fondo è considerata una fonte di attivo.
La Cassazione ha precisato due punti utili per questa tappa. Con l’ordinanza della sez. I n. 28576/2025 ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della domanda; con l’ordinanza della sez. I n. 22074/2025 ha chiarito che per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. La meritevolezza tornerà in gioco più avanti, al momento dell’esdebitazione.
Secondo l’art. 268 c.5 CCII, inoltre, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
I termini che si attivano
Dal deposito non decorre un termine perentorio a carico del debitore, ma si apre una fase in cui il tribunale può chiedere integrazioni. Il punto temporale da presidiare è un altro: la completezza della documentazione al momento del deposito. Un fondo taciuto e poi scoperto dal liquidatore sposta l’intera valutazione sul terreno della malafede.
Se la domanda è proposta da un creditore, invece, il termine è stringente: l’eccezione di mancanza di attivo acquisibile va sollevata entro la prima udienza, con l’attestazione dell’OCC; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice può concedere un termine non superiore a sessanta giorni.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la tappa in cui la scelta del debitore pesa di più. La finestra difensiva è la trasparenza ragionata: dichiarare il fondo, ricostruire con l’OCC le date di nascita di ciascun debito rispetto alla data dell’atto costitutivo, distinguere i creditori familiari da quelli estranei, e verificare se la prescrizione della revocatoria sia già maturata. Solo così si può prevedere se il fondo resterà fuori dalla procedura o se il liquidatore lo aggredirà.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta questa ricostruzione prima del deposito, quando ogni scelta è ancora reversibile.
Il debitore può anche valutare, in questa fase, se la liquidazione controllata sia davvero lo strumento giusto o se una ristrutturazione dei debiti del consumatore o un concordato minore consentano di gestire il fondo in modo diverso: lo vedremo nella sezione sui binari paralleli.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è omettere il fondo dall’elenco dei beni o dagli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli anni precedenti, nella convinzione che, essendo i beni esclusi dalla liquidazione, non vadano dichiarati. È esattamente il contrario: proprio perché l’esclusione è condizionata dall’art. 170 c.c. e dalla possibile revocatoria, il fondo è uno dei primi elementi che l’OCC e il tribunale vogliono vedere.
Quanto dura realmente
Tra il primo contatto con l’OCC e il deposito del ricorso passano, nella pratica, da due a sei mesi, a seconda della complessità della documentazione e della rapidità con cui gli enti rispondono alle richieste dell’Organismo. Dal deposito alla sentenza di apertura, molti tribunali impiegano da qualche settimana a tre o quattro mesi.
Il giorno dell’apertura: la sentenza e la sorte del fondo
Cosa succede
Martedì 10 marzo 2026 il tribunale pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione controllata. Il liquidatore, normalmente individuato nello stesso OCC che ha seguito la domanda, prende in carico il patrimonio del debitore. Da quel momento i creditori non possono più agire individualmente sui beni compresi nella liquidazione. Ma che ne è della casa conferita nel fondo patrimoniale?
È il giorno in cui la domanda del titolo trova la sua prima risposta concreta. Sono passati quattro anni dalla costituzione del fondo: il termine dell’art. 2929-bis c.c. è scaduto da tempo, quello della revocatoria no.
La norma
Secondo l’art. 268 c.4 CCII non sono compresi nella liquidazione, tra l’altro, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c. (lett. c). La stessa lettera esclude le cose non pignorabili per legge (lett. d), i crediti impignorabili (lett. a) e, nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia, stipendi, pensioni e redditi da lavoro (lett. b). La norma prosegue la linea della legge n. 3/2012, che nella vecchia liquidazione del patrimonio conteneva un’esclusione analoga.
La formula va letta con attenzione. Il fondo non è escluso in modo assoluto: è escluso «salvo l’art. 170 c.c.», cioè con la riserva che i suoi beni restano aggredibili per i debiti contratti per i bisogni della famiglia o comunque per quelli di cui il creditore ignorava l’estraneità a tali bisogni. Ne nasce una distinzione che la legge non sviluppa, ma che la pratica deve gestire: da un lato i creditori estranei, ai quali il fondo è opponibile; dall’altro i creditori familiari, ai quali non lo è.
Il secondo tassello è l’art. 270 c.5 CCII, che richiama per la liquidazione controllata, tra le altre, le norme sulla liquidazione giudiziale relative ai beni del debitore, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e al concorso dei creditori (artt. 142, 143, 150 e 151 CCII). Dopo l’apertura, dunque, nessun creditore può proseguire o iniziare da solo un’esecuzione sui beni compresi nella procedura.
Come si combinano le due regole quando il creditore è familiare e il bene è nel fondo? Il codice non lo dice espressamente, e su questo punto le letture non coincidono. Una prima impostazione ritiene che, nei limiti dell’art. 170 c.c., i beni del fondo entrino nella liquidazione a beneficio dei soli creditori i cui crediti sono riferibili ai bisogni della famiglia, con una sorta di massa separata gestita dal liquidatore. Una seconda impostazione ritiene che i beni restino fuori dalla procedura e che i creditori familiari conservino la possibilità di aggredirli secondo le regole ordinarie, perché il divieto di azioni individuali riguarda solo i beni compresi nella liquidazione. Non abbiamo individuato, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità che abbiano risolto il contrasto: è una questione da affrontare caso per caso, leggendo come il singolo tribunale ha impostato la sentenza di apertura.
I termini che si attivano
Con la sentenza di apertura partono i termini propri della procedura: il termine non superiore a novanta giorni assegnato ai creditori per proporre le domande di ammissione al passivo (art. 270 c.2 lett. d CCII) e il triennio dall’apertura rilevante per l’esdebitazione di diritto (art. 282 CCII) e per l’acquisizione dei beni sopravvenuti (art. 272 c.3 CCII). Nell’esempio, i novanta giorni scadono lunedì 8 giugno 2026; il triennio matura sabato 10 marzo 2029, con istanza utilmente presentabile da lunedì 12 marzo 2029.
Parallelamente continua a correre, indisturbato, il termine di prescrizione della revocatoria del fondo, che scade lunedì 15 marzo 2027.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, dopo l’apertura, perde la gestione dei beni compresi nella liquidazione, ma non la possibilità di incidere. La finestra difensiva è la collaborazione documentale con il liquidatore sulla qualificazione dei crediti: fornire, per ciascun creditore, la data di nascita del debito, la causa, l’uso effettivo delle somme. È questo materiale che consente al liquidatore di stabilire se e nei confronti di chi il fondo è opponibile.
Il debitore può anche chiedere al giudice, nei limiti dell’art. 268 c.4 lett. b) CCII, la quantificazione di quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia: una determinazione che incide indirettamente anche sul fondo, perché i frutti dei beni (per esempio i canoni di locazione dell’appartamento conferito) seguono la stessa logica di esclusione condizionata.
Quello che il debitore non può fare, dopo l’apertura, è disporre dei beni del fondo come se nulla fosse accaduto. Un atto di alienazione compiuto in questa fase, anche con il consenso del coniuge e l’autorizzazione del giudice prevista dall’art. 169 c.c., verrebbe esaminato con estremo sospetto e potrebbe compromettere l’esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è leggere l’art. 268 c.4 lett. c) CCII fermandosi alle prime parole. «I beni del fondo sono esclusi» è vero solo per metà. Chi organizza la propria strategia sul presupposto che la casa sia comunque intoccabile si trova impreparato quando il liquidatore, o un creditore familiare, rivendica il diritto di soddisfarsi su di essa.
Quanto dura realmente
La sentenza è immediatamente efficace. La presa in carico dei beni da parte del liquidatore, con l’eventuale ordine di consegna e la trascrizione della sentenza, richiede di norma alcune settimane. La qualificazione dei crediti rispetto al fondo, invece, si completa solo con la formazione dello stato passivo, cioè diversi mesi più tardi.
Entro novanta giorni: domande dei creditori, stato passivo e la linea che divide i creditori
Cosa succede
Il calendario ora corre su due binari: i creditori depositano le domande, il liquidatore completa l’inventario e predispone il programma di liquidazione. È qui che il fondo patrimoniale smette di essere una questione astratta e diventa una colonna del progetto di stato passivo. Nella nostra ipotesi, il termine per le domande scade lunedì 8 giugno 2026; il liquidatore deposita il progetto di stato passivo martedì 23 giugno 2026.
La norma
L’art. 270 c.2 lett. d) CCII prevede che la sentenza di apertura assegni ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per la trasmissione delle domande al liquidatore. L’art. 273 CCII disciplina la formazione dello stato passivo: il liquidatore predispone un progetto, le parti hanno quindici giorni per formulare osservazioni, e contro il provvedimento conclusivo è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII entro otto giorni, con successivo ricorso per cassazione entro trenta giorni.
Nella pratica più accurata il liquidatore, quando nel patrimonio esiste un fondo, indica nel progetto non solo l’importo e il rango di ciascun credito, ma anche la sua riferibilità ai bisogni della famiglia. È una qualificazione decisiva, perché da essa dipende se quel creditore potrà soddisfarsi anche sui beni del fondo.
Il criterio da applicare è quello elaborato in sede di esecuzione individuale. Il giudizio verte sulla relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni familiari, intesi in senso ampio; l’onere della prova, secondo Cass. n. 5834/2023, grava su chi invoca l’opponibilità del fondo. Trasportato nella procedura concorsuale, questo significa che, in mancanza di elementi contrari, un debito contratto per acquistare l’automobile di famiglia, per pagare le rette scolastiche o per finanziare l’attività da cui la famiglia traeva il reddito tende a essere qualificato come familiare. Un orientamento più restrittivo, espresso ad esempio da Cass. n. 2904/2021, ritiene invece che i debiti d’impresa non abbiano di norma inerenza diretta con i bisogni familiari: il contrasto si riflette inevitabilmente anche sullo stato passivo.
I termini che si attivano
Per il creditore, il termine di novanta giorni al massimo è quello per depositare la domanda tempestiva; per tutte le parti, i quindici giorni dalla comunicazione del progetto sono il termine per le osservazioni, e gli otto giorni quello per il reclamo contro lo stato passivo. Nell’esempio, con progetto comunicato martedì 23 giugno 2026, le osservazioni vanno depositate entro mercoledì 8 luglio 2026.
Sulla sospensione feriale serve cautela. Il periodo dal 1° al 31 agosto sospende i termini processuali dei giudizi ordinari; per i termini interni alle procedure concorsuali la sua applicabilità va verificata caso per caso, perché la disciplina speciale prevede esclusioni. La regola prudente è non contare mai su agosto per allungare un termine dello stato passivo.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è l’osservazione al progetto di stato passivo: è lì che il debitore può contestare la qualificazione come familiare di un credito che familiare non è, documentando lo scopo del finanziamento e la consapevolezza del creditore. Un’osservazione ben costruita in questi quindici giorni vale più di qualunque contestazione successiva.
Il debitore deve anche verificare il trattamento dei crediti garantiti da ipoteca sui beni del fondo: un’ipoteca iscritta prima della costituzione del fondo, o iscritta legittimamente sui beni del fondo per un debito familiare, porta con sé un diritto di prelazione che il fondo non cancella. Sul versante fiscale, le pronunce di legittimità del 2025 e del 2026 che abbiamo ricordato confermano che l’ipoteca dell’agente della riscossione sui beni del fondo può essere legittima quando ricorrono le condizioni dell’art. 170 c.c.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciar passare il termine per le osservazioni pensando che la qualificazione del credito si potrà discutere più avanti, magari al momento della vendita. Una volta definito lo stato passivo, rimettere in discussione il carattere familiare di un debito diventa molto più difficile. Un secondo errore è non distinguere tra i coniugi: se uno solo è il debitore in liquidazione, la qualificazione dei crediti riguarda solo i suoi debiti, e il coniuge in bonis non è parte della procedura.
Quanto dura realmente
Tra l’apertura e l’esecutività dello stato passivo passano, nella pratica, da sei a dodici mesi. Nell’esempio, il giudice dichiara esecutivo lo stato passivo martedì 15 settembre 2026, circa sei mesi dopo la sentenza di apertura: un tempo in linea con i tribunali più rapidi.
Dopo l’autorizzazione del giudice delegato: la revocatoria del liquidatore
Cosa succede
Da questo momento in poi il fondo può tornare dentro la procedura per un’altra porta. Il liquidatore, esaminati l’atto costitutivo e le date dei debiti, conclude che il fondo è stato costituito quando il debitore era già fideiussore della società poi entrata in crisi, e che fuori dal fondo non restavano beni sufficienti. Chiede quindi al giudice delegato l’autorizzazione a promuovere l’azione revocatoria ordinaria. Nell’esempio, l’istanza è depositata venerdì 15 maggio 2026 e l’autorizzazione arriva mercoledì 20 maggio 2026; l’atto di citazione è notificato ai due coniugi giovedì 1° ottobre 2026.
La norma
L’art. 274 CCII stabilisce che il liquidatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. Il comma 1 gli attribuisce più in generale ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e al recupero dei crediti; il comma 3, modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che il giudice delegato autorizzi le azioni quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
Il rinvio alle «norme del codice civile» significa che il liquidatore non dispone di una revocatoria concorsuale con presunzioni semplificate: deve applicare l’art. 2901 c.c., con i suoi requisiti e con la prescrizione quinquennale dell’art. 2903 c.c. Il vantaggio, però, è che agisce nell’interesse di tutti i creditori: se vince, il bene del fondo torna a disposizione dell’intera massa, e non di un solo creditore.
Cass. n. 28593/2024, resa in un caso in cui ad agire era il curatore fallimentare, offre un’indicazione preziosa anche per la liquidazione controllata: la revoca dell’atto costitutivo rende inefficace il vincolo di destinazione, ma non si estende agli atti successivi a favore di terzi. Se il bene è stato venduto dopo la costituzione del fondo e l’acquirente ha trascritto prima, il liquidatore deve chiedere la revoca anche di quella vendita, con i requisiti più rigorosi che valgono per gli atti a titolo oneroso.
Se pendeva già una revocatoria promossa da un singolo creditore prima dell’apertura, il liquidatore può proseguirla: è l’ipotesi espressamente prevista dall’art. 274 c.2 CCII.
E l’art. 2929-bis c.c.? Dopo l’apertura il singolo creditore non può più usarlo, per il divieto di azioni esecutive individuali. Quanto al liquidatore, il problema si pone di rado, perché quando si arriva alla liquidazione controllata l’anno dalla trascrizione del fondo è quasi sempre già trascorso.
I termini che si attivano
Il termine decisivo è la prescrizione quinquennale della revocatoria, che nell’esempio scade lunedì 15 marzo 2027. Il liquidatore che notifica la citazione il 1° ottobre 2026 ha un margine di oltre cinque mesi; quello che attende l’inizio del 2027 rischia di arrivare oltre la scadenza o di dover agire in urgenza.
Una volta introdotto il giudizio, si applicano i termini processuali ordinari e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore e il coniuge sono convenuti in giudizio. Le finestre difensive sono due. La prima riguarda il tempo: verificare se la prescrizione è maturata prima della notifica. La seconda riguarda il merito: dimostrare che il credito è successivo all’atto e che manca la dolosa preordinazione, oppure che il patrimonio residuo era sufficiente e quindi manca il pregiudizio, oppure che il debitore non era consapevole di arrecarlo.
C’è anche una terza strada, negoziale: il debitore e il coniuge possono proporre al liquidatore una soluzione transattiva, per esempio l’apporto di una somma in cambio della rinuncia all’azione, da sottoporre al giudice delegato. È una possibilità da valutare con cautela e solo se le risorse provengono da fonti lecite e trasparenti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico del coniuge non debitore è disinteressarsi del giudizio, convinto che la liquidazione riguardi solo l’altro. La revocatoria dell’atto costitutivo si svolge nei confronti di entrambi i coniugi e il giudicato fa stato anche nei suoi confronti. Chi non si difende perde l’occasione di far valere argomenti che spesso solo lui conosce, come l’origine dei fondi con cui è stato acquistato il bene.
Quanto dura realmente
La revocatoria promossa dal liquidatore segue i tempi della giustizia civile ordinaria: uno o tre anni in primo grado, a seconda del tribunale. Se il giudizio è ancora pendente al momento in cui maturano i tre anni dall’apertura, la procedura non si chiude: l’art. 282 c.2-bis CCII stabilisce che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione.
Decorsi tre anni dall’apertura: l’esdebitazione e il destino del fondo
Cosa succede
Siamo nel marzo 2029. Sono passati tre anni dalla sentenza di apertura. La revocatoria del fondo, nell’esempio, è ancora in corso; le altre attività di liquidazione sono state completate. Il debitore persona fisica chiede l’esdebitazione: l’istanza è depositata lunedì 12 marzo 2029, primo giorno feriale utile dopo il compimento del triennio, che cade sabato 10 marzo.
La norma
Secondo l’art. 282 c.1 CCII, per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto a seguito del decreto di chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Il comma 2 subordina l’esdebitazione alle condizioni dell’art. 280 CCII e alla circostanza che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il decreto è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo entro trenta giorni ai sensi dell’art. 124 CCII.
L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti, con inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti; per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado; restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori, ed esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari e alcune categorie di debiti da illecito e sanzioni.
Sul triennio, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, ha ricostruito il sistema chiarendo che il termine triennale previsto per l’esdebitazione fissa il limite massimo dell’apprensione dei beni sopravvenuti e, quando i creditori non sono stati soddisfatti, segna anche la durata minima del programma di liquidazione. L’art. 272 c.3 CCII, nel testo successivo al correttivo, conferma che ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti la procedura resta aperta per tre anni dall’apertura.
Che cosa significa tutto questo per il fondo? Se il fondo è rimasto fuori dalla procedura perché opponibile a tutti i creditori, l’esdebitazione rende inesigibili i debiti residui e chiude la partita: i creditori estranei non potranno più aggredirlo neppure dopo. Se invece vi sono creditori familiari rimasti insoddisfatti, l’inesigibilità colpisce anche il loro credito verso il debitore esdebitato. Restano però salvi i diritti verso il coniuge che sia coobbligato o fideiussore, e verso i beni di cui il coniuge in bonis sia titolare.
Sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione è emerso un contrasto in seno alla Prima sezione civile: lo segnalano l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 e la pronuncia n. 13228 del 7 maggio 2026, che hanno espresso posizioni non coincidenti. Sull’art. 278 c.2 CCII, inoltre, è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale da più tribunali di merito, e la Corte costituzionale se ne è occupata con la sentenza n. 74/2026 e con l’ordinanza n. 104/2026: un fronte da considerare ancora in movimento.
I termini che si attivano
Tre termini scandiscono questa tappa: il triennio dall’apertura, che matura sabato 10 marzo 2029 e consente l’istanza da lunedì 12 marzo; i quindici giorni per le osservazioni dei creditori dopo la comunicazione del liquidatore, che con comunicazione eseguita lo stesso 12 marzo scadono martedì 27 marzo 2029; i trenta giorni per il reclamo dalla comunicazione del decreto, che, con decreto comunicato mercoledì 11 aprile 2029, scadono venerdì 11 maggio 2029.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva dell’esdebitazione è la prova della meritevolezza, e qui il fondo patrimoniale torna in primo piano. Un fondo dichiarato fin dall’inizio, costituito in un momento in cui i debiti non esistevano o erano coperti da altri beni, non è un indizio di malafede. Un fondo taciuto, o costituito alla vigilia del tracollo con l’evidente scopo di sottrarre beni ai creditori, può diventare l’argomento principale con cui un creditore si oppone all’esdebitazione, sostenendo che il debitore ha determinato o aggravato il sovraindebitamento con colpa grave o malafede.
Il debitore deve quindi preparare l’istanza con una ricostruzione documentata dell’intera storia del fondo: data e ragioni della costituzione, debiti esistenti a quella data, comportamento tenuto durante la procedura.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che l’esdebitazione sia automatica e che il decreto sia una formalità. Il termine «di diritto» indica che non serve un giudizio sul merito della procedura, ma il tribunale verifica comunque le condizioni di legge, e i creditori possono presentare osservazioni. Un secondo errore è ritenere che l’esdebitazione liberi anche il coniuge: chi ha firmato insieme al debitore, o ha prestato garanzia, resta obbligato.
Quanto dura realmente
Tra l’istanza e il decreto passano normalmente da uno a tre mesi. Se c’è reclamo, servono altri mesi. Se la revocatoria del fondo è ancora in corso, la procedura resta aperta per la sola gestione di quel giudizio e del suo eventuale ricavato, mentre il debitore beneficia già dell’esdebitazione.
Lo stesso fondo, due calendari a confronto
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dagli stessi dati: fondo costituito lunedì 14 marzo 2022 e trascritto venerdì 18 marzo 2022, con conferimento della casa familiare (valore stimato 187.400 euro) e di un appartamento locato (valore stimato 96.300 euro, canone annuo 7.320 euro). Debiti complessivi al momento della crisi: 241.860 euro, di cui 118.450 euro per fideiussione rilasciata nel 2020 a favore della società di uno dei coniugi, 64.720 euro di finanziamenti al consumo per l’acquisto dell’auto e l’arredamento, 58.690 euro di debiti diversi.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- Lunedì 9 giugno 2025: notifica del pignoramento immobiliare da parte della banca garantita dalla fideiussione. Il debitore consulta subito un professionista.
- Lunedì 30 giugno 2025: deposito dell’opposizione all’esecuzione, ben prima di qualsiasi ordinanza di vendita, con documentazione sulle fonti di reddito della famiglia. Il debitore è consapevole che la fideiussione è anteriore al fondo e che la battaglia sull’art. 170 c.c. è incerta.
- Lunedì 6 ottobre 2025: primo incontro con l’OCC. Il fondo è dichiarato immediatamente; si predispone una tabella con data di nascita e causa di ciascun debito.
- Martedì 3 febbraio 2026: deposito del ricorso per liquidazione controllata con relazione dell’OCC che individua la revocabilità del fondo come possibile attivo acquisibile e lo indica espressamente.
- Martedì 10 marzo 2026: sentenza di apertura. Il pignoramento individuale si arresta per il divieto di azioni esecutive.
- Mercoledì 20 maggio 2026: autorizzazione del giudice delegato alla revocatoria; i coniugi aprono subito un confronto con il liquidatore.
- Mercoledì 8 luglio 2026: il debitore deposita osservazioni al progetto di stato passivo, contestando la qualificazione come familiare di 58.690 euro di debiti legati a un’attività speculativa.
- Lunedì 16 novembre 2026: nell’ipotesi, il coniuge non debitore propone un apporto di 71.240 euro da risorse proprie documentate, in cambio della rinuncia alla revocatoria; la proposta è sottoposta al giudice delegato.
- Lunedì 12 marzo 2029: istanza di esdebitazione. La storia del fondo è trasparente e documentata fin dall’inizio; nessun creditore ha elementi per sostenere la malafede.
Esito: la casa familiare resta nella disponibilità della famiglia, i creditori ricevono il ricavato dell’apporto e della liquidazione degli altri beni, il debitore accede all’esdebitazione.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- Lunedì 9 giugno 2025: notifica del pignoramento. Il debitore non reagisce, convinto che il fondo basti a proteggerlo.
- Lunedì 6 ottobre 2025: primo incontro con l’OCC; il fondo non viene indicato perché il debitore ritiene che, essendo i beni esclusi, non serva dichiararlo.
- Martedì 3 febbraio 2026: deposito del ricorso; la relazione dell’OCC non menziona il fondo.
- Martedì 10 marzo 2026: sentenza di apertura.
- Lunedì 4 maggio 2026: nelle visure ipotecarie il liquidatore scopre il fondo. Ne informa il giudice delegato.
- Mercoledì 8 luglio 2026: scade il termine per le osservazioni allo stato passivo; il debitore non ne presenta. Tutti i debiti, compresi quelli dell’attività speculativa, sono qualificati come familiari.
- Lunedì 18 gennaio 2027: notifica della citazione in revocatoria, a meno di due mesi dalla prescrizione del 15 marzo 2027. Il giudizio si apre in un clima di diffidenza.
- Lunedì 12 marzo 2029: istanza di esdebitazione. Un creditore presenta osservazioni entro martedì 27 marzo 2029, sostenendo che l’omessa dichiarazione del fondo dimostra la malafede.
Esito: il rischio concreto è che il fondo venga revocato, la casa liquidata a beneficio di tutti i creditori e l’esdebitazione contestata, con un reclamo da proporre entro trenta giorni.
Le differenze, giorno per giorno
| Data | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| 30/6/2025 | Opposizione con prova documentale | Nessuna reazione |
| 6/10/2025 | Fondo dichiarato all’OCC | Fondo taciuto |
| 3/2/2026 | Relazione OCC completa | Relazione OCC lacunosa |
| 8/7/2026 | Osservazioni allo stato passivo | Termine perso |
| 1/10/2026 – 18/1/2027 | Confronto e proposta di apporto | Citazione a ridosso della prescrizione |
| 12/3/2029 | Esdebitazione senza contestazioni | Esdebitazione contestata |
Il dato che emerge non è che il fondo «funzioni» nel primo calendario e «non funzioni» nel secondo. In entrambi i casi la fideiussione era anteriore e il fondo era esposto. La differenza è che nel calendario A il debitore ha usato ogni finestra per negoziare da una posizione documentata; nel calendario B ha subito ogni passaggio.
I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore cambia strumento
La liquidazione controllata non è l’unica strada. Quando nel patrimonio c’è un fondo patrimoniale, la scelta dello strumento cambia profondamente la cronologia e il destino dei beni vincolati.
Primo binario: la ristrutturazione dei debiti del consumatore
Se il debitore è un consumatore, può proporre con l’ausilio dell’OCC un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 67 CCII, a contenuto libero, con soddisfazione anche parziale e differenziata dei crediti. In questa strada il fondo non viene liquidato: è il debitore a decidere se e come mettere a disposizione dei creditori i beni o i loro frutti, per esempio destinando una parte dei canoni dell’immobile locato al piano.
La timeline si accorcia: il giudice, se la domanda è ammissibile, dispone la pubblicazione e l’OCC ne dà comunicazione ai creditori entro trenta giorni; i creditori hanno venti giorni per le osservazioni; l’OCC riferisce entro dieci giorni dalla scadenza di quel termine; il giudice omologa con sentenza. Su istanza del debitore possono essere disposte misure protettive, come la sospensione delle esecuzioni.
Il limite è che il piano deve risultare conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria: se un creditore contesta, il giudice omologa solo se ritiene che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore a quella ottenibile con la liquidazione. E nella liquidazione il fondo revocabile pesa: l’OCC dovrà tenerne conto nel confronto.
Secondo binario: il concordato minore
Per il professionista, l’imprenditore minore o il socio che non ha la qualità di consumatore, la strada alternativa è il concordato minore. Quando non è prevista la prosecuzione dell’attività, l’art. 74 c.2 CCII richiede l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. L’apporto del coniuge non debitore, che magari è comproprietario dei beni del fondo, può rappresentare proprio questa risorsa esterna.
La timeline qui ruota attorno al voto: il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per esprimere adesione o dissenso, con il meccanismo del silenzio-assenso. Se il concordato non viene omologato, su istanza del debitore si apre la liquidazione controllata e si torna al calendario principale.
Terzo binario: l’accordo diretto con i creditori familiari
Nulla impedisce al debitore, prima di entrare in una procedura, di negoziare direttamente con il creditore che rivendica il carattere familiare del proprio credito. Un accordo di rientro, magari garantito dai frutti del fondo, può evitare il pignoramento e la causa sull’art. 170 c.c. Il problema è che un accordo isolato con un solo creditore, se poi segue una procedura concorsuale, viene esaminato alla luce della parità di trattamento: va costruito con attenzione e documentato.
Quarto binario: lo scioglimento volontario o la modifica del fondo
Talvolta la soluzione più lineare è sciogliere il fondo, quando le condizioni dell’art. 171 c.c. lo consentono, o alienare con le autorizzazioni dell’art. 169 c.c. un bene del fondo per destinare il ricavato ai creditori. È una scelta che deve essere fatta prima dell’apertura di una procedura e con la massima trasparenza: compiuta dopo, o a favore di parenti a prezzo vile, diventa un atto da revocare e un indizio contro la meritevolezza.
Quale binario conviene
| Strumento | Fondo patrimoniale | Tempi indicativi | Rischio principale |
|---|---|---|---|
| Liquidazione controllata | Escluso salvo art. 170 c.c.; revocabile dal liquidatore | Almeno 3 anni | Revocatoria e contestazione dell’esdebitazione |
| Ristrutturazione del consumatore | Gestito dal debitore nel piano | Alcuni mesi fino all’omologa, poi esecuzione del piano | Giudizio di convenienza |
| Concordato minore | L’apporto del coniuge può essere risorsa esterna | Alcuni mesi fino all’omologa | Mancato raggiungimento della maggioranza |
| Accordo diretto | Frutti del fondo come garanzia | Variabili | Parità di trattamento in caso di procedura successiva |
La scelta del binario dipende da tre variabili temporali: quanti anni sono passati dalla costituzione del fondo, quando sono nati i debiti rispetto a quella data, e se i pignoramenti sono già arrivati alla fase della vendita.
Le cinque finestre critiche
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La finestra dell’atto costitutivo. Prima di firmare dal notaio si decide quali beni conferire, quali debiti esistono già e come documentare le finalità familiari. Un fondo costituito senza debiti in essere è molto più solido di uno costituito a crisi già iniziata.
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La finestra del primo anno dalla trascrizione. Fino alla scadenza dell’anno il creditore anteriore può pignorare senza revocatoria ai sensi dell’art. 2929-bis c.c. Se il pignoramento arriva, l’opposizione va proposta prima che sia disposta la vendita, contestando i presupposti della norma.
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La finestra della prima opposizione all’esecuzione. Quando un creditore sostiene che il suo credito è familiare, il debitore ha l’onere di provare l’estraneità del debito e la conoscenza del creditore. Le prove si raccolgono subito, non dopo l’ordinanza di vendita.
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La finestra del deposito del ricorso. Il fondo va dichiarato all’OCC e la relazione deve ricostruire date e cause dei debiti. È il momento in cui la trasparenza protegge l’esdebitazione futura e in cui si valuta se la revocatoria sia ancora possibile.
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La finestra dei quindici giorni per le osservazioni allo stato passivo. È lì che si decide quali creditori sono familiari e potranno soddisfarsi sul fondo. Lasciare scadere questo termine significa accettare la qualificazione proposta dal liquidatore.
Le domande sul tempo
Il fondo è stato costituito più di cinque anni prima della liquidazione: è al sicuro?
In linea di massima la revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, e decorso quel termine il liquidatore non può più agire. Resta però l’art. 170 c.c.: i creditori i cui debiti sono stati contratti per i bisogni della famiglia possono comunque soddisfarsi sui beni del fondo, perché l’art. 268 c.4 lett. c) CCII fa salvo proprio quell’articolo. Va inoltre verificato il giorno iniziale della prescrizione, sul quale non tutte le letture coincidono.
Sono passati undici mesi dalla trascrizione del fondo e la banca minaccia il pignoramento: cosa cambia se aspetta un altro mese?
Molto. Se il pignoramento viene trascritto entro l’anno dalla trascrizione del fondo, e il credito è anteriore, la banca può usare l’art. 2929-bis c.c. senza revocatoria. Dopo l’anno, deve promuovere un giudizio di revocatoria ordinaria, con tempi e oneri probatori maggiori.
Il pignoramento sulla casa del fondo è iniziato da mesi: posso ancora fermarlo chiedendo la liquidazione controllata?
Sì, finché la procedura esecutiva non si è conclusa. Dopo la sentenza di apertura, per il rinvio dell’art. 270 c.5 CCII al divieto di azioni esecutive individuali, l’esecuzione sui beni compresi nella liquidazione non può proseguire. Resta da capire, caso per caso, come il tribunale tratti i beni del fondo, che la legge esclude salvo l’art. 170 c.c.
Quanto tempo dura in tutto, dal deposito all’esdebitazione?
L’esdebitazione di diritto matura decorsi tre anni dall’apertura, o prima con il decreto di chiusura. Sommando i mesi tra deposito e apertura, nella pratica il percorso complessivo dura spesso tra tre anni e tre anni e mezzo. Se il liquidatore promuove una revocatoria sul fondo, la procedura può restare aperta più a lungo per quel giudizio, ma l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né li blocca.
Ho ricevuto il progetto di stato passivo dieci giorni fa: posso ancora contestare che un debito sia «familiare»?
Sì, se non sono ancora decorsi i quindici giorni dalla comunicazione del progetto previsti dall’art. 273 CCII. È il momento giusto per depositare osservazioni documentate sulla causa del debito e sulla consapevolezza del creditore. Dopo, resta solo il reclamo contro lo stato passivo, da proporre entro otto giorni.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline alla quale si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta in questo percorso.
Tappa 1 e 3 – Costituzione del fondo e revocatoria ordinaria
- Cass. civ., sez. I, sentenza n. 27117 del 4 dicembre 2013. La costituzione di un fondo in cui confluisce l’intero patrimonio immobiliare è un atto gratuito; per il fideiussore la qualità di debitore nasce con il credito garantito, sicché per un credito anteriore basta la consapevolezza del pregiudizio; il giudizio va condotto nei confronti di entrambi i coniugi. È una pronuncia risalente, citata perché fonda ancora oggi la valutazione della revocabilità di molti fondi costituiti dopo il rilascio di garanzie.
Tappa 2 e 8 – Art. 2929-bis c.c. e revocatoria del liquidatore
- Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28593 del 6 novembre 2024. La revoca dell’atto costitutivo del fondo non si estende agli atti successivi di disposizione a favore di terzi: se l’acquirente ha trascritto prima del pignoramento, il suo acquisto prevale e occorre revocare anche l’atto successivo; l’art. 2929-bis c.c. aiuta solo se l’atto successivo è gratuito, il credito è anteriore e il pignoramento è trascritto entro l’anno. Rilevante per il liquidatore che agisce ex art. 274 CCII su beni del fondo già alienati.
Tappa 4 e 7 – Art. 170 c.c., bisogni della famiglia, onere della prova
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Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 5834 del 27 febbraio 2023. Chi invoca il fondo deve provarne la regolare costituzione e l’opponibilità e dimostrare che il debito era estraneo ai bisogni familiari; i debiti tributari legati all’attività lavorativa da cui la famiglia trae sostentamento non sono, di per sé, estranei. Decisiva sia nelle opposizioni individuali sia nella qualificazione dei crediti nello stato passivo.
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Tribunale di Padova, sez. I civile, ordinanza del 16 aprile 2026. Le fideiussioni prestate per una società non sono automaticamente estranee ai bisogni familiari; non basta provare la mancata distribuzione di utili, servono le reali fonti di reddito del nucleo; la casa familiare non integra da sola il pericolo che giustifica la sospensione dell’esecuzione. Mostra quanto sia pesante, oggi, l’onere probatorio del debitore.
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Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 29111 del 4 novembre 2025. È stata ritenuta legittima l’iscrizione di ipoteca su immobili conferiti in fondo patrimoniale. Rilevante quando nello stato passivo compaiono crediti fiscali assistiti da ipoteca sui beni del fondo.
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Cass. civ., sez. tributaria, n. 25112 dell’8 settembre 2026. Conferma la legittimità dell’iscrizione ipotecaria a garanzia di un’imposta su beni costituiti in fondo patrimoniale. È la pronuncia più recente sul tema, utile per valutare la posizione dell’agente della riscossione nella procedura.
Tappa 5 – Il deposito del ricorso
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Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Da qui l’importanza che la relazione affronti espressamente il fondo e la sua eventuale revocabilità.
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Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 22074/2025. Per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. Il fondo costituito in pregiudizio dei creditori non impedisce l’apertura, ma può pesare dopo.
Tappa 9 – Esdebitazione
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Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024. Il triennio previsto per l’esdebitazione segna il limite massimo dell’apprensione dei beni sopravvenuti e, se i creditori non sono soddisfatti, la durata minima del programma di liquidazione. Fissa l’orizzonte temporale entro cui il destino del fondo deve essere definito.
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Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025. È una delle due pronunce che segnalano il contrasto sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Incide sui rimedi esperibili contro il decreto finale.
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Cass. civ., n. 13228 del 7 maggio 2026. È l’altra pronuncia del contrasto sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione, con una posizione non coincidente con quella del 2025. Va tenuta presente da chi prepara un’impugnazione.
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Corte costituzionale, sentenza n. 74/2026 e ordinanza n. 104/2026. Riguardano le questioni di legittimità sollevate sull’art. 278 c.2 CCII, relativo agli effetti dell’esdebitazione verso i creditori che non hanno partecipato al concorso. Il fronte è da considerare aperto e va verificato al momento della domanda.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno 0, lavoriamo sull’atto; se sei entro l’anno dalla trascrizione, presidiamo l’art. 2929-bis c.c.; se sei già nella procedura, ci concentriamo sullo stato passivo, sulla revocatoria e sull’esdebitazione.
- Ricostruiamo la linea del tempo del fondo: data dell’atto, data dell’annotazione e della trascrizione, data di nascita di ciascun debito e di ciascuna garanzia, per stabilire subito quali termini sono aperti e quali già chiusi.
- Calcoliamo le scadenze dell’art. 2929-bis c.c. e della prescrizione della revocatoria, verificando i giorni non lavorativi e le diverse letture sul giorno iniziale.
- Prepariamo l’opposizione all’esecuzione quando un creditore pignora i beni del fondo, raccogliendo la prova sulle fonti di reddito familiari e sulla conoscenza del creditore, entro il limite della disposizione della vendita.
- Lavoriamo con l’OCC sulla relazione, perché il fondo sia dichiarato e valutato correttamente rispetto all’attestazione sull’attivo acquisibile dell’art. 268 c.3 CCII.
- Valutiamo il binario più adatto: liquidazione controllata, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore con apporto del coniuge, accordo diretto.
- Redigiamo le osservazioni al progetto di stato passivo nei quindici giorni, contestando le qualificazioni dei crediti come familiari quando non sono fondate.
- Difendiamo i coniugi nella revocatoria promossa dal liquidatore ai sensi dell’art. 274 CCII, verificando prescrizione, anteriorità del credito, pregiudizio e consapevolezza.
- Esaminiamo le soluzioni transattive da sottoporre al giudice delegato, quando il coniuge non debitore può apportare risorse documentate.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione con la ricostruzione documentata della storia del fondo e gestiamo l’eventuale reclamo entro trenta giorni.
- Seguiamo l’eventuale giudizio in Cassazione, con la stessa linea difensiva impostata sin dalla prima opposizione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come il fondo patrimoniale nella liquidazione controllata pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e l’esperienza di fiduciario di un OCC: significa conoscere il punto di vista dell’Organismo che dovrà attestare se il fondo è attivo acquisibile e del liquidatore che dovrà decidere se agire in revocatoria. Questa prospettiva consente di preparare la documentazione in anticipo, nel modo in cui sarà letta.
La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione è il secondo elemento: chi imposta la difesa sull’art. 170 c.c. nella prima opposizione è lo stesso professionista che può sostenerla davanti alla Suprema Corte, senza cambi di linea. Infine, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono flussi di reddito e debiti fiscali, gli avvocati traducono quei dati in prova e in strategia processuale.
Chiusura
Il fondo patrimoniale non è né uno scudo assoluto né un’illusione. Nella liquidazione controllata i suoi beni e i loro frutti restano fuori dalla massa, ma solo nei limiti dell’art. 170 c.c., e l’atto costitutivo resta esposto alla revocatoria del liquidatore finché la prescrizione non è maturata. Tutto, alla fine, si riduce a una questione di date: quando è nato il fondo, quando sono nati i debiti, quando arriva la domanda, quando matura il triennio.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Ogni finestra che abbiamo descritto si apre una sola volta: l’anno dell’art. 2929-bis c.c., l’opposizione prima della vendita, i quindici giorni per le osservazioni allo stato passivo, i trenta giorni per il reclamo contro il decreto di esdebitazione.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno il modo in cui il fondo viene valutato nella relazione e nella liquidazione; e perché, da avvocato cassazionista, può seguire la stessa linea sull’art. 170 c.c. e sulla revocatoria in ogni grado di giudizio.
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