Impianti Sciistici In Crisi: Come Affrontare Stagioni Senza Neve E Debiti?

Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi più frequenti di chi amministra una società di impianti a fune: amministratori, soci pubblici, sindaci di Comuni montani, direttori di esercizio, commercialisti. Le domande sono riportate così come vengono poste, senza filtri; le risposte cercano di essere complete ma dirette.

Il contesto è noto a chiunque lavori in quota. Gli inverni con poca neve si susseguono, i costi dell’innevamento programmato e dell’energia sono saliti, le revisioni degli impianti impongono investimenti pesanti, e i mutui contratti per seggiovie e cabinovie continuano a correre anche quando la stagione si chiude a febbraio. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024, offre strumenti pensati proprio per chi è in difficoltà ma ha ancora un’azienda che può funzionare: la composizione negoziata e il concordato preventivo in continuità aziendale. A questi si aggiungono le regole speciali per le società partecipate dai Comuni (D.Lgs. 175/2016) e quelle sulle concessioni regionali degli impianti.

Perché Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura che la legge ha creato per guidare le trattative tra impresa in crisi, banche e creditori nella composizione negoziata. In più, la parte bancaria (mutui, fidi, moratorie) e quella fiscale e contributiva vengono seguite dallo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina a livello nazionale. Sono esattamente i due fronti su cui si gioca la sopravvivenza di una società di impianti.

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Una società di impianti di risalita può davvero fallire anche se è del Comune?

Sì. Che il socio sia un Comune non mette la società al riparo dalla liquidazione giudiziale.

È la prima domanda che ci fanno i sindaci, e quasi sempre la fanno sperando in un “no”. La risposta però è chiara già nella legge. Il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) all’art. 14 stabilisce che le società partecipate sono soggette alle disposizioni sulla crisi d’impresa, oggi contenute nel Codice della crisi. In altre parole, una S.p.A. o una S.r.l. che gestisce seggiovie e piste resta una società di diritto privato, anche se il 70 o il 100% delle quote è del Comune o dell’Unione montana.

Questo ha due conseguenze pratiche, una negativa e una positiva.

Quella negativa: se la società diventa insolvente, i creditori (banche, fornitori di energia, ditte di manutenzione, enti previdenziali) possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, come per qualsiasi altra impresa commerciale.

Quella positiva, che spesso si dimentica: la società può usare tutti gli strumenti di risanamento previsti dal Codice. Può chiedere la composizione negoziata, può proporre un concordato in continuità, può negoziare accordi di ristrutturazione con le banche. Non deve aspettare che sia il Comune a “salvarla”.

C’è poi un tema di governance. Il TUSP impone alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e, quando emergono indicatori di crisi, di adottare senza indugio i provvedimenti necessari a evitarne l’aggravamento. Un consiglio di amministrazione che vede tre stagioni negative consecutive e non fa nulla non è “prudente”: rischia di essere considerato inerte.

Le società di impianti, poi, sono quasi sempre sopra le soglie della cosiddetta impresa minore: hanno attivo patrimoniale e debiti ben superiori ai limiti di legge, proprio per il valore degli impianti e dei mutui. Per questo i percorsi del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) di regola non sono quelli giusti, e si lavora con gli strumenti “maggiori”.


Cos’è la composizione negoziata e perché se ne parla tanto per le stazioni sciistiche?

È una trattativa riservata, guidata da un esperto indipendente, che si svolge fuori dal tribunale e serve a trovare un accordo con i creditori prima che la crisi diventi insolvenza conclamata.

La composizione negoziata è stata introdotta dal D.L. 118/2021 e poi trasferita nel Codice della crisi (artt. 12-25-undecies). Funziona così, in sintesi: l’imprenditore presenta un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio; una commissione nomina un esperto, che è un professionista terzo; l’esperto convoca l’imprenditore, valuta se ci sono concrete prospettive di risanamento e poi siede al tavolo con banche, fornitori, Erario e enti previdenziali.

Perché è particolarmente adatta alle società di impianti? Per tre motivi.

Il primo è la riservatezza. Una stazione sciistica vive di reputazione: se si diffonde la voce che “la società degli impianti è in concordato”, gli stagionali cercano lavoro altrove, gli operatori turistici rivedono i pacchetti, i fornitori chiedono pagamenti anticipati. La composizione negoziata, salvo che si chiedano misure protettive (che vengono pubblicate nel registro delle imprese), resta un percorso discreto.

Il secondo è la flessibilità degli esiti. Il percorso può chiudersi con un contratto con uno o più creditori, con una convenzione di moratoria, con un accordo sottoscritto anche dall’esperto, con un piano attestato di risanamento, con un accordo di ristrutturazione dei debiti o, se la trattativa fallisce, con il concordato semplificato per la cessione dei beni. Per una società con pochi grandi creditori, in genere due o tre banche e il fornitore di energia, questa flessibilità è preziosa.

Il terzo è la continuità della gestione. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa. Non arriva un commissario a gestire gli impianti: il consiglio di amministrazione continua a decidere, con l’obbligo di gestire in modo da non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria e di informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione.

Un’avvertenza: la composizione negoziata non è una moratoria automatica. Se non si chiedono e non si ottengono le misure protettive, i creditori restano liberi di agire. È uno strumento di negoziazione, non uno scudo.


Quando un gestore è “in crisi” per la legge, e non solo in difficoltà?

Quando non riesce più a guardare con ragionevole sicurezza ai prossimi dodici mesi.

Il Codice (art. 2) distingue due situazioni. La crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza è invece l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che si vede dagli inadempimenti o da altri fatti esteriori.

Per una società di impianti il confine si legge soprattutto sul calendario. A ottobre la società ha la cassa ai minimi: ha pagato le revisioni estive, deve fare le scorte di gasolio per i gatti delle nevi, deve assumere il personale. Se, facendo il conto, emerge che con una stagione “normale” non si coprono le rate dei mutui di primavera e gli acconti fiscali, siamo già in crisi in senso tecnico, anche se oggi tutti i fornitori sono pagati.

La composizione negoziata è accessibile all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile. È quindi aperta anche a chi è “prima” della crisi vera e propria. Il concordato preventivo, invece, richiede lo stato di crisi o di insolvenza.

Ci sono poi segnali che il Codice considera rilevanti e che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione) sono tenuti a segnalare all’organo di controllo al superamento di determinate soglie di debito scaduto. Per le società con organo di controllo, il collegio sindacale ha l’obbligo di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata.


Entro quando devo muovermi, se l’inverno è già andato male?

Il prima possibile, e comunque prima che partano le azioni esecutive. Per una stazione sciistica, il momento ideale è tra la fine della stagione e l’inizio dell’estate.

Non esiste un termine di decadenza per chiedere la composizione negoziata o per depositare un concordato. Ma esistono termini “di fatto” che contano molto di più.

Il primo è il calendario degli impianti. Una trattativa con le banche dura mesi: il percorso di composizione negoziata ha una durata di 180 giorni, prorogabile di altri 180. Se si parte a maggio, si arriva a novembre con un accordo o con un quadro chiaro. Se si parte a novembre, la trattativa si sovrappone alla stagione, cioè al momento in cui servono lucidità operativa e cassa.

Il secondo è il tempo delle azioni dei creditori. Una volta che una banca ha revocato i fidi, ha messo in mora e ha iniziato un’esecuzione su un immobile o sui conti, si negozia in salita. Le misure protettive possono bloccare le esecuzioni, ma è sempre meglio chiederle prima.

Il terzo è il tempo delle segnalazioni. Se il debito verso INPS o Erario supera le soglie di legge, arrivano le segnalazioni all’organo di controllo, che a sua volta deve attivarsi.

Muoversi presto non è un’ammissione di fallimento: è ciò che la legge chiede agli amministratori diligenti. Ritardare, al contrario, può esporre gli amministratori a responsabilità per aggravamento del dissesto.


Come si apre una composizione negoziata, in pratica?

Si presenta un’istanza telematica alla Camera di commercio con un set di documenti preciso; poi si lavora con l’esperto nominato.

I passaggi sono questi.

1. Il test pratico. Prima di tutto si compila il test di autodiagnosi disponibile sulla piattaforma: un calcolo semplificato che misura il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi annui al servizio del debito. Non è vincolante, ma dà una prima misura della gravità della situazione.

2. L’istanza e i documenti. L’istanza va corredata, tra l’altro, da: bilanci degli ultimi tre esercizi; situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni; un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare; l’elenco dei creditori con importi e garanzie; dichiarazione sulle procedure pendenti; certificati dei debiti fiscali, contributivi e la Centrale dei rischi.

3. La nomina dell’esperto. Una commissione presso la Camera di commercio del capoluogo di regione nomina l’esperto, che deve accettare entro due giorni lavorativi e convocare l’imprenditore senza indugio.

4. La valutazione iniziale. Se l’esperto ritiene che non ci siano concrete prospettive di risanamento, il percorso si chiude subito. Altrimenti si apre la fase delle trattative.

5. Le trattative. L’esperto incontra i creditori, raccoglie le loro posizioni, suggerisce soluzioni. Le banche hanno il dovere di partecipare in modo attivo e informato; la sola richiesta di composizione negoziata non è, di per sé, causa di revoca degli affidamenti.

6. L’esito. Al termine, l’esperto redige una relazione finale. Le soluzioni possibili sono quelle elencate sopra (contratto, moratoria, accordo, piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato semplificato).

Ecco il quadro sintetico dei passaggi, che richiameremo nelle prossime risposte.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Avvio Istanza su piattaforma telematica + documenti Nessun termine di decadenza Camera di commercio (commissione regionale)
Nomina Accettazione dell’esperto 2 giorni lavorativi dalla comunicazione Esperto
Misure protettive Ricorso per conferma dopo la pubblicazione dell’istanza Stesso giorno della pubblicazione nel registro imprese Tribunale competente
Conferma Provvedimento sulle misure Udienza da fissare entro 10 giorni dal deposito Tribunale
Durata misure Prima concessione Da 30 a 120 giorni Tribunale
Proroga misure Istanza di proroga Durata complessiva non oltre 240 giorni Tribunale
Durata percorso Trattative 180 giorni, prorogabili di altri 180 Esperto e creditori
Concordato Domanda (anche con riserva) Termine per il piano: da 30 a 60 giorni, prorogabile Tribunale
Concordato Votazione dei creditori per classi Fissata dal tribunale Commissario giudiziale / tribunale
Concordato Omologazione Dopo il voto, con eventuali opposizioni Tribunale

Le banche possono revocarmi i fidi o pignorarmi la seggiovia mentre tratto?

Possono farlo, a meno che non si chiedano e si ottengano le misure protettive. Con le misure confermate, invece, le azioni esecutive e cautelari sono bloccate.

L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o anche dopo, l’applicazione di misure protettive del patrimonio. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’impresa. Lo stesso giorno l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma; il tribunale, sentite le parti e l’esperto, conferma o revoca, e fissa la durata.

Per una società di impianti il punto è delicato perché il patrimonio è concentrato: la cabinovia, i terreni delle stazioni a valle e a monte, i bacini per l’innevamento, i mezzi battipista. Un pignoramento su uno solo di questi beni può fermare la stagione.

Quanto alle banche, la legge prevede che l’accesso alla composizione negoziata non costituisca di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Le banche possono comunque agire se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina di vigilanza prudenziale, ma devono motivare. È un presidio importante per chi ha un fido di cassa che serve proprio per arrivare a dicembre.

Due limiti vanno detti con chiarezza.

Il primo: le misure protettive hanno una durata massima. Nella composizione negoziata non possono superare complessivamente 240 giorni; e il Codice prevede, più in generale, che la durata complessiva delle misure protettive, tra composizione negoziata e strumenti successivi, non possa superare i dodici mesi. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025, ha ribadito che questo limite annuale riguarda la stessa crisi e non si “rinnova” chiedendo un nuovo strumento senza un vero elemento di discontinuità.

Il secondo: le misure non possono essere aggirate con provvedimenti cautelari atipici che ottengano lo stesso effetto. Lo ha detto lo stesso Tribunale di Bologna, in linea con il Tribunale di Milano (22 novembre 2023) e il Tribunale di Roma (14 ottobre 2024), secondo cui le misure atipiche sono ammesse solo in casi eccezionali, circoscritti e limitati nel tempo.

Le misure protettive comprano tempo, non risolvono la crisi: quel tempo va usato per costruire un piano.


Come si scrive un piano credibile se gli incassi arrivano solo da dicembre ad aprile?

Ragionando per mesi, non per anni, e mostrando ai creditori che la stagionalità è stata messa nei numeri, non nascosta.

È la domanda tecnica più importante dell’intero articolo. Un piano di risanamento costruito su base annua, per una società di impianti, è quasi sempre fuorviante: dice che in un anno entrano 4 milioni e ne escono 3,8, ma non dice che tra maggio e novembre la cassa scende sotto zero e che la rata del mutuo di giugno arriva proprio nel momento peggiore.

Un piano credibile dovrebbe contenere almeno questi elementi.

Un cash flow mensile su più stagioni. Incassi da skipass concentrati tra dicembre e marzo (con picchi a Natale, Capodanno, settimane bianche e Carnevale), eventuali incassi estivi (bike park, escursionisti, eventi), costi fissi distribuiti su dodici mesi.

Scenari di innevamento. Il piano non può basarsi solo sulla stagione media. Deve mostrare cosa succede con una stagione buona, una media e una scarsa: giorni di apertura, primi passaggi, ricavi per giornata. Un attestatore serio chiederà proprio questo, ed è ciò che convince le banche.

Il costo dell’innevamento programmato. Energia, acqua, manodopera notturna, ammortamento dei generatori. È la voce che più cambia tra un inverno freddo e uno mite.

Il calendario tecnico degli impianti. Revisioni speciali e generali, scadenze della vita tecnica: sono investimenti obbligatori che il piano deve prevedere, perché senza di essi l’impianto non può essere esercito.

Le fonti pubbliche, separate dai ricavi di mercato. Contributi regionali, eventuali ristori, trasferimenti del Comune socio: vanno indicati a parte, con lo stato di avanzamento (deliberato, concesso, erogato), perché i creditori li pesano in modo diverso.

Il riallineamento delle scadenze del debito. Il cuore della trattativa con le banche è spesso proprio questo: spostare le rate dei mutui nei mesi in cui la cassa c’è. Una rata a gennaio o febbraio, per una società di impianti, pesa molto meno di una rata a luglio.

Per il concordato in continuità, l’art. 87 del Codice richiede che il piano indichi, tra l’altro, le cause della crisi, la strategia di intervento, i tempi, le iniziative industriali e i flussi di cassa attesi; e che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Per la società di impianti, “le cause della crisi” devono distinguere ciò che è strutturale (quota altimetrica, trend climatico) da ciò che è congiunturale (una o due stagioni anomale, un picco del costo energetico). Un piano che attribuisce tutto alla sfortuna non convince nessuno.


Se la trattativa non basta, come funziona il concordato in continuità?

È una procedura davanti al tribunale in cui la società continua a gestire gli impianti e paga i creditori, in tutto o in parte, con i flussi che la gestione stessa produce.

Il concordato in continuità aziendale è disciplinato soprattutto dagli artt. 84 e seguenti del Codice. In sintesi:

  • la società presenta una proposta e un piano, accompagnati dall’attestazione di un professionista indipendente;
  • i creditori sono divisi in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici (nel concordato in continuità le classi sono obbligatorie);
  • i creditori votano; la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole di tutte le classi, secondo le maggioranze di legge;
  • se una o più classi votano contro, il tribunale può comunque omologare in presenza delle condizioni della cosiddetta ristrutturazione trasversale (art. 112 del Codice), che tutela i creditori dissenzienti assicurando che non ricevano meno di quanto avrebbero in liquidazione giudiziale.

Il valore distribuito ai creditori ha due componenti: il valore di liquidazione, che va ripartito secondo l’ordine delle cause di prelazione, e il cosiddetto plusvalore da continuità, che può essere distribuito con regole più flessibili, purché i crediti di ciascuna classe siano trattati almeno in modo pari a quelli delle classi dello stesso grado e più favorevolmente di quelli di grado inferiore.

Quando un concordato è davvero “in continuità”? La Cassazione (Cass., 15 giugno 2023, n. 17092) ha precisato che si resta nell’ambito della continuità anche se alcuni beni vengono liquidati, purché una componente di prosecuzione dell’attività resti presente, e che la modifica di una parte dell’attività produttiva non è di per sé un ostacolo. Per una stazione sciistica è un principio importante: si può chiudere una sciovia ormai fuori quota, vendere un terreno, e mantenere comunque la continuità sugli impianti principali.

La Corte ha anche ricordato i limiti: si ha abuso quando la continuità è solo di facciata e maschera un concordato liquidatorio (Cass. n. 6772/2022), e non c’è impresa in esercizio quando l’attività è cessata e ridotta alla gestione di una partecipazione minoritaria (Cass. n. 21864/2023).

Il concordato in continuità non è la fine della stazione: è il modo in cui la legge consente alla stazione di restare aperta mentre si ristruttura il debito.


E il mutuo sull’impianto? Devo continuare a pagare le rate?

Dipende dallo strumento scelto. Nel concordato in continuità le rate del mutuo garantito su beni strumentali possono continuare a essere pagate, a condizioni precise.

È la domanda che arriva subito dopo la precedente, perché il mutuo ipotecario o il finanziamento in pool per la nuova seggiovia è quasi sempre la voce più pesante del passivo.

In linea generale, dopo il deposito della domanda di concordato i crediti anteriori non possono essere pagati al di fuori del piano: pagare un creditore e non gli altri violerebbe la parità di trattamento. L’art. 100 del Codice prevede però alcune eccezioni.

La prima riguarda i fornitori essenziali: il tribunale può autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi se un professionista attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Per una stazione sciistica può essere il caso del manutentore specializzato dell’impianto o del fornitore di ricambi.

La seconda riguarda proprio i mutui con garanzia reale sui beni strumentali: il tribunale può autorizzare il pagamento, alla scadenza convenzionale, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca o pegno su beni utilizzati per l’attività, se il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni fino alla domanda e se un professionista attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene, e che il rimborso delle rate non lede i diritti degli altri creditori.

Nella composizione negoziata il discorso è diverso: non c’è un divieto generale di pagare, e il mutuo viene di solito rinegoziato direttamente. Gli strumenti tipici sono l’allungamento della durata, il periodo di preammortamento (solo interessi), la ridefinizione del calendario delle rate in funzione della stagionalità, la convenzione di moratoria con più banche.

Smettere di pagare il mutuo “per vedere cosa succede”, senza un percorso avviato, è la mossa peggiore: apre la strada alla decadenza dal beneficio del termine, alla revoca dei fidi collegati e all’esecuzione sui beni ipotecati.


Il Comune socio può ripianare le perdite, o rischia di violare la legge?

Può intervenire, ma non in qualunque modo. Il TUSP pone un limite preciso al soccorso finanziario delle società in perdita.

Qui il caso delle società di impianti è davvero particolare. Molti Comuni montani vedono nella società degli impianti l’infrastruttura su cui si regge l’intera economia del paese: alberghi, ristoranti, scuole di sci, noleggi. È comprensibile che il primo istinto sia “ci mettiamo i soldi noi”.

L’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 stabilisce però che le amministrazioni pubbliche non possono, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi, oppure che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Restano consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o programmi relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti, purché previsti in un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.

Tradotto: il Comune non può limitarsi a coprire le perdite anno per anno. Può partecipare a un percorso di risanamento serio e documentato. Ed è esattamente qui che la composizione negoziata o il concordato offrono la cornice giusta: un piano, un esperto o un attestatore indipendente, una visione pluriennale.

C’è poi una conseguenza da conoscere prima di decidere. Il TUSP prevede che, in caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possano, per i cinque anni successivi, costituire nuove società né acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscano i medesimi servizi. Per un Comune montano significa che, se la società degli impianti finisce in liquidazione giudiziale, la strada di “rifarne una nuova” può essere chiusa per anni.

Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno le dinamiche della trattativa tra impresa, soci e creditori: è il punto di vista da cui leggere anche il ruolo del Comune socio.

Un’ultima avvertenza: le delibere del Comune sono atti amministrativi soggetti alle loro regole (motivazione, pareri dei revisori, eventuale controllo della Corte dei conti). Il piano della società e le delibere dell’ente devono “parlarsi”: un piano che conta su un aumento di capitale non ancora deliberato è un piano fragile.


Cosa succede alla concessione regionale se la società entra in concordato?

La concessione non cade automaticamente, ma va verificata la legge regionale e il disciplinare. È uno dei punti da studiare per primi.

Gli impianti a fune adibiti a servizio pubblico sono esercitati in base a provvedimenti della Regione (o della Provincia autonoma), che regolano l’autorizzazione all’esercizio, la concessione, la durata, gli obblighi del gestore. Ogni Regione ha la propria legge e i propri disciplinari: non esiste una risposta valida ovunque.

Ci sono però alcuni punti fermi.

Il primo: il Codice della crisi tutela la continuità dei rapporti contrattuali. Nel concordato preventivo i contratti in corso di esecuzione non si risolvono per effetto del solo deposito della domanda, e le clausole che prevedono la risoluzione per il solo fatto dell’apertura della procedura sono, in linea generale, inefficaci. Per i contratti con pubbliche amministrazioni l’art. 95 del Codice detta una disciplina specifica, che consente la prosecuzione con l’attestazione di un professionista sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento.

Il secondo: la concessione o l’autorizzazione all’esercizio, però, ha anche una componente pubblicistica legata alla sicurezza. Gli impianti devono rispettare le scadenze tecniche (revisioni periodiche, revisioni generali, vita tecnica) previste dalla normativa statale di settore. Un impianto che non fa la revisione si ferma, a prescindere da qualunque concordato. Ecco perché il piano deve prevedere questi investimenti.

Il terzo: in molte Regioni la decadenza della concessione è legata all’interruzione del servizio o al mancato rispetto degli obblighi del disciplinare. Una procedura che garantisce la continuità del servizio protegge la concessione molto più di quanto la metta a rischio.

In pratica, la prima cosa da fare è leggere il titolo concessorio e la legge regionale applicabile, verificare le clausole di decadenza e revoca, e informare la Regione nel modo e nei tempi giusti. Spesso la Regione è anche erogatrice di contributi: coinvolgerla presto nella trattativa può essere decisivo.


I contributi pubblici e i ristori per mancato innevamento entrano nel piano?

Sì, ma solo per quello che sono davvero: deliberati, concessi o erogati. Un contributo “promesso” non è un incasso.

Negli ultimi anni le società di impianti hanno ricevuto sostegni pubblici di varia natura: i ristori dell’epoca Covid per le stagioni chiuse, contributi regionali per l’innevamento programmato, per l’ammodernamento degli impianti, per la sicurezza, misure di sostegno legate alle stagioni con scarso innevamento previste da singole Regioni e, in alcuni casi, dal legislatore nazionale. Ogni misura ha le proprie regole, i propri beneficiari e i propri tempi.

Nel piano questi importi vanno trattati con particolare prudenza, per tre ragioni.

La certezza. Un attestatore distingue tra contributo concesso con atto formale, contributo solo deliberato in via generale e contributo semplicemente annunciato. Solo il primo può pesare pienamente nei flussi.

I vincoli di destinazione. Molti contributi sono vincolati a investimenti specifici (un impianto nuovo, un bacino, un generatore) e non possono essere usati per pagare debiti pregressi. Se il piano li usa per pagare le banche, è sbagliato.

Gli obblighi di restituzione. Alcuni contributi prevedono la revoca in caso di cessazione dell’attività, di cessione dell’impianto o di mancato rispetto dei vincoli di esercizio per un certo numero di anni. In un concordato in continuità questo rischio di solito non si materializza; in una liquidazione sì, e diventa un debito ulteriore.

C’è anche un tema di regole sugli aiuti di Stato: molti contributi sono concessi in regime “de minimis” o sulla base di regimi autorizzati, con limiti e cumuli da rispettare. Il piano non deve prevedere contributi che la società non può ricevere.

Il miglior uso del contributo pubblico, in un piano di risanamento, è finanziare l’investimento che rende la società sostenibile da sola. Usarlo per coprire un buco senza cambiare nulla vuol dire rimandare il problema alla stagione successiva.


Io sono amministratore, oppure sindaco del Comune socio: rischio personalmente?

L’amministratore che resta inerte davanti alla crisi rischia; il sindaco del Comune socio, di regola, non risponde dei fatti della società solo per la sua carica.

Per gli amministratori della società il Codice è esplicito: l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per rilevare tempestivamente la crisi e deve attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti. Chi non lo fa, e nel frattempo la situazione peggiora, può essere chiamato a rispondere del danno da ritardo. Anche il collegio sindacale ha doveri di segnalazione.

Sul fronte penale, la situazione si fa seria solo se ci sono condotte specifiche: distrazioni di beni, pagamenti preferenziali, operazioni dolose che hanno causato o aggravato il dissesto. Proprio in un caso di società interamente partecipata da un Comune, la Cassazione penale (Cass. pen., sez. V, n. 7723/2024) ha escluso che il sindaco possa essere ritenuto responsabile di bancarotta per il solo fatto di essere legale rappresentante dell’ente socio unico: se non è amministratore di fatto della società, può rispondere solo come concorrente esterno, e solo se si prova un suo contributo specifico. La Corte ha valorizzato la posizione di “alterità” tra il sindaco, come rappresentante del socio, e il consiglio di amministrazione.

Questo principio tranquillizza, ma va letto con attenzione: il sindaco che dà indicazioni operative alla società, decide i pagamenti o si sostituisce di fatto agli amministratori si espone molto di più. La separazione dei ruoli non è un formalismo: è una tutela.

Per gli amministratori, la migliore protezione è documentale: verbali che mostrano l’analisi della situazione, le alternative valutate, la scelta di uno strumento di regolazione della crisi e i motivi. L’accesso tempestivo alla composizione negoziata è anche, oggettivamente, una prova di diligenza.


Rischio di perdere gli impianti e veder chiudere la stazione?

Il rischio esiste se non si fa nulla. Con un percorso avviato in tempo, l’obiettivo concreto è proprio evitare che gli impianti si fermino.

È la domanda che si fanno tutti, a voce bassa. La risposta onesta ha due facce.

La prima: gli strumenti del Codice sono costruiti per salvare l’azienda, non per liquidarla. Sia la composizione negoziata sia il concordato in continuità hanno come presupposto che l’attività prosegua. La legge favorisce chi tenta di risanare rispetto a chi lascia andare le cose.

La seconda: non tutte le stazioni sono risanabili nella forma attuale. Se un impianto si trova a una quota dove la neve naturale è ormai rara e l’innevamento programmato costa più di quanto rende, nessun piano può far tornare i numeri senza scelte industriali: concentrare l’attività sugli impianti più alti, dismettere quelli marginali, sviluppare l’attività estiva, rivedere i costi. Il risanamento può passare anche da una riduzione del perimetro.

C’è un’altra possibilità che spesso non viene considerata: la continuità indiretta. Il Codice considera continuità anche il caso in cui l’azienda venga gestita da un soggetto diverso dal debitore, ad esempio tramite affitto o cessione dell’azienda in esercizio. Per una stazione sciistica può voler dire che gli impianti continuano a girare con un nuovo gestore, mentre la vecchia società si occupa di pagare i creditori.

Quello che fa davvero perdere gli impianti, nella maggior parte dei casi, è il tempo perso.


Quanto tempo ho davvero?

Meno di quanto pensi, ma più di quanto temi, se ti muovi adesso.

Dal punto di vista strettamente giuridico, non c’è una scadenza. Dal punto di vista pratico, il tempo lo decidono i creditori: finché pagano gli altri e la banca non revoca i fidi, si può negoziare con calma. Dal momento in cui arriva il primo decreto ingiuntivo o il primo precetto, il tempo si accorcia.

Come riferimento, ricordiamo i tempi della tabella vista sopra: un percorso di composizione negoziata dura fino a 180 giorni, prorogabili di altri 180; le misure protettive coprono al massimo 240 giorni nella composizione negoziata e, complessivamente, non oltre dodici mesi; un concordato con riserva dà 30-60 giorni (prorogabili) per depositare piano e proposta.

Per una società di impianti il calendario utile è uno solo: il piano deve essere pronto prima della stagione successiva. Arrivare a dicembre con le trattative ancora aperte significa affrontare la stagione con la cassa al minimo e i fornitori sospettosi.


E i dipendenti stagionali? Cosa succede a loro?

Nella composizione negoziata e nel concordato in continuità i rapporti di lavoro proseguono. Anzi, la continuità del personale è parte del valore che si vuole salvare.

I crediti dei lavoratori sono tra i più tutelati dall’ordinamento: hanno privilegio generale e, nel concordato, ricevono un trattamento di favore. Il Codice prevede, nel concordato in continuità, specifiche tutele per i lavoratori e obblighi di informazione e consultazione sindacale quando le scelte del piano incidono sull’organizzazione del lavoro.

Per le società di impianti c’è un aspetto in più: gli stagionali sono spesso persone del luogo, con anni di esperienza su quegli stessi impianti. Perderli vuol dire perdere competenza tecnica (manovratori, macchinisti, addetti alla sicurezza delle piste). Un piano credibile tiene conto di questo, e di solito evita tagli lineari che compromettono la sicurezza o la qualità del servizio.

Il personale non è un costo da tagliare per primo: è una delle condizioni perché la stagione si faccia.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Certo. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri verosimili ma inventati: servono a mostrare il ragionamento, non a descrivere casi reali.

Simulazione 1 — Il mutuo che scade nel mese sbagliato

Ipotesi di partenza. Società di impianti partecipata al 62% da un Comune, con quattro impianti. Debito bancario complessivo: 3.870.000 €, di cui 2.940.000 € su un mutuo ipotecario per una seggiovia quadriposto, con rate semestrali di 186.400 € a scadenza 30 giugno e 31 dicembre. Ricavi medi da skipass: 2.615.000 € a stagione. La stagione appena conclusa, con apertura ritardata e chiusura anticipata, ha prodotto 1.738.000 €.

Il problema. Il 30 giugno la cassa disponibile è di 71.300 €. Mancano 115.100 € per pagare la rata, e tra luglio e novembre servono altri 412.000 € per revisioni, assicurazioni e preparazione della stagione.

Lo sviluppo. A maggio l’organo amministrativo presenta istanza di composizione negoziata, con un progetto di piano basato su tre scenari di innevamento. Chiede misure protettive per evitare che il mancato pagamento della rata di giugno porti a decadenza e azioni esecutive. Nella trattativa si propone alla banca:
– di spostare le scadenze delle rate al 31 gennaio e al 31 marzo, cioè nei mesi di massimo incasso;
– un preammortamento di 12 mesi sulla sola quota capitale;
– l’allungamento della durata residua di 4 anni.

L’esito ipotetico. La rata annua scende, nel primo anno, da 372.800 € a circa 118.000 € (solo interessi), e poi si stabilizza su un importo inferiore all’attuale, pagato nei mesi in cui la cassa c’è. Nello scenario “stagione scarsa” la società resta comunque in equilibrio di cassa. È questo che rende l’accordo accettabile anche per la banca: un piano che regge anche nel caso peggiore vale più di uno che promette molto nel caso migliore.

Simulazione 2 — Il concordato con le classi e il voto contrario

Ipotesi di partenza. Società di impianti con un passivo di 6.480.000 €, così composto: banche con ipoteca 3.920.000 €; Erario e INPS 742.000 €; dipendenti 186.000 €; fornitori di energia e manutenzioni 1.157.000 €; altri chirografari 475.000 €. Le misure protettive della composizione negoziata sono scadute senza accordo.

Lo sviluppo. La società deposita domanda di concordato in continuità. Il piano prevede: la chiusura di una sciovia a bassa quota e la vendita del relativo terreno (stimato 318.000 €); la prosecuzione degli altri tre impianti; un aumento di capitale del Comune socio di 640.000 €, inserito come trasferimento previsto nel piano di risanamento triennale; flussi di cassa netti attesi di 2.140.000 € in cinque anni, calcolati sullo scenario medio.

Le classi proposte sono quattro: creditori ipotecari (pagati integralmente nel tempo), privilegiati fiscali e contributivi, fornitori strategici, chirografari residui. I dipendenti vengono pagati integralmente.

Il voto. Tre classi approvano; la classe dei chirografari residui vota contro.

L’esito ipotetico. Il tribunale verifica se ricorrono le condizioni della ristrutturazione trasversale: in particolare, che i chirografari dissenzienti ricevano almeno quanto avrebbero ricevuto in liquidazione giudiziale e siano trattati in modo coerente rispetto alle altre classi. Se i numeri tengono, il concordato può essere omologato nonostante il voto contrario di quella classe. La chiusura della sciovia marginale non fa venir meno la continuità, in linea con il principio della Cass. n. 17092/2023 visto sopra.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il nostro problema è la neve di quest’anno, oppure è il modello di stazione?”

È la domanda più scomoda, e per questo quasi nessuno la pone apertamente. Ma è la domanda che faranno l’esperto, l’attestatore, le banche e, alla fine, il tribunale.

Uno strumento di regolazione della crisi funziona quando la crisi ha cause che il piano può rimuovere. Se il problema è una stagione anomala, un picco energetico, un investimento troppo concentrato in un anno, il debito si può ristrutturare e la società può tornare in equilibrio. Se invece il problema è strutturale (impianti a quote dove la stagione si accorcia ogni anno, bacino di utenza in calo, costi di innevamento che crescono più dei ricavi), allora ristrutturare il debito senza cambiare il modello vuol dire solo comprare qualche stagione in più.

La conseguenza giuridica è concreta. Il piano del concordato deve indicare le cause della crisi e le iniziative industriali che si intendono adottare; l’attestatore deve dichiararne la fattibilità; il tribunale, nel valutare l’omologazione, verifica che il piano non sia manifestamente inidoneo. Un piano che si regge solo sulla speranza di inverni migliori rischia di non superare queste verifiche.

Porsi presto questa domanda permette di aprire opzioni che dopo non ci sono più: la riconversione di una parte del comprensorio, l’integrazione con l’offerta estiva, l’accorpamento con una stazione vicina, l’ingresso di un gestore industriale tramite affitto d’azienda, la ridefinizione del rapporto con il Comune e con la Regione. Più si aspetta, più la scelta si riduce a “pagare o chiudere”.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco le pronunce che abbiamo considerato in questa guida, con il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui interessano chi gestisce una società di impianti.

1. Cass. civ., 15 giugno 2023, n. 17092
Principio: il concordato resta in continuità anche se alcuni beni vengono liquidati, purché permanga una componente di prosecuzione dell’attività d’impresa; modificare una parte dell’attività produttiva non è, di per sé, un ostacolo.
Perché conta: consente di dismettere impianti marginali o terreni non strategici senza perdere i vantaggi del concordato in continuità.

2. Cass. civ., n. 6772/2022
Principio: si configura un abuso quando la continuità è solo apparente e serve a mascherare un concordato sostanzialmente liquidatorio, eludendo le soglie minime di soddisfacimento.
Perché conta: la continuità deve essere reale; non basta tenere aperto un solo impianto per evitare le regole del concordato liquidatorio.

3. Cass. civ., n. 21864/2023
Principio: non c’è impresa in esercizio, ai fini della continuità, quando l’attività è cessata e si è ridotta alla gestione di una partecipazione minoritaria.
Perché conta: una società che ha già fermato tutti gli impianti e si limita a detenere quote fatica a qualificare il proprio concordato come “in continuità”.

4. Cass. civ., n. 734/2020
Principio: per valutare la continuità non conta quanti beni vengono destinati alla liquidazione, ma se una parte di essi resta funzionale alla prosecuzione dell’impresa.
Perché conta: la valutazione è qualitativa; la vendita di molti beni non esclude la continuità se gli impianti essenziali restano in esercizio.

5. Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176
Principio: la decisione della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione.
Perché conta: il concordato va preparato bene fin dall’inizio; una proposta inammissibile non offre ulteriori gradi di “recupero” davanti alla Cassazione.

6. Cass. civ., Sez. Un., n. 27073/2016
Principio: già prima del Codice, le Sezioni Unite avevano escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato senza contestuale dichiarazione di fallimento.
Perché conta: conferma la continuità dell’orientamento richiamato dalla pronuncia del 2025.

7. Cass. pen., sez. V, n. 7723/2024
Principio: il sindaco, quale legale rappresentante del Comune socio unico di una società in house, non risponde di bancarotta per il solo fatto della carica; se non è amministratore di fatto, può rispondere solo come concorrente esterno, con prova di un contributo specifico.
Perché conta: chiarisce la posizione degli amministratori pubblici dei Comuni soci delle società di impianti, e l’importanza di non ingerirsi nella gestione.

8. Trib. Bologna, sez. IV civ., 19 maggio 2025, n. 1780
Principio: il limite di dodici mesi alla durata complessiva delle misure protettive si riferisce alla medesima crisi e non si rinnova senza una discontinuità effettiva (nuove passività, diverso attivo, nuova strategia).
Lo stesso provvedimento aggiunge che le misure cautelari atipiche non possono essere usate per ottenere effetti analoghi alle misure protettive e aggirarne il limite temporale; e che, a distanza di anni e senza progressi concreti nel piano, una nuova compressione dei diritti dei creditori non è proporzionata.
Perché conta: la protezione dagli atti esecutivi non è illimitata e non si recupera per vie traverse: va usata per costruire il piano, non per rinviare.

9. Trib. Milano, 22 novembre 2023
Principio: le misure cautelari atipiche nella crisi d’impresa sono ammissibili solo in ipotesi eccezionali, circoscritte e limitate nel tempo.
Perché conta: le misure diverse da quelle tipiche richiedono una motivazione forte e specifica.

10. Trib. Roma, 14 ottobre 2024
Principio: nella stessa linea del Tribunale di Milano, conferma il carattere eccezionale e temporalmente delimitato delle misure cautelari atipiche.
Perché conta: mostra un orientamento di merito omogeneo tra i principali tribunali.

Un’avvertenza di metodo: le pronunce di merito valgono per il caso concreto e non vincolano gli altri giudici; quelle di Cassazione esprimono orientamenti, che vanno sempre confrontati con il testo vigente del Codice, più volte modificato dai correttivi.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa fa lo Studio, passo per passo, quando una società di impianti o il suo socio pubblico ci chiede di intervenire.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa: banche, Erario, INPS, fornitori, Comune socio, con importi, garanzie e scadenze, incrociando Centrale dei rischi, certificati dei debiti fiscali e contributivi e contratti di finanziamento.
  2. Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il cash flow mensile su più stagioni, con scenari di innevamento diversi e il calendario delle revisioni tecniche degli impianti.
  3. Valutiamo quale strumento è adatto: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato in continuità, ed esponiamo per iscritto agli amministratori le alternative e i rischi.
  4. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata con tutti i documenti richiesti e il progetto di piano, e seguiamo il dialogo con l’esperto nominato.
  5. Chiediamo al tribunale le misure protettive quando servono a evitare esecuzioni su impianti, terreni o conti, e ne curiamo la conferma e l’eventuale proroga.
  6. Trattiamo con le banche la rimodulazione dei mutui sugli impianti, le moratorie e il riallineamento delle rate alla stagionalità dei flussi.
  7. Esaminiamo il titolo concessorio, la legge regionale e i vincoli dei contributi pubblici, per verificare clausole di decadenza, obblighi di restituzione e condizioni di erogazione.
  8. Coordiniamo il piano della società con le delibere del Comune socio, verificando i limiti dell’art. 14 del TUSP sui trasferimenti e sugli aumenti di capitale.
  9. Redigiamo proposta e piano di concordato in continuità, con la formazione delle classi e la verifica delle condizioni per la ristrutturazione trasversale, e assistiamo la società in tutte le udienze.
  10. Seguiamo eventuali opposizioni e impugnazioni, fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un tema come questo pesa soprattutto l’ultima qualifica. L’Esperto Negoziatore è la figura che la legge ha disegnato per condurre la composizione negoziata: conoscerne il ruolo dall’interno significa sapere cosa l’esperto si aspetta da un’impresa in crisi, quali documenti valuta per primi, come imposta il confronto con le banche. È un vantaggio concreto quando si prepara l’istanza e il progetto di piano.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la trattativa, la procedura e, se serve, le impugnazioni, senza cambi di linea a metà strada.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i numeri del piano e gli argomenti giuridici vengono costruiti in parallelo, non in compartimenti separati.


In chiusura: tre cose da ricordare

Dalle risposte di questa guida emergono tre messaggi.

Primo: una società di impianti, anche se partecipata dal Comune, può usare tutti gli strumenti di risanamento del Codice della crisi, e deve farlo presto, perché la legge chiede agli amministratori di attivarsi ai primi segnali.

Secondo: il piano deve parlare la lingua della stagionalità: flussi mensili, scenari di innevamento, rate dei mutui spostate nei mesi in cui la cassa c’è, contributi pubblici contati solo quando sono certi.

Terzo: la domanda vera è se il problema sia la neve di quest’anno o il modello della stazione. Solo rispondendo onestamente si costruisce un percorso che regge.

Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno lo strumento della composizione negoziata, e perché coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che segue in parallelo i mutui, le moratorie e i debiti con Erario e INPS. Sono le due competenze su cui si regge il risanamento di una società di impianti a fune.

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