Si Possono Usare Nuovi Finanziamenti Nel Concordato Minore?

Questo non è un articolo da leggere e poi archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, se sei un imprenditore minore, un professionista, un artigiano, un imprenditore agricolo o il socio di una piccola società e stai preparando (o hai già depositato) una domanda di concordato minore che regge solo se arriva denaro nuovo: un prestito bancario, l’aiuto di un genitore, l’apporto di un socio, l’intervento di un terzo che crede nella tua attività.

La risposta breve alla domanda del titolo è sì: nel concordato minore puoi usare nuova finanza, ma solo se la scegli bene, la documenti in modo impeccabile e la fai passare attraverso le autorizzazioni giuste nel momento giusto. Il problema è che la legge, su questo punto, è scritta per il concordato preventivo delle imprese più grandi e arriva al concordato minore solo attraverso un rinvio “in quanto compatibile”. Ciò significa che alcune tutele che il finanziatore pretende, prima fra tutte la prededuzione, nel concordato minore non sono automatiche e vanno costruite con cura, sapendo che i tribunali non hanno ancora una linea uniforme.

La promessa di questo piano è semplice: alla fine saprai da quale mossa partire, quali documenti preparare, quando chiedere l’autorizzazione al giudice e come evitare che il denaro nuovo diventi la ragione per cui il tuo concordato viene respinto o il tuo finanziatore resta senza tutela.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la nuova finanza nel concordato minore sta all’incrocio di due mondi. Da un lato c’è la procedura di sovraindebitamento, che si svolge con l’OCC: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come l’organismo valuta piani, apporti esterni e attestazioni. Dall’altro c’è il rapporto con banche e finanziatori, che richiede competenza in diritto bancario: l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che lavorano sugli stessi numeri del tuo piano.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. La nuova finanza si gestisce in modo diverso a seconda della fase della procedura e del tipo di finanziatore. Rispondi con onestà a queste quattro domande: ciascuna ti indica una mossa di partenza diversa.

Domanda 1: hai già depositato la domanda di concordato minore?

Se non l’hai ancora depositata, sei nella posizione migliore. Puoi progettare la nuova finanza come parte strutturale del piano, farla valutare dall’OCC prima del deposito e scegliere la forma giuridica più adatta (donazione, prestito, garanzia, conferimento). Parti dalla mossa 1.

Se l’hai già depositata ma il giudice non ha ancora emesso il decreto di apertura previsto dall’art. 78 CCII, hai ancora margine per integrare: il giudice, secondo l’art. 78 comma 1, può concedere fino a quindici giorni per integrazioni. Se il finanziamento è emerso dopo il deposito, devi farlo entrare nella domanda attraverso questa porta, quindi parti dalla mossa 3 e poi dalla 4.

Se il decreto di apertura è già stato pubblicato, ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione compiuto senza autorizzazione è inefficace verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 78 comma 5 CCII). In questa fase non firmare nulla prima di aver letto la mossa 5.

Se il concordato è già omologato e serve denaro per eseguirlo, la tua situazione è quella del finanziamento “in esecuzione”: parti dalla mossa 8, ma rileggi la 5, perché il tema delle autorizzazioni e della conformità al piano resta centrale.

Domanda 2: chi mette i soldi?

Il trattamento cambia radicalmente in base al finanziatore:

  • una banca o un intermediario finanziario: pretenderà garanzie, documenti e, quasi sempre, una forma di priorità nel rimborso. Qui il nodo è la prededuzione (mosse 4 e 5) e il merito creditizio (mossa 7);
  • un parente, il coniuge, il convivente: spesso l’apporto è generoso ma giuridicamente fragile, perché non è chiaro se sia un regalo o un prestito, e perché i parenti fino al quarto grado non votano nel concordato minore (art. 79 comma 2 CCII). Qui parti dalla mossa 2 e poi dalla 3;
  • un socio della tua società: entra in gioco la postergazione dell’art. 2467 c.c. e la possibile (ma incerta) applicazione dell’art. 102 CCII. Parti dalla mossa 6;
  • un terzo estraneo (un imprenditore interessato a rilevare un ramo, un fornitore strategico, un investitore): conta la serietà dell’impegno e la sua irrevocabilità (mossa 3).

Domanda 3: il tuo concordato è in continuità o liquidatorio?

L’art. 74 CCII distingue due ipotesi. Secondo il comma 1, il concordato minore è ammesso quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Secondo il comma 2, fuori da questo caso è ammesso solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.

Se il tuo concordato è liquidatorio, la finanza esterna non è un’opzione: è la condizione di ammissibilità. Senza un apporto esterno apprezzabile la domanda non passa. Parti dalla mossa 1 e dedica il massimo tempo alla mossa 3.

Se il tuo concordato è in continuità, la nuova finanza serve a far funzionare l’attività durante e dopo la procedura (scorte, stipendi, attrezzature, capitale circolante). Qui il problema principale è la tutela del finanziatore e la sostenibilità del rimborso: parti dalla mossa 1 e poi vai alla 4 e alla 5.

Domanda 4: hai già firmato qualcosa?

Questa è la domanda più delicata. Se hai già firmato un contratto di finanziamento, concesso un’ipoteca, ceduto crediti a garanzia o ricevuto denaro da un socio dopo la pubblicazione del decreto di apertura, senza autorizzazione, l’atto rischia di essere inefficace verso i creditori anteriori. Se l’hai fatto prima del deposito, il problema è diverso: l’atto va dichiarato, perché la domanda deve indicare gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 75 comma 1 lett. d CCII), e va valutato dall’OCC. In entrambi i casi parti dagli scenari di deviazione e poi torna alla mossa 5.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Domanda non ancora depositata, finanziatore individuato Mossa 1 Devi prima quantificare il fabbisogno e farlo entrare nel piano
Domanda non depositata, concordato liquidatorio Mossa 1, poi 3 La finanza esterna è requisito di ammissibilità (art. 74 c.2)
Apporto offerto da un parente o dal coniuge Mossa 2 Devi scegliere tra donazione, prestito o garanzia
Finanziamento offerto da un socio della tua società Mossa 6 Entrano in gioco l’art. 2467 c.c. e l’art. 102 CCII
Domanda depositata, decreto di apertura non ancora emesso Mossa 3, poi 4 Puoi ancora integrare nel termine concesso dal giudice
Decreto di apertura pubblicato, banca pronta a erogare Mossa 5 Senza autorizzazione l’atto è inefficace (art. 78 c.5)
Banca che chiede garanzie e priorità di rimborso Mossa 4, poi 5 e 7 La prededuzione non è automatica nel concordato minore
Concordato omologato, serve liquidità per eseguirlo Mossa 8 Il finanziamento deve essere conforme al piano omologato
Hai già firmato senza autorizzazione Scenari di deviazione Prima va gestito il rischio di inefficacia

Non passare oltre finché non hai individuato con precisione la tua riga nella tabella. Il resto del piano è costruito per essere eseguito in sequenza, ma ogni mossa è scritta in modo che tu possa entrarvi anche dal punto in cui ti trovi.

Mossa 1 – Quantifica il fabbisogno e trasformalo in un numero difendibile

Obiettivo della mossa: arrivare a una cifra precisa di nuova finanza, con destinazione, tempi di erogazione e piano di rimborso, che l’OCC possa verificare e il giudice possa comprendere senza dubbi.

Quando va fatta

Prima di tutto il resto. Idealmente almeno sessanta-novanta giorni prima del deposito della domanda, perché l’OCC deve avere il tempo di esaminare i numeri e perché il finanziatore, specie se bancario, ha bisogno di istruire la pratica. Se la domanda è già depositata, questa mossa va comunque fatta subito: non puoi chiedere un’autorizzazione al giudice (mossa 5) senza un fabbisogno quantificato.

Come si esegue

Il primo passo è separare il fabbisogno in tre blocchi, perché ognuno ha un trattamento giuridico diverso.

Primo blocco: il denaro che serve per arrivare al deposito. Pensa ai compensi dell’OCC e dei professionisti che preparano la domanda, agli adempimenti urgenti, alla gestione corrente nei mesi che precedono il deposito. Nel concordato preventivo questa è la “finanza ponte” a cui si riferisce l’art. 99 comma 5 CCII.

Secondo blocco: il denaro che serve durante la procedura. Dal deposito all’omologazione possono passare mesi. Se sei in continuità, in questo periodo l’attività deve andare avanti: acquisti di materie prime, carburante, stipendi dei dipendenti, canoni di locazione, utenze. È il fabbisogno “interinale”.

Terzo blocco: il denaro che serve per eseguire il piano. È la parte che paga i creditori secondo le percentuali promesse, oppure che finanzia gli investimenti previsti dal piano in continuità (un macchinario, un automezzo, una ristrutturazione del locale). È il fabbisogno “in esecuzione”.

Per ciascun blocco prepara una scheda con:

  1. importo esatto, con i centesimi, derivato da preventivi, contratti o estratti conto, non da stime a occhio;
  2. destinazione specifica: a cosa servono quei soldi, voce per voce;
  3. data di fabbisogno: quando devono essere disponibili;
  4. fonte prevista: chi li mette e in che forma;
  5. modalità di rimborso: se e quando quei soldi tornano a chi li ha messi, e con quali risorse.

Il secondo passo è costruire un prospetto dei flussi di cassa mensile per tutta la durata del piano. Non serve un software sofisticato: serve una tabella in cui, mese per mese, compaiono entrate previste (incassi dell’attività, apporti esterni, erogazioni del finanziamento) e uscite previste (costi di gestione, rate del finanziamento nuovo, pagamenti ai creditori concordatari, spese della procedura). Il saldo progressivo non deve mai andare sotto zero. Se va sotto zero in qualche mese, il tuo fabbisogno è sottostimato o i tempi di erogazione sono sbagliati.

Il terzo passo è lo stress test. Riduci gli incassi previsti del 10-15% e verifica se il piano regge ancora, tenendo conto anche delle rate del nuovo finanziamento. Un finanziamento che rende il piano sostenibile solo nello scenario più ottimistico è un finanziamento che l’OCC farà fatica ad attestare.

Il quarto passo è confrontare il tuo scenario con l’alternativa liquidatoria. Il giudice, in caso di contestazione sulla convenienza, omologa solo se il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80 comma 3 CCII). Devi dimostrare che la nuova finanza migliora la posizione dei creditori rispetto a quello che otterrebbero con una liquidazione controllata. Se il nuovo finanziamento costa interessi elevati e assorbe risorse che altrimenti andrebbero ai creditori, la convenienza si riduce: tienine conto subito.

La base giuridica

L’art. 74 comma 3 CCII stabilisce che la proposta ha contenuto libero e indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi. L’art. 75 comma 1 CCII impone di allegare il piano, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti e una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La nuova finanza deve comparire in questi documenti in modo coerente: se la relazione economica non la considera e il piano invece la usa, il giudice lo noterà.

Per il concordato liquidatorio, l’art. 74 comma 2 CCII richiede che le risorse esterne aumentino “in misura apprezzabile” l’attivo disponibile al momento della domanda. La legge non fissa una percentuale: è il giudice a valutare se l’aumento è apprezzabile. Per questo il tuo prospetto deve mostrare con chiarezza l’attivo senza apporto e l’attivo con apporto, così che l’aumento sia evidente.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire, a metà del lavoro, che il fabbisogno reale è molto più alto di quello che il finanziatore è disposto a coprire. In questo caso hai tre strade:

  • ridurre il perimetro del piano: allungare i tempi di pagamento ai creditori, ridurre la percentuale offerta ai chirografari, rinviare un investimento;
  • combinare più fonti: una parte dalla banca, una parte da un familiare, una parte dalla vendita di un bene non strategico;
  • rivedere la natura del concordato: se la continuità richiede troppo denaro, valutare con l’OCC se un concordato liquidatorio con apporto esterno, o una diversa procedura, sia più realistico.

L’altro imprevisto frequente è che i dati contabili non sono aggiornati. Senza contabilità affidabile, nessun prospetto di cassa è credibile. In questo caso fermati e fai sistemare le scritture prima di andare avanti: l’OCC deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione e un piano costruito su dati incerti è il primo a cadere.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2 verifica che:

  • hai una scheda per ciascuno dei tre blocchi di fabbisogno, con importi, destinazioni e date;
  • il prospetto dei flussi di cassa mensile non va mai sotto zero, neanche nello scenario ridotto del 10-15%;
  • hai un confronto scritto tra attivo con nuova finanza e attivo senza nuova finanza, utile sia per l’ammissibilità sia per la convenienza.

Mossa 2 – Scegli la fonte e la forma giuridica giusta per ogni apporto

Obiettivo della mossa: decidere per ogni euro di nuova finanza chi lo mette e a che titolo (prestito, donazione, garanzia, conferimento, acquisto di beni), perché la forma decide il trattamento nella procedura.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1, e comunque prima che qualunque somma passi di mano. Una volta che il denaro è arrivato sul tuo conto senza una causa chiara, ricostruire a posteriori la natura dell’apporto è difficile e genera sospetti.

Come si esegue

Per ogni fonte individuata nella mossa 1 valuta le alternative.

Se a mettere i soldi è un parente, il coniuge o il convivente. Hai sostanzialmente quattro forme possibili.

  1. Donazione o apporto a fondo perduto destinato ai creditori. Il familiare mette a disposizione una somma che non deve tornare indietro. È la forma più pulita per la procedura: aumenta l’attivo senza creare un nuovo debito. Per somme rilevanti valuta con il notaio e con il legale la forma corretta (la donazione di importo non modico richiede l’atto pubblico) e i riflessi fiscali. Spesso la soluzione pratica è un impegno del terzo a versare la somma direttamente nella procedura, vincolata al pagamento dei creditori secondo il piano: il denaro non transita come tuo patrimonio libero.
  2. Prestito. Il familiare presta i soldi e vuole riaverli. Diventa tuo creditore. Attenzione: se il suo credito nasce prima della domanda, entra nella massa dei creditori; e i parenti fino al quarto grado, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto non votano e non sono computati nelle maggioranze (art. 79 comma 2 CCII). Il loro credito, quindi, non ti aiuta a raggiungere la maggioranza. Se il prestito è da restituire durante il piano, assorbe risorse che i creditori vedranno come sottratte a loro. Un prestito familiare restituito prima dei creditori concordatari è il modo più rapido per far apparire il piano iniquo. Se scegli il prestito, prevedi espressamente che il rimborso sia postergato, cioè successivo al pagamento integrale di quanto promesso ai creditori.
  3. Garanzia. Il familiare non mette denaro ma garantisce il finanziamento bancario con una fideiussione o un’ipoteca su un suo immobile. La banca eroga a te. Qui ricorda una regola importante: secondo l’art. 74 comma 3 CCII, la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Inoltre il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, salvo diversa previsione (art. 79 comma 5 CCII): il familiare garante resta esposto.
  4. Acquisto di un bene a valore di mercato. Il familiare compra un tuo bene (un immobile, un automezzo) pagandolo al valore stimato, e il prezzo entra nell’attivo. È una forma utile quando il bene non serve all’attività, ma va fatta con stima indipendente e, dopo il decreto di apertura, con autorizzazione, perché è un atto di straordinaria amministrazione.

Se a mettere i soldi è una banca o un intermediario. Le forme sono il mutuo, il finanziamento chirografario, l’apertura di credito, l’anticipo su crediti commerciali, il leasing per un bene strumentale. Ognuna ha un profilo diverso: l’anticipo su crediti implica cessione di crediti a garanzia, il mutuo ipotecario implica l’iscrizione di un’ipoteca. Entrambe sono operazioni che, dopo il decreto di apertura, richiedono autorizzazione (mossa 5).

Se a mettere i soldi è un socio della tua società. La scelta è tra finanziamento (con il problema della postergazione ex art. 2467 c.c., mossa 6), versamento in conto capitale o a fondo perduto (che non crea debito), aumento di capitale (che può far entrare anche nuovi soci). Nel dubbio, il versamento a fondo perduto è la forma più neutra per la procedura.

Se a mettere i soldi è un terzo estraneo. Può trattarsi di un imprenditore che vuole rilevare un ramo, di un fornitore che vuole garantirsi la continuità del cliente, di un investitore. Le forme sono l’acquisto di beni o di un ramo, il finanziamento, l’assunzione di debiti (il terzo si accolla una parte dei debiti), l’ingresso nel capitale. Ciascuna va valutata con il legale e con l’OCC perché modifica il perimetro del piano.

La base giuridica

Il quadro si regge su tre norme già viste: l’art. 74 comma 2 (apporto di risorse esterne nel concordato liquidatorio), l’art. 74 comma 3 (contenuto libero della proposta, classi obbligatorie per i creditori con garanzie prestate da terzi) e l’art. 79 comma 2 (esclusione dal voto di parenti, coniuge, convivente, società controllanti, controllate o sotto comune controllo). A queste si aggiunge il codice civile per la forma degli atti (donazione, fideiussione, ipoteca) e l’art. 2467 c.c. per i finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il familiare che, arrivato il momento di firmare, vuole trasformare la donazione in prestito, o pretende garanzie sui tuoi beni. Non improvvisare: un apporto che cambia natura all’ultimo momento costringe a rifare il piano. Meglio fermarsi, ridiscutere e, se necessario, ridurre l’apporto ma tenerlo nella forma più pulita.

Un altro imprevisto frequente è il terzo che offre denaro in contanti o tramite canali non tracciabili. Rifiuta: ogni apporto deve essere tracciabile, con bonifico da un conto riconducibile al terzo e con una causale chiara. La provenienza del denaro sarà verificata dall’OCC.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 3 verifica che:

  • per ogni fonte hai scelto una sola forma giuridica, scritta nero su bianco;
  • sai quali apporti generano un nuovo credito (prestito, finanziamento) e quali no (donazione, fondo perduto, versamento in conto capitale);
  • hai individuato tutte le garanzie prestate da terzi, perché impongono la formazione delle classi.

Mossa 3 – Blinda la finanza esterna: impegno scritto, irrevocabile, verificabile

Obiettivo della mossa: trasformare la disponibilità del finanziatore o del familiare in un impegno giuridicamente vincolante, condizionato all’omologa, con provvista dimostrabile, che l’OCC possa attestare e il giudice considerare certo.

Quando va fatta

Prima del deposito della domanda, perché il piano deve allegare l’impegno. Se la domanda è già depositata, entro il termine per le integrazioni concesso dal giudice (fino a quindici giorni, art. 78 comma 1 CCII). Dopo il decreto di apertura, un impegno nuovo modifica la proposta già comunicata ai creditori: in questo caso parla subito con l’OCC e con il legale, perché i creditori hanno votato o stanno votando su una proposta diversa.

Come si esegue

Una promessa verbale non vale nulla in un concordato minore. L’apporto esterno che non è scritto, firmato, irrevocabile e coperto da provvista è, per il giudice, un apporto che non esiste. Ecco come blindarlo.

Passo 1: la dichiarazione di impegno. Il terzo (familiare, socio, investitore) firma una dichiarazione con questi elementi minimi:

  • dati identificativi del terzo e documento di identità allegato;
  • importo esatto dell’apporto;
  • natura dell’apporto (a fondo perduto, prestito postergato, garanzia, acquisto di beni);
  • destinazione: pagamento dei creditori secondo il piano, oppure finanziamento della continuità;
  • tempi e modalità di versamento (unica soluzione all’omologa, rate mensili, versamento su conto della procedura);
  • irrevocabilità dell’impegno fino all’esecuzione del piano;
  • condizione: l’impegno è subordinato all’omologazione definitiva del concordato (così il terzo non rischia di perdere i soldi se il concordato non passa);
  • rinuncia, per gli apporti a fondo perduto, a qualunque pretesa di rimborso;
  • per i prestiti, l’impegno a non chiedere il rimborso prima del pagamento integrale di quanto promesso ai creditori concordatari.

Passo 2: la prova della provvista. Il terzo deve dimostrare di avere davvero quei soldi. Gli strumenti più usati sono:

  • estratto conto aggiornato del terzo;
  • deposito della somma su un conto vincolato, intestato al debitore o alla procedura, con vincolo a favore del piano;
  • assegno circolare depositato presso l’OCC o presso il professionista incaricato;
  • fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia dell’impegno del terzo, per apporti futuri.

Più la provvista è vincolata, più l’apporto è credibile. Un estratto conto da solo dimostra che oggi il terzo ha i soldi, non che li avrà al momento dell’omologa.

Passo 3: la capacità patrimoniale del terzo. Se l’apporto è rateale e dura anni (per esempio un genitore che si impegna a versare 350 euro al mese per cinque anni dalla sua pensione), l’OCC vorrà vedere la documentazione reddituale del terzo e valuterà la sostenibilità. Prepara il cedolino di pensione o la busta paga, la dichiarazione dei redditi, l’indicazione delle spese fisse del terzo. Un impegno rateale da parte di un terzo anziano o con redditi precari è un elemento che l’OCC esaminerà con particolare attenzione.

Passo 4: la tracciabilità del flusso. Stabilisci fin da subito su quale conto arriveranno i soldi e da quale conto partiranno i pagamenti ai creditori. Un conto dedicato alla procedura semplifica tutto: l’OCC vede entrate e uscite, i creditori possono verificare.

Passo 5: l’inserimento nel piano. L’apporto deve comparire nella proposta e nel piano con il suo nome, il suo importo e la sua destinazione. Se l’apporto è destinato solo a una classe di creditori (per esempio ai chirografari, per alzare la loro percentuale), scrivilo con chiarezza.

La base giuridica

Nel concordato liquidatorio l’apporto esterno è requisito di ammissibilità: l’art. 74 comma 2 CCII ammette la proposta solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Il Tribunale di Oristano, con decreto di apertura del 24 luglio 2024 (R.G. 16/2024), ha aperto un concordato minore riconoscendo che la proposta, prevedendo apporti di risorse esterne, era formulata ai sensi del capoverso dell’art. 74 CCII, e ha verificato che fossero allegate la documentazione dell’art. 75 e la relazione particolareggiata dell’OCC. Il punto pratico è questo: il giudice verifica fin dall’apertura che l’apporto esista e sia documentato.

Sul concordato liquidatorio sorretto soltanto da finanza esterna la giurisprudenza di merito non è uniforme, e devi saperlo prima di costruire il piano. Secondo la rassegna dello studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 sul concordato minore, il Tribunale di Rimini (8 luglio 2024) ha ritenuto inammissibile una proposta liquidatoria basata sulla sola finanza esterna, vedendovi un possibile abuso dello strumento finalizzato a ottenere l’esdebitazione. In senso opposto il Tribunale di Campobasso (14 gennaio 2025), il Tribunale di Verona (2025), il Tribunale di Terni (17 settembre 2025) e il Tribunale di Bolzano (12 novembre 2025) hanno ammesso il concordato liquidatorio con finanza esterna esclusiva, a condizione che l’apporto incrementi davvero l’attivo e che ogni creditore, compreso il chirografario, riceva almeno una parte di quanto gli spetta. Se il tuo piano si regge solo sull’apporto di un terzo, progettalo in modo che nessuna categoria di creditori resti a zero: è il punto su cui si concentra la verifica di ammissibilità.

Nel concordato in continuità l’apporto non è requisito di ammissibilità, ma resta un elemento della fattibilità del piano, che il giudice deve verificare per omologare (art. 80 comma 1 CCII). Se però l’attività è cessata e l’impresa individuale è stata cancellata, la strada della continuità si chiude: la stessa rassegna riferisce che il Tribunale di Ivrea (10 febbraio 2026) e la Corte d’Appello di Napoli (14 luglio 2025) hanno ritenuto ammissibile il concordato minore liquidatorio con apporto esterno anche in questi casi, perché la preclusione per l’imprenditore cancellato riguarda il solo concordato in continuità. La finanza esterna, in altre parole, può essere l’unica porta di accesso rimasta aperta. Prima di contarci, però, fai verificare al legale come si coordinano queste decisioni con la Cass. n. 20141 del 16 giugno 2026, che secondo quanto riportato da iusletter ha dichiarato inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato: è un punto in cui l’orientamento di legittimità può prevalere su quello di merito.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il terzo che, dopo aver firmato l’impegno, non può più versare (perdita del lavoro, malattia, problemi familiari). Ecco perché la provvista vincolata è così importante: se i soldi sono già su un conto vincolato, l’imprevisto non tocca il piano. Se invece l’impegno era solo futuro e non garantito, il piano rischia di diventare inattuabile. Dopo l’omologa questo porta al rischio di revoca; prima dell’omologa, alla necessità di modificare la proposta. Per questo, nei piani lunghi, valuta la fideiussione bancaria a garanzia dell’impegno del terzo o la sostituzione del garante.

Un altro imprevisto è l’OCC che considera l’apporto non “apprezzabile”. In questo caso hai due strade: aumentare l’apporto o dimostrare meglio l’aumento dell’attivo, confrontando ciò che i creditori otterrebbero con e senza apporto.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 4 verifica che:

  • ogni apporto esterno ha una dichiarazione di impegno firmata, irrevocabile, condizionata all’omologa;
  • la provvista è documentata e, per gli importi più rilevanti, vincolata;
  • l’apporto compare nel piano con importo, destinazione e tempi coerenti con il prospetto di cassa della mossa 1.

Mossa 4 – Inquadra il nuovo finanziamento nel piano e affronta il nodo della prededuzione

Obiettivo della mossa: decidere come il nuovo finanziamento verrà rimborsato rispetto ai creditori concordatari e costruire, nel piano e nella proposta, la massima tutela possibile per il finanziatore, sapendo che nel concordato minore la prededuzione non è automatica.

Quando va fatta

In parallelo alla mossa 3, prima del deposito. Il finanziatore, specie se bancario, ti chiederà fin dalla prima riunione: “Se le cose vanno male, io vengo pagato prima degli altri?”. Devi avere una risposta onesta e documentata prima di arrivare alla firma.

Come si esegue

Il primo passo è capire cosa significa prededuzione. Un credito prededucibile viene pagato prima dei creditori concorsuali, anche in caso di successiva procedura liquidatoria. Per un finanziatore è la tutela per eccellenza: gli assicura che, se il concordato fallisce e si apre una liquidazione, il suo credito viene soddisfatto con precedenza.

Il secondo passo è conoscere cosa prevede la legge per il concordato preventivo, perché è lì che si trova la disciplina espressa.

  • L’art. 99 CCII consente al debitore, con la domanda o successivamente, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche con garanzie, fino all’omologa, se funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. Il ricorso deve indicare la destinazione dei finanziamenti, l’impossibilità di reperirli altrimenti e il grave pregiudizio che deriverebbe dalla loro mancanza, ed essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente (che il tribunale può non pretendere in caso di urgenza). Il tribunale decide entro dieci giorni, sentiti il commissario giudiziale e, se opportuno, i principali creditori, e può autorizzare pegno, ipoteca o cessione di crediti a garanzia. Il comma 5 estende la disciplina ai finanziamenti erogati in funzione della domanda, se previsti dal piano e se la prededuzione è espressamente disposta nel provvedimento. Il comma 6 prevede la perdita della prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale quando il ricorso o l’attestazione contengono dati falsi o omissioni rilevanti e il curatore dimostra che i finanziatori ne erano a conoscenza.
  • L’art. 101 CCII riguarda i finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo, cioè quelli erogati dopo l’omologa e previsti dal piano.
  • L’art. 102 CCII estende la prededuzione ai finanziamenti dei soci, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., fino all’80% del loro ammontare, e per l’intero se il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato.

Il terzo passo è affrontare il nodo: queste norme si applicano al concordato minore? L’art. 74 comma 4 CCII stabilisce che per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo III, cioè del concordato preventivo. Gli artt. 99, 101 e 102 si trovano proprio nel capo III. Ma la compatibilità non è scontata, per diverse ragioni:

  • l’art. 99 parla di “tribunale” che decide “sentito il commissario giudiziale”, mentre nel concordato minore decide il giudice e il ruolo di controllo è svolto dall’OCC; il commissario giudiziale è nominato solo nei casi dell’art. 78 comma 2-bis (sospensione generale delle esecuzioni, concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112 comma 2, richiesta del debitore);
  • l’art. 99 comma 6 è costruito sulla “successiva liquidazione giudiziale”, mentre il concordato minore, se fallisce, sfocia di regola nella liquidazione controllata (art. 80 comma 5 CCII);
  • il concordato minore ha una disciplina propria degli atti straordinari (art. 78 comma 5), che potrebbe essere letta come esaustiva.

Nelle fonti consultate per questo piano non risulta una giurisprudenza consolidata, né una pronuncia della Cassazione, che affermi o neghi l’applicazione degli artt. 99, 101 e 102 al concordato minore: la questione va trattata come aperta. Alcuni operatori chiedono comunque al giudice del concordato minore un’autorizzazione modellata sull’art. 99, con espressa dichiarazione di prededucibilità; altri ritengono sufficiente l’autorizzazione ex art. 78 comma 5 e l’inserimento del finanziamento nel piano omologato. Prassi e orientamenti possono variare da tribunale a tribunale.

Il quarto passo, quindi, è costruire una tutela “a strati”, che non dipenda da un’unica norma incerta:

  1. prevedi il finanziamento nel piano e nella proposta, con importo, destinazione, durata, tasso, garanzie e piano di rimborso: così i creditori votano sapendo che quel finanziamento esiste e verrà rimborsato secondo quelle modalità;
  2. chiedi l’autorizzazione al giudice prima di firmare (mossa 5), chiedendo che il provvedimento si pronunci espressamente anche sulla prededucibilità;
  3. valuta una garanzia reale autorizzata (ipoteca su un bene, pegno, cessione di crediti), che tutela il finanziatore indipendentemente dalla prededuzione;
  4. fai attestare dall’OCC la funzionalità del finanziamento alla miglior soddisfazione dei creditori, l’impossibilità di reperirlo a condizioni migliori e il pregiudizio in sua assenza: sono gli stessi elementi richiesti dall’art. 99 comma 2, e averli comunque documentati rafforza la posizione del finanziatore qualunque sia la tesi accolta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il modo in cui l’organismo legge questi elementi: è su questo terreno che si decide se il finanziatore si sentirà abbastanza tutelato da erogare.

C’è poi un limite che vale per qualunque tutela tu costruisca: l’ordine delle cause legittime di prelazione. Cass. civ. n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha affermato che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può alterare tale ordine, e lo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 riferisce il principio anche al concordato minore. Per la nuova finanza la conseguenza pratica è questa: se vuoi dare al finanziatore una posizione prioritaria, devi farlo con gli strumenti che la legge riconosce (una garanzia reale autorizzata, l’eventuale prededuzione disposta dal giudice), non con una classe “di favore” inventata nella proposta che scavalchi privilegiati e ipotecari.

La base giuridica

Artt. 74 comma 4, 99, 101 e 102 CCII (testi vigenti dopo il D.Lgs. 136/2024, che ha modificato i commi 1 e 5 e la rubrica dell’art. 99 e il comma 2 dell’art. 102). Art. 78 comma 2-bis per la nomina del commissario giudiziale nel concordato minore. Art. 80 comma 5 per l’apertura della liquidazione controllata in caso di mancata omologa.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che subordina l’erogazione a un provvedimento che dichiari la prededuzione “ai sensi dell’art. 99 CCII”, e il giudice che ritiene la norma non applicabile o si limita ad autorizzare l’atto ex art. 78 comma 5. In questo caso la strada è rinegoziare la tutela: garanzia reale autorizzata, fideiussione di un terzo, riduzione dell’importo, erogazione a tranche legate all’omologa. Un finanziamento erogato dopo l’omologa e previsto dal piano gode comunque della forza vincolante del concordato omologato verso i creditori anteriori.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 5 verifica che:

  • il finanziamento è descritto nel piano con importo, destinazione, durata, tasso e piano di rimborso;
  • il finanziatore sa, per iscritto, che la prededuzione nel concordato minore è incerta, e ha accettato una tutela alternativa o aggiuntiva;
  • hai raccolto gli elementi dell’art. 99 comma 2 (destinazione, impossibilità di reperire altrove, pregiudizio) e l’OCC li ha esaminati.

Mossa 5 – Chiedi l’autorizzazione al giudice prima di firmare, non dopo

Obiettivo della mossa: ottenere dal giudice del concordato minore un provvedimento che autorizzi il finanziamento e le eventuali garanzie, così che l’atto sia efficace verso i creditori anteriori e il finanziatore abbia in mano un titolo solido per erogare.

Quando va fatta

La finestra temporale decisiva è quella che si apre con la pubblicità del decreto di apertura. Secondo l’art. 78 comma 5 CCII, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto. Questo significa che:

  • prima del deposito puoi firmare, ma devi dichiarare l’operazione nella domanda e farla valutare dall’OCC (e se l’operazione è avvenuta negli ultimi cinque anni ed è straordinaria, va comunque elencata ai sensi dell’art. 75 comma 1 lett. d CCII);
  • insieme alla domanda puoi chiedere l’autorizzazione, in modo che il giudice decida con il decreto di apertura o subito dopo;
  • dopo il decreto di apertura e fino all’omologa ogni nuovo finanziamento, ipoteca, pegno, cessione di crediti, vendita di beni non prevista come ordinaria va autorizzato prima della firma;
  • dopo l’omologa il finanziamento deve essere conforme al piano omologato (mossa 8).

La legge del concordato minore non fissa un termine per la decisione del giudice sull’istanza. L’art. 99 comma 3 prevede, per il concordato preventivo, una decisione entro dieci giorni dal deposito: se ritieni applicabile quella norma, puoi richiamarla nell’istanza, ma non dare per scontato che il giudice la segua. Pianifica quindi i tempi con un margine di almeno tre-quattro settimane tra deposito dell’istanza e data in cui il finanziatore deve erogare.

Ricorda che i creditori hanno un termine non superiore a trenta giorni, assegnato con il decreto di apertura, per far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le contestazioni (art. 78 comma 2 lett. c CCII). Se il finanziamento cambia i numeri della proposta, deve essere noto ai creditori prima che votino.

Come si esegue

Il primo passo è distinguere tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Nel dubbio, tratta l’atto come straordinario e chiedi l’autorizzazione: il costo di un’istanza in più è nulla rispetto al rischio di inefficacia. Sono quasi sempre straordinari: la stipula di un mutuo o di un finanziamento a medio-lungo termine, la concessione di ipoteca o pegno, la cessione di crediti a garanzia, la vendita di immobili o beni strumentali, il rilascio di garanzie a favore di terzi, le transazioni rilevanti. Possono essere ordinari, a seconda della dimensione dell’attività, gli acquisti di merce di routine, il pagamento degli stipendi correnti, l’utilizzo di una linea di credito già esistente nei limiti consueti.

Il Tribunale di Oristano, nel decreto di apertura del 24 luglio 2024 (R.G. 16/2024), ha qualificato la cessione del quinto come atto eccedente l’ordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 78, dichiarandone l’inopponibilità ai creditori anteriori e considerando le trattenute in busta paga pagamenti preferenziali lesivi della par condicio. È un esempio di come i giudici leggono la categoria in senso ampio quando l’operazione tocca le risorse destinate ai creditori.

Il secondo passo è redigere l’istanza. Anche se non è certo che l’art. 99 si applichi, conviene costruire l’istanza con il contenuto previsto dal suo comma 2, perché sono gli elementi che qualunque giudice vorrà vedere:

  1. descrizione del finanziamento: finanziatore, importo, durata, tasso, piano di ammortamento, garanzie richieste;
  2. destinazione specifica dei fondi, con rinvio al prospetto di cassa della mossa 1;
  3. impossibilità di reperire altrimenti le risorse: risposte negative di altre banche, assenza di liquidità propria, assenza di beni non strategici da vendere;
  4. pregiudizio in mancanza del finanziamento: interruzione dell’attività, perdita di commesse, licenziamento di dipendenti, riduzione della soddisfazione dei creditori;
  5. funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori: confronto numerico tra scenario con finanziamento e scenario senza;
  6. parere dell’OCC (o del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell’art. 78 comma 2-bis);
  7. richiesta espressa di autorizzare l’atto ai sensi dell’art. 78 comma 5 e, in via subordinata o congiunta, di riconoscere la prededucibilità del credito del finanziatore ai sensi degli artt. 74 comma 4 e 99 CCII, in quanto compatibili;
  8. se richieste, autorizzazione alla concessione delle garanzie (ipoteca, pegno, cessione di crediti), richiamando per analogia l’art. 99 comma 4.

Il terzo passo è allegare i documenti: bozza del contratto di finanziamento o delibera della banca, prospetto di cassa, relazione o parere dell’OCC, eventuali preventivi per gli investimenti, risposte negative di altri intermediari.

Il quarto passo è ottenere e conservare il provvedimento. Quando il giudice autorizza, consegna copia alla banca prima della firma e fai richiamare nel contratto gli estremi del provvedimento. Se il giudice autorizza l’atto ma non si pronuncia sulla prededuzione, prendine atto e informane il finanziatore per iscritto: non lasciare che la banca scopra dopo che la tutela è diversa da quella attesa.

La base giuridica

Art. 78 comma 5 CCII (inefficacia degli atti straordinari non autorizzati verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto). Art. 78 comma 2 lett. c (termine non superiore a trenta giorni per le adesioni) e lett. d (misure protettive su istanza del debitore). Art. 99 commi 2, 3 e 4 CCII, richiamabili in quanto compatibili ai sensi dell’art. 74 comma 4.

Un’avvertenza tratta dal decreto di Oristano: il giudice ha escluso che, nel concordato minore, possano disporsi misure cautelari atipiche come il divieto generalizzato di compiere atti di straordinaria amministrazione, che la legge prevede espressamente solo nella procedura del consumatore (art. 70 comma 4 CCII), limitando le misure a quelle dell’art. 78 comma 2 lett. d e comma 5. Il decreto ha anche richiamato la disciplina del concordato preventivo (art. 97 CCII) solo come possibile estensione, da considerare con cautela. È un segnale utile per il tuo piano: il rinvio alle norme del concordato preventivo viene usato dai giudici con prudenza, e non puoi costruire la tutela del finanziatore solo su quel rinvio.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il finanziatore che ha fretta e vuole erogare prima dell’autorizzazione. Resisti. Se la banca eroga e iscrive ipoteca senza autorizzazione dopo il decreto, l’ipoteca e il contratto rischiano di essere inefficaci verso i creditori anteriori; il finanziatore resta con un credito senza tutela e tu con un concordato in cui l’OCC dovrà segnalare un atto non autorizzato. Se il tempo stringe, chiedi al giudice una trattazione urgente motivando il pregiudizio imminente.

Un altro imprevisto è il diniego dell’autorizzazione. In questo caso leggi con attenzione la motivazione: spesso il giudice non nega il finanziamento in sé, ma ne contesta le condizioni (tasso troppo alto, garanzie sproporzionate, importo non giustificato). Rinegozia con la banca e ripresenta l’istanza con i correttivi.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 6 verifica che:

  • hai classificato ogni operazione legata alla nuova finanza come ordinaria o straordinaria, e per le straordinarie hai un provvedimento di autorizzazione;
  • il provvedimento è stato consegnato al finanziatore prima della firma ed è richiamato nel contratto;
  • sai, per iscritto, se il giudice si è pronunciato o no sulla prededuzione.

Mossa 6 – Gestisci i finanziamenti dei soci senza farti travolgere dalla postergazione

Obiettivo della mossa: se il denaro nuovo arriva dai soci della tua società, scegliere la forma dell’apporto e il suo trattamento nel piano tenendo conto della postergazione dell’art. 2467 c.c. e dell’incertezza sull’applicazione dell’art. 102 CCII al concordato minore.

Quando va fatta

Prima che il socio versi un solo euro. Se il socio ha già versato in passato, la mossa va fatta comunque subito, perché quei finanziamenti pregressi vanno classificati nell’elenco dei creditori e il loro trattamento incide sulle percentuali offerte agli altri.

Come si esegue

Il primo passo è capire quale società sei. Il concordato minore è accessibile alle imprese minori, cioè a quelle che nei tre esercizi precedenti hanno avuto congiuntamente attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro (art. 2 comma 1 lett. d CCII). Possono essere società di persone (s.n.c., s.a.s.) o società di capitali di piccole dimensioni, tipicamente s.r.l. L’art. 2467 c.c. è dettato per le s.r.l.: se sei una s.r.l. la regola ti riguarda direttamente. Per gli altri tipi la Cassazione ha allargato il perimetro: Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 23727 del 21 luglio 2026 ha applicato la postergazione anche alla società cooperativa, perché la ratio della norma (contrastare la sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse) non è propria della sola s.r.l.; ciò che conta è che l’organizzazione della società consenta al socio di avere informazioni paragonabili a quelle del socio di s.r.l., non che il socio abbia conosciuto in concreto lo squilibrio. Se sei una società di persone, quindi, non dare per scontato di essere fuori dalla regola: valutalo con il legale sulla base della struttura concreta della tua società.

Il secondo passo è conoscere la regola della postergazione. Secondo l’art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando i finanziamenti sono stati concessi, in qualsiasi forma, in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. La valutazione parte dal momento dell’erogazione, ma non si ferma lì: Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025 ha precisato che lo squilibrio va accertato sia quando il finanziamento viene concesso sia quando il socio ne chiede la restituzione, perché la postergazione opera se la sottocapitalizzazione persiste anche in quel secondo momento. In una società che sta per accedere al concordato minore, è molto probabile che un finanziamento erogato ora rientri in questa situazione, e che lo squilibrio sia ancora presente quando il socio chiederà di essere rimborsato durante il piano.

Il terzo passo è conoscere l’eccezione del concordato preventivo. L’art. 102 CCII, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., estende ai finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie, il beneficio della prededuzione previsto dagli artt. 99 e 101, fino all’80% del loro ammontare; il beneficio è per l’intero ammontare se il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato. Ma questa norma si trova nel capo III e la sua applicazione al concordato minore passa per lo stesso rinvio “in quanto compatibile” dell’art. 74 comma 4 visto nella mossa 4. Non presentare mai al socio la prededuzione all’80% come un diritto acquisito nel concordato minore: è una tesi sostenibile, non una certezza.

Il quarto passo è scegliere la forma dell’apporto del socio:

  1. versamento in conto capitale o a fondo perduto: il socio rinuncia al rimborso, l’apporto rafforza il patrimonio e aumenta le risorse per i creditori. È la soluzione più semplice e meno contestabile;
  2. aumento di capitale: utile se entra un nuovo socio che porta denaro; in questo caso, se si ritiene applicabile l’art. 102 comma 2, il nuovo socio che acquisisce tale qualità in esecuzione del concordato potrebbe vedersi riconosciuta la prededuzione per l’intero ammontare di eventuali finanziamenti; anche questo va trattato come ipotesi da verificare;
  3. finanziamento con postergazione volontaria espressa: il socio presta, ma si impegna per iscritto a essere rimborsato solo dopo l’integrale esecuzione del piano. Così il piano è coerente anche se l’art. 2467 non fosse applicabile e i creditori non vedono risorse sottratte;
  4. finanziamento con richiesta di prededuzione: il socio presta e la società chiede al giudice, nell’istanza della mossa 5, di autorizzare l’operazione e di riconoscere la prededucibilità ai sensi degli artt. 74 comma 4, 99 e 102 CCII. È la strada più ambiziosa e più incerta.

Il quinto passo è ricordare il voto. Le società controllanti, controllate o sotto comune controllo non votano e non sono computate nelle maggioranze (art. 79 comma 2 CCII). Se il socio è una società che controlla la tua, il suo credito non conta per la maggioranza. Lo stesso vale se il socio è tuo parente entro il quarto grado o coniuge (frequente nelle piccole s.r.l. familiari).

Il sesto passo è classificare i finanziamenti pregressi dei soci. Nell’elenco dei creditori (art. 75 comma 1 lett. c CCII) indica separatamente i crediti dei soci, la data di erogazione di ciascun finanziamento e la situazione patrimoniale della società in quel momento: servirà all’OCC per valutare se la postergazione opera.

La base giuridica

Art. 2467 c.c. (postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l.); art. 2497-quinquies c.c. (finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento); art. 102 CCII (prededuzione dei finanziamenti dei soci nel concordato preventivo, comma 2 modificato dal D.Lgs. 136/2024); art. 74 comma 4 CCII (rinvio al capo III in quanto compatibile); art. 79 comma 2 CCII (esclusione dal voto).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il socio che ha già versato denaro negli ultimi mesi, senza alcuna documentazione, e ora pretende di essere rimborsato con il piano. Se il finanziamento è stato erogato in una situazione di squilibrio, il suo rimborso è postergato e un piano che lo paghi prima dei creditori sarebbe esposto a contestazioni. Peggio ancora se la società ha già restituito somme al socio nel periodo precedente la domanda: quei rimborsi vanno dichiarati e valutati dall’OCC, perché possono essere considerati pagamenti preferenziali. Non nasconderli: emergono dagli estratti conto.

Un altro imprevisto è il socio che si rifiuta di versare a fondo perduto e non accetta la postergazione volontaria. In questo caso valuta se l’apporto sia davvero indispensabile: un finanziamento del socio che il piano deve restituire durante l’esecuzione rischia di ridurre la convenienza della proposta e di renderla meno attraente per i creditori votanti.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 7 verifica che:

  • hai qualificato ogni apporto dei soci (fondo perduto, capitale, finanziamento postergato, finanziamento con richiesta di prededuzione);
  • i finanziamenti pregressi dei soci sono elencati con date e importi, e l’OCC ha gli elementi per valutare la postergazione;
  • il socio ha ricevuto per iscritto l’avvertenza che la prededuzione dell’art. 102 nel concordato minore non è certa.

Mossa 7 – Documenta il merito creditizio e la sostenibilità del nuovo debito

Obiettivo della mossa: dimostrare che il nuovo finanziamento è stato concesso dopo una valutazione seria della tua capacità di rimborso, così da proteggere te dal rischio di un nuovo sovraindebitamento e il finanziatore dal rischio di essere considerato corresponsabile della crisi.

Quando va fatta

In parallelo alla mossa 5, durante l’istruttoria della banca. Il fascicolo del merito creditizio va chiuso prima dell’erogazione e consegnato in copia all’OCC.

Come si esegue

Il primo passo è capire perché il merito creditizio conta così tanto nel sovraindebitamento. Il codice della crisi attribuisce un peso esplicito al comportamento del finanziatore. Nella procedura del consumatore, l’art. 68 comma 3 CCII chiede all’OCC di indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto quanto necessario per un dignitoso tenore di vita. Nel concordato minore, l’art. 80 comma 4 CCII stabilisce che il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza della proposta. Un nuovo finanziatore che eroga senza verificare la tua capacità di rimborso, e così aggrava la crisi, si espone a questa conseguenza in un’eventuale procedura futura. Un finanziamento concesso alla cieca non protegge nessuno: né te, che ti ritrovi con un debito in più, né la banca, che rischia di perdere la possibilità di contestare.

Il secondo passo è preparare il dossier di merito creditizio. Anche se è compito del finanziatore valutare, il tuo interesse è fornirgli tutto ciò che serve, in modo che la valutazione risulti documentata:

  1. bilanci o rendiconti degli ultimi tre esercizi e situazione contabile aggiornata;
  2. prospetto dei flussi di cassa mensile della mossa 1, con lo stress test;
  3. piano di concordato minore e relazione dell’OCC (o bozza, se ancora in corso);
  4. elenco completo dei debiti, compresi quelli che il concordato ristruttura;
  5. documentazione su redditi propri e del nucleo familiare, se sei un imprenditore individuale o un professionista, perché il tuo reddito personale è la fonte di rimborso;
  6. eventuali garanzie offerte da terzi, con la documentazione patrimoniale e reddituale dei garanti.

Il terzo passo è verificare la sostenibilità con un indicatore semplice: la rata del nuovo finanziamento, sommata ai pagamenti promessi ai creditori concordatari e ai costi di gestione, non deve superare il margine disponibile mensile previsto dal piano, con un cuscinetto di sicurezza. Se sei un imprenditore individuale o un professionista, considera anche quanto serve per il mantenimento tuo e della famiglia: la domanda deve indicare stipendi, pensioni, salari ed entrate proprie e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento (art. 75 comma 1 lett. e CCII).

Il quarto passo riguarda i garanti. Se un familiare presta una fideiussione per il nuovo finanziamento, la banca deve valutare anche la sua capacità. Non spingere un parente a garantire un importo che non potrebbe mai pagare: i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati restano salvi (art. 79 comma 5 CCII), e un’eventuale escussione potrebbe portare il garante, a sua volta, in una situazione di sovraindebitamento.

Il quinto passo è conservare la prova della valutazione. Chiedi alla banca copia della delibera di affidamento o almeno una comunicazione che attesti l’avvenuta istruttoria. Consegna all’OCC l’intero dossier: è l’OCC che, nella sua relazione, valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione e la fattibilità del piano.

La base giuridica

Art. 68 comma 3 CCII (merito creditizio nella procedura del consumatore, con il parametro dell’assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE); art. 69 comma 2 CCII (il creditore che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB non può opporsi nella procedura del consumatore); art. 80 comma 4 CCII (il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza nel concordato minore); art. 99 comma 6 CCII (perdita della prededuzione se il finanziatore conosceva dati falsi o omissioni). Per il concordato minore, la relazione dell’OCC prevista dall’art. 76 CCII contiene valutazioni sul debitore e sulla documentazione: verifica con il legale, sul testo vigente, se e in quali termini preveda anche la valutazione del merito creditizio dei finanziatori.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che, letta la documentazione, riduce l’importo o alza il tasso. Non forzare: riconsidera il fabbisogno (mossa 1) e combina fonti diverse (mossa 2). Un finanziamento troppo caro può rendere la proposta meno conveniente dell’alternativa liquidatoria, e allora rischi la contestazione dei creditori ai sensi dell’art. 80 comma 3.

Un altro imprevisto è scoprire che, nel passato, alcuni finanziatori ti hanno concesso credito senza alcuna valutazione mentre eri già in difficoltà. Segnalalo all’OCC: può incidere sulla posizione di quei creditori nella procedura.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 8 verifica che:

  • il dossier di merito creditizio è completo ed è stato consegnato al finanziatore e all’OCC;
  • la rata del nuovo finanziamento è sostenibile nel prospetto di cassa, anche nello scenario ridotto;
  • per ogni garante hai la documentazione patrimoniale e reddituale e il garante ha compreso per iscritto i rischi che assume.

Mossa 8 – Esegui il piano e rendiconta ogni euro di nuova finanza

Obiettivo della mossa: far sì che la nuova finanza venga erogata, utilizzata e rimborsata esattamente come previsto dal piano omologato, con una traccia documentale che l’OCC possa verificare in ogni momento.

Quando va fatta

Dall’omologazione fino all’esecuzione integrale del piano. La sentenza di omologazione dichiara chiusa la procedura (art. 80 comma 2 CCII), ma non chiude i tuoi obblighi: inizia la fase esecutiva, in cui l’OCC vigila sull’adempimento secondo la disciplina dell’esecuzione del concordato minore (art. 81 CCII, da verificare sul testo vigente con il legale).

Come si esegue

Il primo passo è attivare gli apporti condizionati. Se gli impegni dei terzi erano subordinati all’omologazione definitiva (mossa 3), comunica ai terzi il passaggio in giudicato della sentenza e chiedi il versamento nei tempi pattuiti. Conserva la prova di ogni bonifico.

Il secondo passo è l’erogazione del finanziamento previsto dal piano. Se il finanziamento era programmato per la fase di esecuzione, verifica che le condizioni siano identiche a quelle descritte nel piano omologato. Nel concordato preventivo l’art. 101 CCII disciplina proprio i finanziamenti prededucibili erogati in esecuzione del concordato e previsti dal piano: anche qui la sua applicabilità al concordato minore è da considerare incerta, ma il punto pratico è chiaro: un finanziamento in esecuzione che si discosta dal piano omologato è un finanziamento che il piano non copre.

Il terzo passo è usare un conto dedicato. Tutte le entrate da nuova finanza e tutte le uscite verso i creditori concordatari passano da un conto separato. Ogni sei mesi prepara un prospetto riassuntivo: somme ricevute, somme pagate, saldo, scostamenti rispetto al piano. Consegnalo all’OCC anche se non te lo chiede.

Il quarto passo è il rispetto dell’ordine dei rimborsi. Se il piano prevede che il finanziamento nuovo sia rimborsato con rate mensili e che i creditori siano pagati con riparti semestrali, rispetta entrambe le scadenze. Se il piano prevede che i prestiti dei familiari o dei soci siano rimborsati solo dopo l’esecuzione integrale, non anticipare nulla, neanche una rata simbolica.

Il quinto passo è la gestione degli scostamenti. Se gli incassi sono inferiori al previsto, avvisa subito l’OCC. Non aspettare di non pagare una rata. Un inadempimento comunicato per tempo, con una proposta di soluzione, è gestibile; un inadempimento scoperto dall’OCC al controllo semestrale è un problema.

La base giuridica

Art. 80 commi 1 e 2 CCII (omologazione e chiusura della procedura); disciplina dell’esecuzione, della risoluzione e della revoca del concordato minore negli articoli successivi (artt. 81-83 CCII, da verificare sul testo vigente); art. 101 CCII per i finanziamenti in esecuzione nel concordato preventivo, applicabile solo in quanto compatibile.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il terzo che non versa la rata dell’apporto promesso o la banca che sospende l’erogazione per un evento contrattuale (per esempio un ritardo nei pagamenti). Attiva subito le garanzie dell’impegno del terzo (fideiussione, conto vincolato) e, se non bastano, valuta con l’OCC e con il legale le soluzioni possibili: sostituzione dell’apportante, vendita di un bene, rimodulazione dei tempi se ancora consentita. Il rischio, se il piano diventa inattuabile, è la perdita dei benefici del concordato e l’apertura della liquidazione controllata.

Check di completamento

Prima di considerare chiusa la mossa 8 verifica che:

  • ogni apporto e ogni erogazione sono tracciati sul conto dedicato e documentati;
  • i rimborsi della nuova finanza seguono esattamente l’ordine e i tempi del piano omologato;
  • l’OCC riceve un prospetto semestrale anche se non lo richiede.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come la tempestività e la forma della nuova finanza cambiano l’esito. Non sono casi reali. Le date sono state verificate per non cadere di sabato o domenica.

Simulazione 1 – Concordato liquidatorio: donazione o prestito del genitore

Situazione di partenza. Un artigiano individuale ha cessato l’attività. Debiti complessivi: 187.430 euro, di cui 34.550 euro privilegiati e 152.880 euro chirografari. Attivo liquidabile: 41.260 euro. Spese di procedura stimate: 6.120 euro. Il padre è disposto a mettere 28.750 euro.

Senza apporto. Attivo netto: 41.260 − 6.120 = 35.140 euro. Pagati i privilegiati (34.550 euro), ai chirografari restano 590 euro, pari allo 0,39%. Il concordato liquidatorio non è ammissibile: manca l’apporto di risorse esterne richiesto dall’art. 74 comma 2.

Con apporto a fondo perduto, impegno firmato prima del deposito e somma vincolata. Attivo netto: 35.140 + 28.750 = 63.890 euro. Pagati i privilegiati, ai chirografari vanno 29.340 euro, pari al 19,19%. L’aumento dell’attivo è evidente e documentato; il giudice può valutarlo come apprezzabile.

Con prestito del padre da restituire durante il piano. L’apporto entra e poi esce: i 28.750 euro restituiti al padre tornano a ridurre le risorse per i creditori. Ai chirografari si torna, di fatto, a una percentuale vicina allo 0,39%. In più il padre, come parente, non vota (art. 79 comma 2). Il piano perde senso.

Con prestito postergato del padre, da rimborsare solo dopo l’esecuzione integrale con redditi futuri del debitore: i chirografari ottengono il 19,19%, il padre conserva un credito che recupererà più avanti. La soluzione regge, a condizione che la postergazione sia scritta.

Simulazione 2 – Concordato in continuità: il finanziamento bancario firmato prima o dopo l’autorizzazione

Situazione di partenza. Un’officina meccanica, impresa minore, deposita la domanda di concordato minore in continuità lunedì 19 ottobre 2026. Per rimanere sul mercato le serve un nuovo macchinario (46.300 euro) e capitale circolante (12.870 euro): fabbisogno totale 59.170 euro. La banca offre un finanziamento a sessanta mesi con rata di circa 1.130 euro, garantito da pegno sul macchinario. Il margine mensile previsto è di 2.740 euro: dedotta la rata, ai creditori vanno circa 1.610 euro al mese, cioè circa 96.600 euro in cinque anni.

Percorso A: chi agisce alla mossa 5 insieme alla domanda. L’istanza di autorizzazione è depositata il 19 ottobre, con il parere dell’OCC e gli elementi dell’art. 99 comma 2. Il giudice dichiara aperta la procedura con decreto di mercoledì 18 novembre 2026 e, nello stesso contesto, autorizza il finanziamento e il pegno. I creditori votano entro il termine assegnato, che scade venerdì 18 dicembre 2026, conoscendo il finanziamento. La banca eroga dopo l’autorizzazione, con il provvedimento richiamato nel contratto. Il pegno è efficace.

Percorso B: chi firma senza autorizzazione dopo il decreto. La domanda è depositata senza istanza. Il decreto di apertura è pubblicato il 18 novembre. Mercoledì 25 novembre 2026 il titolare firma il finanziamento e il pegno senza chiedere nulla al giudice. L’atto eccede l’ordinaria amministrazione ed è inefficace verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 78 comma 5). L’OCC deve segnalarlo; la banca scopre che il pegno non le è opponibile verso i creditori anteriori; la proposta già comunicata ai creditori non tiene conto della rata di 1.130 euro. Il concordato rischia di arrivare all’omologa con un piano non più coerente.

Simulazione 3 – Il finanziamento del socio di una piccola s.r.l.

Situazione di partenza. Una s.r.l. con patrimonio netto negativo riceve dal socio di maggioranza un finanziamento di 33.900 euro un mese prima del deposito della domanda. Al momento dell’erogazione l’indebitamento era fortemente squilibrato rispetto al patrimonio netto.

Scenario prudente (art. 102 non applicato). Il finanziamento è postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.: il socio sarà rimborsato solo dopo la soddisfazione degli altri creditori. Il piano non può prevederne il rimborso prima del pagamento dei creditori concordatari.

Scenario favorevole (art. 102 ritenuto compatibile e prededuzione riconosciuta nel provvedimento). Fino all’80% del finanziamento, cioè 27.120 euro, potrebbe beneficiare della prededuzione; i restanti 6.780 euro resterebbero postergati. Questo scenario richiede che il finanziamento sia stato inserito nel piano e che il giudice si sia espressamente pronunciato: senza provvedimento, resta lo scenario prudente.

Lezione operativa. Se il socio avesse versato i 33.900 euro come apporto a fondo perduto, l’intera somma sarebbe andata ad aumentare le risorse per i creditori, senza alcuna incertezza.

Simulazione 4 – L’apporto rateale di un terzo senza garanzia

Situazione di partenza. Un professionista propone un concordato minore che prevede, tra le risorse, l’apporto del fratello: 412 euro al mese per sessanta mesi, per un totale di 24.720 euro.

Chi esegue la mossa 3 fino in fondo. Il fratello firma l’impegno irrevocabile e una banca rilascia una fideiussione a garanzia dell’intero importo. Se dopo diciannove mesi il fratello smette di versare (avendo pagato 7.828 euro), la fideiussione copre i 16.892 euro mancanti. Il piano prosegue.

Chi si ferma alla promessa. Nessuna garanzia, solo una dichiarazione. Dopo diciannove mesi i versamenti si interrompono. Mancano 16.892 euro. Il piano diventa inattuabile e si apre il rischio che i benefici del concordato vengano meno, con possibile apertura della liquidazione controllata.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il percorso è lineare: prima i numeri, poi la forma, poi la prova, poi la tutela, poi l’autorizzazione, poi la gestione dei soci, poi il merito creditizio, infine l’esecuzione.

Parti dal fabbisogno (mossa 1): senza un numero preciso, con destinazione e date, nessun finanziatore serio erogherà e nessun giudice autorizzerà. Scegli la forma (mossa 2): donazione, prestito, garanzia o acquisto di beni producono effetti diversi, soprattutto quando il finanziatore è un parente che non vota. Blinda l’apporto (mossa 3): impegno scritto, irrevocabile, condizionato all’omologa e coperto da provvista. Affronta la prededuzione (mossa 4) sapendo che nel concordato minore è incerta e costruendo tutele alternative. Chiedi l’autorizzazione (mossa 5) prima di firmare, perché dopo la pubblicità del decreto ogni atto straordinario non autorizzato è inefficace verso i creditori anteriori. Gestisci i soci (mossa 6) tenendo conto dell’art. 2467 c.c. Documenta il merito creditizio (mossa 7). Esegui e rendiconta (mossa 8).

Ogni euro di nuova finanza deve poter rispondere a tre domande: da dove viene, a cosa serve, quando e come torna indietro.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Quantifica il fabbisogno Cifra precisa con destinazione e date Prima del deposito (60-90 giorni) Piano non sostenibile, finanziamento insufficiente
2. Scegli la forma Donazione, prestito, garanzia, acquisto Prima di qualunque versamento Apporto che non aumenta l’attivo o che il parente vuole indietro
3. Blinda l’apporto Impegno irrevocabile e provvista vincolata Prima del deposito o entro le integrazioni (fino a 15 giorni) Inammissibilità del concordato liquidatorio (art. 74 c.2)
4. Affronta la prededuzione Tutela del finanziatore a strati Prima del deposito Banca che non eroga o resta senza tutela
5. Chiedi l’autorizzazione Provvedimento del giudice prima della firma Dalla pubblicità del decreto all’omologa Inefficacia dell’atto verso i creditori anteriori (art. 78 c.5)
6. Gestisci i soci Forma corretta dell’apporto del socio Prima di ogni versamento del socio Postergazione ex art. 2467 c.c., piano contestabile
7. Merito creditizio Dossier completo e rata sostenibile Durante l’istruttoria della banca Nuovo sovraindebitamento, posizione del finanziatore indebolita
8. Esegui e rendiconta Erogazioni e rimborsi conformi al piano Dall’omologa all’esecuzione integrale Piano inattuabile, perdita dei benefici

Gli scenari di deviazione: il piano B per gli imprevisti tipici

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e come gestirli.

Scenario 1: hai già firmato senza autorizzazione

Hai stipulato un finanziamento con garanzia dopo la pubblicazione del decreto di apertura, senza autorizzazione. Il primo passo è non peggiorare la situazione: non usare le somme per pagare creditori anteriori fuori dal piano. Il secondo passo è informare subito l’OCC e il legale, con copia del contratto. Il terzo passo è valutare con il legale se presentare un’istanza al giudice che descriva l’operazione, ne spieghi la funzionalità al piano e chieda i provvedimenti possibili: non è detto che una ratifica successiva sia ammessa, ma la trasparenza è sempre preferibile alla scoperta da parte dei creditori. Il quarto passo è informare la banca per iscritto del rischio di inefficacia. Il quinto passo è verificare se la proposta già comunicata ai creditori debba essere aggiornata.

Se invece l’atto è stato compiuto prima del deposito della domanda, non è soggetto all’inefficacia dell’art. 78 comma 5, ma va dichiarato nell’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 75 comma 1 lett. d) e valutato dall’OCC.

Scenario 2: il termine per i creditori sta per scadere e il finanziamento non è ancora definito

Il decreto di apertura ha assegnato ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per aderire o meno alla proposta (art. 78 comma 2 lett. c). Il finanziamento su cui si basa il piano non è ancora deliberato dalla banca. Il piano B è doppio: da un lato, accelera la banca consegnando subito il dossier della mossa 7 e il parere dell’OCC; dall’altro, valuta con l’OCC e con il legale se il piano possa reggere con una fonte alternativa (un apporto familiare, la vendita di un bene, un finanziamento di importo inferiore). Ricorda il silenzio-assenso: secondo l’art. 79 comma 3, il creditore che non comunica nulla nel termine si intende consenziente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Proprio per questo non puoi cambiare in corsa le condizioni senza informare i creditori: il loro consenso, espresso o tacito, si riferisce alla proposta comunicata.

Scenario 3: manca il documento che prova la provvista o la natura dell’apporto

Il familiare ha versato i soldi mesi fa, senza alcuna scrittura, e ora l’OCC chiede di sapere se si tratti di un prestito o di una donazione. Il piano B è ricostruire con documenti di data certa: estratti conto di entrambi, causali dei bonifici, comunicazioni scritte (email, messaggi) dell’epoca, dichiarazione sostitutiva del familiare che chiarisca la natura dell’apporto e rinunci a qualunque pretesa di rimborso se si tratta di un apporto a fondo perduto. Se la ricostruzione non è possibile, l’OCC tratterà la somma con prudenza, probabilmente come credito del familiare, con le conseguenze sul voto (art. 79 comma 2) e sul piano. Per gli apporti futuri, applica la mossa 3 senza eccezioni.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la mossa 5 prima della 4?

Puoi depositare l’istanza di autorizzazione in qualunque momento dopo il deposito della domanda, ma senza aver chiarito con il finanziatore il tema della prededuzione rischi di ottenere un provvedimento che la banca considera insufficiente. Prima chiarisci cosa il finanziatore si aspetta (mossa 4), poi chiedi al giudice un provvedimento che risponda a quelle aspettative.

Il finanziamento di mio padre conta per raggiungere la maggioranza?

No. I parenti e gli affini fino al quarto grado, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto non votano e non sono computati nelle maggioranze (art. 79 comma 2 CCII). Il credito di tuo padre esiste, ma non pesa sul voto.

Una banca può finanziarmi durante il concordato minore anche senza prededuzione?

Sì, se accetta altre forme di tutela: una garanzia reale autorizzata, una fideiussione di un terzo, un’erogazione a tranche successive all’omologa. La prededuzione è la tutela più forte, ma nel concordato minore la sua applicazione è incerta e molte operazioni si strutturano su garanzie diverse.

Se il concordato minore non viene omologato, che fine fa la nuova finanza?

Se il giudice non omologa, dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 comma 5 CCII). Gli apporti condizionati all’omologa non sono dovuti; i finanziamenti già erogati diventano debiti da trattare nella liquidazione. Ecco perché le condizioni sospensive negli impegni (mossa 3) e le autorizzazioni (mossa 5) sono così importanti.

Posso usare la cessione del quinto come nuova finanza?

È una scelta molto rischiosa durante la procedura. Il Tribunale di Oristano, nel decreto del 24 luglio 2024, ha considerato la cessione del quinto un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, inopponibile ai creditori anteriori, e le relative trattenute come pagamenti preferenziali. Prima di valutarla, parlane con il legale e con l’OCC.

Devo sempre avere un commissario giudiziale per chiedere l’autorizzazione?

No. Nel concordato minore il commissario è nominato solo nei casi dell’art. 78 comma 2-bis CCII (sospensione generale delle esecuzioni quando la nomina è necessaria, concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112 comma 2, richiesta del debitore). Negli altri casi è l’OCC a fornire al giudice il proprio parere.

Il familiare che mette i soldi a fondo perduto può pretendere qualcosa in cambio?

Non dovrebbe pretendere nulla che incida sulle risorse destinate ai creditori: niente rimborsi anticipati, niente garanzie sui tuoi beni, niente pagamenti “di cortesia” durante il piano. Se l’apporto è a fondo perduto, la dichiarazione della mossa 3 deve dirlo chiaramente e contenere la rinuncia a ogni pretesa. Qualunque contropartita, anche informale, va dichiarata all’OCC: se emerge dopo, rischia di essere letta come un pagamento preferenziale e di compromettere la credibilità dell’intero piano.

La giurisprudenza e le norme che sostengono il piano

Su questo tema devi sapere una cosa con chiarezza: nelle fonti consultate per costruire questo piano, compresa l’ampia rassegna dello studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 sul concordato minore, non è emersa alcuna pronuncia sull’applicazione al concordato minore degli artt. 99, 101 e 102 CCII. La giurisprudenza c’è, invece, sulla finanza esterna, sull’ordine delle prelazioni, sugli atti straordinari e sulla postergazione dei finanziamenti dei soci. I riferimenti sono organizzati per mossa; per ciascuno trovi la fonte da cui è stato tratto. Ogni nuova pronuncia sul tema andrà verificata al momento in cui esegui il piano, perché la materia è in evoluzione.

Finanza esterna e ammissibilità (mosse 1 e 3)

Tribunale di Rimini, 8 luglio 2024 (fonte: studio CNDCEC-FNC 29/4/2026). Principio: il concordato minore liquidatorio sorretto dalla sola finanza esterna può essere inammissibile quando appare come un uso abusivo dello strumento per arrivare all’esdebitazione. Rilevanza: l’apporto esterno da solo non basta, se il piano non ha una funzione reale di soddisfazione dei creditori.

Tribunale di Campobasso, 14 gennaio 2025; Tribunale di Verona, 2025; Tribunale di Terni, 17 settembre 2025; Tribunale di Bolzano, 12 novembre 2025 (fonte: studio CNDCEC-FNC 29/4/2026). Principio: è ammissibile il concordato liquidatorio con finanza esterna esclusiva, se l’apporto incrementa l’attivo e ogni creditore, chirografari compresi, ottiene almeno una soddisfazione parziale. Rilevanza: è l’orientamento prevalente nella rassegna e dà la regola di progettazione della mossa 3: nessuna categoria a zero.

Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026; Corte d’Appello di Napoli, 14 luglio 2025 (fonte: studio CNDCEC-FNC 29/4/2026). Principio: il concordato minore liquidatorio con apporto esterno è ammissibile anche per l’imprenditore cancellato, perché la preclusione riguarda il solo concordato in continuità. Rilevanza: per chi ha chiuso l’attività la finanza esterna può essere l’unica via; da coordinare con la pronuncia di legittimità richiamata nella mossa 3.

Il provvedimento letto direttamente (mosse 3, 4 e 5)

Tribunale di Oristano, decreto di apertura del concordato minore, 24 luglio 2024 (R.G. 16/2024).

  • Principio sull’apporto esterno (sostiene la mossa 3). Il giudice ha aperto la procedura dopo aver riconosciuto che la proposta, prevedendo apporti di risorse esterne, rientrava nel capoverso dell’art. 74 CCII, e dopo aver verificato la presenza della documentazione dell’art. 75 e della relazione particolareggiata dell’OCC. Rilevanza: l’apporto esterno è esaminato fin dalla fase di apertura, quindi deve essere documentato al deposito.
  • Principio sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (sostiene le mosse 5 e 2). La cessione del quinto è stata qualificata come atto eccedente l’ordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 78, con inopponibilità ai creditori anteriori; le trattenute sono state considerate pagamenti preferenziali lesivi della parità tra creditori. Rilevanza: le operazioni di finanziamento che sottraggono risorse ai creditori sono lette con rigore.
  • Principio sulle misure protettive (sostiene la mossa 5). Il giudice ha escluso misure cautelari atipiche come il divieto generalizzato di compiere atti straordinari, previsto solo per il consumatore, limitandosi alle misure dell’art. 78 comma 2 lett. d e comma 5. Rilevanza: nel concordato minore la tutela dei creditori contro gli atti straordinari passa per l’inefficacia dell’art. 78 comma 5, non per divieti preventivi; tocca a te chiedere l’autorizzazione.
  • Principio sul rinvio al concordato preventivo (sostiene le mosse 4 e 6). Il decreto ha richiamato una norma del concordato preventivo (art. 97 CCII) solo come possibile estensione, da considerare con cautela. Rilevanza: l’estensione delle norme del capo III al concordato minore, compresi gli artt. 99, 101 e 102, non è automatica.

Ordine delle prelazioni e tutela del finanziatore (mossa 4)

Cass. civ. n. 28574 del 28 ottobre 2025 (fonte: studio CNDCEC-FNC 29/4/2026). Principio: il trattamento previsto per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione; lo studio lo riferisce anche al concordato minore. Rilevanza: la priorità del nuovo finanziatore va costruita con garanzie autorizzate o con la prededuzione disposta dal giudice, non con classi che scavalchino i creditori privilegiati.

Finanziamenti dei soci e postergazione (mossa 6)

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025 (fonte: dirittobancario.it). Principio: per la postergazione dell’art. 2467 c.c. lo squilibrio va verificato sia al momento dell’erogazione sia al momento della richiesta di restituzione. Rilevanza: un socio che finanzia la società in crisi e chiede il rimborso durante il piano, con lo squilibrio ancora in atto, è postergato.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 23727 del 21 luglio 2026 (fonte: ecnews.it, 14/10/2026). Principio: la postergazione si applica anche alla società cooperativa; conta che l’organizzazione della società consenta al socio informazioni paragonabili a quelle del socio di s.r.l., non la conoscenza effettiva dello squilibrio. Rilevanza: la postergazione non riguarda solo le s.r.l., e le piccole società che accedono al concordato minore devono verificarla in concreto prima di prevedere rimborsi ai soci.

I riferimenti normativi organizzati per mossa

Mossa Norma Cosa stabilisce (in sintesi)
1 Art. 74 c.3 e art. 75 c.1 CCII Contenuto libero della proposta con tempi e modalità specifici; documentazione obbligatoria da allegare
1, 3 Art. 74 c.2 CCII Concordato liquidatorio ammesso solo con risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo
2 Art. 74 c.3 e art. 79 c.2 e c.5 CCII Classi obbligatorie per i creditori con garanzie di terzi; parenti e società collegate esclusi dal voto; diritti verso i fideiussori salvi
3 Art. 78 c.1 CCII Termine fino a quindici giorni per integrazioni
4 Artt. 74 c.4, 99, 101 CCII Rinvio al concordato preventivo in quanto compatibile; finanziamenti prededucibili autorizzati e in esecuzione
5 Art. 78 c.2 lett. c e d, c.2-bis e c.5 CCII Termine per le adesioni; misure protettive; commissario giudiziale; inefficacia degli atti straordinari non autorizzati
5 Art. 99 c.2-4 CCII Contenuto dell’istanza, decisione, garanzie (richiamabili in quanto compatibili)
6 Art. 2467 c.c., art. 102 CCII Postergazione dei finanziamenti dei soci; prededuzione all’80% nel concordato preventivo
7 Artt. 68 c.3, 69 c.2, 80 c.4 CCII Merito creditizio; preclusioni per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento
8 Art. 80 c.1, 2, 5 CCII Omologazione, chiusura, conseguenze del diniego

Quando questo piano viene eseguito, chiedi al legale di verificare se nel frattempo siano intervenute pronunce di merito o di legittimità sulla prededuzione nel concordato minore: è il punto su cui l’orientamento dei tribunali può spostare in modo decisivo la strategia con il finanziatore.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua nuova finanza

Lo Studio Monardo non ti consegna un modulo da compilare: costruisce con te la strategia della nuova finanza e la porta davanti all’OCC, al giudice e al finanziatore. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il fabbisogno: con i commercialisti dello staff prepariamo il prospetto dei flussi di cassa mensile, lo stress test e il confronto con l’alternativa liquidatoria.
  2. Scegliamo con te la forma di ogni apporto: analizziamo per ciascun familiare, socio o terzo se convenga la donazione, il prestito postergato, la garanzia o l’acquisto di beni, valutando gli effetti sul voto e sulle classi.
  3. Redigiamo gli impegni dei terzi: predisponiamo dichiarazioni irrevocabili, condizionate all’omologa, con le clausole di postergazione e rinuncia necessarie, e coordiniamo la costituzione dei conti vincolati.
  4. Esaminiamo il contratto della banca: verifichiamo condizioni, tasso, garanzie e clausole di decadenza, perché siano coerenti con il piano e con i limiti dell’art. 78.
  5. Prepariamo l’istanza di autorizzazione: scriviamo il ricorso al giudice con tutti gli elementi di destinazione, necessità e pregiudizio, chiedendo espressamente anche la pronuncia sulla prededuzione.
  6. Analizziamo la posizione dei soci: classifichiamo i finanziamenti pregressi, valutiamo la postergazione ex art. 2467 c.c. e impostiamo la richiesta di applicazione dell’art. 102 CCII, presentandola come tesi da sostenere.
  7. Costruiamo il dossier di merito creditizio: raccogliamo e ordiniamo la documentazione per il finanziatore e per l’OCC.
  8. Dialoghiamo con l’OCC: forniamo all’organismo i documenti e le risposte di cui ha bisogno per la sua relazione.
  9. Affianchiamo l’esecuzione: impostiamo la rendicontazione semestrale e interveniamo subito in caso di scostamenti.
  10. Gestiamo il contenzioso: se un creditore contesta la convenienza, se un’autorizzazione viene negata o se l’omologa viene impugnata, proseguiamo la difesa con la stessa linea in ogni grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel concordato minore con nuova finanza pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: significa conoscere i criteri con cui l’organismo valuta l’apprezzabilità degli apporti esterni, la fattibilità del piano e la documentazione dei finanziamenti. Quando il debitore è un’impresa minore in continuità, la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aiuta a impostare il dialogo con le banche secondo la logica della composizione negoziata.

Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e la strategia giuridica nascono insieme, non in due uffici che non si parlano. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Chiusura: il principio che guida ogni mossa

Nel concordato minore la nuova finanza non è mai “solo denaro”: è un atto giuridico che deve essere scelto, scritto, autorizzato e rendicontato. Ogni euro documentato è una tutela conservata; ogni euro improvvisato è un rischio che ricade su di te, sul finanziatore e sui tuoi creditori.

Ripercorri il piano: fabbisogno, forma, impegno, tutela, autorizzazione, soci, merito creditizio, esecuzione. Non saltare la mossa 5: è quella che separa un finanziamento efficace da uno inopponibile ai creditori. E non presentare mai la prededuzione come una certezza: nel concordato minore è un obiettivo da costruire.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le due competenze che la nuova finanza richiede: l’esperienza dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce come vengono valutati piani e apporti, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, indispensabile quando dall’altra parte del tavolo siede una banca.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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