Perché sulla relazione dell’OCC contano più i giudici che la lettera della legge
Chi chiede la liquidazione controllata dei propri beni deposita in tribunale un ricorso, ma il documento che decide davvero se la procedura si aprirà è un altro: la relazione dell’Organismo di composizione della crisi. La norma che ne fissa il contenuto, l’art. 269 comma 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è breve. Elenca alcune voci e lascia aperte quasi tutte le domande pratiche. Quanto deve essere approfondita la verifica dei documenti? L’OCC deve esprimere un giudizio sulla condotta del debitore? Basta un patrimonio modesto per attestare che c’è “attivo da distribuire”? Una relazione lacunosa si può correggere in corsa, o la domanda è persa?
A queste domande la legge non risponde, mentre i giudici sì, e negli ultimi tre anni lo hanno fatto spesso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, ha chiarito che la relazione è un requisito di ammissibilità, che il giudice controlla nella sostanza e non soltanto verificando che sia stata depositata. Altre pronunce, di legittimità e di merito, hanno precisato cosa la relazione deve contenere dopo il correttivo del 2024, quale peso hanno le omissioni e dove passa il confine tra la fase di apertura e il successivo giudizio sull’esdebitazione.
In questo articolo trovi le decisioni che devi conoscere sulla relazione dell’OCC nella liquidazione controllata, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi sta preparando la domanda o l’ha già depositata.
Questa è la materia in cui lo Studio Monardo lavora ogni giorno, per un motivo preciso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi la relazione dall’interno, sia dal lato di chi la redige sia dal lato di chi deve difenderne la tenuta davanti al tribunale. Sa quali passaggi i giudici leggono con più attenzione e quali lacune portano al rigetto. Da qui viene l’impostazione di questa analisi: non un commento astratto della norma, ma una lettura delle sentenze orientata al fascicolo.
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Il quadro normativo in breve: cosa chiede la legge alla relazione
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici bisogna partire dal testo. Lo riportiamo in sintesi, come risulta dalla versione vigente pubblicata su Brocardi.
L’art. 269 CCII disciplina la domanda del debitore. Il comma 1 consente al debitore di presentare il ricorso personalmente, con l’assistenza dell’OCC. Il comma 2, modificato dall’art. 41 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo ter), stabilisce che al ricorso va allegata una relazione dell’OCC che:
- valuti la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- contenga l’attestazione prevista dall’art. 268, comma 3, quarto periodo.
Il comma 3 impone all’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, di darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore.
L’art. 268 CCII delimita la procedura. Il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere con ricorso l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni (comma 1). Se il debitore è insolvente, la domanda può proporla anche un creditore, purché i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria raggiungano almeno 50.000 euro (comma 2). Il comma 3, riscritto dal correttivo, contiene la regola che qui interessa di più, e la contiene in due versioni speculari:
- se è un creditore ad agire contro una persona fisica, la liquidazione non si apre quando l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure con azioni giudiziarie. Il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, allegando i documenti indicati dall’art. 283 comma 3; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice gli concede un termine non superiore a sessanta giorni;
- se è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. È questo il “quarto periodo” richiamato dall’art. 269.
Il comma 4 dell’art. 268 indica cosa resta fuori dalla liquidazione: i crediti impignorabili, la parte di stipendi, pensioni e redditi da lavoro che il giudice riserva al mantenimento del debitore e della famiglia, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.), le cose non pignorabili per legge.
Fuori dalla liquidazione controllata in senso stretto, ma collegati, ci sono due istituti: l’esdebitazione di diritto dell’art. 282, che per la persona fisica opera con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, purché ricorrano le condizioni dell’art. 280 e il debitore non abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; e l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283, riservata a chi non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva.
Il correttivo ha arricchito il contenuto della relazione, aggiungendo in modo esplicito le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore. Da qui nasce il problema che ha impegnato i giudici: se la relazione deve parlare della condotta del debitore, quella condotta diventa un filtro all’ingresso? E se la relazione è incompleta, il tribunale deve respingere la domanda o può chiedere un’integrazione? Le risposte arrivano dalla giurisprudenza che esaminiamo di seguito.
L’orientamento consolidato: la relazione è un requisito di ammissibilità e il giudice la controlla nel merito
La Suprema Corte ha chiarito, in una sequenza di pronunce tra il 2025 e il 2026, un principio che ormai si può considerare stabile: la relazione dell’OCC non è un allegato da spuntare in un elenco, ma la condizione da cui dipende l’apertura della procedura, e il giudice ne verifica la sostanza.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025
La vicenda. Un debitore aveva ottenuto l’apertura della liquidazione controllata. Il ricorso e la relazione dell’OCC, però, tacevano due circostanze decisive: la vendita a un prezzo simbolico dell’intero patrimonio immobiliare a una società riconducibile al figlio, e l’attività di gestione di un ristorante stellato. Emerse le omissioni, l’apertura della procedura era stata revocata. La Cassazione ha confermato la revoca.
Il principio. La relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità della liquidazione controllata, e il giudice deve verificarne non soltanto il deposito formale, ma la completezza e l’attendibilità dei dati che riporta.
La traduzione pratica. In altre parole, se ti trovi a presentare una domanda di liquidazione controllata, non basta che il fascicolo contenga “una” relazione: deve contenere una relazione che racconti tutto ciò che conta del tuo patrimonio e della sua storia recente. Un atto dispositivo importante non dichiarato, un’attività economica in corso taciuta, un trasferimento a familiari o a società vicine non spiegato bastano a far cadere la procedura, anche dopo che è stata aperta. Il rischio non riguarda solo il debitore: anche l’OCC che non ha indagato su quegli atti ha prodotto una relazione che il giudice considera inattendibile.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026
La vicenda. La pronuncia è commentata su diritto.it (contributo del 20 maggio 2026) e su iusletter. Al centro c’è il nuovo testo dell’art. 269 comma 2 dopo il correttivo, e in particolare il dovere dell’OCC di indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore.
Il principio. Le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore non sono requisiti di merito per accedere alla procedura, ma contenuti obbligatori della relazione, che deve presentarsi chiara, completa e complessivamente attendibile; il giudice ne verifica la presenza e la qualità come presupposto di ammissibilità, in sede di apertura ai sensi dell’art. 270 CCII.
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che l’OCC deve scrivere davvero perché sei arrivato al sovraindebitamento e come ti sei comportato quando hai contratto i debiti, anche quando la storia non ti fa onore. Il giudice non ti respinge perché sei stato imprudente; ti respinge se la relazione su questo punto è vuota, generica o contraddetta dai documenti. È una distinzione sottile, ma decisiva: conta la qualità dell’informazione, non il giudizio morale sul debitore.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025
La vicenda. Un tribunale aveva negato l’apertura della liquidazione controllata valorizzando la negligenza o l’imprudenza del debitore nella formazione dei debiti. La questione arrivata in Cassazione era se la “non meritevolezza” potesse funzionare da filtro d’ingresso.
Il principio. L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva; le condotte negligenti o imprudenti del debitore potranno pesare, semmai, nella fase dell’esdebitazione, secondo l’art. 280 CCII.
La traduzione pratica. Chi teme di non essere “abbastanza meritevole” per la liquidazione controllata deve sapere che il requisito, in questa procedura, non esiste. A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove l’art. 69 esclude chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, qui la porta resta aperta. La condotta del debitore, però, non scompare: va descritta nella relazione e verrà valutata dopo, quando si deciderà sulla liberazione dai debiti.
Il filo che lega le tre pronunce
L’orientamento si è consolidato nel senso che la relazione dell’OCC svolge una funzione informativa, non selettiva. Serve a mettere il giudice e i creditori in condizione di conoscere con esattezza la situazione del debitore. Per questo la Cassazione la tratta come requisito di ammissibilità e per questo pretende che sia completa e attendibile. Per la stessa ragione, però, le informazioni negative che contiene (debiti contratti con leggerezza, scelte di consumo eccessive) non chiudono di per sé l’accesso: lo chiude soltanto una relazione che non informa o che informa in modo falso o incompleto.
Il commento su diritto.it collega questo controllo sostanziale alla giurisprudenza formatasi sulle attestazioni nel concordato preventivo, richiamando Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 5825 del 9 marzo 2018 e Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1521 del 23 gennaio 2013. Il parallelo è utile per capire il metodo: anche lì il giudice non si limita a prendere atto dell’attestazione del professionista, ma ne verifica la congruità e la logicità rispetto ai dati. Applicato alla relazione dell’OCC, significa che una formula di stile non basta: il giudice si chiede se le conclusioni dell’OCC discendono davvero dalle verifiche descritte.
Prima questione aperta: se la relazione è lacunosa, si può rimediare con un’integrazione?
La questione
È la domanda più frequente di chi ha già depositato. Il tribunale segnala che la relazione non spiega un conto corrente, non ricostruisce una vendita di quattro anni prima, non quantifica le spese familiari. Si può integrare? Oppure, una volta depositata una relazione carente, la domanda è compromessa?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta della giurisprudenza distingue tra due tipi di lacune.
Le carenze documentali o descrittive (un estratto conto mancante, una visura non aggiornata, una spiegazione incompleta del budget familiare) sono normalmente sanabili. Le linee guida del Tribunale di Torino, Sezione procedure concorsuali, elaborate dopo un monitoraggio sulle domande depositate tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025 e diffuse dall’Ordine degli avvocati di Torino nell’ottobre 2025, prevedono espressamente che il tribunale formuli richieste di integrazione quando atti o documenti sono incompleti. Lo scopo dichiarato del tavolo di lavoro è proprio ridurre queste richieste, indicando in anticipo, per ogni sezione del ricorso e della relazione, i documenti “necessari” e quelli “utili”. Le linee guida non fissano un termine per l’integrazione né una conseguenza automatica per la carenza; ribadiscono invece che la valutazione di completezza spetta al gestore, nella relazione.
Le omissioni sostanziali, cioè il silenzio su beni, conti o atti dispositivi rilevanti, sono trattate in modo molto diverso. La Corte d’Appello di Torino, Sez. I civile, con sentenza del 31 marzo 2026 (commentata su iusletter, che non ne riporta il numero), ha confermato in sede di reclamo l’inammissibilità di una domanda in cui era rimasto non dichiarato un conto corrente con movimenti per oltre 100.000 euro. La Corte ha affermato che le omissioni che vanno oltre il difetto formale violano i doveri di buona fede e correttezza e rendono la domanda inammissibile anche quando la relazione dell’OCC è favorevole; che il favor debitoris non può giustificare lacune che impediscono di ricostruire in modo affidabile la posizione del debitore; e che i chiarimenti successivi non sanano l’omissione, perché la trasparenza va garantita fin dall’origine. La stessa sentenza precisa che la relazione dell’OCC, pur essendo un passaggio fondamentale, non vincola il giudice, che conserva un autonomo potere di verifica.
La Cassazione, con la già citata ord. n. 28576/2025, si muove nella stessa direzione: le omissioni scoperte dopo l’apertura (la cessione simbolica degli immobili, l’attività di ristorazione) hanno giustificato la revoca della procedura, non una semplice integrazione.
C’è contrasto?
Più che un contrasto, c’è una linea di confine che ogni tribunale traccia con sensibilità diverse. Nessuna pronuncia esaminata nega che le carenze formali si possano sanare; nessuna ammette che un’omissione sostanziale si curi con una nota integrativa dopo che è stata scoperta. Il punto incerto è dove finisce la carenza formale e dove comincia l’omissione rilevante. Un conto non dichiarato con movimenti modesti è una svista o una reticenza? Un atto dispositivo di valore contenuto, compiuto quattro anni prima, va ricostruito nel dettaglio?
L’assunzione prudenziale è questa: tutto ciò che può incidere sull’attivo o sulla ricostruzione del patrimonio va dichiarato e spiegato nella relazione fin dal primo deposito, perché un’integrazione successiva può non bastare.
Cosa significa per te
Se stai preparando la domanda, il lavoro decisivo si fa prima del deposito. Ogni conto, anche se chiuso o con saldo zero, ogni quota societaria, ogni vendita, donazione o costituzione di fondo patrimoniale degli ultimi cinque anni deve comparire, con i documenti e con una spiegazione. Le linee guida torinesi chiedono di indicare beni, conti, quote e atti di straordinaria amministrazione del quinquennio “anche se negativi”, cioè anche per dichiarare che non ce ne sono.
Se invece hai già depositato e ricevi una richiesta di integrazione, la risposta deve essere completa e coerente con quanto già scritto: un’integrazione che apre nuove contraddizioni peggiora la posizione. La regola pratica è che l’integrazione serve a completare un quadro già onesto, non a correggere un quadro reticente.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: “La relazione che regge in tribunale è quella che anticipa le domande del giudice; quella che le rincorre con integrazioni successive parte già in svantaggio.”
Seconda questione aperta: nella relazione l’OCC deve giudicare la meritevolezza del debitore?
La questione
Dopo il correttivo, l’art. 269 chiede all’OCC di indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore. Molti lettori ne deducono che il gestore debba “promuovere” o “bocciare” il debitore, e che una relazione critica sulla sua condotta porti al rigetto. È davvero così?
Cosa hanno deciso i giudici
La Cassazione, con l’ord. n. 22074 del 31 luglio 2025, ha escluso che l’accesso alla liquidazione controllata possa essere negato con un giudizio di non meritevolezza soggettiva. La successiva ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 ha precisato che le cause dell’indebitamento e la diligenza sono contenuti obbligatori della relazione, non requisiti di merito.
Nel merito, il Tribunale di Napoli, VII Sezione civile, con sentenza del 25 marzo 2026 (R.G.P.U. n. 79/2026), ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non richiede né un vaglio di meritevolezza né l’accertamento dell’assenza di atti in frode: il giudice verifica soltanto i presupposti propri della procedura, cioè la non assoggettabilità alle procedure maggiori, lo stato di sovraindebitamento e la completezza della documentazione. La condotta del debitore rileva nel giudizio sull’esdebitazione.
In senso diverso si è espresso il Tribunale di Larino, con decreto del 2 dicembre 2025 (proc. n. 23/2025). Il caso riguardava un’impresa di autotrasporto sotto soglia, gravata da debiti per violazioni del Codice della strada e da omessi versamenti a INPS e INAIL. Il tribunale ha letto il nuovo contenuto della relazione (cause e diligenza) come requisito di ammissibilità e ha dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo già evidente una colpa grave nella formazione del debito, ostativa all’accesso.
C’è contrasto?
Sì, almeno nella giurisprudenza di merito. Larino ha usato la descrizione della condotta contenuta nella relazione come filtro d’ingresso; Napoli e soprattutto la Cassazione l’hanno esclusa. L’orientamento prevalente, e oggi sostenuto da due ordinanze di legittimità, è che la meritevolezza non è un requisito per aprire la liquidazione controllata. La decisione di Larino precede l’ord. n. 11603/2026 e va letta come espressione di una tesi rimasta minoritaria.
L’assunzione prudenziale è comunque quella di trattare la sezione su cause e diligenza come se fosse letta da un giudice severo: deve essere vera, documentata e capace di spiegare il contesto, perché è la stessa che verrà riletta al momento dell’esdebitazione.
Cosa significa per te
L’OCC non deve “assolverti”. Deve ricostruire in modo verificabile come si sono formati i debiti. Le linee guida del Tribunale di Torino indicano un metodo preciso: la narrativa deve tenere insieme risorse, bisogni familiari e impegni finanziari, e la loro evoluzione nel tempo, evidenziando i cambiamenti del nucleo familiare, gli eventi esterni come la perdita del lavoro o una malattia, e le scelte di investimento o di consumo di importo rilevante. Le stesse linee guida chiedono al gestore un parere motivato sulla diligenza, non una formula generica.
In pratica, una relazione ben costruita non nasconde un finanziamento chiesto quando i redditi erano già insufficienti; lo colloca nel suo contesto (per esempio, la riduzione dell’orario di lavoro avvenuta pochi mesi prima, o una spesa sanitaria imprevista) e lo documenta. Una relazione che tace le scelte sbagliate rischia l’inammissibilità per inattendibilità; una relazione che le spiega con i documenti tutela la domanda di oggi e quella di esdebitazione di domani.
Va ricordato che le dichiarazioni del debitore raccolte nella relazione sono considerate, dalle linee guida torinesi, “impegnative” anche ai fini dell’esdebitazione, con richiamo all’art. 280 lettere b) e c): uno scostamento dalla realtà emerso più avanti può pesare sulla liberazione finale dai debiti.
Terza questione aperta: quanto attivo deve attestare l’OCC, e serve una prognosi sull’esdebitazione?
La questione
Il debitore persona fisica che chiede la liquidazione controllata ottiene l’apertura solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Ma quanto attivo? Basta coprire le spese della procedura? Conta un aiuto promesso da un familiare? E l’OCC deve già dire se il debitore potrà ottenere l’esdebitazione?
Cosa hanno deciso i giudici
Sul livello minimo dell’attivo, prima del correttivo la giurisprudenza di merito si era divisa. Una rassegna pubblicata su ecnews il 4 febbraio 2025 ricorda che alcuni tribunali (Piacenza 20 giugno 2022, Rimini 22 aprile 2021 e 23 dicembre 2022, Palermo 30 settembre 2022) avevano negato l’apertura in assenza di beni o con disponibilità minime, per ragioni di economicità; altri, tra cui il Tribunale di Milano con decisione del 12 gennaio 2023, avevano aperto la liquidazione anche senza attivo o con somme sufficienti appena a coprire le spese in prededuzione. Il correttivo ha chiuso il dibattito con il quarto periodo dell’art. 268 comma 3: per la domanda del debitore persona fisica l’attestazione positiva dell’OCC sull’attivo è ora condizione espressa di apertura. Chi non ha nulla da distribuire non entra nella liquidazione controllata, ma può valutare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283.
Sul tipo di attivo che può fondare l’attestazione, le linee guida del Tribunale di Torino sono le indicazioni più dettagliate disponibili. La finanza esterna conta solo se è già entrata nel patrimonio del debitore al momento del ricorso o se è oggetto di un impegno irrevocabile del terzo; un apporto privo di questi requisiti può diventare un bene sopravvenuto, ma non regge l’attestazione. Se l’unica risorsa è un immobile, occorre dimostrarne l’effettiva commerciabilità, considerando anche eventuali difformità edilizie o catastali, e in quel caso è richiesta una perizia di stima redatta secondo l’art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Sulla prognosi dell’esdebitazione, il Tribunale di Ascoli Piceno, con decisione dell’8 novembre 2024, ha espresso già in fase di apertura un giudizio prognostico negativo, fondato sullo squilibrio emerso dalla relazione dell’OCC e su un indebitamento protratto per anni verso enti pubblici, con un lungo intervallo tra la formazione dei debiti tributari e previdenziali e la cessazione dell’attività. Il tribunale ha chiarito che quella valutazione non era una condizione di ammissibilità e che le preclusioni previste per l’esdebitazione restano riservate alla fase successiva; ha però chiesto al gestore di verificare i requisiti dell’esdebitazione futura. Nello stesso provvedimento ha riconosciuto l’utilità della procedura, perché l’attivo potenziale (un complesso immobiliare stimato oltre 400.000 euro, a fronte di un passivo superiore al triplo) consentiva di coprire le spese e di soddisfare in parte i creditori.
Infine, sul rapporto tra durata e liberazione, la stessa rassegna ricorda il Tribunale di Padova, decisione del 20 ottobre 2022, secondo cui la liquidazione deve durare almeno il triennio collegato all’esdebitazione. Oggi l’art. 272 comma 3, riscritto dal correttivo, prevede che la procedura resti aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura, con possibilità di chiusura anticipata se non c’è altro attivo.
C’è contrasto?
Sul livello di attivo il contrasto è stato superato dalla legge: per la domanda del debitore persona fisica l’attestazione serve. Resta aperta la questione della prognosi sull’esdebitazione. Ascoli Piceno la chiede al gestore, pur senza farne un filtro; l’impostazione della Cassazione (ord. n. 22074/2025 e n. 11603/2026) e del Tribunale di Napoli colloca invece ogni valutazione sulla condotta nella fase finale. Il commento pubblicato su ecnews osserva che un giudizio anticipato resta inevitabilmente provvisorio, perché la condotta del debitore durante la procedura (collaborazione, consegna dell’attivo, dichiarazioni annuali) si conosce solo alla fine.
L’assunzione prudenziale è chiedere all’OCC di inserire comunque nella relazione gli elementi utili alla futura esdebitazione, senza trasformarli in un giudizio anticipato: meglio un fascicolo che li contiene di uno che il tribunale deve rimandare indietro.
Cosa significa per te
L’attestazione sull’attivo non è una formalità. Deve dire cosa entrerà nella liquidazione (beni, quota di reddito eccedente il mantenimento, eventuali azioni recuperatorie), quanto potrà realisticamente valere e perché il ricavato supererà le spese della procedura lasciando qualcosa ai creditori. Se l’attivo dipende da un aiuto familiare, l’impegno deve essere irrevocabile e documentato. Se dipende dalla casa, serve una stima che ne verifichi anche la vendibilità.
Quanto all’esdebitazione, una relazione che descrive con precisione cause e diligenza oggi è la migliore premessa per una liberazione dai debiti senza sorprese dopo tre anni. È lì che si giocherà la questione della colpa grave, della malafede o della frode prevista dall’art. 282 comma 2.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026
Il contesto
Il correttivo del 2024 aveva lasciato un dubbio interpretativo. Inserendo nell’art. 269 comma 2 le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, il legislatore aveva avvicinato la relazione della liquidazione controllata a quella prevista per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68 comma 2) e per l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 comma 4), procedure nelle quali la meritevolezza è un requisito. Alcuni tribunali, come si è visto a Larino, ne avevano dedotto che anche nella liquidazione controllata la condotta del debitore fosse diventata un filtro all’ingresso.
La motivazione, in linguaggio piano
La Prima Sezione, secondo il commento pubblicato su diritto.it, ha sciolto il dubbio con una distinzione netta tra contenuto della relazione e requisiti della procedura. Le cause dell’indebitamento e la diligenza devono comparire nella relazione: sono un obbligo informativo essenziale, e la loro assenza rende la relazione incompleta. Ma non sono requisiti di merito: il giudice non rifiuta l’apertura perché il debitore è stato imprudente. Ciò che il giudice controlla, in sede di apertura secondo l’art. 270, è che la relazione abbia caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva.
Il commentatore aggiunge un passaggio di grande rilievo pratico: non basta una clausola generica. La relazione deve dare conto di un’effettiva attività di indagine e di una valutazione motivata, e il giudice ne verifica la congruità, la logicità e il collegamento effettivo con le risultanze documentali.
Cosa cambia rispetto a prima
Rispetto all’ord. n. 28576/2025, che aveva affermato il principio della relazione come requisito di ammissibilità in un caso di omissioni patrimoniali gravi, l’ord. n. 11603/2026 estende lo stesso controllo alla parte narrativa introdotta dal correttivo. Rispetto all’ord. n. 22074/2025, che aveva escluso il filtro della meritevolezza, precisa che quella esclusione non autorizza relazioni sbrigative sulla condotta del debitore.
Ne nasce un sistema a due tempi, che il commento su diritto.it descrive con chiarezza:
- all’apertura il giudice controlla la qualità dell’informazione: completezza dei documenti, attendibilità dei dati, ricostruzione delle cause, valutazione motivata della diligenza, attestazione sull’attivo;
- all’esdebitazione il giudice valuta la condotta: assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione del sovraindebitamento e rispetto delle condizioni dell’art. 280.
Per il debitore il messaggio è doppio: la condotta passata non chiude la porta della liquidazione controllata, ma una relazione che non la racconta in modo completo e credibile sì. E ciò che la relazione scrive su quella condotta sarà la base su cui, tre anni dopo, il tribunale deciderà sulla liberazione dai debiti.
Per l’OCC la pronuncia ha un effetto altrettanto concreto: la sezione su cause e diligenza non può essere un paragrafo di raccordo. Deve contenere fatti, date, importi e documenti, e una conclusione motivata che discenda da essi.
I principi applicati ai casi reali: tre ipotesi dimostrative
Le simulazioni che seguono sono esercizi costruiti per mostrare come gli orientamenti esaminati si applicano a situazioni tipiche. Non sono casi seguiti dallo Studio: i dati sono ipotetici e servono solo a rendere concreti i principi.
Ipotesi 1: domanda del debitore e attestazione sull’attivo
Dati di partenza. Debitore lavoratore dipendente, nucleo familiare di tre persone. Stipendio netto medio: 1.847 € al mese. Spese di mantenimento documentate (affitto, utenze, alimentazione, trasporti, spese scolastiche): 1.412 € al mese. Unico bene: un’autovettura di nove anni, stimata 3.950 €. Debiti complessivi: 87.640 €, quasi tutti verso finanziarie e banche.
Lo sviluppo. Alla luce dell’art. 268 comma 3, quarto periodo, e dell’art. 269 comma 2, l’OCC deve attestare che c’è attivo da distribuire. Il calcolo che la relazione deve rendere verificabile è questo:
- quota di reddito eccedente il mantenimento: 1.847 − 1.412 = 435 € al mese;
- per i tre anni durante i quali la procedura resta aperta ai fini dei beni sopravvenuti (art. 272 comma 3): 435 × 36 = 15.660 €;
- valore di realizzo dell’auto: 3.950 €;
- attivo lordo stimato: 19.610 €;
- spese della procedura in prededuzione stimate dall’OCC (compensi degli organi e pubblicità): 5.380 € (dato ipotetico);
- attivo netto per i creditori: 14.230 €, pari a circa il 16,2% dei debiti.
L’esito. L’attestazione è positiva, ma regge solo se la relazione dimostra che le spese di mantenimento sono reali e plausibili. Le linee guida del Tribunale di Torino confrontano le spese dichiarate con la mediana ISTAT, con una tolleranza indicativa del 15% al ribasso, e non accettano spese inferiori alla soglia di povertà assoluta. Se il budget familiare fosse gonfiato o non documentato, il giudice potrebbe ritenere inattendibile la relazione (Cass. n. 28576/2025) o rideterminare la quota. Nella stessa relazione l’OCC dovrà spiegare come si sono formati gli 87.640 € di debito e con quale diligenza sono stati contratti (Cass. n. 11603/2026): se tre dei finanziamenti risalgono a un periodo in cui le rate già superavano la metà dello stipendio, la relazione deve dirlo e contestualizzarlo, senza che questo blocchi l’apertura (Cass. n. 22074/2025).
Ipotesi 2: richiesta di integrazione e omissione sostanziale
Dati di partenza. Il debitore deposita il ricorso giovedì 12 novembre 2026. Con decreto di giovedì 19 novembre 2026 il giudice rileva due lacune e assegna un termine, che ipotizziamo di venti giorni, quindi fino a mercoledì 9 dicembre 2026:
- a) un conto corrente presso un istituto online non indicato nel ricorso, con saldo di 214 € e movimenti annui per 6.380 €;
- b) la vendita, nel 2022, di un motociclo per 1.500 €, non menzionata tra gli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio.
Lo sviluppo. Entro il termine l’OCC deposita una relazione integrativa con gli estratti conto completi, da cui risulta che il conto riceveva solo piccoli accrediti familiari, e con l’atto di vendita del motociclo, il cui prezzo risulta in linea con il valore di mercato e versato su un conto già dichiarato.
L’esito. Siamo nel campo delle carenze documentali sanabili, quelle per cui le linee guida torinesi prevedono la richiesta di integrazione. Le cose cambierebbero se il conto non dichiarato avesse registrato movimenti per 112.000 €: in un caso analogo la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 31 marzo 2026, ha ritenuto inammissibile la domanda nonostante la relazione favorevole, affermando che i chiarimenti successivi non sanano l’omissione. La differenza tra integrazione utile e omissione fatale non sta nel numero dei documenti mancanti, ma nel peso che l’informazione taciuta ha sulla ricostruzione del patrimonio.
Ipotesi 3: domanda del creditore ed eccezione di assenza di attivo
Dati di partenza. Un creditore, titolare di crediti scaduti e non pagati per 63.870 €, chiede la liquidazione controllata di un debitore persona fisica, pensionato. La prima udienza è fissata per giovedì 3 dicembre 2026. Il debitore percepisce una pensione netta di 1.126 € per tredici mensilità (14.638 € l’anno) e non possiede immobili. Tre anni prima ha donato al figlio la nuda proprietà di un piccolo appartamento.
Lo sviluppo. Secondo l’art. 268 comma 3, il debitore può chiedere all’OCC di attestare che non è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie, ed eccepirlo entro la prima udienza con i documenti dell’art. 283 comma 3. Poiché l’attestazione non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni: il termine massimo scade lunedì 1° febbraio 2027.
L’esito. L’OCC non può limitarsi a constatare che il debitore non ha beni intestati. La formula “anche mediante azioni giudiziarie” obbliga il gestore a valutare se la donazione al figlio possa essere aggredita con un’azione recuperatoria, e se la pensione lasci una quota eccedente il mantenimento. Se una delle due strade è percorribile, l’attestazione di assenza di attivo non è sostenibile e una relazione che la rilasciasse senza esaminarle esporrebbe la procedura alle stesse critiche di inattendibilità censurate dalla Cassazione nell’ord. n. 28576/2025. Se invece l’esame porta a escludere entrambe le possibilità, la relazione deve spiegarne le ragioni in modo verificabile. L’attestazione negativa è credibile solo se dimostra di aver cercato l’attivo dove poteva trovarsi.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutti i riferimenti usati nell’analisi. Per ciascuno indica la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per chi prepara o difende una relazione dell’OCC. Le pronunce di legittimità costituiscono l’ossatura dell’orientamento; le decisioni di merito mostrano come i tribunali applicano quei principi e dove ancora divergono. Le decisioni anteriori al 2023 sono richiamate solo per ricostruire il dibattito che il correttivo del 2024 ha poi risolto sul punto dell’attivo. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate; dove la fonte non indica il numero della decisione, lo abbiamo omesso. Le linee guida del Tribunale di Torino non sono una pronuncia, ma le inseriamo in fondo perché sono oggi il riferimento operativo più dettagliato sul contenuto della relazione.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025 | Valore della relazione OCC e omissioni patrimoniali | La relazione è requisito di ammissibilità: il giudice ne verifica completezza e attendibilità, non il solo deposito | Omettere atti dispositivi o attività economiche può portare alla revoca dell’apertura |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/04/2026 | Cause dell’indebitamento e diligenza dopo il correttivo | Sono contenuti obbligatori della relazione, non requisiti di merito; la relazione deve essere chiara, completa e attendibile | La sezione su cause e diligenza va scritta con fatti e documenti, non con formule |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/07/2025 | Meritevolezza come filtro d’ingresso | L’apertura non può essere negata per non meritevolezza soggettiva; la condotta rileva all’esdebitazione | L’imprudenza passata non chiude l’accesso alla procedura |
| Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 5825 del 09/03/2018 | Controllo del giudice sulle attestazioni (concordato preventivo) | Richiamata per il controllo sostanziale sulle attestazioni del professionista | Metodo applicabile per analogia alla relazione OCC |
| Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1521 del 23/01/2013 | Controllo del giudice sulle attestazioni (concordato preventivo) | Richiamata per la stessa linea sul controllo di congruità e logicità | Le conclusioni dell’OCC devono discendere dalle verifiche descritte |
| App. Torino, Sez. I civ., sent. 31/03/2026 | Conto non dichiarato con movimenti oltre 100.000 € | Le omissioni sostanziali rendono la domanda inammissibile anche con relazione favorevole; i chiarimenti tardivi non sanano | La trasparenza va garantita al primo deposito |
| Trib. Napoli, Sez. VII civ., sent. 25/03/2026, R.G.P.U. n. 79/2026 | Presupposti dell’apertura | Niente vaglio di meritevolezza né di assenza di atti in frode all’apertura | Il giudice verifica presupposti e completezza documentale |
| Trib. Larino, decr. 02/12/2025, proc. n. 23/2025 | Colpa grave evidente nella formazione del debito | Il nuovo contenuto della relazione letto come requisito d’accesso; domanda inammissibile | Tesi minoritaria, superata dall’orientamento di legittimità, ma segnala il rischio |
| Trib. Ascoli Piceno, 08/11/2024 | Prognosi sull’esdebitazione in fase di apertura | Giudizio prognostico negativo possibile, ma non condizione di ammissibilità | Utile inserire nella relazione gli elementi per la futura esdebitazione |
| Trib. Milano, 12/01/2023 | Apertura senza attivo (prima del correttivo) | Liquidazione aperta anche senza attivo o con somme pari alle sole spese | Tesi oggi superata dall’art. 268 c.3, quarto periodo |
| Trib. Piacenza 20/06/2022; Trib. Rimini 22/04/2021 e 23/12/2022; Trib. Palermo 30/09/2022 | Attivo minimo per l’apertura (prima del correttivo) | Senza beni o con disponibilità minime la liquidazione non si apre | Orientamento poi recepito dal correttivo per la domanda del debitore |
| Trib. Padova, 20/10/2022 | Durata e esdebitazione | La liquidazione deve durare almeno il triennio collegato all’esdebitazione | La quota di reddito va calcolata sull’orizzonte triennale |
| Trib. Cuneo, 20/12/2022 | Ricorso presentato dal difensore | Ammissibile il ricorso depositato dal difensore tecnico del debitore | Orientamento maggioritario |
| Trib. Grosseto, 19/09/2022 | Ricorso del difensore senza assistenza OCC | Inammissibile secondo questa tesi minoritaria | Prudenza: la relazione OCC va comunque allegata |
| Trib. Torino, Sez. procedure concorsuali, linee guida (2025) | Contenuto di ricorso e relazione | Documenti necessari e utili, parere motivato sulla diligenza, finanza esterna solo se acquisita o irrevocabile | Lista di controllo da seguire nella redazione |
La sintesi operativa: i principi da portare nel fascicolo
Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcune regole pratiche, valide sia per il debitore sia per chi redige o verifica la relazione.
- La relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della liquidazione controllata, e il giudice ne controlla la sostanza, non solo il deposito (Cass. n. 28576/2025).
- Completezza e attendibilità si misurano sul patrimonio reale: conti, quote, attività in corso e atti dispositivi degli ultimi cinque anni vanno dichiarati e spiegati, anche quando sembrano irrilevanti.
- Le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore vanno ricostruite con fatti, date e documenti; una clausola generica rende la relazione incompleta (Cass. n. 11603/2026).
- La non meritevolezza non è un filtro d’ingresso: la condotta del debitore si valuta al momento dell’esdebitazione (Cass. n. 22074/2025; Trib. Napoli 25 marzo 2026).
- Le carenze documentali si possono integrare; le omissioni sostanziali, una volta scoperte, di regola non si sanano con chiarimenti successivi (App. Torino 31 marzo 2026).
- Il parere favorevole dell’OCC non vincola il giudice, che conserva un autonomo potere di verifica.
- Per la domanda del debitore persona fisica serve l’attestazione positiva sull’attivo, e l’attivo deve superare le spese della procedura lasciando qualcosa ai creditori (art. 268 c.3, quarto periodo).
- La finanza esterna fonda l’attestazione solo se è già acquisita o coperta da un impegno irrevocabile del terzo; un immobile vale come attivo solo se è effettivamente vendibile (linee guida Trib. Torino).
- Nella domanda del creditore, l’attestazione di assenza di attivo deve escludere anche le azioni giudiziarie possibili, a cominciare da quelle sugli atti dispositivi recenti.
- Ciò che la relazione scrive oggi sulla condotta del debitore sarà la base del giudizio sull’esdebitazione: conviene che sia vero e documentato fin dall’inizio (Trib. Ascoli Piceno 8 novembre 2024; linee guida Trib. Torino).
- Il budget familiare deve essere documentato e plausibile: le spese dichiarate vengono confrontate con parametri statistici e determinano la quota di reddito che entra nella liquidazione.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se nella relazione l’OCC scrive che mi sono indebitato con leggerezza, il tribunale respinge la domanda?
Di regola no. La Cassazione, con l’ord. n. 22074/2025, ha escluso che l’apertura possa essere negata per non meritevolezza soggettiva, e l’ord. n. 11603/2026 ha ribadito che cause e diligenza sono contenuti della relazione, non requisiti di merito. Quella valutazione, però, tornerà al momento dell’esdebitazione, dove la colpa grave, la malafede o la frode possono impedire la liberazione dai debiti (art. 282 comma 2). Una decisione di merito di segno opposto esiste (Trib. Larino, 2 dicembre 2025), ma è anteriore all’ultima ordinanza di legittimità ed è rimasta minoritaria.
Ho dimenticato di indicare un vecchio conto: posso rimediare?
Dipende dal peso dell’informazione. Se il conto ha movimenti modesti e non sposta la ricostruzione del patrimonio, un’integrazione completa, possibilmente prima che sia il tribunale a chiederla, è la strada giusta. Se il conto ha movimentato somme rilevanti, la Corte d’Appello di Torino (31 marzo 2026) ha ritenuto che i chiarimenti successivi non bastino. Il consiglio pratico è far verificare all’OCC tutti i rapporti bancari prima del deposito, anche quelli chiusi.
Posso presentare la domanda tramite un avvocato, senza passare dall’OCC?
L’art. 269 comma 1 consente al debitore di presentare il ricorso personalmente, con l’assistenza dell’OCC. Secondo la rassegna di Brocardi, l’orientamento maggioritario ammette il ricorso depositato dal difensore tecnico (Trib. Cuneo, 20 dicembre 2022), mentre una tesi minoritaria lo ha ritenuto inammissibile senza l’assistenza dell’OCC (Trib. Grosseto, 19 settembre 2022). In ogni caso, la relazione dell’OCC resta un allegato indispensabile: senza di essa la domanda non supera il vaglio di ammissibilità (Cass. n. 28576/2025).
Un familiare è disposto ad aiutarmi: basta per ottenere l’attestazione sull’attivo?
Solo se l’aiuto è concreto. Secondo le linee guida del Tribunale di Torino, la finanza esterna conta ai fini dell’attestazione dell’art. 268 comma 3 solo se è già entrata nel patrimonio del debitore al momento del ricorso o se il terzo ha assunto un impegno irrevocabile. Una disponibilità generica può al massimo diventare un bene sopravvenuto durante la procedura.
Se l’OCC attesta che non ho attivo, cosa succede alla mia richiesta?
Se sei tu a chiedere la liquidazione controllata come persona fisica, senza attestazione positiva sull’attivo la procedura non si apre (art. 268 comma 3, quarto periodo). In quel caso la strada da valutare è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che richiede una relazione dell’OCC con contenuti in parte diversi e una valutazione di meritevolezza. Va anche considerato che sui decreti in materia di esdebitazione è segnalato un contrasto in Cassazione circa la ricorribilità per cassazione (Cass. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026): un motivo in più per costruire bene il fascicolo fin dall’inizio.
Cosa può fare lo Studio Monardo sulla relazione dell’OCC
Applichiamo gli orientamenti esaminati al tuo fascicolo, dalla preparazione della domanda fino all’eventuale giudizio di impugnazione. Ecco gli strumenti concreti con cui lavoriamo.
- Ricostruiamo il patrimonio prima del deposito: incrociamo visure catastali e ipotecarie, PRA, visure camerali ed estratti conto per far emergere ogni bene, rapporto o quota da dichiarare, così da prevenire l’omissione che ha fatto cadere la procedura nel caso deciso da Cass. n. 28576/2025.
- Mappiamo gli atti dispositivi degli ultimi cinque anni: individuiamo vendite, donazioni, costituzioni di fondo patrimoniale e cessioni, ne verifichiamo i valori e prepariamo la spiegazione documentata da inserire nella relazione.
- Costruiamo la narrativa su cause e diligenza: ordiniamo in sequenza temporale redditi, bisogni familiari e finanziamenti, con i documenti a supporto, perché la sezione richiesta dall’art. 269 comma 2 regga il controllo previsto da Cass. n. 11603/2026.
- Verifichiamo il budget familiare: raccogliamo la documentazione delle spese di mantenimento e la confrontiamo con i parametri usati dai tribunali, per una quota di reddito sostenibile e credibile.
- Prepariamo l’attestazione sull’attivo: quantifichiamo beni, quota di reddito e possibili azioni recuperatorie, stimiamo le spese della procedura e verifichiamo che il saldo per i creditori sia positivo, come richiede l’art. 268 comma 3.
- Formalizziamo la finanza esterna: quando un familiare intende contribuire, predisponiamo l’impegno irrevocabile o verifichiamo che le somme siano già acquisite al patrimonio, secondo le indicazioni delle linee guida del Tribunale di Torino.
- Rispondiamo alle richieste di integrazione: analizziamo il decreto del giudice, raccogliamo i documenti mancanti e depositiamo nel termine un’integrazione coerente con la relazione originaria, senza aprire nuove contraddizioni.
- Eccepiamo l’assenza di attivo nella domanda del creditore: chiediamo all’OCC l’attestazione dell’art. 268 comma 3, ne curiamo il deposito entro la prima udienza o nel termine concesso dal giudice e verifichiamo che escluda anche le azioni giudiziarie possibili.
- Impostiamo fin da subito il percorso verso l’esdebitazione: inseriamo nel fascicolo gli elementi che serviranno al giudizio dell’art. 282, per ridurre il rischio di contestazioni al momento della liberazione dai debiti.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamiamo i decreti di inammissibilità e le sentenze di revoca, e portiamo la questione fino in Cassazione quando la relazione è stata valutata in modo non conforme agli orientamenti di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia in cui gli orientamenti si sono formati in Cassazione, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Suprema Corte consente di difendere la stessa linea dalla preparazione della relazione fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa strategia. Accanto a questo, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC permette di leggere la relazione con gli occhi di chi la redige e di chi la deve far reggere davanti al giudice.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, conti e valori patrimoniali, gli avvocati traducono quei dati nella domanda, nelle integrazioni e negli eventuali reclami. Non promettiamo risultati: ci impegniamo a verificare ogni dato, a costruire una relazione completa e a difenderla in ogni grado.
Chiusura
La liquidazione controllata non si apre con il ricorso, ma con una relazione dell’OCC capace di superare il controllo del giudice. La giurisprudenza 2023-2026 ha tracciato una linea chiara: la meritevolezza non è un filtro d’ingresso, ma completezza e attendibilità lo sono, e ciò che la relazione scrive oggi sarà riletto al momento dell’esdebitazione. Chi prepara la domanda con questa consapevolezza riduce il rischio di rigetto, di revoca e di contestazioni future.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce la relazione dall’interno e sa quali verifiche i tribunali si aspettano di trovarvi. Essendo avvocato cassazionista, può inoltre seguire la difesa di quella relazione, se contestata, fino alla Suprema Corte.
📩 Prima di depositare, o appena ricevi una richiesta di integrazione, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.
