Il Giudice Può Sospendere Le Esecuzioni Dopo Il Deposito Del Piano Del Consumatore?

Chi è sotto pignoramento tende a vedere solo l’atto che ha appena ricevuto: la lettera del datore di lavoro che annuncia la trattenuta, il verbale dell’ufficiale giudiziario, l’avviso della banca che ha bloccato il conto. È una visione comprensibile, ma parziale. Dietro ogni atto c’è un creditore che ha fatto un calcolo, ha scelto uno strumento invece di un altro e si prepara già alla mossa successiva. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.

La domanda del titolo ha una risposta precisa: sì, il giudice può sospendere le procedure esecutive dopo il deposito della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Lo prevede l’art. 70, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024. Ma la sospensione non arriva da sola, non è automatica e non copre tutto: va chiesta con un’istanza, deve riguardare esecuzioni che mettono a rischio la fattibilità del piano, può essere revocata se il debitore compie atti in frode e perde efficacia se l’omologazione viene negata. Ognuno di questi passaggi è un punto in cui il creditore procedente può giocare la sua partita. E ognuno è un punto in cui il debitore informato può giocare prima di lui.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale tra esecuzione individuale e procedura di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il percorso con cui il piano del consumatore arriva sul tavolo del giudice, e il momento esatto in cui l’istanza di sospensione deve essere formulata. Essendo anche avvocato cassazionista, segue poi la partita sul versante del processo esecutivo, dove il creditore cerca di difendere le posizioni già conquistate.

In questo articolo ricostruiamo le mosse tipiche dei creditori procedenti (pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare già avviato) e le contromosse che la legge mette a disposizione del consumatore che ha depositato, o sta per depositare, il proprio piano.

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Chi hai di fronte: il creditore procedente e il suo calcolo

Prima di parlare di sospensione bisogna capire chi è la persona, o meglio l’organizzazione, che ha avviato l’esecuzione. Nella grande maggioranza dei casi di sovraindebitamento del consumatore, i creditori procedenti appartengono a tre famiglie.

La prima è quella delle finanziarie e delle società di credito al consumo, insieme alle società che hanno acquistato i loro crediti in blocco. Hanno in portafoglio migliaia di posizioni di importo medio-basso, lavorano con processi standardizzati e scelgono quasi sempre lo strumento più economico e più rapido: il pignoramento presso terzi sullo stipendio, sulla pensione o sul conto corrente. Per loro una posizione vale quanto il flusso di cassa che riesce a generare nel tempo, al netto dei costi di gestione.

La seconda è quella delle banche, che spesso hanno un credito garantito da ipoteca e quindi possono aggredire l’immobile. La banca ragiona in termini di recupero complessivo, di tempi e di accantonamenti di bilancio: un’esecuzione immobiliare lunga ha un costo che non si misura solo in spese legali, ma anche nel capitale immobilizzato.

La terza è quella dei creditori singoli: il fornitore, il professionista, il condominio, l’ex locatore. Hanno una sola posizione, spesso un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, e tendono a scegliere il pignoramento mobiliare o quello presso terzi perché sono le strade che conoscono e che richiedono un investimento iniziale contenuto.

Dal punto di vista di tutti questi soggetti, il deposito di un piano del consumatore cambia radicalmente lo scenario. Finché c’è solo l’esecuzione individuale, il creditore procedente gioca da solo: ha il titolo, ha il pignoramento, ha la sua priorità temporale rispetto agli altri creditori che non si sono mossi. Il piano del consumatore, invece, è una procedura che riguarda tutti i creditori insieme, con l’OCC che verifica la situazione e il giudice che controlla la fattibilità. L’art. 67 CCII prevede che il piano abbia contenuto libero e possa prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Per il creditore procedente significa una cosa molto concreta: il vantaggio che si è conquistato muovendosi per primo rischia di essere neutralizzato.

Qui sta la chiave di lettura di tutto l’articolo. Il creditore procedente non è contrario al piano per principio: è contrario alla perdita della sua posizione di vantaggio. Se il pignoramento presso terzi gli garantisce 348 euro al mese, il piano deve offrirgli qualcosa che, in termini di valore attuale e di certezza, non sia molto peggiore. Se l’esecuzione mobiliare gli ha permesso di pignorare un’auto, vorrà che quella auto, o il suo valore, non sparisca nel frattempo. Se l’esecuzione immobiliare è avanzata, vorrà che il piano non gli tolga ciò che l’asta gli avrebbe dato.

Per questo il creditore procedente ha davanti tre strade razionali quando il debitore deposita la domanda: resistere alla sospensione con osservazioni e argomenti sulla non fattibilità del piano; sorvegliare il comportamento del debitore per cogliere ogni atto che possa giustificare la revoca delle misure; attendere l’esito, pronto a riprendere l’esecuzione se l’omologa viene negata. Spesso le combina. E talvolta sceglie una quarta strada, che è quella della trattativa: ne parleremo più avanti, perché il momento in cui la sua convenienza si sposta è prevedibile.

Il debitore che capisce questo calcolo non si limita a chiedere la sospensione: costruisce il piano e l’istanza in modo da togliere argomenti al creditore prima ancora che li sollevi.

La prima mossa: il pignoramento presso terzi su stipendio, pensione e conto

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, nella stragrande maggioranza dei casi, è notificare un pignoramento presso terzi. L’atto è disciplinato dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile: il creditore cita il debitore e il terzo (il datore di lavoro, l’ente pensionistico, la banca) e intima al terzo di non pagare al debitore le somme dovute, nei limiti di legge. Sugli stipendi e sulle pensioni operano i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c., di regola un quinto per i crediti ordinari; sul conto corrente le somme già accreditate a titolo di stipendio o pensione godono a loro volta di protezioni specifiche.

Dopo la dichiarazione del terzo, il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione: da quel momento il datore di lavoro versa direttamente al creditore la quota pignorata, mese dopo mese, fino all’estinzione del credito.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene. Il pignoramento presso terzi costa poco, non richiede stime o vendite e produce un flusso regolare. Il creditore non deve trovare un acquirente, non deve sostenere le spese di custodia di un bene, non deve aspettare anni. Per un portafoglio di crediti al consumo è lo strumento ideale: una volta ottenuta l’assegnazione, la posizione si gestisce quasi da sola.

Il creditore preferisce non farlo quando il debitore non ha un reddito stabile, quando lo stipendio è già gravato da una cessione del quinto e da altri pignoramenti che ne assorbono la quota disponibile, oppure quando il conto corrente è sistematicamente vuoto. In questi casi il pignoramento presso terzi diventa una scommessa con poche probabilità di successo e il creditore tende a orientarsi verso i beni mobili o immobili.

I suoi limiti

Il primo limite è temporale e riguarda proprio il tema dell’articolo. Secondo l’art. 70, comma 4, CCII, con il decreto che dichiara ammissibile la domanda e ne dispone la pubblicazione, il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il pignoramento presso terzi sullo stipendio è il caso più evidente di esecuzione che pregiudica la fattibilità: se il piano si fonda proprio sul reddito del consumatore, ogni euro che va al creditore procedente è un euro sottratto agli altri creditori e alla sostenibilità delle rate del piano.

Il Tribunale di Verona, con decreto del 24 giugno 2024 nel procedimento R.G. 80-1/2024 P.U., ha sospeso un’esecuzione presso il datore di lavoro, comprese le somme accantonate a partire dal marzo 2023, osservando che la prosecuzione dell’esecuzione sulle somme pignorate era pregiudizievole per la fattibilità del piano, perché il piano destinava quelle stesse somme a tutti i creditori nel rispetto della parità di trattamento. Lo stesso decreto ha esteso misure analoghe alle azioni che i creditori avrebbero potuto avviare sui redditi del ricorrente durante il procedimento.

Il secondo limite riguarda la regola della parità tra creditori. Il creditore procedente non ha, nel piano del consumatore, una prelazione per il solo fatto di aver pignorato per primo: le cause di prelazione sono quelle previste dalla legge (privilegio, pegno, ipoteca) e il pignoramento in sé non ne crea una nuova all’interno della procedura concorsuale.

Il terzo limite è che il creditore deve rispettare i limiti di pignorabilità. Le trattenute oltre il quinto, o il cumulo con la cessione del quinto oltre la metà dello stipendio, sono vizi che il debitore può far valere davanti al giudice dell’esecuzione indipendentemente dal piano.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. L’istanza di sospensione va inserita nel ricorso o comunque presentata in modo che il giudice possa decidere con il decreto di ammissibilità, perché è con quel decreto che il comma 4 colloca le misure protettive. Arrivare tardi significa lasciare al creditore mesi di trattenute.

L’istanza deve indicare con precisione: quale esecuzione si chiede di sospendere (numero di ruolo, tribunale, creditore procedente, terzo pignorato); quali somme sono state già accantonate e quali sono già state assegnate; perché la prosecuzione pregiudica la fattibilità del piano, con un collegamento numerico tra la quota pignorata e la rata del piano. La contromossa chiave è dimostrare al giudice che la quota trattenuta è la stessa risorsa con cui il piano paga tutti i creditori. È l’argomento che ha convinto il Tribunale di Verona.

Bisogna però sapere che non tutto ciò che grava sullo stipendio si ferma con la stessa facilità. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 26 marzo 2025 nel procedimento R.G. 45-1/2024 PU, ha disposto la sospensione delle esecuzioni pendenti e il divieto di nuove azioni, ma ha respinto la richiesta di inibire gli effetti della cessione del quinto e dell’assegnazione di una quota dello stipendio, perché il piano prevedeva di reperire la provvista per i pagamenti solo a partire dall’omologazione: la misura, in quel caso, non era funzionale alla fattibilità. Il messaggio è chiaro: la richiesta di bloccare trattenute e assegnazioni va costruita sul piano, non chiesta in astratto. Se il piano prevede che i versamenti ai creditori inizino subito, il nesso tra trattenuta e fattibilità è diretto; se i pagamenti iniziano dopo l’omologa, il creditore avrà buon gioco nel sostenere che la trattenuta, nel frattempo, non danneggia nessuno.

Una volta ottenuto il decreto, il debitore o il gestore devono farlo conoscere a chi materialmente applica la trattenuta: il decreto va depositato nel fascicolo dell’esecuzione e comunicato al terzo pignorato, perché il datore di lavoro non ha modo di sapere da solo che è intervenuta una sospensione.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre al decreto del Tribunale di Verona (24 giugno 2024, R.G. 80-1/2024 P.U.) e a quello del Tribunale di Catanzaro (26 marzo 2025, R.G. 45-1/2024 PU), che segnano rispettivamente il caso in cui la sospensione dell’esecuzione sul reddito è stata concessa e quello in cui l’inibizione della cessione e dell’assegnazione è stata negata per difetto di funzionalità, va ricordato il quadro di legittimità sulla nozione di consumatore. La Cassazione, Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025, si è occupata della qualificazione del fideiussore come consumatore: un tema che conta anche qui, perché il creditore procedente, per contestare l’accesso alla procedura e quindi alla sospensione, spesso prova a sostenere che il debitore non sia un consumatore. Se il debito nasce da una garanzia prestata per un’attività imprenditoriale altrui, la qualificazione va verificata con attenzione prima di depositare.

La variante del conto corrente

C’è una variante della prima mossa che merita un discorso a parte: il pignoramento presso la banca del conto su cui il consumatore riceve lo stipendio o la pensione. Dal punto di vista del creditore è una mossa molto efficace, perché blocca in un colpo solo il saldo disponibile alla data della notifica e, in molti casi, mette il debitore in difficoltà immediata nel pagare le spese correnti: affitto, utenze, rate.

Qui però il suo margine si restringe due volte. Anzitutto, le somme accreditate sul conto a titolo di stipendio o pensione godono delle protezioni previste dal codice di procedura civile, che distinguono tra somme accreditate prima e dopo il pignoramento: un vincolo indiscriminato sull’intero saldo è un vizio che il debitore può far valere davanti al giudice dell’esecuzione. In secondo luogo, il blocco del conto è proprio il tipo di esecuzione che pregiudica la fattibilità del piano in modo più evidente: se il consumatore non può usare il conto, non può nemmeno accantonare le somme destinate ai creditori, né pagare le spese di mantenimento che l’art. 67, comma 2, lett. e), chiede di indicare nella domanda.

Per questo, quando l’esecuzione riguarda il conto corrente, l’istanza di sospensione va accompagnata da una ricostruzione precisa dei movimenti: quali somme erano presenti al momento della notifica, quali accrediti sono successivi, quale parte del saldo corrisponde a stipendio o pensione. È un lavoro che richiede gli estratti conto e la documentazione delle entrate del nucleo familiare, ma che offre al giudice un quadro immediato del pregiudizio.

Il creditore intervenuto e il creditore che non si è ancora mosso

Va poi considerato che il creditore procedente non è sempre solo. Nel pignoramento presso terzi possono intervenire altri creditori, che concorrono sulle somme pignorate. E ci sono i creditori che non si sono ancora mossi, ma che stanno preparando il proprio atto.

Dal loro punto di vista, la scelta è semplice: intervenire subito per non restare esclusi dalla distribuzione, oppure avviare un’esecuzione autonoma su un altro bene. Il deposito del piano, con la richiesta del divieto di nuove azioni previsto dal comma 4, interrompe questa corsa. Il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari protegge il piano da tutti i creditori, non solo da chi ha già pignorato: è la ragione per cui l’istanza non deve limitarsi a elencare le esecuzioni pendenti, ma deve chiedere espressamente anche il divieto per il futuro. Il Tribunale di Verona, nel decreto già ricordato, ha disposto misure preventive proprio per le azioni che i creditori avrebbero potuto avviare sui redditi del ricorrente durante il procedimento.

C’è infine un aspetto pratico che il creditore conosce e il debitore spesso no. Tra il deposito del ricorso e l’emissione del decreto di ammissibilità passa un periodo di tempo, a volte breve e a volte più lungo, che dipende dal carico del tribunale e dalla completezza della domanda. In quel periodo le esecuzioni proseguono e i creditori possono ancora avviare nuove azioni. Un ricorso completo, che non costringa il giudice a chiedere integrazioni prima di decidere, accorcia questa finestra e riduce lo spazio di manovra della controparte. Per questo la preparazione del fascicolo con l’OCC, prima del deposito, è parte integrante della contromossa: ogni documento mancante è un giorno in più concesso al creditore procedente.

La seconda mossa: il pignoramento mobiliare e la corsa sui beni

La mossa

La seconda mossa tipica è il pignoramento mobiliare presso il debitore, disciplinato dagli artt. 513 e seguenti c.p.c. Il creditore, munito di titolo esecutivo e precetto, chiede all’ufficiale giudiziario di recarsi presso l’abitazione o i luoghi del debitore e di individuare beni pignorabili. Per gli autoveicoli esiste anche la forma semplificata dell’art. 521-bis c.p.c., che passa attraverso la notifica e la trascrizione nei pubblici registri.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il pignoramento mobiliare, sul piano del valore, rende spesso poco: i beni d’arredamento usati valgono pochissimo all’asta e molti beni sono impignorabili per legge. Perché allora il creditore lo usa? Per due ragioni. La prima è la pressione: l’accesso dell’ufficiale giudiziario in casa ha un forte impatto psicologico e spinge molti debitori a cercare un accordo. La seconda è il vincolo sui beni di valore: un’auto recente, un’attrezzatura, un oggetto prezioso. Su quei beni il pignoramento crea un vincolo che il debitore non può aggirare vendendo.

Il creditore preferisce non farlo quando sa che il debitore non possiede nulla di rilevante, quando i costi di trasporto e custodia supererebbero il ricavato, o quando il pignoramento presso terzi è già capiente.

I suoi limiti

Anche il pignoramento mobiliare rientra tra le procedure esecutive che l’art. 70, comma 4, CCII consente di sospendere, se la sua prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano. Il testo della norma non distingue tra tipi di esecuzione: il criterio è funzionale, non formale. Conta l’effetto che la vendita del bene avrebbe sul piano.

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone anche un altro vincolo: il creditore che ha pignorato beni mobili non può pretendere, nel piano, un trattamento migliore per il solo fatto del pignoramento, se non ha una causa di prelazione riconosciuta. Il piano può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti chirografari, e l’eventuale contestazione di convenienza si risolve, secondo l’art. 70, comma 7, CCII, nel confronto con l’alternativa liquidatoria: il giudice omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quella che otterrebbe dalla liquidazione.

Inoltre il creditore non può aggirare il divieto di nuove azioni esecutive eventualmente disposto dal giudice: il comma 4 consente infatti non solo di sospendere quelle in corso, ma anche di vietare l’avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento.

La tua contromossa

La contromossa, in questo caso, ha una doppia faccia. Da un lato bisogna chiedere la sospensione del pignoramento mobiliare spiegando perché quel bene serve al piano: l’auto necessaria per raggiungere il posto di lavoro da cui deriva il reddito che finanzia le rate, l’attrezzatura senza la quale il consumatore perderebbe l’entrata, o il bene il cui valore è già destinato, nel piano, alla soddisfazione di tutti i creditori.

Dall’altro lato bisogna sapere che il bene pignorato, durante la sospensione, resta vincolato. La sospensione non cancella il pignoramento: lo congela. La contromossa chiave è chiedere insieme la sospensione e, se il bene va venduto, prevedere nel piano una vendita controllata e trasparente il cui ricavato vada alla massa dei creditori. In questo modo si toglie al creditore procedente l’argomento più forte, cioè il timore che il bene venga sottratto, e lo si trasforma in un elemento di fattibilità del piano.

Va evitato con cura l’errore opposto: trasferire il bene a un familiare, venderlo in fretta o farlo sparire dalla disponibilità del debitore. Oltre a essere un comportamento illecito sul bene pignorato, è precisamente l’atto che il creditore aspetta per chiedere la revoca delle misure protettive, come vedremo alla quinta mossa.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Messina, con decreto del 23 maggio 2025 nel procedimento R.P.U. 46-1/2025, ha disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori, osservando che tali azioni avrebbero potuto compromettere lo scopo del piano, fondato sul pagamento rateale ai creditori. Lo stesso decreto, però, non ha concesso la sospensione di procedure esecutive specifiche perché non era stata documentata la loro pendenza. È un dettaglio che vale oro: se non documenti l’esecuzione pendente, il giudice non può sospenderla. Per il pignoramento mobiliare significa allegare il verbale, il numero di ruolo e lo stato della procedura.

La terza mossa: l’esecuzione immobiliare già avviata e il pignoramento “di rinforzo”

La mossa

Quando il credito è garantito da ipoteca, o quando il debitore è proprietario di un immobile, il creditore può procedere con il pignoramento immobiliare, disciplinato dagli artt. 555 e seguenti c.p.c. Non è il tema centrale di questo articolo, che non si occupa dell’asta della casa in sé, ma è una mossa che interagisce con le altre: spesso il creditore che ha già un pignoramento presso terzi avvia anche un pignoramento immobiliare “di rinforzo”, oppure interviene nell’esecuzione immobiliare promossa da un altro creditore, per non restare escluso dalla distribuzione del ricavato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per la banca con ipoteca, l’esecuzione immobiliare è lo strumento naturale. Per il creditore chirografario, invece, è una mossa costosa: deve anticipare le spese per la documentazione ipocatastale, per la stima, per la pubblicità, e sa che in sede di distribuzione verrà dopo i creditori ipotecari. Lo fa quando l’immobile ha un valore che supera largamente l’ipoteca, oppure quando vuole usare la minaccia dell’asta come leva negoziale.

Dal suo punto di vista, conviene intervenire anche solo per avere un posto al tavolo della distribuzione: costa meno che promuovere un’esecuzione autonoma.

I suoi limiti

L’esecuzione immobiliare pendente può essere sospesa con il decreto dell’art. 70, comma 1, quando il debitore lo chiede e quando la sua prosecuzione pregiudica la fattibilità del piano. Il Tribunale di Treviso, nel decreto ex art. 70 CCII reso nel procedimento R.G. 79-1/2025, ha disposto la sospensione immediata di un’esecuzione immobiliare pendente, insieme al divieto di azioni esecutive e cautelari e al divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione sull’immobile.

Quest’ultimo punto merita attenzione, perché è un limite che vale per entrambe le parti. Il comma 4 consente al giudice di vietare al consumatore il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non autorizzati. Il creditore perde la possibilità di procedere, ma il debitore perde la possibilità di disporre liberamente del bene: è il bilanciamento che rende la sospensione accettabile per il sistema.

Per i crediti garantiti, l’art. 67, comma 4, CCII consente un pagamento non integrale purché non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, e una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con interessi legali. Sulla moratoria biennale si è pronunciata la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026. Per il creditore ipotecario procedente, questo significa che il piano può incidere sui tempi del suo pagamento, ma non può scendere sotto la soglia del valore di liquidazione del bene.

La tua contromossa

La contromossa sulla terza mossa è quasi interamente documentale. Bisogna indicare nel ricorso l’esecuzione immobiliare pendente, lo stato in cui si trova (prima o dopo la stima, prima o dopo l’ordinanza di vendita), chi è il creditore procedente e chi sono gli intervenuti, e spiegare perché la vendita forzata è peggiore, per la massa dei creditori, rispetto alla soluzione proposta.

Qui entra in gioco la competenza di chi conosce la procedura dall’interno: l’Avv. Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, sa quali dati la relazione dell’organismo deve contenere perché il giudice possa valutare la fattibilità e, con essa, la necessità della sospensione. Il giudice decide sulla sospensione nello stesso decreto in cui valuta l’ammissibilità: se la relazione dell’OCC non dà una stima attendibile del valore di liquidazione, il creditore ipotecario avrà gioco facile nel sostenere che il piano gli offre meno di quanto otterrebbe dall’asta.

La contromossa chiave è presentare insieme sospensione e confronto con l’alternativa liquidatoria, in modo che il giudice veda subito che la prosecuzione dell’esecuzione non migliora la posizione del creditore procedente, ma peggiora quella di tutti gli altri.

Un altro aspetto da presidiare è il rapporto con l’art. 67, comma 5, CCII: il piano può prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore è in regola o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto. Quando questa clausola è prevista, il creditore ipotecario ha un interesse economico a non opporsi alla sospensione, perché torna a ricevere le rate.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre al decreto del Tribunale di Treviso (R.G. 79-1/2025) e all’ordinanza della Cassazione n. 11676 del 29 aprile 2026 sulla moratoria, rileva la Cassazione, Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025, che, in materia di concordato minore, ha ribadito la necessità di rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Il principio non riguarda direttamente il piano del consumatore, ma indica con chiarezza la linea della giurisprudenza di legittimità: le procedure di sovraindebitamento non possono ignorare le garanzie dei creditori privilegiati. È proprio per questo che la sospensione dell’esecuzione immobiliare regge solo se il piano rispetta la soglia minima di soddisfazione del creditore garantito.

La quarta mossa: le osservazioni contro il piano e contro la sospensione

La mossa

Una volta che il giudice ha emesso il decreto di ammissibilità, eventualmente con le misure protettive, l’OCC comunica ai creditori proposta e piano entro trenta giorni (art. 70, comma 1). Il creditore deve indicare un indirizzo PEC all’OCC (comma 2) e, entro venti giorni dalla comunicazione, può presentare osservazioni (comma 3). È la prima occasione formale in cui il creditore procedente può contestare il piano e, indirettamente, la sospensione che gli è stata imposta.

Il decreto del Tribunale di Verona del 24 giugno 2024 ha previsto espressamente che le osservazioni dei creditori potessero riguardare sia il piano sia le misure sospensive, sottolineando la natura temporanea delle misure, soggette alle osservazioni e alla successiva relazione del gestore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene sempre presentare osservazioni quando la sospensione gli ha tolto un flusso di cassa: il costo è basso (una memoria trasmessa via PEC) e l’eventuale beneficio è alto. Le osservazioni tipiche del creditore procedente puntano su tre aspetti: la non fattibilità del piano (il reddito indicato non è stabile, le spese di mantenimento sono sottostimate); la non convenienza (il creditore otterrebbe di più proseguendo l’esecuzione o con la liquidazione); la meritevolezza (il debitore avrebbe causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, secondo l’art. 69, comma 1).

Il creditore preferisce non presentare osservazioni quando la sua posizione nel piano è comunque accettabile, quando il piano gli riconosce una percentuale vicina a quella che avrebbe ottenuto dall’esecuzione, oppure quando teme che un’opposizione apra il tema della propria condotta nella concessione del credito.

I suoi limiti

Qui il margine del creditore si restringe in modo significativo per due ragioni.

La prima: secondo l’art. 69, comma 2, CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla verifica del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Per una finanziaria che ha concesso l’ennesimo prestito a un consumatore già in evidente difficoltà, questo è un limite molto concreto. Sul tema del merito creditizio e della convenienza, con riferimento alla disciplina previgente della L. 3/2012, si è pronunciata la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024.

La seconda: le osservazioni non sono un’opposizione libera. Vanno all’OCC, che entro dieci giorni dalla scadenza del termine riferisce al giudice e propone le eventuali modifiche al piano (comma 6). Il giudice, poi, risolve ogni contestazione e, se un creditore contesta la convenienza, omologa ugualmente quando ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (comma 7). Il creditore procedente non può quindi pretendere di essere pagato quanto avrebbe ottenuto continuando la propria esecuzione individuale: il parametro è la liquidazione, cioè una procedura concorsuale in cui il suo pignoramento non gli darebbe alcuna priorità.

La tua contromossa

La contromossa si gioca su due tavoli. Il primo è quello della relazione dell’OCC: se il gestore ha già documentato in modo solido reddito, spese di mantenimento del nucleo familiare (art. 67, comma 2, lett. e), dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (lett. d) e atti di straordinaria amministrazione dell’ultimo quinquennio (lett. c), le osservazioni del creditore trovano poco spazio.

Il secondo tavolo è quello della risposta. Il debitore, sentito dall’OCC prima della relazione, può replicare alle osservazioni con dati e documenti. La contromossa chiave è anticipare nel ricorso le obiezioni prevedibili del creditore procedente, in particolare quella sulla convenienza: un prospetto che confronti la somma che il creditore otterrebbe dalla prosecuzione dell’esecuzione (al netto dei tempi, delle spese e del concorso degli altri creditori) con quella prevista dal piano.

Quando la storia del credito lo consente, va poi sollevato il tema dell’art. 69, comma 2: se il creditore ha concesso finanziamenti senza un’adeguata verifica del merito creditizio, il suo potere di contestare la convenienza viene meno.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre all’ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024 sul merito creditizio, va ricordata la Cassazione, Sez. I, n. 30412 del 18 novembre 2025, che si è occupata della posizione dell’erede che ha accettato con beneficio d’inventario nelle procedure di sovraindebitamento: il tema conta per chi ha ereditato debiti e si trova esposto a esecuzioni dei creditori del defunto, perché prima di chiedere la sospensione bisogna chiarire quali debiti sono davvero del consumatore e quindi quali esecuzioni rientrano nel perimetro del piano. In questi casi conviene leggere la pronuncia nel dettaglio insieme al proprio difensore prima di impostare l’istanza.

La quinta mossa: l’istanza di revoca delle misure per atti in frode

La mossa

Se la sospensione è stata concessa e le osservazioni non hanno convinto il giudice, il creditore procedente ha ancora una carta, forse la più insidiosa: l’istanza di revoca. Secondo l’art. 70, comma 5, CCII, le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode; il giudice decide con decreto, sentite le parti, anche per iscritto.

Non serve attendere l’udienza di omologa: l’istanza può essere presentata in qualsiasi momento del procedimento, non appena il creditore ritiene di aver individuato un atto fraudolento.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché la revoca produce un effetto immediato: l’esecuzione sospesa riparte, il divieto di nuove azioni cade e il creditore torna a giocare da solo. Inoltre l’istanza di revoca ha un effetto collaterale che il creditore conosce bene: se il giudice accerta atti in frode, la credibilità dell’intero piano ne esce compromessa, e il percorso verso l’omologa si complica, anche per i riflessi sulle condizioni soggettive dell’art. 69, comma 1, che escludono il consumatore che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il creditore preferisce non presentarla quando non ha prove concrete. Un’istanza di revoca infondata non gli costa molto in denaro, ma lo espone sul piano della credibilità davanti allo stesso giudice che dovrà poi decidere sulle sue eventuali contestazioni di convenienza.

I suoi limiti

Il limite fondamentale è che la revoca richiede atti in frode, non semplici inadempimenti o irregolarità. Il testo del comma 5 non consente di revocare le misure solo perché il creditore ritiene il piano poco conveniente: per quello ci sono le osservazioni e la contestazione in sede di omologa. Serve un atto del debitore diretto a pregiudicare i creditori: una vendita a prezzo vile, una donazione, la distrazione di somme, il pagamento preferenziale di un creditore a danno degli altri, l’occultamento di beni o redditi, la costituzione di vincoli sul patrimonio.

Il secondo limite è procedurale: il giudice deve sentire le parti, anche per iscritto, prima di decidere. Il debitore ha quindi diritto di replicare e di dimostrare che l’atto contestato non ha natura fraudolenta o era stato autorizzato.

Il terzo limite riguarda l’onere della prova. Chi chiede la revoca deve allegare circostanze specifiche: un’indicazione generica di “comportamenti sospetti” non basta a giustificare la caduta delle misure.

La tua contromossa

La contromossa migliore, in questo caso, è preventiva e si chiama trasparenza. Il debitore che ha ottenuto la sospensione deve sapere che ogni movimento del suo patrimonio, durante il procedimento, è sotto osservazione. In concreto:

  • non vendere, donare o costituire garanzie su beni senza l’autorizzazione del giudice, specialmente se il decreto ha disposto il divieto di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  • non pagare uno solo dei creditori anteriori al di fuori del piano, perché il pagamento preferenziale è uno degli argomenti più usati nelle istanze di revoca;
  • informare l’OCC di ogni variazione rilevante del reddito o del patrimonio, inclusi eventuali eredità, premi, arretrati, TFR;
  • conservare la documentazione delle spese ordinarie del nucleo familiare.

La contromossa chiave è chiedere l’autorizzazione del giudice prima di ogni atto che possa essere letto come straordinario, anche se lo si ritiene necessario o innocuo. Un atto autorizzato non può essere qualificato come atto in frode; un atto non autorizzato, invece, offre al creditore la base per la revoca.

Se l’istanza di revoca arriva comunque, la risposta deve essere tempestiva e documentata: spiegare la natura dell’atto, dimostrare che non ha ridotto le risorse destinate ai creditori, eventualmente proporre una modifica del piano che neutralizzi l’effetto contestato.

Un passaggio va tenuto presente anche a monte: l’art. 67, comma 2, lett. c), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, richiede di indicare nella domanda gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti. Un atto dispositivo non dichiarato, scoperto dal creditore durante il procedimento, è un argomento formidabile per chi chiede la revoca, perché unisce il sospetto di frode all’incompletezza della domanda.

Le pronunce che ti proteggono

Nei provvedimenti di merito esaminati per questo articolo il divieto di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compare in modo ricorrente: il Tribunale di Treviso (R.G. 79-1/2025) lo ha riferito espressamente all’immobile del debitore, mentre il Tribunale di Catanzaro (26 marzo 2025, R.G. 45-1/2024 PU) ha vietato gli atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice. Questi decreti mostrano che la sospensione e il divieto di atti straordinari viaggiano insieme: chi vuole mantenere la prima deve rispettare scrupolosamente il secondo.

La sesta mossa: attendere il diniego e riprendere l’esecuzione

La mossa

L’ultima mossa del creditore procedente è la più paziente. Il creditore non contrasta più apertamente: aspetta. Sa che, secondo l’art. 70, comma 10, CCII, in caso di diniego dell’omologazione, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive. Se il piano non viene omologato, la sospensione cade e l’esecuzione può riprendere dal punto in cui si era fermata.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene attendere quando valuta che il piano abbia debolezze strutturali: reddito precario, percentuali di soddisfazione molto basse, documentazione incompleta, possibili cause ostative. In questi casi investire risorse nell’opposizione è meno conveniente che restare in attesa: il pignoramento resta in piedi, le somme eventualmente accantonate dal terzo restano vincolate, e il creditore conserva la sua posizione.

Il creditore preferisce non attendere quando il piano ha buone probabilità di essere omologato: in quel caso l’attesa gli fa perdere tempo e lo priva della possibilità di negoziare un trattamento migliore prima dell’omologa.

I suoi limiti

Il primo limite è che l’inefficacia delle misure non cancella le regole del processo esecutivo: il creditore che vuole riprendere l’esecuzione sospesa deve attivarsi nelle forme e nei termini previsti per la ripresa dei processi sospesi (in via generale, l’art. 627 c.p.c. disciplina la riassunzione del processo esecutivo dopo la sospensione). Se resta inerte, rischia l’estinzione.

Il secondo limite riguarda le somme. Le quote accantonate dal terzo pignorato durante la sospensione non sono automaticamente del creditore: occorre che il giudice dell’esecuzione, ripresa la procedura, ne disponga l’assegnazione.

Il terzo limite è che, se l’omologa viene concessa, la partita cambia completamente: il giudice omologa con sentenza e dichiara chiusa la procedura (comma 7), la sentenza è comunicata ai creditori e pubblicata (comma 8) ed è impugnabile ai sensi dell’art. 51 CCII. Da quel momento il creditore anteriore deve fare i conti con il piano omologato. Il decreto del Tribunale di Verona del 24 giugno 2024 ha osservato che le procedure esecutive sui redditi si sarebbero comunque interrotte con l’omologazione del piano.

Un’ultima osservazione: se la domanda viene dichiarata inammissibile già in partenza (comma 1), le misure non vengono nemmeno concesse. Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione, ma in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati: un’altra ragione per depositare una domanda completa fin dall’inizio.

La tua contromossa

La contromossa sulla sesta mossa consiste nel ridurre il più possibile il rischio di diniego. Le cause più frequenti di difficoltà sono note: piano non sostenibile rispetto al reddito, spese di mantenimento non documentate, crediti privilegiati trattati sotto la soglia del valore di liquidazione, atti dispositivi non dichiarati.

Il giudice, ai sensi del comma 1, può concedere al debitore fino a quindici giorni per integrazioni; l’OCC, ai sensi del comma 6, può proporre modifiche al piano dopo le osservazioni. La contromossa chiave è usare ogni finestra di integrazione e modifica per chiudere le falle del piano prima che il giudice decida sull’omologa. Il Tribunale di Treviso, nel procedimento R.G. 79-1/2025, ha concesso le misure dopo che il proponente aveva superato con integrazioni i profili critici della proposta iniziale, tra cui un ulteriore apporto di 10.000 euro e un calcolo di attualizzazione sulla convenienza.

Va poi preparato un piano B. Se l’omologa viene negata e la sospensione cade, il consumatore non è privo di strumenti: può valutare la liquidazione controllata o, se ne ricorrono i presupposti, un nuovo percorso. In ogni caso va presidiata la fase della riassunzione dell’esecuzione da parte del creditore, per verificare il rispetto dei termini e la correttezza delle assegnazioni.

Le pronunce che ti proteggono

Sul piano dei requisiti soggettivi, che sono spesso la vera ragione del diniego, la Cassazione, Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026, ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato: è una pronuncia che riguarda un’altra procedura, ma ricorda che la scelta dello strumento corretto (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) va fatta prima del deposito. Uno strumento sbagliato porta al diniego, e il diniego porta con sé, per espressa previsione del comma 10, l’inefficacia della sospensione.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come funzionano i meccanismi dell’art. 70 CCII. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1: pignoramento presso terzi sullo stipendio e sospensione nel decreto di ammissibilità

Situazione di partenza. Debiti complessivi: 63.870 euro verso sette creditori. Stipendio netto: 1.740 euro. Una finanziaria con credito di 18.740 euro notifica il pignoramento presso il datore di lavoro il 14 settembre 2026, contando su una trattenuta di circa 348 euro al mese (un quinto dello stipendio).

Mossa del creditore. Il creditore ottiene l’accantonamento delle somme da parte del datore di lavoro e attende l’ordinanza di assegnazione.

Contromossa. Il consumatore, con l’OCC, deposita il ricorso per la ristrutturazione dei debiti giovedì 22 ottobre 2026, con istanza di sospensione dell’esecuzione presso terzi ai sensi dell’art. 70, comma 4. Il piano prevede rate mensili di 410 euro destinate a tutti i creditori a partire dal mese successivo all’omologa, ma anche un accantonamento mensile immediato di 348 euro su un conto vincolato alla procedura. In questo modo il nesso tra trattenuta e fattibilità è dimostrato: la quota pignorata è la stessa risorsa che il piano destina alla massa.

Sviluppo. Il giudice, con il decreto di ammissibilità di giovedì 5 novembre 2026, sospende l’esecuzione presso terzi. L’OCC comunica ai creditori il 19 novembre 2026 (entro i trenta giorni). Il termine di venti giorni per le osservazioni scade mercoledì 9 dicembre 2026. L’OCC deve riferire entro dieci giorni: il termine cadrebbe sabato 19 dicembre 2026 e slitta a lunedì 21 dicembre 2026.

Esito per il creditore. Proseguendo da solo, avrebbe recuperato i 18.740 euro in circa 54 mesi, ma con il rischio che altri creditori intervenissero o che il consumatore perdesse il lavoro. Nel piano ottiene una percentuale inferiore, ma la sua convenienza ad opporsi si riduce: se la percentuale offerta non è inferiore a quanto otterrebbe da una liquidazione, la contestazione di convenienza non impedisce l’omologa (art. 70, comma 7).

Simulazione 2: pignoramento mobiliare sull’auto e istanza di revoca per atti in frode

Situazione di partenza. Un creditore con decreto ingiuntivo di 9.215 euro ha pignorato, con la procedura dell’art. 521-bis c.p.c., l’auto del debitore, del valore stimato di circa 7.600 euro. Il consumatore ha depositato il piano e ottenuto la sospensione della procedura mobiliare e il divieto di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione.

Mossa del creditore. Il 12 gennaio 2027 il creditore scopre che il debitore ha venduto a un familiare una seconda auto, non pignorata, per 1.300 euro, mentre il valore di mercato era di circa 5.200 euro. Il 20 gennaio 2027 deposita istanza di revoca delle misure protettive ai sensi dell’art. 70, comma 5.

Sviluppo. Il giudice, prima di decidere, deve sentire le parti, anche per iscritto. Il debitore ha due strade. Se l’atto non è giustificabile, la revoca è un rischio concreto: la sospensione cade, il pignoramento sull’auto riprende e l’intero piano perde credibilità. Se invece può dimostrare che la vendita era stata autorizzata o che il prezzo era in linea con le condizioni reali del veicolo, deve depositare entro il termine assegnato perizia, documentazione e, se necessario, una modifica del piano che versi alla massa la differenza.

Esito. In questa ipotesi, la differenza di 3.900 euro tra valore di mercato e prezzo pagato è esattamente il tipo di dato che il creditore usa per sostenere la frode. La contromossa avrebbe dovuto essere giocata prima: chiedere l’autorizzazione del giudice alla vendita, con perizia, e destinare il ricavato al piano. A quel punto, per la controparte, l’istanza di revoca avrebbe perso il suo unico argomento.

Simulazione 3: diniego dell’omologa e ripresa delle esecuzioni

Situazione di partenza. Debiti per 112.430 euro, di cui 74.300 garantiti da ipoteca sull’abitazione. Esecuzione immobiliare pendente, sospesa con il decreto di ammissibilità, e pignoramento presso terzi sul conto corrente, anch’esso sospeso.

Mossa del creditore. La banca procedente presenta osservazioni sostenendo che il piano le riconosce 51.000 euro, meno del valore di liquidazione dell’immobile, che l’OCC non ha stimato in modo attendibile. Poi attende.

Sviluppo. Il giudice, martedì 16 marzo 2027, nega l’omologazione perché il trattamento del credito garantito resta sotto la soglia del valore realizzabile in caso di liquidazione (art. 67, comma 4). Con lo stesso provvedimento dichiara, ai sensi dell’art. 70, comma 10, l’inefficacia delle misure protettive.

Esito. La sospensione cade per entrambe le esecuzioni. La banca deve ora attivarsi per riprendere l’esecuzione immobiliare nei modi e nei termini previsti; il creditore del pignoramento presso terzi chiede l’assegnazione delle somme accantonate. Per il consumatore la partita non è chiusa: occorre verificare la tempestività e la correttezza della riassunzione e valutare subito strumenti alternativi, come la liquidazione controllata. Ma il punto della simulazione è un altro: il diniego dipendeva da una stima carente, cioè da una falla che poteva essere chiusa con le integrazioni consentite dai commi 1 e 6.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un aspetto della partita che quasi nessuno spiega: il creditore procedente non ha una posizione fissa. La sua disponibilità a trattare cambia nei diversi momenti del procedimento, e chi conosce questi momenti può aprire il tavolo quando la convenienza dell’altra parte si è spostata.

Il primo momento favorevole è subito dopo il decreto di sospensione. Il creditore che fino al giorno prima incassava una quota dello stipendio vede il flusso interrompersi. Ha davanti mesi di procedimento senza incassi, con la prospettiva di un piano che lo tratterà alla pari degli altri creditori chirografari. In questa fase, per molte finanziarie e società di acquisto crediti, un accordo che anticipi una parte del pagamento o che migliori le condizioni del piano nei suoi confronti, nei limiti consentiti, è più interessante di un’opposizione dall’esito incerto.

Il secondo momento è dopo la relazione dell’OCC. Se la relazione conferma fattibilità e convenienza, il creditore sa che le sue osservazioni hanno avuto poco effetto. Se il credito è stato concesso senza un’adeguata verifica del merito creditizio, sa anche che l’art. 69, comma 2, potrebbe impedirgli di contestare la convenienza in sede di omologa. In questo scenario, la sua migliore alternativa all’accordo peggiora sensibilmente.

Il terzo momento è quando il creditore procedente è chirografario e l’immobile è gravato da ipoteche capienti. In questo caso, anche se la sospensione cadesse, il creditore sa che dalla vendita forzata otterrebbe poco o nulla dopo il creditore ipotecario. La sua convenienza a sostenere il piano, o almeno a non contrastarlo, è massima.

Il momento in cui il creditore è meno disposto a trattare è invece quello che precede il deposito, quando l’esecuzione procede e lui è l’unico a incassare. È anche il momento in cui molti debitori commettono l’errore di offrire accordi di rientro che non sono in grado di rispettare, peggiorando la propria posizione.

Va ricordato che le trattative non possono tradursi in pagamenti preferenziali al di fuori del piano: pagare un creditore anteriore in modo da avvantaggiarlo rispetto agli altri, durante il procedimento, è esattamente il tipo di atto che può essere contestato come atto in frode ai sensi del comma 5. La trattativa, quindi, deve confluire nel piano o in una sua modifica, passando attraverso l’OCC e il giudice.

Un saldo e stralcio con un singolo creditore, concordato prima del deposito e senza pregiudizio per gli altri, può invece semplificare il piano. Ma va valutato con attenzione insieme alla struttura complessiva dei debiti, perché un accordo che assorbe le risorse destinate agli altri creditori indebolisce la fattibilità e quindi la stessa possibilità di ottenere la sospensione.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume, mossa per mossa, il vincolo normativo che limita il creditore procedente e la finestra in cui il consumatore può giocare la propria contromossa. È uno strumento di orientamento: ogni caso va verificato sulle carte della specifica procedura esecutiva e del piano.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile per giocarla
Pignoramento presso terzi su stipendio, pensione o conto Sospensione possibile se pregiudica la fattibilità (art. 70, c. 4); limiti dell’art. 545 c.p.c. Istanza di sospensione con nesso numerico tra quota pignorata e rate del piano; deposito del decreto nell’esecuzione e comunicazione al terzo Nel ricorso, perché il giudice decida con il decreto di ammissibilità
Pignoramento mobiliare (anche auto, art. 521-bis c.p.c.) Stesso criterio funzionale del c. 4; il pignoramento non crea prelazione nel piano Sospensione e, se serve, vendita autorizzata con ricavato alla massa Nel ricorso; per la vendita, prima di qualsiasi atto dispositivo
Esecuzione immobiliare pendente o intervento Sospensione su istanza (c. 4); soglia del valore di liquidazione per il credito garantito (art. 67, c. 4) Documentare la procedura; confronto con l’alternativa liquidatoria nella relazione OCC Nel ricorso e nelle integrazioni (fino a 15 giorni, c. 1)
Nuove azioni esecutive o cautelari Divieto disponibile con il decreto (c. 4), fino alla conclusione del procedimento Chiedere espressamente il divieto, non solo la sospensione Nel ricorso
Osservazioni contro piano e misure 20 giorni dalla comunicazione OCC (c. 3); limite dell’art. 69, c. 2 Relazione OCC completa; replica documentata; eccezione sul merito creditizio Prima della relazione OCC (10 giorni dalla scadenza, c. 6)
Istanza di revoca per atti in frode Richiede atti in frode; il giudice sente le parti (c. 5) Nessun atto straordinario senza autorizzazione; replica tempestiva con prove Durante tutto il procedimento
Attesa del diniego Inefficacia delle misure in caso di diniego (c. 10); regole sulla ripresa dell’esecuzione Integrazioni e modifiche al piano; piano B; controllo della riassunzione Prima della decisione sull’omologa; subito dopo l’eventuale diniego

Le domande di chi è sotto attacco

La sospensione delle esecuzioni scatta automaticamente quando deposito il piano?
No. Secondo l’art. 70, comma 4, CCII, il giudice può sospendere le esecuzioni su istanza del debitore, con il decreto che dichiara ammissibile la domanda. Senza istanza, e senza un decreto che la accolga, l’esecuzione prosegue.

Il giudice può fermare il pignoramento del mio stipendio?
Sì, se la trattenuta pregiudica la fattibilità del piano. Il Tribunale di Verona, con il decreto del 24 giugno 2024, ha sospeso un pignoramento presso il datore di lavoro. Ma il Tribunale di Catanzaro, con il decreto del 26 marzo 2025, ha respinto la richiesta di inibire la cessione del quinto e l’assegnazione di una quota dello stipendio, perché nel piano esaminato la misura non era funzionale. Tutto dipende da come è costruito il piano.

Il creditore può avviare un nuovo pignoramento dopo il deposito?
Può farlo finché il giudice non lo vieta. Il comma 4 consente al giudice di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore: per questo l’istanza deve chiedere espressamente sia la sospensione delle esecuzioni in corso sia il divieto di quelle nuove.

Quanto dura la sospensione?
Fino alla conclusione del procedimento, secondo il testo del comma 4, salvo revoca per atti in frode (comma 5). Se l’omologa viene negata, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure (comma 10).

Il creditore può far revocare la sospensione perché il piano lo penalizza?
No, non per questa sola ragione. La revoca del comma 5 riguarda gli atti in frode. La contestazione sulla convenienza si fa con le osservazioni (comma 3) e in sede di omologa (comma 7), e può essere preclusa al creditore che ha colpevolmente causato il sovraindebitamento o violato i principi sul merito creditizio (art. 69, comma 2).

Durante la sospensione posso vendere l’auto o un altro bene?
Solo con l’autorizzazione del giudice, se il decreto ha vietato gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Una vendita non autorizzata, soprattutto se a prezzo basso o a un familiare, è il tipico atto su cui il creditore costruisce l’istanza di revoca.

I paletti fissati dai giudici

Di seguito i provvedimenti richiamati nell’articolo, organizzati per mossa del creditore che ciascuno limita o inquadra. Per ciascuno: estremi, principio riformulato in parole nostre, rilevanza per il tema della sospensione. I decreti di merito sono quelli pubblicati sui siti istituzionali dei tribunali; le pronunce di Cassazione sono riportate con gli estremi disponibili nelle fonti consultate.

Contro la mossa del pignoramento presso terzi

1. Tribunale di Verona, Seconda Sezione Civile, decreto del 24 giugno 2024, R.G. 80-1/2024 P.U.
Principio: quando il piano destina a tutti i creditori proprio le somme oggetto del pignoramento presso il datore di lavoro, la prosecuzione dell’esecuzione individuale pregiudica la fattibilità e va sospesa, comprese le somme già accantonate; possono essere disposte misure analoghe per le future azioni sui redditi.
Rilevanza: è il modello della contromossa sulla prima mossa del creditore. Mostra anche che le osservazioni dei creditori possono investire le misure sospensive, che hanno natura temporanea.

2. Tribunale di Catanzaro, Sezione Procedure Concorsuali, decreto del 26 marzo 2025, R.G. 45-1/2024 PU.
Principio: la sospensione delle esecuzioni pendenti e il divieto di nuove azioni possono essere concessi, mentre l’inibizione degli effetti della cessione del quinto o dell’assegnazione di una quota dello stipendio va negata se il piano prevede pagamenti solo dopo l’omologa, perché in quel caso non è funzionale.
Rilevanza: fissa il limite della contromossa. Il creditore che beneficia di cessione o assegnazione può difendere la propria posizione se il piano non dimostra il nesso con la fattibilità.

Contro la mossa del pignoramento mobiliare e delle nuove azioni

3. Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, decreto del 23 maggio 2025, R.P.U. 46-1/2025.
Principio: il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori può essere disposto quando tali azioni compromettono lo scopo del piano; la sospensione di specifiche esecuzioni, però, richiede che la loro pendenza sia documentata.
Rilevanza: chi non allega le esecuzioni in corso non ne ottiene la sospensione. Il divieto generale protegge dalle nuove mosse del creditore.

Contro la mossa dell’esecuzione immobiliare

4. Tribunale di Treviso, Seconda Sezione Civile, decreto ex art. 70 CCII, R.G. 79-1/2025.
Principio: superati con integrazioni i profili critici della proposta, il giudice può sospendere immediatamente l’esecuzione immobiliare pendente, vietare le azioni esecutive e cautelari e vietare al debitore atti di straordinaria amministrazione sull’immobile.
Rilevanza: dimostra il legame tra qualità del piano e concessione delle misure, e il bilanciamento tra sospensione e limiti al potere dispositivo del debitore.

5. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026.
Principio: la Corte si è occupata della moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, CCII per il pagamento dei crediti privilegiati.
Rilevanza: delimita il margine con cui il piano può incidere sui tempi di pagamento del creditore ipotecario procedente, elemento che influisce sulla sua opposizione alla sospensione.

6. Cassazione, Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio: nel concordato minore va rispettato l’ordine delle cause di prelazione.
Rilevanza: conferma l’attenzione della giurisprudenza di legittimità alle garanzie dei creditori privilegiati nelle procedure di sovraindebitamento; il piano che le ignora espone a contestazioni e al rischio di diniego, con conseguente inefficacia della sospensione.

Contro la mossa delle osservazioni e delle contestazioni di convenienza

7. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024.
Principio: pronuncia resa sulla disciplina della L. 3/2012 in tema di merito creditizio e convenienza della proposta.
Rilevanza: rafforza la contromossa fondata sull’art. 69, comma 2, CCII contro il creditore che ha erogato credito senza un’adeguata verifica.

8. Cassazione, Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025.
Principio: la Corte si è pronunciata sul fideiussore e sulla nozione di consumatore.
Rilevanza: la qualifica di consumatore è il presupposto per accedere al piano e quindi alla sospensione dell’art. 70; è uno dei primi punti che il creditore procedente prova a contestare.

9. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025.
Principio: la Corte si è occupata della posizione dell’erede con beneficio d’inventario nel sovraindebitamento.
Rilevanza: aiuta a perimetrare i debiti e le esecuzioni che entrano nel piano quando il consumatore è esposto ai creditori di un defunto.

Contro la mossa dell’attesa del diniego

10. Cassazione, Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026.
Principio: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato.
Rilevanza: ricorda che la scelta dello strumento sbagliato porta al rigetto; nel piano del consumatore il diniego dell’omologa comporta, per il comma 10, l’inefficacia delle misure protettive e la ripresa delle esecuzioni.

Un’avvertenza finale. I decreti dei tribunali sono provvedimenti di merito, legati al caso concreto: indicano come i giudici applicano l’art. 70, comma 4, ma non vincolano altri uffici. La loro utilità, nella partita con il creditore, sta nel mostrare quali argomenti convincono e quali no.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dal creditore, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare, apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa delle esecuzioni pendenti: numero di ruolo, tribunale, creditore procedente, terzo pignorato, somme accantonate e somme già assegnate, perché senza documentazione la sospensione non può essere concessa.
  2. Verifichiamo la regolarità dei pignoramenti in corso, a partire dai limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni e dal cumulo con la cessione del quinto.
  3. Redigiamo l’istanza di sospensione e di divieto di nuove azioni dentro il ricorso, perché il giudice possa decidere con il decreto di ammissibilità.
  4. Costruiamo il nesso tra esecuzione e fattibilità con prospetti numerici che collegano la quota pignorata alle rate del piano.
  5. Prepariamo il confronto con l’alternativa liquidatoria, per togliere al creditore procedente l’argomento della non convenienza.
  6. Verifichiamo la storia del credito per valutare se ricorrono i presupposti dell’art. 69, comma 2, CCII sul merito creditizio.
  7. Rispondiamo alle osservazioni e alle istanze di revoca con repliche documentate nei termini assegnati dal giudice.
  8. Chiediamo le autorizzazioni per gli atti straordinari che il consumatore deve compiere durante il procedimento, per non offrire al creditore la base di una revoca.
  9. Presidiamo la fase successiva a un eventuale diniego, controllando la riassunzione delle esecuzioni e valutando subito gli strumenti alternativi.
  10. Apriamo la trattativa con i creditori procedenti nei momenti in cui la loro convenienza si sposta, facendola confluire nel piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come quella descritta in questo articolo pesano in particolare due abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il lavoro dell’organismo che redige la relazione su cui il giudice fonda la decisione sulla sospensione e sull’omologa. Come avvocato cassazionista, segue la stessa linea difensiva dal processo esecutivo fino all’eventuale impugnazione della sentenza di omologa o di diniego, senza cambi di difensore e di strategia lungo il percorso.

Accanto all’Avvocato lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: la convenienza del creditore, il valore attuale di un flusso di trattenute, il confronto con la liquidazione sono materia da commercialista quanto da avvocato, e li leggiamo insieme sullo stesso caso. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida possibile sulle carte del tuo caso.

Chiusura

Nella procedura esecutiva non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. La sospensione dell’art. 70, comma 4, CCII è uno strumento potente, ma è il risultato di una sequenza di scelte: un’istanza chiesta al momento giusto, un piano che dimostra il nesso con la fattibilità, un comportamento irreprensibile durante il procedimento, una difesa pronta contro la revoca e un piano costruito per evitare il diniego.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo punto d’incontro tra esecuzione forzata e sovraindebitamento: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce la procedura del piano del consumatore dalla prospettiva di chi la istruisce; ed è avvocato cassazionista, quindi può difendere la stessa linea davanti al giudice dell’esecuzione e fino all’ultimo grado.

📩 Prima che il creditore faccia la prossima mossa, scrivici: tutti i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono qui sotto, al termine dell’articolo.

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