Quanto Si Paga L’OCC Per La Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore?

Quanto si paga l’OCC per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, e da cosa dipende davvero la cifra finale? La domanda è legittima e, a ben vedere, è anche una delle più concrete che un debitore possa porsi prima di avviare la procedura: chi è sovraindebitato vive per definizione una scarsità di risorse, e ogni euro che va all’Organismo di Composizione della Crisi è un euro sottratto ai creditori o al mantenimento della famiglia. Eppure le risposte che circolano oscillano tra due estremi poco utili: chi sostiene che “l’OCC costa pochissimo” e chi parla di somme fuori portata. Non esiste una cifra valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il costo dell’OCC è il risultato di una formula, e la formula cambia peso a seconda dell’organismo scelto, della dimensione del piano e del modo in cui il pagamento viene inserito nella proposta.

Il quadro di riferimento è il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che fissa i criteri per determinare i compensi degli organismi, ma lascia margini ampi: percentuali minime e massime, una forbice di riduzione, un tetto che in certi casi si applica e in altri no, la possibilità di accordi diretti con il debitore e di acconti. Sopra questa cornice ogni OCC (camerale, costituito presso un ordine professionale o presso il segretariato sociale) adotta propri criteri applicativi. Il confronto, quindi, non riguarda solo “quanto”, ma anche “quando” e “con quali soldi”.

Lo Studio Monardo segue da vicino questa materia per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno il meccanismo con cui il compenso dell’organismo viene preventivato, calcolato e collocato nel piano. È la stessa prospettiva da cui nasce questa analisi: pesare le strade disponibili con i loro vantaggi e i loro limiti, senza tifare per nessuna.

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Il punto da cui partono tutte le strade

Prima di confrontare gli organismi tra loro conviene fissare gli elementi comuni, perché sono gli stessi qualunque sia l’OCC a cui il consumatore si rivolge.

Perché l’OCC è un passaggio obbligato

Secondo l’art. 67, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il consumatore sovraindebitato può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio dell’OCC. Il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. L’OCC non è dunque un consulente facoltativo: è il soggetto che raccoglie la documentazione elencata nel comma 2 dello stesso articolo (elenco dei creditori, patrimonio, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo familiare), redige la relazione, attesta, nei casi previsti dal comma 4, che i creditori privilegiati ricevono non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione e, dopo l’apertura, comunica la proposta ai creditori, riceve le osservazioni e riferisce al giudice secondo l’art. 70 CCII. Anche dopo l’omologazione l’organismo vigila sull’esecuzione, e in alcuni casi cura la trascrizione della sentenza.

Questa mole di attività spiega perché il compenso dell’OCC non sia un costo accessorio ma una voce strutturale della procedura, da inserire nel piano fin dall’inizio.

Chi può essere OCC

L’art. 4, comma 2, del D.M. 202/2014 prevede che siano iscritti di diritto nel registro, su semplice domanda, gli organismi costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, anche quando associati tra loro. Sono queste le tre famiglie di organismi che il consumatore incontra più spesso, ed è tra queste che si gioca il confronto di questo articolo. Esistono anche organismi costituiti da altri enti, iscritti previa verifica dei requisiti, ma la cornice dei compensi resta la stessa.

La cornice comune dei compensi

Il capo del D.M. 202/2014 dedicato ai compensi poggia su quattro pilastri, che valgono per tutti gli organismi.

  1. Prima viene l’accordo. L’art. 14, comma 1, stabilisce che i criteri del decreto si applicano in mancanza di accordo con il debitore. Il compenso, quindi, può essere concordato; le tabelle sono il parametro di riferimento quando l’accordo manca e, nella pratica, il metro con cui l’accordo stesso viene costruito.
  2. Il compenso è unico e onnicomprensivo. Secondo l’art. 14, comma 2, copre l’intero corrispettivo, comprese le attività accessorie. A esso si aggiunge, per il comma 3, un rimborso forfettario delle spese generali tra il 10% e il 15% del compenso, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate; i costi degli eventuali ausiliari rientrano tra le spese.
  3. Le soglie non sono rigide. L’art. 14, comma 4, precisa che le soglie numeriche, anche percentuali, minime e massime, non sono vincolanti. È una disposizione che lascia margine di adattamento al caso concreto, in un senso o nell’altro.
  4. Trasparenza preventiva. L’art. 10, comma 3, impone che la misura del compenso sia resa nota al debitore con un preventivo che comprenda tutte le voci di costo, incluse spese, oneri e contributi; il comma 4 obbliga l’organismo a far conoscere ai creditori l’accordo sul compenso concluso con il debitore.

L’elemento dirimente, a fronte di questa cornice comune, è che ogni organismo traduce le forbici del decreto in numeri propri: è lì che nascono le differenze tra un OCC e l’altro.

Il metro del D.M. 202/2014: attivo, passivo, riduzione e tetto

Prima di pesare le singole strade va compreso come si costruisce il numero, perché tutte le opzioni partono da qui.

Criteri qualitativi

L’art. 15, comma 1, indica i fattori di cui tener conto: l’opera prestata, i risultati ottenuti, il ricorso ad ausiliari, la sollecitudine, la complessità, il numero dei creditori e la percentuale di soddisfazione. Il comma 2 ammette acconti sul compenso finale: è la norma che legittima la richiesta di somme anticipate, su cui torneremo nel confronto.

Percentuali su attivo e passivo

L’art. 16, comma 1, prevede che il compenso sia, di regola, la somma di una percentuale sull’attivo realizzato e di una percentuale sul passivo risultante dall’accordo o dal piano omologato, con rinvio alle percentuali del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 (quello sui compensi dei curatori). Il compenso comprende anche l’attività successiva all’omologazione. Il comma 2 estende lo stesso metodo alle altre procedure di composizione, tra cui il piano del consumatore oggi disciplinato dall’art. 67 CCII.

Gli scaglioni, così come riprodotti nei criteri adottati dall’OCC della Camera di commercio di Firenze, sono i seguenti.

Base di calcolo Scaglione Percentuale minima-massima
Attivo fino a 16.227,08 € 12% – 14%
Attivo da 16.227,08 € a 24.340,62 € 10% – 12% sull’eccedenza
Attivo da 24.340,62 € a 40.567,68 € 8,50% – 9,50% sull’eccedenza
Attivo da 40.567,68 € a 81.135,38 € 7% – 8% sull’eccedenza
Attivo da 81.135,38 € a 405.676,89 € 5,50% – 6,50% sull’eccedenza
Attivo da 405.676,89 € a 811.353,79 € 4% – 5% sull’eccedenza
Attivo da 811.353,79 € a 2.434.061,37 € 0,90% – 1,80% sull’eccedenza
Attivo oltre 2.434.061,37 € 0,45% – 0,90%
Passivo primi 81.131,38 € 0,19% – 0,94%
Passivo parte eccedente 0,06% – 0,46%

Due osservazioni. La prima: la percentuale sul passivo è molto bassa, mentre quella sull’attivo è il vero motore del compenso. Nel piano del consumatore, dove raramente si vendono beni e il “realizzato” coincide di fatto con le somme che il debitore mette a disposizione dei creditori (tipicamente quote di stipendio o pensione), il compenso cresce soprattutto con la generosità della proposta. La seconda: nella pratica degli organismi la base dell’attivo per i piani senza liquidazione viene di solito individuata nelle somme destinate ai creditori; è un’applicazione diffusa, ma il singolo regolamento va letto, perché la base di calcolo è proprio il punto su cui i criteri possono divergere.

La riduzione dal 15% al 40%

L’art. 16, comma 4, impone di ridurre i compensi così calcolati in una misura compresa tra il 15% e il 40%. È la riduzione che opera nelle procedure di composizione della crisi, piano del consumatore incluso: il decreto non prevede una riduzione “dedicata” solo al consumatore, ma una forbice generale entro cui ciascun organismo si colloca. Materiali formativi diffusi dall’Ordine degli avvocati di Torino segnalano inoltre che, per i professionisti nominati in luogo dell’organismo, la riduzione era fissata nella misura del 40%: un dettaglio che riguarda un’ipotesi residuale, ma che conferma la logica di contenimento del decreto.

Il tetto: 5% o 10% di quanto va ai creditori

L’art. 16, comma 5, aggiunge un limite complessivo: compensi e spese generali non possono superare il 5% dell’ammontare spettante ai creditori, se il passivo supera 1.000.000 €, oppure il 10% se il passivo è inferiore. Il tetto non si applica quando l’ammontare spettante ai creditori è inferiore a 20.000 €. Le spese vive documentate restano fuori dal calcolo.

Per la stragrande maggioranza dei consumatori, che hanno passivi ben sotto il milione, il limite rilevante è dunque il 10%. Ma il rovescio della medaglia è evidente: proprio nei piani più piccoli, quelli sotto i 20.000 € offerti ai creditori, il tetto scompare e il compenso, in proporzione, può pesare di più.

Compenso unico anche se cambia l’organismo

Gli artt. 17 e 18 chiudono il sistema: se più organismi si succedono nello stesso incarico, o se per l’esecuzione del piano viene nominato un liquidatore o un gestore, il compenso resta unico e si ripartisce in proporzione all’opera prestata. Cambiare OCC a metà percorso, in altre parole, non dovrebbe moltiplicare il costo, anche se nei fatti può generare richieste di acconto da parte del nuovo organismo che vanno negoziate.

Prima strada: l’OCC costituito presso la Camera di commercio

In cosa consiste

Gli organismi camerali sono tra i più diffusi sul territorio e, per la loro natura pubblicistica, tendono ad adottare criteri scritti e pubblicati: disciplinari delle procedure e documenti sui criteri di determinazione dei compensi consultabili sui siti delle singole camere. Ne esistono esempi presso le Camere di commercio di Firenze, Emilia, Reggio Calabria, Irpinia Sannio, Frosinone-Latina, Sondrio, Trapani, tra le altre.

Prendiamo come esempio concreto i criteri dell’OCC della Camera di commercio di Firenze, letti per questo articolo:

  • applicano gli scaglioni su attivo e passivo riportati sopra;
  • prevedono una riduzione del 25% sui compensi così calcolati, quindi una scelta intermedia nella forbice del decreto;
  • riconoscono un rimborso forfettario delle spese generali del 15% dei compensi ridotti, oltre alle spese documentate e agli oneri di legge;
  • richiedono un acconto iniziale forfettario di 200 € oltre IVA al deposito dell’istanza, con possibilità di ulteriori acconti sul compenso finale;
  • ripartiscono il compenso tra gestore (75%) e organismo (25%);
  • richiamano il tetto del 5% o del 10% con la soglia dei 20.000 €;
  • fissano un minimo di 1.000 € oltre oneri per l’esdebitazione del debitore incapiente.

Quando ha senso

Tre scenari in cui questa strada tende a essere ragionevole:

  1. il consumatore ha un piano di dimensione media (offerta ai creditori tra 20.000 e 60.000 €), dove il tetto del 10% opera e uniforma in parte le differenze tra organismi;
  2. il debitore ha bisogno di prevedibilità: criteri pubblicati consentono di stimare il compenso già prima del primo colloquio;
  3. il debitore dispone di poca liquidità iniziale e un acconto di ingresso contenuto gli consente di avviare la pratica senza attendere mesi.

Come si procede in sintesi

Domanda di nomina del gestore all’organismo, pagamento dell’acconto, nomina, preventivo scritto ai sensi dell’art. 10 del D.M., raccolta dei documenti, redazione della relazione e del piano con l’indicazione del compenso dell’OCC tra le voci da soddisfare, deposito del ricorso.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è la leggibilità: quando le percentuali e la riduzione sono scritte, il debitore può verificare il preventivo e confrontarlo con il tetto. Il secondo è la stabilità: i criteri camerali tendono a cambiare con atti formali, non da pratica a pratica. Il terzo è l’ingresso economico: un acconto modesto sposta gran parte del costo sul piano, quindi su risorse future.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questi vantaggi va soppesato che una riduzione intermedia, come il 25%, non è la più favorevole possibile: un organismo che applicasse il 40% produrrebbe, a parità di dati, un compenso più basso. Inoltre la rigidità dei criteri pubblicati è un’arma a doppio taglio: protegge dalla discrezionalità, ma lascia meno spazio a una negoziazione calibrata su un caso semplice. Infine i tempi di presa in carico dipendono dal carico di lavoro dell’organismo e dal numero di gestori disponibili, e non sono uniformi sul territorio.

Il profilo ideale per l’OCC camerale è il consumatore che vuole un costo prevedibile, ha poca liquidità iniziale e presenta un piano di dimensione media, nel quale il tetto del 10% riduce comunque le distanze tra organismi.

Pronunce a supporto

La Cass., Sez. I, ord. n. 14401 del 29 maggio 2025 ha chiarito che il compenso dell’OCC è prededucibile ma non può essere pagato con precedenza sul ricavato dei beni ipotecati destinato ai creditori garantiti: un principio che vale per qualunque organismo e che, per la strada camerale come per le altre, impone di collocare il compenso nel piano su risorse diverse dal ricavato di beni gravati da garanzia.

Seconda strada: l’OCC costituito presso un ordine professionale

In cosa consiste

Gli ordini degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai possono costituire organismi iscritti di diritto (art. 4, comma 2, D.M. 202/2014), anche in forma associata. Molti consigli dell’ordine hanno adottato un regolamento del proprio organismo: tra gli esempi reperibili online, il regolamento dell’OCC del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari, nella versione del 30 novembre 2023. I gestori sono professionisti iscritti all’ordine, con formazione specifica.

Sul piano economico, la cornice resta quella del D.M.: scaglioni, riduzione dal 15% al 40%, rimborso forfettario dal 10% al 15%, tetto e preventivo obbligatorio. Quello che cambia da ordine a ordine è il punto in cui ciascun regolamento si colloca all’interno delle forbici, la misura e il numero degli acconti, la presenza di diritti o spese di avvio della pratica. Senza leggere il regolamento del singolo organismo non è possibile affermare che gli OCC degli ordini costino più o meno di quelli camerali: la variabilità interna a ciascuna famiglia è spesso maggiore di quella tra le famiglie.

Quando ha senso

  1. il caso presenta profili giuridici delicati (contestazioni sulla natura dei crediti, cessioni del quinto da ristrutturare ex art. 67, comma 3, crediti ipotecari con moratoria ex art. 67, comma 4) e il debitore apprezza un gestore con formazione forense o contabile specifica;
  2. il patrimonio è complesso (immobili in comproprietà, quote ereditarie, redditi da più fonti) e la relazione richiede un lavoro tecnico più articolato;
  3. nel circondario l’OCC dell’ordine ha tempi di presa in carico più brevi rispetto ad altri organismi.

Come si procede in sintesi

Il percorso non differisce nella sostanza: istanza all’organismo, eventuale acconto, nomina del gestore, preventivo scritto, raccolta documentale, relazione, piano e ricorso. In alcuni regolamenti il preventivo viene definito dopo un primo esame della documentazione, così da tenere conto del numero dei creditori e della complessità, come vuole l’art. 15, comma 1.

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale è la specializzazione tecnica del gestore, utile quando il piano deve reggere a contestazioni dei creditori in sede di osservazioni (art. 70, comma 3, CCII) o di omologazione (art. 70, comma 7). Un secondo vantaggio è la possibilità di un preventivo modulato sulla complessità effettiva, che in casi semplici può risultare favorevole se il regolamento consente di collocarsi verso la parte bassa delle forbici.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è la minore uniformità: criteri e acconti possono variare sensibilmente da un ordine all’altro, e il debitore deve confrontare preventivi scritti per orientarsi. Inoltre, nei casi più complessi, il criterio della complessità può spingere il compenso verso la parte alta delle forbici; resta però il tetto del 10% quando l’offerta ai creditori supera i 20.000 €. Va considerato anche che acconti iniziali più consistenti, se previsti, pesano sul debitore proprio nel momento di maggiore tensione finanziaria.

Il profilo ideale per l’OCC di un ordine professionale è il consumatore con un caso giuridicamente o patrimonialmente articolato, disposto a confrontare preventivi e a verificare con attenzione acconti e criteri del regolamento.

Pronunce a supporto

La Cass., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025 ha affrontato la posizione del fideiussore rispetto alla nozione di consumatore: è il tipo di questione qualificatoria che, se affrontata in modo superficiale, porta a una domanda inammissibile e quindi a un compenso pagato senza risultato. La Cass., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 si è occupata della moratoria biennale dell’art. 67, comma 4, istituto che incide direttamente sul calendario dei pagamenti e quindi sulla collocazione del compenso dell’OCC.

Terza strada: l’OCC presso il segretariato sociale e gli enti pubblici

In cosa consiste

Il D.M. 202/2014, all’art. 4, comma 2, include espressamente il segretariato sociale tra i soggetti che possono costituire organismi iscritti di diritto. La scelta del legislatore regolamentare ha una logica chiara: il sovraindebitamento del consumatore è spesso intrecciato con fragilità sociali (perdita del lavoro, malattia, separazioni), e l’ente vicino ai servizi sociali è un punto di accesso naturale. Accanto al segretariato sociale, sul territorio operano organismi costituiti da enti locali o da loro forme associate, iscritti previa verifica dei requisiti.

Anche qui la cornice dei compensi è identica: il decreto non prevede un regime economico speciale per gli organismi a matrice sociale. La differenza, se c’è, sta nelle scelte dell’ente: posizionamento sulle soglie minime, riduzione verso il 40%, acconti contenuti o assenti, eventuali convenzioni. Non va dato per scontato che l’organismo a matrice sociale sia gratuito o più economico: va verificato sul regolamento e sul preventivo scritto, come per qualsiasi altro OCC.

Quando ha senso

  1. il debitore è in condizione di forte disagio economico e già seguito dai servizi sociali del territorio;
  2. il piano è di importo contenuto, sotto la soglia dei 20.000 € offerti ai creditori, dove il tetto non opera e il posizionamento sulle soglie minime fa la differenza in proporzione;
  3. la situazione presenta un bisogno di accompagnamento (educazione finanziaria, gestione del bilancio familiare) che va oltre la sola redazione del piano.

Come si procede in sintesi

Accesso spesso mediato dai servizi sociali, istanza all’organismo, nomina, preventivo, raccolta della documentazione. In questo contesto la ricostruzione delle entrate del nucleo familiare e di quanto occorre al mantenimento (art. 67, comma 2, lett. e, CCII) assume un peso particolare.

Vantaggi motivati

Il vantaggio più evidente è l’attenzione alla sostenibilità del costo per chi ha risorse minime, che può tradursi in scelte collocate verso il basso delle forbici. Un secondo vantaggio è l’integrazione con la rete di servizi, utile per la tenuta del piano negli anni.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questo vantaggio va considerato che la presenza di questi organismi è disomogenea sul territorio, e non in tutti i circondari il debitore trova questa opzione. I tempi possono risentire delle risorse dell’ente. Inoltre, nei casi con profili giuridici complessi, il debitore deve verificare che l’organismo disponga di gestori con l’esperienza adeguata, perché un piano dichiarato inammissibile costa tempo e risorse indipendentemente dal compenso.

Il profilo ideale per l’OCC a matrice sociale è il consumatore con un piano di importo contenuto, risorse minime e un bisogno di accompagnamento, che trova sul proprio territorio un organismo operativo e con tempi compatibili.

Pronunce a supporto

La Cass., Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024, ancora riferita alla L. 3/2012, è stata richiamata in tema di merito creditizio e di convenienza: profili che emergono di frequente nei piani dei consumatori più fragili, nei quali il ruolo dell’organismo nel ricostruire la genesi dell’indebitamento è decisivo anche ai fini dell’art. 69, comma 2, CCII.

La variabile trasversale: acconti oppure pagamento in prededuzione nel piano

Qualunque organismo si scelga, resta una seconda decisione, che pesa quanto la prima: come e quando si paga il compenso.

Gli acconti

L’art. 15, comma 2, del D.M. 202/2014 ammette acconti sul compenso finale. Nella pratica si incontrano tre modelli: un acconto di ingresso forfettario e contenuto (come i 200 € oltre IVA dei criteri fiorentini); acconti scaglionati legati a fasi della procedura (nomina, deposito della relazione, omologazione); acconti percentuali sul compenso preventivato. Il vantaggio per l’organismo è evidente, ma anche per il debitore l’acconto non è necessariamente uno svantaggio: anticipare una parte del costo riduce la quota che graverà sulle rate del piano e, quindi, la parte da far approvare dal giudice come voce prededucibile. Il rovescio della medaglia è che l’acconto si paga prima di sapere se il piano sarà omologato.

La prededuzione nel piano

Il compenso dell’OCC rientra tra i crediti sorti in funzione della procedura e, come tale, viene soddisfatto in prededuzione, cioè prima dei creditori concorsuali. La Cass. n. 14401/2025 lo ha ribadito con riferimento alla disciplina previgente, precisando però il limite: il compenso non grava sul ricavato dei beni ipotecati nella parte spettante ai creditori garantiti, perché la procedura è attivata nell’interesse del debitore. Nel piano del consumatore la prededuzione si traduce in una scelta di architettura: il compenso può essere pagato con le prime rate, distribuito lungo tutta la durata del piano, oppure coperto con risorse aggiuntive (un apporto di un familiare, una somma una tantum, la vendita di un bene non gravato).

L’elemento dirimente è che la prededuzione non significa “gratis per il debitore”: significa che il compenso viene pagato con le stesse risorse destinate ai creditori, e quindi riduce ciò che arriva loro, con effetti sulla convenienza e sul calcolo del tetto.

Va soppesato anche il rapporto con l’ordine delle prelazioni. La Cass., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha affermato, per il concordato minore, che il piano deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; nel piano del consumatore il contenuto è libero (art. 67, comma 1), ma i crediti privilegiati devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione (art. 67, comma 4). Collocare il compenso dell’OCC in modo che eroda questa soglia espone il piano a contestazioni.

Le tre strade messe a confronto sui numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia e con gli scaglioni del D.M. 30/2012 richiamati dal D.M. 202/2014. Per rendere il confronto onesto, gli stessi dati vengono applicati a tre configurazioni di regolamento, che non corrispondono a organismi specifici ma a tre posizioni possibili dentro le forbici del decreto:

  • Configurazione A: riduzione del 25% e rimborso forfettario del 15% (il modello dei criteri camerali fiorentini);
  • Configurazione B: riduzione minima del 15% e rimborso forfettario del 15% (la posizione meno favorevole al debitore consentita dal decreto);
  • Configurazione C: riduzione massima del 40% e rimborso forfettario del 10% (la posizione più favorevole).

Gli importi indicati sono al netto di IVA, contributi previdenziali ove dovuti e spese vive documentate.

Simulazione 1: piano di dimensione media, tetto operante

Ipotesi: consumatore con passivo complessivo di 87.430 €, composto da finanziamenti al consumo, una cessione del quinto e debiti verso una finanziaria. Il piano offre ai creditori 31.260 € in 72 rate mensili da 434,17 €, provenienti dallo stipendio. Nessun bene da liquidare.

Calcolo lordo, prima della riduzione:

  • attivo (31.260 €): 12-14% sui primi 16.227,08 € = da 1.947,25 € a 2.271,79 €; 10-12% sui successivi 8.113,54 € = da 811,35 € a 973,62 €; 8,50-9,50% sui residui 6.919,38 € = da 588,15 € a 657,34 €. Totale attivo: da 3.346,75 € a 3.902,76 €;
  • passivo (87.430 €): 0,19-0,94% sui primi 81.131,38 € = da 154,15 € a 762,63 €; 0,06-0,46% sui residui 6.298,62 € = da 3,78 € a 28,97 €. Totale passivo: da 157,93 € a 791,61 €;
  • compenso lordo complessivo: da 3.504,68 € a 4.694,37 €.

Applicando le tre configurazioni (riduzione, poi rimborso forfettario):

  • Configurazione A: da 3.022,79 € a 4.048,89 €;
  • Configurazione B: da 3.425,82 € a 4.588,74 €;
  • Configurazione C: da 2.313,09 € a 3.098,28 €.

Ora entra in gioco il tetto. Il passivo è inferiore a 1.000.000 € e l’offerta ai creditori supera i 20.000 €: compensi e spese generali non possono superare il 10% di 31.260 €, cioè 3.126,00 €. Il risultato:

  • Configurazione A: da 3.022,79 € a 3.126,00 €;
  • Configurazione B: 3.126,00 € in entrambi i casi (il tetto taglia sia il minimo sia il massimo);
  • Configurazione C: da 2.313,09 € a 3.098,28 €.

Nei piani di dimensione media il tetto del 10% comprime le differenze tra regolamenti: la distanza tra l’organismo più caro e quello più economico si riduce, nell’ipotesi, a poco più di 800 € nel caso peggiore. È un dato che va soppesato prima di scegliere un organismo solo in base ai criteri di calcolo.

Simulazione 2: piano piccolo, tetto non operante

Ipotesi: consumatore con passivo di 41.870 €, reddito da pensione, piano che offre ai creditori 14.580 € in 60 rate. L’offerta è inferiore a 20.000 €, quindi il tetto non si applica.

Calcolo lordo:

  • attivo (14.580 €, tutto nel primo scaglione): da 1.749,60 € a 2.041,20 €;
  • passivo (41.870 €): da 79,55 € a 393,58 €;
  • compenso lordo: da 1.829,15 € a 2.434,78 €.

Con le tre configurazioni:

  • Configurazione A: da 1.577,64 € a 2.100,00 €;
  • Configurazione B: da 1.788,00 € a 2.380,00 €;
  • Configurazione C: da 1.207,24 € a 1.606,95 €.

In proporzione all’offerta ai creditori, il compenso varia da circa l’8,3% (configurazione C, valori minimi) a circa il 16,3% (configurazione B, valori massimi). Paradossalmente, è nei piani più piccoli, dove il tetto non opera, che la scelta dell’organismo pesa di più in termini relativi: qui la differenza tra le configurazioni estreme supera i 1.100 €, su un’offerta complessiva di 14.580 €.

Simulazione 3: stesso piano, tre modi di pagare

Ipotesi: dati della simulazione 1 (risorse complessive 31.260 €, 72 rate da 434,17 €). Incarico all’OCC lunedì 19 ottobre 2026, con acconto di ingresso di 200 € oltre IVA (244 €), pagato con risparmi propri e scomputato dal compenso finale. Deposito del ricorso venerdì 15 gennaio 2027. Ipotesi di omologazione a marzo 2027 e prima rata giovedì 1 aprile 2027. IVA al 22%; contributi previdenziali non considerati per semplicità.

Variante 1, compenso fuori dal piano. Un familiare apporta le risorse per il compenso, e i creditori ricevono l’intera somma di 31.260 €. Il tetto si calcola su 31.260 €: compenso massimo 3.126,00 €, più IVA 687,72 €, totale 3.813,72 €. Dedotto l’acconto di 244 €, restano 3.569,72 € da coprire con l’apporto esterno. Vantaggio: la proposta ai creditori è più robusta. Svantaggio: serve un apporto che non tutti hanno.

Variante 2, compenso dentro il piano, pagato con le prime rate. Le risorse sono sempre 31.260 €, ma comprendono il compenso. Qui il calcolo del tetto cambia, perché l’ammontare spettante ai creditori non è più 31.260 €: è 31.260 € meno il compenso e la relativa IVA. Risolvendo l’equazione, il compenso massimo (compensi più spese generali) scende a 2.786,10 €, più IVA 612,94 €, totale 3.399,04 €; ai creditori restano 27.860,96 €, e il 10% di questa cifra è esattamente 2.786,10 €. Dedotto l’acconto, la prededuzione residua è di 3.155,04 €, pari a circa 7,3 rate: i creditori iniziano a ricevere una parte della rata solo dall’ottava, lunedì 1 novembre 2027.

Variante 3, compenso dentro il piano, distribuito su tutta la durata. Stessi importi della variante 2, ma la prededuzione residua di 3.155,04 € viene ripartita sulle 72 rate: circa 43,82 € al mese all’OCC e 390,35 € ai creditori, fin dalla prima rata.

A parità di costo complessivo, la variante 2 e la variante 3 producono effetti molto diversi sulla percezione dei creditori e sulla tenuta del piano: un piano che per sette mesi non paga nessun creditore espone il debitore a osservazioni critiche, mentre la distribuzione lungo tutta la durata allunga l’esposizione dell’organismo. Nessuna delle due soluzioni è in sé scorretta: va scelta in base alla struttura del debito e alla disponibilità dell’organismo.

Cosa resta fuori dai numeri delle simulazioni

Le tre simulazioni isolano il compenso dell’organismo, ma il costo complessivo della procedura per il consumatore comprende altre voci, che vanno messe a bilancio con la stessa attenzione.

La prima è la componente fiscale e previdenziale. Il compenso dell’OCC è soggetto a IVA e, quando il gestore è un professionista iscritto a una cassa, ai contributi previdenziali previsti per la sua categoria: nelle simulazioni l’IVA è stata indicata al 22%, mentre i contributi sono stati esclusi per semplicità. Su un compenso di 3.126 € la sola IVA aggiunge 687,72 €, una cifra che in un piano da 434 € al mese corrisponde a oltre una rata e mezza.

La seconda sono le spese vive documentate, che l’art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014 tiene distinte dal rimborso forfettario: visure, certificazioni, costi di eventuali ausiliari (per esempio una stima dell’immobile quando il piano coinvolge un bene da valutare ai fini dell’art. 67, comma 4, CCII), spese di notifica e di comunicazione. Restano escluse dal tetto dell’art. 16, comma 5, e quindi si aggiungono al massimo calcolato.

La terza sono i costi di giustizia del ricorso e gli adempimenti successivi all’omologazione, come la pubblicazione della sentenza e, ove necessario, la trascrizione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 70, comma 7, CCII, curata dall’OCC. La loro misura dipende dagli importi vigenti presso la cancelleria e dalla natura dei beni coinvolti, e va verificata al momento del deposito.

Infine, il tempo. Tra l’incarico e l’omologazione passano mesi in cui il debitore, se non ottiene misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII, resta esposto alle azioni dei creditori. Un organismo leggermente più costoso ma con tempi di presa in carico più brevi può risultare, nel bilancio finale, la scelta meno onerosa: è un elemento che non compare nelle tabelle del decreto ma che va soppesato accanto a esse.

Il costo reale per il consumatore è la somma di compenso, rimborso forfettario, IVA e contributi, spese vive e costi di giustizia: confrontare due organismi guardando solo la percentuale di riduzione restituisce un’immagine parziale.

Un’ultima osservazione riguarda l’art. 14, comma 4, del D.M., secondo cui le soglie numeriche, anche percentuali, minime e massime, non sono vincolanti. La norma introduce un margine di flessibilità che può operare a favore del debitore nei casi molto semplici, ma anche consentire scostamenti verso l’alto nei casi eccezionalmente complessi. La lettura prudente è che il tetto dell’art. 16, comma 5, formulato in termini di limite massimo, resti il riferimento di garanzia; il punto, tuttavia, merita di essere chiarito con l’organismo già in sede di preventivo.

Il confronto riassunto in una tabella

La tabella che segue mette in fila le tre famiglie di organismi e la variabile del pagamento. Va letta con una cautela: le differenze tra organismi della stessa famiglia possono essere maggiori di quelle tra famiglie diverse, perché ogni regolamento si colloca in modo autonomo dentro le forbici del D.M. 202/2014. Le voci sono quindi tendenze, non regole; il dato certo, in ogni caso, resta il preventivo scritto previsto dall’art. 10, comma 3, del decreto. Nella riga dei costi compaiono soltanto quelli previsti dalla normativa sui compensi degli organismi e le spese della procedura, mai i compensi di consulenti di parte.

Criterio OCC camerale OCC di un ordine professionale OCC del segretariato sociale o di enti pubblici
Base normativa del compenso D.M. 202/2014, artt. 14-18, con criteri camerali pubblicati D.M. 202/2014, artt. 14-18, con regolamento dell’ordine D.M. 202/2014, artt. 14-18, con regolamento dell’ente
Prevedibilità del costo Alta se i criteri sono pubblicati (es. riduzione 25%, forfettario 15%) Variabile: dipende dal regolamento e dal preventivo Variabile: dipende dalle scelte dell’ente
Acconti Spesso un acconto di ingresso contenuto (es. 200 € oltre IVA) Da verificare: possono essere scaglionati per fasi Da verificare: possono essere contenuti o assenti
Tempi di presa in carico Legati al numero di gestori e al carico dell’organismo Legati al numero di gestori iscritti Legati alle risorse dell’ente
Complessità gestibile Adeguata alla generalità dei piani Elevata per casi giuridicamente articolati Adeguata soprattutto a piani semplici e contenuti
Rischi in caso di esito negativo Acconti versati non recuperabili; lavoro svolto comunque remunerato secondo l’opera prestata Come la colonna precedente, con acconti potenzialmente più elevati Come la prima colonna, con esposizione di regola più contenuta
Effetti sull’esecuzione Uguali per tutti: misure protettive su istanza del debitore ex art. 70, comma 4, CCII Uguali Uguali
Reversibilità Cambio di organismo possibile; compenso unico ripartito (art. 17 D.M.) Uguale Uguale
Pagamento in prededuzione Possibile nel piano; mai sul ricavato dei beni ipotecati spettante ai garantiti Uguale Uguale
Tetto del 10% Opera se ai creditori vanno almeno 20.000 € e il passivo è sotto 1.000.000 € Uguale Uguale

Come orientarsi tra le opzioni

Non esiste un criterio unico che valga per tutti. Esistono invece alcune condizioni che, a seconda di come si presentano, spostano il peso in una direzione o nell’altra.

Primo criterio: la dimensione dell’offerta ai creditori

Se l’offerta ai creditori supera i 20.000 € e il passivo è sotto il milione, il tetto del 10% tende a livellare il costo tra organismi, e la scelta può spostarsi su altri fattori: tempi, competenza del gestore, prossimità. Se invece l’offerta resta sotto i 20.000 €, il tetto non opera e il posizionamento del regolamento dentro le forbici (riduzione vicina al 40%, rimborso forfettario vicino al 10%) diventa il fattore che pesa di più, in proporzione.

Secondo criterio: la liquidità disponibile oggi

Se il debitore non dispone di alcuna somma iniziale, l’organismo con acconto di ingresso contenuto e la massima quota in prededuzione è generalmente la soluzione più praticabile. Il rovescio della medaglia è che più compenso finisce nel piano, meno resta ai creditori e più si abbassa il tetto calcolato sulla loro quota, con un effetto che può rendere la proposta meno convincente. Se invece il debitore dispone di un apporto esterno (un familiare, una somma accantonata), pagare il compenso fuori dal piano rafforza la proposta e mantiene intatta la base su cui si calcola il tetto.

Terzo criterio: la complessità giuridica del caso

Se il caso presenta cessioni del quinto da ristrutturare, crediti ipotecari con moratoria, posizioni di garanzia o eredità, la competenza del gestore pesa più di qualche centinaio di euro di differenza nel compenso. Un piano dichiarato inammissibile non fa risparmiare: costa l’acconto versato, il lavoro svolto e mesi di esposizione alle azioni esecutive. Le pronunce sulla qualificazione del consumatore (Cass. n. 29746/2025 sul fideiussore) e sull’erede (Cass. n. 30412/2025 sull’erede con beneficio d’inventario) mostrano quanto queste questioni possano essere decisive.

Quarto criterio: la presenza di beni gravati da garanzia

Se il piano prevede la vendita di un bene ipotecato, il compenso dell’OCC va coperto con risorse diverse dal ricavato spettante al creditore garantito, secondo il principio affermato dalla Cass. n. 14401/2025. In questi casi la scelta tra acconti e prededuzione non è libera: occorre individuare una fonte di pagamento compatibile con la soglia minima dell’art. 67, comma 4, CCII.

Quinto criterio: la qualità del preventivo

Se due organismi presentano preventivi simili, l’elemento dirimente è la completezza del documento: base di calcolo dell’attivo dichiarata, riduzione applicata, rimborso forfettario, acconti e loro scadenze, spese vive prevedibili, trattamento in caso di inammissibilità o rinuncia. Un preventivo che omette una di queste voci non consente un confronto reale, e l’art. 10, comma 3, del D.M. 202/2014 richiede che le voci di costo siano tutte indicate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, valuta preventivi e collocazione del compenso guardando l’intero piano, non la singola voce.

Le domande di chi non ha ancora deciso

Posso cambiare OCC dopo aver iniziato?

Sì, ma con cautela. Gli artt. 17 e 18 del D.M. 202/2014 prevedono che, quando più organismi si succedono nello stesso incarico, il compenso resti unico e si ripartisca in proporzione all’opera prestata. In teoria il cambio non raddoppia il costo; nei fatti, il nuovo organismo può chiedere un proprio acconto e il primo può pretendere la quota maturata. Il passaggio va quindi preparato documentando con precisione l’attività già svolta.

Se il piano non viene omologato, perdo tutto quello che ho pagato?

Gli acconti versati remunerano un’attività effettivamente svolta, e l’art. 15, comma 1, del decreto lega il compenso all’opera prestata. In caso di inammissibilità o diniego, il debitore non ottiene il beneficio, ma l’organismo ha comunque lavorato. La disciplina di dettaglio (rinuncia, inammissibilità, revoca) dipende dal regolamento del singolo OCC: alcuni criteri, come quelli fiorentini letti per questo articolo, non la regolano espressamente, ed è quindi un punto da chiarire per iscritto prima dell’incarico. Va ricordato anche che, in caso di diniego, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 70, comma 10, CCII): il costo dell’insuccesso non è solo economico.

Il compenso dell’OCC può essere contestato dai creditori?

L’art. 10, comma 4, del D.M. impone di far conoscere ai creditori l’accordo sul compenso. I creditori possono presentare osservazioni all’OCC entro 20 giorni dalla comunicazione (art. 70, comma 3, CCII) e contestare la convenienza in sede di omologazione (art. 70, comma 7). Un compenso sproporzionato, o collocato in modo da ridurre la quota dei privilegiati sotto la soglia liquidatoria, offre loro un argomento. Va ricordato però che, secondo l’art. 69, comma 2, CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza della proposta.

Conviene scegliere l’organismo più economico in assoluto?

Non necessariamente. Nei piani medi il tetto del 10% riduce le distanze (simulazione 1), mentre nei piani piccoli la differenza può essere significativa (simulazione 2). Ma il costo più alto, in assoluto, è quello di un piano che non arriva all’omologazione. L’organismo più economico è una scelta ragionevole quando il caso è semplice e documentato; diventa un rischio quando il caso richiede competenze specifiche.

Il compenso dei professionisti che mi assistono rientra nel tetto dell’OCC?

No: il tetto dell’art. 16, comma 5, riguarda i compensi e le spese generali dell’organismo. I compensi di eventuali consulenti del debitore sono un’altra voce, che la giurisprudenza di merito ha comunque ricondotto a un principio di economicità: il Tribunale di Verona, con decreto del 19 agosto 2024, ha ritenuto manifestamente eccessivo un compenso pattuito per le attività preparatorie all’istanza di nomina del gestore e lo ha ridimensionato, applicando l’art. 2233 c.c. e prendendo come parametro il compenso spettante all’OCC.

Le decisioni dei giudici che pesano sulla scelta

Le pronunce che seguono non riguardano tutte direttamente il compenso dell’OCC: alcune incidono sulla struttura del piano, e quindi sul punto in cui il compenso può essere collocato o sul rischio che venga pagato senza risultato. Sono raggruppate per il profilo del confronto che ciascuna illumina.

Sulla prededuzione e sulla collocazione del compenso

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14401 del 29 maggio 2025. Il compenso dell’OCC gode della prededuzione, ma non può essere considerato una spesa generale sostenuta nell’interesse di tutti i creditori: per questo non può essere prelevato dal ricavato dei beni ipotecati nella parte che spetta ai creditori garantiti. La Corte valorizza la natura volontaria della procedura, attivata nell’interesse del debitore. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per decidere con quali risorse pagare l’organismo quando il piano coinvolge beni gravati da ipoteca. Riguarda una liquidazione del patrimonio regolata dalla L. 3/2012, ma la logica è di immediata utilità anche per costruire un piano ex art. 67 CCII.

Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Nel concordato minore il piano deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: anche se il piano del consumatore ha contenuto più libero, la pronuncia ricorda che la gerarchia dei crediti non è un dettaglio; la prededuzione del compenso dell’OCC si colloca in cima a questa gerarchia e la sua quantificazione incide su tutto ciò che viene dopo.

Sulla misura dei compensi e sul principio di economicità

Tribunale di Verona, decreto del 19 agosto 2024. Le procedure di sovraindebitamento sono governate da un principio di economicità, che costituisce parametro per valutare l’adeguatezza dei compensi pattuiti per le attività preliminari alla nomina del gestore. Nel caso esaminato il compenso concordato è stato giudicato manifestamente eccessivo e ricondotto a una misura proporzionata, assumendo come riferimento il compenso massimo spettante all’OCC e qualificando l’art. 2233, comma 2, c.c. come norma imperativa. Rilevanza: mostra che il D.M. 202/2014 funziona anche come metro indiretto per tutte le voci di costo che gravitano intorno alla procedura.

Sulla struttura del piano e sui tempi di pagamento

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. La pronuncia riguarda la moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, CCII per i crediti privilegiati. Rilevanza: la moratoria modifica il calendario dei pagamenti e, di conseguenza, il periodo in cui le prime rate possono essere destinate al compenso dell’OCC in prededuzione senza sottrarre risorse ai privilegiati.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. Pronuncia resa sulla L. 3/2012 in materia di merito creditizio e convenienza. Rilevanza: la valutazione della convenienza della proposta è il terreno su cui i creditori possono contestare anche il peso del compenso dell’organismo; la ricostruzione della condotta del finanziatore, affidata in larga parte all’OCC, incide sulla legittimazione dei creditori a sollevare quella contestazione.

Sull’accesso alla procedura: il rischio di pagare senza risultato

Cass. civ., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025. La Corte si è occupata del fideiussore e della nozione di consumatore. Rilevanza: la qualificazione soggettiva è la prima verifica di ammissibilità; un errore su questo punto trasforma il compenso dell’OCC in una spesa senza ritorno.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 30412 del 18 novembre 2025. La pronuncia riguarda la posizione dell’erede che ha accettato con beneficio d’inventario. Rilevanza: anche le situazioni successorie incidono sulla possibilità di accedere alla procedura e sulla consistenza dell’attivo, quindi sulla base di calcolo del compenso.

Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. È inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: in un confronto tra strade, ricorda che la scelta della procedura (piano del consumatore o concordato minore) va verificata prima di incaricare l’organismo, perché la procedura sbagliata comporta costi senza beneficio.

Il lavoro che lo Studio Monardo svolge su questo tema

Davanti a una scelta che incide su anni di rate, lo Studio non si limita a indicare un organismo: costruisce il quadro completo perché la decisione sia presa con i numeri in mano. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il passivo e l’attivo potenziale su cui l’OCC calcolerà il compenso, verificando elenco dei creditori, cause di prelazione e documenti richiesti dall’art. 67, comma 2, CCII.
  2. Simuliamo il compenso secondo il D.M. 202/2014 applicando scaglioni, riduzione, rimborso forfettario e tetto, nelle diverse configurazioni possibili.
  3. Esaminiamo i regolamenti e i preventivi degli organismi disponibili nel circondario, verificando che riportino tutte le voci richieste dall’art. 10, comma 3, del decreto.
  4. Verifichiamo la qualificazione soggettiva del debitore (consumatore, fideiussore, erede, ex imprenditore) per evitare di avviare una procedura non accessibile.
  5. Progettiamo la collocazione del compenso nel piano: acconti, prededuzione nelle prime rate, distribuzione sulla durata o apporti esterni, con il ricalcolo del tetto in ciascuna variante.
  6. Controlliamo la compatibilità con i creditori privilegiati, perché il compenso non eroda la soglia liquidatoria dell’art. 67, comma 4, né gravi sul ricavato dei beni ipotecati.
  7. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, anticipando le osservazioni che i creditori potrebbero formulare ai sensi dell’art. 70, comma 3, CCII.
  8. Prepariamo l’istanza di misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII quando sono in corso procedure esecutive che minacciano la fattibilità del piano.
  9. Seguiamo la fase di omologazione e le eventuali impugnazioni ai sensi dell’art. 70, comma 8, CCII, senza cambiare impostazione difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di leggere il preventivo dell’organismo con gli stessi criteri con cui l’organismo lo costruisce: base dell’attivo, riduzione applicata, rimborso forfettario, tetto e acconti. A questo si unisce la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi sulla struttura del piano e sulla collocazione del compenso è la stessa che, se il piano viene contestato o impugnato, va difesa nei gradi successivi, senza cambiare mani. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di unire la verifica giuridica dell’ammissibilità alla verifica contabile dei numeri del piano.

In chiusura

Il costo dell’OCC nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è un numero fisso: nasce dagli scaglioni del D.M. 30/2012 richiamati dal D.M. 202/2014, passa per una riduzione dal 15% al 40%, si arricchisce di un rimborso forfettario e incontra un tetto del 10% che opera solo quando ai creditori vanno almeno 20.000 €. Sopra questa cornice, organismi camerali, degli ordini professionali e del segretariato sociale fanno scelte diverse, e il modo in cui il compenso viene pagato (acconti, prededuzione nelle prime rate o lungo tutto il piano, apporti esterni) cambia la forza della proposta.

La scelta giusta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, risorse e, a volte, la stessa possibilità di ottenere l’omologazione.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi in prima persona sia il lavoro dell’organismo sia il modo in cui il suo compenso si inserisce nel piano. È questa doppia prospettiva a permettere di pesare le opzioni senza preferenze precostituite.

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