I Debiti IVA Della Partita IVA Si Possono Ridurre Con Il Concordato Minore?

Chi ha una partita IVA e un debito IVA arretrato di solito si sente dire due cose opposte. Da una parte: “l’IVA non si tocca, è un’imposta europea, la paghi fino all’ultimo euro”. Dall’altra: “con il concordato minore si taglia tutto”. Nessuna delle due frasi è vera in assoluto: se e quanto puoi ridurre l’IVA dipende da chi sei, da come è nato il debito e da quanto incasserebbe il Fisco se i tuoi beni venissero liquidati.

Qualche esempio lampo. Il professionista che ha dichiarato l’IVA ma non l’ha versata e continua a lavorare può proporre al Fisco una percentuale, e se l’Agenzia delle Entrate vota contro il giudice può omologare lo stesso. Il forfettario che oggi non applica l’IVA, ma si porta dietro un accertamento degli anni in cui era in regime ordinario, ha uno spazio di manovra spesso più ampio di quanto immagini. Il commerciante con un’IVA non versata sopra una certa soglia annua deve fare i conti anche con il diritto penale. Il socio di una snc risponde dell’IVA della società con il proprio patrimonio. E chi ha chiuso la partita IVA rischia di scoprire che il concordato minore non è più la sua strada.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei sezioni dedicate: professionista ordinario, forfettario con IVA pregressa, artigiano, commerciante, socio di snc, ex partita IVA chiusa. Seguono simulazioni numeriche, casi misti, una tabella di confronto, le domande ricorrenti e la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la riduzione dell’IVA nel concordato minore passa attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi e attraverso la valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro di attestazione su cui il giudice fonda il cram down fiscale. A questo si aggiunge lo staff multidisciplinare in diritto tributario che coordina, indispensabile per distinguere IVA dichiarata, accertata e iscritta a ruolo.

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Le regole che valgono per tutte le partite IVA

Prima di entrare nei singoli profili serve una base comune. La spieghiamo una volta sola qui; le sezioni successive vi rimandano.

Dal vecchio divieto alla falcidia possibile

Per anni l’IVA è stata considerata un debito intoccabile nelle procedure di sovraindebitamento. La vecchia legge sul sovraindebitamento, all’art. 7 della L. 3/2012, nella formulazione originaria consentiva per l’IVA e per le ritenute operate e non versate soltanto la dilazione del pagamento, non la riduzione. Il fondamento di quel divieto era la natura europea dell’imposta: si riteneva che lo Stato non potesse rinunciare a una parte di un tributo armonizzato.

La svolta è arrivata in due tempi. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14, ha chiarito che il pagamento parziale di un credito IVA in una procedura concorsuale come il concordato preventivo non è in contrasto con il diritto dell’Unione, purché la procedura offra garanzie: un esperto indipendente che attesti che il Fisco non otterrebbe di più con la liquidazione, la possibilità per lo Stato di votare contro e di contestare, il controllo del giudice. Successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 245 del 2019, ha dichiarato illegittimo l’art. 7 della L. 3/2012 nella parte in cui escludeva la falcidia, eliminando la disparità tra il piccolo debitore sovraindebitato e l’imprenditore in concordato preventivo.

Oggi la materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificato dal D.Lgs. 136/2024. Nel CCII non esiste più alcun divieto di ridurre l’IVA nel concordato minore: il limite non è la natura del tributo, ma la convenienza rispetto alla liquidazione.

Chi può usare il concordato minore

Secondo l’art. 74 CCII, il concordato minore è riservato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e gli altri soggetti che non possono accedere alla liquidazione giudiziale. Ha due varianti:

  • in continuità, quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (comma 1);
  • liquidatoria o comunque non in continuità, ammessa solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda (comma 2). La legge non fissa una percentuale minima.

La proposta ha contenuto libero, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e può suddividere i creditori in classi (comma 3). Per quanto non previsto si applicano, se compatibili, le norme sul concordato preventivo (comma 4).

L’impresa minore, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, è quella che nei tre esercizi precedenti ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro.

L’IVA è un credito privilegiato: cosa significa in pratica

Il credito IVA dello Stato gode di un privilegio generale sui beni mobili del debitore (art. 2752 c.c.). L’art. 75, comma 2, CCII consente di soddisfare i crediti privilegiati anche in modo non integrale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. La parte del credito privilegiato che non trova capienza viene trattata come chirografaria; ai fini del voto, l’art. 79, comma 1, equipara i privilegiati soddisfatti solo in parte ai chirografari per la parte residua.

Due conseguenze pratiche. La prima: il piano deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione, come ha ribadito la Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. La seconda: la Cass. n. 14555/2026 ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica in automatico.

Il voto e il cram down fiscale dell’art. 80, comma 3

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1). Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Il silenzio vale consenso: il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si considera aderente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa (art. 79, comma 3).

Il punto decisivo per chi ha debiti IVA è l’art. 80, comma 3, CCII: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando quell’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente per tali creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. È il cosiddetto cram down fiscale e contributivo. Lo stesso comma prevede che, se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologhi quando il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Tre tipi di debito IVA, tre trattamenti diversi

Nella pratica il debito IVA arriva in tre forme, e la differenza conta:

  1. IVA dichiarata e non versata: hai presentato la dichiarazione annuale, l’imposta risulta dovuta, ma non l’hai pagata. Il debito è certo e documentato; di solito passa per il controllo automatizzato e la comunicazione di irregolarità, poi per l’iscrizione a ruolo. Nel piano va inserito per l’importo risultante, con sanzioni e interessi.
  2. IVA accertata: l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento (per esempio per operazioni non dichiarate o detrazioni contestate). Se l’avviso è ancora impugnabile o impugnato, il debito è controverso: il piano deve tenerne conto in modo prudente, indicando come sarà trattato se l’esito del giudizio sarà sfavorevole.
  3. IVA iscritta a ruolo: il debito è già passato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione con una cartella o con l’affidamento dell’avviso esecutivo. Qui c’è il rischio concreto di pignoramenti, fermi e ipoteche, ed è il caso in cui le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d) diventano urgenti.

Per tutte e tre le forme vale lo stesso principio: il concordato minore non distingue l’IVA “buona” da quella “cattiva”; distingue i crediti in base alla prelazione e alla convenienza. Cambiano però i documenti da raccogliere, i tempi e i rischi collaterali.

Il profilo penale, da tenere separato

L’omesso versamento dell’IVA dichiarata è reato solo oltre una soglia. Secondo la ricostruzione dell’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 dopo il D.Lgs. 87/2024 pubblicata da Euroconference News l’11 febbraio 2026, il reato riguarda l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta, non versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; non c’è reato se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione, salvo decadenza con debito residuo superiore a 75.000 euro. La Cass. pen., Sez. III, n. 38438/2025 ha ritenuto la nuova disciplina applicabile anche ai fatti precedenti, come legge più favorevole. Il concordato minore incide sul debito tributario, non cancella di per sé il profilo penale: per questo, sopra soglia, la strategia va coordinata.

Professionista in regime ordinario: la tua IVA non versata ha una strada precisa

La tua situazione

Sei un avvocato, un ingegnere, un consulente, un architetto, un fisioterapista. Fatturi con IVA, la incassi dai clienti insieme al compenso, ma negli ultimi anni gli incassi sono diventati irregolari: clienti che pagano a 180 giorni, un contenzioso che ti ha assorbito, una fase di malattia, il calo di un settore. Hai usato l’IVA incassata per pagare l’affitto dello studio, i collaboratori, le spese correnti. Hai sempre presentato la dichiarazione, ma i versamenti sono saltati. Ora hai comunicazioni di irregolarità, qualche cartella e la paura di un pignoramento presso i tuoi clienti.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei uno dei soggetti per cui il concordato minore è stato pensato, perché puoi proporlo in continuità, cioè continuando a lavorare e pagando i creditori con i redditi futuri della professione. Non ti serve, in questa variante, l’apporto di finanza esterna richiesto dall’art. 74, comma 2, per i concordati non in continuità.

Per te l’IVA è quasi sempre IVA dichiarata e non versata, cioè il tipo di debito più facile da documentare: lo trovi nelle dichiarazioni annuali, nelle liquidazioni periodiche e negli estratti di ruolo. L’art. 75, comma 1, lett. a) chiede di allegare le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti: il tuo fascicolo fiscale diventa l’ossatura della domanda.

Il secondo elemento specifico è la cassa previdenziale. Se sei iscritto a una cassa professionale (o alla gestione separata INPS), anche i contributi non versati rientrano nel cram down dell’art. 80, comma 3, che riguarda sia l’amministrazione finanziaria sia gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Questo ti permette di costruire una proposta unitaria verso tutti i creditori pubblici.

Terzo elemento: i tuoi crediti verso i clienti. Le fatture emesse e non incassate sono attivo. Nel confronto con la liquidazione, l’OCC dovrà stimare quanto valgono davvero: un credito verso un cliente fallito vale poco, uno verso un ente pubblico in ritardo vale molto di più.

C’è poi un aspetto che riguarda solo chi è nella tua posizione: l’IVA sulle fatture emesse ma non ancora incassate. Se hai fatturato a clienti che non ti hanno pagato, hai comunque dovuto liquidare l’imposta, e quel debito IVA è nato senza che tu avessi in mano il denaro. È un argomento importante per l’OCC, perché incide sulla valutazione delle cause dell’indebitamento e sulla diligenza: un debito IVA generato da insoluti documentati racconta una storia molto diversa da un’IVA incassata e spesa. Allo stesso modo, quando una parte dei tuoi clienti è costituita da enti pubblici, i ritardi di pagamento documentati vanno raccolti con cura, perché possono servire sia nella relazione dell’OCC sia, se mai servisse, sul piano penale.

Infine, le classi. Il professionista ha spesso pochi creditori: Erario, cassa, una banca, magari un collaboratore. Formare classi non è obbligatorio (lo diventa solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, secondo l’art. 74, comma 3), ma può essere utile per trattare in modo distinto, per esempio, il collaboratore che continua a lavorare con te e la banca. La regola resta il rispetto dell’ordine delle prelazioni: l’IVA privilegiata non può ricevere meno di quanto riceve un creditore chirografario.

I numeri

Facciamo un esempio. Hai IVA dichiarata e non versata per 41.370 euro (due annualità), sanzioni e interessi iscritti a ruolo per 9.860 euro, IRPEF per 18.540 euro, contributi previdenziali per 12.315 euro e un debito bancario chirografario di 23.780 euro. Il totale è 105.865 euro, di cui 69.770 verso l’Erario.

Se oggi chiedessi la liquidazione controllata, nei tre anni di procedura verrebbe acquisita la parte di reddito eccedente il mantenimento della famiglia. Con un netto medio di 2.450 euro al mese e un fabbisogno familiare fissato in 1.700 euro, restano 750 euro al mese, cioè 27.000 euro in 36 mesi; a questi si aggiungono un’auto stimata 6.200 euro e 1.140 euro sul conto. Sottratti costi di procedura stimati in 5.400 euro, l’attivo distribuibile è di 28.940 euro. Nell’ipotesi, l’ordine dei privilegi ricostruito dall’OCC porta a pagare prima la cassa per intero (12.315 euro) e poi l’Erario con il residuo di 16.625 euro: il Fisco incasserebbe il 23,8% del proprio credito.

Con il concordato minore in continuità offri 880 euro al mese per 60 mesi (52.800 euro) più 3.500 euro messi a disposizione da un familiare: 56.300 euro. Dedotti 4.900 euro di costi di procedura in prededuzione, distribuisci 51.400 euro: cassa al 100%, Erario 33.490 euro (48,0%), banca 5.595 euro (23,5%). Il Fisco riceverebbe più del doppio rispetto alla liquidazione: è esattamente il presupposto del cram down.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è il peso dell’Erario nel voto. Nell’esempio l’Erario rappresenta il 65,9% dei crediti: da solo decide la maggioranza. Se vota contro, la proposta non passa con il solo meccanismo dell’art. 79, e tutto si gioca sull’art. 80, comma 3. Questo significa che la relazione dell’OCC sulla convenienza deve essere solidissima: stime dei beni realistiche, reddito futuro sostenibile e documentato, costi della liquidazione calcolati in modo credibile. C’è anche un dettaglio da non trascurare: quando un solo creditore ha la maggioranza dei crediti serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi.

Altri rischi tipici del professionista: la sottostima del fabbisogno familiare (che rende il piano irrealistico e quindi infattibile), la dimenticanza di debiti verso la cassa iscritti in anni lontani, e l’emersione di nuovi debiti IVA durante l’esecuzione del piano. Durante il concordato devi versare regolarmente l’IVA corrente: un nuovo debito fiscale nato dopo l’omologa è il modo più rapido per rendere inattuabile il piano e arrivare alla revoca dell’art. 72.

Le mosse giuste

  1. Fai estrarre subito la tua posizione completa: estratto di ruolo, cassetto fiscale, comunicazioni di irregolarità, situazione della cassa. Senza una fotografia esatta del debito IVA nessuna proposta regge.
  2. Separa l’IVA corrente da quella arretrata: apri, se serve, un conto dedicato alle imposte correnti, in modo che dal giorno della domanda in poi l’IVA incassata venga accantonata.
  3. Costruisci un conto economico prospettico credibile: incassi medi degli ultimi tre anni, clienti ricorrenti, crediti in scadenza.
  4. Chiedi le misure protettive se hai pignoramenti presso terzi in corso sui tuoi clienti: l’art. 78, comma 2, lett. d) consente al giudice di vietare azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva.
  5. Prepara il confronto con la liquidazione insieme all’OCC fin dall’inizio, perché sarà la base del cram down.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta per il professionista il confronto proposta-liquidazione con lo stesso metodo che l’Organismo dovrà poi attestare.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha omologato il concordato minore di un avvocato applicando il cram down nei confronti del Fisco e richiamando la regola della priorità relativa nella distribuzione del valore tra le classi. È un precedente utile proprio per il professionista che continua l’attività e offre all’Erario una percentuale superiore a quella liquidatoria.

Forfettario con IVA pregressa: oggi non la applichi, ma il debito di ieri resta

La tua situazione

Oggi sei nel regime forfettario della L. 190/2014: non addebiti l’IVA in fattura, non fai liquidazioni periodiche, non presenti la dichiarazione IVA annuale. Ma prima di entrare nel forfettario eri in regime ordinario, oppure ne sei uscito per un periodo, e da quegli anni ti porti dietro un debito IVA: un accertamento per un anno in cui avevi fatturato senza versare, una liquidazione omessa, magari l’IVA sulle fatture dell’ultimo anno prima del cambio di regime. Molti forfettari pensano che quel debito si sia “chiuso” con il passaggio al nuovo regime. Non è così.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione la prima cosa da sapere è questa: il debito IVA pregresso resta un credito privilegiato dello Stato anche se oggi non applichi l’imposta, e può essere ridotto nel concordato minore come quello di qualunque altra partita IVA. Il regime forfettario non ti esclude dal concordato minore: sei un professionista o un piccolo imprenditore, quindi rientri tra i debitori dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII diversi dal consumatore.

Il tuo debito IVA, nella maggior parte dei casi, è un debito accertato o già iscritto a ruolo, non un’IVA dichiarata di recente. Questo ha due conseguenze. Da un lato l’importo comprende spesso sanzioni e interessi in misura rilevante rispetto all’imposta. Dall’altro, se l’accertamento è ancora contestabile, devi decidere se impugnarlo o se inserirlo nel piano così com’è: una scelta che va fatta prima di depositare la domanda, perché l’importo del credito incide sulle maggioranze e sul confronto con la liquidazione.

Un vantaggio specifico del forfettario: la contabilità semplificata rende più facile ricostruire il reddito disponibile futuro, e i costi fissi sono di regola contenuti. Lo svantaggio: l’art. 75, comma 1, lett. a) chiede comunque le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei tre anni precedenti; se gli anni del debito IVA sono più lontani, la documentazione di quegli anni va recuperata comunque per spiegare all’OCC come è nato il debito.

I numeri

Ipotesi: avviso di accertamento per l’anno 2019 (quando eri in regime ordinario) con IVA per 17.930 euro, sanzioni e interessi per 7.460 euro, oggi iscritto a ruolo per 25.390 euro complessivi. Hai inoltre contributi alla gestione separata non versati per 9.420 euro e un prestito personale con una finanziaria per 31.600 euro. Totale 66.410 euro.

Incassi netti medi 1.650 euro al mese; fabbisogno familiare 1.380 euro. In liquidazione controllata resterebbero 270 euro al mese per 36 mesi (9.720 euro), più un’auto da 3.100 euro, meno costi di procedura stimati in 3.900 euro: 8.920 euro. Nell’ipotesi, secondo l’ordine dei privilegi ricostruito dall’OCC, l’intero importo andrebbe all’INPS (94,7% del suo credito) e all’Erario non arriverebbe nulla.

Con il concordato minore in continuità offri 390 euro al mese per 60 mesi: 23.400 euro, meno 3.600 euro di costi in prededuzione, restano 19.800 euro. Distribuzione: INPS 9.420 euro (100%), Erario 7.870 euro (31,0%), finanziaria 2.510 euro (7,9%). Qui la convenienza per il Fisco è evidente: passa da zero a quasi un terzo del credito.

I rischi specifici

Il rischio più grande per il forfettario è sottovalutare l’accertamento ancora aperto. Se inserisci nel piano un credito IVA che poi viene ridotto in giudizio, hai offerto troppo; se lo inserisci per un importo inferiore e poi l’accertamento diventa definitivo per l’intero, il piano può diventare inattuabile. Serve una previsione esplicita su come verrà trattata l’eventuale differenza.

Secondo rischio: l’uscita dal regime. Se durante i cinque anni del piano i tuoi ricavi crescono oltre le soglie del forfettario, torni al regime ordinario e devi applicare e versare l’IVA corrente. Non è un problema, anzi può essere un segnale di salute, ma il piano deve prevedere che la nuova IVA venga versata regolarmente e non intacchi le rate concordatarie.

C’è poi un rischio che riguarda il tipo di debito. L’IVA accertata ha una storia diversa da quella dichiarata: deriva da una contestazione dell’Ufficio, spesso legata a ricavi non dichiarati o a detrazioni ritenute non spettanti. Nella relazione l’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore: un accertamento per omessa fatturazione pesa sulla valutazione complessiva più di un’IVA regolarmente dichiarata e non versata per mancanza di liquidità. Nel concordato minore non c’è un vaglio di meritevolezza in senso stretto (lo ha ricordato anche il Tribunale di Venezia nella sentenza n. 174/2025), ma la trasparenza su come è nato il debito incide sulla credibilità dell’intera proposta e sulle contestazioni che il Fisco può sollevare.

Terzo rischio: confondere la propria posizione con quella del consumatore. Se una parte dei tuoi debiti è personale (un mutuo, un prestito per l’auto di famiglia), potresti pensare al piano del consumatore. Ma il debito IVA nasce dall’attività: con un’esposizione mista la giurisprudenza di merito è divisa, e per il debito IVA la strada naturale resta il concordato minore.

Le mosse giuste

  1. Recupera l’intero fascicolo dell’accertamento: avviso, eventuale ricorso, sentenze, cartella.
  2. Decidi con il tuo difensore tributario se l’accertamento va ancora contestato, prima del deposito.
  3. Chiedi l’estratto di ruolo aggiornato per capire quanto del debito è imposta e quanto sanzioni e interessi.
  4. Prevedi nel piano una clausola di salvaguardia per l’IVA corrente in caso di uscita dal forfettario.
  5. Documenta che la proposta dà all’Erario più della liquidazione, anche quando l’Erario in liquidazione prenderebbe zero: è il caso in cui il cram down è più agevole da motivare.

Giurisprudenza dedicata

Non esistono, tra le fonti consultate, pronunce specifiche sul forfettario. È però decisiva la Cass. n. 14555/2026: la falcidia dei crediti tributari nel concordato minore non passa necessariamente dalla transazione fiscale dell’art. 88 CCII. Per il forfettario con un solo accertamento pregresso questo significa una proposta più snella, costruita sulle regole del concordato minore e sulla convenienza verificata dall’OCC.

Artigiano: IVA, contributi INPS e beni strumentali nello stesso piano

La tua situazione

Sei un idraulico, un elettricista, un parrucchiere, un falegname, un meccanico, un estetista. Hai una ditta individuale iscritta all’albo delle imprese artigiane, magari con uno o due dipendenti, un furgone, qualche attrezzatura. I debiti IVA sono nati negli anni in cui i clienti pagavano tardi e tu anticipavi materiali e stipendi. Accanto all’IVA quasi sempre ci sono i contributi della gestione artigiani INPS, che si accumulano anche quando non fatturi.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. L’art. 80, comma 3, CCII mette sullo stesso piano, ai fini del cram down, l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali: se Agenzia delle Entrate e INPS insieme pesano la maggioranza dei crediti e votano contro, il giudice può comunque omologare se la proposta è per loro più conveniente della liquidazione. Per l’artigiano, che di solito ha come principali creditori proprio Fisco e INPS, è la norma chiave.

Secondo elemento: i beni strumentali. L’art. 75, comma 3, CCII consente, quando è prevista la continuazione dell’attività, di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, alle condizioni previste per il mutuo sulla casa. Il furgone in leasing o il macchinario finanziato possono quindi restare al servizio dell’attività.

Terzo elemento: l’azienda come valore. Nel confronto con la liquidazione, l’azienda artigiana ha spesso un valore modesto se venduta (attrezzature usate, avviamento legato alla persona del titolare). Questo rende più facile dimostrare che la continuità, finanziata dai redditi futuri, dà al Fisco più della liquidazione.

Un’osservazione sul tipo di IVA. Per l’artigiano il debito è quasi sempre IVA dichiarata e non versata, ma non di rado si somma a un’IVA già iscritta a ruolo per annualità più vecchie, magari oggetto di una rateazione decaduta. Le due componenti hanno una storia diversa e documenti diversi: per la prima contano le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale, per la seconda le cartelle, le relate di notifica e il piano di rateazione non rispettato. Ricostruirle separatamente serve a evitare doppi conteggi, a verificare eventuali importi prescritti o non dovuti e a presentare all’OCC un elenco dei creditori esatto, come richiede l’art. 75, comma 1, lett. c). Un elenco impreciso è uno dei motivi più frequenti di richieste di integrazione e di contestazioni da parte dell’Agenzia.

Quarto elemento: se sei un imprenditore minore nel senso dell’art. 2, comma 1, lett. d), cioè sotto le tre soglie di attivo, ricavi e debiti, non sei soggetto alla liquidazione giudiziale e il concordato minore è il tuo strumento.

I numeri

Ipotesi: IVA dichiarata e non versata per 3 annualità, 34.615 euro; sanzioni e interessi 8.270 euro; contributi INPS artigiani 21.480 euro; fornitori 14.930 euro; leasing del furgone in regola. Totale debiti in proposta 79.295 euro, di cui Erario 42.885 euro e INPS 21.480: insieme 64.365 euro, cioè l’81,2% del passivo.

In liquidazione: attrezzature 4.800 euro, furgone in leasing non acquisibile, reddito eccedente il mantenimento 310 euro al mese per 36 mesi (11.160 euro), costi di procedura 4.200 euro. Attivo distribuibile 11.760 euro. Nell’ipotesi l’INPS assorbe tutto (54,7% del suo credito), all’Erario non resta nulla.

Con il concordato in continuità: 640 euro al mese per 72 mesi = 46.080 euro, meno 4.500 euro di prededuzioni = 41.580 euro. INPS 21.480 euro (100%), Erario 17.150 euro (40,0%), fornitori 2.950 euro (19,8%). Il Fisco passa da zero a quasi 17.000 euro; l’INPS da poco più della metà all’intero credito.

I rischi specifici

Il rischio principale dell’artigiano è la sostenibilità della rata. Un piano a 72 mesi è lungo: un infortunio, la perdita di un cliente importante, il fermo del furgone possono rendere il piano inattuabile. L’OCC e il giudice valutano la fattibilità: una rata calcolata sul fatturato migliore degli ultimi anni, invece che su quello medio, è un errore che si paga.

Altro rischio: i contributi correnti. Se durante il piano smetti di pagare i contributi INPS correnti, crei nuovo debito previdenziale e metti a rischio l’omologa o l’esecuzione. Infine, se hai dipendenti, il TFR e le retribuzioni arretrate hanno un privilegio che sta prima dell’IVA: vanno considerati con attenzione nell’ordine delle prelazioni.

Le mosse giuste

  1. Fai ricostruire insieme debito IVA e debito INPS, perché sono le due voci che decidono il voto e il cram down.
  2. Verifica se rientri nelle soglie dell’impresa minore per i tre esercizi precedenti.
  3. Metti in sicurezza i beni strumentali con le clausole dell’art. 75, comma 3, se finanziati.
  4. Calcola la rata sul fatturato medio, non sull’anno migliore.
  5. Chiedi subito le misure protettive se ci sono fermi amministrativi sul furgone o pignoramenti presso i clienti.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 174/2025 del 27 ottobre 2025 (pubblicata il 30 ottobre 2025), ha omologato il concordato minore di un titolare di ditta individuale nel settore dei servizi alla persona, con un debito erariale di circa 287.000 euro su un passivo complessivo di circa 377.000 euro. L’Agenzia delle Entrate aveva votato contro, con un peso di circa il 53% dei votanti ammessi; il tribunale ha applicato il cram down, ritenendo conveniente una proposta che offriva all’Erario circa il 12%, grazie alla cessione dell’azienda e a un apporto di un terzo, e precisando che la convenienza non autorizza a sindacare la percentuale offerta salvo che sia ingiustificatamente irrisoria.

Commerciante: corrispettivi, magazzino e la soglia penale da conoscere

La tua situazione

Hai un negozio, un bar, una piccola attività di commercio all’ingrosso o un’attività di vendita online. Incassi corrispettivi ogni giorno, l’IVA sulle vendite entra in cassa insieme al prezzo, e per anni l’hai usata per pagare fornitori, affitto del locale e commessi. Poi il calo dei consumi, l’apertura di un concorrente, i rincari energetici: le liquidazioni IVA sono rimaste senza versamento. Accanto all’IVA hai fornitori insoluti, un fido bancario sconfinato, contributi INPS della gestione commercianti.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: prima ancora di parlare di IVA devi verificare di essere un’impresa minore, perché solo così il concordato minore è la tua procedura. L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII richiede che nei tre esercizi precedenti tu abbia avuto congiuntamente attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. Il commerciante, più del professionista, può superare la soglia dei ricavi: un’attività di vendita con margini bassi arriva facilmente a fatturati elevati. Se superi anche una sola delle soglie, sei soggetto alla liquidazione giudiziale e gli strumenti sono quelli dell’impresa non minore, con altre regole.

Se invece sei impresa minore, il tuo vantaggio è il magazzino. Nel confronto con la liquidazione, la merce invenduta vale molto meno del suo valore contabile: venduta in blocco da un liquidatore, rende una frazione di quanto paghi tu. Questo abbassa l’asticella della convenienza per il Fisco e rende più facile il cram down.

Altro elemento tuo: il locale. Se sei in affitto, la prosecuzione dell’attività presuppone che il contratto regga; se il locale è di proprietà, l’immobile entra nel confronto con la liquidazione al valore di mercato attestato dall’OCC.

Per te, inoltre, le classi di creditori possono essere uno strumento molto utile. L’art. 74, comma 3, consente di suddividere i creditori in classi: i fornitori strategici, senza i quali non puoi riaprire il negozio, possono essere trattati diversamente dalla banca, purché il trattamento rispetti l’ordine delle prelazioni e il principio affermato da Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025.

I numeri

Ipotesi: IVA dichiarata e non versata per le annualità 2023-2025 pari a 52.760 euro, sanzioni e interessi per 11.390 euro, fornitori per 38.420 euro, fido bancario per 27.150 euro, contributi INPS commercianti per 16.880 euro. Totale 146.600 euro; Erario 64.150 euro (43,8%), Erario e INPS insieme 81.030 euro (55,3%).

In liquidazione: magazzino al valore di mercato 14.600 euro (a fronte di un valore contabile di 31.900), attrezzature 3.200 euro, crediti verso clienti 2.700 euro; l’attività cessa, quindi non c’è reddito da acquisire; costi di procedura stimati 6.100 euro. Attivo distribuibile 14.400 euro. Nell’ipotesi l’INPS assorbe tutto (85,3% del suo credito), l’Erario resta a zero.

Con il concordato minore in continuità offri 1.150 euro al mese per 60 mesi: 69.000 euro, meno 5.800 euro di prededuzioni, 63.200 euro distribuibili. INPS 16.880 euro (100%), Erario 32.075 euro (50,0%), chirografari (fornitori e banca) 14.245 euro su 65.570 (21,7%). Erario e INPS insieme hanno la maggioranza dei crediti: se votano contro, è l’art. 80, comma 3, a permettere l’omologa, e il confronto 50% contro 0% è il cuore della motivazione.

Il profilo penale, numeri alla mano

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se sei davvero piccolo. Secondo la ricostruzione dell’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 riportata da Euroconference News (11 febbraio 2026), il reato di omesso versamento IVA scatta oltre 250.000 euro di IVA dovuta per singolo periodo d’imposta. Un commerciante che rientra nella soglia dei 200.000 euro di ricavi annui non può, per un singolo anno, avere un’IVA a debito di quell’ordine di grandezza: anche con l’aliquota ordinaria applicata su tutto il fatturato, l’imposta sulle vendite resta molto al di sotto. Nell’esempio, 52.760 euro divisi su tre anni sono lontanissimi dalla soglia.

Il rischio penale, per il commerciante, riguarda quindi soprattutto chi in passato era più grande: chi ha avuto annualità con fatturati molto superiori e oggi, ridimensionato, si presenta come impresa minore, ma porta con sé un’IVA di quegli anni. In quel caso il calcolo va fatto anno per anno. Sul fronte della non punibilità, la stessa fonte riporta che la Cass. pen., Sez. III, n. 5804/2025 ha escluso che il normale rischio d’impresa diventi causa di non punibilità anche dopo la riforma, mentre la Cass. pen., Sez. III, n. 30352/2024 ha ammesso che una crisi di liquidità causata dal mancato pagamento della pubblica amministrazione possa rilevare se adeguatamente documentata.

I rischi specifici

Il rischio principale del commerciante è scoprire troppo tardi di non essere un’impresa minore. Basta un esercizio con ricavi sopra i 200.000 euro nei tre precedenti la domanda per cambiare procedura, giudice e regole. Va verificato prima di ogni altra cosa, sui bilanci o sulle dichiarazioni.

Secondo rischio: le vendite sottocosto del magazzino nei mesi prima della domanda. Liquidare in fretta la merce per pagare qualche fornitore può apparire come un atto di straordinaria amministrazione o una preferenza, e l’art. 75, comma 1, lett. d) chiede di allegare gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni.

Terzo rischio: l’IVA corrente sulle vendite durante il piano. Se il negozio prosegue, ogni mese incassi nuova IVA: deve essere versata puntualmente. È il punto in cui i piani dei commercianti più spesso diventano inattuabili.

Le mosse giuste

  1. Verifica le soglie dell’impresa minore sui tre esercizi precedenti, prima di tutto.
  2. Fai stimare il magazzino al valore di mercato, non al costo storico: è il dato che rende conveniente la tua proposta rispetto alla liquidazione.
  3. Controlla anno per anno l’IVA dichiarata e non versata per escludere o gestire il profilo penale.
  4. Valuta le classi, in particolare per i fornitori necessari alla prosecuzione.
  5. Blocca le azioni esecutive sul conto corrente e sulla merce con le misure dell’art. 78, comma 2, lett. d).

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla Cass. n. 28574/2025 sul rispetto delle prelazioni e alla Cass. n. 14555/2026 sulla non necessità della transazione fiscale, per il commerciante con IVA vicina alla soglia penale è rilevante la Cass. pen., Sez. III, n. 38438/2025, che ha applicato retroattivamente, come norma più favorevole, l’art. 10-ter nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 87/2024.

Socio di snc: l’IVA è della società, ma il patrimonio a rischio è il tuo

La tua situazione

Hai una società in nome collettivo con un fratello, un amico o tuo marito: un’officina, una pizzeria, un’agenzia, un piccolo laboratorio. La partita IVA è della società, le dichiarazioni IVA sono della società, le cartelle arrivano intestate alla società. Eppure sai che, come socio di una snc, rispondi dei debiti sociali con il tuo patrimonio personale: la casa, il conto, lo stipendio se nel frattempo lavori come dipendente. Le cartelle per l’IVA della società possono raggiungerti personalmente.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione il primo punto è distinguere due strade.

La prima è il concordato minore della società. La snc che rientra nelle soglie dell’impresa minore può proporre il concordato minore, e l’IVA sociale viene trattata nella proposta della società. Secondo l’art. 79, comma 4, CCII, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili: la riduzione dell’IVA ottenuta dalla snc ti protegge anche personalmente. È spesso la strada più lineare quando la società è ancora attiva.

La seconda è il concordato minore del socio. Quando la società non può o non vuole proporre la procedura, il socio può chiedersi se accedere a un proprio strumento per i debiti sociali di cui risponde. Qui la giurisprudenza di merito, nelle fonti consultate, è in maggioranza favorevole: la Corte d’Appello di Milano, 12 novembre 2024, e i Tribunali di Cagliari (21 settembre 2023), Ferrara (20 dicembre 2024) e Verona (2 dicembre 2025) hanno ammesso il socio illimitatamente responsabile al concordato minore; il Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025, seguito da Rimini (23 luglio 2025) e Bari (5 novembre 2024), ha riconosciuto al socio e al garante per debiti d’impresa l’accesso al concordato liquidatorio dell’art. 74, comma 2.

Il piano del consumatore, invece, non è la tua strada per l’IVA sociale. Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 2, comma 1, lett. e) CCII considera consumatore anche il socio di una società di persone, ma solo per i debiti contratti in qualità di consumatore: l’IVA della snc è un debito d’impresa, non un debito di consumo.

I numeri

Ipotesi: la snc ha IVA iscritta a ruolo per 46.380 euro tra imposta, sanzioni e interessi, e fornitori per 18.640 euro. I due soci al 50% non hanno immobili; tu hai un’auto da 5.200 euro e un reddito da dipendente part-time.

Se la società propone un concordato minore in continuità con 420 euro al mese per 60 mesi (25.200 euro) e i due soci apportano 6.000 euro di risorse proprie, il totale è 31.200 euro; dedotti 4.300 euro di prededuzioni, restano 26.900 euro: Erario 23.190 euro (50,0%), fornitori 3.710 euro (19,9%).

Nel confronto con la liquidazione, l’OCC deve valutare quanto il Fisco recupererebbe dalla società (attrezzature, crediti) e, con un approccio prudente, quanto potrebbe recuperare dai soci, dato che la procedura della società produce effetti anche per loro. Nell’ipotesi l’alternativa complessiva rende 13.900 euro, cioè il 30,0% del credito erariale. Con il 50% offerto la proposta è più conveniente per il Fisco, anche contando quanto potrebbe recuperare da te personalmente.

I rischi specifici

Il rischio principale del socio è credere che i debiti della società non lo riguardino finché la società esiste. Il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale ritarda l’aggressione del socio, ma non la esclude: se il patrimonio della società è insufficiente, il creditore si rivolge a te.

Secondo rischio: il socio che esce dalla società. Uscire dalla snc non ti libera dai debiti sociali sorti mentre eri socio. Chi vende la quota pensando di lasciarsi alle spalle l’IVA arretrata rischia di restare esposto senza più avere voce nella strategia della società.

Terzo rischio: la divergenza tra soci. Se l’altro socio non collabora, la proposta della società si blocca. Il concordato del singolo socio diventa allora la via alternativa, con l’incertezza giurisprudenziale che ne deriva.

Quarto rischio: i coobbligati. L’art. 79, comma 5, prevede che il concordato minore non pregiudichi, salvo diversa previsione, i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se hai firmato una fideiussione personale per il fido della snc, la banca può chiederti il residuo anche dopo il concordato della società, salvo che la proposta disciplini espressamente il punto.

Le mosse giuste

  1. Verifica se la società è ancora attiva e rientra nelle soglie dell’impresa minore: in caso positivo la strada principale è il concordato minore della snc.
  2. Controlla l’atto costitutivo e gli eventuali patti che possano escludere l’estensione degli effetti ai soci.
  3. Censisci le garanzie personali firmate per la società e valuta come trattarle nella proposta.
  4. Coordina tutti i soci: proposta e apporti dei soci vanno decisi insieme.
  5. Se la società non procede, valuta un tuo concordato minore liquidatorio con risorse esterne, alla luce della giurisprudenza favorevole citata.

Giurisprudenza dedicata

Le pronunce di riferimento sono quelle già citate: App. Milano 12 novembre 2024, Trib. Cagliari 21 settembre 2023, Trib. Ferrara 20 dicembre 2024, Trib. Verona 2 dicembre 2025 sull’accesso del socio al concordato minore; Trib. Vicenza 13 marzo 2025, Trib. Rimini 23 luglio 2025 e Trib. Bari 5 novembre 2024 sull’accesso del socio e del garante al concordato liquidatorio. Le abbiamo tratte dalla rassegna pubblicata il 25 maggio 2026 su dirittobancario.it da Cipolla, Pagani e Ceolin.

Ex partita IVA chiusa: quando il concordato minore non è più la tua strada

La tua situazione

Hai chiuso la partita IVA. Forse hai cessato la ditta individuale perché i conti non tornavano, forse hai trovato un lavoro dipendente, forse sei in pensione. Pensavi che con la chiusura sarebbero finiti anche i problemi, invece le cartelle per l’IVA degli ultimi anni di attività continuano ad arrivare, e oggi rischi il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, almeno sul fronte del concordato minore. La Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. È un punto di svolta, perché fino a quel momento il merito era diviso: diversi tribunali (Rimini 15 febbraio 2023, Treviso 7 febbraio 2023, La Spezia 30 agosto 2023, Ancona 29 luglio 2024) e la Corte d’Appello di Napoli, 14 luglio 2025, avevano ammesso l’imprenditore cancellato almeno al concordato minore liquidatorio, sostenendo che il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII riguardasse le sole società; altri (Bolzano 22 novembre 2024, Torino 24 luglio 2024, Bari 15 febbraio 2024) lo escludevano. La questione era arrivata alla Cassazione già nel 2023 con il rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Firenze (20 giugno 2023), ma il decreto della Prima Presidente del 26 luglio 2023, n. 22699, lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo la questione priva di novità.

Che cosa resta, allora, a chi ha chiuso la partita IVA con un debito IVA? Tre strade, da valutare con attenzione.

  1. La liquidazione controllata (art. 268 CCII), con esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura secondo l’art. 282 CCII, se ricorrono le condizioni di meritevolezza. Il Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026, ha valorizzato proprio la liquidazione controllata come strumento alternativo per chi è precluso dal concordato minore. Per la persona fisica che chiede la liquidazione, però, l’apertura richiede che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo, anche mediante azioni giudiziarie (art. 268, comma 3).
  2. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), se non puoi offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura: è concessa una sola volta, con un periodo di osservazione di tre anni durante il quale eventuali utilità rilevanti sopravvenute vanno destinate ai creditori.
  3. Il piano del consumatore, solo se accanto ai debiti d’impresa hai debiti personali e solo nei tribunali che ammettono l’esposizione mista; per un debito interamente IVA è una strada di regola non percorribile, perché l’IVA nasce dall’attività e non da scopi personali.

Un caveat importante: la pronuncia della Cassazione riguarda l’imprenditore individuale cancellato. Per il professionista che ha chiuso la partita IVA ma resta iscritto all’albo, o che si è cancellato dall’albo, le fonti consultate non riportano pronunce specifiche: la valutazione va fatta caso per caso.

I numeri

Ipotesi: ex titolare di ditta individuale cancellata nel 2024, oggi dipendente con netto di 1.790 euro al mese; fabbisogno familiare fissato in 1.420 euro. Debiti: IVA dichiarata e non versata iscritta a ruolo per 46.380 euro, banca per 18.640 euro.

In liquidazione controllata: 370 euro al mese per 36 mesi (13.320 euro) meno 4.000 euro di costi di procedura, 9.320 euro distribuibili. All’Erario va il 20,1%; alla banca nulla. Decorsi tre anni dall’apertura, l’esdebitazione rende inesigibile il residuo: 37.060 euro di IVA e 18.640 euro di debito bancario. Secondo l’art. 278, comma 7, lett. b) CCII restano escluse dall’esdebitazione le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti: le sanzioni sull’IVA, in quanto accessorie al debito d’imposta che viene meno, seguono di regola la sorte del debito.

I rischi specifici

Il rischio principale dell’ex partita IVA è perdere tempo a inseguire un concordato minore che oggi la Cassazione considera inammissibile per l’imprenditore cancellato. Nel frattempo il pignoramento dello stipendio va avanti.

Altro rischio: la riapertura artificiosa della partita IVA al solo scopo di accedere al concordato minore. Oltre a non risolvere il problema dei debiti della vecchia attività, una mossa del genere può essere letta come strumentale e incidere sulla valutazione di meritevolezza richiesta per l’esdebitazione.

Ultimo rischio: le cause di esclusione. L’esdebitazione di diritto dell’art. 282 non opera se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: anni di IVA incassata e non versata senza alcuna ragione documentabile vanno spiegati all’OCC con cura.

Le mosse giuste

  1. Fai verificare la data e il tipo di cancellazione (registro delle imprese, partita IVA, albo professionale).
  2. Valuta subito la liquidazione controllata se hai reddito o beni da mettere a disposizione.
  3. Valuta l’esdebitazione dell’incapiente se reddito e patrimonio non consentono alcuna utilità ai creditori.
  4. Prepara la documentazione sulla meritevolezza: cause della crisi, crediti non incassati, eventi personali.
  5. Non riaprire la partita IVA solo per cambiare procedura senza averne valutato gli effetti.

Giurisprudenza dedicata

Le pronunce chiave per te sono la Cass. n. 20141/2026 sull’inammissibilità del concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato, la App. Napoli 14 luglio 2025 e la App. Campobasso 6 ottobre 2025 (orientamento opposto, oggi superato dalla Cassazione), il Trib. Ivrea 10 febbraio 2026 sulla liquidazione controllata come strumento alternativo, e la Cass. 20 febbraio 2020, n. 4329, che già in tema di concordato preventivo aveva escluso l’accesso del liquidatore di una società cancellata.

Stesso debito IVA, tre partite IVA diverse: le simulazioni a confronto

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono tutte dallo stesso debito: 46.380 euro di IVA iscritta a ruolo (imposta, sanzioni e interessi) e 18.640 euro verso un creditore chirografario, per un totale di 65.020 euro. Cambia solo il profilo del debitore.

Simulazione 1 — Professionista in attività, concordato minore in continuità.
Deposito della domanda tramite OCC: lunedì 9 novembre 2026. Ipotesi di decreto di apertura: giovedì 10 dicembre 2026, con termine di 30 giorni per le dichiarazioni dei creditori: il trentesimo giorno cade sabato 9 gennaio 2027, quindi nel calcolo prudenziale si considera lunedì 11 gennaio 2027.
– Alternativa liquidatoria stimata dall’OCC: 12.400 euro distribuibili, tutti all’Erario (26,7% del suo credito).
– Proposta: 610 euro al mese per 60 mesi = 36.600 euro; prededuzioni 4.100 euro; distribuibili 32.500 euro.
– Riparto: Erario 27.830 euro (60,0%); chirografario 4.670 euro (25,1%).
– Voto: l’Erario pesa il 71,3% dei crediti. Se vota contro, il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, perché 60,0% è più del 26,7% liquidatorio.
– Esito: debito residuo IVA dopo il piano, inesigibile per effetto dell’omologa ed esecuzione: 18.550 euro.

Simulazione 2 — Socio di snc, concordato minore della società con effetti sui soci.
– Alternativa liquidatoria (società più valutazione prudente del patrimonio dei soci): 13.900 euro, pari al 30,0% del credito erariale.
– Proposta: 420 euro al mese per 60 mesi più 6.000 euro di apporto dei soci = 31.200 euro; prededuzioni 4.300 euro; distribuibili 26.900 euro.
– Riparto: Erario 23.190 euro (50,0%); chirografario 3.710 euro (19,9%).
– Effetto per il socio: in base all’art. 79, comma 4, salvo patto contrario, il concordato della snc produce effetti anche per lui; resta il tema delle eventuali garanzie personali (art. 79, comma 5).

Simulazione 3 — Ex imprenditore individuale cancellato, oggi dipendente.
– Concordato minore: alla luce della Cass. n. 20141/2026, inammissibile.
– Liquidazione controllata: 370 euro al mese per 36 mesi = 13.320 euro; costi 4.000 euro; distribuibili 9.320 euro.
– Riparto: Erario 9.320 euro (20,1%); chirografario 0.
– Esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura (art. 282), se ricorrono le condizioni: inesigibili 37.060 euro di IVA residua e 18.640 euro chirografari.

Professionista in attività Socio di snc Ex partita IVA cancellata
Strumento Concordato minore in continuità Concordato minore della snc Liquidazione controllata
Erario in liquidazione 26,7% 30,0% —
Erario con lo strumento 60,0% 50,0% 20,1%
Chirografario 25,1% 19,9% 0%
Durata 60 mesi 60 mesi 36 mesi, poi esdebitazione
Patrimonio Resta al debitore Resta alla società e ai soci Liquidato, salvo i limiti dell’art. 268, comma 4

La lezione dei numeri: a parità di debito IVA, chi può ancora proporre un concordato minore offre al Fisco di più e conserva l’attività; chi ha chiuso paga meno, ma perde i beni e passa da una procedura liquidatoria.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà raramente rispetta le categorie. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.

Professionista che è anche socio di una snc. Hai uno studio individuale con partita IVA e, in parallelo, sei socio di una snc che gestisce un’attività diversa. Hai due masse di debiti IVA: la tua, della professione, e quella della società, di cui rispondi illimitatamente. La soluzione più ordinata, quando possibile, è coordinare due procedure: il concordato minore della snc, con effetti sui soci, e il tuo concordato minore professionale. Il punto delicato è non promettere due volte la stessa risorsa: il reddito professionale che destini ai tuoi creditori non può essere contemporaneamente apportato come finanza esterna alla società.

Forfettario che era socio di una snc oggi cancellata. Sei nel forfettario e hai IVA pregressa di due tipi: quella della tua partita IVA individuale degli anni in regime ordinario e quella della snc cancellata, di cui rispondi come ex socio. Per la prima vale quanto detto per il forfettario. Per la seconda la situazione è più complessa: la società cancellata non può proporre il concordato minore, e il tuo accesso come socio va verificato alla luce della giurisprudenza di merito sul socio illimitatamente responsabile. Poiché però sei ancora in attività, il tuo concordato minore in continuità può includere tutti i tuoi debiti, compresi quelli di cui rispondi come ex socio.

Artigiano con debiti personali di consumo. Accanto all’IVA e all’INPS della ditta hai un prestito per l’auto di famiglia e una carta revolving. Non si fanno due procedure: il concordato minore riguarda tutti i tuoi debiti, anche quelli personali. La distinzione conta solo nella costruzione delle classi, perché i creditori di consumo sono chirografari e possono essere trattati diversamente dall’Erario.

Commerciante che chiude durante la procedura. Hai depositato un concordato minore in continuità, ma durante l’esecuzione il negozio non regge e devi chiudere. Se il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo, il giudice revoca l’omologazione (art. 72, comma 2), e il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, può aprire la liquidazione controllata se ne ricorrono le condizioni (art. 73). Prima di arrivarci, va verificato con l’OCC se il piano può essere riformulato.

Coniuge che ha garantito il fido della ditta. Tuo marito ha una ditta individuale con debiti IVA, e tu hai firmato una fideiussione per il fido bancario. Il concordato minore di tuo marito riduce i suoi debiti, ma per l’art. 79, comma 5, non pregiudica, salvo diversa previsione, i diritti della banca verso di te. Inoltre, come coniuge, sei tra i soggetti esclusi dal voto se fossi anche creditrice (art. 79, comma 2). Se la garanzia è il tuo problema principale, va valutata una procedura tua, e la giurisprudenza di merito citata per il socio (Trib. Vicenza 13 marzo 2025) ha ammesso anche il garante per debiti d’impresa al concordato liquidatorio.

Ex professionista oggi pensionato con IVA arretrata. Hai chiuso lo studio andando in pensione. La Cassazione n. 20141/2026 riguarda l’imprenditore individuale cancellato; per il professionista cessato le fonti consultate non offrono una risposta specifica. In concreto, la pensione impignorabile nei limiti di legge e un patrimonio modesto spesso orientano verso la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente.

Sei profili a confronto in una tabella

Ogni profilo ha una regola dominante. Il professionista e l’artigiano giocano tutto sulla continuità e sul cram down; il forfettario sulla gestione dell’accertamento pregresso; il commerciante sulla soglia dell’impresa minore e sul valore reale del magazzino; il socio di snc sulla scelta tra procedura della società e procedura propria; l’ex partita IVA sulla scelta di una procedura diversa dal concordato minore. Il cram down dell’art. 80, comma 3, è comune a tutti i profili che possono accedere al concordato minore, ma pesa di più dove Fisco ed enti previdenziali sono i creditori principali.

Aspetto Professionista ordinario Forfettario con IVA pregressa Artigiano Commerciante Socio di snc Ex partita IVA chiusa
Strumento principale Concordato minore in continuità Concordato minore in continuità Concordato minore in continuità Concordato minore, se impresa minore Concordato della snc o del socio Liquidazione controllata o esdebitazione incapiente
IVA tipica Dichiarata non versata Accertata o iscritta a ruolo Dichiarata non versata Dichiarata non versata Sociale, iscritta a ruolo Iscritta a ruolo
Creditori pubblici chiave Erario, cassa professionale Erario, gestione separata Erario, INPS artigiani Erario, INPS commercianti Erario (verso la società) Erario
Requisito da verificare Fattibilità del reddito futuro Stato dell’accertamento Soglie impresa minore Soglie impresa minore Patti sociali, garanzie Data e tipo di cancellazione
Rischio principale Peso dell’Erario nel voto Accertamento ancora aperto Rata insostenibile Non essere impresa minore Garanzie personali residue Inammissibilità del concordato minore
Rischio penale (art. 10-ter) Raro, verificare anno per anno Raro Raro Solo per annualità pregresse elevate Da verificare sull’IVA della società Da verificare sulle annualità di attività
Pronuncia di riferimento Trib. Roma n. 753/2025 Cass. n. 14555/2026 Trib. Venezia n. 174/2025 Cass. n. 28574/2025 App. Milano 12/11/2024 Cass. n. 20141/2026

Le domande che valgono per ogni partita IVA

Se l’Agenzia delle Entrate non risponde alla proposta, cosa succede?
L’art. 79, comma 3, CCII stabilisce che il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si intende aderente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. La norma non fa eccezioni per l’amministrazione finanziaria. In pratica, però, è prudente costruire la proposta come se il Fisco dovesse votare contro, cioè con una relazione di convenienza in grado di reggere il cram down dell’art. 80, comma 3.

Le sanzioni e gli interessi sull’IVA si riducono come l’imposta?
Nel concordato minore sanzioni e interessi sono crediti dell’Erario come l’imposta, e seguono il trattamento che la proposta riserva loro nel rispetto delle prelazioni. Per il piano del consumatore e per la liquidazione controllata la legge (artt. 68, comma 5, e 268, comma 5, CCII) sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi dal deposito della domanda, ma fa salvi i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio: per l’IVA privilegiata, quindi, non si può dare per scontato che gli interessi si fermino. Va verificato caso per caso sull’estratto di ruolo come sono composti gli importi, e la proposta deve indicare con chiarezza come vengono trattati imposta, sanzioni e interessi.

Quanto tempo passa tra la domanda e lo stop alle azioni del Fisco?
Con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire prelazioni non concordate e la sospensione delle prescrizioni (art. 78, comma 2, lett. d). Prima di quel decreto, però, le azioni restano possibili: per questo, se hai già un pignoramento presso terzi in corso, i tempi di preparazione della domanda contano. Il decreto assegna inoltre ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC adesione, dissenso e contestazioni (art. 78, comma 2, lett. c). Una domanda ben documentata fin dal deposito evita che il giudice debba concedere integrazioni (fino a 15 giorni, art. 78, comma 1), con un ulteriore slittamento.

Se durante la procedura mi arriva un nuovo accertamento IVA per un anno passato?
Il credito accertato per un periodo anteriore alla domanda è un credito concorsuale. Se emerge prima del voto, l’OCC lo considera nel calcolo delle maggioranze e nel confronto con la liquidazione. Se emerge dopo l’omologa, la questione diventa la fattibilità del piano: per questo, in fase di preparazione, è utile chiedere agli uffici fiscali la situazione dei debiti accertati e degli accertamenti pendenti.

Se cambio profilo durante il piano, per esempio chiudo la partita IVA?
Il concordato in continuità presuppone che l’attività prosegua. Se chiudi, il piano può diventare inattuabile: si apre la strada alla revoca dell’omologazione (art. 72, comma 2) e, su istanza, alla liquidazione controllata (art. 73). Prima di chiudere la partita IVA durante un piano, va valutato con l’OCC se esiste una soluzione compatibile.

Il concordato minore mi mette al riparo dal processo penale per omesso versamento IVA?
No, non automaticamente. Il concordato incide sul debito tributario; il profilo penale riguarda solo le annualità sopra la soglia dell’art. 10-ter e segue regole proprie. Secondo la fonte consultata, l’art. 13, comma 3-ter, del D.Lgs. 74/2000 indica tra gli elementi che il giudice penale può considerare per la particolare tenuità del fatto anche la situazione di crisi ai sensi del CCII: un concordato omologato e regolarmente eseguito può quindi avere un peso, ma non è una garanzia.

La giurisprudenza ordinata per profilo

Tutti i riferimenti che seguono sono stati tratti da fonti consultate per questo articolo; i principi sono riformulati.

Per tutti i profili
1. Corte di giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14. Il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale non contrasta con il diritto dell’Unione se ci sono garanzie: verifica indipendente che il Fisco non otterrebbe di più in liquidazione, possibilità di voto contrario, controllo del giudice. Rilevanza: è l’origine del superamento del divieto di falcidia dell’IVA.
2. Corte costituzionale, sentenza n. 245/2019. Ha dichiarato illegittimo l’art. 7 della L. 3/2012 che escludeva la falcidia dell’IVA nell’accordo del sovraindebitato. Rilevanza: ha allineato la piccola partita IVA all’impresa in concordato preventivo.
3. Cass. n. 14555/2026. Nel concordato minore la riduzione dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo vale solo se compatibile. Rilevanza: semplifica la proposta al Fisco per ogni profilo.
4. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: l’IVA privilegiata non può essere trattata peggio dei chirografari.

Professionista ordinario
5. Trib. Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025. Omologato il concordato minore di un avvocato con cram down sul Fisco e richiamo alla regola della priorità relativa. Rilevanza: precedente diretto per il professionista in continuità.

Artigiano e ditta individuale
6. Trib. Venezia, sentenza n. 174/2025 del 27 ottobre 2025. Cram down nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, determinante per la maggioranza; la percentuale offerta non è sindacabile salvo che sia ingiustificatamente irrisoria. Rilevanza: mostra come il giudice valuta la convenienza per il Fisco.

Commerciante
7. Cass. pen., Sez. III, n. 38438/2025. L’art. 10-ter come modificato dal D.Lgs. 87/2024 si applica anche ai fatti anteriori come legge più favorevole. Rilevanza: chi ha annualità IVA elevate deve rifare i conti con la nuova disciplina.
8. Cass. pen., Sez. III, n. 5804/2025. Il normale rischio d’impresa non diventa causa di non punibilità neppure dopo la riforma. Rilevanza: la crisi va documentata, non solo affermata.
9. Cass. pen., Sez. III, n. 30352/2024. La crisi di liquidità dovuta al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione può rilevare se documentata. Rilevanza: utile per fornitori della PA.

Socio di snc
10. App. Milano, 12 novembre 2024. Il socio illimitatamente responsabile può accedere al concordato minore. Rilevanza: apre una strada autonoma al socio.
11. Trib. Cagliari 21 settembre 2023; Trib. Ferrara 20 dicembre 2024; Trib. Verona 2 dicembre 2025. Nello stesso senso. Rilevanza: orientamento di merito consolidato.
12. Trib. Vicenza, 13 marzo 2025 (nello stesso senso Trib. Rimini 23 luglio 2025 e Trib. Bari 5 novembre 2024). Il socio e il garante per debiti d’impresa possono accedere al concordato liquidatorio dell’art. 74, comma 2. Rilevanza: utile quando la società non procede.

Ex partita IVA chiusa
13. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: orienta l’ex titolare di ditta verso altre procedure.
14. App. Napoli, 14 luglio 2025; App. Campobasso, 6 ottobre 2025. Avevano ammesso il concordato minore liquidatorio dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: orientamento ora contraddetto dalla Cassazione.
15. Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026. Valorizza la liquidazione controllata come strumento alternativo per chi è escluso dal concordato minore. Rilevanza: indica la via concreta per l’ex partita IVA.
16. Decreto della Prima Presidente della Cassazione, 26 luglio 2023, n. 22699. Ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla questione dell’imprenditore cancellato. Rilevanza: spiega perché la risposta della Cassazione è arrivata solo nel 2026.
17. Cass. 20 febbraio 2020, n. 4329. Il liquidatore di una società cancellata non può proporre il concordato preventivo, perché la cessazione volontaria dell’attività ne preclude l’uso. Rilevanza: precedente sul legame tra procedura concordataria e attività in essere.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua partita IVA

Lo Studio lavora con un’impostazione costruita sul profilo del debitore. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo il debito IVA voce per voce: estratti di ruolo, cassetto fiscale, comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento, distinguendo imposta, sanzioni e interessi e separando IVA dichiarata, accertata e iscritta a ruolo.
  2. Verifichiamo il requisito di accesso: per il commerciante e l’artigiano controlliamo le soglie dell’impresa minore sui tre esercizi; per l’ex partita IVA la data e il tipo di cancellazione; per il socio di snc i patti sociali e le garanzie firmate.
  3. Valutiamo con il difensore tributario dello staff gli accertamenti ancora aperti, decidendo prima del deposito se impugnarli o inserirli nel piano con una clausola di salvaguardia, come serve soprattutto al forfettario.
  4. Costruiamo il confronto con la liquidazione con stime dei beni, del magazzino e dei crediti verso clienti al valore di mercato, cioè il dato su cui l’OCC attesta la convenienza e il giudice applica il cram down dell’art. 80, comma 3.
  5. Redigiamo la proposta di concordato minore in continuità o con finanza esterna, con le eventuali classi per fornitori strategici e creditori di consumo, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni.
  6. Chiediamo le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d) quando ci sono pignoramenti presso i clienti, sul conto, sullo stipendio o fermi sui mezzi strumentali.
  7. Analizziamo il profilo penale confrontando anno per anno l’IVA dichiarata e non versata con la soglia dell’art. 10-ter, per coordinare la strategia concorsuale con quella difensiva.
  8. Per l’ex partita IVA impostiamo la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente, preparando la documentazione sulla meritevolezza.
  9. Seguiamo l’esecuzione del piano con controlli periodici sul versamento dell’IVA corrente e dei contributi, per prevenire la revoca dell’omologazione.
  10. Difendiamo la proposta nei reclami e nelle impugnazioni, con la stessa linea dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le partite IVA sovraindebitate pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro di verifica, attestazione e relazione al giudice su cui si fonda ogni omologa con cram down fiscale. Per l’artigiano o il commerciante che si avvicinano alle soglie dell’impresa minore, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare anche gli strumenti della crisi d’impresa. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo, e la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia fino all’ultimo grado di giudizio.

Prima capisci chi sei, poi riduci l’IVA

Riassumendo: il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te. Il professionista e l’artigiano possono puntare sulla continuità e sul cram down; il forfettario deve chiudere prima la partita dell’accertamento; il commerciante deve verificare di essere un’impresa minore; il socio di snc deve scegliere tra la procedura della società e la propria; l’ex partita IVA deve guardare alla liquidazione controllata o all’esdebitazione.

In tutti i casi l’IVA non è più un debito intoccabile: la si può ridurre se la proposta dà al Fisco più di quanto otterrebbe dalla liquidazione. Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la convenienza per il Fisco è proprio ciò che l’Organismo attesta e il giudice verifica. Lo staff multidisciplinare in diritto tributario completa il lavoro sul debito fiscale.

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