Il Debito Di Mantenimento Verso I Figli Si Cancella Con La Liquidazione Controllata?

Su pochi temi del sovraindebitamento circolano tante voci sbagliate quanto sul mantenimento dei figli. È comprensibile: la liquidazione controllata viene raccontata, nei forum e nel passaparola, come la procedura che “azzera i debiti”, e chi ha accumulato mesi o anni di assegni non versati spera che anche quel debito finisca nel conto. Dall’altra parte c’è il genitore che quei soldi li aspetta e che, sentendo parlare di “cancellazione dei debiti”, teme di perdere per sempre ciò che spetta ai figli. Entrambe le paure nascono da mezze verità.

Il quadro reale è più preciso, e in parte sorprendente per entrambi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) esclude espressamente gli obblighi di mantenimento e alimentari dall’esdebitazione, ma questo non significa che la procedura sia irrilevante per chi deve o per chi riceve l’assegno: cambia il modo in cui gli arretrati vengono pagati, cambia il ruolo del genitore creditore, cambia la gestione dell’assegno che matura mese per mese durante la procedura. E resta sullo sfondo il diritto penale, che su questo terreno non fa sconti. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si smette di pagare credendosi protetti, oppure si rinuncia a insinuarsi al passivo credendo che non serva.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. “Con la liquidazione controllata si cancella tutto, anche il mantenimento arretrato.”
  2. “Aperta la procedura, posso sospendere l’assegno mensile.”
  3. “Il genitore creditore non deve fare nulla, tanto il suo credito sopravvive.”
  4. “Gli arretrati di mantenimento passano davanti a tutti gli altri creditori.”
  5. “Se sono in liquidazione controllata, non posso essere denunciato per il mancato mantenimento.”
  6. “Con la liquidazione l’assegno si riduce automaticamente.”
  7. “Se sono io a ricevere il mantenimento, il liquidatore me lo porta via.”

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra crisi da debiti e obblighi familiari perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo costruisce l’elenco dei creditori, come si propone al giudice la quota di reddito da lasciare al debitore e come vanno trattati i crediti esclusi dall’esdebitazione. E poiché sul mantenimento si intrecciano anche giudizi di famiglia e, talvolta, procedimenti penali, conta che sia avvocato cassazionista, in grado di seguire la stessa linea in ogni sede.

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Mito n. 1: “La liquidazione controllata cancella tutti i debiti, anche gli arretrati del mantenimento”

Il mito

“Una volta chiusa la liquidazione controllata, o comunque dopo tre anni, ottengo l’esdebitazione e non devo più nulla a nessuno, nemmeno gli assegni arretrati per i figli.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è robusto. L’esdebitazione è davvero l’obiettivo principale di chi chiede la liquidazione controllata, e la riforma l’ha resa molto più accessibile rispetto alla vecchia legge n. 3 del 2012. Secondo l’art. 282 CCII, per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Chi legge “di diritto” e “tre anni” tende a concludere che, trascorso quel periodo, ogni debito sia evaporato.

A questo si aggiunge l’effetto descritto dall’art. 278, comma 1, CCII: l’esdebitazione è la liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Una frase così ampia, ripetuta nei siti divulgativi senza il resto dell’articolo, genera facilmente l’idea che “tutto” sia coperto.

C’è poi un equivoco linguistico. Nel linguaggio comune l’assegno per i figli è “un debito come un altro”: si somma alle rate del finanziamento, alle bollette, alla carta revolving. Nel ragionamento di chi è in difficoltà, se il sistema cancella le rate, perché non dovrebbe cancellare anche l’assegno?

La realtà

In realtà la norma dice altro, e lo dice nello stesso articolo che il passaparola cita a metà. L’art. 278, comma 7, CCII elenca i debiti che restano fuori dall’esdebitazione e, alla lettera a), indica per primi gli obblighi di mantenimento e alimentari. Alla lettera b) aggiunge i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti.

La correzione essenziale è questa: gli arretrati di mantenimento dei figli, e anche quelli dovuti al coniuge o all’ex coniuge, non si cancellano con la liquidazione controllata, né con la chiusura della procedura né dopo i tre anni dell’esdebitazione di diritto. Quello che la procedura riesce a pagare ai creditori del mantenimento viene pagato; quello che resta scoperto sopravvive integralmente e torna esigibile.

L’esclusione riguarda gli obblighi in quanto tali, senza distinguere tra assegno stabilito dal tribunale in una separazione giudiziale, in un divorzio, in un procedimento sui figli nati fuori dal matrimonio o recepito da un accordo omologato. La logica è chiara: il legislatore ha deciso che la seconda possibilità del debitore non può essere pagata dai figli. L’esdebitazione riguarda il rapporto con banche, finanziarie, fornitori e, in larga misura, con il Fisco; non riguarda il dovere di mantenere chi dipende economicamente da noi per legge.

Va aggiunto un dettaglio che il mito ignora del tutto. L’art. 278, comma 2, CCII prevede che, per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione operi solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Per il credito di mantenimento questa regola non gioca nemmeno: essendo escluso in radice dall’esdebitazione, il credito resta in piedi per intero, che il genitore si sia insinuato oppure no. Ciò che cambia, come vedremo nel mito n. 3, è soltanto se e quanto riuscirà a incassare durante la procedura.

Anche quando l’esdebitazione è dichiarata, dunque, il decreto produce i suoi effetti sugli altri debiti, mentre per il mantenimento non sposta nulla. E l’art. 282, comma 2-bis, CCII ricorda che l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione: un giudizio di famiglia sulla misura dell’assegno, per esempio, prosegue per la sua strada.

Chi conosce il lavoro dell’OCC sa che la prima cosa da fare è separare nell’elenco dei creditori i debiti esdebitabili da quelli che non lo sono: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, imposta la domanda proprio su questa distinzione, perché un piano costruito sull’illusione di cancellare il mantenimento è un piano destinato a deludere.

La prova

Il testo dell’art. 278, comma 7, lettera a), CCII chiude la questione senza bisogno di interpretazioni: gli obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione. Sul piano dell’applicazione temporale, la Cassazione (Sez. I, ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025) ha chiarito che l’esdebitazione va governata dalle regole della procedura in cui il debitore è stato coinvolto: chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare, mentre per le liquidazioni controllate aperte secondo il CCII vale il catalogo dell’art. 278. È un’indicazione utile perché molti leggono testi scritti sotto la vecchia disciplina e li applicano a procedure nuove, o viceversa.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che l’esdebitazione cancellerà gli arretrati tende a fare due errori concatenati. Il primo è continuare ad accumulare assegni non pagati “tanto poi si azzera”. Il secondo è non preparare un piano di rientro sul mantenimento per il dopo-procedura. Il risultato è che, una volta chiusa la liquidazione, il genitore creditore si ritrova a poter agire con un titolo pieno, interessi compresi, su un reddito che il debitore credeva finalmente libero. A quel punto il conto non è più quello originario: è quello originario più gli assegni maturati nel frattempo, e spesso più un procedimento penale aperto nel periodo in cui si è smesso di pagare.

Mito n. 2: “Aperta la liquidazione controllata, posso sospendere l’assegno mensile”

Il mito

“Quando il tribunale apre la liquidazione controllata scatta il blocco dei pagamenti: da quel momento non devo più versare nulla, neppure l’assegno dei figli, finché la procedura non è chiusa.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nel cosiddetto “spossessamento” e nel divieto di azioni esecutive individuali. Con l’apertura della liquidazione controllata il patrimonio del debitore passa sotto il controllo del liquidatore, i creditori anteriori non possono più pignorare individualmente e devono partecipare al concorso; l’art. 270 CCII richiama per questo alcune norme della liquidazione giudiziale. Chi sente dire “i creditori non possono più agire” deduce che anche il dovere di pagare sia sospeso.

C’è poi la parte di reddito che il debitore deve versare alla procedura. Chi vede il proprio stipendio diviso in due, con una quota destinata al liquidatore, conclude facilmente che “il resto serve a vivere” e che l’assegno sia ormai una voce fuori dal suo controllo.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Il divieto di azioni individuali riguarda i crediti anteriori all’apertura, cioè gli arretrati maturati fino alla sentenza. L’assegno che matura dopo l’apertura, mese per mese, non entra nel concorso: è un obbligo corrente che il debitore deve continuare a pagare, e lo paga con la quota di reddito che il giudice gli lascia.

Il meccanismo è descritto dall’art. 268, comma 4, lettera b), CCII: non sono compresi nella liquidazione gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Il giudice, dunque, fissa una soglia di reddito che resta al debitore; l’eccedenza va al liquidatore per la durata della procedura. È dentro quella soglia che il debitore deve far stare le spese di vita e l’assegno dei figli.

Ne discende una conseguenza pratica fondamentale: la quantificazione della quota lasciata al debitore deve tenere conto dell’assegno di mantenimento che egli è tenuto a versare. Se l’assegno non viene documentato all’OCC e al giudice, la soglia rischia di essere calcolata come se quella spesa non esistesse, e il debitore si trova a dover scegliere tra pagare il liquidatore e pagare i figli. Un esempio concreto di come lavorano i tribunali si trova nel decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Genova del 4 novembre 2024 (R.G. 48/2024): il giudice ha rideterminato al ribasso la quota proposta dall’OCC, fissando un importo mensile intangibile e disponendo che l’eccedenza fosse versata al liquidatore per trentasei mesi, con tredicesima e quattordicesima acquisite nel limite del 50%, e valutando il tenore di vita dell’intero nucleo. In quel caso non c’erano figli, ed è proprio questo il punto: la soglia viene costruita sulla famiglia reale, e se nella famiglia reale ci sono figli da mantenere con un assegno, quell’assegno deve comparire nei conti.

Non esiste alcuna norma del CCII che sospenda l’obbligo di versare il mantenimento durante la liquidazione. L’obbligo deriva dal provvedimento del giudice della famiglia e resta efficace finché non è modificato da quel giudice.

La prova

Oltre all’art. 268, comma 4, lettera b), CCII, è decisiva la giurisprudenza penale sull’art. 570-bis c.p., che punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno o che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione e di affidamento dei figli. La Cassazione (Sez. VI pen., sentenza n. 15909 del 17 febbraio 2025) ha ribadito che il mancato versamento delle somme stabilite in sede civile integra il reato senza che occorra verificare la mancanza dei mezzi di sussistenza in capo ai beneficiari. Nessuna sentenza di apertura di liquidazione controllata sospende quel titolo civile.

Cosa rischia chi ci crede

Chi sospende l’assegno corrente dopo l’apertura accumula un debito nuovo, che non è nel concorso e quindi non è bloccato: il genitore creditore può agire per quelle mensilità sulla parte di reddito lasciata al debitore. Contemporaneamente si espone al rischio penale. E c’è un terzo effetto, spesso sottovalutato: un comportamento del genere può essere valutato negativamente nel momento in cui il tribunale verifica le condizioni per l’esdebitazione, perché l’art. 282, comma 2, CCII richiama le condizioni dell’art. 280 e la condotta del debitore durante la procedura non è indifferente. In altre parole, si rischia di compromettere proprio il beneficio per cui si è chiesta la liquidazione.

Mito n. 3: “Il genitore creditore non deve fare nulla: tanto il suo credito non si cancella”

Il mito

“Visto che il mantenimento è escluso dall’esdebitazione, il genitore che deve ricevere gli arretrati può restare alla finestra: aspetta la fine della liquidazione e poi riparte con i pignoramenti.”

Perché ci credono in tanti

Qui il ragionamento ha una sua logica apparente, ed è il rovescio del mito n. 1. Se il credito sopravvive comunque all’esdebitazione, perché impegnarsi in una procedura concorsuale? Molti genitori creditori, inoltre, non ricevono una comunicazione che spieghi con chiarezza cosa fare, oppure la ricevono via PEC in un linguaggio tecnico che non comprendono. Altri sono scoraggiati dall’idea di “entrare in un fallimento” e si convincono che non ne valga la pena per qualche migliaio di euro.

La realtà

È vero che il credito di mantenimento non si estingue. Ma il punto che il passaparola ha perso per strada è che, durante la liquidazione, l’unico modo per ottenere qualcosa sugli arretrati maturati prima dell’apertura è presentare domanda di ammissione al passivo. Con l’apertura, infatti, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire esecuzioni individuali sui beni compresi nella liquidazione; chi non si insinua non partecipa ai riparti e assiste alla distribuzione del ricavato agli altri.

La sentenza di apertura fissa il termine entro cui i creditori devono far pervenire le domande al liquidatore: secondo l’art. 270, comma 2, lettera d), CCII, si tratta di un termine non superiore a novanta giorni. Il liquidatore forma poi il progetto di stato passivo, sul quale i creditori possono presentare osservazioni (l’art. 273 CCII prevede quindici giorni), e lo stato passivo diventa la base per i riparti.

Insinuarsi conviene sempre al genitore creditore, per tre ragioni: partecipa alla distribuzione del ricavato e delle quote di reddito versate al liquidatore; fa accertare formalmente l’importo degli arretrati; fa valere l’eventuale privilegio per la parte che la legge assiste con prelazione. E poiché il credito non si esdebita, ciò che non viene soddisfatto nei riparti resta dovuto: l’insinuazione non costa al creditore alcuna rinuncia.

Nella domanda conviene indicare con precisione il titolo (sentenza di separazione o divorzio, decreto di omologa, provvedimento sui figli), le mensilità non pagate con le relative scadenze, le spese straordinarie documentate e non rimborsate, gli interessi. Il deposito della domanda di liquidazione sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi, salvo che per i crediti assistiti da privilegio (art. 268, comma 5, CCII): anche per questo è utile far valere la prelazione dove spetta.

Attenzione a un errore speculare: insinuarsi anche per le mensilità che maturano dopo l’apertura. Quelle non appartengono al concorso, perché sono obbligazioni correnti che il debitore paga con la quota di reddito lasciatagli (mito n. 2). Mescolarle con gli arretrati nella domanda crea confusione e può portare a contestazioni.

La prova

Il fondamento è nel sistema stesso della liquidazione controllata: l’art. 270 CCII, che disciplina la sentenza di apertura e il termine per le domande, e l’art. 273 CCII sulla formazione dello stato passivo. Il rapporto tra concorso ed esdebitazione è poi scritto nell’art. 278, commi 1 e 7, CCII: il primo comma rende inesigibili i crediti “rimasti insoddisfatti nella liquidazione”, il settimo esclude da quell’effetto il mantenimento. I due commi letti insieme dicono al genitore creditore che il concorso è il luogo in cui incassare durante la procedura, mentre l’esclusione dall’esdebitazione è la garanzia per il dopo.

Cosa rischia chi ci crede

Il genitore che non si insinua rinuncia, per tutta la durata della procedura, a qualunque pagamento sugli arretrati. Se nella liquidazione c’è un immobile da vendere, o un reddito consistente da cui il liquidatore preleva ogni mese, il ricavato viene distribuito tra chi è in elenco. Il genitore assente vede passare banche e finanziarie, e potrà agire solo dopo la chiusura, su un patrimonio ormai liquidato e con un debitore che, nel frattempo, ha visto i suoi beni venduti. Il credito resta intatto sulla carta, ma le occasioni concrete per recuperarlo si riducono.

Mito n. 4: “Gli arretrati di mantenimento passano davanti a tutti gli altri creditori”

Il mito

“Il mantenimento dei figli è sacro: nella liquidazione il genitore creditore viene pagato per primo, prima della banca e prima del Fisco.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che il legislatore riconosce davvero una posizione speciale ai crediti alimentari. L’art. 2751, n. 4, c.c. attribuisce un privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti per alimenti dovuti per legge, limitatamente alle ultime mensilità. E la sensibilità comune, giustamente, considera il mantenimento dei figli più meritevole di tutela di un finanziamento al consumo. Da qui il salto: “privilegio” diventa “precedenza assoluta”.

La realtà

Il privilegio esiste, ma è limitato nel tempo, limitato nell’oggetto e collocato in un ordine preciso: non dà una precedenza assoluta su tutto il patrimonio del debitore.

Primo limite, temporale. Il privilegio dell’art. 2751, n. 4, c.c. non copre l’intero arretrato, ma solo le mensilità più recenti indicate dalla norma; il resto del credito di mantenimento, spesso la parte più consistente quando gli assegni non sono pagati da anni, entra nel concorso come credito chirografario, cioè senza prelazione, e concorre alla pari con gli altri creditori comuni.

Secondo limite, oggettivo. Si tratta di un privilegio generale mobiliare: grava sui beni mobili e sulle somme, non sugli immobili. Se il ricavato principale della liquidazione deriva dalla vendita della casa ipotecata, su quel ricavato prevale la banca titolare dell’ipoteca, nei limiti del suo credito garantito. Il genitore privilegiato concorre in via privilegiata sul ricavato dei beni mobili e sulle somme acquisite, compresa la quota di reddito versata al liquidatore.

Terzo limite, di sistema. Prima di qualunque creditore concorsuale vengono pagati i crediti prededucibili, a cominciare dai costi della procedura, come il compenso del liquidatore e dell’OCC. E all’interno dei privilegi generali mobiliari esiste un ordine di grado stabilito dal codice civile, che va verificato caso per caso con l’elenco completo dei creditori: crediti di lavoro, previdenziali e tributari possono collocarsi in posizioni diverse rispetto al credito alimentare.

C’è infine una questione interpretativa che conviene conoscere. La norma parla di “alimenti dovuti per legge”, e non tutti gli assegni sono identici: l’assegno di mantenimento dei figli e quello del coniuge separato hanno un contenuto più ampio dei soli alimenti. L’estensione del privilegio all’assegno di mantenimento è sostenuta da una parte degli interpreti in ragione della funzione anche alimentare dell’assegno, una funzione che la stessa Cassazione penale valorizza (Sez. VI pen., n. 43180 del 18 settembre 2024, che esclude la compensazione proprio perché l’assegno ha funzione alimentare). Nella domanda di ammissione conviene quindi argomentare il privilegio in modo specifico, distinguendo le mensilità coperte da quelle chirografarie, invece di chiedere genericamente “il pagamento con precedenza”.

La realtà, in sintesi: il genitore creditore ha una corsia preferenziale per una parte del credito e su una parte dei beni, ma non salta la fila su tutto. Ed è proprio per questo che la sopravvivenza del credito dopo l’esdebitazione, prevista dall’art. 278, comma 7, CCII, diventa la sua tutela più forte.

La prova

La prova è testuale: l’art. 2751, n. 4, c.c. delimita il privilegio alle ultime mensilità dei crediti alimentari dovuti per legge; l’art. 268, comma 5, CCII distingue i crediti privilegiati, per i quali gli interessi continuano a correre ai fini del concorso, da quelli chirografari; il sistema della prededuzione colloca i costi della procedura prima di tutti i creditori concorsuali. Per quanto riguarda la natura dell’assegno, la già citata Cass. pen. n. 43180/2024 ne sottolinea la funzione alimentare, argomento utile per sostenere il privilegio.

Cosa rischia chi ci crede

Il genitore convinto di essere pagato per primo su tutto spesso non controlla il progetto di stato passivo e non presenta osservazioni: se il liquidatore ammette l’intero credito come chirografario, o colloca il privilegio in un grado sbagliato, il termine per contestare scade e la collocazione si consolida. Dall’altra parte, il debitore che crede alla stessa leggenda può pensare che “tanto i figli verranno pagati dalla procedura” e trascurare gli accordi con l’altro genitore: poi scopre, al primo riparto, che la quota destinata agli arretrati è modesta e che il residuo resterà interamente a suo carico dopo la chiusura.

Mito n. 5: “Se sono in liquidazione controllata, non posso essere denunciato per il mancato mantenimento”

Il mito

“La liquidazione controllata certifica davanti a un tribunale che non ho i soldi: quindi, se non pago il mantenimento, nessuno può accusarmi di un reato.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento parte da un principio giusto: nel diritto penale non si può punire chi non adempie per un’impossibilità oggettiva. La Cassazione lo riconosce da tempo, e una vecchia pronuncia spesso citata nei siti divulgativi (Cass. pen. n. 50295 del 28 novembre 2016) aveva annullato una condanna perché il giudice d’appello non aveva considerato le difficoltà economiche dell’obbligato, sopraggiunte dopo il fallimento della sua azienda. Il passaparola ha trasformato quella sentenza in una regola generale: “procedura concorsuale uguale nessun reato”. In più, l’idea che un tribunale abbia “accertato” lo stato di sovraindebitamento sembra una prova inattaccabile di incapacità.

La realtà

Lo stato di sovraindebitamento non equivale all’impossibilità assoluta di pagare il mantenimento, e l’apertura della liquidazione controllata non rende lecito l’omesso versamento dell’assegno. Sono due accertamenti diversi, con oggetti diversi.

Il sovraindebitamento è uno squilibrio tra debiti complessivi e patrimonio o reddito disponibile: si può essere sovraindebitati con uno stipendio pieno, perché le rate dei finanziamenti superano ciò che si guadagna. Il giudice della liquidazione, anzi, lascia al debitore una quota di reddito proprio per il mantenimento suo e della famiglia (art. 268, comma 4, lettera b, CCII). Nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, la procedura non dimostra che il debitore non può pagare l’assegno; dimostra che non può pagare tutti i suoi debiti.

La giurisprudenza penale è rigorosa. Secondo la Cassazione (Sez. VI pen., sentenza n. 34032 del 12 giugno 2024), il mancato versamento dell’assegno per i figli minori integra il reato anche se manca uno stato di bisogno effettivo, l’impossibilità assoluta di adempiere deve essere provata dall’imputato, non basta una generica difficoltà economica ed è irrilevante che i figli vengano mantenuti dall’altro genitore o da terzi. La Sez. VI pen. n. 32576 del 15 giugno 2022 precisa che l’impossibilità che esclude il dolo non coincide con l’indigenza totale, ma richiede un bilanciamento in cui prevale l’interesse dei minori. E la Cass. n. 40553/2022 ha confermato una condanna osservando che l’iscrizione nelle liste di disoccupazione e i lavori precari non bastavano, e che l’obbligato non aveva mai chiesto la riduzione dell’assegno: l’incapacità rileva solo se persistente, oggettiva e incolpevole.

Nemmeno i “mezzi alternativi” funzionano. La Cassazione (Sez. VI pen., n. 8217 dell’11 febbraio 2025, e n. 43180 del 18 settembre 2024) esclude che l’obbligato possa difendersi opponendo la compensazione con crediti propri verso l’altro genitore, ad esempio per spese anticipate o per la quota della casa. E la Sez. VI pen. n. 19715 del 4 aprile 2025 estende il reato al mancato pagamento delle spese straordinarie stabilite dal titolo.

Vanno riconosciuti, per correttezza, anche i limiti del reato: la Cassazione richiede un inadempimento serio e sufficientemente protratto, non una singola mensilità saltata o pagata in ritardo (Sez. VI pen., n. 21068 del 14 marzo 2024). Ma questa è una valutazione che si fa nel processo, non una protezione garantita dall’aver aperto una procedura di sovraindebitamento. Va infine ricordato che la Cassazione (Sez. VI pen., n. 37977 del 26 giugno 2023) ha ritenuto il reato di omesso versamento dell’assegno per i figli procedibile d’ufficio: il procedimento non dipende da una querela che l’altro genitore possa semplicemente ritirare.

La prova

L’art. 570-bis c.p. punisce, con le pene dell’art. 570 c.p., il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di divorzio o che viola gli obblighi economici in materia di separazione e di affidamento dei figli; la giurisprudenza lo applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio. Le pronunce del 2024 e del 2025 sopra richiamate, in particolare la n. 34032/2024 sull’onere della prova dell’impossibilità e la n. 15909/2025 sull’irrilevanza della mancanza dei mezzi di sussistenza per le somme fissate in sede civile, chiudono la questione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi smette di pagare confidando nella liquidazione come “scudo” rischia una denuncia, un procedimento penale procedibile d’ufficio e una condanna. E c’è un effetto di ritorno sulla stessa procedura: l’art. 282, comma 2, CCII esclude l’esdebitazione di diritto se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e richiama le condizioni dell’art. 280; una condotta di sottrazione sistematica agli obblighi familiari non è certo un buon biglietto da visita davanti al tribunale che deve valutare il debitore. Il paradosso è che, credendo di proteggersi, si mette a rischio sia la libertà personale sia la liberazione dagli altri debiti.

Mito n. 6: “Con la liquidazione controllata l’assegno si riduce automaticamente”

Il mito

“Se il tribunale mi lascia solo una parte dello stipendio, l’assegno di mantenimento si adegua da solo: pago in proporzione a quello che mi resta.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è doppio. Da un lato, l’assegno di mantenimento dei figli si fonda davvero sul principio di proporzionalità: l’art. 337-ter c.c. lo collega alle esigenze del figlio, al tenore di vita e alle risorse economiche di entrambi i genitori. Dall’altro, la riduzione del reddito disponibile prodotta dalla liquidazione è reale e documentata da un provvedimento giudiziario. Il passo successivo, sbagliato, è credere che il provvedimento del giudice della liquidazione modifichi anche quello del giudice della famiglia.

La realtà

Il giudice della liquidazione controllata non ha alcun potere di modificare l’assegno di mantenimento: la revisione spetta solo al giudice della famiglia, su domanda dell’interessato, e fino a quel momento l’importo fissato resta dovuto per intero.

Le due sedi lavorano su piani diversi. Il giudice della liquidazione stabilisce quanta parte del reddito resta al debitore (art. 268, comma 4, lettera b, CCII) e lo fa tenendo conto, tra l’altro, degli obblighi verso la famiglia. Il giudice della famiglia stabilisce quanto il genitore deve versare per i figli e può rivederlo quando sopravvengono fatti nuovi che alterano l’equilibrio iniziale. Nessuno dei due può sostituirsi all’altro.

Il peggioramento economico, però, può pesare nella revisione. Con l’ordinanza n. 19288/2025 la Cassazione ha cassato una decisione di merito che aveva considerato irrilevante il peggioramento dei redditi del padre perché frutto di una sua “scelta unilaterale”: il peggioramento va valutato, perché incide sulla situazione reddituale delle parti a cui è commisurata la proporzionalità dell’art. 337-ter, comma 4, c.c. Non è un’automatica riduzione, ma un’indicazione importante: anche la crisi da debiti, se reale e documentata, è un elemento che il giudice della famiglia deve esaminare.

Va però detto con chiarezza il limite: la revisione guarda al futuro e passa da un accertamento sulla capacità complessiva del genitore, non solo sul reddito effettivamente percepito. Non serve a cancellare gli arretrati già maturati, che restano nel concorso e restano esclusi dall’esdebitazione. E chi riduce da sé l’importo commette proprio la condotta che il diritto penale punisce: la Cassazione (Sez. VI pen., n. 46987 del 30 ottobre 2023) ha ricondotto l’autoriduzione dell’assegno fissato dal giudice all’art. 570-bis c.p.

Esiste anche un piano di coordinamento utile. Se la domanda di revisione è depositata e accolta, il nuovo importo dovrebbe essere comunicato all’OCC e al liquidatore, perché può giustificare una rideterminazione della quota lasciata al debitore. Viceversa, se il genitore creditore ottiene un aumento dell’assegno, anche questo va segnalato: la quota fissata dal giudice della liquidazione può essere rivista quando cambiano le condizioni su cui era stata calcolata.

La prova

L’art. 337-ter c.c. fonda il principio di proporzionalità; la Cassazione con l’ordinanza n. 19288/2025 conferma che il peggioramento dei redditi dell’obbligato va valutato in sede di revisione; la Cass. pen. n. 46987/2023 qualifica come reato l’autoriduzione. L’art. 268 CCII, dal canto suo, assegna al giudice della liquidazione solo la determinazione dei limiti di reddito esclusi dalla procedura.

Cosa rischia chi ci crede

Chi riduce l’assegno “in proporzione” senza un provvedimento accumula una differenza mensile che diventa debito nuovo, non concorsuale e non esdebitabile, e si espone a una denuncia. Inoltre perde tempo prezioso: la revisione, quando ottenuta, produce effetti secondo le regole del giudizio di famiglia, e ogni mese in cui non è stata chiesta è un mese pagato, o dovuto, nella misura piena. La mossa corretta è l’opposto del mito: documentare la propria situazione e chiedere al giudice competente la modifica, continuando nel frattempo a versare quanto stabilito.

Mito n. 7: “Se sono io a ricevere il mantenimento, il liquidatore me lo porta via”

Il mito

“Sono io il genitore sovraindebitato, ma ricevo dall’altro genitore l’assegno per i figli, o l’assegno per me come ex coniuge: se apro la liquidazione controllata, anche quei soldi finiranno ai creditori.”

Perché ci credono in tanti

Il timore nasce dall’ampiezza della liquidazione: per regola, entrano nella procedura tutti i beni del debitore, compresi quelli che sopravvengono durante la procedura, salvo le esclusioni di legge. Chi sente dire “si liquida tutto” pensa che anche le somme ricevute a titolo di mantenimento siano attivo da distribuire. È una paura che porta molti genitori, spesso madri con redditi modesti, a rinunciare a una procedura che potrebbe liberarli dai debiti con banche e finanziarie.

La realtà

Qui il mito è smentito in modo netto. Secondo l’art. 268, comma 4, lettera b), CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti alimentari e di mantenimento, insieme agli stipendi, alle pensioni e ai salari nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia. La lettera a) dello stesso comma esclude inoltre i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., e la lettera c) i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni del fondo patrimoniale con i loro frutti, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c.

Le somme ricevute per il mantenimento dei figli restano quindi destinate ai figli: il liquidatore non può acquisirle. Lo stesso vale, secondo la lettera della norma, per l’assegno di mantenimento ricevuto come coniuge o ex coniuge. È una scelta coerente con l’art. 278, comma 7, CCII: il sistema protegge il mantenimento sia dal lato di chi lo deve (non lo cancella), sia dal lato di chi lo riceve (non lo liquida).

Due precisazioni evitano che anche questa verità diventi un nuovo mito. La prima: l’esclusione riguarda le somme in quanto credito di mantenimento; se il debitore le accumula su un conto per anni e le trasforma in un investimento, la qualificazione può diventare discutibile, e la tracciabilità delle somme conta. La seconda: il mantenimento ricevuto non entra nell’attivo, ma il giudice ne tiene conto quando valuta il tenore di vita della famiglia e fissa la quota di reddito personale da lasciare al debitore. Il decreto del Tribunale di Genova del 4 novembre 2024 mostra questo metodo: il reddito di un familiare non è stato acquisito alla procedura, ma è stato considerato per valutare il tenore di vita complessivo del nucleo.

La prova

La prova è il testo dell’art. 268, comma 4, CCII, che elenca i beni esclusi dalla liquidazione e indica espressamente, alla lettera b), i crediti alimentari e di mantenimento. Va ricordato anche che, per entrare in liquidazione controllata, non è richiesta la meritevolezza del debitore: la Cassazione (Sez. I, ordinanza n. 22074/2025) l’ha escluso, riservando le valutazioni sulla condotta alla fase dell’esdebitazione. Il genitore che riceve il mantenimento e ha debiti verso banche e finanziarie non deve quindi temere di essere escluso a priori.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio, in questo caso, è l’immobilismo. Il genitore sovraindebitato che riceve l’assegno rinuncia alla liquidazione per paura di perdere i soldi dei figli, e continua a subire pignoramenti individuali che, spesso, colpiscono proprio il conto su cui l’assegno viene accreditato, con tutte le complicazioni che ne derivano per dimostrare la natura delle somme. Il paradosso è che la procedura che teme sarebbe proprio quella che mette le somme del mantenimento in una posizione espressamente protetta.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. Servono a vedere che cosa succede davvero quando si agisce credendo a uno dei miti.

Simulazione A: chi credeva che gli arretrati si cancellassero (mito n. 1 e n. 4).
Ipotesi: debitore lavoratore dipendente, stipendio netto 2.140 € al mese, nessun immobile. Debiti: 61.480 € verso banche e finanziarie, tutti chirografari; 14.730 € di arretrati di mantenimento per due figli minori. Assegno corrente stabilito dal giudice della famiglia: 480 € al mese. La sentenza di apertura della liquidazione controllata è pubblicata lunedì 2 marzo 2026; il termine per le domande dei creditori è fissato per lunedì 1° giugno 2026 (il novantesimo giorno cadrebbe domenica 31 maggio).

Il giudice fissa in 1.590 € la quota mensile lasciata al debitore, tenendo conto anche dell’assegno corrente; il debitore versa al liquidatore 550 € al mese per trentasei mesi, cioè 19.800 €. Ipotizziamo costi prededucibili della procedura pari a 3.120 €: restano 16.680 € da distribuire. La madre si insinua tempestivamente e ottiene il riconoscimento del privilegio per 1.440 €, corrispondenti nell’ipotesi alle ultime mensilità coperte dalla prelazione; il resto dell’arretrato, 13.290 €, è chirografario.

Riparto: 1.440 € vanno subito al credito privilegiato. Restano 15.240 € per i chirografari, che valgono in tutto 74.770 € (61.480 + 13.290): la percentuale è del 20,38% circa. Le banche ricevono circa 12.531 €; la madre riceve sul chirografo circa 2.709 €. In totale la madre incassa 4.149 € sugli arretrati.

Esito: il 2 marzo 2029, decorsi tre anni dall’apertura, il debitore ottiene l’esdebitazione. Il residuo delle banche, circa 48.949 €, diventa inesigibile. Il residuo del mantenimento, 10.581 €, resta interamente dovuto e la madre può tornare ad agire esecutivamente. Il debitore che contava di “chiudere con tutto” deve ora organizzare un rientro, e farlo su uno stipendio di nuovo pignorabile.

Simulazione B: chi aveva sospeso l’assegno corrente (mito n. 2 e n. 5).
Stesso debitore, ma da aprile a settembre 2026 decide di non pagare l’assegno corrente, convinto che la procedura lo copra: sei mensilità da 480 €, cioè 2.880 €. Queste mensilità non sono nel concorso, perché maturate dopo l’apertura. Il genitore creditore può agire per recuperarle sulla quota di reddito lasciata al debitore, e quella quota, già calibrata al centesimo sulle spese di vita, non regge un pignoramento senza intaccare il necessario. Contemporaneamente, sei mesi di omesso versamento costituiscono un inadempimento protratto, del tipo che la giurisprudenza ritiene idoneo a integrare l’art. 570-bis c.p. Il debitore si ritrova con un debito nuovo non concorsuale, un possibile procedimento penale e un fattore negativo nella valutazione dell’esdebitazione.

Simulazione C: il genitore che non si era insinuato (mito n. 3).
Ipotesi: nella liquidazione c’è un appartamento venduto a 96.300 €, gravato da ipoteca per un credito residuo di 71.850 €. Dopo la banca ipotecaria e i costi della procedura, restano circa 19.000 € da distribuire, oltre alle quote di reddito. Il genitore creditore di 22.640 € di arretrati non presenta domanda entro il termine, convinto che “tanto il credito sopravvive”. Al riparto, i 19.000 € sono distribuiti tra i soli creditori ammessi. Il genitore non incassa nulla durante la procedura; dopo la chiusura conserva un credito integro, ma il debitore non ha più la casa e ha un reddito limitato. Se si fosse insinuato, anche solo come chirografario, avrebbe partecipato a quella distribuzione.

Il fondo di verità

Ogni mito di questa guida nasce da un frammento corretto, staccato dal suo contesto. Rimetterli al loro posto aiuta a capire perché il sistema è costruito così.

È vero che la liquidazione controllata porta all’esdebitazione e che, per le persone fisiche, questa opera di diritto alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII). Ma l’esdebitazione ha un perimetro, e l’art. 278, comma 7, CCII ne esclude espressamente il mantenimento e gli alimenti.

È vero che, con l’apertura, i creditori anteriori non possono più agire individualmente. Ma questo riguarda gli arretrati maturati fino alla sentenza, non l’assegno che matura dopo: quest’ultimo è un obbligo corrente, che il debitore paga con la quota di reddito lasciatagli dal giudice ai sensi dell’art. 268, comma 4, lettera b), CCII.

È vero che il credito di mantenimento sopravvive alla procedura. Ma sopravvivere non significa essere pagati: durante la liquidazione si incassa solo partecipando al concorso, con la domanda di ammissione entro il termine fissato dalla sentenza.

È vero che il credito alimentare gode di un privilegio. Ma l’art. 2751, n. 4, c.c. lo limita alle ultime mensilità e ai beni mobili, e prima di tutti vengono i crediti prededucibili; sui beni ipotecati prevale l’ipoteca.

È vero che il diritto penale non punisce chi è nell’impossibilità oggettiva di adempiere. Ma quell’impossibilità deve essere assoluta, provata dall’obbligato e incolpevole (Cass. pen. n. 34032/2024; n. 40553/2022), e il sovraindebitamento non la dimostra di per sé.

È vero che l’assegno si basa sulla proporzionalità e che il peggioramento dei redditi va valutato (Cass. ord. n. 19288/2025). Ma la modifica spetta al giudice della famiglia: l’autoriduzione è reato (Cass. pen. n. 46987/2023).

È vero, infine, che la liquidazione si estende a tutto il patrimonio. Ma i crediti di mantenimento ricevuti dal debitore ne sono esclusi per legge (art. 268, comma 4, lettera b, CCII).

Ricomposto, il quadro ha una sua coerenza: la procedura libera il debitore dai debiti verso il mercato, ma tiene fermi gli obblighi verso la famiglia, sia quando il debitore è chi paga sia quando è chi riceve. Chi parte da questo principio difficilmente sbaglia mossa, da qualunque lato del rapporto si trovi. Ed è anche la ragione per cui il tema va tenuto distinto dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: lì il problema è come proporre ai creditori un pagamento parziale, qui è cosa resta dovuto quando il patrimonio viene liquidato e la procedura si chiude.

Mito e realtà a confronto

La tabella riassume, in una riga per ciascuna convinzione, la correzione essenziale. È pensata per chi deve decidere in fretta se un’informazione ricevuta da un conoscente o letta in un forum sia attendibile. Leggendola, conviene tenere a mente che quasi ogni mito contiene un frammento vero: il problema non è mai la parte vera, ma la condizione che il passaparola ha eliminato.

Il mito Come stanno le cose
La liquidazione cancella anche gli arretrati di mantenimento No: l’art. 278 c.7 lett. a) CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari; il residuo non pagato resta dovuto per intero
Aperta la procedura posso sospendere l’assegno mensile No: l’assegno che matura dopo l’apertura è un obbligo corrente, da pagare con la quota di reddito lasciata dal giudice (art. 268 c.4 lett. b CCII)
Il genitore creditore può restare alla finestra Sbagliato: per incassare qualcosa durante la procedura deve insinuarsi al passivo entro il termine della sentenza di apertura
Gli arretrati passano davanti a tutti Solo in parte: il privilegio dell’art. 2751 n. 4 c.c. copre le ultime mensilità e i beni mobili; prima vengono le prededuzioni, sugli immobili prevale l’ipoteca
In liquidazione non posso essere denunciato Falso: il sovraindebitamento non prova l’impossibilità assoluta di pagare; l’art. 570-bis c.p. resta applicabile
L’assegno si riduce automaticamente No: solo il giudice della famiglia può rivederlo; l’autoriduzione è reato; il peggioramento dei redditi va però valutato
Il liquidatore prende il mantenimento che ricevo No: i crediti alimentari e di mantenimento sono esclusi dalla liquidazione (art. 268 c.4 lett. b CCII)

Le domande di verifica

Quindi è vero che, dopo i tre anni dell’esdebitazione di diritto, l’altro genitore può tornare a pignorarmi per gli arretrati?
Sì. La parte di arretrato non pagata nei riparti resta esigibile, perché l’art. 278, comma 7, lettera a), CCII esclude il mantenimento dall’esdebitazione. Il creditore può agire sui beni e sui redditi che il debitore avrà dopo la chiusura, con il titolo che già possiede. Per questo conviene pianificare per tempo un accordo di rientro.

Quindi è vero che anche gli arretrati di mantenimento del coniuge separato o dell’ex coniuge restano fuori dall’esdebitazione?
Sì. La norma parla di “obblighi di mantenimento e alimentari” senza distinguere tra figli e coniuge. Il trattamento nel concorso può però variare: il privilegio dell’art. 2751, n. 4, c.c. riguarda i crediti alimentari dovuti per legge, e la sua estensione a ogni forma di assegno va argomentata nella domanda di ammissione.

Quindi è vero che posso inserire l’assegno dei figli tra le spese da considerare per fissare la quota di stipendio che mi resta?
Sì, ed è anzi necessario. L’art. 268, comma 4, lettera b), CCII parla di limiti fissati per il mantenimento del debitore e della famiglia: l’assegno, documentato con il provvedimento che lo stabilisce e con la prova dei versamenti, deve comparire nei conti presentati all’OCC e al giudice. Come venga quantificato dipende dalla valutazione del singolo tribunale.

Quindi è vero che, se pago regolarmente l’assegno durante la procedura, il rischio penale per gli arretrati scompare?
Dipende. Il pagamento regolare dopo l’apertura interrompe la condotta di omissione per il futuro e dimostra buona fede, ma non cancella le omissioni passate. La Cassazione ha osservato che i pagamenti integrali intermedi possono incidere sulla durata della condotta; resta però una valutazione da fare nel processo, se un processo è già iniziato.

Quindi è vero che il genitore creditore può chiedere al tribunale della liquidazione di aumentare l’assegno?
No. Il giudice della liquidazione non decide sulla misura dell’assegno: questa resta di competenza del giudice della famiglia. Il genitore creditore può però segnalare al liquidatore o al giudice della procedura le circostanze che incidono sulla quota lasciata al debitore e, naturalmente, insinuarsi per gli arretrati.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti consultate per questa guida. Il principio è riformulato in parole nostre e agganciato al mito che ridimensiona.

  1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025. Principio: l’esdebitazione è regolata dalla disciplina della procedura in cui il debitore è stato coinvolto; per chi era fallito prima dell’entrata in vigore del CCII resta applicabile la legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non menziona i procedimenti di esdebitazione. Rilevanza: smonta, nel mito n. 1, l’abitudine di applicare indifferentemente regole vecchie e nuove; per le liquidazioni controllate vale il catalogo dell’art. 278 CCII, con l’esclusione del mantenimento.

  2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22074/2025. Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesto il requisito della meritevolezza del debitore. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 7, perché il genitore sovraindebitato che riceve l’assegno può accedere alla procedura senza essere escluso a priori; le valutazioni sulla condotta si spostano sull’esdebitazione.

  3. Trib. Genova, Sez. procedure concorsuali, decreto del Giudice Delegato del 4 novembre 2024 (R.G. 48/2024). Principio: il giudice determina la quota di reddito esclusa dalla liquidazione discostandosi, se necessario, da quella proposta dall’OCC, e valuta il tenore di vita dell’intero nucleo senza acquisire il reddito del familiare. Rilevanza: mostra, nei miti n. 2 e n. 7, che la soglia lasciata al debitore è costruita sulla famiglia reale e quindi deve tenere conto degli obblighi di mantenimento documentati.

  4. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 34032 del 12 giugno 2024. Principio: l’omesso versamento dell’assegno per i figli minori integra il reato anche senza stato di bisogno effettivo; l’impossibilità assoluta di pagare va provata dall’imputato; non basta la generica difficoltà economica; è irrilevante che i figli siano mantenuti da altri. Rilevanza: è la smentita più netta del mito n. 5.

  5. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 15909 del 17 febbraio 2025. Principio: il mancato pagamento delle somme stabilite in sede civile integra l’art. 570-bis c.p. senza necessità di verificare la mancanza dei mezzi di sussistenza. Rilevanza: chiude i miti n. 2 e n. 5, perché il titolo civile resta efficace anche dopo l’apertura della procedura.

  6. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 19715 del 4 aprile 2025. Principio: anche il mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo o dall’accordo integra il reato. Rilevanza: completa il mito n. 2, perché durante la procedura vanno sostenute non solo le mensilità ma anche le spese straordinarie dovute.

  7. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 43180 del 18 settembre 2024. Principio: l’obbligato non può compensare l’assegno con un proprio credito verso l’altro genitore, perché l’assegno ha anche funzione alimentare e non può essere quantificato unilateralmente. Rilevanza: sostiene, nel mito n. 4, la funzione alimentare dell’assegno e smentisce, nel mito n. 5, la difesa fondata sulla compensazione.

  8. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 8217 dell’11 febbraio 2025. Principio: la compensazione tra debiti e crediti è di regola esclusa in ambito penale e non elimina la responsabilità dell’obbligato. Rilevanza: conferma il precedente e ridimensiona il mito n. 5 nella sua variante “tanto lei mi deve dei soldi”.

  9. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 21068 del 14 marzo 2024. Principio: non ogni inadempimento civile integra il reato, occorre un inadempimento serio e sufficientemente protratto. Rilevanza: è il fondo di verità del mito n. 5; un ritardo isolato non è automaticamente reato, ma questa è una valutazione processuale, non un effetto della procedura.

  10. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 32576 del 15 giugno 2022. Principio: l’impossibilità assoluta di adempiere che esclude il dolo non coincide con l’indigenza totale, ma va accertata bilanciando gli interessi in gioco con prevalenza di quello dei minori. Rilevanza: precisa i confini del mito n. 5, mostrando che la valutazione è concreta e non automatica.

  11. Cass. n. 40553/2022. Principio: l’incapacità economica rileva solo se persistente, oggettiva e incolpevole; non bastano la disoccupazione documentata o lavori precari, e pesa il fatto che l’obbligato non abbia mai chiesto la riduzione dell’assegno. Rilevanza: collega i miti n. 5 e n. 6, perché mostra che chiedere la revisione è anche un elemento di difesa.

  12. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 46987 del 30 ottobre 2023. Principio: l’autoriduzione dell’assegno disposto dal giudice integra l’art. 570-bis c.p. Rilevanza: smentisce il mito n. 6, perché l’adeguamento “fai da te” dell’assegno al reddito residuo è esattamente la condotta punita.

  13. Cass. civ., ordinanza n. 19288/2025. Principio: il peggioramento dei redditi dell’obbligato, anche se derivante da una sua scelta, va valutato in sede di revisione, perché incide sulla proporzionalità dell’art. 337-ter, comma 4, c.c. Rilevanza: è il fondo di verità del mito n. 6; la crisi economica può portare a una revisione, ma solo tramite il giudice della famiglia.

  14. Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 37977 del 26 giugno 2023. Principio: il reato di omesso versamento dell’assegno per i figli è procedibile d’ufficio. Rilevanza: rafforza il mito n. 5 sul versante pratico; il procedimento non dipende dalla sola volontà dell’altro genitore.

  15. Cass. pen. n. 50295 del 28 novembre 2016. Principio: le difficoltà economiche sopravvenute, anche dopo il fallimento dell’azienda dell’obbligato, vanno valutate per verificare la persistenza e l’esigibilità dell’obbligo; per l’assegno al coniuge occorreva provare lo stato di bisogno. Rilevanza: è la pronuncia da cui nasce il mito n. 5; letta per intero non afferma che la procedura concorsuale escluda il reato, ma solo che le difficoltà vanno esaminate.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo da entrambi i lati del rapporto: per il genitore che deve il mantenimento e per quello che lo aspetta.

  1. Verifichiamo la natura di ogni debito nell’elenco dei creditori, distinguendo i debiti esdebitabili da quelli esclusi dall’art. 278, comma 7, CCII, e quantifichiamo con precisione gli arretrati di mantenimento fino alla data della domanda.
  2. Documentiamo l’assegno corrente davanti all’OCC e al giudice, raccogliendo il provvedimento del giudice della famiglia e la prova dei versamenti, perché la quota di reddito lasciata al debitore ai sensi dell’art. 268, comma 4, lettera b), CCII ne tenga conto.
  3. Accertiamo se esistono i presupposti per chiedere la revisione dell’assegno e, quando ci sono, la proponiamo al giudice della famiglia con la documentazione della crisi, coordinando i tempi con quelli della liquidazione.
  4. Prepariamo la domanda di ammissione al passivo del genitore creditore, distinguendo le mensilità assistite dal privilegio dell’art. 2751, n. 4, c.c. da quelle chirografarie, le spese straordinarie e gli interessi, entro il termine fissato dalla sentenza di apertura.
  5. Controlliamo il progetto di stato passivo e, se il credito di mantenimento è ammesso in misura o collocazione errata, presentiamo le osservazioni nei quindici giorni previsti e valutiamo l’eventuale impugnazione.
  6. Verifichiamo l’esclusione dalla liquidazione dei crediti di mantenimento ricevuti dal debitore, tracciando le somme sul conto per evitare che vengano confuse con l’attivo.
  7. Valutiamo il profilo penale quando c’è un omesso versamento in corso o un procedimento già avviato, ricostruendo la reale capacità economica del periodo contestato.
  8. Costruiamo un piano di rientro sugli arretrati per il dopo-procedura, perché la parte non pagata nei riparti resta dovuta: meglio arrivare all’esdebitazione con un accordo già pensato.
  9. Seguiamo l’istanza di esdebitazione e le osservazioni dei creditori, verificando le condizioni dell’art. 282 CCII e il rispetto degli obblighi familiari durante la procedura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questa guida pesa in modo particolare l’abilitazione di Gestore della crisi: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo, dalla relazione sulle cause dell’indebitamento alla quantificazione delle spese familiari, e sapere come presentare al giudice un assegno di mantenimento perché venga correttamente considerato nella soglia di reddito. La qualifica di fiduciario di un OCC aggiunge la conoscenza pratica di come si formano gli elenchi dei creditori e di come vengono trattati i crediti non esdebitabili.

La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la liquidazione, il giudizio di revisione dell’assegno e, se necessario, le impugnazioni, con una sola linea coerente. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, così che i conti presentati all’OCC, la domanda di ammissione e la posizione nel giudizio di famiglia parlino la stessa lingua.

Chiusura

Il debito di mantenimento verso i figli non si cancella con la liquidazione controllata: è escluso dall’esdebitazione, sopravvive alla chiusura e ai tre anni, e l’assegno che matura durante la procedura va pagato ogni mese. Ma la procedura non è irrilevante: per il genitore creditore è l’occasione per incassare una parte degli arretrati, a condizione di insinuarsi; per il debitore è il modo di liberarsi dagli altri debiti, a condizione di non trattare l’assegno come uno di essi. L’informazione corretta è la prima difesa, da qualunque lato del rapporto ci si trovi.

Lo Studio Monardo è specializzato in questo incrocio tra sovraindebitamento e obblighi familiari perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il funzionamento della liquidazione controllata dall’interno dell’Organismo; e, da avvocato cassazionista, può seguire con la stessa strategia la procedura, il giudizio di revisione dell’assegno e le impugnazioni.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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