La Composizione Negoziata È Riservata O I Creditori Lo Vengono A Sapere?

La Composizione Negoziata È Riservata O I Creditori Lo Vengono A Sapere?

Se stai leggendo queste righe, probabilmente la tua impresa ha i conti in tensione, hai sentito parlare della composizione negoziata della crisi e hai una paura precisa: che basti presentare l’istanza perché banche, fornitori, clienti e concorrenti vengano a sapere che sei in difficoltà. È la paura che blocca più imprenditori di qualunque altra, e spesso li spinge ad aspettare troppo.

Ti diciamo subito come stanno le cose, senza giri di parole. La composizione negoziata nasce riservata, e resta riservata finché sei tu a decidere di renderla visibile: è la richiesta di misure protettive, non l’accesso al percorso, a portare la tua crisi nel registro delle imprese. Tra questi due estremi ci sono molte sfumature: le banche che coinvolgi lo sanno, i creditori che inviti al tavolo lo sanno ma sono vincolati alla riservatezza, i lavoratori in alcuni casi vanno informati, il tribunale entra in scena solo se chiedi protezione.

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Ti diamo otto mosse in sequenza per governare chi viene a sapere cosa, quando e con quali conseguenze, con i termini esatti, le norme che li fondano, gli imprevisti più frequenti e i controlli da fare prima di passare alla mossa successiva. Al centro c’è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), nel testo aggiornato dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024 entrato in vigore il 28 settembre 2024, che ha toccato proprio i rapporti con le banche.

Perché parliamo noi di questo tema? Perché la composizione negoziata è uno strumento costruito attorno a una figura precisa, l’esperto indipendente, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la norma che ha introdotto questo percorso prima della sua confluenza negli artt. 12-25-undecies del CCII. Conoscere il percorso dall’interno, cioè dal lato di chi conduce le trattative, significa sapere esattamente quali informazioni circolano, chi le riceve e in quale momento la riservatezza si incrina. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si gioca il rapporto con banche e creditori pubblici.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in quale punto ti trovi. La domanda “è riservata o no?” ha risposte diverse a seconda della pressione che stai subendo, del tipo di creditori che hai e di quanto tempo ti resta. Rispondi con sincerità a queste quattro domande.

Domanda 1: qualcuno ha già iniziato ad aggredire il tuo patrimonio?

Pensa a decreti ingiuntivi notificati, precetti, pignoramenti presso terzi sui tuoi conti o sui crediti verso i tuoi clienti, ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. Se la risposta è sì, la riservatezza totale probabilmente non è più un’opzione realistica: avrai bisogno di misure protettive, e quindi di pubblicità. Il punto non è più “come evito che si sappia”, ma “come gestisco la notizia in modo che non diventi una valanga”. Se la risposta è no, hai margine per un percorso silenzioso.

Domanda 2: quanto pesano le banche nella tua struttura finanziaria?

Se la tua impresa vive di anticipi fatture, fidi di cassa, finanziamenti con garanzia pubblica, le banche sono il creditore che più ti preoccupa e che, quasi certamente, dovrai coinvolgere. La legge le tratta in modo specifico: il comma 5 dell’art. 16 CCII dice che la sola notizia dell’accesso al percorso non giustifica la revoca dei fidi, ma lascia aperta la porta della vigilanza prudenziale. Dovrai quindi preparare il terreno con loro più che con chiunque altro.

Domanda 3: hai debiti significativi verso Erario e INPS?

I creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione) hanno già, per legge, un obbligo di segnalazione quando i debiti superano determinate soglie (art. 25-novies CCII). In molti casi, quindi, il fisco “sa” già della tua tensione finanziaria prima che tu entri in composizione negoziata. Se il tuo risanamento passa da una transazione su imposte e contributi, l’Amministrazione finanziaria sarà al tavolo. Non è una fuga di notizie: è una componente fisiologica del percorso.

Domanda 4: il tuo piano tocca i rapporti di lavoro?

Se prevedi riduzioni di personale, trasferimenti d’azienda o di rami, riorganizzazioni con effetti sull’occupazione, la legge ti impone di informare i soggetti sindacali (art. 4, comma 3, CCII). Anche qui la riservatezza ha un perimetro: chi riceve l’informazione è tenuto anch’esso alla riservatezza, ma la cerchia si allarga.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Nessuna azione in corso, pochi creditori strategici, banche collaborative Mossa 1, poi Mossa 3 senza misure protettive Puoi restare in un perimetro riservato
Nessuna azione in corso ma un creditore aggressivo che minaccia un pignoramento Mossa 2 Devi decidere subito se chiedere protezione e accettare la pubblicità
Pignoramento già notificato o ricorso per liquidazione giudiziale pendente Mossa 2 e Mossa 6 in rapida sequenza Ti servono misure protettive e il ricorso di conferma nei termini
Banche che hanno già ridotto o sospeso i fidi Mossa 4 Il rapporto bancario è il fronte prioritario
Piano con esuberi o cessione di rami Mossa 7 Gli obblighi informativi verso i sindacati vanno pianificati
Trattative avanzate, vicine a una conclusione Mossa 8 Devi capire cosa diventa pubblico con l’esito scelto

Non passare oltre finché non hai chiaro in quale riga ti trovi: la stessa istanza, presentata da due imprese in situazioni diverse, ha effetti di visibilità completamente diversi.

Il quadro normativo in una schermata

Per orientarti nelle mosse, tieni a portata di mano questi riferimenti, tutti nel CCII:

  • art. 12: la composizione negoziata è uno strumento volontario per l’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile;
  • art. 13: la piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio e la nomina dell’esperto;
  • art. 16: i requisiti e i doveri dell’esperto, i doveri delle parti, la buona fede, la riservatezza, il comma 5 sui rapporti con le banche;
  • art. 17: l’accesso al percorso tramite istanza sulla piattaforma e la durata dell’incarico dell’esperto;
  • art. 18: le misure protettive e la loro pubblicazione nel registro delle imprese, con il comma 5-bis introdotto dal correttivo sul mantenimento delle sospensioni bancarie;
  • art. 19: il procedimento giudiziale di conferma delle misure protettive;
  • art. 23: gli esiti delle trattative.

Mossa 1: disegna la mappa di chi deve sapere e chi no

Obiettivo della mossa: stabilire, prima di depositare qualsiasi atto, il perimetro informativo del tuo percorso, cioè l’elenco preciso delle persone e degli enti che verranno a sapere della composizione negoziata, in che momento e con quale vincolo.

Quando va fatta

Prima di tutto il resto. Idealmente nelle due o tre settimane che precedono l’istanza sulla piattaforma, mentre prepari la documentazione richiesta (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, progetto di piano). Se la tua situazione rientra già in una delle righe “urgenti” della tabella, comprimi questa mossa in pochi giorni, ma non saltarla.

Come si esegue

Il primo passo è dividere i tuoi interlocutori in quattro cerchi.

Primo cerchio: chi saprà certamente. L’esperto nominato, il segretario generale della camera di commercio e la commissione che procede alla nomina, i tuoi organi di controllo (collegio sindacale o revisore, se presenti), i tuoi consulenti. Queste persone sono vincolate per legge o per deontologia al segreto professionale. L’esperto, in particolare, opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente (art. 16, comma 2, CCII) e non è tenuto a deporre sul contenuto delle informazioni acquisite.

Secondo cerchio: chi saprà perché lo coinvolgi tu. Le banche con cui hai linee di credito, i fornitori strategici con esposizioni rilevanti, eventualmente le società di leasing e factoring, l’Amministrazione finanziaria se proponi una transazione su debiti tributari e contributivi. Saranno informati perché partecipano alle trattative, e una volta coinvolti sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza sulla tua situazione, sulle iniziative assunte o programmate e sulle informazioni acquisite (art. 16, comma 6, CCII).

Terzo cerchio: chi potrebbe sapere in base alle tue scelte. Tutti i creditori, anche quelli non coinvolti al tavolo, e chiunque consulti il registro delle imprese, se chiedi misure protettive. I creditori destinatari delle misure, se c’è il procedimento di conferma in tribunale. I sindacati, se il piano ha effetti sui rapporti di lavoro.

Quarto cerchio: chi non deve sapere nulla. Clienti, concorrenti, mercato in generale, finché non è strettamente necessario.

Per ciascun soggetto dei primi tre cerchi, annota: cosa saprà, quando, attraverso quale canale, con quale vincolo di riservatezza, e cosa succede se la notizia esce dal perimetro.

La base giuridica

L’art. 16 CCII disegna un sistema di riservatezza a più livelli: un dovere forte per l’esperto (comma 2), un dovere di rappresentazione completa e trasparente a carico tuo (comma 4), un dovere di partecipazione attiva e informata per banche e intermediari (comma 5), un obbligo esplicito di riservatezza e di collaborazione leale per i creditori coinvolti (comma 6). L’art. 18 CCII fissa invece il momento esatto in cui la riservatezza cede alla pubblicità: la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive insieme all’accettazione dell’esperto.

Il punto da ricordare: la riservatezza non è un attributo automatico del percorso, è una condizione che costruisci tu, con le scelte che fai in questa mossa. La legge ti dà gli strumenti; sta a te usarli nell’ordine giusto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il dipendente amministrativo o il collaboratore che, vedendo la documentazione in preparazione, ne parla all’esterno. Contro questo rischio la legge sulla composizione negoziata non offre una tutela specifica: valgono gli obblighi di fedeltà del lavoratore e quelli contrattuali. Limita il numero di persone che preparano i documenti, e se necessario fai sottoscrivere impegni di riservatezza ai collaboratori esterni coinvolti.

Un secondo imprevisto è il socio di minoranza in disaccordo che minaccia di rendere pubblica la situazione. In questo caso conviene valutare con il legale il rapporto tra doveri sociali di informazione e strategia di comunicazione: un socio ha diritti informativi che non puoi comprimere, ma è vincolato anch’egli ai doveri di correttezza.

I tre livelli della riservatezza in una tabella

Per non confondere obblighi diversi, tieni presente questa distinzione. La legge non usa una sola parola “riservatezza” valida per tutti: costruisce doveri di intensità diversa, a seconda di chi è il soggetto e di quale ruolo svolge nel percorso.

Soggetto Fonte Contenuto del dovere Cosa puoi fare se viene violato
Esperto art. 16, commi 2 e 3, CCII Opera in modo riservato e non è tenuto a deporre su quanto apprende Segnalazione alla commissione e valutazione della responsabilità professionale
Imprenditore art. 16, comma 4, CCII Rappresenta la situazione in modo completo e trasparente Non è un dovere di riservatezza, ma il suo rispetto rende credibile il percorso
Banche e intermediari art. 16, comma 5, CCII Partecipano attivamente e in modo informato; non revocano i fidi per la sola notizia dell’accesso Richiesta scritta delle ragioni specifiche; misure davanti al tribunale
Creditori e altre parti coinvolte art. 16, comma 6, CCII Collaborano lealmente, rispettano la riservatezza, rispondono in modo tempestivo e motivato Documentazione della violazione; richiamo dell’esperto; valutazione di responsabilità
Soggetti sindacali art. 4, comma 3, CCII Vincolo sulle informazioni qualificate come riservate Contestazione sulla base della qualificazione scritta
Chiunque consulti il registro art. 18 CCII Nessun vincolo: l’iscrizione è pubblica Nessuno: per questo la scelta della mossa 2 è decisiva

L’ultima riga è la chiave di tutto: il registro delle imprese non ha alcun vincolo di riservatezza, quindi l’unico modo per evitare che il mercato sappia è non finire nel registro, o finirci solo quando la protezione vale il prezzo della visibilità.

Un esercizio pratico per costruire la mappa

Prendi l’elenco dei creditori che dovrai comunque allegare all’istanza e aggiungi tre colonne: “lo convoco sì/no”, “momento della convocazione”, “rischio di diffusione basso/medio/alto”. Il rischio alto riguarda tipicamente i creditori che operano nel tuo stesso settore e hanno rapporti con i tuoi concorrenti, quelli con cui c’è un contenzioso in atto e quelli che fanno capo a gruppi con uffici legali molto strutturati, abituati ad attivarsi in automatico. Il rischio basso riguarda chi ha un interesse evidente alla tua sopravvivenza: il fornitore che ha in te il cliente principale, la banca con cui hai un rapporto storico e garanzie solide.

Non trascurare i soggetti che non sono creditori ma possono diventare veicolo di notizie: i clienti con cui hai contratti di fornitura che prevedono clausole di comunicazione di eventi rilevanti, i partner commerciali in raggruppamenti temporanei, le società di assicurazione del credito che coprono i tuoi fornitori. Leggi i contratti più importanti per verificare se contengono obblighi di informazione sull’avvio di procedure o percorsi di risanamento: è un dettaglio che spesso emerge solo quando è troppo tardi.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2, verifica di avere:
– un elenco scritto dei soggetti nei quattro cerchi, con nome e ruolo;
– per ogni soggetto del secondo cerchio, una valutazione del momento in cui coinvolgerlo;
– la decisione preliminare su chi, all’interno dell’impresa, è autorizzato a parlare del percorso.

Mossa 2: decidi se chiedere le misure protettive, sapendo che è la scelta che rompe il silenzio

Obiettivo della mossa: valutare con lucidità se ti servono le misure protettive del patrimonio, accettando che chiederle significa rendere pubblica, nel registro delle imprese, l’esistenza della composizione negoziata.

Quando va fatta

Le misure protettive si possono chiedere con l’istanza di nomina dell’esperto oppure con una successiva istanza presentata sulla piattaforma (art. 18, comma 1, CCII). Hai quindi due momenti possibili: all’inizio, se la pressione è già forte; in corso di trattative, se un creditore inizia a muoversi. Questa flessibilità è preziosa: ti permette di partire in modo riservato e di “accendere” la protezione solo se diventa necessaria.

Come si esegue

Valuta tre fattori.

Il rischio di aggressione. Hai creditori che hanno già un titolo esecutivo o stanno per ottenerlo? Hai un ricorso per liquidazione giudiziale pendente? Hai conti correnti su cui potrebbe arrivare un pignoramento presso terzi che bloccherebbe l’operatività? Se sì, le misure protettive non sono un’opzione: sono la condizione per far sopravvivere l’impresa durante le trattative.

Il costo reputazionale della pubblicità. L’iscrizione nel registro delle imprese è consultabile da chiunque: banche che fanno istruttorie, fornitori che verificano l’affidabilità, società di informazioni commerciali che alimentano i loro database e generano alert automatici. Una volta pubblicata, la notizia circola rapidamente nel tuo settore.

L’efficacia di alternative più selettive. In alcuni casi puoi ottenere lo stesso risultato con accordi bilaterali di standstill con il creditore aggressivo, o con misure cautelari mirate verso singoli soggetti, che il tribunale valuta caso per caso.

Cosa succede se le chiedi

Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto:
– i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con te;
– non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa;
– non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza (art. 18, comma 4, CCII);
– i creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in tuo danno per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII).

Restano esclusi dalle misure i diritti di credito dei lavoratori.

Ricorda: la protezione scatta dalla pubblicazione nel registro delle imprese, non dal deposito dell’istanza. È esattamente la stessa pubblicazione che rende la tua situazione visibile. Protezione e pubblicità sono due facce della stessa medaglia, e la legge lo ha voluto: il creditore deve poter conoscere l’impedimento che gli viene opposto. La Corte d’Appello di Bologna, con decisione del 4 aprile 2025, ha valorizzato proprio questo collegamento, osservando che ancorare l’operatività delle misure alla pubblicazione, e non al semplice deposito, tutela la conoscibilità dell’impedimento da parte dei creditori.

La base giuridica

Artt. 18 e 19 CCII; art. 8 CCII per il limite massimo complessivo di durata delle misure protettive (dodici mesi, considerando anche eventuali successive procedure).

Se qualcosa va storto

Il caso tipico è quello dell’imprenditore che parte senza misure protettive per preservare la riservatezza e, a metà trattative, riceve la notifica di un atto di pignoramento presso terzi su un conto operativo. La soluzione esiste: presentare l’istanza di misure protettive in corso di percorso. Ma il pignoramento già eseguito prima della pubblicazione pone problemi delicati sulla sorte delle somme vincolate. Per questo, se percepisci il rischio, non aspettare l’atto: anticipa la valutazione.

Un altro imprevisto riguarda la durata. Le misure protettive hanno un orizzonte limitato. Il Tribunale di Padova, con decisione del 9 dicembre 2024, ha ritenuto che la scadenza del termine massimo delle misure protettive non impedisca di ottenere misure cautelari di contenuto analogo, per conservare i risultati di trattative ormai avanzate. È un orientamento utile, ma non generalizzato: il Tribunale di Torino, già il 5 dicembre 2023, aveva ammesso istanze cautelari anche con ricorso separato, mentre in dottrina si è segnalato il rischio che la misura cautelare atipica serva ad aggirare i limiti temporali.

Riservatezza o protezione: il confronto da fare prima di scegliere

Elemento Percorso senza misure protettive Percorso con misure protettive
Pubblicazione nel registro delle imprese No Sì, con l’accettazione dell’esperto
Blocco delle azioni esecutive e cautelari No Sì, dalla pubblicazione
Blocco della sentenza di liquidazione giudiziale No Sì, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione
Divieto di risolvere i contratti pendenti per crediti anteriori No Sì, per i creditori interessati
Procedimento in tribunale No Sì, con notifica ai creditori destinatari
Costi di giustizia Nessun procedimento giudiziale Contributo unificato e spese di notifica del procedimento di conferma
Visibilità per società di informazioni commerciali Assente Elevata

Leggi la tabella al contrario: ogni “sì” della colonna di destra è un beneficio che paghi con la visibilità. Se nessuno dei benefici ti serve davvero, la colonna di sinistra è la tua strada.

Chi legge davvero il registro delle imprese

È utile sapere chi, in concreto, vedrà l’iscrizione. Gli uffici crediti delle banche monitorano le posizioni dei clienti affidati e ricevono alert sulle variazioni camerali. Le società di informazioni commerciali acquisiscono i dati del registro e li trasformano in indicatori di rischio che i tuoi fornitori consultano prima di concedere dilazioni. Le compagnie di assicurazione del credito, che coprono i crediti dei tuoi fornitori verso di te, possono ridurre o revocare i plafond assicurati, spingendo i fornitori a chiedere pagamenti anticipati. I concorrenti, infine, possono consultare la visura come chiunque altro.

Non è un motivo per rinunciare alla protezione quando serve. È un motivo per preparare, prima della pubblicazione, le comunicazioni ai soggetti strategici, così che apprendano la notizia da te, con una spiegazione, e non da un alert automatico privo di contesto.

Check di completamento

  • Hai deciso se chiedere le misure all’inizio, in corso di percorso o mai.
  • Hai valutato quali creditori potrebbero muoversi nei prossimi 60-90 giorni.
  • Se chiedi le misure, hai già pronto il materiale per il ricorso di conferma (mossa 6), perché i tempi sono strettissimi.

Mossa 3: deposita l’istanza e governa la fase con l’esperto

Obiettivo della mossa: accedere al percorso attraverso la piattaforma telematica, ottenere la nomina e l’accettazione dell’esperto e impostare con lui il calendario delle trattative, mantenendo il controllo sul flusso delle informazioni.

Quando va fatta

Appena hai completato la mossa 1 e preso la decisione della mossa 2. Non esiste un termine di legge per presentare l’istanza, ma esiste un termine economico: la composizione negoziata funziona quando il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile. Più aspetti, più il percorso si trasforma da occasione di risanamento a gestione dell’emergenza.

Come si esegue

L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale accessibile tramite il sito delle camere di commercio. Va corredata dai documenti indicati dall’art. 17 CCII: tra questi i bilanci degli ultimi esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un progetto di piano di risanamento e una relazione sull’attività in concreto esercitata con le iniziative che intendi adottare, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e l’esistenza di diritti reali e personali di garanzia, le dichiarazioni sui ricorsi pendenti per liquidazione giudiziale, i certificati dei debiti fiscali e contributivi.

La nomina dell’esperto avviene da parte di una commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione, attingendo dall’elenco degli esperti. L’esperto, una volta nominato, verifica la propria indipendenza e accetta l’incarico.

Cosa resta riservato in questa fase. Se non hai chiesto misure protettive, la sola istanza di accesso e l’accettazione dell’esperto non vengono pubblicate nel registro delle imprese. I documenti caricati sulla piattaforma sono accessibili ai soggetti abilitati al procedimento, non al pubblico. Questo è il nucleo della riservatezza della composizione negoziata.

Cosa diventa visibile. Se hai chiesto misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. A quel punto chiunque consulti la visura della tua impresa vedrà l’annotazione.

Dopo l’accettazione, l’esperto convoca te (e, se esistono, gli organi di controllo) per valutare se ci sono concrete prospettive di risanamento. Se le ritiene presenti, incontra le altre parti interessate. Qui si gioca la seconda partita della riservatezza: concorda con l’esperto quali creditori convocare, in quale ordine e con quale livello di dettaglio informativo. L’esperto è indipendente e non è il tuo consulente, ma la programmazione delle convocazioni è un momento in cui puoi rappresentare le tue esigenze.

La durata

L’incarico dell’esperto si conclude, in linea generale, se non vengono individuate soluzioni entro centottanta giorni dall’accettazione, salvo le proroghe previste dall’art. 17, comma 7, CCII. Considera questo orizzonte come il tempo in cui la tua riservatezza è “sotto gestione”.

La base giuridica

Artt. 13, 16 e 17 CCII. Sul ruolo dell’esperto, la giurisprudenza di merito ha precisato che il suo coinvolgimento deve essere costante per tutto il percorso e non limitato al primo incontro (Tribunale di Milano, 14 maggio 2022), e che l’elaborazione del piano non spetta solo all’imprenditore e ai suoi professionisti ma vede l’esperto partecipe, sulla base del progetto depositato (Tribunale di Bergamo, 8 maggio 2023). Un esperto realmente coinvolto è anche un presidio di riservatezza: filtra le informazioni, calibra le convocazioni, media i conflitti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il ritardo nella nomina o la mancata accettazione da parte del primo esperto individuato, per incompatibilità. Non è un problema di riservatezza ma di tempo: se hai chiesto misure protettive, ogni giorno di ritardo è un giorno in cui l’istanza attende la pubblicazione congiunta con l’accettazione. Monitora la piattaforma quotidianamente.

Un secondo imprevisto è la documentazione incompleta. L’esperto può chiedere integrazioni; se i dati mancano o sono inattendibili, il percorso rischia di partire con il piede sbagliato. La legge ti chiede di rappresentare la tua situazione in modo completo e trasparente (art. 16, comma 4, CCII): una riservatezza costruita su informazioni incomplete fornite all’esperto non è riservatezza, è un rischio.

Check di completamento

  • L’istanza è stata caricata con tutti i documenti richiesti.
  • L’esperto ha accettato e hai la data esatta dell’accettazione.
  • Se hai chiesto misure protettive, hai verificato la data effettiva di pubblicazione nel registro delle imprese.
  • Hai concordato con l’esperto la prima lista di creditori da convocare.

Mossa 4: gestisci le banche, il fronte dove la riservatezza è più fragile

Obiettivo della mossa: informare le banche in modo ordinato e documentato, prevenire sospensioni e revoche dei fidi non giustificate e sapere come reagire se arrivano.

Quando va fatta

Subito dopo l’accettazione dell’esperto, e comunque prima che le banche lo apprendano da altre fonti. Se hai chiesto misure protettive, la pubblicazione nel registro delle imprese rende la notizia accessibile anche agli uffici crediti, che monitorano costantemente le visure dei clienti affidati. Arrivare prima è decisivo.

Come si esegue

Il primo passo è preparare una comunicazione scritta a ciascuna banca, con il supporto dell’esperto, che spieghi: l’accesso al percorso, le ragioni della tensione finanziaria, le linee essenziali del progetto di risanamento, la richiesta di mantenere l’operatività delle linee in essere durante le trattative.

Il secondo passo è richiamare in modo esplicito la regola dell’art. 16, comma 5, CCII, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono, di per sé, causa di sospensione o di revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito. La banca può sospendere o revocare le linee solo se ciò è imposto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, e in quel caso deve comunicarlo agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta.

Rispetto alla formulazione originaria, il correttivo ha aggiunto due elementi che puoi usare a tuo favore: il riferimento alla classificazione del credito (cioè al modo in cui la banca qualifica la tua posizione nei suoi sistemi interni e nelle segnalazioni) e l’obbligo di indicare ragioni “specifiche”, non formule di stile.

Il terzo passo riguarda l’art. 18, comma 5-bis, CCII, anch’esso introdotto dal correttivo: dal momento della conferma delle misure protettive da parte del tribunale, le banche interessate non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate alla data dell’accesso, salvo dimostrare che la sospensione dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è, di per sé, fonte di responsabilità per la banca. È un incentivo a continuare a fare credito.

La Centrale Rischi: il canale da cui la notizia può circolare

Anche se la banca rispetta l’obbligo di riservatezza, una diversa classificazione della tua posizione si riflette nelle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, consultabili dagli altri intermediari. È qui che la riservatezza della composizione negoziata è più esposta: un cambio di classificazione diventa, di fatto, un segnale per l’intero sistema bancario.

La giurisprudenza di merito si è divisa sulla possibilità di ottenere misure che inibiscano alle banche le segnalazioni negative durante il percorso. Il Tribunale di Lodi, con decisione del 18 maggio 2023, ha concesso l’inibitoria; il Tribunale di Varese (24 aprile 2023) e il Tribunale di Salerno (10 ottobre 2023) l’hanno negata, ritenendo la misura priva di incidenza diretta sulle trattative o sul patrimonio. Il Tribunale di Padova, con decisione del 13 gennaio 2025, ha concesso per 120 giorni la sospensione del rimborso dei finanziamenti, l’inibitoria alle segnalazioni in Centrale Rischi e nei sistemi di informazione creditizia privati e l’inibitoria all’escussione delle garanzie pubbliche (Fondo di garanzia MCC e SACE).

L’orientamento non è uniforme: se la tua posizione rischia una riclassificazione, valuta con il legale una richiesta mirata al tribunale, sapendo che l’esito dipende molto dal giudice e dalla qualità delle prove.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la banca che, appena ricevuta la notizia, congela le linee autoliquidanti (anticipi su fatture, salvo buon fine) con una comunicazione generica. Le tue contromosse:
1. chiedi per iscritto, tramite gli organi sociali, le “ragioni specifiche” richieste dall’art. 16, comma 5, CCII;
2. coinvolgi subito l’esperto, che può sollecitare la banca e rappresentarle il progetto di piano;
3. se hai chiesto misure protettive, nel ricorso di conferma valuta la richiesta di misure verso le banche.

I tribunali hanno dato risposte calibrate sul caso concreto. Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 10 gennaio 2025, ha respinto la richiesta verso le banche che avevano formulato osservazioni motivate sul rischio, accogliendola invece verso quelle che non si erano opposte. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 28 marzo 2025, ha imposto la riattivazione di una linea autoliquidante con una banca che aveva già manifestato disponibilità. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 28 aprile 2025, ha imposto il divieto di sospensione per una quota delle linee, in attuazione di un accordo tra impresa e banca. In senso opposto, una decisione del Tribunale di Bologna del marzo 2025 ha respinto la richiesta di riattivazione di linee sospese, riconoscendo il diritto delle banche di mantenere sospensioni giustificate da ragioni di prudente gestione del credito.

Il filo comune è chiaro: il giudice premia la banca che motiva in modo specifico e l’impresa che dimostra la sostenibilità del piano; punisce le posizioni generiche, da entrambe le parti.

Le garanzie pubbliche

Se hai finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC) o da SACE, l’escussione della garanzia da parte della banca trasferisce il credito al garante pubblico, con un rafforzamento della sua posizione. Alcuni tribunali (Tribunale di Milano, 4 settembre 2024; Tribunale di Chieti, 10 ottobre 2024) hanno concesso l’inibitoria temporanea all’escussione proprio per evitare questo effetto durante le trattative. Mettilo nella lista delle richieste da valutare se hai chiesto misure protettive.

La base giuridica

Art. 16, comma 5, e art. 18, comma 5-bis, CCII nel testo del D.Lgs. 136/2024; art. 19 CCII per le misure cautelari.

Come si costruisce la lettera alla banca

Una comunicazione efficace alla banca non è uno sfogo né una richiesta di comprensione: è un documento che servirà, eventualmente, davanti al giudice. Struttura il testo in cinque parti:

  1. i dati del percorso: data di accettazione dell’esperto, suo nominativo, eventuale richiesta di misure protettive;
  2. la fotografia delle linee in essere: per ciascun rapporto, tipologia, importo accordato, utilizzo, scadenza, garanzie;
  3. le ragioni della tensione: sintetiche, fattuali, senza minimizzare;
  4. le linee del risanamento: cosa cambia nell’impresa e perché il piano è sostenibile, con il ruolo che la banca vi svolge;
  5. le richieste: mantenimento dell’operatività delle linee, partecipazione attiva e informata alle trattative come previsto dall’art. 16, comma 5, CCII, e, in caso di diversa decisione, comunicazione delle ragioni specifiche agli organi sociali.

Invia la lettera via PEC, ai riferimenti del gestore e della filiale, e conserva le ricevute. Se la banca risponde con formule generiche, rispondi chiedendo di specificare quale norma di vigilanza prudenziale imporrebbe la sospensione e quali elementi della tua posizione l’avrebbero attivata.

Perché la classificazione del credito conta tanto

Le banche classificano i crediti secondo categorie stabilite dalla disciplina di vigilanza: posizioni in bonis e posizioni deteriorate, a loro volta distinte in più livelli di gravità. Il passaggio di una posizione a una categoria deteriorata ha due conseguenze per te: rende più difficile ottenere nuovo credito dalla stessa banca e, attraverso le segnalazioni, rende visibile il deterioramento agli altri intermediari. Prima del correttivo del 2024 si discuteva se l’accesso alla composizione negoziata potesse di per sé giustificare una riclassificazione; oggi la norma esclude espressamente che la sola notizia dell’accesso sia ragione di una diversa classificazione. Resta però possibile una riclassificazione fondata su altri elementi oggettivi, come ritardi nei pagamenti o peggioramento degli indicatori: per questo è importante, durante le trattative, non accumulare nuovi inadempimenti verso le banche, se il piano lo consente.

Check di completamento

  • Ogni banca ha ricevuto una comunicazione scritta con richiamo all’art. 16, comma 5, CCII.
  • Hai una mappa delle linee in essere (tipo, importo, scadenza, garanzie) da allegare a eventuali richieste al tribunale.
  • Hai verificato la tua posizione in Centrale Rischi e sai come era classificata al momento dell’accesso.

Mossa 5: coinvolgi fornitori e altri creditori vincolandoli alla riservatezza

Obiettivo della mossa: portare al tavolo i creditori che servono al risanamento, informandoli quanto basta e ricordando loro, per iscritto, che la legge li obbliga a tenere riservato ciò che apprendono.

Quando va fatta

Dopo il primo incontro con l’esperto e dopo aver messo in sicurezza il fronte bancario. In genere, nelle prime tre-cinque settimane dall’accettazione. L’ordine conta: chi viene convocato per primo diventa anche il primo potenziale canale di diffusione della notizia, quindi inizia dai creditori con cui hai un rapporto più solido e un interesse più evidente al tuo risanamento.

Come si esegue

Il primo passo è selezionare i creditori in base a due criteri: il peso dell’esposizione e il ruolo nella continuità aziendale. Un fornitore di materia prima insostituibile, con un credito di medio importo, è spesso più importante di un creditore finanziario con un’esposizione maggiore ma sostituibile.

Il secondo passo è preparare, con l’esperto, una nota informativa che contenga solo ciò che è necessario per la trattativa con quel creditore: la sua esposizione, la proposta che lo riguarda, le prospettive di continuità. Non serve consegnare a ciascun fornitore l’intero quadro debitorio dell’impresa.

Il terzo passo è inserire nella comunicazione un richiamo esplicito al comma 6 dell’art. 16 CCII: i creditori coinvolti sono tenuti a collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto, a rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative, e a dare riscontro alle proposte e alle richieste in modo tempestivo e motivato.

Ricordare l’obbligo per iscritto non è una formalità: crea la base documentale per contestare, in seguito, un comportamento scorretto del creditore che abbia diffuso la notizia. La violazione dei doveri di buona fede e riservatezza nelle trattative può rilevare anche sul piano della responsabilità, profilo che va valutato caso per caso con il legale.

Il caso dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali

Agenzia delle Entrate, INPS e agente della riscossione sono creditori particolari. Da un lato, come visto nella diagnosi, possono già essere a conoscenza della tua tensione finanziaria per effetto degli obblighi di segnalazione. Dall’altro, se il tuo piano prevede una ristrutturazione di debiti tributari o contributivi, dovrai interloquire con loro con le modalità che la legge prevede. Il CCII collega alla composizione negoziata alcune misure premiali sul piano fiscale (art. 25-bis), come la riduzione di sanzioni e interessi e la possibilità di rateazioni più ampie a determinate condizioni. Il funzionario pubblico è tenuto per definizione al segreto d’ufficio: sotto il profilo della riservatezza, è uno degli interlocutori meno rischiosi.

La base giuridica

Art. 16, commi 4 e 6, CCII; art. 25-bis CCII per le misure premiali.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il fornitore che, appresa la notizia, ne parla con altri clienti o con concorrenti, oppure riduce bruscamente le forniture pretendendo pagamenti anticipati. Le tue contromosse:
1. documenta il comportamento (email, comunicazioni, testimonianze);
2. informa subito l’esperto, che può richiamare il creditore ai doveri di collaborazione e riservatezza;
3. se hai misure protettive confermate e il fornitore rifiuta di adempiere un contratto pendente solo per il mancato pagamento dei crediti anteriori, ricordagli il divieto dell’art. 18, comma 5, CCII.

Un secondo imprevisto riguarda il creditore che, pur coinvolto, avvia un’azione giudiziale. Le misure protettive bloccano le azioni esecutive e cautelari, ma non tutte le azioni: secondo il Tribunale di Bari (30 maggio 2024), l’improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari non impedisce le azioni di mero accertamento del credito. Un giudizio di cognizione è pubblico nella sua esistenza, anche se non nel suo contenuto: tienine conto nella valutazione dei rischi di visibilità.

Check di completamento

  • Hai una lista dei creditori convocati, con data della convocazione e contenuto delle informazioni trasmesse.
  • Ogni comunicazione contiene il richiamo all’obbligo di riservatezza.
  • Hai un registro dei riscontri ricevuti, utile anche come prova della collaborazione o del suo difetto.

Mossa 6: se hai chiesto protezione, deposita il ricorso di conferma nei termini

Obiettivo della mossa: rendere efficaci e stabili le misure protettive attraverso il ricorso al tribunale, rispettando termini strettissimi e sapendo che il procedimento porta i creditori destinatari a conoscenza formale del percorso.

Quando va fatta

Questa è la mossa con il termine più severo di tutto il piano. Il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato presso il tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, o al più tardi il giorno successivo. Se non lo fai, le misure perdono efficacia. Se entro trenta giorni dall’iscrizione non viene pubblicato nel registro delle imprese il numero di ruolo generale del procedimento, l’ufficio del registro cancella l’iscrizione dell’istanza.

Attenzione anche al calendario: per i procedimenti regolati dal codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che ordinariamente opera dal 1° al 31 agosto, è esclusa dall’art. 9 CCII. Se la pubblicazione cade in agosto, il termine corre comunque.

Come si esegue

Il ricorso va preparato prima, non dopo la pubblicazione. Contiene, tra l’altro: i dati dell’impresa, l’indicazione delle misure richieste e dei creditori destinatari, il progetto di piano di risanamento, la documentazione già caricata in piattaforma, l’elenco dei creditori con i relativi indirizzi PEC, l’accettazione dell’esperto.

Il tribunale fissa con decreto l’udienza, entro un termine breve dal deposito, e dispone la notifica del ricorso e del decreto ai creditori interessati. All’udienza sente le parti e l’esperto, che esprime il proprio parere sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative (il correttivo ha arricchito il contenuto di questo parere). Il giudice conferma o revoca le misure, stabilendone la durata entro i limiti di legge.

Cosa sapranno i creditori

Qui la riservatezza cede in modo netto. I creditori destinatari delle misure ricevono la notifica del ricorso: conoscono l’esistenza del percorso, le misure richieste, le ragioni addotte. Non è un caso che la legge ponga l’obbligo di riservatezza in capo a tutti i soggetti coinvolti: il procedimento giudiziale non rende la tua situazione oggetto di diffusione libera, ma allarga la cerchia di chi la conosce.

Per questo è importante scegliere con cura i destinatari. Le misure possono essere generali (verso tutti i creditori) o limitate a singole iniziative o a determinati creditori o categorie di creditori: valutare un perimetro mirato, quando sufficiente, significa anche limitare il numero di soggetti che riceveranno la notifica.

La durata

Il tribunale conferma le misure per un periodo iniziale non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, prorogabile su richiesta delle parti e dell’esperto. La durata complessiva in composizione negoziata non può superare i duecentoquaranta giorni, nel rispetto del limite generale dell’art. 8 CCII.

Le misure cautelari: lo strumento di precisione

Accanto alle misure protettive puoi chiedere misure cautelari, cioè provvedimenti mirati verso singoli creditori o terzi, che il giudice concede se ricorrono i presupposti tipici della tutela cautelare e se sono proporzionati e non irreversibili. Sono lo strumento con cui i tribunali hanno, ad esempio, sospeso il rimborso dei finanziamenti o inibito le segnalazioni in Centrale Rischi (mossa 4), o sospeso il rilascio dei locali aziendali per il tempo necessario a perfezionare l’acquisto di un nuovo immobile (Tribunale di Roma, 21 novembre 2022).

Il rapporto tra misure cautelari atipiche e limiti temporali delle misure protettive è uno dei nodi più discussi. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 3 dicembre 2024, ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. proprio sulla natura delle misure tipiche e atipiche e sul loro rapporto con l’art. 700 c.p.c. anche oltre il limite dei dodici mesi.

La base giuridica

Artt. 18 e 19 CCII; art. 8 CCII; art. 9 CCII per l’esclusione della sospensione feriale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più grave è il deposito tardivo del ricorso. Le misure diventano inefficaci e i creditori possono riprendere le azioni esecutive; la pubblicità, però, resta, perché l’istanza è già stata iscritta. È lo scenario peggiore: visibilità senza protezione. Per evitarlo, prepara il ricorso in parallelo all’istanza (mossa 2, check di completamento) e verifica la data di pubblicazione ogni giorno.

Un secondo imprevisto è il creditore che, ricevuta la notifica, si costituisce e contesta le misure, sostenendo che il risanamento non è perseguibile. È la sede in cui la qualità del progetto di piano e il parere dell’esperto pesano di più.

La sequenza dei giorni, senza margini di errore

Per evitare l’errore più grave del piano, fissa la sequenza su un calendario condiviso con il legale e con l’amministrazione:

Giorno Cosa accade Chi deve agire
G-10 / G-1 Ricorso di conferma redatto, allegati pronti, elenco PEC dei creditori destinatari verificato Legale e commercialista
G0 Pubblicazione nel registro delle imprese di istanza e accettazione dell’esperto; le misure iniziano a operare Registro delle imprese
G0 o G+1 Deposito del ricorso al tribunale competente Legale
Entro pochi giorni dal deposito Decreto di fissazione dell’udienza e ordine di notifica Tribunale
Termine fissato dal decreto Notifiche ai creditori destinatari Legale
Entro G+30 Pubblicazione del numero di ruolo generale nel registro delle imprese Verifica del legale
Udienza Audizione delle parti e parere dell’esperto Tutti
Dopo l’udienza Ordinanza di conferma o revoca, comunicata al registro Tribunale

Non affidare la verifica della data di pubblicazione a un controllo occasionale: la pubblicazione può avvenire in un giorno diverso da quello che ti aspetti, e il termine per il ricorso decorre da lì.

Come limitare la diffusione anche dentro il procedimento

Il procedimento di conferma è giudiziale, ma non è una vetrina. Gli atti sono accessibili alle parti e non al pubblico. Ci sono però accorgimenti che riducono l’esposizione: indicare come destinatari solo i creditori realmente necessari; evitare di allegare al ricorso documenti che contengono informazioni sensibili su clienti o strategie commerciali, se non indispensabili; chiedere, quando ne ricorrano i presupposti, che specifici documenti siano trattati con particolare cautela. L’obbligo di riservatezza dell’art. 16, comma 6, CCII vincola comunque le parti coinvolte nelle trattative: richiamalo anche nel ricorso.

Check di completamento

  • Il ricorso è stato depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione.
  • Il numero di ruolo generale è stato pubblicato nel registro delle imprese entro trenta giorni.
  • Hai il decreto di fissazione dell’udienza e la prova delle notifiche.

Mossa 7: informa i lavoratori quando la legge lo impone, senza esporre l’impresa

Obiettivo della mossa: adempiere agli obblighi informativi verso i soggetti sindacali quando il piano incide sui rapporti di lavoro, mantenendo la riservatezza verso l’esterno.

Quando va fatta

Solo se le scelte che intendi assumere nel corso delle trattative incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo sull’organizzazione o sulle modalità di svolgimento della prestazione. In questo caso, l’informazione va data prima dell’adozione delle decisioni.

Come si esegue

L’art. 4, comma 3, CCII prevede che, in presenza di tali decisioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti informi con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite PEC, i soggetti sindacali. Questi possono chiedere un incontro; la consultazione va avviata entro un termine breve dalla richiesta e, salvo diverso accordo, si conclude entro dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa.

Questo dettaglio è prezioso: sei tu a dover qualificare espressamente come riservate le informazioni che trasmetti. Fallo per iscritto, informazione per informazione.

I crediti dei lavoratori

Ricorda che le misure protettive non toccano i diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 3, CCII). Il pagamento puntuale delle retribuzioni, durante le trattative, è anche il miglior presidio contro la diffusione interna della notizia: un’azienda che paga regolarmente gli stipendi difficilmente genera allarme tra i dipendenti.

La base giuridica

Art. 4, comma 3, CCII; art. 18, comma 3, CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la fuga di notizie sui social o sulla stampa locale dopo la consultazione sindacale. Gestiscila con una comunicazione aziendale sobria, concordata con i consulenti, che inquadri la composizione negoziata come percorso di risanamento e non come fallimento. Evita smentite che potrebbero risultare non veritiere.

Check di completamento

  • Hai verificato se il piano incide su una pluralità di rapporti di lavoro.
  • Se sì, hai inviato la comunicazione scritta qualificando le informazioni riservate.
  • Hai un verbale degli incontri con i soggetti sindacali.

Mossa 8: scegli l’esito sapendo cosa diventerà pubblico

Obiettivo della mossa: chiudere le trattative con lo strumento più adatto al risanamento, valutando anche il diverso livello di pubblicità che ciascun esito comporta.

Quando va fatta

Nella fase finale dell’incarico dell’esperto, prima della scadenza dei centottanta giorni o della proroga. Inizia a ragionare sugli esiti almeno un mese prima della scadenza.

Come si esegue

L’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili. Ognuno ha un diverso grado di visibilità:

Esito Grado di pubblicità Note
Contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni Basso: resta un accordo privato Accesso alle misure premiali dell’art. 25-bis
Convenzione di moratoria (art. 62 CCII) Medio: coinvolge i creditori aderenti e la categoria Effetti anche sui non aderenti a determinate condizioni
Accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto Basso-medio: atto privato con effetti protettivi su revocatorie e reati Effetti degli artt. 166 e 324 CCII
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) Facoltativo: pubblicazione nel registro su richiesta Puoi scegliere di non pubblicarlo
Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII) Alto: omologazione giudiziale, pubblicazione Esito giudiziale
Concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies CCII) Alto: procedura giudiziale Solo se le trattative non hanno avuto esito positivo
Altri strumenti di regolazione della crisi Alto Fuoriesci dal perimetro riservato

La regola pratica è semplice: gli esiti contrattuali preservano la riservatezza; quelli giudiziali la superano definitivamente. Ciò non significa che tu debba scegliere sempre l’esito più riservato: significa che la riservatezza è uno dei criteri, non l’unico, accanto alla sostenibilità del risanamento e alla protezione dagli effetti di future procedure.

La relazione finale dell’esperto

Al termine, l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica a te e, se ci sono state misure, al giudice. In caso di concordato semplificato, la relazione è un documento centrale: il Tribunale di Bologna, con decisione del 18 febbraio 2025, ha sottolineato che il concordato semplificato è un rimedio residuale e che la relazione deve dare conto dei fatti che giustificano l’insuccesso delle trattative. Una relazione che documenti trattative condotte con correttezza è, anche sotto il profilo reputazionale, la migliore tutela.

Il raccordo con le procedure successive

Il passaggio dalla composizione negoziata a uno strumento di regolazione della crisi richiede attenzione ai tempi. Il Tribunale di Salerno, con decisione del 28 marzo 2024, ha escluso che durante le trattative possa essere proposta domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi al solo scopo di assicurare continuità tra le misure protettive della composizione negoziata e quelle dell’art. 54 CCII. Pianifica quindi l’eventuale uscita in modo coordinato con la scadenza dell’incarico.

Gli effetti fuori dal civile

La composizione negoziata, con misure protettive confermate e risultati economici positivi riscontrati dall’esperto, può pesare anche in contesti diversi. La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza n. 30109/2025 (decisa il 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025), ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’annullamento di un sequestro preventivo, ritenendo non apparente la motivazione del tribunale del riesame che aveva escluso il pericolo nel ritardo valorizzando, tra l’altro, l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata e la conferma delle misure protettive.

La base giuridica

Artt. 23, 25-bis, 25-sexies, 56, 57, 60, 61, 62 CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la scadenza dell’incarico con trattative ancora aperte ma promettenti. Valuta con l’esperto la proroga nei casi in cui la legge la consente. Il Tribunale di Padova (9 dicembre 2024) ha ammesso misure cautelari di contenuto analogo alle misure protettive scadute, proprio per non disperdere trattative avanzate.

Dopo l’esito: come comunicare

Se l’esito è contrattuale e riservato, non devi comunicare nulla al mercato: il risanamento si vedrà dai fatti, cioè dalla regolarità dei pagamenti e dalla ripresa dell’attività. Se invece hai avuto misure protettive pubblicate, la chiusura delle trattative è l’occasione per una comunicazione positiva ai partner strategici: il percorso si è concluso, l’impresa prosegue con un assetto finanziario ridefinito.

Se l’esito è giudiziale, la pubblicità diventa inevitabile e assume le forme proprie dello strumento scelto. In questo caso, la comunicazione va preparata in anticipo e coordinata con i tempi del deposito: clienti, fornitori e dipendenti devono ricevere un messaggio coerente, nello stesso momento, possibilmente prima che le informazioni arrivino da canali esterni.

La scelta tra piano attestato pubblicato e non pubblicato

Il piano attestato di risanamento merita una nota a parte, perché è l’unico esito in cui la pubblicazione nel registro delle imprese è rimessa alla tua scelta. Pubblicarlo può avere vantaggi, ad esempio sotto il profilo fiscale e della trasparenza verso il mercato; non pubblicarlo preserva la riservatezza. È una decisione da prendere con il commercialista e con il legale, valutando costi e benefici nel caso concreto.

Check di completamento

  • Hai individuato l’esito più adatto e la sua conseguenza in termini di pubblicità.
  • Hai concordato con l’esperto i tempi della relazione finale.
  • Se l’esito è giudiziale, hai pianificato la comunicazione verso clienti e fornitori.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrarti come cambiano visibilità e protezione a seconda delle scelte e della tempestività. Non descrivono casi reali.

Situazione di partenza comune. Una S.r.l. manifatturiera con 38 dipendenti ha un’esposizione complessiva di 1.847.300 €: 912.600 € verso tre banche (di cui 238.400 € di anticipi su fatture), 604.150 € verso fornitori, 330.550 € verso Erario e INPS. Un fornitore con un credito di 71.920 € ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. L’esperto accetta l’incarico martedì 6 ottobre 2026.

Simulazione 1: il percorso silenzioso

L’impresa sceglie di non chiedere misure protettive. Il fornitore con il decreto ingiuntivo viene convocato per primo, il 13 ottobre, e accetta un piano di rientro in 14 rate da 5.137 € circa, a fronte della rinuncia temporanea a notificare il precetto. Le banche vengono informate il 9 ottobre con lettera che richiama l’art. 16, comma 5, CCII. Nessuna pubblicazione nel registro delle imprese.

Esito: la notizia resta confinata a esperto, tre banche, otto fornitori convocati e Amministrazione finanziaria. Il mercato non ne ha notizia. Il rischio residuo è che un creditore non coinvolto avvii un’azione esecutiva: l’impresa non avrebbe protezione automatica e dovrebbe presentare l’istanza in corso di percorso.

Simulazione 2: protezione chiesta e ricorso tempestivo

L’impresa chiede le misure protettive con l’istanza. L’istanza e l’accettazione vengono pubblicate nel registro delle imprese mercoledì 7 ottobre 2026. Il ricorso di conferma, già preparato, viene depositato lo stesso 7 ottobre. Il numero di ruolo generale viene pubblicato il 9 ottobre, ben entro i trenta giorni.

Esito: dal 7 ottobre il fornitore non può notificare atti esecutivi. Tutti i creditori destinatari ricevono la notifica del ricorso. La visura camerale riporta l’iscrizione: chi consulta il registro lo sa. Il prezzo è la pubblicità; il beneficio è un patrimonio messo in sicurezza durante tutte le trattative.

Simulazione 3: protezione chiesta, ricorso tardivo

Stessa situazione della simulazione 2, ma il ricorso viene depositato venerdì 9 ottobre, due giorni dopo la pubblicazione.

Esito: le misure protettive perdono efficacia. Il fornitore notifica il precetto il 12 ottobre e avvia un pignoramento presso terzi sul conto operativo. L’iscrizione nel registro, però, è già avvenuta. L’impresa è visibile ma non protetta. Per recuperare dovrà ripresentare l’istanza e attendere una nuova pubblicazione, con il rischio che nel frattempo il pignoramento blocchi somme essenziali per pagare gli stipendi.

Simulazione 4: la banca congela gli anticipi

Nella situazione della simulazione 2, il 12 ottobre una delle banche sospende la linea di anticipi su fatture da 238.400 € con una comunicazione che richiama genericamente “l’evoluzione del rischio”.

  • Se l’impresa chiede per iscritto, il 13 ottobre, le ragioni specifiche ex art. 16, comma 5, CCII e nel procedimento di conferma documenta la sostenibilità del piano, si apre la strada all’applicazione dell’art. 18, comma 5-bis, CCII: dopo la conferma delle misure, la banca non può mantenere la sospensione salvo dimostrare che dipende dalla vigilanza prudenziale.
  • Se l’impresa resta inerte fino alla scadenza dell’incarico, perde il controllo della linea per tutta la durata delle trattative e affronta un fabbisogno finanziario scoperto proprio nella fase più delicata.

La differenza tra i quattro scenari non sta nel debito, che è identico: sta nella sequenza e nella tempestività delle mosse.

Il piano in una pagina

Ecco la sintesi da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga corrisponde a una mossa; la colonna di destra ti dice cosa rischi se la salti o la ritardi.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Mappa di chi deve sapere Definire il perimetro informativo Prima dell’istanza Fughe di notizie incontrollate
2. Decisione sulle misure protettive Scegliere tra riservatezza e protezione Con l’istanza o in corso di percorso Aggressione al patrimonio o pubblicità inutile
3. Istanza ed esperto Accedere al percorso e programmare le convocazioni Appena pronti i documenti Perdita di tempo utile al risanamento
4. Banche Prevenire revoche e riclassificazioni Subito dopo l’accettazione Congelamento dei fidi, segnalazioni
5. Fornitori e altri creditori Coinvolgere vincolando alla riservatezza Prime 3-5 settimane Diffusione nel settore, stop forniture
6. Ricorso di conferma Rendere efficaci le misure Entro il giorno successivo alla pubblicazione Visibilità senza protezione
7. Lavoratori Adempiere agli obblighi informativi Prima delle decisioni Conflitti sindacali, fughe di notizie
8. Esito Chiudere con lo strumento giusto Prima della scadenza dell’incarico Passaggio forzato a esiti giudiziali

Leggi la tabella in verticale: le mosse 1, 2 e 6 sono quelle che decidono se i creditori lo verranno a sapere; le mosse 4, 5 e 7 decidono come lo verranno a sapere; la mossa 8 decide cosa resterà pubblico alla fine.

Il principio che regge tutto il piano: la riservatezza della composizione negoziata è la regola, la pubblicità è una scelta che fai tu quando chiedi protezione, e ogni scelta va fatta prima, non dopo, che la controparte si muova.

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti, con il piano B per ciascuno.

Deviazione 1: il creditore accelera prima che tu sia pronto

Stai preparando la documentazione, hai deciso di partire senza misure protettive, e un creditore ti notifica un precetto con l’intimazione di pagare entro dieci giorni.

Piano B. Comprimi le mosse 1-3 in pochi giorni: carica l’istanza sulla piattaforma con la richiesta di misure protettive, anche se avresti preferito un percorso silenzioso, e prepara contestualmente il ricorso di conferma. La pubblicazione arriverà con l’accettazione dell’esperto: finché non c’è, il creditore può procedere. Se il pignoramento viene eseguito prima della pubblicazione, valuta con il legale le possibili misure cautelari e la sorte delle somme vincolate. Accetta la pubblicità come prezzo della protezione e lavora subito sulla comunicazione verso banche e fornitori strategici, prima che lo apprendano dalle visure.

Deviazione 2: un termine è scaduto

Hai depositato il ricorso di conferma in ritardo, oppure il numero di ruolo non è stato pubblicato entro trenta giorni e l’iscrizione è stata cancellata.

Piano B. Verifica subito, con il legale, la possibilità di ripresentare l’istanza di misure protettive sulla piattaforma, nel rispetto del limite complessivo di durata dell’art. 8 CCII. Nel frattempo, valuta misure cautelari mirate verso i creditori più pericolosi, che il tribunale può concedere se ne ricorrono i presupposti. Sul fronte comunicativo, considera che la notizia è già uscita: non perdere tempo a cercare di “rimetterla dentro”, concentrati sulla credibilità del piano.

Deviazione 3: un documento essenziale è irreperibile

L’esperto ti chiede, ad esempio, la situazione debitoria aggiornata verso l’agente della riscossione, oppure un contratto di finanziamento di cui non trovi l’originale, oppure i dati della Centrale Rischi.

Piano B. Per i debiti fiscali e contributivi, richiedi i certificati agli enti competenti attraverso i canali telematici: sono documenti espressamente previsti dall’art. 17 CCII per l’accesso al percorso. Per i contratti bancari, richiedi copia alla banca ai sensi dell’art. 119 del Testo unico bancario. Per la Centrale Rischi, presenta istanza di accesso ai dati alla Banca d’Italia. Nel frattempo, informa l’esperto della richiesta in corso: la trasparenza sui tempi di reperimento è parte del dovere di rappresentare la situazione in modo completo (art. 16, comma 4, CCII).

Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la mossa 4 (banche) prima della mossa 3 (istanza)?
Puoi avviare un dialogo informale con la tua banca di riferimento prima dell’istanza, ma con prudenza: prima dell’accesso al percorso non operano né le tutele dell’art. 16, comma 5, CCII né l’obbligo di riservatezza dei creditori coinvolti. Il dialogo strutturato va fatto dopo l’accettazione dell’esperto.

Se non chiedo misure protettive, la composizione negoziata compare in visura?
No. Senza la richiesta di misure protettive, l’istanza di accesso e l’accettazione dell’esperto non sono pubblicate nel registro delle imprese. La visura non riporta il percorso.

I creditori non convocati possono sapere che sono in composizione negoziata?
Se non chiedi misure protettive e non li coinvolgi, in linea di principio no. Possono venirlo a sapere indirettamente, ad esempio da altri creditori: per questo la mossa 5 insiste sul richiamo scritto all’obbligo di riservatezza.

L’esperto può essere chiamato a testimoniare su ciò che gli ho detto?
L’esperto non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità (art. 16, comma 3, CCII, con le garanzie del codice di procedura penale richiamate dalla norma).

Le banche possono declassare la mia posizione solo perché sono in composizione negoziata?
No: dopo il correttivo del 2024, la norma lo esclude espressamente. Possono farlo solo se lo impone la vigilanza prudenziale, comunicando le ragioni specifiche agli organi della tua impresa.

Posso chiedere le misure protettive solo contro un creditore?
Sì, le misure possono essere limitate a determinate iniziative o a determinati creditori o categorie. È una scelta che riduce anche il numero di soggetti che ricevono la notifica del ricorso di conferma.

Il mio collegio sindacale deve sapere della composizione negoziata?
Sì. Gli organi di controllo sono coinvolti nel percorso: l’esperto li convoca insieme a te, e le comunicazioni delle banche sulle sospensioni dei fidi vanno indirizzate anche a loro. Sono comunque vincolati ai propri doveri di riservatezza professionale.

Se le trattative falliscono, la notizia diventa automaticamente pubblica?
No. La conclusione negativa delle trattative non comporta di per sé pubblicazioni, se non avevi chiesto misure protettive. La pubblicità arriva solo se scegli uno strumento giudiziale o se un creditore, venuta meno ogni protezione, avvia azioni esecutive o chiede la liquidazione giudiziale.

Posso usare la composizione negoziata solo per “prendere tempo” con un creditore?
Non è uno strumento dilatorio. L’esperto verifica se esistono concrete prospettive di risanamento e, se mancano, l’incarico si chiude. Le misure protettive, inoltre, sono valutate dal tribunale anche sotto il profilo della loro funzionalità al buon esito delle trattative.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Qui trovi i provvedimenti richiamati nelle mosse, organizzati per mossa. Il principio di ciascuno è riformulato in parole nostre. Avvertenza importante: in materia di composizione negoziata la giurisprudenza è in larga parte di merito, spesso non uniforme, e molte decisioni non sono reperibili con numero di ruolo pubblicato; qui le citiamo per ufficio e data.

A sostegno della Mossa 2 (misure protettive e pubblicità)

Corte d’Appello di Bologna, 4 aprile 2025. Ancorare l’efficacia delle misure protettive alla pubblicazione nel registro delle imprese, e non al semplice deposito, protegge il creditore, che deve poter conoscere l’impedimento che gli viene opposto. Conferma che protezione e pubblicità nascono nello stesso momento.

Tribunale di Padova, 9 dicembre 2024. Anche dopo la scadenza del termine massimo delle misure protettive possono essere concesse misure cautelari di contenuto analogo, quando servono a preservare trattative avanzate. Utile per pianificare la durata della protezione.

Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023. Le istanze cautelari possono essere proposte anche con ricorso separato e possono essere riproposte se non concesse in precedenza. Rileva per la flessibilità del piano di protezione.

A sostegno della Mossa 3 (ruolo dell’esperto)

Tribunale di Milano, 14 maggio 2022. Il coinvolgimento dell’esperto deve accompagnare tutto il percorso e non esaurirsi nel primo incontro. Rafforza l’idea dell’esperto come presidio costante, anche della riservatezza.

Tribunale di Bergamo, 8 maggio 2023. La costruzione del piano di risanamento non è affare esclusivo dell’imprenditore e dei suoi consulenti: l’esperto vi partecipa sulla base del progetto depositato. Rileva per la qualità delle informazioni condivise.

A sostegno della Mossa 4 (banche e Centrale Rischi)

Tribunale di Padova, 13 gennaio 2025. Ha concesso per 120 giorni la sospensione del rimborso dei finanziamenti, l’inibitoria alle segnalazioni in Centrale Rischi e nei sistemi privati di informazione creditizia e l’inibitoria all’escussione delle garanzie pubbliche. È il precedente più ampio a tutela della riservatezza verso il sistema bancario.

Tribunale di Lodi, 18 maggio 2023. Ha concesso l’inibitoria alla Centrale Rischi, osservando che la banca conserva comunque la facoltà di sospendere o revocare i fidi per vigilanza prudenziale. Orientamento favorevole all’impresa.

Tribunale di Varese, 24 aprile 2023, e Tribunale di Salerno, 10 ottobre 2023. Hanno negato l’inibitoria alla Centrale Rischi, ritenendola priva di effetti diretti sulle trattative o sul patrimonio. Dimostrano che l’esito non è scontato.

Tribunale di Parma, ordinanza 10 gennaio 2025. Ha distinto tra banche che avevano motivato in modo specifico le loro riserve, verso le quali ha respinto la richiesta, e banche rimaste silenti, verso le quali l’ha accolta. Valorizza l’onere di motivazione specifica dell’art. 16, comma 5, CCII.

Tribunale di Venezia, ordinanza 28 marzo 2025. Ha ordinato la riattivazione di una linea autoliquidante con una banca già disponibile a riattivarla. Rileva per la gestione delle sospensioni degli anticipi.

Tribunale di Firenze, ordinanza 28 aprile 2025. Ha vietato la sospensione di una parte delle linee, in attuazione di un’intesa raggiunta tra impresa e banca. Mostra il valore di un accordo anche parziale.

Tribunale di Bologna, marzo 2025. Ha respinto la richiesta di riattivare linee sospese, riconoscendo alle banche la possibilità di mantenere sospensioni giustificate da prudente gestione del credito. È il contrappeso agli orientamenti più favorevoli all’impresa.

Tribunale di Milano, 4 settembre 2024, e Tribunale di Chieti, 10 ottobre 2024. Hanno inibito temporaneamente l’escussione delle garanzie del Fondo PMI, per evitare il rafforzamento della posizione del garante pubblico durante le trattative.

A sostegno della Mossa 5 (creditori e azioni giudiziali)

Tribunale di Bari, 30 maggio 2024. L’improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari non impedisce le azioni di mero accertamento. Ricorda che un creditore può comunque agire in cognizione.

A sostegno della Mossa 6 (misure cautelari mirate)

Tribunale di Roma, 21 novembre 2022. Ha confermato misure che sospendevano il rilascio dei locali aziendali per il tempo necessario all’acquisto di un nuovo immobile. Esempio di misura calibrata sul singolo rapporto.

Tribunale di Brindisi, ordinanza 3 dicembre 2024. Ha sottoposto alla Cassazione, con rinvio pregiudiziale, la questione della natura delle misure tipiche e atipiche e del loro rapporto con la tutela d’urgenza oltre i dodici mesi. Segnala un punto ancora aperto.

A sostegno della Mossa 8 (esiti)

Tribunale di Salerno, 28 marzo 2024. Non è ammissibile, durante le trattative, una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi presentata solo per dare continuità alle misure protettive. Rileva per la pianificazione dell’uscita.

Tribunale di Bologna, 18 febbraio 2025. Il concordato semplificato è un rimedio residuale e la relazione finale dell’esperto deve spiegare perché le trattative non sono riuscite. Rileva per l’esito di maggiore pubblicità.

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 30109/2025 (decisione 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Ha ritenuto inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’annullamento di un sequestro preventivo, lasciando ferma la valutazione del riesame che aveva escluso il pericolo nel ritardo anche alla luce della composizione negoziata in corso e delle misure protettive confermate. Mostra che un percorso serio produce effetti anche fuori dal processo civile.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando la domanda è “chi lo verrà a sapere?”, servono mosse concrete e un unico regista. Ecco cosa facciamo, nello specifico:

  1. Costruiamo la mappa del perimetro informativo della tua impresa (mossa 1), individuando per ciascun creditore cosa saprà, quando e con quale vincolo.
  2. Valutiamo con te se e quando chiedere le misure protettive, confrontando il rischio di aggressione con il costo della pubblicità nel registro delle imprese.
  3. Prepariamo l’istanza e la documentazione dell’art. 17 CCII, insieme ai commercialisti dello staff, perché i dati consegnati all’esperto siano completi e coerenti.
  4. Redigiamo il ricorso di conferma in anticipo, in modo da depositarlo entro il giorno successivo alla pubblicazione, e monitoriamo la pubblicazione del numero di ruolo.
  5. Scriviamo le comunicazioni alle banche richiamando l’art. 16, comma 5, e l’art. 18, comma 5-bis, CCII, e chiediamo per iscritto le ragioni specifiche di ogni sospensione.
  6. Analizziamo la tua posizione in Centrale Rischi e valutiamo l’opportunità di una richiesta cautelare mirata contro segnalazioni o escussioni di garanzie pubbliche.
  7. Predisponiamo le note informative per fornitori e creditori con il richiamo scritto all’obbligo di riservatezza dell’art. 16, comma 6, CCII.
  8. Gestiamo gli obblighi informativi verso i soggetti sindacali quando il piano incide sui rapporti di lavoro, qualificando per iscritto le informazioni riservate.
  9. Confrontiamo gli esiti dell’art. 23 CCII anche sotto il profilo della pubblicità, per scegliere quello più sostenibile.
  10. Difendiamo l’impresa nei procedimenti di conferma, cautelari e nelle eventuali impugnazioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che più conta in questo tema: significa conoscere il percorso dal lato di chi conduce le trattative, sapere come vengono programmate le convocazioni, quali informazioni l’esperto si aspetta e dove la riservatezza tende a incrinarsi. Questo consente di impostare la tua strategia anticipando le domande dell’esperto e le reazioni dei creditori.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la composizione negoziata segue i procedimenti davanti al tribunale e le eventuali impugnazioni in tutti i gradi, grazie alla qualifica di cassazionista, senza cambi di linea a metà percorso.

Lo staff multidisciplinare lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati curano istanze, ricorsi e rapporti con i creditori; i commercialisti preparano situazione patrimoniale, piano e dati finanziari; il coordinamento in diritto bancario e tributario presidia i due fronti più delicati, banche e fisco.

Chiusura

La risposta alla domanda del titolo è ora chiara: la composizione negoziata è riservata finché scegli di non chiedere protezione, e anche quando la chiedi la legge vincola alla riservatezza chi viene coinvolto. Ogni mossa fatta nei termini è un’informazione che controlli tu; ogni mossa rimandata è un’informazione che controlla qualcun altro.

Abbiamo scritto questo piano perché la composizione negoziata è la materia in cui l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che stai valutando. A questo si aggiungono il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario, decisivo nei rapporti con banche ed Erario, e la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità se il percorso passa dal tribunale. Non possiamo garantirti un esito, ma possiamo analizzare la tua situazione e costruire con te la sequenza giusta.

📩 Prima di depositare l’istanza, scrivici: valuteremo insieme chi deve sapere e quando. Trovi tutti i contatti dello studio al termine di questo articolo.

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