Non esiste una sola risposta a questa domanda: dipende da chi sei dentro quell’impresa. Il lavoratore che ogni mattina timbra ancora il cartellino, l’ex dipendente che aspetta il TFR da mesi, l’apprendista assunto da poco, il figlio o la moglie che lavorano nella bottega di famiglia e il titolare che ha chiesto il concordato minore si trovano davanti alla stessa procedura, ma con regole, rischi e possibilità molto diverse.
Qualche esempio lampo. Il dipendente ancora in forza, di regola, continua a lavorare e a ricevere lo stipendio corrente, perché il concordato minore nasce proprio per far proseguire l’attività: il suo problema sono gli arretrati maturati prima della domanda. L’ex dipendente ha un credito privilegiato per TFR e ultime retribuzioni che il piano può ridurre, ma solo fino a un limite preciso, e deve fare attenzione a come vota, perché il suo comportamento in procedura può incidere sull’accesso al Fondo di garanzia dell’INPS. L’apprendista ha gli stessi privilegi di un dipendente ordinario, ma numeri più piccoli e un contratto con una componente formativa che la crisi può compromettere. Il collaboratore familiare scopre che, per legge, il suo voto non viene nemmeno contato. Il datore di lavoro, infine, deve costruire un piano che rispetti i privilegi dei lavoratori e che regga al confronto con l’alternativa liquidatoria, altrimenti il giudice non lo omologa.
In questa guida trovi cinque percorsi distinti:
- il dipendente ancora in forza;
- l’ex dipendente con crediti arretrati e TFR;
- l’apprendista;
- il collaboratore familiare;
- il datore di lavoro che propone il concordato minore.
Prima dei profili, una parte comune spiega le regole che valgono per tutti: il privilegio dei crediti di lavoro, la falcidia possibile entro i limiti dell’art. 75, comma 2, del Codice della crisi (CCII), il voto, l’omologazione e il ruolo, ancora in parte incerto, del Fondo di garanzia.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Il concordato minore è uno strumento del sovraindebitamento che si costruisce e si deposita attraverso un Organismo di composizione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il modo in cui i crediti di lavoro vengono censiti, attestati e trattati nel piano. Ed essendo anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, segue il lato dell’impresa che deve proseguire l’attività senza sacrificare chi ci lavora oltre quanto la legge consente.
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Le regole comuni a tutti: privilegio, falcidia, voto e omologazione
Questa parte è scritta in modo impersonale perché vale per ogni profilo. I capitoli successivi rimandano qui senza ripetere.
Chi può usare il concordato minore
Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). Secondo l’art. 74, comma 1, possono proporlo i debitori sovraindebitati diversi dai consumatori: l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e gli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. La condizione tipica è che la proposta consenta di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questo caso, il comma 2 ammette il concordato minore solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo disponibile.
L’impresa minore, secondo l’art. 2, comma 1, lettera d), del CCII, è quella che nei tre esercizi precedenti non ha superato congiuntamente un attivo patrimoniale annuo di 300.000 euro, ricavi annui di 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, di 500.000 euro. Sono imprese piccole: il bar, l’officina, il laboratorio artigiano, il negozio, lo studio professionale con qualche dipendente. È proprio qui che il rapporto tra titolare e lavoratori è più stretto, e la crisi pesa di più su entrambi.
Il privilegio dei crediti di lavoro
I crediti dei lavoratori subordinati sono assistiti dal privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile: riguarda le retribuzioni dovute al prestatore di lavoro subordinato, le indennità dovute per la cessazione del rapporto (in primo luogo il TFR) e alcune voci risarcitorie collegate al rapporto. È un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro, collocato nelle primissime posizioni dell’ordine delle prelazioni. I contributi previdenziali, invece, non sono un credito del lavoratore ma dell’ente previdenziale: l’INPS è a sua volta un creditore privilegiato, con una propria collocazione.
Nel concordato minore il piano deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Secondo quanto riportato da una rassegna di legittimità, la Cassazione (Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha affermato che anche il concordato minore deve rispettare tale ordine: un creditore di grado inferiore non può essere trattato meglio di uno di grado superiore senza il suo consenso.
La falcidia: cosa dice l’art. 75, comma 2
Ecco il punto che interessa a tutti i lavoratori. Secondo l’art. 75, comma 2, CCII, i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC.
Tradotto: il piano può pagare ai dipendenti meno del 100%, ma mai meno di quanto prenderebbero se l’impresa venisse liquidata. Per fare questo confronto l’OCC stima quanto si ricaverebbe vendendo i beni mobili su cui grava il privilegio (attrezzature, magazzino, crediti verso clienti, veicoli), sottrae quanto spetta a chi viene prima (spese di procedura prededucibili e prelazioni di grado superiore) e calcola la percentuale che arriverebbe ai lavoratori. Quella è la soglia minima.
La parte di credito privilegiato che il piano non paga viene trattata, ai fini del voto, come chirografaria: secondo l’art. 79, comma 1, i privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua.
Come si costruisce, in concreto, la soglia di liquidazione
La soglia minima non è una percentuale fissa stabilita dalla legge: cambia da impresa a impresa e si ricava da quattro passaggi, che conviene conoscere perché ciascuno può essere contestato.
- L’inventario dei beni mobili. Il privilegio dei lavoratori grava sui beni mobili del datore: macchinari, attrezzature, arredi, veicoli, merci in magazzino, crediti verso clienti, somme sul conto. Un bene dimenticato abbassa artificialmente la soglia.
- La stima a valore di mercato. L’art. 75, comma 2, chiede di avere riguardo al valore di mercato attestato dall’OCC. Un furgone stimato a valore di rottamazione anziché di mercato, o un magazzino valutato al prezzo di svendita, riducono quanto spetterebbe ai lavoratori.
- La sottrazione di ciò che viene prima. Dal valore dei beni si tolgono le spese prededucibili della procedura e i crediti con una prelazione di grado superiore sugli stessi beni. Anche qui gli importi vanno verificati: una stima gonfiata delle spese riduce la soglia.
- Il rapporto con il totale dei crediti di lavoro. Quello che resta si divide per il totale dei crediti privilegiati di pari grado. Se i crediti di lavoro sono stati sottostimati o sovrastimati nell’elenco, anche la percentuale è sbagliata.
Ogni lavoratore ha interesse a controllare questi quattro passaggi, perché una soglia calcolata male rende inammissibile una falcidia che sulla carta sembra regolare. E ha uno strumento per farlo: le contestazioni da inviare all’OCC entro il termine fissato dal decreto di apertura, e l’opposizione all’omologa per difetto di convenienza prevista dall’art. 80, comma 3.
Chi fa cosa: datore, OCC, giudice, creditori
Per orientarsi è utile sapere chi ha in mano ciascun pezzo della procedura. Il datore di lavoro prepara la proposta e il piano e deposita la domanda tramite l’OCC, allegando la documentazione dell’art. 75, comma 1. L’OCC verifica la documentazione, stima i beni, attesta la soglia di liquidazione, comunica ai creditori la proposta e il decreto, raccoglie voti e contestazioni e riferisce al giudice. Il giudice dichiara aperta la procedura, può disporre le misure protettive, verifica le maggioranze e decide sull’omologazione. I creditori, e quindi anche i lavoratori, votano, contestano, si oppongono. Quando la legge lo prevede, il giudice nomina anche un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC (art. 78, comma 2-bis).
E le regole speciali del concordato in continuità?
Il concordato minore rinvia, per quanto non previsto e in quanto compatibili, alle norme sul concordato preventivo (art. 74, comma 4). Nel concordato preventivo in continuità, l’art. 84, comma 7, CCII prevede che i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. siano soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente, e che la proposta e il piano assicurino il rispetto dell’art. 2116, primo comma, c.c. (la regola che, in linea generale, garantisce al lavoratore le prestazioni previdenziali anche se il datore non ha versato i contributi). L’art. 84, comma 2, aggiunge che la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro.
Se e quanto queste regole si applichino al concordato minore è una questione aperta: il rinvio è subordinato alla compatibilità e l’art. 75, comma 2, contiene già una regola propria sui privilegiati. Chi ha un credito di lavoro di importo rilevante fa bene a far verificare come il tribunale competente interpreta questo punto.
Voto, silenzio e omologazione
Con il decreto di apertura il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC, via PEC, l’adesione o il dissenso e le eventuali contestazioni (art. 78, comma 2, lettera c). Il concordato è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1). Attenzione al silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3: chi non risponde nel termine si considera favorevole alla proposta. Non votano, e non sono contati, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado e i creditori in conflitto di interessi (art. 79, comma 2).
Il giudice omologa con sentenza se verifica ammissibilità, fattibilità e maggioranza (art. 80, comma 1). Se un creditore contesta la convenienza, omologa solo se ritiene che quel creditore riceva non meno dell’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). Lo stesso comma consente di superare il voto contrario dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, quindi anche dell’INPS, quando la loro adesione è determinante e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione.
Il Fondo di garanzia INPS: una rete che nel concordato minore ha maglie diverse
Il Fondo di garanzia (art. 2 della L. 297/1982 per il TFR, e la disciplina sulle ultime tre mensilità) paga al lavoratore il TFR e alcuni crediti retributivi quando il datore è insolvente. La circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023 ha aggiornato le istruzioni alla luce del Codice della crisi e, sul concordato minore, indica che se il lavoratore ha votato a favore o non ha espresso il voto, non può chiedere l’intervento del Fondo; se il concordato è omologato nonostante il suo voto contrario, può chiederlo. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore lo esclude, per le altre procedure da sovraindebitamento rinvia a valutazioni caso per caso.
È una posizione amministrativa, anteriore al correttivo del 2024, non una norma di legge e non una pronuncia della Cassazione sul concordato minore: va considerata incerta e da verificare al momento della domanda, anche perché la stessa logica dell’autonomia dell’obbligazione del Fondo, affermata dai giudici per il concordato preventivo, potrebbe portare a conclusioni diverse. Ne riparliamo nei profili, perché per l’ex dipendente questo è il punto che cambia tutto.
Se sei un dipendente ancora in forza
La tua situazione
Lavori ancora per l’impresa. Ti hanno detto, magari in una riunione o con una comunicazione scritta, che il titolare ha presentato una domanda di concordato minore tramite l’OCC. Hai due o tre stipendi arretrati, forse la tredicesima non pagata, e ti chiedi tre cose: continuerò a lavorare? Gli arretrati li vedrò? E il TFR che ho maturato in questi anni dove finisce?
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei insieme un creditore per il passato e un lavoratore necessario per il futuro. Il piano di concordato minore, per stare in piedi, ha bisogno che l’attività prosegua, e l’attività prosegue con te.
Cosa cambia per te
La prima cosa da sapere è che la domanda di concordato minore, di per sé, non fa cessare il tuo rapporto di lavoro. Negli artt. 74-83 CCII non c’è una norma che sciolga i contratti di lavoro per effetto dell’apertura della procedura, e il concordato minore è costruito proprio sulla prosecuzione dell’attività. Il datore resta il tuo datore, con i suoi poteri e i suoi obblighi; l’OCC vigila, ma non si sostituisce a lui nella gestione ordinaria.
Il tuo credito va diviso in due blocchi:
- i crediti anteriori alla domanda: le retribuzioni non pagate per i mesi precedenti, i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non corrisposti, eventuali straordinari o indennità arretrate. Questi crediti entrano nel concorso, sono privilegiati ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e il piano può ridurli entro il limite dell’art. 75, comma 2;
- le retribuzioni per il lavoro che presti dopo la domanda: sono il costo della continuità. Nella lettura più diffusa vanno pagate regolarmente perché sono necessarie a eseguire il piano; un piano che preveda di non pagare gli stipendi correnti sarebbe difficilmente fattibile.
Il TFR merita un discorso a parte. Finché il rapporto è in corso, il TFR non è esigibile: matura anno per anno, ma diventa un credito da pagare solo quando il rapporto cessa. Il piano deve dire come tratta la quota maturata prima della domanda (che è un debito dell’impresa per causa anteriore) e quella che maturerà dopo. Leggi con attenzione la parte del piano dedicata al TFR maturato: è lì che si gioca la differenza tra conservare per intero l’accantonamento e vederselo ridotto alla percentuale offerta ai privilegiati. È un punto su cui la prassi dei tribunali non è uniforme ed è utile farlo verificare.
I numeri
Facciamo un’ipotesi dimostrativa. Retribuzione lorda mensile di 1.870 euro, tredici mensilità, quindi 24.310 euro lordi l’anno. Arretrati al deposito della domanda: agosto e settembre 2026, cioè 3.740 euro lordi.
Il TFR, secondo il criterio civilistico, si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5: 24.310 / 13,5 = circa 1.800 euro l’anno, a cui si aggiunge la rivalutazione annua. Con sei anni di anzianità, al netto delle rivalutazioni, l’accantonamento sfiora i 10.800 euro.
Supponiamo che l’OCC attesti che, in caso di liquidazione, i crediti di lavoro verrebbero pagati all’83%. Il piano potrebbe allora offrire ai privilegiati del lavoro qualsiasi percentuale pari o superiore all’83%. Se offrisse l’85% sugli arretrati, riceveresti 3.740 × 0,85 = 3.179 euro; i 561 euro residui verrebbero equiparati a un credito chirografario ai fini del voto.
Se invece il piano mantenesse il TFR maturato come debito del rapporto in corso, da liquidare per intero alla cessazione, il tuo accantonamento resterebbe intatto. Due piani possono essere entrambi legittimi e darti risultati molto diversi.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è che il piano fallisca dopo l’omologazione e l’impresa chiuda comunque, magari un anno dopo, quando gli arretrati sono stati pagati solo in parte e il TFR è nel frattempo cresciuto. Se il piano non viene eseguito, l’art. 72 CCII consente la revoca dell’omologazione e l’art. 73 la successiva apertura della liquidazione controllata, con tempi che si allungano.
Altri rischi tipici:
- accettare per inerzia, senza rispondere, una proposta che riduce il TFR anteriore, perché il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3);
- non accorgersi che i propri crediti non sono stati inseriti correttamente nell’elenco dei creditori o sono stati classificati come chirografari;
- dimettersi in fretta senza valutare le conseguenze sul TFR e sugli strumenti di tutela successivi.
Le mosse giuste
- Chiedi copia del decreto di apertura e della proposta: sono comunicati ai creditori dall’OCC (art. 78, comma 1) e devi sapere quale termine ti è stato assegnato per votare.
- Ricostruisci il tuo credito con le buste paga: arretrati, ratei, TFR maturato fino alla data della domanda. Confronta il tuo conteggio con quello inserito nell’elenco dei creditori.
- Verifica come il piano tratta il TFR maturato: integrale alla cessazione o falcidiato. Se è falcidiato, controlla che la percentuale non sia inferiore a quella attestata dall’OCC per la liquidazione.
- Decidi il voto in modo consapevole e comunicalo via PEC entro il termine: non lasciare che sia il silenzio a decidere.
- Continua a lavorare e conserva le prove dei pagamenti correnti: se il datore smette di pagare gli stipendi dopo la domanda, è un segnale da riferire all’OCC, che vigila sull’esecuzione.
Giurisprudenza dedicata
La regola che protegge il tuo grado di privilegio è quella affermata da Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025, secondo cui il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni: i crediti di lavoro, che stanno in cima alla scala sui beni mobili, non possono essere scavalcati da creditori di grado inferiore. Sul fronte opposto, ricorda che le spese della procedura vengono prima: Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025 ha riconosciuto la prededuzione del compenso del gestore, precisando però che non grava sul ricavato dei beni ipotecati. È un’indicazione utile per capire da quale massa si pagano i costi della procedura e, quindi, quanto resta per i privilegiati.
Se sei un ex dipendente con TFR e stipendi da recuperare
La tua situazione
Il rapporto è finito. Ti sei dimesso perché non ti pagavano, oppure sei stato licenziato quando gli affari sono peggiorati, oppure il contratto a termine è scaduto. Ti spettano il TFR e le ultime mensilità, forse anche l’indennità sostitutiva del preavviso o le ferie non godute. Poi arriva una PEC dell’OCC: il tuo ex datore ha chiesto il concordato minore, e la proposta ti offre una percentuale del tuo credito, da pagare in rate.
Per chi è nella tua posizione, la domanda giusta non è solo “quanto mi pagano”, ma “cosa mi conviene votare”. Perché il tuo voto, nel concordato minore, può pesare sulla possibilità di rivolgerti al Fondo di garanzia dell’INPS.
Cosa cambia per te
Il tuo credito è interamente anteriore e interamente esigibile: TFR, retribuzioni non pagate, indennità di fine rapporto. Tutto privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e tutto soggetto alla regola dell’art. 75, comma 2: il piano può ridurti il credito, ma non sotto quanto prenderesti nella liquidazione dei beni, al valore di mercato attestato dall’OCC.
Poi c’è il Fondo di garanzia. Secondo la circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023, nel concordato minore:
- se hai votato a favore o non hai votato, l’INPS ritiene che tu non possa chiedere l’intervento del Fondo;
- se hai votato contro e il concordato è stato omologato lo stesso, puoi chiederlo.
La ragione, nell’impostazione dell’INPS, sta nel fatto che chi aderisce a una proposta di soddisfazione parziale ha accettato un accordo con il datore. Il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, rende il punto ancora più delicato: chi non risponde, per la legge, ha aderito.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, se resti passivo, e più di quanto pensi, se agisci per tempo. Ricorda però tre cautele: si tratta di una circolare, cioè di un’istruzione amministrativa; è precedente al correttivo del D.Lgs. 136/2024; e non risulta, nelle fonti consultate, una pronuncia di legittimità che la confermi o la smentisca per il concordato minore. Prima di votare, la posizione aggiornata dell’INPS va verificata.
C’è anche un argomento che gioca a tuo favore. Per il concordato preventivo la stessa circolare riconosce che il Fondo paga il TFR e i crediti di lavoro per intero, entro i massimali, indipendentemente dalla percentuale prevista dal piano, richiamando l’art. 368, comma 4, lettera d), CCII. E la Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 16/2025 pubblicata il 4 febbraio 2025, ha confermato che l’INPS non può opporre al lavoratore la falcidia concordataria: l’obbligazione del Fondo è autonoma e di natura previdenziale. Se e come questo ragionamento si estenda al concordato minore resta da verificare.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Rapporto cessato il 30 giugno 2026. Crediti: TFR 11.460 euro; retribuzioni di maggio e giugno 2026, 4.120 euro lordi; ratei di tredicesima e quattordicesima 980 euro. Totale: 16.560 euro, tutti privilegiati.
La domanda di concordato minore è depositata lunedì 5 ottobre 2026. Il decreto di apertura è del 19 ottobre 2026 e assegna ai creditori 30 giorni per votare: il termine scade mercoledì 18 novembre 2026.
La proposta offre ai crediti di lavoro l’85%, in dieci rate mensili dopo l’omologa. L’OCC ha attestato che in liquidazione i lavoratori riceverebbero circa l’83%.
- Pagamento previsto dal piano: 16.560 × 0,85 = 14.076 euro, cioè 1.407,60 euro al mese per dieci mesi.
- Parte non pagata: 2.484 euro, equiparata al chirografo ai fini del voto.
Se voti a favore, o non rispondi entro il 18 novembre, secondo la circolare non potrai chiedere il Fondo per la differenza. Se voti contro e il concordato viene omologato comunque, potresti presentare domanda al Fondo, con i limiti propri della garanzia: per i crediti retributivi diversi dal TFR la copertura riguarda le ultime tre mensilità comprese nei dodici mesi precedenti la data rilevante e un massimale pari a tre volte la misura massima mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale, al netto delle trattenute. L’importo del massimale è aggiornato periodicamente dall’INPS e va controllato al momento della domanda.
Nel nostro esempio, maggio e giugno 2026 rientrano nei dodici mesi precedenti la domanda di ottobre 2026.
I rischi specifici
Il rischio principale è perdere l’accesso al Fondo per un silenzio o per un voto dato senza valutarne le conseguenze. Gli altri:
- votare contro senza motivo, contribuendo a far mancare la maggioranza, quando la proposta era migliore della liquidazione e il Fondo, nel tuo caso concreto, non sarebbe intervenuto comunque;
- non contestare un’attestazione dell’OCC che sottostima il valore dei beni mobili, e quindi la soglia minima che il piano deve rispettare;
- lasciar decorrere la prescrizione dei diritti verso il Fondo: secondo la circolare n. 70/2023 il diritto al TFR verso il Fondo si prescrive in cinque anni dalla cessazione, o in dieci se riconosciuto con provvedimento passato in giudicato;
- dimenticare che, se c’è stata una cessione dell’azienda, il debitore “giusto” potrebbe non essere l’impresa in concordato.
Le mosse giuste
- Segna subito la scadenza del termine per il voto indicata nel decreto e calcola i giorni a ritroso.
- Verifica che il tuo credito sia elencato per intero e come privilegiato nell’elenco allegato alla domanda (art. 75, comma 1, lettera c).
- Confronta la percentuale offerta con quella attestata dall’OCC per la liquidazione: se è inferiore, il piano non rispetta l’art. 75, comma 2, e puoi contestarlo.
- Fai verificare la posizione dell’INPS sul Fondo nel concordato minore prima di votare, e scegli il voto conoscendone gli effetti. In questi casi lo Studio, attraverso l’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, valuta insieme la convenienza della proposta e la tutela verso il Fondo, così che una scelta non comprometta l’altra.
- Conserva tutta la documentazione: buste paga, lettera di dimissioni o licenziamento, CU, comunicazioni dell’OCC. Servirà per il voto, per l’eventuale contestazione e per la domanda telematica al Fondo, che secondo la circolare va presentata esclusivamente online (portale INPS, patronato o avvocato).
Giurisprudenza dedicata
Per te sono decisive le pronunce sull’autonomia del Fondo. La Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 16/2025 pubblicata il 4 febbraio 2025, ha stabilito in un concordato preventivo che il Fondo deve pagare il TFR per intero, a prescindere dalla percentuale concordataria, e che la mancata impugnazione del decreto di omologa non rende la falcidia opponibile all’INPS. La stessa sentenza richiama Cass. n. 23467 del 2 settembre 2024, secondo cui l’autonomia dell’obbligazione del Fondo limita le difese che l’INPS può ricavare dal rapporto tra datore e lavoratore, ferma la possibilità di contestare i presupposti di intervento. Infine Cass. Sez. Lav. ord. n. 31685 del 4 dicembre 2025 ricorda che il Fondo copre solo i crediti maturati quando l’inadempimento può ragionevolmente dipendere dall’insolvenza del datore con cui il rapporto era in corso.
Se sei un apprendista
La tua situazione
Sei stato assunto con un contratto di apprendistato, magari da un anno o due. Stai imparando un mestiere in officina, in un salone, in cucina o in un laboratorio. Lo stipendio è più basso di quello di un collega qualificato, e adesso hai saputo che il titolare ha chiesto il concordato minore. Ti chiedi se per te valgano le stesse regole degli altri o se, essendo “in formazione”, sei meno tutelato.
Per chi è nella tua posizione la risposta è rassicurante: l’apprendista è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti. I tuoi crediti retributivi e il tuo TFR hanno lo stesso privilegio degli altri dipendenti.
Cosa cambia per te
L’apprendistato è un rapporto di lavoro subordinato con una finalità formativa. Questo significa che:
- le tue retribuzioni arretrate e il tuo TFR sono assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., esattamente come quelli di un dipendente ordinario;
- nel concordato minore valgono per te le stesse regole comuni: falcidia possibile solo entro il limite dell’art. 75, comma 2, voto entro il termine fissato dal decreto, silenzio-assenso;
- se il rapporto cessa e il datore è insolvente, il Fondo di garanzia opera per te come per gli altri lavoratori subordinati, con le stesse incertezze già viste per il concordato minore.
La regola più importante per te è che il piano non può trattarti peggio dei colleghi qualificati che hanno lo stesso grado di privilegio, salvo che non ti collochi in una classe distinta con criteri omogenei e trasparenti. L’art. 74, comma 3, consente la suddivisione dei creditori in classi, ma le classi devono raggruppare posizioni giuridiche e interessi economici omogenei.
La particolarità del tuo profilo sta altrove: nella formazione. Se l’impresa, per risparmiare, riduce l’attività, cambia mansioni o non è più in grado di garantirti il percorso formativo previsto dal piano individuale, il tuo contratto perde una parte della sua ragione d’essere. Sono questioni di diritto del lavoro che il concordato minore non risolve e non sospende: restano tutte aperte accanto alla procedura.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Retribuzione lorda mensile di 1.240 euro. Al deposito della domanda hai una mensilità non pagata (1.240 euro) e ratei arretrati per 310 euro: totale 1.550 euro. Il TFR maturato in due anni di rapporto vale circa 2.180 euro.
Con una proposta che offre l’85% ai crediti di lavoro anteriori:
- arretrati: 1.550 × 0,85 = 1.317,50 euro;
- parte non pagata: 232,50 euro.
Se il piano tratta il TFR maturato come debito da liquidare per intero alla cessazione del rapporto, i 2.180 euro restano integri. Se invece lo falcidia all’85%, alla cessazione riceveresti circa 1.853 euro per la quota anteriore, più quanto maturato dopo la domanda.
Un’ultima verifica riguarda la retribuzione di riferimento: per l’apprendista la paga può crescere per scaglioni durante il periodo formativo, in base al contratto collettivo applicato. Se gli arretrati sono stati calcolati sullo scaglione iniziale mentre tu eri già passato a quello successivo, il credito inserito nell’elenco risulta più basso del dovuto, e la percentuale offerta dal piano si applica su una base sbagliata. Il controllo si fa confrontando le buste paga con le tabelle del contratto collettivo.
Numeri piccoli, si dirà. Ma per uno stipendio da 1.240 euro, una mensilità persa è quasi il 4% del reddito di un anno intero. E proprio perché i numeri sono piccoli, molti apprendisti non rispondono alla comunicazione dell’OCC: errore da evitare, perché il silenzio vale assenso.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è restare escluso dalla procedura senza saperlo: un apprendista assunto da poco può non essere stato inserito nell’elenco dei creditori, o esserlo con un importo sbagliato, magari perché gli arretrati sono stati calcolati su una retribuzione diversa da quella prevista dal contratto collettivo.
Altri rischi:
- la cessazione anticipata del rapporto per motivi economici, con questioni sulla legittimità del recesso che vanno valutate secondo le regole dell’apprendistato;
- la perdita del percorso formativo, che incide sulla qualificazione finale;
- la sottovalutazione del voto: anche un credito piccolo conta nel calcolo della maggioranza, soprattutto se il passivo complessivo dell’impresa minore è contenuto.
Le mosse giuste
- Controlla di essere nell’elenco dei creditori con l’importo esatto e con il privilegio.
- Verifica che la retribuzione usata per calcolare gli arretrati sia quella del contratto collettivo applicato e del tuo livello di inquadramento.
- Chiedi come il piano tratta il TFR maturato e se l’attività formativa proseguirà.
- Esprimi il voto entro il termine, valutando, se il rapporto è già cessato, gli effetti sul Fondo di garanzia descritti per l’ex dipendente.
- Se il rapporto viene interrotto, fai valutare subito la legittimità del recesso: è una partita distinta dal concordato, con termini propri.
Giurisprudenza dedicata
Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce specifiche sull’apprendista nel concordato minore. Valgono per te i principi generali: il rispetto dell’ordine delle prelazioni (Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025) e, per il Fondo, il carattere autonomo e previdenziale della prestazione, già affermato da Cass. n. 9210 del 7 maggio 2015 e richiamato dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 16/2025.
Se sei un collaboratore familiare nell’impresa
La tua situazione
Lavori nell’impresa di tuo padre, di tuo marito, di tua sorella o di tuo suocero. Forse sei assunto con un regolare contratto di lavoro subordinato, con busta paga e contributi. Oppure, come accade spesso nelle piccole imprese, collabori senza un contratto vero e proprio, come partecipante all’impresa familiare: dai una mano al banco, tieni la contabilità, apri il negozio la mattina. In entrambi i casi, adesso il familiare titolare ha chiesto il concordato minore e tu ti chiedi se sei un creditore come gli altri.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la legge ti tratta con sospetto, non perché tu abbia fatto qualcosa, ma perché sei troppo vicino al debitore.
Cosa cambia per te
La prima regola da conoscere è quella dell’art. 79, comma 2, CCII: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado del debitore non votano e non sono computati nelle maggioranze. Vale per te qualunque sia la natura del tuo credito, anche se sei un dipendente regolarmente assunto. Il legislatore vuole evitare che il debitore si costruisca la maggioranza con i voti della famiglia. Puoi ricevere i pagamenti previsti dal piano, ma non decidi l’esito della votazione.
Poi bisogna distinguere i due casi.
Se sei un familiare assunto come lavoratore subordinato, il tuo credito per retribuzioni arretrate e TFR ha, in linea di principio, lo stesso privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. degli altri dipendenti. Ma è proprio sulla tua posizione che l’OCC, i creditori e l’INPS faranno le verifiche più attente: tra familiari conviventi la prestazione lavorativa viene spesso considerata resa per affetto o solidarietà, e la subordinazione va dimostrata con elementi concreti (orari, direttive, retribuzione effettivamente pagata nel tempo, contributi versati). Un contratto firmato poco prima della crisi, con importi elevati e arretrati mai richiesti, attira contestazioni.
Se sei un partecipante all’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis c.c., il tuo diritto non è una retribuzione da lavoro subordinato, ma una partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. Che a questo credito spetti il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. non è affatto scontato: la norma parla di lavoro subordinato e la posizione del familiare partecipante è diversa. Nelle fonti consultate per questa guida non abbiamo trovato una pronuncia recente che risolva il punto per il concordato minore: è una questione da approfondire caso per caso, perché decide se sei in cima alla scala dei creditori o in fondo, tra i chirografari.
Anche per il Fondo di garanzia la differenza è netta: il Fondo tutela i lavoratori subordinati. Il partecipante all’impresa familiare, in quanto tale, non vi accede; il familiare dipendente può accedervi se il rapporto di lavoro è reale e accertato, con le stesse incertezze sul concordato minore già viste per l’ex dipendente, alle quali si aggiunge il fatto che, non votando, non può nemmeno esprimere quel voto contrario a cui la circolare INPS n. 70/2023 collega la possibilità di chiedere l’intervento. Come la regola della circolare si combini con l’esclusione dal voto dell’art. 79, comma 2, è un punto che nelle fonti consultate non trova risposta e va verificato con l’INPS.
I numeri
Ipotesi dimostrativa A, familiare dipendente. Figlio del titolare, assunto da cinque anni, retribuzione lorda di 1.610 euro. Arretrati al deposito: tre mensilità, 4.830 euro; TFR maturato circa 7.400 euro. Se la proposta offre l’85% ai crediti di lavoro anteriori e il privilegio è riconosciuto, riceve 4.830 × 0,85 = 4.105,50 euro sugli arretrati. Non vota.
Ipotesi dimostrativa B, partecipante all’impresa familiare. Coniuge del titolare, nessun contratto, credito per quota di utili e incrementi quantificato in 9.700 euro. Se il credito è trattato come chirografario e la proposta offre ai chirografari il 12%, riceve 9.700 × 0,12 = 1.164 euro. Se fosse riconosciuto il privilegio, all’85%, riceverebbe 8.245 euro. La differenza tra le due qualificazioni è di 7.081 euro: per un nucleo familiare che vive di quell’impresa, non è un dettaglio.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è vedere contestata la natura del tuo credito: chi è dipendente rischia che si metta in dubbio la subordinazione; chi è partecipante all’impresa familiare rischia di finire tra i chirografari.
Altri rischi:
- essere anche garante del familiare titolare: l’art. 79, comma 5, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, salvo diversa previsione, quindi il concordato minore del titolare non ti libera automaticamente dalle fideiussioni che hai firmato per lui;
- veder considerati con sospetto i pagamenti ricevuti nei mesi precedenti la domanda: l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 75, comma 1, lettera d) e la relazione dell’OCC mettono sotto la lente proprio i rapporti con i familiari;
- trovarti in conflitto tra il tuo interesse di creditore e l’interesse della famiglia a far approvare il piano.
Le mosse giuste
- Chiarisci per iscritto qual è il tuo inquadramento: dipendente, partecipante all’impresa familiare, socio, semplice aiuto occasionale. Ogni qualifica ha conseguenze diverse.
- Raccogli le prove del lavoro prestato: buste paga, bonifici, contributi, comunicazioni di servizio, atti dell’impresa familiare se esistono.
- Verifica come il tuo credito è stato classificato nell’elenco dei creditori e se il piano prevede per te una classe distinta.
- Se sei anche fideiussore, fai esaminare la tua posizione autonoma: potrebbe servire uno strumento di sovraindebitamento anche per te.
- Evita rinunce generiche al credito chieste “per il bene della famiglia” senza aver capito cosa perdi.
Giurisprudenza dedicata
Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità recenti specifiche sul collaboratore familiare nel concordato minore. La regola che ti riguarda più da vicino è testuale, l’esclusione dal voto dell’art. 79, comma 2. Per la parte del Fondo vale, come principio generale, quanto affermato da Cass. n. 23467 del 2 settembre 2024: l’INPS non può opporre al lavoratore le difese che derivano dal rapporto con il datore, ma può contestare i presupposti dell’intervento, tra cui proprio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Se sei il datore di lavoro che propone il concordato minore
La tua situazione
Sei un artigiano, un commerciante, un piccolo imprenditore o un professionista con dipendenti. L’attività può ancora reggersi, ma il peso dei debiti accumulati (banche, fornitori, Fisco, INPS e stipendi arretrati) è diventato insostenibile. Il concordato minore ti consente di proporre ai creditori un piano per pagarli in parte e in tempi definiti, continuando a lavorare. Ma i tuoi dipendenti sono, insieme, i creditori a cui tieni di più e quelli con le maggiori tutele.
Per chi è nella tua posizione, la regola d’oro è questa: il piano che sacrifica troppo i lavoratori non passa, quello che li ignora non regge.
Cosa cambia per te
Hai obblighi precisi.
- Censire tutti i crediti di lavoro, con il loro privilegio. L’art. 75, comma 1, lettera c), impone l’elenco di tutti i creditori con le cause di prelazione e le somme dovute. Arretrati, ratei, TFR maturato, indennità di fine rapporto degli ex dipendenti: devono comparire tutti, con importi corretti.
- Rispettare la soglia dell’art. 75, comma 2. Puoi offrire ai crediti di lavoro meno del 100%, ma non meno di quanto i lavoratori riceverebbero dalla liquidazione dei beni mobili su cui grava il privilegio, al valore di mercato attestato dall’OCC.
- Rispettare l’ordine delle prelazioni (Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025): non puoi pagare i fornitori chirografari in percentuale più alta dei dipendenti privilegiati.
- Pagare regolarmente le retribuzioni correnti di chi continua a lavorare: sono il costo della continuità e la condizione di fattibilità del piano.
- Gestire l’INPS come creditore privilegiato per i contributi non versati. Qui l’art. 80, comma 3, ti offre uno strumento importante: il giudice può omologare anche senza l’adesione degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione, anche sulla base della relazione dell’OCC.
La regola più importante per te è che il piano deve dire con chiarezza come tratta i crediti di lavoro, separando arretrati, TFR maturato degli attivi e crediti degli ex dipendenti, e deve dimostrare con i numeri che nessuno di loro riceve meno della liquidazione.
Resta aperto il tema dell’art. 84, comma 7, CCII: nel concordato preventivo in continuità i crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno soddisfatti rispettando la graduazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Se il tribunale ritenesse questa regola compatibile con il concordato minore, la soglia per i lavoratori salirebbe. Costruire un piano prudente, che regga anche nella lettura più rigorosa, riduce il rischio di un diniego.
Infine un’avvertenza sulla tempistica. Secondo quanto riportato da una rassegna di legittimità, Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale già cancellato. Chiudere la partita IVA o cancellarsi dal registro delle imprese prima di depositare la domanda può precluderti questa strada.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Ristorante con quattro dipendenti, impresa individuale. Debiti al deposito:
- crediti di lavoro privilegiati (arretrati e TFR, attivi ed ex): 41.270 euro;
- contributi INPS non versati: 28.940 euro;
- debiti tributari: 19.420 euro;
- banca (chirografaria): 96.300 euro;
- fornitori (chirografari): 37.850 euro.
Totale: 223.780 euro, sotto la soglia di 500.000 euro di debiti dell’impresa minore.
L’OCC stima i beni mobili (attrezzature di cucina, arredi, magazzino, crediti verso clienti) a un valore di mercato di 42.240 euro. Le spese prededucibili stimate della procedura sono 7.930 euro. Restano 34.310 euro. Ipotizziamo, per semplicità, che i crediti di lavoro siano gli unici a concorrere al primo grado su quei beni: in liquidazione riceverebbero 34.310 / 41.270 = 83,1%. È la soglia minima per i dipendenti.
Il piano in continuità prevede un’eccedenza di cassa di 2.150 euro al mese per 36 mesi: 77.400 euro. La proposta:
- crediti di lavoro: 85%, cioè 35.079,50 euro;
- INPS: 20%, cioè 5.788 euro;
- Erario: 15%, cioè 2.913 euro;
- chirografari (banca e fornitori, 134.150 euro): 12%, cioè 16.098 euro;
- spese prededucibili: 7.930 euro.
Totale fabbisogno: 67.808,50 euro, inferiore ai 77.400 euro di flussi previsti, con un margine di sicurezza di 9.591,50 euro.
Il voto: votano i chirografari per intero e i privilegiati per la parte non soddisfatta (art. 79, comma 1). Lavoratori 6.190,50 euro (il 15% non pagato), INPS 23.152 euro, Erario 16.507 euro, chirografari 134.150 euro: in tutto 179.999,50 euro. La banca, con 96.300 euro, da sola supera la metà: in questo caso l’art. 79, comma 1, richiede anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Il voto dei dipendenti, che sono quattro “teste”, può diventare decisivo.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è un piano che il giudice non omologa perché i crediti di lavoro sono trattati sotto la soglia della liquidazione o in violazione dell’ordine delle prelazioni. In caso di diniego, l’art. 80, comma 5, prevede l’inefficacia delle misure protettive e, su tua istanza, l’apertura della liquidazione controllata.
Altri rischi:
- non riuscire a pagare gli stipendi correnti durante l’esecuzione, con il rischio di revoca dell’omologazione;
- pagare in via preferenziale, fuori dal piano, gli arretrati di un singolo dipendente: la regola del concorso vieta corsie privilegiate non previste dal piano, e l’art. 78, comma 5, rende inefficaci verso i creditori anteriori gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione;
- trascurare i contributi trattenuti in busta paga e non versati: oltre al debito verso l’INPS, possono esserci profili sanzionatori, anche di rilievo penale oltre determinate soglie, da far valutare a parte;
- dimenticare gli ex dipendenti, che non lavorano più con te ma sono creditori privilegiati a pieno titolo.
Le mosse giuste
- Ricostruisci con il consulente del lavoro la posizione di ogni dipendente ed ex dipendente: arretrati, ratei, TFR maturato, indennità.
- Fai stimare all’OCC i beni mobili a valore di mercato e calcola la percentuale di soddisfazione dei lavoratori in liquidazione: è la base della proposta.
- Costruisci classi omogenee: attivi ed ex dipendenti possono avere interessi diversi, e un trattamento differenziato va giustificato.
- Parla con i lavoratori prima che arrivi la PEC dell’OCC: spiega il piano, i tempi e cosa significa il voto. Un dipendente informato vota con consapevolezza, uno sorpreso tende a opporsi.
- Prevedi nel piano un margine di sicurezza sui flussi e una gestione specifica dei contributi verso l’INPS, valutando il ricorso al meccanismo dell’art. 80, comma 3.
Giurisprudenza dedicata
Per te contano soprattutto tre pronunce. Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025 (ordine delle prelazioni nel concordato minore), che vincola la struttura della tua proposta. Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025, sulla prededuzione del compenso del gestore e sul suo limite rispetto al ricavato dei beni ipotecati, utile per stimare correttamente le spese della procedura. E Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026, sull’inammissibilità per l’imprenditore individuale cancellato, che ti ricorda di non chiudere l’impresa prima di aver deciso la strategia.
Tre buste paga, tre esiti nello stesso concordato minore
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Usano lo stesso concordato minore dell’esempio del datore di lavoro: domanda depositata lunedì 5 ottobre 2026, decreto di apertura del 19 ottobre 2026, termine per il voto fissato in 30 giorni con scadenza mercoledì 18 novembre 2026, soglia di liquidazione per i crediti di lavoro attestata dall’OCC all’83,1%.
Il piano prevede due classi di lavoratori:
- classe A, lavoratori in forza: arretrati anteriori pagati all’85% entro 60 giorni dall’omologa; TFR maturato prima della domanda conservato per intero nel rapporto e liquidato alla cessazione;
- classe B, ex dipendenti: crediti pagati all’85% in dieci rate mensili.
Ipotesi 1: dipendente in forza con 1.870 euro lordi al mese
- Arretrati anteriori: agosto e settembre 2026, 3.740 euro.
- Pagamento previsto: 3.740 × 0,85 = 3.179 euro.
- Parte non pagata: 561 euro, che vota come chirografo.
- TFR maturato al 5 ottobre 2026: circa 10.800 euro, conservato per intero.
- Stipendi da ottobre 2026 in poi: pagati regolarmente come costo della continuità.
Esito: perde 561 euro sugli arretrati, conserva il posto e il TFR. Se il piano venisse revocato per inadempimento, il TFR, nel frattempo cresciuto, finirebbe nella successiva procedura liquidatoria, con le regole del Fondo proprie di quella procedura.
Ipotesi 2: ex dipendente con 16.560 euro di crediti
- TFR 11.460 euro, retribuzioni di maggio e giugno 2026 4.120 euro, ratei 980 euro.
- Pagamento previsto: 16.560 × 0,85 = 14.076 euro, in dieci rate da 1.407,60 euro.
- Parte non pagata: 2.484 euro.
Due scenari, in base al voto:
- vota a favore o non risponde entro il 18 novembre 2026: secondo la circolare INPS n. 70/2023 non può chiedere il Fondo; il suo risultato finale è 14.076 euro, se il piano viene eseguito;
- vota contro e il concordato viene omologato comunque: secondo la stessa circolare può chiedere l’intervento del Fondo; per il TFR la garanzia potrebbe coprire la quota non soddisfatta, per le retribuzioni di maggio e giugno valgono i limiti delle ultime tre mensilità e del massimale. Il coordinamento tra quanto pagato dal piano e quanto pagato dal Fondo va verificato con l’INPS al momento della domanda.
Esito: lo stesso credito può chiudersi a 14.076 euro o avvicinarsi ai 16.560 euro, a seconda del voto e della posizione dell’INPS. È il profilo per cui la scelta in procedura vale di più.
Ipotesi 3: apprendista con 1.240 euro lordi al mese
- Arretrati anteriori: 1.550 euro.
- Pagamento previsto: 1.550 × 0,85 = 1.317,50 euro.
- Parte non pagata: 232,50 euro.
- TFR maturato: circa 2.180 euro, conservato per intero nel rapporto.
Esito: la perdita è contenuta, ma il voto dell’apprendista pesa come quello di un collega anziano nel conteggio per teste. Nell’esempio del datore, dove la banca da sola detiene la maggioranza dei crediti, la maggioranza per teste dei voti espressi diventa necessaria: i quattro lavoratori, se votano compatti, possono fare la differenza.
La lezione dei tre conti
Stesso piano, stessa percentuale, tre risultati diversi. Per il dipendente in forza conta soprattutto come il piano tratta il TFR maturato; per l’ex dipendente conta soprattutto il rapporto tra voto e Fondo; per l’apprendista conta non restare in silenzio. Nessuno dei tre può ricevere meno dell’83,1% sui propri crediti privilegiati, perché è la soglia dell’alternativa liquidatoria.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La vita reale è meno ordinata degli schemi. Ecco come si combinano le regole quando una persona sta in più categorie.
Il dipendente licenziato durante la procedura
Sei in forza al deposito della domanda, ma due mesi dopo l’impresa riduce il personale e il tuo rapporto cessa. Diventi un ex dipendente a procedura già iniziata. Il tuo credito si divide: gli arretrati e il TFR maturati fino alla data della domanda restano crediti anteriori, trattati secondo il piano; le retribuzioni e il TFR maturati dopo la domanda sono legati alla continuità e, nella lettura più diffusa, vanno pagati come costi della procedura. Se il termine per il voto non è ancora scaduto, valuta il voto alla luce delle regole sul Fondo che valgono per gli ex dipendenti. Se è già scaduto e avevi taciuto, il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, si è già prodotto.
Il familiare dipendente che è anche fideiussore
È il caso del figlio assunto in azienda che ha firmato una fideiussione per il fido bancario del padre. Come lavoratore ha un credito privilegiato ma non vota (art. 79, comma 2). Come garante resta esposto verso la banca, perché l’art. 79, comma 5, fa salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati. Due profili, due strategie: tutela del credito di lavoro nel concordato del padre, valutazione autonoma della propria esposizione come garante.
L’ex dipendente che vanta anche crediti come fornitore
Capita che un ex dipendente si metta in proprio e lavori poi per l’ex datore come fornitore o collaboratore autonomo. Il credito di lavoro subordinato (TFR, ultime retribuzioni) ha il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1; i compensi per le prestazioni autonome successive seguono regole diverse e vanno verificati separatamente. Nell’elenco dei creditori devono comparire come due voci distinte: confonderle significa rischiare che tutto finisca al grado più basso.
Il lavoratore dell’azienda ceduta o affittata
In un concordato in continuità indiretta l’azienda può essere ceduta o affittata a un altro soggetto. Il lavoratore passa al nuovo datore e la domanda diventa: chi paga gli arretrati e il TFR maturati prima? Qui entrano in gioco le regole del trasferimento d’azienda e quelle del Fondo. Cass. n. 16740 del 17 giugno 2024 ha escluso, in un caso di cessione seguita dal fallimento del cedente, l’applicazione dell’art. 47, comma 5-bis, della L. 428/1990 e l’opponibilità all’INPS di un accordo sindacale. Cass. Sez. Lav. ord. n. 31685 del 4 dicembre 2025 ha negato l’intervento del Fondo per il TFR maturato presso il cedente, perché il credito era divenuto esigibile alla cessazione del rapporto con il cessionario, che non era insolvente. Se la tua azienda viene ceduta durante il concordato minore, la tutela del Fondo potrebbe non seguirti: fai verificare la tua posizione prima del passaggio.
Il dipendente a tempo parziale con due datori di lavoro
Chi lavora part-time per due imprese diverse e una sola entra in concordato minore ha due posizioni separate. Il credito verso l’impresa in crisi segue le regole di questa guida; il rapporto con l’altro datore non è toccato dalla procedura. Il punto delicato è il Fondo di garanzia: i limiti delle ultime tre mensilità e del massimale si riferiscono al rapporto con il datore insolvente, e le retribuzioni percepite dall’altro datore non sostituiscono quelle perse. Nell’elenco dei creditori va indicato solo il credito verso l’impresa in procedura, calcolato sulle ore effettivamente previste dal contratto a tempo parziale.
L’apprendista figlio del titolare
Due profili insieme: subordinato in formazione e parente in primo grado. I crediti hanno il privilegio del lavoro subordinato, ma il voto non conta e la genuinità del rapporto sarà verificata con particolare attenzione. Il percorso formativo deve essere reale e documentato.
Il titolare che è stato anche dipendente di sé stesso
Nell’impresa individuale il titolare non può essere dipendente della propria impresa: i prelievi del titolare non sono retribuzioni privilegiate. Diverso è il caso del socio lavoratore di una società di persone ammessa al concordato minore, la cui posizione va esaminata in base al contratto effettivamente in essere. Qualificare come “stipendi” i prelievi del titolare per collocarli al primo grado espone il piano a contestazioni e a un possibile giudizio negativo sulla documentazione.
Il confronto tra profili
Il quadro che segue mette a confronto i cinque profili sugli aspetti che contano di più. Le celle rinviano alle regole spiegate nella parte comune e nelle sezioni dedicate; dove una soluzione non è certa, la tabella lo dice.
Due aspetti emergono subito. Il primo: il privilegio è lo stesso per tutti i lavoratori subordinati, attivi, ex o apprendisti, e la soglia della liquidazione li protegge allo stesso modo. Il secondo: ciò che li distingue sono il trattamento del TFR, il peso del voto e l’accesso al Fondo. Il collaboratore familiare è il profilo con più incognite; il datore di lavoro quello con più obblighi.
| Aspetto | Dipendente in forza | Ex dipendente | Apprendista | Collaboratore familiare | Datore di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|
| Privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c. | Sì su arretrati e TFR | Sì su TFR e ultime retribuzioni | Sì, come gli altri subordinati | Sì se dipendente reale; dubbio se partecipante all’impresa familiare | Deve rispettarlo nel piano |
| Falcidia (art. 75 c.2) | Possibile sugli arretrati, non sotto la liquidazione | Possibile, non sotto la liquidazione | Possibile, non sotto la liquidazione | Possibile; se chirografario, percentuale dei chirografari | Può proporla solo sopra la soglia attestata dall’OCC |
| TFR | Non esigibile finché il rapporto dura; trattamento da leggere nel piano | Esigibile e concorsuale | Come il dipendente in forza | Dipende dalla qualifica | Deve censirlo e indicarne il trattamento |
| Voto | Sì, per la parte non pagata | Sì, per la parte non pagata | Sì, per la parte non pagata | No (art. 79 c.2) | Non vota; deve raggiungere le maggioranze |
| Fondo di garanzia INPS | Solo dopo la cessazione | Secondo la circolare n. 70/2023 solo se ha votato contro e il concordato è omologato; punto incerto | Come l’ex dipendente, dopo la cessazione | Escluso se partecipante; incerto se dipendente, che non vota | Nessun ruolo diretto |
| Rischio principale | Fallimento del piano dopo l’omologa | Perdere il Fondo per silenzio o voto inconsapevole | Restare escluso dall’elenco dei creditori | Contestazione della natura del credito | Diniego dell’omologa |
| Prima mossa | Leggere come il piano tratta il TFR | Segnare il termine del voto | Controllare l’elenco dei creditori | Chiarire l’inquadramento | Far stimare i beni mobili dall’OCC |
Le domande trasversali
Cosa succede se perdo il lavoro mentre la procedura è in corso?
Passi dal profilo del dipendente in forza a quello dell’ex dipendente. I crediti maturati fino alla domanda restano nel concorso e seguono il piano; quelli maturati dopo sono legati alla continuità. Se il termine per votare non è ancora scaduto, rivaluta il voto alla luce delle regole sul Fondo. La cessazione del rapporto va poi esaminata con le regole ordinarie del diritto del lavoro: il concordato minore non autorizza di per sé licenziamenti e non toglie le tutele previste dalla legge.
Posso agire con un decreto ingiuntivo o un pignoramento contro il datore durante la procedura?
Dipende dalle misure protettive. Con il decreto di apertura, su istanza del debitore, il giudice può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire prelazioni (art. 78, comma 2, lettera d). Se queste misure sono state disposte, le azioni individuali sui crediti anteriori sono bloccate. La strada, in quel caso, è partecipare alla procedura: verificare il credito, votare, contestare se serve.
Se il datore non ha versato i contributi, perdo la pensione?
Il creditore dei contributi è l’INPS, non tu. In linea generale l’art. 2116, primo comma, c.c. tutela il lavoratore garantendo le prestazioni previdenziali anche quando il datore non ha versato i contributi, entro i limiti stabiliti dalle leggi speciali; e l’art. 84, comma 7, CCII richiede, nel concordato preventivo in continuità, che proposta e piano rispettino quella norma. È comunque utile controllare l’estratto contributivo e segnalare subito eventuali buchi, perché i limiti di questa tutela, in particolare per i contributi prescritti, vanno verificati caso per caso.
Cosa succede se il concordato minore non viene omologato o viene revocato?
Se il giudice non omologa, dichiara inefficaci le misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). Se il piano omologato non viene eseguito, l’omologazione può essere revocata e si apre la strada alla liquidazione. Per il Fondo di garanzia, la circolare INPS n. 70/2023 tratta la liquidazione controllata in un paragrafo specifico e indica che l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo da distribuire può servire a provare l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore.
I crediti di lavoro maturano interessi durante la procedura?
Le norme sul concordato minore lette per questa guida non contengono una regola espressa sugli interessi. Per la ristrutturazione del consumatore e per la liquidazione controllata il Codice prevede che il deposito della domanda sospenda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (artt. 68, comma 5, e 268, comma 5). Nel concordato minore la questione passa per il rinvio alle norme del concordato preventivo e va verificata sul piano concreto: per un credito di lavoro di importo rilevante, rivalutazione e interessi possono valere qualche centinaio di euro.
Il piano può prevedere che i lavoratori vengano pagati per ultimi?
No, se i loro crediti sono privilegiati e i creditori di grado inferiore vengono pagati prima o meglio. L’ordine delle prelazioni va rispettato (Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025). Il piano può però prevedere tempi di pagamento diversi per classi diverse, purché il trattamento complessivo non scenda sotto l’alternativa liquidatoria.
La giurisprudenza profilo per profilo
I riferimenti che seguono sono stati verificati su fonti consultate per questa guida. I principi sono riformulati, non trascritti. Dove una fonte non riportava la sezione o la data, le abbiamo omesse.
Per tutti i lavoratori subordinati (in forza, ex dipendenti, apprendisti)
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Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: anche nel concordato minore va rispettato l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: i crediti di lavoro privilegiati non possono essere superati da creditori di grado inferiore; è la base di ogni contestazione sul trattamento dei dipendenti.
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Cass. Sez. I n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: aiuta a capire quali costi della procedura vengono prima dei lavoratori e su quale massa gravano, elementi che incidono sul calcolo della soglia di liquidazione.
Per l’ex dipendente (e per chi lo diventa)
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Corte d’Appello di Milano, sez. lavoro, sentenza n. 16/2025, pubblicata il 4 febbraio 2025. Principio: in un concordato preventivo omologato con soddisfazione parziale dei crediti privilegiati di lavoro, l’INPS, quale gestore del Fondo, deve pagare il TFR per intero; l’obbligazione del Fondo è autonoma e di natura previdenziale e la falcidia, così come la mancata impugnazione del decreto di omologa, non è opponibile all’Istituto. Rilevanza: è l’argomento più forte a favore del lavoratore; la sua estensione al concordato minore va però verificata.
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Cass. n. 23467 del 2 settembre 2024. Principio: l’autonomia dell’obbligazione del Fondo limita le difese che l’INPS può trarre dal rapporto tra datore e lavoratore, mentre resta possibile contestare la sussistenza dei presupposti di intervento. Rilevanza: delimita cosa l’INPS può e non può eccepire al lavoratore.
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Cass. Sez. Lav. ord. n. 31685 del 4 dicembre 2025. Principio: il Fondo copre solo i crediti maturati nel periodo in cui l’inadempimento può ragionevolmente dipendere dall’insolvenza del datore con cui il rapporto era in corso; se il lavoratore è passato a un cessionario non insolvente, il TFR maturato presso il cedente non è a carico del Fondo. Rilevanza: decisiva per chi lavora in un’azienda ceduta o affittata nell’ambito di un concordato in continuità indiretta.
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Cass. n. 16740 del 17 giugno 2024. Principio: in caso di trasferimento d’azienda seguito dal fallimento del cedente, non si applica l’art. 47, comma 5-bis, della L. 428/1990, e l’accordo sindacale non è opponibile all’INPS ai fini del Fondo. Rilevanza: chiarisce che gli accordi tra imprese e sindacati non vincolano automaticamente il Fondo.
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Cass. n. 9210 del 7 maggio 2015 (richiamata dalla Corte d’Appello di Milano). Principio: le prestazioni del Fondo hanno natura previdenziale. Rilevanza: fondamento della distinzione tra il debito del datore, falcidiabile nel concordato, e la prestazione del Fondo.
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Cass. n. 11009 del 5 maggio 2008 e Cass. n. 8265 del 7 aprile 2010 (richiamate dalla stessa sentenza). Principio: l’obbligazione del Fondo è autonoma rispetto a quella del datore di lavoro. Rilevanza: orientamento risalente e consolidato su cui si innestano le pronunce più recenti.
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Circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023 (provvedimento amministrativo, non pronuncia giudiziale). Contenuto: nel concordato minore il lavoratore che ha votato a favore o non ha votato non può chiedere il Fondo, mentre può chiederlo se il concordato è omologato nonostante il suo voto contrario; esclusa la ristrutturazione del consumatore; per la liquidazione controllata, l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo può provare l’insufficienza delle garanzie. Rilevanza: è l’indicazione operativa più diretta sul tema, ma è anteriore al correttivo del 2024 e non vincola il giudice.
Per l’apprendista
Valgono i riferimenti 1, 2 e 3-9 nella parte in cui riguardano i lavoratori subordinati: non risultano, nelle fonti consultate, pronunce specifiche sull’apprendista nel concordato minore.
Per il collaboratore familiare
Il riferimento 4 è il più utile: l’INPS può contestare i presupposti dell’intervento, tra cui l’esistenza di un vero rapporto subordinato. Non risultano pronunce recenti specifiche sul partecipante all’impresa familiare nel concordato minore; la regola decisiva resta quella testuale dell’art. 79, comma 2, sull’esclusione dal voto.
Per il datore di lavoro
- Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. Rilevanza: il titolare che vuole proteggere i posti di lavoro attraverso la continuità non deve chiudere l’impresa prima di aver depositato la domanda.
Per il datore valgono inoltre i riferimenti 1 e 2, che incidono direttamente sulla costruzione della proposta: ordine delle prelazioni e corretta allocazione delle spese prededucibili.
Cosa può fare lo Studio Monardo per lavoratori e imprese nel concordato minore
Il concordato minore mette sullo stesso tavolo chi deve pagare e chi deve essere pagato. Lo Studio interviene per l’una o per l’altra parte, mai per entrambe nella stessa procedura, con strumenti concreti.
- Ricostruiamo il credito di lavoro di ogni dipendente, ex dipendente o apprendista sulla base di buste paga, contratto collettivo e documenti di cessazione, distinguendo arretrati, ratei, TFR maturato e indennità.
- Verifichiamo l’elenco dei creditori allegato alla domanda e la classificazione dei crediti di lavoro come privilegiati ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
- Controlliamo la soglia dell’art. 75, comma 2: esaminiamo la stima dei beni mobili e il calcolo della percentuale di soddisfazione in liquidazione attestati dall’OCC, e predisponiamo le contestazioni se la soglia non è rispettata.
- Per gli ex dipendenti valutiamo insieme voto e Fondo di garanzia, verificando la posizione aggiornata dell’INPS prima della scadenza del termine e redigendo la dichiarazione di voto via PEC.
- Predisponiamo la domanda telematica al Fondo di garanzia quando ne ricorrono i presupposti, con la documentazione richiesta.
- Per i collaboratori familiari ricostruiamo l’inquadramento (dipendente o partecipante all’impresa familiare) e documentiamo la natura del credito, anche in vista di eventuali contestazioni.
- Per i datori di lavoro costruiamo il piano: censimento dei crediti di lavoro, classi omogenee, proposta sopra la soglia di liquidazione, flussi di cassa della continuità con margine di sicurezza, gestione dei contributi INPS anche attraverso il meccanismo dell’art. 80, comma 3.
- Valutiamo, per l’imprenditore, gli strumenti alternativi o preliminari, dalla composizione negoziata alla liquidazione controllata, quando il concordato minore non è la strada più adatta.
- Seguiamo l’esecuzione del piano e, se necessario, le fasi di revoca, conversione e reclamo, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: il concordato minore si costruisce e si attesta attraverso l’Organismo, e conoscere dall’interno il modo in cui vengono stimati i beni e calcolata l’alternativa liquidatoria permette di verificare, numeri alla mano, se il trattamento dei lavoratori rispetta la legge. Per il datore di lavoro la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare se la crisi possa essere affrontata anche con la composizione negoziata, prima o in alternativa al concordato minore.
Lo staff è formato da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i conti dell’impresa e i flussi della continuità, gli avvocati curano la procedura, il voto, le contestazioni e i rapporti con l’INPS. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Il tuo primo passo
Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per gli altri. Il dipendente in forza deve leggere come il piano tratta il suo TFR. L’ex dipendente deve decidere il voto sapendo cosa comporta per il Fondo di garanzia. L’apprendista non deve restare in silenzio. Il collaboratore familiare deve chiarire che tipo di credito ha. Il datore di lavoro deve costruire una proposta che non scenda mai sotto la soglia della liquidazione e rispetti l’ordine delle prelazioni.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato minore è uno strumento del sovraindebitamento che passa per l’Organismo di composizione della crisi: la qualifica dell’Avv. Monardo di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC è il presupposto per leggere con competenza attestazioni, stime e percentuali offerte ai lavoratori, mentre quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di affiancare l’imprenditore che vuole salvare l’attività e i posti di lavoro.
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