Quando il tribunale apre la liquidazione controllata, il debitore smette di decidere da solo cosa fare dei propri beni. Da quel momento è il liquidatore a gestire il patrimonio, e lo fa seguendo un documento preciso: il programma di liquidazione. In quel programma si stabilisce che cosa verrà venduto, quando, con quali modalità e quanta parte dello stipendio o della pensione andrà ai creditori. Per chi ha chiesto (o subito) la procedura, capire i tempi di questo documento significa capire quando e come cambierà la propria vita quotidiana.
La legge fissa un termine: novanta giorni dall’apertura della procedura. Ma il termine da solo dice poco. Contano il contenuto del programma, il controllo del giudice delegato, le regole sui beni che arrivano dopo l’apertura e le possibilità di modificare il piano in corsa. Il rischio principale, per il debitore, è restare passivo nei primi tre mesi: è proprio in quella finestra che si decide quali beni verranno venduti e come, e intervenire dopo l’approvazione del programma è molto più difficile.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il funzionamento della liquidazione controllata, il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi e il dialogo tra liquidatore e giudice delegato. È lo stesso terreno su cui si gioca la stesura del programma di liquidazione.
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Inquadramento normativo: che cos’è il programma di liquidazione
Sul piano normativo, la liquidazione controllata è disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), nel testo modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. È la procedura liquidatoria riservata ai debitori in sovraindebitamento: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro soggetto che non può accedere alla liquidazione giudiziale. Secondo l’art. 268 CCII può chiederla il debitore stesso, oppure un creditore quando il debitore è insolvente, anche se sono in corso esecuzioni individuali.
La norma centrale per il nostro tema è l’art. 272 CCII, rubricato “Liquidazione del patrimonio” e riscritto in più punti dal correttivo (art. 41, comma 5, del D.Lgs. 136/2024, che ha modificato i commi 2 e 3 e introdotto il comma 3-bis). Il testo vigente, nella versione aggiornata al 12 agosto 2026, prevede in sintesi quanto segue.
- Comma 1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori e notifica loro la sentenza secondo l’art. 270, comma 4. Il termine per le domande dei creditori fissato dalla sentenza (art. 270, comma 2, lett. d) può essere prorogato di trenta giorni.
- Comma 2. Entro novanta giorni dall’apertura, il liquidatore completa l’inventario dei beni del debitore, redige un programma sui tempi e sulle modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l’art. 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.
- Comma 3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura resta aperta fino al completamento delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni dall’apertura; può chiudersi prima, su istanza del liquidatore, se non è possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire.
- Comma 3-bis. Sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore fino alla sua esdebitazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli.
In termini essenziali, il programma di liquidazione è l’atto con cui il liquidatore, entro novanta giorni dall’apertura e sulla base dell’inventario, stabilisce tempi e modalità di trasformazione in denaro del patrimonio del debitore; diventa vincolante solo con l’approvazione del giudice delegato.
La ratio della norma
La ratio è duplice. Da un lato, la legge vuole evitare che la liquidazione si trascini senza una direzione: un programma scritto, con tempi dichiarati, permette al giudice e ai creditori di controllare il lavoro del liquidatore. Dall’altro, il programma tutela anche il debitore, perché rende prevedibile ciò che accadrà: quali beni saranno venduti, in quale ordine, con quali forme di pubblicità, e quali invece resteranno fuori dalla procedura. Il riferimento del comma 3 alla “ragionevole durata” collega il programma al principio costituzionale del giusto processo.
Distinzione da istituti affini
Va precisato che il programma di liquidazione della liquidazione controllata non coincide con quello della liquidazione giudiziale (art. 213 CCII). Nella liquidazione giudiziale il curatore deve predisporre il programma entro sessanta giorni dall’inventario e comunque entro centocinquanta giorni dalla sentenza; il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni senza giustificato motivo è espressamente giusta causa di revoca del curatore; il programma passa per il comitato dei creditori; il primo esperimento di vendita deve svolgersi entro otto mesi dall’apertura; la liquidazione deve chiudersi entro cinque anni, salvo differimento.
L’art. 272, comma 2, non richiama l’intero art. 213, ma solo i commi 2, 3 e 4: la rinuncia a liquidare beni non convenienti, la struttura per sezioni del programma, gli atti volti a conservare il valore dell’impresa. Non richiama invece il comma 1 (termini e revoca), il comma 5 (otto mesi per il primo esperimento), il comma 7 (approvazione del comitato) e il comma 8 (cinque anni). La liquidazione controllata ha quindi un programma più snello, con un termine proprio (novanta giorni) e un unico organo di approvazione (il giudice delegato).
Un esempio concreto aiuta. Un lavoratore dipendente con un’auto e una quota di un appartamento ereditato: in liquidazione controllata il liquidatore deposita entro novanta giorni un programma che prevede la vendita della quota tramite procedura competitiva e la destinazione ai creditori della parte di stipendio eccedente quanto il giudice ha lasciato al debitore per il mantenimento. Nessun comitato dei creditori vota il programma: è il giudice delegato a valutarlo e approvarlo. Diverso è il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-71 CCII), dove è il debitore a proporre ai creditori tempi e modalità, e le vendite previste dal piano sono effettuate dal debitore stesso sotto il controllo dell’OCC.
Requisiti e termini
La disciplina prevede una sequenza di termini che si incastrano tra loro. Il termine dei novanta giorni non vive isolato: dipende dalla sentenza di apertura, si intreccia con quello per l’aggiornamento dell’elenco dei creditori e con quello per la formazione dello stato passivo.
Condizioni di applicabilità
- Sentenza di apertura. Il programma presuppone che il tribunale abbia aperto la liquidazione controllata con sentenza (art. 270 CCII). Nel ricorso del debitore persona fisica, secondo l’art. 268, comma 3, l’apertura avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Senza attivo non c’è nulla da programmare.
- Nomina del liquidatore. Con la sentenza il tribunale nomina il liquidatore, che è il soggetto obbligato a redigere inventario e programma. In molti tribunali il liquidatore coincide con il gestore dell’OCC che ha seguito la fase preparatoria.
- Inventario. Il programma si fonda sull’inventario, che deve essere completato nello stesso termine di novanta giorni. Le sentenze di apertura di merito ricordano che nell’inventario vanno indicati tutti i beni del debitore, compresi i redditi, con l’avvertenza che la parte di stipendio o pensione necessaria al mantenimento è esclusa ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b).
- Beni compresi. Sono compresi tutti i beni del debitore, esclusi quelli indicati dall’art. 268, comma 4 (crediti impignorabili, quota di redditi necessaria al mantenimento nei limiti fissati dal giudice, frutti dell’usufrutto legale e beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c., cose non pignorabili per legge), più i beni sopravvenuti fino all’esdebitazione (comma 3-bis).
Decorrenza
Il termine di novanta giorni decorre “dall’apertura” della liquidazione controllata. In termini operativi, il riferimento più prudente è la data della sentenza di apertura (deposito/pubblicazione). Il termine di trenta giorni del comma 1, invece, decorre dalla comunicazione della sentenza al liquidatore: sono due decorrenze diverse, anche se spesso vicine.
Termini perentori e ordinatori
L’art. 272 non accompagna il termine di novanta giorni con una sanzione espressa. Non c’è una previsione di decadenza, né il richiamo all’art. 213, comma 1, che nella liquidazione giudiziale qualifica il ritardo come giusta causa di revoca del curatore. Per questo il termine è comunemente letto come ordinatorio: il programma depositato al centesimo giorno non è nullo e non fa venire meno la procedura. Questo non significa che il ritardo sia irrilevante. Il giudice delegato vigila sul liquidatore, può sollecitarlo, e il comportamento del liquidatore incide sulla valutazione della sua attività, anche ai fini della liquidazione del compenso (che l’art. 275, comma 3, CCII rinvia ai parametri del D.M. 202/2014). Diverse sentenze di apertura, inoltre, qualificano espressamente come causa di revoca il mancato deposito delle relazioni periodiche.
Sospensione feriale
La sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto. Il termine di novanta giorni, però, non è un termine processuale posto a carico di una parte per compiere un atto in giudizio: è un termine per l’attività gestoria di un organo della procedura. L’applicabilità della sospensione feriale a questo termine va quindi verificata; la scelta prudente, per il liquidatore come per il debitore che vuole tenere il calendario sotto controllo, è calcolarlo senza sospensione.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 30 giorni per aggiornare l’elenco dei creditori e notificare la sentenza (art. 272 c.1) | Comunicazione della sentenza al liquidatore | Ordinatorio | Slittamento della fase di formazione del passivo; possibile sollecito del giudice delegato |
| Termine per le domande dei creditori, non superiore a 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d), prorogabile di 30 giorni (art. 272 c.1) | Notifica della sentenza ai creditori | Fissato dal tribunale | Domande tardive soggette al regime delle tardive |
| 90 giorni per inventario e programma di liquidazione (art. 272 c.2) | Apertura della liquidazione controllata | Ordinatorio, senza sanzione espressa | Nessuna decadenza; vigilanza del giudice delegato, sollecito, rilievo sulla valutazione dell’operato del liquidatore |
| 15 giorni per osservazioni al progetto di stato passivo (art. 273) | Comunicazione del progetto | Termine per le parti | Perdita della possibilità di contestare in quella sede |
| Durata minima della procedura: 3 anni (art. 272 c.3) | Apertura | Termine sostanziale | Chiusura anticipata solo se non c’è altro attivo acquisibile |
| Beni sopravvenuti (art. 272 c.3-bis) | Fino all’esdebitazione | Regola sostanziale | Il bene entra nella liquidazione al netto dei costi di acquisto e conservazione |
| Esdebitazione di diritto (art. 282) | Decreto di chiusura o decorso di 3 anni dall’apertura | Sostanziale | Liberazione dai debiti residui, salvi i limiti di legge |
Il termine più critico, per il debitore, è quello dei novanta giorni: è la finestra in cui il liquidatore decide come vendere, e in cui il debitore può ancora far valere osservazioni utili prima che il giudice delegato approvi il programma.
Procedura passo-passo: dall’apertura all’approvazione del programma
La sequenza che segue descrive cosa accade, chi agisce e davanti a quale organo. Le prassi variano da tribunale a tribunale; i passaggi indicati sono quelli che derivano dal codice e dalle sentenze di apertura pubblicate.
1. La sentenza di apertura
Il tribunale competente è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 2, CCII, richiamato dall’art. 268). Il tribunale decide in composizione collegiale e, con la sentenza, nomina il giudice delegato e il liquidatore, assegna ai creditori e ai terzi il termine per presentare le domande e ordina la consegna dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione. Molte sentenze fissano già in via provvisoria la quota di reddito lasciata al debitore per il mantenimento suo e della famiglia, con la precisazione che il giudice delegato potrà rivederla. Lo stesso provvedimento richiama di solito il termine di novanta giorni per l’inventario e il programma.
2. I primi trenta giorni: elenco dei creditori e notifica
Entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori (partendo da quello allegato alla domanda e dalla relazione dell’OCC) e notifica la sentenza ai creditori. In questa fase il debitore deve collaborare: segnalare creditori dimenticati, consegnare documenti, indicare indirizzi PEC.
3. La presa in consegna dei beni e l’inventario
Il liquidatore prende in consegna i beni, cura la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati, apre il conto corrente della procedura e redige l’inventario. L’inventario fotografa il patrimonio: immobili e quote, veicoli, conti, crediti verso terzi, partecipazioni, beni mobili di valore, redditi. Per i redditi l’inventario indica la parte eccedente la quota esclusa, che il debitore deve versare periodicamente alla procedura, comprese, se il provvedimento lo prevede, tredicesima e quattordicesima.
4. La redazione del programma
Il programma deve indicare tempi e modalità della liquidazione. Per effetto del richiamo all’art. 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili, il programma della liquidazione controllata tende ad avere questa struttura:
- sezioni separate per gli immobili, per gli altri beni e per la riscossione dei crediti, con l’indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo (art. 213 c.3);
- azioni giudiziali da intraprendere (revocatorie, recupero crediti, azioni di inefficacia) e subentro nelle liti pendenti, con i relativi costi (art. 213 c.3);
- atti volti a conservare il valore dell’eventuale attività d’impresa, come la prosecuzione o l’affitto di un ramo, e le modalità di cessione unitaria (art. 213 c.4), rilevanti soprattutto per l’imprenditore minore;
- beni che non conviene liquidare e per i quali il liquidatore chiede di rinunciare alla liquidazione (art. 213 c.2): in quel caso i creditori recuperano la possibilità di agire individualmente su quei beni; la liquidazione si presume manifestamente non conveniente dopo sei esperimenti di vendita andati deserti, salvo che il giudice delegato autorizzi la prosecuzione per giustificati motivi;
- gestione dei redditi: quota da versare, periodicità, modalità di controllo.
Il programma deve inoltre rispettare il canone della ragionevole durata (art. 272 c.3). Non c’è, nella liquidazione controllata, un richiamo al termine di otto mesi per il primo esperimento di vendita né a quello di cinque anni per il completamento: il parametro è la ragionevole durata, valutata in concreto dal giudice delegato.
5. Il deposito e l’approvazione del giudice delegato
Il liquidatore deposita il programma nel fascicolo della procedura. Il giudice delegato lo esamina e lo approva. Nella liquidazione controllata non esiste un comitato dei creditori che voti il programma: l’adattamento del richiamo all’art. 213 “in quanto compatibile” porta a ritenere che le autorizzazioni attribuite in quella sede al comitato (ad esempio per la rinuncia a liquidare un bene) siano riferite al giudice delegato. È un passaggio interpretativo che le prassi dei singoli tribunali declinano in modo non sempre uniforme.
Il debitore non vota il programma, ma può e deve far arrivare per tempo al liquidatore, e se necessario al giudice delegato, le osservazioni sui beni esclusi, sulla stima dei valori e sulla quota di reddito: dopo l’approvazione, ogni correzione richiede un’istanza motivata.
6. L’esecuzione del programma
Approvato il programma, il liquidatore procede alle vendite con procedure competitive e adeguate forme di pubblicità, incassa i redditi eccedenti, recupera i crediti, esercita le azioni previste. Le sentenze di apertura pubblicate prevedono relazioni periodiche (spesso semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre) con rendiconto della gestione ed estratto del conto della procedura, nelle quali il liquidatore indica anche se il debitore collabora e ogni circostanza utile ai fini dell’esdebitazione. Nel frattempo si forma lo stato passivo (art. 273): il liquidatore predispone il progetto, i creditori e il debitore hanno quindici giorni per le osservazioni.
7. Riparti e chiusura
Le somme ricavate vengono distribuite con riparti, nel rispetto delle cause di prelazione. Secondo l’art. 272, comma 3, la procedura resta aperta fino al completamento delle operazioni e comunque per tre anni dall’apertura, ai fini dell’acquisizione di ciò che sopravviene; può chiudersi prima se non c’è ulteriore attivo acquisibile. Decorsi tre anni dall’apertura, o con il decreto di chiusura, opera l’esdebitazione di diritto per le persone fisiche (art. 282), dichiarata con decreto motivato del tribunale in presenza delle condizioni di legge.
Dove più spesso si sbaglia
- Confondere i termini. Il debitore spesso crede che i novanta giorni siano il tempo entro cui i suoi beni saranno venduti. Non è così: entro novanta giorni deve essere depositato il programma; le vendite seguono, secondo il calendario del programma stesso.
- Trascurare l’inventario. Un bene non dichiarato non scompare: emerge comunque, e la mancata collaborazione pesa sulla valutazione ai fini dell’esdebitazione.
- Non contestare la quota di reddito. La quota provvisoria fissata in sentenza può essere rivista. Se le spese familiari reali sono superiori, conviene documentarle subito, prima che il programma ne recepisca la misura.
- Sottovalutare i beni sopravvenuti. Un’eredità, una vincita, un risarcimento ricevuti durante la procedura entrano nella liquidazione fino all’esdebitazione.
La seconda avvertenza decisiva: il programma approvato vincola il liquidatore, ma non è immodificabile; ciò che conta è chiedere la modifica con dati concreti e nel momento in cui il fatto nuovo emerge, non a vendita già fissata.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come si applicano i termini. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo n. 1: lavoratore dipendente con veicolo
Dati di partenza. Debitore consumatore, dipendente a tempo indeterminato con stipendio netto di 1.874 € al mese (tredici mensilità). Debiti complessivi per 87.640 €, di cui 61.215 € verso finanziarie e 26.425 € verso un istituto bancario. Unico bene di valore: un’autovettura immatricolata nel 2019, stimata 6.300 €. Sentenza di apertura depositata martedì 17 marzo 2026. La sentenza fissa provvisoriamente in 1.390 € mensili la quota di reddito esclusa.
Calcolo dei termini.
– Aggiornamento dell’elenco dei creditori: se la sentenza è comunicata al liquidatore lo stesso 17 marzo, il termine di trenta giorni scade giovedì 16 aprile 2026.
– Inventario e programma: 17 marzo 2026 + 90 giorni = lunedì 15 giugno 2026. La data cade in un giorno feriale, nessuno slittamento.
– Durata minima: tre anni dall’apertura portano al 17 marzo 2029, che è un sabato; gli adempimenti conseguenti (relazione finale, istanza di esdebitazione) si collocano in concreto da lunedì 19 marzo 2029.
Calcolo dell’attivo programmabile.
– Reddito eccedente: 1.874 € − 1.390 € = 484 € al mese. Su 36 mesi: 484 × 36 = 17.424 €.
– Tredicesime (se il provvedimento le include per l’intero importo eccedente la quota): tre tredicesime da 1.874 € = 5.622 €.
– Autovettura: valore di stima 6.300 €. Ipotizzando un primo esperimento deserto e un secondo con ribasso del 20%, il realizzo atteso scende a 5.040 €.
– Attivo lordo stimato: 17.424 + 5.622 + 5.040 = 28.086 €, da cui vanno dedotti i costi della procedura (compenso del liquidatore secondo il D.M. 202/2014, spese di pubblicità e vendita), che hanno prededuzione.
Esito. Il programma depositato entro il 15 giugno 2026 indicherà: la vendita dell’auto con procedura competitiva (o, se il debitore la utilizza per raggiungere il luogo di lavoro, la valutazione della sua eventuale esclusione o di una soluzione alternativa, da motivare); il versamento mensile di 484 € entro una data fissa; la gestione delle tredicesime. Se il debitore documenta, prima dell’approvazione, spese per figli a carico o affitto che giustificano una quota esclusa più alta, il liquidatore e il giudice delegato possono tenerne conto. Una differenza di 150 € al mese sulla quota esclusa vale 5.400 € in tre anni: è il motivo per cui la fase dei novanta giorni va presidiata.
Esempio di calcolo n. 2: quota di immobile e eredità sopravvenuta
Dati di partenza. Debitore ex artigiano cessato, oggi pensionato con pensione netta di 1.312 € al mese. Debiti per 143.970 €. È comproprietario al 50% di un appartamento stimato complessivamente 142.800 €, gravato da ipoteca a favore di una banca per un residuo di 58.930 €. Sentenza di apertura depositata mercoledì 6 maggio 2026. Quota di pensione esclusa fissata in 1.180 €.
Calcolo dei termini.
– Inventario e programma: 6 maggio 2026 + 90 giorni = martedì 4 agosto 2026. Il termine cade in agosto: per prudenza, come detto, conviene non contare sulla sospensione feriale. Un deposito a metà settembre sarebbe tardivo, ma non invaliderebbe la procedura.
– Durata minima: 6 maggio 2029, una domenica; in concreto lunedì 7 maggio 2029.
Programma originario. La quota del 50% vale 71.400 €. Il programma prevede la vendita della quota con procedura competitiva (in alternativa, la vendita dell’intero immobile con il consenso del comproprietario, se più conveniente), un primo esperimento a 71.400 € e, in caso di esito negativo, un secondo con ribasso del 25% (53.550 €). Dal ricavato, la banca ipotecaria viene soddisfatta nei limiti del suo credito e della sua prelazione. Reddito eccedente: 1.312 − 1.180 = 132 € al mese, cioè 4.752 € in 36 mesi.
Fatto nuovo. A settembre 2026 muore una zia del debitore. Il debitore, unico erede, riceve somme su un conto per 23.760 €; le spese della successione e le imposte ammontano a 1.180 €.
Applicazione del comma 3-bis. L’eredità è un bene sopravvenuto prima dell’esdebitazione: entra nella liquidazione al netto delle passività sostenute per acquisirla e conservarla. Attivo aggiuntivo: 23.760 − 1.180 = 22.580 €. Il liquidatore deposita un’integrazione del programma che dà conto della nuova liquidità e ne prevede l’acquisizione al conto della procedura; il giudice delegato la approva.
Esito. L’attivo complessivo cambia in modo significativo. Questa ipotesi mostra due cose: il programma non è un documento statico; e il debitore non può tenere per sé quanto gli arriva durante la procedura. Nascondere l’eredità, o tentare di disfarsene, esporrebbe il debitore a conseguenze gravi, anche sul piano dell’esdebitazione.
Casi particolari
Il programma depositato in ritardo
Se il liquidatore non deposita il programma entro novanta giorni, la procedura non si estingue e i beni non tornano liberi. Il debitore può segnalare il ritardo al giudice delegato, chiedendo che sia fissato un termine. Il ritardo non sanato può pesare sulla valutazione dell’operato del liquidatore e, nei casi più gravi, giustificare provvedimenti sulla sua posizione. Va precisato che, nelle procedure con patrimonio semplice (solo reddito eccedente, nessun immobile), il programma è spesso un documento breve: il ritardo, in questi casi, è raro e di solito legato alla mancanza di documenti forniti dal debitore.
La modifica del programma approvato
L’art. 272 non disciplina espressamente la modifica del programma. Il comma 6 dell’art. 213, che nella liquidazione giudiziale consente al curatore di presentare un supplemento per esigenze sopravvenute, non è tra quelli richiamati. Ciononostante, nella prassi, il liquidatore deposita integrazioni o aggiornamenti del programma quando emergono fatti nuovi (un bene sopravvenuto, un’asta deserta, un cambiamento del reddito del debitore), e il giudice delegato li approva. Anche il debitore può sollecitare la modifica, ad esempio chiedendo la revisione della quota di reddito esclusa per un nuovo figlio a carico o una riduzione dello stipendio. Il fondamento di queste modifiche resta interpretativo e va verificato secondo le prassi del tribunale competente.
Beni sopravvenuti e risarcimenti
Il comma 3-bis estende la liquidazione ai beni che arrivano al debitore fino all’esdebitazione. La Cassazione ha chiarito, con riferimento a una somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno biologico, che l’esclusione dei beni strettamente personali prevista per la liquidazione giudiziale (art. 146 CCII) non si estende per analogia alla liquidazione controllata, perché l’elenco dell’art. 268, comma 4, è una scelta consapevole del legislatore (Cass. Sez. I, sent. n. 28484 del 27 ottobre 2025). Per il debitore significa che anche entrate che sembrerebbero “personalissime” possono finire nel programma.
Beni ipotecati e compenso del gestore
Quando il programma prevede la vendita di un immobile ipotecato, il ricavato serve prima di tutto a soddisfare il creditore garantito, nei limiti della sua prelazione. La Cassazione ha precisato che il compenso del gestore è prededucibile, ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati (Cass. Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025). Nella simulazione di un programma questo principio cambia la distribuzione delle somme.
Il debitore che resta senza attivo
Se nel corso della procedura risulta che non c’è altro attivo da acquisire, il liquidatore può chiedere la chiusura anticipata (art. 272 c.3). Il programma, in questo caso, si riduce alla gestione del reddito eccedente, se c’è, e alla chiusura.
L’imprenditore minore con attività ancora in corso
Per l’imprenditore minore il richiamo all’art. 213, comma 4, assume un peso particolare. Il programma deve indicare gli atti necessari a conservare il valore dell’impresa: la prosecuzione temporanea dell’attività, anche per singoli rami, l’affitto dell’azienda o di un ramo, la cessione unitaria dell’azienda o di blocchi di beni e rapporti. In termini operativi, la vendita in blocco di un laboratorio artigiano funzionante, con attrezzature e contratti in corso, può valere molto più della vendita separata dei singoli beni. Il debitore imprenditore ha quindi interesse a fornire al liquidatore, già nei primi novanta giorni, dati su clientela, contratti, autorizzazioni e dipendenti, perché la scelta tra cessione unitaria e vendita frazionata va fatta prima che il valore dell’avviamento si disperda.
La liquidazione aperta su domanda di un creditore
Quando la liquidazione controllata è aperta su ricorso di un creditore, il debitore arriva alla fase del programma spesso impreparato, perché non ha scelto lui la procedura. Le regole del programma sono le stesse: novanta giorni, inventario, approvazione del giudice delegato. Cambia la posizione di partenza. Il debitore persona fisica poteva eccepire, entro la prima udienza, l’impossibilità di acquisire attivo attestata dall’OCC (art. 268, comma 3); se non lo ha fatto, o se l’eccezione è stata respinta, la partita si sposta sul contenuto del programma. Qui la collaborazione con il liquidatore diventa lo strumento principale per evitare stime penalizzanti e per far emergere correttamente i beni esclusi. Va precisato che anche in questo caso la procedura dura almeno tre anni e porta, se ne ricorrono le condizioni, all’esdebitazione di diritto: un esito che il debitore non deve compromettere con comportamenti ostruzionistici durante l’esecuzione del programma.
Il comproprietario e il coniuge
Se un bene è in comunione con il coniuge o con terzi, il programma deve indicare come verrà liquidata la quota del debitore: vendita della sola quota, vendita dell’intero con l’accordo del comproprietario, oppure, in mancanza di accordo, le iniziative necessarie per lo scioglimento della comunione. La scelta incide sul valore realizzabile e sui tempi, e va motivata nel programma.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, segue questi passaggi con la conoscenza diretta del lavoro di liquidatori e gestori, e con l’abilitazione di avvocato cassazionista per portare le questioni controverse fino all’ultimo grado.
Domande frequenti
Il liquidatore può vendere la mia casa prima di aver depositato il programma?
Di regola no. Le vendite si fanno sulla base del programma approvato dal giudice delegato. Nella liquidazione giudiziale l’art. 213, comma 6, consente di liquidare beni prima dell’approvazione solo se il ritardo può pregiudicare i creditori e con autorizzazione del giudice; quel comma non è richiamato espressamente dall’art. 272, ma situazioni urgenti (beni deperibili, costi di custodia elevati) possono essere sottoposte comunque al giudice delegato. La vendita della casa senza programma approvato sarebbe un’anomalia da segnalare subito.
Se il liquidatore supera i novanta giorni, la procedura decade?
No. Il termine dei novanta giorni non è accompagnato da una sanzione di decadenza o di nullità. La procedura resta aperta e il programma depositato in ritardo resta valido. Il debitore, però, ha interesse a sollecitare il deposito: finché il programma non c’è, non si sa con certezza cosa verrà venduto e la procedura rischia di allungarsi. Il ritardo resta un elemento che il giudice delegato può valutare nella vigilanza sul liquidatore.
Posso oppormi al programma di liquidazione?
Il debitore non vota il programma, ma può presentare osservazioni al liquidatore e istanze motivate al giudice delegato, sia prima sia dopo l’approvazione. Le contestazioni più frequenti riguardano la stima dei beni, l’inclusione di beni che si ritengono esclusi per legge, la quota di reddito necessaria al mantenimento. Gli strumenti di impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato e i relativi termini vanno verificati sul singolo atto, perché il rinvio alle norme della liquidazione giudiziale opera solo in quanto compatibile.
Cosa succede se ricevo un’eredità durante la liquidazione controllata?
Dopo il correttivo del 2024, l’art. 272, comma 3-bis, stabilisce che i beni che pervengono al debitore fino all’esdebitazione rientrano nella liquidazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli. L’eredità ricevuta durante la procedura va quindi comunicata al liquidatore, che integra il programma. Tacere l’acquisto o compiere atti per sottrarlo ai creditori può compromettere l’esdebitazione, che richiede collaborazione e assenza di comportamenti fraudolenti.
Quanto dura la liquidazione controllata se ho solo lo stipendio?
La procedura resta aperta fino al completamento delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni dall’apertura. Se l’unico attivo è la parte di stipendio eccedente la quota per il mantenimento, il programma prevede i versamenti mensili per il triennio. Decorsi tre anni, per le persone fisiche opera l’esdebitazione di diritto, dichiarata con decreto del tribunale se ricorrono le condizioni di legge (art. 282 CCII).
Caso limite: il liquidatore può rinunciare a vendere un mio bene?
Sì. Per il richiamo all’art. 213, comma 2, il liquidatore può chiedere di non liquidare un bene la cui vendita appare manifestamente non conveniente; la non convenienza si presume dopo sei esperimenti di vendita deserti, salvo prosecuzione autorizzata. La conseguenza, spesso ignorata, è che su quel bene i creditori possono avviare o riprendere azioni esecutive individuali. La rinuncia non equivale quindi a una “restituzione” libera del bene al debitore.
Il quadro giurisprudenziale
Sull’art. 272 CCII la giurisprudenza di legittimità non si è ancora pronunciata in modo specifico sul termine dei novanta giorni. Il quadro che segue raccoglie le pronunce verificate che incidono su ciò che entra nel programma, su come si apre la procedura e su come si chiude. Le sentenze di apertura dei tribunali sono richiamate per mostrare come il termine viene applicato in concreto.
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Cass. Sez. I, sent. n. 28484 del 27 ottobre 2025. Principio: la somma ricevuta come risarcimento del danno biologico è acquisita alla liquidazione controllata; l’esclusione dei beni strettamente personali prevista per la liquidazione giudiziale non si applica per analogia, e le eccezioni alla responsabilità patrimoniale sono tassative. Rilevanza: allarga il perimetro dei beni che il liquidatore deve inserire in inventario e programma, compresi quelli sopravvenuti.
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Cass. Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. Principio: la relazione dell’OCC sulla completezza e attendibilità della documentazione è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata ed è soggetta a un controllo sostanziale del giudice, anche in funzione delle azioni del liquidatore per incrementare il patrimonio. Rilevanza: la qualità della relazione iniziale condiziona l’inventario e quindi il programma.
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Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. Rilevanza: la meritevolezza torna in gioco solo alla fine, nella valutazione delle condizioni per l’esdebitazione; nel frattempo il programma va eseguito.
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Cass. Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato della vendita dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sulla distribuzione delle somme previste dal programma quando c’è un immobile gravato da ipoteca.
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Cass. Sez. I, n. 13912/2026. Principio: è stata affermata la perentorietà del termine della prima udienza di cui all’art. 40, comma 10, CCII. Rilevanza: nella liquidazione chiesta da un creditore, le difese del debitore (come l’eccezione di assenza di attivo dell’art. 268, comma 3) vanno proposte entro la prima udienza; superata la fase di apertura, si entra nella fase governata dal programma.
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Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026. Principio: la pronuncia si colloca in un contrasto interno alla Cassazione sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: il punto di arrivo del programma, l’esdebitazione, è ancora oggetto di incertezza sul piano dei rimedi.
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Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Principio: è l’altro termine del medesimo contrasto sulla ricorribilità per cassazione dei decreti di esdebitazione. Rilevanza: chi affronta la fase finale della procedura deve sapere che la questione è aperta e che la strategia va calibrata di conseguenza.
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Trib. Trani, sent. n. 6/2026, pubblicata il 19 gennaio 2026 (decisa il 22 dicembre 2025). Principio: la sentenza di apertura impone al liquidatore di redigere entro novanta giorni inventario e programma con tempi e modalità e di depositarlo per l’approvazione del giudice delegato; nell’inventario vanno indicati anche i redditi, con l’esclusione della quota per il mantenimento (fissata in via provvisoria in 1.153 € mensili, con versamento dell’eccedenza comprese tredicesima e quattordicesima); ogni ulteriore entrata eccedente va versata alla procedura; le relazioni semestrali sono obbligatorie e il loro mancato deposito è causa di revoca. Rilevanza: mostra in concreto come il termine dell’art. 272 viene tradotto in prescrizioni operative.
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Trib. Savona, sent. n. 17/2025 (decisa in camera di consiglio il 2 maggio 2025). Principio: la sentenza fissa il termine di novanta giorni per inventario e programma da sottoporre al giudice delegato, una quota di reddito esclusa di 1.600 € mensili, l’obbligo di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata, relazioni al 30 giugno e al 31 dicembre, e un termine di sessanta giorni per le domande dei creditori. Rilevanza: conferma l’impostazione dei tribunali e il legame tra programma, gestione dei redditi e triennio.
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Trib. Modena, decreto del 1° luglio 2026. Principio: secondo la rassegna che lo commenta, il decreto ha chiuso una liquidazione controllata dichiarando l’esdebitazione di un debitore già fallito e non esdebitato, discostandosi da un principio espresso dalla Cassazione. Rilevanza: segnala che l’esito finale del programma (chiusura ed esdebitazione) è terreno di orientamenti non uniformi.
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Corte cost., sent. n. 74/2026 e ord. n. 104/2026. Contesto: si inseriscono nella questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 278, comma 2, CCII, che limita l’effetto dell’esdebitazione verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso (ordinanze di rimessione di vari tribunali di merito nel 2025). Rilevanza: la questione va considerata aperta; incide su quanto il debitore potrà ritenersi davvero liberato al termine del programma.
In sintesi, la giurisprudenza converge su un punto: il perimetro dei beni compresi nella liquidazione è ampio e le esclusioni sono tassative. Il termine dei novanta giorni è applicato dai tribunali come una prescrizione operativa per il liquidatore, presidiata dalla vigilanza del giudice delegato più che da sanzioni automatiche.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo interviene nella liquidazione controllata con attività concrete, sempre con un impegno di mezzi e senza promesse di risultato.
- Esaminiamo la sentenza di apertura e ricostruiamo il calendario dei termini: trenta giorni per l’elenco dei creditori, novanta giorni per inventario e programma, termine per le domande dei creditori, triennio.
- Prepariamo con il debitore la documentazione per l’inventario: beni, conti, crediti, redditi, spese familiari, in modo che il liquidatore abbia un quadro completo e il debitore dimostri piena collaborazione.
- Verifichiamo la quota di reddito esclusa fissata in sentenza e, se le spese reali la rendono insufficiente, predisponiamo l’istanza motivata di revisione al giudice delegato.
- Controlliamo il perimetro dei beni: individuiamo quelli esclusi per legge (art. 268, comma 4), i beni del fondo patrimoniale, i crediti impignorabili, e segnaliamo al liquidatore eventuali inclusioni errate.
- Analizziamo il programma di liquidazione depositato, sezione per sezione: stime, modalità di vendita, tempi, azioni giudiziali, costi, coerenza con la ragionevole durata.
- Redigiamo osservazioni e istanze al liquidatore e al giudice delegato sul programma, prima e dopo l’approvazione, compresa la sollecitazione del deposito quando il termine dei novanta giorni è superato.
- Gestiamo i beni sopravvenuti: valutiamo con il debitore eredità, donazioni, risarcimenti, vincite ricevuti in corso di procedura e ne curiamo la corretta comunicazione al liquidatore, nel rispetto del comma 3-bis.
- Seguiamo la formazione dello stato passivo, predisponendo le osservazioni del debitore al progetto entro quindici giorni.
- Prepariamo la fase dell’esdebitazione di diritto, verificando le condizioni dell’art. 282 e predisponendo l’istanza alla scadenza del triennio.
- Impugniamo i provvedimenti ritenuti lesivi nelle sedi previste, con una linea difensiva che resta la stessa dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e l’esperienza di professionista fiduciario di un OCC sono le più pertinenti a questo tema: permettono di leggere il programma di liquidazione con gli occhi di chi conosce il lavoro di gestori e liquidatori, di riconoscere stime e tempi non coerenti e di dialogare con il giudice delegato sul piano tecnico. L’abilitazione di cassazionista garantisce la continuità della strategia fino all’ultimo grado, utile in una materia nella quale la Cassazione ha ancora contrasti aperti, ad esempio sui rimedi contro i decreti di esdebitazione.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di affiancare all’analisi giuridica del programma la verifica contabile: stime dei beni, calcolo del reddito eccedente, riparti, effetti fiscali delle vendite.
Chiusura
Il liquidatore deve completare l’inventario e depositare il programma di liquidazione entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata, come prevede l’art. 272, comma 2, CCII; il programma indica tempi e modalità della liquidazione, segue in quanto compatibili i commi 2, 3 e 4 dell’art. 213 ed è approvato dal giudice delegato. Il termine non prevede decadenze: il ritardo si gestisce con la vigilanza del giudice e con le istanze delle parti. Il programma può essere aggiornato quando emergono fatti nuovi, in particolare i beni sopravvenuti, che restano acquisibili fino all’esdebitazione. Per il debitore la fase decisiva sono proprio i primi novanta giorni.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: due qualifiche che riguardano esattamente il funzionamento della liquidazione controllata, dal ruolo dell’Organismo alla gestione del patrimonio da parte del liquidatore. A questo si aggiunge l’abilitazione di cassazionista, che assicura la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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