Panificio Industriale In Crisi Con La Grande Distribuzione Che Paga In Ritardo E Debiti Verso I Mulini: Cosa Può Fare Subito Uno Studio Legale?

Aggiornato a ottobre 2026

Chi guida un panificio industriale conosce bene una contraddizione che nessun bilancio riesce a spiegare da solo: il pane si produce ogni notte, si consegna ogni mattina e scade in poche ore, ma i soldi della grande distribuzione arrivano dopo settimane o mesi. Intanto i mulini emettono fattura, la farina va pagata, le linee di credito bancarie si accorciano e l’imprenditore si trova schiacciato tra un cliente troppo grande per essere contraddetto e un fornitore troppo importante per essere perso.

In questa morsa circolano moltissime convinzioni sbagliate. Le si sente nei capannoni, nelle associazioni di categoria, perfino da consulenti in buona fede: “con la GDO non si discute”, “gli interessi di mora sono una teoria”, “se chiedi aiuto al tribunale sei già fallito”, “il mulino può chiudere i rubinetti quando vuole”. Ognuna ha un fondo di verità, ma presa alla lettera porta a decisioni sbagliate nel momento in cui ogni giorno conta. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perdono termini, si firmano accordi peggiorativi, si rinuncia a tutele che la legge mette a disposizione proprio per chi sta nel mezzo della filiera.

In questa guida mettiamo alla prova sette miti molto diffusi:

  1. “Se la catena paga a 90 o 120 giorni è perché il contratto lo consente.”
  2. “Il pane non è come frutta e verdura: i termini brevi non mi riguardano.”
  3. “Denunciare all’ICQRF è inutile e significa perdere il cliente.”
  4. “Gli interessi di mora spettano solo se li ho scritti nel contratto.”
  5. “Il mulino può sospendere le forniture quando vuole e io non posso farci nulla.”
  6. “Composizione negoziata e misure protettive significano ammettere il fallimento.”
  7. “Il concordato serve solo a chiudere e richiede il sì di tutti i creditori.”

Perché lo Studio Monardo affronta proprio questo tema? Perché la crisi di un panificio industriale è, prima di tutto, una crisi d’impresa: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso di composizione negoziata che il Codice della crisi mette a disposizione di chi è in squilibrio ma ancora vitale. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, essenziale quando la crisi passa anche dagli affidamenti e dai debiti fiscali, e la qualifica di cassazionista, che consente di seguire i contenziosi di recupero verso la GDO fino all’ultimo grado.

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Mito n. 1 — “Se la catena paga a 90 o 120 giorni è perché il contratto lo consente”

Il mito

“Ho firmato le condizioni generali di acquisto della catena: se lì c’è scritto 90 giorni fine mese, devo accettarlo. È un contratto, l’ho sottoscritto.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento è comprensibile. Nel diritto civile il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e per decenni i termini di pagamento sono stati una variabile negoziale: chi aveva più forza contrattuale imponeva la dilazione, e il fornitore la “prezzava” nel listino. Anche la disciplina generale sui ritardi di pagamento tra imprese, il D.Lgs. 231/2002, ammette termini superiori a 60 giorni se pattuiti espressamente per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore. Il passaparola ha trattenuto questa regola generale e l’ha applicata a tutto.

La realtà

In realtà, per la filiera agricola e alimentare esiste una disciplina speciale che prevale su quella generale: il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese. L’art. 4 del decreto qualifica come pratica commerciale sleale vietata il pagamento oltre termini precisi:

  • per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il pagamento oltre 30 giorni;
  • per i prodotti non deperibili, il pagamento oltre 60 giorni.

Il termine decorre, secondo il meccanismo del decreto, dalla consegna oppure, per le consegne periodiche concordate, dalla fine del periodo di consegna, o dalla data in cui l’importo è stabilito, se successiva. La differenza decisiva è che si tratta di un divieto: un termine più lungo non diventa lecito solo perché è scritto nelle condizioni generali firmate dal fornitore. Il decreto prevede la nullità delle clausole contrattuali contrarie ai divieti, nullità che colpisce la singola clausola senza travolgere l’intero contratto di fornitura: il rapporto con la catena resta in piedi, ma la dilazione illegittima cade.

C’è poi un secondo livello: il D.Lgs. 198/2021 ha abrogato l’art. 62 del D.L. 1/2012, che per anni è stato il riferimento del settore. Chi ancora ragiona con le regole del 2012 rischia di sottovalutare il nuovo apparato, che oltre ai termini di pagamento vieta una serie di condotte tipiche dei rapporti con la grande distribuzione.

Le altre condotte che il passaparola non considera

Il termine di pagamento è la pratica più visibile, ma per un panificio che lavora con la grande distribuzione non è l’unica che incide sulla cassa. Il D.Lgs. 198/2021 elenca una serie di condotte vietate che, nella pratica quotidiana, assumono forme molto concrete:

  • modifiche unilaterali da parte dell’acquirente delle condizioni di fornitura relative a frequenza, volumi, tempi di consegna, standard di qualità, condizioni di pagamento o prezzi;
  • richieste di pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti: contributi di “inserimento in assortimento”, di “visibilità”, di apertura di nuovi punti vendita, che il fornitore paga o si vede trattenere in compensazione sulle fatture;
  • addebito al fornitore del deterioramento o della perdita del prodotto avvenuti nei locali dell’acquirente, dopo il passaggio di proprietà, salvo che dipendano da negligenza del fornitore;
  • rifiuto di confermare per iscritto le condizioni del contratto quando il fornitore lo richiede;
  • uso illecito di segreti commerciali del fornitore e minaccia di ritorsioni.

Altre pratiche, come la restituzione dei prodotti invenduti senza pagamento o il pagamento da parte del fornitore della promozione o della pubblicità dell’acquirente, sono vietate salvo che siano state concordate in termini chiari e univoci nel contratto. È la distinzione tra “lista nera” e “lista grigia” ereditata dalla direttiva europea: la prima non ammette deroghe, la seconda sì, ma solo con un accordo trasparente e preventivo.

Per un panificio il tema delle trattenute è decisivo. Molte catene non pagano “in ritardo” in senso stretto: pagano puntualmente un importo inferiore, perché compensano la fattura con note di debito per contributi promozionali, premi di fine anno o resi. Il saldo del conto cliente appare in ordine, ma il credito reale è stato eroso. Ricostruire il rapporto fattura per fattura, distinguendo pagamenti, trattenute e note di debito, spesso fa emergere crediti che l’amministrazione del panificio non sapeva di avere.

La prova

La prova sta nel testo stesso dell’art. 4 del D.Lgs. 198/2021, inserito tra le pratiche vietate “in ogni caso”, cioè indipendentemente dal consenso del fornitore. È il cuore del sistema: il legislatore europeo ha preso atto che, in una filiera squilibrata, il “consenso” del fornitore debole non è un consenso libero, e ha sottratto alcune condotte alla disponibilità delle parti.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera intoccabile la clausola dei 90 o 120 giorni continua a finanziare gratuitamente la catena con il proprio capitale circolante, rinuncia a far valere la nullità della clausola e, soprattutto, non mette a verbale nulla: quando la crisi si manifesta, non ha documentato un credito scaduto da settimane ma un credito “non ancora esigibile” secondo un contratto che la legge in realtà ha già corretto. La prima mossa utile, prima di ogni azione, è ricalcolare le scadenze effettive di ogni fattura secondo i termini di legge, non secondo quelli scritti dalla catena.


Mito n. 2 — “Il pane non è come frutta e verdura: i termini brevi non mi riguardano”

Il mito

“I 30 giorni valgono per l’ortofrutta e il fresco da banco frigo. Il pane industriale confezionato, i prodotti da forno, sono un’altra cosa.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è: non tutti i prodotti da forno sono uguali. Un pane fresco consegnato al mattino è diverso da una fetta biscottata o da un pan bauletto con conservabilità di settimane. E nell’immaginario comune “deperibile” evoca la frutta che marcisce o il latte che inacidisce, non il pane. Molti produttori, inoltre, hanno in catalogo sia referenze fresche sia referenze a lunga conservazione, e la catena tende a trattarle con un unico termine di pagamento.

La realtà

Il D.Lgs. 198/2021 non elenca i prodotti per categoria merceologica, ma definisce i prodotti deperibili in base a un criterio funzionale: sono deperibili quelli che, per loro natura o per la fase di lavorazione, rischiano di diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Il pane fresco rientra pienamente in questa definizione, e lo stesso vale per molti prodotti da forno con conservabilità breve: per quelle forniture il termine di pagamento massimo è di 30 giorni. Le referenze a lunga conservazione, invece, ricadono nei 60 giorni.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la qualificazione va fatta referenza per referenza, non per cliente o per contratto. Un unico ordine può contenere prodotti soggetti a regimi diversi. È proprio qui che spesso si annida l’abuso: un termine unico a 60 o 90 giorni applicato all’intero assortimento, anche al fresco.

Per i deperibili il decreto aggiunge altri divieti di particolare interesse per un panificio: l’annullamento degli ordini con un preavviso così breve da non consentire al fornitore di trovare un’alternativa di vendita, e il trasferimento sul fornitore dei costi del deterioramento o della perdita dei prodotti avvenuti nei locali dell’acquirente dopo la consegna, salvo negligenza del fornitore. È la questione dei resi del pane invenduto, che merita un’analisi specifica contratto per contratto.

La prova

La prova è nella definizione di prodotto deperibile contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 198/2021 e nel doppio binario 30/60 giorni dell’art. 4. Non serve una sentenza per stabilire che un pane con shelf life di pochi giorni è “inadatto alla vendita entro 30 giorni”: lo dice la sua scheda tecnica. La scheda prodotto con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è il documento che decide quale termine di pagamento si applica.

Cosa rischia chi ci crede

Chi accetta l’equiparazione del fresco al secco perde ogni mese decine di giorni di incasso su una parte importante del fatturato. In una situazione di tensione finanziaria, significa avere scaduti “nascosti” che non vengono mai sollecitati, mentre i propri debiti verso i mulini corrono regolarmente. Il risultato è un divario di cassa che appare come inefficienza gestionale ma che in realtà è, almeno in parte, un credito esigibile non riscosso.


Mito n. 3 — “Denunciare all’ICQRF è inutile e significa perdere il cliente”

Il mito

“Anche se la catena viola le regole, denunciarla è un suicidio commerciale: lo verrebbero a sapere subito e mi toglierebbero dagli scaffali. E poi non succede mai niente.”

Perché ci credono in tanti

La paura di ritorsioni è il motivo stesso per cui la direttiva europea è nata: nei rapporti di filiera il fornitore piccolo o medio teme di essere delistato più di quanto speri di ottenere giustizia. Ed è vero che una denuncia non fa arrivare il bonifico il giorno dopo: il procedimento amministrativo ha tempi propri e non sostituisce l’azione di recupero del credito.

La realtà

Il D.Lgs. 198/2021 individua nell’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) l’autorità di contrasto incaricata di vigilare, ricevere le denunce, svolgere indagini e irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto, che sono commisurate al fatturato del trasgressore. Due elementi smontano il mito:

  • la ritorsione commerciale, anche solo minacciata, contro il fornitore che esercita i propri diritti è essa stessa una pratica vietata;
  • il sistema prevede la tutela della riservatezza dell’identità del denunciante, e la denuncia può essere presentata anche tramite organizzazioni di produttori o associazioni di categoria.

In realtà la denuncia non è l’unica strada né la prima in ordine di tempo: è uno strumento da calibrare dentro una strategia, accanto alla diffida, alla trattativa e all’azione giudiziale per il pagamento. Un fornitore che documenta le violazioni ha una leva negoziale molto più forte di uno che si limita a sollecitare.

La prova

L’impianto è nel D.Lgs. 198/2021 stesso: l’ICQRF come autorità designata, le pratiche vietate elencate, il divieto di ritorsione e le sanzioni. Non abbiamo individuato, con verifiche sufficienti, pronunce di legittimità recenti sull’applicazione del decreto ai rapporti con la GDO: per questo motivo non ne citiamo, preferendo fermarci al testo normativo piuttosto che riportare riferimenti non verificati.

Cosa rischia chi ci crede

Chi esclude a priori qualsiasi segnalazione si priva di una leva e, spesso, anche della documentazione che servirebbe per altre azioni. Ma c’è il rischio opposto, che va detto con onestà: chi presenta una denuncia d’impulso, senza aver ricostruito i fatti, rischia di vederla archiviata e di aver incrinato il rapporto senza vantaggio. La scelta tra diffida, segnalazione e azione giudiziale va fatta dopo aver messo in fila fatture, ordini, note di credito e corrispondenza, non prima.


Mito n. 4 — “Gli interessi di mora spettano solo se li ho scritti nel contratto”

Il mito

“Nel contratto con la catena non c’è nessuna clausola sugli interessi, quindi al massimo posso chiedere il capitale. E comunque, prima, devo mandare una diffida formale.”

Perché ci credono in tanti

La regola generale del codice civile è proprio questa: gli interessi moratori ordinari decorrono dalla costituzione in mora (art. 1219 c.c.), salvo i casi di mora automatica, e il tasso è quello legale se le parti non hanno pattuito diversamente. Chi ha qualche nozione di diritto applica il meccanismo “classico” anche ai rapporti commerciali.

La realtà

Nelle transazioni commerciali tra imprese vale la disciplina speciale del D.Lgs. 231/2002, che ribalta la logica del codice civile:

  • gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di costituzione in mora;
  • il tasso è quello di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali, aggiornato ogni semestre;
  • il creditore ha diritto a un importo forfettario di 40 euro per ogni operazione a titolo di risarcimento dei costi di recupero, oltre alla prova di eventuali maggiori costi;
  • le clausole che escludono gli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero sono considerate gravemente inique e quindi nulle.

La correzione essenziale è questa: nei rapporti tra il panificio e la catena gli interessi di mora sono un diritto previsto dalla legge, non una concessione contrattuale. E nella filiera alimentare la scadenza da cui partono è quella fissata dal D.Lgs. 198/2021 (30 o 60 giorni), non quella più lunga eventualmente scritta in contratto e colpita da nullità.

Qui interviene un aspetto che il passaparola ignora: gli interessi moratori commerciali maturati su mesi di ritardi sistematici, sommati al forfait di 40 euro per ciascuna fattura, possono raggiungere importi significativi. Non a caso spesso la catena propone “chiusure a saldo” che li azzerano: firmare una quietanza liberatoria senza averli calcolati significa rinunciarvi.

La prova

È il testo del D.Lgs. 231/2002 (artt. 4, 5, 6 e 7), applicabile alle transazioni commerciali tra imprese; il D.Lgs. 198/2021 si coordina con esso nel definire le scadenze per i prodotti agroalimentari. Le recenti verifiche giurisprudenziali che abbiamo condotto non hanno restituito pronunce di legittimità 2023-2026 con estremi certi su questo specifico punto, e per questo non le citiamo: il principio della decorrenza automatica è comunque nella lettera della norma.

Dal sollecito al titolo: la sequenza del recupero

Il mito degli interessi si accompagna spesso a un’altra convinzione: che per recuperare un credito verso una catena della grande distribuzione servano anni di causa. In realtà gli strumenti del codice di procedura civile pensati per i crediti documentati sono rapidi, se usati con ordine.

Prima fase: la ricognizione. Si individuano le fatture scadute secondo i termini di legge, gli importi trattenuti in compensazione, le note di credito contestate. Ogni posizione va abbinata ai documenti di trasporto firmati per ricevuta, che provano la consegna.

Seconda fase: la diffida. Una diffida ben costruita indica capitale, interessi calcolati al tasso legale commerciale, forfait per ciascuna fattura e contestazione delle clausole nulle. Non è un atto obbligatorio per far decorrere la mora commerciale, ma è il documento che apre la trattativa su basi chiare e che, in caso di giudizio, dimostra la correttezza del creditore.

Terza fase: il decreto ingiuntivo. Per i crediti di somme di denaro fondati su prova scritta, il ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) consente di ottenere un provvedimento del giudice senza contraddittorio preventivo. Per gli imprenditori, l’art. 634 c.p.c. considera prova scritta idonea anche gli estratti autentici delle scritture contabili per le somme dovute in relazione a forniture di merci. La provvisoria esecuzione può essere concessa nei casi previsti dall’art. 642 c.p.c., tra cui il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

Quarta fase: l’eventuale opposizione. La catena ha 40 giorni dalla notifica per opporsi; il termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto. Nel giudizio di opposizione il creditore mantiene la posizione sostanziale di attore e deve provare il credito, ma parte da un titolo già emesso.

Questa sequenza non è alternativa agli strumenti del Codice della crisi: è complementare. Anzi, nella composizione negoziata i crediti verso clienti sono parte integrante del piano di risanamento, e la capacità di incassarli in tempi certi pesa sulla credibilità della proposta ai creditori.

Cosa rischia chi ci crede

Chi rinuncia agli interessi moratori rinuncia a una parte del proprio credito. Ma soprattutto rinuncia a un argomento: gli interessi crescono ogni giorno e trasformano il ritardo in un costo per chi paga in ritardo. Una diffida che quantifica capitale, interessi al tasso BCE + 8 e forfait per fattura ha un peso negoziale ben diverso da un sollecito generico.


Mito n. 5 — “Il mulino può sospendere le forniture quando vuole e io non posso farci nulla”

Il mito

“Con il mulino sono in ritardo di tre mensilità. Se domani smette di consegnare, il forno si ferma e non ho nessuno strumento per impedirlo.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è robusto, e va riconosciuto senza giri di parole. In un normale contratto di somministrazione, se il somministrato non paga, il somministrante può sospendere l’esecuzione con congruo preavviso quando l’inadempimento è di lieve entità, e può chiedere la risoluzione quando l’inadempimento è di notevole importanza (artt. 1564 e 1565 c.c.). Più in generale, opera l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Il mulino che non viene pagato non è obbligato a continuare a finanziare il panificio.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Il passaparola dimentica tre cose.

Primo: il panificio, rispetto al mulino, è un acquirente di prodotti agroalimentari e anche lui è soggetto al D.Lgs. 198/2021. La farina è un prodotto non deperibile e il termine massimo di pagamento è di 60 giorni. Questo significa che il panificio non può chiedere alla GDO il rispetto dei termini e contemporaneamente imporre al mulino dilazioni illegittime: la coerenza della posizione è un fattore strategico, anche nella trattativa.

Secondo: il contratto con il mulino va letto. Clausole di riserva di proprietà, garanzie, fideiussioni personali dell’imprenditore, clausole risolutive espresse, termini di preavviso: ogni contratto ha il suo equilibrio e la sospensione deve rispettare la buona fede (art. 1375 c.c.).

Terzo, ed è il punto decisivo: nel momento in cui l’impresa accede alla composizione negoziata e chiede le misure protettive, il quadro cambia. L’art. 18, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nella versione modificata dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) stabilisce che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori. Una regola analoga per i contratti essenziali opera nel concordato in continuità (art. 94-bis CCII).

Ecco perché lo Studio Monardo, attraverso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora prima di tutto sulla tempistica: capire se e quando attivare gli strumenti del Codice della crisi prima che il fornitore essenziale chiuda la fornitura.

Attenzione però al limite: la regola non obbliga il mulino a consegnare senza essere pagato per le nuove forniture. Protegge dalla reazione al debito pregresso, non crea un diritto a ricevere farina gratis. Per questo serve un piano che garantisca il pagamento delle forniture correnti.

La prova

La prova normativa è nell’art. 18, comma 5, CCII per la composizione negoziata e nell’art. 94-bis CCII per il concordato in continuità. Sul piano giurisprudenziale, la rilevanza concreta della composizione negoziata con misure protettive confermate è stata riconosciuta anche fuori dal diritto concorsuale: la Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025) ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’annullamento di un sequestro preventivo, ritenendo non apparente la motivazione del riesame che aveva valorizzato, tra gli altri elementi, l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e l’andamento economico positivo della società.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di non avere strumenti aspetta. E aspettando arriva al giorno in cui il mulino, legittimamente in assenza di misure protettive, sospende davvero. A quel punto il forno si ferma, le consegne alla GDO saltano, scattano le penali per mancata fornitura e la crisi diventa insolvenza in pochi giorni. Il tempo per usare le tutele è prima della sospensione, non dopo.


Mito n. 6 — “Composizione negoziata e misure protettive significano ammettere il fallimento”

Il mito

“Se chiedo la composizione negoziata, il mercato lo saprà, le banche revocheranno i fidi e la catena mi cancellerà. È come dichiarare fallimento in anticipo. E poi le misure protettive bloccano tutti i debiti, quindi tanto vale aspettare a usarle.”

Perché ci credono in tanti

Il mito mescola due timori opposti e in parte veri. Da un lato, la richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese, quindi diventa conoscibile. Dall’altro, il nome “misure protettive” fa pensare a uno scudo totale e immediato. Entrambe le percezioni nascono da un frammento reale della disciplina.

La realtà

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, introdotta dal D.L. 118/2021 e poi trasferita nel Codice) non è una procedura concorsuale e non comporta lo spossessamento: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con il supporto di un esperto indipendente nominato attraverso la piattaforma telematica, che facilita le trattative con creditori e controparti. Può accedervi l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento.

Sul piano della riservatezza: senza la richiesta di misure protettive il percorso resta riservato; la pubblicità nel registro delle imprese scatta quando l’imprenditore chiede le misure protettive. È una scelta strategica, non un automatismo.

Sul piano dello scudo: le misure protettive non sono automatiche né illimitate. Vanno richieste con l’istanza, e l’imprenditore deve poi depositare il ricorso al tribunale per la conferma; il tribunale, sentite le parti e l’esperto, le conferma, le modifica o le revoca, fissandone la durata entro i limiti di legge. Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto anche su questi aspetti procedurali e sul coordinamento della durata complessiva delle misure con quelle eventualmente concesse negli strumenti di regolazione successivi. Inoltre, dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata (art. 18, comma 4, CCII), salvo revoca delle misure. Le misure protettive sono uno strumento potente ma temporaneo: servono a negoziare, non a rinviare indefinitamente.

Le banche: il Codice prevede espressamente che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. È un punto spesso ignorato e decisivo per un’impresa che lavora su anticipi fatture verso la GDO.

La prova

Oltre al testo degli artt. 12-25-undecies CCII, la già citata Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 mostra come l’accesso alla composizione negoziata con misure confermate sia stato considerato dal giudice un elemento di serietà del percorso di risanamento, non un indice di dissesto. Un orientamento di legittimità recente, commentato in dottrina nel 2026, ha poi precisato che la finestra temporale privilegiata per accedere a uno strumento di regolazione dopo la composizione (art. 40, comma 10, CCII) è riservata a chi porta le trattative al loro esito con la relazione finale dell’esperto, non a chi vi rinuncia anticipatamente: un monito a usare la composizione in modo serio e non strumentale.

Cosa rischia chi ci crede

Chi teme la composizione come un marchio di fallimento rinvia la decisione finché il risanamento non è più “ragionevolmente perseguibile”, requisito di accesso. A quel punto gli strumenti si restringono. Chi invece crede che le misure protettive siano uno scudo totale rischia di chiederle senza un piano, vedersele revocare o non confermare, e trovarsi esposto con la pubblicità già avvenuta. Entrambi gli errori nascono dal non conoscere la procedura dall’interno.


Mito n. 7 — “Il concordato serve solo a chiudere e richiede il sì di tutti i creditori”

Il mito

“Il concordato è l’anticamera della chiusura. E comunque non passerebbe mai: il mulino principale, la banca e il fisco non voterebbero mai a favore.”

Perché ci credono in tanti

La memoria storica pesa: per anni il concordato preventivo è stato associato a liquidazioni mascherate, e la vecchia legge fallimentare ragionava su maggioranze di crediti che un creditore forte poteva bloccare. Inoltre il concordato, a differenza della composizione negoziata, è una vera procedura concorsuale, con un commissario giudiziale e il controllo del tribunale.

La realtà

Il Codice della crisi distingue nettamente il concordato in continuità aziendale, che ha lo scopo di conservare l’impresa e i posti di lavoro, dal concordato liquidatorio. Nel concordato in continuità i creditori votano suddivisi in classi e, se non si raggiunge l’approvazione di tutte le classi, il tribunale può comunque omologare il piano alle condizioni della cosiddetta ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII), tra cui l’approvazione da parte della maggioranza delle classi o, in mancanza, di almeno una classe di creditori qualificata secondo i criteri di legge.

Non serve dunque l’unanimità, e nemmeno il consenso di ciascun creditore forte: serve un piano credibile, classi correttamente formate e il rispetto delle regole sulla distribuzione del valore. Il CCII consente inoltre, a determinate condizioni e con autorizzazione del tribunale, il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività (art. 100 CCII): è la norma che può interessare il mulino strategico, se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali e che il pagamento è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

La prova

La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663/2026 (pubblicata il 30 marzo 2026) ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro l’omologazione di un concordato in continuità approvato da una sola classe di creditori, chiarendo che la locuzione “in mancanza” dell’art. 112 CCII si riferisce all’approvazione a maggioranza delle classi, come reso esplicito dal testo modificato dal D.Lgs. 136/2024; ha aggiunto che, ai fini dell’omologazione, non rileva una meritevolezza soggettiva del debitore e che i debiti tributari esistenti ma non pagati non equivalgono ad atti in frode. La stessa sentenza ha affermato che il D.Lgs. 136/2024 si applica anche ai procedimenti pendenti, fermi gli effetti dei provvedimenti già adottati per l’art. 8 del D.L. 178/2024.

Cosa rischia chi ci crede

Chi esclude il concordato in continuità per principio si priva dello strumento più strutturato per salvare un’impresa con un buon prodotto, clienti attivi e un debito pregresso insostenibile. E rischia di arrivarci tardi, quando la continuità non è più dimostrabile e resta solo la liquidazione giudiziale. Il concordato in continuità non è una resa: è un percorso con regole severe, che premia chi lo prepara bene e per tempo.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia e un tasso ipotetico, non casi reali dello studio. Servono a mostrare la sequenza concreta di ciò che accade a chi agisce credendo al mito.

Simulazione A — Il fresco pagato come il secco

Ipotesi: un panificio fornisce a una catena pane fresco (shelf life 3 giorni) per 41.380 € al mese e prodotti a lunga conservazione per 18.640 € al mese. Le condizioni generali prevedono pagamento a 90 giorni data fattura fine mese per tutto l’assortimento. Fattura di marzo emessa il 31 marzo per consegne periodiche mensili.

  • Credendo al mito n. 1 e n. 2: il panificio attende il pagamento a fine giugno per l’intera fattura, 60.020 €.
  • Applicando la legge: la parte fresca (41.380 €) scade a 30 giorni dalla fine del periodo di consegna, quindi a fine aprile; la parte a lunga conservazione (18.640 €) a 60 giorni, quindi a fine maggio.
  • Il risultato: sulla sola fattura di marzo il panificio anticipa gratuitamente alla catena circa due mesi di incasso su 41.380 € e un mese su 18.640 €. Su dodici mesi di forniture, il capitale circolante immobilizzato oltre i termini di legge è stabilmente pari a circa due mensilità di fresco: oltre 80.000 €, proprio la cifra che spesso manca per pagare il mulino.

Simulazione B — Gli interessi che nessuno ha chiesto

Ipotesi: al 15 ottobre risultano 14 fatture di fresco scadute (secondo i 30 giorni di legge) per complessivi 97.460 €, con un ritardo medio di 74 giorni. Tasso ipotetico di mora commerciale (BCE + 8 punti) pari al 10,15% annuo.

  • Credendo al mito n. 4: il panificio chiede solo i 97.460 € e accetta un piano di rientro “senza interessi” proposto dalla catena, firmando quietanza a saldo.
  • Applicando la legge: interessi moratori stimati ≈ 97.460 × 10,15% × 74/365 ≈ 2.005 €; forfait per costi di recupero 14 × 40 € = 560 €. Totale accessori ≈ 2.565 €, che crescono ogni giorno di ritardo.
  • Il risultato: con la quietanza a saldo il panificio rinuncia a una somma non irrilevante e, soprattutto, alla leva negoziale degli interessi che continuano a maturare.

Simulazione C — Aspettare la sospensione del mulino

Ipotesi: debito verso il mulino principale 156.270 €, tre mensilità scadute. Il mulino invia diffida con preavviso di sospensione delle forniture a 15 giorni. Il panificio ha crediti scaduti verso la GDO per 112.900 €.

  • Credendo ai miti n. 5 e n. 6: il panificio non attiva alcuno strumento, spera in un pagamento della catena e, alla scadenza del preavviso, il mulino sospende. Il forno si ferma 4 giorni, la catena applica penali per mancata consegna e minaccia il delisting.
  • Agendo diversamente: nei giorni del preavviso si valuta l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive; dalla pubblicazione dell’istanza il mulino non può rifiutare l’adempimento del contratto pendente per il solo mancato pagamento del pregresso, a condizione che le nuove forniture siano regolarmente pagate. In parallelo parte la diffida alla GDO con il calcolo dei termini di legge e degli interessi, e si prepara il ricorso per decreto ingiuntivo.
  • Il risultato: la seconda strada non assicura il salvataggio, ma tiene il forno acceso mentre si negozia. La prima porta spesso a un punto di non ritorno in meno di una settimana.

Il fondo di verità

Ogni mito di questa guida è nato da un frammento corretto. Ricomporli nel quadro giusto aiuta a capire dove la legge offre margini e dove no.

È vero che il contratto conta. Le condizioni di fornitura con la GDO e i contratti con i mulini restano il punto di partenza: penali, resi, contributi promozionali, sconti di fine anno, modalità di ordine. Ma il D.Lgs. 198/2021 pone un limite che le parti non possono superare: alcune pratiche sono vietate in ogni caso, altre sono vietate salvo che siano state concordate in termini chiari e univoci nel contratto. Distinguere le due liste è il primo lavoro da fare.

È vero che non tutti i prodotti da forno sono deperibili. Il doppio binario 30/60 giorni esiste proprio perché la conservabilità cambia da referenza a referenza. Un panificio con assortimento misto deve mappare le proprie referenze, non presumere.

È vero che la denuncia all’ICQRF non incassa il credito. La tutela amministrativa sanziona il comportamento, ma il pagamento delle fatture si ottiene con gli strumenti civili: diffida, decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti c.p.c.), eventualmente con richiesta di provvisoria esecuzione nei casi previsti dall’art. 642 c.p.c., e per le imprese l’utilizzo degli estratti autentici delle scritture contabili (art. 634 c.p.c.). Il termine di opposizione al decreto ingiuntivo è di 40 giorni dalla notifica e, come tutti i termini processuali, è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

È vero che gli interessi di mora ordinari richiedono la costituzione in mora. Ma nei rapporti tra imprese la disciplina speciale del D.Lgs. 231/2002 li rende automatici: la regola civilistica generale cede davanti a quella speciale.

È vero che il mulino può reagire all’inadempimento. Fuori dagli strumenti del Codice della crisi, la sospensione nel rispetto della buona fede è legittima. Dentro la composizione negoziata con misure protettive, o nel concordato in continuità, i margini del creditore per reagire al solo debito pregresso si restringono per legge.

È vero che le misure protettive diventano pubbliche. Ma la composizione senza misure protettive resta riservata, e l’accesso non è di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari.

È vero che il concordato è una procedura seria e controllata. Il commissario giudiziale è un ausiliario del giudice, non una parte (lo hanno ribadito, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 40483 del 16 dicembre 2021 e Cass. n. 16562 dell’11 giugno 2021); il tribunale verifica l’ammissibilità anche nel merito della legalità della proposta. Proprio per questo il concordato in continuità ben preparato è uno strumento credibile, non una scorciatoia.

È vero, infine, che il tempo è il fattore decisivo. È l’unico frammento che il passaparola ha capito bene, ma lo usa al contrario: invece di spingere ad agire presto, lo usa per giustificare l’attesa di “vedere come va”.


Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume, in una riga per ciascun mito, la credenza diffusa e il modo in cui stanno davvero le cose secondo la disciplina vigente a ottobre 2026. È uno strumento di orientamento rapido, utile per un primo confronto interno con il proprio commercialista o responsabile amministrativo, ma non sostituisce l’analisi dei contratti e delle fatture: ogni rapporto di fornitura ha clausole proprie, e la differenza tra una pratica vietata “in ogni caso” e una vietata solo se non concordata dipende dai documenti. Leggila tenendo a portata di mano le condizioni generali della catena e il contratto con il mulino.

Il mito Come stanno le cose
La dilazione a 90-120 giorni è valida perché l’ho firmata Il D.Lgs. 198/2021 vieta il pagamento oltre 30 giorni (deperibili) e 60 giorni (non deperibili); la clausola contraria è nulla, il contratto resta
Il pane non è un prodotto deperibile È deperibile ciò che rischia di diventare inadatto alla vendita entro 30 giorni: il pane fresco rientra; la qualificazione va fatta per referenza
Denunciare all’ICQRF è inutile e pericoloso L’ICQRF è l’autorità di contrasto; la ritorsione è vietata; esistono tutele di riservatezza; la denuncia va inserita in una strategia
Gli interessi di mora servono solo se pattuiti Nel D.Lgs. 231/2002 decorrono automaticamente, al tasso BCE + 8 punti, con forfait di 40 € per operazione
Il mulino può sospendere sempre Fuori dalle procedure sì, con buona fede; con misure protettive (art. 18, c. 5, CCII) o nel concordato in continuità (art. 94-bis) non per il solo debito pregresso
Composizione negoziata = fallimento Non è procedura concorsuale; gestione resta all’imprenditore; riservata senza misure protettive; non revoca di per sé i fidi
Il concordato richiede l’unanimità e serve a chiudere Il concordato in continuità punta a conservare l’impresa; con la ristrutturazione trasversale si può omologare anche senza tutte le classi (Cass. 7663/2026)

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso pretendere dalla catena il pagamento a 30 giorni anche se ho firmato 90?

Sì, per i prodotti deperibili. La clausola che prevede un termine superiore ai limiti dell’art. 4 del D.Lgs. 198/2021 è colpita da nullità e il termine legale la sostituisce. Per i prodotti non deperibili il limite è di 60 giorni. Resta essenziale ricostruire la decorrenza corretta: consegna singola, consegne periodiche o data di determinazione dell’importo.

Quindi è vero che, se chiedo le misure protettive, il mulino deve continuare a consegnare?

Dipende. Il mulino non può rifiutare l’adempimento del contratto pendente o risolverlo per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, se è tra i creditori interessati dalle misure. Ma non è obbligato a fornire senza pagamento delle nuove consegne, e le misure devono essere confermate dal tribunale. Senza un piano di cassa per le forniture correnti, la tutela non regge.

Quindi è vero che la composizione negoziata è segreta?

Sì, ma solo finché non si chiedono le misure protettive. La richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese. Se le misure non servono, il percorso può restare riservato; se servono, la pubblicità è il prezzo dello scudo.

Quindi è vero che posso compensare i miei debiti verso il mulino con i crediti verso la GDO?

No. La compensazione opera solo tra debiti e crediti reciproci delle stesse parti (art. 1241 c.c.): il mulino non è debitore del panificio, la catena sì. Si possono invece valutare, con le dovute cautele, cessioni di credito o accordi trilaterali, verificando eventuali divieti di cessione nei contratti con la GDO.

Quindi è vero che con il decreto ingiuntivo incasso subito?

No, non necessariamente. Il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido per ottenere un titolo, ma la catena può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica (con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto). L’esecutività immediata dipende dalla concessione della provvisoria esecuzione nei casi previsti dall’art. 642 c.p.c. Il vantaggio concreto è spesso negoziale: un titolo giudiziale cambia il tono della trattativa.


Le sentenze che smontano i miti

I riferimenti che seguono sono stati verificati su fonti ufficiali o qualificate. Su alcuni aspetti specifici della disciplina delle pratiche commerciali sleali (D.Lgs. 198/2021) e degli interessi moratori commerciali non abbiamo individuato, nei limiti della ricerca svolta, pronunce di legittimità 2023-2026 con estremi certi: per questo i relativi miti sono smentiti sulla base del testo di legge, senza citare sentenze non verificate.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663/2026 (deliberata il 12 febbraio 2026, pubblicata il 30 marzo 2026).
Principio: nel concordato in continuità, se manca l’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta può essere omologata se approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti, anche in parte, secondo l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Mito smontato: n. 7, il concordato non richiede il sì di tutti.

2. La stessa Cass. n. 7663/2026, sul diritto intertemporale.
Principio: le modifiche del D.Lgs. 136/2024 si applicano ai procedimenti pendenti, ma i provvedimenti già adottati restano validi e vanno valutati secondo le norme vigenti al momento della loro adozione, per effetto dell’art. 8 del D.L. 178/2024; inoltre la fattibilità ai fini dell’omologazione non richiede una meritevolezza soggettiva del debitore.
Rilevanza: chiarisce quale versione del CCII si applica a chi ha già avviato un percorso di regolazione.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960/2026 (pubblicata il 9 luglio 2026), con principio di diritto ex art. 363 c.p.c.
Principio: nel concordato in continuità il tribunale verifica l’ammissibilità anche sotto il profilo della legalità sostanziale del valore di liquidazione; nella continuità indiretta, con offerta di un terzo per l’acquisto dell’azienda, è illegittimo escludere tale offerta dal valore di liquidazione per sostituirla con una stima più bassa basata sulla liquidazione atomistica.
Mito smontato: n. 7, il concordato in continuità ha regole precise di tutela dei creditori, non è una liquidazione mascherata.

4. Cass. civ., Sez. I, n. 9605 del 15 aprile 2026 (richiamata dall’ord. n. 22960/2026).
Principio: nel concordato in continuità il vaglio di ammissibilità del tribunale si estende al contenuto della proposta con uno scrutinio di legalità sostanziale.
Rilevanza: per un panificio, significa che il piano deve essere costruito correttamente fin dall’inizio, non “aggiustato” dopo.

5. Cass. civ. n. 31176 del 28 novembre 2025 (richiamata dall’ord. n. 22960/2026).
Principio: nel quadro del CCII il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta concordataria, senza apertura della liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.
Rilevanza: sottolinea quanto sia decisivo il primo grado: una proposta mal preparata può non avere rimedi pieni.

6. Cass. civ., Sez. Un., n. 27073/2016 (richiamata dall’ord. n. 22960/2026).
Principio: il decreto che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza dichiarazione di insolvenza non è ricorribile in Cassazione per difetto di decisorietà.
Rilevanza: orientamento consolidato e confermato nel sistema del CCII, a sostegno della necessità di preparare il piano con cura.

7. Cass. civ., Sez. Un., n. 1521 del 23 gennaio 2013 (richiamata dall’ord. n. 22960/2026).
Principio: la relazione del professionista attestatore non vincola il giudice, che può sindacarne metodo e attendibilità.
Mito smontato: n. 7 e n. 6, nessuno strumento è una formalità: la serietà dei numeri viene verificata.

8. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025).
Principio: è inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’annullamento di un sequestro preventivo quando la motivazione del riesame, che ha valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi, non è meramente apparente.
Mito smontato: n. 6, la composizione negoziata è stata considerata dal giudice un elemento di serietà del risanamento, non un marchio di fallimento.

9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 40483 del 16 dicembre 2021.
Principio: il commissario giudiziale nel concordato preventivo è un ausiliario del giudice e non una parte, e non è legittimato a proporre ricorso o controricorso.
Rilevanza: aiuta a capire il ruolo dei soggetti nella procedura, spesso frainteso da chi teme di “perdere il controllo” dell’impresa.

10. Cass. civ. n. 16562 dell’11 giugno 2021.
Principio: conferma la posizione del commissario giudiziale come organo ausiliario e non come parte processuale.
Rilevanza: orientamento costante, richiamato anche nelle pronunce del 2026.

Riferimenti normativi chiave (testo vigente): D.Lgs. 198/2021, artt. 2, 4 e seguenti (pratiche commerciali sleali, termini 30/60 giorni, ICQRF); D.Lgs. 231/2002, artt. 4, 5, 6 e 7 (interessi moratori, forfait 40 €, clausole gravemente inique); D.Lgs. 14/2019 (CCII), artt. 12-25-undecies (composizione negoziata), 18 (misure protettive), 40, 84 e seguenti, 94-bis, 100, 112 (concordato), come modificati dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024; artt. 633, 634, 642 c.p.c.; artt. 1460, 1564, 1565 c.c.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un panificio stretto tra GDO e mulini il nostro lavoro parte da un principio: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e solo dopo scegliamo gli strumenti. In concreto:

  1. Ricalcoliamo le scadenze di ogni fattura verso la GDO secondo i termini del D.Lgs. 198/2021, distinguendo referenze deperibili e non deperibili sulla base delle schede prodotto, e individuiamo il vero scaduto.
  2. Analizziamo le condizioni generali di acquisto della catena clausola per clausola, separando le pratiche vietate in ogni caso da quelle ammesse solo se concordate in modo chiaro, e contestiamo per iscritto le clausole nulle.
  3. Quantifichiamo interessi moratori e forfait ai sensi del D.Lgs. 231/2002 per ogni fattura, prima di qualsiasi trattativa o quietanza a saldo.
  4. Redigiamo e inviamo la diffida alla catena, con prospetto analitico di capitale, interessi e costi di recupero, e prepariamo il ricorso per decreto ingiuntivo con la documentazione contabile idonea, valutando la richiesta di provvisoria esecuzione.
  5. Valutiamo con te se e quando segnalare all’ICQRF, ricostruendo prima la documentazione delle condotte (resi del pane invenduto, contributi non connessi alle vendite, annullamenti tardivi di ordini).
  6. Esaminiamo i contratti con i mulini, verificando clausole risolutive, riserve di proprietà, garanzie e fideiussioni personali, e impostiamo la trattativa sul debito pregresso garantendo coerenza con i termini di legge che valgono anche per il panificio.
  7. Verifichiamo i presupposti per la composizione negoziata, predisponiamo con i commercialisti dello staff il piano di risanamento e il test di ragionevole perseguibilità, e prepariamo l’istanza e il ricorso per la conferma delle misure protettive.
  8. Valutiamo gli strumenti di regolazione successivi, in particolare il concordato in continuità con la formazione delle classi, la verifica dei crediti essenziali ex art. 100 CCII e la tenuta del piano rispetto ai principi affermati dalla Cassazione nel 2026.
  9. Coordiniamo i rapporti con le banche, analizzando affidamenti, anticipi fatture e posizioni di rischio con lo staff in diritto bancario, e la posizione fiscale con lo staff tributario.
  10. Seguiamo i contenziosi che ne derivano, dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla catena alle eventuali impugnazioni, con la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un panificio industriale in tensione la competenza che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno come l’esperto nominato legge un piano, quali informazioni si aspetta dall’imprenditore e come si costruisce una trattativa credibile con creditori come i mulini e le banche. Nel tuo caso lo Studio non assume il ruolo di esperto della tua stessa impresa, che è nominato in modo indipendente, ma ti assiste come advisor legale con la consapevolezza di chi conosce quella funzione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi. E sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i numeri del piano e gli argomenti giuridici nascono nello stesso momento, non in due uffici che non si parlano.


Chiusura: l’informazione corretta è la prima difesa

Il panificio che subisce i ritardi della grande distribuzione e accumula debiti verso i mulini non è necessariamente un’impresa senza futuro: spesso è un’impresa con un buon prodotto e un problema di cassa che la legge, in parte, gli consente di correggere. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che i termini di 30 e 60 giorni sono inderogabili, che gli interessi di mora sono automatici e che il Codice della crisi offre strumenti per negoziare senza chiudere cambia le decisioni dei prossimi giorni.

Lo Studio Monardo è specializzato in questo tipo di crisi perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: due competenze che coprono proprio i due fronti del problema, la trattativa con i creditori dentro gli strumenti del CCII e la gestione di banche e fisco. La qualifica di cassazionista permette poi di seguire il recupero dei crediti verso la GDO senza cambiare difensore lungo il percorso. Non possiamo promettere un esito, ma possiamo verificare subito dove sono i margini di tutela e costruire la strategia.

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