Quale Maggioranza Serve Per Approvare Il Concordato Minore?

Perché, sul voto del concordato minore, contano più i giudici che la lettera della legge

Chi propone un concordato minore arriva al voto dei creditori convinto che la regola sia semplice: serve “la metà più uno”. La norma, l’art. 79 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in effetti occupa poche righe. Ma dietro quelle righe si nasconde una serie di domande che il testo non risolve da solo. Si contano i soldi o le persone? Il creditore che non risponde vale come un sì anche quando bisogna contare le teste? La banca con l’ipoteca, che il piano paga solo in parte, per quanto vota? Se ho diviso i creditori in classi, quante classi devono dire sì? E se il voto decisivo è quello dell’Agenzia delle Entrate, che ha votato contro, il giudice può omologare lo stesso?

Su ciascuna di queste domande, negli ultimi tre anni, la Corte di Cassazione e i tribunali hanno preso posizione, a volte in modo uniforme, a volte con letture diverse tra loro. Il risultato pratico è che due concordati identici possono essere approvati o respinti a seconda di come si legge una sola parola dell’art. 79. Per questo, in questa materia, chi prepara una proposta deve conoscere prima di tutto le sentenze: sono loro a dire come si fa davvero il conto.

In questo articolo trovi le decisioni che devi conoscere sul calcolo delle maggioranze nel concordato minore, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi propone il piano e per chi lo deve votare. Partiamo dal quadro di legge, passiamo all’orientamento ormai stabile, affrontiamo tre questioni ancora aperte, analizziamo la pronuncia più recente e chiudiamo con tre simulazioni numeriche costruite sui principi visti.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il voto è il cuore del concordato minore, e il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il momento in cui l’Organismo raccoglie le adesioni, le conta e le riferisce al giudice. E poiché sul calcolo delle maggioranze si discute fino ai gradi superiori, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa questione dal deposito della proposta fino all’eventuale ricorso in Cassazione.

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Il quadro normativo in breve: cosa dice l’art. 79 CCII

Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici serve avere davanti la regola. La sintetizziamo qui, senza virgolette, perché il testo che segue è una ricostruzione fedele e non la riproduzione letterale della norma.

Secondo l’art. 79, comma 1, CCII, il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La norma aggiunge due correttivi:

  • se un solo creditore detiene da solo la maggioranza dei crediti, non basta il suo voto favorevole: occorre anche la maggioranza per teste dei voti espressi;
  • se la proposta prevede più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Lo stesso comma stabilisce che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, soddisfatti solo in parte, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Detto in parole semplici: per la quota che il piano paga integralmente non votano; per la quota che resta scoperta votano come un creditore comune.

Il comma 2 elenca chi non vota e non viene computato nel calcolo: il coniuge del debitore, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi.

Il comma 3 introduce il silenzio-assenso: il creditore che non comunica nulla all’OCC entro il termine assegnato si considera favorevole alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa.

Le altre norme che entrano nel calcolo sono tre.

  1. L’art. 78, comma 2, lett. c) CCII: con il decreto di apertura il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni.
  2. L’art. 74, comma 3, CCII: la proposta può suddividere i creditori in classi; la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Il comma 4 rinvia alle norme del concordato preventivo “per quanto non previsto”, in quanto compatibili.
  3. L’art. 80 CCII: il giudice omologa dopo aver verificato, tra l’altro, il raggiungimento della maggioranza dell’art. 79, comma 1. Il comma 3 contiene il cosiddetto cram down fiscale e contributivo: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando quell’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
Elemento Regola sintetica Fonte
Base di calcolo Maggioranza dei crediti ammessi al voto Art. 79 c. 1 CCII
Creditore “dominante” Serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi Art. 79 c. 1 CCII
Classi Maggioranza dei crediti anche nel maggior numero di classi Art. 79 c. 1 CCII
Privilegiati pagati in parte Votano come chirografari per la parte residua Art. 79 c. 1 CCII
Esclusi dal voto Familiari, società collegate, cessionari recenti, conflitto d’interessi Art. 79 c. 2 CCII
Silenzio Vale come consenso Art. 79 c. 3 CCII
Termine per votare Non superiore a 30 giorni dal decreto Art. 78 c. 2 lett. c) CCII
Fisco ed enti previdenziali Cram down se il loro voto è determinante e la proposta è conveniente Art. 80 c. 3 CCII

Questa è la cornice. Vediamo ora come i giudici l’hanno riempita.

L’orientamento consolidato: il voto del concordato minore ha regole proprie, e si contano i crediti

Il primo principio, ormai stabile, riguarda il rapporto tra concordato minore e concordato preventivo. È una questione che sembra teorica, ma decide quasi tutto il resto: se il minore ha regole di voto autonome, si applica l’art. 79 e basta; se invece le sue lacune si riempiono con il concordato preventivo, entrano in gioco regole molto più complesse.

Cassazione n. 17721/2025: il rinvio al concordato preventivo non è un’analogia libera

La Suprema Corte ha chiarito, con la sentenza della Sezione I del 30 giugno 2025, n. 17721, il significato dell’art. 74, comma 4, CCII, cioè della norma che rinvia alle disposizioni del concordato preventivo per quanto non previsto. Secondo la ricostruzione che ne dà il commento pubblicato su Il Caso.it, la Corte ha qualificato quel rinvio come un criterio regolatore esplicito, che sostituisce il meccanismo generale dell’analogia. Nella motivazione viene richiamato anche un principio delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 38596/2021): il semplice silenzio di una norma su un punto non equivale, di per sé, a una lacuna da colmare.

Il principio affermato è che il concordato minore si integra con il concordato preventivo solo dove manca davvero una regola, e solo se la regola importata è compatibile con la struttura semplificata del minore.

Il principio, calato nella pratica, significa che chi prepara un concordato minore non può dare per scontato che valgano le regole del concordato preventivo sul voto, sulle classi o sulla ristrutturazione trasversale. Bisogna prima chiedersi se l’art. 79 ha già una risposta. Se ce l’ha, si applica quella.

Cassazione n. 28574/2025: per il voto, gli artt. 74 c. 3 e 79 sono regole specifiche

L’orientamento si è consolidato nel senso indicato dalla sentenza della Sezione I del 28 ottobre 2025, n. 28574. La Corte, nella ricostruzione del medesimo commento, ha precisato che le norme del concordato preventivo sono importabili nel concordato minore solo se non sono superate da regole specifiche del minore, e ha individuato proprio negli artt. 74, comma 3, e 79 le regole specifiche in materia di classi e di voto. La stessa pronuncia, nella lettura che ne dà lo Studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026, ha affermato anche che il trattamento riservato alle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Il principio affermato è che la maggioranza del concordato minore si calcola con le regole dell’art. 79, che costituiscono una disciplina autonoma del voto, e che la divisione in classi non autorizza a scavalcare l’ordine dei privilegi.

In altre parole, se ti trovi a dover contare i voti del tuo concordato minore, il punto di partenza obbligato è l’art. 79: maggioranza dei crediti ammessi al voto, eventuale maggioranza per teste, eventuale maggioranza delle classi. E se pensi di “premiare” una classe di chirografari a scapito di un privilegiato per ottenere un voto in più, la proposta rischia di cadere per violazione dell’ordine delle prelazioni prima ancora di arrivare al conteggio.

Tribunale di Milano n. 710/2025: come si fa materialmente il conto

Il terzo tassello è una sentenza di merito che mostra il calcolo “dal vivo”. Il Tribunale di Milano, Sezione II civile, con la sentenza n. 710/2025 pubblicata il 15 ottobre 2025, ha omologato un concordato minore in continuità con più classi. Il tribunale ha ricordato che, in presenza di classi, serve la doppia maggioranza: sui crediti ammessi al voto e per classi. Ha poi applicato il silenzio-assenso ai creditori che non avevano risposto nel termine e ha quantificato il risultato: su crediti ammessi al voto per 2.282.105,05 euro, i crediti favorevoli erano pari a 1.298.955,70 euro, cioè il 56,919%. Le classi favorevoli erano sette su otto. Nessun creditore superava da solo il 50% dei crediti votanti, per cui la maggioranza per teste non era necessaria.

La sentenza contiene due precisazioni utili. La prima: i creditori con privilegio, pegno o ipoteca votano solo per la parte di credito non integralmente pagata, salvo che rinuncino alla prelazione, e questo segna una differenza rispetto al concordato preventivo. La seconda: quando serve la maggioranza per teste, nel conteggio dei “voti espressi” rientrano anche i consensi formati per silenzio-assenso.

Il principio affermato è che il calcolo della maggioranza si fa sugli importi dei crediti ammessi al voto, includendo come favorevoli i creditori silenti, ed escludendo dal computo la parte dei crediti privilegiati che il piano paga per intero.

Il principio, calato nella pratica, significa che la “fotografia” del voto va scattata in euro, non in numero di creditori. Il fornitore con 3.000 euro di credito e la banca con 300.000 euro non pesano allo stesso modo. E chi non risponde, salvo eccezioni, sta di fatto votando sì.

Cassazione n. 2258/2026: il diritto di voto si toglie solo per legge

L’ultimo tassello dell’orientamento consolidato viene da una decisione resa in materia di concordato fallimentare, ma il cui principio si estende con naturalezza al voto concordatario in generale. La Suprema Corte, con la sentenza della Sezione I n. 2258/2026, ha esaminato il caso di tre proposte concorrenti: una società creditrice, che era anche proponente, aveva votato con una sua controllata sulla proposta concorrente di un’altra società. La Corte ha distinto due situazioni. Quando il creditore vota sulla propria proposta, il conflitto d’interessi è riconosciuto e giustifica l’esclusione del voto. Quando invece vota sulla proposta di un terzo, si comporta come qualunque altro creditore e non c’è conflitto con la massa. I voti sono stati quindi conteggiati, e con il ricalcolo la proposta concorrente non ha raggiunto la maggioranza.

Il principio affermato è che il diritto di voto del creditore può essere limitato solo da una previsione di legge, senza estensioni per analogia.

Nel concordato minore questo principio ha un peso particolare, perché l’art. 79, comma 2, contiene un elenco preciso di esclusi. In altre parole, se ti trovi a voler “togliere di mezzo” il voto contrario di un creditore, devi poterlo ricondurre a una delle categorie dell’art. 79, comma 2 (familiari, società collegate, cessionari recenti, conflitto d’interessi): l’antipatia del creditore, la sua durezza in trattativa o il fatto che abbia agito in executivis non bastano. E, specularmente, il creditore che vuole far escludere il voto favorevole di un altro deve dimostrare che rientra in una di quelle categorie.

Prima questione aperta: chi tace acconsente anche quando si contano le teste?

La questione

Il silenzio-assenso funziona bene quando si contano gli euro: chi non risponde si somma ai favorevoli. Ma la norma, per il caso in cui un solo creditore detenga la maggioranza dei crediti, chiede anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Il dubbio pratico è evidente: un creditore che non ha detto nulla ha “espresso” un voto? Se la risposta è sì, i silenti si contano anche per teste; se è no, la partita si gioca solo tra chi ha scritto all’OCC. Accanto a questo c’è un secondo dubbio, collegato: se il creditore dominante è l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, e il giudice applica il cram down, come si conta il loro voto ai fini delle teste?

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Milano, con la già citata sentenza n. 710/2025, ha affermato che ai fini della maggioranza per teste dei “voti espressi” si computano anche i voti favorevoli derivanti dal silenzio-assenso. È una lettura coerente con il comma 3 dell’art. 79, che equipara il silenzio al consenso senza distinguere tra maggioranza per importi e maggioranza per teste.

Sul versante del creditore pubblico, la Corte d’Appello di Ancona, con il decreto n. 756/2025 del 10 aprile 2025, ha respinto il reclamo di una debitrice contro il diniego di omologa pronunciato dal Tribunale di Ancona con decreto del 2 dicembre 2024. La vicenda è istruttiva anche per i numeri. Senza i voti del fisco e dell’INPS, i favorevoli valevano 70.562,10 euro e i contrari 73.136,04 euro: maggioranza per importi non raggiunta. Per teste, c’era un solo voto favorevole contro quattro contrari. Secondo la ricostruzione del commento pubblicato da i-law, la Corte ha affermato che il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, quando si applica il cram down, può essere sterilizzato ai fini della maggioranza per importi, ma non convertito in voto favorevole, e non incide sul calcolo per teste, dove il creditore pubblico continua a essere contato. Nel caso concreto, inoltre, la proposta è stata ritenuta non conveniente: offriva al creditore ipotecario il 50% del credito (30.794,56 euro su 61.589,23 euro) in 94 mesi, su un bene già pignorato con prezzo base intorno a 72.000 euro.

Se c’è contrasto

Un contrasto aperto tra pronunce che abbiamo potuto verificare non risulta: Milano e Ancona affrontano due aspetti diversi dello stesso problema. Ma le due letture, messe insieme, producono un quadro che non è affatto intuitivo:

  • il silenzio vale sì anche per teste (Milano);
  • il voto contrario esplicito del fisco, superato dal cram down, non diventa un sì, né per gli importi né per le teste (Ancona, nella ricostruzione citata).

L’assunzione prudenziale è questa: quando la maggioranza per teste è necessaria, conviene costruire la proposta in modo che regga anche nell’ipotesi in cui i silenti non vengano conteggiati e il voto contrario del creditore pubblico resti un no. Se il piano passa anche in quello scenario, è al riparo da qualunque lettura.

Cosa significa per te

Se sei il debitore e hai un creditore che da solo supera la metà dei crediti, la prima cosa da fare è contare i creditori, non i crediti. Un piano che convince la banca dominante ma lascia contrari tre piccoli fornitori rischia di cadere sulla maggioranza per teste, come è accaduto nel caso di Ancona. La maggioranza per teste si conquista con la trattativa sui creditori piccoli, non con la percentuale offerta al creditore grande.

Se sei un creditore, il tuo silenzio non è neutro: vale come adesione. Se non condividi la proposta, devi comunicare il dissenso all’OCC via PEC entro il termine fissato dal giudice, che per legge non può superare i 30 giorni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce la fase di raccolta delle adesioni dal punto di vista dell’Organismo: per questo la mappa dei voti, importi e teste, va costruita prima del deposito e non dopo.

Seconda questione aperta: il privilegiato pagato solo in parte, per quanto vota?

La questione

L’art. 79, comma 1, dice che i privilegiati soddisfatti in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua. Ma “soddisfatti in parte” in che senso? Il caso più semplice è quello della banca ipotecaria che, secondo il valore attestato dall’OCC, potrebbe ricavare dalla vendita della casa solo una parte del suo credito: per quella parte il piano la paga per intero, per il resto la tratta come chirografaria. Ma c’è un caso più delicato: il privilegiato che il piano paga per intero, ma in tempi lunghi, magari con una moratoria. Un pagamento integrale differito di anni è davvero un pagamento integrale? E se non lo è, il privilegiato vota, e per quale importo?

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 710/2025, ha applicato la regola nella sua versione più lineare: i privilegiati votano solo per la parte non integralmente pagata, salvo rinuncia alla prelazione. La rinuncia è un’opzione che spesso si trascura: il creditore privilegiato può rinunciare alla prelazione, in tutto o in parte, e votare per la parte rinunciata.

Sul pagamento dilazionato i giudici di merito hanno seguito due strade diverse, che arrivano a risultati simili.

Il Tribunale di Massa, con la pronuncia del 6 febbraio 2025, secondo la ricostruzione di Il Caso.it, ha applicato al concordato minore il combinato disposto dell’art. 86 e dell’art. 109, comma 5, CCII, cioè le regole del concordato preventivo sul voto dei creditori prelatizi pagati con dilazione. È, in sostanza, la via dell’integrazione tramite il rinvio dell’art. 74, comma 4.

Il Tribunale di Modena, con la pronuncia del 20 novembre 2025, ha invece riconosciuto ai creditori prelatizi sottoposti a moratoria oltre i termini previsti per il concordato preventivo il diritto di voto per l’intero credito, leggendo l’art. 79, comma 1, alla luce della Direttiva europea Insolvency e osservando che, nel concordato minore, la norma sul voto dei prelatizi esiste ed è sufficiente a sé stessa. È la via dell’interpretazione interna all’art. 79, coerente con l’impostazione della Cassazione n. 28574/2025.

Se c’è contrasto

Il contrasto riguarda il percorso più che il risultato. Massa importa le regole del concordato preventivo; Modena lo esclude e arriva al voto del prelatizio dilazionato partendo dall’art. 79. Entrambe le decisioni, però, convergono su un punto: il prelatizio pagato per intero ma con una dilazione significativa non può essere trattato come un creditore integralmente soddisfatto e privato del voto.

L’orientamento prevalente, dopo le sentenze della Cassazione del 2025 sulla specialità dell’art. 79, sembra spingere verso la lettura di Modena. L’assunzione prudenziale è dunque di considerare votanti, per l’intero credito, i privilegiati soggetti a moratoria o a pagamenti differiti nel tempo, e di includerli nel calcolo della maggioranza fin dalla stesura della proposta. Escluderli e poi vederseli riammettere dal giudice significa scoprire all’udienza di omologa che la maggioranza non c’era.

Cosa significa per te

Se sei il debitore, la scelta di pagare i privilegiati in modo dilazionato ha un costo “politico”: quei creditori entrano nel voto, e normalmente sono quelli con i crediti più alti. Una banca ipotecaria con 140.000 euro che riceve diritto di voto per l’intero importo può spostare da sola la maggioranza e, se supera la metà dei crediti, far scattare anche la maggioranza per teste. Prima di decidere tempi e modalità di pagamento dei privilegiati, bisogna simulare l’effetto di quella scelta sul calcolo dei voti.

Se sei il creditore privilegiato, devi verificare due cose: il valore del bene attestato dall’OCC, che determina la parte “coperta” e quella “scoperta” del tuo credito, e i tempi di pagamento della parte coperta. Se il valore è sottostimato, la parte su cui voti come chirografario si allarga, ma la parte che ti viene garantita si riduce: è un dato da contestare, se infondato, con le osservazioni all’OCC e in sede di omologa. Sul punto la regola dell’art. 75, comma 2, CCII è chiara: i privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC.

Terza questione aperta: con le classi basta la maggioranza delle classi, o si applicano le regole del concordato preventivo?

La questione

La divisione in classi, nel concordato minore, è facoltativa (salvo che per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi). Quando c’è, l’art. 79 chiede la maggioranza dei crediti anche nel maggior numero di classi. Con quattro classi ne servono tre; con cinque ne servono tre; con tre ne servono due. Ma il concordato minore può essere anche “in continuità”, cioè finalizzato a proseguire l’attività d’impresa o professionale. E nel concordato preventivo in continuità le regole sono diverse: è prevista la ristrutturazione trasversale dei debiti (art. 112, comma 2, CCII), che consente l’omologa anche quando non tutte le classi votano a favore. La domanda è: il concordato minore in continuità segue l’art. 79 o le regole del concordato preventivo in continuità?

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Firenze, con una sentenza del novembre 2025 commentata da Astorre Mancini su Il Caso.it il 20 gennaio 2026, ha ritenuto che nel concordato minore in continuità professionale si applichino le regole del concordato preventivo in continuità, compresa la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. Nel caso concreto, su cinque classi solo due avevano votato a favore; il tribunale ha comunque raggiunto la maggioranza delle classi, tre su cinque, applicando le regole del concordato preventivo, e ha omologato. La motivazione insiste sulla necessità di una visione coerente dell’istituto, che tratti allo stesso modo il concordato minore in continuità professionale e quello preventivo in continuità.

Il Tribunale di Udine, con la pronuncia del 15 dicembre 2025, ha affrontato un aspetto collegato: in un concordato minore in continuità con più classi ha ritenuto obbligatoria la nomina del commissario giudiziale, prevista dall’art. 78, comma 2-bis, CCII quando la proposta è un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, perché prima del voto non si può sapere se servirà la ristrutturazione trasversale. Il Tribunale di Torino, con la pronuncia del 25 novembre 2025, ha segnalato proprio questa anomalia: il commissario va nominato prima del voto, quando ancora non si sa se l’art. 112, comma 2, entrerà in gioco.

Sul fronte opposto, il Tribunale di Bologna, con la pronuncia del 22 marzo 2024, ha escluso l’applicazione analogica al concordato minore dell’art. 84, comma 3, CCII (una norma del concordato preventivo in continuità). E l’autore del commento a Firenze sostiene che quella sentenza forzi l’art. 74, comma 4: il rinvio al concordato preventivo vale solo per quanto non previsto, mentre il minore ha già le sue regole su maggioranze (art. 79) e classi (art. 74, comma 3). La lettura dell’autore si appoggia espressamente sulle Cassazioni n. 17721/2025 e n. 28574/2025.

Infine, il Tribunale di Taranto, con la pronuncia dell’11 aprile 2024, citata dallo Studio CNDCEC-FNC, ha affrontato le maggioranze in un concordato minore “familiare” unitario: ha affermato che l’omologa è possibile solo se le maggioranze di legge sono raggiunte per tutte le masse e per ciascun componente della famiglia, escludendo un’omologa parziale limitata alla parte del piano che ha ottenuto i voti sufficienti.

Se c’è contrasto

Qui il contrasto è dichiarato. Da una parte, la lettura “integrativa” di Firenze, che porta nel concordato minore in continuità le regole del concordato preventivo in continuità, compresa la ristrutturazione trasversale. Dall’altra, la lettura “autonomista”, sostenuta in dottrina sulla base delle Cassazioni del 2025 e coerente con Bologna, secondo cui il concordato minore resta soggetto solo all’art. 79: maggioranza dei crediti e maggioranza delle classi, senza ristrutturazione trasversale. Esiste anche una possibile via intermedia, indicata nello stesso commento: lasciare al debitore la scelta di chiedere l’omologa ai sensi dell’art. 112, comma 2, con tutte le regole che ne derivano.

Ad oggi la Cassazione non risulta essersi pronunciata in modo specifico sull’applicabilità della ristrutturazione trasversale al concordato minore; le sue sentenze del 2025 sulla specialità dell’art. 79 orientano però verso la lettura autonomista. L’assunzione prudenziale è costruire la proposta in modo che raggiunga la maggioranza delle classi prevista dall’art. 79, senza contare sulla ristrutturazione trasversale, e considerare l’art. 112, comma 2, come una seconda linea da sostenere solo se il tribunale competente la ammette.

Cosa significa per te

Se sei il debitore, il numero delle classi è una scelta strategica che incide direttamente sulla maggioranza. Con due classi, basta che una dica sì? No: il “maggior numero” di due classi è due, quindi servono entrambe. Con tre classi ne servono due, con quattro ne servono tre. Ogni classe in più è un’altra votazione da vincere: le classi vanno formate per omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, non per comodità di calcolo, ma il loro numero va sempre misurato sull’effetto che produce sulla maggioranza.

Se il tuo concordato è “familiare”, cioè riguarda più componenti della stessa famiglia, ricorda il principio di Taranto: la maggioranza va raggiunta su ciascuna massa, e un sì su un componente non compensa un no su un altro.

Se sei un creditore inserito in una classe che ritieni costruita apposta per diluire il tuo voto, la contestazione va fatta subito, all’OCC, nelle osservazioni e poi in sede di omologa: la formazione delle classi non può alterare l’ordine delle prelazioni (Cass. n. 28574/2025) e deve rispondere a criteri di omogeneità.

La pronuncia più recente e rilevante: il Fisco vota come gli altri creditori (Cass. n. 14555/2026)

Il contesto

Nel concordato minore il creditore più pesante è spesso pubblico: l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS. Per anni si è discusso se, per coinvolgere il Fisco nel concordato minore, servisse la procedura di transazione fiscale prevista dall’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione, con le sue regole e i suoi tempi. La questione non è solo procedurale: se il Fisco dovesse esprimersi attraverso un procedimento separato, il suo voto avrebbe un peso e una disciplina diversi da quelli degli altri creditori, e il calcolo della maggioranza dell’art. 79 ne risulterebbe alterato.

La decisione in linguaggio piano

La Suprema Corte ha chiarito, con l’ordinanza n. 14555/2026, ripresa da Fiscal Focus il 20 maggio 2026, che nel concordato minore non è necessaria la transazione fiscale dell’art. 63 CCII: l’amministrazione finanziaria partecipa al voto come qualunque altro creditore, e se il suo voto è determinante opera il meccanismo del cram down dell’art. 80, comma 3.

Tradotto: il credito fiscale entra nella massa dei crediti ammessi al voto secondo le regole ordinarie. Se l’Agenzia aderisce, il suo credito si somma ai favorevoli; se tace, scatta il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3; se vota contro e quel voto è determinante, il giudice può omologare comunque, a condizione che la proposta sia conveniente per l’erario rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC.

Il Tribunale di Roma, Sezione XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, aveva già applicato questo schema in un concordato minore di un professionista avvocato: cram down sul credito erariale e applicazione della regola della priorità relativa nella distribuzione del valore. È un’indicazione importante, perché mostra che il cram down fiscale e il rispetto dell’ordine dei creditori vanno valutati insieme: la convenienza per il Fisco non è l’unico test.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima di questa ordinanza, nella pratica, molti piani venivano costruiti con un duplice binario: la proposta ai creditori e, a parte, una sorta di trattativa con l’amministrazione finanziaria sul modello della transazione fiscale. Ora il quadro è più lineare. Il Fisco è un creditore che vota nel concordato minore con le stesse regole degli altri, salvo il “paracadute” del cram down.

Questo ha tre conseguenze sul calcolo delle maggioranze.

  1. Il credito fiscale va inserito nel calcolo dei crediti ammessi al voto fin dall’inizio, per l’importo risultante dalle comunicazioni degli uffici fiscali e dell’agente della riscossione, che l’OCC acquisisce nel corso della procedura.
  2. Il silenzio dell’Agenzia vale adesione, come quello di ogni altro creditore. Non è necessario attendere un provvedimento espresso.
  3. Il voto contrario dell’Agenzia non chiude la partita se è determinante: il debitore può chiedere il cram down, ma deve dimostrare la convenienza. E, secondo la lettura della Corte d’Appello di Ancona vista sopra, quel voto non si trasforma in un sì ai fini della maggioranza per teste.

La conseguenza pratica più rilevante è che la proposta deve contenere fin dall’inizio, con l’appoggio della relazione dell’OCC, la dimostrazione numerica che l’erario riceve dal concordato almeno quanto riceverebbe dalla liquidazione. È quella dimostrazione, e non la percentuale offerta in astratto, a rendere possibile l’omologa contro il voto del Fisco.

Resta da verificare un punto: come conciliare il cram down “per importi” con la sterilizzazione del voto descritta nel caso di Ancona. La norma parla di adesione “determinante per raggiungere la maggioranza”: la lettura più aderente al testo è che il giudice valuti se, con l’adesione del Fisco, la maggioranza ci sarebbe stata. Il commento al decreto di Ancona parla invece di voto “sterilizzato”, cioè tolto dal calcolo. Le due letture possono portare a risultati diversi, come mostrerà la prima simulazione.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni sul calcolo delle maggioranze

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite applicando i principi delle pronunce citate a situazioni-tipo. Non riproducono casi seguiti dallo Studio. Gli importi sono volutamente non tondi, per mostrare come si fa il conto reale.

Simulazione 1 – Nessuna classe, silenzio dell’Agenzia e cram down

Ipotesi: un artigiano propone un concordato minore in continuità senza classi. Il giudice apre la procedura con decreto del 4 novembre 2026 (mercoledì) e assegna 30 giorni per le dichiarazioni: termine finale venerdì 4 dicembre 2026. I crediti ammessi al voto, al netto dei privilegiati pagati per intero, sono:

Creditore Credito ammesso al voto Comportamento
Banca A (chirografaria) 71.320,15 € Vota contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione 48.905,60 € Silenzio
INPS 22.418,75 € Vota a favore
Fornitore B 39.112,30 € Vota a favore
Fornitore C 18.640,00 € Vota contro
Società di leasing D 14.463,60 € Silenzio
Totale 214.860,40 €

La soglia è la maggioranza dei crediti ammessi al voto: serve più di 107.430,20 €.

Scenario base. Applicando il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, come fa il Tribunale di Milano n. 710/2025, i favorevoli sono: 48.905,60 + 22.418,75 + 39.112,30 + 14.463,60 = 124.900,25 €, pari al 58,13%. I contrari valgono 89.960,15 € (41,87%). Nessun creditore supera da solo il 50% (la Banca A pesa il 33,19%), quindi la maggioranza per teste non serve. Il concordato è approvato.

Variante. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece di tacere, invia all’OCC un voto contrario entro il 4 dicembre. I favorevoli scendono a 75.994,65 €, il 35,37%: maggioranza non raggiunta. Il debitore chiede il cram down dell’art. 80, comma 3, come consentito anche dalla Cass. n. 14555/2026.

  • Lettura aderente al testo (“adesione determinante”): con l’adesione dell’Agenzia la maggioranza ci sarebbe stata (58,13%), quindi il voto è determinante e, se la proposta è conveniente per l’erario rispetto alla liquidazione, il giudice può omologare.
  • Lettura della “sterilizzazione” (ricostruzione del decreto della Corte d’Appello di Ancona n. 756/2025): il credito dell’Agenzia si toglie dal calcolo. I crediti di riferimento diventano 214.860,40 − 48.905,60 = 165.954,80 €; i favorevoli restano 75.994,65 €, pari al 45,79%. Maggioranza non raggiunta neppure così.

Esito: nello scenario con voto contrario esplicito, l’omologa dipende dalla lettura che il tribunale dà dell’art. 80, comma 3. La mossa prudente, prima del 4 dicembre, è lavorare sull’adesione della Banca A o del Fornitore C: basterebbe il sì del Fornitore C (18.640,00 €) per portare i favorevoli, nella lettura della sterilizzazione, a 94.634,65 € su 165.954,80 €, cioè il 57,02%.

Simulazione 2 – Un creditore supera da solo la metà: la maggioranza per teste

Ipotesi: un professionista propone un concordato minore senza classi. Decreto di apertura del 12 novembre 2026 (giovedì) con termine di 30 giorni: il trentesimo giorno cade sabato 12 dicembre 2026. Secondo la regola generale sul computo dei termini, la scadenza slitta a lunedì 14 dicembre 2026; per prudenza, chi vuole votare contro dovrebbe comunque inviare la PEC entro venerdì 11 dicembre, e conviene sempre controllare la data indicata nel decreto.

Creditore Credito ammesso al voto Peso Comportamento
Banca X 94.810,40 € 58,07% Vota a favore
Fornitore 1 21.330,00 € 13,06% Vota contro
Fornitore 2 17.902,50 € 10,96% Vota contro
Comune (tributi locali) 6.215,00 € 3,81% Silenzio
Consulente esterno 23.018,00 € 14,10% Vota contro
Totale 163.275,90 € 100%

Maggioranza per importi: favorevoli 94.810,40 + 6.215,00 = 101.025,40 €, pari al 61,87%. Raggiunta.

Ma la Banca X detiene da sola il 58,07% dei crediti: scatta la maggioranza per teste dei voti espressi dell’art. 79, comma 1.

  • Contando il silenzio del Comune come voto favorevole (Trib. Milano n. 710/2025): 2 favorevoli (Banca X, Comune) contro 3 contrari. Maggioranza per teste non raggiunta.
  • Contando solo i voti scritti: 1 favorevole contro 3 contrari. Non raggiunta.

Esito: il concordato non è approvato, pur avendo quasi il 62% dei crediti a favore. È esattamente la dinamica del caso di Ancona.

Variante. Il debitore, prima della scadenza, rinegozia con il consulente esterno e ottiene il suo sì.

  • Con la lettura di Milano (silenzio = voto espresso favorevole): 3 favorevoli (Banca X, Comune, consulente) contro 2 contrari. Maggioranza per teste raggiunta.
  • Con la lettura restrittiva (solo voti scritti): 2 favorevoli contro 2 contrari. Parità: maggioranza non raggiunta.

La lezione è che, quando c’è un creditore dominante, ogni singolo creditore piccolo vale quanto la banca. E siccome la lettura di Milano non è stata, a quanto risulta, confermata dalla Cassazione, conviene ottenere l’adesione espressa anche del Comune, così da arrivare a 3 voti scritti contro 2 e mettere il risultato al riparo da qualunque interpretazione.

Simulazione 3 – Classi, privilegiato “degradato” e maggioranza delle classi

Ipotesi: un’impresa minore propone un concordato in continuità con quattro classi. La Banca Y ha un credito ipotecario di 132.640,00 €. L’OCC attesta che dalla vendita dell’immobile, a valore di mercato e al netto dei costi, si ricaverebbero 81.215,00 €. Il piano paga i 81.215,00 € per intero in 12 mesi e tratta la parte residua, 132.640,00 − 81.215,00 = 51.425,00 €, come chirografaria, al 15%. Per l’art. 79, comma 1, la Banca Y vota come chirografaria solo per 51.425,00 € (in coerenza con Trib. Milano n. 710/2025; se il pagamento della parte privilegiata fosse molto dilazionato, andrebbe valutato il voto per l’intero credito secondo Trib. Modena 20 novembre 2025).

Classe Creditori e crediti al voto Voti Esito della classe
C1 – Parte degradata ipotecaria Banca Y: 51.425,00 € Contro Respinge
C2 – Fornitori strategici 27.118,40 € (sì), 12.506,90 € (sì), 8.940,00 € (no) 39.625,30 € sì su 48.565,30 € Approva
C3 – Crediti pubblici chirografari AdER 36.774,55 € (silenzio), INPS 11.290,20 € (sì) 48.064,75 € sì Approva
C4 – Altri chirografari 9.870,00 € (no), 6.330,45 € (silenzio) 6.330,45 € sì su 16.200,45 € Respinge
Totale 164.255,50 €

Maggioranza per importi: favorevoli 27.118,40 + 12.506,90 + 36.774,55 + 11.290,20 + 6.330,45 = 94.020,50 €, pari al 57,24%. Raggiunta. Nessun creditore supera il 50%, quindi niente maggioranza per teste.

Maggioranza delle classi: approvano 2 classi su 4. Il “maggior numero” di quattro classi è tre. Maggioranza delle classi non raggiunta.

A questo punto le strade si dividono secondo la giurisprudenza vista nella terza questione:

  • con la lettura autonomista (Cass. n. 17721/2025 e n. 28574/2025, Trib. Bologna 22 marzo 2024, tesi del commento a Firenze), si applica solo l’art. 79: il concordato non è approvato;
  • con la lettura integrativa del Tribunale di Firenze (2025), il debitore potrebbe chiedere l’omologa con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, ma in quel caso, secondo il Tribunale di Udine (15 dicembre 2025), il commissario giudiziale avrebbe dovuto essere nominato fin dall’apertura.

Variante in fase di redazione. Se, prima del deposito, i creditori della C4 risultano omogenei per posizione giuridica e interessi economici a quelli della C2, e le classi vengono quindi correttamente costruite come tre (C1, C2 unita alla C4, C3), il conto cambia: nella nuova classe i favorevoli valgono 27.118,40 + 12.506,90 + 6.330,45 = 45.955,75 € contro 18.810,00 € di contrari, quindi la classe approva. Due classi su tre: maggioranza raggiunta. Attenzione: la riduzione del numero delle classi è legittima solo se risponde a omogeneità reale, non se serve soltanto a vincere il voto, e non può alterare l’ordine delle prelazioni (Cass. n. 28574/2025).

La giurisprudenza in tabella: tutte le pronunce citate

La tabella che segue riepiloga tutte le decisioni utilizzate in questo articolo. Per ciascuna indichiamo la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica sul calcolo della maggioranza. Due avvertenze di metodo. La prima: quando la data della pronuncia non è riportata dalle fonti, o cade in un giorno festivo e potrebbe riferirsi al deposito anziché alla decisione, la indichiamo solo con numero e anno o con il mese. La seconda: diverse pronunce di merito sono riportate nella ricostruzione di commenti pubblicati su riviste specializzate; i loro principi vanno sempre verificati sul testo integrale prima di essere invocati in un atto. Le decisioni della Cassazione sono raggruppate in testa, quelle di merito seguono in ordine logico rispetto alle questioni trattate.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. Sez. I, 30/6/2025, n. 17721 Rinvio dell’art. 74 c. 4 al concordato preventivo Il rinvio è un criterio regolatore esplicito, non un’analogia libera Prima si applica l’art. 79, poi eventualmente il concordato preventivo
Cass. SS.UU. n. 38596/2021 (richiamata da Cass. 17721/2025) Lacune normative Il silenzio della norma non è di per sé una lacuna Non si importano regole solo perché l’art. 79 non dice tutto
Cass. Sez. I, 28/10/2025, n. 28574 Specialità delle regole su classi e voto Artt. 74 c. 3 e 79 sono regole specifiche; le classi non alterano l’ordine delle prelazioni Il calcolo segue l’art. 79; classi “su misura” a rischio
Cass. Sez. I n. 2258/2026 Conflitto d’interessi nel voto Il voto si limita solo per legge, senza analogia Si escludono solo i creditori dell’art. 79 c. 2
Cass. n. 14555/2026 Fisco nel concordato minore Niente transazione fiscale; il Fisco vota come gli altri, con cram down Il credito fiscale entra nel calcolo ordinario
Trib. Milano, Sez. II, n. 710/2025 (pubbl. 15/10/2025) Calcolo concreto delle maggioranze Doppia maggioranza con classi; silenzio conta anche per teste; privilegiati votano per la parte scoperta Modello di calcolo in euro e in classi
App. Ancona, decr. n. 756/2025 del 10/4/2025 Teste e cram down Il voto contrario del Fisco si sterilizza, non diventa un sì, e conta per teste Con un creditore dominante servono i piccoli creditori
Trib. Ancona, decr. 2/12/2024 Diniego di omologa Maggioranza per importi e per teste non raggiunte; proposta non conveniente Il 50% in 94 mesi al creditore ipotecario non regge
Trib. Roma, Sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 Cram down sul Fisco Omologa con cram down erariale e priorità relativa Convenienza e ordine dei creditori vanno provati insieme
Trib. Massa, 6/2/2025 Voto dei prelatizi dilazionati Applica gli artt. 86 e 109 c. 5 al minore Il prelatizio pagato in ritardo vota
Trib. Modena, 20/11/2025 Prelatizi in moratoria Votano per l’intero credito, in base all’art. 79 letto con la Direttiva Il voto del privilegiato pesa di più del previsto
Trib. Firenze, 2025 (comm. Il Caso.it 20/1/2026) Classi nel minore in continuità Si applicano le regole del concordato preventivo in continuità Possibile omologa anche senza maggioranza delle classi
Trib. Bologna, 22/3/2024 Analogia con il concordato preventivo Esclusa l’applicazione analogica dell’art. 84 c. 3 Linea autonomista sul minore
Trib. Udine, 15/12/2025 Commissario giudiziale Obbligatorio nel minore in continuità con più classi Va nominato prima di sapere l’esito del voto
Trib. Torino, 25/11/2025 Commissario e art. 112 c. 2 Segnala l’anomalia della nomina anticipata Incertezza procedurale da gestire
Trib. Taranto, 11/4/2024 Concordato familiare Maggioranze su tutte le masse e su ciascun componente Niente omologa parziale

La sintesi operativa: i principi da portare con sé

Dalle pronunce esaminate si ricavano alcune regole pratiche, valide sia per il debitore che prepara la proposta sia per il creditore che deve decidere come votare.

  • La maggioranza del concordato minore si calcola sugli importi dei crediti ammessi al voto, non sul numero dei creditori (art. 79 c. 1; Trib. Milano n. 710/2025).
  • Le regole del voto sono quelle dell’art. 79: il concordato preventivo entra solo dove manca davvero una norma (Cass. n. 17721/2025 e n. 28574/2025).
  • Il silenzio del creditore vale adesione, e secondo il Tribunale di Milano conta anche nel calcolo per teste: chi vuole dissentire deve scrivere all’OCC entro il termine.
  • Se un solo creditore supera la metà dei crediti, servono anche i voti per teste: un piano gradito alla banca dominante ma sgradito ai piccoli creditori può cadere (App. Ancona n. 756/2025).
  • Il privilegiato pagato solo in parte vota come chirografario per la parte scoperta; quello pagato con forti dilazioni rischia di votare per l’intero credito (Trib. Milano n. 710/2025; Trib. Massa e Trib. Modena 2025).
  • Con le classi serve la maggioranza dei crediti anche nel maggior numero di classi: con quattro classi ne servono tre.
  • La ristrutturazione trasversale nel minore in continuità è ammessa da una parte dei tribunali ma contestata: non va messa al centro della strategia (Trib. Firenze 2025 contro la lettura autonomista).
  • Il Fisco vota come gli altri creditori; il suo no determinante si supera solo dimostrando la convenienza rispetto alla liquidazione (Cass. n. 14555/2026; Trib. Roma n. 753/2025).
  • Il voto si toglie solo nei casi previsti dalla legge: familiari, società collegate, cessionari recenti, conflitto d’interessi (art. 79 c. 2; Cass. n. 2258/2026).
  • Nel concordato familiare la maggioranza va raggiunta su ciascuna massa (Trib. Taranto 11/4/2024).

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se ho tre creditori e uno ha il 70% dei crediti, mi basta il suo sì?

No. Il suo sì ti dà la maggioranza per importi, ma poiché un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, l’art. 79, comma 1, richiede anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Con tre creditori, servono almeno due voti favorevoli. Se uno degli altri due tace, secondo il Tribunale di Milano (n. 710/2025) il suo silenzio conta come voto favorevole; ma per sicurezza conviene ottenere un’adesione espressa.

L’Agenzia delle Entrate ha votato contro: il concordato è perso?

Non necessariamente. Dopo la Cass. n. 14555/2026 è chiaro che il Fisco vota come gli altri creditori e che, se il suo voto è determinante, il giudice può omologare con il cram down dell’art. 80, comma 3, purché la proposta sia conveniente per l’erario rispetto alla liquidazione. Ma attenzione: secondo la ricostruzione del decreto della Corte d’Appello di Ancona n. 756/2025, il voto contrario non si trasforma in voto favorevole, e se serve la maggioranza per teste il Fisco resta un “no”.

La banca ipotecaria vota sempre per l’intero credito?

No. Se il piano paga per intero la parte del credito coperta dal valore del bene, la banca vota solo per la parte residua, come un chirografario (art. 79 c. 1; Trib. Milano n. 710/2025). Se però il piano paga anche la parte privilegiata con dilazioni o moratorie importanti, alcuni tribunali le riconoscono il voto per l’intero credito (Trib. Modena 20/11/2025; Trib. Massa 6/2/2025). La banca può anche rinunciare alla prelazione e votare per la parte rinunciata.

Ho diviso i creditori in quattro classi e due hanno votato sì: posso essere omologato?

Secondo l’art. 79 no, perché il maggior numero di quattro classi è tre. Una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Firenze 2025) ammette, nel minore in continuità, le regole del concordato preventivo con la ristrutturazione trasversale; ma la lettura che si fonda sulle Cassazioni n. 17721/2025 e n. 28574/2025 lo esclude. È un rischio da valutare prima del deposito, non dopo il voto.

Mio fratello è mio creditore: il suo voto favorevole conta?

No. I parenti fino al quarto grado non votano e non sono computati (art. 79 c. 2). Il suo credito va quindi tolto anche dalla base di calcolo. Allo stesso modo non votano le società collegate e chi ha acquistato il credito da meno di un anno prima della domanda. E, per la Cass. n. 2258/2026, non si possono aggiungere esclusioni non previste dalla legge.

Cosa può fare lo Studio Monardo sul voto del tuo concordato minore

Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, con un lavoro che parte dai numeri e arriva, se serve, fino all’ultimo grado di giudizio. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la base di calcolo dei crediti ammessi al voto, creditore per creditore, separando le quote privilegiate pagate per intero da quelle che votano come chirografarie, secondo l’art. 79 c. 1 e la sentenza del Tribunale di Milano n. 710/2025.
  2. Individuiamo i creditori esclusi dal voto ai sensi dell’art. 79 c. 2 (familiari, società collegate, cessionari recenti, conflitto d’interessi) e li togliamo dalla base di calcolo, senza estensioni arbitrarie, in linea con la Cass. n. 2258/2026.
  3. Verifichiamo in anticipo se scatta la maggioranza per teste, contando i creditori oltre ai crediti, e simuliamo l’esito sia con sia senza il computo dei silenti.
  4. Simuliamo l’effetto delle classi sulla maggioranza, verificando che la loro formazione sia fondata su omogeneità di posizione giuridica e interessi e che non alteri l’ordine delle prelazioni (Cass. n. 28574/2025).
  5. Valutiamo il trattamento dei privilegiati e i tempi di pagamento, misurando il rischio che i prelatizi dilazionati votino per l’intero credito (Trib. Modena e Trib. Massa 2025).
  6. Prepariamo il dossier di convenienza per il cram down fiscale e contributivo, confrontando con i dati della relazione dell’OCC il trattamento offerto all’erario con l’alternativa liquidatoria (art. 80 c. 3; Cass. n. 14555/2026).
  7. Seguiamo la fase delle adesioni, controllando che le dichiarazioni e i dissensi arrivino via PEC all’OCC nel termine fissato dal decreto, che non può superare i 30 giorni.
  8. Per il creditore, redigiamo le contestazioni e le osservazioni all’OCC e l’opposizione all’omologa quando il calcolo della maggioranza o la formazione delle classi non rispettano la legge.
  9. Impugniamo il diniego di omologa o la sentenza di omologa con reclamo, e portiamo la questione fino in Cassazione quando il punto controverso è di diritto, come la maggioranza per teste o l’applicabilità della ristrutturazione trasversale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista è la leva decisiva su questo tema: le questioni sul calcolo delle maggioranze, dalla maggioranza per teste alla ristrutturazione trasversale, sono ancora aperte e si risolvono spesso in sede di reclamo e di legittimità. Lo stesso difensore che imposta il conteggio dei voti al momento della proposta può sostenere la stessa linea in Corte d’Appello e in Cassazione, senza cambi di strategia e senza dover rispiegare il fascicolo a un nuovo professionista. A questo si aggiunge l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, che consente di conoscere dall’interno il modo in cui l’Organismo raccoglie e riferisce i voti.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono crediti, valori di liquidazione e flussi del piano; gli avvocati traducono quei numeri in una proposta che regga il voto e il giudizio di omologa. Ci impegniamo sui mezzi, non sui risultati: analizzeremo i tuoi numeri, verificheremo ogni voto e costruiremo con te la strategia più solida.

In chiusura: il voto si prepara prima del voto

Il calcolo della maggioranza nel concordato minore non è un’operazione aritmetica da fare a voto concluso: è una scelta che si compie quando si scrive la proposta. Il trattamento dei privilegiati, il numero delle classi, la presenza di un creditore dominante, il peso del Fisco decidono in anticipo se la maggioranza ci sarà. Le sentenze che abbiamo visto lo confermano: la differenza tra omologa e diniego, spesso, sta in un creditore piccolo che vota contro o in una classe di troppo.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la fase di raccolta e conteggio delle adesioni. Da avvocato cassazionista, può inoltre difendere la stessa lettura dell’art. 79 in tutti i gradi di giudizio, fino alla Suprema Corte.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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