I Soci Illimitatamente Responsabili Sono Liberati Dal Concordato Minore Della Società?

I soci illimitatamente responsabili sono liberati dal concordato minore della società? La domanda arriva quasi sempre da chi è socio di una snc, accomandatario di una sas o socio di una società semplice, e ha capito da poco che i debiti dell’impresa comune possono trasformarsi, da un giorno all’altro, in pignoramenti sulla propria casa, sul proprio conto o sul proprio stipendio. La risposta breve esiste ed è scritta nella legge: salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII). Ma la risposta breve, da sola, non basta a decidere. Quali debiti vengono davvero toccati? Che cosa succede ai debiti personali del socio, al mutuo sulla casa, alla fideiussione firmata in banca per l’impresa? E conviene davvero puntare sul concordato minore, oppure la liquidazione controllata della società, che per legge si estende ai soci, offre in certi casi una via d’uscita più netta?

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa norma produce esiti molto diversi a seconda di come sono composti i debiti sociali, quelli personali e le garanzie prestate dai soci. Le strade percorribili sono più d’una, e ognuna ha un prezzo e un beneficio che vanno soppesati con i numeri alla mano.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto di incontro tra le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il percorso che porta una società minore e i suoi soci davanti al giudice del sovraindebitamento; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, abilitazione che riguarda proprio le imprese, come le società di persone, che devono ricomporre il rapporto con banche, Fisco e fornitori prima che la crisi diventi irreversibile.

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Il quadro di partenza: perché il debito della società è anche il tuo

Prima di confrontare le strade, occorre fissare il terreno comune. Nelle società di persone il patrimonio della società e quello dei soci non sono separati da un muro, come accade nelle società di capitali. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, e un eventuale patto contrario non ha effetto verso i terzi (art. 2291 c.c.). Nella società in accomandita semplice rispondono illimitatamente gli accomandatari, mentre gli accomandanti rispondono nei limiti della quota conferita (art. 2313 c.c.). Nella società semplice la responsabilità illimitata è la regola, ma il contratto sociale può limitarla per i soci che non agiscono in nome e per conto della società (art. 2267 c.c.).

La responsabilità del socio è però “sussidiaria”: il creditore sociale, di regola, deve prima tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società (beneficio di escussione, artt. 2268 e 2304 c.c.). Questo non cambia la sostanza: quando la società non paga, il socio paga. Ed è qui che nasce il problema da cui muove questo articolo: una procedura di crisi che riguardi la sola società sarebbe inutile se lasciasse il socio esposto per l’intero debito residuo.

Il secondo elemento comune è la soglia di accesso. Le società di persone che svolgono attività commerciale e superano anche uno solo dei limiti dell’impresa minore (attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro, ricavi annui superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti superiori a 500.000 euro, secondo l’art. 2, comma 1, lett. d, CCII) non sono sovraindebitate in senso tecnico, ma soggette alla liquidazione giudiziale e al concordato preventivo. Sotto quei limiti, e per le società semplici e le società agricole, si apre il campo del sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata.

Il terzo elemento è la mappa delle norme. Il lettore che cerca la regola sugli effetti verso i soci trova spesso richiamati l’art. 184, comma 2, della vecchia legge fallimentare, oppure l’art. 117 CCII sul concordato preventivo, applicabile al concordato minore “in quanto compatibile” grazie al rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII. In realtà, per il concordato minore esiste una disposizione propria e specifica, l’art. 79, comma 4, CCII, che rende superfluo ogni rinvio: è la norma da cui partire. L’art. 80 CCII, che talvolta viene citato, disciplina invece l’omologazione (controlli del giudice, cram down, conseguenze del diniego), non gli effetti sui soci. Accanto all’art. 79, comma 4, si collocano il comma 5 dello stesso articolo (salvezza dei diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso), l’art. 270, comma 1, CCII per la liquidazione controllata, l’art. 278 CCII per l’esdebitazione e l’art. 66 CCII per le procedure familiari.

Infine, la distinzione che governa tutto il confronto: debiti sociali e debiti personali del socio sono due masse diverse. Il concordato della società, per sua natura, può incidere solo sui primi. Il mutuo sulla casa del socio, il finanziamento per l’auto di famiglia, le imposte personali sul reddito: tutto questo resta fuori, e richiede uno strumento dedicato. Le opzioni che seguono si distinguono proprio per come trattano questa doppia massa.

Prima strada: il concordato minore della società con effetto esteso ai soci

In cosa consiste

È la strada “naturale” prevista dal legislatore. La società sovraindebitata, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un concordato minore: un piano a contenuto libero che può prevedere il pagamento parziale dei crediti, in qualsiasi forma, anche con la suddivisione in classi (art. 74, comma 3, CCII). Il presupposto è che la proposta consenta di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; in alternativa, fuori da questo caso, il concordato è proponibile solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile (art. 74, commi 1 e 2).

Se i creditori approvano con le maggioranze dell’art. 79, comma 1 (maggioranza dei crediti ammessi al voto, con il meccanismo del silenzio-assenso del comma 3) e il giudice omologa con sentenza ai sensi dell’art. 80, l’effetto si produce, salvo patto contrario, anche verso i soci illimitatamente responsabili. In concreto: il creditore sociale che ha ricevuto la percentuale concordataria non può poi rivolgersi al socio per la differenza. Il socio beneficia della stessa falcidia della società, per i soli debiti sociali.

Per la società semplice il discorso richiede una precisazione. Se è agricola, rientra tra gli imprenditori agricoli e può proporre il concordato minore in continuità. Se non svolge attività d’impresa (si pensi alla società semplice che si limita a gestire un immobile), la continuità imprenditoriale manca e la strada passa per l’apporto di risorse esterne previsto dal comma 2 dell’art. 74, con una valutazione di ammissibilità più severa.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello della snc artigiana o commerciale ancora operativa, con un flusso di cassa che consente di pagare una percentuale dignitosa in tre-cinque anni, e soci il cui indebitamento è quasi interamente “di riflesso”: niente debiti personali rilevanti, solo l’esposizione per i debiti sociali.

Il secondo è quello della sas in cui l’accomandatario non ha patrimonio personale aggredibile di rilievo, ma rischia di vedere pignorati per anni stipendio o pensione per debiti dell’impresa: il concordato della società, chiudendo la partita sociale, chiude anche la sua.

Il terzo è quello della società agricola semplice con un unico creditore di peso (banca o Erario) disponibile a trattare: una proposta in continuità, con il cram down fiscale e contributivo che l’art. 80, comma 3, consente quando l’adesione dell’amministrazione è determinante e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Come si esegue, in sintesi

La società si rivolge a un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; l’organismo nomina il gestore, che ricostruisce il passivo, verifica la documentazione (bilanci e scritture dei tre esercizi precedenti, dichiarazioni fiscali, elenco dei creditori, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, come richiesto dall’art. 75, comma 1) e redige la relazione. Depositata la domanda, il giudice, se la ritiene ammissibile, apre la procedura con decreto, ne dispone la pubblicazione anche nel registro delle imprese e assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per esprimere adesione o dissenso via PEC (art. 78, comma 2). Su istanza del debitore può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva.

Un punto delicato riguarda proprio le misure protettive: il testo dell’art. 78 le riferisce al patrimonio del debitore che propone il concordato. Se la protezione si estenda alle esecuzioni già avviate dal creditore sociale sui beni del socio è questione che va verificata caso per caso, e che va posta espressamente al giudice nell’istanza, anziché data per scontata.

Vantaggi

Il pregio più evidente è la sintesi: un solo piano, un solo voto, una sola omologa chiudono la posizione della società e, per riflesso, quella dei soci rispetto ai debiti sociali. Non serve che ciascun socio avvii una propria procedura per liberarsi dei debiti dell’impresa.

A fronte di questo vantaggio, c’è un secondo beneficio meno visibile: la continuità. L’impresa sopravvive, i soci conservano la fonte di reddito, i beni strumentali non vengono venduti all’asta. Per chi ha un’attività che “regge” ma è schiacciata da debiti pregressi, il concordato minore è spesso l’unico strumento che separa il passato dal futuro senza chiudere tutto.

Infine, il meccanismo del silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, rende più accessibile il raggiungimento della maggioranza rispetto a un sistema che richiedesse il voto espresso.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è innanzitutto il perimetro: il concordato della società non libera il socio dai suoi debiti personali. Le esperienze maturate sotto la legge fallimentare sono state nette su questo punto: il Tribunale di Como, con decreto del 3 marzo 2015, ha ritenuto causa di revoca del concordato preventivo l’inserimento nella proposta della società dei debiti personali del socio accomandatario, proprio perché l’effetto esdebitatorio verso i soci copre soltanto le obbligazioni sociali. Il principio, riferito all’art. 184 della legge fallimentare, è coerente con la formulazione attuale dell’art. 79, comma 4.

Il secondo rischio è la fideiussione. L’art. 79, comma 5, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione. Se il socio, oltre a essere illimitatamente responsabile per legge, ha firmato una fideiussione personale per i debiti della società, la banca può sostenere di conservare un’azione autonoma, fondata sul contratto di garanzia e non sulla qualità di socio. È il nodo più controverso dell’intera materia, che verrà esaminato più avanti con una sezione dedicata.

Il terzo rischio è il patto contrario: i creditori più forti possono subordinare la propria adesione all’esclusione dei soci dall’effetto del concordato. A quel punto il beneficio per i soci svanisce, e la scelta va rifatta.

Il quarto è il rischio di esito negativo: se il concordato non viene omologato, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5); se viene omologato ma non eseguito, l’omologazione può essere revocata.

Pronunce a supporto

Il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 29 marzo 2024 (R.P.U. 337-1/2024), ha ritenuto che il socio non possa accedere autonomamente a una procedura negoziale per i debiti sociali finché la società esiste: è la società che deve proporre il concordato minore. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 3 marzo 2023, ha escluso dalla proposta del socio accomandatario i debiti da garanzia già estinti per effetto dell’esdebitazione della società, a conferma che l’effetto liberatorio della procedura sociale si riverbera sui soci.

Il profilo ideale di questa opzione è la società ancora operativa, con un passivo prevalentemente sociale, soci privi di debiti personali significativi e nessuna fideiussione bancaria di peso firmata dai soci a titolo individuale.

Seconda strada: la soluzione unitaria, con procedure collegate o familiari della società e dei soci

In cosa consiste

Quando il socio ha anche debiti propri, il concordato della sola società lascia un vuoto. La seconda strada consiste nel presentare, insieme alla procedura della società, una o più procedure dei soci, coordinate con la prima: o con un ricorso unico ai sensi dell’art. 66 CCII, o con ricorsi distinti ma presentati contestualmente e reciprocamente condizionati.

L’art. 66 CCII disciplina le procedure familiari: i membri della stessa famiglia possono presentare un progetto unitario di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. La giurisprudenza di merito ha letto questa norma in modo aperto, riconoscendone l’utilità anche quando nella “famiglia” c’è una società di persone. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 20 ottobre 2023, ha ammesso un concordato minore unitario ai sensi dell’art. 66 per una società agricola e i suoi soci, fratelli, con debiti di origine comune.

Accanto al ricorso unico c’è la variante delle procedure distinte ma collegate. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 2 novembre 2022 (r.g. n. 2/2022), ha omologato le procedure separate di una società e dei soci, ritenute reciprocamente collegate e condizionate, con un attivo destinato in parte ai debiti sociali e in parte a quelli personali. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 23 dicembre 2022, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) di un socio di sas, condizionato al concordato minore della società, qualificando come personale il debito IRPEF sugli utili.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo: i soci di una snc familiare (coniugi, genitori e figli, fratelli) hanno, oltre all’esposizione sociale, mutui, prestiti e cessioni del quinto personali. Un piano unitario consente di costruire un’unica proposta sostenibile, in cui il reddito familiare viene distribuito in modo coerente tra le diverse masse.

Il secondo: l’accomandatario di una sas ha debiti personali di natura consumeristica (credito al consumo, carte revolving) e debiti fiscali personali legati ai redditi di partecipazione. La società propone il concordato minore; il socio, contestualmente, propone una ristrutturazione dei debiti del consumatore per la parte personale.

Il terzo: un socio accomandante, coniuge convivente dell’accomandatario, ha garantito i debiti dell’impresa. Non è illimitatamente responsabile per legge, quindi non beneficia automaticamente dell’effetto del concordato sociale; ma la procedura familiare può includerlo.

Come si esegue, in sintesi

L’OCC, in questo caso, lavora su più fronti: ricostruisce separatamente le masse attive e passive della società e di ciascun socio e verifica quale strumento compete a ciascun soggetto. La classificazione del debito personale del socio è il passaggio più tecnico: dopo il D.Lgs. 136/2024, la definizione di consumatore dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII include espressamente anche il socio di società di persone, ma solo per i debiti contratti come consumatore, per scopi estranei all’attività d’impresa. Conta la natura originaria del debito, non l’uso successivo delle somme o la qualità della persona.

Le masse restano distinte anche nella procedura unitaria: l’attivo di ciascun patrimonio soddisfa i creditori di quel patrimonio, salvo che il piano preveda in modo trasparente un apporto di risorse da un patrimonio all’altro (ad esempio, il socio che destina una parte del proprio reddito al concordato della società come finanza esterna).

Vantaggi

Il vantaggio dirimente è la completezza: alla fine del percorso, sia i debiti sociali sia quelli personali risultano regolati. Si evita il rischio, concreto nella prima strada, che il socio esca liberato dai debiti dell’impresa ma ancora esposto per i propri.

Va soppesato anche il beneficio della coerenza: un unico OCC, una relazione che descrive l’intera situazione familiare, una valutazione di convenienza che i creditori possono leggere in modo complessivo. I giudici tendono a guardare con favore le soluzioni che mostrano il quadro intero, anziché frammenti.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la complessità: più procedure significano più documentazione, più verifiche e più punti di possibile contestazione. Il condizionamento reciproco, inoltre, è un’arma a doppio taglio: se il concordato della società non viene approvato, cade anche la procedura del socio che ne dipendeva.

C’è poi il problema della qualificazione dei debiti del socio-garante. Quando il socio, o il familiare che non è socio, ha firmato una fideiussione per i debiti dell’impresa, la giurisprudenza di merito si è divisa sulla possibilità di trattare quel debito nella procedura del consumatore: secondo una ricostruzione dottrinale recente (Diritto.it, settembre 2025), il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 24 luglio 2024, si collocherebbe nell’orientamento che mantiene il fideiussore-familiare nell’art. 67, valorizzando lo scopo estraneo all’impresa del garante, mentre altre decisioni di merito, anche recenti e non ancora definitive, hanno valorizzato la natura d’impresa dell’obbligazione garantita escludendolo. La scelta dello strumento sbagliato espone a una dichiarazione di inammissibilità.

Infine, i tempi: la preparazione di una soluzione unitaria richiede più settimane di lavoro preliminare, nelle quali le esecuzioni già avviate continuano a correre se non si ottengono misure protettive.

Pronunce a supporto

Oltre alle decisioni di Verona, Rimini e Parma già citate, rileva il principio affermato dal Tribunale di Napoli Nord il 29 marzo 2024: il socio non può risolvere da solo i debiti sociali con una propria procedura negoziale, ma può affiancarsi alla procedura della società. È la conferma che la seconda strada non è un’alternativa alla prima, ma la sua integrazione.

Il profilo ideale di questa opzione è la società familiare in cui i soci hanno, oltre all’esposizione sociale, debiti personali significativi o garanzie prestate da familiari, e in cui il reddito disponibile va distribuito in modo coerente tra società e persone.

Terza strada: la liquidazione controllata della società, che per legge si estende ai soci

In cosa consiste

Quando la continuità non è sostenibile, o i creditori non sono disposti ad approvare alcuna proposta, la strada è la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Qui la regola sui soci è diversa e più radicale. Secondo l’art. 270, comma 1, CCII, la sentenza che apre la liquidazione controllata della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; lo stesso comma richiama l’art. 256, che nella liquidazione giudiziale disciplina l’estensione della procedura ai soci, “in quanto compatibile”.

Non si tratta di un riflesso limitato ai debiti sociali, come nel concordato. La lettura prevalente, ripresa anche dalla dottrina più recente, è che l’apertura della liquidazione della società determini l’apertura di una procedura autonoma sul socio, che comprende tanto i debiti sociali quanto quelli personali, con masse distinte. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), ha aperto la liquidazione controllata di una sas, del socio accomandatario per effetto automatico dell’art. 270 e anche del socio accomandante, coniuge convivente, attraverso la procedura familiare dell’art. 66, ritenuta applicabile anche alla liquidazione controllata grazie al richiamo all’art. 65.

L’esito finale è l’esdebitazione. Secondo l’art. 278 CCII, l’esdebitazione della società ha efficacia anche per i soci illimitatamente responsabili, e le condizioni di meritevolezza dell’art. 280 devono sussistere anche in capo a loro. Per le persone fisiche, l’art. 282 prevede che l’esdebitazione operi di diritto con la chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, dichiarata con decreto del tribunale.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo: l’impresa ha già cessato o è destinata a cessare, i soci hanno poco o nessun patrimonio da proteggere e un reddito da lavoro dipendente o da pensione; la liquidazione mette fine alla stagione dei pignoramenti con un perimetro temporale definito.

Il secondo: i debiti personali e sociali dei soci sono intrecciati in modo inestricabile (garanzie incrociate, finanziamenti personali usati per l’impresa, debiti fiscali da partecipazione), e la distinzione tra masse in un concordato sarebbe fragile.

Il terzo: i creditori hanno già manifestato un dissenso netto, oppure il concordato minore è stato tentato e non omologato. In questo caso la liquidazione si apre su istanza del debitore anche come conseguenza diretta del diniego (art. 80, comma 5).

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso è presentato dalla società (o, in caso di insolvenza, anche da un creditore, con la soglia di 50.000 euro di debiti scaduti dell’art. 268, comma 2). Il tribunale, verificati i presupposti, dichiara con sentenza l’apertura, nomina il giudice delegato e il liquidatore, fissa ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per le domande di ammissione al passivo e ordina la consegna dei beni (art. 270, comma 2). Dalla liquidazione restano esclusi, secondo l’art. 268, comma 4, i beni impignorabili, i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c., e la parte di stipendi e pensioni che il giudice indica come necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia.

La relazione dell’OCC non è una formalità: la Cassazione, con ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, ha confermato la revoca dell’apertura di una liquidazione controllata per omissioni rilevanti nella relazione (una vendita immobiliare a prezzo simbolico e un’attività non dichiarata), qualificandola come presupposto di ammissibilità.

Vantaggi

Il vantaggio dirimente è la definitività: non serve il consenso dei creditori, non serve una percentuale minima, e l’esdebitazione opera per tutti i debiti, sociali e personali, dei soci coinvolti (salve le esclusioni dell’art. 278, comma 7: obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti).

A fronte di questo vantaggio, la tempistica è prevedibile: tre anni dall’apertura, salvo chiusura anticipata, segnano il momento in cui l’esdebitazione può essere dichiarata.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la perdita del patrimonio: la casa del socio, se non protetta da fondo patrimoniale o da regole specifiche, entra nella liquidazione e viene venduta. Per molti soci questa è la ragione per cui la liquidazione è l’ultima, non la prima, delle scelte.

Il secondo svantaggio è l’automatismo: il socio illimitatamente responsabile non può scegliere di restare fuori. Una volta aperta la liquidazione della società, la procedura lo coinvolge, con tutto il suo patrimonio.

Il terzo riguarda i termini: il termine per le domande di partecipazione al concorso è rigido. La Cassazione, con sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025, ha chiarito che il creditore che lo supera può essere rimesso in termini solo dimostrando una causa a lui non imputabile; il rigore vale per i creditori, ma condiziona anche la tenuta del passivo su cui il socio verrà esdebitato.

Il quarto è il fronte delle garanzie di terzi: l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il familiare non socio che ha garantito resta esposto, a meno che non sia anch’egli coinvolto in una procedura.

Pronunce a supporto

Oltre alla sentenza del Tribunale di Rimini del 16 gennaio 2026 e alle due pronunce di legittimità del 28 ottobre 2025, merita attenzione la Cassazione, ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025, secondo cui le regole sul giudizio di reclamo dell’art. 51 CCII (inclusa la sanzione per la mala fede nel conferimento della procura) si applicano alla liquidazione controllata grazie al rinvio degli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2: un’ulteriore conferma della forte integrazione tra la disciplina della liquidazione controllata e quella delle procedure maggiori, che è anche la base del richiamo all’art. 256 sui soci.

Il profilo ideale di questa opzione è la società senza prospettive di continuità, con soci titolari di redditi da lavoro o pensione e di un patrimonio modesto, per i quali la priorità è chiudere definitivamente tutti i debiti, sociali e personali, in un tempo certo.

Il nodo trasversale: il socio che è anche fideiussore e il socio con debiti personali

Prima di mettere alla prova le tre strade con i numeri, occorre affrontare la questione che più spesso sposta l’esito: il socio che ha firmato in banca una fideiussione per i debiti della società.

Il punto di partenza è testuale. L’art. 79, comma 4, libera i soci in quanto illimitatamente responsabili; il comma 5 fa salvi i diritti verso i fideiussori, “salvo diversa previsione”. Da qui due letture. Secondo la prima, il socio-fideiussore è soggetto a due titoli di responsabilità distinti: quello legale, che cade con il concordato, e quello contrattuale, che sopravvive. La banca potrebbe quindi chiedergli la differenza in forza della fideiussione. Secondo la seconda, la fideiussione prestata da chi è già illimitatamente responsabile per lo stesso debito è un duplicato della responsabilità legale e non aggiunge una garanzia “esterna”: l’effetto del concordato dovrebbe quindi estendersi anche ad essa. La sentenza del Tribunale di Forlì del 3 marzo 2023, che ha escluso dalla proposta del socio accomandatario i debiti da garanzia già estinti per effetto dell’esdebitazione della società, è un segnale in questa seconda direzione, ma non chiude il dibattito.

L’elemento dirimente, in pratica, è la “diversa previsione” del comma 5: la proposta di concordato può regolare espressamente la sorte delle garanzie prestate dai soci, e i creditori che votano la approvano in quei termini. C’è un raccordo con l’art. 74, comma 3: la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Una banca che vanta la fideiussione del socio va quindi collocata in una classe propria, e la proposta deve spiegare con chiarezza che cosa accade a quella garanzia.

Diverso è il caso del socio che ha debiti personali estranei all’impresa. Qui non c’è margine interpretativo: il concordato della società non li tocca. Le alternative sono la procedura personale del socio (ristrutturazione del consumatore, se i debiti sono consumeristici) collegata a quella della società, oppure la liquidazione controllata, che comprende anche le masse personali.

Un’ultima precisazione riguarda il beneficio di escussione. Finché la procedura della società è in corso, il creditore sociale, per agire contro il socio, deve di regola aver prima tentato invano l’escussione della società. Ma il beneficio non è una protezione: in una società già sovraindebitata, l’escussione infruttuosa è una formalità rapida, e il pignoramento sul socio può arrivare prima che la procedura sociale sia omologata.

Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati ipotetici, non casi reali. Usano gli stessi dati di partenza per tutte e tre le strade, così da rendere visibile la differenza di esito.

Dati comuni. Una snc con due soci, A e B, opera nel commercio al dettaglio ed è sotto le soglie dell’impresa minore. Debiti sociali complessivi: 310.610 €, così composti: banca 96.270 € (con fideiussione personale del socio A), INPS 23.115 € (privilegiato), Erario 61.840 € (di cui 41.300 € privilegiati e 20.540 € chirografari), fornitori 129.385 €. La società può destinare al piano 1.290 € al mese per 60 mesi (77.400 €) più il ricavato della vendita di un furgone stimato 9.850 €; al netto delle spese di procedura, le risorse disponibili sono 81.700 €. Il socio A ha anche debiti personali: mutuo sulla prima casa con residuo di 74.920 € (rate pagate regolarmente), prestito personale di 18.640 €, IRPEF personale sui redditi di partecipazione di 7.315 €. La casa di A vale 132.000 €. Il socio B non ha debiti personali né immobili, e percepisce dalla società un compenso modesto.

Simulazione 1: concordato minore della società, senza patto contrario

Il piano destina ai privilegiati (64.415 €) il 70% del loro credito, cioè 45.091 €, misura che l’OCC attesta non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione; ai chirografari (246.195 €) restano 36.609 €, pari a circa il 14,87%. La banca, per i suoi 96.270 €, riceve 14.315 €.

Sequenza ipotetica: domanda depositata lunedì 16 novembre 2026; decreto di apertura venerdì 20 novembre 2026, con termine di 30 giorni per le adesioni che scadrebbe domenica 20 dicembre e slitta quindi a lunedì 21 dicembre 2026. Raggiunta la maggioranza (anche grazie al silenzio-assenso) e omologato il concordato, gli effetti sono questi:

  • i soci A e B non possono più essere chiamati, in quanto soci, a pagare la differenza dei debiti sociali (complessivamente 310.610 € meno 81.700 €, cioè 228.910 € di residuo sociale);
  • la banca riceve 14.315 € e perde 81.955 € verso la società e verso i soci in quanto tali; se la proposta tace sulla fideiussione, la banca può sostenere di poter agire contro A come fideiussore per 81.955 €, mettendo nel mirino la casa;
  • i debiti personali di A (18.640 € di prestito e 7.315 € di IRPEF) restano integri, e il mutuo continua.

Esito: B esce sostanzialmente libero; A resta esposto per 25.955 € di debiti personali e, potenzialmente, per 81.955 € di fideiussione.

Simulazione 2: soluzione unitaria con procedure collegate

Stessa proposta della società, con due correzioni. Primo, la banca viene collocata in una classe propria (obbligatoria, essendo titolare di una garanzia prestata dal socio) e riceve il 20% anziché il 14,87%, cioè 19.254 €: la differenza di 4.939 € è apportata da A come finanza esterna, e la proposta prevede espressamente la liberazione di A dalla fideiussione. Secondo, A presenta contestualmente un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, condizionato all’omologa del concordato sociale: rimborsa il mutuo alle scadenze convenute (art. 67, comma 5) e offre il 35% dei debiti personali chirografari (25.955 €), cioè 9.084 €, in 60 rate da circa 151 €.

Esito: se entrambe le procedure vengono omologate, A esce liberato dai debiti sociali, dalla fideiussione e dal 65% dei debiti personali, conservando la casa. Il prezzo è un impegno mensile più alto e un percorso più complesso; il rischio è che il dissenso della banca sulla classe dedicata faccia cadere l’intero impianto, dato il condizionamento reciproco.

Simulazione 3: liquidazione controllata della società

La società deposita ricorso per liquidazione controllata; la sentenza di apertura è pronunciata lunedì 14 dicembre 2026 e, per effetto dell’art. 270, comma 1, coinvolge A e B. Ipotizzando un termine di 90 giorni per le domande di ammissione, la scadenza cadrebbe domenica 14 marzo 2027 e slitterebbe a lunedì 15 marzo 2027.

La casa di A viene venduta, ipotizziamo, a 109.800 €. Il creditore ipotecario del mutuo viene soddisfatto per 74.920 €; il residuo di 34.880 €, al lordo delle spese, viene distribuito tra i creditori della massa personale di A, ai quali concorrono anche i creditori sociali che fanno valere la responsabilità del socio. B mette a disposizione la sola parte del compenso eccedente quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento suo e della famiglia.

Decorsi tre anni dall’apertura, cioè venerdì 14 dicembre 2029, l’esdebitazione può essere dichiarata con decreto, se ricorrono le condizioni di meritevolezza. Esito: A e B escono liberati da tutti i debiti, sociali e personali, ma A ha perso la casa e l’impresa ha cessato.

Il confronto mostra che la stessa società, con gli stessi debiti, produce tre futuri molto diversi per i soci: libertà parziale con continuità, libertà quasi completa con più impegno, libertà totale con perdita del patrimonio.

Il confronto in tabella

La tabella che segue riassume le tre strade sulle variabili che, nella pratica, orientano la scelta. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge (compenso dell’OCC o del liquidatore liquidato secondo il D.M. 202/2014, spese di pubblicità e di procedura), non quelli di consulenza. I tempi sono indicativi e dipendono dal carico del tribunale.

Va soppesata in particolare la riga sulla reversibilità: il concordato e la soluzione unitaria lasciano aperta, in caso di insuccesso, la porta della liquidazione; la liquidazione, una volta aperta, non consente di tornare indietro verso una soluzione negoziale per la stessa crisi. E la riga sugli effetti verso i soci mostra il punto centrale dell’articolo: solo la terza strada copre per legge anche i debiti personali; le prime due li coprono solo se si costruisce un’apposita procedura per il socio.

Variabile Concordato minore della società (art. 79 c.4) Soluzione unitaria società + soci (art. 66 o procedure collegate) Liquidazione controllata della società (art. 270 c.1)
Tempi Apertura in poche settimane dal deposito; voto entro 30 giorni; esecuzione secondo il piano (spesso 3-5 anni) Come il concordato, con istruttoria iniziale più lunga Apertura con sentenza; esdebitazione dopo la chiusura o comunque decorsi 3 anni
Complessità Media: un piano, una relazione OCC Alta: più masse, più piani, condizionamento reciproco Media: nessun voto, ma inventario e vendite
Consenso dei creditori Necessario (maggioranza dei crediti, silenzio-assenso) Necessario per il concordato; per il piano del consumatore decide il giudice Non necessario
Effetti sui debiti sociali dei soci Liberazione salvo patto contrario Liberazione salvo patto contrario Esdebitazione estesa ai soci (art. 278)
Effetti sui debiti personali dei soci Nessuno Regolati dalla procedura del socio Compresi nella procedura del socio
Fideiussioni dei soci Salve, salvo diversa previsione (art. 79 c.5) Regolabili espressamente nella proposta Salve verso i terzi garanti (art. 278 c.6)
Effetti sull’esecuzione Divieto di azioni esecutive su istanza, fino all’omologa definitiva Come il concordato, per ciascuna procedura Divieto di azioni individuali dalla sentenza
Rischi in caso di esito negativo Inefficacia delle misure protettive; possibile apertura della liquidazione Caduta a catena delle procedure collegate Revoca dell’apertura per carenze della relazione OCC
Patrimonio dei soci Conservato Conservato, se il piano regge Liquidato, salvi i beni esclusi (art. 268 c.4)
Reversibilità Alta: resta disponibile la liquidazione Alta: resta disponibile la liquidazione Bassa
Costi della procedura Compenso OCC (D.M. 202/2014) e spese di pubblicità Compensi OCC per ciascuna procedura, con possibili economie nel ricorso unico Compenso del liquidatore e spese di vendita

I criteri per scegliere

Il confronto non si risolve con una regola fissa. Si risolve con un ragionamento condizionale, che parte dai dati del caso e li fa passare attraverso alcuni filtri.

Primo criterio: la composizione del debito del socio. Se l’esposizione del socio è quasi interamente “di riflesso”, cioè coincide con i debiti sociali, il concordato minore della società tende a essere sufficiente: l’art. 79, comma 4, fa il resto. Se invece il socio ha debiti personali significativi, il concordato della sola società lascia un residuo che tornerà a bussare, e la scelta si sposta verso la soluzione unitaria o verso la liquidazione.

Secondo criterio: l’esistenza di fideiussioni firmate dai soci. Quando la banca ha in mano una garanzia personale del socio, il beneficio dell’art. 79, comma 4, va soppesato contro la salvezza del comma 5. Se la proposta può regolare espressamente la sorte della fideiussione, con una classe dedicata e un trattamento che la banca è disposta ad accettare, la strada concordataria resta percorribile; se la banca è ostile e ha i numeri per bloccare la maggioranza, il rischio è di ottenere un concordato che libera i soci “a metà”.

Terzo criterio: il valore del patrimonio personale da conservare. Una casa con un’eccedenza significativa rispetto al mutuo è un bene che la liquidazione aggredisce e che il concordato, invece, può preservare. Viceversa, un socio senza beni e con solo reddito da lavoro ha poco da perdere nella liquidazione, e molto da guadagnare in termini di definitività.

Quarto criterio: la sostenibilità della continuità. Il concordato minore in continuità presuppone che l’impresa produca, nei prossimi anni, flussi sufficienti a pagare il piano. Se i numeri reggono solo con previsioni ottimistiche, il rischio di inadempimento e di revoca dell’omologazione va messo in conto, e con esso il probabile approdo alla liquidazione dopo anni di sforzi.

Quinto criterio: la posizione dei soci a responsabilità limitata e dei familiari garanti. L’accomandante, il socio di società semplice a responsabilità limitata per patto, il coniuge garante: nessuno di loro beneficia automaticamente dell’effetto del concordato sociale. Se la loro esposizione è rilevante, la procedura familiare dell’art. 66 diventa l’elemento che permette di includerli nella soluzione.

C’è poi una considerazione di metodo che attraversa tutti i criteri: la scelta non è definitiva nello stesso modo per tutte le strade. Il concordato e la soluzione unitaria lasciano aperta la liquidazione come sbocco; il contrario non vale. Questo, a parità di altre condizioni, rende ragionevole verificare prima la praticabilità delle soluzioni negoziali, purché i tempi delle esecuzioni in corso lo consentano.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: “Nelle società di persone non si sceglie una procedura per la società: si sceglie un esito per le persone che ne rispondono. Il piano va disegnato partendo dal socio, non dal bilancio.”

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà?

In parte sì. Se il concordato minore non viene approvato o omologato, l’art. 80, comma 5, prevede che il giudice, su istanza del debitore, apra la liquidazione controllata. Il percorso inverso, dalla liquidazione già aperta a una soluzione negoziale per la stessa crisi, non è invece previsto. La scelta iniziale, quindi, non è irreversibile in un senso, ma lo è nell’altro.

Se la società ottiene il concordato, la banca può ancora pignorarmi la casa?

Per il debito sociale in quanto tale, no, salvo patto contrario. Ma se hai firmato una fideiussione personale, la banca può sostenere di conservare l’azione di garanzia (art. 79, comma 5). Molto dipende da come la proposta tratta quella garanzia: se la regola espressamente e la banca la approva in quei termini, il rischio si riduce in modo sostanziale. Se tace, il rischio resta aperto e la questione può finire davanti al giudice dell’esecuzione.

Posso presentare una procedura solo per me, lasciando fuori la società?

Per i debiti personali sì, se hanno natura consumeristica: la definizione di consumatore dopo il D.Lgs. 136/2024 include il socio di società di persone per i debiti contratti come consumatore. Per i debiti sociali, invece, la giurisprudenza di merito, come il Tribunale di Napoli Nord il 29 marzo 2024, esclude che il socio possa risolverli con una procedura negoziale propria finché la società esiste. Va ricordato che, se la società entra in liquidazione controllata, la procedura si estende comunque a te per legge.

Il patto contrario può essere imposto dai creditori?

Il patto contrario è una clausola della proposta, quindi formalmente la sceglie il debitore. In concreto, però, i creditori con il peso necessario per bloccare la maggioranza possono condizionare la loro adesione all’esclusione dei soci dall’effetto del concordato. È una trattativa, non un’imposizione, e va gestita con lucidità: un concordato che libera la società ma non i soci può essere comunque preferibile a una liquidazione che li coinvolge, oppure no, a seconda del patrimonio dei soci.

E se scelgo la strada sbagliata?

Le conseguenze più frequenti sono due: un’inammissibilità, che fa perdere mesi durante i quali le esecuzioni continuano, oppure un’omologazione che lascia scoperta una parte del debito del socio (personale o di garanzia) che ritorna dopo la chiusura. Nessuno dei due errori è irreparabile, ma entrambi costano tempo, e in queste procedure il tempo si misura in pignoramenti.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina. Per ciascuna sono indicati estremi, principio riformulato e rilevanza per il tema.

Sul concordato minore della società e i suoi effetti sui soci

  1. Tribunale di Napoli Nord, decreto del 29 marzo 2024 (R.P.U. 337-1/2024). Il socio non può accedere da solo a una procedura negoziale per regolare i debiti sociali finché la società esiste: è la società che deve proporre il concordato minore, e il ricorso del socio è inammissibile per quella parte. Rilevanza: conferma che l’effetto liberatorio verso i soci passa necessariamente dalla procedura della società.

  2. Tribunale di Forlì, sentenza del 3 marzo 2023. Dalla proposta del socio accomandatario sono stati esclusi i debiti da garanzia già estinti per effetto dell’esdebitazione della società. Rilevanza: mostra che la liberazione della società si riverbera sui soci e incide anche sui debiti di garanzia collegati alle obbligazioni sociali, tema centrale per il socio-fideiussore.

  3. Tribunale di Como, decreto del 3 marzo 2015. Costituisce causa di revoca del concordato preventivo l’inserimento nella proposta della società dei debiti personali del socio accomandatario, perché l’effetto esdebitatorio verso i soci copre solo le obbligazioni sociali. Rilevanza: precedente formatosi sull’art. 184 della legge fallimentare, utile per delimitare il perimetro dell’art. 79, comma 4, CCII ai soli debiti sociali.

  4. Tribunale di Ferrara, sentenza del 4 luglio 2023, confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 16 gennaio 2024. La proposta di concordato minore deve comprendere tutti i beni del proponente. Rilevanza: chi propone il concordato non può trattenere selettivamente parti del patrimonio, il che pesa anche quando i soci apportano risorse al piano della società.

Sulle soluzioni unitarie e le procedure collegate

  1. Tribunale di Verona, sentenza del 20 ottobre 2023. È stato ammesso un concordato minore unitario, ai sensi dell’art. 66 CCII, per una società agricola e i soci, fratelli, con debiti di origine comune. Rilevanza: apre alla procedura familiare come contenitore della crisi di società e soci.

  2. Tribunale di Rimini, sentenza del 2 novembre 2022 (r.g. n. 2/2022). Sono state omologate procedure distinte della società e dei soci, considerate reciprocamente collegate e condizionate, con un attivo ripartito tra debiti sociali e personali. Rilevanza: è il modello delle procedure collegate, alternativo al ricorso unico.

  3. Tribunale di Parma, sentenza del 23 dicembre 2022. È stato omologato il piano di ristrutturazione del consumatore di un socio di sas, condizionato al concordato minore della società; il debito IRPEF sugli utili è stato ritenuto personale. Rilevanza: mostra come i debiti personali del socio, anche fiscali, possano trovare collocazione nella procedura del consumatore affiancata a quella sociale.

  4. Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 24 luglio 2024 (estremi ricavati da una ricostruzione dottrinale, numero di ruolo non riportato). Viene indicata come espressione dell’orientamento che consente al fideiussore-familiare di accedere alla procedura del consumatore, valorizzando lo scopo estraneo all’impresa del garante. Rilevanza: riguarda il familiare non socio che ha garantito i debiti dell’impresa.

  5. Cassazione, n. 1869/2016. È ammissibile un piano del consumatore anche in presenza di debiti residui d’impresa, purché questi restino fuori dal piano. Rilevanza: precedente formatosi sotto la L. 3/2012, che conferma la separazione tra debiti consumeristici e debiti d’impresa su cui si fonda la soluzione unitaria.

Sulla liquidazione controllata e l’estensione ai soci

  1. Tribunale di Rimini, sentenza del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025). Aperta la liquidazione controllata di una sas, l’accomandatario è stato coinvolto automaticamente per effetto dell’art. 270 CCII, mentre l’accomandante, coniuge convivente, è stato incluso attraverso la procedura familiare dell’art. 66, ritenuta applicabile anche alla liquidazione controllata; restano ferme la separazione delle masse e la destinazione dell’attivo di ciascun patrimonio ai propri creditori. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul confronto tra soci illimitatamente e limitatamente responsabili.

  2. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025. La relazione dell’OCC è presupposto di ammissibilità della liquidazione controllata, e il giudice ne valuta completezza e attendibilità; omissioni rilevanti giustificano la revoca dell’apertura. Rilevanza: quando la liquidazione si estende ai soci, la relazione deve descrivere in modo completo anche i loro patrimoni.

  3. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025. Il termine per la domanda di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata è perentorio; il creditore tardivo è rimesso in termini solo provando una causa non imputabile. Rilevanza: definisce la stabilità del passivo su cui opererà l’esdebitazione della società e dei soci.

  4. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025. Le regole dell’art. 51 CCII sul giudizio di reclamo si applicano alla liquidazione controllata per effetto dei rinvii degli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2. Rilevanza: conferma l’integrazione tra liquidazione controllata e procedure maggiori, la stessa logica che giustifica il richiamo all’art. 256 per i soci.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una società di persone in crisi, il lavoro dello Studio parte dalle persone dei soci e arriva alla procedura, non il contrario. Questi sono gli strumenti concreti:

  1. Ricostruiamo la doppia massa debitoria: separiamo, documento per documento, i debiti della società da quelli personali di ciascun socio, verificando la natura originaria di ogni obbligazione alla luce della definizione di consumatore successiva al D.Lgs. 136/2024.
  2. Mappiamo tutte le garanzie personali: esaminiamo i contratti di fideiussione firmati dai soci e dai familiari, ne verifichiamo validità e contenuto e stimiamo l’esposizione residua in ciascuna delle tre strade.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando concordato minore della società, soluzione unitaria e liquidazione controllata con gli stessi numeri, come nelle simulazioni di questo articolo.
  4. Verifichiamo i requisiti di accesso: controlliamo che la società rientri nelle soglie dell’impresa minore o nelle categorie del sovraindebitamento, e che sussistano i presupposti della continuità o dell’apporto esterno richiesti dall’art. 74.
  5. Costruiamo la proposta di concordato con le classi corrette, inclusa la classe obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, e redigiamo la clausola sulla sorte delle fideiussioni dei soci.
  6. Coordiniamo le procedure collegate o familiari: predisponiamo il ricorso unico ai sensi dell’art. 66 o i ricorsi distinti e condizionati, curando che le masse restino separate e che gli apporti tra patrimoni siano trasparenti.
  7. Chiediamo e difendiamo le misure protettive: predisponiamo l’istanza di divieto delle azioni esecutive e cautelari, ponendo espressamente al giudice la questione delle esecuzioni sui beni dei soci.
  8. Seguiamo il voto dei creditori: interloquiamo con banche, Erario ed enti previdenziali nel termine assegnato, valutando i presupposti del cram down fiscale e contributivo dell’art. 80, comma 3.
  9. Proteggiamo il patrimonio escluso nella liquidazione: verifichiamo i beni del fondo patrimoniale, i limiti di mantenimento su stipendi e pensioni e le altre esclusioni dell’art. 268, comma 4.
  10. Accompagniamo il socio fino all’esdebitazione: monitoriamo i tre anni dall’apertura, prepariamo l’istanza e contrastiamo le eventuali opposizioni dei creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La leva che in questa materia pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta tra concordato, soluzione unitaria e liquidazione si difende nei reclami, nelle opposizioni all’omologa, nelle cause sulle fideiussioni e, se necessario, davanti alla Suprema Corte. Lo stesso difensore che ha costruito il piano è quello che lo difende in ogni grado, senza cambiare linea né mani. Accanto a questo, l’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente di prevedere fin dall’inizio le verifiche che l’organismo e il giudice svolgeranno sulla relazione e sul piano.

Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono bilanci, flussi e debiti fiscali della società e dei soci; gli avvocati traducono quei numeri nella procedura più solida e la difendono.

In chiusura

La domanda da cui siamo partiti ha una risposta normativa chiara: salvo patto contrario, il concordato minore della società libera i soci illimitatamente responsabili dai debiti sociali. Ma il perimetro di quella liberazione è più stretto di quanto molti soci immaginano: non copre i debiti personali, non sempre copre le fideiussioni, non riguarda gli accomandanti e i familiari garanti. La liquidazione controllata, all’opposto, coinvolge i soci per legge e li porta all’esdebitazione completa, al prezzo del patrimonio.

La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: mesi di esecuzioni che continuano, garanzie che sopravvivono, beni che si potevano salvare.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio su questo incrocio tra crisi della società e crisi delle persone: la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC riguardano il cuore delle procedure di sovraindebitamento, mentre l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa attiene alle imprese, come le società di persone, che devono ricomporre i rapporti con i creditori. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la strategia scelta oggi possa essere difesa fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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