Chi ha lo stipendio pignorato da anni, il conto bloccato dalla banca o un’asta già fissata sulla casa, quando sente parlare di liquidazione controllata fa quasi sempre la stessa domanda: “Se la apro, i pignoramenti si fermano?”. In questa pagina raccogliamo le domande che ci vengono rivolte più spesso su questo punto preciso, con risposte complete e senza giri di parole. Non parliamo di tutto il sovraindebitamento: parliamo di cosa succede alle esecuzioni individuali già avviate, dal giorno in cui si deposita la domanda al giorno in cui il tribunale apre la procedura, e dopo.
Il quadro normativo, in breve. La liquidazione controllata è regolata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. L’art. 270, comma 5, dispone che alla liquidazione controllata si applichino, tra gli altri, l’art. 150 (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e l’art. 151 (concorso dei creditori). L’art. 150 stabilisce che dal giorno della dichiarazione di apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Il punto delicato, come vedremo, è il periodo che precede la sentenza.
Perché ce ne occupiamo noi. Il blocco dei pignoramenti nella liquidazione controllata sta esattamente all’incrocio tra due mondi: l’esecuzione forzata, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come avvocato cassazionista, e il sovraindebitamento, dove è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conoscere dall’interno sia il fascicolo del giudice dell’esecuzione sia il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi è ciò che serve per far arrivare la sentenza di apertura nel posto giusto, nel momento giusto.
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Se apro la liquidazione controllata, i pignoramenti che ho addosso si fermano davvero?
Sì: dal giorno della sentenza di apertura nessun creditore può proseguire o iniziare un pignoramento sui beni che entrano nella procedura. È l’effetto più forte della liquidazione controllata, ed è anche quello che le persone conoscono meno nei dettagli.
Il meccanismo funziona così. L’art. 270, comma 5, CCII richiama l’art. 150, che è la norma “madre” pensata per la liquidazione giudiziale delle imprese. Tradotto in parole semplici: da quando il tribunale dichiara aperta la procedura, il patrimonio del debitore smette di essere un terreno su cui ogni creditore corre per conto proprio e diventa una massa unica, gestita dal liquidatore, da cui tutti i creditori vengono pagati secondo le regole del concorso (l’art. 151, anch’esso richiamato). Il pignoramento individuale, per definizione, è incompatibile con questa logica: chi arriva prima non può più prendere di più.
Il divieto è doppio. Riguarda le azioni esecutive (pignoramento immobiliare, mobiliare, presso terzi) e quelle cautelari (per esempio un sequestro conservativo). E vale nei due sensi: non si possono proseguire le procedure già pendenti e non se ne possono iniziare di nuove. La norma aggiunge un dettaglio che sorprende molti: il divieto copre anche i crediti sorti durante la procedura.
C’è però una precisazione che va fatta subito, perché è da qui che nascono gli equivoci: il divieto riguarda i beni compresi nella procedura. Ciò che la legge esclude dalla liquidazione (art. 268, comma 4: crediti impignorabili, la parte di stipendio o pensione che il giudice lascia per il mantenimento della famiglia, i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c., le cose non pignorabili per legge) resta fuori dalla massa. Su questo torneremo nelle risposte sullo stipendio e sul fermo amministrativo.
Infine: il blocco non è “automatico” nel senso pratico del termine. Opera per legge, ma il giudice dell’esecuzione deve saperlo. Finché nessuno deposita la sentenza nel fascicolo dell’esecuzione, quel fascicolo può continuare a muoversi come se nulla fosse.
Da quando scatta il blocco: dal giorno in cui deposito il ricorso o dalla sentenza?
Dalla sentenza di apertura, non dal deposito del ricorso. È la risposta che delude di più, ma è quella corretta secondo il testo della norma: l’art. 150 parla espressamente del “giorno della dichiarazione di apertura”.
Questo significa che nelle settimane (a volte nei mesi) che passano tra il deposito della domanda e la sentenza, i pignoramenti in corso continuano. Il datore di lavoro continua a trattenere il quinto e a versarlo al creditore assegnatario; l’esecuzione immobiliare continua il suo calendario; un creditore può perfino notificare un pignoramento nuovo. Il deposito del ricorso produce un altro effetto, che però non c’entra con le esecuzioni: secondo l’art. 268, comma 5, sospende il corso degli interessi ai soli effetti del concorso, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
Quanto dura questo “intervallo scoperto”? Dipende dal tribunale, dalla completezza della domanda e dalla relazione dell’OCC. La Cassazione ha chiarito che la relazione dell’Organismo è un requisito di ammissibilità della domanda e che il giudice ne verifica la completezza e l’attendibilità, non solo l’esistenza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025). Una relazione lacunosa non solo rischia di far respingere la domanda: allunga i tempi con richieste di integrazione, e ogni settimana in più è una settimana in cui il pignoramento continua a lavorare.
Per questo, quando c’è un’esecuzione in corso, il primo obiettivo pratico è arrivare alla sentenza il prima possibile, con una domanda già completa al momento del deposito. Della possibilità di ottenere una sospensione nel frattempo parliamo più avanti, nella risposta dedicata alle misure protettive: anticipiamo che la strada è stretta.
Il blocco vale per tutti: anche per il Fisco, l’INPS e la banca del mutuo?
Vale per tutti i creditori, ma per la banca con un mutuo fondiario esiste un’eccezione importante. Il divieto dell’art. 150 non fa distinzioni tra creditori privati e pubblici: l’agente della riscossione, un ente previdenziale, la finanziaria, il condominio, l’ex fornitore. Nessuno può proseguire o iniziare un’esecuzione individuale sui beni della procedura.
Lo stesso art. 150, però, si apre con le parole “salvo diversa disposizione della legge”. La disposizione diversa più rilevante è quella del credito fondiario: l’art. 41, comma 2, del Testo unico bancario consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’espropriazione immobiliare anche dopo l’apertura della procedura concorsuale. Il commento Brocardi all’art. 150 lo ricorda insieme all’art. 151, comma 3, CCII, che qualifica questa facoltà come un mero privilegio processuale: la banca può far andare avanti l’asta, ma non per questo si prende tutto. Il caso è talmente importante che lo trattiamo in una domanda a parte nel blocco dei casi particolari.
Per gli altri creditori la regola è netta. E vale anche per i crediti nati dopo l’apertura: un creditore che vanti un credito sorto durante la procedura non può aggredire con un pignoramento individuale i beni che vi sono compresi.
“Non possono proseguire” vuol dire che il pignoramento sparisce?
No, il pignoramento non sparisce da solo: l’esecuzione diventa improcedibile, ma qualcuno deve farlo dichiarare. È una distinzione che vale la pena capire bene.
Quando si apre la procedura concorsuale, l’esecuzione individuale pendente non può più avanzare. Ma il fascicolo esiste, il pignoramento è trascritto o notificato, il terzo pignorato ha ricevuto un ordine del giudice. Serve un provvedimento del giudice dell’esecuzione che prenda atto della sentenza e ne tragga le conseguenze. La Cassazione, in un caso di fallimento sopravvenuto durante un’espropriazione presso terzi, ha descritto l’improcedibilità come una forma di estinzione atipica che rende inefficaci gli atti esecutivi compiuti (Cass. civ., Sez. I, n. 4380 del 4 marzo 2015). La pronuncia riguarda la vecchia legge fallimentare, ma il ragionamento di fondo, cioè che il pignoramento individuale cede davanti al concorso, è lo stesso che oggi l’art. 270, comma 5, porta nella liquidazione controllata.
C’è però un’alternativa all’improcedibilità, soprattutto per gli immobili: il liquidatore può chiedere di subentrare nell’esecuzione già avviata, sfruttando il lavoro fatto (perizia, ordinanza di vendita, pubblicità). Il manuale operativo del Tribunale di Pavia sulle liquidazioni controllate (aggiornato al 15 dicembre 2025) indica proprio questa come prima verifica del liquidatore: controllare se ci sono esecuzioni immobiliari o divisioni pendenti e chiedere al giudice delegato l’autorizzazione a subentrare nel più breve tempo possibile, depositando poi nell’esecuzione l’istanza di subentro o di improcedibilità.
Quindi il pignoramento come atto può restare in piedi, ma cambia padrone: non lavora più per il singolo creditore, lavora per la procedura e per tutti i creditori. E la cancellazione delle trascrizioni avviene di regola con il decreto di trasferimento, quando il bene viene venduto in sede di liquidazione (art. 275, comma 2, CCII, come ricordato dallo stesso manuale).
Nel frattempo, tra il deposito e la sentenza, posso chiedere al giudice di sospendere i pignoramenti?
In linea di principio no: nella liquidazione controllata chiesta dal debitore il codice non prevede misure protettive, e i tribunali lo stanno dicendo chiaramente. È la domanda che ci fanno più spesso, ed è giusto rispondere con onestà.
Il riferimento è l’art. 54 CCII, la norma sulle misure cautelari e protettive. Il Tribunale di Novara, in una sentenza di apertura del 2025 (R.G. 52-1/2025), ha dichiarato inammissibile la richiesta del debitore di sospendere un pignoramento presso terzi promosso da un concessionario della riscossione locale. La motivazione: l’art. 54 non include la liquidazione controllata tra i procedimenti nei quali si possono chiedere misure protettive o cautelari. Secondo la ricostruzione di quel tribunale, il codice prevede misure di questo tipo solo quando, a fronte di un ricorso per liquidazione presentato da un creditore, il debitore reagisce chiedendo di accedere a uno strumento di regolazione della crisi (ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore).
Questo non significa che il debitore sia senza strade. Significa che la strada va scelta prima, a seconda di quanto è urgente fermare l’esecuzione:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: secondo l’art. 70, comma 4, CCII, con il decreto che dichiara ammissibile la domanda il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari.
- Concordato minore (per chi non è consumatore): secondo l’art. 78, comma 2, lett. d), con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva.
- Liquidazione controllata: nessuna sospensione anticipata; il blocco arriva con la sentenza.
La scelta tra queste procedure, però, non si fa guardando solo al pignoramento. La ristrutturazione e il concordato minore richiedono un piano sostenibile; la liquidazione mette a disposizione dei creditori tutto il patrimonio. Fermare un’asta a ogni costo, con lo strumento sbagliato, può costare più dell’asta stessa. Ne parliamo nella “domanda che nessuno fa”, più avanti.
Un’ultima nota pratica: anche senza misure protettive, nulla vieta di informare il giudice dell’esecuzione che è stata depositata una domanda di liquidazione controllata. Non è un diritto alla sospensione, e il giudice non è tenuto a fermarsi; ma in prossimità di un atto delicato (una distribuzione, un’aggiudicazione) può essere utile che il fascicolo dell’esecuzione sappia cosa sta per succedere.
Ho lo stipendio pignorato: dopo la sentenza cosa succede alla mia busta paga?
Dal giorno dell’apertura cessano le trattenute per il pignoramento precedente, e lo stipendio viene diviso tra quanto il giudice ti lascia per vivere e quanto va alla procedura. È il cambiamento più concreto che il debitore percepisce, perché lo vede ogni mese sul cedolino.
Il manuale del Tribunale di Pavia lo scrive senza ambiguità: dalla data di apertura della procedura cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento, e lo stesso vale per le trattenute da cessione del quinto. Il liquidatore deve comunicare subito l’apertura al datore di lavoro o all’ente pensionistico. Da quel momento lo stipendio non va più al creditore che aveva pignorato.
Attenzione però: questo non significa che lo stipendio torni tutto al debitore. L’art. 268, comma 4, lett. b), esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni e salari solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, limite fissato dal giudice. La parte che eccede entra nella procedura e viene messa a disposizione di tutti i creditori.
Un punto spesso frainteso riguarda il calcolo di questa quota. Molti pensano: “Se il quinto era già pignorato, la procedura si prende quello che resta”. Non è così. Il Tribunale di Terni (sentenza depositata il 17 luglio 2023), richiamando il Tribunale di Verona (20 settembre 2022), ha affermato che per calcolare la quota di stipendio da acquisire alla procedura non si tiene conto né della cessione del quinto né dei pignoramenti degli altri creditori: il patrimonio si “cristallizza” alla data di apertura e i vincoli individuali cedono davanti al concorso, per effetto proprio del rinvio agli artt. 150 e 151 operato dall’art. 270, comma 5. La stessa sentenza ha escluso dalla massa l’assegno unico, ritenendolo non pignorabile.
Il risultato pratico può essere molto diverso da caso a caso: con uno stipendio modesto e una famiglia numerosa, la quota per la procedura può essere minore del quinto che veniva pignorato prima; con uno stipendio alto e nessun familiare a carico, può essere maggiore. Per questo la proposta sulla quota di mantenimento va costruita con documenti alla mano (spese di affitto, figli, spese mediche), non lasciata al caso. Un esempio numerico lo trovi nella sezione “Mi fa vedere un esempio concreto?”.
E il conto corrente? La banca mi ha bloccato i soldi con un pignoramento presso terzi.
Se al momento della sentenza il giudice non ha ancora assegnato le somme al creditore, quelle somme non vanno più al creditore che ha pignorato: l’esecuzione diventa improcedibile. Il passaggio decisivo è uno solo: l’ordinanza di assegnazione.
Nel pignoramento presso terzi, la banca (il “terzo”) riceve l’atto, accantona le somme presenti sul conto fino a concorrenza del credito aumentato della metà e rende la propria dichiarazione. Ma l’espropriazione non è finita: si conclude solo con l’ordinanza con cui il giudice assegna quelle somme al creditore. Lo ha ribadito di recente la Cassazione, precisando che il creditore procedente perde la propria legittimazione sul credito pignorato solo con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (Cass. civ., Sez. lav., n. 28984 del 3 novembre 2025); e lo aveva già detto, proprio in un caso di procedura concorsuale sopravvenuta su un conto corrente, Cass. n. 4380/2015, citata sopra.
Quindi distinguiamo:
- Sentenza di apertura prima dell’assegnazione: il giudice dell’esecuzione, informato, dichiara l’improcedibilità; il vincolo sulle somme non opera più a favore del singolo creditore e le somme sono acquisibili dal liquidatore per la massa, fatta salva la parte esclusa ai sensi dell’art. 268, comma 4.
- Assegnazione già avvenuta e somme già pagate: l’esecuzione su quel conto è chiusa; il denaro è uscito dal patrimonio del debitore prima della procedura.
C’è un dettaglio che riguarda la banca stessa. Nel caso deciso nel 2015, la banca che aveva reso dichiarazione positiva ha potuto opporre in compensazione, al curatore che le chiedeva il saldo, un proprio credito verso il correntista derivante da un altro rapporto. Se il conto pignorato è presso una banca che è anche tua creditrice, quindi, non dare per scontato che il saldo accantonato finisca intero nella procedura.
Infine, il dettaglio che ritarda tutto: il terzo pignorato non è parte della procedura concorsuale e non “sa” della sentenza finché qualcuno non gliela comunica. Il liquidatore si occupa di questo, ma il debitore che riceve la sentenza fa bene a segnalarla subito.
Ho un’asta già fissata sulla casa: si ferma o va avanti?
Dopo la sentenza il creditore procedente non può più portare avanti l’asta per sé, ma l’asta può proseguire a beneficio della procedura, se il liquidatore subentra. E nel caso del mutuo fondiario il discorso cambia ancora, come vedremo nel blocco dei casi particolari.
Una premessa che va fatta senza girarci intorno: la liquidazione controllata non salva la casa. L’immobile entra nella procedura e il liquidatore lo vende. Quello che cambia è chi vende e a beneficio di chi va il ricavato. Con l’esecuzione individuale, il ricavato va al creditore procedente e agli intervenuti; con la liquidazione, va alla massa e viene distribuito tra tutti i creditori ammessi secondo le cause di prelazione.
Cosa succede in concreto all’esecuzione immobiliare pendente? Le opzioni sono due: improcedibilità o subentro del liquidatore. Il manuale operativo del Tribunale di Pavia indica che di regola il liquidatore chiede l’autorizzazione a subentrare nel più breve tempo possibile, salvo diversa decisione motivata; in caso di urgenza può chiedere informalmente al giudice dell’esecuzione di rinviare gli atti pregiudizievoli già fissati, come l’approvazione del progetto di distribuzione. Se poi la vendita avviene nell’esecuzione, il delegato versa il ricavato alla procedura.
Il passaggio più insidioso è la distribuzione. Il manuale ricorda, citando Cass. n. 12673/2022, che il liquidatore deve opporsi ai provvedimenti distributivi adottati in violazione delle regole del concorso, altrimenti i loro effetti diventano irretrattabili. Tradotto: se il giudice dell’esecuzione distribuisce il ricavato al creditore procedente dopo l’apertura e nessuno si oppone nei tempi, quella distribuzione rischia di restare ferma.
Per l’esecuzione mobiliare (i beni di casa, un’auto, attrezzature) il principio è identico: dopo la sentenza il creditore non può proseguire e i beni, se hanno un valore apprezzabile, vengono liquidati dal liquidatore. Ne parliamo nel blocco dei casi particolari, insieme al fermo amministrativo.
In pratica, cosa devo fare io appena ricevo la sentenza di apertura?
Devi far arrivare la sentenza al giudice di ogni esecuzione pendente e a ogni terzo pignorato, il prima possibile, coordinandoti con il liquidatore. È un adempimento semplice, ma è quello che più spesso si perde per strada, perché il debitore pensa che “ci pensi il tribunale”.
La sentenza, secondo l’art. 270, comma 4, viene notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, e pubblicata a cura del liquidatore. Ma il fascicolo dell’esecuzione è un procedimento diverso, spesso davanti a un altro giudice o addirittura in un altro tribunale: nessuno lo aggiorna d’ufficio. Ecco perché il deposito della sentenza nel fascicolo esecutivo e la comunicazione ai terzi pignorati (datore di lavoro, banca, ente pensionistico) sono decisivi.
Ecco la sequenza, con i passaggi e i termini principali:
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi / a chi |
|---|---|---|---|
| Domanda | Ricorso per liquidazione controllata con relazione dell’OCC | Nessun termine; deposito sospende gli interessi ai fini del concorso (art. 268 c.5) | Tribunale competente (art. 27 c.2) |
| Attesa | Nessuna misura protettiva per la liquidazione chiesta dal debitore (Trib. Novara 2025): le esecuzioni proseguono | Fino alla sentenza | Giudice dell’esecuzione (eventuale informativa) |
| Apertura | Sentenza: nomina giudice delegato e liquidatore, termine per le domande dei creditori, ordine di consegna dei beni | Effetti dal giorno della dichiarazione (art. 150) | Tribunale |
| Debitore | Deposito di bilanci, scritture ed elenco creditori (ove dovuti) | 7 giorni dalla sentenza (art. 270 c.2 lett. c) | Liquidatore / cancelleria |
| Esecuzioni | Deposito della sentenza nel fascicolo; istanza di improcedibilità o di subentro | Subito, in ogni caso prima di atti distributivi | Giudice dell’esecuzione |
| Terzi pignorati | Comunicazione dell’apertura a datore di lavoro, banca, ente pensionistico | Subito | Terzo pignorato |
| Distribuzione | Opposizione a eventuali riparti in violazione del concorso | Nei termini del processo esecutivo | Giudice dell’esecuzione |
| Creditori | Domande di ammissione al passivo, restituzione, rivendicazione | Non oltre 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d), a pena di inammissibilità | Liquidatore, via PEC |
Chi fa cosa? Il deposito nelle esecuzioni e il subentro sono compiti del liquidatore, che agisce con l’autorizzazione del giudice delegato. Ma il debitore ha tutto l’interesse a collaborare attivamente: fornire subito al liquidatore l’elenco delle esecuzioni con numero di ruolo, giudice e prossima udienza, i dati dei terzi pignorati, le ultime buste paga. Se lo si fa nella prima settimana, i danni dell'”intervallo scoperto” si riducono al minimo.
Il termine di 90 giorni per i creditori, va ricordato, è perentorio: la Cassazione ha chiarito che il creditore tardivo può essere ammesso solo con la rimessione in termini, provando una causa a lui non imputabile (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025). Per il Tribunale di Terni (sentenza del 17 luglio 2023) a questo termine si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Le somme già trattenute dal datore di lavoro, ma non ancora versate al creditore, di chi sono?
Dipende da un elemento che pochi controllano: se esiste già un’ordinanza di assegnazione e per quali somme. Qui conviene ragionare con ordine, perché la situazione tipica è più frequente di quanto si creda: il datore di lavoro ha trattenuto per mesi, ha tenuto le somme da parte in attesa dell’udienza, e nel frattempo arriva la sentenza.
Primo scenario: pignoramento dello stipendio ancora senza ordinanza di assegnazione. Il datore di lavoro, dalla notifica del pignoramento, accantona la quota pignorabile ma non può pagarla a nessuno finché il giudice non decide. Se prima dell’udienza arriva la sentenza di apertura, l’esecuzione non può proseguire e l’assegnazione non può più essere pronunciata. Il principio ricavabile da Cass. n. 4380/2015 è che, senza assegnazione, l’espropriazione non si è conclusa e cede davanti alla procedura concorsuale. Le somme accantonate, quindi, non vanno al creditore procedente e sono acquisibili alla liquidazione (per la parte non esclusa dall’art. 268, comma 4).
Secondo scenario: ordinanza di assegnazione già emessa. Nel pignoramento dello stipendio l’assegnazione riguarda normalmente anche le mensilità future. Le quote maturate e pagate prima dell’apertura restano al creditore. Per quelle successive vale l’indicazione del manuale di Pavia: dall’apertura cessa ogni trattenuta per il precedente pignoramento. Il creditore assegnatario non perde il credito: lo fa valere nel concorso, presentando domanda di ammissione al passivo entro il termine.
Terzo scenario, quello che crea più contenzioso: più pignoramenti sullo stesso stipendio. Il terzo pignorato deve dichiarare anche i pignoramenti già eseguiti presso di lui, perché il giudice possa riunire le procedure (Cass. civ., Sez. III, n. 9433 del 5 aprile 2023, richiamata in Cass. n. 28984/2025). Dopo l’apertura tutte quelle esecuzioni sono travolte allo stesso modo; ma nelle settimane prima, il datore di lavoro può trovarsi con quote accantonate per creditori diversi, in tempi diversi.
Sulle somme accantonate prima della sentenza e non ancora assegnate non abbiamo trovato una pronuncia di legittimità specifica sulla liquidazione controllata: il principio deriva dalla disciplina generale del pignoramento presso terzi e dall’esperienza della legge fallimentare. È uno dei punti in cui l’istanza al giudice dell’esecuzione va motivata con cura, e in cui conviene che il liquidatore chieda espressamente al terzo di versare alla procedura, invece di attendere.
Ho il fermo amministrativo sulla macchina: con la liquidazione me lo tolgono?
Non automaticamente: il fermo si cancella di regola solo se l’auto viene venduta nella procedura, oppure con l’esdebitazione o negli altri casi previsti dalla legge. È una risposta che molti non si aspettano, perché associano la liquidazione a una specie di “colpo di spugna” immediato.
Ragioniamo per passaggi. Il fermo amministrativo (quello iscritto dall’agente della riscossione sul veicolo) è un vincolo iscritto nel pubblico registro. Dopo la sentenza di apertura, il divieto dell’art. 150 impedisce di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura: un nuovo vincolo individuale sul veicolo che è entrato nella massa urta contro quel divieto. Ma il fermo già iscritto non viene cancellato dalla sentenza in sé.
Il manuale del Tribunale di Pavia affronta il caso più comune, quello dell’auto di poco valore. Se il giudice autorizza a non liquidare un bene perché antieconomico (venderlo costerebbe più di quanto renderebbe), non può ordinare la cancellazione del fermo: il fermo si cancella solo se il bene viene venduto in procedura, oppure per effetto dell’esdebitazione o negli altri casi di legge. E il bene restituito al debitore, perché non liquidato, può tornare a essere aggredito dai creditori individuali, salvo l’effetto dell’esdebitazione.
Per l’auto indispensabile (per andare al lavoro, per accompagnare un familiare disabile) il manuale prevede che il debitore possa chiedere, con apposita istanza e sentito il liquidatore, di sottrarre alla liquidazione l’autovettura di modico valore. In quel caso il veicolo resta al debitore, ma il fermo resta iscritto fino a quando non interviene una causa di cancellazione.
Se invece l’auto ha un valore e viene venduta dal liquidatore, il fermo cade con la vendita: chi compra deve ricevere il bene libero, e il credito garantito dal fermo partecipa al concorso come gli altri.
Un consiglio concreto: prima di depositare la domanda, fate una visura al PRA e verificate se sull’auto ci sono fermi e di quale importo. È un dato che serve all’OCC per l’attestazione e che cambia la decisione se chiedere o no di tenere il veicolo.
E se il pignoramento riguarda i mobili di casa o l’attrezzatura da lavoro?
Dopo la sentenza il pignoramento mobiliare si ferma come gli altri; i beni pignorati non vanno all’asta del creditore ma, se hanno valore, li vende il liquidatore. È il caso più semplice sul piano giuridico e il più ansiogeno sul piano personale, perché riguarda la casa in cui si vive.
Il pignoramento mobiliare presso il debitore segue lo schema che abbiamo già visto: l’ufficiale giudiziario individua i beni, li stima, li affida a un custode (spesso lo stesso debitore), e il creditore chiede la vendita. Se la sentenza di apertura arriva prima della vendita, il creditore non può più proseguire. I beni restano dove sono, ma diventano beni della procedura, soggetti all’ordine di consegna o rilascio contenuto nella sentenza (art. 270, comma 2, lett. e), che è esso stesso titolo esecutivo. La stessa lettera consente al tribunale di autorizzare motivatamente, per gravi ragioni, il debitore a continuare a usare alcuni beni.
Due precisazioni rassicuranti. La prima: le cose non pignorabili per legge restano escluse anche dalla liquidazione (art. 268, comma 4, lett. d). La seconda: il liquidatore non ha alcun interesse a vendere beni che non rendono nulla. Mobili usati, elettrodomestici comuni e oggetti personali raramente hanno un valore di mercato che giustifichi i costi di vendita, e la prassi dei tribunali va nel senso di non liquidarli.
Diverso il discorso per i beni strumentali di un professionista o di un piccolo imprenditore (macchinari, furgone, attrezzatura). Qui il valore può essere significativo, e la loro liquidazione può significare la fine dell’attività. Se l’obiettivo è continuare a lavorare, la liquidazione controllata può non essere lo strumento giusto, e va valutato per tempo il concordato minore, che secondo l’art. 74 presuppone proprio la prosecuzione dell’attività (salvo il caso dell’apporto di risorse esterne previsto dal comma 2).
E se il creditore che mi ha pignorato la casa è la banca del mutuo fondiario?
In quel caso l’asta può andare avanti anche dopo la sentenza, ma la banca deve comunque passare dal concorso per prendere i soldi. È l’eccezione più importante al blocco, ed è anche quella che più spesso viene raccontata male.
Lo abbiamo anticipato: l’art. 150 fa salva la diversa disposizione di legge, e l’art. 41, comma 2, del Testo unico bancario consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’espropriazione immobiliare nonostante la procedura concorsuale. L’art. 151, comma 3, CCII qualifica questa facoltà come privilegio processuale: un vantaggio sul “come” si vende, non sul “quanto” si incassa.
Il manuale del Tribunale di Pavia, che richiama sul punto anche Cass. Sez. I n. 22914/2024 e Cass. n. 18436/2011, riassume le condizioni: il fondiario può avvalersi del privilegio processuale a condizione che la vendita sia disposta nell’esecuzione individuale prima che in sede concorsuale; deve comunque insinuarsi al passivo della liquidazione; senza ammissione, l’intero ricavato spetta alla procedura; per ottenere il ricavato deve dare prova dell’ammissione al delegato, al netto dei crediti che hanno un grado di preferenza superiore (il manuale richiama anche Cass. n. 23482/2018).
Le conseguenze pratiche per il debitore:
- l’asta non si “congela” con la sentenza, se è il fondiario a procedere e la vendita è già stata disposta;
- il liquidatore vigila affinché il ricavato venga distribuito secondo le regole del concorso, e non incassato direttamente dalla banca senza ammissione;
- le spese della procedura e i crediti prededucibili vanno considerati prima della distribuzione al fondiario.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, segue proprio questo snodo: il punto in cui il fascicolo dell’esecuzione immobiliare e quello della liquidazione devono parlarsi, perché un riparto sbagliato non venga più rimesso in discussione.
Un’avvertenza finale: se il creditore che ti ha pignorato la casa non è fondiario (per esempio una finanziaria con ipoteca giudiziale, o l’agente della riscossione), l’eccezione non si applica e l’esecuzione individuale non può proseguire per lui dopo l’apertura.
Rischio di perdere comunque tutto lo stipendio, anche dopo la sentenza?
No: la legge ti garantisce sempre la parte di stipendio che serve a mantenere te e la tua famiglia, ma quella parte la stabilisce il giudice, non tu. È una rassicurazione fondata, con un limite reale che va detto con la stessa chiarezza.
La rassicurazione. L’art. 268, comma 4, lett. b), esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia. Restano poi fuori i crediti impignorabili secondo l’art. 545 c.p.c. e, come ha deciso il Tribunale di Terni nel 2023, l’assegno unico. Nessun giudice può lasciare il debitore senza mezzi per vivere: sarebbe contrario alla funzione stessa della procedura, che serve a dare una via d’uscita, non a punire.
Il limite. La quota non è fissa e non coincide con la regola del quinto. Il giudice la determina guardando al reddito, al numero di familiari, alle spese documentate. Se le spese non sono documentate, il giudice non può tenerne conto. E la quota che eccede il mantenimento va alla procedura per tutta la sua durata: l’art. 272, comma 3, come riscritto dal correttivo, prevede che la procedura resti aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura, salvo chiusura anticipata se non c’è altro attivo.
C’è anche un aspetto che vale la pena sottolineare: la quota fissata non è scolpita nella pietra. Se la situazione familiare cambia (nasce un figlio, il coniuge perde il lavoro, arriva una spesa sanitaria importante) si può chiedere al giudice delegato di rivederla. Il Tribunale di Novara, nella sentenza del 2025 già citata, ha riservato espressamente al giudice delegato la determinazione del limite di reddito necessario al mantenimento.
In concreto, quindi: il pignoramento individuale sullo stipendio si ferma; al suo posto c’è un prelievo per la procedura, calibrato sulla tua famiglia, che dura un tempo definito e porta all’esdebitazione. Per molti è un prelievo più sostenibile del quinto; per alcuni no. Va calcolato prima, non scoperto dopo.
Quando la procedura finisce, i creditori possono ripartire con i pignoramenti?
Per i debiti rimasti insoddisfatti e liberati con l’esdebitazione, no; ma alcuni debiti sopravvivono e su quelli i creditori possono tornare ad agire. È la domanda giusta da fare, perché il blocco dei pignoramenti ha senso solo se alla fine c’è la liberazione.
Per le persone fisiche, l’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione operi di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore. Servono le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento. L’esdebitazione, secondo l’art. 278, comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti: un creditore che dopo l’esdebitazione tentasse un nuovo pignoramento per un credito anteriore si troverebbe di fronte a un credito non più esigibile.
I limiti reali sono due. Il primo: l’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Su questi i creditori possono tornare ad agire. Il secondo: l’esdebitazione non tocca i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6). Se tuo padre ti ha fatto da garante, la banca potrà rivolgersi a lui.
Va aggiunto, per completezza, che sulla possibilità di impugnare in Cassazione i decreti di esdebitazione esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, e che sull’art. 278, comma 2, (creditori che non hanno partecipato al concorso) pende una questione davanti alla Corte costituzionale: sono temi in movimento, da seguire.
E prima dell’esdebitazione? Dopo l’apertura e fino alla chiusura, il divieto dell’art. 150 continua a operare per tutti i beni compresi nella procedura, compresi quelli che sopravvengono. È la ragione per cui la liquidazione, nei fatti, chiude la stagione dei pignoramenti individuali.
Quanto tempo passa, realisticamente, prima che il pignoramento si fermi davvero?
Il tempo che serve per arrivare alla sentenza, più quello per farla arrivare al giudice dell’esecuzione e al terzo pignorato. Nessuna delle due attese è fissata dalla legge, ed è qui che si gioca la differenza.
La prima attesa dipende da tre fattori: quanto tempo serve all’OCC per completare la relazione (l’Organismo deve anche dare notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che hanno a loro volta un termine per comunicare il debito, come prevede l’art. 68 per la procedura del consumatore e come accade nella prassi anche per la liquidazione), quanto è carico il ruolo del tribunale, e se la domanda è completa al primo deposito. Una domanda con documenti mancanti torna indietro per integrazioni; una relazione incompleta può portare all’inammissibilità (Cass. n. 28576/2025).
La seconda attesa è quella che si sottovaluta. La sentenza viene pubblicata e notificata ai creditori, ma il datore di lavoro, la banca e il giudice dell’esecuzione lo vengono a sapere solo se qualcuno glielo comunica. Ogni giorno di ritardo nel deposito della sentenza nel fascicolo esecutivo è un giorno in cui un riparto o un’assegnazione possono ancora avvenire. E se un riparto avviene dopo l’apertura in violazione del concorso, il liquidatore deve opporsi, altrimenti, come ricorda il manuale di Pavia citando Cass. n. 12673/2022, i suoi effetti diventano irretrattabili.
Cosa si può fare per accorciare? Preparare il fascicolo prima: elenco completo delle esecuzioni (numero di ruolo, tribunale, prossima udienza), copia dei pignoramenti, buste paga, estratti conto, visure. Così, il giorno stesso della sentenza, il liquidatore ha già tutto ciò che serve per depositare istanze e inviare comunicazioni. Non c’è una scorciatoia legale, ma c’è una scorciatoia organizzativa.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma con date e termini coerenti con le regole che abbiamo visto. Non sono casi reali seguiti dallo Studio: servono a far vedere come si muovono i numeri.
Ipotesi 1: stipendio pignorato con ordinanza di assegnazione già emessa.
- Stipendio netto: 1.847 € al mese. Nucleo: debitore, coniuge senza reddito, un figlio minore.
- Pignoramento dello stipendio di una finanziaria, con ordinanza di assegnazione del quinto emessa a marzo 2026: 369,40 € al mese. Credito residuo della finanziaria: 14.312,80 €. Altri debiti chirografari: 38.905,17 €.
- Il debitore, tramite l’OCC, deposita il ricorso per liquidazione controllata lunedì 14 settembre 2026. Non può chiedere misure protettive (la linea seguita, tra gli altri, dal Tribunale di Novara): le trattenute di settembre e di inizio ottobre continuano a essere versate alla finanziaria.
- Sentenza di apertura: mercoledì 21 ottobre 2026. Il liquidatore comunica l’apertura al datore di lavoro venerdì 23 ottobre 2026.
- Dalla busta paga elaborata dopo la comunicazione cessa la trattenuta a favore della finanziaria. Il giudice delegato fissa la quota per il mantenimento in 1.510 €: alla procedura vanno 337 € al mese. Nel calcolo non si tiene conto del quinto pignorato (principio della cristallizzazione, Trib. Terni 2023).
- La finanziaria non perde il credito: deve presentare domanda di ammissione al passivo entro il termine fissato in sentenza, non oltre 90 giorni, cioè entro martedì 19 gennaio 2027 se il tribunale assegna il termine massimo.
- Confronto: prima, 369,40 € al mese andavano a un solo creditore, senza una data di fine certa; dopo, 337 € al mese vanno a tutti i creditori, in una procedura che per i beni sopravvenuti resta aperta per tre anni e conduce all’esdebitazione di diritto (art. 282), in presenza delle condizioni di legge.
Variante: se lo stipendio fosse stato di 2.950 € e il debitore vivesse solo, con una quota di mantenimento fissata per ipotesi in 1.300 €, alla procedura andrebbero 1.650 € al mese, molto più del quinto. In quel caso la liquidazione ferma il pignoramento, ma il prelievo mensile aumenta: un dato da conoscere prima di depositare.
Ipotesi 2: conto corrente pignorato, somme accantonate, assegnazione non ancora pronunciata.
- Un creditore notifica un pignoramento presso terzi alla banca del debitore nel luglio 2026. La banca accantona 6.218,35 € e rende dichiarazione positiva. L’udienza per l’assegnazione, dopo un rinvio, è fissata per venerdì 13 novembre 2026.
- Sentenza di apertura della liquidazione controllata: mercoledì 21 ottobre 2026.
- Lunedì 26 ottobre 2026 il liquidatore deposita la sentenza nel fascicolo dell’esecuzione e chiede la declaratoria di improcedibilità. Il giudice dell’esecuzione non può più assegnare le somme al creditore, perché l’espropriazione presso terzi si conclude solo con l’assegnazione (Cass. n. 28984/2025; Cass. n. 4380/2015).
- Le somme accantonate sono acquisibili dalla procedura. Ma la banca è a sua volta creditrice del correntista per uno scoperto di carta di credito di 1.904,60 € e, sul modello del caso deciso da Cass. n. 4380/2015, eccepisce la compensazione: se l’eccezione è fondata secondo le regole applicabili alle procedure concorsuali, alla procedura arrivano 4.313,75 €.
- Il creditore che aveva pignorato si insinua al passivo come chirografario, con gli altri.
Variante decisiva: se l’udienza si fosse tenuta lunedì 19 ottobre 2026 e il giudice avesse emesso l’ordinanza di assegnazione con pagamento eseguito dalla banca prima del 21 ottobre, quelle somme sarebbero uscite dal patrimonio del debitore prima dell’apertura. Due giorni di differenza tra un’udienza e una sentenza possono spostare oltre seimila euro. Ecco perché la tempistica del deposito va studiata guardando il calendario dell’esecuzione.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Fermare il pignoramento con la liquidazione controllata mi conviene davvero, o sto consegnando ai creditori più di quanto mi avrebbe preso il pignoramento?”
È la domanda che quasi nessuno pone, perché chi ha un pignoramento in corso vede solo quello: la trattenuta ogni mese, la data dell’asta, il conto bloccato. E la liquidazione controllata, vista da lì, sembra un interruttore che spegne il problema. Ma l’interruttore spegne il pignoramento accendendo qualcosa di più ampio.
Il pignoramento individuale colpisce un bene: lo stipendio, quel conto, quella casa. La liquidazione controllata, invece, mette a disposizione dei creditori tutto il patrimonio del debitore, salvo le esclusioni dell’art. 268, comma 4: immobili, quote di proprietà, auto di valore, risparmi, crediti verso terzi, e anche i beni che sopravvengono durante la procedura. Il liquidatore, inoltre, può esercitare azioni giudiziarie per recuperare attivo: non a caso, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, l’art. 268, comma 3, richiede che l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie.
Pensiamo a tre situazioni diverse:
- Chi ha solo lo stipendio pignorato e nessun altro bene: la liquidazione ferma il pignoramento, sostituisce il quinto con una quota calibrata sulla famiglia, e porta in tempi definiti all’esdebitazione. Spesso conviene.
- Chi ha lo stipendio pignorato ma è proprietario della casa in cui vive, con un mutuo regolarmente pagato: la liquidazione ferma il pignoramento dello stipendio, ma porta in vendita la casa. Qui la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che secondo l’art. 67, comma 5, può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo sulla prima casa, può essere la strada più protettiva, e consente anche una sospensione delle esecuzioni (art. 70, comma 4).
- Chi lavora in proprio e ha i beni strumentali pignorati: la liquidazione ferma il pignoramento ma può significare la vendita dell’attrezzatura e la fine dell’attività. Il concordato minore, pensato per la prosecuzione dell’attività, permette di chiedere il divieto di azioni esecutive (art. 78, comma 2, lett. d).
La domanda da farsi, quindi, non è “come fermo il pignoramento?”, ma “qual è lo strumento che ferma il pignoramento al costo minore per il mio patrimonio e per la mia famiglia?”. La risposta cambia da persona a persona, e va data prima del deposito, perché dopo l’apertura tornare indietro non è semplice.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce e i documenti che abbiamo esaminato per rispondere alle domande di questa pagina. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riformulato con parole nostre e perché conta per chi ha un pignoramento in corso.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025.
Principio: nella liquidazione controllata la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità; il giudice ne controlla la completezza e l’attendibilità, non solo l’avvenuto deposito. Nel caso esaminato, la revoca della procedura è stata confermata perché il ricorso taceva circostanze patrimoniali rilevanti.
Rilevanza: una domanda incompleta allunga i tempi o viene respinta; e finché la sentenza non c’è, i pignoramenti proseguono.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025.
Principio: il termine assegnato ai creditori per presentare al liquidatore le domande di partecipazione al concorso è perentorio; il tardivo può entrare solo con la rimessione in termini, dimostrando una causa non imputabile.
Rilevanza: il creditore che perde il pignoramento individuale deve muoversi nel concorso nei tempi; per il debitore è un elemento di certezza sul perimetro dei crediti.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025.
Principio: attraverso i rinvii dell’art. 270, comma 5, e dell’art. 65, comma 2, alla liquidazione controllata si applicano norme dettate per la liquidazione giudiziale (nel caso, l’art. 51, comma 15, sulla responsabilità per mala fede), anche nel giudizio di cassazione.
Rilevanza: conferma che il rinvio dell’art. 270, comma 5, è un rinvio operativo, che porta nella liquidazione controllata le regole della liquidazione giudiziale, tra cui il divieto dell’art. 150.
4. Cass. civ., Sez. lav., n. 28984 del 3 novembre 2025.
Principio: il creditore procedente in un’espropriazione presso terzi perde la legittimazione sul credito pignorato solo con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.; il terzo pignorato, quale ausiliario del giudice, deve dichiarare anche i pignoramenti già eseguiti presso di lui.
Rilevanza: l’ordinanza di assegnazione è lo spartiacque che decide se le somme accantonate dal terzo restano nel patrimonio del debitore (e quindi passano alla procedura) o ne sono già uscite.
5. Cass. civ., Sez. III, n. 9433 del 5 aprile 2023.
Principio: il terzo pignorato deve indicare nella propria dichiarazione i pignoramenti precedenti, per consentire la riunione delle procedure.
Rilevanza: quando sullo stesso stipendio o conto gravano più pignoramenti, la dichiarazione del terzo è la mappa che il liquidatore usa per intervenire in tutte le esecuzioni.
6. Cass. civ., n. 17195 del 26 giugno 2025.
Principio: se l’assegnazione dei canoni di locazione è avvenuta prima del pignoramento dell’immobile, i canoni non rientrano nel pignoramento immobiliare e il conduttore deve pagare l’assegnatario fino a concorrenza.
Rilevanza: anche qui la data dell’assegnazione decide a chi vanno le somme; un principio utile quando l’immobile pignorato è locato e si apre la liquidazione.
7. Cass. civ., n. 11698 del 30 aprile 2024.
Principio: se il pignoramento presso terzi dei canoni segue il pignoramento dell’immobile locato, il giudice non emette l’ordinanza di assegnazione ma trasmette il fascicolo per la riunione.
Rilevanza: mostra come i pignoramenti sullo stesso bene vadano coordinati; la liquidazione porta questo coordinamento al livello massimo, concentrando tutto nella procedura.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 4380 del 4 marzo 2015.
Principio: l’improcedibilità dell’espropriazione presso terzi per sopravvenuta procedura concorsuale, dichiarata prima dell’assegnazione, è un’estinzione atipica che priva di efficacia gli atti esecutivi; la dichiarazione positiva del terzo non gli impedisce di opporre in compensazione un proprio controcredito.
Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sulle somme accantonate dalla banca quando la procedura si apre prima dell’assegnazione, pur riferita alla legge fallimentare.
9. Cass. Sez. I n. 22914/2024 (come richiamata dal manuale operativo del Tribunale di Pavia).
Principio: il manuale la richiama in tema di privilegio processuale del creditore fondiario, cioè la facoltà di proseguire l’esecuzione individuale nonostante la procedura concorsuale; secondo la ricostruzione del manuale, il fondiario deve comunque insinuarsi al passivo per trattenere il ricavato.
Rilevanza: è l’eccezione più importante al blocco dei pignoramenti sulla casa (estremi completi da verificare sulla pronuncia).
10. Cass. n. 12673/2022 (come richiamata dal manuale operativo del Tribunale di Pavia).
Principio: il liquidatore deve opporsi ai provvedimenti distributivi adottati in violazione delle regole del concorso, altrimenti i loro effetti diventano irretrattabili.
Rilevanza: dopo la sentenza non basta “aspettare”: se nel fascicolo esecutivo si distribuisce il ricavato in modo scorretto, bisogna reagire subito.
11. Trib. Novara, sentenza di apertura della liquidazione controllata, R.G. 52-1/2025.
Principio: è inammissibile la richiesta del debitore di sospendere un pignoramento presso terzi in attesa dell’apertura, perché l’art. 54 CCII non comprende la liquidazione controllata tra i procedimenti in cui si possono chiedere misure protettive o cautelari; con l’apertura, invece, opera il divieto degli artt. 270, comma 5, e 150.
Rilevanza: risponde direttamente alla domanda sull'”intervallo scoperto” tra ricorso e sentenza.
12. Trib. Terni, sentenza depositata il 17 luglio 2023.
Principio: nel calcolo della quota di stipendio da acquisire alla procedura non si tiene conto della cessione del quinto né dei pignoramenti degli altri creditori, per la cristallizzazione del patrimonio derivante dal rinvio agli artt. 150 e 151; l’assegno unico è impignorabile e resta escluso; al termine per le domande di insinuazione si applica la sospensione feriale.
Rilevanza: chiarisce cosa succede, in concreto, alla busta paga già pignorata.
13. Trib. Verona, 20 settembre 2022 (richiamato dai Tribunali di Terni e di Novara).
Principio: è il precedente di merito da cui muove la tesi della cristallizzazione del patrimonio alla data di apertura e dei limiti all’acquisizione dei redditi futuri.
Rilevanza: mostra che la linea seguita sullo stipendio è ormai condivisa da più tribunali.
Accanto alle pronunce, un documento di prassi molto utile: il manuale operativo del Tribunale di Pavia sulle liquidazioni controllate, aggiornato al 15 dicembre 2025, che descrive la cessazione delle trattenute sullo stipendio, il subentro del liquidatore nelle esecuzioni immobiliari e il trattamento del fermo amministrativo sui beni non liquidati. Le prassi possono variare da tribunale a tribunale: per questo vanno sempre verificate presso il tribunale competente.
E voi, concretamente, cosa fate?
Quando una persona arriva da noi con un pignoramento in corso e l’idea della liquidazione controllata, il lavoro dello Studio si articola in passaggi precisi:
- Ricostruiamo la mappa delle esecuzioni: per ogni pignoramento individuiamo tribunale, numero di ruolo, giudice, creditore, prossima udienza, stato (con o senza ordinanza di assegnazione), terzo pignorato.
- Calcoliamo cosa cambia in busta paga: confrontiamo il quinto oggi trattenuto con la quota che verosimilmente andrebbe alla procedura, sulla base del nucleo familiare e delle spese documentate.
- Verifichiamo lo strumento giusto prima di scegliere: mettiamo a confronto liquidazione controllata, ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore, guardando a casa, beni strumentali, garanti e possibilità di sospensione delle esecuzioni.
- Prepariamo una domanda completa al primo deposito, raccogliendo con il debitore la documentazione che l’OCC deve esaminare, perché ogni integrazione è tempo in cui il pignoramento continua.
- Studiamo il calendario delle esecuzioni: individuiamo le udienze di assegnazione, le aste, i riparti in arrivo, per valutare con il cliente i tempi del deposito.
- Predisponiamo le comunicazioni da inviare subito dopo la sentenza: datore di lavoro, ente pensionistico, banche, giudici dell’esecuzione, in coordinamento con il liquidatore.
- Controlliamo i fascicoli esecutivi dopo l’apertura, verificando che vengano dichiarate le improcedibilità o autorizzati i subentri, e segnalando tempestivamente eventuali riparti in violazione del concorso.
- Verifichiamo la posizione del creditore fondiario: se l’asta prosegue, controlliamo che il ricavato venga distribuito solo previa ammissione al passivo e al netto dei crediti poziori.
- Analizziamo fermi e vincoli sui veicoli, con visure aggiornate, e valutiamo con il debitore se e come chiedere l’esclusione dell’auto indispensabile.
- Accompagniamo il debitore fino all’esdebitazione, verificando le condizioni di legge e i debiti che restano esclusi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita all’esperienza di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’Organismo costruisce la relazione, quali documenti chiede e quali lacune portano a integrazioni o inammissibilità. Ed è proprio la qualità della relazione, come ha chiarito la Cassazione, a decidere quanto presto si arriva alla sentenza che ferma i pignoramenti.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne nei momenti delicati, come un reclamo contro il diniego di apertura o un’opposizione a un riparto nel fascicolo esecutivo. E lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i primi seguono esecuzioni e procedura, i secondi ricostruiscono redditi, debiti fiscali e previdenziali e la parte contabile che serve all’OCC.
In chiusura
Tre messaggi emergono da tutte le risposte. Il primo: i pignoramenti si fermano con la sentenza di apertura, non con il deposito del ricorso, e per la liquidazione chiesta dal debitore i tribunali non concedono misure protettive nell’attesa. Il secondo: la sentenza va portata attivamente nei fascicoli esecutivi e ai terzi pignorati, perché l’ordinanza di assegnazione e i riparti decidono a chi vanno le somme. Il terzo: fermare il pignoramento non è l’unico obiettivo: la liquidazione mette in gioco tutto il patrimonio, e talvolta ristrutturazione o concordato minore proteggono meglio casa e lavoro.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente al punto di contatto tra le competenze certificate dell’Avvocato: il processo esecutivo e le sue impugnazioni, seguiti da avvocato cassazionista, e la procedura di sovraindebitamento, seguita da Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. È questo doppio sguardo che permette di scegliere lo strumento e i tempi giusti per fermare un’esecuzione senza perdere più del necessario.
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