Come Si Pagano I Creditori Privilegiati Nel Concordato Minore?

Chi si avvicina al concordato minore con dei debiti verso la banca che ha l’ipoteca sul capannone, verso l’Agenzia delle Entrate, verso l’INPS o verso i dipendenti si porta dietro quasi sempre una certezza: “quelli lì vanno pagati per intero, la trattativa riguarda solo gli altri”. È una convinzione comprensibile. Per anni, nel linguaggio comune, “privilegiato” ha voluto dire “intoccabile”, e chi ha avuto a che fare con un pignoramento immobiliare ha visto la banca ipotecaria passare davanti a tutti. Il problema è che, applicata al concordato minore, questa idea porta fuori strada in due direzioni opposte: c’è chi rinuncia in partenza a uno strumento che avrebbe potuto usare, perché “tanto non ho i soldi per pagare tutti i privilegiati”, e c’è chi, all’estremo opposto, scrive un piano che tratta i privilegiati come gli altri, convinto che “il contenuto è libero”, e si vede dichiarare la domanda inammissibile prima ancora che i creditori votino.

Sul trattamento dei crediti privilegiati nel concordato minore circolano più semplificazioni che su quasi ogni altro aspetto della procedura, per una ragione precisa: la regola è contenuta in poche righe dell’art. 75 CCII, ma dietro quelle righe ci sono il codice civile sulle cause di prelazione, la stima del valore dei beni, il confronto con la liquidazione controllata, le regole sul voto e, da ultimo, due pronunce che sembrano tirare in direzioni diverse. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: un piano costruito su un mito non regge all’esame del giudice, e il tempo perso nel frattempo lo pagano il debitore e la sua attività.

In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi:

  • “I privilegiati vanno pagati sempre al 100%”;
  • “Il contenuto della proposta è libero, quindi posso pagare tutti nella stessa percentuale”;
  • “Finché il privilegiato non ha avuto tutto, al chirografario non può andare un euro”;
  • “I privilegiati non votano mai”;
  • “La banca con l’ipoteca prende comunque tutto il suo credito”;
  • “Il privilegio del Fisco e dell’INPS non si tocca”;
  • “Il pagamento dei privilegiati si può rinviare a piacere, tanto il valore è lo stesso”.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione che discende direttamente dalle competenze certificate dell’Avvocato: il concordato minore si costruisce con l’ausilio dell’OCC e ruota attorno all’attestazione con cui l’OCC certifica che i privilegiati ricevono almeno quanto avrebbero ottenuto dalla liquidazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quel passaggio dall’interno, sa quali stime e quali calcoli vengono chiesti e dove le proposte si inceppano. E poiché il concordato minore è lo strumento dell’imprenditore minore e del professionista, entra in gioco anche la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

📩 Hai un concordato minore da impostare o un piano già scritto che non ti convince sul trattamento dei privilegiati? Scrivici adesso: i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Mito n. 1: “Nel concordato minore i creditori privilegiati vanno pagati sempre al 100%”

Il mito

“Nel concordato minore puoi tagliare solo i debiti chirografari: banca ipotecaria, Fisco, INPS e dipendenti vanno pagati per intero.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è robusto. Fuori dalle procedure concorsuali, il privilegio e l’ipoteca servono proprio a garantire al creditore che sarà pagato prima degli altri sul ricavato di certi beni: è l’art. 2741 c.c., secondo cui i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Chi ha assistito a una distribuzione del ricavato in un’esecuzione immobiliare ha visto la banca ipotecaria prendere tutto ciò che le spettava fino a capienza. Nella vecchia legge sul sovraindebitamento, poi, il tema era già discusso, e per molti anni nei forum e nei passaparola è circolata l’idea che il privilegiato si potesse al massimo dilazionare, mai ridurre.

C’è infine un equivoco linguistico: “privilegio” suona come una qualità del credito, quasi un attributo morale (“è un credito dello Stato, è un credito del lavoratore”). In realtà, ai fini del pagamento, il privilegio vale solo nella misura in cui c’è un bene su cui esercitarlo.

La realtà

La norma dice qualcosa di diverso e molto preciso. Secondo l’art. 75, comma 2, CCII, i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. Il limite non è il 100% del credito, ma il valore che il creditore ricaverebbe dalla liquidazione dei beni su cui la prelazione insiste.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: la prelazione è “agganciata” a un bene, o a una categoria di beni. Se il credito ipotecario è di 160.000 euro ma l’immobile, venduto in liquidazione, renderebbe 105.000 euro netti, la garanzia “copre” 105.000 euro. Il resto è, economicamente, un credito senza garanzia. L’art. 79, comma 1, CCII lo conferma sul versante del voto, stabilendo che i creditori privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

La regola ha tre condizioni che vanno rispettate tutte:

  1. la soglia minima: il privilegiato deve ricevere almeno quanto otterrebbe nella liquidazione;
  2. il parametro: il confronto si fa sul valore di mercato dei beni oggetto della garanzia;
  3. l’attestazione: questo valore non lo stabilisce il debitore da solo, ma lo attesta l’OCC, che risponde della propria valutazione.

È qui che lavora lo Studio. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta il trattamento dei privilegiati partendo dalla stima che l’OCC dovrà attestare, non da una percentuale scelta a tavolino.

La prova

La prova è il testo stesso dell’art. 75, comma 2, CCII, letto insieme all’art. 79, comma 1. Il primo consente in modo espresso la soddisfazione non integrale; il secondo disciplina come vota la parte non soddisfatta, e non avrebbe senso se la soddisfazione parziale fosse vietata. Anche il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha omologato un concordato minore in cui i pagamenti decrescevano dai privilegiati ai chirografari senza che nessuna categoria arrivasse alla soddisfazione integrale: il debitore aveva circa 189.500 euro di debiti, soprattutto fiscali e previdenziali, e metteva a disposizione circa 41.700 euro complessivi.

Cosa rischia chi ci crede

Due rischi, speculari. Il primo è rinunciare: un imprenditore minore con 90.000 euro di debiti privilegiati e 15.000 euro di beni mobili pensa di non potersi permettere il concordato minore e lascia che i creditori procedano uno per uno, con pignoramenti che possono bloccare l’attività. Il secondo è promettere troppo: un piano che si impegna a pagare il 100% dei privilegiati con flussi che non lo consentono rischia di essere giudicato non fattibile, oppure di essere omologato e poi non eseguito, con la revoca dell’omologazione e l’apertura della liquidazione controllata. In entrambi i casi, il mito costa caro.

Mito n. 2: “Il contenuto della proposta è libero, quindi posso pagare tutti nella stessa percentuale”

Il mito

“L’art. 74 dice che la proposta di concordato minore ha contenuto libero: posso offrire a tutti lo stesso 5%, privilegiati e chirografari, e lasciar decidere ai creditori.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è letterale. L’art. 74, comma 3, CCII stabilisce che la proposta ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma, oltre alla suddivisione dei creditori in classi. Chi legge “contenuto libero” e “in qualsiasi forma” ne deduce, comprensibilmente, che tutto sia negoziabile e che il giudice debba limitarsi a contare i voti. A rafforzare l’idea contribuisce il meccanismo del silenzio-assenso (art. 79, comma 3, CCII): se i creditori che non rispondono si considerano favorevoli, sembra che basti una proposta qualunque e un po’ di inerzia dei creditori.

La realtà

In realtà la libertà riguarda la forma della soddisfazione (denaro, cessione di beni, accollo, conversione in altre utilità), i tempi e l’eventuale suddivisione in classi, non la gerarchia tra i creditori. Il “contenuto libero” non autorizza a derogare all’ordine delle cause legittime di prelazione né alla parità di trattamento tra creditori dello stesso grado.

Le conseguenze pratiche sono nette:

  • non si può riservare ai privilegiati la stessa percentuale dei chirografari, come se il privilegio non esistesse;
  • non si può pagare un privilegiato di grado inferiore meglio di uno di grado superiore senza una ragione che la legge consenta;
  • la violazione dell’ordine delle prelazioni non è un problema di “convenienza” lasciato al voto, ma un vizio di ammissibilità.

Per orientarsi è utile ricordare che le cause di prelazione hanno un ordine stabilito dal codice civile: i privilegi sui beni mobili seguono la graduazione degli artt. 2777 e seguenti c.c., e su questa graduazione si colloca, ad esempio, la differenza tra il privilegio dei lavoratori dipendenti e dei professionisti (art. 2751-bis c.c.), quello dei contributi previdenziali e quello dei tributi. Il piano deve “leggere” questa scala, riga per riga.

La prova

La questione l’ha chiusa la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Secondo il commento pubblicato su DB, la Corte ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione; che il contenuto libero della proposta (nella formulazione dell’art. 74 anteriore al correttivo) non consente di derogare alla parità di trattamento né all’ordine delle prelazioni; che la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, prima del giudizio di omologazione, senza che lo impedisca la tassatività delle ipotesi dell’art. 77 CCII. Nel caso esaminato la proposta pagava integralmente il creditore ipotecario e offriva il 5% a tutti gli altri, privilegiati e chirografari indistintamente: proprio lo schema del mito.

Lo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 sul concordato minore legge la pronuncia come conferma dell’applicazione analogica al concordato minore dell’art. 85 CCII, secondo cui il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è il più brusco di tutti: la proposta non arriva neppure al voto. Il giudice la dichiara inammissibile in apertura, le misure protettive richieste non vengono concesse o cadono, e i creditori riprendono le azioni esecutive. Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni (art. 78, comma 1, CCII), ma in sede di reclamo piano e proposta non si possono modificare: il piano sbagliato resta sbagliato. Il debitore deve ricominciare, con un nuovo deposito, nuovi costi della procedura e mesi persi.

Mito n. 3: “Finché il privilegiato non ha avuto tutto, al chirografario non può andare un euro”

Il mito

“Se rispetto l’ordine delle prelazioni, prima devo pagare per intero tutti i privilegiati e solo dopo, se avanza qualcosa, posso dare qualcosa ai chirografari.”

Perché ci credono in tanti

È la reazione naturale di chi ha appena letto la Cassazione n. 28574/2025. Se l’ordine delle prelazioni va rispettato, sembra logico applicarlo come in un’esecuzione forzata: si paga il primo grado fino all’ultimo centesimo, poi il secondo, e così via, e i chirografari prendono solo il residuo. È la cosiddetta regola della priorità assoluta, che per molto tempo è stata l’unico modo di intendere la graduazione anche nelle procedure concorsuali. Il fondo di verità è che, sul ricavato della liquidazione dei beni, l’ordine funziona davvero così.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Bisogna distinguere due “porzioni” di valore:

  • il valore di liquidazione, cioè quello che i creditori otterrebbero comunque vendendo i beni: su questa porzione l’ordine delle prelazioni si applica in modo rigido;
  • l’eccedenza, cioè il valore in più che nasce solo grazie al concordato, ad esempio dalla prosecuzione dell’attività professionale o imprenditoriale, o dall’apporto di risorse esterne.

Sull’eccedenza generata dalla continuità, la giurisprudenza di merito ha ammesso la regola della priorità relativa: i creditori di rango inferiore possono ricevere qualcosa anche se quelli di rango superiore non sono pagati per intero, purché questi ultimi ricevano un trattamento più favorevole.

Non c’è contraddizione con la Cassazione. La sentenza n. 28574/2025 ha censurato un piano che trattava privilegiati e chirografari nello stesso modo; la priorità relativa, invece, presuppone che il privilegiato sia trattato meglio del chirografario. Le due regole si integrano: l’ordine va rispettato, ma “rispettare l’ordine” non significa necessariamente “pagare tutto al primo prima di dare un euro al secondo”, almeno per la parte di valore che la liquidazione non avrebbe mai prodotto.

C’è poi un secondo frammento di verità da ricomporre. Nel concordato minore liquidatorio, cioè senza prosecuzione dell’attività, la proposta è ammessa solo con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2, CCII). Alcuni tribunali hanno precisato che, in questo schema, ogni creditore, anche chirografario, deve essere soddisfatto almeno in parte: la finanza esterna non può servire solo a pagare i privilegiati lasciando i chirografari a zero.

La prova

Il riferimento è il Tribunale di Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, che ha omologato il concordato minore di un avvocato. Secondo quanto riportato da NT+ Diritto, il tribunale ha ritenuto applicabile al professionista in continuità la regola della priorità relativa, distinguendo il valore di liquidazione dal plusvalore generato dal solo concordato; ha osservato che, applicando la sola priorità assoluta, la proposta sarebbe stata inammissibile; e ha ritenuto compatibile la disciplina del concordato preventivo (art. 84, comma 6, CCII), considerando professionisti e imprese soggetti assimilabili perché entrambi produttivi di reddito.

Sul versante liquidatorio, lo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 richiama il Tribunale di Campobasso (14 gennaio 2025), il Tribunale di Terni (17 settembre 2025) e il Tribunale di Bolzano (12 novembre 2025), secondo cui il concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna è ammissibile purché ciascun creditore, anche chirografario, sia almeno in parte soddisfatto.

Cosa rischia chi ci crede

Chi applica la priorità assoluta anche dove non serve costruisce piani che lasciano a zero i chirografari: proposte che nessun chirografario ha interesse a votare, e che nel liquidatorio rischiano addirittura l’inammissibilità per le ragioni appena viste. Al contrario, chi invoca la priorità relativa senza aver separato il valore di liquidazione dall’eccedenza rischia la censura della Cassazione. La linea corretta passa per un calcolo: quanto vale la liquidazione, quanto vale in più il piano, e come si distribuisce quel “di più” mantenendo i privilegiati in posizione migliore.

Mito n. 4: “I creditori privilegiati nel concordato minore non votano mai”

Il mito

“Tanto i privilegiati non votano: decidono i chirografari, quindi basta convincere loro.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da una regola reale, ma parziale. Nelle procedure concordatarie, il creditore privilegiato che riceve il pagamento integrale non ha interesse a votare: non subisce alcun sacrificio, e la legge lo esclude dal voto. Il concordato preventivo contiene da tempo una regola di questo tipo, e il passaparola l’ha trasformata in un principio assoluto: “privilegiato uguale non vota”. In più, molti debitori hanno in mente il piano del consumatore, nel quale i creditori non votano affatto (il giudice omologa senza maggioranze, art. 70 CCII), e trasferiscono quel ricordo al concordato minore.

La realtà

Nel concordato minore, invece, il voto esiste ed è decisivo. Secondo l’art. 79, comma 1, CCII, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; con più classi, la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nel maggior numero di classi. E la stessa norma stabilisce che i privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito: per quella parte votano, e il loro voto pesa.

Ne derivano alcune conseguenze molto concrete:

  • se la banca ipotecaria ha un credito di 160.000 euro e riceve 105.000 euro (pari al valore di liquidazione dell’immobile), vota per 55.000 euro come un chirografario;
  • se il Fisco ha un privilegio generale mobiliare che, nella liquidazione, sarebbe incapiente in larga parte, vota per la parte “degradata”;
  • il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3): il creditore che non comunica nulla all’OCC entro il termine, non superiore a 30 giorni, assegnato dal giudice (art. 78, comma 2, lett. c) si considera favorevole alla proposta come gli è stata trasmessa.

Resta aperto, e va affrontato caso per caso, il tema del privilegiato che viene pagato per intero ma con dilazione. Il pagamento differito ha un costo economico per il creditore (il denaro di domani vale meno di quello di oggi), e nel concordato preventivo esistono regole specifiche sul voto dei privilegiati pagati non immediatamente. Se e in quali termini queste regole si applichino al concordato minore, in forza del rinvio “in quanto compatibili” dell’art. 74, comma 4, CCII, è una questione su cui le fonti lette non danno indicazioni univoche: per questo il piano deve dichiarare in modo trasparente se, e per quale importo, il privilegiato dilazionato è ammesso al voto, e l’OCC deve motivare la scelta.

Va ricordato infine che alcuni creditori non votano e non si computano per ragioni soggettive (art. 79, comma 2): il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società del gruppo, i cessionari di crediti da meno di un anno prima della domanda, i creditori in conflitto d’interessi.

La prova

La prova è testuale: l’art. 79, comma 1, CCII, ultima parte, sull’equiparazione ai chirografari della parte residua. La sentenza del Tribunale di Roma n. 753/2025 mostra quanto il voto dei privilegiati incida davvero: in quel caso la Cassa previdenziale aveva votato contro, e le maggioranze sono state raggiunte solo grazie al silenzio-assenso degli altri creditori e all’omologazione forzosa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, il cui trattamento è stato ritenuto più conveniente della liquidazione controllata.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che i privilegiati non votino sbaglia i conti delle maggioranze. Il caso tipico: un debitore calcola il 50% più uno sui soli chirografari “puri”, ignora che la parte degradata della banca e del Fisco vale molto di più, e scopre a votazione chiusa di non avere la maggioranza. A quel punto, se non ricorrono i presupposti dell’omologazione forzosa, il giudice non omologa e, su istanza del debitore, può aprire la liquidazione controllata (art. 80, comma 5, CCII). Sapere in anticipo chi vota e per quanto è la condizione per negoziare prima, non dopo.

Mito n. 5: “La banca con l’ipoteca prende comunque tutto il suo credito”

Il mito

“Il mutuo ipotecario non si può falcidiare: o lo paghi tutto, o la banca si prende la casa o il capannone.”

Perché ci credono in tanti

Perché nella realtà quotidiana è spesso così. Nelle esecuzioni individuali la banca ipotecaria, se il bene vale abbastanza, recupera tutto; e chi ha un mutuo in corso sa che saltare le rate significa ricevere la decadenza dal beneficio del termine e il pignoramento. In più, la legge contiene effettivamente delle regole “di favore” per il mutuo ipotecario: il debitore persona fisica può, a certe condizioni, continuare a pagare le rate alla scadenza convenuta come se nulla fosse accaduto. Chi sente parlare di queste regole conclude che il mutuo stia “fuori” dal concordato.

La realtà

Il credito ipotecario segue la regola generale dell’art. 75, comma 2, CCII: può essere soddisfatto non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dell’immobile, con valore di mercato attestato dall’OCC. Se l’immobile vale meno del debito, l’ipoteca copre solo fino al valore di realizzo; per il resto la banca è un creditore chirografario, e come tale può essere falcidiata e vota.

Accanto a questa regola, la legge offre al debitore due possibilità di mantenere il mutuo, che non sono obblighi:

  • abitazione principale (art. 75, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024): se il debitore persona fisica è in regola con i pagamenti alla data della domanda, o è autorizzato dal giudice a pagare il capitale e gli interessi scaduti, la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, a condizione che l’OCC attesti che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori;
  • beni strumentali (art. 75, comma 3): quando è prevista la continuazione dell’attività, la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, alle stesse condizioni.

Le due opzioni hanno una logica comune: si può continuare a pagare il mutuo “come prima” solo se la banca, in liquidazione, sarebbe stata pagata per intero, e se questo non sottrae risorse agli altri. Se invece l’immobile è incapiente, il mantenimento del mutuo a rate piene significherebbe pagare alla banca più del dovuto a spese degli altri creditori: in quel caso la strada è la falcidia.

La prova

Oltre al testo dell’art. 75, commi 2, 2-bis e 3, CCII, è utile la ricostruzione della prassi precedente al correttivo. Lo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 richiama il Tribunale di Venezia (6 aprile 2023), il Tribunale di Rimini (4 dicembre 2023) e il Tribunale di Brescia (1° luglio 2024), che, prima della riforma, avevano ammesso un accordo con la banca per la prosecuzione del mutuo garantito, purché non ledesse i diritti degli altri creditori. Il D.Lgs. 136/2024 ha poi dato a quell’esigenza una base normativa espressa con il comma 2-bis, mantenendo lo stesso limite: nessun pregiudizio per gli altri.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che la banca debba prendere tutto offre all’ipotecario somme superiori al valore del bene, sottraendole ai chirografari e al Fisco: oltre a rendere il piano più pesante, rischia contestazioni proprio dagli altri creditori. Chi invece pensa di poter conservare il mutuo “a prescindere” e lo inserisce nel piano senza l’attestazione dell’OCC sulla capienza si espone a un giudizio di inammissibilità o di non fattibilità. In entrambi i casi il punto di partenza è lo stesso: una stima seria del valore di mercato dell’immobile.

Mito n. 6: “Il privilegio del Fisco e dell’INPS non si tocca”

Il mito

“I debiti con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS sono privilegiati e pubblici: nel concordato minore o li paghi tutti, o serve il consenso del Fisco con una transazione fiscale.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta in tre elementi. Primo: i crediti tributari e contributivi godono effettivamente di privilegi (il codice civile li colloca tra i privilegi generali sui mobili, con una propria posizione nella graduazione). Secondo: nel concordato preventivo esiste un istituto specifico, la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, e per anni si è detto che senza di essa il debito fiscale non si potesse ridurre. Terzo: chi ha avuto una cartella sa quanto sia rigida la riscossione, e da qui deduce che lo Stato non accetti mai riduzioni.

La realtà

Il punto decisivo è la natura del privilegio. Il privilegio generale mobiliare non insiste su un bene determinato, ma su tutti i beni mobili del debitore. Nella liquidazione, quindi, il Fisco e l’INPS si pagherebbero, secondo il loro grado, sul ricavato dei mobili (attrezzature, crediti verso clienti, giacenze, conti correnti), dopo i creditori di grado anteriore. Se il patrimonio mobiliare è modesto, il privilegio generale è largamente incapiente: per la parte che la liquidazione non coprirebbe, il credito fiscale o contributivo è trattato come chirografario, può essere falcidiato e vota come tale.

L’art. 75, comma 2, CCII non distingue: parla di crediti muniti di privilegio, senza escludere quelli pubblici. E il confronto con la liquidazione va fatto con tutti i suoi costi: le spese della procedura e il compenso del liquidatore si pagano prima dei privilegiati, e il valore di realizzo di beni mobili usati è spesso molto inferiore al valore contabile.

Due ulteriori elementi completano il quadro:

  • la transazione fiscale non è un passaggio necessario: per la falcidia dei tributi nel concordato minore non occorre seguire l’art. 88 CCII, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità;
  • il voto contrario del Fisco non è sempre l’ultima parola: secondo l’art. 80, comma 3, CCII, il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC.

La prova

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14555/2026 (secondo quanto riportato da Fiscal Focus il 20 maggio 2026), ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alla disciplina del concordato preventivo vale solo se compatibile e quindi l’art. 88 CCII non si applica automaticamente. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025 ha poi applicato l’omologazione forzosa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in un concordato minore con debiti in prevalenza fiscali e previdenziali, ritenendo il trattamento proposto più conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera intoccabile il debito fiscale finisce per fare una delle due scelte peggiori: non presentare alcuna proposta, oppure destinare quasi tutte le risorse disponibili al Fisco, lasciando a mani vuote fornitori e altri creditori il cui voto sarebbe stato utile. C’è anche un rischio opposto: chi ha sentito dire che “il Fisco si può falcidiare” e taglia i tributi in percentuale senza aver calcolato la capienza del privilegio sui mobili viola l’art. 75, comma 2, e offre il fianco a una contestazione di convenienza, oltre che al rilievo di violazione dell’ordine delle prelazioni rispetto ai creditori di grado anteriore, come i lavoratori dipendenti.

Mito n. 7: “Il pagamento dei privilegiati si può rinviare a piacere: tanto la somma è la stessa”

Il mito

“Se non posso tagliare il privilegiato, lo pago per intero ma in dieci anni: cento oggi o cento fra dieci anni, il creditore riceve sempre cento.”

Perché ci credono in tanti

Nel linguaggio comune la dilazione non è un sacrificio: è solo “più tempo”. E la legge contiene davvero regole che consentono di spostare in avanti il pagamento dei privilegiati: nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 67, comma 4, CCII prevede espressamente una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con interessi legali. Chi conosce quella regola la trasferisce al concordato minore e la allunga a piacere.

La realtà

Pagare un privilegiato in ritardo significa soddisfarlo “non integralmente” in termini di valore: per questo la dilazione deve rispettare lo stesso limite dell’art. 75, comma 2, CCII, cioè non dare al creditore meno di quanto otterrebbe, e nei tempi in cui lo otterrebbe, con la liquidazione.

Il confronto con l’alternativa liquidatoria non è solo tra importi nominali, ma tra flussi nel tempo. Se in liquidazione la banca incasserebbe 105.000 euro entro un certo periodo di vendita, un piano che le offre 105.000 euro in nove anni senza interessi le dà, in valore attuale, molto meno. Per riequilibrare si può:

  • riconoscere interessi sul credito dilazionato;
  • aumentare l’importo nominale pagato rispetto al valore di liquidazione;
  • accorciare la durata della parte destinata ai privilegiati, anticipando i pagamenti rispetto ai chirografari.

C’è poi l’aspetto del voto, già visto nel mito n. 4: un privilegiato pagato per intero ma molto più tardi subisce un sacrificio, e la questione se e per quanto debba essere ammesso al voto va affrontata espressamente nel piano.

Quanto alla moratoria del consumatore, va letta per quello che è. La Corte di Cassazione, sez. I, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026 (resa nota da ItaliaOggi del 18 luglio 2026), ha chiarito che la moratoria biennale dell’art. 67, comma 4, non riduce i crediti privilegiati o ipotecari ma ne sospende il pagamento; che gli interessi continuano a maturare nel biennio; e che il credito non deve essere saldato entro i due anni, ma il rimborso, anche rateale, deve cominciare alla scadenza della moratoria. La pronuncia riguarda il piano del consumatore, non il concordato minore, ma conferma un principio utile anche qui: il tempo ha un prezzo, e una dilazione senza interessi non è mai neutra per il creditore.

La prova

La prova sta nel combinato dell’art. 75, comma 2, CCII (soglia minima ancorata alla liquidazione) e dell’art. 80, comma 3, CCII (il creditore che contesta la convenienza ottiene il diniego dell’omologazione se il suo credito non è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria). Il richiamo alla Cass. n. 11676/2026 chiarisce come la giurisprudenza ragiona sul rapporto tra tempo e valore del credito privilegiato.

Cosa rischia chi ci crede

Un piano che allunga senza limiti i pagamenti ai privilegiati, senza interessi e senza confronto attuariale con la liquidazione, è il bersaglio ideale di una contestazione di convenienza da parte della banca o dell’ente creditore. E se l’OCC non riesce ad attestare che la dilazione è compatibile con l’art. 75, comma 2, il piano rischia di non superare nemmeno il vaglio di ammissibilità e fattibilità. Il debitore pensa di aver trovato una scorciatoia e invece ha costruito il punto più debole della proposta.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a vedere che cosa accade quando si costruisce un concordato minore credendo a uno dei miti, e che cosa cambia quando si applica la regola corretta. Gli importi sono ipotetici e le stime vanno sempre sostituite con quelle attestate dall’OCC.

Ipotesi A – Il capannone incapiente e il mito del 100% all’ipotecario

Situazione di partenza: imprenditore minore titolare di una falegnameria, che intende proseguire l’attività. Capannone gravato da ipoteca di primo grado; credito della banca 163.450 euro. Valore di mercato del capannone, secondo la stima che l’OCC è chiamato ad attestare, 142.000 euro. In una liquidazione controllata, tenuto conto dei tempi e dei ribassi prevedibili, il realizzo atteso è stimato in 121.500 euro; la quota di spese della procedura e del compenso del liquidatore imputabile al bene è stimata in 9.870 euro. Netto per la banca in liquidazione: 121.500 – 9.870 = 111.630 euro.

Chi crede al mito n. 1 o al mito n. 5 scrive un piano che destina alla banca 163.450 euro in dieci anni, cioè circa 1.362 euro al mese per il solo ipotecario, a fronte di un margine disponibile dell’attività di 1.900 euro mensili. Restano poco più di 500 euro al mese per tutti gli altri creditori: il Fisco, l’INPS, il dipendente, i fornitori. La proposta, oltre a essere molto fragile sul piano della fattibilità, non offre quasi nulla ai creditori che votano.

Applicando invece l’art. 75, comma 2, CCII, la banca deve ricevere almeno 111.630 euro, valutati tenendo conto anche dei tempi. Il piano può offrirle, ad esempio, 112.000 euro con interessi legali sulla parte dilazionata. Il residuo di 51.450 euro (163.450 – 112.000) è trattato come chirografario: riceve la percentuale dei chirografari e, per questo importo, la banca vota (art. 79, comma 1). Risultato: circa 50.000 euro liberati per gli altri creditori nell’arco del piano, senza ledere la banca rispetto all’alternativa liquidatoria.

Ipotesi B – Il privilegio generale incapiente e il mito della percentuale unica

Stessa impresa. Beni mobili: attrezzature con realizzo stimato 7.400 euro, crediti verso clienti esigibili 5.260 euro, saldo di conto 1.180 euro, per un totale di 13.840 euro; quota di spese della liquidazione imputabile ai mobili 2.310 euro. Netto da distribuire ai privilegiati sui mobili: 11.530 euro.

Privilegiati sui mobili: TFR e retribuzioni arretrate del dipendente 9.215 euro (privilegio dell’art. 2751-bis c.c., di grado anteriore); contributi INPS 21.380 euro; tributi erariali 38.720 euro. Nell’ipotesi, da verificare sulla graduazione concreta dei singoli crediti, in cui i contributi precedano i tributi in questione, la liquidazione darebbe: dipendente 9.215 euro (100%); INPS 2.315 euro (11.530 – 9.215, cioè circa l’11%); Erario 0 euro.

Chi crede al mito n. 6 dovrebbe trovare 69.315 euro per pagare tutti i privilegiati sui mobili, oltre alla banca: impossibile con le risorse disponibili. Chi crede al mito n. 2, all’opposto, propone il 5% a tutti, salvo la banca: è esattamente lo schema che la Cassazione n. 28574/2025 ha ritenuto inammissibile.

La costruzione corretta è a scalini: dipendente al 100% (9.215 euro); INPS al 30% (6.414 euro, ben sopra i 2.315 euro della liquidazione); Erario al 15% (5.808 euro, contro zero in liquidazione); chirografari, inclusa la parte degradata della banca, all’8%. L’ordine è rispettato perché ogni grado è trattato meglio di quello successivo, e la parte di pagamento che eccede il valore di liquidazione è finanziata dall’eccedenza generata dalla prosecuzione dell’attività, secondo la logica della priorità relativa accolta dal Tribunale di Roma n. 753/2025.

Ipotesi C – Il conto delle maggioranze e il mito dei privilegiati che non votano

Crediti ammessi al voto, applicando l’art. 79, comma 1, CCII: banca, per la parte degradata, 51.450 euro; INPS, per la parte non soddisfatta, 14.966 euro (21.380 – 6.414); Erario, per la parte non soddisfatta, 32.912 euro (38.720 – 5.808); fornitori chirografari 47.300 euro. Il dipendente, pagato per intero e subito, non vota. Totale crediti al voto: 146.628 euro; maggioranza necessaria: oltre 73.314 euro. Nessun creditore da solo detiene la maggioranza, quindi non serve anche la maggioranza per teste.

Chi crede al mito n. 4 conta solo i fornitori: 47.300 euro favorevoli, “tutti i chirografari d’accordo”, e pensa di avere già vinto. In realtà la banca vota contro (51.450 euro) e l’Erario vota contro (32.912 euro): 84.362 euro contrari. Favorevoli: fornitori 47.300 euro, più l’INPS che resta in silenzio entro il termine e si considera aderente (14.966 euro), per un totale di 62.266 euro. La proposta non raggiunge la maggioranza.

C’è però un’ultima verifica: se l’Erario avesse aderito, i favorevoli sarebbero stati 95.178 euro, oltre la maggioranza. L’adesione dell’amministrazione finanziaria è quindi determinante, e il trattamento offerto (5.808 euro contro zero in liquidazione) è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. In presenza di questi presupposti, e sulla base della relazione dell’OCC, l’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare anche senza l’adesione del Fisco. Il mito avrebbe fatto sbagliare il conto; la norma, letta per intero, offre una via d’uscita che va però preparata nella proposta, con numeri difendibili.

Il fondo di verità

Nessuno dei miti esaminati è nato dal nulla. Ciascuno conserva un frammento di regola vera, che il passaparola ha staccato dalle sue condizioni. Rimetterli al loro posto è il modo più rapido per capire come si pagano davvero i privilegiati nel concordato minore.

Il primo frammento è che il privilegio conta davvero. È vero che il creditore privilegiato ha diritto di essere pagato prima degli altri: lo dice l’art. 2741 c.c., e la Cassazione n. 28574/2025 ha confermato che il concordato minore non può ignorarlo. Ma il privilegio conta fin dove arriva il bene su cui insiste. Oltre quel limite, il credito è economicamente chirografario: lo dice l’art. 75, comma 2, CCII per il pagamento, e l’art. 79, comma 1, per il voto.

Il secondo frammento è che la proposta ha contenuto libero. È vero, e l’art. 74, comma 3, lo afferma con chiarezza. Ma la libertà riguarda come e quando si paga, non chi viene prima. La graduazione resta il binario su cui la proposta corre.

Il terzo frammento è che l’ordine delle prelazioni si applica in modo rigido. È vero per il valore che la liquidazione avrebbe comunque prodotto. Sul valore aggiuntivo che nasce solo dal concordato, in particolare dalla prosecuzione dell’attività, la giurisprudenza di merito, con il Tribunale di Roma n. 753/2025, ha ammesso la priorità relativa: i gradi inferiori possono partecipare, purché i superiori restino trattati meglio. E nel concordato liquidatorio con sola finanza esterna, alcuni tribunali richiedono che ciascun creditore, anche chirografario, riceva almeno qualcosa.

Il quarto frammento è che il privilegiato pagato per intero non vota. È una regola presente nelle procedure concordatarie e ha una logica: chi non subisce sacrifici non deve decidere per chi li subisce. Ma nel concordato minore i privilegiati pagati solo in parte votano per la parte residua, e il tema del privilegiato pagato per intero ma con dilazione va valutato e dichiarato nel piano.

Il quinto frammento è che il mutuo può restare in piedi. È vero, grazie all’art. 75, commi 2-bis e 3: per l’abitazione principale del debitore persona fisica e per i beni strumentali in continuità. Ma a condizione che l’OCC attesti che, con la liquidazione a valore di mercato, la banca sarebbe pagata per intero, e che gli altri creditori non siano lesi.

Il sesto frammento è che il Fisco ha regole particolari. È vero che esiste una disciplina speciale per i crediti tributari e contributivi, in particolare l’omologazione forzosa dell’art. 80, comma 3. Ma la transazione fiscale dell’art. 88 non è un passaggio obbligato nel concordato minore, come ha chiarito la Cassazione n. 14555/2026, e il privilegio generale del Fisco segue la stessa logica di capienza di ogni altro privilegio.

Il settimo frammento è che la dilazione è ammessa. È vero: la legge stessa la prevede, ad esempio con la moratoria biennale del piano del consumatore. Ma, come ha ricordato la Cassazione n. 11676/2026 proprio per quella moratoria, il tempo non è neutro e gli interessi continuano a maturare. Nel concordato minore ogni dilazione va confrontata con il valore che il creditore otterrebbe, e quando lo otterrebbe, nella liquidazione.

Ricomposti, questi frammenti disegnano una regola sola: ogni privilegiato riceve almeno ciò che la liquidazione gli darebbe, nel rispetto della graduazione, e solo il valore in più prodotto dal concordato può essere distribuito con maggiore flessibilità.

Mito vs realtà in tabella

Per chi ha bisogno di una visione d’insieme prima di sedersi a costruire il piano, la tabella che segue mette a confronto ciascun mito con la regola corretta, nella sua formulazione essenziale. Ogni riga rinvia al mito trattato sopra, dove si trovano le condizioni e le pronunce che la sostengono. È un promemoria, non un sostituto dell’analisi: la stessa regola, applicata a beni e crediti diversi, porta a risultati molto diversi, e il valore che conta è sempre quello attestato dall’OCC sul caso concreto. Un’avvertenza: dove la tabella dice “dipende”, non è una scorciatoia, ma il riflesso di questioni che la legge rimette alla valutazione caso per caso o su cui le pronunce lette non sono univoche.

Il mito Come stanno le cose
I privilegiati vanno pagati sempre al 100% Possono essere pagati anche in parte, purché non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione, con valore di mercato dei beni attestato dall’OCC (art. 75, c. 2, CCII)
Il contenuto libero consente di pagare tutti nella stessa percentuale La proposta deve rispettare l’ordine delle prelazioni; la violazione rende la domanda inammissibile, anche d’ufficio (Cass. n. 28574/2025)
Il chirografario non prende nulla finché il privilegiato non ha avuto tutto Sull’eccedenza generata dalla continuità può valere la priorità relativa, se i gradi superiori restano trattati meglio (Trib. Roma n. 753/2025)
I privilegiati non votano mai Votano per la parte non soddisfatta, equiparata al chirografo (art. 79, c. 1); per i privilegiati pagati per intero ma in dilazione dipende, e il piano deve dichiararlo
La banca ipotecaria prende sempre tutto Riceve almeno il valore di liquidazione dell’immobile; il resto è chirografario. Il mutuo può proseguire solo alle condizioni dell’art. 75, c. 2-bis e 3
Il privilegio di Fisco e INPS non si tocca Il privilegio generale vale fin dove arrivano i beni mobili; la transazione fiscale non è necessaria (Cass. n. 14555/2026); possibile l’omologazione forzosa (art. 80, c. 3)
La dilazione è gratuita Il tempo ha un valore: la dilazione va confrontata con l’alternativa liquidatoria, anche con interessi (art. 75, c. 2; v. Cass. n. 11676/2026 sulla moratoria del consumatore)

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso pagare la banca ipotecaria meno di quanto le devo?
Sì, a una condizione. La banca deve ricevere almeno quanto ricaverebbe dalla vendita dell’immobile nella liquidazione, considerando il valore di mercato attestato dall’OCC, i costi della procedura e i tempi di realizzo. La parte residua del credito diventa chirografaria: viene pagata nella percentuale dei chirografari e, per quell’importo, la banca vota. Se invece intendi continuare a pagare il mutuo alle scadenze originarie, servono le condizioni dell’art. 75, commi 2-bis o 3, CCII.

Quindi è vero che, dopo la Cassazione del 2025, i chirografari non possono ricevere nulla finché i privilegiati non sono pagati per intero?
No. La Cassazione n. 28574/2025 vieta di trattare privilegiati e chirografari allo stesso modo e di invertire la graduazione, non di riconoscere qualcosa ai chirografari. Il Tribunale di Roma n. 753/2025 ha ammesso, in un concordato in continuità professionale, che il plusvalore generato dal concordato fosse distribuito anche ai gradi inferiori, con i privilegiati sempre trattati meglio. Resta una giurisprudenza di merito, e la sua applicazione va valutata caso per caso.

Quindi è vero che, se i privilegiati sono pagati integralmente, non devo preoccuparmi del loro voto?
Dipende. Se il pagamento è integrale e non differito in modo significativo, il privilegiato in linea di principio non subisce sacrifici e la questione del voto perde rilievo. Se invece è integrale ma dilazionato, il creditore subisce comunque un costo legato al tempo: le fonti lette non danno indicazioni univoche sull’applicazione al concordato minore delle regole del concordato preventivo su questo punto, ed è prudente che il piano affronti apertamente la questione.

Quindi è vero che serve sempre il sì dell’Agenzia delle Entrate per ridurre i debiti fiscali?
No. Nel concordato minore la falcidia dei tributi non richiede necessariamente la transazione fiscale (Cass. n. 14555/2026). E se l’adesione del Fisco è determinante per la maggioranza e la proposta è più conveniente della liquidazione, il giudice può omologare anche senza di essa (art. 80, comma 3, CCII). Resta fermo che il trattamento deve rispettare la capienza del privilegio e l’ordine delle prelazioni.

Quindi è vero che basta l’attestazione dell’OCC per mettere al sicuro il trattamento dei privilegiati?
No, da sola non basta. L’attestazione è un presupposto richiesto dall’art. 75, comma 2, e pesa molto, ma il giudice verifica comunque ammissibilità e fattibilità, può rilevare d’ufficio la violazione dell’ordine delle prelazioni, e ogni creditore può contestare la convenienza in sede di omologazione (art. 80, comma 3). Un’attestazione solida è quella che poggia su stime motivate e su un confronto credibile con la liquidazione.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono quelle che abbiamo esaminato per questa guida. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte, il principio riformulato in parole nostre e il mito che demolisce o ridimensiona. Per alcune pronunce di merito la fonte riporta solo l’ufficio giudiziario e la data, senza numero: le indichiamo così, senza integrare dati che non abbiamo potuto verificare.

1. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione e la parità di trattamento; il contenuto libero non consente deroghe, e la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione. Nel caso concreto, il piano pagava integralmente l’ipotecario e il 5% a tutti gli altri.
Mito smontato: n. 2 (“posso pagare tutti nella stessa percentuale”). Ridimensiona anche il mito n. 3 nella versione opposta, secondo cui la priorità relativa autorizzerebbe qualunque distribuzione.

2. Tribunale di Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025.
Principio: nel concordato minore del professionista in continuità può applicarsi la regola della priorità relativa; il plusvalore generato dal concordato, distinto dal valore di liquidazione, può andare in parte ai creditori di rango inferiore senza soddisfare integralmente quelli superiori, purché questi ricevano un trattamento più favorevole. Il tribunale ha anche applicato l’omologazione forzosa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Miti smontati: n. 1, n. 3, n. 4 e n. 6.

3. Corte di Cassazione, ordinanza n. 14555/2026.
Principio: nel concordato minore la riduzione dei crediti tributari non presuppone necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente.
Mito smontato: n. 6 (“il Fisco non si tocca senza transazione”).

4. Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026.
Principio: nel piano del consumatore la moratoria fino a due anni dei crediti privilegiati e ipotecari non li riduce ma ne sospende il pagamento; nel biennio gli interessi continuano a maturare; alla scadenza della moratoria deve iniziare il rimborso, anche rateale.
Mito ridimensionato: n. 7 (“la dilazione è gratuita”). La pronuncia riguarda l’art. 67 CCII, non il concordato minore, e va usata solo come indicazione sul rapporto tra tempo e valore del credito.

5. Tribunale di Campobasso, 14 gennaio 2025.
Principio (come riportato dallo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026): il concordato minore liquidatorio sostenuto da sola finanza esterna è ammissibile purché ogni creditore, anche chirografario, riceva almeno una parte del proprio credito.
Mito ridimensionato: n. 3, nella versione secondo cui i chirografari possono restare a zero se i privilegiati assorbono tutto.

6. Tribunale di Terni, 17 settembre 2025.
Principio: nello stesso senso del precedente, la finanza esterna nel concordato liquidatorio deve consentire una soddisfazione almeno parziale di ciascun creditore, chirografari compresi.
Mito ridimensionato: n. 3.

7. Tribunale di Bolzano, 12 novembre 2025.
Principio: conferma l’orientamento sulla necessità che, nel concordato minore liquidatorio con apporto esterno, nessun creditore resti del tutto insoddisfatto.
Mito ridimensionato: n. 3.

8. Tribunale di Venezia, 6 aprile 2023.
Principio (secondo la ricostruzione dello studio CNDCEC-FNC): prima del correttivo, era ammissibile un accordo con la banca per la prosecuzione del mutuo garantito sul bene, purché non lesivo dei diritti degli altri creditori.
Mito ridimensionato: n. 5 (“la banca prende tutto o si prende il bene”).

9. Tribunale di Rimini, 4 dicembre 2023.
Principio: nella stessa linea, ammessa la prosecuzione del rapporto di mutuo garantito a condizione di non pregiudicare gli altri creditori.
Mito ridimensionato: n. 5.

10. Tribunale di Brescia, 1° luglio 2024.
Principio: ancora sulla prosecuzione del mutuo garantito nel sovraindebitamento, con il limite della non lesione degli altri creditori; lo studio CNDCEC-FNC precisa che le pronunce di questo gruppo riguardano casi tra loro diversi.
Mito ridimensionato: n. 5. Il D.Lgs. 136/2024 ha poi dato copertura espressa a questa esigenza con l’art. 75, comma 2-bis, CCII.

A questi riferimenti si affiancano le norme che chiudono le questioni sul piano testuale: l’art. 75, commi 2, 2-bis e 3, CCII (soddisfazione non integrale e mutui); l’art. 79, commi 1 e 3 (maggioranze, equiparazione della parte residua al chirografo, silenzio-assenso); l’art. 80, comma 3 (contestazione di convenienza e omologazione forzosa nei confronti di Fisco ed enti previdenziali); gli artt. 2740 e 2741 c.c. (responsabilità patrimoniale e cause di prelazione).

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui numeri del tuo caso. Ecco, concretamente, che cosa fa lo Studio quando un imprenditore minore o un professionista deve decidere come trattare i propri creditori privilegiati nel concordato minore.

  1. Ricostruiamo l’elenco dei creditori con le cause di prelazione, verificando per ogni credito se il privilegio esiste davvero, su quali beni insiste e quale grado occupa, a partire dai documenti richiesti dall’art. 75, comma 1, CCII.
  2. Accertiamo la capienza di ogni garanzia, confrontando il credito con il valore di mercato del bene e con il realizzo atteso nella liquidazione, al netto dei costi della procedura.
  3. Simuliamo l’alternativa liquidatoria in modo analitico, grado per grado, per stabilire la soglia minima che ciascun privilegiato deve ricevere secondo l’art. 75, comma 2.
  4. Costruiamo la proposta rispettando l’ordine delle prelazioni, alla luce della Cassazione n. 28574/2025, evitando le parificazioni tra gradi diversi che portano all’inammissibilità.
  5. Valutiamo se e come distribuire l’eccedenza generata dalla continuità, separandola dal valore di liquidazione, secondo la logica della priorità relativa accolta dal Tribunale di Roma n. 753/2025, e ne illustriamo i limiti.
  6. Verifichiamo le condizioni per mantenere il mutuo sull’abitazione principale o sui beni strumentali (art. 75, commi 2-bis e 3), e prepariamo gli elementi per l’attestazione dell’OCC sulla capienza.
  7. Calcoliamo in anticipo le maggioranze, includendo la parte degradata dei privilegiati, gli effetti del silenzio-assenso e i creditori esclusi dal voto, per sapere prima del deposito dove si gioca la partita.
  8. Prepariamo la posizione verso Fisco ed enti previdenziali, verificando la capienza dei privilegi generali e i presupposti dell’omologazione forzosa dell’art. 80, comma 3.
  9. Dimensioniamo le dilazioni confrontandole con i tempi della liquidazione e valutando interessi e trattamento ai fini del voto.
  10. Contestiamo o difendiamo la convenienza in sede di omologazione, e seguiamo gli eventuali reclami.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: il trattamento dei privilegiati si decide sull’attestazione dell’OCC, e conoscere dall’interno come quell’attestazione si costruisce consente di impostare stime e confronti che reggano all’esame del giudice e dei creditori. La qualifica di Esperto Negoziatore aiuta a dialogare con banca, Fisco ed enti previdenziali prima del voto, quando le posizioni sono ancora negoziabili.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano è chi lo difende nei reclami e nelle impugnazioni. E lavora su ogni caso uno staff di avvocati e commercialisti, perché la graduazione dei privilegi, la stima dei beni e la tenuta dei flussi dell’attività sono problemi giuridici e contabili insieme.

Chiusura

I creditori privilegiati nel concordato minore non vanno né idolatrati né ignorati. Vanno pagati per quello che la loro garanzia vale davvero, nell’ordine che la legge stabilisce, con il valore in più che il concordato produce distribuito secondo regole che la giurisprudenza sta definendo. Chi parte da un mito, che sia “tutto al 100%” o “tutti al 5%”, costruisce un piano che si rompe nel punto più delicato. L’informazione corretta è la prima difesa: prima di scrivere una sola cifra della proposta, occorre sapere quanto vale ogni garanzia e chi vota per quanto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato minore passa per l’OCC e per la sua attestazione, e l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; e perché il concordato minore è lo strumento dell’imprenditore minore e del professionista, ambito in cui opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Sono competenze che servono esattamente per decidere come pagare banca, Fisco, INPS e dipendenti senza esporre il piano a una dichiarazione di inammissibilità.

📩 Prima di depositare la proposta, mettiamo alla prova il trattamento dei tuoi privilegiati: contatta subito lo Studio Monardo, trovi tutti i riferimenti al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO