Hai un fido sul conto che la banca ti ha appena revocato, un saldo di anticipi su fatture che i clienti non hanno ancora pagato, un mutuo chirografario preso negli anni del Covid con la garanzia del Fondo PMI e magari un mutuo ipotecario sul capannone o sul laboratorio. E hai firmato fideiussioni personali, tu o i tuoi soci, su quasi tutto. La domanda che ti porti dietro è una sola: il concordato minore può davvero chiudere questa partita con le banche?
La risposta breve è: sì, il concordato minore può ridurre in modo vincolante i debiti bancari dell’impresa minore, anche contro il voto della banca, ma non li “cancella” da solo e non libera automaticamente chi ha firmato le garanzie. Il risultato dipende da come gestisci ogni singola linea di credito, dall’ordine in cui fai le cose e dai termini che rispetti.
Per questo questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire: otto mosse in sequenza, con obiettivi, termini, basi giuridiche e controlli di completamento, per portare le tue banche dentro il concordato minore senza farti trovare scoperto. Alla fine di ogni mossa troverai un check: non passare alla successiva finché non lo hai superato.
Perché ti accompagna proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la materia sta all’incrocio esatto di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento, e l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce la procedura dall’interno, dal lato dell’organismo che la istruisce. Dall’altro lato i debiti di cui parliamo sono contratti bancari (aperture di credito, anticipi, mutui, garanzie pubbliche), e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che serve a leggere i contratti e i conteggi della banca prima di trattarli.
📩 Hai una lettera di revoca dei fidi sul tavolo o un saldo negativo che cresce ogni giorno? Scrivici adesso: i recapiti dello Studio li trovi in fondo a questa pagina.
Prima di muoverti: fotografa il tuo rapporto con le banche
Il primo passo non è chiamare la banca e non è depositare nulla. Il primo passo è capire da quale mossa partire, perché un’impresa con il conto ancora aperto e i fidi attivi ha urgenze diverse da un’impresa che ha già ricevuto la decadenza dal beneficio del termine o un decreto ingiuntivo. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1: sei davvero un’impresa minore e la tua attività è ancora in piedi? Il concordato minore è riservato ai debitori in sovraindebitamento diversi dal consumatore: impresa minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa e in generale chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Secondo l’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi (CCII), è impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività se più breve), presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Se superi anche uno solo di questi limiti in uno degli esercizi rilevanti, il concordato minore non è la tua procedura. E se la ditta individuale è già stata cancellata, fermati: la Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026, come riportata dalle rassegne) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. In quel caso il piano va ripensato da zero.
Domanda 2: il tuo conto corrente è ancora operativo presso la banca che ti finanzia? Se sul conto dove la banca ti ha concesso fido e anticipi continuano ad arrivare bonifici dei clienti, ogni incasso può essere trattenuto dalla banca per ridurre la sua esposizione. È la situazione più urgente, perché ogni giorno di ritardo sposta denaro dalla massa dei creditori a un solo creditore. Se è così, parti dalla mossa 3 in parallelo alla mossa 1.
Domanda 3: la banca ha già agito? Distingui tre livelli: la banca ha solo inviato un sollecito o ridotto il fido; la banca ha revocato gli affidamenti e intimato il rientro, magari dichiarando la decadenza dal beneficio del termine sul mutuo; la banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo, iscritto ipoteca giudiziale o avviato un pignoramento. Più sei avanti in questa scala, più la mossa 6 (misure protettive) diventa decisiva e va preparata con anticipo.
Domanda 4: chi ha garantito i tuoi debiti bancari? Fai l’elenco: fideiussioni personali tue (se sei socio o amministratore di una società), dei soci, di familiari; garanzie del Fondo di garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale; eventuali garanzie SACE; ipoteche su beni di terzi. Questa risposta cambia due cose: la struttura delle classi (mossa 5) e la protezione dei garanti (mossa 8). Per l’art. 74, comma 3, CCII, la suddivisione in classi diventa obbligatoria proprio per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
Una volta risposto, usa questa tabella per individuare la tua mossa di partenza.
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Hai dubbi sui requisiti dimensionali o hai chiuso la partita IVA | Mossa 1 | Senza i requisiti il resto del piano è inutile |
| Conto ancora operativo con fidi o anticipi presso la banca creditrice | Mossa 3 (insieme alla 1) | Ogni incasso può essere trattenuto dalla banca |
| Non sai esattamente quanto devi e a chi | Mossa 2 | Senza numeri certi non c’è proposta credibile |
| Hai un finanziamento garantito dal Fondo PMI o un mutuo ipotecario | Mossa 4 | Il rango dei crediti decide quanto devi offrire |
| La banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo o ha avviato un pignoramento | Mossa 6 (dopo 1-5 accelerate) | Servono le misure protettive al deposito |
| La banca detiene più della metà del tuo passivo | Mossa 7 | Il voto della banca decide la maggioranza |
| Tu o i soci avete firmato fideiussioni | Mossa 8 (pianificata fin dall’inizio) | Il concordato non libera automaticamente i garanti |
| Hai segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi | Mossa 8 | Le segnalazioni vanno gestite e monitorate |
Prima di procedere, assicurati di avere sotto mano: gli ultimi tre bilanci o, per la ditta in contabilità semplificata, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni; gli estratti conto degli ultimi due anni di ogni rapporto bancario; i contratti di finanziamento; le lettere ricevute dalle banche. Sono gli stessi documenti che l’art. 75, comma 1, CCII richiede di allegare alla domanda, quindi raccoglierli ora non è tempo perso.
Un’ultima avvertenza di metodo. In questo piano trovi mosse che puoi eseguire da solo (raccogliere documenti, chiedere la visura in Centrale Rischi, aprire un nuovo conto) e mosse in cui qui serve il legale: la costruzione delle classi, la redazione della proposta, l’istanza di misure protettive, la gestione delle contestazioni della banca. Te lo segnalerò ogni volta.
Mossa 1 – Verifica di essere un’impresa minore e scegli il tipo di concordato
Obiettivo della mossa: accertare che tu possa accedere al concordato minore e decidere se proporlo in continuità (l’attività prosegue) o con risorse esterne, perché questa scelta condiziona come puoi trattare i mutui bancari.
Quando va fatta
Subito, prima di qualsiasi contatto formale con l’OCC e prima di rispondere per iscritto alle banche. I requisiti dimensionali si guardano sui tre esercizi precedenti la domanda: se depositi a novembre 2026, contano in linea di massima il 2023, il 2024 e il 2025. Se nel frattempo hai in programma di cessare l’attività o di cancellare la ditta, non farlo prima di aver valutato il concordato minore: la cancellazione può chiuderti la porta.
Come si esegue
Il primo passo è prendere i tre bilanci (o le dichiarazioni) e compilare una griglia con tre colonne per ciascun anno: attivo patrimoniale, ricavi, debiti totali. Per i debiti, conta anche quelli non scaduti: il residuo capitale dei mutui va sommato per intero, non solo le rate arretrate. Molti imprenditori sottovalutano questo punto e scoprono tardi di aver superato la soglia dei 500.000 euro proprio per effetto del mutuo ipotecario.
Poi verifica lo stato di sovraindebitamento: l’art. 2, comma 1, lett. c) CCII lo definisce come lo stato di crisi o di insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. In pratica: non riesci, o prevedibilmente non riuscirai, a pagare regolarmente le obbligazioni man mano che scadono. La revoca dei fidi con richiesta di rientro immediato è spesso il momento in cui la crisi diventa insolvenza.
A questo punto scegli la struttura. L’art. 74, comma 1, CCII consente il concordato minore quando la proposta permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Il comma 2 aggiunge che, fuori da questi casi, il concordato minore può essere proposto solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. La norma non fissa una percentuale minima: conta che l’apporto sia “apprezzabile” rispetto a ciò che i creditori avrebbero comunque.
La differenza conta molto per le banche. Solo in continuità puoi chiedere di continuare a pagare alle scadenze originarie le rate del mutuo garantito da beni strumentali (art. 75, comma 3, CCII): se il capannone o il macchinario ipotecato ti servono per lavorare, la continuità è quasi una scelta obbligata. In un concordato con sole risorse esterne e liquidazione dei beni, invece, la banca ipotecaria sarà pagata con il ricavato della vendita.
Infine, se l’impresa è una società di persone, annota chi sono i soci illimitatamente responsabili: per l’art. 79, comma 4, CCII, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche nei loro confronti. Se è una Srl, i soci non godono di questo effetto e le loro fideiussioni vanno trattate a parte (mossa 8).
La base giuridica
Art. 2, comma 1, lett. c) e d) CCII (sovraindebitamento e impresa minore); art. 74, commi 1 e 2, CCII (presupposti del concordato minore); art. 75, comma 3, CCII (mutuo su beni strumentali in continuità); art. 79, comma 4, CCII (effetti per i soci illimitatamente responsabili). Il quadro va letto nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, il correttivo che ha toccato proprio gli artt. 74, 75, 78 e 80.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire di aver superato una soglia in un solo esercizio, per esempio i ricavi del 2023 gonfiati da una commessa straordinaria. In questo caso non forzare: una domanda presentata da un soggetto che non è impresa minore viene dichiarata inammissibile e hai perso mesi. Verifica con il commercialista se la tua impresa rientra in un altro strumento (gli strumenti per le imprese sopra soglia sono diversi e qui non li trattiamo).
Il secondo imprevisto è la ditta già cancellata. Con la pronuncia della Cassazione n. 20141/2026 sopra richiamata, la strada del concordato minore per l’imprenditore individuale cancellato è in salita. Valuta con il legale le alternative per la persona fisica, che però hanno effetti diversi sui debiti bancari.
Il terzo imprevisto è non avere un’attività che produca margine sufficiente e non avere nessuno disposto ad apportare risorse esterne. Qui il concordato minore rischia di non stare in piedi: meglio scoprirlo ora che dopo il deposito.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) hai la griglia dei tre esercizi compilata e sotto le tre soglie; (2) hai deciso, almeno in via preliminare, se proporre un concordato in continuità o con risorse esterne, e sai indicare da dove arriveranno i soldi per pagare i creditori; (3) hai individuato l’OCC del circondario del tribunale competente a cui rivolgerti.
Mossa 2 – Ricostruisci ogni linea di credito, una per una
Obiettivo della mossa: arrivare a un elenco esatto di ogni rapporto con ogni banca (importo, natura, garanzie, stato), perché la proposta di concordato si costruisce linea per linea e un errore qui si paga in fase di voto.
Quando va fatta
In parallelo alla mossa 1, e comunque prima di incontrare l’OCC per la redazione del piano. Mettiti un orizzonte di due o tre settimane per la raccolta. Se una banca non ti consegna i documenti, non bloccare tutto: annota la richiesta e vai avanti con i dati disponibili (estratti conto, Centrale Rischi).
Come si esegue
Il primo passo è chiedere la tua visura in Centrale Rischi della Banca d’Italia. La richiesta è gratuita e si fa online sul sito della Banca d’Italia, anche per l’impresa: ottieni l’elenco di tutti gli affidamenti e utilizzi segnalati dalle banche, mese per mese. È il modo più rapido per accorgerti di una linea che avevi dimenticato o di una fideiussione segnalata a tuo nome. Chiedi la visura sia per l’impresa sia, se sei socio o garante, per te come persona fisica.
Poi chiedi a ogni banca, per iscritto con PEC, copia dei contratti e degli estratti conto. Il diritto di ottenere la documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni è previsto dal Testo unico bancario (art. 119, comma 4, TUB): ti serve per verificare i conteggi, perché il saldo che la banca ti chiede non è sempre il saldo che ti spetta pagare.
A questo punto compila una scheda per ciascun rapporto. Ecco cosa distinguere:
- Apertura di credito in conto corrente (fido) e scoperto: annota il limite accordato, il saldo debitore, la data dell’eventuale revoca e il termine di rientro intimato. Lo scoperto senza fido (sconfinamento) va indicato separatamente: spesso ha tassi e commissioni diversi.
- Anticipi su fatture o salvo buon fine: annota l’importo anticipato, l’elenco delle fatture cedute o date in mandato all’incasso, le scadenze delle fatture, e soprattutto il conto su cui confluiscono gli incassi. Verifica nel contratto se c’è un patto di compensazione o una clausola che autorizza la banca a trattenere gli incassi: è il punto che affronteremo nella mossa 3.
- Mutuo o finanziamento chirografario: residuo capitale, rate scadute non pagate, eventuale lettera di decadenza dal beneficio del termine, e presenza di una garanzia pubblica (Fondo di garanzia PMI, SACE). Indica la percentuale garantita: per i finanziamenti degli anni 2020-2022 la copertura è spesso molto alta.
- Mutuo ipotecario: residuo capitale, rate arretrate, bene ipotecato, grado dell’ipoteca, importo iscritto, e se il bene è strumentale all’attività o è l’abitazione principale.
- Garanzie personali: chi ha firmato, per quale importo massimo, su quali rapporti. Se trovi fideiussioni “omnibus” a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri, segnalalo.
Infine incrocia: il totale dei saldi bancari deve coincidere con la Centrale Rischi (con le soglie di segnalazione) e con il bilancio. Ogni differenza va spiegata prima del deposito, perché l’OCC dovrà attestare la completezza e l’attendibilità dei dati e le banche, in fase di voto, contesteranno ogni cifra che non torna.
Prima di procedere, assicurati di aver raccolto per ogni banca un fascicolo separato, cartaceo o digitale, con questo contenuto minimo: contratti firmati e loro modifiche (aumenti o riduzioni di fido, rinegoziazioni, moratorie degli anni scorsi); estratti conto e scalari degli ultimi due anni; piani di ammortamento aggiornati dei mutui; lettere di revoca, diffide e intimazioni ricevute, con la prova della data di ricezione; documenti relativi alle garanzie (fideiussioni, delibera della garanzia del Fondo PMI o di SACE, atti di ipoteca); visura in Centrale Rischi con le righe di quella banca evidenziate. Questo fascicolo ti servirà quattro volte: con l’OCC per la redazione dell’elenco dei creditori, con il perito per la stima dei beni ipotecati, nella fase del voto per rispondere alle contestazioni della banca, e dopo l’omologa per verificare che la banca aggiorni correttamente le segnalazioni.
Un consiglio pratico sulle moratorie e rinegoziazioni passate: se negli anni scorsi hai ottenuto sospensioni delle rate o allungamenti del piano di ammortamento, verifica nel contratto modificativo se sono state aggiunte nuove garanzie o se il debito è stato consolidato in un nuovo finanziamento. Capita spesso che uno scoperto chirografario sia stato trasformato in un mutuo assistito da garanzia pubblica o da una nuova fideiussione: il rango e i garanti di oggi dipendono da quell’operazione, non dal rapporto originario.
La base giuridica
Art. 75, comma 1, lett. c) CCII: alla domanda va allegato l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, delle cause di prelazione e del domicilio digitale. Le banche hanno quasi sempre una PEC pubblica: annotala, ti servirà per le comunicazioni dell’OCC. Art. 119, comma 4, TUB per la documentazione bancaria.
Se qualcosa va storto
La banca non risponde alla richiesta di documenti o risponde solo in parte. Non è un motivo per rinviare il deposito: indica nella domanda l’importo risultante dagli estratti e dalla Centrale Rischi, segnala che la documentazione è stata richiesta e non consegnata, e riserva le contestazioni. La banca potrà precisare il suo credito nella dichiarazione all’OCC.
Altro imprevisto: scopri addebiti che non ti tornano (commissioni di massimo scoperto, interessi sugli interessi, tassi diversi da quelli pattuiti). Qui serve l’analisi tecnica del rapporto: un credito bancario ridimensionato prima del concordato significa una percentuale più alta per tutti gli altri e una proposta più sostenibile. Non costruire però il piano sull’ipotesi che la contestazione vada a buon fine: indica il credito come contestato e prevedi un accantonamento.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) hai la visura Centrale Rischi dell’impresa e dei garanti; (2) hai una scheda per ogni rapporto bancario con importo, natura e garanzie; (3) il totale delle schede coincide con la Centrale Rischi e con la contabilità, oppure ogni differenza è spiegata per iscritto.
Mossa 3 – Metti in sicurezza il conto corrente: compensazione e anticipi
Obiettivo della mossa: impedire che la banca creditrice continui a ridurre la propria esposizione con gli incassi dei tuoi clienti, sottraendo liquidità al piano e agli altri creditori.
Quando va fatta
Adesso. È l’unica mossa che non ammette ritardi, perché ogni giorno in cui i bonifici dei clienti arrivano sul conto affidato è un giorno in cui la banca può trattenerli. Va completata prima del deposito della domanda e mantenuta durante tutta la procedura.
Come si esegue
Il primo passo è capire il meccanismo. Quando hai un conto con saldo negativo, ogni accredito riduce il debito: non è un “pagamento” che decidi tu, è la normale dinamica del conto corrente. Se poi hai anticipi su fatture con mandato all’incasso, la banca riceve il pagamento della fattura anticipata e lo usa per chiudere l’anticipo. Fuori dalle procedure, è tutto lecito. Dentro una procedura concorsuale, la questione diventa se la banca possa “compensare” il suo credito anteriore con gli incassi successivi.
Su questo la giurisprudenza ha tracciato una distinzione che devi conoscere. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 27219/2025) ha affermato che, quando il contratto di anticipazione è collegato al mandato all’incasso con un patto di compensazione inserito nel contratto di conto corrente, crediti e debiti nascono da un unico rapporto: non si applica allora la compensazione in senso tecnico (art. 1241 c.c. e, nella vecchia legge fallimentare, art. 56), ma la cosiddetta compensazione impropria, che è un semplice accertamento contabile del dare e avere e che il giudice può rilevare anche d’ufficio. Tradotto in pratica: se il tuo contratto di anticipo contiene quel patto, le somme incassate sulle fatture anticipate possono finire alla banca anche dopo l’avvio della procedura. La pronuncia riguarda il fallimento, e la sua applicazione al concordato minore va valutata caso per caso, ma ti dice una cosa chiara: non puoi contare sul fatto che la banca restituisca quegli incassi.
Ecco cosa fare, quindi:
- Apri un nuovo conto presso una banca che non sia tua creditrice. Deve essere una banca con cui non hai fidi, mutui o garanzie. Su questo conto farai confluire da ora in avanti gli incassi dell’attività.
- Comunica ai clienti le nuove coordinate bancarie per le fatture non anticipate e per le fatture future. Fallo per iscritto, in modo neutro: un cambio di IBAN è un fatto ordinario.
- Non presentare nuove fatture all’anticipo presso la banca creditrice e non chiedere nuovi utilizzi del fido.
- Per le fatture già anticipate, non dirottare i pagamenti sul nuovo conto senza aver parlato con il legale. Se il cliente paga altrove una fattura ceduta o con mandato all’incasso alla banca, la banca può contestarti la violazione del contratto, e nella procedura questo comportamento verrà letto come scorretto. Le fatture anticipate vanno censite e trattate nella proposta.
- Sospendi gli addebiti diretti (SDD) non essenziali che transitano sul conto in rosso e spostali sul nuovo conto, per i fornitori che continui a pagare regolarmente perché necessari alla continuità.
Prima di procedere, assicurati che il nuovo conto non sia gravato da clausole di compensazione con altri rapporti dello stesso gruppo bancario della tua creditrice: i gruppi bancari a volte collegano i conti delle diverse società del gruppo.
La base giuridica
Art. 1241 c.c. e seguenti (compensazione); l’orientamento della Cassazione sulla compensazione impropria (ord. n. 27219/2025); per le procedure, la disciplina della compensazione nei rapporti con il debitore in concordato, che il concordato minore richiama, in quanto compatibile, attraverso l’art. 74, comma 4, CCII (rinvio alle norme sul concordato preventivo). Dopo il deposito, l’art. 78, comma 5, CCII rende inefficaci verso i creditori anteriori gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione: anche questo ti impone prudenza nella gestione dei pagamenti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: la banca, accorgendosi del cambio di conto, revoca immediatamente gli affidamenti e chiede il rientro entro pochi giorni. È un rischio che va messo in conto: la revoca arriva quasi sempre comunque, e in genere prima che tu sia pronto. Non rispondere con promesse di pagamento che non potrai mantenere. Prendi atto della revoca, accelera le mosse 4 e 5 e prepara l’istanza di misure protettive (mossa 6).
Secondo imprevisto: la banca trattiene sul conto anche accrediti che non riguardano fatture anticipate, per esempio un rimborso o un bonifico di un cliente non ceduto. Annota ogni movimento con data e importo: queste somme entrano nella ricostruzione del credito della banca e possono essere oggetto di contestazione.
Terzo imprevisto: il nuovo conto ti viene rifiutato perché hai segnalazioni a sofferenza. Prova con istituti diversi, anche con un conto di base senza affidamento; è sufficiente un conto di appoggio per gli incassi.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) hai un conto operativo presso una banca non creditrice; (2) i clienti hanno ricevuto le nuove coordinate per le fatture non anticipate; (3) hai un elenco delle fatture già anticipate, con importo, scadenza e banca, pronto per l’OCC.
Mossa 4 – Classifica i crediti delle banche: chirografo, ipoteca, Fondo PMI
Obiettivo della mossa: attribuire a ogni credito bancario il suo rango esatto (chirografario, ipotecario, privilegiato per effetto della surrogazione del Fondo), perché dal rango dipende quanto sei obbligato a offrire e chi vota.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 2, con le schede in mano, e prima di scrivere una sola riga della proposta. È la mossa più tecnica dell’intero piano: qui serve il legale, perché un errore di classificazione può portare al diniego dell’omologazione o a una contestazione fondata della banca.
Come si esegue
Il primo passo è separare i crediti bancari in tre famiglie.
Prima famiglia: i crediti chirografari puri. Scoperti di conto, fidi revocati, anticipi non coperti da garanzia reale, mutui chirografari senza garanzia pubblica. Sono crediti senza alcuna prelazione: nel concordato minore possono essere soddisfatti in percentuale, anche bassa, purché la proposta sia sostenibile e superi il voto. Di solito sono la parte più consistente dell’esposizione bancaria di una piccola impresa.
Seconda famiglia: i crediti ipotecari. Il mutuo garantito da ipoteca su un bene dell’impresa o del titolare. Qui vale una regola precisa: secondo l’art. 75, comma 2, CCII, i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. In pratica: la banca ipotecaria deve ricevere almeno quello che otterrebbe dalla vendita del bene ipotecato in una liquidazione. La parte di credito che supera quel valore “degrada” a chirografo e, ai fini del voto, è equiparata ai crediti chirografari per la parte residua (art. 79, comma 1, CCII).
Due precisazioni giurisprudenziali ti aiutano a fare i conti giusti. La prima: la Cassazione (Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025, come riportata dalle rassegne) ha ribadito che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Non puoi dare alla banca chirografaria più di quanto dai a un creditore privilegiato di grado superiore senza il suo consenso. La seconda: la Cassazione (Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025) ha stabilito che il compenso del gestore, pur prededucibile, non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Quando calcoli l’alternativa liquidatoria per la banca ipotecaria, quindi, non puoi abbattere il suo valore detraendo il compenso dell’OCC: questo aumenta la soglia minima che devi garantirle.
Terza famiglia: i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI. È il punto in cui gli imprenditori si confondono di più, e la giurisprudenza del 2026 ha portato chiarezza. Il meccanismo è questo: la banca ti ha erogato un finanziamento; il Fondo (gestito da Mediocredito Centrale) lo ha garantito per una percentuale; se non paghi, la banca può escutere la garanzia, il Fondo paga la banca per la quota garantita e si surroga nel suo credito verso di te. Il credito del Fondo, una volta surrogato, gode di un privilegio previsto dalla legge (art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, richiamato per il Fondo dall’art. 8-bis del D.L. 3/2015) e può essere riscosso tramite ruolo.
La domanda decisiva è: quando nasce il privilegio? La Cassazione, con la sentenza n. 24405 del 3 agosto 2026 (come riportata da ItaliaOggi), ha chiarito che il privilegio appartiene al garante pubblico e sorge solo dopo che il Fondo ha pagato la banca e si è surrogato. Finché la garanzia non è stata escussa e pagata, il credito resta della banca, che è creditrice chirografaria per l’intero. La stessa ricostruzione giornalistica riferisce due conseguenze operative: la banca garantita può essere collocata in una classe autonoma, e la tutela del futuro credito privilegiato del Fondo va realizzata attraverso un fondo rischi, secondo la disciplina dettata per il concordato preventivo.
Le Sezioni Unite (n. 5889/2026) hanno inquadrato il percorso: dopo l’escussione il gestore del Fondo si surroga alla banca, il credito assume natura pubblicistica, il privilegio deriva dall’art. 8-bis del D.L. 3/2015 (ritenuto norma ripetitiva del regime già vigente) e la riscossione può avvenire tramite cartelle. Nella stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato che la definizione agevolata ottenuta da un coobbligato solidale (nel caso, un fideiussore) produce effetti anche verso il coobbligato che non vi ha aderito: un dato da tenere presente quando, nella mossa 8, ragionerai sulla posizione dei soci.
Infine, sul privilegio per i finanziamenti più datati c’è un contrasto aperto. La Cassazione (Sez. III, ord. interlocutoria n. 9228/2026) ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la possibile assegnazione alle Sezioni Unite sulla questione se il privilegio dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 si applichi ai crediti da finanziamenti pubblici conclusi prima dell’entrata in vigore della norma: un orientamento lo esclude, un altro (richiamata Cass. Sez. III n. 32148/2024) lo ricollega alla causa del credito. Se il tuo finanziamento è recente, il problema non ti riguarda; se hai agevolazioni pubbliche datate, segnalalo.
Il punto di forza dello Studio su questa mossa è la lettura incrociata: l’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario che legge contratto, garanzia pubblica ed escussione prima di collocare il credito nel piano.
Ecco come tradurre tutto questo in pratica:
- Per ogni finanziamento garantito, chiedi alla banca (e verifica sul contratto) la percentuale di copertura del Fondo e se la garanzia è stata già escussa.
- Se non è stata escussa: la banca è chirografaria per l’intero. Ma devi prevedere che il Fondo, pagando in futuro, possa vantare un privilegio sulla quota garantita. Il piano deve tenerne conto con un accantonamento, altrimenti l’OCC e il giudice potranno ritenere il piano non fattibile.
- Se è stata escussa: il Fondo è creditore privilegiato per la quota pagata, la banca resta chirografaria per la quota non garantita. Il Fondo va inserito nell’elenco dei creditori con il suo domicilio digitale.
- Per i mutui ipotecari, fai stimare il bene da un perito indipendente e chiedi all’OCC di attestare il valore di mercato: è su quel valore che si misura il minimo da offrire.
La base giuridica
Art. 75, comma 2, CCII; art. 79, comma 1, CCII; art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998; art. 8-bis D.L. 3/2015; art. 2, comma 100, L. 662/1996 (istituzione del Fondo); le pronunce citate sopra. Attenzione: la ricostruzione giornalistica della sentenza n. 24405/2026 richiama le norme del concordato preventivo (classi autonome e fondo rischi); la loro applicazione al concordato minore passa per il rinvio di compatibilità dell’art. 74, comma 4, CCII.
Se qualcosa va storto
Il Fondo escute la garanzia durante la procedura, dopo il deposito. Il credito cambia titolare in corso di procedura e una parte diventa privilegiata. Se hai già previsto l’accantonamento, il piano regge; se no, l’OCC dovrà proporre modifiche. Per questo l’accantonamento si prevede sempre, anche quando la banca ti assicura che “non escuterà”.
Altro imprevisto: la perizia sul bene ipotecato è molto più bassa del debito e la banca contesta la stima. Prepara una stima motivata, con comparabili di mercato, e fai in modo che sia condivisa con l’OCC: la banca potrà opporsi solo dimostrando che dalla liquidazione otterrebbe di più.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) ogni credito bancario ha un rango assegnato (chirografario, ipotecario con quota capiente e quota degradata, garantito dal Fondo con stato dell’escussione); (2) hai una stima del bene ipotecato condivisa con l’OCC; (3) per ogni finanziamento garantito dal Fondo hai previsto il trattamento della quota garantita.
Mossa 5 – Costruisci la proposta per le banche: falcidia, classi e mutui da tenere in vita
Obiettivo della mossa: scrivere una proposta che riduca in modo sostenibile i debiti bancari, rispetti i minimi di legge per i creditori garantiti e abbia una struttura di classi capace di superare il voto.
Quando va fatta
Dopo la mossa 4, insieme all’OCC e al commercialista che redige il piano economico. Mettiti in conto da tre a sei settimane: la proposta passa per più bozze. Non depositare una proposta “provvisoria” sperando di correggerla dopo: in sede di reclamo contro un’eventuale inammissibilità, piano e proposta non possono essere modificati (art. 78, comma 1, CCII).
Come si esegue
Il primo passo è rispondere alla domanda del titolo con precisione: il concordato minore non “cancella” i debiti bancari, li ristruttura. Con l’omologazione, la parte di debito che la proposta non prevede di pagare non è più esigibile nei confronti dell’impresa, alle condizioni del piano e a patto che il piano venga eseguito. È un effetto vincolante anche per la banca che ha votato contro, se le maggioranze sono raggiunte e il giudice omologa. Ma la falcidia ha dei limiti, e devi costruirla dentro quei limiti.
La falcidia dei crediti chirografari. L’art. 74, comma 3, CCII dice che la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma. Per i fidi, gli scoperti, gli anticipi non garantiti e i mutui chirografari puoi quindi offrire una percentuale. Non esiste un minimo fissato per legge, ma la percentuale deve reggere due prove: deve essere sostenibile (i flussi del piano devono poterla pagare) e deve essere almeno pari a ciò che la banca otterrebbe da una liquidazione controllata, perché altrimenti la banca dissenziente potrà contestare la convenienza e il giudice non omologherà (art. 80, comma 3, CCII). Il Tribunale di Venezia (sent. n. 174/2025, pubblicata il 30 ottobre 2025) ha precisato che il sindacato del giudice sulla convenienza non arriva a valutare la percentuale offerta, salvo che sia ingiustificatamente irrisoria.
Il trattamento dei crediti ipotecari. Offri alla banca ipotecaria almeno il valore di liquidazione del bene (mossa 4). Per la parte eccedente, tratta la banca come chirografaria. Se sei in continuità e il bene ipotecato è strumentale (il capannone, il laboratorio, il macchinario), valuta l’art. 75, comma 3, CCII: la proposta può prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate del mutuo garantito da beni strumentali. In pratica il mutuo resta in vita con il suo piano di ammortamento originario, e la banca non subisce falcidia su quel rapporto. La norma va applicata alle condizioni previste dallo stesso articolo (regolarità dei pagamenti alla data della domanda o autorizzazione al pagamento dell’arretrato, attestazione dell’OCC che il rimborso non lede gli altri creditori): verificale con il legale prima di inserirla.
Se invece l’ipoteca grava sull’abitazione principale del titolare persona fisica, il riferimento è l’art. 75, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, con presupposti propri: regolarità dei pagamenti o autorizzazione al pagamento dell’arretrato, e attestazione dell’OCC che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato.
Le classi. Suddividere i creditori in classi è una facoltà, salvo un caso in cui è un obbligo: per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74, comma 3, CCII). La banca con fideiussione dei soci o con garanzia del Fondo PMI rientra proprio in questa ipotesi. Ecco una struttura tipica da cui partire, da adattare al tuo caso:
- Classe A: banche chirografarie senza garanzie di terzi (scoperti puri, fidi revocati).
- Classe B: banche con crediti assistiti da garanzie di terzi (fideiussioni dei soci, garanzia del Fondo PMI non ancora escussa).
- Classe C: quota degradata a chirografo dei crediti ipotecari.
- Classe D: fornitori strategici, se il piano in continuità prevede per loro un trattamento differenziato.
- Classi per i crediti privilegiati degradati (erariali, previdenziali) secondo le regole loro proprie.
Le classi servono a due cose: trattare in modo diverso posizioni giuridiche ed economiche diverse e, ai fini del voto, ottenere la maggioranza anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1, CCII). Una classe composta solo da banche può però diventare un blocco ostile: ragiona sulla composizione pensando già alla mossa 7.
Le fatture anticipate. Nel piano dedica un paragrafo agli anticipi in essere: indica le fatture, la loro esigibilità, e come intendi trattare gli incassi. Se il contratto prevede il mandato all’incasso con patto di compensazione, è realistico che la banca trattenga i pagamenti delle fatture anticipate: costruisci il piano su questa ipotesi prudente, e considera come credito residuo della banca solo la parte non coperta dagli incassi attesi.
Gli interessi. Nel concordato minore, per effetto del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alle norme del concordato preventivo, il deposito della domanda incide sul corso degli interessi dei crediti chirografari ai soli effetti del concorso; per i crediti garantiti da ipoteca o privilegio la regola è diversa. Fai verificare il conteggio degli interessi dichiarati dalla banca alla data della domanda.
Prima di procedere, assicurati che la proposta indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi (art. 74, comma 3, CCII): percentuale, scadenze dei pagamenti, fonte delle risorse, garanzie di esecuzione.
La base giuridica
Art. 74, commi 3 e 4, CCII; art. 75, commi 2, 2-bis e 3, CCII; art. 79, comma 1, CCII; art. 80, comma 3, CCII; Trib. Venezia, sent. n. 174/2025 sul perimetro del controllo di convenienza; Cass. n. 28574/2025 sull’ordine delle prelazioni.
Se qualcosa va storto
La banca, informalmente, ti dice che non accetterà mai meno del 50%. Non costruire la proposta sulle dichiarazioni informali: costruiscila sui numeri. Se la banca è maggioritaria, valuta (con la mossa 7) se esiste una struttura di classi che permetta di raggiungere le maggioranze; se non esiste, la trattativa diventa necessaria, ma va condotta con una proposta già pronta e motivata, non a mani vuote.
Altro imprevisto: il piano economico in continuità non regge il pagamento integrale delle rate del mutuo strumentale. In questo caso il mantenimento del mutuo ai sensi dell’art. 75, comma 3, non è praticabile: valuta la falcidia del credito ipotecario al valore di liquidazione, con un piano di pagamento dilazionato da concordare con l’OCC.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) ogni credito bancario ha un trattamento scritto nella proposta (percentuale, tempi, fonte); (2) la banca ipotecaria riceve almeno il valore di liquidazione attestato; (3) le banche con garanzie di terzi sono collocate in una classe dedicata.
Mossa 6 – Deposita la domanda e chiedi subito le misure protettive
Obiettivo della mossa: depositare la domanda tramite l’OCC e ottenere, con il decreto di apertura, il blocco delle azioni esecutive e cautelari delle banche e il divieto di nuove ipoteche giudiziali.
Quando va fatta
Appena proposta e piano sono completi e l’OCC ha redatto la sua relazione. Se una banca ha già notificato un decreto ingiuntivo o un atto di precetto, il tempo stringe: un’ipoteca giudiziale iscritta prima del decreto di apertura resta in piedi e cambia il rango di quella banca. Per questo, nelle situazioni più tese, le mosse 4 e 5 vanno accelerate e la mossa 6 va preparata in parallelo.
Come si esegue
Il primo passo è il deposito della domanda presso il tribunale competente, attraverso l’OCC. La domanda contiene la proposta, il piano e gli allegati dell’art. 75, comma 1, CCII. Qui serve il legale, sia per la redazione sia, soprattutto, per l’istanza di misure protettive.
Nella stessa domanda chiedi espressamente le misure dell’art. 78, comma 2, lett. d) CCII. Secondo la norma, su istanza del debitore il giudice dispone, fino al momento in cui l’omologazione diventa definitiva:
- il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e azioni cautelari;
- il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati;
- la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze;
- il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.
Senza istanza le misure non arrivano da sole: è una richiesta che devi formulare tu, e motivare. Spiega al giudice quali azioni le banche hanno avviato o minacciato (decreto ingiuntivo notificato, precetto, pignoramento presso terzi sui conti, procedura esecutiva sul capannone) e perché ciascuna pregiudica la fattibilità del piano.
Se il decreto dispone la sospensione generale delle esecuzioni, il giudice può nominare un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC quando lo ritiene necessario (art. 78, comma 2-bis, CCII). La nomina può avvenire anche nel concordato in continuità con i requisiti richiamati dalla norma o su richiesta del debitore.
Il decreto di apertura dispone anche la pubblicazione della domanda e, per l’imprenditore, l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 78, comma 2, lett. a). Da quel momento la tua situazione è pubblica e le banche ne hanno notizia ufficiale.
Il giorno del deposito, prepara anche una comunicazione alle banche. Non è un obbligo di legge, perché la comunicazione formale arriverà dall’OCC, ma ti evita reazioni scomposte (revoca di altre linee, segnalazioni affrettate, telefonate ai garanti). Il contenuto deve essere asciutto: hai depositato una domanda di concordato minore presso il tribunale competente tramite l’OCC; hai chiesto le misure protettive; ogni comunicazione sui rapporti in essere va indirizzata all’OCC e al tuo legale; le linee di credito non saranno più utilizzate. Non inserire offerte, percentuali o promesse: la proposta è quella depositata, e qualsiasi impegno diverso preso con una sola banca rischia di violare la parità di trattamento tra creditori.
Contemporaneamente, informa i garanti di cosa sta accadendo. I fideiussori riceveranno con ogni probabilità lettere della banca: sapere in anticipo che il concordato non li libera automaticamente (mossa 8) evita che firmino riconoscimenti di debito o piani di rientro individuali senza una valutazione.
Dopo il deposito, cambia il modo in cui gestisci l’impresa. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5, CCII). Concretamente: non pagare debiti bancari anteriori fuori dal piano, non concedere nuove garanzie alle banche, non vendere beni strumentali senza autorizzazione. Continua invece la gestione ordinaria dell’attività, usando il conto aperto nella mossa 3.
La base giuridica
Art. 78, commi 1, 2, 2-bis e 5, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Il decreto che dichiara aperta la procedura non è soggetto a reclamo; quello di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni (art. 78, comma 1, CCII).
Se qualcosa va storto
Il giudice ti concede un termine per integrazioni: secondo l’art. 78, comma 1, CCII può concedere fino a 15 giorni. Rispettalo al giorno, e controlla che la scadenza non cada di sabato o domenica (in quel caso slitta al primo giorno feriale). Una integrazione tardiva o incompleta espone la domanda all’inammissibilità.
La banca chiede la revoca delle misure protettive sostenendo che il piano non è fattibile. Prepara una replica documentata: la relazione dell’OCC, il piano economico, la prova delle risorse esterne se previste. Le misure servono a proteggere il piano, non a tenere a distanza i creditori senza ragione.
Il pignoramento presso terzi della banca sul tuo nuovo conto era già stato notificato prima del deposito. Le misure protettive bloccano la prosecuzione, ma le somme già vincolate restano tali fino ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione: deposita subito il decreto di apertura nel fascicolo esecutivo.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) hai il decreto di apertura con le misure protettive richieste; (2) il decreto è stato depositato in ogni procedura esecutiva pendente promossa dalle banche; (3) hai verificato che l’OCC abbia comunicato proposta e decreto a tutte le banche e al Fondo PMI, se creditore.
Mossa 7 – Gestisci il voto della banca
Obiettivo della mossa: arrivare al termine per il voto con le maggioranze di legge raggiunte, sapendo esattamente quanto pesa ogni banca e come si conta il suo silenzio.
Quando va fatta
Dal giorno della comunicazione dell’OCC fino alla scadenza del termine assegnato dal giudice. L’art. 78, comma 2, lett. c) CCII prevede che il giudice assegni ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni. Il calendario lo detta il decreto: segna sul calendario il giorno di scadenza, e se cade di sabato o domenica calcola lo slittamento al lunedì.
Come si esegue
Il primo passo è calcolare le maggioranze prima che si voti. Secondo l’art. 79, comma 1, CCII:
- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi;
- se hai formato più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi;
- i creditori privilegiati soddisfatti solo in parte votano, per la parte residua, come chirografari.
Prima di procedere, fai il conteggio su un esempio concreto, perché è qui che si vince o si perde. Ipotizza un passivo ammesso al voto di 300.000 euro, così ripartito: banca principale 162.000 euro (54%), seconda banca 28.000 euro, Erario 41.000 euro, sei fornitori per complessivi 69.000 euro. La banca principale da sola supera la metà dei crediti: per approvare la proposta ti servono quindi due condizioni insieme, la maggioranza dei crediti e la maggioranza per teste dei voti espressi. Se la banca principale vota a favore, la maggioranza dei crediti c’è, ma se la seconda banca, l’Erario e quattro fornitori votano contro e due fornitori non votano (silenzio che vale assenso), sui voti espressi hai 1 favorevole contro 6 contrari per teste, più i due assensi taciti: verifica con l’OCC come il silenzio si combina con il conteggio per teste nel tuo caso, perché il risultato può cambiare l’esito. Se invece la banca principale vota contro, i crediti favorevoli possono arrivare al massimo al 46%: la proposta non passa, comunque si comportino gli altri. In questa configurazione il voto della banca principale è decisivo, e la trattativa con lei va impostata prima del deposito, non dopo.
Se hai formato le classi, rifai il conteggio classe per classe: la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Con tre classi, devi vincere in almeno due. Una classe composta dalla sola banca principale, che vota contro, conta come una classe persa; due classi favorevoli (per esempio fornitori e quota degradata dell’ipotecario, se la banca ipotecaria è diversa) possono bastare, sempre che la maggioranza complessiva dei crediti sia raggiunta.
La seconda regola è quella che riguarda più spesso le banche. Se la tua banca principale detiene, poniamo, il 55% del passivo, il suo voto contrario non basta da solo a bocciare la proposta, ma il suo voto favorevole non basta da solo ad approvarla: serve anche la maggioranza per teste di chi ha votato. Rovesciando la prospettiva: se la banca maggioritaria è contraria, la proposta non raggiunge la maggioranza dei crediti, salvo che tu non abbia costruito classi e numeri diversi.
Non votano e non sono computati i soggetti dell’art. 79, comma 2, CCII: coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, società controllanti, controllate o sotto comune controllo, i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto di interessi. Attenzione all’ipotesi del cessionario: se la banca ha ceduto il tuo credito a una società di cartolarizzazione o a un servicer nei dodici mesi prima della domanda, quel creditore non vota.
Il silenzio vale assenso. Per l’art. 79, comma 3, CCII, in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Le banche lo sanno e in genere votano, ma succede che il voto arrivi tardi. Il Tribunale di Venezia (sent. n. 174/2025) ha ritenuto non valido il voto negativo di una banca spedito fuori termine, e quel voto non è stato conteggiato tra i contrari. Nello stesso provvedimento, il silenzio di un altro creditore è stato considerato adesione.
Ecco cosa fare durante il termine:
- Verifica che l’OCC abbia ricevuto la PEC di ogni banca con l’indirizzo per le comunicazioni (art. 78, comma 4, CCII).
- Rendi disponibile a ogni banca la documentazione che chiede: un voto contrario motivato con “mancanza di informazioni” è più difficile da sostenere se hai fornito tutto.
- Prepara una nota tecnica sulla convenienza: un confronto chiaro tra quanto la banca riceve con il concordato e quanto riceverebbe nella liquidazione controllata, con i tempi di realizzo.
- Valuta se la banca ha colpevolmente determinato o aggravato il tuo indebitamento. L’art. 80, comma 4, CCII prevede che il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non possa contestare la convenienza. È il caso, per esempio, di affidamenti concessi o aumentati senza una verifica seria della sostenibilità. Qui serve il legale: è un’argomentazione che va documentata, non affermata.
La base giuridica
Art. 78, comma 2, lett. c), e comma 4, CCII; art. 79, commi 1, 2 e 3, CCII; art. 80, commi 1, 3 e 4, CCII. Ricorda che lo strumento di omologazione forzata previsto dall’art. 80, comma 3, CCII, quando manca l’adesione determinante, riguarda solo l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali e assistenziali: contro il voto contrario e determinante di una banca non esiste un’omologazione “forzata” analoga. La banca dissenziente, una volta raggiunte le maggioranze, può invece contestare la convenienza, e il giudice omologa se ritiene che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Se qualcosa va storto
La banca maggioritaria vota contro e le maggioranze non sono raggiunte. Per l’art. 80, comma 5, CCII, se non omologa il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata. Prima di arrivare lì, valuta se una proposta migliorativa sia praticabile entro i tempi della procedura: va discussa con l’OCC.
La banca contesta i numeri del proprio credito. La contestazione va risolta dal giudice prima dell’omologa (il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e raggiungimento delle maggioranze, art. 80, comma 1, CCII). Tieni pronti estratti, conteggi e la scheda della mossa 2.
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) l’OCC ha certificato l’esito del voto con le percentuali per crediti, per teste (se necessario) e per classi; (2) hai l’elenco dei voti tardivi o irregolari e la loro qualificazione; (3) per ogni contestazione di convenienza hai una replica con il confronto numerico con la liquidazione controllata.
Mossa 8 – Proteggi i soci garanti e gestisci le segnalazioni in Centrale Rischi
Obiettivo della mossa: evitare che la banca, ridotta nel concordato, si rivalga per intero sui garanti, e riportare le segnalazioni creditizie a una rappresentazione corretta della nuova situazione.
Quando va fatta
La pianificazione parte dalla mossa 1, perché la posizione dei garanti incide sulle classi. L’esecuzione si concentra nella fase del voto e dopo l’omologazione. Le segnalazioni in Centrale Rischi vanno monitorate ogni mese, per tutta la durata del piano.
Come si esegue
Il primo passo è leggere bene l’art. 79, comma 5, CCII: il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. È la risposta più importante di tutto l’articolo per chi ha firmato garanzie: il concordato riduce il debito dell’impresa, ma la banca conserva il diritto di chiedere al fideiussore la differenza tra quanto riceve dal concordato e quanto le spettava.
Distingui due situazioni.
Se l’impresa è una società di persone (Snc, Sas), per l’art. 79, comma 4, CCII il concordato minore della società produce effetti, salvo patto contrario, anche per i soci illimitatamente responsabili. Questo vale per la responsabilità del socio come tale. Se però il socio ha anche firmato una fideiussione personale a favore della banca, la questione dell’effetto del concordato su quella garanzia autonoma va valutata caso per caso con il legale: non dare per scontata la liberazione.
Se l’impresa è una Srl o una ditta individuale con garanti terzi (il coniuge, un genitore, un socio di capitale), i garanti restano obbligati. Ecco le strade da valutare per loro:
- Negoziare con la banca una liberazione dei garanti contestuale al voto favorevole, con un accordo scritto. È lo strumento più efficace quando la banca ha interesse all’approvazione.
- Inserire nella proposta un apporto dei garanti, che pagano una somma in cambio della liberazione concordata: la proposta può prevedere il soddisfacimento in qualsiasi forma (art. 74, comma 3, CCII), e l’apporto esterno può migliorare l’offerta per tutti.
- Valutare per il garante persona fisica una propria procedura di sovraindebitamento, se il suo patrimonio non è in grado di sostenere la garanzia. Il tipo di procedura dipende dalla qualificazione dei suoi debiti, e dopo il D.Lgs. 136/2024 la nozione di consumatore all’art. 2, comma 1, lett. e) CCII è legata ai debiti contratti in quella qualità: è una valutazione tecnica, non un automatismo.
- Verificare la validità delle fideiussioni: forma, importo massimo, clausole. Le fideiussioni omnibus e le clausole standardizzate sono state oggetto di ampio contenzioso: un’analisi del contratto prima di qualsiasi accordo è indispensabile.
Per i finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, tieni presente un ulteriore aspetto. Quando il Fondo paga la banca e si surroga, può agire per il recupero anche con la riscossione tramite ruolo, come ricostruito dalle Sezioni Unite (n. 5889/2026) in un caso in cui le cartelle erano state indirizzate anche a un fideiussore. La stessa pronuncia ha riconosciuto effetto per tutti i coobbligati solidali alla definizione agevolata perfezionata da uno di essi: nella pianificazione della posizione dei garanti, quindi, considera anche questo canale.
La Centrale Rischi. La Centrale Rischi della Banca d’Italia registra le esposizioni segnalate dagli intermediari, compresa la classificazione a sofferenza quando la banca valuta il cliente in stato di insolvenza. Il concordato minore non comporta da sé la cancellazione delle segnalazioni: la banca continua a segnalare il rapporto secondo le regole di vigilanza, e dopo l’omologazione e i pagamenti del piano la segnalazione deve riflettere la nuova situazione del credito. Ecco cosa fare:
- Scarica la visura ogni mese durante la procedura e dopo ogni pagamento del piano.
- Confronta le segnalazioni con il piano omologato: importi, classificazione, garanti segnalati.
- Se trovi un errore, scrivi alla banca chiedendo la rettifica; se non risponde o risponde negativamente, puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice.
- Documenta i danni di una segnalazione indebita. La Cassazione (Sez. III, ord. n. 29252 del 13 novembre 2024) ha affermato che il danno da indebita segnalazione può essere provato anche per presunzioni e che, per l’imprenditore, può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, con effetti sull’accesso al credito; la vicinanza temporale tra segnalazione a sofferenza e revoca dei finanziamenti è un indizio del nesso causale.
Non confondere la Centrale Rischi della Banca d’Italia con i sistemi di informazione creditizia privati: hanno regole e tempi di conservazione diversi, e vanno verificati separatamente.
La base giuridica
Art. 79, commi 4 e 5, CCII; art. 74, comma 3, CCII; Cass. SU n. 5889/2026; Cass. Sez. III ord. n. 29252/2024; art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno da segnalazione illegittima.
Se qualcosa va storto
La banca, subito dopo l’omologa, notifica un decreto ingiuntivo al fideiussore per l’intero credito originario. È un’azione che la legge consente, nei limiti della garanzia. Valuta subito con il legale le difese sul contratto di fideiussione e l’eventuale procedura del garante; e verifica che la banca abbia imputato correttamente quanto ricevuto nel concordato.
La segnalazione a sofferenza resta immutata anche dopo il pagamento integrale della percentuale concordataria. Chiedi alla banca, per iscritto, di aggiornare la posizione in base all’esito del piano; in mancanza, procedi con il reclamo.
Check di completamento
Considera chiuso il piano quando: (1) ogni garante ha una strategia scritta (accordo di liberazione, apporto, procedura propria o difesa sul contratto); (2) le visure di Centrale Rischi successive all’omologa riflettono il piano; (3) l’OCC vigila sull’esecuzione e tu hai un calendario dei pagamenti con le date di scadenza.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione.
Situazione di partenza. Impresa individuale artigiana in continuità, sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Debiti bancari: fido di conto revocato con saldo di 38.740 €; anticipi su fatture per 21.460 € (fatture anticipate per 24.900 €, scadenza media a 60 giorni); mutuo chirografario residuo 64.350 € garantito all’80% dal Fondo PMI, garanzia non ancora escussa; mutuo ipotecario sul laboratorio residuo 117.900 €. Altri debiti: erariali 41.270 €, fornitori 33.580 €. Il laboratorio è stimato 140.000 € di mercato; in liquidazione il realizzo atteso, al netto delle spese della vendita, è di 91.300 €. Il titolare riceve il 19 ottobre 2026 (lunedì) la revoca dei fidi con intimazione di rientro entro 15 giorni, cioè entro il 3 novembre 2026 (martedì).
Simulazione 1: chi esegue la mossa 3 entro pochi giorni. Entro il 23 ottobre il titolare apre un nuovo conto presso una banca non creditrice e comunica le nuove coordinate ai clienti per le fatture non anticipate. Nelle tre settimane successive incassa 17.820 € di fatture non anticipate sul nuovo conto. Le fatture anticipate (24.900 €) vengono pagate sul conto della banca, che chiude gli anticipi (21.460 €) e trattiene la differenza di 3.440 € a riduzione del fido: il credito residuo della banca sul conto scende a 35.300 €. I 17.820 € restano disponibili per il piano e per la gestione corrente. Domanda depositata il 2 novembre 2026 (lunedì), con istanza di misure protettive.
Simulazione 2: chi rimanda la mossa 3. Stessa situazione, ma il titolare lascia gli incassi sul conto revocato. I 17.820 € di fatture non anticipate affluiscono sul conto in rosso e riducono il saldo del fido. La banca, pur ridotta, è stata pagata con risorse che sarebbero servite al piano: la proposta ha 17.820 € in meno. Su un piano che offriva ai chirografari il 22%, mantenere la stessa percentuale richiede ora un apporto esterno aggiuntivo; in alternativa la percentuale per i chirografari si abbassa e la convenienza per gli altri creditori diventa più difficile da dimostrare.
Simulazione 3: il Fondo PMI escute durante la procedura. Il decreto di apertura arriva il 16 novembre 2026 (lunedì); l’OCC comunica a tutti i creditori il 20 novembre (venerdì) e il giudice assegna 30 giorni per il voto. Il termine scadrebbe il 20 dicembre 2026, domenica, e slitta al 21 dicembre (lunedì). Il 4 dicembre la banca escute la garanzia: il Fondo paga 51.480 € (80% di 64.350 €) e si surroga, con privilegio sulla quota pagata (Cass. n. 24405/2026). La banca resta chirografaria per 12.870 €. Se il piano prevedeva già un accantonamento pari al trattamento del privilegio sulla quota garantita, la fattibilità non cambia: cambia solo il destinatario del pagamento. Se l’accantonamento mancava, l’OCC deve proporre modifiche e la tenuta del piano è a rischio.
Simulazione 4: il mutuo ipotecario. La banca ipotecaria è creditrice per 117.900 €. Il minimo da offrirle sulla quota garantita è il realizzo atteso in liquidazione, 91.300 €, senza detrarre il compenso dell’OCC (Cass. n. 6865/2025). La quota degradata, 26.600 €, vota come chirografaria. Se il titolare è in regola con le rate alla data della domanda o è autorizzato a pagare l’arretrato, e l’OCC attesta i presupposti dell’art. 75, comma 3, CCII, la proposta può invece mantenere il mutuo con le rate originarie: la banca non subisce falcidia e non vota per quella parte da chirografaria degradata. Esito: con il mantenimento del mutuo il laboratorio resta all’impresa e la continuità regge; con la falcidia a 91.300 € serve un piano di pagamento del valore di liquidazione che i flussi devono sostenere.
Il piano in una pagina
Ecco la sequenza da tenere sotto mano, la pagina da stampare.
Il primo passo è accertare i requisiti: impresa minore sotto tutte e tre le soglie, attività in essere o risorse esterne apprezzabili, nessuna cancellazione intervenuta. Poi ricostruisci ogni rapporto bancario con la visura in Centrale Rischi e i contratti. Contemporaneamente sposta gli incassi su un conto presso una banca non creditrice: è la mossa che non può aspettare. Classifica ogni credito bancario per rango, con particolare attenzione ai mutui ipotecari (minimo pari al valore di liquidazione) e ai finanziamenti garantiti dal Fondo PMI (banca chirografaria fino all’escussione, Fondo privilegiato dopo la surrogazione). Costruisci una proposta con classi, obbligatorie per i creditori con garanzie di terzi. Deposita con l’istanza di misure protettive. Gestisci il voto contando maggioranze per crediti, per teste e per classi, e ricordando che il silenzio vale assenso. Infine pianifica la posizione dei garanti e controlla le segnalazioni.
Ogni mossa saltata si paga con un’opzione che si chiude: liquidità dispersa, un’ipoteca giudiziale in più, un voto perso, un garante esposto per l’intero.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Requisiti e tipo di concordato | Accesso alla procedura e scelta continuità/risorse esterne | Subito, prima di qualsiasi altra mossa | Domanda inammissibile; mutuo strumentale non salvabile |
| 2. Ricostruzione delle linee di credito | Elenco esatto dei crediti bancari | 2-3 settimane | Proposta contestata, numeri non attendibili |
| 3. Messa in sicurezza del conto | Stop alla riduzione dell’esposizione con gli incassi | Immediato, prima del deposito | Liquidità sottratta al piano |
| 4. Classificazione dei crediti | Rango di ogni credito (chirografo, ipoteca, Fondo PMI) | Prima di redigere la proposta | Violazione delle prelazioni, piano non fattibile |
| 5. Proposta e classi | Falcidia sostenibile e classi obbligatorie | 3-6 settimane | Inammissibilità, proposta non modificabile in reclamo |
| 6. Deposito e misure protettive | Blocco di esecuzioni, cautele e nuove prelazioni | Al deposito; integrazioni entro max 15 giorni | Ipoteche giudiziali e pignoramenti proseguono |
| 7. Voto | Maggioranze per crediti, teste e classi | Termine assegnato, non superiore a 30 giorni | Diniego di omologa e possibile liquidazione controllata |
| 8. Garanti e Centrale Rischi | Protezione dei garanti, segnalazioni corrette | Dalla mossa 1 e poi mensilmente | Banca che si rivale per intero sui fideiussori |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti nei rapporti con le banche e il piano B per ciascuno.
Scenario 1: la banca accelera prima del deposito. Hai appena iniziato la mossa 2 e la banca, dopo la revoca dei fidi, ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e iscrive ipoteca giudiziale sul laboratorio. Il problema è doppio: la banca diventa creditrice ipotecaria (con un grado successivo a quello del mutuo, se il bene è già ipotecato) e può avviare il pignoramento.
Piano B: comprimi i tempi. Deposita la domanda con proposta e piano completi il prima possibile e chiedi le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d) CCII, che vietano di proseguire le azioni esecutive e di acquisire prelazioni non concordate. Valuta con il legale l’opposizione al decreto ingiuntivo nel termine di legge, se ci sono contestazioni sul credito. Nella proposta, tratta l’ipoteca giudiziale secondo il suo grado e la capienza del bene: se il valore di liquidazione è già assorbito dal mutuo di primo grado, la nuova ipoteca non ha capienza e quella banca resta, nei fatti, chirografaria per la parte incapiente.
Scenario 2: il termine per una integrazione è scaduto. Il giudice ti ha concesso un termine per integrare la documentazione (fino a 15 giorni, art. 78, comma 1, CCII) e non lo hai rispettato perché una banca non ti ha consegnato gli estratti. Il rischio è l’inammissibilità.
Piano B: se il decreto di inammissibilità arriva, è reclamabile entro 30 giorni davanti al tribunale; ma in sede di reclamo piano e proposta non si possono modificare. Valuta con il legale se è più efficace reclamare o depositare una nuova domanda completa. Per il futuro: integra sempre nel termine con quello che hai, spiegando cosa manca e perché, anziché lasciare scadere il termine in attesa di un documento.
Scenario 3: un documento essenziale è irreperibile. Non trovi il contratto del mutuo chirografario e non sai se e in che misura è garantito dal Fondo PMI. La banca non risponde.
Piano B: la visura in Centrale Rischi indica i rapporti e, spesso, le garanzie segnalate. Chiedi alla banca, per PEC, copia del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB e conserva la ricevuta. Nella domanda indica il rapporto con i dati disponibili e segnala la richiesta inevasa. Nel piano, per prudenza, prevedi l’ipotesi peggiore: che il finanziamento sia garantito dal Fondo e che il Fondo possa escutere e vantare il privilegio sulla quota garantita. Se la garanzia poi risulta inferiore, l’accantonamento in eccesso torna a beneficio degli altri creditori secondo il piano.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 6 prima della 4 e della 5? No. Le misure protettive si chiedono con la domanda, e la domanda va depositata con proposta e piano. Puoi accelerare le mosse 4 e 5, non saltarle. Se la banca ti incalza, concentra le risorse su queste due mosse e deposita appena possibile.
Posso continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario durante la procedura? Dipende da cosa prevede la proposta e dalle autorizzazioni. Se intendi avvalerti dell’art. 75, comma 3, CCII (mutuo su beni strumentali in continuità), la regolarità dei pagamenti alla data della domanda o l’autorizzazione del giudice al pagamento dell’arretrato sono condizioni della norma. Non pagare rate di altri debiti anteriori fuori dal piano: violeresti la parità di trattamento.
La banca può revocarmi il conto corrente dopo il deposito? La banca può recedere dal rapporto secondo il contratto e la legge. Per questo nella mossa 3 hai aperto un conto presso una banca diversa: l’attività non deve dipendere dal conto della banca creditrice.
Se la banca vota contro, il concordato è perso? Non necessariamente. Se, anche con il voto contrario della banca, le maggioranze dell’art. 79, comma 1, CCII sono raggiunte, il concordato è approvato e la banca può solo contestare la convenienza: il giudice omologa se il suo credito è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Se invece il suo voto è determinante, la proposta non passa: l’omologazione forzata dell’art. 80, comma 3, CCII riguarda solo fisco ed enti previdenziali.
La mia fideiussione si riduce insieme al debito dell’impresa? No, salvo accordo con la banca o diversa disciplina applicabile al tuo caso: l’art. 79, comma 5, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati. Per questo la mossa 8 va pianificata dall’inizio.
Posso chiedere alla banca nuova finanza durante la procedura? Puoi chiederla, ma nessuna banca è obbligata a concederla, e ogni nuova garanzia o atto eccedente l’ordinaria amministrazione richiede l’autorizzazione del giudice (art. 78, comma 5, CCII). Se il piano in continuità ha bisogno di liquidità, è più realistico che arrivi come apporto esterno (familiari, soci, terzi) dichiarato nella proposta.
La banca ha ceduto il mio credito a una società di recupero: cambia qualcosa? Sì, sotto due profili. Il creditore che vota e riceve i pagamenti è il cessionario, che va indicato nell’elenco con il suo domicilio digitale. E se la cessione è avvenuta nell’anno precedente la domanda, il cessionario non vota e non è computato ai fini delle maggioranze (art. 79, comma 2, CCII): un dato che può spostare l’esito del voto.
Dopo l’omologa la sofferenza in Centrale Rischi sparisce? Non automaticamente. La segnalazione deve rappresentare correttamente lo stato del credito: controlla le visure dopo l’omologa e dopo i pagamenti, e chiedi la rettifica delle segnalazioni non coerenti con il piano.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono riportate con gli estremi indicati dalle fonti consultate, e il principio è riformulato. Quando la data cadeva in un giorno festivo o la fonte non riportava la sezione, ho indicato solo gli elementi certi.
A sostegno della mossa 1 (requisiti)
- Cass., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: l’imprenditore individuale che ha cancellato la propria impresa non può accedere al concordato minore. Rilevanza: prima di chiudere la partita IVA per “liberarti” della ditta indebitata con le banche, valuta il concordato minore, perché dopo la cancellazione questa strada è preclusa secondo questa pronuncia.
A sostegno della mossa 3 (conto corrente e anticipi)
- Cass., Sez. I, ord. n. 27219/2025. Principio: quando l’anticipazione bancaria è collegata a un mandato all’incasso con patto di compensazione inserito nel conto corrente, dare e avere nascono da un unico rapporto, e opera la compensazione impropria, cioè un accertamento contabile rilevabile anche d’ufficio, non la compensazione legale. Rilevanza: gli incassi delle fatture anticipate rischiano di restare alla banca, e il piano deve tenerne conto in modo prudente.
A sostegno della mossa 4 (rango dei crediti bancari)
-
Cass. n. 24405 del 3 agosto 2026 (sezione non indicata dalla fonte giornalistica). Principio: il privilegio legato alla garanzia pubblica sul credito alle PMI spetta al garante e nasce solo con il pagamento alla banca e la surrogazione; prima, la banca è creditrice chirografaria. Rilevanza: decide come trattare nella proposta i finanziamenti garantiti dal Fondo e impone un accantonamento per la possibile escussione futura.
-
Cass., Sezioni Unite, n. 5889/2026. Principio: escussa la garanzia, il gestore del Fondo PMI si surroga alla banca, il credito assume natura pubblicistica e può essere riscosso tramite ruolo; il privilegio deriva dall’art. 8-bis D.L. 3/2015, ritenuto norma ripetitiva del regime previgente; la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato solidale giova anche agli altri coobbligati. Rilevanza: dopo l’escussione cambiano creditore, rango e canale di riscossione, anche verso i garanti.
-
Cass., Sez. III, ord. interlocutoria n. 9228/2026. Principio: è aperto un contrasto sull’applicabilità del privilegio dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 ai crediti da finanziamenti pubblici sorti prima dell’entrata in vigore della norma, con trasmissione degli atti al Primo Presidente per la possibile rimessione alle Sezioni Unite. Rilevanza: per agevolazioni pubbliche datate il rango del credito non è pacifico.
-
Cass., Sez. III, n. 32148/2024 (richiamata nell’ordinanza n. 9228/2026). Principio: la prelazione discende dalla causa del credito come suo carattere genetico, non dal momento dell’inadempimento. Rilevanza: rappresenta l’orientamento favorevole all’applicazione del privilegio anche ai crediti più risalenti.
-
Cass., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: anche nel concordato minore va rispettato l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: non puoi migliorare la posizione delle banche chirografarie a scapito dei creditori privilegiati di rango superiore.
-
Cass., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore è prededucibile ma non va posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: il minimo da garantire alla banca ipotecaria si calcola senza detrarre quel compenso.
A sostegno delle mosse 5 e 7 (proposta e voto)
- Trib. Venezia, Sez. I civ., sent. n. 174/2025, pubblicata il 30 ottobre 2025. Principio: il voto di una banca pervenuto oltre il termine non è valido; il silenzio di un creditore vale adesione; il controllo di convenienza non investe la misura della percentuale, salvo che sia ingiustificatamente irrisoria; nel concordato minore non è richiesto un vaglio di meritevolezza del debitore. Rilevanza: mostra in concreto come si contano i voti delle banche e come il giudice valuta le contestazioni.
A sostegno della mossa 8 (Centrale Rischi)
- Cass., Sez. III, ord. n. 29252 del 13 novembre 2024. Principio: il danno da segnalazione indebita in Centrale Rischi si può provare anche per presunzioni; per l’imprenditore consiste nella perdita di affidabilità commerciale; la vicinanza temporale tra segnalazione a sofferenza e revoca dei finanziamenti è un indizio del nesso causale. Rilevanza: fonda la richiesta di rettifica e, se necessario, l’azione risarcitoria per segnalazioni non corrette prima, durante e dopo il concordato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo per un’impresa minore indebitata con le banche che valuta il concordato minore.
- Verifichiamo i requisiti di accesso, ricostruendo con il commercialista dello staff attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi rilevanti e lo stato dell’impresa.
- Ricostruiamo ogni rapporto bancario, richiedendo per PEC contratti ed estratti conto e confrontandoli con la visura in Centrale Rischi dell’impresa e dei garanti.
- Analizziamo i contratti di fido, anticipo e mutuo con lo staff in diritto bancario, individuando patti di compensazione, mandati all’incasso, clausole di garanzia e addebiti contestabili.
- Classifichiamo i crediti delle banche per rango, accertando lo stato di escussione delle garanzie del Fondo PMI e la capienza dei beni ipotecati.
- Costruiamo la struttura della proposta e delle classi, incluse le classi obbligatorie per i creditori con garanzie di terzi, e valutiamo il mantenimento del mutuo su beni strumentali.
- Redigiamo l’istanza di misure protettive e la depositiamo nelle procedure esecutive pendenti promosse dalle banche.
- Seguiamo la fase del voto, verificando la regolarità e la tempestività delle dichiarazioni delle banche e preparando le repliche alle contestazioni di convenienza.
- Studiamo la posizione dei soci e dei garanti, verificando le fideiussioni e impostando trattative o percorsi autonomi di sovraindebitamento.
- Monitoriamo le segnalazioni in Centrale Rischi e predisponiamo le richieste di rettifica e, se necessario, i ricorsi.
- Difendiamo l’impresa e i garanti nei giudizi collegati, dalle opposizioni ai decreti ingiuntivi fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC: significa conoscere il concordato minore dal lato dell’organismo che istruisce la domanda, attesta i valori e riferisce al giudice, e quindi costruire proposta e piano sapendo cosa l’OCC e il tribunale verificheranno. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che porta nella trattativa con le banche il linguaggio e il metodo della negoziazione tra impresa e creditori finanziari.
Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: il piano economico, i conteggi bancari e la strategia legale nascono insieme. E la linea resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: se una banca porta la contestazione in giudizio o un garante viene chiamato a pagare, lo stesso difensore segue il caso in ogni grado, senza ricominciare da capo.
Chiusura
Torniamo alla domanda del titolo. Il concordato minore non cancella con un colpo di spugna i debiti con le banche: li ristruttura in modo vincolante, se la proposta rispetta i minimi per i creditori garantiti, supera il voto e viene eseguita. Le banche chirografarie possono essere falcidiate, la banca ipotecaria deve ricevere almeno il valore di liquidazione, il Fondo PMI diventa privilegiato solo dopo aver pagato, e i garanti restano esposti se non te ne occupi.
Il principio guida è semplice: ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché tiene insieme le due competenze che il tema richiede: la conoscenza della procedura dall’interno, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e la lettura dei contratti bancari attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario coordinato dall’Avvocato. È questo incrocio a permettere di trattare le banche nel concordato minore con numeri e argomenti verificabili.
📩 Prima che la banca faccia la prossima mossa, fai la tua: scrivi allo Studio usando i contatti che trovi in chiusura di pagina e fissiamo insieme il punto di partenza del tuo piano.
