Comune Socio Di Una Partecipata In Crisi: Deve Ripianare Le Perdite?

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: il bilancio della società partecipata chiude di nuovo in rosso, l’assemblea viene convocata, il liquidatore o l’amministratore unico chiede ai soci “un intervento”, e in giunta qualcuno sostiene che il Comune, in quanto socio, “non può tirarsi indietro”. Altri ricordano che esiste un divieto di soccorso finanziario e temono di finire davanti alla Corte dei conti. Chi ha ragione?

Su questo tema la lettera della legge dice molto, ma non tutto. L’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 pone un divieto, ma sono state le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e le pronunce della Cassazione a stabilire fin dove arriva, quando cede, e chi ne risponde se viene violato. Per questo l’analisi che segue parte dalle decisioni: le pronunce che un sindaco, un assessore al bilancio, un revisore, un amministratore della società o un creditore della partecipata devono conoscere, tradotte in conseguenze pratiche.

Lo Studio Monardo tratta questo tema con una specializzazione che deriva da abilitazioni precise. La crisi di una società partecipata è prima di tutto una crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la valutazione della reale reversibilità della crisi, che le deliberazioni della Corte dei conti pongono come condizione di qualunque intervento del socio pubblico, è esattamente il terreno su cui lavora la composizione negoziata. A questo si aggiunge il profilo contenzioso: le controversie sulla responsabilità di amministratori e soci pubblici approdano spesso alle Sezioni Unite sulla giurisdizione, e l’Avvocato è cassazionista, quindi in grado di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Lo staff di avvocati e commercialisti che coordina, operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, consente infine di leggere bilanci, piani di risanamento ed esposizioni bancarie della partecipata con gli strumenti contabili che questa materia richiede.

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Il quadro normativo in breve: limitata responsabilità, divieto di soccorso e accantonamento

Per capire su che cosa i giudici si sono pronunciati bastano cinque tasselli.

Primo tassello: la società partecipata resta una società di capitali. Il Comune che detiene quote di una S.r.l. o azioni di una S.p.A. risponde, come qualunque socio, nei limiti del conferimento. L’art. 1, comma 3, del TUSP rinvia, per tutto ciò che non è derogato, alle norme del codice civile e del diritto privato. Non esiste quindi un obbligo generale del socio pubblico di “coprire i buchi” della società.

Secondo tassello: la crisi della partecipata segue le regole della crisi d’impresa. L’art. 14, comma 1, del TUSP assoggetta le società a partecipazione pubblica alle procedure concorsuali ordinarie; dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il riferimento va letto alla liquidazione giudiziale, al concordato preventivo e agli strumenti di regolazione della crisi, nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024. I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo impongono agli amministratori, quando emergono indicatori di crisi nel programma di valutazione del rischio previsto dall’art. 6, comma 2, di adottare senza indugio i provvedimenti necessari; e precisano che non è un provvedimento adeguato la semplice previsione di un ripianamento delle perdite da parte dei soci, se non è accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale che dimostri concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.

Terzo tassello: il divieto di soccorso finanziario (art. 14, comma 5). Le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aprire linee di credito o rilasciare garanzie a favore delle partecipate (escluse quotate e istituti di credito) che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi, oppure che abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, anche infrannuali. Il divieto ha tre valvole:
– restano salvi gli artt. 2447 e 2482-ter c.c., cioè le ipotesi in cui le perdite abbiano ridotto il capitale sotto il minimo legale;
– sono consentiti i trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi a servizi di pubblico interesse o a investimenti, purché previsti in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore se esistente e comunicato alla Corte dei conti secondo l’art. 5, che porti all’equilibrio finanziario entro tre anni;
– in presenza di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, gli interventi possono essere autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Quarto tassello: l’accantonamento (art. 21). Se una partecipata chiude con un risultato negativo, l’ente socio che adotta la contabilità finanziaria deve accantonare nel proprio bilancio, in un apposito fondo, un importo pari alla perdita non immediatamente ripianata, in proporzione alla quota posseduta. Le somme accantonate tornano disponibili se l’ente ripiana la perdita, dismette la partecipazione o la società viene posta in liquidazione.

Quinto tassello: la responsabilità (art. 12). Gli amministratori e i dipendenti delle partecipate rispondono secondo il diritto societario, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori delle società in house; costituisce inoltre danno erariale il pregiudizio subito dagli enti partecipanti, compreso quello dovuto alla condotta dei loro rappresentanti che, nell’esercizio dei diritti di socio, abbiano trascurato colpevolmente di esercitarli, pregiudicando il valore della partecipazione.

Norma Cosa prevede Domanda pratica a cui risponde
Art. 1, c. 3 TUSP + codice civile Responsabilità limitata al conferimento Il Comune paga i debiti della società?
Art. 14, c. 1 TUSP + CCII Procedure concorsuali ordinarie La partecipata può finire in liquidazione giudiziale?
Art. 14, c. 2-4 TUSP Obbligo di reazione alla crisi, piano di ristrutturazione Basta “promettere” il ripiano?
Art. 14, c. 5 TUSP Divieto di soccorso dopo tre esercizi in perdita Il Comune può ricapitalizzare?
Art. 21 TUSP Accantonamento proporzionale alla perdita Che cosa deve fare il bilancio comunale?
Art. 12 TUSP Responsabilità e danno erariale Chi risponde se si sbaglia?

Il dialogo con il CCII: assetti adeguati e segnali di allarme

C’è un ulteriore livello di lettura, che la giurisprudenza contabile dà per presupposto. L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone a ogni imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche per rilevare tempestivamente la crisi; l’art. 3 del CCII declina questo dovere in termini operativi, chiedendo di rilevare squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi. Per le partecipate questi obblighi si sommano al programma di valutazione del rischio di crisi dell’art. 6, comma 2, del TUSP, che va illustrato ogni anno nella relazione sul governo societario.

Il risultato pratico è che, quando una partecipata arriva a chiedere un ripiano, la prima domanda non è “il Comune può pagare?”, ma “gli amministratori hanno visto arrivare la crisi e che cosa hanno fatto?”. Se gli indicatori di allarme erano già presenti nelle relazioni degli anni precedenti e nessuno ha reagito, la richiesta di soccorso arriva tardi e porta con sé un problema di responsabilità. È anche per questo che la Sezione Veneto, nella deliberazione n. 18/2021, ha legato la motivazione di qualunque intervento alla verifica delle cause delle perdite e delle eventuali responsabilità gestionali.

Il D.Lgs. 136/2024, ultimo correttivo del Codice, ha inciso su più punti della disciplina della crisi, tra cui la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione; resta fermo che, per la società partecipata, ogni misura che coinvolga risorse del socio pubblico deve passare il doppio filtro del CCII e del TUSP.

L’orientamento consolidato: il socio pubblico non ha un obbligo di ripiano, e il soccorso è l’eccezione

Su un punto la giurisprudenza contabile è ormai stabile da anni: la regola è il divieto, l’intervento è un’eccezione da motivare in modo rigoroso. L’orientamento si è consolidato attraverso alcune deliberazioni chiave delle Sezioni regionali di controllo.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 66/2018

La vicenda nasce da una richiesta di parere su un soccorso finanziario a favore di una società già in liquidazione. Il problema era se la messa in liquidazione cambiasse le regole: una società che non produce più servizi, ma deve solo chiudere i conti, può ricevere risorse dal socio pubblico?

La Sezione ha ricondotto anche questa ipotesi nel perimetro del divieto. La liquidazione non è una zona franca: anche la società che sta chiudendo resta soggetta al limite dell’art. 14, comma 5.

Il principio, calato nella pratica, significa che un Comune non può aggirare il divieto mettendo in liquidazione la società e poi finanziando il liquidatore “per chiudere in bellezza”. La successiva deliberazione della stessa Sezione n. 1/2019 si colloca sulla medesima linea di attenzione verso i trasferimenti destinati a società in perdita, ed è richiamata dalla stampa specializzata insieme alla prima come parte di un unico filone interpretativo.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 18/2021

Pubblicata alla fine di gennaio 2021, la deliberazione esamina il caso di un ente che, nel tempo, aveva perso la posizione di controllo sulla società, divenendo socio di minoranza, e che continuava a erogare risorse.

La Sezione ha affermato due principi. Il primo: la motivazione di un intervento straordinario deve indicare lo specifico interesse pubblico perseguito e fondarsi su ragioni economico-giuridiche, compresa la verifica delle cause delle perdite e l’accertamento di eventuali responsabilità gestionali. Il secondo: quando l’ente perde il controllo, viene meno il titolo che legittimava le erogazioni, perché l’ente non è più in grado di garantire le condizioni di svolgimento del servizio di interesse generale.

In altre parole, se il tuo Comune è socio di minoranza di una società che perde, l’idea di continuare a “dare una mano” è giuridicamente molto più debole: non controlli la gestione, non puoi garantire che i soldi pubblici servano davvero al servizio, e quindi non hai la base per giustificarli.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 25/2021

La Sezione siciliana ha affrontato il rapporto tra l’accantonamento dell’art. 21 e il presunto obbligo di ripiano. La tesi da smentire era intuitiva: “se la legge mi obbliga ad accantonare, è perché prima o poi dovrò pagare”.

La risposta è stata netta. L’accantonamento di bilancio per le perdite delle partecipate non fa sorgere in capo all’ente socio alcun obbligo di ripianare le perdite né di assumersi direttamente i debiti della società, nemmeno se l’ente è socio unico.

Il principio, calato nella pratica, significa che il fondo perdite è una misura di prudenza contabile a protezione degli equilibri del Comune, non un salvadanaio intestato alla società. Il creditore della partecipata che bussa alla porta del Comune invocando quel fondo trova una porta chiusa: il suo debitore resta la società.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 31/2022

È la deliberazione che ha sistemato i tasselli in un quadro unitario. Depositata il 24 febbraio 2022, ha risposto a un quesito sul rapporto tra soccorso finanziario e accantonamenti.

La Sezione ha chiarito che il soccorso finanziario a una società con perdite reiterate è di regola precluso e può essere ammesso solo se esiste una prospettiva motivata di recupero dell’economicità della gestione; che sono esclusi i ripiani “a consuntivo”, cioè la copertura a posteriori di perdite già maturate senza un progetto di risanamento; che l’accantonamento dell’art. 21 non obbliga il socio a ripianare; e che questi principi valgono anche per le società in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria.

Il socio pubblico può intervenire solo guardando avanti, mai solo per chiudere il passato. Un trasferimento che serve unicamente a pareggiare il bilancio dell’anno scorso, senza un piano credibile per gli anni successivi, è esattamente ciò che il divieto vuole impedire.

Il filo comune

Deliberazione Principio Conseguenza pratica
Lazio 66/2018 Divieto applicabile anche in liquidazione Niente soccorso “di chiusura”
Veneto 18/2021 Motivazione su interesse pubblico, cause delle perdite e responsabilità Delibera consiliare analitica o nulla
Sicilia 25/2021 Accantonamento ≠ obbligo di ripiano Il fondo protegge il Comune, non i creditori della società
Lombardia 31/2022 Solo con prospettiva di recupero; no ripiano a consuntivo Serve un piano, non un bonifico

Prima questione aperta: il Comune socio unico deve comunque ripianare?

La questione

Il dubbio, come lo pone di solito il sindaco: “La società è al 100% nostra, gestisce un servizio che i cittadini usano tutti i giorni. Se non mettiamo i soldi, fallisce e il servizio si ferma. Davvero non possiamo, o non dobbiamo, ripianare?”

Cosa hanno deciso i giudici

La Sezione Sicilia, con la deliberazione n. 25/2021, ha escluso che la posizione di socio unico generi un obbligo di ripiano o di accollo dei debiti. La Sezione Lombardia, con la n. 31/2022, ha esteso espressamente il regime restrittivo alle società a partecipazione pubblica totalitaria: non c’è un trattamento di favore per l’in house al 100%.

Su un piano diverso, ma convergente, la Corte costituzionale con la sentenza 11 giugno 2026, n. 103, come riportata dalla stampa specializzata, ha ribadito che le società in house non sono pubbliche amministrazioni né articolazioni dell’ente socio, anche se in alcuni settori il legislatore le assoggetta a regole pubblicistiche. E la Cassazione, Sez. I civile, 23 maggio 2026, n. 15855, ha confermato che natura giuridica e regole organizzative della partecipata restano quelle della società di capitali disciplinata dal codice civile.

L’orientamento si è consolidato nel senso che la proprietà totalitaria non trasforma il patrimonio del Comune in garanzia generica dei debiti della società. La società è un soggetto distinto, con un proprio patrimonio e con le proprie regole di crisi.

Se c’è contrasto

Sul principio non si registrano contrasti nelle fonti esaminate. Il punto delicato è un altro: il socio unico che non interviene deve comunque esercitare i suoi diritti di socio (nominare, controllare, revocare, chiedere conto) e non può restare inerte. L’assunzione prudenziale è che il Comune non ha l’obbligo di pagare, ma ha l’obbligo di decidere: ripianare con un piano, riorganizzare, dismettere o liquidare, motivando la scelta.

Cosa significa per te

Se sei amministratore comunale, il “non possiamo lasciarla fallire” non è una motivazione giuridica sufficiente. La continuità del servizio può essere garantita anche con strumenti diversi dal ripiano: reinternalizzazione, affidamento ad altro gestore, procedura di regolazione della crisi. La scelta va documentata in una delibera che metta a confronto le alternative con numeri alla mano.

Se sei creditore della società, il fatto che il socio sia un Comune al 100% non ti dà un’azione diretta contro l’ente: il tuo interlocutore resta la società, e la tutela passa dagli strumenti del CCII (insinuazione al passivo, voto sul concordato, eventuali azioni di responsabilità esercitate dagli organi della procedura).

Se sei revisore dei conti del Comune o componente dell’organo di controllo della società, il principio ti riguarda direttamente. Il tuo parere sarà letto alla luce di queste deliberazioni: un via libera a un trasferimento che copre perdite pregresse, senza piano e senza titolo, è difficile da giustificare a posteriori. La verifica da fare è sempre la stessa: c’è un piano, c’è un titolo, c’è una motivazione che spiega perché quella spesa serve al servizio e non solo a chiudere il bilancio? Se manca uno dei tre elementi, il parere dovrebbe dirlo con chiarezza, e indicare quali informazioni integrative servono prima di deliberare.

Infine, se sei amministratore della società, ricorda che il socio unico pubblico che rifiuta il ripiano non ti espone a una responsabilità per quel rifiuto: la responsabilità nasce, semmai, dall’aver atteso troppo prima di attivare gli strumenti di reazione alla crisi previsti dall’art. 14 del TUSP e dal CCII. Il rifiuto del socio, se arriva, va documentato e trattato come un dato di fatto su cui costruire la strategia: piano di ristrutturazione con risorse diverse, ricerca di nuovi soci, accesso agli strumenti di regolazione della crisi o, quando non c’è prospettiva di continuità, liquidazione ordinata.

Proprio qui si salda il profilo dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la domanda “la crisi è reversibile?” è la stessa che la Corte dei conti pone al socio pubblico prima di qualunque intervento.

Il ruolo del consiglio comunale, dell’organo di revisione e del piano di razionalizzazione

Nella pratica, la decisione di ripianare o non ripianare non nasce mai nel vuoto. L’art. 20 del TUSP impone ogni anno all’ente di effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni e, se ricorrono determinati presupposti, di adottare un piano di riassetto: tra questi rientrano le società che hanno prodotto un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, se diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale. È in quel documento che la crisi della partecipata dovrebbe emergere per prima, ed è lì che il Comune dovrebbe aver già indicato se intende mantenere, riorganizzare o dismettere la partecipazione.

Una delibera di ripiano che contraddice senza spiegazione il piano di razionalizzazione approvato pochi mesi prima è, sul piano della motivazione richiesta dalle Sezioni di controllo, un segnale di debolezza. La coerenza tra piano di razionalizzazione, bilancio dell’ente e delibera sull’intervento è il primo elemento che un organo di controllo verifica.

L’organo di revisione del Comune, dal canto suo, è chiamato a esprimersi sulle proposte che incidono sul bilancio e a verificare la congruità degli accantonamenti. Un parere sfavorevole, o un parere favorevole privo di analisi, pesa in modo diverso ma comunque rilevante nell’eventuale successivo giudizio di responsabilità. Il consiglio comunale che vota contro il parere del revisore deve motivare in modo ancora più puntuale.

Seconda questione aperta: quando il Comune può intervenire senza violare il divieto?

La questione

Il dubbio, rovesciato: “Abbiamo capito che non siamo obbligati. Ma se vogliamo salvare la società, perché il servizio è essenziale e il piano industriale regge, possiamo farlo? E come, senza esporci?”

Cosa hanno deciso i giudici

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, con la deliberazione n. 157/2020, resa su quesito proveniente dalla Regione Basilicata e commentata dalla stampa specializzata nell’ottobre 2020, ha affermato che l’aiuto finanziario è ammissibile solo se si dimostra che è finalizzato al concreto riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società. Nel ragionamento della Sezione, il comma 4 e il comma 5 dell’art. 14 si leggono insieme: l’aumento di capitale richiede un piano di ristrutturazione con concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico; e se le perdite sono triennali, il piano di risanamento deve portare all’equilibrio finanziario entro tre anni.

La Sezione Lombardia, con la deliberazione n. 31/2022, ha aggiunto il tassello decisivo: niente ripiani a consuntivo. La prospettiva deve essere motivata e rivolta al futuro. La Sezione Veneto, con la n. 18/2021, ha chiarito il contenuto minimo della motivazione: interesse pubblico specifico, analisi delle cause delle perdite, verifica di eventuali responsabilità gestionali.

C’è poi il passaggio procedurale. Il trasferimento straordinario ammesso dal comma 5 deve essere previsto in un piano di risanamento comunicato alla Corte dei conti con le modalità dell’art. 5 del TUSP; e la delibera di costituzione o di acquisizione di partecipazioni, compresi gli interventi che si risolvono in un’operazione societaria rilevante, è soggetta all’esame della Sezione di controllo competente. Le deliberazioni di questo tipo (sigla “PASP”) sono frequenti nella prassi più recente, come mostrano le pronunce pubblicate da diversi Comuni nel biennio 2025-2026.

Se c’è contrasto

Non c’è un vero contrasto, ma una tensione: alcune Sezioni insistono sul contenuto del piano, altre sul titolo giuridico dell’erogazione (contratto di servizio, convenzione). L’assunzione prudenziale è che servano entrambi: un titolo che leghi le risorse a un servizio di interesse pubblico o a un investimento, e un piano di risanamento triennale credibile, con numeri verificabili.

Resta inoltre ferma la salvezza degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.: quando le perdite hanno eroso il capitale sotto il minimo legale, i soci devono scegliere tra ricapitalizzare, trasformare o sciogliere. Anche qui, però, la scelta di ricapitalizzare non è libera: deve superare il vaglio di convenienza e sostenibilità previsto dal TUSP.

Cosa significa per te

Per un’amministrazione comunale, la strada lecita esiste ma è stretta. In concreto:
– l’intervento deve nascere da un piano (di ristrutturazione o di risanamento), non da una richiesta di cassa;
– deve esistere un titolo (contratto di servizio, convenzione, programma di investimenti) che giustifichi il trasferimento;
– la delibera deve motivare su cause delle perdite, alternative valutate, interesse pubblico, sostenibilità per il bilancio comunale;
– il piano va comunicato alla Corte dei conti e il percorso va monitorato nei tre anni.

Un ripiano senza piano è, per la giurisprudenza contabile, un soccorso vietato: la differenza tra un intervento lecito e un danno erariale si gioca sulla qualità della documentazione.

Per gli amministratori della società, ciò vuol dire che chiedere al socio “di coprire” non è una misura adeguata ai sensi dell’art. 14, comma 3: occorre presentare un piano, e se la crisi è già avanzata valutare gli strumenti del CCII, compresa la composizione negoziata, che il D.Lgs. 136/2024 ha ulteriormente messo a punto.

Terza questione aperta: chi risponde se il Comune ripiana male, o non vigila affatto?

La questione

Il dubbio dei singoli: “Se votiamo il ripiano e poi la società fallisce comunque, rispondiamo noi consiglieri, il sindaco, il dirigente? E se invece non facciamo nulla e la partecipazione si azzera?”

Cosa hanno deciso i giudici

La Cassazione, Sezioni Unite civili, con l’ordinanza 8 gennaio 2024, n. 567, si è pronunciata sul riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle società partecipate, nel filone che lega la giurisdizione contabile ai requisiti dell’in house e al danno arrecato al patrimonio dell’ente socio.

Il passo più recente, e di maggiore impatto, è delle stesse Sezioni Unite con la decisione 27 agosto 2026, n. 24808, di cui si dirà nel dettaglio più avanti: la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità verso gli amministratori della società in house non esclude quella del giudice ordinario, che concorre, perché le due azioni hanno funzione diversa.

Il fondamento normativo resta l’art. 12 del TUSP, che qualifica come danno erariale anche il pregiudizio derivante dal colpevole mancato esercizio dei diritti di socio da parte dei rappresentanti dell’ente. La Sezione Veneto, nella deliberazione n. 18/2021, ha collegato espressamente la motivazione di ogni intervento alla verifica delle responsabilità gestionali che hanno prodotto le perdite: chi finanzia senza chiedersi perché la società perde, rischia di finanziare l’errore altrui.

Se c’è contrasto

Il contrasto storico riguardava proprio i confini della giurisdizione. Oggi il quadro è più chiaro: per le società in house, il danno al patrimonio della società causato dagli amministratori può essere conosciuto dal giudice contabile; il danno all’ente socio derivante dalla condotta dei suoi rappresentanti rientra nella giurisdizione contabile ai sensi dell’art. 12, comma 2; e il giudice ordinario conserva l’azione sociale di diritto comune. L’assunzione prudenziale è che, per lo stesso fatto, amministratori di società e amministratori comunali possano essere chiamati a rispondere in più sedi.

Cosa significa per te

Il rischio di responsabilità esiste in entrambe le direzioni: c’è il danno da ripiano illegittimo, e c’è il danno da inerzia del socio che lascia perdere valore alla partecipazione senza esercitare i propri poteri. Per questo la scelta va istruita: pareri del revisore, relazione tecnica, analisi del piano, confronto delle alternative.

Per gli amministratori della società il messaggio è speculare: la doppia giurisdizione significa doppio fronte difensivo, da coordinare fin dall’inizio, perché una linea assunta davanti alla Corte dei conti può pesare sul giudizio civile e viceversa. È esattamente il caso in cui la continuità di difesa fino alle Sezioni Unite diventa decisiva.

Quarta questione aperta: accantonamento, liquidazione e spese di chiusura

La questione

“Abbiamo accantonato per anni. Ora la società va in liquidazione: possiamo usare quel fondo per pagare i creditori, o almeno il liquidatore?”

Cosa hanno deciso i giudici

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione 3 settembre 2026, n. 169/2026/PRSP, ha ribadito che l’accantonamento al fondo perdite serve a tutelare gli equilibri di bilancio dell’ente socio e non a coprire automaticamente le perdite della partecipata. La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione 23 aprile 2026, n. 160/2026/PAR, ha escluso che l’ente socio possa pagare direttamente il compenso del liquidatore di una partecipata disciolta. Entrambe si innestano sulla linea Sicilia 25/2021 e Lombardia 31/2022.

Cosa significa per te

Lo svincolo del fondo previsto dall’art. 21 in caso di liquidazione libera risorse del Comune, ma non le destina alla società. Usarle per pagare costi della partecipata riproduce il soccorso vietato. Se la liquidazione ha bisogno di risorse, la strada è quella degli strumenti concorsuali o di un intervento deliberato nei limiti dell’art. 14, non il pagamento diretto.

Sul fronte dei compensi degli organi, la Sezione delle autonomie con la deliberazione 23 marzo 2026, n. 9/2026/QMIG è stata investita di una questione di massima sulla derogabilità del tetto ai compensi degli amministratori delle controllate: segnale che anche il “costo di governo” delle partecipate in difficoltà resta sotto osservazione.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. Sez. Un., 27 agosto 2026, n. 24808

Il contesto

Per anni la responsabilità degli amministratori delle partecipate in crisi è stata un terreno di eccezioni di giurisdizione: il convenuto davanti alla Corte dei conti sosteneva che la sede giusta fosse il tribunale civile, e viceversa. Ogni anno di contenzioso sulla giurisdizione era un anno in cui la questione di merito, cioè se le perdite fossero imputabili a cattiva gestione, restava sospesa. E nel frattempo i soci pubblici dovevano decidere se ripianare, accantonare o liquidare senza sapere chi e dove avrebbe accertato le responsabilità.

La motivazione in linguaggio piano

Le Sezioni Unite, secondo quanto riportato da Norme & Tributi Plus, hanno detto una cosa semplice: riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti non toglie la giurisdizione al giudice ordinario; le due convivono. La ragione è la diversa funzione. L’azione contabile tutela l’interesse pubblico generale al corretto impiego delle risorse; l’azione sociale contro gli amministratori tutela l’interesse della società e ha natura risarcitoria. Sono due pretese diverse, anche se nascono dagli stessi fatti.

Nello stesso torno di tempo, la Corte costituzionale (sentenza n. 103/2026) e la Cassazione, Sez. I (n. 15855/2026) hanno ribadito che la società in house resta una società di capitali e non un’articolazione dell’ente. Le tre pronunce, lette insieme, compongono un quadro coerente: la società è un soggetto distinto (quindi il socio non è obbligato a ripianare), ma chi la amministra o la governa per conto del socio maneggia risorse pubbliche (quindi può rispondere in sede contabile oltre che civile).

Cosa cambia rispetto a prima

  • Per la procura contabile: l’eventuale azione civile della società o della procedura concorsuale non preclude l’azione erariale.
  • Per la società e gli organi della procedura (curatore della liquidazione giudiziale, commissario): l’azione sociale resta esercitabile davanti al giudice ordinario, a prescindere dall’iniziativa contabile.
  • Per gli amministratori convenuti: l’eccezione di difetto di giurisdizione perde gran parte della sua utilità come strumento difensivo, e la difesa si sposta sul merito: nesso causale tra condotta e perdite, diligenza, coordinamento tra i due giudizi per evitare duplicazioni risarcitorie.
  • Per gli amministratori comunali: la decisione di ripianare o non ripianare viene giudicata in un contesto in cui la responsabilità della gestione societaria sarà accertata con più facilità; la qualità dell’istruttoria comunale diventa ancora più importante.

Il principio, calato nella pratica, significa che nessuno può contare su un conflitto di giurisdizione per guadagnare tempo: chi è coinvolto nella crisi di una partecipata deve preparare la difesa nel merito sin dal primo atto. Va segnalato che si tratta di una pronuncia molto recente, nota per ora attraverso la stampa specializzata: la lettura del testo integrale consentirà di misurarne con precisione la portata.

I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sulle pronunce esaminate; non riproducono casi reali.

Simulazione 1 — Ripiano a consuntivo richiesto da una S.r.l. in house al 100%

Dati: società di gestione del verde pubblico, capitale sociale 47.300 €, perdite 2023: 61.420 €; 2024: 38.910 €; 2025: 104.770 €. Il 14 maggio 2026 l’amministratore chiede al Comune 104.770 € “a copertura della perdita 2025”, senza piano.

Applicazione: tre esercizi consecutivi in perdita, quindi scatta l’art. 14, comma 5. La perdita cumulata (205.100 €) supera ampiamente il capitale: si apre anche l’ipotesi dell’art. 2482-ter c.c. Alla luce di Lombardia 31/2022, il trasferimento richiesto è un ripiano a consuntivo: precluso. Alla luce di Veneto 18/2021, la delibera dovrebbe analizzare cause delle perdite e responsabilità.

Esito: il Comune non dovrebbe deliberare il trasferimento. Le alternative da istruire sono: (a) piano di risanamento triennale legato al contratto di servizio, da comunicare alla Corte dei conti; (b) scioglimento e liquidazione con reinternalizzazione del servizio; (c) valutazione, da parte degli amministratori, degli strumenti del CCII. Nel bilancio comunale, l’accantonamento dell’art. 21 sulla perdita 2025 non ripianata resta dovuto.

Simulazione 2 — Comune socio di minoranza

Dati: Comune con il 12,4% di una S.p.A. multiservizi; perdita 2025 di 2.316.500 €. Il socio di maggioranza propone un aumento di capitale di 1.800.000 €; quota del Comune: 223.200 €.

Applicazione: l’accantonamento ex art. 21 è pari al 12,4% della perdita non ripianata, cioè 287.246 €. Alla luce di Veneto 18/2021, il socio di minoranza privo di controllo ha una base molto più debole per giustificare erogazioni: deve dimostrare un interesse pubblico specifico e la capacità di incidere sul servizio. Alla luce di Sicilia 25/2021, l’accantonamento non lo obbliga a sottoscrivere.

Esito: se la società non è al terzo esercizio in perdita, il comma 5 non scatta, ma restano i commi 4 e la motivazione rafforzata. Il Comune può legittimamente non sottoscrivere, valutando invece la dismissione della quota in sede di razionalizzazione periodica.

Simulazione 3 — Liquidazione e fondo accantonato

Dati: società in liquidazione dal 3 febbraio 2026; il Comune, socio unico, ha in bilancio un fondo perdite di 418.650 €. Il liquidatore chiede il pagamento diretto del proprio compenso (27.380 €) e di fornitori per 96.140 €.

Applicazione: con la messa in liquidazione il fondo si svincola (art. 21), ma alla luce di Sardegna 160/2026/PAR il compenso del liquidatore non può essere pagato direttamente dall’ente; alla luce di Toscana 169/2026/PRSP e Lazio 66/2018 il fondo non è destinato alla copertura automatica dei debiti sociali, e il divieto vale anche in liquidazione.

Esito: le risorse svincolate tornano alla disponibilità del Comune. Il liquidatore deve soddisfare i creditori con l’attivo sociale; se l’attivo non basta, si apre la strada degli strumenti concorsuali. I fornitori conservano le loro pretese verso la società, non verso il Comune.

Simulazione 4 — Trasferimento legato a un contratto di servizio e piano triennale

Dati: società di trasporto pubblico locale interamente partecipata; perdite 2023: 312.480 €; 2024: 207.930 €; 2025: 158.640 €. Il 9 marzo 2026 il consiglio di amministrazione presenta un piano di risanamento 2026-2028 che prevede, con la revisione del contratto di servizio, un corrispettivo aggiuntivo di 186.300 € annui a fronte dell’estensione delle corse in orario serale, una riduzione dei costi di struttura di 94.700 € annui e il pareggio di bilancio nel 2028.

Applicazione: tre esercizi consecutivi in perdita, quindi il divieto del comma 5 è operativo. Il trasferimento però non è un ripiano a consuntivo: è legato a un contratto di servizio relativo a un servizio di pubblico interesse e inserito in un piano che punta all’equilibrio entro tre anni. Restano da verificare: l’approvazione del piano da parte dell’eventuale Autorità di regolazione di settore, la comunicazione alla Corte dei conti, la congruità del corrispettivo rispetto alle prestazioni aggiuntive (perché un corrispettivo gonfiato sarebbe un soccorso mascherato) e la motivazione sulle cause delle perdite, secondo Veneto 18/2021.

Esito: l’intervento può rientrare nell’eccezione, a condizione che la documentazione regga. Il monitoraggio annuale degli scostamenti diventa parte integrante del percorso: se nel 2027 i risultati divergono in modo significativo dal piano, proseguire con i trasferimenti senza rivedere la strategia riporterebbe l’operazione nel perimetro del divieto.

La giurisprudenza in tabella

La tabella raccoglie tutte le pronunce citate. Due avvertenze. Le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo sono pareri o pronunce di controllo, non sentenze: non vincolano il giudice, ma orientano in modo determinante l’attività delle Procure contabili e dei revisori. Alcune pronunce del 2026 sono state esaminate attraverso la stampa specializzata e vanno lette nel testo integrale prima di fondarvi una scelta.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
C. conti, Sez. contr. Lazio, n. 66/2018 Soccorso a società in liquidazione Il divieto opera anche in liquidazione Niente finanziamenti “di chiusura”
C. conti, Sez. contr. Lazio, n. 1/2019 Trasferimenti a società in perdita Stessa linea restrittiva della n. 66/2018 Conferma dell’orientamento
C. conti, Sez. contr. (quesito Regione Basilicata), n. 157/2020 Ammissibilità dell’aiuto Solo se finalizzato al concreto riequilibrio Serve un piano dimostrativo
C. conti, Sez. contr. Veneto, n. 18/2021 Erogazioni del socio di minoranza Motivazione su interesse pubblico, cause e responsabilità; senza controllo cade il titolo Socio di minoranza più vincolato
C. conti, Sez. contr. Sicilia, n. 25/2021 Accantonamento e obbligo di ripiano Il fondo non obbliga al ripiano, neppure il socio unico Creditori senza azione sul fondo
C. conti, Sez. contr. Lombardia, n. 31/2022 Soccorso e accantonamenti Solo con prospettiva motivata di recupero; no ripiani a consuntivo Guardare avanti, non coprire il passato
Cass., Sez. Un., ord. 8 gennaio 2024, n. 567 Giurisdizione sulle partecipate Riparto tra giudice contabile e ordinario Inquadramento della responsabilità
C. conti, Sez. aut., 23 marzo 2026, n. 9/2026/QMIG Tetto ai compensi degli amministratori Questione di massima sulla derogabilità Costi di governo sotto controllo
C. conti, Sez. contr. Sardegna, 23 aprile 2026, n. 160/2026/PAR Compenso del liquidatore L’ente non può pagarlo direttamente Niente pagamenti diretti in liquidazione
Cass., Sez. I, 23 maggio 2026, n. 15855 Natura della partecipata Resta società di capitali di diritto comune Patrimoni separati
Corte cost., 11 giugno 2026, n. 103 Natura delle società in house Non sono P.A. né articolazioni dell’ente Nessun obbligo automatico del socio
Cass., Sez. Un., 27 agosto 2026, n. 24808 Responsabilità degli amministratori in house Giurisdizione contabile e ordinaria concorrenti Doppio fronte difensivo
C. conti, Sez. contr. Toscana, 3 settembre 2026, n. 169/2026/PRSP Funzione del fondo perdite Tutela gli equilibri dell’ente, non copre le perdite Fondo non spendibile per la società

La sintesi operativa

  • Il Comune socio risponde nei limiti del conferimento: non esiste un obbligo generale di ripianare le perdite della partecipata, neppure se socio unico.
  • Dopo tre esercizi consecutivi in perdita, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, finanziamenti e garanzie sono di regola vietati.
  • Le eccezioni richiedono un titolo (contratto di servizio, convenzione, investimento) e un piano di risanamento che porti all’equilibrio entro tre anni, comunicato alla Corte dei conti.
  • Il ripiano “a consuntivo”, fatto solo per chiudere il bilancio passato, è precluso.
  • La motivazione deve spiegare interesse pubblico, cause delle perdite, alternative e responsabilità gestionali.
  • Il socio di minoranza senza controllo ha una base molto debole per erogare risorse.
  • L’accantonamento dell’art. 21 protegge il bilancio del Comune: non è un fondo a disposizione della società o dei suoi creditori.
  • La liquidazione non sospende il divieto e non autorizza pagamenti diretti dell’ente, compreso il compenso del liquidatore.
  • Si risponde sia per il ripiano illegittimo sia per l’inerzia del socio che lascia deteriorare la partecipazione.
  • Per gli amministratori delle in house, giurisdizione contabile e ordinaria concorrono: la difesa va impostata sul merito e coordinata tra le due sedi.
  • La crisi della partecipata si governa con gli strumenti del CCII, non con la cassa del Comune.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Un fornitore non pagato dalla partecipata può agire contro il Comune socio?

Di regola no. Il debitore è la società. Sicilia 25/2021 e Toscana 169/2026/PRSP escludono che l’accantonamento crei un obbligo verso la società o i suoi creditori, e la Cassazione (n. 15855/2026) e la Corte costituzionale (n. 103/2026) confermano l’autonomia soggettiva della partecipata. Il fornitore tutela il credito con gli strumenti ordinari contro la società e, se questa entra in una procedura, con l’insinuazione al passivo. Resta da verificare caso per caso se esistano garanzie rilasciate dal Comune o rapporti contrattuali diretti con l’ente.

Se la società ha perso il capitale, il Comune deve ricapitalizzare per forza?

No. Gli artt. 2447 e 2482-ter c.c. impongono ai soci di scegliere tra ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento; non impongono di ricapitalizzare. Per il socio pubblico, la ricapitalizzazione deve inoltre superare il vaglio dell’art. 14 e della giurisprudenza contabile (Basilicata 157/2020, Lombardia 31/2022).

Abbiamo già ripianato in passato senza piano: siamo esposti?

Potenzialmente sì, se la Procura contabile ravvisa un danno, cioè risorse erogate senza prospettiva di recupero. La valutazione dipende dalla documentazione dell’epoca, dall’esito della gestione e dall’elemento soggettivo. Dopo Cass. Sez. Un. 24808/2026, è prudente presumere che i profili di responsabilità degli amministratori della società potranno essere esaminati anche dal giudice ordinario.

La società può usare la composizione negoziata della crisi?

La composizione negoziata è uno strumento del CCII aperto all’imprenditore commerciale in squilibrio; l’art. 14, comma 1, del TUSP assoggetta le partecipate alle regole ordinarie della crisi. L’accessibilità in concreto va verificata sulla singola società (attività svolta, requisiti), e l’eventuale intervento dei soci nel percorso resta comunque soggetto ai limiti dell’art. 14, comma 5.

Il fondo accantonato, una volta svincolato, si può spendere liberamente?

Torna nella disponibilità dell’ente secondo le regole contabili ordinarie, ma non può essere usato per pagare direttamente debiti o costi della società (Sardegna 160/2026/PAR; Toscana 169/2026/PRSP).

Gli amministratori della società possono limitarsi a chiedere il ripiano al socio?

No. L’art. 14, comma 3, del TUSP stabilisce che la semplice previsione di un ripianamento delle perdite da parte dei soci non costituisce provvedimento adeguato, se non è accompagnata da un piano di ristrutturazione. L’orientamento contabile (Basilicata 157/2020, Lombardia 31/2022) va nella stessa direzione: il socio può valutare un intervento solo se gli viene sottoposto un percorso credibile di recupero. Per gli amministratori questo si traduce in un dovere attivo: rilevare la crisi, predisporre il piano, valutare gli strumenti del CCII. Limitarsi a una lettera di richiesta fondi espone a contestazioni di inadeguatezza.

Che cosa rischia il singolo consigliere comunale che vota il ripiano?

La responsabilità amministrativo-contabile è personale e richiede dolo o colpa grave, oltre al nesso causale con il danno. In concreto, rileva quanto la scelta fosse stata istruita: chi ha votato sulla base di un piano, di pareri tecnici e di una motivazione articolata si trova in una posizione molto diversa da chi ha approvato un trasferimento a consuntivo senza alcuna analisi. La valutazione è sempre caso per caso.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti visti al fascicolo concreto, che si tratti di un’amministrazione comunale, degli amministratori della società o di un creditore. Questi sono gli strumenti con cui lavoriamo:

  1. Analizziamo i bilanci degli ultimi tre esercizi della partecipata per verificare se ricorrono i presupposti del divieto dell’art. 14, comma 5, compreso l’uso di riserve per ripianare perdite infrannuali.
  2. Esaminiamo il piano di risanamento o di ristrutturazione proposto, con lo staff di commercialisti, verificando se dimostra davvero un recupero dell’equilibrio entro tre anni, come richiesto da Basilicata 157/2020 e Lombardia 31/2022.
  3. Ricostruiamo il titolo giuridico dell’eventuale trasferimento (contratto di servizio, convenzione, programma di investimenti) e ne verifichiamo la coerenza con l’eccezione prevista dalla norma.
  4. Redigiamo o rivediamo l’istruttoria della delibera consiliare, con la motivazione su interesse pubblico, cause delle perdite, alternative e responsabilità indicata da Veneto 18/2021.
  5. Verifichiamo il calcolo e la gestione dell’accantonamento ex art. 21 e le condizioni di svincolo in caso di ripiano, dismissione o liquidazione.
  6. Valutiamo con gli amministratori della società gli strumenti del CCII, compresa la composizione negoziata, per governare la crisi senza ricorrere a un soccorso vietato.
  7. Assistiamo i creditori della partecipata nella verifica delle garanzie eventualmente rilasciate dall’ente, nell’insinuazione al passivo e nel voto sulle proposte concordatarie.
  8. Impostiamo la difesa coordinata di amministratori comunali e societari davanti alla Corte dei conti e al giudice ordinario, alla luce della concorrenza di giurisdizioni affermata da Cass. Sez. Un. 24808/2026.
  9. Predisponiamo le deduzioni nell’invito a dedurre e gli atti difensivi nel giudizio di responsabilità, contestando nesso causale ed elemento soggettivo.
  10. Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, comprese le questioni di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema l’abilitazione di Esperto Negoziatore pesa in modo particolare: la domanda centrale di tutta la giurisprudenza contabile, cioè se la crisi della partecipata sia reversibile e con quale piano, è la stessa a cui risponde la composizione negoziata. E la qualifica di cassazionista garantisce che gli orientamenti analizzati vengano difesi, se necessario, fino alle Sezioni Unite, con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’analisi iniziale all’ultimo grado.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la lettura dei bilanci, la tenuta del piano e la costruzione della difesa procedono in parallelo, senza passaggi di consegne.

In chiusura

Il Comune socio di una partecipata in crisi non è obbligato a ripianare le perdite, e in molti casi non può farlo; può intervenire solo con un piano credibile, un titolo valido e una motivazione rigorosa. Chi sbaglia in un senso o nell’altro rischia la responsabilità erariale, e dopo le Sezioni Unite del 2026 anche un doppio fronte giudiziario.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze che la governano: la crisi della società si legge con gli strumenti dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, i bilanci e il piano con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti coordinato dall’Avvocato, le questioni di responsabilità e di giurisdizione con un cassazionista in grado di seguirle fino all’ultimo grado.

📩 Prima di votare un ripiano, rispondere a una richiesta della società o ricevere un invito a dedurre, mettiti in contatto con noi: i recapiti dello Studio Monardo sono indicati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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