Quanto Debito Serve Per Accedere Alla Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore?

Chi cerca questa risposta di solito ha già fatto un conto mentale: “ho 18.000 euro di finanziarie, sarà abbastanza?” oppure “ho 140.000 euro tra mutuo e prestiti, sarò troppo indebitato?”. La risposta sorprende quasi tutti. La legge non fissa alcuna soglia minima di debito per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: quello che conta è se sei in stato di sovraindebitamento, cioè se i tuoi debiti sono sproporzionati rispetto al tuo reddito e al tuo patrimonio. E proprio per questo non esiste una risposta valida per tutti. Dipende da chi sei, da quanto guadagni, da cosa possiedi e da come sono nati i tuoi debiti.

Qualche esempio lampo. Un pensionato con 980 euro al mese e 14.380 euro di debiti può essere pienamente sovraindebitato: con quell’assegno, una volta pagato l’affitto e la spesa, non resta nulla per le rate. Un dirigente con 6.200 euro netti al mese e 60.000 euro di debiti, invece, potrebbe non esserlo affatto, perché con un piano di rientro ordinario riuscirebbe a far fronte a tutto. Una famiglia con 160.000 euro di mutuo residuo e 37.000 euro di prestiti può trovarsi a metà strada, e la differenza la fa la casa. Un ex titolare di partita IVA con 52.000 euro di debiti, metà dei quali legati alla vecchia attività, deve prima chiedersi se è ancora un “consumatore” per quella parte di debiti.

C’è poi un equivoco ricorrente: la cifra di 50.000 euro che molti hanno letto da qualche parte. Esiste davvero, ma riguarda un’altra procedura e un altro soggetto: è il limite sotto il quale un creditore non può ottenere l’apertura della liquidazione controllata del tuo patrimonio (art. 268, comma 2, CCII). Non ha nulla a che vedere con la tua possibilità di chiedere la ristrutturazione. Lo vedremo con calma.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti e poi cinque profili, ognuno scritto per chi si trova in quella situazione:

  1. chi ha un debito contenuto e un reddito molto basso;
  2. chi ha debiti medi da finanziamenti, carte revolving e cessione del quinto;
  3. chi ha un mutuo sulla casa e un’esposizione complessiva elevata;
  4. chi ha debiti alti ma anche un reddito o un patrimonio importanti;
  5. chi ha debiti che non sono solo “da consumatore”: garanti, soci, ex imprenditori.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché valutare se una persona è sovraindebitata è il cuore del lavoro del Gestore della crisi da sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè proprio dell’organismo che, per legge, deve attestare cause dell’indebitamento, documentazione e incapacità di adempiere prima che il giudice esamini la domanda. Conoscere dall’interno come l’OCC legge i numeri di una famiglia è ciò che permette di capire, prima di depositare, se la tua situazione rientra nella procedura.

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Le regole che valgono per tutti, qualunque sia la cifra del tuo debito

Prima di entrare nei profili, conviene fissare una volta sola la base normativa. I profili che seguono rimanderanno a queste regole, senza ripeterle.

Il presupposto è uno stato, non una cifra

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dagli artt. 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024). Secondo l’art. 67, comma 1, il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi; il piano ha contenuto libero e può prevedere il pagamento anche parziale e differenziato dei crediti.

Nella norma non compare alcun importo. Non c’è scritto “debiti superiori a X euro”, né “almeno tre creditori”, né “debito pari ad almeno N volte il reddito”. Il requisito è qualitativo: essere sovraindebitato.

Che cosa significa? L’art. 2, comma 1, lettera c), del CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore (e degli altri debitori minori non soggetti alla liquidazione giudiziale). Le due nozioni sono definite nelle lettere precedenti dello stesso articolo:

  • la crisi (lett. a) è lo stato che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi;
  • l’insolvenza (lett. b) è lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori da cui risulta che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Tradotto: sei sovraindebitato quando ciò che entra (reddito) e ciò che possiedi (patrimonio liquidabile) non bastano, ora o nei prossimi dodici mesi, a pagare regolarmente ciò che devi. È un rapporto, non un numero assoluto. Diecimila euro possono essere una montagna per chi vive con l’assegno sociale e una formalità per chi ha un conto deposito capiente.

Chi è “consumatore”

La procedura è riservata al consumatore. Secondo l’art. 2, comma 1, lettera e), è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di determinate società di persone, per i debiti estranei a quelli sociali. Conta quindi la natura dei debiti, non il mestiere: un lavoratore autonomo può essere consumatore per il prestito auto personale, ma non per i debiti dello studio. Questo diventa decisivo nel quinto profilo.

Cosa guarda davvero l’OCC

Poiché manca una soglia, il sovraindebitamento va dimostrato con i documenti. L’art. 67, comma 2, elenca ciò che va allegato alla domanda: l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione; la consistenza e composizione del patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; gli stipendi, le pensioni e le altre entrate tue e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto serve al mantenimento.

A questo si aggiunge la relazione dell’OCC (art. 68, comma 2), che deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza con cui hai assunto le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione su completezza e attendibilità della documentazione e i costi presunti della procedura. È qui che il “quanto debito” si trasforma in una valutazione concreta: l’OCC mette a confronto il totale dei debiti con il reddito disponibile e con il patrimonio, e spiega perché non riesci a pagare.

Un metodo in quattro passaggi per misurare il tuo sovraindebitamento

Poiché la legge non offre una cifra, serve un metodo. Quello che segue riproduce, in forma semplificata, il percorso logico che l’OCC compie quando redige la relazione dell’art. 68 e che il giudice ripercorre quando valuta l’ammissibilità.

Primo passaggio: il reddito netto annuo del nucleo. Si sommano stipendi, pensioni, indennità e ogni altra entrata tua e dei familiari conviventi, come richiede l’art. 67, comma 2, lett. e). Contano le mensilità effettive (tredicesima, quattordicesima), non lo stipendio di un singolo mese. Le entrate variabili (straordinari, provvigioni, lavori occasionali) vanno stimate sulla media degli ultimi anni, con le dichiarazioni dei redditi del triennio.

Secondo passaggio: il fabbisogno della famiglia. Si individua quanto serve per vivere: affitto o rata della casa, utenze, alimentazione, trasporti, scuola, salute. Il riferimento minimo è la soglia dell’assegno sociale moltiplicato per il parametro ISEE, ma il fabbisogno reale, se documentato, può essere superiore. L’OCC e il giudice verificano che le voci siano ragionevoli: un fabbisogno gonfiato riduce la credibilità del piano, un fabbisogno sottostimato lo rende ineseguibile.

Terzo passaggio: il patrimonio realizzabile. Si elencano i beni e se ne stima il valore di mercato al netto delle garanzie che li gravano: immobili, veicoli, depositi, polizze riscattabili, quote. Un bene esiste per il piano solo nella misura in cui può essere trasformato in denaro o dato in uso con un ricavo.

Quarto passaggio: il confronto con le obbligazioni. Si confronta ciò che resta (reddito meno fabbisogno, più patrimonio realizzabile) con ciò che devi pagare nei dodici mesi successivi, rate e debiti già scaduti compresi. Se il saldo è negativo, o se diventa negativo entro l’anno, il presupposto della crisi è dimostrato; se ci sono già inadempimenti che mostrano l’impossibilità di pagare regolarmente, si è oltre, nell’insolvenza. In entrambi i casi la porta della ristrutturazione è aperta, a prescindere dall’importo.

Questo metodo spiega perché due persone con lo stesso debito possano avere esiti opposti, e perché un debito modesto possa essere sufficiente. È anche il metodo che seguiremo in ogni profilo.

Il parametro del “dignitoso tenore di vita”

C’è un numero che la legge invece indica, ed è utile per capire quanto reddito resta davvero disponibile. L’art. 68, comma 3, chiede all’OCC di dire se il finanziatore, nel concedere il credito, ha valutato il merito creditizio in rapporto al reddito disponibile, dedotto quanto necessario a un dignitoso tenore di vita; a questo fine la norma considera idonea una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo (D.P.C.M. 159/2013).

L’assegno sociale 2026 (importo provvisorio) è di 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno su 13 mensilità. Con i parametri della scala ISEE, la soglia annua del dignitoso tenore di vita è indicativamente questa:

Componenti del nucleo Parametro ISEE Soglia annua (assegno sociale × parametro) Equivalente mensile su 12 mesi
1 1,00 7.101,12 € 591,76 €
2 1,57 11.148,76 € 929,06 €
3 2,04 14.486,28 € 1.207,19 €
4 2,46 17.468,76 € 1.455,73 €
5 2,85 20.238,19 € 1.686,52 €

Questa soglia nasce per valutare la condotta della banca, non come requisito di accesso. Ma nella pratica è un riferimento prezioso: se, togliendo dal tuo reddito la quota necessaria a vivere, ciò che resta non copre le rate, il sovraindebitamento è già nei numeri.

Gli ostacoli che non dipendono dall’importo

Se l’importo non è un requisito, ci sono però condizioni che possono sbarrare la strada qualunque sia la cifra. L’art. 69, comma 1, esclude il consumatore che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, che abbia già beneficiato dell’esdebitazione due volte, oppure che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il giudice poi verifica ammissibilità e fattibilità del piano e lo omologa con sentenza (art. 70, comma 7); se un creditore contesta la convenienza, il piano passa se il suo credito viene soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Non c’è voto dei creditori: la ristrutturazione del consumatore si regge sul controllo del giudice, non sulle maggioranze. Non serve nemmeno, per legge, l’assistenza di un difensore (art. 68, comma 1), anche se nella pratica la qualità della domanda incide moltissimo sull’esito.

La soglia dei 50.000 euro: dove sta e a cosa serve

Ecco il punto che genera più confusione. L’art. 268, comma 2, CCII prevede che, se il debitore è in stato di insolvenza, la domanda di liquidazione controllata possa essere proposta anche da un creditore; ma la liquidazione non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro. Il comma 3 aggiunge che, se il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre quando l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire.

Tre differenze da fissare bene:

  • chi agisce: la soglia limita il creditore; la ristrutturazione invece la chiede solo il debitore;
  • quale procedura: la soglia vale per la liquidazione controllata, non per la ristrutturazione dei debiti;
  • quale presupposto: il creditore deve provare l’insolvenza (non basta la crisi), mentre al consumatore che chiede la ristrutturazione basta anche lo stato di crisi.

In sintesi: i 50.000 euro sono una protezione per il debitore contro le iniziative dei creditori, non un biglietto d’ingresso alla ristrutturazione.

Profilo 1 – Hai un debito contenuto e un reddito molto basso

La tua situazione

Hai sentito parlare della ristrutturazione dei debiti e hai pensato: “non fa per me, i miei debiti sono pochi”. Magari sono 9.000, 12.000, 16.000 euro: una finanziaria per l’auto, una carta revolving, qualche bolletta arretrata, un debito con il condominio. Vivi con una pensione minima, con un part-time, con un assegno di invalidità o con un reddito da lavoro saltuario. Ogni mese arrivi al giorno 20 senza più nulla, e le rate le paghi a turno, scegliendo chi far aspettare. Se ti riconosci, questa sezione è per te.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo debito è piccolo in assoluto, ma enorme in rapporto a ciò che hai. E poiché la legge guarda al rapporto e non alla cifra, un debito di poche migliaia di euro può bastare per essere sovraindebitato. Nessun tribunale può dichiarare inammissibile la tua domanda solo perché il totale “è troppo basso”: l’art. 67 non prevede nessun minimo.

Il punto, per te, è un altro. Con un reddito molto basso la domanda da porsi non è “ho abbastanza debiti?”, ma “ho abbastanza reddito per offrire qualcosa ai creditori?“. La ristrutturazione è un piano di pagamento: anche parziale, anche lungo, ma deve mettere sul tavolo una somma. Se, tolto il necessario per vivere, non resta nulla, la strada potrebbe essere un’altra: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), riservata alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva. Secondo il comma 2 di quell’articolo, il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo. L’incapiente può accedere a questo beneficio una sola volta, ed è soggetto per tre anni all’obbligo di dichiarare le utilità sopravvenute.

I numeri

Facciamo un esempio dimostrativo. Pensionato solo, assegno netto di 980 euro al mese per 13 mensilità (12.740 euro all’anno), affitto di 430 euro. Debiti: 14.380 euro, di cui 8.920 di prestito personale, 3.640 di carta revolving e 1.820 di spese condominiali della casa in cui viveva prima.

  • Soglia di dignitoso tenore di vita (art. 68, c. 3) per una persona: 7.101,12 euro annui.
  • Soglia dell’incapienza (art. 283, c. 2): 7.101,12 × 1,5 × 1 = 10.651,68 euro annui.
  • Reddito annuo: 12.740 euro. Sopra la soglia dell’incapienza di circa 2.088 euro.

Il pensionato non è “incapiente” in senso tecnico, quindi l’art. 283 non è la strada naturale. Ma è certamente sovraindebitato: le rate originarie del prestito e della revolving assorbivano circa 390 euro al mese, che sommati all’affitto lasciavano 160 euro per vivere. Un piano di ristrutturazione potrebbe offrire, ad esempio, 120 euro al mese per 60 mesi: 7.200 euro complessivi, circa il 50% dei debiti. È un’ipotesi di scuola, non una promessa: la percentuale dipende dal piano, dai costi della procedura e dalla valutazione del giudice.

Se lo stesso pensionato percepisse 760 euro al mese (9.880 euro l’anno), sarebbe sotto la soglia dei 10.651,68 euro: in quel caso l’esdebitazione dell’incapiente diventerebbe un’opzione concreta, da valutare con l’OCC.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi ha un debito contenuto, è sottovalutare il peso dei costi della procedura in proporzione al debito. Quando il debito è di poche migliaia di euro, il compenso dell’OCC e le spese di procedura possono incidere in modo rilevante sul piano, e vanno messi nel conto fin dall’inizio. L’art. 68, comma 2, lett. d), impone proprio all’OCC di indicare i costi presunti; il compenso è liquidato dal giudice secondo il D.M. 202/2014 (art. 71, comma 4). Per l’incapiente, l’art. 283, comma 6, riduce della metà i compensi dell’OCC.

Un secondo rischio è la tentazione di “risolvere” chiedendo un altro piccolo prestito. È la dinamica che i tribunali osservano con più attenzione quando valutano la colpa grave: lo vedremo nel profilo 2.

Terzo rischio: pensare che un debito piccolo non possa portare a un pignoramento. Il creditore può agire individualmente anche per 3.000 euro, e un pignoramento della pensione, pur nei limiti di legge, toglie ossigeno proprio a chi ne ha meno.

Le mosse giuste

  1. Fai la fotografia completa dei debiti, compresi quelli che consideri minori (condominio, utenze, multe): l’art. 67 chiede l’elenco di tutti i creditori, e un debito dimenticato può compromettere l’attendibilità della domanda.
  2. Calcola il tuo reddito annuo netto e confrontalo con le due soglie (dignitoso tenore di vita e incapienza): ti dice subito se la strada è il piano o l’esdebitazione dell’incapiente.
  3. Smetti di chiedere nuovi finanziamenti per pagare quelli vecchi.
  4. Rivolgiti all’OCC del tuo circondario (o a un professionista che ti accompagni): l’art. 68 prevede che la domanda passi da lì.
  5. Verifica i costi della procedura in rapporto al debito, così da costruire un piano che regga davvero.

Una precisazione sul debito “da vivere”

Chi ha un reddito basso tende a dimenticare proprio i debiti che pesano di più nella vita quotidiana: le bollette arretrate, il canone di locazione non pagato, il debito con il medico o con la farmacia, le rate dell’elettrodomestico. Sono importi singolarmente piccoli, ma per la procedura hanno lo stesso valore di un prestito bancario: vanno elencati, con il loro importo e le eventuali cause di prelazione, e il piano dovrà indicare come trattarli. Anche il debito verso il proprietario di casa, se resta fuori dal piano, può portare a uno sfratto che rende vano tutto il resto. Per chi è nella tua posizione, la completezza dell’elenco non è un dettaglio burocratico: è ciò che consente all’OCC di attestare l’attendibilità della documentazione (art. 68, comma 2, lett. c) e al giudice di fidarsi del piano.

C’è poi un aspetto che spesso rassicura: la ristrutturazione non richiede l’accordo dei creditori. Non serve convincere la finanziaria o il condominio: è il giudice che, verificata l’ammissibilità e la fattibilità, omologa il piano (art. 70, comma 7). Per chi ha pochi creditori ma poca forza contrattuale, questa è la differenza decisiva rispetto a una trattativa privata.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo è rilevante la valutazione della condotta del finanziatore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024 (Sez. I, decisa ancora sulla L. 3/2012), si è occupata del rapporto tra merito creditizio e convenienza del piano: un tema che il CCII ha codificato nell’art. 68, comma 3, e nell’art. 69, comma 2, che impedisce al creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento di contestare la convenienza della proposta. Quando a una persona con 980 euro di pensione è stata concessa una carta revolving senza un’adeguata valutazione del reddito, questo elemento entra nella relazione dell’OCC e pesa nel giudizio.

Profilo 2 – Hai debiti medi da finanziamenti, carte e cessione del quinto

La tua situazione

Sei un lavoratore dipendente, magari con un contratto stabile. Il tuo netto è tra 1.400 e 2.200 euro. Negli anni hai accumulato due o tre prestiti personali, una o due carte revolving, forse una cessione del quinto dello stipendio e una delega di pagamento. Il totale sta fra 25.000 e 70.000 euro. Tutto è cominciato con una spesa necessaria (un’auto, cure mediche, una separazione, un periodo di cassa integrazione) e poi ogni prestito è servito a tappare il buco del precedente. Questo è il profilo più frequente tra chi chiede la ristrutturazione, e la sezione è scritta per te.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il tema dell’importo è quasi sempre risolto in partenza: con 40.000 o 50.000 euro di debiti e uno stipendio medio, il rapporto tra rate e reddito disponibile rende evidente il sovraindebitamento. Il problema vero è un altro: la storia di come quei debiti sono nati, perché è lì che si decide la colpa grave dell’art. 69.

Due regole giocano a tuo favore. La prima: l’art. 67, comma 3, consente al piano di prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti da cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e dei prestiti su pegno. La cessione del quinto, quindi, non è intoccabile: entra nel piano come gli altri debiti chirografari. La seconda: l’art. 68, comma 5, prevede che il deposito della domanda sospenda il corso degli interessi convenzionali o legali, ai fini del concorso, fino alla chiusura della procedura (salvo i crediti garantiti).

E una regola che riguarda chi ti ha prestato denaro: se il finanziatore non ha valutato correttamente il tuo merito creditizio, l’OCC lo deve segnalare (art. 68, comma 3) e quel creditore non può opporsi contestando la convenienza della proposta (art. 69, comma 2).

I numeri

Esempio dimostrativo. Dipendente con netto di 1.640 euro per 14 mensilità (22.960 euro annui), coniuge senza reddito, un figlio. Nucleo di tre persone.

Debiti complessivi: 47.860 euro, così composti:

  • cessione del quinto: residuo 18.240 euro, rata 320 euro;
  • prestito personale A: residuo 14.970 euro, rata 295 euro;
  • prestito personale B: residuo 8.410 euro, rata 210 euro;
  • carta revolving: 6.240 euro, rata minima 180 euro.

Rate totali: 1.005 euro al mese. Lo stipendio mensile medio (22.960 / 12) è 1.913 euro; tolte le rate restano 908 euro. La soglia di dignitoso tenore di vita per tre persone (art. 68, c. 3) è 14.486,28 euro annui, cioè circa 1.207 euro al mese. Mancano circa 300 euro al mese solo per arrivare alla soglia minima di vita dignitosa, prima ancora di considerare un’emergenza. Il sovraindebitamento è nei numeri.

Un piano potrebbe ipotizzare: reddito mensile medio 1.913 euro, fabbisogno della famiglia stimato 1.390 euro (affitto compreso), quota disponibile 523 euro; piano di 72 mesi con 480 euro al mese, pari a 34.560 euro complessivi. Detratti i costi di procedura, i creditori riceverebbero una percentuale da calcolare con precisione, comunque parziale e uguale o differenziata secondo quanto il piano motiva. Ancora: ipotesi dimostrativa, non promessa.

I rischi specifici

Il rischio principale, per il tuo profilo, è che il giudice legga la sequenza di prestiti come colpa grave. È esattamente ciò che è accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Gela con sentenza depositata il 20 novembre 2025 (procedura n. 31-1/2025 P.U.): un pensionato con circa 1.942 euro mensili e circa 91.500 euro di debiti ha chiesto la ristrutturazione; il tribunale ha riconosciuto lo stato di crisi, ma ha individuato una dinamica di indebitamento “a catena”, con nuovi finanziamenti usati per coprire i precedenti senza circostanze particolari che giustificassero un accesso al credito così elevato rispetto alle normali esigenze familiari. Conclusione: colpa grave, condizione ostativa dell’art. 69, omologa rigettata e misure protettive dichiarate inefficaci.

Ma non è un automatismo. Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, il 25 maggio 2026, ha affermato (secondo il resoconto di Iusletter) che la presenza di più finanziamenti contratti nel tempo non basta da sola a escludere la meritevolezza: serve una valutazione in concreto, ex ante, del contesto economico, delle finalità e della ragionevolezza delle scelte, e il ricorso al credito diventa ostativo solo se gravemente imprudente o consapevolmente distorto. Nello stesso caso il tribunale non ha considerato inammissibile, di per sé, un piano di cinque anni e sei mesi.

Il messaggio, per te, è chiaro: non conta solo quanto devi, conta poter spiegare perché lo devi.

Altro rischio specifico: il pignoramento dello stipendio da parte di uno dei creditori mentre prepari la domanda. Le misure protettive esistono (art. 70, comma 4), ma arrivano con il decreto del giudice, su tua istanza, dopo il deposito.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci la cronologia di ogni finanziamento: data, importo, scopo, reddito che avevi in quel momento. È la materia prima con cui l’OCC risponde alla domanda sulla diligenza (art. 68, c. 2, lett. a).
  2. Recupera le pratiche di istruttoria delle banche (moduli SECCI, buste paga presentate, eventuali consultazioni delle banche dati): servono per verificare il merito creditizio.
  3. Calcola con precisione la quota disponibile sulla base della soglia ISEE del tuo nucleo, non a occhio.
  4. Chiedi nella domanda le misure protettive se un creditore ha già notificato un precetto o un pignoramento.
  5. Prepara una motivazione seria sulla durata del piano, se supera i cinque anni.

Su questo profilo pesa in modo particolare l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: è la prospettiva di chi sa quali domande l’Organismo porrà sulla storia dei finanziamenti.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce di Gela (20 novembre 2025) e Nola (25 maggio 2026) appena viste, resta centrale per te la già citata Cass., Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024 sul legame tra merito creditizio e convenienza: quando più finanziatori hanno concesso credito a un reddito che non poteva sostenerlo, la responsabilità non ricade solo su chi ha firmato.

Profilo 3 – Hai un mutuo sulla casa e un’esposizione complessiva elevata

La tua situazione

Hai comprato casa con un mutuo, e la casa è l’abitazione principale della tua famiglia. Il residuo è di 120.000, 150.000, 190.000 euro. Accanto al mutuo ci sono altri debiti: un prestito, una carta, forse arretrati fiscali o condominiali. Il totale supera ampiamente i 100.000 euro e ti sembra un numero “troppo grande” per qualunque procedura. Oppure, al contrario, pensi: “con un debito così alto, dovrò per forza perdere la casa”. Se hai questi pensieri, questa sezione è per te.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Anzitutto, non esiste nemmeno un tetto massimo: la ristrutturazione non è riservata ai “piccoli debiti”. Un’esposizione di 200.000 euro è compatibile con la procedura, purché ci sia sovraindebitamento e il piano sia fattibile.

Ma nel tuo caso il conteggio del “quanto debito” va fatto con attenzione, perché il mutuo non è un debito come gli altri. L’art. 67, comma 5, consente al piano di prevedere il rimborso, alle scadenze originarie, delle rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se alla data della domanda sei in regola con i pagamenti o se il giudice ti autorizza a pagare il capitale e gli interessi scaduti a quella data. In pratica, il mutuo può restare fuori dalla ristrutturazione e continuare con il suo piano di ammortamento, mentre si ristrutturano solo gli altri debiti.

Questo cambia il calcolo del sovraindebitamento: ciò che conta è se, pagando la rata del mutuo e vivendo dignitosamente, il reddito che resta basta per gli altri creditori. Spesso non basta, e lì la procedura entra in gioco.

C’è poi l’art. 67, comma 4: i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto si ricaverebbe dalla liquidazione, come attestato dall’OCC, e il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con pagamento degli interessi legali.

Cosa resta fuori dal piano e cosa entra

Per chi ha un’esposizione alta, il calcolo del “quanto” si complica perché non tutti i debiti hanno lo stesso trattamento. I crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati in misura non integrale solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene su cui grava la garanzia, attestato dall’OCC (art. 67, comma 4). I chirografari possono invece essere soddisfatti in percentuale, anche differenziata, purché il piano lo motivi. Il mutuo sull’abitazione principale, se ricorrono le condizioni del comma 5, prosegue con le scadenze originarie. Il risultato è che, a parità di debito complessivo, due famiglie possono avere piani molto diversi: una con un mutuo regolare e pochi chirografari, l’altra con arretrati, ipoteche giudiziali e debiti fiscali privilegiati. Per te il numero che conta non è il totale, ma la composizione del debito.

I numeri

Esempio dimostrativo. Coppia con due figli, due redditi: 1.780 euro e 1.150 euro netti al mese (circa 35.160 euro annui complessivi). Mutuo residuo 158.400 euro, rata 690 euro, pagamenti regolari. Altri debiti: prestito personale 21.300 euro (rata 410 euro), carta revolving 7.860 euro (rata 230 euro), debito con un fornitore di lavori di ristrutturazione 8.150 euro. Totale debiti: 195.710 euro; debiti diversi dal mutuo: 37.310 euro.

  • Reddito mensile medio: 2.930 euro.
  • Soglia di dignitoso tenore di vita per quattro persone: 17.468,76 euro annui, circa 1.456 euro al mese.
  • Rata del mutuo: 690 euro.
  • Reddito residuo dopo mutuo e soglia: 2.930 − 690 − 1.456 = 784 euro.
  • Rate degli altri debiti: 640 euro, più il fornitore che chiede 8.150 euro in un’unica soluzione.

Sulla carta i 784 euro coprirebbero le rate. Ma la soglia ISEE è un minimo, non il fabbisogno reale di una famiglia di quattro persone con figli a scuola: se il fabbisogno effettivo documentato è di 1.920 euro, il residuo scende a 320 euro, insufficiente. E il fornitore ha già notificato un decreto ingiuntivo. Qui il sovraindebitamento c’è e riguarda solo una parte del debito. Un piano potrebbe mantenere il mutuo alle scadenze originarie (art. 67, c. 5) e offrire 300 euro al mese per 60 mesi agli altri creditori: 18.000 euro, poco meno della metà dei 37.310.

Il ruolo del coniuge e del nucleo familiare

Nel tuo profilo il nucleo familiare conta due volte. Conta per il fabbisogno, perché la soglia minima cresce con il numero dei componenti; e conta per le entrate, perché l’art. 67, comma 2, lett. e), chiede di indicare anche stipendi, pensioni ed entrate della famiglia. Se il coniuge lavora, il suo reddito non diventa per questo garanzia dei tuoi debiti personali, ma entra nella ricostruzione del bilancio familiare: incide su quanto serve a te per vivere e quindi su quanto puoi offrire. Se il mutuo è cointestato, la posizione del coniuge va valutata a sua volta, perché è debitore anche lui verso la banca. Una ricostruzione che ignora il coniuge rischia di essere giudicata incompleta; una che lo coinvolge senza motivo rischia di sottrarre risorse alla famiglia. Il punto di equilibrio va trovato documento per documento.

I rischi specifici

Il rischio principale è essere in arretrato con il mutuo al momento della domanda senza chiedere al giudice l’autorizzazione a pagare lo scaduto. Senza una di queste due condizioni, il beneficio dell’art. 67, comma 5, non si applica, e il creditore ipotecario entra nel piano come gli altri, con il rischio concreto che la casa debba essere considerata nell’alternativa liquidatoria.

Secondo rischio: sottovalutare il confronto con la liquidazione. Il giudice omologa contro l’opposizione di un creditore solo se il credito dell’opponente viene soddisfatto almeno quanto nella liquidazione (art. 70, c. 7). Se la casa ha un valore di mercato superiore al mutuo residuo, i creditori chirografari potrebbero ottenere di più dalla vendita che dal piano, e questo va considerato nella costruzione della proposta.

Terzo rischio, legato al tema dei 50.000 euro: con debiti scaduti superiori a quella soglia e uno stato di insolvenza, un creditore potrebbe chiedere la tua liquidazione controllata (art. 268, c. 2). Attenzione però: conta il debito scaduto e non pagato, non il debito totale. Il residuo del mutuo pagato regolarmente non è “scaduto”. Nel nostro esempio, lo scaduto sarebbe di poche migliaia di euro: ben lontano dalla soglia.

Le mosse giuste

  1. Mantieni regolari i pagamenti del mutuo fino al deposito, se puoi; se sei già in arretrato, quantifica lo scaduto e preparati a chiedere l’autorizzazione a pagarlo.
  2. Fai stimare il valore di mercato della casa: serve all’OCC per il confronto con l’alternativa liquidatoria.
  3. Separa con precisione debiti scaduti e debiti a scadere: ti dice sia quanto ristrutturare sia se sei esposto all’istanza di un creditore oltre i 50.000 euro.
  4. Documenta il fabbisogno reale della famiglia, non solo la soglia minima: scuola, salute, trasporti.
  5. Valuta la moratoria biennale per gli eventuali crediti privilegiati diversi dal mutuo.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione è tornata sul comma 4 dell’art. 67 con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026 (Sez. I), riportata nelle massime di Brocardi, in tema di moratoria biennale per i crediti privilegiati: la possibilità di dilazionare fino a due anni dall’omologazione il pagamento dei creditori muniti di prelazione è uno degli strumenti che rendono gestibile, in un piano, anche un’esposizione complessiva molto alta. Per i dettagli del principio è opportuno leggere il testo integrale del provvedimento.

Profilo 4 – Hai debiti alti, ma anche un reddito o un patrimonio importanti

La tua situazione

Hai debiti consistenti, magari 60.000, 90.000, 130.000 euro. Ma hai anche un reddito sopra la media, oppure possiedi qualcosa: una seconda casa ereditata, un terreno, quote di un immobile in comproprietà con i fratelli, una polizza vita riscattabile, un conto titoli. Ti chiedi se “con tutti questi debiti” puoi accedere alla ristrutturazione. È la domanda giusta, ma per te la risposta richiede più attenzione che per chiunque altro. Questa sezione è scritta per te.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ed è bene saperlo prima. Un debito elevato non basta, da solo, a renderti sovraindebitato: se il tuo reddito o il tuo patrimonio liquidabile sono sufficienti a pagare regolarmente, non sei né in crisi né insolvente nel senso dell’art. 2 CCII. In quel caso la ristrutturazione non è la strada, perché manca il presupposto.

Il ragionamento si sviluppa su due piani.

Sul reddito: la nozione di crisi guarda ai flussi di cassa prospettici dei dodici mesi successivi. Se guadagni 5.800 euro netti al mese e hai rate per 2.100 euro, con un fabbisogno familiare documentato di 2.900 euro, ti restano 800 euro: non stai bene, ma paghi. Il debito è alto, non sproporzionato.

Sul patrimonio: l’art. 67, comma 2, lett. b), chiede di indicare consistenza e composizione del patrimonio, e l’OCC deve valutare se esso consente di far fronte ai debiti. Un immobile non abitato, libero, vendibile a un valore che copre i debiti, è un fattore che può escludere lo stato di insolvenza, o comunque che il piano deve mettere a disposizione dei creditori. Diverso è il caso di beni difficilmente liquidabili (quote indivise, terreni agricoli senza mercato, immobili occupati): il loro valore teorico non si traduce in liquidità a breve, e la valutazione cambia.

E poi c’è il confronto con la liquidazione (art. 70, c. 7): se hai un patrimonio rilevante, il piano deve offrire ai creditori almeno quanto otterrebbero vendendo i tuoi beni. Più patrimonio hai, più il piano deve essere generoso.

I numeri

Esempio dimostrativo A. Per restare nel perimetro del consumatore, prendiamo un dirigente dipendente con 5.800 euro netti mensili su 13 mensilità (75.400 euro annui), separato, con assegno di mantenimento di 900 euro per due figli. Debiti personali: 92.640 euro (due prestiti e un’apertura di credito), rate 2.140 euro. Fabbisogno documentato: 2.350 euro, mantenimento compreso. Reddito mensile medio: 6.283 euro. Residuo dopo fabbisogno e rate: 6.283 − 2.350 − 2.140 = 1.793 euro.

Nonostante i 92.640 euro, i flussi di cassa coprono le rate con margine. Non c’è sovraindebitamento: la domanda rischierebbe l’inammissibilità. La strada, qui, è la rinegoziazione diretta con le banche o un consolidamento ragionato.

Esempio dimostrativo B. Stesso profilo di debito, ma reddito di 2.450 euro netti per 13 mensilità (2.654 euro medi mensili) e una seconda casa ereditata, libera, valutata 118.000 euro. Rate 2.140 euro: il reddito non basta. Ma la seconda casa, se venduta, coprirebbe tutti i 92.640 euro. Sei insolvente sul piano dei flussi, ma con un patrimonio capiente. Qui la ristrutturazione è possibile solo se il piano prevede la vendita dell’immobile con procedure competitive sotto il controllo dell’OCC (art. 71, c. 1) e destina il ricavato ai creditori; altrimenti il creditore che si oppone otterrà il diniego, perché la liquidazione gli darebbe di più. Paradossalmente, la soluzione più efficiente potrebbe essere vendere la casa da soli, prima di qualunque procedura.

Esempio dimostrativo C. Reddito di 2.450 euro, ma l’immobile ereditato è una quota di un terzo di un appartamento occupato da un parente anziano, valore di mercato della quota 31.000 euro, nessun acquirente realistico. Il patrimonio non risolve la crisi: il sovraindebitamento c’è, e il piano dovrà valutare quella quota con realismo, magari prevedendone la cessione in tempi più lunghi.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è la domanda dichiarata inammissibile perché il giudice non ravvisa lo stato di sovraindebitamento. Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 70, c. 1), ma in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati: se la domanda nasce debole, resta debole.

Secondo rischio: nascondere o minimizzare un bene. L’art. 72, comma 1, prevede la revoca dell’omologazione se il debitore, con dolo o colpa grave, ha sottratto, occultato o dissimulato una parte rilevante dell’attivo. Chi ha patrimonio deve dichiararlo tutto.

Terzo rischio: gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 67, c. 2, lett. c). Una donazione della casa al figlio o una vendita sottoprezzo di tre anni fa saranno lette dall’OCC e possono incidere sulla meritevolezza.

Il caso del reddito alto ma in calo

Una variante frequente del tuo profilo riguarda chi oggi guadagna bene ma sa che il reddito sta per scendere: un pensionamento imminente, un contratto a termine in scadenza, un trasferimento con riduzione della retribuzione. La nozione di crisi dell’art. 2 guarda ai flussi di cassa prospettici dei dodici mesi successivi, non solo al presente. Se, documenti alla mano, tra otto mesi il reddito scenderà da 4.900 a 2.300 euro e le rate resteranno di 2.100 euro, lo stato di crisi può esistere già oggi, prima ancora del primo inadempimento. Per chi è nella tua posizione, muoversi in anticipo significa presentarsi al giudice come debitore in crisi e non ancora insolvente, con un patrimonio intatto e una storia di pagamenti regolari: una condizione che rende più semplice costruire un piano credibile.

Le mosse giuste

  1. Fai un bilancio familiare onesto prima di qualunque passo: entrate, uscite, rate, patrimonio a valore di mercato.
  2. Distingui beni liquidabili e beni solo teorici, con stime documentate.
  3. Valuta le alternative extra-procedurali (vendita volontaria, accordo a saldo e stralcio) se il patrimonio è capiente.
  4. Elenca tutti gli atti degli ultimi cinque anni che hanno spostato patrimonio.
  5. Se c’è sovraindebitamento, costruisci il piano partendo dall’alternativa liquidatoria: è il parametro che il giudice userà.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo il riferimento è la stessa pronuncia di Gela già citata (sentenza depositata il 20 novembre 2025), letta da un’altra angolazione: il tribunale ha riconosciuto lo stato di crisi intendendolo come situazione che rende probabile l’insolvenza, e ha sottolineato che un reddito stabile non aveva impedito l’aggravamento della posizione. È la conferma che il giudice ragiona sul rapporto tra flussi e debiti, non sulle cifre in sé: per chi ha un reddito alto, lo stesso criterio può portare alla conclusione opposta.

Profilo 5 – Hai debiti che non sono solo “da consumatore”: garanti, soci, ex imprenditori

La tua situazione

Il tuo debito ha un’origine mista. Hai firmato una fideiussione per l’azienda del coniuge o di un figlio, e la banca ora chiede a te 64.000 euro. Oppure eri socio di una s.n.c. che ha chiuso con debiti verso fornitori. Oppure hai avuto una ditta individuale, ora cancellata, e ti porti dietro debiti con l’erario e con l’INPS insieme a un prestito personale. Il totale può essere grande o piccolo, ma la prima domanda, per te, non è “quanto”, è “che tipo di debito“. Questa sezione è per te.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: prima di chiederti se il tuo debito è abbastanza, devi chiederti se sei consumatore per quel debito. La ristrutturazione dell’art. 67 è riservata al consumatore, e l’art. 2, comma 1, lett. e), lo definisce in base allo scopo dei debiti: estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Il socio di società di persone è consumatore per i debiti estranei a quelli sociali.

Quindi:

  • se la maggior parte dei tuoi debiti nasce dall’attività d’impresa (anche cessata), la ristrutturazione del consumatore potrebbe non essere percorribile, e le alternative sono il concordato minore (artt. 74 ss.) o la liquidazione controllata (artt. 268 ss.);
  • se sei garante di un’impresa altrui, la qualificazione della fideiussione è un punto delicato, su cui la giurisprudenza di merito si è più volte confrontata: va esaminata caso per caso, guardando al tuo ruolo rispetto all’impresa garantita.

Attenzione al concordato minore: l’art. 74, comma 1, lo esclude espressamente per i consumatori e lo riserva agli altri debitori sovraindebitati quando consente di proseguire l’attività; fuori da quel caso, il comma 2 lo ammette solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile l’attivo. Anche qui non c’è una soglia minima di debito: c’è, di nuovo, lo stato di sovraindebitamento.

I numeri

Esempio dimostrativo. Ex titolare di ditta individuale cancellata dal registro delle imprese tre anni fa, ora dipendente con netto di 1.520 euro per 13 mensilità. Debiti totali: 58.730 euro, così ripartiti:

  • debiti fiscali e contributivi della vecchia ditta: 27.410 euro;
  • debito verso un fornitore della ditta: 6.880 euro;
  • prestito personale per l’auto di famiglia: 13.260 euro;
  • carta revolving usata per spese domestiche: 4.590 euro;
  • fideiussione su un leasing della ditta: 6.590 euro.

Debiti di natura imprenditoriale: 27.410 + 6.880 + 6.590 = 40.880 euro (circa 70%). Debiti da consumatore: 13.260 + 4.590 = 17.850 euro (circa 30%).

Per i 17.850 euro saresti consumatore, ma la ristrutturazione va proposta su tutta la massa debitoria. La prevalenza imprenditoriale rende necessario valutare con attenzione quale procedura sia ammissibile. E il concordato minore, per una ditta cancellata, incontra un ostacolo serio, come vedremo nella giurisprudenza.

Sul fronte dell’istanza del creditore: i debiti fiscali scaduti e non pagati (27.410 euro) più il fornitore (6.880) e il leasing escusso (6.590) fanno 40.880 euro di scaduto. Sotto i 50.000 euro: un creditore non potrebbe ottenere la tua liquidazione controllata (art. 268, c. 2). Se lo scaduto salisse a 51.300 euro, la soglia sarebbe superata, ma servirebbe comunque la prova dell’insolvenza e resterebbe la difesa dell’art. 268, c. 3 (attestazione dell’OCC che non c’è attivo da distribuire).

I rischi specifici

Il rischio principale è depositare una ristrutturazione del consumatore quando i debiti prevalenti non sono da consumatore: la domanda può essere dichiarata inammissibile e si perde tempo prezioso.

Secondo rischio, per il garante: credere che la ristrutturazione dell’impresa garantita liberi anche te. Per il concordato minore l’art. 79, comma 5, chiarisce che la procedura non pregiudica, salvo diversa previsione, i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Il garante deve quindi pensare alla propria posizione con una procedura propria.

Terzo rischio: i debiti tributari. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che entro quindici giorni comunicano il debito accertato (art. 68, c. 4). Il totale reale può risultare più alto di quello che credi.

Le mosse giuste

  1. Classifica ogni debito per origine (personale o d’impresa) con i documenti che lo provano.
  2. Chiedi gli estratti di ruolo e la posizione contributiva aggiornata prima di scegliere la procedura.
  3. Valuta con chi ti assiste quale procedura è ammissibile per la tua massa debitoria: ristrutturazione, concordato minore o liquidazione controllata.
  4. Se sei garante, verifica il tuo ruolo rispetto all’impresa garantita e le condizioni della garanzia.
  5. Monitora lo scaduto rispetto ai 50.000 euro, per sapere se sei esposto all’iniziativa dei creditori.

Giurisprudenza dedicata

Per chi ha chiuso un’impresa individuale è decisiva la Cass., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026, segnalata da Iusletter, secondo cui è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato: un limite che, per l’ex titolare di ditta, restringe le alternative e rende ancora più importante la corretta qualificazione dei debiti. Per chi invece può accedere al concordato minore, la Cass., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 (segnalata da Edotto) ha affermato che quella procedura deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione: un vincolo che non si ritrova negli stessi termini nella ristrutturazione del consumatore e che incide sul modo in cui il piano distribuisce le risorse.

Tre debiti, tre bilanci familiari: i numeri messi in fila

Mettiamo a confronto, con importi ipotetici e dimostrativi, tre situazioni con un debito di importo molto diverso. La domanda è sempre la stessa: c’è sovraindebitamento?

Ipotesi 1 – Debito di 11.470 euro, pensione di 890 euro

  • Nucleo: una persona. Pensione 890 euro per 13 mensilità = 11.570 euro annui; media mensile 964 euro.
  • Affitto 380 euro, utenze e spesa 390 euro: fabbisogno 770 euro.
  • Debiti: prestito 7.230 euro (rata 210 euro), revolving 2.950 euro (rata 95 euro), arretrati condominiali 1.290 euro.
  • Residuo dopo fabbisogno: 964 − 770 = 194 euro. Rate: 305 euro. Ammanco mensile: 111 euro, più gli arretrati.
  • Soglia incapienza (art. 283, c. 2): 10.651,68 euro. Il reddito di 11.570 euro la supera di 918 euro.

Esito: sovraindebitamento presente con un debito di soli 11.470 euro. Piano ipotizzabile: 150 euro al mese per 60 mesi = 9.000 euro, da cui sottrarre i costi della procedura. Se la pensione fosse di 810 euro (10.530 euro annui), si scenderebbe sotto la soglia di incapienza e andrebbe valutato l’art. 283.

Ipotesi 2 – Debito di 53.920 euro, stipendio di 1.720 euro

  • Nucleo: due adulti, un reddito. Stipendio 1.720 euro per 14 mensilità = 24.080 euro annui; media mensile 2.007 euro.
  • Fabbisogno documentato: 1.310 euro (soglia ISEE per due persone: circa 929 euro mensili).
  • Debiti: cessione del quinto residuo 19.380 euro (rata 344 euro), due prestiti per 26.680 euro (rate 520 euro), revolving 7.860 euro (rata 230 euro).
  • Rate totali: 1.094 euro. Residuo dopo fabbisogno: 697 euro. Ammanco mensile: 397 euro.
  • Debito scaduto e non pagato: 4.140 euro (rate arretrate). Molto sotto i 50.000 euro: nessuna istanza di liquidazione da parte dei creditori è possibile, anche se il debito totale supera la soglia.

Esito: sovraindebitamento presente. Il dato interessante è che il debito totale (53.920) supera i 50.000 euro, ma la soglia dell’art. 268 guarda solo allo scaduto: il creditore non potrebbe chiedere la liquidazione controllata. Piano ipotizzabile: 640 euro al mese per 72 mesi = 46.080 euro, con falcidia della cessione del quinto (art. 67, c. 3) e sospensione degli interessi (art. 68, c. 5).

Ipotesi 3 – Debito di 87.350 euro, reddito familiare di 7.900 euro

  • Nucleo: quattro persone, due redditi: 4.600 e 3.300 euro netti mensili su 13 mensilità; media mensile complessiva 8.558 euro.
  • Fabbisogno documentato: 3.950 euro (soglia ISEE per quattro: circa 1.456 euro).
  • Debiti: mutuo su seconda casa 61.200 euro (rata 610 euro), prestito auto 18.330 euro (rata 420 euro), revolving 7.820 euro (rata 240 euro).
  • Rate totali: 1.270 euro. Residuo dopo fabbisogno e rate: 8.558 − 3.950 − 1.270 = 3.338 euro.

Esito: nessun sovraindebitamento, nonostante il debito sia il più alto dei tre. La famiglia paga regolarmente con un margine ampio. Una domanda di ristrutturazione sarebbe con ogni probabilità inammissibile per mancanza del presupposto.

Cosa insegnano le tre ipotesi

Il debito più basso (11.470 euro) dà luogo a sovraindebitamento; il più alto (87.350 euro) no. La cifra assoluta non predice nulla: lo fa solo il confronto tra reddito, fabbisogno, patrimonio e rate. E la soglia dei 50.000 euro, anche quando il debito totale la supera, va letta sul solo scaduto e riguarda soltanto l’iniziativa del creditore.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Molte persone non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

Pensionato garante di un figlio

Hai una pensione di 1.260 euro e debiti personali modesti (5.400 euro), ma hai garantito il mutuo o il finanziamento di tuo figlio, che ha smesso di pagare: la banca ti chiede 42.700 euro. Combini il profilo 1 (reddito basso) e il profilo 5 (debito da garanzia). La prima verifica riguarda la natura della garanzia: se il finanziamento garantito è personale del figlio (ad esempio il mutuo sulla sua casa), sei presumibilmente consumatore; se garantivi la sua impresa, la qualificazione va esaminata con cura. Se sei consumatore, il sovraindebitamento è evidente: 48.100 euro contro una pensione di 1.260 euro. Tieni presente che l’esdebitazione o la ristrutturazione del garante non estinguono il debito del figlio verso la banca.

Dipendente con partita IVA accessoria

Hai un contratto da dipendente (1.580 euro netti) e una piccola partita IVA forfettaria per lavori occasionali, con qualche debito fiscale (3.900 euro). I debiti principali (prestiti e revolving per 36.200 euro) sono personali. Combini profilo 2 e profilo 5. La parte prevalente dei debiti è da consumatore e la qualificazione non dovrebbe creare grandi ostacoli, ma la presenza di un’attività in corso va esaminata: occorre verificare che i debiti siano estranei all’attività. I debiti fiscali vanno comunque censiti con la comunicazione dell’art. 68, comma 4.

Coppia con mutuo e uno dei due coniugi ex socio

Mutuo cointestato sulla casa (residuo 134.000 euro), prestiti personali per 22.500 euro, e uno dei coniugi era socio di una s.n.c. chiusa con debiti verso fornitori per 31.800 euro. Qui si combinano i profili 3 e 5, e le posizioni dei due coniugi vanno distinte: il coniuge non socio è consumatore per tutti i suoi debiti; l’ex socio lo è per i debiti estranei a quelli sociali, mentre i debiti della società richiedono una valutazione separata. Il mutuo sull’abitazione principale, se pagato regolarmente, può restare alle scadenze originarie (art. 67, c. 5). Il CCII prevede anche procedure familiari per i membri della stessa famiglia conviventi o con debiti di origine comune: un’ipotesi da verificare con chi ti assiste sul testo vigente.

Debitore con patrimonio e reddito basso

Reddito di 1.150 euro, debiti per 39.400 euro, comproprietà al 50% di un immobile ereditato e affittato, con canone di 520 euro al mese di cui ti spetta la metà. Profilo 1 e profilo 4 insieme. Il reddito complessivo sale a 1.410 euro; il patrimonio esiste, ma è una quota indivisa. Il sovraindebitamento va valutato tenendo conto sia del canone sia del valore realizzabile della quota: il piano dovrà probabilmente mettere a disposizione dei creditori una parte di questo valore, o il giudice potrebbe ritenere più conveniente l’alternativa liquidatoria.

Chi è passato da un profilo all’altro

Hai perso il lavoro da dipendente e ora vivi con la NASpI, oppure sei andato in pensione con un assegno molto più basso dello stipendio. I debiti erano sostenibili quando li hai contratti e non lo sono più. Questa transizione è un elemento importante per la meritevolezza: l’art. 68, comma 2, lett. a) e b), chiede all’OCC di indicare cause dell’indebitamento e ragioni dell’incapacità di adempiere. Un calo di reddito non dipendente dalla tua volontà è una causa che va documentata con precisione.

Il confronto tra i profili

Mettere i profili uno accanto all’altro aiuta a vedere che la cifra del debito non è mai, da sola, il criterio. La tabella riassume gli aspetti chiave trattati nelle sezioni precedenti. Ogni casella rimanda alle regole comuni e alla sezione del profilo: è una sintesi orientativa, non un sostituto della valutazione dell’OCC, che resta sempre individuale e documentale.

Aspetto Debito contenuto, reddito basso Debiti medi da finanziamenti Mutuo e debito elevato Debito alto, reddito o patrimonio alti Garanti, soci, ex imprenditori
Soglia minima di debito Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Sovraindebitamento Spesso evidente anche con pochi euro Di regola evidente Da calcolare escludendo il mutuo regolare Spesso assente Da valutare dopo la qualificazione dei debiti
Norma chiave Artt. 67, 68 c.3, 283 Artt. 67 c.3, 68 c.5, 69 Art. 67 c.4-5 Artt. 67 c.2 lett. b, 70 c.7 Art. 2 lett. e, artt. 74, 268
Alternativa da valutare Esdebitazione dell’incapiente Accordi diretti se il margine c’è Vendita della seconda casa, se esiste Vendita volontaria, saldo e stralcio Concordato minore o liquidazione controllata
Rischio principale Costi della procedura in rapporto al debito Colpa grave per prestiti “a catena” Arretrati del mutuo non autorizzati Inammissibilità per mancanza del presupposto Procedura sbagliata per natura dei debiti
Rilevanza dei 50.000 € (art. 268 c.2) Quasi mai Si guarda solo lo scaduto Il mutuo regolare non è scaduto Rilevante se lo scaduto supera la soglia Rilevante se lo scaduto d’impresa supera la soglia

Le domande che valgono per tutti

Se il mio debito aumenta durante la procedura, cosa succede?

Con il deposito della domanda gli interessi smettono di correre ai fini del concorso, salvo che per i crediti garantiti (art. 68, c. 5). I debiti nuovi, invece, non entrano nel piano: se ne contrai durante la procedura dovrai pagarli regolarmente, e un comportamento che aggrava l’esposizione può incidere sulla valutazione del giudice. Le misure protettive possono comprendere anche il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione (art. 70, c. 4).

Se perdo il lavoro dopo l’omologazione?

Il piano omologato va eseguito, e l’OCC vigila e riferisce al giudice ogni sei mesi (art. 71, c. 1). Se il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo, il giudice può revocare l’omologazione (art. 72, c. 2), e a quel punto si può aprire la liquidazione controllata se ne ricorrono le condizioni (art. 73). Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa: se il tuo reddito cala, è essenziale segnalarlo subito all’OCC.

Posso chiedere la ristrutturazione se un creditore ha già chiesto la mia liquidazione?

L’istanza del creditore richiede insolvenza e almeno 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati (art. 268, c. 2); se sei persona fisica, puoi eccepire entro la prima udienza l’attestazione dell’OCC che non c’è attivo da acquisire (art. 268, c. 3). La possibilità di contrapporre una tua domanda di ristrutturazione va valutata sul caso concreto e sui tempi del procedimento: è un tema in cui agire presto fa la differenza.

Esiste un debito “troppo piccolo” per valere la pena?

Per la legge no. Per il buon senso, va fatto un bilancio tra costi della procedura, durata e beneficio. Con un debito di 6.000 euro e un reddito che consente un accordo diretto, una trattativa può essere più efficiente; con lo stesso debito e un reddito che non lascia nulla, la procedura (o l’esdebitazione dell’incapiente) può essere l’unica via d’uscita.

Conta il numero dei creditori?

No. La legge non richiede una pluralità di creditori: anche un solo debito può determinare il sovraindebitamento. Nella pratica, però, quasi sempre i creditori sono più di uno, e l’elenco va compilato in modo completo.

Dove si presenta la domanda e serve un avvocato?

La domanda si presenta al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti nominati dal presidente del tribunale (art. 68, comma 1). La norma precisa che non è necessaria l’assistenza di un difensore. Nella pratica, però, la scelta della procedura, la qualificazione dei debiti, la costruzione del piano e la gestione di eventuali opposizioni e reclami sono attività tecniche: una domanda ben impostata riduce il rischio di inammissibilità, che, come si è visto, non può essere rimediata modificando il piano in sede di reclamo (art. 70, comma 1).

Quanto dura il piano?

La legge non fissa una durata massima per la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Nel caso deciso dal Tribunale di Nola il 25 maggio 2026, un piano di cinque anni e sei mesi non è stato considerato inammissibile di per sé: ciò che conta è la fattibilità e l’utilità concreta per i creditori. Più il piano è lungo, più dovrà essere motivata la sua sostenibilità nel tempo, soprattutto se il reddito è variabile o se si avvicina la pensione.

E se ho già ottenuto un’esdebitazione in passato?

Qui l’importo non c’entra, ma il passato sì. L’art. 69, comma 1, esclude dalla ristrutturazione chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ne ha già beneficiato due volte. Per l’esdebitazione dell’incapiente, l’art. 283 prevede che vi si acceda una sola volta. Prima di qualunque calcolo sul debito, va quindi verificata la storia procedurale.

La giurisprudenza, profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate in fonti lette durante la preparazione di questa guida. Abbiamo scelto di riportare solo quelle con estremi riscontrati, anche se sono meno numerose di quanto un tema così ampio meriterebbe: su un punto preciso come l’assenza di una soglia minima, la giurisprudenza ragiona per casi concreti più che per massime generali, e preferiamo un elenco breve ma affidabile a uno lungo e non verificato.

Per chi ha un debito contenuto e un reddito basso (profilo 1)

Cass., Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. Principio, in sintesi: la valutazione sul merito creditizio compiuta (o omessa) dal finanziatore entra nel giudizio sulla convenienza e sulla posizione del creditore nella procedura. Rilevanza: la pronuncia, resa nel regime della L. 3/2012, anticipa la logica degli artt. 68, comma 3, e 69, comma 2, CCII; per chi ha ricevuto credito senza avere il reddito per sostenerlo, è il fondamento per neutralizzare l’opposizione del finanziatore poco prudente.

Per chi ha debiti medi da finanziamenti (profilo 2)

Tribunale di Gela, sentenza depositata il 20 novembre 2025 (procedura n. 31-1/2025 P.U.). Principio, in sintesi: lo stato di crisi del consumatore può essere pienamente riconosciuto, ma l’omologa va negata quando l’indebitamento è cresciuto “a catena”, con nuovi finanziamenti usati per coprire i precedenti senza circostanze che giustifichino un ricorso al credito così elevato rispetto alle esigenze ordinarie della famiglia: in questo caso il tribunale ha ritenuto la colpa grave ostativa dell’art. 69, comma 1. Rilevanza: dimostra che l’importo del debito (circa 91.500 euro) e la stabilità del reddito non bastano; conta la storia dei debiti.

Tribunale di Nola, II Sezione civile, 25 maggio 2026 (numero non indicato nella fonte, commento di Iusletter). Principio, in sintesi: la pluralità di finanziamenti non esclude in sé la meritevolezza; occorre valutare in concreto e con giudizio ex ante il contesto, le finalità e la ragionevolezza delle scelte, e il ricorso al credito diventa ostativo solo se gravemente imprudente o consapevolmente distorto. La durata del piano oltre i cinque anni non è di per sé causa di inammissibilità. Rilevanza: bilancia la pronuncia di Gela e indica che cosa documentare per difendere la propria meritevolezza.

Per chi ha un mutuo e un’esposizione elevata (profilo 3)

Cass., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 (massima riportata da Brocardi). Tema: la moratoria fino a due anni dall’omologazione per i crediti privilegiati prevista dall’art. 67, comma 4, CCII. Rilevanza: è uno degli strumenti che consentono di gestire in un piano anche esposizioni importanti; il principio specifico va letto nel testo integrale prima di applicarlo al proprio caso.

Per chi ha debiti alti e patrimonio (profilo 4)

Tribunale di Gela, 20 novembre 2025, già citata, sotto un diverso profilo. Principio, in sintesi: il tribunale ha inteso il sovraindebitamento come crisi, cioè come stato che rende probabile l’insolvenza, e ha valutato il rapporto tra reddito stabile ed esposizione crescente. Rilevanza: conferma che il criterio è relazionale; chi ha reddito o patrimonio sufficienti rischia che lo stesso criterio porti a escludere il presupposto.

Per garanti, soci ed ex imprenditori (profilo 5)

Cass., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 (segnalata da Iusletter). Principio, in sintesi: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. Rilevanza: per chi porta con sé debiti di una ditta chiusa, restringe il ventaglio delle procedure e rende essenziale qualificare correttamente i debiti prima di scegliere la strada.

Cass., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 (segnalata da Edotto). Principio, in sintesi: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: per i debitori non consumatori, che non possono usare la ristrutturazione dell’art. 67, la distribuzione delle risorse incontra vincoli più rigidi; è un elemento da pesare quando si confrontano le alternative.

Il dato che accomuna tutte le pronunce

Nessuna delle decisioni esaminate si fonda sull’importo del debito come criterio di accesso. In tutte, il giudice ragiona su stato di crisi o insolvenza, meritevolezza, convenienza rispetto alla liquidazione e corretta qualificazione dei debiti. È la conferma, sul piano applicativo, di ciò che la norma lascia intendere: non esiste un debito minimo, esiste un sovraindebitamento da dimostrare.

Cosa fa lo Studio Monardo, profilo per profilo

Lo Studio lavora con un’équipe di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso fascicolo, perché la domanda “quanto debito serve” si risolve sempre in un’analisi giuridica e contabile insieme. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la massa debitoria completa, richiedendo estratti, piani di ammortamento, posizione presso la riscossione e la previdenza, e distinguendo tra debito totale e debito scaduto.
  2. Calcoliamo il tuo stato di sovraindebitamento confrontando reddito, fabbisogno documentato e patrimonio con le soglie dell’art. 68, comma 3, e dell’art. 283, comma 2, CCII.
  3. Per chi ha un reddito molto basso, verifichiamo se la strada è il piano o l’esdebitazione dell’incapiente, mettendo nel conto i costi della procedura.
  4. Per i dipendenti con più finanziamenti, ricostruiamo la cronologia di ogni prestito e analizziamo le pratiche di istruttoria per valutare il merito creditizio.
  5. Per chi ha un mutuo sulla prima casa, verifichiamo le condizioni dell’art. 67, comma 5, quantifichiamo lo scaduto e predisponiamo la richiesta di autorizzazione al pagamento.
  6. Per chi ha patrimonio, facciamo stimare i beni e costruiamo l’alternativa liquidatoria, così da impostare un piano che regga il confronto davanti al giudice.
  7. Per garanti, soci ed ex imprenditori, qualifichiamo ogni debito e indichiamo quale procedura è ammissibile: ristrutturazione, concordato minore o liquidazione controllata.
  8. Prepariamo la documentazione dell’art. 67, comma 2, e collaboriamo con l’OCC nella redazione della relazione.
  9. Chiediamo le misure protettive dell’art. 70, comma 4, quando un creditore ha già avviato un’esecuzione.
  10. Se un creditore chiede la tua liquidazione controllata, verifichiamo la soglia dei 50.000 euro di scaduto e il presupposto dell’insolvenza e predisponiamo le eccezioni dell’art. 268, comma 3.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi è sovraindebitato, l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere il metodo con cui l’Organismo legge redditi, patrimonio e storia dei debiti, e quindi poter preparare una domanda che risponda in anticipo alle domande che l’OCC e il giudice porranno. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, mentre il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario consente di verificare i contratti di finanziamento e i debiti fiscali che spesso compongono la massa debitoria. Ci impegniamo nei mezzi, non nei risultati: analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia.

Prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole

Torniamo alla domanda iniziale. Quanto debito serve? Nessuno in particolare. Il primo passo è capire il tuo profilo: quanto guadagni, quanto ti serve per vivere, cosa possiedi e da dove vengono i tuoi debiti. Il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo cifre lette altrove. I 50.000 euro dell’art. 268 riguardano l’iniziativa dei creditori e lo scaduto, non il tuo accesso alla ristrutturazione; la soglia dell’assegno sociale serve a misurare il reddito disponibile; il resto è una valutazione concreta che si fa con i documenti.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa valutazione perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: l’accertamento dello stato di sovraindebitamento, che è il vero requisito di accesso, è esattamente l’attività che queste qualifiche presidiano. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che assicura continuità di difesa in tutti i gradi.

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