Chi monta capannoni prefabbricati, travi, tegoli e pannelli di tamponamento lavora con un patrimonio che quasi mai gli appartiene davvero. Le autogru, le gru a torre, le piattaforme aeree e spesso anche i mezzi di trasporto eccezionale sono in leasing. Finché i cantieri girano, i canoni si pagano con gli stati di avanzamento. Quando i committenti ritardano, un general contractor non paga o un appalto si blocca, le gru restano ferme nel piazzale, i canoni si accumulano e la società di leasing comincia a parlare di risoluzione e di ritiro dei mezzi. A quel punto il problema non è più solo economico: senza gru la ditta non può lavorare, e senza lavoro non può pagare nessuno.
Su questo terreno la lettera della legge dice relativamente poco. Le norme esistono: la legge 124/2017 sul leasing, l’articolo 1526 del codice civile, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza con le misure protettive e la disciplina dei contratti pendenti. Ma il modo in cui queste regole si applicano a un’impresa in difficoltà, quali canoni contano, quando la società di leasing può riprendersi il bene, se il tribunale può impedirle di risolvere il contratto, che cosa succede se l’impresa entra in concordato o in liquidazione giudiziale, lo hanno scritto i giudici, decisione dopo decisione. In questa analisi trovi le pronunce che chi guida una ditta di montaggio in crisi deve conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: che cosa puoi fare, che cosa rischi, che cosa conviene chiedere e quando.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra contratti finanziari e crisi d’impresa, e non per una generica dichiarazione di competenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la composizione negoziata, che è lo strumento con cui oggi si chiede al tribunale di proteggere i contratti essenziali come i leasing delle gru. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, la competenza che serve per leggere un contratto di leasing, ricostruire i canoni e contestare i conteggi del concedente. Ed è avvocato cassazionista: gli orientamenti che vedremo si costruiscono e si difendono fino all’ultimo grado di giudizio.
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Le regole di partenza: che cosa dice la legge prima che parlino i giudici
Per capire le sentenze occorre avere chiara la cornice. Le norme rilevanti per una ditta di montaggio in crisi con mezzi in leasing sono quattro gruppi, e conviene tenerle distinte perché i giudici le hanno applicate in modo diverso.
Il primo gruppo è la disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, commi da 136 a 140. È la prima regolazione organica del contratto. Stabilisce che cosa si intende per grave inadempimento dell’utilizzatore e che cosa accade quando il contratto si risolve: il concedente ha diritto alla restituzione del bene, lo vende o lo ricolloca a valori di mercato, e da quanto ricava trattiene ciò che gli spetta (canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere considerati solo nella quota capitale, prezzo dell’opzione finale, spese). L’eventuale eccedenza spetta all’utilizzatore; se invece il ricavato non basta, il concedente resta creditore della differenza. In altre parole, la legge del 2017 ha costruito un meccanismo di “conto finale” basato sul valore reale del bene restituito.
Il secondo è l’articolo 1526 del codice civile, scritto per la vendita a rate con riserva di proprietà. Prevede che, in caso di risoluzione per inadempimento del compratore, il venditore restituisca le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa e al risarcimento del danno; e consente al giudice di ridurre l’indennità pattuita se le rate restano acquisite al venditore. Per molti anni, prima del 2017, i giudici hanno usato questa norma per regolare la risoluzione dei leasing cosiddetti traslativi, cioè quelli in cui il bene, alla scadenza, conserva un valore significativo e il riscatto è nell’ordine naturale delle cose. Una gru, che dura molti più anni della durata del contratto, è il classico bene da leasing traslativo.
Il terzo gruppo è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, come modificato dal terzo correttivo, il D.Lgs. 136/2024. Qui ci interessano soprattutto due istituti. Nella composizione negoziata, l’articolo 18 permette all’imprenditore di chiedere misure protettive; il comma 5 stabilisce che i creditori, comprese banche e intermediari finanziari, non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Il comma 5-bis aggiunge che, dalla conferma delle misure, banche e intermediari non possono mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo dimostrare che lo impone la vigilanza prudenziale. Il correttivo del 2024 ha poi chiarito che le misure possono riguardare anche condotte che pregiudicano le trattative.
Nel concordato preventivo, invece, l’articolo 97 disciplina i contratti pendenti: il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospenderli o a scioglierli, quando la prosecuzione non è coerente con il piano o ne ostacola l’esecuzione. Per lo scioglimento del leasing la norma riproduce, nella sostanza, il meccanismo restitutorio: il concedente riprende il bene e deve versare l’eventuale eccedenza rispetto al credito residuo in linea capitale. È l’erede dell’articolo 169-bis della vecchia legge fallimentare.
Il quarto gruppo riguarda la liquidazione giudiziale: l’articolo 177 del Codice della crisi ha raccolto la regola che prima stava nell’articolo 72-quater della legge fallimentare. Se il curatore scioglie il leasing, il concedente riprende il bene, lo ricolloca e versa alla procedura l’eventuale eccedenza rispetto al credito residuo in linea capitale; se il ricavato è inferiore, si insinua al passivo per la differenza.
Il punto da fissare subito è che risoluzione per inadempimento e scioglimento in una procedura concorsuale sono due cose diverse, con conseguenze economiche diverse. È proprio su questa distinzione che si è giocata buona parte della giurisprudenza che segue.
Il principio stabile: come si chiude il conto quando il leasing salta
La vicenda che ha portato alle Sezioni Unite
La questione nasceva da casi molto simili a quello di una ditta di montaggio: un’impresa utilizzatrice smette di pagare i canoni, la società di leasing risolve il contratto, poco dopo l’impresa fallisce. A quel punto si poneva una domanda decisiva: il conto finale tra concedente e procedura si fa con la regola dell’articolo 72-quater della legge fallimentare (restituzione del bene, ricollocazione, differenza), oppure con l’articolo 1526 del codice civile (restituzione dei canoni, detratto l’equo compenso)? E la nuova legge 124/2017 si applica anche ai contratti risolti prima della sua entrata in vigore?
Sulla questione la Terza Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 8470 del 5 maggio 2020, aveva escluso che la legge del 2017 potesse applicarsi ai rapporti già in corso. Pochi mesi prima, con l’ordinanza interlocutoria n. 5022 del 25 febbraio 2020, la stessa Terza Sezione aveva rimesso il tema alle Sezioni Unite, segnalando un contrasto che riguardava migliaia di contenziosi.
Il principio affermato
La Suprema Corte ha chiarito, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 2061 del 28 gennaio 2021, alcuni punti che da allora costituiscono il riferimento stabile. La legge 124/2017 non è retroattiva: non contiene alcun segnale di una volontà del legislatore in tal senso e non è una norma di interpretazione autentica. Per i contratti che erano in corso al 29 agosto 2017, il criterio per stabilire quale disciplina applicare è il momento in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato la risoluzione: se l’inadempimento è successivo, vale la nuova legge; se invece il concedente, prima di quella data, aveva già chiesto la risoluzione o dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, la legge del 2017 non si applica e resta in piedi la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
Le Sezioni Unite hanno poi stabilito che l’articolo 72-quater della legge fallimentare (oggi articolo 177 del Codice della crisi) è una norma eccezionale, che opera solo quando il contratto è ancora pendente al momento del fallimento e viene sciolto dal curatore. Non può essere applicata per analogia ai contratti già risolti prima: farlo significherebbe introdurre di nascosto un’applicazione retroattiva della legge del 2017. Per i leasing traslativi risolti prima del fallimento, dunque, si applica in via analogica l’articolo 1526 del codice civile, con la restituzione dei canoni detratto l’equo compenso per l’uso.
La traduzione pratica
Il principio, calato nella pratica, significa che il momento in cui il contratto si chiude e il modo in cui si chiude decidono quanto potrai recuperare o quanto dovrai ancora. Se il leasing della tua autogru viene sciolto all’interno di una procedura, il conto si fa sul valore di mercato del mezzo; se invece il concedente lo risolve per inadempimento prima, il conto segue le regole della risoluzione, che oggi, per i contratti successivi all’agosto 2017, sono quelle della legge 124. In altre parole, se ti trovi con quattro o cinque canoni arretrati e una lettera di diffida, la scelta di quando e come entrare in uno strumento della crisi non è neutra: incide direttamente sul destino economico del contratto.
La conferma recente sulla clausola penale
L’orientamento si è consolidato nel senso tracciato dalle Sezioni Unite anche sul tema delle penali. Con un’ordinanza della Terza Sezione del 10 gennaio 2025 (Pres. Scarano, Rel. Pellecchia), la Cassazione ha ribadito che ai leasing traslativi risolti prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017 si applica per analogia l’articolo 1526. La clausola che consente al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento, di trattenere i canoni già pagati e di pretendere quelli scaduti non è nulla in sé, ma il giudice può ridurre d’ufficio l’indennità quando i canoni restano definitivamente acquisiti al concedente. L’utilizzatore che ha pagato quanto dovuto e restituito il bene ha diritto alla restituzione dei canoni versati, a fronte dell’equo compenso.
In altre parole, se il tuo contratto contiene una penale che sembra lasciarti senza nulla, non è detto che vada applicata così com’è scritta: il potere di riduzione del giudice è un argomento concreto da far valere, specie quando il concedente, oltre a riprendersi la gru, pretende anche l’intero residuo.
Il versante della procedura: il leasing già risolto e poi il fallimento
Il tema del leasing risolto prima del fallimento dell’utilizzatore continua a occupare i tribunali. Il Tribunale di Milano, Sezione VI, con una pronuncia del 21 novembre 2025, si è occupato proprio di un caso in cui il leasing era stato risolto per inadempimento e solo dopo era sopravvenuto il fallimento dell’utilizzatore, definendo le modalità con cui le parti devono regolare gli effetti della risoluzione. Il dato da cui partire, anche per i giudici di merito, resta la distinzione tra contratto già risolto e contratto ancora pendente all’apertura della procedura.
Per una ditta di montaggio, il messaggio è netto: finché il contratto è pendente, hai strumenti per gestirlo; una volta risolto, puoi solo discutere il conto finale. Tutto ciò che segue nelle questioni aperte ruota attorno a una domanda: come si impedisce che il contratto si risolva prima che l’impresa abbia avuto il tempo di organizzare la propria difesa?
Prima questione aperta: in composizione negoziata la società di leasing può risolvere il contratto e ritirare la gru?
La questione
Immagina di avere tre autogru e una gru a torre in leasing, con canoni arretrati per alcuni mesi. Decidi di accedere alla composizione negoziata della crisi, chiedi la nomina dell’esperto e pubblichi l’istanza nel registro delle imprese. La società di leasing può ancora inviare la dichiarazione di risoluzione e pretendere la riconsegna dei mezzi? E se lo fa, che valore ha quella dichiarazione?
Cosa hanno deciso i giudici
La norma di riferimento è l’articolo 18, comma 5, del Codice della crisi: i creditori non possono risolvere i contratti pendenti né rifiutarne l’adempimento per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. La giurisprudenza di merito ne ha precisato la portata.
Il Tribunale di Padova, con un provvedimento del 25 settembre 2023, ha esteso questo divieto anche ai contratti bancari autoliquidanti, come il factoring e gli anticipi su fatture. Il principio è che l’intermediario non può risolvere né sospendere le prestazioni per il solo fatto che l’impresa ha avviato la composizione negoziata; restano rilevanti solo gli inadempimenti successivi. Se il divieto opera per contratti in cui la banca si limita ad anticipare crediti, a maggior ragione si presta a coprire un leasing di beni strumentali, che è un contratto pendente in senso pieno.
Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 20 febbraio 2025, ha concesso a un’impresa in crisi un pacchetto di misure protettive e cautelari: divieto di azioni esecutive e cautelari, divieto di revocare linee di credito o modificare unilateralmente i contratti, divieto di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e, soprattutto, divieto di risolvere i contratti pendenti anche per mancati pagamenti successivi alla pubblicazione dell’istanza, entro un importo massimo stabilito per ciascun creditore. È un passo ulteriore rispetto alla lettera della norma, che protegge di per sé solo dagli inadempimenti anteriori.
Il Tribunale di Cagliari, con una pronuncia del 4 dicembre 2024, è andato in una direzione analoga sul fronte dei finanziamenti: ha sospeso il pagamento delle rate di determinati finanziamenti bancari per tutta la durata delle trattative e ha vietato alle banche di applicare interessi di mora, risolvere il contratto, classificare il credito come deteriorato, segnalare l’impresa in Centrale dei rischi, cedere il credito o adottare altre iniziative pregiudizievoli.
Se c’è contrasto
Più che un contrasto vero e proprio, emerge una gradazione. C’è un nucleo stabile, che discende dalla legge: il concedente non può risolvere il leasing per canoni scaduti prima della pubblicazione dell’istanza. E c’è una frontiera mobile, che dipende dalla richiesta dell’impresa e dalla valutazione del tribunale: la possibilità di essere protetti anche rispetto ai canoni che scadono durante le trattative. Catania e Cagliari mostrano che i tribunali sono disposti a spingersi oltre, ma lo fanno con misure calibrate, con limiti di importo e su richiesta specifica. L’assunzione prudenziale è che, senza una richiesta mirata e motivata, i canoni che maturano dopo la pubblicazione dell’istanza vanno pagati, altrimenti il concedente torna libero di risolvere per quei nuovi inadempimenti.
Cosa significa per te
Per una ditta di montaggio con gru ferme, la composizione negoziata è spesso lo strumento che consente di fermare il tempo. Ma la protezione automatica copre soprattutto il passato. Se non riesci a pagare nemmeno i canoni correnti, devi chiedere espressamente al tribunale una misura che copra anche quelli, indicando per ciascun contratto l’importo e la ragione per cui quel mezzo è indispensabile alla continuità. E devi presentare un quadro credibile: commesse in portafoglio, cantieri in cui le gru torneranno a lavorare, flussi attesi. Il tribunale concede protezione a un’impresa che ha un progetto di risanamento, non a un’impresa che vuole solo guadagnare tempo.
C’è un secondo aspetto, spesso trascurato: il divieto di risoluzione non cancella il debito. I canoni arretrati restano dovuti e dovranno trovare una sistemazione nell’accordo con il concedente o nello strumento che chiuderà la composizione negoziata. Le misure protettive servono a negoziare da una posizione meno debole, non a sospendere il contratto per sempre.
Seconda questione aperta: quanto durano le protezioni e come vanno chieste perché il tribunale le conceda?
La questione
La domanda pratica è duplice. Primo: le misure protettive hanno una durata limitata, e una trattativa con banche, società di leasing, fornitori e committenti può richiedere molti mesi; che cosa succede alla scadenza? Secondo: quanto devo essere preciso nel chiedere le misure? Posso chiedere genericamente “protezione dai creditori” o devo indicare contratto per contratto?
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla durata, il Tribunale di Padova, Sezione I civile, con un provvedimento del 9 dicembre 2024, ha affermato che la scadenza del termine massimo di una misura protettiva non impedisce di adottare, fino alla chiusura della composizione negoziata, misure cautelari dello stesso contenuto, perché il limite di durata riguarda ciascuna misura e non la tutela nel suo complesso. In altre parole, quando le misure protettive stanno per scadere, l’impresa può chiedere una tutela cautelare che produca, nella sostanza, lo stesso effetto.
Sulla formulazione della richiesta, il Tribunale di Perugia, con una pronuncia del 15 luglio 2024, ha stabilito che la genericità delle misure protettive richieste non rende inammissibile l’istanza, perché si tratta di misure tipiche, che corrispondono alla previsione astratta della legge e possono essere conformate dal giudice. Il Tribunale di Roma, Sezione XIV civile, con una pronuncia del 3 luglio 2024, ha però precisato il rovescio della medaglia: l’impresa può chiedere anche misure atipiche, diverse da quelle previste dalla legge, ma deve formulare una distinta richiesta di provvedimenti cautelari, che il tribunale competente decide ai sensi dell’articolo 27 del Codice della crisi.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto tra Perugia e Roma: le due pronunce si completano. L’orientamento prevalente distingue tra le misure protettive tipiche, che si possono chiedere anche in forma ampia, e le misure su misura, come il divieto di risolvere un leasing per canoni futuri o l’ordine di non ritirare una gru, che richiedono una domanda cautelare specifica e motivata. La prudenza suggerisce di non affidarsi mai alla sola richiesta generica quando il bene da proteggere è indispensabile: se la gru è il cuore della continuità aziendale, va nominata, descritta e collegata al piano.
Cosa significa per te
Per una ditta di montaggio prefabbricati, la scelta di come chiedere le protezioni è una scelta tecnica che incide sull’esito. Una richiesta che elenchi i contratti di leasing, indichi i mezzi, colleghi ciascuno ai cantieri e chieda espressamente misure cautelari per i canoni correnti ha molte più probabilità di reggere rispetto a una formula di stile. Anche la scadenza va governata: se le trattative si allungano, occorre attivarsi per tempo per la proroga o per le misure cautelari che, secondo l’orientamento padovano, possono dare continuità alla tutela.
Su questo punto l’esperienza conta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, dalla nomina dell’esperto alle udienze di conferma delle misure.
C’è poi un aspetto organizzativo. Le misure protettive si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto o anche successivamente, durante le trattative. Chi aspetta che la società di leasing abbia già inviato la dichiarazione di risoluzione arriva tardi: il contratto risolto non è più pendente, e il divieto non lo rianima. Per questo il momento di accesso è spesso decisivo quanto il contenuto della domanda.
Terza questione aperta: nel concordato preventivo conviene sospendere, sciogliere o proseguire il leasing della gru?
La questione
Supponiamo che la composizione negoziata non basti e che la ditta di montaggio debba depositare una domanda di concordato preventivo, magari con riserva, per poi presentare un piano in continuità. Alcune gru servono, altre no: un’autogru di grande portata acquistata per un appalto ormai perso è solo un costo. Posso sciogliere quel leasing e tenere gli altri? E se proseguo il contratto, i canoni che pago durante la procedura che natura hanno?
Cosa hanno deciso i giudici
L’articolo 97 del Codice della crisi permette di chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti. La prima condizione, ovvia ma decisiva, è che il contratto sia davvero pendente. Il Tribunale di Genova, Sezione VII, con un provvedimento del 9 marzo 2023, lo ha affermato a proposito di un finanziamento bancario: un contratto di finanziamento può essere sospeso o sciolto nel concordato preventivo solo se, al momento della domanda, presenta ancora prestazioni da eseguire da entrambe le parti. Sullo stesso tema della nozione di contratto pendente si è pronunciata anche la Corte d’Appello di Lecce, a conferma che il presupposto è oggetto di attenzione continua da parte dei giudici. Per il leasing la pendenza è normalmente pacifica finché il contratto non è risolto: il concedente deve garantire il godimento del bene, l’utilizzatore deve pagare i canoni.
Il Tribunale di Roma, Sezione XIV, con una pronuncia del 26 marzo 2025, ha tracciato un limite: i contratti con cui il debitore ha concesso garanzie a favore di terzi non possono essere sospesi o sciolti ai sensi dell’articolo 97, comma 1. Per una ditta di montaggio che fa parte di un gruppo, o che ha garantito i debiti di una società collegata, è un’indicazione importante: lo strumento dello scioglimento non serve a liberarsi delle fideiussioni prestate.
Sul versante della prosecuzione, il Tribunale di Monza, con un provvedimento del 27 gennaio 2023, ha affermato, a proposito di una locazione in corso alla data della domanda di concordato con riserva, che la prosecuzione del contratto deve essere autorizzata perché i crediti che ne derivano possano essere considerati prededucibili. Il ragionamento, pur nato per la locazione, è utile anche per il leasing: chi prosegue il contratto durante la procedura deve preoccuparsi di dare una veste formale a questa scelta, altrimenti il concedente rischia di trovarsi con crediti di incerta collocazione e l’impresa con un rapporto in bilico.
Se c’è contrasto
Il punto più delicato riguarda il controllo successivo sui provvedimenti che autorizzano lo scioglimento. Ne parleremo nella sezione dedicata alla pronuncia più rilevante, perché la Cassazione ha preso posizione proprio su questo. Qui basta segnalare che non esiste una regola automatica che imponga di sciogliere i leasing dei beni inutilizzati o di proseguire quelli dei beni utili: la scelta va motivata in relazione al piano, e il tribunale la valuta. L’assunzione prudenziale è che la domanda di scioglimento debba sempre spiegare perché la prosecuzione è incoerente con il piano o ne ostacola l’esecuzione.
Cosa significa per te
Per una ditta di montaggio il concordato consente di fare ciò che in bonis è molto difficile: separare i mezzi che servono da quelli che pesano. Sciogliere il leasing di una gru inutile significa restituirla e far valere il suo valore di mercato contro il credito residuo in linea capitale; proseguire il leasing di una gru indispensabile significa garantire la continuità, ma con canoni che vanno pagati regolarmente durante la procedura. In mezzo c’è la sospensione, utile quando non è ancora chiaro se il mezzo servirà: congela il rapporto per un periodo limitato e dà tempo per decidere.
Il concedente, in caso di scioglimento, ha diritto a un indennizzo, che però viene trattato come credito anteriore al concordato, cioè entra nella massa dei creditori da soddisfare secondo il piano. È una differenza sostanziale rispetto alla risoluzione per inadempimento, in cui il concedente cercherebbe di far valere l’intero suo credito fuori da ogni procedura.
C’è infine un aspetto pratico spesso sottovalutato: la stima del mezzo. Quando il conto finale dipende dal valore di mercato della gru, una perizia attendibile, che tenga conto delle ore di lavoro, delle revisioni, delle certificazioni e del mercato dell’usato dei mezzi di sollevamento, può spostare decine di migliaia di euro. Va chiesta e va controllata.
La decisione che pesa di più: la Cassazione e il controllo sullo scioglimento dei contratti
Il contesto
Tra le pronunce di legittimità più recenti sul rapporto tra procedure concorsuali e contratti pendenti, quella con la ricaduta più diretta per un’impresa che usa mezzi in leasing è l’ordinanza della Prima Sezione civile della Cassazione n. 18019 del 1° luglio 2024. La vicenda riguardava un concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare, nel quale il giudice aveva autorizzato lo scioglimento di contratti pendenti ai sensi dell’articolo 169-bis, la norma che il Codice della crisi ha trasfuso nell’articolo 97. Il contraente colpito dallo scioglimento contestava quel provvedimento, e si poneva la questione di dove e quando potesse farlo.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che il provvedimento con cui il giudice autorizza la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti può essere contestato in un giudizio a cognizione piena, anche dopo l’omologazione del concordato. In altre parole, l’autorizzazione non chiude definitivamente la partita: è un atto adottato in una fase rapida della procedura, con un esame sommario, e chi ne subisce gli effetti conserva la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice che le esamini a fondo.
Perché è così importante? Perché l’autorizzazione allo scioglimento incide su diritti soggettivi del contraente, che non possono essere compressi definitivamente da un provvedimento emesso senza le garanzie di un processo ordinario. La procedura concorsuale ha bisogno di decisioni rapide, e le ottiene; ma la rapidità non può tradursi in una rinuncia alla tutela piena.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il principio, calato nella pratica, significa che lo scioglimento di un leasing in concordato non è un’operazione da fare con leggerezza. Una domanda di scioglimento motivata in modo debole, che non spiega perché quel contratto sia incompatibile con il piano, o che si basa su una stima del bene poco credibile, può essere rimessa in discussione dal concedente anche quando il concordato è già omologato. Per una ditta di montaggio questo ha due conseguenze.
La prima è difensiva: quando chiedi di sciogliere il leasing di una gru, devi costruire la richiesta pensando non solo al giudice che la autorizza, ma anche al giudice che potrebbe esaminarla in un giudizio successivo. Servono documenti: il piano, la previsione di utilizzo dei mezzi, la perizia di stima, il confronto tra costo di prosecuzione e beneficio atteso.
La seconda è offensiva, e vale quando la situazione si rovescia: se sei tu a subire lo scioglimento di un contratto da parte di un’altra impresa in concordato, per esempio un committente che scioglie un contratto di appalto con la tua ditta, sai che puoi contestare quella decisione in un giudizio pieno, senza essere costretto ad accettarla per il solo fatto che il concordato è stato omologato.
Accanto a questa pronuncia va ricordata, per completezza, l’ordinanza della Prima Sezione n. 29999 del 30 ottobre 2023, che riguarda un tema affine: perché un credito sorto durante la procedura sia prededucibile, deve derivare dall’attività degli organi della procedura. Letta insieme al provvedimento di Monza visto sopra, indica che la prededuzione non è un effetto automatico della prosecuzione di fatto di un contratto: richiede un collegamento con la gestione autorizzata. Per il concedente di un leasing proseguito, e per l’impresa che vuole conservare il mezzo, è la ragione per cui la prosecuzione deve essere formalizzata.
La lezione complessiva è che, nella crisi, i contratti di leasing non si gestiscono con lettere informali o accordi verbali con il funzionario della società concedente, ma con atti che resistano a un controllo pieno.
I principi applicati a tre situazioni-tipo di una ditta di montaggio
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come i principi giurisprudenziali visti si traducono in numeri e date. Non descrivono casi reali.
Ipotesi A: composizione negoziata e lettera di risoluzione arrivata dopo l’istanza
Situazione di partenza: una ditta di montaggio ha in leasing un’autogru con canone mensile di 4.870,40 euro. Non ha pagato i canoni di agosto, settembre e ottobre 2026, per un totale di 14.611,20 euro. Lunedì 2 novembre 2026 l’istanza di accesso alla composizione negoziata, con richiesta di misure protettive, viene pubblicata nel registro delle imprese. Mercoledì 4 novembre 2026 la società di leasing invia la dichiarazione di risoluzione per i tre canoni arretrati.
Sviluppo: i tre canoni non pagati sono anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Alla luce dell’articolo 18, comma 5, e dell’orientamento del Tribunale di Padova del 25 settembre 2023, il concedente non può risolvere il contratto per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. La dichiarazione del 4 novembre è quindi contestabile. Il canone di novembre scade però giovedì 12 novembre 2026. Se la ditta non lo paga e non ha chiesto una misura specifica sui canoni correnti, il concedente torna a disporre di un inadempimento successivo all’istanza.
Esito: la ditta che vuole conservare l’autogru deve, alternativamente, pagare puntualmente i canoni da novembre in avanti, oppure chiedere al tribunale, sul modello di Catania 20 febbraio 2025, una misura che vieti la risoluzione anche per i canoni successivi entro un importo massimo, per esempio pari a tre mensilità (14.611,20 euro). La differenza tra le due strade è che la prima protegge il contratto con le proprie forze, la seconda con un provvedimento del giudice che va chiesto e motivato.
Ipotesi B: concordato in continuità e scioglimento del leasing della gru inutilizzata
Situazione di partenza: lunedì 4 gennaio 2027 la ditta deposita una domanda di concordato preventivo con piano in continuità. Tra i mezzi in leasing c’è una gru a torre acquistata per un appalto revocato. Il credito residuo del concedente in linea capitale è di 186.340 euro; i canoni scaduti e non pagati ammontano a 23.710 euro. Una perizia stima il valore di ricollocazione della gru in 211.500 euro.
Sviluppo: la ditta chiede l’autorizzazione allo scioglimento ai sensi dell’articolo 97, motivando che la gru non è utilizzata in alcuna commessa del piano e che i canoni futuri drenerebbero risorse destinate ai creditori. Con lo scioglimento il concedente riprende il bene e, ricollocandolo a 211.500 euro, deve versare l’eccedenza rispetto al credito residuo in linea capitale: 211.500 meno 186.340, cioè 25.160 euro. I canoni scaduti per 23.710 euro restano un credito anteriore, da soddisfare secondo il piano.
Esito: la ditta si libera di un costo fisso, recupera liquidità e riduce il passivo. Ma, alla luce di Cass. n. 18019 del 1° luglio 2024, il concedente potrebbe contestare l’autorizzazione in un giudizio pieno anche dopo l’omologazione, per esempio sostenendo che la perizia sopravvaluta il bene. Per questo la stima deve essere fatta da un perito indipendente, con metodo trasparente, e la motivazione della domanda deve reggere a un esame approfondito.
Ipotesi C: risoluzione fuori procedura e conto finale con la legge 124/2017
Situazione di partenza: una ditta non accede ad alcuno strumento della crisi. Ha in leasing una piattaforma aerea e non paga quattro canoni mensili, anche non consecutivi. La società di leasing risolve il contratto, riprende il mezzo e lo ricolloca a 64.300 euro. A quella data risultano: canoni scaduti e non pagati 19.480 euro, canoni a scadere in quota capitale 51.920 euro, prezzo di opzione 1.350 euro, spese di recupero e rivendita 2.270 euro.
Sviluppo: secondo il meccanismo della legge 124/2017, il concedente somma le proprie voci: 19.480 più 51.920 più 1.350 più 2.270, per un totale di 75.020 euro. Il ricavato è di 64.300 euro. La differenza è di 10.720 euro a carico dell’utilizzatore.
Esito: la ditta perde il mezzo e resta debitrice di 10.720 euro. Poiché l’inadempimento è successivo all’agosto 2017, secondo le Sezioni Unite n. 2061 del 28 gennaio 2021 si applica la nuova legge e non l’articolo 1526. L’unico spazio di difesa, a quel punto, è il controllo delle singole voci e del valore di ricollocazione: una stima più alta di 10.720 euro azzererebbe il debito residuo. Confrontata con l’ipotesi B, la vicenda mostra quanto pesi muoversi prima della risoluzione.
Le pronunce in sintesi: una tabella per orientarsi
La tabella che segue raccoglie tutte le decisioni esaminate. Per ciascuna sono indicati gli estremi come risultano dalle fonti consultate, la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per una ditta di montaggio con mezzi in leasing. Dove la fonte non riportava il numero del provvedimento, il numero è stato omesso invece di essere ricostruito. Va tenuto presente che le pronunce di merito valgono come indicazione dell’orientamento dei singoli tribunali e non vincolano gli altri giudici; le pronunce della Cassazione, e ancor più quelle delle Sezioni Unite, sono il riferimento più solido.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. SU, sent. n. 2061 del 28/01/2021 | Applicabilità della L. 124/2017 e dell’art. 72-quater ai leasing risolti prima del fallimento | La L. 124/2017 non è retroattiva; l’art. 72-quater vale solo per contratti pendenti sciolti dal curatore | Il momento della risoluzione decide le regole del conto finale |
| Cass. Sez. III, ord. interl. n. 5022 del 25/02/2020 | Rimessione alle Sezioni Unite | Segnala il contrasto sulla disciplina dei leasing risolti | Mostra quanto il tema fosse controverso prima del 2021 |
| Cass. Sez. III, sent. n. 8470 del 05/05/2020 | Efficacia nel tempo della L. 124/2017 | Esclusa l’applicazione ai rapporti già in corso | Precedente poi composto dalle Sezioni Unite |
| Cass. Sez. III, ord. del 10/01/2025 (Pres. Scarano, Rel. Pellecchia) | Clausola penale nel leasing traslativo | Penale non nulla in sé, ma riducibile d’ufficio ex art. 1526 | La penale che trattiene tutto può essere ridotta |
| Cass. Sez. I, ord. n. 18019 del 01/07/2024 | Contestazione dello scioglimento autorizzato | Il provvedimento è contestabile in giudizio pieno anche dopo l’omologazione | Lo scioglimento del leasing va motivato con solidità |
| Cass. Sez. I, ord. n. 29999 del 30/10/2023 | Prededuzione dei crediti sorti in procedura | Prededucibile solo il credito legato all’attività degli organi | La prosecuzione del leasing va formalizzata |
| Trib. Milano, Sez. VI, 21/11/2025 | Leasing risolto prima del fallimento dell’utilizzatore | Regolazione degli effetti della risoluzione anteriore | Conferma la distinzione tra risolto e pendente |
| Trib. Padova, 25/09/2023 | Art. 18, co. 5, CCII e contratti autoliquidanti | Divieto di risoluzione esteso ai contratti bancari autoliquidanti | A maggior ragione protegge il leasing pendente |
| Trib. Catania, sez. impresa, ord. 20/02/2025 | Misure protettive e cautelari ampie | Divieto di risoluzione anche per pagamenti successivi, entro un tetto | Si può chiedere protezione per i canoni correnti |
| Trib. Cagliari, 04/12/2024 | Sospensione rate di finanziamenti | Rate sospese e divieto di mora, risoluzione, segnalazione | Modello di tutela estesa durante le trattative |
| Trib. Padova, Sez. I, 09/12/2024 | Durata delle misure | Alla scadenza sono possibili misure cautelari di pari contenuto | La tutela può proseguire oltre il limite della misura |
| Trib. Perugia, 15/07/2024 | Genericità delle misure richieste | Le misure tipiche generiche non rendono inammissibile l’istanza | La richiesta ampia è ammessa per le misure tipiche |
| Trib. Roma, Sez. XIV, 03/07/2024 | Misure atipiche | Servono una domanda cautelare distinta e la decisione ex art. 27 | Il divieto di ritiro della gru va chiesto in modo mirato |
| Trib. Genova, Sez. VII, 09/03/2023 | Pendenza del contratto ex art. 97 | Sospendibile o scioglibile solo il contratto ancora pendente | Il leasing già risolto non si scioglie più |
| Trib. Roma, Sez. XIV, 26/03/2025 | Garanzie a favore di terzi | Contratti di garanzia esclusi da sospensione e scioglimento | Le fideiussioni prestate restano in piedi |
| Trib. Monza, 27/01/2023 | Prosecuzione di contratto in concordato con riserva | La prosecuzione va autorizzata per la prededuzione | Formalizzare la prosecuzione dei leasing utili |
I principi pratici che emergono dalla giurisprudenza
Riassumendo il percorso fatto, questi sono gli orientamenti che una ditta di montaggio prefabbricati con mezzi in leasing deve tenere a mente.
- Il contratto pendente si può gestire, il contratto risolto si può solo liquidare. Tutte le leve dei giudici, dalle misure protettive allo scioglimento autorizzato, presuppongono che il leasing sia ancora in vita.
- La legge 124/2017 non è retroattiva, e per i contratti in corso conta il momento dell’inadempimento. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite nel 2021, e il principio orienta ancora oggi il calcolo del dare e avere.
- La risoluzione per inadempimento e lo scioglimento in procedura sono rimedi diversi. Il primo porta con sé anche pretese risarcitorie; il secondo è un meccanismo restitutorio basato sul valore del bene.
- La clausola penale del leasing traslativo non è nulla, ma il giudice può ridurla. Una penale che lascia l’utilizzatore senza nulla va sempre esaminata con attenzione.
- In composizione negoziata il concedente non può risolvere per canoni anteriori alla pubblicazione dell’istanza. La protezione automatica guarda al passato.
- Per i canoni che scadono durante le trattative serve una richiesta specifica al tribunale. Senza di essa, i nuovi inadempimenti riaprono la strada alla risoluzione.
- Le misure atipiche, come il divieto di ritirare una gru determinata, richiedono una domanda cautelare distinta. Va motivata collegando il mezzo alla continuità aziendale.
- La scadenza delle misure protettive non segna necessariamente la fine della tutela. Si possono chiedere misure cautelari di contenuto analogo fino alla chiusura della composizione.
- Nel concordato si può separare il leasing utile da quello inutile. Sciogliere, sospendere o proseguire è una scelta che va motivata rispetto al piano.
- Lo scioglimento autorizzato può essere contestato anche dopo l’omologazione. La qualità della domanda e della perizia di stima è una garanzia di stabilità del risultato.
- La prosecuzione di un leasing in procedura va formalizzata. Solo così i canoni correnti hanno una collocazione certa.
- Le garanzie prestate a favore di terzi non si sciolgono con l’articolo 97. Chi ha firmato fideiussioni per società collegate deve gestirle con altri strumenti.
Le domande che si fanno tutti: quindi, in pratica?
Se ho già ricevuto la lettera di risoluzione, è troppo tardi?
Dipende da quando è arrivata e da quando è stata pubblicata l’istanza di composizione negoziata, se esiste. Se la risoluzione è anteriore, il contratto non è più pendente e, come hanno chiarito le Sezioni Unite n. 2061/2021 e il Tribunale di Genova del 9 marzo 2023 a proposito della pendenza, gli strumenti di gestione del contratto non si applicano più. Resta però da verificare se la risoluzione sia valida (presupposti del grave inadempimento, modalità di comunicazione) e, soprattutto, come viene calcolato il conto finale. Se invece la lettera è arrivata dopo la pubblicazione dell’istanza ed è fondata su canoni anteriori, l’articolo 18, comma 5, consente di contestarla.
La società di leasing può segnalarmi in Centrale dei rischi durante le trattative?
La legge non lo esclude in modo automatico, ma il Tribunale di Cagliari del 4 dicembre 2024 ha vietato alle banche, tra le altre condotte, di segnalare l’impresa e di classificare il credito come deteriorato. È un esempio di misura che si può chiedere e che il giudice può concedere, se motivata.
Posso tenere le gru che lavorano e restituire quelle ferme?
Nel concordato sì, attraverso lo scioglimento o la sospensione autorizzati ai sensi dell’articolo 97 per i contratti che non servono e la prosecuzione per quelli che servono. La Cassazione n. 18019/2024 avverte però che la scelta deve essere ben motivata, perché il concedente può contestarla in un giudizio pieno anche dopo l’omologazione. In composizione negoziata la stessa separazione si raggiunge, di regola, negoziando con il concedente con l’assistenza dell’esperto.
La penale del mio contratto prevede che il concedente trattenga tutti i canoni pagati: è valida?
Secondo l’ordinanza della Terza Sezione del 10 gennaio 2025, per i leasing traslativi soggetti all’articolo 1526 la clausola non è nulla di per sé, ma il giudice può ridurre l’indennità anche d’ufficio. Per i contratti regolati dalla legge 124/2017 il conto si fa invece con il meccanismo della ricollocazione: anche qui le singole voci vanno controllate.
Se il fallimento, oggi liquidazione giudiziale, arriva dopo la risoluzione, cambia qualcosa?
Sì. Le Sezioni Unite hanno escluso che la regola dell’articolo 72-quater, oggi articolo 177 del Codice della crisi, si applichi ai contratti risolti prima, e anche il Tribunale di Milano del 21 novembre 2025 ha regolato un caso di questo tipo partendo dalla risoluzione anteriore. Il curatore, quindi, si troverà a gestire gli effetti della risoluzione e non uno scioglimento.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua ditta di montaggio
Gli orientamenti visti non restano sulla carta: li applichiamo al tuo fascicolo, contratto per contratto, gru per gru. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio.
- Ricostruiamo la posizione di ogni leasing. Esaminiamo i contratti, le condizioni generali, i piani di ammortamento e gli estratti conto, per stabilire quali canoni sono scaduti, quando, e se si sono già verificati i presupposti del grave inadempimento previsti dalla legge 124/2017.
- Verifichiamo se il contratto è ancora pendente. Controlliamo la validità e la data di eventuali dichiarazioni di risoluzione ricevute, perché da questo dipende quali strumenti restano disponibili.
- Valutiamo con te lo strumento della crisi più adatto. Confrontiamo composizione negoziata, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo alla luce dei mezzi da conservare, delle commesse in portafoglio e dei debiti complessivi.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive. Indichiamo i contratti di leasing, colleghiamo ciascun mezzo ai cantieri e alla continuità aziendale, e chiediamo quando necessario misure cautelari mirate per i canoni correnti, sul modello degli orientamenti di Catania e Roma.
- Contestiamo le risoluzioni intimate in violazione del divieto. Se il concedente risolve per canoni anteriori alla pubblicazione dell’istanza, eccepiamo l’inefficacia della dichiarazione e chiediamo al tribunale i provvedimenti conseguenti.
- Governiamo la durata della protezione. Monitoriamo le scadenze delle misure e, se le trattative si allungano, chiediamo la proroga o le misure cautelari di contenuto analogo.
- Impostiamo le domande di sospensione, scioglimento o prosecuzione nel concordato. Motiviamo ogni scelta rispetto al piano, perché regga anche a un eventuale giudizio di contestazione successivo all’omologazione.
- Controlliamo le stime dei mezzi e il conto finale. Con lo staff verifichiamo il valore di ricollocazione delle gru, le voci pretese dal concedente e il calcolo dell’eccedenza o del residuo.
- Esaminiamo le clausole penali. Verifichiamo se sono riducibili e costruiamo le relative domande o eccezioni.
- Difendiamo la ditta in ogni grado di giudizio. Dall’udienza di conferma delle misure fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con la stessa linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il titolo di cassazionista ha un peso specifico in una materia come questa, costruita quasi interamente dalla giurisprudenza: gli orientamenti che abbiamo esaminato, dalle Sezioni Unite del 2021 alle ordinanze del 2024 e del 2025, si fanno valere e si difendono fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, senza passaggi di mano che disperdono il lavoro fatto. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore, che significa conoscere dall’interno la composizione negoziata in cui oggi si decide spesso il destino dei leasing.
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i professionisti dell’area contabile ricostruiscono i flussi, i piani di ammortamento e la sostenibilità del piano; gli avvocati traducono quei numeri in istanze, eccezioni e ricorsi. È questa integrazione a permettere di affrontare in un’unica strategia il rapporto con le società di leasing, le banche, i fornitori e il fisco. Non promettiamo risultati, perché nessuno può farlo onestamente: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida per la tua impresa.
In chiusura
Una ditta di montaggio prefabbricati con le gru ferme non ha il tempo dalla sua parte. Ogni canone che scade, ogni lettera della società di leasing, ogni settimana senza cantieri riduce le possibilità di salvare i mezzi e, con essi, l’impresa. La giurisprudenza esaminata dice con chiarezza che gli strumenti esistono, ma funzionano solo se attivati prima che il contratto si risolva e se chiesti con precisione.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia in modo specifico: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è la competenza diretta per la composizione negoziata e le misure protettive; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è quello che serve per leggere e contestare un contratto di leasing; il titolo di avvocato cassazionista garantisce che la difesa costruita all’inizio possa essere portata fino all’ultimo grado.
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