Chi guida una piccola impresa, un’attività artigiana o uno studio professionale quasi sempre lavora con beni presi in leasing: il furgone delle consegne, il trattore stradale, il macchinario a controllo numerico, il capannone. Quando i debiti diventano ingestibili e si valuta il concordato minore, la prima domanda non riguarda i fornitori o il Fisco, ma proprio quei beni: posso tenerli? Devo pagare i canoni arretrati? E se la società di leasing si riprende il mezzo, cosa le devo ancora?
La risposta non sta scritta in modo completo in un solo articolo di legge. Gli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che regolano il concordato minore, non contengono una norma propria sui contratti pendenti. Per arrivare al leasing bisogna passare dal rinvio dell’art. 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo, e in particolare all’art. 97 CCII, applicabile “in quanto compatibile”. A questo si aggiunge la disciplina generale del leasing finanziario introdotta dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi 136-140), e una lunga stagione di sentenze della Cassazione su leasing e procedure concorsuali, culminata nell’intervento delle Sezioni Unite e nelle applicazioni del 2022-2023. È per questo che su questo tema conta più ciò che hanno detto i giudici che la lettera della legge: i rinvii, le compatibilità e la sorte dei contratti risolti prima della riforma del 2017 sono stati costruiti quasi interamente dalla giurisprudenza.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi ha un leasing in corso e sta pensando al concordato minore.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno dello stesso sistema di organismi che istruisce, attesta e accompagna il concordato minore. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva in una materia in cui le regole sul leasing sono state scritte, appunto, dalla Corte di Cassazione.
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Il perimetro normativo su cui si sono pronunciati i giudici
Per capire le sentenze occorre fissare tre coordinate.
Prima coordinata: chi può usare il concordato minore. Secondo l’art. 74 CCII, possono proporre il concordato minore i debitori in sovraindebitamento diversi dal consumatore (imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative e altri soggetti non fallibili) quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questa ipotesi, il concordato minore è ammesso solo se sono previste risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. La proposta ha contenuto libero, può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti e la suddivisione in classi. Già da qui si capisce perché il leasing è centrale: se il concordato minore vive soprattutto in continuità, i beni strumentali in leasing sono spesso la condizione stessa della continuità.
Seconda coordinata: il rinvio. L’art. 74, comma 4, stabilisce che per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul concordato preventivo. Tra queste c’è l’art. 97 CCII sui contratti pendenti. Il testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede in sintesi che:
- i contratti non ancora eseguiti, o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, alla data di deposito della domanda proseguono durante il concordato, e i patti contrari sono inefficaci (comma 1);
- il debitore può chiedere con istanza autonoma l’autorizzazione a sospendere o sciogliere uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione, notificando l’istanza alla controparte (comma 1); la richiesta di scioglimento può essere depositata solo insieme al piano e alla proposta (comma 2);
- con l’istanza il debitore propone una quantificazione dell’indennizzo dovuto all’altro contraente (comma 3), che può opporsi con memoria entro sette giorni dalla notifica (comma 4);
- sospensione e scioglimento hanno effetto dalla notifica del provvedimento autorizzativo; nel frattempo la controparte non può pretendere la prestazione né invocare la risoluzione di diritto per inadempimento di obbligazioni scadute dopo il deposito della domanda (comma 6);
- l’indennizzo è pari al risarcimento del danno da mancato adempimento (comma 9) ed è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, fermi i crediti prededucibili sorti dal contratto dopo la pubblicazione della domanda e prima della notifica del provvedimento (comma 11);
- per il leasing (comma 12), in caso di scioglimento il concedente recupera il bene e deve versare al debitore quanto ricava dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere solo in linea capitale, il prezzo dell’opzione finale di acquisto e le spese sostenute; la somma versata è acquisita alla procedura; se il ricavato non basta, la differenza è un credito anteriore al concordato; vendita e ricollocazione seguono i criteri dell’art. 1, comma 139, della legge 124/2017.
Terza coordinata: la legge sul leasing. L’art. 1, commi 136-140, della legge 124/2017 ha dato al leasing finanziario una disciplina generale: definisce il contratto, individua il “grave inadempimento” dell’utilizzatore che giustifica la risoluzione (un certo numero di canoni non pagati, diverso per il leasing immobiliare e per gli altri leasing), stabilisce che in caso di risoluzione il concedente recupera il bene, lo vende o lo ricolloca a valori di mercato e restituisce all’utilizzatore l’eventuale eccedenza rispetto al suo credito, e fa salve le regole delle procedure concorsuali. Nel codice della crisi, la stessa logica è ripresa per la liquidazione giudiziale dall’art. 177 CCII, erede del vecchio art. 72-quater della legge fallimentare.
Il problema è che queste norme si incastrano male tra loro: l’art. 97 è scritto per il concordato preventivo, con un tribunale, un giudice delegato e un commissario; il concordato minore ha invece un giudice unico, l’OCC e solo eventualmente un commissario giudiziale (art. 78, comma 2-bis). E la legge 124/2017 vale per i contratti risolti dopo la sua entrata in vigore, mentre molti leasing in crisi oggi sono stati stipulati, o addirittura risolti, prima. È su questi incastri che si è formata la giurisprudenza.
L’orientamento consolidato: come la Cassazione ha disciplinato il leasing nelle crisi
La parte più solida della giurisprudenza riguarda una domanda che, a prima vista, sembra lontana dal concordato minore: cosa spetta alla società di leasing quando il contratto si risolve per inadempimento dell’utilizzatore che poi entra in una procedura concorsuale? In realtà è la domanda decisiva, perché il concordato minore arriva quasi sempre dopo mesi di canoni non pagati e, molto spesso, dopo che la concedente ha già spedito la lettera di risoluzione.
Il contrasto del 2019 e la soluzione delle Sezioni Unite
Nel 2019 la Prima Sezione aveva imboccato una strada netta. Con Cass. civ., Sez. I, n. 8980 del 29 marzo 2019 e con Cass. civ., Sez. I, n. 12552 del 10 maggio 2019, la Corte aveva affermato che, per il leasing risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, non si doveva più applicare l’art. 1526 c.c. (la norma sulla vendita con riserva di proprietà, che impone di restituire le rate riscosse salvo un equo compenso) ma la disciplina dell’art. 72-quater della legge fallimentare, letta alla luce della legge 124/2017. La Prima Sezione riteneva, in sostanza, che la legge del 2017 avesse “codificato” un modello già valido anche per i contratti precedenti.
Nella stessa direzione si era mossa Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3965 del 12 febbraio 2019, secondo cui la presenza dell’art. 72-quater l. fall. escludeva l’applicazione dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo. Non tutte le decisioni, però, andavano nello stesso senso: sulla sorte dei contratti risolti prima della riforma si era aperto un contrasto, segnalato anche dalla stampa specializzata, che è stato rimesso alle Sezioni Unite, che sono intervenute con Cass. civ., Sez. Un., n. 2061/2021. Il principio, per come lo riportano le raccolte di massime lette, si articola in due passaggi:
- la legge 124/2017 non ha effetto retroattivo: per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, e al leasing traslativo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.;
- quando però alla risoluzione segue il fallimento dell’utilizzatore, la posizione del concedente nella procedura va regolata applicando in via analogica la disciplina dell’art. 72-quater l. fall., con l’onere per il concedente di far valere il suo credito nel concorso.
Il principio, calato nella pratica, significa che per sapere cosa deve ancora un’impresa alla società di leasing la prima cosa da guardare non è l’importo chiesto, ma la data della risoluzione: se è anteriore all’entrata in vigore della legge 124/2017 (fine agosto 2017) si ragiona con l’art. 1526 c.c. e con le clausole del contratto (e con il potere del giudice di ridurle); se è successiva, si applica il meccanismo della legge 124/2017, cioè vendita del bene a valore di mercato e restituzione dell’eccedenza.
Le applicazioni del 2022-2023: un orientamento ormai stabile
Dopo le Sezioni Unite, la Corte ha applicato il principio con continuità. Le raccolte lette riportano Cass. n. 9210/2022 e Cass. n. 9211/2022, che ribadiscono l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto per inadempimento e precisano che l’utilizzatore può ottenere la restituzione delle rate pagate solo dopo aver restituito il bene, fermo l’equo compenso per l’uso e il deprezzamento; e Cass. n. 10249/2022, che sullo stesso tipo di contratto conferma la possibilità di ridurre la clausola penale.
La linea si consolida nel 2023. Cass. n. 7367/2023 si occupa della clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni già pagati e, insieme, di pretendere quelli scaduti, riconducendola alla disciplina dell’art. 1526 c.c. per i contratti risolti prima della legge 124/2017. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16632 del 12 giugno 2023 riafferma l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. ai leasing traslativi risolti prima della riforma, misurandosi con le clausole contrattuali che prevedono la vendita del bene da parte del concedente e la detrazione del ricavato. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28037 del 4 ottobre 2023 applica lo stesso principio al leasing traslativo risolto prima del fallimento e prima della legge 124/2017, affrontando anche il tema della riduzione giudiziale della penale.
L’orientamento si è consolidato nel senso che i contratti risolti prima della riforma restano soggetti all’art. 1526 c.c. (per il leasing traslativo), mentre i contratti risolti dopo seguono il modello della legge 124/2017, che è lo stesso richiamato oggi dall’art. 97, comma 12, CCII.
In altre parole, se ti trovi con un leasing risolto anni fa e la società di leasing pretende ancora tutti i canoni a scadere più la penale, le pronunce del 2022-2023 ti danno gli strumenti per contestare il conteggio: il giudice può ridurre la clausola penale manifestamente eccessiva e l’equo compenso non coincide automaticamente con la somma di tutti i canoni.
Il potere del giudice sulla penale e la distinzione tra leasing traslativo e di godimento
Due tasselli più risalenti completano l’orientamento e vengono ancora richiamati nelle decisioni recenti. Cass. civ., Sez. III, n. 25031 dell’8 ottobre 2019 ha chiarito che, anche quando il contratto di leasing traslativo contiene una clausola penale che esclude l’art. 1526 c.c., il giudice conserva il potere di ridurre la penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. Cass. n. 13965/2019 ha ribadito il criterio per distinguere il leasing traslativo da quello di godimento, guardando al rapporto tra i canoni e il capitale investito e al valore residuo del bene alla scadenza.
La Suprema Corte ha chiarito che la clausola penale nel leasing non è mai intoccabile, e questo principio ha un peso particolare nel concordato minore, dove il credito della concedente va quantificato con precisione perché incide sul voto e sul fabbisogno del piano.
Il principio, calato nella pratica, significa che prima di inserire nel piano il debito verso la società di leasing occorre ricalcolarlo: verificare la natura del contratto, la data della risoluzione, la clausola penale, il valore del bene e ciò che la concedente ha ricavato o può ricavare dalla sua ricollocazione.
Il leasing di un utilizzatore in concordato preventivo
C’è infine una pronuncia che, pur risalente, riguarda proprio un utilizzatore in concordato e non in fallimento. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 15975 del 18 giugno 2018 si è occupata di un leasing traslativo risolto dal concedente per inadempimento dell’utilizzatore ammesso al concordato preventivo, misurando il rapporto tra la disciplina dell’art. 1526 c.c. e la logica dell’art. 72-quater l. fall. Nello stesso giorno, Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 15958 del 18 giugno 2018 ha precisato che, se la risoluzione del leasing è anteriore al fallimento, le relative controversie restano di competenza del tribunale ordinario e non del tribunale fallimentare; e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11962 del 16 maggio 2018 ha affermato che, per il leasing risolto prima del fallimento, la determinazione dell’equo compenso nel concorso spetta al giudice delegato in sede di accertamento del passivo.
Queste decisioni dicono una cosa importante per il concordato minore: le procedure concorsuali non cancellano le regole del contratto, ma cambiano il luogo e il modo in cui il credito della concedente viene accertato e pagato.
Prima questione aperta: il contratto prosegue davvero, e alle stesse condizioni?
La questione
Il titolare di un’impresa di autotrasporto, o di una piccola officina, si chiede: se deposito la domanda di concordato minore, la società di leasing può risolvere il contratto e portarmi via il camion o il macchinario? E se il contratto prosegue, devo pagare tutto come prima?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta parte dalla legge, e la giurisprudenza ne ha fissato i confini. L’art. 97, comma 1, CCII stabilisce la regola della prosecuzione dei contratti pendenti, con inefficacia dei patti contrari. Applicata al concordato minore tramite l’art. 74, comma 4, significa che il deposito della domanda non è di per sé causa di risoluzione: la clausola del contratto di leasing che prevede la risoluzione automatica in caso di apertura di una procedura concorsuale non produce effetti.
Ma attenzione al presupposto: il contratto deve essere ancora pendente alla data di deposito, cioè non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti. La Cassazione, in tema di contratti pendenti nel concordato, ha accolto un’interpretazione restrittiva. Cass. civ., Sez. I, n. 26568 del 23 novembre 2020, pronunciata sull’art. 169-bis l. fall. (il precedente dell’art. 97 CCII), ha escluso l’applicazione della disciplina dei contratti pendenti quando una delle parti ha già eseguito la propria prestazione principale, richiamando proprio la nozione dell’art. 97 CCII. Nel leasing la prestazione principale del concedente è la concessione del godimento del bene e quella dell’utilizzatore è il pagamento dei canoni fino al riscatto: finché il contratto non è risolto e i canoni non sono stati tutti pagati, il leasing è un contratto pendente.
Il vero discrimine, quindi, è un altro: la risoluzione è intervenuta prima o dopo il deposito della domanda? Le pronunce delle Sezioni Unite e quelle del 2018-2023 lavorano tutte su leasing risolti prima dell’apertura della procedura, e in quei casi il contratto non prosegue affatto: resta solo un rapporto di dare e avere da regolare nel concorso. Se la concedente ha comunicato validamente la risoluzione prima che l’impresa depositasse la domanda, il bene va restituito e il concordato minore può incidere solo sul credito residuo della concedente, non sulla sorte del contratto.
C’è poi il tema delle condizioni della prosecuzione. L’art. 97, comma 6, protegge il debitore durante l’esame dell’istanza di sospensione o scioglimento: la controparte non può pretendere la prestazione né invocare la risoluzione di diritto per inadempimenti di obbligazioni scadute dopo il deposito. Per i canoni scaduti prima del deposito, invece, la protezione passa dalle misure protettive che il giudice può concedere con il decreto di apertura del concordato minore (art. 78, comma 2, lett. d), CCII: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, divieto di acquisire prelazioni, impedimento delle decadenze) e, secondo una parte degli interpreti, dalle norme del concordato preventivo che vietano ai creditori di risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, la cui compatibilità con il concordato minore non è stata ancora affrontata dalla Cassazione.
Se c’è contrasto
Sulla prosecuzione in sé non c’è contrasto: la regola è scritta. Il contrasto, o meglio l’incertezza, riguarda due punti. Il primo è se la concedente possa risolvere il contratto dopo il deposito invocando canoni scaduti prima: la legge 124/2017 considera grave inadempimento il mancato pagamento di un certo numero di canoni, e la concedente tende a sostenere che quel diritto è già maturato. Il secondo è se il debitore in concordato minore debba pagare subito gli arretrati per continuare a usare il bene. Su nessuno dei due punti risultano, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità specifiche sul concordato minore.
L’assunzione prudenziale è questa: chiedere sempre al giudice, con la domanda, le misure protettive, e non contare sulla sola regola della prosecuzione per bloccare una risoluzione fondata su arretrati anteriori.
Cosa significa per te
Se hai un leasing in corso e canoni arretrati, il momento in cui depositi la domanda decide quasi tutto. Una lettera di risoluzione arrivata il giorno prima del deposito trasforma un contratto che poteva proseguire in un debito da restituire. Per questo la verifica della data di risoluzione, della sua validità e della soglia di canoni non pagati prevista dalla legge 124/2017 va fatta prima di qualunque altra mossa.
Se il contratto è ancora pendente, prosegue: i canoni che maturano dopo il deposito vanno pagati regolarmente, perché sono crediti sorti durante la procedura e la loro mancata corresponsione mette a rischio sia il contratto sia la fattibilità del piano. Gli arretrati anteriori, invece, sono un credito concorsuale che il piano può trattare insieme agli altri, con le regole sulle classi e sulla percentuale offerta.
Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo conosce il modo in cui l’organismo valuta la coerenza tra i contratti che proseguono e la sostenibilità del piano: è lì che si decide se un leasing va difeso o lasciato andare.
Seconda questione aperta: sciogliere il leasing nel concordato minore, come e con quali conseguenze
La questione
Il professionista che ha in leasing un’auto di fascia alta ormai sproporzionata rispetto al fatturato, o l’impresa che ha un macchinario fermo da mesi, si chiede l’opposto: posso liberarmi del contratto senza dover pagare tutti i canoni futuri? E chi decide, visto che nel concordato minore non c’è un giudice delegato?
Cosa hanno deciso i giudici
La legge offre lo strumento: l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere l’autorizzazione allo scioglimento quando la prosecuzione del contratto non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. Per il leasing, il comma 12 precisa le conseguenze: il bene torna alla concedente, che lo vende o lo ricolloca a valori di mercato; dal ricavato trattiene canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere in linea capitale, prezzo del riscatto e spese; l’eventuale eccedenza va alla procedura; l’eventuale differenza a favore della concedente diventa un credito anteriore al concordato.
La giurisprudenza ha contribuito su due aspetti. Il primo riguarda la natura dell’indennizzo dovuto alla controparte. Cass. civ., Sez. I, n. 26568 del 23 novembre 2020 ha stabilito, per il contratto sciolto nel concordato preventivo, che il credito indennitario della controparte ha natura concorsuale e non prededucibile: va soddisfatto come credito anteriore, anche se lo scioglimento è chiesto dopo il deposito della domanda, mentre la prededuzione resta limitata alle prestazioni eseguite dopo la pubblicazione della domanda. La stessa decisione ha precisato che l’indennizzo corrisponde al risarcimento integrale del danno da inadempimento, che la sua esistenza, la sua entità e il suo rango vanno accertati con un ordinario giudizio di cognizione e non in sede di voto, e che il contraente non può fondare l’opposizione all’omologazione solo sull’autorizzazione allo scioglimento o sulla quantificazione dell’indennizzo. L’attuale art. 97, commi 10 e 11, CCII ha recepito questa impostazione.
Il secondo aspetto riguarda il leasing in particolare. Per il leasing l’indennizzo non è calcolato con le regole generali, ma con il meccanismo del comma 12, che riproduce lo schema della legge 124/2017. Le Sezioni Unite (Cass. n. 2061/2021) hanno spiegato che quello schema, per i contratti risolti dopo il 2017, prende il posto dell’art. 1526 c.c.: il concedente non può trattenere i canoni pagati, riprendersi il bene e pretendere anche tutti i canoni futuri, ma deve fare i conti con il valore del bene che recupera. Cass. civ., Sez. III, n. 519 del 15 gennaio 2020 ha aggiunto un tassello pratico: nel leasing il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene ed è l’utilizzatore a dover provare di averlo restituito.
Infine, sul piano procedurale, va ricordato che nel concordato minore manca la fase prenotativa (“con riserva”) del concordato preventivo: il debitore deposita direttamente proposta e piano tramite l’OCC. La regola dell’art. 97, comma 2, secondo cui la richiesta di scioglimento va depositata insieme al piano e alla proposta, si adatta quindi naturalmente: l’istanza di scioglimento del leasing si deposita con la domanda di concordato minore. Quanto all’organo che decide, l’art. 97, comma 5, attribuisce la competenza al tribunale prima dell’apertura e al giudice delegato dopo: nel concordato minore, che si svolge davanti a un giudice unico, il riferimento va letto come rivolto al giudice della procedura. È questo l’adattamento richiesto dalla clausola “in quanto compatibili” dell’art. 74, comma 4.
Se c’è contrasto
Nelle fonti consultate non emergono pronunce di legittimità che neghino l’applicabilità dell’art. 97 al concordato minore; la discussione riguarda l’adattamento delle regole procedurali (termini, organo competente, ruolo dell’OCC o del commissario giudiziale nella stima del bene). Un punto delicato è la stima a valore di mercato: il comma 12 rinvia ai criteri dell’art. 1, comma 139, della legge 124/2017, che prevede procedure di vendita o ricollocazione sulla base di valori rilevati da fonti pubbliche o di stime di un perito. La prudenza impone di non accettare passivamente il valore indicato dalla concedente e di far verificare la stima dall’OCC, che in ogni caso deve attestare la fattibilità del piano.
Cosa significa per te
Sciogliere il leasing non significa cancellare il debito: significa sostituire i canoni futuri con un conto finale, che può chiudersi a tuo favore o a favore della concedente. Se il bene vale più del debito residuo, l’eccedenza entra nella procedura e diventa una risorsa per i creditori; se vale meno, la differenza è un credito chirografario che il piano può pagare in percentuale. È una leva importante, perché spesso il leasing di un mezzo poco utilizzato pesa sul conto economico più di qualunque altro debito.
C’è però un rischio da non sottovalutare: lo scioglimento va giustificato con il piano. Se il bene è necessario all’attività che il concordato minore deve proseguire, chiederne lo scioglimento indebolisce la fattibilità; se il bene non serve, tenerlo può far sembrare il piano poco credibile. La scelta, contratto per contratto, va motivata nella relazione dell’OCC.
Terza questione aperta: canoni scaduti e credito della concedente nel piano
La questione
È la domanda più frequente: ho sei canoni arretrati. Se il contratto prosegue, devo pagarli tutti e subito? Se si scioglie, la società di leasing è un creditore privilegiato o chirografario? E vota sul mio concordato minore?
Cosa hanno deciso i giudici
Partiamo dal rango. La concedente, nel leasing, è proprietaria del bene: non ha bisogno di un privilegio sul bene stesso, perché il bene è suo. Il suo credito per canoni, invece, in linea di principio non è assistito da cause di prelazione, salvo garanzie specifiche (fideiussioni di terzi, pegni, ipoteche) previste dal contratto. La conseguenza è che, nel concordato minore, il credito per canoni scaduti prima della domanda è di regola un credito chirografario anteriore, che il piano può soddisfare anche in misura parziale e collocare in una classe. Cass. n. 26568/2020 ha chiarito che il rango del credito (privilegiato o chirografario) è la base su cui opera la falcidia concordataria e va accertato secondo le regole ordinarie: è un principio che vale anche per il credito della concedente.
Sul quantum, le pronunce del 2022-2023 (Cass. n. 9210/2022, n. 10249/2022, n. 7367/2023, n. 16632/2023, n. 28037/2023) offrono il metodo per i contratti risolti prima della legge 124/2017, mentre per quelli risolti dopo vale il meccanismo dell’art. 1, comma 138, della legge 124/2017 e, in caso di scioglimento nella procedura, dell’art. 97, comma 12, CCII. In entrambi i casi il credito della concedente non è mai pari alla semplice somma dei canoni, ma va depurato dal valore del bene recuperato. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1581 del 24 gennaio 2020 lo ha detto con chiarezza per il leasing traslativo: l’equo compenso dovuto al concedente non può consistere nella somma cumulata dei canoni e del valore residuo del bene.
Diverso è il caso del contratto che prosegue. Qui i canoni che maturano dopo il deposito della domanda nascono durante la procedura e vanno pagati alle scadenze, mentre gli arretrati anteriori restano concorsuali. Il CCII contiene, per il concordato minore in continuità, una regola che si muove in una logica vicina: l’art. 75, comma 3, consente alla proposta di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, alle condizioni previste per il mutuo sull’abitazione principale (regolarità dei pagamenti alla data della domanda o autorizzazione del giudice a pagare capitale e interessi scaduti). La norma parla di mutuo, non di leasing: la sua estensione al leasing è una tesi interpretativa, non un principio affermato dalla Cassazione.
Quanto al voto, l’art. 79 CCII ammette al voto i creditori secondo l’ammontare dei crediti; per il credito indennitario derivante dallo scioglimento, l’art. 97, comma 10, prevede che la quantificazione ai soli fini del voto e delle maggioranze sia fatta dal giudice, mentre l’accertamento definitivo spetta al giudice competente secondo le regole ordinarie. La società di leasing, quindi, vota per il suo credito chirografario e, con il meccanismo del silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, se non risponde nel termine si considera consenziente.
Se c’è contrasto
Il punto controverso è se il debitore possa pagare per intero gli arretrati della concedente per salvare il contratto senza violare la parità di trattamento tra creditori. Pagare un creditore anteriore al di fuori del piano, dopo il deposito, è un atto rischioso: l’art. 78, comma 5, CCII rende inefficaci verso i creditori anteriori gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione. Nel concordato preventivo esistono strumenti di autorizzazione ad hoc per i pagamenti di crediti anteriori funzionali alla continuità; la loro compatibilità con il concordato minore non risulta affrontata dalla Cassazione nelle fonti lette. L’assunzione prudenziale è prevedere nel piano, in modo espresso e motivato, il trattamento degli arretrati del leasing che si vuole conservare, e non pagarli “di nascosto” dopo il deposito.
Cosa significa per te
Se vuoi tenere il bene, il piano deve dire chiaramente come paghi i canoni futuri e cosa offri sugli arretrati; se vuoi lasciarlo, deve dire come si calcola il credito residuo della concedente e in quale classe entra. In entrambi i casi il credito della società di leasing va ricostruito voce per voce, perché ogni euro in più riconosciuto a lei è un euro in meno per gli altri creditori e un punto in più nelle maggioranze.
La pronuncia più recente da conoscere: Cass. ord. n. 28037 del 4 ottobre 2023
Tra le decisioni di legittimità sul rapporto tra leasing e procedure concorsuali reperite per questa analisi, la più recente è Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28037 del 4 ottobre 2023. È utile spiegare perché, pur riguardando un fallimento e non un concordato minore, sia la pronuncia da tenere sulla scrivania.
Il contesto. La vicenda, per come emerge dalla massima, riguarda un leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento e prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017. Si tratta della situazione più insidiosa: un contratto vecchio, una risoluzione vecchia, un’impresa che solo dopo anni entra in una procedura, e una società di leasing che si presenta al concorso con un credito calcolato secondo le clausole del contratto.
La motivazione in linguaggio piano. La Prima Sezione, sulla scia delle Sezioni Unite del 2021, conferma che a quel contratto si applica l’art. 1526 c.c. in via analogica: il concedente deve restituire i canoni riscossi, ma ha diritto a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento del danno; se il contratto contiene una clausola penale che consente al concedente di trattenere i canoni, il giudice può ridurla quando è manifestamente eccessiva. In parole semplici: il conto finale tra concedente e utilizzatore non lo fa il contratto da solo, lo fa il giudice bilanciando quanto pagato, il valore del bene, l’uso che se ne è fatto e il danno effettivo.
Cosa cambia rispetto a prima. Rispetto alle decisioni del 2019, che avevano esteso a tutti i contratti il modello della legge 124/2017, la pronuncia del 2023 chiude definitivamente la porta alla retroattività e consolida un doppio binario. Rispetto alle Sezioni Unite, ne conferma la tenuta nella prassi della Prima Sezione, cioè proprio la sezione che si occupa delle procedure concorsuali. Per il concordato minore questo significa che, quando il leasing è stato risolto prima del 29 agosto 2017, il credito della concedente va ricalcolato con i criteri dell’art. 1526 c.c. e con il potere riduttivo del giudice; quando è stato risolto dopo, o viene sciolto nella procedura, vale il meccanismo della legge 124/2017 e dell’art. 97, comma 12, CCII.
Perché è rilevante nel concordato minore. Il concordato minore è una procedura in cui il credito della concedente viene indicato dal debitore nell’elenco dei creditori, valutato dall’OCC e votato. Se il debitore iscrive passivamente l’importo chiesto dalla società di leasing, rischia di gonfiare il passivo, ridurre la percentuale per gli altri creditori e alterare le maggioranze. La pronuncia del 2023 dà fondamento all’operazione opposta: contestare il conteggio, chiedere la riduzione della penale, imputare il valore del bene recuperato. Non risultano, nelle fonti lette, pronunce di legittimità 2024-2026 specifiche sul leasing nel concordato minore: è un’area in cui la prassi dei tribunali e degli OCC conta ancora moltissimo, ed è prudente impostare le scelte sui principi già consolidati.
I principi applicati a tre situazioni tipo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi reali dello Studio. Servono a vedere come i principi visti si traducono in numeri e date.
Ipotesi 1: trattore stradale in leasing, contratto che prosegue
Impresa individuale di autotrasporto, impresa minore. Leasing su trattore stradale con canone mensile di 1.487 €. Alla data di deposito della domanda di concordato minore, lunedì 9 novembre 2026, sono scaduti e non pagati 5 canoni, pari a 7.435 €. La concedente non ha inviato alcuna lettera di risoluzione.
- Il contratto è pendente: prosegue ai sensi dell’art. 97, comma 1, CCII richiamato dall’art. 74, comma 4. La clausola che prevede la risoluzione automatica per l’apertura di una procedura è inefficace.
- Con la domanda il debitore chiede le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d). Se il decreto di apertura è emesso lunedì 23 novembre 2026, il termine non superiore a 30 giorni assegnato ai creditori per esprimersi può arrivare a mercoledì 23 dicembre 2026.
- Dal canone di dicembre 2026 in poi il debitore paga regolarmente: sono crediti sorti durante la procedura.
- Gli arretrati di 7.435 € sono credito chirografario anteriore. Se il piano offre il 23% ai chirografari, la concedente riceve 1.710,05 € su quel credito. Se il piano, motivatamente, prevede per il leasing indispensabile alla continuità un trattamento diverso, deve collocare la concedente in una classe autonoma.
- Rischio da presidiare: la legge 124/2017 qualifica grave inadempimento, per i leasing diversi da quello immobiliare, il mancato pagamento di un certo numero di canoni mensili anche non consecutivi; con 5 canoni insoluti la concedente avrebbe potuto risolvere prima del deposito. Il tempo che passa tra il primo canone non pagato e il deposito è la variabile che decide se il contratto si salva.
Ipotesi 2: macchinario a controllo numerico, scioglimento autorizzato
Officina meccanica, impresa minore. Leasing su un centro di lavoro CNC non più utilizzato per il calo delle commesse. Situazione del contratto alla data del deposito, lunedì 9 novembre 2026: canoni scaduti e non pagati 11.260 €; canoni a scadere in linea capitale 48.930 €; prezzo di riscatto 1.150 €; spese sostenute dalla concedente 640 €. Totale dovuto ai sensi dell’art. 97, comma 12: 61.980 €.
- L’istanza di scioglimento è depositata con la domanda e notificata alla concedente lo stesso 9 novembre: la concedente può opporsi con memoria entro sette giorni, cioè entro lunedì 16 novembre 2026.
- Autorizzato lo scioglimento, il bene torna alla concedente, che lo ricolloca a valori di mercato.
- Scenario A: ricollocazione a 54.300 €. Differenza a favore della concedente: 61.980 − 54.300 = 7.680 €, credito anteriore chirografario soddisfatto nella percentuale del piano.
- Scenario B: ricollocazione a 68.400 €. Eccedenza: 68.400 − 61.980 = 6.420 €, che la concedente versa e che è acquisita alla procedura, a beneficio dei creditori.
- Alla luce di Cass. n. 26568/2020, l’indennizzo è concorsuale e non prededucibile; se la concedente contesta l’importo, la quantificazione del giudice vale solo ai fini del voto, e l’accertamento definitivo segue le regole ordinarie.
Ipotesi 3: capannone in leasing risolto prima della domanda
Piccola impresa di logistica. Leasing immobiliare su capannone, canone trimestrale di 9.870 €. La concedente ha comunicato la risoluzione per grave inadempimento con lettera ricevuta lunedì 14 settembre 2026, quasi due mesi prima del deposito della domanda di concordato minore del 9 novembre 2026.
- Il contratto non è più pendente alla data del deposito: l’art. 97 non si applica e non c’è nulla da “proseguire” o “sciogliere”. Il concordato minore può incidere solo sul credito residuo della concedente.
- Essendo la risoluzione successiva alla legge 124/2017, si applica l’art. 1, comma 138: la concedente vende o ricolloca il capannone a valori di mercato, trattiene canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo dell’opzione e spese, e restituisce l’eventuale eccedenza; se il ricavato non basta, la differenza è il suo credito, che entra nel piano come chirografario.
- Variante: se la risoluzione risalisse invece al 2016, varrebbe il principio di Cass. SU n. 2061/2021 e di Cass. n. 28037/2023: applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, con restituzione dei canoni riscossi, equo compenso al concedente e possibile riduzione della penale.
- In entrambe le varianti l’immobile deve essere restituito, e il piano deve prevedere dove l’attività proseguirà: un concordato minore in continuità che dimentica la perdita della sede operativa difficilmente supera il vaglio di fattibilità.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Una precisazione di metodo: le decisioni sono quasi tutte rese in tema di fallimento o di concordato preventivo, perché la giurisprudenza di legittimità specifica sul leasing nel concordato minore, nelle fonti consultate, non è ancora emersa. I principi valgono per il concordato minore attraverso il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII, nei limiti della compatibilità. Dove le fonti lette non riportavano sezione o data, abbiamo indicato solo numero e anno, invece di completarli a memoria. Il lettore troverà quindi estremi più o meno completi a seconda della fonte: è una scelta di rigore, non una dimenticanza. La colonna “rilevanza pratica” indica l’uso concreto che di ciascun principio si può fare quando si prepara o si contesta un piano di concordato minore con leasing in corso.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. I n. 8980 del 29/3/2019 | Leasing risolto prima della L. 124/2017 e fallimento | Applicato il modello dell’art. 72-quater l. fall. | Tappa del contrasto poi superato |
| Cass. Sez. I n. 12552 del 10/5/2019 | Leasing risolto prima del fallimento | Escluso l’art. 1526 c.c., applicato l’art. 72-quater | Orientamento non più seguito per i contratti ante 2017 |
| Cass. Sez. III ord. n. 3965 del 12/2/2019 | Leasing traslativo e art. 72-quater | L’art. 72-quater esclude l’art. 1526 c.c. | Mostra l’origine del contrasto |
| Cass. Sez. Un. n. 2061/2021 | Leasing risolto ante 2017 e fallimento utilizzatore | L. 124/2017 non retroattiva; art. 1526 c.c. al traslativo; 72-quater in via analogica nel concorso | Prima verifica: data della risoluzione |
| Cass. n. 9210/2022 e n. 9211/2022 | Risoluzione leasing traslativo | Restituzione rate solo previa restituzione del bene; equo compenso | Calcolo del dare-avere |
| Cass. n. 10249/2022 | Leasing traslativo ante 2017 | Art. 1526 c.c. e penale riducibile | Contestare penali eccessive |
| Cass. n. 7367/2023 | Clausola di ritenzione dei canoni | Ricondotta all’art. 1526 c.c. per i contratti ante 2017 | Ridurre il credito della concedente |
| Cass. Sez. III ord. n. 16632 del 12/6/2023 | Leasing traslativo risolto ante 2017 | Art. 1526 c.c. in via analogica, anche con clausole di vendita del bene | Conferma del doppio binario |
| Cass. Sez. I ord. n. 28037 del 4/10/2023 | Leasing risolto prima del fallimento e della L. 124/2017 | Art. 1526 c.c.; penale riducibile dal giudice | Pronuncia più recente da invocare |
| Cass. Sez. III n. 25031 dell’8/10/2019 | Penale che esclude l’art. 1526 c.c. | Il giudice può ridurla ex art. 1384 c.c. | Nessuna penale è intoccabile |
| Cass. n. 13965/2019 | Traslativo o di godimento | Distinzione in base a canoni, capitale e valore residuo | Qualificare il contratto |
| Cass. Sez. III ord. n. 1581 del 24/1/2020 | Equo compenso nel leasing traslativo | Non è la somma di canoni e valore residuo | Evitare duplicazioni |
| Cass. Sez. III n. 519 del 15/1/2020 | Restituzione del bene | Il concedente ha sempre diritto al bene; prova della restituzione a carico dell’utilizzatore | Documentare la riconsegna |
| Cass. Sez. VI-1 ord. n. 15975 del 18/6/2018 | Leasing risolto con utilizzatore in concordato preventivo | Rapporto tra art. 1526 c.c. e logica dell’art. 72-quater | Leasing e procedure non liquidatorie |
| Cass. Sez. VI-1 ord. n. 15958 del 18/6/2018 | Competenza | Risoluzione anteriore al fallimento: tribunale ordinario | Dove si discute il credito |
| Cass. Sez. I ord. n. 11962 del 16/5/2018 | Equo compenso nel concorso | Lo determina il giudice delegato | Accertamento nel concorso |
| Cass. Sez. I n. 26568 del 23/11/2020 | Indennizzo da scioglimento nel concordato | Credito concorsuale, non prededucibile; rango accertato in via ordinaria | Trattamento dell’indennizzo nel piano |
La sintesi operativa: i principi da portare nel fascicolo
- La data della risoluzione del leasing decide il regime: prima della legge 124/2017 si applica l’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, dopo vale il meccanismo di vendita a valore di mercato e restituzione dell’eccedenza.
- Un leasing non risolto alla data di deposito della domanda è un contratto pendente e prosegue nel concordato minore; le clausole di risoluzione automatica per l’apertura della procedura sono inefficaci.
- I canoni che maturano dopo il deposito si pagano alle scadenze: il loro mancato pagamento mette a rischio contratto e fattibilità del piano.
- I canoni scaduti prima del deposito sono, di regola, un credito chirografario anteriore che il piano può pagare in percentuale e collocare in classe.
- Lo scioglimento del leasing si chiede con la domanda di concordato minore, va notificato alla concedente e motivato con la non funzionalità del bene al piano.
- Con lo scioglimento la concedente si riprende il bene, ma deve fare i conti con il suo valore di mercato: l’eccedenza spetta alla procedura, la differenza diventa credito chirografario.
- L’indennizzo per lo scioglimento non è prededucibile: è un credito concorsuale, quantificato dal giudice solo ai fini del voto e accertato in via ordinaria se contestato.
- Nessuna clausola penale è intoccabile: il giudice può ridurla e l’equo compenso non equivale alla somma di canoni e valore residuo.
- Il valore del bene indicato dalla concedente va verificato: la stima deve seguire i criteri dell’art. 1, comma 139, della legge 124/2017 e passare al vaglio dell’OCC.
- Pagare gli arretrati della concedente fuori dal piano dopo il deposito è un atto rischioso: va previsto nel piano o autorizzato.
- La giurisprudenza di legittimità specifica sul leasing nel concordato minore è ancora scarsa: le scelte vanno costruite sui principi consolidati e sulla compatibilità del rinvio dell’art. 74, comma 4.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se deposito il concordato minore, la società di leasing può portarmi via il furgone?
Se il contratto non è stato risolto prima del deposito, prosegue per effetto dell’art. 97 CCII richiamato dall’art. 74, comma 4, e la clausola di risoluzione automatica per l’apertura della procedura è inefficace. Con le misure protettive del decreto di apertura il giudice può inoltre vietare le azioni esecutive e cautelari. Se invece la risoluzione è arrivata prima, il bene va restituito: lo confermano tutte le pronunce, da Cass. n. 519/2020 in poi, sul diritto del concedente alla restituzione.
Devo pagare subito i canoni arretrati per tenere il bene?
Non necessariamente: gli arretrati anteriori sono un credito concorsuale da trattare nel piano. I canoni futuri, invece, vanno pagati regolarmente. Il modo in cui il piano tratta gli arretrati della concedente va motivato, soprattutto se il bene è indispensabile alla continuità.
Se sciolgo il contratto, devo pagare tutti i canoni futuri?
No. Con lo scioglimento si applica il conteggio dell’art. 97, comma 12: canoni scaduti, canoni a scadere in sola linea capitale, riscatto e spese, meno il ricavato della ricollocazione a valore di mercato. Se resta una differenza, è un credito chirografario, come ha chiarito per l’indennizzo Cass. n. 26568/2020.
La società di leasing mi chiede una penale enorme per un contratto risolto anni fa: è dovuta?
Se la risoluzione è anteriore alla legge 124/2017 e il leasing è traslativo, si applica l’art. 1526 c.c. secondo Cass. SU n. 2061/2021 e Cass. n. 28037/2023, e la penale può essere ridotta dal giudice (Cass. n. 25031/2019). Il credito iscritto nel piano deve tenerne conto.
La società di leasing vota sul mio concordato minore?
Sì, per il suo credito chirografario. Per l’indennizzo da scioglimento il giudice lo quantifica ai soli fini del voto. Se non risponde nel termine assegnato, vale il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul tuo leasing nel concordato minore
Applichiamo gli orientamenti visti al tuo fascicolo, contratto per contratto. In concreto:
- Ricostruiamo la storia di ogni contratto di leasing: data di stipula, natura traslativa o di godimento, canoni pagati e insoluti, eventuali lettere di risoluzione e loro data di ricezione.
- Verifichiamo se il contratto è ancora pendente alla data in cui si può depositare la domanda e, se lo è, pianifichiamo il deposito in modo da non perdere il bene.
- Ricalcoliamo il credito della concedente con i criteri dell’art. 1526 c.c. o della legge 124/2017, a seconda della data di risoluzione, eccependo la riduzione delle penali manifestamente eccessive.
- Valutiamo con l’OCC quali leasing proseguire e quali sciogliere, in coerenza con il piano di continuità dell’attività.
- Redigiamo e notifichiamo l’istanza di scioglimento ex art. 97 CCII, con la proposta di quantificazione dell’indennizzo.
- Contestiamo la stima del bene quando il valore di ricollocazione indicato dalla concedente non rispetta i criteri dell’art. 1, comma 139, della legge 124/2017.
- Chiediamo le misure protettive con la domanda di concordato minore, per impedire azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa.
- Strutturiamo classi e trattamento dei crediti in modo che la posizione della concedente sia motivata e coerente con le regole sulle prelazioni e sul voto.
- Difendiamo il piano nelle contestazioni della concedente in sede di omologazione e, se necessario, nei successivi gradi di giudizio.
- Seguiamo l’esecuzione del piano, verificando che i canoni dei contratti proseguiti siano pagati e che il credito residuo dei contratti sciolti sia liquidato nei limiti previsti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema la qualifica che pesa di più è quella di cassazionista: le regole sul leasing nelle procedure sono state costruite dalla Corte di Cassazione, e gli orientamenti visti si difendono fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata all’inizio, senza passaggi di consegne. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di dialogare con l’organismo sul linguaggio della fattibilità e dell’attestazione. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sul contratto e sulla procedura, i secondi sui flussi di cassa che devono sostenere i canoni futuri e sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Prima di decidere cosa fare del tuo leasing
Il leasing nel concordato minore non ha una risposta unica: prosegue se è ancora pendente, si può sciogliere se non serve al piano, e in ogni caso il credito della concedente va ricalcolato alla luce di una giurisprudenza che, dalle Sezioni Unite del 2021 alla pronuncia del 2023, ha detto con chiarezza che il contratto non basta a fare il conto finale. La scelta sbagliata, o fatta troppo tardi, può costare il bene che tiene in piedi l’attività.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio su questo incrocio di materie: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC colloca l’Avvocato dentro il sistema che istruisce il concordato minore, mentre la qualifica di cassazionista consente di sostenere fino in Cassazione i principi sul leasing che la stessa Corte ha elaborato.
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