Quali Debiti Non Vengono Cancellati Con La Liquidazione Controllata?

La liquidazione controllata è la procedura con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale, per ottenere al termine l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Molti la considerano un azzeramento totale. Non è così. Una parte del monte debiti sopravvive alla procedura per espressa scelta del legislatore, un’altra parte resta a carico di chi ha firmato garanzie, un’altra ancora nasce dopo l’apertura e non entra mai nel concorso.

Il problema riguarda chiunque stia valutando la procedura o vi sia già entrato. Il rischio principale è concludere la liquidazione, perdere i beni liquidati e scoprire solo dopo che i debiti più pesanti per la propria vita quotidiana, come l’assegno di mantenimento, le multe o il risarcimento di un sinistro, sono ancora interamente esigibili. A questo si aggiungono i creditori che non si sono insinuati e che, a determinate condizioni, possono ancora pretendere qualcosa.

Lo Studio Monardo lavora in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo ricostruisce l’elenco dei creditori e il modo in cui il tribunale delimita gli effetti dell’esdebitazione. La qualifica di avvocato cassazionista consente poi di seguire i reclami contro i decreti di esdebitazione fino all’ultimo grado.

📩 Prima di depositare il ricorso o di chiudere la procedura, fai verificare quali debiti resteranno in piedi: scrivici subito, i riferimenti per contattarci sono in fondo a questa pagina.

Inquadramento normativo: cosa cancella l’esdebitazione e cosa no

Sul piano normativo il riferimento è l’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), che apre il capo dedicato all’esdebitazione e si applica sia alla liquidazione giudiziale sia alla liquidazione controllata. Per le persone fisiche in liquidazione controllata la norma operativa è l’art. 282 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024: l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale.

Secondo l’art. 278, comma 1, CCII, l’esdebitazione è la liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Il termine tecnico è “inesigibilità”: il credito non viene dichiarato inesistente, ma il creditore perde il potere di pretenderne il pagamento e di agire esecutivamente. La stessa disposizione fa cessare le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della procedura.

La disciplina prevede poi tre limiti, che costituiscono il cuore di questo articolo.

  1. Comma 2 – creditori non insinuati. Per i creditori per fatto o causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
  2. Comma 6 – coobbligati e garanti. Restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
  3. Comma 7 – debiti esclusi. Sono esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

A questi limiti testuali se ne aggiunge uno strutturale: l’esdebitazione riguarda i crediti “rimasti insoddisfatti nella liquidazione”, cioè i debiti concorsuali. I debiti sorti dopo l’apertura della procedura non ne fanno parte.

La ratio è duplice. Da un lato il legislatore, in attuazione della direttiva UE 2019/1023 sulla “seconda opportunità”, vuole che il debitore onesto ripartisca senza il peso dei debiti pregressi. Dall’altro esclude i debiti che hanno una funzione di tutela della persona (mantenimento e alimenti) o una funzione sanzionatoria e riparatoria (illecito e sanzioni): cancellarli significherebbe scaricare sul familiare o sul danneggiato il costo della crisi, oppure svuotare la funzione deterrente della sanzione.

Va precisato che l’esdebitazione va distinta da istituti affini. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII) e nel concordato minore (artt. 74 ss. CCII) l’effetto liberatorio deriva dal piano omologato e dalla sua esecuzione: i creditori ricevono quanto previsto e il resto è falcidiato secondo il contenuto della proposta. Nella liquidazione controllata, invece, non c’è un piano da approvare: il patrimonio viene liquidato e la liberazione dal residuo arriva con un provvedimento successivo. Anche nel concordato minore, peraltro, l’art. 79, comma 5, CCII fa salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori.

Esempio concreto. Un lavoratore dipendente ha 54.300 € di debiti verso due finanziarie e 3.870 € di arretrati sull’assegno di mantenimento del figlio. In un piano del consumatore omologato potrebbe concordare un pagamento parziale dei debiti finanziari, ma l’assegno resta un obbligo corrente da adempiere. In liquidazione controllata, al momento dell’esdebitazione, i debiti finanziari non soddisfatti diventano inesigibili; i 3.870 € restano dovuti per effetto dell’art. 278, comma 7, lett. a), CCII.

Requisiti e termini: quando e a quali condizioni scatta la liberazione

L’esdebitazione nella liquidazione controllata non è automatica nel senso di “senza controllo”. In termini operativi richiede la presenza di condizioni soggettive, il decorso di un tempo minimo e un provvedimento del tribunale.

Condizione 1 – persona fisica. L’art. 282, comma 1, CCII disciplina l’esdebitazione di diritto per le persone fisiche. Per società ed enti l’art. 278, commi 4 e 5, richiede che le condizioni dell’art. 280 sussistano anche in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti, e prevede che l’esdebitazione della società valga anche per i soci illimitatamente responsabili.

Condizione 2 – meritevolezza. Secondo l’art. 282, comma 2, l’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza definitiva per i reati richiamati dall’art. 344 CCII e se non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Va precisato che la meritevolezza non è richiesta per entrare in liquidazione controllata: la Cassazione (Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025) ha escluso che sia condizione di accesso. Diventa invece decisiva al momento dell’esdebitazione.

Condizione 3 – tempo. L’effetto si produce con il decreto di chiusura o, se prima, decorsi tre anni dall’apertura. Il triennio decorre dalla sentenza di apertura, non dal deposito del ricorso.

Condizione 4 – provvedimento. Il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Il decreto per consumatore o professionista è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero.

Condizione 5 – rimedi. Il decreto, o quello che accerta le preclusioni, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che entro trenta giorni possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII.

Sul fronte dei creditori contano i termini della fase di accertamento del passivo, perché è da lì che dipende chi ha “partecipato al concorso” ai fini dell’art. 278, comma 2. Secondo l’art. 270, comma 2, lett. d), CCII, la sentenza di apertura assegna ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per trasmettere al liquidatore le domande di ammissione. Secondo l’art. 273 CCII, sul progetto di stato passivo si possono formulare osservazioni entro quindici giorni; contro lo stato passivo è previsto il reclamo ai sensi dell’art. 133 entro otto giorni e poi il ricorso per cassazione entro trenta.

Va precisato che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. La sua applicabilità ai singoli termini delle procedure concorsuali va verificata termine per termine: nelle simulazioni che seguono si sono scelte date che non attraversano il periodo feriale.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Domanda di ammissione al passivo (max 90 giorni, art. 270 c.2 lett. d) Dalla sentenza di apertura, nella misura fissata dal giudice Fissato dal giudice; regime delle domande tardive da verificare Il creditore che non partecipa al concorso ricade nell’art. 278 c.2: conserva solo la percentuale dei pari grado
Osservazioni al progetto di stato passivo (15 giorni, art. 273) Dalla comunicazione del progetto Perentorio di fatto per la fase Lo stato passivo si forma senza le contestazioni non proposte
Reclamo contro lo stato passivo (8 giorni, art. 133 richiamato) Dalla comunicazione Perentorio Ammissione o esclusione si consolidano
Esdebitazione di diritto (3 anni, art. 282 c.1) Dalla sentenza di apertura, o prima con il decreto di chiusura Termine sostanziale minimo Prima del triennio, senza chiusura, l’effetto non si produce
Osservazioni dei creditori sull’istanza (15 giorni, art. 282 c.1) Dalla comunicazione del liquidatore Termine per il contraddittorio Il tribunale decide sugli atti
Reclamo contro il decreto di esdebitazione (30 giorni, art. 282 c.3) Dalla comunicazione del decreto Perentorio Il decreto diventa stabile
Vigilanza sulle utilità sopravvenute dell’incapiente (3 anni, art. 283) Dal decreto di esdebitazione Periodo di osservazione Se emergono utilità rilevanti i creditori possono agire

Il termine più critico per il debitore è quello di reclamo di trenta giorni contro il decreto: è lì che si discute il perimetro dei debiti esclusi, ed è lì che un errore diventa definitivo.

Procedura passo-passo: dalla diagnosi del monte debiti al decreto

La diagnosi di ciò che sopravvivrà alla procedura non si fa alla fine. Si fa prima del ricorso, si aggiorna durante la liquidazione e si verifica al momento del decreto. La sequenza che segue descrive chi fa cosa, davanti a quale organo e con quale atto.

1. Ricostruzione del monte debiti (debitore e OCC, prima del ricorso). Il debitore raccoglie estratti di ruolo, contratti di finanziamento, provvedimenti del giudice della famiglia, sentenze di condanna, verbali di contestazione, fideiussioni rilasciate da terzi a suo favore e fideiussioni rilasciate da lui per altri. L’OCC verifica completezza e attendibilità della documentazione: secondo Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025, la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda, sicché un elenco lacunoso si riflette sull’intera procedura.

2. Classificazione di ogni posta (debitore con il proprio consulente). Ogni debito va collocato in una di quattro caselle: debito concorsuale cancellabile; debito concorsuale escluso ex art. 278, comma 7; debito garantito da terzi, che verrà comunque chiesto al garante; debito che sorgerà dopo l’apertura. È il passaggio in cui più spesso si sbaglia, perché il titolo del debito conta più del creditore: un debito verso il Comune può essere un tributo locale cancellabile o una sanzione per violazione del codice della strada esclusa.

3. Ricorso al tribunale competente (debitore, tramite l’OCC). Il ricorso si deposita al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII, cioè quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Secondo l’art. 268, comma 3, se è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Il ricorso deve contenere l’elenco completo dei creditori con importi e cause di prelazione: un creditore omesso non riceve la comunicazione e rischia di non partecipare al concorso.

4. Sentenza di apertura (tribunale). La sentenza nomina il liquidatore e assegna ai creditori il termine, non superiore a novanta giorni, per le domande di ammissione. Da questa data decorre il triennio dell’art. 282. Da questa data, soprattutto, si traccia la linea tra debiti anteriori e posteriori.

5. Formazione dello stato passivo (liquidatore e creditori). Il liquidatore esamina le domande, redige il progetto di stato passivo e lo comunica; seguono le osservazioni e l’eventuale reclamo. Il debitore ha interesse a che la natura di ciascun credito sia descritta correttamente: un credito ammesso come “risarcimento da inadempimento contrattuale” ha un destino diverso da uno qualificato come “risarcimento da fatto illecito”.

6. Liquidazione e riparti (liquidatore, sotto il controllo del giudice delegato). I beni vengono venduti e il ricavato è distribuito secondo l’ordine delle prelazioni. La percentuale ottenuta dai chirografari è il dato che servirà per calcolare quanto possono ancora pretendere i creditori non insinuati.

7. Istanza di esdebitazione (debitore, oppure segnalazione del liquidatore). Decorsi tre anni dall’apertura, o con la chiusura, si chiede la dichiarazione. L’istanza va motivata anche sul perimetro: non basta chiedere “l’esdebitazione”, conviene indicare quali crediti ammessi sono a giudizio del debitore cancellati e perché, prevenendo le contestazioni sulla natura dei crediti. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni.

8. Decreto e reclamo (tribunale; poi collegio ex art. 124). Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori ammessi; entro trenta giorni si può proporre reclamo. Sulla successiva ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti in materia di esdebitazione si registra un contrasto interno alla Corte (Cass. n. 13228 del 7/5/2026 e Cass. Sez. I, ord. n. 30108/2025, depositata il 14/11/2025): un motivo in più per curare con attenzione il primo grado e il reclamo.

9. Gestione post-decreto (debitore). Dopo il decreto il debitore deve sapere esattamente cosa continuare a pagare: assegni di mantenimento correnti e arretrati, sanzioni non accessorie, risarcimenti da illecito, debiti posteriori, e quanto eventualmente dovuto ai creditori non insinuati entro la percentuale dei pari grado. Deve anche sapere che i garanti potranno essere escussi. Secondo l’art. 282, comma 2-bis, l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione: se il triennio scade mentre la procedura è ancora aperta, la liquidazione dei beni già acquisiti prosegue.

Per la diagnosi del proprio monte debiti è utile porsi, per ogni posta, cinque domande in sequenza.

  1. Quando è nato il debito? Se il fatto o la causa sono successivi alla sentenza di apertura, il debito è posteriore e resta fuori. Se sono anteriori, si passa alla domanda successiva.
  2. Di che natura è? Se si tratta di mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale o sanzione non accessoria, il debito sopravvive per il residuo non soddisfatto nei riparti.
  3. Il creditore è nell’elenco e si è insinuato? Se non ha partecipato al concorso, conserva la percentuale dei pari grado.
  4. C’è un garante o un coobbligato? Se sì, il creditore potrà rivolgersi a lui per l’intero residuo.
  5. Il debito è legato a un bene ancora da liquidare? Se sì, il ricavato di quel bene andrà ai creditori anche dopo il triennio.

Solo i debiti che superano tutte e cinque le domande senza “agganci” diventano interamente inesigibili verso il debitore.

Punti in cui più spesso si sbaglia:

  • si dimentica un creditore di modesto importo, che poi si presenta dopo la chiusura;
  • si confonde la sanzione accessoria a un tributo con la multa autonoma;
  • si sottovaluta la fideiussione prestata da un familiare;
  • si contrae nuovo debito durante la procedura pensando che sarà “assorbito” dall’esdebitazione.

La seconda avvertenza decisiva è questa: ogni debito contratto dopo la sentenza di apertura è fuori dal concorso e fuori dall’esdebitazione, anche se piccolo e anche se contratto per necessità.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non descrivono casi reali e servono solo a mostrare come si applicano le regole dell’art. 278 CCII a un monte debiti concreto.

Esempio di calcolo n. 1 – Quanto resta dopo il riparto

Ipotesi: liquidazione controllata aperta con sentenza del 6 ottobre 2025 (lunedì). Il termine per le domande di ammissione è fissato in 90 giorni: il novantesimo giorno cade domenica 4 gennaio 2026, quindi la scadenza utile slitta a lunedì 5 gennaio 2026. Il monte debiti complessivo è di 87.340 €, così composto:

Posta Importo Insinuata? Natura ai fini dell’art. 278
Banca (scoperto e prestito personale) 41.200 € Sì Concorsuale cancellabile
Finanziaria, con fideiussione del padre 18.760 € Sì Cancellabile verso il debitore, salvo il garante (c.6)
Tributi erariali 9.870 € Sì Concorsuale cancellabile
Sanzioni tributarie collegate a quei tributi 1.480 € Sì Accessorie a debiti estinti: seguono la sorte del tributo
Sanzioni per violazioni del codice della strada 2.315 € Sì Escluse (c.7 lett. b), non accessorie
Arretrati dell’assegno di mantenimento del figlio 6.940 € Sì Esclusi (c.7 lett. a)
Risarcimento per un sinistro non coperto da polizza 4.125 € Sì Escluso (c.7 lett. b), illecito extracontrattuale
Fornitore di un’attività cessata 2.650 € No Non insinuato (c.2)

Sviluppo. Per semplicità si ipotizza che i tributi siano soddisfatti al 23,5% in via privilegiata e che tutti i chirografari ricevano il 6,8%.

  • Banca: riceve 2.801,60 €; il residuo di 38.398,40 € diventa inesigibile.
  • Finanziaria: riceve 1.275,68 €; il residuo di 17.484,32 € diventa inesigibile verso il debitore, ma resta interamente richiedibile al padre fideiussore.
  • Tributi: ricevono 2.319,45 €; il residuo di 7.550,55 € diventa inesigibile.
  • Sanzioni tributarie: ricevono 100,64 €; il residuo di 1.379,36 € segue, secondo la lettura prevalente della formula “accessorie a debiti estinti”, la sorte del tributo e diventa inesigibile.
  • Sanzioni stradali: ricevono 157,42 €; il residuo di 2.157,58 € resta dovuto.
  • Arretrati di mantenimento: ricevono 471,92 €; il residuo di 6.468,08 € resta dovuto.
  • Risarcimento: riceve 280,50 €; il residuo di 3.844,50 € resta dovuto.
  • Fornitore non insinuato: può pretendere la percentuale dei pari grado, cioè 6,8% di 2.650 € = 180,20 €; i restanti 2.469,80 € sono coperti dall’esdebitazione.

Esito. Su 87.340 €, 7.407,21 € sono pagati con i riparti e 67.282,43 € diventano inesigibili. Restano a carico del debitore 12.650,36 € (12.470,16 € di debiti esclusi più 180,20 € dovuti al fornitore non insinuato), oltre all’esposizione di 17.484,32 € che la finanziaria può far valere contro il padre. Il dato da non perdere è che la quota sopravvissuta pesa poco in percentuale (circa il 14,5%), ma è composta proprio dai debiti più difficili da rinegoziare.

Esempio di calcolo n. 2 – Debiti posteriori e calendario dell’esdebitazione

Ipotesi: liquidazione controllata aperta con sentenza del 14 aprile 2025 (lunedì). La procedura è ancora aperta al terzo anno perché resta da vendere una quota di un immobile ereditato. Durante la procedura il debitore, che vive in affitto, non paga i canoni di maggio, giugno e luglio 2025 (3 × 640 € = 1.920 €) e lascia insolute bollette per 387,40 €. Prima dell’apertura aveva prestato fideiussione per un finanziamento di 27.930 € concesso alla società del fratello; la banca si è insinuata come creditrice per quella garanzia.

Sviluppo del calendario:

  1. Il triennio dall’apertura scade venerdì 14 aprile 2028.
  2. Il debitore deposita l’istanza di esdebitazione lunedì 17 aprile 2028.
  3. Il liquidatore la comunica ai creditori ammessi giovedì 20 aprile 2028; le osservazioni vanno presentate entro quindici giorni, cioè entro venerdì 5 maggio 2028.
  4. Il decreto è comunicato lunedì 22 maggio 2028; il termine di trenta giorni per il reclamo scade mercoledì 21 giugno 2028.

Sviluppo sui debiti:

  • I 2.307,40 € tra canoni e bollette hanno causa successiva all’apertura: non sono concorsuali e l’esdebitazione non li tocca. Il locatore e il fornitore possono agire secondo le regole ordinarie.
  • Il credito della banca verso il debitore come fideiussore ha causa anteriore (la garanzia è stata prestata prima dell’apertura): è concorsuale e, per la parte non soddisfatta nei riparti, diventa inesigibile verso il debitore. La società del fratello, debitrice principale, resta obbligata per l’intero, perché l’esdebitazione è personale.
  • Per effetto dell’art. 282, comma 2-bis, la vendita della quota immobiliare prosegue anche dopo il decreto e il ricavato andrà ai creditori concorsuali.

Esito: il debitore ottiene la liberazione dai debiti anteriori non esclusi, ma deve regolare per intero i 2.307,40 € sorti durante la procedura.

Lettura comparata dei due esempi

I due esercizi mostrano due modi diversi in cui l’esdebitazione resta parziale. Nel primo il limite è qualitativo: alcuni debiti anteriori, pur insinuati e pur partecipi dei riparti, sopravvivono per la loro natura. Nel secondo il limite è temporale: i debiti nati dopo la sentenza di apertura non sono mai entrati nel concorso. In entrambi i casi incide poi il comma 6, che sposta il rischio sui garanti senza liberarli.

In termini operativi, la diagnosi va quindi condotta su due assi. Sull’asse della natura si separano i debiti cancellabili da quelli esclusi dal comma 7. Sull’asse del tempo si separano i debiti anteriori da quelli posteriori, tenendo presente che il criterio è il fatto o la causa che genera l’obbligazione e non la data di scadenza della singola rata. Una terza verifica riguarda la partecipazione al concorso: per ogni creditore anteriore va controllato che sia stato indicato nell’elenco e che abbia ricevuto la comunicazione dell’OCC o del liquidatore, perché da questo dipende l’applicazione del comma 2. Va precisato, infine, che le percentuali di riparto non sono note al momento del ricorso: la stima iniziale va aggiornata dopo ogni riparto parziale, in modo da sapere con anticipo quanto potranno ancora pretendere i creditori non insinuati e quanto resterà dovuto ai creditori esclusi.

Casi particolari

1. Il debitore che era a sua volta fideiussore. L’art. 278, comma 6, protegge il creditore nei confronti dei garanti del debitore esdebitato. La situazione inversa va letta con attenzione: se il debitore in liquidazione è garante di un terzo, il credito della banca verso di lui è concorsuale e può essere coperto dall’esdebitazione, mentre il debitore principale e gli altri coobbligati restano esposti. L’eventuale azione di regresso di un cofideiussore che ha pagato dopo l’apertura pone un problema di qualificazione (credito anteriore per causa o posteriore per il momento del pagamento) che va valutato caso per caso.

2. Debiti a formazione progressiva. Le rate di un mutuo stipulato prima dell’apertura, anche se scadono dopo, hanno causa anteriore e partecipano al concorso. Diverso è il caso dei rapporti che continuano a produrre obbligazioni nuove dopo l’apertura, come la locazione, le utenze e le spese condominiali deliberate e maturate in corso di procedura: queste sono posteriori. In termini operativi, il discrimine è il fatto o la causa che genera l’obbligazione, non la data della scadenza.

3. Il debitore già fallito e non esdebitato. Secondo Cass. Sez. I, ord. n. 30108/2025, con principio enunciato nell’interesse della legge, il debitore incapiente già dichiarato fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per la medesima esposizione; la Corte lascia aperta la diversa questione dei debiti maturati dopo il fallimento. Il Tribunale di Modena, con decreto del 1° luglio 2026, ha invece chiuso una liquidazione controllata dichiarando l’esdebitazione di un debitore già fallito e non esdebitato, discostandosi, secondo la rassegna che lo riporta, dal principio della Cassazione. Il tema è aperto e va valutato prima di depositare.

4. Multe, sanzioni tributarie e sanzioni penali. La lett. b) del comma 7 esclude le sanzioni penali e amministrative pecuniarie “che non siano accessorie a debiti estinti”. La multa per violazione del codice della strada è autonoma e resta. La sanzione per omesso versamento di un tributo è accessoria a quel tributo: se il tributo è cancellato, secondo la lettura più aderente al testo la sanzione segue la stessa sorte. Le pene pecuniarie inflitte con sentenza penale (multa, ammenda) restano dovute.

5. L’incapiente e le utilità sopravvenute. L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) è uno strumento diverso dalla liquidazione controllata e si concede una sola volta. Produce un effetto parziale “nel tempo”: per tre anni dal decreto l’OCC vigila sulle utilità sopravvenute e, se queste sono rilevanti, i creditori possono avviare azioni esecutive e cautelari. La soglia minima delle utilità rilevanti va verificata sul testo vigente.

6. Il creditore non insinuato e la questione di costituzionalità. Il meccanismo dell’art. 278, comma 2, è stato sottoposto alla Corte costituzionale dai Tribunali di Verona e di Milano. Con ord. n. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti senza decidere nel merito, perché le ordinanze di rimessione non erano state notificate ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione potrebbe tornare davanti alla Corte.

7. Gli effetti parziali: una mappa riepilogativa. L’esdebitazione nella liquidazione controllata è raramente “totale”. Più spesso produce effetti parziali, che si sommano tra loro. La tabella che segue li raccoglie.

Situazione Effetto dell’esdebitazione Norma Cosa resta al creditore
Credito anteriore insinuato, non escluso Inesigibile per il residuo Art. 278 c.1 Solo quanto ricevuto nei riparti
Credito anteriore non insinuato Inesigibile oltre la percentuale dei pari grado Art. 278 c.2 La percentuale dei pari grado
Obbligo di mantenimento o alimentare Nessun effetto Art. 278 c.7 lett. a L’intero residuo
Risarcimento da illecito extracontrattuale Nessun effetto Art. 278 c.7 lett. b L’intero residuo
Sanzione penale o amministrativa autonoma Nessun effetto Art. 278 c.7 lett. b L’intero residuo
Sanzione accessoria a un debito cancellato Segue il debito principale Art. 278 c.7 lett. b (a contrario) Nulla oltre i riparti
Credito verso garanti e coobbligati Nessun effetto verso di loro Art. 278 c.6 Azione piena contro il garante
Debito sorto dopo l’apertura Fuori dal concorso Art. 278 c.1-2 Azione ordinaria
Beni ancora da liquidare al triennio La liquidazione prosegue Art. 282 c.2-bis Il ricavato dei riparti successivi

Il dato operativo è che i debiti sopravvissuti si sommano: chi ha un assegno di mantenimento, qualche multa e un finanziamento garantito dal coniuge esce dalla procedura con una parte del passivo ancora attiva e con un familiare esposto.

8. I debiti misti nello stesso titolo. Una sentenza può condannare al pagamento di un risarcimento da illecito e, nello stesso dispositivo, di spese legali e interessi. Un ruolo esattoriale può contenere tributi, interessi, sanzioni accessorie e, accanto, sanzioni autonome. Va precisato che l’esclusione segue il titolo di ciascuna componente, non il documento che la contiene: occorre scomporre ogni atto nelle sue voci. Quanto alle spese legali e agli interessi su un credito escluso, il CCII non contiene una regola espressa e la soluzione va argomentata in base al rapporto di accessorietà con il debito principale.

9. Il mantenimento arretrato e quello futuro. La lett. a) parla di “obblighi” di mantenimento e alimentari, senza distinguere tra rate scadute prima dell’apertura e rate future. Le rate future, maturando dopo l’apertura, sarebbero comunque posteriori. Le rate arretrate, pur anteriori, restano escluse. La conseguenza pratica è che il creditore di mantenimento ha interesse a insinuarsi per ricevere una quota nei riparti, senza perdere il diritto al residuo.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, il perimetro dell’esdebitazione si decide quando si scrive l’elenco dei creditori, non quando si chiede il decreto.

Domande frequenti

Con la liquidazione controllata smetto di pagare l’assegno di mantenimento?
No. L’art. 278, comma 7, lett. a), CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. L’assegno corrente va pagato regolarmente anche durante la procedura e, sul piano della liquidazione, l’art. 268, comma 4, consente al giudice di lasciare al debitore la parte di reddito necessaria al mantenimento suo e della famiglia. Gli arretrati maturati prima dell’apertura possono essere insinuati e ricevere una quota nei riparti, ma il residuo non soddisfatto resta dovuto dopo l’esdebitazione.

Le multe stradali vengono cancellate?
In linea generale no. Sono sanzioni amministrative pecuniarie autonome, non accessorie a un altro debito, e quindi rientrano nell’esclusione della lett. b) del comma 7. L’ente creditore può insinuarsi e ricevere la percentuale del riparto, ma il residuo potrà essere riscosso anche dopo il decreto. Diverso è il caso delle sanzioni accessorie a un tributo cancellato, che ne seguono la sorte. Va sempre verificato il titolo specifico di ogni importo iscritto a ruolo.

Se un creditore non si è insinuato, il suo debito è cancellato del tutto?
Non del tutto. Secondo l’art. 278, comma 2, CCII, per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Se i chirografari hanno ricevuto il 6,8%, il chirografario non insinuato può ancora pretendere il 6,8% del proprio credito, non di più. Per questo conviene inserire tutti i creditori nell’elenco: la loro mancata partecipazione non porta vantaggi certi al debitore.

Mio padre ha firmato la fideiussione: con la mia esdebitazione è libero anche lui?
No. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La banca potrà chiedere al garante l’intero residuo non soddisfatto nella liquidazione. Il garante, se è a sua volta sovraindebitato, dovrà valutare uno strumento autonomo per la propria posizione. È uno degli aspetti da affrontare prima di depositare, perché incide sui rapporti familiari.

I debiti che faccio durante la procedura saranno cancellati alla fine?
No. L’esdebitazione riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione, cioè quelli anteriori all’apertura. Canoni, utenze, nuove rate o prestiti contratti dopo la sentenza di apertura restano soggetti alle regole ordinarie e possono essere azionati dai creditori. Durante la procedura il debitore deve quindi gestire un bilancio familiare in equilibrio con la parte di reddito che il giudice gli lascia.

Se ho causato un incidente e devo un risarcimento, posso liberarmene? (caso limite)
Il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale è escluso dalla lett. b) del comma 7. Un sinistro stradale con danni superiori al massimale, o un danno da condotta illecita, resta quindi dovuto dopo l’esdebitazione per la parte non soddisfatta nei riparti. Diverso è il risarcimento da inadempimento di un contratto, che non è extracontrattuale e segue la regola generale della cancellazione. La qualificazione del titolo, spesso contenuta in una sentenza, è decisiva e va esaminata documento per documento.

Il quadro giurisprudenziale

I riferimenti che seguono sono stati selezionati perché toccano il perimetro e le condizioni dell’esdebitazione nel CCII. I principi sono riformulati.

  1. Corte costituzionale, ord. n. 104/2026, depositata l’11/6/2026. La Corte ha restituito ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni sull’art. 278, comma 2, CCII, perché le ordinanze non erano state notificate ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione. Rilevanza: la regola sui creditori non insinuati resta in vigore, ma la sua legittimità è ancora in discussione.

  2. Trib. Verona, ord. del 4/8/2025 (reg. ord. n. 230/2025). Ha sollevato questione di legittimità dell’art. 278, comma 2, in relazione agli artt. 3, 11 e 117 Cost. e all’art. 23 della direttiva UE 2019/1023. Rilevanza: mostra che il trattamento dei creditori non insinuati è percepito come possibile ostacolo alla “seconda opportunità”.

  3. Trib. Milano, ord. del 22/12/2025 (reg. ord. n. 27/2026). Ha sollevato una questione analoga sull’art. 278, comma 2, in relazione agli artt. 20, 21 e 22 della direttiva. Rilevanza: due tribunali di grandi dimensioni dubitano della stessa norma; il debitore ha argomenti per sostenere letture restrittive del limite.

  4. Corte costituzionale, sent. n. 74/2026, depositata il 12/5/2026. Ha dichiarato non fondata, nei sensi della motivazione, la questione sull’art. 281, comma 1, CCII, leggendo la “contestualità” tra decreto di chiusura ed esdebitazione in senso logico e non strettamente cronologico, in nome del favor debitoris e del fresh start. La Corte ricorda che l’esdebitazione rende inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti. Rilevanza: conferma che l’effetto riguarda solo i debiti concorsuali e orienta verso interpretazioni non formalistiche.

  5. Trib. Arezzo, ord. del 26/6/2025 (reg. ord. n. 189/2025). È l’ordinanza di rimessione decisa dalla sentenza n. 74/2026, nata da un’istanza di esdebitazione presentata alcuni mesi dopo la chiusura. Rilevanza: segnala il rischio di contestazioni sulla tempestività dell’istanza.

  6. Cass. Sez. I, ord. n. 30108/2025, depositata il 14/11/2025. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di decisorietà e definitività e, nell’interesse della legge, ha affermato che l’incapiente già fallito e non esdebitato non può ottenere l’esdebitazione ex art. 283 per la stessa esposizione, lasciando aperta la questione dei debiti maturati dopo il fallimento. Rilevanza: il momento genetico del debito delimita l’effetto liberatorio.

  7. Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025. Per il fallito dichiarato prima del 15 luglio 2022 l’istanza di esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare; l’art. 278 CCII presuppone l’apertura e lo svolgimento di una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: l’esdebitazione del CCII copre solo i crediti rimasti insoddisfatti in una procedura del CCII.

  8. Cass. n. 13228 del 7/5/2026. È indicata, insieme all’ord. n. 30108/2025, come espressione del contrasto interno alla Corte sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: in attesa di una composizione, il reclamo di trenta giorni resta il presidio principale.

  9. Cass. Sez. I, ord. n. 26303/2024, depositata il 9/10/2024. In regime di legge fallimentare ha concesso l’esdebitazione con un soddisfacimento medio dei creditori del 4,09%, escludendola solo in caso di soddisfazione nulla o irrisoria. Rilevanza: anche percentuali basse sono compatibili con la liberazione; il dato è utile per calcolare quanto resta ai non insinuati.

  10. Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. La meritevolezza non è condizione per l’apertura della liquidazione controllata. Rilevanza: si può entrare in procedura anche con una storia debitoria discussa, ma la meritevolezza tornerà in gioco al momento dell’esdebitazione (art. 282, comma 2).

  11. Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: la completezza dell’elenco dei creditori, verificata dall’OCC, condiziona sia l’ingresso nella procedura sia l’ampiezza degli effetti finali.

  12. Trib. Modena, decreto del 1/7/2026. Ha chiuso una liquidazione controllata dichiarando contestualmente l’esdebitazione di un debitore già fallito e non esdebitato, discostandosi dal principio enunciato dalla Cassazione. Rilevanza: sui rapporti tra vecchio fallimento e nuova procedura la giurisprudenza di merito non è uniforme.

Dal quadro emergono tre linee. La prima: l’effetto liberatorio è circoscritto ai debiti concorsuali e la data di nascita del debito è il primo criterio di diagnosi. La seconda: il limite dei creditori non insinuati è sotto osservazione costituzionale e va gestito con un elenco dei creditori il più completo possibile. La terza: i provvedimenti di esdebitazione hanno un regime di impugnazione ancora discusso, il che rende decisivi l’istanza e il reclamo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

In termini operativi, lo Studio interviene su ogni fase in cui si decide quali debiti sopravvivranno alla procedura.

  1. Ricostruiamo il monte debiti partendo da estratti di ruolo, centrale rischi, contratti, provvedimenti giudiziari e verbali, senza fermarci all’elenco che il debitore ricorda.
  2. Classifichiamo ogni posta nelle quattro caselle (cancellabile, esclusa ex art. 278 c.7, garantita da terzi, posteriore) e consegniamo una mappa scritta di ciò che resterà dovuto.
  3. Distinguiamo le sanzioni accessorie da quelle autonome, voce per voce, sugli atti della riscossione e degli enti locali.
  4. Esaminiamo le sentenze di condanna al risarcimento per stabilire se il titolo è extracontrattuale o contrattuale.
  5. Individuiamo i garanti e i coobbligati e valutiamo con la famiglia le conseguenze dell’art. 278 c.6, compresa l’eventuale necessità di uno strumento autonomo per il garante.
  6. Predisponiamo con l’OCC un elenco dei creditori completo, per ridurre il rischio dei creditori non insinuati.
  7. Verifichiamo lo stato passivo e presentiamo osservazioni quando la natura di un credito è descritta in modo scorretto.
  8. Redigiamo l’istanza di esdebitazione motivando anche sul perimetro dei crediti cancellati.
  9. Impugniamo con reclamo il decreto che restringa indebitamente gli effetti della liberazione, nei trenta giorni.
  10. Gestiamo le pretese successive dei creditori esclusi o non insinuati, verificando che non chiedano più della percentuale dei pari grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento: la ricostruzione dei creditori e la relazione sulle cause dell’indebitamento sono attività che l’Avvocato conosce dal lato dell’Organismo, ed è su questi documenti che il tribunale misura meritevolezza e perimetro dell’esdebitazione. A questa si unisce la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea anche quando il contrasto sulla ricorribilità dei decreti porta la questione all’ultimo grado.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono la posizione fiscale e distinguono tributi, interessi e sanzioni; gli avvocati qualificano i titoli e curano gli atti processuali.

Chiusura

La liquidazione controllata cancella molto, ma non tutto. Restano dovuti gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti; restano esposti i garanti; restano fuori i debiti sorti dopo l’apertura; i creditori non insinuati conservano la percentuale dei pari grado. La diagnosi del proprio monte debiti va fatta prima del ricorso, non dopo il decreto.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, lavora sugli stessi documenti con cui l’Organismo e il tribunale delimitano gli effetti dell’esdebitazione. La qualifica di cassazionista assicura che le contestazioni sul perimetro possano essere seguite fino all’ultimo grado.

📩 Vuoi sapere quali dei tuoi debiti sopravviveranno alla procedura? Contatta lo Studio oggi: trovi tutti i recapiti al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO