Farina, burro, zucchero, cacao, uova, imballaggi: negli ultimi anni ogni voce del conto economico di chi produce merendine, biscotti, fette biscottate, crackers, panettoni o pane confezionato ha subito rincari a ondate. Sopra a tutto questo pesano le bollette di forni, celle frigorifere, linee di confezionamento e impianti di raffreddamento, che in un’impresa di panificazione industriale o artigianale sono un costo fisso enorme. Il risultato, per molti, è lo stesso: fatture del gestore di energia scadute, fornitori di materie prime che chiedono il pagamento anticipato, banche che riducono gli affidamenti, un margine che non copre più i debiti accumulati.
La domanda “cosa può ottenere uno studio legale?” però non ha una risposta unica. Non esiste UNA soluzione alla crisi di un produttore di prodotti da forno: dipende da chi sei, da come è organizzata la tua impresa e da quanto è avanzata l’aggressione dei creditori. Un esempio lampo rende l’idea. Il titolare di un piccolo laboratorio in ditta individuale, con debiti per 190 mila euro, non può accedere al concordato preventivo ma ha a disposizione il concordato minore e la liquidazione controllata, con l’esdebitazione finale. Una Srl industriale con 40 dipendenti e due milioni e mezzo di passivo lavora invece con la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo in continuità. Il socio che ha firmato le fideiussioni personali rischia di restare esposto anche quando la società si salva. E chi ha già ricevuto un decreto ingiuntivo dal fornitore di energia ha un problema di termini che va affrontato prima ancora di scegliere la procedura.
In questa guida trovi, dopo le regole comuni a tutti, cinque profili:
- il titolare di laboratorio artigiano o ditta individuale di panificazione e pasticceria confezionata;
- la piccola Srl familiare sotto le soglie di “impresa minore”;
- l’impresa industriale sopra soglia, con linee automatizzate, dipendenti e rapporti con la grande distribuzione;
- il socio, amministratore o familiare garante dei debiti dell’impresa;
- l’impresa già aggredita, con decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti o minacce di distacco della fornitura.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la crisi di un’impresa produttiva tocca contemporaneamente tre fronti che corrispondono alle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la composizione negoziata e la crisi d’impresa, materia nella quale l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento delle imprese minori e dei garanti persone fisiche, che l’Avvocato conosce dall’interno come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; le esecuzioni e opposizioni promosse dai fornitori, che lo Studio può seguire fino all’ultimo grado grazie all’abilitazione di avvocato cassazionista. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il passivo comprende affidamenti bancari e debiti verso l’erario.
📩 Hai bollette e fatture di fornitori arretrate e non sai da dove cominciare? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
Le regole comuni a tutti: la base che vale per ogni produttore in difficoltà
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la cornice normativa. Tutti i profili descritti più avanti rimandano a questa parte.
Il Codice della crisi e le sue “porte d’ingresso”
La disciplina di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, abbreviato CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e modificato più volte, da ultimo con il correttivo D.Lgs. 136/2024. Il Codice distingue tra crisi, cioè lo stato che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi, e insolvenza, cioè l’incapacità ormai attuale di adempiere regolarmente. Per un produttore di prodotti da forno la differenza è concreta: finché le linee girano, i clienti della grande distribuzione pagano e il problema è soprattutto lo squilibrio tra costi delle materie prime ed energia da una parte e prezzi di vendita bloccati dai contratti dall’altra, sei probabilmente in uno stato di crisi; quando le fatture del gas e dell’energia elettrica restano insolute da mesi e i fornitori hanno smesso di consegnare, ti stai avvicinando all’insolvenza.
Il Codice offre strumenti diversi a seconda della dimensione dell’impresa e dello stadio della crisi. In sintesi:
- la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), un percorso stragiudiziale e riservato, con l’aiuto di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio, aperto sia alle imprese sopra soglia sia, con alcune particolarità, alle imprese minori;
- gli strumenti di regolazione della crisi per le imprese sopra soglia: accordi di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità o liquidatorio;
- le procedure da sovraindebitamento per le imprese minori e le persone fisiche: concordato minore, liquidazione controllata, ristrutturazione dei debiti del consumatore (quest’ultima per chi non è imprenditore, ad esempio un garante);
- il concordato semplificato per la cessione del patrimonio, cui si accede solo dopo una composizione negoziata conclusa senza accordo.
La soglia che decide quasi tutto: l’impresa minore
La linea di confine tra i profili è l’articolo 2, comma 1, lettera d) del Codice, che definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Basta superare uno solo dei tre limiti per uscire dall’area dell’impresa minore, e quindi dalle procedure da sovraindebitamento, ed entrare in quella della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo.
Un laboratorio di pasticceria confezionata che vende a qualche negozio e a un paio di catene locali può restare sotto soglia per anni; un’impresa che ha investito in una linea di confezionamento automatico e fornisce la grande distribuzione supera quasi sempre il limite dell’attivo o dei ricavi. Attenzione anche al dato dei debiti: chi aveva un fatturato modesto ma ha accumulato debiti energetici, bancari e verso fornitori oltre i 500.000 euro non è più impresa minore. Come vedremo nel profilo della piccola Srl, la giurisprudenza di merito richiede a chi chiede l’accesso alle procedure minori di provare il mancato superamento congiunto dei requisiti.
Le misure protettive: lo “scudo” contro i creditori
Il secondo pilastro comune è quello delle misure protettive. In tutte le procedure, con modalità diverse, il debitore può chiedere che dal momento della domanda i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Nella composizione negoziata la richiesta va pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto e poi confermata dal tribunale con un procedimento che ne stabilisce la durata.
Per chi ha debiti energetici e verso fornitori di materie prime c’è una regola particolarmente preziosa: l’articolo 18, comma 5, del Codice prevede che i creditori interessati dalle misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Tradotto: il fornitore di energia o di farina che ha un contratto in corso non può, durante le misure, interrompere le consegne solo perché ci sono fatture vecchie non pagate. Resta però, come vedremo, l’obbligo di pagare regolarmente le forniture nuove.
Le misure non sono illimitate. L’articolo 8 del Codice fissa in dodici mesi complessivi la durata massima delle misure protettive riferite alla stessa crisi, e la giurisprudenza di merito, come vedremo, ha già chiarito che questo limite non si aggira cambiando strumento.
I contratti in corso con fornitori ed energia
Un terzo aspetto comune riguarda i contratti di durata: somministrazione di energia elettrica e gas, forniture periodiche di farine e semilavorati, leasing dei forni e delle linee, contratti di logistica. Nel concordato preventivo l’articolo 97 del Codice consente al debitore di chiedere di essere autorizzato a sospendere o sciogliere i contratti pendenti, cioè quelli non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti. Il controcontraente ha diritto a un indennizzo, che però, secondo l’orientamento della Cassazione formato sul vecchio articolo 169-bis della legge fallimentare, è un credito concorsuale da soddisfare nel piano e non in prededuzione. Per un’impresa che ha contratti energetici a prezzo fisso sottoscritti nel picco dei rincari, questa leva può essere decisiva.
Le esecuzioni individuali e i termini
Infine, tutti i profili condividono le regole del processo civile esecutivo. Contro un decreto ingiuntivo l’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.); dopo la notifica del precetto il creditore deve attendere almeno dieci giorni prima di procedere al pignoramento; i termini processuali sono sospesi solo dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Chi lascia scadere questi termini rende definitivo il titolo del creditore e restringe le possibilità di difesa al solo spazio delle procedure concorsuali.
Cosa uno studio legale può ottenere, e cosa no
Una precisazione vale per tutti. Nessun professionista serio può promettere la cancellazione dei debiti, la salvezza dell’azienda o una percentuale di stralcio. Ciò che uno studio legale può ottenere è altro: una diagnosi corretta del tuo profilo, la scelta dello strumento giusto nei tempi giusti, la protezione del patrimonio aziendale durante la trattativa, la gestione dei termini processuali e una proposta ai creditori costruita su numeri attestabili. L’esito dipende poi dai creditori, dal tribunale e dalla sostenibilità reale del piano.
La leva civilistica sui contratti: l’eccessiva onerosità sopravvenuta
Prima ancora delle procedure concorsuali, chi produce prodotti da forno ha a disposizione una leva del diritto civile comune che spesso viene trascurata. L’articolo 1467 del codice civile stabilisce che nei contratti a esecuzione continuata o periodica, come le forniture di energia o di materie prime e i contratti di fornitura dei propri prodotti alla distribuzione, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La controparte può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni.
Per un’impresa vincolata a prezzi di vendita fissi verso la grande distribuzione mentre i costi di produzione si impennano, questa norma offre un argomento negoziale importante: la richiesta di revisione dei listini non è una semplice cortesia commerciale, ma può poggiare su una base giuridica. Va detto con chiarezza, però, che l’esito non è scontato: occorre dimostrare che l’evento era davvero straordinario e imprevedibile al momento della firma e che l’aggravio supera l’alea normale del contratto. Rincari prevedibili, o contratti che già contenevano clausole di indicizzazione, riducono molto lo spazio della norma. Nei contratti con la GDO vanno poi lette con attenzione le clausole sulle penali e sulla revisione dei prezzi, e le regole sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, che limitano alcune condotte del contraente forte.
La stessa logica vale, in senso inverso, per i contratti di acquisto di energia sottoscritti a prezzo fisso nel picco dei rincari e oggi fuori mercato: in quei casi, fuori dal concordato, la leva è negoziale; dentro il concordato preventivo diventa la richiesta di sospensione o scioglimento ai sensi dell’art. 97 CCII.
I soggetti che incontrerai e i costi della procedura
Ogni strumento ha i suoi protagonisti. Nella composizione negoziata c’è l’esperto indipendente, nominato da una commissione presso la Camera di commercio, che non rappresenta né l’impresa né i creditori: facilita le trattative e, alla fine, redige una relazione. Nelle procedure da sovraindebitamento c’è l’OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi, che attraverso un gestore verifica la documentazione, redige la relazione sulla fattibilità del piano e accompagna il debitore davanti al tribunale; nella liquidazione controllata c’è il liquidatore nominato dal giudice. Negli strumenti per le imprese sopra soglia compaiono l’attestatore indipendente, che certifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, e, nel concordato preventivo, il commissario giudiziale.
Ciascuno di questi soggetti ha un compenso, che fa parte dei costi della procedura e va previsto nel piano: il compenso dell’esperto nella composizione negoziata, quello dell’OCC e del liquidatore nelle procedure minori, quello dell’attestatore e del commissario negli strumenti maggiori, oltre al contributo unificato e alle spese di pubblicità. Questi costi, determinati secondo i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti, sono generalmente prededucibili, cioè vanno pagati prima dei creditori concorsuali. In un piano credibile non sono una voce da sottovalutare: un concordato minore che non li copre rischia di non essere omologato, e una composizione negoziata che non li considera non regge alla verifica dell’esperto. Per questo, nelle simulazioni di questa guida, li abbiamo sempre detratti dalle risorse disponibili per i creditori, indicandoli come stime dimostrative.
Il tempo come fattore comune
Un’ultima regola comune, la più pratica: in tutti i profili il tempo lavora contro il debitore. Ogni mese di attesa aumenta il debito energetico, gli interessi di mora, le spese legali delle singole esecuzioni; riduce la liquidità, la fiducia dei fornitori e il valore del magazzino deperibile. Il Codice della crisi è costruito sull’idea della tempestività: gli strumenti funzionano meglio quando vengono attivati nella fase di crisi, non quando l’insolvenza è ormai irreversibile. Per un’impresa di prodotti da forno, che vive di forniture continue e di prodotto con scadenze brevi, questo principio vale doppio. Chi si rivolge a un professionista quando riceve il primo sollecito del gestore di energia ha a disposizione tutti gli strumenti descritti in questa guida; chi lo fa dopo il terzo pignoramento ne ha molti di meno, e con margini di trattativa più stretti.
Se sei titolare di un laboratorio artigiano o di una ditta individuale
La tua situazione
Sei tu il forno. Hai una ditta individuale, magari ereditata dai genitori, con due o tre collaboratori, un forno a tunnel o un paio di forni rotativi, una piccola confezionatrice flow-pack e una rete di clienti fatta di alimentari, bar, qualche supermercato di quartiere e magari una catena regionale che ti compra biscotti secchi o taralli confezionati. Negli ultimi anni il burro e lo zucchero sono aumentati, le bollette sono raddoppiate in alcuni trimestri, e per tenere in piedi la produzione hai pagato prima i dipendenti e la farina, lasciando indietro il gestore dell’energia, qualche rata del finanziamento e alcuni contributi. Oggi hai debiti per alcune centinaia di migliaia di euro e il tuo patrimonio personale coincide con quello dell’impresa: casa, auto, conto corrente sono esposti.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: come imprenditore individuale rispondi dei debiti dell’impresa con tutto il tuo patrimonio personale, ma se resti sotto le soglie dell’impresa minore hai accesso alle procedure da sovraindebitamento, che sono pensate proprio per chi è nella tua posizione e portano, se tutto va bene, alla liberazione dai debiti residui (esdebitazione).
Le strade principali sono due.
Il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) è lo strumento per continuare a lavorare. Con l’aiuto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presenti ai creditori una proposta che prevede il pagamento, anche parziale, dei debiti, con le risorse che derivano dalla prosecuzione dell’attività ed eventualmente con apporti di terzi (un familiare, un nuovo socio, un acquirente di un ramo). La proposta deve essere approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il tribunale la omologa se ne verifica la fattibilità e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Dalla data di pubblicazione del decreto di apertura, su richiesta, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) è la strada quando la continuità non è più sostenibile: un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni, distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione e, decorsi tre anni dall’apertura, il debitore persona fisica che ne ha i requisiti ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti.
C’è poi una terza possibilità che molti titolari di laboratorio ignorano: anche l’impresa minore può accedere alla composizione negoziata della crisi (art. 25-quater CCII), con un esperto nominato dalla Camera di commercio, e al termine può ottenere accordi con i creditori o, se la trattativa non va a buon fine, accedere alle procedure da sovraindebitamento con un patrimonio ancora integro.
I numeri
Facciamo un esempio dimostrativo. Una ditta individuale di pasticceria confezionata ha nel triennio precedente ricavi annui di 176.400, 189.200 e 194.700 euro, un attivo patrimoniale (macchinari, crediti verso clienti, magazzino) mai superiore a 241.000 euro, e debiti complessivi per 187.300 euro così composti: 48.900 verso il fornitore di energia elettrica e gas, 37.600 verso due mulini e un grossista di burro e zucchero, 54.200 di residuo su un finanziamento chirografario, 28.400 di debiti contributivi e fiscali, 18.200 verso altri fornitori. Tutti e tre i parametri sono sotto soglia: è impresa minore.
Se la ditta, con la prosecuzione dell’attività dopo aver rinegoziato il contratto energetico, riesce a generare un margine netto disponibile di circa 1.950 euro al mese, in cinque anni (60 mesi) mette a disposizione dei creditori circa 117.000 euro. Detratti i costi della procedura (compenso dell’OCC e spese), stimati a titolo dimostrativo in circa 9.000 euro, restano circa 108.000 euro, pari al 57,7% del passivo. Se la vendita all’asta del macchinario e del magazzino in una liquidazione controllata renderebbe, al netto delle spese, meno di 60.000 euro, la proposta di concordato minore è chiaramente più conveniente per i creditori e ha argomenti solidi per l’omologazione.
I rischi specifici
Il rischio che corri più degli altri è questo: confondere i debiti dell’impresa con quelli personali e lasciar arrivare i creditori sulla casa e sul conto prima di aver aperto una procedura. A differenza del socio di una Srl, tu non hai uno schermo societario. Un fornitore di energia che ottiene un decreto ingiuntivo può pignorare il tuo conto personale, i crediti verso i clienti, perfino l’immobile.
Altri due rischi tipici del tuo profilo. Il primo è chiudere la partita IVA per disperazione prima di aver valutato una procedura: la giurisprudenza ha già posto limiti all’accesso al concordato minore per l’imprenditore che si è cancellato dal registro delle imprese, e chi chiude rischia di perdere proprio lo strumento della continuità. Il secondo è l’omessa conservazione della contabilità: senza scritture ordinate l’OCC non può attestare la fattibilità del piano, e la meritevolezza del debitore viene messa in discussione.
Le mosse giuste
- Fai fotografare il passivo in modo completo: estratti dei gestori di energia, estratti conto bancari, posizione contributiva e fiscale, scadenzario fornitori. Senza questa fotografia nessuna scelta è possibile.
- Verifica, documenti alla mano, di essere sotto tutte e tre le soglie nel triennio: è il presupposto da cui dipende l’intera strategia.
- Non chiudere la partita IVA e non cedere beni o macchinari a parenti senza consiglio: atti di questo tipo possono essere contestati e compromettere la meritevolezza.
- Valuta subito la composizione negoziata se la continuità è realistica e hai bisogno di protezione mentre negozi con il fornitore di energia; valuta il concordato minore se la trattativa privata non basta.
- Coinvolgi un OCC con un professionista che conosca le procedure da sovraindebitamento dall’interno.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno i criteri con cui un piano di concordato minore viene valutato e attestato.
Giurisprudenza dedicata
Sulla questione della cancellazione, più testate giuridiche hanno dato conto nel 2025 di una pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese: il concordato minore presuppone un’attività in essere da regolare o da proseguire, e chi ha già chiuso non può chiederlo come imprenditore. La regola pratica è chiara: prima si valuta la procedura, poi eventualmente si chiude.
Se guidi una piccola Srl familiare sotto le soglie
La tua situazione
Tu non sei l’impresa: lo è la società. Hai costituito anni fa una Srl con tuo fratello o con tua moglie, per produrre grissini, piadine o crostatine confezionate per un paio di insegne locali e per il canale Horeca. Il fatturato è cresciuto lentamente, ma non hai mai superato i 200 mila euro di ricavi; l’attivo è modesto perché i forni sono in leasing. Il rincaro delle materie prime ha mangiato il margine, l’ultimo inverno le bollette hanno fatto il resto. Oggi la società ha debiti verso il gestore di energia, verso un mulino, verso la banca. Tu e il socio avete firmato fideiussioni sul finanziamento.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la prima cosa da sapere è che la forma societaria non ti esclude dalle procedure da sovraindebitamento: anche una Srl, se rispetta congiuntamente i tre requisiti dell’impresa minore, accede al concordato minore e alla liquidazione controllata, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale. Ma c’è una differenza importante rispetto alla ditta individuale: la società può essere protetta e liberata, mentre i soci e gli amministratori che hanno firmato garanzie personali restano esposti in proprio, salvo che non attivino a loro volta una procedura personale o che la procedura sia coordinata.
Il Codice prevede una disciplina delle procedure familiari e del collegamento tra procedure (art. 66 CCII), che consente in certi casi di gestire in modo coordinato la crisi di più soggetti collegati. Per una Srl familiare questo può significare affrontare insieme la posizione della società e quella dei soci garanti, con un unico OCC e piani coerenti.
Il secondo punto riguarda la prova delle soglie. La regola più importante per te è che lo status di impresa minore va dimostrato, non semplicemente dichiarato. La giurisprudenza di merito, ad esempio il Tribunale di Bergamo, ha precisato che l’imprenditore che chiede la liquidazione controllata deve provare il mancato superamento congiunto dei requisiti dell’articolo 2, lettera d). Per una Srl questo significa depositare i bilanci dell’ultimo triennio e, se i bilanci non sono stati approvati o depositati, ricostruire i dati con situazioni contabili attendibili.
Terzo punto: se la Srl è sotto soglia ma prossima a superarla (ad esempio perché i debiti stanno crescendo verso i 500 mila euro), la scelta dei tempi è decisiva. Una procedura avviata quando i debiti sono 470 mila è una procedura da sovraindebitamento; la stessa procedura avviata sei mesi dopo, con debiti a 530 mila, può finire nell’area della liquidazione giudiziale se l’insolvenza è conclamata.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: Srl con ricavi di 168.300, 181.900 e 197.600 euro nel triennio, attivo massimo di 213.000 euro, debiti totali di 412.750 euro (di cui 96.400 verso il gestore di energia, 71.300 verso fornitori di materie prime, 138.900 verso due banche, 64.150 verso l’erario e l’INPS, 42.000 verso altri). Tutti i requisiti sono rispettati, ma i debiti sono all’82,5% della soglia di 500.000 euro.
Se la società continua a perdere circa 6.200 euro al mese per effetto dei costi energetici non coperti, in quindici mesi accumula altri 93.000 euro di debiti e arriva a 505.750 euro: oltre la soglia. Il calendario conta quanto i numeri: iniziare la procedura entro il primo trimestre significa restare nell’area del concordato minore; aspettare può significare perdere quello strumento.
Sul fronte della garanzia, se i due soci hanno firmato fideiussioni sul finanziamento di 138.900 euro, ciascuno di loro è esposto per l’intero importo garantito (salvo limiti contrattuali), anche se il concordato minore della società prevedesse alla banca il pagamento del 40%.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è che la società si salvi e i soci restino schiacciati dalle fideiussioni. È un esito frequente quando la crisi della Srl viene gestita senza pensare alle persone fisiche. La banca, ottenuto il 40% dalla società, può rivolgersi ai garanti per la differenza.
Un altro rischio è la gestione dei leasing dei forni: se la società non paga i canoni, la società di leasing può risolvere il contratto e riprendersi il bene, fermando la produzione. Nel concordato minore e nella composizione negoziata il contratto può essere tutelato, ma serve agire in tempo.
Infine, attenzione alla responsabilità degli amministratori: proseguire l’attività in perdita, pagando alcuni creditori e non altri, senza adottare assetti organizzativi adeguati a rilevare la crisi, espone gli amministratori a contestazioni in caso di procedura liquidatoria.
Le mosse giuste
- Fai certificare i dati del triennio e conserva la prova documentale delle tre soglie.
- Pianifica insieme la posizione della società e quella dei soci garanti, valutando una gestione coordinata.
- Metti in sicurezza i contratti essenziali (energia, leasing dei forni, fornitura di farine) chiedendo le misure protettive appena possibile.
- Smetti di pagare “a sentimento”: da quando la crisi è evidente, ogni pagamento preferenziale va valutato.
- Considera la composizione negoziata come primo passo, se la società ha ancora prospettive di continuità e clienti stabili.
Giurisprudenza dedicata
Oltre al Tribunale di Bergamo sul tema della prova delle soglie, per le Srl familiari è rilevante la pronuncia del Tribunale di Padova, Sez. I, 12 giugno 2026, n. 1027, di cui diremo meglio nel profilo dedicato ai garanti: il tribunale ha affrontato il tema degli effetti dell’omologazione del concordato verso il socio che aveva prestato fideiussione, ritenendo che la sua veste di garante non escluda gli effetti dell’omologazione quando egli risponde comunque delle obbligazioni sociali.
Se dirigi un’impresa industriale sopra soglia
La tua situazione
La tua impresa ha superato da tempo la dimensione artigianale. Hai uno stabilimento con due o tre linee automatiche, decine di dipendenti, contratti di fornitura con la grande distribuzione organizzata (spesso con prezzi fissati per dodici o diciotto mesi e penali per mancata consegna), magari una produzione a marchio del distributore. Il rincaro delle materie prime e dell’energia ti ha colpito con particolare violenza proprio per la rigidità dei prezzi di vendita: i costi sono saliti subito, i listini sono stati rinegoziati con ritardo o non lo sono stati affatto. Hai accumulato debiti verso il gestore dell’energia, verso fornitori di farine, oli, imballaggi, e la banca ha ridotto le linee di anticipo fatture.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma richiedono tempestività. Per te non esistono le procedure da sovraindebitamento: hai a disposizione la gamma completa degli strumenti per le imprese sopra soglia, e il primo strumento da considerare è quasi sempre la composizione negoziata della crisi.
La composizione negoziata si attiva con un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale della Camera di commercio; viene nominato un esperto indipendente che verifica le prospettive di risanamento e facilita le trattative con i creditori. Contestualmente, o anche dopo, puoi chiedere le misure protettive, che il tribunale conferma con un procedimento rapido stabilendone la durata (da 30 a 120 giorni, prorogabili su richiesta, entro i limiti complessivi di legge). Durante le misure i creditori non possono aggredire il patrimonio dell’impresa e, come visto, i fornitori con contratti pendenti non possono interrompere le prestazioni solo per i crediti anteriori.
La regola più importante per te è che la composizione negoziata consente di negoziare con i fornitori di energia e materie prime e con le banche senza che l’azienda si fermi, mantenendo la gestione in capo all’imprenditore. Durante il percorso l’impresa continua a operare; l’esperto non sostituisce l’amministratore, ma il compimento di atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno comunicati all’esperto.
Al termine, la composizione negoziata può chiudersi con:
- un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni;
- una convenzione di moratoria;
- un accordo sottoscritto con i creditori e dall’esperto;
- un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, o nelle forme agevolate ed estese;
- il concordato semplificato per la cessione del patrimonio, se le trattative non hanno avuto successo;
- l’accesso a uno degli altri strumenti, in particolare il concordato preventivo in continuità o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Nel concordato preventivo entra in gioco anche l’articolo 97 sui contratti pendenti: puoi chiedere di sospendere o sciogliere contratti di fornitura energetica a prezzo fisso fuori mercato, o contratti di fornitura di materie prime non più sostenibili; il controcontraente avrà un indennizzo trattato come credito concorsuale. E puoi chiedere l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività (art. 100 CCII), se un professionista indipendente attesta che sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori: è il caso tipico del mulino o del fornitore di imballaggi che non ha alternative rapide sul mercato.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: Srl industriale con ricavi di 9,4 milioni, 42 dipendenti, passivo di 2.430.000 euro (energia 612.000, materie prime e imballaggi 784.500, banche 691.300, erario e INPS 228.700, altri 113.500). Margine operativo lordo negativo per 310.000 euro nell’ultimo esercizio, ma positivo per 420.000 euro nel piano a regime grazie a un nuovo contratto energetico a prezzo indicizzato e alla rinegoziazione dei listini con due catene della GDO.
Con la composizione negoziata, se l’impresa ottiene dai fornitori di materie prime una moratoria di 18 mesi e uno stralcio del 25% (196.125 euro di beneficio), dal fornitore di energia una rateizzazione in 36 mesi del debito pregresso (17.000 euro al mese) e dalle banche il consolidamento a medio termine, il fabbisogno di cassa dei prossimi due anni torna in equilibrio. Se una delle due banche, che detiene il 18% del passivo, non aderisce, la seconda strada è l’accordo di ristrutturazione: con l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, l’accordo può essere omologato, e nelle forme ad efficacia estesa può vincolare anche alcuni creditori non aderenti della stessa categoria, alle condizioni di legge.
I rischi specifici
Il rischio più grande per te è attendere troppo: quando l’insolvenza è conclamata, un creditore o il pubblico ministero possono chiedere la liquidazione giudiziale e la composizione negoziata perde gran parte della sua efficacia. La composizione richiede che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile”; se l’esperto conclude che non lo è, il percorso si archivia.
Altri rischi specifici: le penali contrattuali della GDO per mancata consegna, che possono trasformare un problema di approvvigionamento in un nuovo debito; i debiti verso dipendenti (TFR, retribuzioni), che sono privilegiati e devono trovare copertura nel piano; la tentazione di reiterare le misure protettive passando da uno strumento all’altro, che la giurisprudenza ha già bloccato.
Le mosse giuste
- Fai un test pratico di risanamento (strumento previsto dalla piattaforma della composizione negoziata) per capire se la crisi è reversibile.
- Prepara un piano finanziario a 12-24 mesi che isoli l’effetto energia e materie prime e mostri il ritorno all’equilibrio.
- Presenta l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive prima che inizino le esecuzioni.
- Apri subito il tavolo con il fornitore di energia e con i fornitori essenziali, usando la protezione dell’art. 18, comma 5, per evitare interruzioni.
- Prepara un piano B: accordo di ristrutturazione o concordato in continuità, se la trattativa non raccoglie consenso sufficiente.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Bologna, Sez. IV civile, sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025 ha chiarito che il limite di dodici mesi delle misure protettive (art. 8 CCII) riguarda la stessa crisi e non si “resetta” con l’omologazione di uno strumento precedente; per parlare di nuova crisi serve una discontinuità effettiva (passività diverse, nuova composizione dell’attivo, mutamenti significativi della strategia). Il tribunale ha aggiunto che le misure cautelari atipiche non possono aggirare il limite annuale. Sul piano penale-tributario, la Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30109 del 2025 (decisa il 9 luglio e depositata il 2 settembre 2025) ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore contro l’annullamento di un sequestro preventivo, ritenendo non apparente la motivazione che aveva valorizzato l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità, la conferma delle misure protettive e i risultati positivi rilevati dall’esperto.
Se sei il socio, l’amministratore o il familiare che ha firmato le garanzie
La tua situazione
Non sei tu ad aver comprato la farina o firmato il contratto con il gestore dell’energia: lo ha fatto la società. Però, quando la banca ha concesso il finanziamento per la nuova linea di confezionamento, o quando il fornitore di imballaggi ha chiesto garanzie per concedere dilazioni, hai firmato una fideiussione personale. Magari sei il socio di maggioranza, l’amministratore unico, oppure il padre o la moglie del titolare, che “per fare un piacere” ha messo la firma. Oggi la società è in crisi, e ti chiedi se perderai la casa.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la prima regola da conoscere è questa: la procedura della società non ti libera automaticamente dalla garanzia. L’articolo 117 del Codice stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma che i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. In linea generale, quindi, la banca che ottiene il 40% dalla società in concordato può chiedere a te il restante 60%, nei limiti della fideiussione.
Ci sono però distinzioni che contano. La regola più importante per te è capire se rispondi come terzo garante o come socio illimitatamente responsabile, perché nel secondo caso la giurisprudenza ammette che gli effetti del concordato della società si estendano anche a te. L’articolo 117, comma 2, prevede che, salvo patto contrario, il concordato della società abbia efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Se la tua impresa è una società di persone (Snc o Sas), e tu sei socio accomandatario o socio di Snc, la tua fideiussione si sovrappone a una responsabilità che già hai per legge, e il Tribunale di Padova ha ritenuto che in questo caso l’omologazione produca effetti anche verso di te, così che il creditore possa soddisfarsi solo nei modi e nei limiti previsti dal concordato.
Se invece sei socio di una Srl o un familiare esterno, sei un terzo garante: la tua posizione resta separata e va gestita con strumenti tuoi. Qui entrano in gioco le procedure da sovraindebitamento delle persone fisiche. Se non sei imprenditore, puoi valutare la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII) o la liquidazione controllata, con esdebitazione finale. La qualificazione del garante come “consumatore” per debiti che nascono da garanzie prestate a favore di una società è una questione delicata, che dipende dal legame con l’attività d’impresa (un amministratore o socio di maggioranza difficilmente sarà considerato consumatore per quei debiti; un familiare estraneo alla gestione ha argomenti diversi): va verificata caso per caso con il fascicolo in mano.
C’è infine la possibilità del coordinamento: la crisi della società e quella dei garanti possono essere affrontate in parallelo, con piani coerenti e, quando ricorrono i presupposti, con procedure familiari o collegate, così da evitare che la soluzione trovata per la società venga vanificata dall’aggressione dei garanti.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: fideiussione omnibus per 250.000 euro firmata dal socio di maggioranza di una Srl, a garanzia di un debito bancario attuale di 218.600 euro. La società propone in un accordo di ristrutturazione il pagamento del 45% alla banca (98.370 euro) in quattro anni. Il residuo non pagato dalla società, 120.230 euro, resta richiedibile al garante, salvo diverso accordo.
Il garante possiede una quota del 50% della casa coniugale (valore della quota stimato 105.000 euro, gravata da mutuo residuo per 41.800 euro) e percepisce dalla società un compenso da amministratore di 1.900 euro netti al mese. Se la banca agisce con decreto ingiuntivo e pignoramento, può colpire la quota dell’immobile e, entro i limiti di legge, i compensi. Se invece il garante, nella stessa trattativa, ottiene dalla banca una liberazione contro il versamento di 22.000 euro (con fondi di un familiare), la posizione si chiude; in alternativa può valutare una procedura personale, mettendo a disposizione una parte del reddito per un periodo definito.
I rischi specifici
Il rischio principale del garante è scoprire la propria esposizione solo quando arriva il decreto ingiuntivo, a trattativa della società già chiusa. Molti garanti non vengono coinvolti nelle negoziazioni e si trovano con un accordo della società che li lascia esposti per il residuo.
Altri rischi: la revocatoria degli atti di disposizione compiuti dopo la firma della garanzia (il fondo patrimoniale costituito “in extremis”, la donazione della casa ai figli) che il creditore può aggredire; le fideiussioni omnibus su moduli conformi allo schema ABI dichiarato in passato anticoncorrenziale, che possono presentare clausole contestabili; la decadenza dai termini per eccepire le difese processuali.
Le mosse giuste
- Fai l’inventario di tutte le garanzie firmate, con importi massimi, date e testi integrali dei contratti.
- Partecipa alla trattativa della società: chiedi che l’accordo con la banca regoli anche la tua posizione di garante.
- Fai verificare le clausole della fideiussione (deroghe agli articoli 1939, 1955 e 1957 c.c., conformità allo schema ABI, limite massimo).
- Non compiere atti di disposizione del patrimonio senza una valutazione preventiva: possono essere revocati e pesare sulla meritevolezza in una procedura personale.
- Valuta una procedura personale se il residuo non è sostenibile, scegliendo tra ristrutturazione del consumatore (se ne hai i requisiti) e liquidazione controllata.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Padova, Sez. I, sentenza 12 giugno 2026, n. 1027, ha esaminato gli effetti di un concordato semplificato verso il socio fideiussore, ritenendo applicabile l’art. 117 CCII anche al concordato semplificato (richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, “in quanto compatibile”, con il giudizio del tribunale che sostituisce il voto dei creditori) e, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite formato sull’art. 184 della legge fallimentare, ha affermato che il socio che presta fideiussione per debiti della società di cui risponde illimitatamente non è un vero terzo garante: risponde di un debito proprio, e la veste di fideiussore, anche a prima richiesta, non esclude gli effetti dell’omologazione.
Se la tua impresa è già sotto aggressione: decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, distacchi
La tua situazione
Non sei più nella fase delle telefonate di sollecito. Il gestore di energia ti ha mandato la diffida con preavviso di sospensione della fornitura; il mulino ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; una banca ti ha notificato un precetto; forse è già arrivato un pignoramento presso terzi sui crediti verso i tuoi clienti della grande distribuzione, che ti ha bloccato i pagamenti in entrata. Puoi essere un laboratorio artigiano, una Srl familiare o un’industria: la tua caratteristica è che i creditori si sono già mossi singolarmente.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: devi gestire contemporaneamente i termini del processo esecutivo e la scelta della procedura concorsuale, e le due cose interagiscono. La regola più importante è che la domanda di accesso a una procedura con richiesta di misure protettive blocca le esecuzioni individuali, ma non rimette in termini l’opposizione a un decreto ingiuntivo ormai scaduta.
Sul fronte esecutivo, le regole ordinarie sono:
- opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), davanti allo stesso ufficio giudiziario che lo ha emesso; se il decreto è provvisoriamente esecutivo, nel giudizio di opposizione si può chiedere la sospensione dell’esecutorietà;
- dopo il precetto, il pignoramento non può essere iniziato prima di dieci giorni, e il precetto perde efficacia se il pignoramento non viene iniziato entro novanta giorni;
- opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto del creditore di procedere; opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni per vizi formali;
- pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti: blocca le somme dovute dal cliente fino all’udienza di assegnazione.
Sul fronte concorsuale, la presentazione della domanda di composizione negoziata con richiesta di misure protettive (pubblicata nel registro delle imprese), della domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione con richiesta di misure protettive, o l’apertura del concordato minore, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa. Per le esecuzioni in corso questo significa una sospensione, non una cancellazione: se la procedura fallisce, l’esecuzione può riprendere.
Per i distacchi delle forniture energetiche, la regola dell’art. 18, comma 5, CCII protegge l’impresa durante le misure protettive della composizione negoziata rispetto al rifiuto di adempiere per i soli crediti anteriori; nel concordato preventivo l’art. 94-bis del Codice contiene una regola analoga per i contratti pendenti essenziali. Questo non esonera dal pagare regolarmente le forniture successive.
I numeri
Ipotesi dimostrativa: il mulino notifica un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 37.640 euro il 6 ottobre 2026. Il termine di 40 giorni scadrebbe domenica 15 novembre 2026: slitta a lunedì 16 novembre 2026. Il 21 ottobre 2026 lo stesso creditore notifica il precetto; il termine di dieci giorni scade sabato 31 ottobre, e quindi il pignoramento non può essere avviato prima di lunedì 2 novembre 2026.
Se l’impresa presenta l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese il 19 ottobre 2026, da quel giorno il mulino non può avviare il pignoramento. Il tribunale fissa la durata delle misure: con una durata ipotetica di 120 giorni, la protezione arriva al 16 febbraio 2027. Nel frattempo, però, l’opposizione al decreto ingiuntivo va comunque depositata entro il 16 novembre se ci sono contestazioni da far valere (ad esempio sulla qualità della farina consegnata, sugli interessi moratori, su note di credito non contabilizzate): le misure protettive non sospendono quel termine.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è che il pignoramento presso terzi sui crediti verso la GDO ti tolga la liquidità proprio mentre stai cercando di risanare. Quando un cliente importante si vede notificare un pignoramento, blocca i pagamenti e a volte rivede anche il rapporto commerciale.
Altri rischi: il distacco della fornitura energetica con fermo delle linee e perdita di prodotto deperibile; la richiesta di liquidazione giudiziale presentata da un creditore insoddisfatto; l’accumulo di spese legali e interessi nelle singole esecuzioni, che aumentano il passivo.
Le mosse giuste
- Fai subito il calendario dei termini di ogni atto ricevuto, con le date esatte di scadenza.
- Valuta l’opposizione a ciascun decreto ingiuntivo nei 40 giorni, anche se intendi avviare una procedura.
- Chiedi le misure protettive con lo strumento più adatto al tuo profilo, il prima possibile, per bloccare pignoramenti e distacchi.
- Informa i clienti strategici in modo controllato, per evitare che un pignoramento interrompa il rapporto commerciale.
- Proteggi la continuità degli approvvigionamenti chiedendo, se in concordato, l’autorizzazione al pagamento dei fornitori essenziali.
Giurisprudenza dedicata
Sulle misure “fuori schema”, il Tribunale di Milano (22 novembre 2023) e il Tribunale di Roma (14 ottobre 2024), richiamati nella decisione bolognese del 2025, hanno riconosciuto misure cautelari atipiche solo in ipotesi eccezionali, circoscritte e temporalmente delimitate: per l’impresa aggredita significa che la protezione va chiesta con gli strumenti tipici e nei tempi giusti, non affidata a provvedimenti straordinari. Per gli scioglimenti contrattuali, la Cassazione civile, Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568, pur risalente rispetto al periodo di riferimento di questa guida, resta il punto di partenza sulla natura concorsuale dell’indennizzo dovuto al contraente in caso di scioglimento del contratto pendente nel concordato.
Tre bilanci, tre esiti: lo stesso rincaro applicato a tre profili
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dallo stesso evento: un aumento del 38% della bolletta energetica e del 24% del costo delle materie prime in diciotto mesi, che porta tre imprese diverse a un debito energetico arretrato e a fatture di fornitori scadute.
Simulazione A: ditta individuale di biscotteria artigiana. Ricavi annui 192.300 euro, attivo 186.000 euro, debiti 174.850 euro (energia 51.200, materie prime 39.700, banca 47.300, erario e INPS 24.650, altri 12.000). È impresa minore. Il margine mensile disponibile, dopo la rinegoziazione del contratto di energia a un prezzo indicizzato e la riduzione di un turno, è di 1.720 euro. In un concordato minore a 60 mesi il titolare mette a disposizione 103.200 euro; detratti costi della procedura stimati a titolo dimostrativo in 8.500 euro, restano 94.700 euro, pari al 54,2% dei debiti. In liquidazione controllata, la vendita di forno, confezionatrice e magazzino renderebbe circa 52.000 euro e il titolare perderebbe l’attività. Esito: il concordato minore è la strada più convincente, e al termine il titolare si libera dei debiti residui.
Simulazione B: Srl industriale di merendine confezionate. Ricavi 7,8 milioni, 36 dipendenti, debiti 2.157.400 euro (energia 538.900, materie prime e imballaggi 702.300, banche 612.800, erario e INPS 198.400, altri 105.000). Sopra soglia. L’impresa presenta l’istanza di composizione negoziata con misure protettive; nei 120 giorni di protezione negozia con il fornitore di energia una rateizzazione in 30 mesi del pregresso (17.963 euro al mese), con i fornitori di materie prime uno stralcio del 20% (140.460 euro) e una moratoria di 12 mesi, con le banche un consolidamento a 6 anni. I creditori che aderiscono rappresentano il 71% del passivo. Esito: accordo di ristrutturazione dei debiti omologabile, perché supera la soglia del 60%; la gestione resta in capo all’organo amministrativo, i dipendenti conservano il posto.
Simulazione C: socio garante di una Srl familiare di grissini. La società (sotto soglia) ottiene l’omologazione di un concordato minore che paga alla banca il 42% di un debito di 163.700 euro (68.754 euro). Il socio, terzo garante per un massimo di 180.000 euro, resta esposto per il residuo di 94.946 euro. Il suo reddito netto è di 1.650 euro al mese da lavoro dipendente presso la società, ha una quota di casa del valore netto di 58.000 euro. Se la banca pignora lo stipendio, può trattenere in linea generale un quinto del netto (330 euro al mese): servirebbero oltre 23 anni per estinguere il residuo, tra interessi e spese. Se invece il socio, in parallelo, apre una liquidazione controllata personale, mette a disposizione la quota di casa e la parte di reddito eccedente il necessario per il mantenimento della famiglia per tre anni e poi accede all’esdebitazione. In alternativa, con l’apporto di un familiare, può proporre alla banca un saldo e stralcio. Esito: senza una strategia per il garante, la salvezza della società lascia aperto un debito personale pesante; con una procedura coordinata, il socio ha una prospettiva di chiusura.
Le tre simulazioni mostrano lo stesso principio: lo stesso rincaro produce tre problemi giuridici diversi, e lo strumento giusto dipende dal profilo, non dall’importo del debito.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà, i profili si sovrappongono spesso. Ecco le combinazioni più frequenti nel settore dei prodotti da forno e come si combinano le regole.
Il titolare di ditta individuale che è anche garante di un familiare. Pensa al panettiere che ha firmato una fideiussione per il mutuo del figlio, a sua volta titolare di un piccolo forno. In questo caso la tua procedura da sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione controllata) deve includere anche il debito da garanzia, che è un debito tuo. La procedura familiare prevista dal Codice può consentire, quando ricorrono i presupposti, di gestire insieme la tua posizione e quella del figlio, con un unico OCC.
La Srl sotto soglia con socio unico che è anche amministratore e garante. È il caso più frequente nelle piccole aziende di panificazione. La Srl accede al concordato minore; il socio, per i debiti da garanzia, difficilmente potrà essere considerato consumatore, perché la garanzia è legata alla sua attività di gestione. Per lui la strada sarà più spesso la liquidazione controllata o un accordo transattivo con la banca nell’ambito della trattativa della società. Il coordinamento dei tempi è fondamentale: la procedura della società e quella del socio devono “parlarsi”.
L’impresa industriale che è già sotto esecuzione. Qui il profilo 3 e il profilo 5 si sommano: la composizione negoziata resta lo strumento principale, ma la priorità immediata è bloccare il pignoramento presso terzi sui crediti verso la GDO e gestire i termini delle opposizioni ai decreti ingiuntivi. La richiesta di misure protettive va presentata con l’istanza e pubblicata subito; nel frattempo si prepara l’opposizione ai decreti con contestazioni fondate.
L’impresa che supera la soglia durante la crisi. Una Srl con debiti a 480.000 euro che continua a perdere può superare il limite dei 500.000 euro e passare dal profilo 2 al profilo 3. Se la procedura da sovraindebitamento è stata avviata prima, la valutazione dei requisiti si fa sui dati del triennio precedente alla domanda; se invece si aspetta, cambia l’intero quadro. Per questo, quando i numeri sono vicini al limite, la scelta dei tempi va fatta con prudenza e documentata.
Il garante familiare che lavora come dipendente. La moglie del titolare che ha firmato la fideiussione e lavora come dipendente altrove ha un doppio profilo: garante e lavoratrice. Il suo stipendio è pignorabile nei limiti di legge (in linea generale un quinto, con regole particolari in caso di concorso di crediti), e la sua posizione di garante esterna alla gestione le offre argomenti per la qualificazione come consumatrice e quindi per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
L’imprenditore che chiude un ramo e prosegue con un altro. Chi produce sia pane fresco sia prodotti confezionati può decidere di cedere il ramo confezionato (più energivoro) e proseguire con il fresco. La cessione del ramo può avvenire nell’ambito della composizione negoziata o del concordato, con regole specifiche sulla responsabilità per i debiti del ramo ceduto, ed è un’operazione che va strutturata con l’esperto e con i creditori per non essere contestata.
Il confronto tra profili: la tabella da tenere a portata di mano
Per vedere in un colpo d’occhio cosa cambia da un profilo all’altro, ecco una sintesi degli aspetti chiave. La tabella non sostituisce l’analisi del caso: indica le linee generali che abbiamo visto in ciascuna sezione. Ricorda che le soglie dell’impresa minore si verificano sui tre esercizi precedenti e che i termini processuali (40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo, 10 giorni dal precetto) valgono per tutti, con la sola sospensione dal 1° al 31 agosto.
| Aspetto | Ditta individuale artigiana | Srl familiare sotto soglia | Impresa industriale sopra soglia | Socio o familiare garante | Impresa già aggredita |
|---|---|---|---|---|---|
| Strumenti principali | Concordato minore, liquidazione controllata, composizione negoziata | Concordato minore, liquidazione controllata, composizione negoziata | Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, PRO, concordato preventivo | Ristrutturazione del consumatore (se ne ha i requisiti), liquidazione controllata, accordo transattivo | Lo strumento del proprio profilo + opposizioni ex artt. 615, 617, 645 c.p.c. |
| Patrimonio esposto | Tutto il patrimonio personale | Patrimonio della società; soci solo se garanti | Patrimonio della società; garanti in proprio | Patrimonio personale nei limiti della garanzia | Beni e crediti già pignorati o pignorabili |
| Tutela principale | Esdebitazione finale | Esdebitazione della società nei limiti della procedura | Misure protettive e continuità della gestione | Esdebitazione personale; eventuale estensione degli effetti se socio illimitatamente responsabile | Sospensione delle esecuzioni con le misure protettive |
| Soglie rilevanti | Attivo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 €, debiti ≤ 500.000 € | Stesse soglie, da provare con bilanci | Sopra almeno una soglia | Nessuna soglia d’impresa | Dipende dal profilo |
| Contratti energia e fornitori | Tutela durante le misure | Tutela durante le misure | Art. 18, c. 5; artt. 94-bis, 97, 100 CCII | Non applicabile | Protezione da distacco solo con misure in corso |
| Rischio principale | Aggressione del patrimonio personale | Soci schiacciati dalle fideiussioni | Ritardo fino all’insolvenza conclamata | Scoprire l’esposizione a trattativa chiusa | Pignoramento dei crediti verso la GDO |
| Mossa urgente | Verificare le soglie e non chiudere la P. IVA | Coordinare società e garanti | Istanza di composizione negoziata | Inventario delle garanzie | Calendario dei termini |
Le domande trasversali: valgono per tutti i profili
Cosa succede se il fornitore di energia sospende la fornitura prima che io chieda le misure protettive?
La protezione dell’art. 18, comma 5, CCII opera dal momento in cui le misure sono in corso: non ha effetto retroattivo. Se la sospensione è già avvenuta, la priorità diventa trovare una soluzione per riattivare la fornitura (anche con un nuovo fornitore, che non ha crediti pregressi), mentre il debito arretrato entrerà nella trattativa o nella procedura. Per questo, quando arriva il preavviso di sospensione, il tempo per agire è molto breve.
Posso continuare a pagare i dipendenti e i fornitori indispensabili mentre preparo la procedura?
Sì, la gestione ordinaria prosegue. Ma da quando la crisi è evidente, ogni pagamento va valutato con attenzione: pagamenti preferenziali a singoli creditori, soprattutto per debiti vecchi, possono essere contestati in caso di procedura liquidatoria. Nella composizione negoziata l’esperto va informato dei pagamenti non coerenti con le trattative; nel concordato preventivo il pagamento dei crediti anteriori per prestazioni essenziali richiede l’autorizzazione del tribunale.
Cosa succede se durante la procedura perdo il cliente principale della GDO?
Il piano va aggiornato. Nel concordato minore e nel concordato preventivo, un mutamento sostanziale delle condizioni può richiedere la modifica della proposta prima dell’omologazione, o portare alla risoluzione se interviene dopo e rende impossibile l’adempimento. Nella composizione negoziata l’esperto rivaluta le prospettive di risanamento. È uno dei motivi per cui il piano deve essere costruito con prudenza e con scenari alternativi.
I debiti fiscali e contributivi entrano nella procedura?
Sì, in tutte le procedure i debiti verso erario ed enti previdenziali fanno parte del passivo, con il loro rango di privilegio. Il Codice prevede la transazione fiscale e contributiva in alcuni strumenti, con regole specifiche e recentemente rivisitate, che vanno esaminate con il supporto del commercialista: è uno dei punti in cui il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti è indispensabile.
Se la procedura non va a buon fine, ho peggiorato la mia posizione?
Non necessariamente, ma il rischio esiste. Se una composizione negoziata si chiude senza accordo, l’impresa può accedere al concordato semplificato o ad altri strumenti, con un patrimonio ancora integro; se un concordato minore non viene omologato, le esecuzioni possono riprendere. Il limite di dodici mesi complessivi delle misure protettive per la stessa crisi va tenuto presente: per questo lo strumento va scelto bene la prima volta.
La giurisprudenza profilo per profilo
Raccogliamo qui le pronunce richiamate nella guida, ordinate secondo il profilo per cui sono più rilevanti. I principi sono riformulati con parole nostre sulla base delle fonti consultate; per alcune pronunce le fonti disponibili non riportavano tutti gli estremi, e in quei casi li abbiamo omessi invece di ricostruirli.
Per il titolare di ditta individuale
1. Corte di Cassazione, pronuncia del 2025 sul concordato minore dell’imprenditore cancellato (riportata da diverse riviste giuridiche online). Principio: l’imprenditore che si è già cancellato dal registro delle imprese non può presentare domanda di concordato minore come impresa, perché lo strumento presuppone un’attività da regolare. Rilevanza: per il titolare di laboratorio in difficoltà, la chiusura della partita IVA prima di aver valutato la procedura può far perdere lo strumento della continuità.
Per la piccola Srl sotto soglia
2. Tribunale di Bergamo, provvedimento in materia di liquidazione controllata (estremi non riportati dalla fonte consultata). Principio: chi chiede di accedere alla liquidazione controllata come imprenditore deve dimostrare di non aver superato congiuntamente i requisiti dell’art. 2, lett. d), CCII che lo qualificano come impresa minore. Rilevanza: la Srl familiare deve documentare le tre soglie con bilanci e dati contabili attendibili, non limitarsi ad affermarle.
3. Tribunale di Padova, Sez. I, sentenza 12 giugno 2026, n. 1027. Principio: nel concordato semplificato si applica l’art. 117 CCII, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, in quanto compatibile; il giudizio del tribunale prende il posto del voto. Rilevanza: anche per una piccola società, la scelta dello strumento finale incide direttamente sulla posizione dei soci.
Per l’impresa industriale sopra soglia
4. Tribunale di Bologna, Sez. IV civile, sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025. Principio: il limite massimo di dodici mesi delle misure protettive (art. 8 CCII) si riferisce alla stessa crisi e non riparte con l’omologazione di uno strumento precedente; serve una discontinuità effettiva per parlare di nuova crisi. Rilevanza: l’impresa industriale deve pianificare l’uso delle misure protettive senza contare su una loro reiterazione.
5. Tribunale di Bologna, stessa sentenza n. 1780/2025, sul rapporto con le misure cautelari. Principio: le misure cautelari atipiche con effetti analoghi a quelli protettivi non possono aggirare il limite annuale; la proporzionalità esclude una nuova compressione dei diritti dei creditori senza un concreto avanzamento del piano. Rilevanza: chi ha già usato le misure protettive deve dimostrare progressi reali per ottenere ulteriore tutela.
6. Tribunale di Bologna, stessa sentenza, sulla cessazione delle misure con l’omologazione (art. 55, comma 3, CCII). Principio: con l’omologazione le misure protettive cessano, perché lo strumento omologato produce già i suoi effetti sui rapporti con i creditori. Rilevanza: l’impresa che esce da un accordo omologato e torna in crisi non ha una “nuova” protezione automatica.
7. Corte di Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (decisa il 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025). Principio: è stata ritenuta non apparente la motivazione del Tribunale del riesame che aveva escluso l’esigenza cautelare di un sequestro preventivo valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata in continuità, la conferma delle misure protettive e i risultati positivi accertati dall’esperto. Rilevanza: un percorso di composizione negoziata serio e documentato può incidere anche sulla valutazione delle misure cautelari penali collegate ai debiti fiscali dell’impresa.
Per il socio o il familiare garante
8. Tribunale di Padova, Sez. I, sentenza 12 giugno 2026, n. 1027, sul socio fideiussore. Principio: il socio che presta fideiussione per i debiti della società di cui risponde illimitatamente non è un vero terzo garante, perché risponde di un debito proprio; la sua veste di fideiussore, anche a prima richiesta, non esclude gli effetti dell’omologazione, e il creditore può soddisfarsi solo nei modi e limiti del concordato. Rilevanza: per i soci di Snc e Sas del settore dei prodotti da forno, la procedura della società può proteggere anche la loro garanzia personale.
9. Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull’art. 184, comma 2, della legge fallimentare (richiamate dal Tribunale di Padova; estremi non riportati dalla fonte consultata). Principio: la salvezza dei diritti dei creditori verso i fideiussori riguarda i terzi diversi dai soci illimitatamente responsabili. Rilevanza: è il fondamento della distinzione tra socio-garante e terzo garante, che determina se il garante può beneficiare degli effetti del concordato della società.
Per l’impresa già aggredita
10. Tribunale di Milano, 22 novembre 2023 (numero non riportato dalla fonte consultata). Principio: misure cautelari atipiche a tutela dell’impresa in crisi sono ammissibili solo in ipotesi eccezionali, circoscritte e limitate nel tempo. Rilevanza: chi è sotto esecuzione deve puntare sugli strumenti tipici di protezione.
11. Tribunale di Roma, 14 ottobre 2024 (numero non riportato dalla fonte consultata). Principio: nella stessa linea del Tribunale di Milano, le misure cautelari atipiche non sono uno strumento ordinario di difesa dell’impresa. Rilevanza: conferma che la tempestività della richiesta di misure protettive è decisiva.
12. Corte di Cassazione civile, Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568. Principio: l’indennizzo dovuto al contraente in caso di scioglimento del contratto pendente nel concordato preventivo ha natura concorsuale, non prededucibile, anche se lo scioglimento è chiesto dopo il deposito della domanda; la prededuzione resta per le prestazioni eseguite dopo la domanda secondo gli accordi; la disciplina non si applica se una parte ha già eseguito la propria prestazione principale. Rilevanza: pur riferita alla legge fallimentare e precedente al periodo 2023-2026, offre un riferimento per l’art. 97 CCII sui contratti di fornitura energetica e di materie prime.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il produttore di prodotti da forno in crisi
Lo Studio Monardo non promette risultati: costruisce, profilo per profilo, la strategia più adatta e la segue in ogni fase. Ecco, concretamente, cosa facciamo.
- Diagnosi del profilo e delle soglie. Esaminiamo i bilanci e le situazioni contabili dell’ultimo triennio e verifichiamo, dato per dato, se l’impresa rientra nell’area dell’impresa minore o in quella delle imprese sopra soglia.
- Mappatura completa del passivo. Ricostruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, i debiti verso il gestore di energia, i fornitori di materie prime, le banche, l’erario e gli enti previdenziali, distinguendo privilegi e chirografi.
- Per i laboratori artigiani e le Srl familiari: preparazione del concordato minore o della liquidazione controllata. Predisponiamo la domanda, il piano e la proposta ai creditori, curando il rapporto con l’OCC e la documentazione sulla meritevolezza.
- Per le imprese industriali: istanza di composizione negoziata e misure protettive. Prepariamo l’istanza sulla piattaforma, il piano finanziario e la richiesta di conferma delle misure protettive davanti al tribunale.
- Gestione dei contratti energetici e di fornitura. Analizziamo i contratti in corso, valutiamo l’applicazione dell’art. 18, comma 5, e degli artt. 94-bis, 97 e 100 CCII, e predisponiamo le richieste di sospensione, scioglimento o pagamento dei fornitori essenziali.
- Negoziazione con banche e fornitori. Conduciamo la trattativa con i creditori per moratorie, rateizzazioni, stralci e accordi di ristrutturazione, verificando i contratti bancari con lo staff specializzato in diritto bancario.
- Per i soci e i familiari garanti: analisi e difesa delle fideiussioni. Esaminiamo i testi delle garanzie, le clausole di deroga, la conformità agli schemi contestati, e costruiamo la posizione del garante, anche con una procedura personale coordinata.
- Per le imprese aggredite: calendario dei termini e opposizioni. Calcoliamo le scadenze di ogni atto ricevuto e predisponiamo le opposizioni a decreto ingiuntivo, all’esecuzione e agli atti esecutivi.
- Coordinamento con l’esperto, l’OCC e il tribunale per l’intera durata della procedura, con aggiornamento del piano quando cambiano le condizioni di mercato.
- Continuità della difesa fino all’ultimo grado. Seguiamo gli eventuali reclami e impugnazioni con lo stesso difensore e la stessa linea strategica, fino alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per l’impresa industriale sopra soglia, che è il profilo più esposto ai rincari energetici, pesa in particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: l’Avvocato conosce dall’interno la logica della composizione negoziata, il ruolo dell’esperto e i criteri con cui si valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento. Per i laboratori artigiani, le Srl familiari e i garanti, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente di impostare il piano secondo i criteri con cui verrà effettivamente esaminato. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, così che gli aspetti legali, contabili, bancari e fiscali vengano affrontati insieme, e la strategia definita all’inizio resti la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione.
Il tuo primo passo
Il rincaro delle materie prime e dei costi energetici ha colpito tutti i produttori di prodotti da forno, ma non tutti nello stesso modo. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, nei tempi che valgono per te. Il titolare di laboratorio deve proteggere il patrimonio personale e non chiudere la partita IVA; la Srl familiare deve provare le soglie e pensare ai soci; l’impresa industriale deve muoversi prima che l’insolvenza diventi conclamata; il garante deve uscire dall’ombra e partecipare alla trattativa; l’impresa aggredita deve fare il calendario dei termini oggi stesso.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la crisi di un’impresa produttiva richiede esattamente le competenze certificate dell’Avvocato: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per la composizione negoziata, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC per le imprese minori e i garanti, l’abilitazione di cassazionista per difendere l’impresa nelle esecuzioni e nelle impugnazioni fino all’ultimo grado. Uno studio legale non può garantirti un risultato, ma può garantirti un metodo, una diagnosi corretta e una strategia coerente dall’inizio alla fine.
📩 Ogni settimana di attesa può costarti una fornitura o un termine processuale: scrivici adesso, i recapiti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.
