Un produttore di salse e condimenti che si ritrova schiacciato dal rincaro di vasetti in vetro, bottiglie in PET, capsule, etichette e cartoni, e che ormai non riesce più a pagare puntualmente i fornitori, può davvero ottenere una moratoria tramite uno studio legale? La risposta onesta è che una moratoria si può ottenere, ma non esiste un’unica moratoria: esistono più strade, con presupposti, tempi, controlli giudiziari e conseguenze molto diversi tra loro. Non esiste una risposta valida per tutte le imprese alimentari in tensione di cassa, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dai numeri, dal tipo di creditori e da quanto la crisi è già avanzata.
Il dubbio è quindi legittimo, e va affrontato con un metodo comparativo. Da un lato c’è la composizione negoziata della crisi, con le misure protettive confermate dal tribunale; dall’altro la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi “con riserva”, che apre l’ombrello dell’articolo 54 del Codice della crisi; dall’altro ancora la convenzione di moratoria dell’articolo 62, che consente di estendere una dilazione concordata anche ai fornitori che non la firmano. Ognuna ha un rovescio della medaglia che va soppesato prima di muoversi.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che opera dentro la composizione negoziata, e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando ai debiti commerciali si sommano esposizioni verso le banche. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di difendere la scelta compiuta anche nei gradi successivi, qualora un fornitore contesti le misure ottenute.
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Prima di scegliere: la posizione in cui si trova l’impresa che produce condimenti
Il confronto tra le opzioni ha senso solo se si parte da una fotografia condivisa della situazione giuridica. Un produttore di salse, sughi pronti, maionesi, ketchup, pesti o condimenti per insalate ha, tipicamente, una struttura dei costi in cui l’imballaggio primario e secondario pesa in misura significativa sul costo del prodotto finito. Quando i prezzi del vetro, delle plastiche alimentari o del cartone salgono in modo rapido e il listino verso la grande distribuzione non può essere ritoccato con la stessa velocità, il margine si comprime e la cassa si prosciuga. Il risultato, quasi sempre, è un accumulo di debiti scaduti verso i fornitori di packaging, verso i trasformatori della materia prima e, a cascata, verso le banche che hanno anticipato fatture.
Dal punto di vista giuridico, l’impresa in questa condizione si trova in uno di tre stati distinti, che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) tiene ben separati:
- lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi, senza che la crisi sia ancora conclamata;
- la crisi in senso tecnico, cioè lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi;
- l’insolvenza, cioè l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
L’elemento dirimente è che le diverse “moratorie” non sono accessibili in modo indifferente da ciascuno di questi stati. La composizione negoziata nasce per intervenire presto, quando il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile; la domanda con riserva è uno strumento pensato per chi ha già bisogno di una protezione forte e immediata, anche in presenza di insolvenza; la convenzione di moratoria presuppone invece che esista già una base di consenso tra i creditori.
Un secondo concetto indispensabile è la differenza tra moratoria spontanea e moratoria con effetti verso terzi. Nulla impedisce all’impresa di chiedere a ciascun fornitore una dilazione, e molti fornitori di imballaggi la concedono pur di non perdere un cliente stabile. Ma un accordo bilaterale vincola solo chi lo firma: il fornitore di capsule che non aderisce resta libero di chiedere un decreto ingiuntivo, di pignorare il conto corrente o i crediti verso la distribuzione organizzata. Le tre strade messe a confronto in questo articolo servono proprio a superare questo limite, cioè a ottenere un effetto di blocco o di dilazione che regga anche nei confronti del creditore che non collabora.
Il terzo concetto è quello di misure protettive. Si tratta di effetti tipici, previsti dalla legge, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa e, a certe condizioni, di acquisire diritti di prelazione non concordati. La Cassazione, in tema di sospensione dell’esecuzione, ha ricordato che la sospensione opera ex nunc (Cass. 30 marzo 2023, n. 8998, richiamata nella rassegna di merito sulla composizione negoziata): ciò significa che ciò che il creditore ha già ottenuto prima della protezione, di regola, non viene cancellato retroattivamente. Per questo il momento in cui si sceglie la strada pesa quasi quanto la strada scelta.
Infine, un dato che accomuna tutte le opzioni: nessuna di esse cancella il debito per il solo fatto di essere attivata. La moratoria, in qualunque forma, compra tempo. Ciò che si fa di quel tempo — un piano industriale credibile, una revisione dei contratti di fornitura, un riequilibrio con le banche, eventualmente un accordo di ristrutturazione o un concordato in continuità — è ciò che decide l’esito.
Prima strada: la composizione negoziata con misure protettive
In cosa consiste
La composizione negoziata della crisi è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi. L’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere, tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, la nomina di un esperto indipendente. L’esperto non sostituisce l’imprenditore nella gestione: lo affianca, verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento e agevola le trattative con creditori e altri soggetti interessati.
Con l’istanza di nomina dell’esperto, o anche successivamente, l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive previste dall’articolo 18. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori. Entro il giorno successivo alla pubblicazione, l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale competente per chiedere la conferma delle misure; il tribunale fissa l’udienza e, sentite le parti e l’esperto, conferma o revoca le misure, stabilendone la durata (articolo 19).
Per un produttore di condimenti c’è un aspetto della disciplina che va soppesato con particolare attenzione: l’articolo 18, comma 5, stabilisce che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Tradotto: il fornitore di vasetti che vanta fatture insolute non può, per quella sola ragione, interrompere le consegne previste dal contratto in corso.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Primo scenario: l’impresa ha un portafoglio clienti stabile, contratti di fornitura continuativi con la grande distribuzione e un margine compresso ma ancora positivo a livello operativo; la tensione nasce dallo scarto temporale tra il rincaro degli imballaggi e l’adeguamento dei listini. Qui la composizione negoziata consente di “congelare” le azioni dei creditori mentre si rinegozia sia a monte (fornitori) sia a valle (clienti).
Secondo scenario: un fornitore di cartone ha già ottenuto un decreto ingiuntivo e minaccia il pignoramento dei crediti verso i clienti, che sono la principale fonte di liquidità. La misura protettiva, se chiesta in tempo e confermata, impedisce l’avvio dell’azione esecutiva.
Terzo scenario: la banca che anticipa le fatture minaccia di compensare gli incassi con il saldo debitore. Diversi tribunali hanno ammesso misure inibitorie della compensazione bancaria nella composizione negoziata, proprio perché questa non è una procedura concorsuale (si veda Trib. Genova, 22 settembre 2025, richiamato nella rassegna di merito consultata).
Come si esegue, in sintesi
La sequenza è la seguente: predisposizione della documentazione richiesta dalla piattaforma (bilanci, situazione contabile aggiornata, elenco creditori, progetto di piano di risanamento, test pratico di perseguibilità del risanamento); deposito dell’istanza con richiesta di misure protettive; pubblicazione nel registro delle imprese; ricorso al tribunale entro il giorno successivo; udienza; provvedimento di conferma o revoca. La durata delle misure, nel primo provvedimento, va da un minimo di 30 a un massimo di 120 giorni; su richiesta, il tribunale può prorogarle, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni (articolo 19, commi 4 e 5).
I vantaggi, motivati
A fronte di un impegno documentale non trascurabile, la composizione negoziata offre vantaggi precisi. È riservata: non è una procedura concorsuale e non comporta lo spossessamento. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, con il solo obbligo di informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Il controllo del tribunale sulla conferma delle misure è limitato: non deve accertare la fattibilità del piano, ma verificare che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e si fondi su un progetto coerente, documentato e ragionevolmente realizzabile, anche alla luce del parere dell’esperto (Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025; in senso conforme Trib. Modena, 3 dicembre 2022). Lo stesso principio, che il tribunale non valuta la fattibilità del piano in sede di conferma, era già stato espresso da Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024.
Un ulteriore vantaggio riguarda la reputazione presso i clienti: la composizione negoziata, secondo la giurisprudenza di merito, non è di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari, e il clima di trattativa che si instaura tende a preservare i rapporti commerciali. Un riflesso dell’affidabilità che l’ordinamento riconosce all’istituto emerge anche in ambito penale: la Cassazione (Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025, decisa il 9 luglio 2025 e depositata il 2 settembre 2025) ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore contro l’annullamento di un sequestro preventivo, in un caso in cui il tribunale del riesame aveva valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati positivi rilevati dall’esperto.
I rischi e gli svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. La protezione è a tempo: 240 giorni al massimo. Alla scadenza, secondo l’orientamento maggioritario, le misure protettive non possono essere prolungate con misure cautelari di contenuto equivalente (Trib. Milano, 22 novembre 2023; Trib. Roma, 19 marzo 2025, che parla di misure “non reiterabili per via cautelare”); esiste un orientamento minoritario più aperto (Trib. Imperia, 20 febbraio 2024) e una posizione intermedia che ammette la cautelare inibitoria dopo i 240 giorni solo in presenza di un’esigenza sopravvenuta, di trattative con concrete prospettive di successo e di un pregiudizio non grave per i creditori (Trib. Milano, 4 luglio 2025).
Inoltre, il tribunale può negare la conferma quando il progetto di risanamento appare palesemente inidoneo, quando mancano trattative effettive (Trib. Milano, 29 aprile 2025) o quando i creditori strategici hanno già manifestato indisponibilità (Trib. Rovigo, 6 maggio 2025). Se la stessa crisi ha già dato luogo a una precedente istanza, operano limiti temporali alla riproposizione (Trib. Bologna, 19 maggio 2025). Infine, la composizione negoziata non vincola il creditore dissenziente all’esito: per arrivare a un risultato che lo obblighi, serve poi uno strumento successivo.
Il profilo ideale di questa opzione è quello dell’impresa ancora in continuità, con un margine operativo recuperabile, che ha bisogno di una tregua temporanea per rinegoziare prezzi e scadenze con fornitori e clienti senza esporsi a una procedura concorsuale.
Seconda strada: la domanda di accesso “con riserva” e le misure protettive dell’articolo 54
In cosa consiste
L’articolo 44 del Codice della crisi consente al debitore di presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza — concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione — riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione completa entro un termine fissato dal tribunale, compreso tra trenta e sessanta giorni. Il termine, con il correttivo del 2024, può essere prorogato fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi comprovati da un progetto, che è divenuto requisito della proroga secondo la relazione illustrativa (così l’analisi pubblicata su dirittobancario.it nel 2026).
Con la domanda, il debitore può chiedere le misure protettive dell’articolo 54, comma 2, che producono effetto dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquisire prelazioni non concordate. Il tribunale, con il decreto con cui fissa il termine, nomina di regola un commissario giudiziale, che vigila sull’attività del debitore. La durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, comprese eventuali proroghe (articolo 8).
Una novità del correttivo merita di essere soppesata con cura da chi produce condimenti. Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 44 consente al debitore di avvalersi in anticipo del regime dello strumento prescelto, depositando un progetto di regolazione della crisi con la domanda o in seguito, previo provvedimento autorizzativo del tribunale. Secondo la dottrina, ciò può significare che il debitore con un progetto di concordato in continuità possa beneficiare già in fase prenotativa della regola dell’articolo 94-bis, che impedisce ai creditori di rifiutare l’adempimento o di risolvere unilateralmente i contratti essenziali per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. In questa direzione si è espresso Trib. Milano, 2 novembre 2025, che ha esteso l’articolo 94-bis alla fase prenotativa.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Primo scenario: l’impresa è già insolvente, ha decine di fornitori con fatture scadute da mesi, alcuni pignoramenti presso terzi già notificati ai clienti della distribuzione organizzata e un creditore che ha depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Qui la composizione negoziata rischia di essere tardiva e la tutela forte della domanda con riserva diventa la strada più realistica.
Secondo scenario: l’impresa ha già raggiunto, o è vicina a raggiungere, un’intesa con la maggioranza dei creditori per un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 57) e ha bisogno di protezione nel tempo necessario a completare la documentazione e l’attestazione. Per gli accordi di ristrutturazione, la disciplina di riferimento per le misure protettive in fase di omologazione è l’articolo 64, commi 3 e 4.
Terzo scenario: l’impresa intende proseguire l’attività con un concordato in continuità aziendale, offrendo ai fornitori di imballaggi un pagamento parziale o dilazionato con i flussi della produzione futura, e ha bisogno che la fornitura di vetro e capsule non si interrompa. L’articolo 94-bis, con l’apertura giurisprudenziale ricordata, e l’articolo 100 sul pagamento autorizzato dei crediti anteriori per beni e servizi essenziali sono qui gli strumenti di riferimento.
Come si esegue, in sintesi
Si deposita al tribunale competente il ricorso con la domanda di accesso, i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, e l’eventuale richiesta di misure protettive; si cura la pubblicazione nel registro delle imprese; il tribunale fissa il termine per il deposito di proposta e piano e nomina il commissario; durante il termine il debitore deve adempiere agli obblighi informativi periodici fissati dal decreto; entro il termine si deposita il piano completo con l’attestazione del professionista indipendente, quando prevista.
I vantaggi, motivati
L’elemento di maggiore forza è l’ampiezza della tutela: il divieto di azioni esecutive e cautelari scatta dalla pubblicazione e può proseguire fino a dodici mesi complessivi, con uno sbocco naturale in uno strumento che, una volta omologato, vincola anche i creditori dissenzienti secondo le regole del voto o delle maggioranze previste. A fronte di questo vantaggio, la domanda con riserva funziona anche quando l’impresa è già insolvente, cosa che la composizione negoziata, per sua natura, non è pensata per gestire in via principale.
I rischi e gli svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla pubblicità e dal controllo. La domanda è pubblica, il commissario giudiziale vigila, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione; la notizia circola tra i fornitori e può raggiungere i buyer della grande distribuzione. Se il debitore non deposita il piano nel termine, o se emergono atti in frode, la domanda viene dichiarata improcedibile o inammissibile, con il rischio concreto che si apra la liquidazione giudiziale su istanza dei creditori. Il progetto da allegare per beneficiare del regime anticipato o della proroga deve avere un contenuto non apparente: secondo l’analisi dottrinale consultata, la giurisprudenza di merito richiede che contenga almeno alcuni elementi della check list del D.M. 21 marzo 2023.
Il profilo ideale di questa opzione è quello dell’impresa già insolvente o sotto pressione esecutiva immediata, che ha comunque una prospettiva di continuità o di accordo con la maggioranza dei creditori e accetta, in cambio di una protezione più ampia, la vigilanza del commissario e la pubblicità della procedura.
Terza strada: la convenzione di moratoria dell’articolo 62
In cosa consiste
L’articolo 62 del Codice della crisi disciplina la convenzione di moratoria: un accordo concluso tra l’imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il suo contenuto tipico è la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La caratteristica che la rende interessante nel nostro tema è l’efficacia estesa: la convenzione vincola anche i creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, purché siano rispettate le condizioni previste dalla norma.
Tra queste condizioni, nella lettura comunemente data dell’articolo 62, figurano: che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede; che i crediti dei creditori aderenti rappresentino almeno il 75% di tutti i crediti della categoria; che i creditori non aderenti, ai quali si estendono gli effetti, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi in concreto perseguite e possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi. Ai non aderenti non possono essere imposte nuove prestazioni, né la concessione di affidamenti o nuovi finanziamenti. La convenzione va comunicata ai non aderenti, che possono proporre opposizione davanti al tribunale entro trenta giorni.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Primo scenario: i debiti dell’impresa sono concentrati su una categoria omogenea, quella dei fornitori di imballaggi, che rappresenta una quota prevalente dell’esposizione scaduta; la maggior parte di questi fornitori è disponibile a una dilazione di dodici o diciotto mesi pur di mantenere il cliente, ma due o tre di essi minacciano azioni individuali.
Secondo scenario: l’impresa non ha bisogno di una protezione erga omnes verso tutti i creditori, ma solo di un riallineamento delle scadenze dei fornitori, perché con le banche ha già un’intesa e con l’erario è in regola.
Terzo scenario: la convenzione si inserisce come esito di una composizione negoziata già avviata. L’articolo 23 del Codice prevede espressamente, tra le possibili conclusioni delle trattative, la convenzione di moratoria; in questo caso le due strade non sono alternative ma sequenziali.
Come si esegue, in sintesi
Si individua la categoria di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei; si informano tutti i creditori della categoria dell’avvio delle trattative; si raccolgono le adesioni fino a superare la soglia del 75%; si ottiene l’attestazione del professionista indipendente; si comunica la convenzione ai non aderenti con modalità idonee a garantire la prova della ricezione; si attende il decorso del termine di trenta giorni per l’eventuale opposizione.
I vantaggi, motivati
La convenzione è uno strumento chirurgico: incide solo su una categoria, non apre una procedura concorsuale, non comporta la nomina di un commissario, non produce gli effetti pubblicitari di una domanda di concordato. Per un’impresa di condimenti che vende con il proprio marchio alla distribuzione, la riservatezza relativa e la limitazione dell’intervento ai soli fornitori possono avere un valore commerciale notevole.
I rischi e gli svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è che la convenzione non offre, di per sé, una protezione immediata. Fino a quando non è conclusa e comunicata, i fornitori che non hanno aderito restano liberi di agire, e un decreto ingiuntivo o un pignoramento possono arrivare nel frattempo. Inoltre, la soglia del 75% va raggiunta davvero, nella categoria correttamente individuata: una categoria costruita in modo artificioso è esposta all’opposizione dei non aderenti. Infine, la convenzione non comporta rinuncia al credito: se la crisi richiede uno stralcio, e non solo una dilazione, servirà uno strumento diverso. La giurisprudenza edita sull’articolo 62 è, ad oggi, meno abbondante rispetto a quella sulle misure protettive, e questo è un elemento di incertezza che va considerato.
Il profilo ideale di questa opzione è quello dell’impresa che ha un problema di scadenze, non di sostenibilità del debito, concentrato su una categoria omogenea di fornitori in larga parte già disponibili a concedere tempo.
Ciò che le tre strade hanno in comune, e ciò che non va confuso
Prima di applicare le opzioni agli stessi numeri, conviene mettere a fuoco alcuni elementi trasversali, così da non ripeterli per ciascuna strada e da evitare confusioni frequenti.
La documentazione contabile come condizione di credibilità
In tutte e tre le strade la qualità dei dati contabili è decisiva. Nella composizione negoziata, il tribunale che conferma le misure si appoggia al parere dell’esperto, che a sua volta si forma sulla documentazione caricata in piattaforma; nella domanda con riserva, il commissario giudiziale verifica la situazione finanziaria e gli obblighi informativi periodici; nella convenzione di moratoria, il professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali. Per un’impresa di condimenti questo significa disporre almeno di una situazione patrimoniale aggiornata, di un prospetto dei debiti scaduti per fornitore, di un budget di tesoreria a dodici mesi e di un’analisi del margine per linea di prodotto, che renda evidente quanto pesa il rincaro di vetro, plastica e cartone sul costo unitario. Una moratoria chiesta sulla base di numeri incompleti è esposta, qualunque sia lo strumento, al rischio di essere negata o revocata.
Il ruolo dei clienti della distribuzione organizzata
Un profilo spesso trascurato riguarda il lato attivo. I crediti verso la grande distribuzione sono, per un produttore di salse, la principale garanzia patrimoniale e il bersaglio naturale dei pignoramenti presso terzi. Il rovescio della medaglia è che quegli stessi clienti sono anche la fonte del risanamento: la rinegoziazione dei listini, l’introduzione di formati con imballaggi meno costosi, la revisione delle condizioni di pagamento. Nella composizione negoziata le trattative possono coinvolgere anche questi soggetti, perché la legge parla di creditori e “altri soggetti interessati”; nella domanda con riserva e nella convenzione di moratoria il rapporto con i clienti resta invece fuori dal perimetro tecnico dello strumento, pur pesando moltissimo sulla credibilità del piano.
La differenza tra dilazione e stralcio
La convenzione di moratoria, per espressa previsione, non comporta rinuncia al credito. Lo stesso vale, in sé, per le misure protettive: proteggono il patrimonio durante le trattative, ma non riducono il debito. La riduzione può arrivare solo da un accordo con i creditori (individuale o collettivo), da un accordo di ristrutturazione omologato o da un concordato. Chi cerca una moratoria deve quindi chiedersi, prima di tutto, se il proprio problema è di tempo o di misura del debito, perché la risposta orienta la scelta dello strumento e il modo in cui la moratoria viene usata.
L’impresa di dimensioni ridotte
Una precisazione riguarda i laboratori artigianali di condimenti che non superano le soglie dell’impresa minore. Anche per loro è accessibile la composizione negoziata, con regole adattate, mentre per la regolazione vera e propria della crisi entrano in gioco gli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore, gestiti con l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi. In questo caso il confronto tra le opzioni cambia in parte, perché la domanda con riserva dell’articolo 44 non è lo strumento tipico di accesso, e la valutazione va condotta caso per caso sui requisiti dimensionali dell’impresa.
La posizione dei lavoratori e dei creditori pubblici
Infine, va soppesato che le misure protettive non toccano i diritti di credito dei lavoratori, e che i debiti verso l’erario e gli enti previdenziali seguono regole proprie, con strumenti specifici di trattamento che esulano dal tema di questo confronto, centrato sui fornitori. Un piano che ignori questi debiti rischia di apparire incompleto agli occhi dell’esperto, del commissario o dell’attestatore.
Le tre strade messe alla prova degli stessi numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia, e non descrivono casi reali. Servono a mostrare come le stesse condizioni di partenza producano esiti diversi a seconda della strada scelta. Le date sono state verificate rispetto ai giorni festivi del fine settimana; restano da controllare, nel caso concreto, i giorni festivi infrasettimanali e la sospensione feriale dei termini, che opera solo dal 1° al 31 agosto.
Dati comuni alle simulazioni
Ipotesi: società che produce salse e condimenti, fatturato annuo di 2.418.600 €, margine operativo lordo sceso in un anno dal 9,4% all’1,7% per effetto del rincaro degli imballaggi. Debiti scaduti verso fornitori di imballaggi (vetro, capsule, etichette, cartone): 187.340 €, ripartiti tra 11 fornitori. Debiti scaduti verso fornitori di materia prima e servizi: 64.910 €. Esposizione bancaria (anticipi fatture e chirografario): 212.600 €. Il fornitore di vasetti in vetro, titolare di un credito di 48.760 €, ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato martedì 3 novembre 2026. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione cadrebbe domenica 13 dicembre 2026 e slitta quindi a lunedì 14 dicembre 2026.
Simulazione 1 — Il fornitore di vetro minaccia il pignoramento dei crediti verso la distribuzione
Con la composizione negoziata: istanza con richiesta di misure protettive pubblicata nel registro delle imprese mercoledì 4 novembre 2026; ricorso per la conferma depositato giovedì 5 novembre 2026, cioè entro il giorno successivo. Il termine di dieci giorni per l’udienza cadrebbe domenica 15 novembre; l’udienza viene ipoteticamente fissata per lunedì 16 novembre 2026. Se le misure sono confermate per 120 giorni dalla pubblicazione, la protezione copre fino a giovedì 4 marzo 2027; con la proroga massima, la durata complessiva di 240 giorni arriva a venerdì 2 luglio 2027. Il fornitore di vetro non può avviare il pignoramento nel periodo protetto; l’opposizione al decreto ingiuntivo, però, va comunque valutata entro il 14 dicembre 2026, perché le misure protettive riguardano le azioni esecutive e cautelari, non il decorso dei termini processuali del giudizio di cognizione.
Con la domanda con riserva: domanda pubblicata mercoledì 4 novembre 2026; il tribunale concede, ipoteticamente, sessanta giorni, che scadrebbero domenica 3 gennaio 2027 e slittano a lunedì 4 gennaio 2027; con proroga di ulteriori sessanta giorni, il termine arriva a venerdì 5 marzo 2027. Il divieto di azioni esecutive opera dalla pubblicazione; il commissario giudiziale vigila; la notizia è pubblica.
Con la convenzione di moratoria: il fornitore di vetro, se non aderisce, resta libero di agire fino a quando la convenzione non è conclusa e comunicata. Se le trattative richiedono sei settimane, il pignoramento può arrivare prima. In questa simulazione la convenzione, da sola, non regge l’urto di un creditore già munito di titolo esecutivo.
Simulazione 2 — Undici fornitori di imballaggi, nove disponibili a dilazionare
Ipotesi aggiuntiva: nove fornitori su undici, titolari complessivamente di 151.870 € su 187.340 € (pari all’81,07% della categoria), dichiarano la disponibilità a una dilazione di diciotto mesi; due fornitori, con 35.470 €, rifiutano.
Con la convenzione di moratoria: la soglia del 75% è superata. Se l’attestazione del professionista indipendente conferma i presupposti e la convenzione viene comunicata ai due non aderenti lunedì 16 novembre 2026, il termine di trenta giorni per l’opposizione scade mercoledì 16 dicembre 2026. In assenza di opposizione accolta, la dilazione vincola anche i due dissenzienti. I debiti verso banche e fornitori di materia prima restano fuori.
Con la composizione negoziata: la tregua copre tutti i creditori (salvo i lavoratori), ma alla fine dei 240 giorni i due fornitori dissenzienti non sono vincolati, a meno che le trattative non sfocino in uno strumento che li vincoli, come la stessa convenzione di moratoria o un accordo di ristrutturazione.
Con la domanda con riserva: la protezione c’è, ma per un problema di sola dilazione verso una categoria largamente consenziente lo strumento appare sproporzionato rispetto all’esigenza, con costi di procedura (commissario, attestatore, contributo unificato e spese di pubblicazione) e un’esposizione pubblica non necessari.
Simulazione 3 — La crisi è più profonda di quanto sembrava
Ipotesi aggiuntiva: dall’analisi dei flussi prospettici emerge che, anche con una dilazione di diciotto mesi, la cassa generata non basta a pagare integralmente i 464.850 € di debiti complessivi; serve uno stralcio di circa il 35% sui debiti chirografari, compensato dalla continuità dell’attività.
Con la convenzione di moratoria: non è sufficiente, perché non comporta rinuncia al credito. Con la composizione negoziata: può servire come fase di trattativa protetta, da cui uscire verso un accordo di ristrutturazione o un concordato; ma se il tribunale ritiene il risanamento manifestamente implausibile, la conferma delle misure può essere negata (Trib. Bologna, 23 maggio 2025). Con la domanda con riserva finalizzata a un concordato in continuità: è lo strumento coerente con un esito che richiede un sacrificio dei creditori dissenzienti, a fronte di tutti i controlli che comporta.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza gli elementi esaminati nelle sezioni precedenti. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge o connessi agli organi della procedura, mai quelli di assistenza dello Studio; gli importi esatti dipendono dal caso e dai parametri ministeriali e vanno verificati al momento del deposito. Il quadro è inevitabilmente semplificato: alcune voci, come la durata o gli effetti sui contratti, risentono di orientamenti giurisprudenziali non ancora uniformi, e l’efficacia concreta di ciascuna strada dipende dalla qualità della documentazione presentata. La tabella va quindi letta come una griglia di orientamento e non come un verdetto.
| Criterio | Composizione negoziata con misure protettive | Domanda con riserva (art. 44) e misure art. 54 | Convenzione di moratoria (art. 62) |
|---|---|---|---|
| Tempi di protezione | 30-120 giorni nel primo provvedimento, fino a 240 complessivi | Termine 30-60 giorni prorogabile di 60; misure entro 12 mesi complessivi | Nessuna protezione automatica fino alla conclusione e comunicazione |
| Complessità | Media: piattaforma CCIAA, test pratico, progetto di piano, ricorso per conferma | Alta: ricorso, obblighi informativi, piano e attestazione nel termine | Media: individuazione categoria, adesioni al 75%, attestazione |
| Rischi in caso di esito negativo | Revoca o mancata conferma delle misure; nessun vincolo per i dissenzienti | Improcedibilità, possibile apertura della liquidazione giudiziale | Opposizione dei non aderenti; azioni individuali nel frattempo |
| Effetti sull’esecuzione | Divieto di iniziare o proseguire esecuzioni e cautelari dalla pubblicazione | Divieto di iniziare o proseguire esecuzioni e cautelari dalla pubblicazione | Sospensione o rinuncia solo nei limiti della convenzione e della categoria |
| Effetti sui contratti di fornitura | Art. 18, c. 5: niente rifiuto o risoluzione per soli crediti anteriori | Art. 94-bis per i contratti essenziali in continuità; estensione alla fase prenotativa discussa | Nessun obbligo di nuove prestazioni per i non aderenti |
| Riservatezza | Elevata (istanza pubblicata solo per le misure) | Bassa: domanda pubblica, commissario | Relativa: coinvolge solo la categoria |
| Reversibilità | Alta: si può uscire verso altri strumenti | Media: si può cambiare strumento entro i limiti di legge | Alta: misura provvisoria |
| Costi della procedura | Diritti di segreteria CCIAA, compenso dell’esperto secondo i parametri di legge, contributo per il ricorso | Contributo unificato, compenso del commissario e dell’attestatore, spese di pubblicazione | Compenso dell’attestatore, spese di comunicazione |
I criteri per scegliere senza farsi guidare dall’urgenza
La scelta tra le tre strade non si risolve con una regola fissa, ma con una serie di condizioni che vanno incrociate. Il ragionamento è necessariamente condizionale.
Primo criterio: lo stadio della crisi. Se la situazione presenta uno squilibrio ancora reversibile, con margini operativi recuperabili e assenza di pignoramenti in corso, generalmente la composizione negoziata è la strada più coerente, perché è costruita per l’intervento precoce. Se invece l’impresa è già insolvente e più creditori hanno avviato azioni, la domanda con riserva offre una tutela più ampia e uno sbocco che vincola i dissenzienti. La convenzione di moratoria si colloca a metà: presuppone una crisi di liquidità, non di sostenibilità del debito.
Secondo criterio: la concentrazione dei creditori. Se l’esposizione è concentrata su una categoria omogenea — tipicamente i fornitori di imballaggi — e la maggioranza è disponibile, la convenzione di moratoria consente un intervento mirato. Se i creditori sono eterogenei (fornitori, banche, locatori, trasportatori) e con interessi divergenti, uno strumento di portata generale tende ad essere più adatto.
Terzo criterio: la presenza di un titolo esecutivo imminente. Se un fornitore ha già un decreto ingiuntivo esecutivo o un precetto, l’elemento dirimente è la velocità della protezione: sia la composizione negoziata sia la domanda con riserva producono effetti dalla pubblicazione, mentre la convenzione no. Va però ricordato che la sospensione opera ex nunc (Cass. 30 marzo 2023, n. 8998, nella lettura riportata dalla rassegna consultata), sicché ciò che è già stato assegnato o pagato non torna indietro.
Quarto criterio: l’importanza della continuità delle forniture. Per chi produce condimenti, un fermo nelle consegne di vasetti o capsule significa fermo della linea di confezionamento e rischio di penali con la distribuzione. In questo caso va soppesato il diverso grado di tutela dei contratti pendenti: l’articolo 18, comma 5, nella composizione negoziata, e l’articolo 94-bis nel concordato in continuità, con l’apertura alla fase prenotativa registrata da Trib. Milano, 2 novembre 2025.
Quinto criterio: la sostenibilità del debito nel medio periodo. Se il piano mostra che, con una semplice dilazione, il debito si ripaga per intero, gli strumenti di sola moratoria sono sufficienti. Se serve uno stralcio, la moratoria è solo una fase, e la strada va scelta guardando all’esito finale, non al primo passo.
A fronte di tutti questi criteri, resta un dato di fondo: nessuna opzione è in sé migliore delle altre. Una composizione negoziata avviata troppo tardi può essere respinta per mancanza di prospettive; una domanda con riserva avviata troppo presto può esporre l’impresa a una pubblicità che i clienti interpretano come segnale di dissesto; una convenzione tentata senza aver verificato le adesioni può lasciare l’impresa scoperta nel momento peggiore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, valuta la scelta tra queste strade partendo dai numeri dell’impresa, non da uno schema precostituito.
Le domande di chi non ha ancora deciso
Posso cambiare strada a metà percorso? In molti casi sì, ed è uno degli aspetti che rendono la composizione negoziata flessibile: le trattative possono concludersi con una convenzione di moratoria, con un accordo di ristrutturazione o con la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione. Anche dalla domanda con riserva si può approdare a strumenti diversi da quello inizialmente prospettato, nei limiti previsti dalla legge. Il rovescio della medaglia è che ogni cambio di strada consuma tempo di protezione, che non è illimitato: dodici mesi complessivi come regola generale, 240 giorni nella composizione negoziata.
E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze dipendono dalla direzione dell’errore. Scegliere uno strumento troppo leggero per una crisi grave espone a mancate conferme o a revoche delle misure, come accaduto nei casi in cui i tribunali hanno ritenuto manifestamente implausibile il risanamento o assenti le trattative effettive. Scegliere uno strumento troppo pesante per una crisi lieve espone a costi di procedura e a un danno reputazionale non necessari. In entrambi i casi l’errore non è di regola irreparabile, ma ha un prezzo in termini di tempo e di credibilità verso i creditori.
I fornitori possono smettere di consegnare gli imballaggi? Nella composizione negoziata, i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Ciò non obbliga un fornitore a stipulare nuovi contratti o a concedere nuovo credito, e le forniture successive vanno pagate regolarmente. Nella convenzione di moratoria, ai non aderenti non possono essere imposte nuove prestazioni.
Le misure protettive coprono anche i garanti personali? La giurisprudenza di merito è divisa: alcune pronunce hanno ammesso misure a tutela dei garanti o del patrimonio del socio accomandatario (Trib. Torino, 5 dicembre 2024; Trib. Vicenza, 19 giugno 2025), altre le escludono perché le norme riguardano il patrimonio del debitore. È un punto da valutare caso per caso.
La banca può compensare gli incassi con il mio scoperto durante le trattative? Diversi tribunali hanno ammesso, nella composizione negoziata, l’inibitoria della compensazione bancaria (Trib. Genova, 22 settembre 2025), ma la questione non è pacifica ed è legata alla struttura del rapporto: anticipo su fatture con mandato all’incasso, conto unico o conti separati.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state individuate in fonti consultate in questa sede; per le decisioni di merito, le fonti riportano sede e data ma non sempre il numero di ruolo, che viene pertanto omesso. I principi sono riformulati e non riproducono testualmente le massime.
Pronunce rilevanti per la composizione negoziata
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Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (decisa il 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l’annullamento di un sequestro preventivo, ritenendo congrua la motivazione del riesame che aveva valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi rilevati dall’esperto. Rilevanza: mostra il peso che l’ordinamento riconosce a un percorso negoziato serio e documentato.
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Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025. In sede di conferma delle misure, il tribunale non verifica la fattibilità del piano, ma controlla che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e si basi su un progetto coerente, documentato e ragionevolmente realizzabile, tenendo conto del parere dell’esperto. Rilevanza: definisce la soglia del controllo che un produttore in crisi deve superare.
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Trib. Modena, 3 dicembre 2022. Richiamato come conforme al decreto di Nola sul perimetro della verifica in sede di conferma. Rilevanza: conferma la continuità dell’orientamento.
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Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024. Il tribunale, nella fase di conferma, non è chiamato a valutare la fattibilità del piano. Rilevanza: rafforza l’idea che la composizione sia accessibile anche con un piano ancora in costruzione, purché serio.
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Trib. Milano, 29 aprile 2025. Ha valorizzato l’assenza di trattative effettive ai fini della decisione sulle misure. Rilevanza: la protezione non è un fine in sé, serve a trattative reali con i fornitori.
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Trib. Rovigo, 6 maggio 2025. Ha dato rilievo all’assenza di disponibilità dei creditori strategici. Rilevanza: se i principali fornitori di imballaggi hanno già chiuso ogni spiraglio, la composizione rischia di non reggere.
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Trib. Bologna, 23 maggio 2025. Ha esaminato il caso del risanamento palesemente implausibile, che giustifica il diniego delle misure. Rilevanza: segna il confine oltre il quale serve uno strumento diverso.
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Trib. Bologna, 19 maggio 2025. Ha affrontato la riproposizione di una nuova istanza per la stessa crisi, richiamando il limite temporale di dodici mesi. Rilevanza: la composizione negoziata non è ripetibile a piacimento.
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Trib. Milano, 4 luglio 2025 (Sez. II civile e crisi d’impresa). Ha ammesso, dopo i 240 giorni, una misura cautelare inibitoria solo in presenza di un’esigenza sopravvenuta, di trattative con prospettive di successo e di un pregiudizio non grave per i creditori, escludendo effetti retroattivi o irreversibili come la cancellazione di ipoteche. Rilevanza: chiarisce cosa può accadere quando la tregua sta per scadere.
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Trib. Roma, 19 marzo 2025; Trib. Milano, 22 novembre 2023. Esprimono l’orientamento maggioritario secondo cui, scaduto il termine massimo, le misure protettive non sono reiterabili per via cautelare. Rilevanza: impone di pianificare l’uscita dalla composizione entro i tempi di legge. In senso più aperto, Trib. Imperia, 20 febbraio 2024.
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Trib. Genova, 22 settembre 2025. Ha ammesso l’inibitoria della compensazione bancaria nella composizione negoziata. Rilevanza: decisiva per le imprese alimentari che lavorano con anticipi su fatture verso la distribuzione.
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Trib. Catania, 21 febbraio 2025. Ha affrontato il tema dei crediti sorti dopo l’istanza. Rilevanza: le forniture nuove di imballaggi seguono regole diverse da quelle dei crediti anteriori.
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Trib. Torino, 5 dicembre 2024; Trib. Vicenza, 19 giugno 2025. Hanno esteso, in contesti specifici, la tutela all’escussione di garanzie di terzi e al patrimonio del socio accomandatario. Rilevanza: interessa i soci che hanno firmato fideiussioni a favore dei fornitori o delle banche.
Pronunce rilevanti per la domanda con riserva e la continuità
- Trib. Milano, 2 novembre 2025. Ha esteso l’applicazione dell’articolo 94-bis, sulla tutela dei contratti essenziali, alla fase prenotativa, alla luce del nuovo comma 1-quater dell’articolo 44. Rilevanza: per un produttore di condimenti significa poter chiedere che i fornitori essenziali non interrompano le consegne già nella fase iniziale.
Pronunce rilevanti per gli effetti sull’esecuzione
- Cass. civ., 30 marzo 2023, n. 8998. In tema di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 626 c.p.c., la sospensione opera con efficacia ex nunc. Rilevanza: rende evidente che la protezione va chiesta prima che l’esecuzione abbia prodotto i suoi effetti, qualunque strada si scelga.
Sulla convenzione di moratoria dell’articolo 62 non sono state individuate, nelle fonti consultate, pronunce recenti con estremi verificabili: è un elemento di incertezza che, a fronte dei vantaggi dello strumento, va tenuto presente.
Cosa può fare lo Studio Monardo per un’impresa di condimenti in crisi di liquidità
Lo Studio affronta il problema partendo dai documenti e dai numeri dell’impresa. Gli strumenti concreti sono i seguenti.
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Ricostruiamo la mappa dei debiti: suddividiamo i creditori per categoria (fornitori di imballaggi, materia prima, servizi, banche), scadenza, titolo e presenza di decreti ingiuntivi o precetti, così da capire quale protezione serve e con quale urgenza.
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Verifichiamo lo stadio della crisi insieme ai commercialisti dello staff, analizzando i flussi di cassa prospettici a dodici mesi e il peso del rincaro degli imballaggi sul margine, per distinguere uno squilibrio reversibile da una crisi conclamata o da un’insolvenza.
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Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando composizione negoziata, domanda con riserva e convenzione di moratoria alla luce degli orientamenti del tribunale competente.
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Predisponiamo l’istanza sulla piattaforma della composizione negoziata, il test pratico e il progetto di piano di risanamento, e redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive da depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione.
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Costruiamo la domanda con riserva quando la pressione esecutiva lo richiede, con l’elenco dei creditori, il progetto necessario per la proroga o per il regime anticipato e la richiesta di misure protettive.
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Impostiamo la convenzione di moratoria: individuiamo una categoria di creditori omogenea e difendibile, curiamo l’informativa a tutti i fornitori della categoria, raccogliamo le adesioni e verifichiamo il superamento della soglia prima della comunicazione ai non aderenti.
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Esaminiamo i contratti di fornitura degli imballaggi, le clausole di revisione prezzi, di risoluzione e di riserva di proprietà, per valutare la tutela delle forniture essenziali durante la crisi.
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Valutiamo l’opposizione ai decreti ingiuntivi già notificati, controllando i termini, la notifica e il merito delle pretese, perché le misure protettive non sospendono i termini del giudizio di cognizione.
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Affrontiamo i rapporti con le banche: anticipi su fatture, compensazioni, revoche di affidamenti, con l’eventuale richiesta di misure inibitorie.
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Seguiamo il contenzioso che nasce dalle misure: reclami contro i provvedimenti di conferma o revoca, opposizioni dei non aderenti alla convenzione, impugnazioni nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo la qualifica che pesa di più, insieme a quella di Esperto Negoziatore, è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi tra composizione negoziata, domanda con riserva e convenzione di moratoria può essere contestata domani da un fornitore o da una banca, e chi l’ha costruita è nella posizione di difenderla in ogni grado senza che la linea difensiva cambi mani. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo, perché la tenuta giuridica di una moratoria dipende dalla tenuta dei numeri su cui si fonda. Lo Studio non promette esiti: si impegna ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida possibile sui dati disponibili.
Una scelta da fare con i numeri in mano
Un produttore di salse e condimenti schiacciato dal costo degli imballaggi può ottenere una moratoria, ma la parola “moratoria” copre strumenti molto diversi. La composizione negoziata offre una tregua riservata e flessibile, adatta a chi interviene presto; la domanda con riserva offre una protezione più ampia a chi è già sotto pressione, al prezzo di pubblicità e controlli; la convenzione di moratoria consente di estendere una dilazione ai fornitori dissenzienti, a condizione che la maggioranza della categoria sia d’accordo. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo di protezione, credibilità verso i creditori e, talvolta, diritti che non si recuperano più.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo bivio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario capace di leggere insieme debiti commerciali ed esposizioni verso le banche, ed è avvocato cassazionista, in grado di sostenere la strategia scelta fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima che il prossimo fornitore passi dal sollecito al pignoramento, scrivici: tutti i recapiti per raggiungere lo Studio sono indicati al termine di questo articolo.
