Nella Liquidazione Controllata Serve Il Voto Dei Creditori?

No. Nella liquidazione controllata non c’è nessun voto. Il tribunale apre la procedura con sentenza, il liquidatore prende in mano il patrimonio e il giudice delegato approva il programma. Nessuna maggioranza, nessun silenzio-assenso, nessuna classe di creditori. Qui finiscono le somiglianze con il concordato minore, e cominciano gli errori di chi si aspetta una riunione, una scheda o una PEC con scritto “voti sì o no?”. Quella PEC non arriverà mai.

Non leggere questo articolo come una spiegazione: è un piano da eseguire. Ti diamo le mosse, nell’ordine giusto, con i termini da segnare in agenda, sia che tu sia il debitore sia che tu sia un creditore. Il fatto che manchi il voto non vuol dire che i creditori non contino. Contano eccome, ma solo se si muovono nei momenti giusti: la domanda di ammissione al passivo, le osservazioni al progetto di stato passivo, il reclamo contro gli atti del liquidatore, le osservazioni sull’esdebitazione. Ognuno di questi momenti ha una scadenza breve, e qualcuna è perentoria. Chi la perde non recupera il proprio peso con un voto più avanti, perché un voto non c’è.

Lo Studio Monardo lavora proprio su questa materia, e la ragione sta nelle competenze dell’Avvocato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la liquidazione controllata dall’interno, cioè dal punto di vista di chi redige le relazioni e di chi gestisce le procedure. Inoltre è avvocato cassazionista. È un dato che pesa in questa procedura, perché contro il decreto che decide sul reclamo allo stato passivo si va direttamente in Cassazione, con un termine di 30 giorni.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Il primo passo è capire in che punto della procedura ti trovi e da che parte stai. La liquidazione controllata dura anni, e a seconda della fase cambiano le mosse che hai a disposizione. Rispondi con sincerità alle quattro domande qui sotto, una alla volta. Ogni risposta ti indica la mossa da cui partire.

Domanda 1: la procedura è già aperta? Cerca la sentenza di apertura. Il debitore la riceve. Il creditore la riceve per notifica dal liquidatore, che secondo l’art. 270, comma 4, CCII notifica la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. La sentenza è anche pubblicata nell’area web del tribunale o del Ministero della giustizia. Se la sentenza non c’è ancora, sei nella fase che precede l’apertura. In quella fase il creditore può ancora chiedere l’apertura, se il debitore è insolvente e i debiti scaduti superano la soglia dei 50.000 euro, e il debitore persona fisica può ancora opporsi con l’attestazione dell’OCC che non c’è attivo da distribuire (art. 268, commi 2 e 3). Se invece la sentenza c’è, annota la data: da lì partono quasi tutti i termini.

Domanda 2: il termine per le domande di ammissione al passivo è scaduto? La sentenza fissa un termine non superiore a novanta giorni entro cui creditori e terzi trasmettono al liquidatore, via PEC, le domande di ammissione, restituzione o rivendicazione (art. 270, comma 2, lettera d). Se il termine è ancora aperto, il creditore parte dalla mossa 3. Se è chiuso e tu non hai depositato nulla, sei nel territorio della domanda tardiva: è un percorso stretto, che vedi negli scenari di deviazione.

Domanda 3: hai ricevuto il progetto di stato passivo o lo stato passivo definitivo? Il liquidatore, scaduti i termini delle domande, predispone un progetto di stato passivo e lo comunica via PEC. Da quella comunicazione hai 15 giorni per le osservazioni (art. 273, comma 2). Poi il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita e lo comunica: con il deposito diventa esecutivo, e da quel momento l’unica via è il reclamo dell’art. 133, che ha un termine di otto giorni. Se hai in mano il progetto, vai alla mossa 5. Se hai lo stato passivo definitivo, vai subito alla mossa 6, perché i giorni a disposizione sono pochissimi.

Domanda 4: la procedura è aperta da quasi tre anni, oppure il liquidatore ha chiesto la chiusura? In questo caso il tema centrale è l’esdebitazione. Per la persona fisica, l’esdebitazione opera di diritto dopo il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ma va dichiarata con decreto. I creditori ammessi possono presentare osservazioni entro 15 giorni dalla comunicazione dell’istanza (art. 282, comma 1). La mossa giusta è la 8.

C’è poi una domanda trasversale, che vale in ogni fase: il liquidatore ha compiuto un atto che ti danneggia, oppure resta fermo quando dovrebbe agire? Pensa a una vendita a un prezzo che ti sembra troppo basso, a un’azione giudiziaria non avviata, a un bene lasciato deperire. Se sì, la mossa 7 va eseguita in parallelo alle altre, perché anche il reclamo contro gli atti del liquidatore si gioca in otto giorni.

Prima di procedere, assicurati di non confondere la liquidazione controllata con altre procedure da sovraindebitamento che hanno regole diverse sul ruolo dei creditori:

  • nel concordato minore i creditori votano davvero: la proposta è approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, e chi non risponde nel termine assegnato si considera consenziente (art. 79, commi 1 e 3);
  • nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non si vota, ma ogni creditore può presentare osservazioni all’OCC entro 20 giorni dalla comunicazione e può contestare la convenienza del piano in sede di omologa (art. 70, commi 3 e 7);
  • nella liquidazione controllata non si vota e non si approva nulla: i creditori partecipano al concorso con domande, osservazioni e reclami, e il programma di liquidazione è approvato dal giudice delegato (art. 272, comma 2).

Se ricevi una PEC con la “proposta” e il termine per l’adesione, sei in un concordato minore, non in una liquidazione controllata: le mosse di questo articolo non fanno al caso tuo.

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Termine da controllare subito
Debitore, procedura non ancora aperta, oppure creditore che valuta l’istanza di apertura Mossa 1 Prima udienza (eccezione di assenza di attivo, art. 268, comma 3)
Debitore, sentenza di apertura appena pubblicata Mossa 2 7 giorni per depositare bilanci, scritture ed elenco dei creditori
Creditore, sentenza notificata, termine delle domande aperto Mossa 3 Data fissata in sentenza, non oltre 90 giorni
Debitore o creditore, programma di liquidazione depositato Mossa 4 90 giorni dall’apertura per il deposito del programma
Hai ricevuto il progetto di stato passivo Mossa 5 15 giorni per le osservazioni
Hai ricevuto lo stato passivo esecutivo e il tuo credito è escluso o ridotto Mossa 6 8 giorni per il reclamo ex art. 133
Un atto o un’omissione del liquidatore ti danneggia Mossa 7 8 giorni dalla conoscenza dell’atto
Sono passati tre anni dall’apertura, oppure c’è un decreto di chiusura Mossa 8 15 giorni per le osservazioni, 30 per il reclamo

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Poi leggi tutte le mosse, comprese quelle che non ti riguardano subito: chi è debitore deve sapere che cosa può fare il creditore, e viceversa. Le mosse dell’altro sono quasi sempre l’imprevisto della tua.

Mossa 1 – Gioca la partita dell’apertura: istanza, eccezione di assenza di attivo e controllo della relazione OCC

Obiettivo della mossa: decidere se la liquidazione controllata si apre, e a quali condizioni, prima che arrivi la sentenza. Dopo l’apertura i margini si stringono molto: questo è il momento in cui debitore e creditore incidono di più sulla forma della procedura.

Quando va fatta

La finestra va dal deposito del ricorso alla sentenza di apertura. Se l’istanza è del creditore e il debitore è una persona fisica, il momento chiave è la prima udienza. Entro quella udienza il debitore eccepisce che non c’è attivo da acquisire e deposita i documenti richiesti. Se l’attestazione dell’OCC non è ancora pronta, il giudice può concedere un termine non superiore a 60 giorni (art. 268, comma 3). Dopo la sentenza, chi vuole contestarla deve impugnarla nelle forme dell’art. 51, perché le regole sulle impugnazioni si applicano anche alla liquidazione controllata per rinvio. Fai verificare il termine esatto a un legale sulla data di notifica.

Come si esegue

Se sei il debitore e la domanda l’hai presentata tu, sappi che la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche attraverso azioni giudiziarie (art. 268, comma 3, ultima parte). Prima del deposito, quindi:

  1. consegna all’OCC tutto, senza omissioni: elenco dei creditori, patrimonio, redditi, atti di disposizione degli ultimi anni;
  2. pretendi che la relazione dell’OCC indichi in modo completo anche gli atti scomodi, come una vendita a un familiare, una donazione o un immobile ceduto a un prezzo basso;
  3. controlla che nella relazione ci sia una stima credibile dell’attivo acquisibile, perché senza quella stima la domanda non passa.

Se sei il debitore e l’istanza l’ha presentata un creditore, segui questa sequenza:

  1. verifica che il creditore abbia dimostrato il tuo stato di insolvenza e debiti scaduti e non pagati non inferiori a 50.000 euro (art. 268, comma 2);
  2. se non hai attivo da distribuire, chiedi subito all’OCC l’attestazione dell’art. 268, comma 3;
  3. deposita l’eccezione entro la prima udienza, con i documenti dell’art. 283, comma 3: elenco dei creditori, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione sulle entrate tue e della famiglia.

Se sei il creditore, i passaggi sono questi:

  1. valuta se ti conviene davvero chiedere l’apertura: una volta aperta la procedura, le azioni esecutive individuali non sono più la tua strada, e il tuo credito concorre con quello di tutti gli altri;
  2. raccogli la prova dell’insolvenza e del superamento della soglia;
  3. se il ricorso è del debitore, leggi con attenzione la relazione dell’OCC allegata e cerca omissioni rilevanti.

La base giuridica

Gli artt. 268 e 269 CCII fissano i presupposti, l’art. 270, comma 1, prevede che il tribunale dichiari l’apertura con sentenza se non pendono domande di accesso agli strumenti del titolo IV. La relazione dell’OCC non è una formalità. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025 (Sez. I), l’ha considerata un presupposto di ammissibilità della domanda, da verificare nella sua completezza e attendibilità. Nel caso deciso, il fatto che la relazione non riportasse la vendita di un immobile a un prezzo simbolico ha giustificato la revoca dell’apertura.

Per il creditore, questa è la sola occasione in cui la sua voce incide sulla nascita stessa della procedura. Non c’è un voto, ma c’è il controllo sui presupposti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico per il debitore è un’attestazione dell’OCC che non arriva in tempo per la prima udienza. Chiedi espressamente al giudice il termine fino a 60 giorni previsto dall’art. 268, comma 3, e documenta di aver già incaricato l’OCC.

L’imprevisto tipico per il creditore è scoprire dopo la sentenza che la relazione dell’OCC taceva su un atto dispositivo importante. In questo caso il tempo è quello dell’impugnazione della sentenza. Raccogli subito le prove, cioè visure, atti notarili e trascrizioni, e fai valutare l’impugnazione. Tieni presente però che un’impugnazione temeraria ha un costo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025 (Sez. I), ha ritenuto applicabile anche alla liquidazione controllata, perfino nel giudizio di cassazione, la condanna prevista dall’art. 51, comma 15, per la mala fede nel conferimento della procura. Impugna solo se hai elementi concreti.

Il calcolo di convenienza del creditore prima dell’istanza

Se sei creditore e stai valutando se chiedere tu l’apertura, fai un conto preciso prima di depositare. Il primo passo è chiederti che cosa perdi. Con l’apertura entra in gioco il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali: l’art. 270, comma 5, richiama infatti l’art. 150 della liquidazione giudiziale. Il pignoramento che stavi portando avanti da solo non è più la tua strada, e il ricavato dei beni va diviso con tutti i creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Il secondo passo è chiederti che cosa guadagni. Guadagni un liquidatore che ricostruisce il patrimonio, che può esercitare azioni giudiziarie sugli atti dispositivi del debitore e che raccoglie anche i beni sopravvenuti fino all’esdebitazione (art. 272, comma 3-bis). Il terzo passo è chiederti quale esito ti attende alla fine. Dopo tre anni la persona fisica può essere esdebitata, e il credito non soddisfatto diventa inesigibile, salvo le esclusioni dell’art. 278, comma 7.

Metti questi tre elementi su un foglio con numeri realistici: valore stimato dei beni, prelazioni che ti precedono, numero e peso degli altri creditori. Se il tuo pignoramento individuale ha buone probabilità di soddisfarti su un bene libero, l’istanza di liquidazione può essere una mossa contro il tuo stesso interesse. Se invece il debitore ha disperso il patrimonio con atti sospetti, il liquidatore può diventare il tuo strumento più efficace. Chiedere la liquidazione controllata significa rinunciare a correre da solo, in cambio di un controllo pubblico sull’intero patrimonio: fallo solo se il conto torna.

Check di completamento

  • Hai in mano la sentenza di apertura, oppure il provvedimento che la nega, e conosci la data in cui ti è stata notificata o comunicata.
  • Se sei debitore, hai verificato che la relazione dell’OCC sia completa, anche sugli atti dispositivi degli ultimi anni.
  • Se sei creditore, hai deciso, con prove in mano, se impugnare la sentenza o se partecipare al concorso: non le due cose a caso.

Mossa 2 – Debitore: esegui gli adempimenti della sentenza e proteggi ciò che resta fuori dalla liquidazione

Obiettivo della mossa: rispettare subito gli ordini della sentenza e mettere in sicurezza la quota di reddito e i beni che non entrano nella liquidazione. È la mossa del debitore, ma il creditore deve conoscerla, perché se il debitore non la esegue nascono i motivi per opporsi, in seguito, all’esdebitazione.

Quando va fatta

Subito. La sentenza di apertura ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori (art. 270, comma 2, lettera c). Nello stesso provvedimento il tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni compresi nella liquidazione, salvo che autorizzi il debitore a usarne alcuni per gravi e specifiche ragioni. Quell’ordine è titolo esecutivo (art. 270, comma 2, lettera e).

Come si esegue

  1. Conta i sette giorni dalla data che conta per te. Se la domanda è tua, il liquidatore di regola è l’OCC che ti ha già seguito (art. 270, comma 2, lettera b). Mettiti in contatto con lui il giorno stesso.
  2. Prepara il pacchetto documentale. Se sei consumatore e non hai scritture contabili, deposita comunque un elenco dei creditori aggiornato e coerente con quello già allegato alla domanda. Non lasciare buchi. Un creditore dimenticato oggi è un problema domani, e non solo per te.
  3. Gestisci i beni da consegnare. Fai un elenco dei beni e indica per ciascuno dove si trova e chi ne ha le chiavi o i documenti. Per la casa in cui vivi, se è compresa nella liquidazione, valuta con il legale se chiedere l’autorizzazione a restarci per un periodo, spiegando le gravi e specifiche ragioni, come figli minori, salute o assenza di alternative immediate.
  4. Definisci con il giudice la quota di reddito che resta a te. Lo stipendio, la pensione e quello che guadagni con la tua attività restano fuori dalla liquidazione nei limiti che il giudice indica per il mantenimento tuo e della famiglia (art. 268, comma 4, lettera b). Porta i numeri: affitto, utenze, spese scolastiche e mediche, numero dei componenti del nucleo. Una quota decisa senza dati è una quota decisa contro di te.
  5. Ricorda cosa è escluso per legge. Restano fuori anche i crediti impignorabili, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale con i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.) e le cose non pignorabili (art. 268, comma 4).
  6. Prepara il futuro. Dopo il D.Lgs. 136/2024, sono compresi nella liquidazione anche i beni che ti arrivano dopo l’apertura, fino all’esdebitazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli (art. 272, comma 3-bis). Un’eredità, una vincita, un rimborso importante: comunicali al liquidatore. Non nasconderli.

La base giuridica

Le fonti sono l’art. 270, comma 2, lettere c) ed e), CCII per gli obblighi immediati, l’art. 268, comma 4, per il perimetro dei beni esclusi e l’art. 272, comma 3-bis, per i beni sopravvenuti. Collegali sin da ora all’art. 282, comma 2: l’esdebitazione di diritto opera solo se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e se non hai determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il modo in cui collabori con il liquidatore dal primo giorno è la prova che userai, o che useranno contro di te, tre anni dopo.

Ogni documento consegnato in ritardo e ogni bene non dichiarato oggi diventa l’argomento con cui un creditore contesterà la tua esdebitazione domani.

Se qualcosa va storto

Mancano documenti, perché la banca non ha ancora rilasciato gli estratti o il commercialista che teneva la contabilità non risponde? Non lasciar scadere i sette giorni in silenzio. Deposita quello che hai, indica per iscritto cosa manca, perché manca e quando lo avrai, e allega la prova delle richieste fatte, cioè PEC e raccomandate. Una consegna parziale accompagnata da una spiegazione documentata è molto diversa da un’inerzia.

Il giudice ha fissato una quota per il mantenimento che non basta? Raccogli le spese reali di tre mesi e chiedi al liquidatore di sottoporre la questione al giudice, oppure presenta tu un’istanza motivata con il legale. Le esigenze della famiglia cambiano, per esempio con una nascita, una separazione o una malattia, e la quota può essere ridiscussa.

Il calendario del debitore per i tre anni successivi

Gli adempimenti dei primi sette giorni non chiudono la mossa 2: la aprono. Da quel momento hai un rapporto continuo con il liquidatore, che dura almeno fino all’esdebitazione. Organizzalo così:

  1. ogni mese, conserva le buste paga o le ricevute delle entrate e la prova del versamento al liquidatore della parte eccedente la quota fissata dal giudice;
  2. ogni volta che cambia qualcosa, come un nuovo lavoro, una perdita del lavoro, un’eredità, una vendita, una donazione ricevuta o un rimborso fiscale rilevante, comunicalo per iscritto al liquidatore entro pochi giorni, allegando i documenti;
  3. ogni sei mesi, chiedi al liquidatore un aggiornamento sullo stato delle vendite e dei riparti, e conserva la sua risposta;
  4. ogni anno, conserva la dichiarazione dei redditi e verifica che sia coerente con quanto hai comunicato;
  5. a trenta mesi dall’apertura, fai con il legale un primo controllo del fascicolo dell’esdebitazione: documenti mancanti, comunicazioni non provate, punti che un creditore potrebbe contestare.

Questo calendario ha un solo scopo. Quando, dopo tre anni, il liquidatore comunicherà ai creditori la tua istanza di esdebitazione, ogni possibile osservazione deve trovare già una risposta documentata nel tuo fascicolo. Il debitore che arriva all’esdebitazione con un archivio ordinato non deve difendersi: deve solo mostrare.

Check di completamento

  • Hai depositato entro sette giorni i documenti richiesti, oppure una consegna parziale motivata e documentata.
  • Hai un elenco scritto dei beni consegnati e di quelli eventualmente lasciati in uso con autorizzazione.
  • Conosci la quota mensile di reddito che resta a te, e sai che ogni nuovo bene va comunicato al liquidatore.

Mossa 3 – Creditore: presenta la domanda di ammissione al passivo nel termine fissato dalla sentenza

Obiettivo della mossa: entrare nel concorso con il credito giusto, il grado giusto e il domicilio digitale giusto. È la mossa più importante del creditore. Nel concorso nessuno ti conta se non chiedi di essere contato. Chi non deposita la domanda non partecipa ai riparti, e non viene salvato da un voto finale perché non ce n’è uno.

Quando va fatta

Entro il termine fissato nella sentenza di apertura, che per legge non può superare i novanta giorni (art. 270, comma 2, lettera d, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). L’art. 272, comma 1, prevede che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l’elenco dei creditori e notifichi loro la sentenza, e che il termine per le domande possa essere prorogato di 30 giorni. Non contare sulla proroga: considerala un’eccezione possibile, non un diritto.

Il termine è perentorio. La Cassazione, con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025 (Sez. I), ha chiarito che il termine per partecipare al concorso ha natura perentoria. Il creditore che arriva tardi può essere ammesso solo dimostrando che il ritardo dipende da una causa a lui non imputabile.

Come si esegue

  1. Leggi la sentenza e annota la scadenza esatta. Se la sentenza ti è stata notificata dal liquidatore, conserva la PEC e la data di ricezione.
  2. Prepara la domanda. La domanda di ammissione, restituzione o rivendicazione si trasmette al liquidatore via PEC, con le modalità dell’art. 201, richiamato dall’art. 270, comma 2, lettera d. Al suo interno metti:
    – i tuoi dati e l’indirizzo PEC a cui vuoi ricevere le comunicazioni;
    – l’importo del credito, distinto tra capitale, interessi maturati fino all’apertura e spese;
    – il titolo del credito: contratto, decreto ingiuntivo, sentenza, fatture;
    – l’eventuale causa di prelazione, cioè privilegio, pegno o ipoteca, con i dati dell’iscrizione;
    – i documenti a prova di ciascuna voce.
  3. Calcola bene gli interessi. Il deposito della domanda di liquidazione sospende il corso degli interessi ai soli effetti del concorso fino alla chiusura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268, comma 5). Se il tuo credito è chirografario, non chiedere interessi successivi: verrebbero tagliati, e ti esponi a osservazioni facili.
  4. Chiedi l’intero, se il tuo credito era a rate. La stessa sentenza n. 28573/2025 ha affermato che anche nella liquidazione controllata i crediti pecuniari si considerano scaduti, ai fini del concorso, alla data di apertura, applicando per analogia l’art. 154, comma 2. Puoi quindi insinuare l’intero debito residuo di un mutuo o di un finanziamento senza prima comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine.
  5. Indica una PEC funzionante e controllata. Ogni comunicazione successiva, come il progetto di stato passivo o lo stato passivo definitivo, arriva lì. Se la PEC manca, la comunicazione si considera eseguita con il deposito nel fascicolo informatico (art. 273, comma 1), e i termini corrono anche se tu non hai visto nulla.
  6. Conserva le ricevute di accettazione e di consegna della PEC.

La base giuridica

L’art. 270, comma 2, lettera d), CCII fissa il termine e le modalità. L’art. 268, comma 5, regola gli interessi. L’art. 273 disciplina il seguito della domanda, dal progetto di stato passivo alle impugnazioni. La Cassazione, sempre con la sentenza n. 28573/2025, ha ritenuto legittimo che il legislatore preveda per la liquidazione controllata termini diversi e più stretti rispetto alla liquidazione giudiziale, perché la procedura è di dimensioni ridotte e più semplice.

Una domanda di ammissione ben costruita fa il lavoro che altrove farebbe il voto: decide quanto pesi tu nel riparto.

Se qualcosa va storto

Il caso tipico è la sentenza che non ti arriva, perché il liquidatore aveva un indirizzo vecchio o non conosceva il tuo credito. Se scopri la procedura dopo la scadenza del termine, puoi presentare una domanda tardiva fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo, ma solo se provi che il ritardo non ti è imputabile e se la trasmetti entro 60 giorni dalla cessazione della causa che ti ha impedito di depositare in tempo (art. 273, comma 5). Da quel giorno conta ogni giorno: il percorso completo lo trovi negli scenari di deviazione.

C’è anche un altro errore frequente: il credito in parte contestato, insinuato per intero senza documenti. Insinua quello che puoi provare, e per la parte incerta allega quello che hai e spiega in modo esplicito su cosa si fonda la pretesa. Una domanda trasparente regge meglio alle osservazioni.

Infine, non pensare di risparmiarti la domanda per poi agire contro il debitore a procedura finita. Se il debitore ottiene l’esdebitazione, per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso la liberazione opera per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2). Restare fuori non ti mette al riparo.

Lo schema della domanda, voce per voce

Prima di inviare, rileggi la domanda seguendo questo schema. Se una voce manca, la domanda è più debole.

Voce Cosa scrivere Errore tipico da evitare
Intestazione Liquidazione controllata n. …, tribunale di …, liquidatore … Indicare il numero di un’altra procedura dello stesso debitore
Creditore Dati completi, codice fiscale o partita IVA, PEC per le comunicazioni PEC aziendale generica che nessuno controlla
Importo Capitale, interessi fino all’apertura, spese, totale Interessi chirografari conteggiati dopo l’apertura
Titolo Contratto, fatture, decreto ingiuntivo, sentenza Allegare solo un estratto contabile interno
Prelazione Tipo di privilegio o ipoteca, norma, dati di iscrizione Chiedere un privilegio senza indicare la norma
Documenti Elenco numerato degli allegati Allegati illeggibili o non richiamati

Se non sei creditore ma proprietario di un bene

La stessa lettera d) dell’art. 270, comma 2, riguarda anche le domande di restituzione e di rivendicazione. Se un bene che il debitore detiene è tuo, perché lo hai dato in comodato, in leasing, in deposito o in locazione, non aspettare che il liquidatore lo inventari e lo metta in vendita. Trasmetti nello stesso termine, via PEC, la domanda di restituzione con la prova della proprietà: contratto, fattura d’acquisto, libretto, atto di provenienza. Il progetto di stato passivo comprende anche l’elenco dei titolari di diritti sui beni (art. 273, comma 1), e il tuo diritto segue lo stesso percorso di osservazioni e reclamo dei crediti. Un bene rivendicato fuori termine è un bene che rischi di dover inseguire presso chi lo ha comprato.

Check di completamento

  • La PEC con la domanda è partita prima della scadenza, e hai le ricevute di accettazione e di consegna.
  • La domanda indica capitale, interessi fino all’apertura, spese, titolo, eventuale prelazione e una PEC che controlli.
  • Hai annotato in agenda le prossime tappe: il progetto di stato passivo e i 15 giorni per le osservazioni.

Mossa 4 – Leggi il programma di liquidazione e intervieni prima che diventi esecuzione

Obiettivo della mossa: controllare come, quando e a che prezzo il liquidatore intende vendere, e far emergere subito i problemi, quando correggere costa poco. Il programma di liquidazione è il documento che, in un concordato, i creditori voterebbero. Qui non lo votano: lo approva il giudice delegato. Proprio per questo devi leggerlo, perché non ti verrà chiesto un parere.

Quando va fatta

Il liquidatore completa l’inventario dei beni e deposita il programma, con tempi e modalità della liquidazione, entro 90 giorni dall’apertura della procedura (art. 272, comma 2, modificato dal D.Lgs. 136/2024). Dal deposito alla sua approvazione da parte del giudice delegato c’è la finestra in cui puoi segnalare criticità al liquidatore e al giudice. Dopo l’approvazione, il programma diventa la base degli atti esecutivi, e contro questi atti avrai a disposizione la mossa 7.

Come si esegue

  1. Chiedi di conoscere il programma. Se sei creditore ammesso o comunque interessato, chiedi per iscritto al liquidatore, via PEC, di ricevere copia del programma depositato. Se sei debitore, chiedi anche l’inventario.
  2. Controlla l’inventario. Mancano beni? Ce ne sono di esclusi per legge, come quelli impignorabili, quelli del fondo patrimoniale o le cose non pignorabili (art. 268, comma 4)? Il creditore cerca i beni dimenticati, il debitore cerca i beni inclusi per errore.
  3. Controlla le stime e i tempi. Il programma, secondo l’art. 272, comma 2, segue in quanto compatibili i commi 2, 3 e 4 dell’art. 213. Nella prassi, quindi, è organizzato per sezioni (immobili, altri beni, crediti da riscuotere) con costi e tempi presumibili di realizzo. Una stima vecchia o fatta senza sopralluogo è un segnale d’allarme.
  4. Controlla le azioni giudiziarie previste. L’apertura della liquidazione su domanda del debitore presuppone che ci sia attivo da acquisire, «anche mediante azioni giudiziarie» (art. 268, comma 3). Se la relazione dell’OCC parlava di un’azione revocatoria o di un credito da recuperare e il programma tace, chiedi spiegazioni.
  5. Controlla la durata. Il programma deve assicurare una durata ragionevole. La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e comunque, secondo il testo vigente, per tre anni dall’apertura. Il liquidatore può chiederne la chiusura anticipata se non c’è altro attivo da acquisire (art. 272, comma 3).
  6. Scrivi le tue osservazioni. Mandale via PEC al liquidatore, in forma breve e documentata: quale bene, quale problema, quale correzione proponi. Se il liquidatore non risponde, fai valutare al legale un’istanza al giudice delegato.

La base giuridica

La base è l’art. 272, commi 2, 3 e 3-bis, CCII. Per la tutela contro il decreto di approvazione e contro gli atti che lo eseguono contano gli artt. 133 e 124, che si applicano in quanto compatibili per effetto del rinvio contenuto nell’art. 270, comma 5. Il perimetro esatto di questo rinvio sui singoli atti va verificato caso per caso.

Nessuno ti chiederà se il programma ti piace. Se hai qualcosa da dire, dillo prima che il giudice lo approvi.

Se qualcosa va storto

Il programma prevede la vendita della casa del debitore entro sei mesi, ma nel nucleo c’è una persona con disabilità e non c’è nessuna alternativa abitativa? In questo caso il debitore documenta la situazione e chiede al liquidatore di proporre al giudice tempi diversi, oppure presenta un’istanza al giudice delegato. Se il decreto di approvazione è già stato emesso, il legale valuta il reclamo nei limiti del rinvio all’art. 124.

Il creditore ipotecario si accorge che la stima dell’immobile è molto più bassa del valore di mercato? Raccoglie una perizia di parte, comparabili recenti e quotazioni di zona, e li trasmette al liquidatore prima dell’approvazione. Una stima corretta prima della vendita vale molto più di un reclamo dopo.

Come si scrive un’osservazione al programma che il liquidatore prende sul serio

Un’osservazione efficace non contesta il programma in blocco: individua un punto e propone una correzione praticabile. Usa questa traccia in quattro righe:

  1. Il punto: «Sezione immobili, bene n. 2, valore di partenza indicato in X euro».
  2. Il problema: «La stima risale a una data anteriore all’apertura, è stata fatta senza sopralluogo e non considera la recente ristrutturazione documentata dalle pratiche edilizie allegate».
  3. La correzione: «Si chiede di aggiornare la stima prima di fissare il primo esperimento di vendita».
  4. La prova: perizia di parte, comparabili di zona, documenti dell’immobile.

Il debitore usa la stessa traccia per i beni che ritiene esclusi: indica il bene, la norma che lo esclude (per esempio l’art. 268, comma 4, lettera c, per il fondo patrimoniale) e il documento che lo prova, come l’atto costitutivo annotato. Il liquidatore riceve molte comunicazioni. Quelle costruite così sono le uniche che può girare al giudice delegato senza riscriverle.

Check di completamento

  • Hai letto il programma e l’inventario, e sai quali beni saranno venduti, quando e a quale valore di partenza.
  • Hai trasmesso via PEC al liquidatore, prima dell’approvazione, le eventuali osservazioni documentate.
  • Hai segnato in agenda la data del decreto di approvazione: da lì in avanti, ogni atto esecutivo si contesta con la mossa 7.

Mossa 5 – Esamina il progetto di stato passivo e presenta osservazioni entro 15 giorni

Obiettivo della mossa: correggere lo stato passivo quando è ancora un progetto, cioè quando basta una PEC ben argomentata e non serve un giudizio. Questa fase è la più vicina a un “voto” che la liquidazione controllata conosca: qui ogni interessato prende posizione sui crediti, sul proprio e su quelli degli altri.

Quando va fatta

Scaduto il termine per le domande, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, con l’elenco dei titolari di diritti sui beni del debitore, e lo comunica agli interessati alla PEC indicata nella domanda (art. 273, comma 1). Da quella comunicazione hai 15 giorni per presentare osservazioni, con le modalità dell’art. 201, comma 2 (art. 273, comma 2). Poi il liquidatore ha altri 15 giorni per esaminarle, formare lo stato passivo, depositarlo e comunicarlo (art. 273, comma 3).

Attenzione al diritto intertemporale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28161 del 23 ottobre 2025 (Sez. I), ha stabilito che l’art. 273 nel testo riformato dal D.Lgs. 136/2024 si applica quando il termine per le osservazioni scade dopo l’entrata in vigore del decreto. Per le procedure attuali la regola è quindi quella nuova.

Come si esegue

  1. Apri la PEC del liquidatore lo stesso giorno in cui arriva e annota la data: è il giorno zero.
  2. Cerca il tuo credito. È ammesso per intero? Con il grado giusto, privilegio o ipoteca? Gli interessi sono stati calcolati correttamente fino all’apertura?
  3. Guarda anche i crediti degli altri. Questo vale soprattutto se sei creditore chirografario, perché ogni euro ammesso in modo indebito a un altro creditore, specie se in prelazione, è un euro in meno nel tuo riparto. Cerca crediti senza documenti, privilegi non provati, crediti di familiari o di società vicine al debitore.
  4. Se sei debitore, segnala gli errori. Fallo subito, al liquidatore: crediti già pagati, prescritti, gonfiati, duplicati. Con la Cassazione, ordinanza n. 11447/2025, resa in una liquidazione del patrimonio della vecchia L. 3/2012, è stato escluso che il sovraindebitato sia legittimato a impugnare il decreto sullo stato passivo, perché il liquidatore rappresenta la massa dei creditori. La pronuncia riguarda la disciplina precedente, ma il messaggio pratico è chiaro: per il debitore la fase del progetto può essere l’unica occasione reale per far valere le proprie contestazioni.
  5. Scrivi osservazioni brevi e documentate. Per ogni punto indica il credito, l’errore che contesti, la correzione che chiedi e il documento che la prova. Evita osservazioni generiche come “contesto tutto”: non spostano nulla.
  6. Trasmetti via PEC al liquidatore entro il quindicesimo giorno e conserva le ricevute.

La base giuridica

Si tratta dell’art. 273, commi 1, 2 e 3, CCII, nel testo sostituito dall’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 136/2024, con il rinvio all’art. 201, comma 2, per le modalità delle osservazioni. Per la decorrenza della nuova disciplina conta l’ordinanza della Cassazione n. 28161/2025.

Dal punto di vista operativo, conoscere la procedura dall’interno, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, permette all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo di leggere un progetto di stato passivo con l’occhio di chi lo redige: è lì che si trovano gli errori che contano.

Se qualcosa va storto

La PEC del progetto è finita nello spam e te ne accorgi al quattordicesimo giorno? Non chiedere proroghe che la legge non prevede: in quel giorno manda osservazioni anche sintetiche ma documentate sui punti principali. Un’osservazione essenziale trasmessa in tempo vale più di una perfetta trasmessa in ritardo.

Il liquidatore respinge le tue osservazioni senza motivarle? Non replicare con una nuova PEC: aspetta lo stato passivo definitivo e preparati alla mossa 6. Gli otto giorni del reclamo partono da lì.

Un esempio di osservazione ben costruita

Ipotesi dimostrativa: sei creditore chirografario e nel progetto trovi un altro credito ammesso in privilegio per 23.470,60 €, che risulta da un contratto di consulenza tra il debitore e una società riconducibile a un suo familiare. La tua osservazione dovrebbe dire, in sostanza, quattro cose:

  • quale credito contesti, cioè il numero d’ordine nel progetto, il creditore e l’importo;
  • perché lo contesti: manca la prova della prestazione, la data del contratto è prossima al deposito della domanda e il privilegio richiesto non corrisponde alla natura del credito;
  • che cosa chiedi: l’esclusione, oppure l’ammissione in chirografo;
  • su quali elementi ti basi, per esempio la visura della società e la data certa assente.

Un’osservazione così non chiede al liquidatore di fidarsi di te. Gli consegna gli elementi per decidere, e gli lascia l’onere di motivare se non li accoglie. Se poi lo stato passivo definitivo non cambia, quella stessa osservazione diventa l’ossatura del reclamo della mossa 6.

Check di completamento

  • Hai annotato la data di ricezione del progetto e la scadenza dei 15 giorni.
  • Hai trasmesso osservazioni puntuali, oppure hai deciso in modo consapevole di non presentarne perché il progetto è corretto.
  • Sai che il liquidatore ha 15 giorni dalla scadenza delle osservazioni per depositare lo stato passivo, e controlli la PEC in quei giorni.

Mossa 6 – Impugna lo stato passivo esecutivo con il reclamo dell’art. 133: hai otto giorni

Obiettivo della mossa: rimuovere l’esclusione o la riduzione del tuo credito, oppure l’ammissione indebita di un credito altrui, prima che lo stato passivo si consolidi. È la mossa più breve e più rischiosa dell’intero piano. Qui serve il legale.

Quando va fatta

Con il deposito nel fascicolo informatico lo stato passivo diventa esecutivo (art. 273, comma 3). Le opposizioni e le impugnazioni si propongono con reclamo ai sensi dell’art. 133 (art. 273, comma 4). L’art. 133 prevede un ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28161/2025, ha confermato che contro lo stato passivo formato dal liquidatore il termine è di otto giorni, per effetto del rinvio all’art. 133 nel testo modificato. Ha anche escluso che la mancanza di un periodo transitorio giustifichi, da sola, la rimessione in termini.

Il decreto del giudice delegato che decide il reclamo è comunicato alle parti, che entro 30 giorni possono proporre ricorso per cassazione (art. 273, comma 4). Non c’è un grado intermedio: dal giudice delegato si arriva direttamente alla Suprema Corte.

Sul periodo feriale (1-31 agosto), fai verificare dal legale, procedura per procedura, se e come incida sul termine. In materia concorsuale non presumere la sospensione: conta come se non ci fosse e deposita prima.

Come si esegue

  1. Conta otto giorni dalla comunicazione dello stato passivo. Non dalla data del deposito che leggi nel fascicolo, se la comunicazione ti è arrivata dopo, ma nemmeno da quando “hai avuto tempo di leggerla”. Nel dubbio, considera la data più prudente.
  2. Individua i motivi. Sono i motivi già proposti nelle osservazioni e respinti, oppure i vizi nuovi dello stato passivo definitivo: credito escluso, ridotto, ammesso senza prelazione, ammissione di crediti altrui senza prova.
  3. Prepara il ricorso al giudice delegato con i documenti già prodotti e quelli che rispondono alle obiezioni del liquidatore.
  4. Deposita e notifica nelle forme indicate dal legale, rispettando il contraddittorio. Il giudice delegato decide sentite le parti, senza formalità non indispensabili (art. 133, comma 1).
  5. Ricevi il decreto e decidi entro 30 giorni se andare in Cassazione. Valuta la questione di diritto, non l’esito sperato: il giudizio di legittimità non riesamina i fatti.

La base giuridica

Gli artt. 273, commi 3 e 4, e 133 CCII, insieme all’ordinanza della Cassazione n. 28161 del 23 ottobre 2025. Per il debitore va tenuto presente l’orientamento espresso, sulla vecchia liquidazione del patrimonio, dall’ordinanza n. 11447/2025 sulla carenza di legittimazione del sovraindebitato a impugnare il decreto. Prima di proporre il reclamo come debitore, fai verificare la tua legittimazione alla luce del testo attuale.

Otto giorni non sono un termine per pensarci: sono un termine per depositare. La decisione va presa nei primi due.

Se qualcosa va storto

Il termine è scaduto? A quel punto la via ordinaria è chiusa. Resta soltanto una rimessione in termini, se dimostri una causa non imputabile, ed è difficile: la Cassazione ha già detto che la novità normativa, da sola, non basta. Per questo la mossa 6 non si rinvia.

Il reclamo è respinto e la questione è di puro diritto, per esempio se il tuo credito sia privilegiato o meno? Hai 30 giorni per la Cassazione. Ricorda però l’avvertimento della mossa 1: l’ordinanza n. 28483/2025 ha ritenuto applicabile, anche nel giudizio di cassazione relativo alla liquidazione controllata, la condanna dell’art. 51, comma 15, per la mala fede. Un ricorso senza fondamento ha un prezzo.

La struttura del reclamo, in sintesi

Il reclamo allo stato passivo non è il luogo per raccontare la storia del rapporto con il debitore. Organizzalo in blocchi:

  1. gli estremi: procedura, stato passivo, data di deposito e data di comunicazione, così da dimostrare subito il rispetto degli otto giorni;
  2. il provvedimento impugnato: la parte dello stato passivo che riguarda il credito, con le motivazioni del liquidatore;
  3. i motivi: uno per ciascun errore, ognuno con la norma e il documento che lo sostengono;
  4. le conclusioni: che cosa chiedi al giudice delegato, cioè l’ammissione per un certo importo, con un certo grado, oppure l’esclusione di un credito altrui;
  5. gli allegati: la domanda originaria, le osservazioni, le risposte del liquidatore, i documenti nuovi e la loro giustificazione.

Questa struttura ha anche un’altra funzione. Prepara il terreno per l’eventuale ricorso per cassazione, che vive di questioni di diritto chiaramente individuate fin dal primo grado.

Check di completamento

  • Il reclamo è stato depositato entro l’ottavo giorno, con i documenti, e il contraddittorio è stato rispettato.
  • Hai ricevuto il decreto del giudice delegato e annotato la data di comunicazione.
  • Hai deciso entro 30 giorni, con il parere scritto del legale, se proporre ricorso per cassazione.

Mossa 7 – Sorveglia gli atti del liquidatore e reagisci con reclamo o diffida

Obiettivo della mossa: impedire che vendite, transazioni, rinunce o inerzie del liquidatore riducano l’attivo da distribuire, o colpiscano beni e redditi esclusi. Nella liquidazione controllata non ci sono assemblee e non ci sono comitati che votano gli atti: il controllo dei creditori e del debitore passa dal reclamo.

Quando va fatta

Per tutta la durata della procedura, ogni volta che il liquidatore compie un atto di amministrazione o omette un atto dovuto. L’art. 133 consente al debitore e a ogni altro interessato di proporre reclamo al giudice delegato contro gli atti di amministrazione e le omissioni, per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Per le omissioni il termine decorre dalla scadenza indicata nella diffida a provvedere (art. 133, comma 1). Contro il decreto del giudice delegato è poi proponibile il reclamo dell’art. 124 (art. 133, comma 3).

Un punto da chiarire subito. L’art. 273 richiama in modo espresso l’art. 133 per lo stato passivo. Per gli altri atti del liquidatore, l’applicazione dell’art. 133 passa dal rinvio generale dell’art. 270, comma 5, alle norme della liquidazione giudiziale in quanto compatibili. È la lettura che segue anche la Cassazione quando applica alla liquidazione controllata norme della liquidazione giudiziale per rinvio, come nella sentenza n. 28573/2025 sull’art. 154. Fai comunque verificare dal legale l’inquadramento del singolo atto.

Come si esegue

  1. Tieni un registro degli atti. Annota data, contenuto e fonte di ogni comunicazione del liquidatore: avvisi di vendita, istanze al giudice, relazioni, progetti di riparto.
  2. Confronta ogni atto con il programma approvato. Una vendita fuori programma, a un prezzo inferiore alla stima senza spiegazione, o con una pubblicità insufficiente, è il caso tipico di reclamo.
  3. Per le omissioni, diffida per iscritto. Se il liquidatore non avvia un’azione prevista, non incassa un credito o lascia deperire un bene, mandagli via PEC una diffida a provvedere con un termine preciso, per esempio 15 giorni. Se il termine scade senza risposta, da quella data partono gli otto giorni del reclamo.
  4. Se sei debitore, vigila sui beni esclusi. Se il liquidatore pretende somme oltre la quota fissata dal giudice, o un bene escluso per legge (art. 268, comma 4), il reclamo è lo strumento giusto.
  5. Valuta l’effetto sui riparti. Se sei creditore ipotecario, controlla come vengono imputati i costi della procedura sul ricavato del tuo bene. La Cassazione, con la sentenza n. 6865 del 14 marzo 2025 (Sez. I), ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Il principio è stato espresso in un contesto di sovraindebitamento da verificare sul caso concreto, ma indica dove guardare nel riparto.
  6. Deposita il reclamo con il legale entro gli otto giorni, con l’atto contestato, il programma approvato e la prova del danno.

La base giuridica

L’art. 133, commi 1, 2 e 3, CCII, applicato per il rinvio dell’art. 270, comma 5. Se il reclamo è accolto, il liquidatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato (art. 133, comma 2). Per i contratti ancora ineseguiti al momento dell’apertura c’è anche lo strumento dell’art. 270, comma 6: l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore non dichiara se subentra o se scioglie il contratto, e il contraente può metterlo in mora con un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Il liquidatore non chiede il tuo voto, ma risponde dei suoi atti: il reclamo è il modo in cui glielo ricordi.

Se qualcosa va storto

Hai saputo della vendita solo a cose fatte, perché nessuno te l’aveva comunicata? Gli otto giorni decorrono dalla conoscenza, quindi documenta il momento esatto in cui l’hai scoperta, con una PEC, una visura o un avviso, e reagisci da lì. Non lasciare che passino settimane mentre raccogli altri elementi.

Sei controparte di un contratto pendente con il debitore, come un fornitore o un locatore, e il liquidatore non si pronuncia? Mettilo in mora con un termine preciso, al massimo sessanta giorni (art. 270, comma 6). Se il liquidatore subentra, i crediti maturati durante la procedura sono prededucibili. Se scioglie il contratto, insinui il credito per l’inadempimento, senza risarcimento del danno.

Gli atti da tenere sotto osservazione

Non tutti gli atti del liquidatore meritano un reclamo, ma alcuni vanno sempre controllati appena li conosci:

  • le vendite: il prezzo rispetto alla stima del programma, la pubblicità, il numero di offerenti, i tempi;
  • le transazioni e le rinunce: un accordo con un debitore del debitore che incassa meno del dovuto va giustificato;
  • le azioni giudiziarie: un’azione prevista nel programma e mai iniziata, oppure abbandonata senza spiegazioni;
  • i contratti pendenti: il subentro in contratti che generano costi prededucibili senza utilità per la massa;
  • la gestione dei redditi del debitore: le somme pretese oltre la quota fissata dal giudice per il mantenimento;
  • i riparti: l’ordine delle prelazioni, l’imputazione dei costi sui singoli beni, i crediti accantonati.

Per ciascuna voce, la domanda da porti è sempre la stessa: quest’atto rispetta la legge e il programma approvato? Se la risposta è no, gli otto giorni dell’art. 133 sono già iniziati.

Check di completamento

  • Hai un registro aggiornato degli atti del liquidatore e delle date di conoscenza.
  • Per ogni omissione rilevante hai inviato una diffida con termine, e hai annotato la scadenza da cui decorrono gli otto giorni.
  • Per ogni atto contestato hai deciso, entro otto giorni, se proporre reclamo.

Mossa 8 – Esdebitazione: chiedila o contestala nei termini dell’art. 282

Obiettivo della mossa: per il debitore, ottenere il decreto che dichiara l’esdebitazione; per il creditore, far emergere in tempo le ragioni che la escludono. È l’ultimo momento della procedura in cui i creditori hanno una parola, e anche qui non si tratta di un voto ma di osservazioni e reclamo.

Quando va fatta

Per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto dopo il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione. È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro 15 giorni (art. 282, comma 1). Il decreto che concede l’esdebitazione, o che ne accerta le preclusioni, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che entro 30 giorni possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 (art. 282, comma 3).

Come si esegue

Se sei il debitore:

  1. segna in agenda la data dei tre anni dall’apertura;
  2. un mese prima, chiedi al liquidatore se intende fare lui la segnalazione o se preferisce che depositi tu l’istanza;
  3. prepara un fascicolo che dimostri la tua condotta: documenti consegnati nei sette giorni, comunicazioni dei beni sopravvenuti, rispetto della quota di reddito, collaborazione con il liquidatore;
  4. verifica l’assenza delle cause ostative: le condizioni dell’art. 280, nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344, nessun sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2);
  5. ricorda che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (art. 282, comma 2-bis). I beni già in vendita restano in vendita.

Se sei il creditore:

  1. quando ricevi la comunicazione dell’istanza, conta 15 giorni;
  2. raccogli i fatti specifici che escludono il beneficio: beni non dichiarati, documenti non consegnati, debiti contratti senza alcuna prospettiva di restituirli, condotte fraudolente emerse nella procedura;
  3. trasmetti le osservazioni con i documenti, non con aggettivi;
  4. se il decreto concede comunque l’esdebitazione, valuta con il legale il reclamo entro 30 giorni.

La base giuridica

Gli artt. 278 e 282 CCII. L’esdebitazione rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti (art. 278, comma 1). Restano però salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso (art. 278, comma 6), e restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni pecuniarie penali e amministrative non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7). Sul piano intertemporale, la Cassazione, con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 (Sez. I), ha chiarito che l’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era già stato dichiarato fallito resta regolata dalla legge fallimentare. Prima di contare termini e requisiti, verifica sempre con quale legge è nata la procedura da cui chiedi la liberazione.

L’esdebitazione si costruisce in tre anni di condotta, non in quindici giorni di osservazioni: chi è debitore la prepara dal primo giorno, chi è creditore la contesta con i fatti raccolti lungo tutta la procedura.

Se qualcosa va storto

Sei creditore e la comunicazione dell’istanza non ti è arrivata? Se eri ammesso al passivo, la comunicazione spettava anche a te. Raccogli la prova dell’omissione e fai valutare il reclamo contro il decreto entro i 30 giorni dalla sua comunicazione, facendo valere la violazione del contraddittorio.

Sei debitore e il tribunale nega l’esdebitazione perché ritiene che tu abbia aggravato il sovraindebitamento con colpa grave? Hai 30 giorni per il reclamo ai sensi dell’art. 124. Ricostruisci con documenti le cause dell’indebitamento, partendo dalla relazione dell’OCC allegata alla domanda iniziale, che le aveva già descritte.

Il creditore e i coobbligati: la partita che resta aperta

Se sei creditore, l’esdebitazione del debitore principale non chiude tutte le strade. L’art. 278, comma 6, lascia salvi i tuoi diritti verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Prima che arrivi il decreto, quindi:

  1. verifica nel contratto se esistono garanti personali e se la garanzia è ancora efficace;
  2. controlla che i tuoi diritti verso di loro non si siano prescritti mentre aspettavi l’esito della liquidazione;
  3. valuta se il garante si trovi a sua volta in una procedura da sovraindebitamento, perché in quel caso dovrai insinuarti anche lì, nei termini di quella procedura.

Se sei il debitore, sappi che il tuo garante potrà essere chiamato a pagare, e che a sua volta potrà agire contro di te in regresso nei limiti consentiti dall’esdebitazione. Parlane con lui prima, non dopo: spesso la soluzione migliore è una procedura coordinata.

Check di completamento

  • Conosci la data dei tre anni dall’apertura e sai chi presenterà l’istanza o la segnalazione.
  • Il creditore ha trasmesso osservazioni documentate entro 15 giorni, oppure ha deciso consapevolmente di non presentarne.
  • Hai il decreto e hai valutato, entro 30 giorni, l’eventuale reclamo ex art. 124.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative. Non sono casi reali dello Studio. Le date sono state controllate sul calendario: nessuna scadenza cade di sabato o di domenica.

Simulazione 1 – Lo stesso credito, due tempismi diversi. Ipotesi: un creditore chirografario vanta 18.740,35 € per forniture non pagate. La sentenza di apertura è del 19 ottobre 2026 (lunedì) e fissa come termine per le domande venerdì 15 gennaio 2027, entro i novanta giorni.
– Il creditore A trasmette la domanda via PEC l’8 gennaio, con fatture e indicazione della PEC. Riceve il progetto di stato passivo lunedì 1 febbraio 2027: il suo credito è ammesso solo per 15.212,80 €, perché due fatture risultano contestate. Presenta osservazioni entro martedì 16 febbraio con le bolle firmate. Il liquidatore deposita lo stato passivo mercoledì 3 marzo, ma conferma l’esclusione di una fattura da 1.904,15 €. A propone reclamo ex art. 133 entro giovedì 11 marzo. A ogni passaggio ha conservato la possibilità di far valere tutto il credito.
– Il creditore B, con lo stesso credito, si accorge della procedura a febbraio e non ha nessuna causa non imputabile da dimostrare. La sua domanda è tardiva e inammissibile. Non partecipa ai riparti. Se il debitore otterrà l’esdebitazione, il suo credito sarà inesigibile per la parte che eccede la percentuale ricevuta dai chirografari (art. 278, comma 2). Per B quella percentuale non si traduce in nessun incasso dalla procedura.

Simulazione 2 – La domanda tardiva salvata dai 60 giorni. Ipotesi: un istituto vanta un residuo di finanziamento di 41.367,90 €. Il liquidatore ha notificato la sentenza a un indirizzo PEC dismesso da anni, che risultava da un vecchio contratto. L’istituto scopre la procedura martedì 20 aprile 2027, quando il termine delle domande è scaduto ma i riparti non sono esauriti. Il sessantesimo giorno dalla cessazione della causa impeditiva cade sabato 19 giugno 2027, quindi il termine utile slitta a lunedì 21 giugno.
– Se deposita entro il 21 giugno, con la prova dell’indirizzo errato usato dal liquidatore, chiede l’intero residuo come credito scaduto all’apertura (Cass. n. 28573/2025), senza dover prima intimare la decadenza dal beneficio del termine.
– Se deposita il 2 luglio, ha perso anche questa finestra, e la causa non imputabile, ormai cessata, non lo protegge più.

Simulazione 3 – L’atto del liquidatore da contestare. Ipotesi: il programma approvato prevede la vendita di un autocarro stimato 11.480 €. Lunedì 3 maggio 2027 il liquidatore comunica di aver accettato un’offerta di 6.150 €, senza nuova stima e senza pubblicità.
– Il creditore che propone reclamo al giudice delegato entro martedì 11 maggio 2027 può chiedere che l’atto sia rivalutato alla luce del programma. Se il reclamo è accolto, il liquidatore deve conformarsi (art. 133, comma 2).
– Il creditore che si attiva il 25 maggio trova il termine scaduto. Potrà sollevare la questione solo in sede di rendiconto o di riparto, con margini molto più ridotti. La differenza di 5.330 € è persa per la massa.

Simulazione 4 – L’esdebitazione dopo tre anni. Ipotesi: liquidazione aperta lunedì 12 ottobre 2026 nei confronti di un consumatore con debiti per 87.615,44 €. Il riparto ha soddisfatto i chirografari al 9,3%. I tre anni scadono venerdì 12 ottobre 2029.
– Il debitore deposita l’istanza il 15 ottobre 2029. Il liquidatore la comunica ai creditori ammessi lunedì 29 ottobre 2029, quindi le osservazioni vanno trasmesse entro martedì 13 novembre 2029. Il decreto è comunicato giovedì 13 dicembre 2029. Il trentesimo giorno cade sabato 12 gennaio 2030, e il termine per il reclamo slitta a lunedì 14 gennaio 2030.
– Il creditore che ha documentato nelle osservazioni un’eredità sopravvenuta e non comunicata al liquidatore porta al tribunale un fatto concreto. Quello che si limita a scrivere “il debitore non è meritevole” non porta nulla. Il debitore che ha comunicato ogni bene sopravvenuto, come richiede l’art. 272, comma 3-bis, arriva all’udienza con la risposta già pronta.

Il piano in una pagina

Stampa questa pagina e tienila accanto alla sentenza di apertura. La liquidazione controllata non ti chiederà mai un voto, ma ti chiederà sempre puntualità. Accanto a ogni riga scrivi a penna la data reale di scadenza della tua procedura, calcolata dalla comunicazione che hai ricevuto, e controlla che non cada di sabato o di domenica. Quando una mossa è completata, spunta la riga e archivia le ricevute PEC nella stessa cartella: tra tre anni ti serviranno tutte.

Il debitore ha tre impegni fissi. Il primo è eseguire gli ordini della sentenza nei primi sette giorni. Il secondo è comunicare per tre anni ogni bene sopravvenuto. Il terzo è preparare l’esdebitazione con la condotta, non con le parole. Il debitore controlla il programma di liquidazione per i beni esclusi e la quota di reddito, e segnala al liquidatore gli errori del progetto di stato passivo, perché dopo potrebbe non avere legittimazione per impugnarlo.

Il creditore ha una mossa decisiva, la domanda di ammissione, e tre controlli successivi: le osservazioni al progetto entro 15 giorni, il reclamo allo stato passivo entro otto, la sorveglianza sugli atti del liquidatore, anche questa con otto giorni per reagire. Alla fine ha un’ultima finestra di 15 giorni per le osservazioni sull’esdebitazione e di 30 per il reclamo.

Ogni termine di questa tabella si conta da una comunicazione: la tua PEC è il tuo calendario, e una PEC non letta è un termine che scorre senza di te.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Apertura Controllare i presupposti e la relazione OCC Prima udienza; eventuale termine fino a 60 giorni per l’attestazione Procedura aperta, o negata, su basi incomplete
2. Adempimenti del debitore Documenti, consegna dei beni, quota di reddito 7 giorni dalla sentenza Argomenti contro l’esdebitazione; ordine di rilascio eseguito
3. Domanda di ammissione Entrare nel concorso con credito e grado corretti Data fissata in sentenza, massimo 90 giorni Esclusione dai riparti; esdebitazione opponibile comunque
4. Programma di liquidazione Controllare vendite, stime, azioni e durata Deposito entro 90 giorni dall’apertura; osservazioni prima dell’approvazione Vendite a valori bassi, beni o azioni dimenticati
5. Osservazioni al progetto Correggere lo stato passivo senza giudizio 15 giorni dalla comunicazione Errori che diventano esecutivi
6. Reclamo allo stato passivo Far valere il credito escluso o ridotto 8 giorni; poi 30 giorni per la Cassazione Stato passivo consolidato
7. Reclamo contro gli atti Bloccare atti e omissioni dannosi 8 giorni dalla conoscenza o dalla scadenza della diffida Attivo disperso senza rimedio
8. Esdebitazione Ottenerla o contestarla 15 giorni per le osservazioni; 30 per il reclamo ex art. 124 Liberazione concessa o negata senza contraddittorio utile

Gli scenari di deviazione

Anche il piano più ordinato incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario A – La controparte accelera

Il caso del debitore. Un creditore presenta istanza di liquidazione controllata mentre tu stai ancora valutando con l’OCC un piano del consumatore o un concordato minore. Il piano B è depositare la domanda di accesso a uno strumento del titolo IV. Secondo l’art. 270, comma 1, la liquidazione si apre solo in assenza di domande di accesso a quelle procedure. Non è un espediente: la domanda deve essere seria, documentata e accompagnata dalla relazione dell’OCC. Se non hai i numeri per un piano, valuta invece l’eccezione di assenza di attivo dell’art. 268, comma 3, da proporre entro la prima udienza. Nella procedura alternativa, se è un concordato minore, i creditori votano davvero, con il meccanismo del silenzio-assenso (art. 79, comma 3): preparati a gestire quel voto.

Il caso del creditore. Il liquidatore, nel programma, prevede di chiudere in fretta, perché non vede altro attivo, mentre tu sai di un credito del debitore verso terzi o di un atto revocabile. Il piano B è segnalarlo subito per iscritto con documenti, chiedere che il programma includa l’azione e, se l’istanza di chiusura anticipata viene comunque presentata, contestarla davanti al giudice con la mossa 7.

Scenario B – Il termine è scaduto

Domanda di ammissione. Usa la via dell’art. 273, comma 5. La domanda tardiva è ammissibile fino all’esaurimento dei riparti, se provi che il ritardo non ti è imputabile e la trasmetti entro 60 giorni dalla cessazione della causa. La prova è tutto: la notifica a un indirizzo errato, l’assenza del tuo nome nell’elenco depositato dal debitore, una PEC del liquidatore mai ricevuta per un errore di sistema documentato. La sentenza n. 28573/2025 della Cassazione conferma che fuori da questa ipotesi il termine è perentorio.

Osservazioni o reclamo. Qui il piano B è molto più debole. Per lo stato passivo, la Cassazione (ord. n. 28161/2025) ha escluso che la sola novità normativa giustifichi la rimessione in termini. Resta la rimessione per una causa davvero non imputabile, da provare in modo rigoroso. Se sei creditore e hai perso il reclamo, verifica se esistono crediti di altri ammessi in modo indebito che potresti ancora contestare nelle fasi successive, per esempio in sede di riparto, nei limiti consentiti.

Esdebitazione. Il creditore che non ha presentato osservazioni nei 15 giorni può ancora proporre reclamo contro il decreto entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 282, comma 3). Le prove che non hai portato prima andranno però spiegate.

Scenario C – Il documento è irreperibile

Per il debitore. Le dichiarazioni dei redditi di un anno non si trovano, oppure la contabilità di una vecchia ditta individuale è andata persa. Il piano B è chiedere copia all’Agenzia delle Entrate attraverso il cassetto fiscale o un intermediario, ricostruire i movimenti dagli estratti conto bancari e depositare una nota che spieghi la lacuna e le ricerche fatte. Davanti all’OCC e al liquidatore, una lacuna dichiarata e documentata è molto meno grave di una lacuna nascosta. Ricorda il caso deciso dall’ordinanza n. 28576/2025: è stata l’omissione di un atto rilevante a portare alla revoca dell’apertura.

Per il creditore. Il contratto originale non si trova, perché il credito è stato ceduto più volte, oppure manca il titolo esecutivo. Il piano B è ricostruire il credito con estratti conto certificati, la documentazione della cessione e la corrispondenza. Insinua quello che puoi provare. Se il debitore riconosce il debito nel proprio elenco dei creditori depositato all’apertura, richiama quel documento.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la mossa 5 prima della 3? No. Le osservazioni al progetto di stato passivo presuppongono che tu abbia depositato la domanda di ammissione e indicato la PEC a cui ricevere il progetto. Senza domanda non sei nel progetto e nessuno ti comunica nulla.

Il liquidatore mi ha mandato una PEC con il programma di liquidazione: devo rispondere “approvo”? Non serve, e non ha valore. Il programma lo approva il giudice delegato (art. 272, comma 2). Se non hai rilievi, non devi fare nulla. Se ne hai, mandali documentati prima dell’approvazione.

Sono il debitore: posso oppormi a un credito che considero prescritto? Fallo con le osservazioni al progetto di stato passivo, al liquidatore, entro 15 giorni. Per la fase successiva fai verificare la tua legittimazione a impugnare: sulla vecchia liquidazione del patrimonio la Cassazione (ord. n. 11447/2025) l’ha esclusa, perché il liquidatore rappresenta la massa.

Se non presento la domanda di ammissione, potrò agire contro il debitore a procedura chiusa? Solo in misura molto limitata. Se il debitore è esdebitato, per i creditori anteriori rimasti fuori dal concorso la liberazione opera per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2). Restano invece salvi i tuoi diritti verso fideiussori e coobbligati (art. 278, comma 6).

Il mio credito è garantito da ipoteca: maturano ancora gli interessi? Sì. La sospensione degli interessi ai fini del concorso non riguarda i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268, comma 5). Calcola gli interessi nella domanda secondo questa regola, e controlla nel riparto come sono imputati i costi della procedura sul ricavato del tuo bene.

Un creditore può ancora pignorare lo stipendio del debitore dopo l’apertura? No, non individualmente. L’art. 270, comma 5, richiama l’art. 150 della liquidazione giudiziale, che vieta le azioni esecutive e cautelari individuali. La parte di stipendio che supera la quota fissata dal giudice per il mantenimento entra nella liquidazione e viene distribuita secondo le regole del concorso. Se un pignoramento era già in corso, il creditore non lo prosegue da solo: partecipa con la domanda di ammissione.

Il liquidatore può chiedermi di versare somme che ho guadagnato dopo l’apertura? Sì, per la parte che supera la quota fissata per il mantenimento. Per i beni sopravvenuti, l’art. 272, comma 3-bis, li comprende nella liquidazione fino all’esdebitazione, al netto delle passività per acquistarli e conservarli. Se ritieni che la richiesta superi questi limiti, è il caso della mossa 7.

Quanto dura la procedura per il debitore? Dipende dalle operazioni di liquidazione. Il testo vigente prevede che resti aperta fino alla loro completa esecuzione e comunque per tre anni, con chiusura anticipata possibile se non c’è altro attivo (art. 272, comma 3). L’esdebitazione di diritto opera, per la persona fisica, dopo il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1).

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce qui sotto sono riportate con gli estremi indicati nelle fonti consultate. I principi sono riformulati, non trascritti. Ne abbiamo trovate e verificate sette: abbiamo preferito citare poche pronunce verificate piuttosto che aggiungere riferimenti non controllati.

A sostegno della mossa 1 (apertura)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. La relazione dell’OCC allegata alla domanda è un presupposto di ammissibilità della liquidazione controllata, e il giudice ne verifica completezza e attendibilità. L’omessa indicazione di una vendita immobiliare a un prezzo simbolico ha giustificato la revoca dell’apertura. Rilevanza: per il debitore, è la ragione per cui la relazione dell’OCC va resa completa. Per il creditore, è la ragione per cui va letta riga per riga.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025. La condanna per mala fede nel conferimento della procura, prevista dall’art. 51, comma 15, si applica anche alla liquidazione controllata, in forza del rinvio degli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, e anche nel giudizio di cassazione. Rilevanza: chiunque impugni, debitore o creditore, deve farlo con basi solide. È un argomento che vale per le mosse 1, 6 e 7.

A sostegno della mossa 3 (domanda di ammissione)

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025. Il termine per partecipare al concorso ha natura perentoria, e la domanda tardiva è ammessa solo se c’è una causa non imputabile. I crediti pecuniari si considerano scaduti all’apertura per applicazione analogica dell’art. 154, comma 2, e il creditore può insinuare l’intero senza intimare prima la decadenza dal beneficio del termine. È legittimo che i termini siano diversi da quelli della liquidazione giudiziale. Rilevanza: è la pronuncia cardine per il creditore. Fissa la perentorietà del termine e il modo di quantificare la domanda.

A sostegno delle mosse 5 e 6 (stato passivo)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161 del 23 ottobre 2025. Se il termine per le osservazioni al progetto di stato passivo scade dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, si applica l’art. 273 riformato. Il termine per contestare lo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, per rinvio all’art. 133. La mancanza di vacatio legis non basta, di per sé, per la rimessione in termini. Rilevanza: è la ragione per cui la mossa 6 va eseguita in otto giorni, senza contare su proroghe.
  • Cass. civ., ord. n. 11447/2025. In una liquidazione del patrimonio regolata dalla L. 3/2012, il sovraindebitato non è legittimato a impugnare il decreto sullo stato passivo, perché il liquidatore rappresenta la massa dei creditori. Rilevanza: riguarda la disciplina precedente, ma spiega perché il debitore deve giocare le proprie contestazioni già nella fase del progetto (mossa 5) e far verificare la legittimazione prima di qualsiasi reclamo.

A sostegno della mossa 7 (atti del liquidatore e riparti)

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile, ma non va posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: indica al creditore ipotecario dove controllare il riparto e quando reagire contro l’imputazione dei costi. Il contesto della pronuncia va verificato sul caso concreto.
  • Per il rinvio alle norme della liquidazione giudiziale, che consente di applicare l’art. 133 agli atti del liquidatore, vale anche qui la sentenza n. 28573/2025, che applica per analogia alla liquidazione controllata una norma della liquidazione giudiziale, l’art. 154, comma 2, muovendo dal principio concorsuale generale richiamato dall’art. 270.

A sostegno della mossa 8 (esdebitazione)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025. L’istanza di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi da chi era già stato dichiarato fallito resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non richiama le procedure di esdebitazione e ciascun sistema presuppone una procedura svolta secondo le proprie regole. Rilevanza: prima di contare termini e requisiti dell’art. 282, il debitore e il creditore verificano con quale legge è nata la procedura da cui si chiede la liberazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Questo è il lavoro che lo Studio svolge concretamente, mossa per mossa, per il debitore e per il creditore. Nessuna promessa di risultato: un impegno preciso sui mezzi.

  1. Leggiamo la sentenza di apertura e costruiamo il calendario della tua procedura, con ogni termine calcolato sulle comunicazioni effettivamente ricevute e verificato sul calendario.
  2. Controlliamo la relazione dell’OCC confrontandola con visure, atti notarili ed estratti conto, per far emergere le omissioni prima che lo faccia il tribunale o un creditore.
  3. Prepariamo e depositiamo l’eccezione di assenza di attivo dell’art. 268, comma 3, entro la prima udienza, coordinandoci con l’OCC per l’attestazione.
  4. Redigiamo la domanda di ammissione al passivo, distinguendo capitale, interessi fino all’apertura, spese e prelazioni, e la trasmettiamo via PEC al liquidatore conservando le ricevute.
  5. Esaminiamo il programma di liquidazione e l’inventario, verificando stime, tempi, azioni previste e beni esclusi, e trasmettiamo al liquidatore osservazioni documentate prima dell’approvazione.
  6. Analizziamo il progetto di stato passivo, sul tuo credito e su quelli degli altri, e redigiamo le osservazioni entro i 15 giorni.
  7. Proponiamo il reclamo ex art. 133 contro lo stato passivo esecutivo o contro gli atti e le omissioni del liquidatore entro gli otto giorni, inviando prima, quando serve, la diffida a provvedere.
  8. Valutiamo e proponiamo il ricorso per cassazione contro il decreto del giudice delegato entro 30 giorni, solo quando la questione di diritto lo giustifica.
  9. Prepariamo il fascicolo dell’esdebitazione per il debitore, oppure le osservazioni e il reclamo ex art. 124 per il creditore, nei termini dell’art. 282.
  10. Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, contabilità e crediti, gli avvocati costruiscono gli atti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesano soprattutto due abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere la liquidazione controllata dal lato di chi redige le relazioni, attesta l’attivo e dialoga con il giudice: è la prospettiva che serve per leggere una relazione, un programma o un progetto di stato passivo e trovarvi i punti deboli. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia fino all’ultimo grado: nella liquidazione controllata, contro il decreto sul reclamo allo stato passivo si va direttamente in Cassazione entro 30 giorni, e chi ha scritto le osservazioni e il reclamo può scrivere anche il ricorso, con la stessa linea e senza passaggi di consegne.

Lo staff multidisciplinare, cioè avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, è decisivo quando i numeri vanno ricostruiti: interessi da ricalcolare, crediti ceduti più volte, contabilità di una ditta cessata, redditi da documentare per la quota di mantenimento.

L’ultima istruzione

Nella liquidazione controllata non c’è un voto e non ci sarà. C’è invece una sequenza di finestre brevi: 7 giorni, 90 giorni, 15 giorni, 8 giorni, 30 giorni. In ognuna, debitore e creditore possono far valere le proprie ragioni, se arrivano in tempo.

Ogni finestra rispettata è un diritto che resta tuo; ogni finestra lasciata chiudere è un diritto che qualcun altro esercita al tuo posto.

Lo Studio Monardo segue questa procedura per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce la liquidazione controllata dall’interno. Come avvocato cassazionista, può accompagnare la stessa strategia dalla domanda di ammissione fino al ricorso per cassazione contro il decreto sullo stato passivo.

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