Tipografia In Crisi: Quali Strumenti Per Riconvertire L’attività?

Le commesse di stampa commerciale calano, la carta costa più di qualche anno fa, la macchina offset a quattro colori è ancora in leasing e lavora a metà turno, mentre i clienti chiedono tirature brevi, personalizzazione, imballaggi stampati, etichette. Molti titolari di tipografia arrivano a una domanda precisa: posso usare gli strumenti della crisi d’impresa non per chiudere, ma per cambiare mestiere senza perdere l’azienda? La risposta è sì, ma non esiste un’unica strada valida per tutte le tipografie: lo strumento giusto dipende da chi sei. Una ditta artigiana con tre collaboratori e debiti sotto il mezzo milione ha a disposizione il concordato minore e una composizione negoziata “sotto soglia”; una società industriale con venticinque dipendenti può combinare composizione negoziata, finanza nuova prededucibile e cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione; chi ha il parco macchine in leasing deve ragionare sull’art. 97 del Codice della crisi; chi ha appena incassato un contributo Nuova Sabatini o maturato un credito d’imposta Transizione 5.0 deve evitare che il risanamento faccia perdere l’incentivo; chi ha una legatoria o un reparto editoriale non più strategico può pensare a cederlo.

In questa guida, aggiornata a ottobre 2026 e costruita sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) come modificato dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024, trovi prima le regole comuni e poi cinque profili:

  • la tipografia artigiana o impresa minore;
  • la PMI tipografica con dipendenti che vuole riconvertire la produzione;
  • la tipografia con macchinari in leasing;
  • la tipografia che ha già investito con incentivi pubblici;
  • la tipografia con rami d’azienda non strategici da cedere.

Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il sistema chiama proprio a facilitare le trattative tra imprenditore, banche, società di leasing e fornitori nella composizione negoziata. Per le tipografie più piccole, che ricadono nella nozione di impresa minore, entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, cioè l’organismo davanti al quale si costruisce il concordato minore.

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Le regole che valgono per ogni tipografia, qualunque sia la tua dimensione

Prima di entrare nei profili conviene fissare una volta sola la cornice. I singoli profili, più avanti, rimandano a queste regole.

Crisi, insolvenza e “probabilità” di crisi

Il Codice distingue tre stati. La crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. L’insolvenza è l’incapacità ormai stabile di adempiere regolarmente. A monte c’è lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza: è la soglia che consente di accedere alla composizione negoziata. Per una tipografia questa distinzione è decisiva, perché la riconversione si progetta bene solo finché l’impresa produce ancora cassa: il passaggio dalla stampa offset al digitale o al packaging richiede investimenti, formazione e tempo, e nessun piano regge se i fornitori di carta e inchiostri hanno già bloccato le consegne.

Gli adeguati assetti e i segnali d’allarme

L’art. 2086 c.c. e l’art. 3 CCII impongono all’imprenditore, anche individuale, misure o assetti idonei a rilevare tempestivamente la crisi. Il Codice indica segnali concreti: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute da oltre sessanta giorni sopra soglia, oltre alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Se riconosci la tua tipografia in uno di questi indicatori, sei già nel perimetro in cui il legislatore si aspetta che tu agisca.

La cassetta degli attrezzi

Gli strumenti utilizzabili per una riconversione sono, in sintesi:

Strumento Riferimento A chi serve Cosa permette in chiave di riconversione
Composizione negoziata artt. 12-25-undecies CCII Ogni imprenditore commerciale o agricolo, anche sotto soglia Trattative assistite da un esperto, misure protettive, autorizzazioni per finanza nuova e cessione di rami
Piano attestato di risanamento art. 56 CCII Imprese non minori o minori Accordi riservati con banche e fornitori, esenzione da revocatoria
Accordi di ristrutturazione artt. 57-64 CCII Imprese non minori Accordo con almeno il 60% dei creditori (soglie ridotte per le varianti agevolate), omologazione
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione art. 64-bis CCII Imprese non minori Distribuzione del valore con margini di flessibilità maggiori, voto unanime delle classi
Concordato preventivo in continuità artt. 84 ss. CCII Imprese non minori Piano industriale vincolante, prosecuzione dei contratti, finanza prededucibile
Concordato minore artt. 74-83 CCII Imprese minori, artigiani Prosecuzione dell’attività con proposta ai creditori, gestione tramite OCC
Concordato semplificato art. 25-sexies CCII Solo dopo composizione negoziata fallita Proposta liquidatoria anche con cessione dell’azienda, senza voto dei creditori

La finanza nuova prededucibile

Nessuna riconversione si fa senza soldi freschi. Il Codice li incentiva con la prededuzione, cioè il diritto a essere pagati prima dei creditori concorsuali. L’art. 6 CCII riconosce come prededucibili i crediti così qualificati dalla legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure. In concreto:

  • l’art. 99 consente al debitore che chiede il concordato o l’omologazione di accordi, anche con domanda “con riserva”, di farsi autorizzare dal tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili quando è prevista la continuazione dell’attività; serve di regola l’attestazione di un professionista indipendente che i finanziamenti sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, salvo urgenza; il tribunale può autorizzare anche pegno, ipoteca o cessione di crediti a garanzia;
  • l’art. 100 permette di pagare crediti anteriori per prestazioni essenziali, per esempio il fornitore strategico di lastre o di supporti per il packaging senza cui la produzione si ferma;
  • l’art. 101 rende prededucibili i finanziamenti erogati in esecuzione del concordato omologato o degli accordi;
  • l’art. 102 estende la prededuzione ai finanziamenti dei soci fino all’80% dell’importo; dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024 il beneficio copre l’intero ammontare se il finanziatore diventa socio in esecuzione del concordato omologato;
  • nella composizione negoziata, l’art. 22 consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili, finanziamenti dei soci prededucibili e il trasferimento dell’azienda o di suoi rami.

La giurisprudenza recente ha precisato i confini: per la Cassazione (Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652) la prededuzione dei crediti nati da atti compiuti durante il concordato passa per la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e per questi ultimi è necessaria la regolare autorizzazione. Un finanziamento preso “di corsa” senza autorizzazione rischia di non godere della prededuzione su cui il finanziatore contava.

Come si costruisce un piano di riconversione credibile

Uno strumento della crisi è un contenitore: quello che convince esperto, tribunale e creditori è il contenuto, cioè il piano. Per una tipografia il piano di riconversione deve rispondere ad alcune domande precise, in quest’ordine.

Quale mercato abbandoni e quale conquisti. Non basta scrivere “passiamo al digitale”. Bisogna indicare quali lavorazioni si riducono (per esempio i cataloghi in alta tiratura), quali si introducono (etichette in bobina, scatole pieghevoli per il settore alimentare, stampa personalizzata a dati variabili), con quali clienti potenziali e con quali prezzi medi. Le lettere di intenti o gli ordini quadro di clienti nuovi valgono più di qualsiasi previsione.

Quali macchine servono e come si pagano. Il piano deve distinguere tra macchine da tenere, da sostituire, da restituire, e indicare per ciascuna la fonte di copertura: cassa generata, finanza nuova autorizzata, leasing nuovo, incentivi. È qui che le regole sulla finanza prededucibile e sui contratti pendenti diventano numeri.

Quale organizzazione del lavoro. La riconversione dalla stampa offset a quella digitale o al packaging cambia i profili professionali: meno operatori di macchina offset, più tecnici di prestampa digitale, addetti alla fustellatura e all’incollaggio. Il piano deve dire quante persone vengono riqualificate, in quanto tempo, con quale ammortizzatore.

Quali flussi di cassa nei dodici mesi successivi e oltre. Il cuore del giudizio sulla crisi è la capacità dei flussi prospettici di coprire le obbligazioni. Il piano deve mostrare mese per mese il “buco” della transizione, cioè il periodo in cui la vecchia attività cala e la nuova non è ancora a regime, e come viene coperto.

Quale convenienza per i creditori. In tutti gli strumenti il confronto è con l’alternativa liquidatoria: i creditori devono ricevere, con la riconversione, almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni. Per una tipografia questo confronto è spesso favorevole alla continuità, perché macchinari usati di stampa offset hanno sul mercato valori di realizzo modesti rispetto al loro costo storico.

Un piano di riconversione credibile è quello che regge anche allo scenario peggiore: se i nuovi clienti arrivano con sei mesi di ritardo, il piano deve sapere già dove trovare la copertura.

L’esperto, le banche e i doveri delle parti

Nella composizione negoziata l’esperto non è un giudice e non decide: è un terzo indipendente che facilita le trattative e verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento. Il Codice impone però doveri di comportamento a tutte le parti. L’imprenditore deve rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente e gestire il patrimonio senza pregiudicare ingiustamente i creditori. Le banche e gli intermediari finanziari devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato; l’art. 16 CCII stabilisce inoltre che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Per una tipografia che lavora con anticipi su fatture e linee autoliquidanti è una tutela concreta: il fido non può essere tagliato soltanto perché hai chiesto l’esperto.

Anche i dipendenti hanno un ruolo: se l’impresa occupa più di quindici lavoratori, le decisioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo sull’organizzazione del lavoro, vanno precedute da un’informazione e da una consultazione con le rappresentanze sindacali. È un passaggio che, in una riconversione produttiva, si incrocia con la procedura di CIGS.

I contratti in corso e il personale

L’art. 97 CCII regola i contratti pendenti nel concordato (prosecuzione, sospensione, scioglimento) e contiene una disciplina specifica per il leasing; l’art. 94-bis CCII, nel concordato in continuità, impedisce ai contraenti di rifiutare l’adempimento o risolvere il contratto solo perché non sono stati pagati crediti anteriori. Sul personale, il D.Lgs. 148/2015 disciplina la cassa integrazione straordinaria, che tra le sue causali prevede la riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, e la crisi aziendale. Le regole sulla cessione di rami, infine, si leggono insieme all’art. 2112 c.c. sulla tutela dei lavoratori. Ognuno di questi temi cambia peso a seconda del profilo: ecco perché li riprendiamo uno per uno.

Se la tua è una tipografia artigiana o un’impresa minore

La tua situazione

Hai una tipografia di quartiere o di provincia: biglietti da visita, partecipazioni, modulistica per studi professionali, qualche catalogo. Lavori con due o tre collaboratori, magari un familiare. Hai una piccola offset ormai vecchia e una macchina digitale presa a rate. I debiti si sono accumulati tra fornitori, banca e qualche rata saltata. Vorresti spostarti su stampa digitale personalizzata, gadget, grande formato o piccolo packaging, ma il conto non ti dà respiro.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: se rientri nella nozione di impresa minore, non puoi accedere al concordato preventivo né agli accordi di ristrutturazione, ma hai a disposizione il concordato minore e la composizione negoziata per le imprese sotto soglia. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Basta superare uno solo dei tre parametri per uscire dalla categoria.

Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è pensato proprio per chi vuole proseguire: la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, mentre la versione liquidatoria è ammessa solo se arrivano risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La domanda si presenta tramite un OCC, l’Organismo di composizione della crisi, che redige la relazione sulla completezza e attendibilità dei dati e sulla convenienza della proposta.

La composizione negoziata è aperta anche a te: l’art. 25-quater CCII la estende all’imprenditore sotto soglia. Puoi chiedere la nomina di un esperto che ti accompagni nelle trattative con banca e fornitori; se le trattative danno esito, puoi chiudere con un contratto, con una convenzione di moratoria o accedere agli strumenti per le imprese minori.

I numeri

Facciamo un esempio. Tipografia individuale con attivo di 241.800 euro, ricavi lordi medi di 176.300 euro, debiti totali di 387.950 euro, di cui 142.600 verso la banca, 118.400 verso fornitori di carta e inchiostri, 73.200 per una macchina digitale finanziata, il resto verso erario ed enti previdenziali. Rientri nei tre parametri. Se il nuovo assetto (stampa digitale personalizzata e piccolo packaging) genera un margine disponibile stimato in 3.480 euro al mese per cinque anni, il piano può mettere a disposizione dei creditori circa 208.800 euro, più l’eventuale ricavato dalla vendita della vecchia offset. È su questa base che l’OCC verifica la convenienza rispetto alla liquidazione controllata.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è arrivare all’OCC quando l’attività è già ferma: il concordato minore in continuità presuppone che l’attività esista e produca il margine promesso. Altro rischio tipico è confondere patrimonio personale e aziendale, soprattutto nelle ditte individuali, dove i debiti dell’impresa sono debiti tuoi. Infine, se hai garanti in famiglia (il coniuge che ha firmato una fideiussione per il fido), il piano va costruito tenendo conto anche della loro posizione.

Le mosse giuste

  1. Verifica i tre parametri dell’impresa minore sugli ultimi tre esercizi, prima di scegliere la strada.
  2. Ricostruisci un piano di riconversione minimo ma credibile: quali lavorazioni abbandoni, quali introduci, con quali margini.
  3. Valuta la composizione negoziata sotto soglia se c’è margine per trattare con la banca e con i principali fornitori.
  4. Se le trattative non bastano, prepara con l’OCC la proposta di concordato minore, separando ciò che serve per proseguire da ciò che puoi vendere.
  5. Coinvolgi da subito eventuali garanti, perché il loro destino giuridico va pianificato insieme al tuo.

Giurisprudenza dedicata

Il principio che guida anche il concordato minore è il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione: la proposta non può distribuire il valore a piacimento. Sul piano generale, Cass., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 ha escluso che il surplus generato dalla continuità sia liberamente distribuibile: anche il piccolo imprenditore deve rispettare le regole di graduazione, e non può pagare prima i fornitori “amici” a scapito dei privilegiati.

Se guidi una PMI tipografica con dipendenti e vuoi riconvertire la produzione

La tua situazione

Hai una società con venti, trenta, quaranta dipendenti, una o due linee offset, un reparto di prestampa, magari una legatoria interna. Il tuo mercato storico (cataloghi, riviste, stampati promozionali) si è ridotto. Hai individuato una direzione: stampa digitale industriale, etichette, packaging in cartoncino per alimentare e cosmetica. Servono nuove macchine, una riorganizzazione dei turni e personale con competenze diverse. Le banche chiedono garanzie che non hai più.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la leva principale è la combinazione di tre elementi: composizione negoziata o concordato in continuità come cornice, finanza nuova prededucibile come carburante, cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione come ammortizzatore.

La composizione negoziata si avvia con istanza sulla piattaforma telematica delle camere di commercio. L’esperto viene nominato da una commissione presso la camera di commercio del capoluogo di regione; l’incarico, salvo proroga, termina se entro 180 giorni non si trovano soluzioni. Puoi chiedere misure protettive (artt. 18-19 CCII) che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui eserciti l’impresa; il tribunale le conferma per una durata tra 30 e 120 giorni, con una durata complessiva massima di 240 giorni. Durante le trattative puoi chiedere al tribunale, ai sensi dell’art. 22, l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. Secondo il Tribunale di Napoli (Sez. VII, 8 aprile 2025), in questo contesto l’autorizzazione serve proprio a rendere prededucibili i finanziamenti, senza il limite quantitativo previsto per alcune ipotesi del concordato.

La composizione negoziata ha anche un valore “esterno”. La Cassazione penale (Sez. III, sentenza n. 30109/2025, depositata il 2 settembre 2025) ha ritenuto non illogica la decisione del riesame che, valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata, le misure protettive e i risultati economici, aveva escluso il pericolo nel ritardo in un sequestro preventivo per reati tributari. Il percorso negoziato, se serio, viene considerato anche da altri giudici come segno di una crisi gestita.

Se le trattative non bastano, il passo successivo è il concordato preventivo in continuità (art. 84 CCII), con un piano che deve indicare i tempi di risanamento e le iniziative industriali. Qui operano gli artt. 99-101 sulla finanza nuova.

Quanto ai dipendenti, la CIGS per riorganizzazione aziendale (art. 21 D.Lgs. 148/2015) è lo strumento pensato per programmi che comportano investimenti e cambiamenti produttivi, anche per processi di transizione. Il programma deve indicare gli interventi e il recupero occupazionale previsto; in linea generale la riorganizzazione può durare fino a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, mentre la causale di crisi aziendale arriva a 12 mesi. L’art. 22-ter consente, a determinate condizioni, un accordo di transizione occupazionale per i lavoratori a rischio esubero, con un periodo ulteriore di integrazione salariale. L’accesso alla CIGS dipende dall’inquadramento e dalle dimensioni dell’impresa: va verificato sul caso concreto.

Se dalle trattative si passa al concordato in continuità

Quando la composizione negoziata non basta, per una PMI tipografica il passaggio naturale è il concordato preventivo in continuità aziendale. Conviene conoscerne in anticipo le regole essenziali, perché condizionano anche il modo in cui si conducono le trattative.

Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria, e i creditori titolari di diritti di prelazione non soddisfatti integralmente vanno collocati in classi distinte. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole di tutte le classi; in mancanza, il tribunale può comunque omologare a determinate condizioni (la cosiddetta ristrutturazione trasversale), tra cui il rispetto dell’ordine dei privilegi sul valore di liquidazione e il voto favorevole di almeno una classe di creditori che sarebbe soddisfatta anche solo in parte nell’ipotesi liquidatoria.

Il valore eccedente quello di liquidazione, cioè il “surplus” generato dalla continuità, segue la regola della priorità relativa: le classi di grado inferiore possono ricevere qualcosa purché le classi dello stesso grado ricevano un trattamento almeno pari e quelle di grado superiore un trattamento più favorevole. È il terreno su cui si è pronunciata la Cassazione con le sentenze del 2024 sul surplus della continuità: la libertà di distribuzione del valore non è assoluta.

Il piano deve indicare le iniziative industriali, i tempi del risanamento e gli effetti sui lavoratori. Per una tipografia questo significa descrivere la nuova linea, il calendario di installazione, le assunzioni o riqualificazioni, le misure di ammortizzazione sociale. Il commissario giudiziale vigila sulla gestione e riferisce ai creditori: ogni scostamento rilevante dal piano va segnalato e spiegato.

Infine, ricorda che il concordato in continuità ammette anche la continuità indiretta: se il tuo progetto è che un partner industriale (per esempio un gruppo specializzato nel packaging) prenda in affitto o rilevi l’azienda e la riconverta, il piano può prevederlo, con le regole sulla competizione tra offerenti.

I numeri

Società tipografica con 27 dipendenti, debiti per 1.846.700 euro (di cui 692.300 bancari, 531.800 verso fornitori, 214.900 residui di leasing, il resto tributario e previdenziale). Il piano di riconversione prevede l’acquisto di una linea digitale per packaging da 486.000 euro, la dismissione di una delle due offset e la riqualificazione di 9 operatori. Ipotesi: un fondo di investimento e un socio mettono insieme 380.000 euro di finanza nuova, autorizzata dal tribunale; altri 106.000 euro vengono da un finanziamento agevolato. Con l’autorizzazione, i 380.000 euro sono prededucibili; senza autorizzazione, in caso di successiva liquidazione giudiziale, il finanziatore rischia di trovarsi in coda con i chirografari. Per i 9 operatori si attiva la CIGS per riorganizzazione per 14 mesi, il tempo stimato per installare la linea e completare la formazione.

I rischi specifici

Il rischio più grave è la finanza nuova non autorizzata: un finanziamento preso in fase di crisi senza passare dal tribunale non è protetto e, in caso di insuccesso, espone anche gli amministratori. Altro rischio: il piano industriale “di facciata”. La Cassazione (Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958) ha precisato che, se il commissario rileva una carenza informativa, le integrazioni successive di debitore e attestatore non bastano a evitare la revoca. Infine c’è il rischio sindacale: una riorganizzazione che non coinvolge le rappresentanze per tempo si blocca.

Le mosse giuste

  1. Non aspettare i segnali d’allarme formali: avvia la composizione negoziata quando il piano di riconversione è ancora finanziabile.
  2. Chiedi subito le misure protettive se una banca o un fornitore minaccia azioni esecutive sui macchinari o sui crediti verso clienti.
  3. Fai autorizzare ogni euro di finanza nuova ex art. 22 (in composizione negoziata) o ex art. 99 (in concordato).
  4. Coordina il calendario della CIGS con quello del piano industriale, in modo che l’integrazione salariale copra esattamente la fase di installazione e formazione.
  5. Prepara un piano B: se le trattative non chiudono, valuta subito l’accesso al concordato in continuità o, in ultima istanza, al concordato semplificato.

Per una PMI in questa fase serve qualcuno che conosca la procedura dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso piano.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce citate, Cass., Sez. I, 3 gennaio 2025, n. 82 ha chiarito che la qualificazione di un atto come ordinario o straordinario dipende dal tipo di concordato prescelto, e che nel concordato con riserva va indicata almeno di massima la strada che si intende seguire. Per una tipografia che chiede tempo con riserva, dichiarare fin da subito la vocazione alla continuità orienta tutte le autorizzazioni successive.

Se il tuo parco macchine è in leasing

La tua situazione

La tua offset da 70×100 a cinque colori è in leasing da sei anni e ne mancano due al riscatto. Una piegatrice e una tagliacarte sono in leasing anch’esse. La riconversione prevede di tenere una sola offset e di sostituire l’altra con una macchina digitale o con una fustellatrice per il packaging. La domanda è semplice: cosa succede ai leasing quando entri in una procedura?

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se le usi nel momento giusto. Nel concordato preventivo l’art. 97 CCII stabilisce che i contratti pendenti proseguono, salvo che tu chieda di sospenderli o di scioglierli. La sospensione può essere chiesta anche nella fase con riserva, per un periodo non superiore al termine concesso dal tribunale; lo scioglimento richiede invece che proposta e piano siano depositati e va motivato con la coerenza rispetto al piano. Al contraente spetta un indennizzo pari al risarcimento del danno da mancato adempimento, trattato come credito anteriore.

Per il leasing la regola è specifica: in caso di scioglimento il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare all’impresa la somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere (solo in linea capitale), il prezzo pattuito per l’opzione di riscatto e le spese documentate. Se il ricavato è inferiore, la differenza diventa un credito anteriore, soddisfatto nel concordato. È questa la “ricollocazione” del macchinario: la macchina che non ti serve più torna sul mercato e il valore residuo, se c’è, torna a te.

Per i leasing che vuoi tenere, nel concordato in continuità opera l’art. 94-bis CCII: la società di leasing non può risolvere il contratto né rifiutare l’adempimento solo perché non hai pagato canoni anteriori alla domanda. Il Tribunale di Milano (decreto 2 novembre 2025) ha ritenuto anticipabili alla fase con riserva gli effetti dell’art. 94-bis quando la domanda è adeguata; il Tribunale di Trento (10 ottobre 2023) ha concesso una misura cautelare per inibire la risoluzione di un leasing in un caso in cui l’art. 94-bis non era più invocabile.

I canoni che maturano dopo la domanda sono prededucibili fino alla notifica del provvedimento di sospensione o scioglimento: per questo la tempestività dell’istanza conta. La Cassazione (Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999) ha però precisato che il credito del concedente sorto durante il concordato non è prededucibile per il solo dato cronologico: bisogna verificare il nesso con la gestione della procedura.

Se l’impresa finisce invece in liquidazione giudiziale, la disciplina è quella dell’art. 177 CCII, con un meccanismo analogo di restituzione del bene e regolazione della differenza.

Cosa negoziare con la società di leasing prima di depositare

Non sempre la soluzione migliore passa per lo scioglimento giudiziale. In molti casi conviene usare le trattative, magari nella composizione negoziata, per arrivare a un accordo con il concedente. Le leve sono diverse:

  • riscadenzamento dei canoni, con una durata residua più lunga e rate compatibili con il periodo di transizione;
  • riscatto anticipato finanziato con la finanza nuova, quando il valore di mercato della macchina è superiore al debito residuo;
  • sostituzione del bene: alcuni concedenti accettano di ritirare la vecchia offset e finanziare la nuova macchina digitale con un nuovo contratto, compensando in parte il valore residuo;
  • subentro di un terzo nel contratto, per esempio l’acquirente del ramo in cui la macchina è inserita;
  • ricollocazione concordata: la tipografia aiuta il concedente a trovare un acquirente sul mercato dell’usato, riducendo la differenza negativa.

Per chi è nella tua posizione, sapere quali strumenti dà la legge in caso di mancato accordo è la migliore leva di trattativa: un concedente che sa che il bene può essere comunque restituito e ricollocato a valori di mercato, con l’eventuale differenza trattata come credito anteriore, ha interesse a trovare una soluzione condivisa.

I numeri

Offset in leasing: canoni scaduti e non pagati 18.740 euro, quota capitale dei canoni a scadere 214.600 euro, riscatto 6.350 euro, spese documentate di ritiro e vendita 4.210 euro: totale da dedurre 243.900 euro. Se la società di leasing ricolloca la macchina a 262.000 euro, deve versare alla tipografia 18.100 euro, che diventano risorsa per il piano. Se la vende a 171.500 euro, la differenza di 72.400 euro è un credito anteriore, da trattare come chirografario nel concordato. Il valore di mercato reale della macchina è la variabile che decide se lo scioglimento ti porta liquidità o ti lascia un debito.

I rischi specifici

Il rischio principale è lasciar maturare canoni prededucibili su macchine che il piano non userà, oppure subire la risoluzione per inadempimento prima di aver depositato la domanda. Altro rischio: una stima di mercato troppo ottimistica, che porta a sciogliere un contratto convinti di recuperare liquidità e si traduce invece in un credito residuo in capo alla società di leasing.

Le mosse giuste

  1. Fai un inventario dei leasing con la loro funzione nel piano: macchine da tenere, da sostituire, da restituire.
  2. Fai stimare il valore di mercato delle macchine da restituire prima di chiedere lo scioglimento.
  3. Chiedi la sospensione già nella fase con riserva per le macchine in dubbio, così da fermare la maturazione di canoni prededucibili.
  4. Invoca l’art. 94-bis per i leasing strategici e, se serve, chiedi misure protettive o cautelari.
  5. Valuta con la società di leasing una rinegoziazione o un subentro del cessionario se la macchina segue un ramo ceduto.

Giurisprudenza dedicata

Secondo la Cassazione (ord. n. 18019/2024), i provvedimenti che autorizzano sospensione o scioglimento sono atti di amministrazione e non decisioni su diritti: il contraente che ritiene di essere stato danneggiato fa valere le proprie ragioni nel giudizio ordinario. Per i leasing risolti prima della L. 124/2017, le Sezioni Unite (28 gennaio 2021, n. 2061) hanno escluso la retroattività della nuova disciplina e applicato per analogia l’art. 1526 c.c.: un principio che conserva rilievo per i contenziosi più vecchi.

Se hai già investito con Nuova Sabatini o Transizione 5.0

La tua situazione

Negli ultimi anni hai fatto la mossa giusta: hai comprato una macchina digitale, un sistema di gestione del colore interconnesso, una fustellatrice automatica. Per farlo hai usato la Nuova Sabatini (finanziamento bancario o leasing con contributo pubblico in conto impianti) e, per gli investimenti con risparmio energetico, il credito d’imposta Transizione 5.0 previsto dall’art. 38 del D.L. 19/2024. Ora la crisi è arrivata comunque, perché il calo della stampa tradizionale è stato più rapido del previsto. Ti chiedi se la procedura ti farà perdere quello che hai ottenuto.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ed è bene saperlo prima di scegliere lo strumento. La Nuova Sabatini prevede, tra i requisiti di accesso, che l’impresa non sia in difficoltà, non sia in liquidazione volontaria e non sia sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. Il contributo è commisurato agli interessi calcolati su un finanziamento quinquennale, con tasso convenzionale del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,575% per quelli 4.0 e green; il finanziamento non può superare i 5 anni. La disciplina attuativa prevede inoltre la revoca del contributo se i beni agevolati vengono alienati, ceduti o distolti dall’uso previsto prima che sia trascorso il periodo minimo di mantenimento dal completamento dell’investimento.

Le conseguenze pratiche sono tre:

  • uno strumento in continuità è più compatibile con il mantenimento dell’agevolazione di uno strumento liquidatorio, perché la ragione d’essere del contributo è che il bene resti produttivo nell’impresa;
  • lo scioglimento del leasing agevolato ex art. 97 CCII, con restituzione del bene al concedente, può far venir meno la destinazione del bene e innescare la revoca delle quote di contributo;
  • la cessione del ramo che contiene il bene agevolato va valutata anche alla luce delle regole sul subentro nell’agevolazione, che vanno verificate caso per caso con il gestore della misura.

Per il credito d’imposta Transizione 5.0 il ragionamento è analogo: le norme sui crediti per investimenti in beni strumentali prevedono la riduzione o la restituzione del beneficio se il bene viene ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture estere entro un periodo di sorveglianza, e il credito è subordinato al rispetto delle certificazioni energetiche e degli adempimenti di comunicazione. Va anche considerato che il quadro degli incentivi è stato più volte rimodulato tra il 2025 e il 2026: per i nuovi investimenti previsti dal piano di riconversione bisogna verificare quale misura è effettivamente in vigore al momento dell’ordine e della consegna.

I numeri

Fustellatrice acquistata in leasing con Nuova Sabatini 4.0 per 318.400 euro, contributo complessivo maturato pari a circa il 3,575% annuo su cinque anni dell’importo, erogato in quote. Se dopo diciotto mesi il piano prevede di sciogliere il leasing e restituire la macchina, il contributo residuo non ancora erogato si perde e quello già incassato può essere oggetto di revoca. Se invece il piano mantiene la fustellatrice al centro della nuova linea packaging, il contributo continua a fare il suo lavoro: abbassare il costo dell’investimento proprio nell’attività su cui punta la riconversione.

I rischi specifici

Il rischio principale è progettare il piano senza una mappa delle agevolazioni ricevute: un piano che restituisce beni agevolati o vende la linea finanziata può generare debiti verso l’amministrazione che il piano non aveva previsto. C’è poi un rischio di coerenza: il credito d’imposta già maturato è una risorsa del piano, ma solo se le certificazioni e le comunicazioni sono in ordine.

Le mosse giuste

  1. Fai un elenco di ogni bene agevolato, con data di completamento dell’investimento, periodo di mantenimento e importo del beneficio.
  2. Privilegia, se possibile, uno strumento in continuità che lasci i beni agevolati nell’impresa.
  3. Inserisci nel piano il rischio di revoca come passività potenziale, quantificata.
  4. Verifica la documentazione del credito d’imposta (perizie, certificazioni, comunicazioni) prima di contarci come risorsa.
  5. Per gli investimenti futuri, verifica la misura vigente e la sua compatibilità con lo stato di crisi.

Giurisprudenza dedicata

Sulle agevolazioni non abbiamo individuato pronunce di legittimità recenti specifiche per il rapporto tra Nuova Sabatini e strumenti di regolazione della crisi: è un terreno in cui le circolari del gestore della misura e il testo dei decreti attuativi pesano più delle sentenze. Sul piano generale resta valido il principio di Cass., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652: gli atti straordinari compiuti in procedura, come la dismissione di un bene strategico, vanno autorizzati.

Se hai rami d’azienda non più strategici da cedere

La tua situazione

La tua tipografia è cresciuta per stratificazione: c’è la stampa offset, c’è una legatoria, c’è un piccolo reparto editoriale che stampa due periodici locali, magari una cartoleria al dettaglio. La riconversione verso digitale e packaging lascia fuori alcuni di questi pezzi. Venderli può portare liquidità e alleggerire la struttura, ma ti preoccupano i dipendenti di quei reparti e il rischio che l’acquirente si trovi addosso i tuoi debiti.

Cosa cambia per te

La regola più importante, per chi è nella tua posizione, è questa: fuori da una procedura, chi compra un’azienda o un ramo risponde dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2, c.c.); dentro la composizione negoziata, con l’autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII, il trasferimento può avvenire senza questo effetto, fermo restando l’art. 2112 c.c. sui diritti dei lavoratori. Il tribunale verifica la funzionalità dell’operazione alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori e dispone le misure opportune.

Nel concordato preventivo, la cessione di rami rientra nel piano: se c’è già un’offerta da parte di un soggetto individuato, il Codice impone di aprire la competizione con altri potenziali acquirenti (art. 91 CCII, offerte concorrenti). Nel concordato in continuità indiretta, l’azienda o un ramo possono proseguire nelle mani di un soggetto diverso, per cessione, affitto o conferimento.

Sul personale, l’art. 2112 c.c. prevede la prosecuzione del rapporto con il cessionario. La legge prevede però, per i trasferimenti di imprese in crisi nell’ambito di alcuni strumenti di regolazione, la possibilità di accordi sindacali che modulano le condizioni di lavoro (art. 47 L. 428/1990, nella versione coordinata con il Codice): è un passaggio delicato, che va costruito con le rappresentanze dei lavoratori nel rispetto delle procedure di consultazione.

I numeri

Legatoria con 6 dipendenti, macchinari di proprietà valutati 94.700 euro, contratti di lavorazione con tre editori. Un’impresa concorrente offre 138.300 euro per il ramo, compresi macchinari e contratti, con assunzione dei 6 dipendenti. Fuori procedura, l’acquirente chiederebbe probabilmente uno sconto per il rischio di rispondere dei debiti contabilizzati. In composizione negoziata con autorizzazione ex art. 22, quel rischio si neutralizza e il prezzo pieno entra nel piano: 138.300 euro di liquidità destinata a finanziare la linea packaging e a pagare i creditori secondo il piano.

I rischi specifici

Il rischio principale è vendere senza autorizzazione e senza procedura competitiva: una cessione fuori dalle regole può essere contestata dai creditori o in una successiva liquidazione giudiziale. Altro rischio è sottovalutare il ramo: una legatoria con clienti fidelizzati vale più dei suoi macchinari.

Le mosse giuste

  1. Definisci il perimetro esatto del ramo: beni, contratti, dipendenti, autorizzazioni.
  2. Fai stimare il ramo da un professionista indipendente.
  3. Chiedi l’autorizzazione ex art. 22 CCII se sei in composizione negoziata, o inserisci la cessione nel piano di concordato con procedura competitiva.
  4. Apri il confronto sindacale per tempo, con la documentazione richiesta dalla legge.
  5. Verifica la sorte dei leasing e delle agevolazioni sui beni del ramo.

Giurisprudenza dedicata

Le Sezioni Unite (n. 42093/2021) hanno legato la prededuzione al rapporto concreto tra il credito e la procedura: per chi cede un ramo, significa che i costi sostenuti per l’operazione (stime, consulenze, adempimenti) potranno essere trattati come funzionali solo se davvero collegati alla procedura. Cass., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 ha escluso la prededuzione “in funzione” per crediti sorti dopo la chiusura del concordato, nel fallimento successivo: i tempi dell’operazione vanno quindi allineati a quelli della procedura.

Tre tipografie, tre conti

Lo stesso problema, cioè il calo della stampa tradizionale e la necessità di riconvertire, applicato a tre profili diversi. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.

Simulazione 1 — Tipografia artigiana sotto soglia

Ipotesi: ditta individuale, attivo 241.800 euro, ricavi 176.300 euro, debiti 387.950 euro. Il titolare deposita tramite OCC una proposta di concordato minore in continuità con margine disponibile di 3.480 euro al mese per 60 mesi (208.800 euro), più 23.650 euro dalla vendita della vecchia offset. Totale a disposizione dei creditori: 232.450 euro.

  • Crediti privilegiati (lavoratori, previdenza, parte erariale): 61.300 euro → pagati per intero nel primo anno e mezzo.
  • Banca garantita sulla macchina digitale (73.200 euro): prosecuzione del finanziamento, perché la macchina è il cuore della riconversione.
  • Chirografari residui: circa 253.450 euro, a cui restano 97.950 euro → soddisfazione intorno al 38,6%.

Esito: la tipografia prosegue con un’attività ridisegnata; i creditori ricevono più di quanto otterrebbero dalla liquidazione controllata, secondo la relazione dell’OCC.

Simulazione 2 — PMI con 27 dipendenti

Ipotesi: debiti 1.846.700 euro, composizione negoziata avviata il 3 febbraio; misure protettive confermate per 120 giorni. Il 18 marzo il tribunale autorizza ex art. 22 un finanziamento prededucibile di 380.000 euro. CIGS per riorganizzazione per 9 operatori per 14 mesi. Il 12 luglio le trattative si chiudono con un accordo con le banche (moratoria di 24 mesi sui 692.300 euro di esposizione) e un piano di rientro con i fornitori principali.

Esito: la nuova linea packaging entra in produzione a novembre; la finanza nuova è protetta da prededuzione in caso di successivo insuccesso; i 9 operatori rientrano progressivamente.

Simulazione 3 — Tipografia con offset in leasing e bene agevolato

Ipotesi: concordato in continuità con domanda con riserva depositata il 9 aprile. Due leasing: offset (da restituire) e fustellatrice Sabatini (da tenere). Il 15 aprile la tipografia chiede la sospensione del leasing offset; dopo il deposito del piano ne chiede lo scioglimento. La società di leasing ricolloca la macchina a 262.000 euro contro 243.900 euro da dedurre: 18.100 euro tornano all’impresa. Per la fustellatrice invoca l’art. 94-bis: il concedente non può risolvere per i canoni anteriori non pagati.

Esito: la tipografia conserva la macchina agevolata e il contributo; recupera una piccola eccedenza dalla macchina che non usa più. Se avesse sciolto entrambi i leasing, avrebbe perso il bene strategico e messo a rischio l’agevolazione.

Quando appartieni a più profili insieme

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nella realtà quasi nessuna tipografia rientra in un solo profilo.

Impresa minore con macchinari in leasing. Il concordato minore non ha un’esatta replica dell’art. 97 CCII previsto per il concordato preventivo; la sorte dei contratti in corso va quindi verificata alla luce delle regole specifiche delle procedure per le imprese minori e del contratto. Per chi è nella tua posizione, la soluzione più prudente è negoziare con la società di leasing già in composizione negoziata sotto soglia, prima di depositare la domanda di concordato minore.

PMI che ha investito con incentivi e vuole cedere un ramo. Se nel ramo da cedere c’è un bene agevolato, la cessione può incidere sull’agevolazione. In questi casi il piano deve prevedere o il subentro dell’acquirente nell’agevolazione, ove ammesso, o l’accantonamento dell’eventuale restituzione.

Soci che vogliono finanziare la riconversione. Se i soci mettono denaro, la differenza tra un finanziamento “normale” e uno autorizzato è enorme: fuori procedura, il finanziamento del socio rischia la postergazione ex art. 2467 c.c.; dentro il concordato, l’art. 102 CCII lo rende prededucibile fino all’80%, e per intero se il finanziatore diventa socio in esecuzione del concordato omologato. Cass., Sez. I, 13 agosto 2024, n. 22772 ha precisato che il rango prededucibile del finanziamento è legato alla procedura del debitore che lo ha ricevuto: chi finanzia deve sapere esattamente in quale procedura e con quale autorizzazione lo fa.

Titolare-garante. Nelle società di persone e in molte SRL familiari, il titolare ha garantito personalmente i debiti bancari. Il risanamento della società non libera automaticamente il garante: la sua posizione va gestita in parallelo, eventualmente con uno strumento di sovraindebitamento proprio.

Tipografia che durante la riconversione supera le soglie dell’impresa minore. Può accadere che il nuovo assetto faccia crescere i ricavi o che un investimento in macchinari aumenti l’attivo oltre i 300.000 euro. La qualificazione si fa sui tre esercizi precedenti e sulla situazione dei debiti al momento della domanda: una tipografia che oggi è minore potrebbe non esserlo più fra due anni. Se il piano prevede una crescita significativa, conviene valutare fin dall’inizio quale strumento resterà accessibile anche nelle fasi successive, per non trovarsi a dover cambiare procedura a metà percorso.

Tipografia che vuole cedere un ramo e mantenere i leasing. Se i macchinari in leasing sono inseriti nel ramo da cedere, l’operazione richiede il coordinamento di tre piani: l’autorizzazione al trasferimento, il consenso o il subentro del concedente, la sorte dei dipendenti del ramo. Ognuno di questi passaggi ha tempi propri: il calendario va costruito in anticipo.

I cinque profili a confronto

Per vedere in un colpo d’occhio cosa cambia, ecco la tabella riepilogativa.

Aspetto Artigiana / impresa minore PMI con dipendenti Macchinari in leasing Beni agevolati Rami da cedere
Strumento principale Concordato minore, composizione negoziata sotto soglia Composizione negoziata, concordato in continuità Concordato preventivo (art. 97, art. 94-bis) Strumenti in continuità Composizione negoziata con autorizzazione ex art. 22, concordato
Finanza nuova Apporti esterni, risorse dei garanti Artt. 22, 99-102 CCII Liquidità da eccedenza di ricollocazione Credito d’imposta come risorsa, se documentato Prezzo del ramo
Tutela principale Prosecuzione dell’attività Misure protettive, prededuzione Sospensione/scioglimento, divieto di risoluzione Mantenimento del bene nell’impresa Esclusione dell’art. 2560 c.c. con autorizzazione
Rischio principale Arrivare con attività ferma Finanza non autorizzata Canoni prededucibili inutili Revoca dell’agevolazione Vendita senza autorizzazione
Personale Pochi collaboratori, spesso familiari CIGS riorganizzazione, transizione occupazionale Indiretto Indiretto Art. 2112 c.c., confronto sindacale

Le domande che si pongono tutte le tipografie

Posso iniziare con la composizione negoziata e poi passare a un concordato?

Sì. La composizione negoziata è spesso la prima tappa: se le trattative non bastano, puoi accedere agli strumenti di regolazione della crisi, compreso il concordato semplificato riservato a chi ha concluso senza successo il percorso con l’esperto. La Cassazione (Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 288) ha però chiarito che rinunciare a una domanda di concordato comporta il ritorno in bonis e interrompe la consecuzione tra procedure, salvo che l’insolvenza successiva derivi dalla crisi originaria: i passaggi tra strumenti vanno pianificati, non improvvisati.

I fornitori possono smettere di consegnarmi carta e inchiostri?

Nel concordato in continuità l’art. 94-bis impedisce ai contraenti di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti solo per il mancato pagamento di crediti anteriori. Per i nuovi ordini, il fornitore resta libero di chiedere condizioni diverse, ma le forniture successive alla domanda, se regolarmente autorizzate o di ordinaria amministrazione, sono di norma prededucibili.

Cosa succede se il professionista che mi assiste nella domanda non viene pagato?

Il tema riguarda la prededuzione dei crediti professionali. Cass., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 17962 ha escluso la prededuzione per il professionista quando la procedura non si apre: la funzionalità si misura sul risultato.

Se ho debiti fiscali e contributivi posso includerli nel piano?

Sì, nei limiti previsti dal Codice per la transazione su crediti tributari e contributivi, che ha regole proprie. In composizione negoziata il Codice prevede anche alcune misure premiali sul piano fiscale. Il dettaglio dipende dallo strumento scelto.

Gli interessi sul finanziamento autorizzato hanno la stessa protezione del capitale?

Secondo Cass., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20739 gli interessi maturati durante la procedura seguono la natura del credito principale, in quanto accessori.

Gli amministratori rischiano qualcosa se aspettano?

Sì. L’obbligo di predisporre assetti adeguati e di attivarsi senza indugio per uno degli strumenti previsti dall’ordinamento grava sull’imprenditore e sugli amministratori. Aspettare che la crisi diventi insolvenza può esporre a responsabilità verso la società e i creditori, soprattutto se nel frattempo il patrimonio si riduce. Attivarsi per tempo è anche una forma di tutela personale per chi guida la tipografia.

Un piano attestato di risanamento può bastare?

Per una tipografia con pochi creditori rilevanti (una o due banche, il concedente, il fornitore principale di carta) il piano attestato dell’art. 56 CCII può essere sufficiente: è uno strumento riservato, senza intervento del tribunale, che richiede l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano. Gli atti compiuti in esecuzione del piano sono protetti dalla revocatoria. Non offre però misure protettive né vincola i creditori dissenzienti: funziona solo se i creditori principali sono d’accordo.

Quanto dura, in concreto, tutto il percorso?

Dipende dallo strumento. La composizione negoziata ha un orizzonte di 180 giorni, prorogabile; il concordato preventivo richiede in genere diversi mesi tra domanda, voto e omologazione; il piano di riconversione poi si sviluppa su più anni. Per una tipografia, il tempo critico è il primo: ogni mese di attesa prima di avviare il percorso è un mese di cassa in meno per finanziare la riconversione.

La giurisprudenza utile, profilo per profilo

Ecco le pronunce richiamate nella guida, ordinate per il profilo a cui si applicano. I principi sono riformulati in parole nostre; diverse pronunce di legittimità sono state rese su fattispecie della legge fallimentare e vanno lette come guida interpretativa per il Codice della crisi.

Per tutte le tipografie che cercano finanza nuova

  • Cass., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652. Principio: per stabilire se il credito sorto da un atto compiuto in concordato è prededucibile occorre distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione; per gli atti straordinari serve l’autorizzazione. Rilevanza: ogni investimento di riconversione importante va autorizzato.
  • Cass., Sez. I, 3 gennaio 2025, n. 82. Principio: la natura ordinaria o straordinaria dell’atto dipende dal tipo di concordato; nel concordato con riserva va indicata almeno di massima la strada scelta. Rilevanza: dichiarare la continuità fin dall’inizio.
  • Cass., Sez. I, 13 agosto 2024, n. 22772. Principio: il rango prededucibile del finanziamento autorizzato resta legato alla procedura del debitore originario. Rilevanza: chi finanzia la riconversione deve conoscere i limiti della propria protezione.
  • Cass., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20739. Principio: gli interessi maturati in procedura seguono la natura del credito principale. Rilevanza: anche gli interessi della finanza nuova condividono il rango del capitale.
  • Cass., Sez. I, 28 marzo 2025, n. 8210. Principio: l’accertamento nelle forme della verifica del passivo serve per i crediti prededucibili contestati dal curatore, non per quelli non contestati o già accertati con titolo opponibile. Rilevanza: documentare bene la finanza nuova evita contestazioni in caso di insuccesso.
  • Trib. Milano, Sez. II, 24 luglio 2023. Principio: l’istanza di autorizzazione alla finanza prededucibile può essere proposta senza attestazione in caso di urgenza, ma con un vaglio rigoroso, specie se si chiedono garanzie reali. Rilevanza: anche quando la tipografia ha fretta, l’istanza va motivata.

Per la PMI con dipendenti in composizione negoziata

  • Trib. Napoli, Sez. VII, 8 aprile 2025. Principio: in composizione negoziata l’autorizzazione del tribunale serve a rendere prededucibili i finanziamenti e non opera il limite quantitativo previsto nel concordato. Rilevanza: la composizione negoziata è una sede efficace per raccogliere la finanza della riconversione.
  • Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025, depositata il 2 settembre 2025. Principio: è stata ritenuta congrua la motivazione che, valorizzando la composizione negoziata, le misure protettive e i risultati positivi, aveva escluso il pericolo nel ritardo per un sequestro preventivo. Rilevanza: un percorso negoziato serio protegge anche sul piano dei rapporti con l’autorità giudiziaria penale.
  • Cass., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. Principio: se il commissario rileva una carenza informativa, le integrazioni successive non bastano a evitare la revoca. Rilevanza: il piano di riconversione deve essere completo e trasparente da subito.
  • Cass., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 288. Principio: la rinuncia alla domanda di concordato riporta in bonis e interrompe la consecuzione, salvo che l’insolvenza successiva dipenda dalla crisi originaria. Rilevanza: i passaggi tra strumenti vanno programmati.

Per la tipografia con macchinari in leasing

  • Cass., Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999. Principio: il credito del concedente sorto durante il concordato non è prededucibile per il solo criterio cronologico; serve il collegamento con la gestione della procedura. Rilevanza: la qualificazione dei canoni post-domanda non è automatica.
  • Cass., ord. n. 18019/2024. Principio: i provvedimenti su sospensione e scioglimento dei contratti pendenti sono atti di amministrazione; il contraente insoddisfatto agisce in sede ordinaria. Rilevanza: la società di leasing non può bloccare la ricollocazione con un’impugnazione diretta.
  • Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061. Principio: la L. 124/2017 sul leasing non è retroattiva; per i leasing traslativi risolti prima si applica per analogia l’art. 1526 c.c. Rilevanza: per i contratti più vecchi le partite restitutorie seguono regole diverse.
  • Trib. Milano, decreto 2 novembre 2025. Principio: gli effetti dell’art. 94-bis CCII possono essere anticipati alla fase con riserva se la domanda è adeguata. Rilevanza: la protezione dei leasing strategici può scattare presto.
  • Trib. Trento, 10 ottobre 2023. Principio: concessa una misura cautelare che inibisce la risoluzione di un leasing quando l’art. 94-bis non era più invocabile. Rilevanza: esistono strumenti anche quando la protezione automatica è esaurita.

Per l’impresa minore e per chi cede rami

  • Cass., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474. Principio: il surplus generato dalla continuità non è liberamente distribuibile. Rilevanza: la proposta deve rispettare l’ordine delle prelazioni, anche nelle procedure delle piccole imprese.
  • Cass., Sez. Un., n. 42093/2021. Principio: la prededuzione dipende dal rapporto concreto tra credito e procedura. Rilevanza: i costi dell’operazione di cessione sono prededucibili solo se funzionali.
  • Cass., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. Principio: i crediti sorti dopo la chiusura del concordato non hanno la prededuzione “in funzione” nel fallimento successivo. Rilevanza: i tempi della cessione vanno allineati alla procedura.
  • Cass., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 17962. Principio: il credito del professionista per l’accesso al concordato non è prededucibile se la procedura non si apre. Rilevanza: la funzionalità si giudica sul risultato.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua tipografia

Ogni profilo richiede mosse diverse. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Classifichiamo la tua impresa: verifichiamo sui bilanci degli ultimi tre esercizi se rientri nell’impresa minore e quali strumenti ti sono effettivamente accessibili.
  2. Per le tipografie artigiane, costruiamo con l’OCC la proposta di concordato minore in continuità, separando beni da tenere e beni da vendere e calcolando il margine sostenibile.
  3. Per le PMI, predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il piano di risanamento con la riconversione verso digitale e packaging, e seguiamo le trattative con banche, leasing e fornitori.
  4. Chiediamo al tribunale le misure protettive quando un creditore minaccia azioni sui macchinari o sui crediti verso clienti.
  5. Redigiamo le istanze di autorizzazione alla finanza nuova ex artt. 22 e 99 CCII e verifichiamo che la prededuzione sia effettivamente spendibile dal finanziatore e dai soci.
  6. Mappiamo ogni contratto di leasing, stimiamo con i periti il valore di mercato dei macchinari e chiediamo sospensione o scioglimento ex art. 97 CCII per quelli che il piano non userà, invocando l’art. 94-bis per quelli strategici.
  7. Ricostruiamo la posizione degli incentivi (Nuova Sabatini, crediti d’imposta), quantifichiamo il rischio di revoca e lo inseriamo nel piano.
  8. Strutturiamo la cessione dei rami non strategici: definiamo il perimetro, chiediamo l’autorizzazione ex art. 22 CCII o organizziamo la procedura competitiva, coordiniamo il confronto sindacale.
  9. Coordiniamo il calendario della CIGS per riorganizzazione con il piano industriale, insieme ai consulenti del lavoro dell’impresa.
  10. Gestiamo la posizione dei garanti, valutando per il titolare o i familiari gli strumenti di sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una tipografia che vuole riconvertirsi, la qualifica di Esperto Negoziatore è la più vicina al problema: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata significa sapere come si presenta un piano credibile all’esperto, come si conducono le trattative con banche e società di leasing, quando chiedere le autorizzazioni al tribunale. Per le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di impostare il concordato minore con chi conosce quella procedura da vicino.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza dover ricominciare da capo se la vicenda arriva al contenzioso. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti costruiscono i numeri del piano e verificano gli aspetti fiscali delle agevolazioni, gli avvocati traducono quei numeri in istanze, accordi e domande.

Il primo passo è capire chi sei

Il primo passo è capire in quale profilo si trova la tua tipografia; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle di un’altra impresa. Una ditta artigiana che imita la strategia di una PMI industriale perde tempo; una società che rinuncia alla composizione negoziata perché la ritiene “da grandi” rinuncia a misure protettive e finanza prededucibile che potrebbero salvarla; chi scioglie un leasing agevolato senza calcolare la revoca del contributo trasforma una soluzione in un nuovo debito.

Lo Studio Monardo affronta questi temi da una prospettiva specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e per le tipografie che rientrano nell’impresa minore opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Sono esattamente le qualifiche che servono per accompagnare una riconversione dentro gli strumenti del Codice della crisi.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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