Chi valuta la liquidazione controllata prima o poi si pone la stessa domanda: quanto si paga il liquidatore, e chi lo paga? Sul tema circolano molte risposte sbagliate. Qualcuno dice che il liquidatore “si prende il dieci per cento di tutto”. Altri sostengono che il debitore debba pagarlo di tasca propria prima ancora di entrare in tribunale. Altri ancora sono convinti che il liquidatore venga pagato per primo, anche prima della banca che ha l’ipoteca sulla casa. In un forum si legge che “se non hai niente, il liquidatore lo paga lo Stato”. Ognuna di queste frasi contiene un pezzo di verità, ma nessuna è corretta così come circola.
È comprensibile che ci sia confusione. Le regole sul compenso stanno in più testi diversi: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024, il regolamento sugli organismi di composizione della crisi (D.M. 202/2014), le norme sulla prededuzione e una giurisprudenza recente che ha corretto prassi molto diffuse. A questo si aggiunge l’abitudine di applicare alla liquidazione controllata, per somiglianza, quello che si sa del vecchio fallimento. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: c’è chi rinuncia a una procedura che gli conveniva perché pensava di non potersela permettere, e chi la avvia senza aver capito quanta parte del proprio attivo finirà in spese.
In questo articolo mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- “Il liquidatore lo paga il debitore di tasca sua.”
- “Il liquidatore si prende una percentuale fissa.”
- “Si applicano le regole del curatore fallimentare.”
- “Il compenso lo decide il liquidatore.”
- “Il liquidatore viene pagato prima di tutti, anche della banca con l’ipoteca.”
- “Il liquidatore incassa tutto subito e nessuno lo controlla.”
- “Se non c’è attivo, il liquidatore lo paga lo Stato.”
Perché ce ne occupiamo noi. Il compenso del liquidatore è una questione tecnica del sovraindebitamento. Si capisce davvero solo conoscendo dall’interno il lavoro dell’organismo di composizione della crisi: il preventivo, la relazione, la stima dei costi della procedura, il rendiconto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed è professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi le regole del D.M. 202/2014 per averle applicate, e non solo per averle lette. Per questo possiamo dire al debitore, e al creditore, quanta parte dell’attivo assorbirà la procedura, prima che la procedura cominci.
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Mito n. 1: “Il liquidatore lo paga il debitore di tasca sua”
Il mito. “Se apri una liquidazione controllata, devi tirare fuori i soldi per pagare il liquidatore: è un costo tuo, come quello di un consulente.”
Perché ci credono in tanti. Il fondo di verità esiste ed è nella fase che precede l’apertura. Il debitore persona fisica che vuole chiedere la liquidazione controllata deve rivolgersi a un organismo di composizione della crisi. Secondo l’art. 268, comma 3, CCII, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche con azioni giudiziarie. Il rapporto con l’OCC nasce quindi da un incarico, con un preventivo che il debitore firma. Il commento al Tribunale di Rovigo del 2 settembre 2025 (EC News, 11 novembre 2025) inquadra il preventivo firmato dal debitore come un contratto d’opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e seguenti c.c. Il preventivo deve indicare tutte le voci di costo e i costi presunti della procedura, e va ricalcolato nella relazione particolareggiata. Lo stesso commento ricorda che il D.M. 202/2014 (art. 15, comma 2) ammette acconti sul compenso finale. In concreto, molti debitori versano qualcosa all’organismo già prima del deposito. Di qui l’idea che “il liquidatore si paga di tasca propria”.
La realtà. Il passaparola sovrappone due momenti diversi. Il primo è la fase dell’OCC: istruttoria, relazione e attestazione sull’attivo. Il secondo è la fase della liquidazione vera e propria, che si apre con la sentenza del tribunale. Da quel momento i beni del debitore e i suoi redditi oltre la quota necessaria al mantenimento entrano nella procedura. Secondo l’art. 268, comma 4, restano esclusi i crediti impignorabili, quanto serve al mantenimento della famiglia nei limiti fissati dal giudice, i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c. e le cose non pignorabili. Il compenso del liquidatore viene pagato con l’attivo della procedura, in prededuzione, non con risorse ulteriori che il debitore deve aggiungere. L’art. 6 CCII qualifica come prededucibili i crediti per spese e compensi delle prestazioni dell’OCC. Il Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026 (commento EC News del 17 giugno 2026), ha ribadito che il compenso del liquidatore è prededucibile ai sensi dell’art. 6. Prededucibile significa che viene pagato prima dei creditori concorsuali, con le somme che la procedura ricava: vendita dei beni, quota di stipendio o pensione acquisita, recupero di crediti, azioni giudiziarie.
Va aggiunta una precisazione. Gli acconti versati all’OCC prima dell’apertura non sono un pagamento in più. Sono anticipi sul compenso complessivo, che a fine procedura viene liquidato dal giudice e conguagliato. Il commento al provvedimento di Rovigo sottolinea che gli acconti non devono superare il compenso finale, proprio per evitare restituzioni. Se poi emergono attivo o passivo maggiori rispetto alla proposta iniziale, si applica un conguaglio.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra il gestore e il liquidatore. Il Tribunale di Rovigo ha distinto due ipotesi. Se il liquidatore nominato è lo stesso gestore che ha seguito la fase precedente, il compenso non va insinuato al passivo. Se invece il liquidatore è un altro professionista, il compenso del gestore va verificato dal liquidatore e insinuato al passivo, pur essendo liquidato dal giudice delegato. In entrambi i casi il credito resta prededucibile ai sensi dell’art. 6, lett. a), CCII. Non si tratta quindi di un “costo personale” del debitore, ma di un costo della procedura che grava sull’attivo con le regole del concorso.
La prova. L’art. 6 CCII, letto insieme all’art. 275, comma 3, CCII nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024: terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta il rendiconto e il giudice, se lo approva, liquida il compenso. Il compenso è quindi una voce dell’attivo da ripartire, non una somma che il debitore versa a parte. Il Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026, ha confermato la natura prededucibile del compenso del liquidatore.
Cosa rischia chi ci crede. Il rischio più frequente è rinunciare. Il debitore pensa di dover trovare migliaia di euro per “pagare il liquidatore”. Non chiede nemmeno un preventivo all’OCC e continua a subire pignoramenti singoli, che consumano lo stipendio senza mai chiudere i debiti. Il rischio opposto è non leggere il preventivo. Chi pensa che “tanto paga la procedura” firma senza capire quali voci sono anticipate e quali saranno conguagliate. Poi si stupisce quando, a chiusura, la quota destinata ai creditori risulta più bassa del previsto, perché una parte rilevante dell’attivo è andata in prededuzione.
Mito n. 2: “Il liquidatore si prende una percentuale fissa”
Il mito. “Il liquidatore prende sempre il dieci (o il quindici, o il venti) per cento di quello che si vende.”
Perché ci credono in tanti. Il fondo di verità è che il compenso si calcola davvero con percentuali. Il D.M. 202/2014 non fissa compensi a ore né a forfait libero: rimanda a parametri percentuali legati all’attivo realizzato e al passivo accertato. La sentenza di apertura del Tribunale di Trani n. 137/2026 (pubblicata il 31 luglio 2026) lo dice in modo esplicito. Nel disporre che il liquidatore, terminata la liquidazione, presenti il conto con la richiesta di compenso ai sensi dell’art. 275, comma 3, CCII, ricorda che i compensi sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori, con rinvio al D.M. 202/2014. Chi sente parlare di “percentuali” conclude che esista un numero unico, uguale per tutti. Spesso a questo si aggiunge il ricordo, vero, che nel fallimento il compenso del curatore si calcolava a percentuale sull’attivo.
La realtà. Non esiste una percentuale fissa: esiste una forbice, dentro la quale il giudice sceglie in base al caso concreto. I parametri sono scaglionati per fasce di attivo e di passivo, prevedono un minimo e un massimo per ciascuna fascia e, nel sovraindebitamento, sono ridotti rispetto alle procedure maggiori. Tra minimo e massimo il giudice tiene conto di elementi che il passaparola ignora:
- la complessità della procedura (numero di creditori, contenzioso, beni difficili da vendere);
- l’esito delle attività (quanto si è realizzato davvero);
- la diligenza del liquidatore. L’art. 275, comma 1, prevede che il mancato deposito delle relazioni semestrali sia causa di revoca e che se ne tenga conto nel liquidare il compenso. Il comma 4 consente al giudice, se il rendiconto non è approvato e le correzioni non arrivano nel termine, di sostituire il liquidatore e di ridurre o escludere del tutto il compenso, in base alla diligenza mostrata;
- gli eventuali accordi con il debitore, quando liquidatore è lo stesso OCC. L’art. 275, comma 3, nel testo vigente, dispone che il giudice liquidi il compenso dell’OCC “tenuto conto” degli accordi con il debitore.
Due procedure con lo stesso attivo possono quindi portare a compensi molto diversi. Una vendita di un solo immobile libero, con tre creditori e nessuna contestazione, non si liquida come una procedura con quaranta creditori, una causa revocatoria e beni mobili sparsi.
La prova. L’art. 275, commi 1, 3 e 4, CCII (testo aggiornato al 12 agosto 2026 su Brocardi) rinvia al D.M. 202/2014 e collega il compenso al rendiconto approvato e alla diligenza. La sentenza del Tribunale di Trani n. 137/2026 mostra come i tribunali applichino in concreto il rinvio: parametri delle procedure maggiori ridotti dal 15 al 40%.
Vero, ma solo a metà. Una componente proporzionale c’è davvero, e più attivo si realizza più il compenso cresce in valore assoluto. Ma cresce per scaglioni decrescenti e dentro una forbice. Ridurre tutto a “il dieci per cento” porta a errori di stima nei due sensi: a volte si sovrastima il peso della procedura, a volte lo si sottostima, soprattutto quando le spese vive (pubblicità, perizie, imposte sulla trascrizione) si sommano al compenso.
Cosa rischia chi ci crede. Chi pensa a una percentuale fissa non sa leggere il preventivo dell’OCC né la relazione con l’indicazione presunta dei costi della procedura. L’art. 68, comma 2, lett. d), CCII la richiede espressamente per il piano del consumatore, e anche nelle altre procedure è il primo documento da cui partire per una stima. Non è in grado di capire se il compenso esposto si colloca verso il minimo o verso il massimo, né se è giustificato dalla complessità. Il creditore che ci crede non verifica il compenso esposto nello stato passivo o nel rendiconto, e perde l’occasione di formulare osservazioni.
Mito n. 3: “Si applicano le regole del curatore fallimentare”
Il mito. “La liquidazione controllata è un piccolo fallimento: il liquidatore si paga come il curatore, con il decreto dei curatori (D.M. 30/2012).”
Perché ci credono in tanti. L’analogia con il fallimento, oggi liquidazione giudiziale, è fortissima e in parte voluta dal legislatore. L’art. 270, comma 5, CCII rinvia ad alcune norme della liquidazione giudiziale (artt. 143, 150, 151). L’art. 275, comma 2, rinvia alle disposizioni sulle vendite della liquidazione giudiziale in quanto compatibili. Il comma 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, richiama per la ripartizione dell’attivo una serie di articoli della liquidazione giudiziale (221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232). Chi vede tanti rinvii conclude che anche per il compenso si debba guardare al decreto sul compenso dei curatori. In più, come visto, gli stessi parametri del sovraindebitamento sono costruiti come riduzione dei parametri delle procedure maggiori.
La realtà. Sul compenso il legislatore non ha lasciato spazio all’analogia. L’art. 275, comma 3, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, dice espressamente che il compenso dell’OCC, se nominato liquidatore, o del liquidatore va liquidato ai sensi del D.M. 202/2014. La fonte di riferimento è quindi il regolamento sugli organismi di composizione della crisi, non il decreto sui curatori: per la liquidazione controllata il D.M. 30/2012 non è il criterio vigente, e la regola vale sia quando il liquidatore è l’OCC sia quando è un professionista diverso. Le pronunce di merito lette per questo articolo vanno nella stessa direzione. Il Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026, ha stabilito che il compenso del liquidatore va calcolato in base al D.M. 202/2014. Il Tribunale di Trani, sentenza n. 137/2026, rinvia allo stesso decreto. Nessuna delle due fa riferimento al D.M. 30/2012 come base autonoma.
Il collegamento con i parametri del curatore esiste, ma è indiretto. È il D.M. 202/2014 a usare come base i parametri delle procedure concorsuali maggiori, applicando la riduzione. In altre parole, non si applica il decreto dei curatori “per analogia”. Si applica il regolamento OCC, che a quei parametri rinvia e che li riduce. La differenza non è teorica: è proprio la riduzione, dal 15 al 40% secondo la formula ripresa dal Tribunale di Trani, a fare la distanza tra un compenso “da fallimento” e uno “da sovraindebitamento”.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la direzione dell’analogia. Nel sovraindebitamento la Cassazione ha più volte rifiutato di trasferire automaticamente le regole fallimentari sui compensi. Secondo la sintesi di Lexced, la Cass. ord. n. 6865/2025 ha escluso l’applicazione analogica delle norme fallimentari quando si tratta di collocare il compenso dell’OCC rispetto ai creditori garantiti. È un segnale preciso: il sovraindebitamento ha regole proprie, e prima di ragionare per somiglianza si deve leggere la norma speciale.
La prova. Art. 275, comma 3, CCII vigente; Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026; Tribunale di Trani, sent. n. 137/2026. Sul piano del metodo, Cass. ord. n. 6865/2025, che non estende al compenso dell’OCC la disciplina fallimentare.
Cosa rischia chi ci crede. Il debitore che stima i costi con le regole del curatore rischia di sovrastimarli, perché ignora la riduzione propria del sovraindebitamento. Così può scartare una procedura sostenibile. Il creditore che contesta il compenso invocando il decreto dei curatori porta un argomento debole, perché non è quella la base normativa: rischia di vedere respinte le proprie osservazioni anche quando ci sarebbero ragioni valide, per esempio la scarsa complessità o la mancanza delle relazioni semestrali.
Come spiega l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: “Nel sovraindebitamento il compenso non si stima a sensazione e non si stima con le regole del fallimento. Si parte dal D.M. 202/2014 e dai costi indicati dall’organismo, e li si verifica voce per voce.”
Mito n. 4: “Il compenso lo decide il liquidatore”
Il mito. “Il liquidatore scrive quanto vuole prendere e se lo paga dai soldi della procedura: nessuno può dire niente.”
Perché ci credono in tanti. Anche qui c’è un fondo di verità, ed è stato messo nero su bianco da un tribunale. Secondo la massima del Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026, nella liquidazione controllata il liquidatore indica nello stato passivo della procedura il proprio compenso. Il liquidatore è quindi davvero il primo a “scrivere” la cifra. In più è lui a gestire il conto della procedura e a predisporre il progetto di riparto (art. 275, comma 5). Chi osserva da fuori vede un professionista che indica il proprio compenso, tiene i soldi e ripartisce. È naturale pensare che decida tutto lui.
La realtà. Indicare non significa decidere. Il compenso del liquidatore lo liquida il giudice, dopo l’approvazione del rendiconto, e il giudice può ridurlo. Il Tribunale di Urbino è chiaro proprio su questo. Proprio perché il liquidatore indica il proprio compenso nello stato passivo, si trova in una posizione di conflitto di interessi, e per questo il tribunale può modificare l’importo. Il controllo giudiziale è il contrappeso dell’indicazione di parte.
Il sistema prevede più momenti di verifica:
- lo stato passivo. Secondo l’art. 273 CCII il progetto di stato passivo è comunicato e gli interessati hanno 15 giorni per le osservazioni. Contro lo stato passivo è previsto il reclamo ai sensi dell’art. 133 entro 8 giorni, e poi il ricorso per cassazione entro 30;
- il rendiconto. Secondo l’art. 275, comma 3, al termine dell’esecuzione il liquidatore presenta il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma e, solo se lo approva, liquida il compenso;
- il progetto di riparto. Secondo l’art. 275, comma 5, il progetto è comunicato al debitore e ai creditori, che hanno non più di 15 giorni per le osservazioni. In caso di contestazioni, se il liquidatore non trova un accordo, decide il giudice delegato con decreto motivato reclamabile ai sensi dell’art. 124 (comma 6);
- la chiusura. La circolare della Sezione del Tribunale di Torino, adottata dopo Corte cost. n. 121/2024, ricorda che il compenso dell’OCC e del liquidatore è autorizzato dal giudice delegato con il decreto di chiusura (art. 276, comma 2, CCII). Le somme accantonate vengono svincolate solo in quel momento.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la legge prevede espressamente la riduzione e perfino l’esclusione del compenso. L’art. 275, comma 4, CCII dispone che, se il rendiconto non è approvato e il liquidatore non compie gli atti o le correzioni indicati nel termine, il giudice lo sostituisce e può ridurre o escludere il compenso in base alla diligenza. Il comma 1 aggiunge che il mancato deposito delle relazioni semestrali pesa nella liquidazione. La sentenza di Trani n. 137/2026 riprende la regola nel dispositivo di apertura.
La prova. Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026 (conflitto di interessi e potere del tribunale di modificare il compenso indicato dal liquidatore); art. 275, commi 1, 3, 4, 5 e 6 CCII; art. 276, comma 2, CCII come richiamato dalla circolare del Tribunale di Torino.
Cosa rischia chi ci crede. Il creditore che pensa “tanto decide lui” non deposita osservazioni allo stato passivo né al progetto di riparto. Quei termini sono brevi (15 giorni), e una volta scaduti la contestazione diventa molto più difficile. Il debitore che ci crede non segnala al giudice le carenze del liquidatore: relazioni semestrali mai depositate, vendite rimaste ferme, beni sopravvenuti non acquisiti. Sono proprio gli elementi che la legge chiede al giudice di valutare quando liquida il compenso. Va detto, per completezza, che la legittimazione del debitore a contestare lo stato passivo è un tema discusso, e va verificata caso per caso con il difensore.
Mito n. 5: “Il liquidatore viene pagato prima di tutti, anche della banca con l’ipoteca”
Il mito. “La prededuzione batte tutto: il compenso del liquidatore e dell’OCC si paga per primo, anche con i soldi della vendita della casa ipotecata.”
Perché ci credono in tanti. Il fondo di verità è nella parola stessa: prededuzione. I crediti prededucibili si pagano prima dei crediti concorsuali, e l’art. 6 CCII mette tra i prededucibili le spese e i compensi dell’OCC. Nel linguaggio comune “prima dei creditori” diventa “prima di tutti i creditori”, compresi quelli con ipoteca. Per anni, inoltre, in diverse procedure di liquidazione del patrimonio regolate dalla L. 3/2012 i riparti sono stati costruiti proprio così. Il compenso dell’organismo veniva prelevato dal ricavato della vendita dell’immobile ipotecato, e in qualche caso il tribunale aveva perfino riconosciuto a quel credito natura privilegiata ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c.
La realtà. La Cassazione ha chiuso la questione nel 2025 con più ordinanze. Il compenso dell’OCC è prededucibile, ma non può essere pagato con precedenza sul ricavato dei beni ipotecati nella parte destinata al creditore garantito.
- Cass. Sez. I, ord. n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Secondo la sintesi di Lexced, la Corte ha escluso che quel compenso goda di una sorta di “super privilegio” capace di collocarlo prima dei creditori garantiti sui beni oggetto della garanzia, ha negato che le spese del gestore siano uscite di carattere generale e ha escluso l’applicazione analogica delle norme fallimentari.
- Cass. ord. n. 12405/2025. Stesso principio nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento. Il compenso, pur prededucibile, non è una spesa generale della procedura, perché è sostenuto nell’interesse primario del debitore e non della massa.
- Cass. Sez. I, ord. n. 14401 del 29 maggio 2025. La fattispecie è istruttiva. Il liquidatore aveva destinato circa 39.000 euro al compenso dell’OCC, prelevandoli dal ricavato della vendita dell’immobile ipotecato a favore del cessionario di un mutuo fondiario. In sede di reclamo il tribunale aveva riconosciuto al credito dell’OCC un privilegio. La Cassazione ha cassato con rinvio, osservando che la procedura è volontaria e attivata nell’interesse del debitore. Ha richiamato l’art. 14-duodecies, comma 2, L. 3/2012, che esclude dal riparto preferenziale il ricavato dei beni in pegno o ipoteca destinato ai creditori garantiti, e l’interpretazione degli artt. 111-bis e 111-ter l. fall. data da Cass. n. 18882/2022.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la differenza tra “prima dei chirografari” e “prima dell’ipotecario sul suo bene”. La prededuzione resta. Il compenso si paga prima dei creditori concorsuali con l’attivo libero, cioè la quota di stipendio acquisita, i beni non gravati, le somme recuperate e l’eventuale eccedenza della vendita dopo il pagamento del creditore garantito. Non può però intaccare la parte del ricavato che spetta alla banca sul bene ipotecato.
Le tre ordinanze riguardano procedure nate sotto la L. 3/2012 e il compenso dell’organismo. Il principio di fondo, cioè che la procedura volontaria non deve far pagare al creditore garantito i costi sostenuti nell’interesse del debitore, è però formulato in termini generali. Chi si occupa di liquidazione controllata secondo il CCII deve tenerne conto. L’applicazione puntuale al compenso del liquidatore nominato con la sentenza di apertura va però valutata alla luce delle norme sul riparto richiamate dall’art. 275, comma 6-bis, ed è un aspetto da verificare caso per caso.
La prova. Cass. Sez. I, ord. n. 6865 del 14 marzo 2025; Cass. ord. n. 12405/2025; Cass. Sez. I, ord. n. 14401 del 29 maggio 2025.
Cosa rischia chi ci crede. Il debitore che ha soprattutto un immobile ipotecato e poco altro rischia di avviare una procedura in cui l’attivo libero non basta a coprire i costi. La conseguenza è che l’OCC o il liquidatore si trovano a pagarsi su somme modeste, oppure la procedura non si apre perché manca l’attestazione di attivo distribuibile. La banca che ci crede rischia invece di accettare un riparto che le sottrae somme dovute. Dopo queste ordinanze, un progetto di riparto che preleva il compenso dal ricavato del bene ipotecato è un progetto da contestare entro i 15 giorni dell’art. 275, comma 5.
Mito n. 6: “Il liquidatore incassa tutto subito e nessuno lo controlla”
Il mito. “Appena si apre la procedura il liquidatore si paga, e poi fa quello che vuole: tanto i soldi sono già suoi.”
Perché ci credono in tanti. Il fondo di verità sono gli acconti. Il D.M. 202/2014 (art. 15, comma 2) ammette acconti sul compenso finale, come ricorda il commento al provvedimento del Tribunale di Rovigo. Per il piano del consumatore l’art. 71, comma 4, CCII prevede espressamente che, in caso di riparti parziali, il giudice possa concedere acconti all’OCC. Chi vede un acconto pagato a procedura ancora aperta conclude che il professionista sia “già pagato”.
La realtà. Il compenso si liquida solo alla fine, dopo il rendiconto approvato; prima si possono avere, al più, acconti autorizzati e sempre soggetti a conguaglio. Lo dice l’art. 275, comma 3, CCII: il giudice liquida il compenso al termine dell’esecuzione, verificata la conformità degli atti al programma e approvato il rendiconto. Il commento al Tribunale di Urbino sottolinea che la liquidazione arriva solo dopo la fine dell’esecuzione e l’approvazione del rendiconto. La circolare del Tribunale di Torino aggiunge che il compenso è autorizzato con il decreto di chiusura (art. 276, comma 2) e che le somme accantonate vengono svincolate in quel momento.
Gli acconti sono un anticipo, non un pagamento definitivo. Non devono superare il compenso finale e, se il compenso finale risulta inferiore, il problema della restituzione si pone concretamente. Per questo la prassi descritta nel commento al provvedimento di Rovigo suggerisce di contenerli.
Il controllo poi non si esaurisce alla fine. Durante la procedura il liquidatore:
- deve depositare una relazione al giudice delegato ogni sei mesi (art. 275, comma 1). Se non lo fa, rischia la revoca e se ne tiene conto nel compenso;
- deve chiedere l’autorizzazione al giudice per gli svincoli e i prelievi. La circolare di Torino descrive istanze di prelievo motivate, con la prova dei pagamenti depositata nel fascicolo telematico;
- deve sottoporre ai creditori e al debitore il progetto di riparto prima di eseguirlo (art. 275, comma 5).
In più la procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3, nel testo riscritto dal correttivo). La chiusura anticipata è possibile se non c’è altro attivo. Il lavoro del liquidatore dura quindi nel tempo, e il compenso finale riflette anche questa durata.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la sanzione. Il compenso non è una somma garantita: l’art. 275, comma 4, CCII consente di ridurlo o escluderlo del tutto se il liquidatore non corregge il rendiconto nel termine assegnato, valutata la sua diligenza. È una regola che nel passaparola non compare mai, ma che cambia la prospettiva: è il liquidatore ad avere interesse a lavorare in modo trasparente e puntuale.
La prova. Art. 275, commi 1, 3 e 4, CCII; art. 276, comma 2, CCII come ricostruito dalla circolare del Tribunale di Torino; art. 15, comma 2, D.M. 202/2014 come riportato nel commento al Tribunale di Rovigo, 2 settembre 2025.
Cosa rischia chi ci crede. Chi pensa che il liquidatore sia “già pagato” smette di seguire la procedura. Non legge le relazioni semestrali, non segnala beni o redditi sopravvenuti e non verifica i prelievi. Il debitore ha invece tutto l’interesse a collaborare e a controllare. Ogni inefficienza allunga i tempi, aumenta le spese e riduce quanto arriva ai creditori, e il residuo insoddisfatto è quello che l’esdebitazione dovrà poi cancellare. Il creditore che ci crede non chiede chiarimenti sugli acconti e scopre a chiusura un quadro già definito.
Mito n. 7: “Se non c’è attivo, il liquidatore lo paga lo Stato”
Il mito. “Anche se non hai niente puoi aprire la liquidazione controllata: le spese e il liquidatore li anticipa lo Stato, come nel gratuito patrocinio.”
Perché ci credono in tanti. Il fondo di verità è una sentenza della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024 la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 146 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata. Ha dichiarato illegittimo anche l’art. 144 nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della liquidazione controllata quando il giudice delegato autorizza la costituzione in giudizio e attesta la mancanza di attivo. La notizia è circolata come “lo Stato paga la liquidazione controllata senza soldi”. Di qui l’idea che anche il liquidatore venga pagato con risorse pubbliche.
La realtà. La sentenza è importante, ma più stretta di come viene raccontata. La Corte ha esteso alla liquidazione controllata la prenotazione a debito di alcune spese, non l’anticipazione del compenso del liquidatore. La circolare dei giudici della Sezione del Tribunale di Torino lo spiega con precisione. Sono prenotate a debito l’imposta di registro in misura fissa, l’imposta ipotecaria per la trascrizione della sentenza se il debitore ha immobili o mobili registrati e i diritti di copia. Le anticipazioni a carico dell’erario previste nella liquidazione giudiziale, che riguardano soprattutto il compenso del curatore e le spese di pubblicità, non sono state estese. Il patrocinio a spese dello Stato riguarda le cause che la procedura deve promuovere o sostenere senza liquidità. È provvisorio e va revocato quando la procedura incassa somme sufficienti. La circolare precisa anche che la prenotazione a debito non è concessa automaticamente con la sentenza di apertura: va chiesta con una motivazione specifica e la valuta il giudice delegato.
C’è poi un filtro a monte che il mito ignora del tutto. Secondo l’art. 268, comma 3, CCII, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Quando a chiederla è il creditore, il debitore persona fisica può impedire l’apertura facendo attestare dall’OCC che non è possibile acquisire attivo. La liquidazione controllata senza alcun attivo, quindi, di regola non nasce proprio. Per chi non ha nulla da offrire, né oggi né in prospettiva, lo strumento è un altro: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). È concessa una sola volta al debitore meritevole, con un periodo di osservazione di tre anni dopo il correttivo, e l’art. 283, comma 6, dispone che i compensi dell’OCC sono ridotti della metà.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la differenza tra “attivo zero” e “attivo scarso”. Se l’attivo è scarso ma esiste, per esempio una piccola quota di pensione acquisibile per tre anni, la procedura si apre e il compenso si paga con quell’attivo, in prededuzione. Può anche assorbirne una parte significativa. Se l’attivo è zero, la procedura su istanza del debitore non si apre. La strada è valutare l’incapienza, non sperare che lo Stato paghi il liquidatore. Il requisito di accesso, inoltre, non è la meritevolezza: secondo Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025, per entrare in liquidazione controllata non serve la meritevolezza. Conta l’attivo attestato. Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025 ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della domanda.
La prova. Corte cost., sent. n. 121 del 4 luglio 2024, letta attraverso la circolare della Sezione del Tribunale di Torino; art. 268, comma 3, CCII; art. 283, comma 6, CCII; Cass. ord. n. 22074/2025 e n. 28576/2025.
Cosa rischia chi ci crede. Il debitore senza beni che deposita una domanda di liquidazione controllata contando sul “pagamento dello Stato” rischia una domanda che non supera il vaglio dell’attivo. Perde tempo e intanto continuano le esecuzioni singole. Chi ha poco attivo e non ha fatto i conti rischia di scoprire a chiusura che gran parte di quel poco è andata in costi di procedura. Una valutazione preventiva tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente evita entrambi gli errori.
Quanto costa davvero credere ai miti: tre conti fatti
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi: i numeri non provengono da casi reali e i compensi indicati sono valori ipotetici scelti per l’esempio, non il risultato di un calcolo sui parametri del D.M. 202/2014.
Simulazione A: il compenso prelevato dalla casa ipotecata (mito n. 5).
Ipotesi: liquidazione controllata di un lavoratore dipendente. L’immobile è venduto a 143.700 €. La banca ha un credito ipotecario di 168.200 €. La quota di stipendio acquisita alla procedura è di 315 € al mese per 36 mesi, cioè 11.340 €. Gli altri creditori chirografari hanno crediti per 41.900 €. Il compenso del liquidatore, liquidato dal giudice, è ipotizzato in 6.870 €.
- Riparto costruito sul mito: i 6.870 € si prelevano dal ricavato della casa. La banca riceve 136.830 € sul bene ipotecato e resta creditrice chirografaria per 31.370 €. I 11.340 € dell’attivo libero si ripartiscono tra la banca, per il residuo, e gli altri chirografari.
- Riparto coerente con Cass. 6865/2025 e 14401/2025: la banca riceve sul bene ipotecato l’intero ricavato di 143.700 € e resta creditrice chirografaria per 24.500 €. Il compenso di 6.870 € si paga dall’attivo libero di 11.340 €, e restano 4.470 € da ripartire tra i chirografari, compresa la banca per il suo residuo.
- Esito: nel primo schema la banca perde 6.870 € sul bene garantito. Se il progetto di riparto viene comunicato lunedì 5 ottobre 2026, il termine di 15 giorni per le osservazioni (art. 275, comma 5) scade martedì 20 ottobre 2026. Dopo quella data la contestazione diventa molto più difficile.
Simulazione B: “devo pagare il liquidatore di tasca mia” (mito n. 1).
Ipotesi: pensionata con una pensione netta di 1.430 € al mese, nessun immobile, debiti per 52.600 €. Convinta di dover pagare il liquidatore di tasca propria, rinuncia alla procedura. Due creditori pignorano un quinto della pensione per anni, senza che i debiti si chiudano.
– Sequenza reale se avesse chiesto la liquidazione: l’OCC verifica che c’è attivo acquisibile. Il giudice, per ipotesi, fissa in 1.180 € la somma necessaria al mantenimento, quindi alla procedura vanno 250 € al mese. In 36 mesi l’attivo è di 9.000 €. La debitrice versa all’OCC un acconto di 640 €. A chiusura il compenso complessivo è ipotizzato in 2.950 €: l’acconto si imputa al compenso e i restanti 2.310 € si pagano dall’attivo in prededuzione. Ai creditori vanno 6.690 €, al netto di eventuali altre spese di procedura. Per il residuo il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, che secondo l’art. 282 CCII opera di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, se ne ricorrono le condizioni.
– Esito: la spesa sostenuta “di tasca propria” è stata di 640 €, imputati al compenso. Il resto è stato pagato con l’attivo che la procedura avrebbe comunque acquisito.
Simulazione C: “senza attivo paga lo Stato” (mito n. 7).
Ipotesi: debitore separato, senza beni, con un reddito di 1.090 € al mese, due figli a carico e debiti per 37.480 €. Deposita una domanda di liquidazione controllata convinto che lo Stato anticipi tutto.
– Sequenza reale: l’OCC non può attestare attivo acquisibile, perché il reddito è interamente assorbito dal mantenimento. Senza quell’attestazione, secondo l’art. 268, comma 3, la liquidazione su istanza del debitore non si apre. Corte cost. 121/2024 non cambia il quadro: riguarda la prenotazione a debito di alcune spese, non il compenso del liquidatore.
– Strada corretta: valutare l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), con compensi dell’OCC ridotti della metà (comma 6). Per tre anni l’OCC vigila sulle eventuali utilità sopravvenute rilevanti.
Il fondo di verità: cosa resta di vero nei sette miti
Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ricomporre i frammenti veri nel quadro corretto è il modo migliore per non cadere nei miti.
È vero che il debitore spende qualcosa prima dell’apertura. Il rapporto con l’OCC nasce da un incarico, con un preventivo firmato. Il D.M. 202/2014 ammette acconti. Ma gli acconti sono anticipi sul compenso finale, non un costo che si aggiunge. Il grosso del compenso del liquidatore si paga con l’attivo della procedura, in prededuzione (art. 6 CCII).
È vero che il compenso si calcola a percentuale. I parametri del D.M. 202/2014 sono percentuali per scaglioni, ridotte rispetto alle procedure maggiori: la sentenza del Tribunale di Trani n. 137/2026 parla di una riduzione dal 15 al 40%. Ma la percentuale non è fissa. Il giudice si muove in una forbice e tiene conto di complessità, risultati, diligenza e, se liquidatore è l’OCC, degli accordi con il debitore (art. 275, comma 3).
È vero che c’è un legame con il curatore. I parametri di partenza sono quelli delle procedure concorsuali maggiori. Ma la norma da applicare è il D.M. 202/2014, richiamato espressamente dall’art. 275, comma 3, CCII, e non il decreto dei curatori per analogia.
È vero che il liquidatore indica il proprio compenso. Lo dice il Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026. Ma proprio per il conflitto di interessi il tribunale può modificarlo, e la liquidazione spetta al giudice dopo il rendiconto approvato.
È vero che il compenso è prededucibile. Ma, secondo Cass. 6865/2025, 12405/2025 e 14401/2025, la prededuzione non autorizza a pagarlo con il ricavato del bene ipotecato nella parte che spetta al creditore garantito.
È vero che esistono acconti in corso di procedura. Ma sono autorizzati, soggetti a conguaglio e non superiori al compenso finale. Il compenso può essere ridotto o escluso se il liquidatore non è diligente (art. 275, comma 4).
È vero che lo Stato interviene. Dopo Corte cost. 121/2024 alcune spese della liquidazione controllata possono essere prenotate a debito, e la procedura senza liquidità può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato per le cause autorizzate. Ma il compenso del liquidatore non viene anticipato dall’erario. E senza attivo attestato la liquidazione su istanza del debitore non si apre.
Il quadro che ne emerge è coerente. Il compenso del liquidatore è un costo della procedura, regolato dal D.M. 202/2014, liquidato dal giudice alla fine, pagato in prededuzione con l’attivo libero, controllato lungo tutta la procedura e riducibile in caso di scarsa diligenza. Conoscere queste regole prima di cominciare permette di stimare quanta parte dell’attivo resterà ai creditori, e quindi se la procedura conviene.
I sette miti in tabella: credenza contro norma
La tabella riassume ciascun mito accanto alla regola effettiva e alla fonte che la sostiene. È utile da tenere a portata di mano quando si legge un preventivo dell’OCC, una relazione o un progetto di riparto. Lì, infatti, le convinzioni sbagliate si trasformano in errori di stima o in occasioni perse di contestazione. La colonna di destra indica cosa dice davvero la norma e cosa hanno chiarito le pronunce lette.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Il liquidatore lo paga il debitore di tasca sua | Si paga con l’attivo della procedura, in prededuzione (art. 6 CCII; Trib. Urbino 4/5/2026). Gli eventuali acconti all’OCC sono anticipi sul compenso finale, soggetti a conguaglio |
| Si prende una percentuale fissa | Parametri a scaglioni del D.M. 202/2014, ridotti rispetto alle procedure maggiori (Trib. Trani n. 137/2026); il giudice sceglie nella forbice valutando complessità, esito e diligenza |
| Si applicano le regole del curatore (D.M. 30/2012) | L’art. 275, comma 3, CCII rinvia espressamente al D.M. 202/2014; il legame con i parametri del curatore è solo indiretto |
| Il compenso lo decide il liquidatore | Il liquidatore lo indica, ma lo liquida il giudice dopo il rendiconto approvato e può modificarlo (Trib. Urbino 4/5/2026; art. 275, comma 3) |
| Viene pagato prima della banca con ipoteca | Prededucibile sì, ma non sul ricavato del bene ipotecato destinato al creditore garantito (Cass. 6865/2025, 12405/2025, 14401/2025) |
| Incassa tutto subito, nessun controllo | Relazioni semestrali, rendiconto, progetto di riparto con osservazioni entro 15 giorni; riduzione o esclusione del compenso per scarsa diligenza (art. 275, commi 1, 4, 5) |
| Senza attivo paga lo Stato | Corte cost. 121/2024 riguarda la prenotazione a debito di alcune spese, non il compenso; senza attivo attestato la liquidazione su istanza del debitore non si apre (art. 268, comma 3); per l’incapiente c’è l’art. 283, con compensi OCC dimezzati |
Domande di verifica: quindi è vero che…?
Quindi è vero che, se ho un immobile ipotecato e nient’altro, la procedura non riesce a pagare il liquidatore?
Dipende. Il ricavato del bene ipotecato, nella parte che spetta alla banca, non può essere usato per pagare il compenso (Cass. 6865/2025 e 14401/2025). Restano disponibili l’eventuale eccedenza della vendita, la quota di reddito acquisita e gli altri beni liberi. Se tutto questo è insufficiente, l’OCC deve valutarlo già nell’attestazione sull’attivo distribuibile, e lo strumento giusto potrebbe essere un altro.
Quindi è vero che posso contestare il compenso del liquidatore?
Sì, nei momenti e nei modi previsti. Le occasioni sono le osservazioni allo stato passivo (art. 273, 15 giorni), quelle al progetto di riparto (art. 275, comma 5, non più di 15 giorni) e la segnalazione al giudice delle carenze che incidono sulla diligenza. Il Tribunale di Urbino ha riconosciuto al tribunale il potere di modificare il compenso indicato dal liquidatore. La legittimazione del debitore a impugnare lo stato passivo è però una questione delicata, da verificare caso per caso.
Quindi è vero che l’acconto versato all’OCC è perso se la procedura non si apre?
Dipende. L’acconto remunera l’attività già svolta dall’organismo (istruttoria, relazione, attestazione). Cosa accade se la procedura non si apre lo stabiliscono il preventivo firmato e le regole del D.M. 202/2014 sugli acconti. Per il piano del consumatore revocato, l’art. 71, comma 5, prevede che il compenso dell’OCC sia liquidato in base all’attività svolta: è un criterio che aiuta a orientarsi anche negli altri casi. Per questo il preventivo va letto prima di firmarlo.
Quindi è vero che il liquidatore e l’OCC vengono pagati due volte per lo stesso lavoro?
No. Sono attività diverse: l’OCC lavora nella fase che precede l’apertura, il liquidatore nella liquidazione. Il Tribunale di Rovigo, 2 settembre 2025, ha distinto i casi. Se il liquidatore è lo stesso gestore, il compenso non va insinuato al passivo. Se è un professionista diverso, il compenso del gestore va verificato dal liquidatore e insinuato. In entrambi i casi lo liquida il giudice.
Quindi è vero che il liquidatore può non essere pagato affatto?
Sì, in casi limite. L’art. 275, comma 4, CCII consente al giudice di escludere il compenso quando il rendiconto non è approvato e il liquidatore non provvede alle correzioni nel termine, valutata la diligenza. La sentenza di Trani n. 137/2026 ricorda che il mancato deposito delle relazioni semestrali è causa di revoca e incide sul compenso.
Le pronunce che smentiscono i miti
Di seguito le pronunce e i provvedimenti lette in fonti verificate per questo articolo, ciascuna collegata al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati e non copiati dalle massime.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6865 del 14 marzo 2025.
Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può essere soddisfatto con il ricavato dei beni ipotecati a danno del creditore garantito. Le spese del gestore non sono uscite generali della procedura e le norme fallimentari non si applicano per analogia.
Rilevanza: smentisce il mito n. 5 e ridimensiona il mito n. 3, che vorrebbe trasferire meccanicamente le regole fallimentari al sovraindebitamento.
2. Cass. civ., ord. n. 12405/2025.
Principio: nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento il compenso dell’OCC resta prededucibile, ma non è una spesa sostenuta nell’interesse della massa. Per questo non si colloca sul ricavato dei beni ipotecati prima del creditore garantito.
Rilevanza: rafforza la smentita del mito n. 5. Spiega anche il perché: la procedura è voluta dal debitore e serve innanzitutto a lui.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14401 del 29 maggio 2025.
Principio: cassata con rinvio la decisione che aveva riconosciuto natura privilegiata al credito dell’OCC e lo aveva pagato con circa 39.000 euro prelevati dal ricavato di un immobile ipotecato. La procedura volontaria non può far gravare quel costo sul creditore garantito.
Rilevanza: è il caso concreto che mostra l’errore del mito n. 5 nella pratica dei riparti.
4. Cass. civ. n. 18882/2022 (richiamata da Cass. 14401/2025).
Principio: è l’interpretazione degli artt. 111-bis e 111-ter l. fall. sul rapporto tra prededuzione e ricavato dei beni gravati, posta a base del ragionamento del 2025.
Rilevanza: collega il mito n. 5 alla tradizione fallimentare, che però conferma la tutela del creditore garantito invece di smentirla.
5. Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026.
Principio: il compenso del liquidatore nella liquidazione controllata è prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII, va calcolato in base al D.M. 202/2014 ed è indicato dal liquidatore nello stato passivo. Per il conflitto di interessi che ne deriva, il tribunale può modificarlo. Il compenso dell’advisor del debitore spetta, ma secondo il tribunale non è prededucibile.
Rilevanza: smentisce i miti n. 1, n. 3 e n. 4 in un colpo solo.
6. Tribunale di Rovigo, 2 settembre 2025.
Principio: il preventivo firmato dal debitore inquadra il rapporto con l’OCC come contratto d’opera. Se il liquidatore è lo stesso gestore, il compenso non si insinua al passivo; se è un altro professionista, il compenso del gestore va verificato e insinuato. In entrambi i casi è prededucibile ai sensi dell’art. 6, lett. a), CCII e liquidato dal giudice delegato.
Rilevanza: chiarisce il mito n. 1 e la domanda sul “doppio pagamento”.
7. Tribunale di Napoli, 22 marzo 2023, n. 38/2023.
Principio: è richiamato nel commento al provvedimento di Rovigo, insieme a Cass. Sez. I n. 34105/2019, nella ricostruzione della disciplina del compenso del gestore nella liquidazione controllata.
Rilevanza: conferma che il tema del compenso del gestore è oggetto di elaborazione giurisprudenziale da prima del correttivo (mito n. 1).
8. Tribunale di Trani, sent. n. 137/2026, pubblicata il 31 luglio 2026.
Principio: nella sentenza di apertura il tribunale impone al liquidatore di presentare, a liquidazione terminata, il conto della gestione con la richiesta di compenso ai sensi dell’art. 275, comma 3. Ricorda che i compensi sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri delle procedure maggiori, con rinvio al D.M. 202/2014, e che il mancato deposito delle relazioni semestrali incide sulla liquidazione.
Rilevanza: smentisce i miti n. 2, n. 3 e n. 6.
9. Corte costituzionale, sent. n. 121 del 4 luglio 2024.
Principio: illegittimi gli artt. 146 e 144 del D.P.R. 115/2002 nella parte in cui non prevedono, per la liquidazione controllata, la prenotazione a debito delle spese della procedura e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i giudizi autorizzati quando manca l’attivo. Non sono estese le anticipazioni erariali del compenso.
Rilevanza: è la fonte da cui nasce il mito n. 7, e insieme quella che lo ridimensiona.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025.
Principio: l’accesso alla liquidazione controllata non richiede la meritevolezza del debitore.
Rilevanza: nel mito n. 7 sposta l’attenzione sul vero requisito, cioè la possibilità di acquisire attivo attestata dall’OCC, da cui dipende anche la possibilità di pagare la procedura.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025.
Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda.
Rilevanza: conferma il ruolo centrale dell’organismo, e quindi del suo compenso, nella fase che precede l’apertura (miti n. 1 e n. 7).
Come lo Studio Monardo separa i fatti dalle voci
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato. Ecco cosa facciamo, concretamente, sul compenso del liquidatore e sui costi della procedura:
- Leggiamo il preventivo dell’OCC voce per voce: verifichiamo quali importi sono acconti, come saranno conguagliati e se sono coerenti con i parametri del D.M. 202/2014.
- Stimiamo l’attivo libero e quello vincolato: separiamo il ricavato dei beni ipotecati dall’attivo disponibile per la prededuzione, alla luce di Cass. 6865/2025, 12405/2025 e 14401/2025.
- Ricostruiamo il peso dei costi della procedura (compenso, pubblicità, imposte di trascrizione, perizie) sulla quota che resterà ai creditori, prima del deposito.
- Confrontiamo gli strumenti alternativi: liquidazione controllata, piano del consumatore, concordato minore, esdebitazione dell’incapiente con compensi OCC ridotti della metà (art. 283, comma 6).
- Verifichiamo l’attestazione sull’attivo acquisibile richiesta dall’art. 268, comma 3, quando la domanda viene dal debitore o quando un creditore chiede l’apertura contro una persona fisica.
- Controlliamo stato passivo e progetto di riparto: accertiamo se il compenso è imputato correttamente e prepariamo le osservazioni nei 15 giorni.
- Monitoriamo relazioni semestrali e rendiconto: segnaliamo al giudice ritardi e carenze, che per legge incidono sul compenso (art. 275, commi 1 e 4).
- Valutiamo le istanze di prenotazione a debito e di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le cause della procedura, dopo Corte cost. 121/2024.
- Seguiamo la chiusura e l’esdebitazione: verifichiamo il decreto di chiusura che autorizza il compenso e l’esdebitazione di diritto dell’art. 282.
- Assistiamo il creditore garantito che vede il compenso prelevato dal ricavato del proprio bene, impostando le contestazioni sul riparto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul compenso del liquidatore pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC. Chi ha redatto preventivi, relazioni e attestazioni sa leggere quei documenti dall’interno. Sa dove una stima dei costi è prudente e dove è ottimistica, e quali voci il giudice tende a verificare con attenzione.
La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’eventuale ricorso in Cassazione: chi imposta la domanda segue anche i reclami sullo stato passivo e sul riparto, senza passaggi di mano. Lo staff unisce avvocati e commercialisti, che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle questioni di diritto, i secondi sui conti dell’attivo, delle prededuzioni e del riparto.
In chiusura
Il compenso del liquidatore non è una tassa misteriosa né una percentuale fissa. Non è un costo che il debitore paga di tasca propria, e non lo copre lo Stato quando mancano i beni. È un costo della procedura, regolato dal D.M. 202/2014, liquidato dal giudice dopo il rendiconto, pagato in prededuzione con l’attivo libero e riducibile se il liquidatore non è diligente. L’informazione corretta è la prima difesa: permette di scegliere lo strumento giusto e di contestare un riparto sbagliato nei 15 giorni. Evita anche di rinunciare a una procedura che avrebbe chiuso i debiti.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. I costi di una liquidazione controllata li conosce dal lato di chi li stima e li espone al giudice. La qualifica di cassazionista permette di seguire le contestazioni su compenso e riparto fino all’ultimo grado.
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